Assistenza sanitaria
cittadini comunitari e extracomunitari in Italia
Lunedì 14 maggio ore 14.30 – 18.30
Aula G – Ospedale di Rimini
Martedì 29 maggio ore 14.30 – 18.30
Sala Riunioni IV Piano - Ospedale Ceccarini di
Riccione
1
PREMESSA
Alcune precisazioni sulla
terminologia
La legislazione italiana utilizza i termini:
- “stranieri” per indicare le persone che
hanno la cittadinanza di un Paese non
appartenente all’Unione Europea e apolidi;
- “cittadini comunitari” per indicare i cittadini
non italiani appartenenti all’Unione Europea.
2
e sugli acronimi
SSN: Servizio Sanitario Nazionale
TEAM: Tessera Europea Assicurazione Malattia
Pds: Permesso di soggiorno
PSE: Permesso di Soggiorno Elettronico
STP: Stranieri Temporaneamente Presenti
ENI: Europei non Iscritti
UE: Unione Europea
AIRE: Anagrafe Italiani Residenti all’estero
3
PROGRAMMA
1. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
della U.E. e Paesi convenzionati
2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
stranieri regolarmente o irregolarmente
presenti sul territorio nazionale
3. Straniero che desidera curarsi in Italia
4. Casi particolari
4
Paesisanitaria
dell’Unione
1. Accesso all’assistenza
SSNEuropea
cittadini della U.E. e
- Austria (AT)
- Belgio(BE)
- Bulgaria(BU)
Paesi convenzionati
I cittadini provenienti dai
Cipro(CY)
- Danimarca(DK)
- Estonia(EE)
Francia(FR) - - Germania(DE)
- Lettonia(LV)
- Finlandia(FI)
- Grecia(EL)
- Italia (IT)
- Lituania(LT)
Bassi(NL)
- Lussemburgo(LU)
- Malta(MT)
- Polonia(PL)
Ceca(CZ)
- Portogallo(PT) - Regno Unito(UK)
- Rep. Slovacca(SK) - Rep.D’Irlanda(EIRE)- Romania(RO)
Slovenia(SI)
- Spagna(ES)
- Svezia (SE)
- Paesi
- Rep.
-
- Ungheria(HU)
dallo Spazio Economico Europeo (Islanda(IS), Liechtenstein(LI) e
Norvegia(NO)) e dalla Svizzera(CH), in temporaneo soggiorno in Italia(es.
turismo) possono accedere direttamente alle prestazioni sanitarie, che si
rendessero necessarie durante il temporaneo soggiorno,
presentando la
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Tessera Europea di Assicurazione Malattia(TEAM)
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1. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini della U.E. e
Paesi con
convenzionati
I cittadini provenienti dai Paesi
i quali vigono convenzioni
bilaterali
- Argentina
(RA-1)
- Australia
(MEDICARE)
- Brasile
(IB-2)
- Capo Verde
(CV 111)
- Città del Vaticano
- Croazia
(HR 111)
- Serbia, Montenegro, Bosnia (ex Yugloslavia) Macedonia
7)
- Principato di Monaco
- San Marino
- Tunisia
(OBR
(MIC 8)
(ISMAR 8)
(ITN11)
possono accedere direttamente alle prestazioni sanitarie, che si rendessero
necessarie durante il temporaneo soggiorno, presentando l’attestato del diritto
7
Per prestazioni in forma diretta si intendono le cure sanitarie
necessarie fornite a titolo gratuito fatto salvo il pagamento del
ticket se dovuto
La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le
prestazioni sanitarie sia pure necessarie ma che costituiscono lo
scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni
permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte
dell’Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante
presentazione del Mod. E112/S2
Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non
necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie
normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l’assicurato fino al
rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per
motivi non sanitari.
8
Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al
parto qualora non programmato(urgente, prematuro).
Per l’evento parto programmato è da richiedere il
Mod. E112/S2. L’interruzione di gravidanza è da
considerarsi a totale carico dell’assistita a meno che
medicalmente necessaria (Nota Ministero della salute
3/08/2007)
Se il cittadino comunitario non possiede la tessera
europea di assicurazione malattia l’Azienda USL,
acquisite le generalità dell’assistito e copia del suo
documento di riconoscimento, può richiederla d’ufficio
allo stato estero
9
In mancanza della TEAM o di altro attestato, il cittadino
comunitario è tenuto al pagamento, PER INTERO, delle
tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute, secondo le
tariffe riportate nei nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri
che per le prestazioni specialistiche
Il cittadino comunitario, ai sensi dell’art. 34 del Reg. 574/72, potrà
richiedere il rimborso delle somme corrisposte alla propria
istituzione competente
Nel caso venga esibita una assicurazione privata, avvertire
l’assistito di mettersi subito personalmente, in contatto con
l’assicurazione che dovrà inviare una dichiarazione di copertura dei
costi alla struttura ricevente. In ogni caso avvertire l’assistito, che
in mancanza di presa in carico dei costi da parte dell’assicurazione
riceverà una fattura al proprio domicilio
10
Ai cittadini comunitari presenti sul territorio
nazionale e privi di copertura sanitaria in quanto
non iscrivibili al SSN e non assistiti dagli stati di
provenienza (non aventi diritto alla team) sono
assicurate le prestazioni indifferibili e urgenti, fra
queste rientrano le prestazioni sanitarie relative
alla tutela della salute dei minori ed alla tutela
della maternità, fatto salvo il pagamento per
intero delle tariffe relative a tutte le
prestazioni ricevute.
