Assistenza sanitaria cittadini comunitari e extracomunitari in Italia Lunedì 14 maggio ore 14.30 – 18.30 Aula G – Ospedale di Rimini Martedì 29 maggio ore 14.30 – 18.30 Sala Riunioni IV Piano - Ospedale Ceccarini di Riccione 1 PREMESSA Alcune precisazioni sulla terminologia La legislazione italiana utilizza i termini: - “stranieri” per indicare le persone che hanno la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea e apolidi; - “cittadini comunitari” per indicare i cittadini non italiani appartenenti all’Unione Europea. 2 e sugli acronimi SSN: Servizio Sanitario Nazionale TEAM: Tessera Europea Assicurazione Malattia Pds: Permesso di soggiorno PSE: Permesso di Soggiorno Elettronico STP: Stranieri Temporaneamente Presenti ENI: Europei non Iscritti UE: Unione Europea AIRE: Anagrafe Italiani Residenti all’estero 3 PROGRAMMA 1. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini della U.E. e Paesi convenzionati 2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini stranieri regolarmente o irregolarmente presenti sul territorio nazionale 3. Straniero che desidera curarsi in Italia 4. Casi particolari 4 Paesisanitaria dell’Unione 1. Accesso all’assistenza SSNEuropea cittadini della U.E. e - Austria (AT) - Belgio(BE) - Bulgaria(BU) Paesi convenzionati I cittadini provenienti dai Cipro(CY) - Danimarca(DK) - Estonia(EE) Francia(FR) - - Germania(DE) - Lettonia(LV) - Finlandia(FI) - Grecia(EL) - Italia (IT) - Lituania(LT) Bassi(NL) - Lussemburgo(LU) - Malta(MT) - Polonia(PL) Ceca(CZ) - Portogallo(PT) - Regno Unito(UK) - Rep. Slovacca(SK) - Rep.D’Irlanda(EIRE)- Romania(RO) Slovenia(SI) - Spagna(ES) - Svezia (SE) - Paesi - Rep. - - Ungheria(HU) dallo Spazio Economico Europeo (Islanda(IS), Liechtenstein(LI) e Norvegia(NO)) e dalla Svizzera(CH), in temporaneo soggiorno in Italia(es. turismo) possono accedere direttamente alle prestazioni sanitarie, che si rendessero necessarie durante il temporaneo soggiorno, presentando la 5 Tessera Europea di Assicurazione Malattia(TEAM) 6 1. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini della U.E. e Paesi con convenzionati I cittadini provenienti dai Paesi i quali vigono convenzioni bilaterali - Argentina (RA-1) - Australia (MEDICARE) - Brasile (IB-2) - Capo Verde (CV 111) - Città del Vaticano - Croazia (HR 111) - Serbia, Montenegro, Bosnia (ex Yugloslavia) Macedonia 7) - Principato di Monaco - San Marino - Tunisia (OBR (MIC 8) (ISMAR 8) (ITN11) possono accedere direttamente alle prestazioni sanitarie, che si rendessero necessarie durante il temporaneo soggiorno, presentando l’attestato del diritto 7 Per prestazioni in forma diretta si intendono le cure sanitarie necessarie fornite a titolo gratuito fatto salvo il pagamento del ticket se dovuto La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le prestazioni sanitarie sia pure necessarie ma che costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell’Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del Mod. E112/S2 Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l’assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari. 8 Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato(urgente, prematuro). Per l’evento parto programmato è da richiedere il Mod. E112/S2. L’interruzione di gravidanza è da considerarsi a totale carico dell’assistita a meno che medicalmente necessaria (Nota Ministero della salute 3/08/2007) Se il cittadino comunitario non possiede la tessera europea di assicurazione malattia l’Azienda USL, acquisite le generalità dell’assistito e copia del suo documento di riconoscimento, può richiederla d’ufficio allo stato estero 9 In mancanza della TEAM o di altro attestato, il cittadino comunitario è tenuto al pagamento, PER INTERO, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute, secondo le tariffe riportate nei nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che per le prestazioni specialistiche Il cittadino comunitario, ai sensi dell’art. 34 del Reg. 574/72, potrà richiedere il rimborso delle somme corrisposte alla propria istituzione competente Nel caso venga esibita una assicurazione privata, avvertire l’assistito di mettersi subito personalmente, in contatto con l’assicurazione che dovrà inviare una dichiarazione di copertura dei costi alla struttura ricevente. In ogni caso avvertire l’assistito, che in mancanza di presa in carico dei costi da parte dell’assicurazione riceverà una fattura al proprio domicilio 10 Ai cittadini comunitari presenti sul territorio nazionale e privi di copertura sanitaria in quanto non iscrivibili al SSN e non assistiti dagli stati di provenienza (non aventi diritto alla team) sono assicurate le prestazioni indifferibili e urgenti, fra queste rientrano le prestazioni sanitarie relative