Outsourcing Somministrazione di lavoro (artt. 20-28 - Circolare Min. Lav.22 febbraio 2005 n. 7) Appalto di opere e di servizi (art.29 – Circolare Min. Lav. 15 dicembre 2004, n. 48) Distacco di manodopera (art.30 – Circolare Min. Lav. 15 gennaio 2004, n. 3 e Circolare Min. Lav. 24 giugno 2005 n. 28) Somministrazione (artt. 20-28) La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto(utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto autorizzato(somministratore) per utilizzare il lavoro di personale dipendente del somministratore. I soggetti della somministrazione Agenzia di somministrazione = l’ente debitamente autorizzato e accreditato che (somministra) manodopera Prestatore di lavoro somministrato = il lavoratore che assunto da un datore di lavoro (agenzia) svolge le proprie prestazioni lavorative per uno o più diversi datori (utilizzatori) Impresa utilizzatrice = il soggetto che si avvale dell’attività lavorativa del lavoratore”oggetto” di somministrazione Tipologie di somministrazione A termine art . 20, co. 4 Fornitura di lavoro temporaneo per ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo e sostitutivo. Dal 1/1/2008 abolito il contratto a tempo indeterminato(L.247/2007) Contratto di somministrazione Somministrazione Contratto di somministrazione , fra utilizzatore e somministratore. “Contratto di lavoro somministrato”,fra somministratore e lavoratore. Il negozio della somministrazione Lavoratore Somministratore Utilizzatore Appalto (art. 29) Appalto di opere e di servizi Contratto con il quale un soggetto (committente) incarica un imprenditore (appaltatore) a compiere un’opera o un servizio dietro un corrispettivo in denaro. L’appalto si distingue dalla somministrazione per : _ organizzazione dei mezzi necessari _ assunzione del rischio di impresa Il negozio dell’appalto Lavoratore Appaltatore Committente Distacco di manodopera Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante) , per proprie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco è caratterizzato dalla presenza di un interesse produttivo temporaneo del datore di lavoro distaccante che deve permanere per tutta la durata del distacco. Trasferimento ramo azienda Il trasferimento d’azienda si verifica quando cambia il titolare dell’attività, a seguito di operazioni quali: •Cessione contrattuale •Fusione •Affitto •Usufrutto Il trasferimento d’azienda può riguardare l’intera azienda o parte di essa (ramo d’azienda) Novità Dlgs 276/2003 il trasferimento del ramo d’azienda è ammissibile solo se la parte di azienda che si intende trasferire è funzionalmente autonoma al momento del trasferimento non essendo più necessario che l’autonomia sia preesistente al trasferimento Caratteristiche del trasferimento d’azienda Il rapporto di lavoro non si estingue ma continua con il nuovo titolare Il nuovo datore di lavoro è obbligato in solido con il vecchio titolare per i crediti di lavoro Il trasferimento non costituisce motivo di licenziamento Obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali dell’atto di trasferimento almeno 25 giorni prima per imprese con più di 15 dipendenti. Apprendistato (artt. 47-53) Circolare ministeriale del lavoro n. 30/2005 L’apprendistato è un contratto formativo in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta garantisce all’apprendista una formazione professionale. Tipologia di contratto apprendistato Apprendistato per diritto-dovere di istruzione e formazione (Conseguimento di una qualifica professionale. Favorisce l’entrata nel mondo del lavoro dei più giovani). Apprendistato professionalizzante (Ottenimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale) Apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (Conseguimento di un titolo di studio di livello secondario , universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore) I destinatari dell’apprendistato Apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti che abbiano compiuto 16 anni Apprendistato professionalizzante e per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni Durata dell’apprendistato Apprendistato per diritto-dovere di formazione: durata massima 3 anni Apprendistato professionalizzante: durata da 2 a 6 anni (vedi CCNL) Apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: deve essere stabilita dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative Caratteristiche dell’apprendistato Elementi essenziali del contratto: Forma scritta Pieno formativo Indicazione della qualifica da acquisire Abrogata autorizzazione preventiva Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 276/2003 non è più necessario chiedere alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente l’autorizzazione preventiva all’assunzione in quanto abrogato l’art. 3 dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25. Contratto di inserimento (artt. 54-59) Circolare ministero del lavoro n. 31/2004 Il contratto di inserimento mira ad inserire o reinserire nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo ad un determinato contesto lavorativo. I soggetti del contratto di inserimento Lavoratori: Persone di età compresa tra 18 e 29 anni Disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni Lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro Lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno 2 anni Donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%) Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico Datori di lavoro: Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi Gruppi di imprese Associazioni professionali, socio-culturali e sportive Fondazioni Enti di ricerca pubblici e privati Organizzazioni e associazioni di categoria Durata del contratto di inserimento Contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi Per assunti con grave handicap fisico mentale o psichico fino a 36 mesi Il contratto di inserimento non può essere rinnovato tra le stesse parti . Il lavoratore può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro. Caratteristiche del contratto di inserimento Elementi essenziali del contratto: Contratto a tempo determinato Forma scritta (in mancanza trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato) Progetto individuale di inserimento(nel rispetto del CCNL) Inquadramento: “sotto inquadramento” sino a due livelli inferiori rispetto ad un lavoratore qualificato Contratto di lavoro intermittente (artt. 33-40) Circolare ministero del lavoro n. 4/2005 CONTRATTO ABROGATO DAL 1/1/2008(L.247/2007).I contratti stipulati prima di tale data restano in vigore. Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o per svolgere prestazioni in determinati periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Applicazione del contratto intermittente Il contratto intermittente può essere stipulato da qualunque impresa che abbia effettuato la valutazione dei rischi. Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione. Modalità di applicazione A. Con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei CCNL) B. Indipendentemente dal tipo di attività: • Con lavoratori meno di 25 anni o con più di 45 anni • Per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie) Caratteristiche del contratto intermittente Elementi essenziali del contratto: Contratto a tempo determinato o indeterminato Forma scritta Indennità di disponibilità se il lavoratore è obbligato a rispondere alla chiamata Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente per: •Sostituzioni di lavoratori in sciopero •Procedure di licenziamento collettivo o cassa integrazione Contratto di lavoro ripartito (artt. 41-45) Il contratto di lavoro ripartito o job sharing è un rapporto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido la solidarietà temporale per eseguire un’unica ed identica obbligazione lavorativa. I lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell’attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro. Entrambi sono direttamente e personalmente responsabili dell’adempimento dell’obbligazione. NOVITA’ previste dalla Legge Biagi: •Possibilità di gestire il lavoro in solido limitata a due soli lavoratori Lavoro a progetto (artt. 61-69) Circolare Ministero del lavoro n. 1/2004 Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione Coordinata e continuativa che deve: •Essere riconducibile a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso •Essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Applicazione del contratto a progetto Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività ad esclusione di: •Agenti e rappresentanti di commercio •Iscritti ad albi professionali •Componenti degli organi di amministrazione •Partecipanti a collegi e commissioni •Pensionati al raggiungimento del 65° anno di età •Collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale “minima” ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente e per un compenso annuo non superiore a 5.000 € con lo stesso committente •Rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione •Rapporti e attività di collaborazione resi in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI Caratteristiche del contratto a progetto Elementi essenziali del contratto: Forma scritta Durata determinata o determinabile Descrizione del contenuto caratterizzante il progetto o programma o fase Corrispettivo della prestazione (determinazione, tempi e modalità di pagamento) Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle clausole previste dalle parti nel contratto. Prestazioni occasionali (mini co.co.co)(art. 61 c. 2) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 30 giorni e 5 mila euro nell’anno solare con lo stesso committente. •Nel contratto non deve essere specificato il progetto. •Il co.co.co è assoggettato allo stesso trattamento contributivo e fiscale dei collaboratori a progetto. Lavoro occasionale accessorio (artt. 70-74) Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale. Finalità: •Far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative •Favorire l’inserimento di fasce deboli nel mercato del lavoro con possibilità di lavoro presso famiglie ed enti senza fine di lucro Soggetti e attività del lavoro occasionale accessorio Lavoratori: Disoccupati da oltre un anno Casalinghe, studenti, pensionati Disabili e soggetti in comunità di recupero Lavoratori extracomunitari nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro Datori di lavoro: Famiglie Enti senza fine di lucro Soggetti non imprenditori Attività: Piccoli lavori domestici a carattere straordinario Insegnamento privato supplementare Piccoli lavori di giardinaggio,pulizia e manutenzione di edifici Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali Collaborazione con enti e associazioni per lavori di solidarietà ed emergenza Vendemmie di breve durata Caratteristiche del lavoro occasionale accessorio Forma contrattuale libera Rapporto di lavoro max reddito 5.000 € annui con medesimo committente Pagamento corrispettivo: buoni lavoro Prestazione occasionale La prestazione occasionale, a differenza di quella di tipo accessorio, è una prestazione lavorativa di natura autonoma erogata a favore di un soggetto senza il vincolo di subordinazione (2222 c. c.) e con il carattere della occasionalità. L’autonomo occasionale non è iscritto ad Albi e non è titolare di partita IVA. Se il reddito annuo è superiore ai 5.000 € scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.