VOLONTARIATO E SICUREZZA
Paolo CORAZZI
Comune di Terni
Direzione Ambiente- Mobilità Trasporti
1^
Venerdì 28 Febbraio 2014
Terni 1^ Circoscrizione Est
2
Prevale l’intervento di carattere politico ed amministrativo
rispetto a quello sanitario
3
Bernardo Ramazzini (1633 -1714): primo medico a trattare le
malattie dei lavoratori “longe praestantius est preservare
quam curare”. Cosa soffri, per quale motivo, da quanti giorni,
vai di corpo, cosa mangi…“et quam artem exerceas?
4
1886:
Veniva promulgata la “Legge di tutela del lavoro dei
fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e
nelle miniere (L. 11 febbraio 1886, n. 3657)”
che può considerarsi la prima norma, sia nel campo
del lavoro in genere che in quello della protezione
dei minori in particolare, tendente a limitare lo
sfruttamento delle c.d. “mezze forze”.
Intanto, con il crescente sviluppo della civiltà
industriale, con la diffusione delle macchine e delle
lavorazioni pericolose, aumentava in modo
impressionante il numero degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali.
1889:
Seguiva la riforma del codice penale, in cui si
riconosceva lo sciopero anche se in via indiretta e
“per puro spirito liberale”
1893:
Venivano promulgate la “Legge sulla polizia delle
miniere”, per tutelare l’incolumità degli operai, e
quella sui probiviri nell’industria, costituente una
“magistratura speciale” che gioverà non poco allo
sviluppo di un embrionale diritto del lavoro.
1898:
Il Legislatore – sulla traccia indicata dai Paesi europei
più evoluti – si poneva, infine, il problema della
tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, con la
“Legge sull’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro (L. 12 marzo 1898, n.
30)”, preoccupandosi di riparare le conseguenze
nefaste dell’incidente sul lavoro.
1899:
Soltanto nel 1899 veniva assicurata la tutela della
integrità fisica del prestatore d’opera con il
“Regolamento generale per la prevenzione degli
infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230)”.
Purtroppo restavano esclusi dalla disciplina
prevenzionistica tutto il settore del commercio, la
maggior parte delle piccole imprese industriali e
l’intero settore dell’agricoltura.
1898 – 1900:
Leggi per la prevenzione degli infortuni:
 Nelle industrie con un certo numero di lavoratori
 Per lavori in miniere e cave
 Per attività con materie esplosive
Regi Decreti con regolamenti per costruzioni, strade
ferrate, tramvie, impiego di gas tossici
1898 – 1900:
Queste norme, tuttavia:
 Escludono settori lavorativi importanti (es.
agricoltura)
 Non prevedono sanzioni penali
 Si caratterizzano più per la loro importanza
assicurativa





1904: Diventa obbligatoria l’assicurazione contro gli
infortuni nell’industria
1912: Nasce il Corpo Ispettivo del Lavoro
1917: Diventa obbligatoria l’assicurazione contro gli
infortuni nell’agricoltura
1920: Nasce il Ministero del Lavoro
Viene introdotto il limite di 8 ore di lavoro al giorno
e 48 a settimana



1923: Vengono abolite le “8 ore” ed il Ministero del
Lavoro
1929: Diventa obbligatoria l’assicurazione contro le
malattie professionali
1933: Nasce l’I.N.A.I.L.


L’assicurazione, tuttavia, entra in azione solo
quando si è già verificato un infortunio
Solo indirettamente rappresenta uno stimolo ad
attuare le misure di prevenzione
1930 – 1950:
 Codice Civile (art. 2087)
 Codice Penale (artt. 437-451-589-590)
 Costituzione della Repubblica (1948)



Art.1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul
lavoro …
Art.32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo ed interesse della collettività ...