alla tutela della salute dei minori ed alla tutela della maternità, fatto salvo il pagamento per intero delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute. 11 CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO FORM ISMAR8 TEMPORANEO SOGGIORNO ASSISTITO ISCRITTO I.S.S. SM VALIDITA’ MASSIMA FORM. 6 MESI ATTIVAZIONE FORM. PRESSO UFFICIO CONVENZIONI ESTERE DISTRETTUALI (ALLEGATO 5) L’ATTESTATO NON DA’ DIRITTO ALLA SCELTA DEL MM.MM.GG. E PLS ASSISTITO ISCRITTO SSN VALIDITA’ MASSIMA FORM. 3 MESI ATTIVAZIONE FORM. PRESSO UFFICIO PRESTAZIONI I.S.S. L’ATTESTATO NON DA’ DIRITTO ALLA SCELTA DEL MM.MM.GG. E PLS LE PRESTAZIONI EROGABILI CON ISMAR 8 SONO SOLO QUELLE AVENTI CARATTERE DI URGENZA E IMPREVEDIBILITA’ CHE SORGONO DURANTE IL TEMPORANEO SOGGIORNO IN CASO DI NECESSITA’ L’ATTESTATO I.SMAR 8 PUO’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER PRESTAZIONI DI PS E DI RICOVERO NON PROGRAMMATO 12 CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO FORM ISMAR8BIS TRASFERIMENTO PER CURE AVENTI DIRITTO SONO GLI ASSISTITI ISCRITTI ALL’ISS DI SM CHE SONO AUTORIZZATI A TRASFERIRSI C/O STRUTTURE SANITARIE PER CURE MEDICHE PROGRAMMATE NON ESEGUIBILI C/O L’OSPEDALE DI STATO DI SM LE CURE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON IL REPARTO OSPEDALIERO AL QUALE L’ASSISTITO DEVE CONSEGNARE L’ATTESTATO I.SMAR 8bis GLI OPERATORI SANITARI DEVONO TRATTENERE IL FORMULARIO E SUCCESSIVAMENTE TRASMETTERLO ALL’UFFICIO STRANIERI DIREZ SAN. OSP. RIMINI O UFF. INTERPRETI - RICCIONE AVENTI DIRITTO SONO I CITTADINI ISCRITTI AL SSN CHE SONO AUTORIZZATI DAI C.R.R. AL TRASFERIMENTO PER CURE A SAN MARINO IL RICHIAMATO ATTESTATO I.SMAR 8/bis SOLITAMENTE NON VIENE EMESSO AGLI ASSISTITI ISCRITTI AL SSN IN QUANTO LE PRESTAZIONI SANITARIE PREVISTE DAI LEA SONO GARANTITTE SUL TERRITORIO NAZIONALE 13 CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO FORM ISMAR8BIS TRASFERIMENTO PER CURE IL RILASCIO DEL FORM. ISMAR /bis PER CURE PROGRAMMATE NON PUO’ ESSERE RICHIESTO IN PERIODI SUCCESSIVI AL TRATTAMENTO SANITARIO IL MOD. I.SMAR 8bis CONSENTE ALL’UFF. MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI PROCEDERE ALLA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI ALL’ISS DI SM 14 2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. e stranieri I cittadini U.E. e stranieri in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge sono iscritti obbligatoriamente – di diritto - al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione obbligatoria è garantita ai soggiornanti per motivo di lavoro e ricongiungimento familiare e, in linea di massima, a coloro che sono soggetti al prelievo fiscale nonché a coloro che appartengono a categorie oggetto di protezione sociale 15 2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. per soggiorni superiori ai 3 mesi NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO D.Lgs. n. 30 del 6/02/2007 recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. D.Lgs. n. 32 del 28/02/2008 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Circolare Ministero Sanità del 3/08/2007 Circolari esplicative Ministero dell’Interno 16 2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. per soggiorni superiori ai 3 mesi Il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi sarà iscritto obbligatoriamente al SSN nei seguenti casi: è un lavoratore subordinato o autonomo dello Stato; è familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; è familiare di cittadino italiano; è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia; è un disoccupato, già lavoratore autonomo o subordinato sul territorio nazionale, iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale; è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E120, E121(o E33), dal 01/01/2013 Form. S1 17 2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. per soggiorni superiori ai 3 mesi Sono considerati familiari: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge; gli ascendenti diretti del cittadino comunitario e del coniuge purchè a carico. La direttiva considera familiare anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. 