La Costituzione Italiana
La Costituzione della Repubblica italiana è la legge
fondamentale dello Stato
In essa
Sono espressi
i valori
essenziali
della
nostra società
Sono dettati i
principi
basilari per la
convivenza civile
Vengono
esplicitati
i diritti e i doveri
dei cittadini
Il Lavoro è trattato in maniera ampia dalla Costituzione
Il lavoro nella costituzione
Articolo 1:
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”
Strumento di elevazione
individuale e collettivo
Mezzo attraverso
il quale raggiungere
la libertà e l’eguaglianza
il lavoro è
Diritto e dovere
del cittadino
Democrazia, Libertà e Uguaglianza
Il Titolo III
Nel Titolo III la Costituzione fa specifico riferimento al lavoro
subordinato con il fine di perseguire l’equilibrio nei rapporti sociali
Basandosi sull’assunto che il lavoratore è un soggetto
contrattuale debole, la Costituzione
Sancisce alcuni
diritti fondamentali
Riconosce la libertà di
associazionismo sindacale
ed il diritto di sciopero
Una prima serie di articoli
Una seconda serie di articoli
Tutela il lavoratore
come singolo
Tutela i lavoratori
come collettività
I diritti fondamentali dei
lavoratori:
Articolo 36:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa”
Rinvia inoltre alla legge il compito di stabilire la durata massima della
giornata lavorativa, ed afferma il diritto irrinunciabile al riposo
settimanale ed alle ferie annuali retribuite
Articolo 37:
Parità uomo-donna e maternità
Articolo 35:
La Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori”
I diritti sindacali:
Articolo 39:
Riconosce la libertà di associazione sindacale e delinea il percorso per la
stipula del contratto collettivo applicabile a tutti i lavoratori di categoria
Articolo 40:
Riconosce il diritto di sciopero
La democrazia sociale
Infine, la nostra Costituzione fonda la Repubblica su un
concetto di democrazia sociale, in cui il lavoro occupa una
funzione centrale
Le garanzie di
tutela del lavoro
Libera iniziativa
economica privata
Articolo 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali”
TIPOLOGIE DI
LAVORO FLESSIBILE
Lavoro a tempo determinato
Lavoro somministrato
Apprendistato
Lavoro a progetto
Lavoro occasionale accessorio
Cenni ad altre tipologie contrattuali
Schema contrattuale tradizionale di
lavoro dipendente (lavoro “tipico”)
LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO INDETERMINATO
(ED A TEMPO PIENO)
Art. 2094 del Codice civile:
“Prestatore di lavoro subordinato”
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore.
Tipologie contrattuali di lavori
flessibili (lavori “atipici”)
Tipologie rientranti
nell’area del lavoro
subordinato








Lavoro a tempo determinato
Somministrazione di lavoro a
tempo determinato
Somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato
Lavoro a tempo parziale
Contratti di inserimento
Lavoro intermittente (c.d.
Job on call)
Lavoro ripartito (c.d. Job
sharing)
Apprendistato
Tipologie di lavoro
autonomo
• Lavoro a progetto
• Collaborazione coordinata e
continuativa (in linea di
massima sostituita dal lavoro
a progetto)
• Lavoro occasionale accessorio
Lavoro in associazione
• Soci di cooperativa
• Associazione in partecipazione
Forme non costituenti
contratti di lavoro
• Tirocinio formativo e di
orientamento
Tipologie rientranti nell’area
del lavoro subordinato
Il contratto a tempo determinato
DEFINIZIONE
Il contratto di lavoro a tempo determinato è un
contratto di lavoro subordinato caratterizzato
dall’apposizione della clausola del termine, con la
quale viene fissata preventivamente la scadenza del
rapporto lavorativo.
FONTE NORMATIVA
Decreto legislativo n° 368 del 2001, attuativo della
direttiva CE 1999/70.
Requisiti del contratto a tempo
determinato
Requisito sostanziale
Sussistenza di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Requisito formale
Sussistenza della forma scritta, con specifica
indicazione delle “ragioni aziendali”.
Ipotesi in cui è ammesso il
ricorso al contratto a tempo determinato



