VOLONTARIATO E SICUREZZA Paolo CORAZZI Comune di Terni Direzione Ambiente- Mobilità Trasporti 1^ Venerdì 28 Febbraio 2014 Terni 1^ Circoscrizione Est 2 Prevale l’intervento di carattere politico ed amministrativo rispetto a quello sanitario 3 Bernardo Ramazzini (1633 -1714): primo medico a trattare le malattie dei lavoratori “longe praestantius est preservare quam curare”. Cosa soffri, per quale motivo, da quanti giorni, vai di corpo, cosa mangi…“et quam artem exerceas? 4 1886: Veniva promulgata la “Legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere (L. 11 febbraio 1886, n. 3657)” che può considerarsi la prima norma, sia nel campo del lavoro in genere che in quello della protezione dei minori in particolare, tendente a limitare lo sfruttamento delle c.d. “mezze forze”. Intanto, con il crescente sviluppo della civiltà industriale, con la diffusione delle macchine e delle lavorazioni pericolose, aumentava in modo impressionante il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 1889: Seguiva la riforma del codice penale, in cui si riconosceva lo sciopero anche se in via indiretta e “per puro spirito liberale” 1893: Venivano promulgate la “Legge sulla polizia delle miniere”, per tutelare l’incolumità degli operai, e quella sui probiviri nell’industria, costituente una “magistratura speciale” che gioverà non poco allo sviluppo di un embrionale diritto del lavoro. 1898: Il Legislatore – sulla traccia indicata dai Paesi europei più evoluti – si poneva, infine, il problema della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, con la “Legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (L. 12 marzo 1898, n. 30)”, preoccupandosi di riparare le conseguenze nefaste dell’incidente sul lavoro. 1899: Soltanto nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d’opera con il “Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230)”. Purtroppo restavano esclusi dalla disciplina prevenzionistica tutto il settore del commercio, la maggior parte delle piccole imprese industriali e l’intero settore dell’agricoltura. 1898 – 1900: Leggi per la prevenzione degli infortuni: Nelle industrie con un certo numero di lavoratori Per lavori in miniere e cave Per attività con materie esplosive Regi Decreti con regolamenti per costruzioni, strade ferrate, tramvie, impiego di gas tossici 1898 – 1900: Queste norme, tuttavia: Escludono settori lavorativi importanti (es. agricoltura) Non prevedono sanzioni penali Si caratterizzano più per la loro importanza assicurativa 1904: Diventa obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni nell’industria 1912: Nasce il Corpo Ispettivo del Lavoro 1917: Diventa obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni nell’agricoltura 1920: Nasce il Ministero del Lavoro Viene introdotto il limite di 8 ore di lavoro al giorno e 48 a settimana 1923: Vengono abolite le “8 ore” ed il Ministero del Lavoro 1929: Diventa obbligatoria l’assicurazione contro le malattie professionali 1933: Nasce l’I.N.A.I.L. L’assicurazione, tuttavia, entra in azione solo quando si è già verificato un infortunio Solo indirettamente rappresenta uno stimolo ad attuare le misure di prevenzione 1930 – 1950: Codice Civile (art. 2087) Codice Penale (artt. 437-451-589-590) Costituzione della Repubblica (1948) Art.1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro … Art.32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività ... Art.35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 1930 – 1950: Costituzione della Repubblica (1948) Art.41: l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana Il Datore di Lavoro diventa un vero e proprio “DEBITORE DI SICUREZZA” nei confronti dei suoi dipendenti 1955 – 1956: D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni D.P.R. 303/56 Norme generali per l’igiene del lavoro 1955 – 1956: Con queste norme lo Stato: Detta obblighi da rispettare Identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori) Prevede specifiche sanzioni Garantisce la vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici) 1970: L. 300 Lo Statuto dei Lavoratori: Viene evidenziato il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute 1970: ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica: I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 1978: L. 833 La Riforma Sanitaria: Trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di controllo dall’Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche delle ULSS (servizi Territoriali di Prevenzione) 1979 - 1982: Vengono emanate varie norme, tra le quali: Alcuni Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche D.P.R. 175/78 (Direttiva Seveso) sui rischi industriali rilevanti D.P.R. 963/82 sulle lavorazioni con cloruro di vinile monomero La prevenzione si innova ed interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili Le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classi deve corrispondere un pari sistema di sicurezza Dagli anni 80 la Comunità Europea intraprende una autonoma attività legislativa proponendo agli stati membri delle direttive da recepire nei singoli ordinamenti nazionali al fine di regolamentare in maniera univoca una materia tanto complessa come quella riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 1990: L. 46 Norme per la sicurezza degli impianti Normativa molto importante volta ad assicurare la sicurezza sia nei posti di lavoro che negli ambienti domestici. Come spesso capita nel nostro Paese, norma applicata poco e parzialmente. Poi, alla fine, sostituita con una … identica (il D.M. 37/08). Nell’Europa: cambia la filosofia Dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee in materia, le normative promulgate obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto delle disposizioni volte a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. 