18 Ai sensi della legislazione vigente in Italia la persona 2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini STRANIERI REGOLARMENTE presenti sul territorio nazionale NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D.P.R. 31/08/1999, n.394 Regolamento recante norme d’attuazione del Testo Unico Circolare Ministero Sanità n.5 del 24/03/2000 Indicazioni applicative del Decreto Legislativo 25/07/1998, n.286 19 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria SSN gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per : lavoro subordinato anche stagionale; lavoro autonomo; motivi familiari, ad eccezione del genitore ultra65 per il quale è prevista l’iscrizione volontaria o la stipula di un’assicurazione privata; 20 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN richiesta d’asilo politico e umanitario; asilo politico; asilo umanitario; Attesa adozione (in questo caso dal 2007 al minore non è rilasciato alcun permesso di soggiorno) e affidamento; Permesso per cure mediche rilasciato alle donne in stato di gravidanza (6 mesi prima la data del parto presunto) e per i 6 mesi successivi alla nascita del figlio 21 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN Per l’iscrizione al SSN occorre rivolgersi al Distretto competente dell’Azienda USL nel cui territorio il cittadino straniero ha la residenza anagrafica o, in mancanza della residenza anagrafica, di effettiva dimora come risulta sul Pds, presentando al documentazione attestante il diritto. 22 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN Durata dell’iscrizione SSN : 1. Fino alla scadenza o revoca del permesso di soggiorno 2. Per il periodo intercorrente tra la scadenza e l’ottenimento del rinnovo 3. Fino ad annullamento del pds per espulsione 4. Fino alla modifica del pds da cui consegua il venir meno dell’obbligo di iscrizione 5. Per tutta la durata dell’attività lavorativa per il lavoratore stagionale 23 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN La tessera magnetica, che viene inviata al domicilio degli iscritti SSN, NON sostituisce la tessera sanitaria cartacea, che deve sempre essere conservata e presentata in quanto riporta il nominativo del medico di famiglia o pediatra di libera scelta e la corretta durata dell’assistenza sanitaria SSN. Sulla tessera magnetica la data fine assistenza SSN può non essere corretta. 24 2. Iscrizione volontaria al SSN Gli stranieri regolarmente soggiornanti non obbligatoriamente iscritti al S.S.N. sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa privata ovvero mediante iscrizione volontaria al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico. L’iscrizione volontaria SSN può essere effettuata dai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi 25 2. Iscrizione volontaria al SSN Hanno diritto di iscriversi volontariamente al SSn : Studenti Le persone collocate alla pari (anche per periodi inferiori a 3 mesi) I titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi I titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva I genitori ultra65 ricongiunti dopo il 5/11/2008 Altre categorie escluse dall’iscrizione obbligatoria 26 2. Iscrizione volontaria al SSN Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva Il contributo si calcola sul reddito dichiarato secondo quanto previsto dal D.M. 8/10/86, in ogni caso non può essere inferiore a €.387,37 Per studenti privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi e persone collocate alla pari è previsto il pagamento di un contributo forfetario ridotto che però non è valido per i familiari a carico 27 Gli stranieri che soggiornano per un periodo di breve durata (inferiore a 3 mesi), per esempio per affari o per turismo, devono avere un’assicurazione privata, o altrimenti pagare per intero tutte le cure e prestazioni eventualmente ricevute. Le tariffe applicate sono quelle riportate nei nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che per le prestazioni specialistiche. Queste persone non possono iscriversi al SSN 28 2. Cittadini dei Paesi balcanici titolari di passaporto biometrico – Area Schengen La decisione del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea del 20/12/2010 ha sancito l’abolizione dei visti d’ingresso di breve periodo (fino a 90 giorni nel semestre, ripetibili nel semestre successivo) nell’Area Schengen nei confronti dei cittadini dell’Albania e della Bosnia Erzegovina (dopo analoga decisione adottata nel 2009 in favore dei cittadini della Macedonia, Montenegro e Serbia). Tale decisione ha comportato notevoli problemi di carattere assistenziale ed economico per le Aziende Sanitarie italiane : in seguito a tale provvedimento non è più necessario il visto e per l’ingresso nei paesi dell’area Schengen (compresa l’Italia) è sufficiente il nuovo passaporto biometrico sul quale viene apposto un timbro d’entrata dall’autorità di frontiera del Paese d’ingresso, che ne attesta il regolare soggiorno per un periodo di 90 giorni anche non consecutivi nel semestre. 