Nelle attività stagionali: cioè per quelle attività che si
concentrano in un determinato periodo dell'anno (ad esempio si
pensi alle terme che sono aperte in determinati periodi dell'anno
nei quali si fa ricorso a personale con contratto a termine, mentre
negli altri periodi resta in forza solo il personale a tempo
indeterminato, oppure per la raccolta di frutta e verdura, oppure
per la raccolta e spremitura delle olive…)
Nelle punte stagionali: cioè quando è necessario personale che
vada in aiuto al normale personale organico a causa
dell'intensificazione dell'attività lavorativa (ad esempio nel periodo
natalizio)
Nei servizi di trasporto aereo ed aeroportuali: cioè quando è
necessario personale che vada in aiuto al normale personale
organico a causa dell'intensificazione dell'attività lavorativa (ad
esempio nel periodo natalizio), per la sostituzione di lavoratori
assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di
lavoro, indicando nel contratto il nome della persona sostituita e la
causale dell'assenza (ad esempio in sostituzione di Tizia in
maternità). In genere non si ritiene possibile la sostituzione dei
lavoratori assenti per ferie
oppure …





Quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di
un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario ed occasionale
Nelle scritture del personale artistico e tecnico della
produzione di spettacoli (ad esempio il costumista per un certo
spettacolo di rievocazione storica, orchestrali…)
Nelle ipotesi previste dai contratti collettivi
Per i lavoratori posti in mobilità e iscritti nelle relative liste per
una durata massima di 12 mesi
Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno,
determinata dai contratti collettivi (ad esempio il sabato e la
domenica molti ristoranti operano con camerieri occasionali, come
studenti)
Divieti
Non si può ricorrere al lavoro a tempo
determinato:




per sostituire lavoratori in sciopero
quando l’azienda nei 6 mesi precedenti abbia
proceduto a licenziamenti collettivi (salva diversa
disposizione degli accordi sindacali)
presso aziende nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione
dell’orario
da parte delle aziende che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi, ai sensi del d.lgs. del
1994, n° 626 (legge sulla sicurezza)
Disciplina del rapporto
Principio generale della parità di
trattamento
Il lavoratore a termine quindi ha diritto a:
 ferie;
 gratifica natalizia o tredicesima mensilità;
 trattamento di fine rapporto;
 ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i
lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato comparabili, in proporzione al
periodo lavorativo prestato a meno che non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del
contratto a termine.
Cessazione del rapporto
Il rapporto può cessare:
 per scadenza del termine;
 per recesso di una delle due parti;
 per scadenza di un termine illegittimo.
Proroga, prosecuzione del rapporto e successioni di
contratti
Proroga:
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato con il
consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a tre anni.
In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia
richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la
quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato.
Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a
termine non potrà essere superiore ai tre anni.
Prosecuzione del rapporto oltre il termine:


il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione
della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20%
fino al 10° giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore;
oltre il 20° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi,
ovvero oltre il 30° giorno negli altri casi, il contratto si considera a
tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Successioni:
Qualora per effetto di successione di due più contratti a termine per lo
svolgimento di mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro, il
rapporto supera complessivamente i 36 mesi comprensivi di proroghe e
rinnovi (indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto a
termine ed un altro) allora il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato.
E’ però possibile che tra le stesse parti, tra le quali è già intervenuto un
contratto a termine (anche prorogato o rinnovato) di durata pari a 36 mesi,
si possa stipulare un nuovo contratto a termine se:

tale stipula avviene presso la Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio;
se il lavoratore è assistito da un rappresentante delle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito
mandato.