Art.35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni
1930 – 1950:
 Costituzione della Repubblica (1948)

Art.41: l’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
Il Datore di Lavoro diventa un vero e proprio
“DEBITORE DI SICUREZZA” nei confronti dei suoi
dipendenti
1955 – 1956:
 D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
 D.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni
 D.P.R. 303/56 Norme generali per l’igiene del
lavoro
1955 – 1956:
Con queste norme lo Stato:
 Detta obblighi da rispettare
 Identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti,
preposti, lavoratori)
 Prevede specifiche sanzioni
 Garantisce la vigilanza sulla loro applicazione
(attraverso specifici organismi tecnici)
1970:
L. 300 Lo Statuto dei Lavoratori:

Viene evidenziato il diritto dei lavoratori di
controllare l’applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali
e
di
promuovere
la
ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute
1970:
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica:
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno
diritto di controllare l'applicazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
1978:
L. 833 La Riforma Sanitaria:

Trasferisce la maggior parte dei compiti di
vigilanza e di controllo dall’Ispettorato del Lavoro
alle strutture periferiche delle ULSS (servizi
Territoriali di Prevenzione)
1979 - 1982:
Vengono emanate varie norme, tra le quali:
 Alcuni Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con
ammine aromatiche
 D.P.R. 175/78 (Direttiva Seveso) sui rischi
industriali rilevanti
 D.P.R. 963/82 sulle lavorazioni con cloruro di vinile
monomero
La prevenzione si innova ed interviene su rischi
globali e su tutti i soggetti coinvolgibili
Le attività considerate sono inserite in un sistema che
prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a
pari classi deve corrispondere un pari sistema di
sicurezza
Dagli anni 80 la Comunità Europea intraprende
una autonoma attività legislativa
proponendo agli stati membri delle direttive da
recepire nei singoli ordinamenti nazionali al fine di
regolamentare in maniera univoca una materia
tanto complessa come quella riguardante la salute
e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
1990:
L. 46 Norme per la sicurezza degli impianti
Normativa molto importante volta ad assicurare la
sicurezza sia nei posti di lavoro che negli ambienti
domestici.
Come spesso capita nel nostro Paese, norma
applicata poco e parzialmente. Poi, alla fine,
sostituita con una … identica (il D.M. 37/08).
Nell’Europa: cambia la filosofia
Dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive
europee in materia, le normative promulgate
obbligano le imprese, i committenti e i datori di
lavoro al rispetto delle disposizioni volte a
gestire il miglioramento continuo delle
condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione
e l'informazione sui rischi per cui sono state
create nuove figure professionali responsabili per la
sicurezza.
1991:
D.Lgs. 277 (piombo-rumore-amianto)
Il decreto prevede:
 Individuazione e valutazione dei rischi
 Riduzione dei rischi alla fonte
 Adozione di misure preventive
 Informazione, formazione, addestramento degli
addetti
 Specifiche sanzioni penali
1994:
D.Lgs. 626
Arriva il sistema organizzato di prevenzione:




GLOBALE
PROGRAMMATO
INFORMATO
PARTECIPATO
Novità del D.Lgs. 626/94
In realtà molto poche !!!
La maggior parte delle disposizioni, infatti, erano già
vigenti in una miriade di leggi e decreti.
La novità consiste nel sistema di gestione ed in uno
spiccato invito alla prevenzione.
Le norme si applicano a tutte le attività (quasi), in
ogni posto di lavoro, a tutti i lavoratori ed in ogni
fase lavorativa (GLOBALE)
Novità del D.Lgs. 626/94
Il Datore di Lavoro (DdL) deve effettuare una
valutazione preventiva dei rischi ed organizzare sia
l’attività lavorativa che quella di prevenzione
(PROGRAMMATO).
Il DdL deve provvedere alla formazione ed alla
informazione dei lavoratori sulle attività lavorative,
sui rischi connessi, sulle attrezzature utilizzate
(INFORMATO)
Novità del D.Lgs. 626/94
Il Datore di Lavoro (DdL) deve coinvolgere i lavoratori
tramite il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) nel
sistema
di
gestione
della
sicurezza
(PARTECIPATO).
Novità del D.Lgs. 626/94
La principale novità introdotta, in coerenza con concetti
espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo
della valutazione del rischio (risk assessment) da parte
del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP). La valutazione del
rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli
e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e
protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le
probabilità (quindi il rischio) e il danno conseguente a
potenziali infortuni e malattie professionali.
Novità del D.Lgs. 626/94
Rispetto alla normativa precedente (es. DPR 547/55) oggi il
datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei
posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di
un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza
nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei
rischi (che viene documentata in un apposito "documento
di valutazione dei rischi”), che non determina solo i requisiti
oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti
organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento
dell'attività lavorativa (concetto di gestione aziendale della
sicurezza).