29 2. Cittadini dei Paesi balcanici titolari di passaporto biometrico – Area Schengen Questa innovazione nel regime degli ingressi non ha assolutamente modificato la tutela sanitaria riservata a questi cittadini dall’ordinamento sanitario italiano (come confermato dal Ministero della Salute con e-mail del 22/02/2011).Essi sono a tutti gli effetti dei turisti, di norma titolari di una polizza assicurativa privata, e comunque soggetti in ogni caso al pagamento integrale delle prestazioni sanitarie, Non è comunque possibile l’emissione di codice STP, ai sensi dell’art. 35, comma 3 D.Lgs 286/1998, in quanto trattasi di soggetti regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e le nostre Aziende si sono attenute a tale principio. 30 2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul territorio nazionale Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono garantite nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e gli interventi di medicina preventiva. In particolare: La tutela della gravidanza e della maternità; La tutela della saluta del minore; Le vaccinazioni; gli interventi di profilassi internazionale; La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. 31 2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul territorio nazionale Per tutte le prestazioni erogate lo straniero irregolare deve pagare le tariffe per intero previste dai nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che per le prestazioni specialistiche. 32 2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul territorio nazionale L’articolo 35 del T.U., pur affermando che di norma non esiste il principio di gratuità delle prestazioni erogate dal SSN ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4, che le prestazioni siano erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. In questo caso allo straniero irregolare indigente viene assegnato il codice/tessera STP con validità semestrale eventualmente rinnovabile e riconosciuto su tutto il territorio nazionale 33 3. Stranieri che entrano in Italia per cure mediche A chi viene in Italia per essere curato viene rilasciato un permesso di soggiorno per “cure mediche”. Per ottenere il visto d’ingresso per cure mediche occorre presentare all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente nel Paese di provenienza i seguenti documenti: Una dichiarazione della struttura prescelta, pubblica o privata convenzionata, dove sia indicato il tipo di cura e la durata approssimativa della cura; Attestazione del versamento presso la stessa struttura prescelta di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del costo complessivo presumibile della prestazione richiesta; 34 3. Stranieri che entrano in Italia per cure mediche Documentazione che provi la disponibilità di risorse sufficienti per il pagamento totale delle spese sanitarie rimaste, di quelle di vitto, alloggio fuori dalla struttura sanitaria e rimpatrio per sé e per l’eventuale accompagnatore; Certificazione sanitaria attestante la patologia. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana. 35 3. Stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni Le regioni, nell’ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d’intesa con il Ministero della sanità, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nei programmi assistenziali approvati dalle regioni, a favore di: Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria; 36 3. Stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni Cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura di accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale. Non sono iscritti al SSN e la regione rimborsa le spese ospedaliere autorizzate e rendicontate dall’azienda 37 4. Casi particolari - ENI “ENI”, Europeo non iscritto “codice ENI”, è il codice assegnato ai comunitari bulgari e rumeni, per l’accesso alle prestazioni sanitarie; il codice ENI è costituito da 16 caratteri: 3 per la sigla ENI; 3 per l’identificazione della Regione; 3 per l’identificazione della struttura che lo rilascia; 7 per il numero progressivo attribuito alla persona; Attraverso l’attestato ENI, viene certificato dall’ASL di domicilio dell’assistito il diritto all’assistenza e allo stesso tempo vengono identificate le prestazioni per consentire la gestione delle procedure relative alla rendicontazione delle spese sostenute da addebitare alle Casse Mutue estere . 38 4. Casi particolari - ENI Aventi diritti all’attestato ENI : I cittadini comunitari bulgari e rumeni domiciliati da almeno 3 mesi in Italia, non assistiti dagli Stati di provenienza e privi dei requisiti per l’iscrizione al SSN e in condizioni di indigenza Prestazioni erogabili : Le prestazioni indifferibili e urgenti erogate presso i Presidi ospedalieri dell’ASL, tra queste si intendono incluse anche le prestazioni riguardanti : 39 4. Casi particolari - ENI Tutela della salute dei minori Tutela della maternità e dell’IVG a parità di condizione con le donne iscritte al SSN Le campagne di vaccinazione Screening oncologici assistenza farmaceutica e prestazioni mediche erogate c/o l’ambulatorio Extra-CEE