Eccezioni:

Le limitazioni inerenti il limite massimo di 36 mesi non trovano
applicazione per le seguenti tipologie di contratti di lavoro:
- attività stagionali (anche individuate dai contratti collettivi
nazionali);
- contratti d’inserimento;
- contratti stipulati ai sensi dell’art. 8 della l. n. 223/1991 con lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità;
- rapporti di lavoro dei dirigenti;
- rapporti di lavoro a termine tra Agenzia di somministrazione e
lavoratore.
Le novità del Collegato lavoro (Legge n. 183/2010)

D’ora in avanti, chiunque intenda contestare la legittimità del
termine apposto al proprio contratto di lavoro è tenuto ad
impugnarlo entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, a
pena di decadenza diritto ad agire in giudizio.
Pertanto, tutti i lavoratori assunti a tempo determinato dovranno
impugnare la clausola di apposizione del termine entro e non oltre
60 giorni dalla scadenza (o dalla data di entrata in vigore della
legge per i contratti già scaduti).
Nei 270 giorni successivi all’impugnazione, deve essere depositato
il ricorso avanti il Giudice del Lavoro. Inoltre, in caso di
dichiarazione giudiziale di illegittimità di tale contratto, al
lavoratore spetterà ancora la conversione del rapporto in contratto
di lavoro a tempo indeterminato, ma non spetteranno più tutte le
retribuzioni dalla data di estromissione dall’azienda a quella di
riammissione in servizio, bensì soltanto un’indennità
forfettariamente determinata tra un minimo di 2,5 mensilità ed un
massimo di 12 mensilità.
Consigli ai
lavoratori con contratto a termine



Conservare ordinatamente la lettera di
assunzione, le buste paga e tutte le
comunicazioni dell’azienda.
Annotare le attività di addestramento e di
formazione per la sicurezza svolte in aula, in
colloqui con i responsabili e sul lavoro.
Annotare gli eventuali casi di attività lavorativa
differente da quella prevista sulla lettera di
assunzione per mansioni e/o per tipo di
produzione.
LA SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO
DEFINIZIONE

Il lavoro somministrato (ex lavoro interinale) è un
contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice)
può richiedere manodopera ad agenzie o
intermediari specializzati (somministratori), a
tempo determinato o indeterminato.
Fa eccezione la pubblica amministrazione, che
può stipulare contratti di somministrazione
unicamente a tempo determinato.
2 contratti?...



La somministrazione di lavoro, pertanto, si realizza
mediante la stipulazione di due contratti, distinti ed allo
stesso tempo tra loro collegati:
il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra
somministratore e utilizzatore, ed il contratto di lavoro
concluso tra somministratore e lavoratore.
Il contratto di somministrazione tra utilizzatore e somministratore
può essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo
indeterminato.
Il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore può essere
stipulato solo a tempo determinato.
Destinatari


Contratto tra somministratore e
utilizzatore:la legge non pone limiti per la
stipulazione del contratto da parte
dell'utilizzatore. La pubblica amministrazione può
stipulare soltanto contratti di somministrazione a
tempo determinato. Il somministratore invece
deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente
autorizzata allo svolgimento dell'attività di
somministrazione e iscritta nell'apposita sezione
dell'Albo informatico;
Contratto tra somministratore e lavoratore:
il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti
i lavoratori
Quando si può ricorrere ad un contratto di
somministrazione
A tempo indeterminato:
-
-
-
-
-
-
-
servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico;
servizi di pulizia, custodia, portineria;
servizi di trasporto di persone e
movimentazione di macchinari e merci;
gestione di biblioteche, parchi, musei,
archivi, magazzini e servizi di economato;
attività di consulenza direzionale, assistenza
alla certificazione, programmazione delle
risorse, sviluppo organizzativo e
cambiamento, gestione del personale, ricerca
e selezione del personale;
attività di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
gestione di call-center;
in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali o territoriali
stipulati da associazioni comparativamente
più rappresentative dei lavoratori e datori di
lavoro.
A tempo determinato:


per far fronte a esigenze di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'utilizzatore
(art. 20, decreto legislativo n.
276/2003);
per le "esigenze temporanee"
indicate dalle clausole dei contratti
collettivi che avranno efficacia fino
alla loro naturale scadenza (art. 86,
decreto legislativo n. 276/2003).
N.B. Il contratto di lavoro a tempo
determinato può essere prorogato,
con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata
prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
Requisiti


Il contratto tra utilizzatore e somministratore
deve avere forma scritta e contenere alcune
specifiche indicazioni.
Non sono previsti requisiti specifici per il
contratto di lavoro che lega il somministratore e il
lavoratore: la forma deve essere quella prevista
per la tipologia contrattuale applicata.
Trattamento economico e normativo