1996: D.P.R. 459 (Direttiva Macchine)
Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul
mercato o in servizio per la prima volta devono
avere:
 Marcatura CE
 Certificato di dichiarazione di conformità
 Libretto di istruzione all’uso e manutenzione
1996: D.Lgs. 493 (Direttiva Segnaletica)
Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e
di salute sul luogo di lavoro
Allegato
I
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato II - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato
III
Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubaz
Allegato
IV
Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e a
1996: D.Lgs. 493 (Direttiva Segnaletica)
Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e
di salute sul luogo di lavoro
Allegato
V
Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli di punti di peric
Allegato VI - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato VII - Prescrizioni per i segnali acustici
Allegato VIII - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato IX - Prescrizioni per i segnali gestuali
1996:
D.Lgs. 494 (Direttiva Cantieri)
Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili



Definizione di luogo di lavoro
Definizione di figure e responsabilità
Il Coordinatore come nuovo soggetto per la
gestione della sicurezza nei cantieri edili
1997-1999
D.M. 17/01/1997 - Elenco di norme armonizzate
relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI)
D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 - Classificazione, imballaggio
ed etichettatura di sostanze pericolose
D.Lgs. 17/08/1999, n. 334 - Controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose (Seveso II)
2000:
D.Lgs. 66
Protezione da agenti cancerogeni e mutanti
2002:
D.Lgs. 25
Protezione da agenti chimici
2003:
D.M. 388
Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
2007:
L. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia
2008:
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Il D.Lgs. 81/08
E’ caratterizzato da:
-
Coordinamento con norme preesistenti
-
Abrogazione di norme preesistenti
-
Campo di applicazione più esteso
-
Definizioni più numerose e puntuali
-
RLS territoriale o di sito produttivo
Il D.Lgs. 81/08
Necessita di:
-
40 decreti ministeriali/interministeriali, per il 50%
dei quali vi era un termine di approvazione
-
4 accordi Stato/Regioni
-
5 linee guida/disposizioni
Il D.Lgs. 81/08
Si applica, con varie specificità, anche alle Forze
Armate, ai VV.F, alle scuole di ogni ordine e grado
e …ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Si applica, inoltre, a tutti i lavoratori qualunque sia il
tipo di contratto, anche autonomo.
In particolare: art.3 – Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti i settori di
attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.
Il D.Lgs. 81/08 art. 3 – Campo di applicazione
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei
servizi di Protezione Civile, … destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, … le disposizioni del presente D.Lgs. sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi
comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del
personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze
armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre
Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal
Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente d.lgs. con decreti emanati …
Il D.Lgs. 81/08 art. 3 – Campo di applicazione
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L381/91, e delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce
Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e
speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni
del presente decreto legislativo sono applicate tenendo
conto delle particolari modalità di svolgimento delle
rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. 81/08 art. 3 – Campo di applicazione
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla L.266/91, e dei
volontari che effettuano servizio civile si applicano le
disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo
21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di
volontariato o l’ente di servizio civile possono essere
individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al
precedente periodo.
Il D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 12-bis
… Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a
fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì
tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
tra la prestazione del volontario e altre attività che si
svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
.
Il D.Lgs. 81/08
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale
il presente decreto legislativo fa discendere particolari
obblighi non sono computati:
…
g) i volontari, come definiti dalla L. 266/91, i volontari del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
e i volontari che effettuano il servizio civile;
…
Il D.Lgs. 81/08
Art. 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare (art.
230-bis C.C.) e ai lavoratori autonomi
1. Obbligo di:
a) Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità dalle
disposizioni di cui al Titolo III;
b) Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalità, qualora
effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quali
si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Il D.Lgs. 81/08
Art. 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare (art.
230-bis C.C.) e ai lavoratori autonomi
2. Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con
oneri a proprio carico, hanno facoltà di:
a) Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) Partecipare ai corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni dell’art. 37, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011
Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Definisce “organizzazione di volontariato della protezione
civile”:
- Ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi
compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione
civile,
che
svolge
o
promuove,
avvalendosi
prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti, attività di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi …
nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse
materie.
Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011
Per le particolari esigenze insite nell’attività di protezione civile:
- Gli interventi devono essere immediati, anche senza una
precedente pianificazione, con una immediatezza operativa di
uomini e mezzi;
- Impossibilità
pratica di valutare tutti i rischi connessi
all’imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari
emergenziali;
- Necessità di derogare dalle formalità e dalle procedure, pur
osservando ed adottando concreti criteri operativi per la tutela
dei volontari e delle persone coinvolte
- L’applicazione delle norme non può comportare l’omissione o il
ritardo delle attività di protezione civile.
Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011
Il volontario, nello svolgimento dei compiti istituzionali:
- È equiparato al lavoratore e deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono
gli effetti delle sue azioni o omissioni;
- Deve
ricevere adeguata formazione, informazione ed
addestramento;
- Deve essere sottoposto al controllo sanitario;
- Deve essere dotato di attrezzature e dispositivi di protezione
individuali (DPI) idonei per lo specifico impiego;
- Deve essere adeguatamente formato ed addestrato per l’uso
delle attrezzature e dei DPI.
Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011
Sorveglianza sanitaria
Il volontario è sottoposto a sorveglianza sanitaria se, nello
svolgimento dei compiti istituzionali:
- è esposto ai fattori di rischio di cui al D.Lgs. 81/08 in misura
superiore alle soglie previste;
- Vengono riscontrati gli altri casi di obbligo di sorveglianza
sanitaria contemplati nel medesimo decreto.
Normativa settoriale: Il D.M. 13 aprile 2011
Responsabilità
Il legale rappresentante dell’associazione è il responsabile
dell’applicazione dell’applicazione della normativa in questione.
In caso di presenza di rapporti di lavoro, di qualunque tipologia,
devono essere applicate le disposizioni di competenza previste
nel D.Lgs. 81/08.
Salva la presenza di attività lavorativa, le sedi delle organizzazioni, i
luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari
di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231
Regolamento di attuazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/08
relativamente all’individuazione delle particolari esigenze
connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della
Protezione Civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei
servizi di protezione civile.
Si applica al personale del Dipartimento della Protezione Civile
(artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 303/99).
Le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 si applicano assicurando la
continuità delle attività di protezione civile, in particolare in
occasione di eventi calamitosi.
Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231
Necessità di:
-
-
Attività di formazione per assicurare la capacità di iniziativa nella
consapevolezza della natura e quantità dei pericoli connessi con
l’attività svolta;
Attività divulgativa d informativa sulle disposizioni interne;
Attività addestrativa periodica;
Sorveglianza sanitaria;
Utilizzo di DPI idonei.
Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231
Il Datore di Lavoro è il Capo Dipartimento, il Medico Competente è
individuato nel Medico presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Il DdL provvede ad effettuare la valutazione dei rischi ed a redigere
procedure operative per ogni tipologia di emergenza.
In caso di intervento contestuale con personale diverso (privo di
rapporto di impiego con il Dipartimento), pur effettuando attività
di coordinamento ed indirizzo, il personale del Dipartimento non
ha alcuna responsabilità in materia di sicurezza e salute nei
confronti di tali soggetti.
Normativa settoriale: Il D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231
Nei cantieri attivati dal Dipartimento nel corso delle emergenze,
stante la necessità di speditezza, non devono essere predisposti
progetti né piani di sicurezza.
Deve, tuttavia, essere nominato il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione che provvederà, anche successivamente, a
redigere il fascicolo dell’opera.
Può essere altresì posticipato l’invio della notifica preliminare.
Le aree di accoglienza ed ogni luogo connesso con le attività di
assistenza alla popolazione colpita da eventi, nonché i luoghi
destinati al coordinamento dei soccorsi non sono considerati
cantieri temporanei o mobili.
Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15
Adozione dell’intesa e condivisione i indirizzi comuni per
l’applicazione delle misure contenute nel DPCM 13/04/2011.
D’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile con proprio Decreto ha individuato quattro
percorsi per l’applicazione delle disposizioni del DPCM
13/04/2011 relative alla tutela della salute ed alla sicurezza dei
volontari nello svolgimento delle proprie attività di protezione
civile.
Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15
Allegato 1: Vengono definiti gli scenari di rischio ed i compiti
svolti dai volontari raggruppandoli in categorie minime di
base. Questo allegato serve per capire quali sono gli
scenari di rischio individuati per le attività di protezione
civile e quindi poter proseguire - incrociando le attività
svolte da ogni singolo volontario con le categorie minime di
base – all'individuazione di percorsi di formazione o
addestramento
interno
all'associazione
ed
agli
aggiornamenti periodici.
Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15
Allegato 2: Viene ribadita la necessità di dotare i volontari degli
specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) richiesti
sulla base delle attività che questi svolgono. Viene anche
definita la necessità di inserire nei percorsi formativi uno
specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza,
provvedendo ad attestare in maniera certa i percorsi
formativi seguiti.
Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15
(Allegato 2:) …
I
percorsi formativi devono essere certificati dalle
associazioni, avendo cura di allegare al registro dei
partecipanti ai corsi il programma degli argomenti trattati
prevedendo la definizione di specifici spazi dedicati alle
tematiche della sicurezza. I volontari devono essere dotati
di DPI specifici per le attività che svolgono. Per quanto
riguarda i supporti richiamati anche al punto 6. del "Dieci
linee di lavoro (più una)" entro ottobre 2012 dovrebbero
(dovevano) essere emanati i criteri di massima per la
definizione degli standard minimi.
Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15
Allegato 3: Si tratta l'attività di controllo sanitario dei volontari
indicandone finalità, contenuti, periodicità e procedure.
Rispetto a questi aspetti è bene segnalare che
l'attestazione del medico, a prescindere dall'esito della
visita, non conterrà dati personali sanitari e quindi per la
conservazione non sono richiesti all'associazione
adempimenti diversi rispetto a quelli previsti per le
generalità dei dati personali comuni.
QUESTO ALLEGATO E’ STATO SOSTITUITO
CON D.C.D.P.C. DEL 25/11/2013
Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012 n. 15
Allegato 4: Viene trattata la sorveglianza sanitaria e vengono
definite le soglie di esposizione agli agenti di rischio basate
sulle ore o giornate di attività dei volontari. La sorveglianza
sanitaria non prevede oneri per le organizzazioni di
volontariato. E' importante prevedere sistemi di rilevazione
delle attività orarie svolte dai volontari.
Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 25 novembre 2013 n. 5145
Viene rivisto il principio della sorveglianza sanitaria, la cui
organizzazione (per le associazioni di volontariato ed i
Gruppi Comunali) viene trasferita ai Dipartimenti di
Protezione Civile Regionali.
Viene abrogato e sostituito integralmente l’Allegato 3 del
DCDPC n. 15 del 12/01/2012.
Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 25 novembre 2013 n. 5145
Il controllo sanitario dei volontari :
-
viene effettuato integrandosi nel percorso della tutela del
cittadino-volontario nell’ambito del S.S.N.;
-
viene
integrato
con
campagne
di
informazione
ed
informazione anche in relazione degli scenari nei quali i
volontari possono operare.
Normativa settoriale: Il D.C.D.P.C. 25 novembre 2013 n. 5145
L’organizzazione del controllo sanitario dei volontari, su scala
quinquennale, è di competenza delle strutture regionali,
mentre spetta ai responsabili delle associazioni garantire e
controllare la presenza dei volontari ai percorsi di
informazione e formazione, alle eventuali campagne di
vaccinazione, alle eventuali esercitazioni sanitarie.
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
1. Le regole poste a tutela della salute e della sicurezza dei
volontari di protezione civile sono regole speciali, elaborate
espressamente per loro: non seguite gli abituali schemi in uso
nelle aziende private, ma leggete con attenzione tutte le norme
speciali emanate: il decreto del 13 aprile e il decreto del 12
gennaio 2012 (G.U. n.82 del 6/04/2012) con i suoi 4 allegati.
Abbiate la pazienza di leggere i provvedimenti parola-per-parola:
quasi ogni termine è stato frutto di una lunga riflessione e di una
scelta consapevole, realizzata insieme dal Dipartimento, dalle
strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province
Autonome e dalle Associazioni nazionali. Per i volontari della
Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino
e Speleologico valgono, inoltre, le disposizioni interne che
regolano queste particolari strutture.
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
2. La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si
ottiene acquisendo una 'patente' o scrivendo un
documento. Non è un'azione da compiere una tantum: si
tratta di una modalità organizzativa, vale a dire che deve
essere la regola che governa e disciplina ogni attività o
nuova attività che l'associazione svolge o intende svolgere,
in modo continuativo.
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
3. Quali sono le conoscenze di cui l'associazione dispone
sugli scenari di rischio di protezione civile individuati
nell'ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio 2012 ?
L'associazione organizza o partecipa ad iniziative informative
e di approfondimento culturale su questi temi ?
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
4. Come è organizzata la tua associazione ?
Quali dei compiti individuati nell'ALLEGATO 1 al decreto del
12 gennaio 2012 è in grado di svolgere ?
Per ciascuno di essi esiste un percorso di formazione o
addestramento interno, che preveda anche periodici
aggiornamenti ?
Esiste una visione chiara di chi fa e può fare che cosa ?
Procedi al censimento e alla verifica dei compiti attribuiti a
ciascun volontario facente parte dell'associazione e dei
percorsi formativi e di addestramento cui è sottoposto.
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5. Quale è la 'storia formativa' dell'associazione ?
Esiste una ricostruzione di tutte le attività formative ed
addestrative realizzate negli anni precedenti ?
Esiste un programma delle attività formative da organizzare
o a cui partecipare (se promosse da altri soggetti) per il
2012 ?