del DCP di Rimini Rimangono escluse le prestazione dei M.M.G. e PLS 40 4. Casi particolari – Esenzioni ticket La Circolare regionale n.10/09 “Linee guida sull’applicazione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria” detta le seguenti condizioni : Esenzioni per patologia I cittadini assistiti in Italia attraverso le Convenzioni Bilaterali e Convenzione UE in materia di sicurezza sociale, hanno diritto alle sole esenzioni per patologia (D.M. 329/89), qualora certificate da specialisti di Strutture sanitarie pubbliche, ovviamente non verrà emessa alcuna tessera di esenzione in quanto non iscritti al SSN, ma dovrà essere certificata sulla ricetta rossa dal medico prescrittore il Codice di esenzione . 41 4 Casi particolari – Esenzioni ticket Esenzioni per Reddito I soggetti aventi diritto all’esenzione per motivi di reddito sono esclusivamente i cittadini italiani o stranieri iscritti regolarmente al SSN, per i quali sia possibile verificare quanto dichiarato sulle autocertificazioni, pertanto tutti gli assistiti provenienti da Paesi in Convenzione ( UE o Extra UE) in possesso di attestati del diritto (TEAM o similare), sono da considerarsi afferenti alla fascia più alta. I cittadini stranieri in possesso del tesserino STP qualora autocertifichino la loro condizione di indigenza, sono da considerarsi ricompresi nella fascia di reddito RE1 (Circolare Reg. ER 14/bis del 15/09/2011) 42 4. Casi particolari – Assistenza sanitaria cittadini AIRE A.I.R.E = Anagrafe Italiani Residenti all’Estero I cittadini che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e dell’iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco. L’iscrizione all’AIRE non apre un diritto all’assistenza sanitaria in Italia 43 4. Casi particolari – Assistenza sanitaria cittadini AIRE Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni l’interessato richiede l’attestato al Distretto dell’AUSL di dimora temporanea presentando documentazione del consolato competente o sottoscrivendo una autocertificazione 44 Assistenza sanitaria cittadini comunitari e extracomunitari in Italia Lunedì 14 maggio ore 14.30 – 18.30 Aula G – Ospedale di Rimini Martedì 29 maggio ore 14.30 – 18.30 Sala Riunioni IV Piano - Ospedale Ceccarini di Riccione 1 PREMESSA Alcune precisazioni sulla terminologia La legislazione italiana utilizza i termini: - “stranieri” per indicare le persone che hanno la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea e apolidi; - “cittadini comunitari” per indicare i cittadini non italiani appartenenti all’Unione Europea. 2 e sugli acronimi SSN: Servizio Sanitario Nazionale TEAM: Tessera Europea Assicurazione Malattia Pds: Permesso di soggiorno PSE: Permesso di Soggiorno Elettronico STP: Stranieri Temporaneamente Presenti ENI: Europei non Iscritti UE: Unione Europea AIRE: Anagrafe Italiani Residenti all’estero 3 4 5 6 7 Per prestazioni in forma diretta si intendono le cure sanitarie necessarie fornite a titolo gratuito fatto salvo il pagamento del ticket se dovuto La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le prestazioni sanitarie sia pure necessarie ma che costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell’Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del Mod. E112/S2 Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l’assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari. 8 Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato(urgente, prematuro). Per l’evento parto programmato è da richiedere il Mod. E112/S2. L’interruzione di gravidanza è da considerarsi a totale carico dell’assistita a meno che medicalmente necessaria (Nota Ministero della salute 3/08/2007) Se il cittadino comunitario non possiede la tessera europea di assicurazione malattia l’Azienda USL, acquisite le generalità dell’assistito e copia del suo documento di riconoscimento, può richiederla d’ufficio allo stato estero 9 10 11 CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO FORM ISMAR8 TEMPORANEO SOGGIORNO ASSISTITO ISCRITTO I.S.S. SM VALIDITA’ MASSIMA FORM. 6 MESI ATTIVAZIONE FORM. PRESSO UFFICIO CONVENZIONI ESTERE DISTRETTUALI (ALLEGATO 5) L’ATTESTATO NON DA’ DIRITTO ALLA SCELTA DEL MM.MM.GG. E PLS ASSISTITO ISCRITTO SSN VALIDITA’ MASSIMA FORM. 3 MESI ATTIVAZIONE FORM. PRESSO UFFICIO PRESTAZIONI I.S.S. L’ATTESTATO NON DA’ DIRITTO ALLA SCELTA DEL MM.MM.GG. E PLS LE PRESTAZIONI EROGABILI CON ISMAR 8 SONO SOLO QUELLE AVENTI CARATTERE DI URGENZA E IMPREVEDIBILITA’ CHE SORGONO DURANTE IL TEMPORANEO SOGGIORNO IN CASO DI NECESSITA’ L’ATTESTATO I.SMAR 8 PUO’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER PRESTAZIONI DI PS E DI RICOVERO NON PROGRAMMATO 12 CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO FORM ISMAR8BIS TRASFERIMENTO PER CURE AVENTI