1991: D.Lgs. 277 (piombo-rumore-amianto) Il decreto prevede: Individuazione e valutazione dei rischi Riduzione dei rischi alla fonte Adozione di misure preventive Informazione, formazione, addestramento degli addetti Specifiche sanzioni penali 1994: D.Lgs. 626 Arriva il sistema organizzato di prevenzione: GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO Novità del D.Lgs. 626/94 In realtà molto poche !!! La maggior parte delle disposizioni, infatti, erano già vigenti in una miriade di leggi e decreti. La novità consiste nel sistema di gestione ed in uno spiccato invito alla prevenzione. Le norme si applicano a tutte le attività (quasi), in ogni posto di lavoro, a tutti i lavoratori ed in ogni fase lavorativa (GLOBALE) Novità del D.Lgs. 626/94 Il Datore di Lavoro (DdL) deve effettuare una valutazione preventiva dei rischi ed organizzare sia l’attività lavorativa che quella di prevenzione (PROGRAMMATO). Il DdL deve provvedere alla formazione ed alla informazione dei lavoratori sulle attività lavorative, sui rischi connessi, sulle attrezzature utilizzate (INFORMATO) Novità del D.Lgs. 626/94 Il Datore di Lavoro (DdL) deve coinvolgere i lavoratori tramite il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) nel sistema di gestione della sicurezza (PARTECIPATO). Novità del D.Lgs. 626/94 La principale novità introdotta, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità (quindi il rischio) e il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali. Novità del D.Lgs. 626/94 Rispetto alla normativa precedente (es. DPR 547/55) oggi il datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi”), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa (concetto di gestione aziendale della sicurezza). 1996: D.P.R. 459 (Direttiva Macchine) Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta devono avere: Marcatura CE Certificato di dichiarazione di conformità Libretto di istruzione all’uso e manutenzione 1996: D.Lgs. 493 (Direttiva Segnaletica) Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro Allegato I Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza Allegato II - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici Allegato III Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubaz Allegato IV Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e a 1996: D.Lgs. 493 (Direttiva Segnaletica) Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro Allegato V Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli di punti di peric Allegato VI - Prescrizioni per i segnali luminosi Allegato VII - Prescrizioni per i segnali acustici Allegato VIII - Prescrizioni per la comunicazione verbale Allegato IX - Prescrizioni per i segnali gestuali 1996: D.Lgs. 494 (Direttiva Cantieri) Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili Definizione di luogo di lavoro Definizione di figure e responsabilità Il Coordinatore come nuovo soggetto per la gestione della sicurezza nei cantieri edili 1997-1999 D.M. 17/01/1997 - Elenco di norme armonizzate relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 - Classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose D.Lgs. 17/08/1999, n. 334 - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso II) 2000: D.Lgs. 66 Protezione da agenti cancerogeni e mutanti 2002: D.Lgs. 25 Protezione da agenti chimici 2003: D.M. 388 Disposizioni sul pronto soccorso aziendale 2007: L. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia 2008: D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Il D.Lgs. 81/08 E’ caratterizzato da: - Coordinamento con norme preesistenti - Abrogazione di norme preesistenti - Campo di applicazione più esteso - Definizioni più numerose e puntuali - RLS territoriale o di sito produttivo Il D.Lgs. 81/08 Necessita di: - 40 decreti ministeriali/interministeriali, per il 50% dei quali vi era un termine di approvazione - 4 accordi Stato/Regioni - 5 linee guida/disposizioni Il D.Lgs. 81/08 Si applica, con varie specificità, anche alle Forze Armate, ai VV.F, alle scuole di ogni ordine e grado e …ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Si applica, inoltre, a tutti i lavoratori qualunque sia il tipo di contratto, anche autonomo. In particolare: art.3 – Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Il D.Lgs. 81/08 art. 3 – Campo di applicazione 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, … destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, … le disposizioni del presente D.Lgs. sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente d.lgs. con decreti emanati … Il D.Lgs. 81/08 art. 3 – Campo di applicazione 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L381/91, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 art. 3 – Campo di applicazione 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla L.266/91, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Il D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 12-bis … Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. . Il D.Lgs. 81/08 Art. 4 - Computo dei lavoratori Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: … g) i volontari, come definiti dalla L. 266/91, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; … Il D.Lgs. 81/08 Art. 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis C.C.) e ai lavoratori autonomi 1. Obbligo di: a) Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità dalle disposizioni di cui al Titolo III; b) Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quali si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Il D.Lgs. 81/08 Art. 