Esistono delle regole sulla periodicità di specifici attività
addestrative (ad esempio, per l'uso di attrezzature
speciali) ?
Elabora subito il percorso formativo e addestrativo fatto
dall'associazione (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio
2012).
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
6. La principale misura prevista a tutela della salute e della
sicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico e
accurato di attività formative e addestrative, all'interno delle quali
gli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente ed
adeguatamente presenti. Quali iniziative ha in corso
l'associazione in questo settore o come intende incrementarle
nel futuro?
Sei a conoscenza dei supporti, anche di natura organizzativa o
economica, che l'associazione può chiedere e ricevere da altri
soggetti qualificati a questo scopo quali il Dipartimento della
Protezione Civile, Regione, Provincia, Comune, Associazione
Nazionale, Coordinamenti territoriali?
(ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio 2012).
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7. Programma come organizzare l'attività di controllo sanitario
dei volontari dell'associazione, ricorrendo a tutte le
possibilità previste e illustrate nell'ALLEGATO 3 al decreto
del 12 gennaio 2012.
Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione
delle condizioni di salute e che deve essere considerata in
correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge
all'interno dell'associazione.
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
8. Entro i prossimi (sei) mesi il Dipartimento nazionale e le Regioni
definiranno gli elenchi dei medici competenti all'interno dei quali i
volontari potranno scegliere per sottoporsi, ricorrendone gli specifici
requisiti, alla sorveglianza sanitaria e contestualmente stabiliranno e
renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite. Dovranno
anche provvedere a chiarire ai medici individuati le necessarie
informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e sulle
attività in esso svolte dai volontari. L'attività di sorveglianza sanitaria anch'essa - non è un adempimento isolato, ma un percorso che si
svilupperà nel tempo. La prima ricognizione dei volontari da sottoporre
a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di
presenza e attività svolta nel 2012. La Tua associazione dispone di un
meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)? In caso
affermativo verificane l'efficienza. Se manca organizzalo (ALLEGATO 4
del decreto del 12 gennaio 2012).
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
9. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: focalizza le richieste di
contributi per il potenziamento dell'associazione all'attività
formativa. In particolare cura l'addestramento all'uso dei mezzi e
delle attrezzature e la formazione per compiti di particolare
delicatezza e complessità. L'attività formativa, anche se
organizzata autonomamente (ad esempio avvalendosi di
volontari esperti nei diversi ambiti), deve essere dimostrabile e
quindi deve essere formalizzata nelle modalità che
successivamente saranno concordate e divulgate a livello
nazionale e regionale. La copertura dei costi non deve
necessariamente essere finalizzata al pagamento di docenti
esterni, ma anche, o soprattutto, alla realizzazione dell'azione
formativa.
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
10. A partire dal 2012 e per i prossimi anni: stabilisci e
condividi con i volontari delle regole e procedure interne
all'associazione per la registrazione e l'aggiornamento
periodico delle attività formative con riferimento ai compiti
svolti dai volontari, in raccordo con le regole specifiche che
ciascuna regione o associazione nazionale stabilirà per le
organizzazioni ad esse riferite.
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
11. Le regole contenute nel decreto del 12 gennaio 2012
costituiscono 'standard' minimi di base, validi per l'intero territorio
nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle,
articolarle e integrarle. Altrettanto possono fare le associazioni
nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate. Altrettanto puoi
fare tu per la tua associazione, partendo da questi punti di base
e costruendo percorsi modellati 'su misura' per la tua realtà. I
decreti approvati non prevedono l'obbligo né di elaborare i
Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), né di nominare i
Responsabili per i i Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP).
…..
Le Dieci Linee di Lavoro (+ una)
11.
…. Ciò non toglie che delle riflessioni su questi punti si possano
fare, se l'associazione è in grado di realizzarli e sostenerli. Come
sono considerate operative associazioni che dispongono solo di
una panda 4x4 e associazioni che hanno un parco-risorse
composto da decine di mezzi speciali, analogamente vale per il
percorso della sicurezza. Il livello di organizzazione delle attività
deve essere proporzionato al livello generale dell'associazione,
alla sua capacità operativa e di intervento. In questo caso gli
adempimenti ulteriori non risponderanno (come avviene per le
aziende private) ad un obbligo di legge, ma saranno regole
interne, a presidio della migliore efficienza e funzionalità
dell'associazione.
Prima parte
- L’evoluzione della normativa della Sicurezza in Italia
FINE
Grazie
per
l’attenzione
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Lezione 7 - prima parte