DIRITTO SONO GLI ASSISTITI ISCRITTI ALL’ISS DI SM CHE SONO AUTORIZZATI A TRASFERIRSI C/O STRUTTURE SANITARIE PER CURE MEDICHE PROGRAMMATE NON ESEGUIBILI C/O L’OSPEDALE DI STATO DI SM LE CURE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON IL REPARTO OSPEDALIERO AL QUALE L’ASSISTITO DEVE CONSEGNARE L’ATTESTATO I.SMAR 8bis GLI OPERATORI SANITARI DEVONO TRATTENERE IL FORMULARIO E SUCCESSIVAMENTE TRASMETTERLO ALL’UFFICIO STRANIERI DIREZ SAN. OSP. RIMINI O UFF. INTERPRETI - RICCIONE AVENTI DIRITTO SONO I CITTADINI ISCRITTI AL SSN CHE SONO AUTORIZZATI DAI C.R.R. AL TRASFERIMENTO PER CURE A SAN MARINO IL RICHIAMATO ATTESTATO I.SMAR 8/bis SOLITAMENTE NON VIENE EMESSO AGLI ASSISTITI ISCRITTI AL SSN IN QUANTO LE PRESTAZIONI SANITARIE PREVISTE DAI LEA SONO GARANTITTE SUL TERRITORIO NAZIONALE 13 CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO FORM ISMAR8BIS TRASFERIMENTO PER CURE IL RILASCIO DEL FORM. ISMAR /bis PER CURE PROGRAMMATE NON PUO’ ESSERE RICHIESTO IN PERIODI SUCCESSIVI AL TRATTAMENTO SANITARIO IL MOD. I.SMAR 8bis CONSENTE ALL’UFF. MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI PROCEDERE ALLA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI ALL’ISS DI SM 14 2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. e stranieri I cittadini U.E. e stranieri in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge sono iscritti obbligatoriamente – di diritto - al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione obbligatoria è garantita ai soggiornanti per motivo di lavoro e ricongiungimento familiare e, in linea di massima, a coloro che sono soggetti al prelievo fiscale nonché a coloro che appartengono a categorie oggetto di protezione sociale 15 2. Accesso all’assistenza sanitaria SSN cittadini U.E. per soggiorni superiori ai 3 mesi NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO D.Lgs. n. 30 del 6/02/2007 recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. D.Lgs. n. 32 del 28/02/2008 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Circolare Ministero Sanità del 3/08/2007 Circolari esplicative Ministero dell’Interno 16 17 18 2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini STRANIERI REGOLARMENTE presenti sul territorio nazionale NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D.P.R. 31/08/1999, n.394 Regolamento recante norme d’attuazione del Testo Unico Circolare Ministero Sanità n.5 del 24/03/2000 Indicazioni applicative del Decreto Legislativo 25/07/1998, n.286 19 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria SSN gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per : lavoro subordinato anche stagionale; lavoro autonomo; motivi familiari, ad eccezione del genitore ultra65 per il quale è prevista l’iscrizione volontaria o la stipula di un’assicurazione privata; 20 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN richiesta d’asilo politico e umanitario; asilo politico; asilo umanitario; Attesa adozione (in questo caso dal 2007 al minore non è rilasciato alcun permesso di soggiorno) e affidamento; Permesso per cure mediche rilasciato alle donne in stato di gravidanza (6 mesi prima la data del parto presunto) e per i 6 mesi successivi alla nascita del figlio 21 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN Per l’iscrizione al SSN occorre rivolgersi al Distretto competente dell’Azienda USL nel cui territorio il cittadino straniero ha la residenza anagrafica o, in mancanza della residenza anagrafica, di effettiva dimora come risulta sul Pds, presentando al documentazione attestante il diritto. 22 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN Durata dell’iscrizione SSN : 1. Fino alla scadenza o revoca del permesso di soggiorno 2. Per il periodo intercorrente tra la scadenza e l’ottenimento del rinnovo 3. Fino ad annullamento del pds per espulsione 4. Fino alla modifica del pds da cui consegua il venir meno dell’obbligo di iscrizione 5. Per tutta la durata dell’attività lavorativa per il lavoratore stagionale 23 2. Stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN La tessera magnetica, che viene inviata al domicilio degli iscritti SSN, NON sostituisce la tessera sanitaria cartacea, che deve sempre essere conservata e presentata in quanto riporta il nominativo del medico di famiglia o pediatra di libera scelta e la corretta durata dell’assistenza sanitaria SSN. Sulla tessera magnetica la data fine assistenza SSN può non essere corretta. 