I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno
diritto alla parità di trattamento economico e
normativo rispetto ai dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali:
pertanto se il somministratore non dovesse
versare il dovuto al lavoratore questo può
richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a
corrisponderlo.
Segue…

In caso di contratto di lavoro
a tempo indeterminato:
è previsto da parte del
somministratore il pagamento di
un'indennità,quando il
prestatore non opera presso
terzi utilizzatori, la cui misura
viene determinata dal contratto
collettivo di riferimento e non
può essere inferiore alla misura
di 350 euro mensili, secondo
quanto previsto da decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il contratto di
lavoro a tempo indeterminato è
soggetto alla disciplina generale
dei rapporti di lavoro prevista
dal codice civile e dalle leggi
speciali.



In caso di contratto di lavoro
a tempo determinato:
si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del contratto a termine
(decreto legislativo n. 368/2001),
con alcune differenze:
il somministratore può concludere più
contratti a termine con il lavoratore
senza il rispetto di alcun intervallo di
tempo;
gli obblighi di informazione e
formazione hanno una disciplina
specifica per la somministrazione: è
nulla ogni clausola che possa
limitare, anche indirettamente, la
facoltà dell'utilizzatore di assumere il
lavoratore al termine del contratto di
somministrazione (MA: il divieto può
essere derogato a fronte di una
congrua indennità per il lavoratore,
secondo quanto previsto dal
contratto collettivo applicabile al
somministratore)
Il contratto di apprendistato

Nozione
L'apprendistato è un contratto a contenuto
formativo, in cui il datore di lavoro si obbliga nei
confronti del lavoratore non solo al pagamento
della retribuzione per l'attività svolta ma anche a
garantire all'apprendista una formazione
professionale.

FONTE NORMATIVA
Legge 19 gennaio 1955 n. 25
Decreto legislativo n° 276 del 2003.
Le 3 Tipologie di apprendistato
1. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione, che consente di conseguire
una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo
del lavoro dei più giovani;
2. Apprendistato professionalizzante, che consente di
ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro
e un apprendimento tecnico-professionale;
3. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, che consente di conseguire
un titolo di studio di livello secondario, universitario o di
alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore.
La regolamentazione del rapporto di lavoro è sostanzialmente
coincidente per tutti i tipi di apprendistato, mentre variano
sensibilmente i percorsi formativi previsti per le tre tipologie
contrattuali.
Destinatari


Apprendistato per il diritto-dovere di
formazione: giovani e adolescenti tra i 15
e i 18 anni che abbiano adempiuto
all’obbligo scolastico;
Apprendistato professionalizzante e
Apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione:
giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni
già in possesso di una qualifica
professionale.
Limiti all’utilizzo del contratto di
apprendistato



Il numero complessivo di apprendisti assunti non
può superare del 100% il numero del personale
qualificato e specializzato già in servizio presso il
datore di lavoro.
I datori che non hanno alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno
meno di tre), possono assumere fino a tre
apprendisti.
Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi
(Legge 443/1985, artt. 4).
Durata



L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha
una durata massima di 3 anni, determinata in base alla
qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti
professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle
competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai
soggetti privati accreditati.
L'apprendistato professionalizzante ha una durata
massima di 6 anni, in base a quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva.
Il testo originario del d.lgs. n. 276/2003 prevedeva per
l’apprendistato professionalizzante anche una durata minima di
due anni.
La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione deve essere
stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle
Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative
coinvolte.
Norme valide per tutti i tipi di apprendistato




Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma
scritta e indicare le mansioni alle quali l'apprendista è adibito,
il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al
termine del rapporto di lavoro.
Il compenso dell'apprendista non può essere stabilito in base a
tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere
inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal
contratto per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o
funzione.
La qualifica professionale conseguita attraverso uno
qualsiasi dei tre contratti di apprendistato costituisce credito
formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e
formazione professionale.
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato.
Aspetti previdenziali ed assistenziali