11
CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO
FORM ISMAR8
TEMPORANEO SOGGIORNO
ASSISTITO ISCRITTO I.S.S.
SM
VALIDITA’ MASSIMA FORM.
6 MESI
ATTIVAZIONE FORM. PRESSO
UFFICIO CONVENZIONI ESTERE
DISTRETTUALI (ALLEGATO 5)
L’ATTESTATO NON DA’ DIRITTO
ALLA SCELTA DEL MM.MM.GG. E
PLS
ASSISTITO ISCRITTO SSN
VALIDITA’ MASSIMA FORM.
3 MESI
ATTIVAZIONE FORM. PRESSO
UFFICIO PRESTAZIONI I.S.S.
L’ATTESTATO NON DA’ DIRITTO
ALLA SCELTA DEL MM.MM.GG. E
PLS
LE PRESTAZIONI EROGABILI CON ISMAR 8 SONO SOLO
QUELLE AVENTI CARATTERE DI URGENZA E IMPREVEDIBILITA’
CHE SORGONO DURANTE IL TEMPORANEO SOGGIORNO
IN CASO DI NECESSITA’ L’ATTESTATO I.SMAR 8 PUO’ ESSERE
UTILIZZATO ANCHE PER PRESTAZIONI DI PS E DI RICOVERO
NON PROGRAMMATO
12
CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO
FORM ISMAR8BIS
TRASFERIMENTO PER CURE
AVENTI DIRITTO SONO GLI ASSISTITI
ISCRITTI ALL’ISS DI SM CHE SONO
AUTORIZZATI
A
TRASFERIRSI
C/O
STRUTTURE
SANITARIE
PER
CURE
MEDICHE PROGRAMMATE NON ESEGUIBILI
C/O L’OSPEDALE DI STATO DI SM
LE CURE DEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON IL
REPARTO OSPEDALIERO AL QUALE
L’ASSISTITO DEVE CONSEGNARE
L’ATTESTATO I.SMAR 8bis
GLI OPERATORI SANITARI DEVONO
TRATTENERE IL FORMULARIO E
SUCCESSIVAMENTE TRASMETTERLO
ALL’UFFICIO STRANIERI DIREZ SAN. OSP.
RIMINI O UFF. INTERPRETI - RICCIONE
AVENTI DIRITTO SONO I CITTADINI
ISCRITTI AL SSN CHE SONO
AUTORIZZATI DAI C.R.R. AL
TRASFERIMENTO PER CURE A SAN
MARINO
IL RICHIAMATO ATTESTATO I.SMAR 8/bis
SOLITAMENTE NON VIENE EMESSO AGLI
ASSISTITI ISCRITTI AL SSN IN QUANTO LE
PRESTAZIONI SANITARIE PREVISTE DAI LEA
SONO GARANTITTE SUL TERRITORIO
NAZIONALE
13
CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO
FORM ISMAR8BIS
TRASFERIMENTO PER CURE
IL RILASCIO DEL FORM. ISMAR /bis PER CURE
PROGRAMMATE NON PUO’ ESSERE RICHIESTO
IN PERIODI SUCCESSIVI AL TRATTAMENTO
SANITARIO
IL MOD. I.SMAR 8bis CONSENTE ALL’UFF.
MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI PROCEDERE
ALLA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ALL’ISS DI SM
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2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. e
stranieri
I cittadini U.E. e stranieri in possesso dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla
legge sono iscritti obbligatoriamente – di
diritto - al Servizio Sanitario Nazionale.
L’iscrizione obbligatoria è garantita ai
soggiornanti per motivo di lavoro e
ricongiungimento familiare e, in linea di
massima, a coloro che sono soggetti al prelievo
fiscale nonché a coloro che appartengono a
categorie oggetto di protezione sociale
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2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. per
soggiorni superiori ai 3 mesi
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
D.Lgs. n. 30 del 6/02/2007
recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione europea e loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri.
D.Lgs. n. 32 del 28/02/2008
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30
Circolare Ministero Sanità del 3/08/2007
Circolari esplicative Ministero dell’Interno
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2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. per
soggiorni superiori ai 3 mesi
Il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna sul territorio
nazionale per un periodo superiore a tre mesi sarà iscritto
obbligatoriamente al SSN nei seguenti casi:
 è un lavoratore subordinato o autonomo dello Stato;
 è familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato;
 è familiare di cittadino italiano;
 è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente
maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia;
 è un disoccupato, già lavoratore autonomo o subordinato sul
territorio nazionale, iscritto nelle liste di collocamento o iscritto
ad un corso di formazione professionale;
 è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E120,
E121(o E33), dal 01/01/2013 Form. S1
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2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. per
soggiorni superiori ai 3 mesi
Sono considerati familiari:
 il coniuge;
 i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a
carico e i discendenti del coniuge;
 gli ascendenti diretti del cittadino comunitario e del
coniuge purchè a carico.
