Outsourcing



Somministrazione di lavoro
(artt. 20-28 - Circolare Min. Lav.22
febbraio 2005 n. 7)
Appalto di opere e di servizi (art.29 –
Circolare Min. Lav. 15 dicembre 2004,
n. 48)
Distacco di manodopera (art.30 –
Circolare Min. Lav. 15 gennaio 2004, n.
3 e Circolare Min. Lav. 24 giugno 2005
n. 28)
Somministrazione (artt. 20-28)
La somministrazione di
manodopera permette ad un
soggetto(utilizzatore) di
rivolgersi ad un altro soggetto
autorizzato(somministratore) per
utilizzare il lavoro di personale
dipendente del somministratore.
I soggetti della
somministrazione



Agenzia di somministrazione = l’ente
debitamente autorizzato e accreditato che
(somministra) manodopera
Prestatore di lavoro somministrato = il
lavoratore che assunto da un datore di
lavoro (agenzia) svolge le proprie
prestazioni lavorative per uno o più diversi
datori (utilizzatori)
Impresa utilizzatrice = il soggetto che si
avvale dell’attività lavorativa del
lavoratore”oggetto” di somministrazione
Tipologie di somministrazione

A termine
art . 20, co. 4
Fornitura di lavoro temporaneo per
ragioni di carattere tecnico,produttivo,
organizzativo e sostitutivo.
Dal 1/1/2008 abolito il contratto a
tempo indeterminato(L.247/2007)
Contratto di somministrazione
Somministrazione
Contratto di
somministrazione , fra
utilizzatore e
somministratore.
“Contratto di
lavoro
somministrato”,fra
somministratore e
lavoratore.
Il negozio della
somministrazione
Lavoratore
Somministratore
Utilizzatore
Appalto (art. 29)

Appalto di opere e di servizi
Contratto con il quale un soggetto
(committente) incarica un imprenditore
(appaltatore) a compiere un’opera o un
servizio dietro un corrispettivo in denaro.
L’appalto si distingue dalla
somministrazione per :
_ organizzazione dei mezzi necessari
_ assunzione del rischio di impresa
Il negozio dell’appalto
Lavoratore
Appaltatore
Committente
Distacco di manodopera
Il distacco o comando si ha quando un datore di
lavoro (distaccante) , per proprie esigenze
produttive, pone temporaneamente uno o più
lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro
soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
Il distacco è caratterizzato dalla presenza di un
interesse produttivo temporaneo del datore di lavoro
distaccante che deve permanere per tutta la durata
del distacco.
Trasferimento ramo azienda
Il trasferimento d’azienda si verifica quando cambia il titolare
dell’attività, a seguito di operazioni quali:
•Cessione contrattuale
•Fusione
•Affitto
•Usufrutto
Il trasferimento d’azienda può riguardare l’intera azienda o parte
di essa (ramo d’azienda)
Novità Dlgs 276/2003
il trasferimento del ramo d’azienda è
ammissibile solo se la parte di azienda che si intende trasferire
è funzionalmente autonoma al momento del trasferimento non
essendo più necessario che l’autonomia sia preesistente al
trasferimento
Caratteristiche del
trasferimento d’azienda




Il rapporto di lavoro non si estingue ma
continua con il nuovo titolare
Il nuovo datore di lavoro è obbligato in
solido con il vecchio titolare per i crediti di
lavoro
Il trasferimento non costituisce motivo di
licenziamento
Obbligo di comunicazione alle
rappresentanze sindacali dell’atto di
trasferimento almeno 25 giorni prima per
imprese con più di 15 dipendenti.
Apprendistato (artt. 47-53)
Circolare ministeriale del lavoro n. 30/2005
L’apprendistato è un contratto formativo
in cui il datore di lavoro oltre a versare
un corrispettivo per l’attività svolta
garantisce all’apprendista una
formazione professionale.
Tipologia di contratto
apprendistato