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis C.C.) e ai lavoratori autonomi 2. Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di: a) Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) Partecipare ai corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni dell’art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011 Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Definisce “organizzazione di volontariato della protezione civile”: - Ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi … nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie. Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011 Per le particolari esigenze insite nell’attività di protezione civile: - Gli interventi devono essere immediati, anche senza una precedente pianificazione, con una immediatezza operativa di uomini e mezzi; - Impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi all’imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali; - Necessità di derogare dalle formalità e dalle procedure, pur osservando ed adottando concreti criteri operativi per la tutela dei volontari e delle persone coinvolte - L’applicazione delle norme non può comportare l’omissione o il ritardo delle attività di protezione civile. Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011 Il volontario, nello svolgimento dei compiti istituzionali: - È equiparato al lavoratore e deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni; - Deve ricevere adeguata formazione, informazione ed addestramento; - Deve essere sottoposto al controllo sanitario; - Deve essere dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei per lo specifico impiego; - Deve essere adeguatamente formato ed addestrato per l’uso delle attrezzature e dei DPI. Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011 Sorveglianza sanitaria Il volontario è sottoposto a sorveglianza sanitaria se, nello svolgimento dei compiti istituzionali: - è esposto ai fattori di rischio di cui al D.Lgs. 81/08 in misura superiore alle soglie previste; - Vengono riscontrati gli altri casi di obbligo di sorveglianza sanitaria contemplati nel medesimo decreto. Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011 Responsabilità Il legale rappresentante dell’associazione è il responsabile dell’applicazione dell’applicazione della normativa in questione. In caso di presenza di rapporti di lavoro, di qualunque tipologia, devono essere applicate le disposizioni di competenza previste nel D.Lgs. 81/08. Salva la presenza di attività lavorativa, le sedi delle organizzazioni, i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro. Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231 Regolamento di attuazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/08 relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della Protezione Civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile. Si applica al personale del Dipartimento della Protezione Civile (artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 303/99). Le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 si applicano assicurando la continuità delle attività di protezione civile, in particolare in occasione di eventi calamitosi. Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231 Necessità di: - - Attività di formazione per assicurare la capacità di iniziativa nella consapevolezza della natura e quantità dei pericoli connessi con l’attività svolta; Attività divulgativa d informativa sulle disposizioni interne; Attività addestrativa periodica; Sorveglianza sanitaria; Utilizzo di DPI idonei. Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231 Il Datore di Lavoro è il Capo Dipartimento, il Medico Competente è individuato nel Medico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il DdL provvede ad effettuare la valutazione dei rischi ed a redigere procedure operative per ogni tipologia di emergenza. In caso di intervento contestuale con personale diverso (privo di rapporto di impiego con il Dipartimento), pur effettuando attività di coordinamento ed indirizzo, il personale del Dipartimento non ha alcuna responsabilità in materia di sicurezza e salute nei confronti di tali soggetti. Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231 Nei cantieri attivati dal Dipartimento nel corso delle emergenze, stante la necessità di speditezza, non devono essere predisposti progetti né piani di sicurezza. Deve, tuttavia, essere nominato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione che provvederà, anche successivamente, a redigere il fascicolo dell’opera. Può essere altresì posticipato l’invio della notifica preliminare. Le aree di accoglienza ed ogni luogo connesso con le attività di assistenza alla popolazione colpita da eventi, nonché i luoghi destinati al coordinamento dei soccorsi non sono considerati cantieri temporanei o mobili. Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15 Adozione dell’intesa e condivisione i indirizzi comuni per l’applicazione delle misure contenute nel DPCM 13/04/2011. D’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con proprio Decreto ha individuato quattro percorsi per l’applicazione delle disposizioni del DPCM 13/04/2011 relative alla tutela della salute ed alla sicurezza dei volontari nello svolgimento delle proprie attività di protezione civile. Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15 Allegato 1: Vengono definiti gli scenari di rischio ed i compiti svolti dai volontari raggruppandoli in categorie minime di base. Questo allegato serve per capire quali sono gli scenari di rischio individuati per le attività di protezione civile e quindi poter proseguire - incrociando le attività svolte da ogni singolo volontario con le categorie minime di base – all'individuazione di percorsi di formazione o addestramento interno all'associazione ed agli aggiornamenti periodici. Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15 Allegato 2: Viene ribadita la necessità di dotare i volontari degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) richiesti sulla base delle attività che questi svolgono. Viene anche definita la necessità di inserire nei percorsi formativi uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza, provvedendo ad attestare in maniera certa i percorsi formativi seguiti. Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15 (Allegato 2:) … I percorsi formativi devono essere certificati dalle associazioni, avendo cura di allegare al registro dei partecipanti ai corsi il programma degli argomenti trattati prevedendo la definizione di specifici spazi dedicati alle tematiche della sicurezza. I volontari devono essere dotati di DPI specifici per le attività che svolgono. Per quanto riguarda i supporti richiamati anche al punto 6. del "Dieci linee di lavoro (più una)" entro ottobre 2012 dovrebbero (dovevano) essere emanati i criteri di massima per la definizione degli standard minimi. Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15 Allegato 3: Si tratta l'attività di controllo sanitario dei volontari indicandone finalità, contenuti, periodicità e procedure. Rispetto a questi aspetti è bene segnalare che l'attestazione del medico, a prescindere dall'esito della visita, non conterrà dati personali sanitari e quindi per la conservazione non sono richiesti all'associazione adempimenti diversi rispetto a quelli previsti per le generalità dei dati personali comuni. QUESTO ALLEGATO E’ STATO SOSTITUITO CON D.C.D.P.C. DEL 25/11/2013 Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15 Allegato 4: Viene trattata la sorveglianza sanitaria e vengono definite le soglie di esposizione agli agenti di rischio basate sulle ore o giornate di attività dei volontari. La sorveglianza sanitaria non prevede oneri per le organizzazioni di volontariato. E' importante prevedere sistemi di rilevazione delle attività orarie svolte dai volontari. Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 25 novembre 2013 n. 5145 Viene rivisto il principio della sorveglianza sanitaria, la cui organizzazione (per le associazioni di volontariato ed i Gruppi Comunali) viene trasferita ai Dipartimenti di Protezione Civile Regionali. Viene abrogato e sostituito integralmente l’Allegato 3 del DCDPC n. 15 del 12/01/2012. Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 25 novembre 2013 n. 5145 Il controllo sanitario dei volontari : - viene effettuato integrandosi nel percorso della tutela del cittadino-volontario nell’ambito del S.S.N.; - viene integrato con campagne di informazione ed informazione anche in relazione degli scenari nei quali i volontari possono operare. Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 25 novembre 2013 n. 5145 L’organizzazione del controllo sanitario dei volontari, su scala quinquennale, è di competenza delle strutture regionali, mentre spetta ai responsabili delle associazioni garantire e controllare la presenza dei volontari ai percorsi di informazione e formazione, alle eventuali campagne di vaccinazione, alle eventuali esercitazioni sanitarie. Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 1. Le regole poste a tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile sono regole speciali, elaborate espressamente per loro: non seguite gli abituali schemi in uso nelle aziende private, ma leggete con attenzione tutte le norme speciali emanate: il decreto del 13 aprile e il decreto del 12 gennaio 2012 (G.U. n.82 del 6/04/2012) con i suoi 4 allegati. Abbiate la pazienza di leggere i provvedimenti parola-per-parola: quasi ogni termine è stato frutto di una lunga riflessione e di una scelta consapevole, realizzata insieme dal Dipartimento, dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome e dalle Associazioni nazionali. Per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico valgono, inoltre, le disposizioni interne che regolano queste particolari strutture. Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 2. La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si ottiene acquisendo una 'patente' o scrivendo un documento. Non è un'azione da compiere una tantum: si tratta di una modalità organizzativa, vale a dire che deve essere la regola che governa e disciplina ogni attività o nuova attività che l'associazione svolge o intende svolgere, in modo continuativo. Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 3. Quali sono le conoscenze di cui l'associazione dispone sugli scenari di rischio di protezione civile individuati nell'ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio 2012 ? L'associazione organizza o partecipa ad iniziative informative e di approfondimento culturale su questi temi ? Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 4. Come è organizzata la tua associazione ? Quali dei compiti individuati nell'ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio 2012 è in grado di svolgere ? Per ciascuno di essi esiste un percorso di formazione o addestramento interno, che preveda anche periodici aggiornamenti ? Esiste una visione chiara di chi fa e può fare che cosa ? Procedi al censimento e alla verifica dei compiti attribuiti a ciascun volontario facente parte dell'associazione e dei percorsi formativi e di addestramento cui è sottoposto. Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 5. Quale è la 'storia formativa' dell'associazione ? Esiste una ricostruzione di tutte le attività formative ed addestrative realizzate negli anni precedenti ? Esiste un programma delle attività formative da organizzare o a cui partecipare (se promosse da altri soggetti) per il 2012 ? Esistono delle regole sulla periodicità di specifici attività addestrative (ad esempio, per l'uso di attrezzature speciali) ? Elabora subito il percorso formativo e addestrativo fatto dall'associazione (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio 2012). Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 6. La principale misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico e accurato di attività formative e addestrative, all'interno delle quali gli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente ed adeguatamente presenti. Quali iniziative ha in corso l'associazione in questo settore o come intende incrementarle nel futuro? Sei a conoscenza dei supporti, anche di natura organizzativa o economica, che l'associazione può chiedere e ricevere da altri soggetti qualificati a questo scopo quali il Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Provincia, Comune, Associazione Nazionale, Coordinamenti territoriali? (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio 2012). Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 7. Programma come organizzare l'attività di controllo sanitario dei volontari dell'associazione, ricorrendo a tutte le possibilità previste e illustrate nell'ALLEGATO 3 al decreto del 12 gennaio 2012. Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione delle condizioni di salute e che deve essere considerata in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge all'interno dell'associazione. Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 8. Entro i prossimi (sei) mesi il Dipartimento nazionale e le Regioni definiranno gli elenchi dei medici competenti all'interno dei quali i volontari potranno scegliere per sottoporsi, ricorrendone gli specifici requisiti, alla sorveglianza sanitaria e contestualmente stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite. Dovranno anche provvedere a chiarire ai medici individuati le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e sulle attività in esso svolte dai volontari. L'attività di sorveglianza sanitaria anch'essa - non è un adempimento isolato, ma un percorso che si svilupperà nel tempo. La prima ricognizione dei volontari da sottoporre a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di presenza e attività svolta nel 2012. La Tua associazione dispone di un meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)? In caso affermativo verificane l'efficienza. Se manca organizzalo (ALLEGATO 4 del decreto del 12 gennaio 2012). Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 9. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: focalizza le richieste di contributi per il potenziamento dell'associazione all'attività formativa. In particolare cura l'addestramento all'uso dei mezzi e delle attrezzature e la formazione per compiti di particolare delicatezza e complessità. L'attività formativa, anche se organizzata autonomamente (ad esempio avvalendosi di volontari esperti nei diversi ambiti), deve essere dimostrabile e quindi deve essere formalizzata nelle modalità che successivamente saranno concordate e divulgate a livello nazionale e regionale. La copertura dei costi non deve necessariamente essere finalizzata al pagamento di docenti esterni, ma anche, o soprattutto, alla realizzazione dell'azione formativa. Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 10. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: stabilisci e condividi con i volontari delle regole e procedure interne all'associazione per la registrazione e l'aggiornamento periodico delle attività formative con riferimento ai compiti svolti dai volontari, in raccordo con le regole specifiche che ciascuna regione o associazione nazionale stabilirà per le organizzazioni ad esse riferite. Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 11. Le regole contenute nel decreto del 12 gennaio 2012 costituiscono 'standard' minimi di base, validi per l'intero territorio nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articolarle e integrarle. Altrettanto possono fare le associazioni nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate. Altrettanto puoi fare tu per la tua associazione, partendo da questi punti di base e costruendo percorsi modellati 'su misura' per la tua realtà. I decreti approvati non prevedono l'obbligo né di elaborare i Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), né di nominare i Responsabili per i i Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP). ….. Le Dieci Linee di Lavoro (+ una) 11. …. Ciò non toglie che delle riflessioni su questi punti si possano fare, se l'associazione è in grado di realizzarli e sostenerli. Come sono considerate operative associazioni che dispongono solo di una panda 4x4 e associazioni che hanno un parco-risorse composto da decine di mezzi speciali, analogamente vale per il percorso della sicurezza. Il livello di organizzazione delle attività deve essere proporzionato al livello generale dell'associazione, alla sua capacità operativa e di intervento. In questo caso gli adempimenti ulteriori non risponderanno (come avviene per le aziende private) ad un obbligo di legge, ma saranno regole interne, a presidio della migliore efficienza e funzionalità dell'associazione. Prima parte - L’evoluzione della normativa della Sicurezza in Italia FINE Grazie per l’attenzione