La direttiva considera familiare anche il partner che abbia
contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla
base della legislazione di uno Stato membro, qualora la
legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione
registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste
dalla legislazione dello Stato membro ospitante.
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Ai sensi della legislazione vigente in Italia la persona
2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
STRANIERI REGOLARMENTE presenti sul territorio
nazionale
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 25/07/1998, n. 286
Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero
D.P.R. 31/08/1999, n.394
Regolamento recante norme d’attuazione del Testo
Unico
Circolare Ministero Sanità n.5 del 24/03/2000
Indicazioni applicative del Decreto Legislativo
25/07/1998, n.286
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2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria SSN gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano
chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per :
lavoro subordinato anche stagionale;
lavoro autonomo;
motivi familiari, ad eccezione del genitore
ultra65 per il quale è prevista l’iscrizione
volontaria o la stipula di
un’assicurazione privata;
20
2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
richiesta d’asilo politico e umanitario;
asilo politico;
asilo umanitario;
Attesa adozione (in questo caso dal 2007
al minore non è rilasciato alcun permesso
di soggiorno) e affidamento;
Permesso per cure mediche rilasciato alle
donne in stato di gravidanza (6 mesi
prima la data del parto presunto) e per i
6 mesi successivi alla nascita del figlio
21
2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
Per l’iscrizione al SSN occorre rivolgersi al
Distretto competente dell’Azienda USL nel
cui territorio il cittadino straniero ha la
residenza anagrafica o, in mancanza della
residenza anagrafica, di effettiva dimora
come risulta sul Pds, presentando al
documentazione attestante il diritto.
22
2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
Durata dell’iscrizione SSN :
1. Fino alla scadenza o revoca del permesso di
soggiorno
2.
Per il periodo intercorrente tra la scadenza e
l’ottenimento del rinnovo
3.
Fino ad annullamento del pds per espulsione
4.
Fino alla modifica del pds da cui consegua il venir
meno dell’obbligo di iscrizione
5.
Per tutta la durata dell’attività lavorativa per il
lavoratore stagionale
23
2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
La tessera magnetica, che viene inviata al
domicilio degli iscritti SSN, NON sostituisce la
tessera sanitaria cartacea, che deve sempre
essere conservata e presentata in quanto riporta
il nominativo del medico di famiglia o pediatra di
libera scelta e la corretta durata dell’assistenza
sanitaria SSN.
Sulla tessera magnetica la data fine assistenza
SSN può non essere corretta.
24
2. Iscrizione volontaria al SSN
Gli stranieri regolarmente soggiornanti non
obbligatoriamente iscritti al S.S.N. sono tenuti ad
assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e
per la maternità mediante la stipula di apposita
polizza assicurativa privata ovvero mediante
iscrizione volontaria al S.S.N., estesa anche ai
familiari a carico.
L’iscrizione volontaria SSN può essere effettuata dai
cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno
con validità superiore a tre mesi
25
2. Iscrizione volontaria al SSN
Hanno diritto di iscriversi volontariamente al SSn :
 Studenti
 Le persone collocate alla pari
(anche per periodi inferiori a 3 mesi)
 I titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi
 I titolari di permesso di soggiorno per residenza
elettiva
 I genitori ultra65 ricongiunti dopo il 5/11/2008
 Altre categorie escluse dall’iscrizione obbligatoria
26
2. Iscrizione volontaria al SSN
Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno
solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile
e non ha decorrenza retroattiva
Il contributo si calcola sul reddito dichiarato secondo
quanto previsto dal D.M. 8/10/86, in ogni caso non può
essere inferiore a €.387,37
Per studenti privi di redditi diversi da borse di studio o
sussidi e persone collocate alla pari è previsto il
pagamento di un contributo forfetario ridotto che però
non è valido per i familiari a carico
27
Gli stranieri che soggiornano per un periodo di
breve durata (inferiore a 3 mesi), per esempio per
affari o per turismo, devono avere
un’assicurazione privata, o altrimenti pagare per
intero tutte le cure e prestazioni eventualmente
ricevute.
Le tariffe applicate sono quelle riportate nei
nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che
per le prestazioni specialistiche.
Queste persone non possono iscriversi al SSN
28
2. Cittadini dei Paesi balcanici titolari di
passaporto biometrico – Area Schengen
La decisione del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea del
20/12/2010 ha sancito l’abolizione dei visti d’ingresso di breve
periodo (fino a 90 giorni nel semestre, ripetibili nel semestre
successivo) nell’Area Schengen nei confronti dei cittadini
dell’Albania e della Bosnia Erzegovina (dopo analoga decisione
adottata nel 2009 in favore dei cittadini della Macedonia,
Montenegro e Serbia). Tale decisione ha comportato notevoli
problemi di carattere assistenziale ed economico per le Aziende
Sanitarie italiane : in seguito a tale provvedimento non è più
necessario il visto e per l’ingresso nei paesi dell’area Schengen
(compresa l’Italia) è sufficiente il nuovo passaporto biometrico sul
quale viene apposto un timbro d’entrata dall’autorità di frontiera del
Paese d’ingresso, che ne attesta il regolare soggiorno per un
periodo di 90 giorni anche non consecutivi nel semestre.