Nonostante i contributi ridotti, l’apprendista non
subisce pregiudizi in ambito previdenziale.
Vi sono, invece, carenze in ambito assistenziale:
agli apprendisti non spetta il trattamento di
disoccupazione, né quello di Cassa Integrazione
Guadagni (né ordinaria, né straordinaria) e, in
caso di malattia, gli spetta solo la quota a carico
delle aziende, mentre l’INPS non eroga alcun
trattamento.
A seguito dell’intervento della Corte
Costituzionale (Corte Cost. 276/88), agli
apprendisti è stato riconosciuto il diritto al
congedo di maternità.
Il contratto di inserimento
Che cos’è:
è un contratto che mira a inserire (o reinserire)
nel mercato del lavoro alcune categorie di
persone, attraverso un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del
singolo a un determinato contesto lavorativo.
FONTE NORMATIVA
Decreto legislativo n. 276 del 2003
Destinatari






giovani di età compresa tra 18 e 29 anni,
disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni
lavoratori con più di 50 anni privi del posto di
lavoro
lavoratori che intendono riprendere un'attività e
che non hanno lavorato per almeno due anni
donne di qualsiasi età che risiedono in aree
geografiche in cui il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del 20% a quello
maschile (oppure quello di disoccupazione
superiore del 10%)
persone riconosciute affette da un grave
handicap fisico, mentale o psichico
Durata
da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli
assunti con grave handicap fisico, mentale
o psichico).
Non può essere rinnovato tra le stesse
parti (ma si può stipulare un nuovo
contratto di inserimento con un diverso
datore di lavoro) e le eventuali proroghe
devono comunque rispettare i limiti
massimi stabiliti (18 o 36 mesi).
Caratteristiche


Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che
possono essere assunti con contratto di inserimento (anche
se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali). Il datore di lavoro, per
poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto
in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per
tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione. Una
novità decreto legislativo n. 276/2003 sta nell'aver incluso
tra i soggetti che possono assumere con contratto
d'inserimento anche i gruppi d’impresa, riconoscendo loro il
ruolo giuridico di datore di lavoro.
Requisiti



deve avere forma scritta e contenere l'indicazione
precisa del progetto individuale di inserimento.
La mancanza di forma scritta comporta la nullità
del contratto e la trasformazione in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
La definizione del progetto individuale di
inserimento deve avvenire con il consenso del
lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai
contratti collettivi nazionali, territoriali o
aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali.
Trattamento economico e normativo



Al contratto di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le previsioni relative ai contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può
essere "sotto inquadrato" cioè può essere inquadrato con
uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un
lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte.
N.B. Il sotto inquadramento non può essere applicato nel
caso di assunzione di donne residenti in particolari aree
geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia
inferiore almeno del 20% a quello maschile oppure quello di
disoccupazione superiore del 10%), salvo che ciò non sia
previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale.
Al datore di lavoro spettano inoltre degli sgravi economici e
contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di
inserimento.
Altre tipologie di lavoro flessibile
subordinato
Lavoro intermittente (cd. job on call)
Il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro e
aspetta la sua chiamata: la prestazione viene quindi svolta
in maniera discontinua e la disponibilità del prestatore
potrebbe essere ricompensata da una sorta di ''indennità di
disponibilità'' corrisposta dal datore oltre alla retribuzione
per le ore effettivamente lavorate
Lavoro ripartito (cd. job sharing)
è un rapporto di lavoro mediante il quale due lavoratori
assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica
obbligazione lavorativa (in poche parole, si dividono il
lavoro)
FONTE NORMATIVA
Decreto legislativo n. 276 del 2003
Il lavoro part time
DEFINIZIONE
Il contratto di lavoro a tempo parziale,
comunemente detto part time, è un contratto di
lavoro subordinato caratterizzato da un orario
lavorativo ridotto, vale a dire inferiore a quello
normale, come fissato dai contratti collettivi.
FONTE NORMATIVA
Decreto legislativo del 25 febbraio 2000 n° 61, così
come modificato dal d. lgs. n° 100/2001 e dal d. lgs.
276/2003(Riforma Biagi).
I tre tipi di part time
Part time orizzontale:
quando l’orario giornaliero risulta inferiore a quello normale.
Part time verticale:
quando l’orario giornaliero è uguale a quello normale, ma il
lavoratore esplica la propria attività per periodi limitati di
tempo nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
Part time misto:
quando le due precedenti modalità di riduzione dell’orario
lavorativo si combinano fra loro
Clausole elastiche o flessibili
Contenuto delle clausole
Le clausole elastiche sono quelle clausole, che attribuiscono al datore di
lavoro il potere di:
a) variare unilateralmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro,
inizialmente concordato col lavoratore;
b) aumentare l’orario complessivo di lavoro, nel caso di part time
verticale o misto (è quindi escluso tale potere nel part time
orizzontale).
Limiti alla loro applicazione
Le clausole elastiche possono essere sottoscritte, con specifico patto e con
l’assistenza di un rappresentante sindacale se richiesta, dal datore e
dal prestatore di lavoro sia all’atto dell’assunzione sia in un momento
successivo.
Il datore di lavoro, quando esercita il suo potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la
collocazione temporale della stessa, deve dare al lavoratore un
preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni
lavorativi e deve corrispondere al lavoratore il diritto a specifiche
compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti
collettivi.
Le collaborazioni coordinate e
continuative
Il lavoro a progetto
Nozione
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa
caratterizzato dal fatto di:
 dover essere riconducibile a uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
 essere gestito autonomamente dal collaboratore
in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
FONTE NORMATIVA
Decreto legislativo n° 276 del 2003.
Non può essere utilizzato per:









rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
agenti e rappresentanti di commercio;
coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria
l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento
dell'entrata in vigore del decreto);
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura
tecnica);
pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale, ovvero di
durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un
compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso
committente;
rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa
comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Requisiti
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma
scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
la durata della prestazione di lavoro: deve essere
determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto
il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il
programma o la fase di lavoro;
l’individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del
progetto o programma di lavoro, o fase di esso;
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, tempi e
modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e
committente sull'esecuzione (anche temporale) della
prestazione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione
delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul
luogo di lavoro).
Cessazione del rapporto di lavoro


Il contratto termina quando il
progetto, il programma o la fase
vengono realizzati.
Il recesso anticipato può avvenire
per giusta causa o in base alle
modalità previste dalle parti nel
contratto individuale.
Trattamento economico

Il compenso deve essere proporzionato
alla quantità e qualità del lavoro
eseguito e deve tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del
contratto.
Malattia e infortunio

La malattia e l'infortunio del lavoratore
comportano solo la sospensione del rapporto che
però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata
nel contratto o alla fine del progetto, programma o
fase di lavoro.
Tuttavia il committente può comunque recedere se la
sospensione si protrae per un periodo superiore a un
sesto della durata stabilita nel contratto (quando
determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i
contratti di durata determinabile.
Gravidanza

La gravidanza comporta la sospensione del
rapporto e la proroga dello stesso per 180
giorni. La lavoratrice a progetto ha inoltre
diritto all’indennità di maternità nel caso in
cui possegga i requisiti contributivi richiesti
dalla legge.
Cessazione del rapporto

Il contratto si conclude al
raggiungimento del termine finale o
per il compimento del progetto. E’
possibile prevedere però una
risoluzione anticipata, ad esempio
per giusta causa, in talune ipotesi
predeterminate nel contratto e con
diritto al preavviso.
Criteri di valutazione della “genuinità” del contratto
a progetto




il progetto, programma di lavoro o fase di esso non può
totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria
dell’impresa e non può limitarsi a descrivere il mero
svolgimento della normale attività produttiva ne può consistere
nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni
affidate al collaboratore
le forme di coordinamento devono essere espressamente
individuate nell’accordo contrattuale e devono configurare un
inserimento nel contesto organizzativo tale da non prefigurare
la subordinazione;
una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è
assai difficilmente compatibile con un’attività di tipo
progettuale suscettibile di una valutazione in termini di
risultato;
il collaboratore non può essere utilizzato per una molteplicità di
generiche attività estranee al progetto;
Segue…