24 2. Iscrizione volontaria al SSN Gli stranieri regolarmente soggiornanti non obbligatoriamente iscritti al S.S.N. sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa privata ovvero mediante iscrizione volontaria al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico. L’iscrizione volontaria SSN può essere effettuata dai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi 25 2. Iscrizione volontaria al SSN Hanno diritto di iscriversi volontariamente al SSn : Studenti Le persone collocate alla pari (anche per periodi inferiori a 3 mesi) I titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi I titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva I genitori ultra65 ricongiunti dopo il 5/11/2008 Altre categorie escluse dall’iscrizione obbligatoria 26 2. Iscrizione volontaria al SSN Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva Il contributo si calcola sul reddito dichiarato secondo quanto previsto dal D.M. 8/10/86, in ogni caso non può essere inferiore a €.387,37 Per studenti privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi e persone collocate alla pari è previsto il pagamento di un contributo forfetario ridotto che però non è valido per i familiari a carico 27 Gli stranieri che soggiornano per un periodo di breve durata (inferiore a 3 mesi), per esempio per affari o per turismo, devono avere un’assicurazione privata, o altrimenti pagare per intero tutte le cure e prestazioni eventualmente ricevute. Le tariffe applicate sono quelle riportate nei nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che per le prestazioni specialistiche. Queste persone non possono iscriversi al SSN 28 2. Cittadini dei Paesi balcanici titolari di passaporto biometrico – Area Schengen La decisione del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea del 20/12/2010 ha sancito l’abolizione dei visti d’ingresso di breve periodo (fino a 90 giorni nel semestre, ripetibili nel semestre successivo) nell’Area Schengen nei confronti dei cittadini dell’Albania e della Bosnia Erzegovina (dopo analoga decisione adottata nel 2009 in favore dei cittadini della Macedonia, Montenegro e Serbia). Tale decisione ha comportato notevoli problemi di carattere assistenziale ed economico per le Aziende Sanitarie italiane : in seguito a tale provvedimento non è più necessario il visto e per l’ingresso nei paesi dell’area Schengen (compresa l’Italia) è sufficiente il nuovo passaporto biometrico sul quale viene apposto un timbro d’entrata dall’autorità di frontiera del Paese d’ingresso, che ne attesta il regolare soggiorno per un periodo di 90 giorni anche non consecutivi nel semestre. 29 2. Cittadini dei Paesi balcanici titolari di passaporto biometrico – Area Schengen Questa innovazione nel regime degli ingressi non ha assolutamente modificato la tutela sanitaria riservata a questi cittadini dall’ordinamento sanitario italiano (come confermato dal Ministero della Salute con e-mail del 22/02/2011).Essi sono a tutti gli effetti dei turisti, di norma titolari di una polizza assicurativa privata, e comunque soggetti in ogni caso al pagamento integrale delle prestazioni sanitarie, Non è comunque possibile l’emissione di codice STP, ai sensi dell’art. 35, comma 3 D.Lgs 286/1998, in quanto trattasi di soggetti regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e le nostre Aziende si sono attenute a tale principio. 30 2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul territorio nazionale Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono garantite nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e gli interventi di medicina preventiva. In particolare: La tutela della gravidanza e della maternità; La tutela della saluta del minore; Le vaccinazioni; gli interventi di profilassi internazionale; La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. 31 2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul territorio nazionale Per tutte le prestazioni erogate lo straniero irregolare deve pagare le tariffe per intero previste dai nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che per le prestazioni specialistiche. 32 2. Accesso all’assistenza sanitaria cittadini stranieri IRREGOLARMENTE presenti sul territorio nazionale L’articolo 35 del T.U., pur affermando che di norma non esiste il principio di gratuità delle prestazioni erogate dal SSN ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4, che le prestazioni siano erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. In questo caso allo straniero irregolare indigente viene assegnato il codice/tessera STP con validità semestrale eventualmente rinnovabile e riconosciuto su tutto il territorio nazionale 33 3. Stranieri che entrano in Italia per cure mediche A chi viene in Italia per essere curato viene rilasciato un permesso di soggiorno per “cure mediche”. Per ottenere il visto d’ingresso per cure mediche occorre presentare all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente nel Paese di provenienza i seguenti documenti: Una dichiarazione della struttura prescelta, pubblica o privata convenzionata, dove sia indicato il tipo di cura e la durata approssimativa della cura; Attestazione del versamento presso la stessa struttura prescelta di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del costo complessivo presumibile della prestazione richiesta; 34 3. Stranieri che entrano in Italia per cure mediche Documentazione che provi la disponibilità di risorse sufficienti per il pagamento totale delle spese sanitarie rimaste, di quelle di vitto, alloggio fuori dalla struttura sanitaria e rimpatrio per sé e per l’eventuale accompagnatore; Certificazione sanitaria attestante la patologia. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana. 35 3. Stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni Le regioni, nell’ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d’intesa con il Ministero della sanità, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nei programmi assistenziali approvati dalle regioni, a favore di: Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria; 36 3. Stranieri trasferiti in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni Cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura di accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale. Non sono iscritti al SSN e la regione rimborsa le spese ospedaliere autorizzate e rendicontate dall’azienda 37 4. Casi particolari - ENI “ENI”, Europeo non iscritto “codice ENI”, è il codice assegnato ai comunitari bulgari e rumeni, per l’accesso alle prestazioni sanitarie; il codice ENI è costituito da 16 caratteri: 3 per la sigla ENI; 3 per l’identificazione della Regione; 3 per l’identificazione della struttura che lo rilascia; 7 per il numero progressivo attribuito alla persona; Attraverso l’attestato ENI, viene certificato dall’ASL di domicilio dell’assistito il diritto all’assistenza e allo stesso tempo vengono identificate le prestazioni per consentire la gestione delle procedure relative alla rendicontazione delle spese sostenute da addebitare alle Casse Mutue estere . 38 4. Casi particolari - ENI Aventi diritti all’attestato ENI : I cittadini comunitari bulgari e rumeni domiciliati da almeno 3 mesi in Italia, non assistiti dagli Stati di provenienza e privi dei requisiti per l’iscrizione al SSN e in condizioni di indigenza Prestazioni erogabili : Le prestazioni indifferibili e urgenti erogate presso i Presidi ospedalieri dell’ASL, tra queste si intendono incluse anche le prestazioni riguardanti : 39 4. Casi particolari - ENI Tutela della salute dei minori Tutela della maternità e dell’IVG a parità di condizione con le donne iscritte al SSN Le campagne di vaccinazione Screening oncologici assistenza farmaceutica e prestazioni mediche erogate c/o l’ambulatorio Extra-CEE del DCP di Rimini Rimangono escluse le prestazione dei M.M.G. e PLS 40 4. Casi particolari – Esenzioni ticket La Circolare regionale n.10/09 “Linee guida sull’applicazione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria” detta le seguenti condizioni : Esenzioni per patologia I cittadini assistiti in Italia attraverso le Convenzioni Bilaterali e Convenzione UE in materia di sicurezza sociale, hanno diritto alle sole esenzioni per patologia (D.M. 329/89), qualora certificate da specialisti di Strutture sanitarie pubbliche, ovviamente non verrà emessa alcuna tessera di esenzione in quanto non iscritti al SSN, ma dovrà essere certificata sulla ricetta rossa dal medico prescrittore il Codice di esenzione . 41 4 Casi particolari – Esenzioni ticket Esenzioni per Reddito I soggetti aventi diritto all’esenzione per motivi di reddito sono esclusivamente i cittadini italiani o stranieri iscritti regolarmente al SSN, per i quali sia possibile verificare quanto dichiarato sulle autocertificazioni, pertanto tutti gli assistiti provenienti da Paesi in Convenzione ( UE o Extra UE) in possesso di attestati del diritto (TEAM o similare), sono da considerarsi afferenti alla fascia più alta. I cittadini stranieri in possesso del tesserino STP qualora autocertifichino la loro condizione di indigenza, sono da considerarsi ricompresi nella fascia di reddito RE1 (Circolare Reg. ER 14/bis del 15/09/2011) 42 4. Casi particolari – Assistenza sanitaria cittadini AIRE A.I.R.E = Anagrafe Italiani Residenti all’Estero I cittadini che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e dell’iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco. L’iscrizione all’AIRE non apre un diritto all’assistenza sanitaria in Italia 43 4. Casi particolari – Assistenza sanitaria cittadini AIRE Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni l’interessato richiede l’attestato al Distretto dell’AUSL di dimora temporanea presentando documentazione del consolato competente o sottoscrivendo una autocertificazione 44