29
2. Cittadini dei Paesi balcanici titolari di
passaporto biometrico – Area Schengen
Questa innovazione nel regime degli ingressi non ha
assolutamente modificato la tutela sanitaria riservata a
questi cittadini dall’ordinamento sanitario italiano (come
confermato dal Ministero della Salute con e-mail del
22/02/2011).Essi sono a tutti gli effetti dei turisti, di
norma titolari di una polizza assicurativa privata, e
comunque soggetti in ogni caso al pagamento
integrale delle prestazioni sanitarie, Non è
comunque possibile l’emissione di codice STP, ai
sensi dell’art. 35, comma 3 D.Lgs 286/1998, in quanto
trattasi di soggetti regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale e le nostre Aziende si sono
attenute a tale principio.
30
2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul
territorio nazionale
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono
garantite nelle strutture pubbliche e private accreditate del
SSN, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio e gli interventi di medicina preventiva. In
particolare:
 La tutela della gravidanza e della maternità;
 La tutela della saluta del minore;
 Le vaccinazioni;
 gli interventi di profilassi internazionale;
 La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
31
2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul
territorio nazionale
Per tutte le prestazioni erogate lo straniero irregolare
deve pagare le tariffe per intero previste dai
nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che
per le prestazioni specialistiche.
32
2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul
territorio nazionale
L’articolo 35 del T.U., pur affermando che di norma non
esiste il principio di gratuità delle prestazioni erogate dal
SSN ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4, che le
prestazioni siano erogate senza oneri a carico degli
stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il
cittadino italiano.
In questo caso allo straniero irregolare indigente viene
assegnato il codice/tessera STP con validità semestrale
eventualmente rinnovabile e riconosciuto su tutto il
territorio nazionale
33
3. Stranieri che entrano in Italia per cure
mediche
A chi viene in Italia per essere curato viene rilasciato un
permesso di soggiorno per “cure mediche”. Per ottenere il
visto d’ingresso per cure mediche occorre presentare
all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente
competente nel Paese di provenienza i seguenti documenti:
 Una dichiarazione della struttura prescelta, pubblica o privata
convenzionata, dove sia indicato il tipo di cura e la durata
approssimativa della cura;
 Attestazione del versamento presso la stessa struttura
prescelta di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del
costo complessivo presumibile della prestazione richiesta;
34
3. Stranieri che entrano in Italia per cure
mediche
 Documentazione che provi la disponibilità di risorse sufficienti
per il pagamento totale delle spese sanitarie rimaste, di quelle
di vitto, alloggio fuori dalla struttura sanitaria e rimpatrio per
sé e per l’eventuale accompagnatore;
 Certificazione sanitaria attestante la patologia. La
certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di
traduzione in lingua italiana.
35
3. Stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di
programmi di intervento umanitario delle regioni

Le regioni, nell’ambito della quota del Fondo sanitario
nazionale ad esse destinata, autorizzano, d’intesa con il
Ministero della sanità, le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione,
che rientrino nei programmi assistenziali approvati dalle
regioni, a favore di:
Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non
esistono o non sono facilmente accessibili competenze
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi
patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi
all’assistenza sanitaria;
36
3. Stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di
programmi di intervento umanitario delle regioni

Cittadini di Paesi la cui particolare situazione
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche,
militari o di altra natura di accordi in vigore per
l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del
Servizio sanitario nazionale.
Non sono iscritti al SSN e la regione rimborsa le spese
ospedaliere autorizzate e rendicontate dall’azienda
37
4. Casi particolari - ENI
“ENI”, Europeo non iscritto
“codice ENI”, è il codice assegnato ai comunitari bulgari e
rumeni, per l’accesso alle prestazioni sanitarie; il codice ENI è
costituito da 16 caratteri: 3 per la sigla ENI; 3 per
l’identificazione della Regione; 3 per l’identificazione della
struttura che lo rilascia; 7 per il numero progressivo attribuito
alla persona;
Attraverso l’attestato ENI, viene certificato dall’ASL di
domicilio dell’assistito il diritto all’assistenza e allo stesso
tempo vengono identificate le prestazioni per consentire la
gestione delle procedure relative alla rendicontazione delle
spese sostenute da addebitare alle Casse Mutue estere .
38
4. Casi particolari - ENI
Aventi diritti all’attestato ENI :
I cittadini comunitari bulgari e rumeni domiciliati da
almeno 3 mesi in Italia, non assistiti dagli Stati di
provenienza e privi dei requisiti per l’iscrizione al SSN e
in condizioni di indigenza
Prestazioni erogabili :
Le prestazioni indifferibili e urgenti erogate presso i
Presidi ospedalieri dell’ASL, tra queste si intendono
incluse anche le prestazioni riguardanti :
39
4. Casi particolari - ENI
 Tutela della salute dei minori
 Tutela della maternità e dell’IVG a parità di condizione con le
donne iscritte al SSN
 Le campagne di vaccinazione
 Screening oncologici
 assistenza farmaceutica e prestazioni mediche erogate c/o
l’ambulatorio Extra-CEE del DCP di Rimini
Rimangono escluse le prestazione dei M.M.G. e PLS
40
4. Casi particolari – Esenzioni ticket
La Circolare regionale n.10/09 “Linee guida sull’applicazione
delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria” detta le seguenti condizioni :
 Esenzioni per patologia
I cittadini assistiti in Italia attraverso le Convenzioni Bilaterali e
Convenzione UE in materia di sicurezza sociale, hanno diritto
alle sole esenzioni per patologia (D.M. 329/89), qualora
certificate da specialisti di Strutture sanitarie pubbliche,
ovviamente non verrà emessa alcuna tessera di esenzione in
quanto non iscritti al SSN, ma dovrà essere certificata sulla
ricetta rossa dal medico prescrittore il Codice di esenzione .