l’esecuzione delle prestazioni lavorative non può essere
assoggettata ad uno specifico e serrato controllo sull’attività
svolta esercitato dal committente, direttamente o per interposta
persona;
deve essere assente qualsiasi manifestazione di potere
disciplinare attuato anche in forma sanzionatoria dallo stesso
committente;
la proroga del contratto è possibile solo la dove il risultato
pattuito non sia stato raggiunto ed il rinnovo sulla base di un
nuovo progetto.
Esemplificazione di attività lavorative che non sembrano
adattarsi con lo schema della collaborazione coordinata e
continuativa nella modalità a progetto
• addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste,
elenchi telefonici;
• addetti alle Agenzie ippiche;
• addetti alle pulizie;
• autisti ed autotrasportatori;
• babysitter e badanti;
• baristi e camerieri;
• commessi e addetti alle vendite;
• custodi e portieri;
• estetiste e parrucchieri;
• facchini;
• istruttori di autoscuola;
• lettori di contatori;
• manutentori;
• manutentori o qualifiche operaie dell’edilizia;
• piloti e assistenti di volo;
• prestatori di manodopera nel settore agricolo;
• addetti alle attività di segreteria e terminalisti.
Sanzioni per utilizzo improprio di un contratto a
progetto


La mancanza di un progetto, programma o fase di lavoro
determina la conversione del contratto di collaborazione a
progetto in un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Se il rapporto instaurato nelle forme del lavoro a progetto è
venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato,
esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi
tra le parti.
Lavoro occasionale
NOZIONE
Si debbono intendere occasionali le prestazioni di
durata complessiva non superiore a trenta
giorni, nel corso dell'anno solare, svolte a favore
dello stesso committente; il compenso
complessivo annuo che il prestatore percepisce
dallo stesso committente non deve superare i
5.000 Euro, sempre nello stesso periodo di
tempo.
FONTE NORMATIVA
Decreto legislativo n° 276 del 2003.
Caratteristiche


non è soggetta all'obbligo contributivo presso la
gestione separata INPS
Tale iscrizione scatta tuttavia non quando il
collaboratore supera i 5.000 euro con ciascun
committente ma quando supera tale limite in
totale, quindi anche nel caso in cui per ciascun
committente non si superi il limite monetario.
Soggetti esclusi





i professionisti intellettuali, con iscrizione ad
apposito albo;
coloro che hanno rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa con associazioni o
società sportive associate a federazioni nazionali
o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal
CONI;
i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
i componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle società;
i partecipanti a collegi e commissioni.
Campo di applicazione
I contratti di lavoro occasionale
possono essere applicati a qualsiasi
tipologia di attività lavorativa.
Lavoro occasionale di tipo
accessorio
Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative
di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di
esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel
mercato del lavoro o in procinto di uscirne.

Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità:
- far emergere il sommerso che caratterizza alcune
prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori
che altrimenti opererebbero senza protezione;
- favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato
del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le
famiglie e gli enti senza fine di lucro.

Cosa si intende per lavoro accessorio

attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il
committente sia un ente locale;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche
in caso di committente pubblico ( L. 33/2009);
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le
scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di
venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di
studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e
grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l'università;
Cosa si intende per lavoro accessorio
- di attività agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati, da casalinghe e da giovani (di cui al punto
precedente) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei
soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile;
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica;
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da
parte di pensionati (L. 33/2009);
- di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
Destinatari:

disoccupati da oltre un anno;

casalinghe, studenti, pensionati;

disabili e soggetti in comunità di recupero;

lavoratori extracomunitari con regolare permesso di
soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Caratteristiche



Il contratto ha forma libera.
Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di
lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore a 5.000
euro annui con riferimento al medesimo committente.
È prevista una particolare procedura per il pagamento del
corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la
consegna di buoni lavoro dal valore nominale che dovrà
essere fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, tenuto conto della media delle retribuzioni
rilevate per le attività lavorative affini.
Tali buoni potranno essere acquistati dai datori di lavoro
presso le rivendite autorizzate.
Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore
deve presentarli ai centri autorizzati i quali pagheranno al
lavoratore il compenso della prestazione, il quale è esente
da imposizione fiscale non incide sull’eventuale stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
Scarica

tipologie di lavoro flessibile - Calamandrei Corso Ct+Et, Prof. N