Apprendistato per diritto-dovere di istruzione e
formazione
(Conseguimento di una qualifica professionale.
Favorisce l’entrata nel mondo del lavoro dei più
giovani).
Apprendistato professionalizzante
(Ottenimento di una qualifica attraverso una
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale)
Apprendistato per acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione
(Conseguimento di un titolo di studio di livello
secondario , universitario o di alta formazione e per
la specializzazione tecnica superiore)
I destinatari dell’apprendistato


Apprendistato per il diritto-dovere di
formazione:
giovani e adolescenti che abbiano
compiuto 16 anni
Apprendistato professionalizzante e per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione:
giovani tra i 18 e i 29 anni
Durata dell’apprendistato



Apprendistato per diritto-dovere di
formazione: durata massima 3 anni
Apprendistato professionalizzante: durata
da 2 a 6 anni (vedi CCNL)
Apprendistato per acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione:
deve essere stabilita dalle Regioni in
accordo con le parti sociali e le istituzioni
formative
Caratteristiche
dell’apprendistato
Elementi essenziali del contratto:

Forma scritta

Pieno formativo

Indicazione della qualifica da acquisire
Abrogata autorizzazione preventiva
Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 276/2003 non è più
necessario chiedere alla Direzione Provinciale del lavoro
territorialmente competente l’autorizzazione preventiva
all’assunzione in quanto abrogato l’art. 3 dalla legge 19
gennaio 1955 n. 25.
Contratto di inserimento (artt. 54-59)
Circolare ministero del lavoro n. 31/2004
Il contratto di inserimento mira ad inserire o
reinserire nel mercato del lavoro alcune categorie di
persone, attraverso un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del
singolo ad un determinato contesto lavorativo.
I soggetti del contratto di
inserimento
Lavoratori:

Persone di età compresa tra 18 e 29 anni

Disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni

Lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro

Lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno 2 anni


Donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile
sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del
10%)
Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico
Datori di lavoro:

Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi

Gruppi di imprese

Associazioni professionali, socio-culturali e sportive

Fondazioni

Enti di ricerca pubblici e privati

Organizzazioni e associazioni di categoria
Durata del contratto di
inserimento


Contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi
Per assunti con grave handicap fisico
mentale o psichico fino a 36 mesi
Il contratto di inserimento non può essere
rinnovato tra le stesse parti .
Il lavoratore può stipulare un nuovo
contratto di inserimento con un diverso
datore di lavoro.
Caratteristiche del contratto di
inserimento
Elementi essenziali del contratto:




Contratto a tempo determinato
Forma scritta (in mancanza trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato)
Progetto individuale di inserimento(nel rispetto del
CCNL)
Inquadramento: “sotto inquadramento” sino a due
livelli inferiori rispetto ad un lavoratore qualificato
Contratto di lavoro
intermittente (artt. 33-40)
Circolare ministero del lavoro n. 4/2005
CONTRATTO ABROGATO DAL
1/1/2008(L.247/2007).I contratti stipulati
prima di tale data restano in vigore.
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata
è un contratto di lavoro mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione del datore di
lavoro per svolgere determinate prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente o per
svolgere prestazioni in determinati periodi
nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Applicazione del contratto
intermittente
Il contratto intermittente può essere stipulato da qualunque
impresa che abbia effettuato la valutazione dei rischi.
Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione.
Modalità di applicazione
A. Con qualunque lavoratore per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente
indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 6
dicembre 1923 n. 2657 (in attesa delle
regolamentazioni dei CCNL)
B. Indipendentemente dal tipo di attività:
• Con lavoratori meno di 25 anni o con più di 45 anni
• Per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati
(ferie estive, vacanze pasquali o natalizie)
Caratteristiche del contratto
intermittente
Elementi essenziali del contratto:
 Contratto a tempo determinato o indeterminato
 Forma scritta
 Indennità di disponibilità se il lavoratore è
obbligato a rispondere alla chiamata
Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente
per:
•Sostituzioni di lavoratori in sciopero
•Procedure di licenziamento collettivo o cassa
integrazione
Contratto di lavoro ripartito
(artt. 41-45)
Il contratto di lavoro ripartito o job sharing è un
rapporto di lavoro mediante il quale due lavoratori
assumono in solido la solidarietà temporale per
eseguire un’unica ed identica obbligazione lavorativa.
I lavoratori possono gestire autonomamente e
discrezionalmente la ripartizione dell’attività
lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro.
Entrambi sono direttamente e personalmente
responsabili dell’adempimento dell’obbligazione.
NOVITA’ previste dalla Legge Biagi:
•Possibilità di gestire il lavoro in solido
limitata a due soli lavoratori
Lavoro a progetto (artt. 61-69)
Circolare Ministero del lavoro n. 1/2004
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di
collaborazione Coordinata e continuativa che deve:
•Essere riconducibile a uno o più progetti o
programmi di lavoro o fasi di esso
•Essere gestito autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento
con l’organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per
l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Applicazione del contratto a
progetto
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e
per tutti i settori e le attività ad esclusione di:
•Agenti e rappresentanti di commercio
•Iscritti ad albi professionali
•Componenti degli organi di amministrazione
•Partecipanti a collegi e commissioni
•Pensionati al raggiungimento del 65° anno di età
•Collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale “minima”
ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente e per
un compenso annuo non superiore a 5.000 € con lo stesso committente
•Rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione
•Rapporti e attività di collaborazione resi in favore di associazioni e società
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
Caratteristiche del contratto a
progetto
Elementi essenziali del contratto:

Forma scritta

Durata determinata o determinabile

Descrizione del contenuto caratterizzante il
progetto o programma o fase

Corrispettivo della prestazione (determinazione,
tempi e modalità di pagamento)
Il contratto termina quando il progetto, il programma o
la fase vengono realizzati.
Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in
base alle clausole previste dalle parti nel contratto.
Prestazioni occasionali (mini
co.co.co)(art. 61 c. 2)
Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa non superiore a 30 giorni e
5 mila euro nell’anno solare con lo
stesso committente.
•Nel contratto non deve essere specificato il
progetto.
•Il co.co.co è assoggettato allo stesso
trattamento contributivo e fiscale dei
collaboratori a progetto.
Lavoro occasionale
accessorio (artt. 70-74)
Le prestazioni di lavoro accessorio sono
attività lavorative di natura occasionale
svolte da soggetti a rischio di esclusione
sociale.
Finalità:
•Far emergere il sommerso che caratterizza
alcune prestazioni lavorative
•Favorire l’inserimento di fasce deboli nel
mercato del lavoro con possibilità di lavoro
presso famiglie ed enti senza fine di lucro
Soggetti e attività del lavoro
occasionale accessorio
Lavoratori:

Disoccupati da oltre un anno

Casalinghe, studenti, pensionati

Disabili e soggetti in comunità di recupero

Lavoratori extracomunitari nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro
Datori di lavoro:

Famiglie

Enti senza fine di lucro

Soggetti non imprenditori
Attività:

Piccoli lavori domestici a carattere straordinario

Insegnamento privato supplementare

Piccoli lavori di giardinaggio,pulizia e manutenzione di edifici

Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali

Collaborazione con enti e associazioni per lavori di solidarietà ed
emergenza

Vendemmie di breve durata
Caratteristiche del lavoro
occasionale accessorio



Forma contrattuale libera
Rapporto di lavoro max reddito 5.000 €
annui con medesimo committente
Pagamento corrispettivo: buoni lavoro
Prestazione occasionale
La prestazione occasionale, a differenza di
quella di tipo accessorio, è una prestazione
lavorativa di natura autonoma erogata a
favore di un soggetto senza il vincolo di
subordinazione (2222 c. c.) e con il carattere
della occasionalità.
L’autonomo occasionale non è iscritto ad
Albi e non è titolare di partita IVA.
Se il reddito annuo è superiore ai 5.000 €
scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione
separata.
Scarica

I CONTRATTI DI LAVORO: BIAGI E WELFARE