41
4 Casi particolari – Esenzioni ticket

Esenzioni per Reddito
I soggetti aventi diritto all’esenzione per motivi di reddito sono
esclusivamente i cittadini italiani o stranieri iscritti regolarmente
al SSN, per i quali sia possibile verificare quanto dichiarato sulle
autocertificazioni, pertanto tutti gli assistiti provenienti da Paesi
in Convenzione ( UE o Extra UE) in possesso di attestati del
diritto (TEAM o similare), sono da considerarsi afferenti alla
fascia più alta.
I cittadini stranieri in possesso del tesserino STP qualora
autocertifichino la loro condizione di indigenza, sono da
considerarsi ricompresi nella fascia di reddito RE1 (Circolare
Reg. ER 14/bis del 15/09/2011)
42
4. Casi particolari – Assistenza sanitaria
cittadini AIRE
A.I.R.E = Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
I cittadini che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza
in uno stato con il quale non è in vigore alcuna
convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza
sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della
cancellazione dall’anagrafe comunale e dell’iscrizione
all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in
distacco.
L’iscrizione all’AIRE non apre un diritto all’assistenza
sanitaria in Italia
43
4. Casi particolari – Assistenza sanitaria
cittadini AIRE
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con
lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione
corrisposta da enti previdenziali italiani che rientrino
temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo
gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti per un
periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare, qualora gli
stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o
privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni l’interessato richiede l’attestato al
Distretto dell’AUSL di dimora temporanea presentando
documentazione del consolato competente o sottoscrivendo
una autocertificazione
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Assistenza sanitaria
cittadini comunitari e extracomunitari in Italia
Lunedì 14 maggio ore 14.30 – 18.30
Aula G – Ospedale di Rimini
Martedì 29 maggio ore 14.30 – 18.30
Sala Riunioni IV Piano - Ospedale Ceccarini di
Riccione
1
PREMESSA
Alcune precisazioni sulla
terminologia
La legislazione italiana utilizza i termini:
- “stranieri” per indicare le persone che
hanno la cittadinanza di un Paese non
appartenente all’Unione Europea e apolidi;
- “cittadini comunitari” per indicare i cittadini
non italiani appartenenti all’Unione Europea.
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e sugli acronimi
SSN: Servizio Sanitario Nazionale
TEAM: Tessera Europea Assicurazione Malattia
Pds: Permesso di soggiorno
PSE: Permesso di Soggiorno Elettronico
STP: Stranieri Temporaneamente Presenti
ENI: Europei non Iscritti
UE: Unione Europea
AIRE: Anagrafe Italiani Residenti all’estero
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7
Per prestazioni in forma diretta si intendono le cure sanitarie
necessarie fornite a titolo gratuito fatto salvo il pagamento del
ticket se dovuto
La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le
prestazioni sanitarie sia pure necessarie ma che costituiscono lo
scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni
permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte
dell’Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante
presentazione del Mod. E112/S2
Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non
necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie
normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l’assicurato fino al
rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per
motivi non sanitari.
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Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al
parto qualora non programmato(urgente, prematuro).
Per l’evento parto programmato è da richiedere il
Mod. E112/S2. L’interruzione di gravidanza è da
considerarsi a totale carico dell’assistita a meno che
medicalmente necessaria (Nota Ministero della salute
3/08/2007)
Se il cittadino comunitario non possiede la tessera
europea di assicurazione malattia l’Azienda USL,
acquisite le generalità dell’assistito e copia del suo
documento di riconoscimento, può richiederla d’ufficio
allo stato estero
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CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO
FORM ISMAR8
TEMPORANEO SOGGIORNO
ASSISTITO ISCRITTO I.S.S.
SM
VALIDITA’ MASSIMA FORM.
6 MESI
ATTIVAZIONE FORM. PRESSO
UFFICIO CONVENZIONI ESTERE
DISTRETTUALI (ALLEGATO 5)
L’ATTESTATO NON DA’ DIRITTO
ALLA SCELTA DEL MM.MM.GG. E
PLS
ASSISTITO ISCRITTO SSN
VALIDITA’ MASSIMA FORM.
3 MESI
ATTIVAZIONE FORM. PRESSO
UFFICIO PRESTAZIONI I.S.S.
L’ATTESTATO NON DA’ DIRITTO
ALLA SCELTA DEL MM.MM.GG. E
PLS
LE PRESTAZIONI EROGABILI CON ISMAR 8 SONO SOLO
QUELLE AVENTI CARATTERE DI URGENZA E IMPREVEDIBILITA’
CHE SORGONO DURANTE IL TEMPORANEO SOGGIORNO
IN CASO DI NECESSITA’ L’ATTESTATO I.SMAR 8 PUO’ ESSERE
UTILIZZATO ANCHE PER PRESTAZIONI DI PS E DI RICOVERO
NON PROGRAMMATO
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CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO
FORM ISMAR8BIS
TRASFERIMENTO PER CURE
AVENTI DIRITTO SONO GLI ASSISTITI
ISCRITTI ALL’ISS DI SM CHE SONO
AUTORIZZATI
A
TRASFERIRSI
C/O
STRUTTURE
SANITARIE
PER
CURE
MEDICHE PROGRAMMATE NON ESEGUIBILI
C/O L’OSPEDALE DI STATO DI SM
LE CURE DEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON IL
REPARTO OSPEDALIERO AL QUALE
L’ASSISTITO DEVE CONSEGNARE
L’ATTESTATO I.SMAR 8bis
GLI OPERATORI SANITARI DEVONO
TRATTENERE IL FORMULARIO E
SUCCESSIVAMENTE TRASMETTERLO
ALL’UFFICIO STRANIERI DIREZ SAN. OSP.
RIMINI O UFF. INTERPRETI - RICCIONE
AVENTI DIRITTO SONO I CITTADINI
ISCRITTI AL SSN CHE SONO
AUTORIZZATI DAI C.R.R. AL
TRASFERIMENTO PER CURE A SAN
MARINO
IL RICHIAMATO ATTESTATO I.SMAR 8/bis
SOLITAMENTE NON VIENE EMESSO AGLI
ASSISTITI ISCRITTI AL SSN IN QUANTO LE
PRESTAZIONI SANITARIE PREVISTE DAI LEA
SONO GARANTITTE SUL TERRITORIO
NAZIONALE
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CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO
FORM ISMAR8BIS
TRASFERIMENTO PER CURE
IL RILASCIO DEL FORM. ISMAR /bis PER CURE
PROGRAMMATE NON PUO’ ESSERE RICHIESTO
IN PERIODI SUCCESSIVI AL TRATTAMENTO
SANITARIO
IL MOD. I.SMAR 8bis CONSENTE ALL’UFF.
MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI PROCEDERE
ALLA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ALL’ISS DI SM
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2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. e
stranieri
I cittadini U.E. e stranieri in possesso dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla
legge sono iscritti obbligatoriamente – di
diritto - al Servizio Sanitario Nazionale.
L’iscrizione obbligatoria è garantita ai
soggiornanti per motivo di lavoro e
ricongiungimento familiare e, in linea di
massima, a coloro che sono soggetti al prelievo
fiscale nonché a coloro che appartengono a
categorie oggetto di protezione sociale
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2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. per
soggiorni superiori ai 3 mesi
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
D.Lgs. n. 30 del 6/02/2007
recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione europea e loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri.
D.Lgs. n. 32 del 28/02/2008
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30
Circolare Ministero Sanità del 3/08/2007
Circolari esplicative Ministero dell’Interno
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18
2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
STRANIERI REGOLARMENTE presenti sul territorio
nazionale
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 25/07/1998, n. 286
Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero
D.P.R. 31/08/1999, n.394
Regolamento recante norme d’attuazione del Testo
Unico
Circolare Ministero Sanità n.5 del 24/03/2000
Indicazioni applicative del Decreto Legislativo
25/07/1998, n.286
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2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria SSN gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano
chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per :
lavoro subordinato anche stagionale;
lavoro autonomo;
motivi familiari, ad eccezione del genitore
ultra65 per il quale è prevista l’iscrizione
volontaria o la stipula di
un’assicurazione privata;
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2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
richiesta d’asilo politico e umanitario;
asilo politico;
asilo umanitario;
Attesa adozione (in questo caso dal 2007
al minore non è rilasciato alcun permesso
di soggiorno) e affidamento;
Permesso per cure mediche rilasciato alle
donne in stato di gravidanza (6 mesi
prima la data del parto presunto) e per i
6 mesi successivi alla nascita del figlio
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2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
Per l’iscrizione al SSN occorre rivolgersi al
Distretto competente dell’Azienda USL nel
cui territorio il cittadino straniero ha la
residenza anagrafica o, in mancanza della
residenza anagrafica, di effettiva dimora
come risulta sul Pds, presentando al
documentazione attestante il diritto.
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2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
Durata dell’iscrizione SSN :
1.
Fino alla scadenza o revoca del permesso di
soggiorno
2.
Per il periodo intercorrente tra la scadenza e
l’ottenimento del rinnovo
3.
Fino ad annullamento del pds per espulsione
4.
Fino alla modifica del pds da cui consegua il venir
meno dell’obbligo di iscrizione
5.
Per tutta la durata dell’attività lavorativa per il
lavoratore stagionale
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2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN
La tessera magnetica, che viene inviata al
domicilio degli iscritti SSN, NON sostituisce la
tessera sanitaria cartacea, che deve sempre
essere conservata e presentata in quanto riporta
il nominativo del medico di famiglia o pediatra di
libera scelta e la corretta durata dell’assistenza
sanitaria SSN.
Sulla tessera magnetica la data fine assistenza
SSN può non essere corretta.
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2. Iscrizione volontaria al SSN
Gli stranieri regolarmente soggiornanti non
obbligatoriamente iscritti al S.S.N. sono tenuti ad
assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e
per la maternità mediante la stipula di apposita
polizza assicurativa privata ovvero mediante
iscrizione volontaria al S.S.N., estesa anche ai
familiari a carico.
L’iscrizione volontaria SSN può essere effettuata dai
cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno
con validità superiore a tre mesi
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2. Iscrizione volontaria al SSN
Hanno diritto di iscriversi volontariamente al SSn :
 Studenti
 Le persone collocate alla pari
(anche per periodi inferiori a 3 mesi)
 I titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi
 I titolari di permesso di soggiorno per residenza
elettiva
 I genitori ultra65 ricongiunti dopo il 5/11/2008
 Altre categorie escluse dall’iscrizione obbligatoria
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2. Iscrizione volontaria al SSN
Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno
solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile
e non ha decorrenza retroattiva
Il contributo si calcola sul reddito dichiarato secondo
quanto previsto dal D.M. 8/10/86, in ogni caso non può
essere inferiore a €.387,37
Per studenti privi di redditi diversi da borse di studio o
sussidi e persone collocate alla pari è previsto il
pagamento di un contributo forfetario ridotto che però
non è valido per i familiari a carico
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Gli stranieri che soggiornano per un periodo di
breve durata (inferiore a 3 mesi), per esempio per
affari o per turismo, devono avere
un’assicurazione privata, o altrimenti pagare per
intero tutte le cure e prestazioni eventualmente
ricevute.
Le tariffe applicate sono quelle riportate nei
nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che
per le prestazioni specialistiche.
Queste persone non possono iscriversi al SSN
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2. Cittadini dei Paesi balcanici titolari di
passaporto biometrico – Area Schengen
La decisione del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea del
20/12/2010 ha sancito l’abolizione dei visti d’ingresso di breve
periodo (fino a 90 giorni nel semestre, ripetibili nel semestre
successivo) nell’Area Schengen nei confronti dei cittadini
dell’Albania e della Bosnia Erzegovina (dopo analoga decisione
adottata nel 2009 in favore dei cittadini della Macedonia,
Montenegro e Serbia). Tale decisione ha comportato notevoli
problemi di carattere assistenziale ed economico per le Aziende
Sanitarie italiane : in seguito a tale provvedimento non è più
necessario il visto e per l’ingresso nei paesi dell’area Schengen
(compresa l’Italia) è sufficiente il nuovo passaporto biometrico sul
quale viene apposto un timbro d’entrata dall’autorità di frontiera del
Paese d’ingresso, che ne attesta il regolare soggiorno per un
periodo di 90 giorni anche non consecutivi nel semestre.
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2. Cittadini dei Paesi balcanici titolari di
passaporto biometrico – Area Schengen
Questa innovazione nel regime degli ingressi non ha
assolutamente modificato la tutela sanitaria riservata a
questi cittadini dall’ordinamento sanitario italiano (come
confermato dal Ministero della Salute con e-mail del
22/02/2011).Essi sono a tutti gli effetti dei turisti, di
norma titolari di una polizza assicurativa privata, e
comunque soggetti in ogni caso al pagamento
integrale delle prestazioni sanitarie, Non è comunque
possibile l’emissione di codice STP, ai sensi dell’art.
35, comma 3 D.Lgs 286/1998, in quanto trattasi di
soggetti regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale e le nostre Aziende si sono attenute a tale
principio.
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2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul
territorio nazionale
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola
con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono garantite
nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e gli interventi di
medicina preventiva. In particolare:
 La tutela della gravidanza e della maternità;
 La tutela della saluta del minore;
 Le vaccinazioni;
 gli interventi di profilassi internazionale;
 La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
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2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul
territorio nazionale
Per tutte le prestazioni erogate lo straniero irregolare
deve pagare le tariffe per intero previste dai
nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che
per le prestazioni specialistiche.
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2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini
stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul
territorio nazionale
L’articolo 35 del T.U., pur affermando che di norma non
esiste il principio di gratuità delle prestazioni erogate dal SSN
ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4, che le
prestazioni siano erogate senza oneri a carico degli stranieri
irregolarmente presenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il
cittadino italiano.
In questo caso allo straniero irregolare indigente viene
assegnato il codice/tessera STP con validità semestrale
eventualmente rinnovabile e riconosciuto su tutto il territorio
nazionale
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3. Stranieri che entrano in Italia per cure
mediche
A chi viene in Italia per essere curato viene rilasciato un
permesso di soggiorno per “cure mediche”. Per ottenere il
visto d’ingresso per cure mediche occorre presentare
all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente
competente nel Paese di provenienza i seguenti documenti:
 Una dichiarazione della struttura prescelta, pubblica o privata
convenzionata, dove sia indicato il tipo di cura e la durata
approssimativa della cura;
 Attestazione del versamento presso la stessa struttura
prescelta di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del
costo complessivo presumibile della prestazione richiesta;
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3. Stranieri che entrano in Italia per cure
mediche
 Documentazione che provi la disponibilità di risorse sufficienti
per il pagamento totale delle spese sanitarie rimaste, di quelle
di vitto, alloggio fuori dalla struttura sanitaria e rimpatrio per
sé e per l’eventuale accompagnatore;
 Certificazione sanitaria attestante la patologia. La
certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di
traduzione in lingua italiana.
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3. Stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di
programmi di intervento umanitario delle regioni
Le regioni, nell’ambito della quota del Fondo sanitario
nazionale ad esse destinata, autorizzano, d’intesa con il
Ministero della sanità, le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione,
che rientrino nei programmi assistenziali approvati dalle
regioni, a favore di:

Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non
esistono o non sono facilmente accessibili competenze
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi
patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi
all’assistenza sanitaria;
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3. Stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di
programmi di intervento umanitario delle regioni

Cittadini di Paesi la cui particolare situazione
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche,
militari o di altra natura di accordi in vigore per
l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del
Servizio sanitario nazionale.
Non sono iscritti al SSN e la regione rimborsa le spese
ospedaliere autorizzate e rendicontate dall’azienda
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4. Casi particolari - ENI
“ENI”, Europeo non iscritto
“codice ENI”, è il codice assegnato ai comunitari bulgari e
rumeni, per l’accesso alle prestazioni sanitarie; il codice ENI è
costituito da 16 caratteri: 3 per la sigla ENI; 3 per
l’identificazione della Regione; 3 per l’identificazione della
struttura che lo rilascia; 7 per il numero progressivo attribuito
alla persona;
Attraverso l’attestato ENI, viene certificato dall’ASL di domicilio
dell’assistito il diritto all’assistenza e allo stesso tempo vengono
identificate le prestazioni per consentire la gestione delle
procedure relative alla rendicontazione delle spese sostenute
da addebitare alle Casse Mutue estere .
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4. Casi particolari - ENI
Aventi diritti all’attestato ENI :
I cittadini comunitari bulgari e rumeni domiciliati da
almeno 3 mesi in Italia, non assistiti dagli Stati di
provenienza e privi dei requisiti per l’iscrizione al SSN e
in condizioni di indigenza
Prestazioni erogabili :
Le prestazioni indifferibili e urgenti erogate presso i
Presidi ospedalieri dell’ASL, tra queste si intendono
incluse anche le prestazioni riguardanti :
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4. Casi particolari - ENI
 Tutela della salute dei minori
 Tutela della maternità e dell’IVG a parità di condizione con le
donne iscritte al SSN
 Le campagne di vaccinazione
 Screening oncologici
 assistenza farmaceutica e prestazioni mediche erogate c/o
l’ambulatorio Extra-CEE del DCP di Rimini
Rimangono escluse le prestazione dei M.M.G. e PLS
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4. Casi particolari – Esenzioni ticket
La Circolare regionale n.10/09 “Linee guida sull’applicazione
delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria” detta le seguenti condizioni :
 Esenzioni per patologia
I cittadini assistiti in Italia attraverso le Convenzioni Bilaterali e
Convenzione UE in materia di sicurezza sociale, hanno diritto
alle sole esenzioni per patologia (D.M. 329/89), qualora
certificate da specialisti di Strutture sanitarie pubbliche,
ovviamente non verrà emessa alcuna tessera di esenzione in
quanto non iscritti al SSN, ma dovrà essere certificata sulla
ricetta rossa dal medico prescrittore il Codice di esenzione .
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4 Casi particolari – Esenzioni ticket

Esenzioni per Reddito
I soggetti aventi diritto all’esenzione per motivi di reddito sono
esclusivamente i cittadini italiani o stranieri iscritti regolarmente
al SSN, per i quali sia possibile verificare quanto dichiarato sulle
autocertificazioni, pertanto tutti gli assistiti provenienti da Paesi
in Convenzione ( UE o Extra UE) in possesso di attestati del
diritto (TEAM o similare), sono da considerarsi afferenti alla
fascia più alta.
I cittadini stranieri in possesso del tesserino STP qualora
autocertifichino la loro condizione di indigenza, sono da
considerarsi ricompresi nella fascia di reddito RE1 (Circolare
Reg. ER 14/bis del 15/09/2011)
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4. Casi particolari – Assistenza sanitaria
cittadini AIRE
A.I.R.E = Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
I cittadini che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza
in uno stato con il quale non è in vigore alcuna
convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza
sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della
cancellazione dall’anagrafe comunale e dell’iscrizione
all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in
distacco.
L’iscrizione all’AIRE non apre un diritto all’assistenza
sanitaria in Italia
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4. Casi particolari – Assistenza sanitaria
cittadini AIRE
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo
stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta
da enti previdenziali italiani che rientrino
temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo
gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti per un
periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare, qualora gli
stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o
privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni l’interessato richiede l’attestato al
Distretto dell’AUSL di dimora temporanea presentando
documentazione del consolato competente o sottoscrivendo una
autocertificazione
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Assistenza sanitaria cittadini comunitarie ed extracomunitari