La Costituzione Italiana La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato In essa Sono espressi i valori essenziali della nostra società Sono dettati i principi basilari per la convivenza civile Vengono esplicitati i diritti e i doveri dei cittadini Il Lavoro è trattato in maniera ampia dalla Costituzione Il lavoro nella costituzione Articolo 1: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” Strumento di elevazione individuale e collettivo Mezzo attraverso il quale raggiungere la libertà e l’eguaglianza il lavoro è Diritto e dovere del cittadino Democrazia, Libertà e Uguaglianza Il Titolo III Nel Titolo III la Costituzione fa specifico riferimento al lavoro subordinato con il fine di perseguire l’equilibrio nei rapporti sociali Basandosi sull’assunto che il lavoratore è un soggetto contrattuale debole, la Costituzione Sancisce alcuni diritti fondamentali Riconosce la libertà di associazionismo sindacale ed il diritto di sciopero Una prima serie di articoli Una seconda serie di articoli Tutela il lavoratore come singolo Tutela i lavoratori come collettività I diritti fondamentali dei lavoratori: Articolo 36: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” Rinvia inoltre alla legge il compito di stabilire la durata massima della giornata lavorativa, ed afferma il diritto irrinunciabile al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite Articolo 37: Parità uomo-donna e maternità Articolo 35: La Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori” I diritti sindacali: Articolo 39: Riconosce la libertà di associazione sindacale e delinea il percorso per la stipula del contratto collettivo applicabile a tutti i lavoratori di categoria Articolo 40: Riconosce il diritto di sciopero La democrazia sociale Infine, la nostra Costituzione fonda la Repubblica su un concetto di democrazia sociale, in cui il lavoro occupa una funzione centrale Le garanzie di tutela del lavoro Libera iniziativa economica privata Articolo 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE Lavoro a tempo determinato Lavoro somministrato Apprendistato Lavoro a progetto Lavoro occasionale accessorio Cenni ad altre tipologie contrattuali Schema contrattuale tradizionale di lavoro dipendente (lavoro “tipico”) LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO (ED A TEMPO PIENO) Art. 2094 del Codice civile: “Prestatore di lavoro subordinato” E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Tipologie contrattuali di lavori flessibili (lavori “atipici”) Tipologie rientranti nell’area del lavoro subordinato Lavoro a tempo determinato Somministrazione di lavoro a tempo determinato Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato Lavoro a tempo parziale Contratti di inserimento Lavoro intermittente (c.d. Job on call) Lavoro ripartito (c.d. Job sharing) Apprendistato Tipologie di lavoro autonomo • Lavoro a progetto • Collaborazione coordinata e continuativa (in linea di massima sostituita dal lavoro a progetto) • Lavoro occasionale accessorio Lavoro in associazione • Soci di cooperativa • Associazione in partecipazione Forme non costituenti contratti di lavoro • Tirocinio formativo e di orientamento Tipologie rientranti nell’area del lavoro subordinato Il contratto a tempo determinato DEFINIZIONE Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato dall’apposizione della clausola del termine, con la quale viene fissata preventivamente la scadenza del rapporto lavorativo. FONTE NORMATIVA Decreto legislativo n° 368 del 2001, attuativo della direttiva CE 1999/70. Requisiti del contratto a tempo determinato Requisito sostanziale Sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Requisito formale Sussistenza della forma scritta, con specifica indicazione delle “ragioni aziendali”. Ipotesi in cui è ammesso il ricorso al contratto a tempo determinato Nelle attività stagionali: cioè per quelle attività che si concentrano in un determinato periodo dell'anno (ad esempio si pensi alle terme che sono aperte in determinati periodi dell'anno nei quali si fa ricorso a personale con contratto a termine, mentre negli altri periodi resta in forza solo il personale a tempo indeterminato, oppure per la raccolta di frutta e verdura, oppure per la raccolta e spremitura delle olive…) Nelle punte stagionali: cioè quando è necessario personale che vada in aiuto al normale personale organico a causa dell'intensificazione dell'attività lavorativa (ad esempio nel periodo natalizio) Nei servizi di trasporto aereo ed aeroportuali: cioè quando è necessario personale che vada in aiuto al normale personale organico a causa dell'intensificazione dell'attività lavorativa (ad esempio nel periodo natalizio), per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, indicando nel contratto il nome della persona sostituita e la causale dell'assenza (ad esempio in sostituzione di Tizia in maternità). In genere non si ritiene possibile la sostituzione dei lavoratori assenti per ferie oppure … Quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale Nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli (ad esempio il costumista per un certo spettacolo di rievocazione storica, orchestrali…) Nelle ipotesi previste dai contratti collettivi Per i lavoratori posti in mobilità e iscritti nelle relative liste per una durata massima di 12 mesi Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi (ad esempio il sabato e la domenica molti ristoranti operano con camerieri occasionali, come studenti) Divieti Non si può ricorrere al lavoro a tempo determinato: per sostituire lavoratori in sciopero quando l’azienda nei 6 mesi precedenti abbia proceduto a licenziamenti collettivi (salva diversa disposizione degli accordi sindacali) presso aziende nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario da parte delle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del d.lgs. del 1994, n° 626 (legge sulla sicurezza) Disciplina del rapporto Principio generale della parità di trattamento Il lavoratore a termine quindi ha diritto a: ferie; gratifica natalizia o tredicesima mensilità; trattamento di fine rapporto; ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato comparabili, in proporzione al periodo lavorativo prestato a meno che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Cessazione del rapporto Il rapporto può cessare: per scadenza del termine; per recesso di una delle due parti; per scadenza di un termine illegittimo. Proroga, prosecuzione del rapporto e successioni di contratti Proroga: Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Prosecuzione del rapporto oltre il termine: il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore; oltre il 20° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 30° giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Successioni: Qualora per effetto di successione di due più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro, il rapporto supera complessivamente i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto a termine ed un altro) allora il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. E’ però possibile che tra le stesse parti, tra le quali è già intervenuto un contratto a termine (anche prorogato o rinnovato) di durata pari a 36 mesi, si possa stipulare un nuovo contratto a termine se: tale stipula avviene presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio; se il lavoratore è assistito da un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. Eccezioni: Le limitazioni inerenti il limite massimo di 36 mesi non trovano applicazione per le seguenti tipologie di contratti di lavoro: - attività stagionali (anche individuate dai contratti collettivi nazionali); - contratti d’inserimento; - contratti stipulati ai sensi dell’art. 8 della l. n. 223/1991 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; - rapporti di lavoro dei dirigenti; - rapporti di lavoro a termine tra Agenzia di somministrazione e lavoratore. Le novità del Collegato lavoro (Legge n. 183/2010) D’ora in avanti, chiunque intenda contestare la legittimità del termine apposto al proprio contratto di lavoro è tenuto ad impugnarlo entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, a pena di decadenza diritto ad agire in giudizio. Pertanto, tutti i lavoratori assunti a tempo determinato dovranno impugnare la clausola di apposizione del termine entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza (o dalla data di entrata in vigore della legge per i contratti già scaduti). Nei 270 giorni successivi all’impugnazione, deve essere depositato il ricorso avanti il Giudice del Lavoro. Inoltre, in caso di dichiarazione giudiziale di illegittimità di tale contratto, al lavoratore spetterà ancora la conversione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non spetteranno più tutte le retribuzioni dalla data di estromissione dall’azienda a quella di riammissione in servizio, bensì soltanto un’indennità forfettariamente determinata tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità. Consigli ai lavoratori con contratto a termine Conservare ordinatamente la lettera di assunzione, le buste paga e tutte le comunicazioni dell’azienda. Annotare le attività di addestramento e di formazione per la sicurezza svolte in aula, in colloqui con i responsabili e sul lavoro. Annotare gli eventuali casi di attività lavorativa differente da quella prevista sulla lettera di assunzione per mansioni e/o per tipo di produzione. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DEFINIZIONE Il lavoro somministrato (ex lavoro interinale) è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie o intermediari specializzati (somministratori), a tempo determinato o indeterminato. Fa eccezione la pubblica amministrazione, che può stipulare contratti di somministrazione unicamente a tempo determinato. 2 contratti?... La somministrazione di lavoro, pertanto, si realizza mediante la stipulazione di due contratti, distinti ed allo stesso tempo tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, ed il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. Il contratto di somministrazione tra utilizzatore e somministratore può essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore può essere stipulato solo a tempo determinato. Destinatari Contratto tra somministratore e utilizzatore:la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore. La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore invece deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico; Contratto tra somministratore e lavoratore: il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori Quando si può ricorrere ad un contratto di somministrazione A tempo indeterminato: - - - - - - - servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico; servizi di pulizia, custodia, portineria; servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci; gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato; attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; gestione di call-center; in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro. A tempo determinato: per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20, decreto legislativo n. 276/2003); per le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, decreto legislativo n. 276/2003). N.B. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Requisiti Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni. Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata. Trattamento economico e normativo I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo. Segue… In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato: è previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità,quando il prestatore non opera presso terzi utilizzatori, la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. In caso di contratto di lavoro a tempo determinato: si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del contratto a termine (decreto legislativo n. 368/2001), con alcune differenze: il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo; gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione: è nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione (MA: il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore) Il contratto di apprendistato Nozione L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro si obbliga nei confronti del lavoratore non solo al pagamento della retribuzione per l'attività svolta ma anche a garantire all'apprendista una formazione professionale. FONTE NORMATIVA Legge 19 gennaio 1955 n. 25 Decreto legislativo n° 276 del 2003. Le 3 Tipologie di apprendistato 1. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani; 2. Apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; 3. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore. La regolamentazione del rapporto di lavoro è sostanzialmente coincidente per tutti i tipi di apprendistato, mentre variano sensibilmente i percorsi formativi previsti per le tre tipologie contrattuali. Destinatari Apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti tra i 15 e i 18 anni che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico; Apprendistato professionalizzante e Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni già in possesso di una qualifica professionale. Limiti all’utilizzo del contratto di apprendistato Il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro. I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), possono assumere fino a tre apprendisti. Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi (Legge 443/1985, artt. 4). Durata L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati. L'apprendistato professionalizzante ha una durata massima di 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Il testo originario del d.lgs. n. 276/2003 prevedeva per l’apprendistato professionalizzante anche una durata minima di due anni. La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte. Norme valide per tutti i tipi di apprendistato Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e indicare le mansioni alle quali l'apprendista è adibito, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro. Il compenso dell'apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione. La qualifica professionale conseguita attraverso uno qualsiasi dei tre contratti di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il datore di lavoro non può recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Aspetti previdenziali ed assistenziali Nonostante i contributi ridotti, l’apprendista non subisce pregiudizi in ambito previdenziale. Vi sono, invece, carenze in ambito assistenziale: agli apprendisti non spetta il trattamento di disoccupazione, né quello di Cassa Integrazione Guadagni (né ordinaria, né straordinaria) e, in caso di malattia, gli spetta solo la quota a carico delle aziende, mentre l’INPS non eroga alcun trattamento. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 276/88), agli apprendisti è stato riconosciuto il diritto al congedo di maternità. Il contratto di inserimento Che cos’è: è un contratto che mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. FONTE NORMATIVA Decreto legislativo n. 276 del 2003 Destinatari giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%) persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico Durata da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque rispettare i limiti massimi stabiliti (18 o 36 mesi). Caratteristiche Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento (anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali). Il datore di lavoro, per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione. Una novità decreto legislativo n. 276/2003 sta nell'aver incluso tra i soggetti che possono assumere con contratto d'inserimento anche i gruppi d’impresa, riconoscendo loro il ruolo giuridico di datore di lavoro. Requisiti deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali. Trattamento economico e normativo Al contratto di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le previsioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere "sotto inquadrato" cioè può essere inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. N.B. Il sotto inquadramento non può essere applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%), salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale. Al datore di lavoro spettano inoltre degli sgravi economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento. Altre tipologie di lavoro flessibile subordinato Lavoro intermittente (cd. job on call) Il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro e aspetta la sua chiamata: la prestazione viene quindi svolta in maniera discontinua e la disponibilità del prestatore potrebbe essere ricompensata da una sorta di ''indennità di disponibilità'' corrisposta dal datore oltre alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate Lavoro ripartito (cd. job sharing) è un rapporto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa (in poche parole, si dividono il lavoro) FONTE NORMATIVA Decreto legislativo n. 276 del 2003 Il lavoro part time DEFINIZIONE Il contratto di lavoro a tempo parziale, comunemente detto part time, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario lavorativo ridotto, vale a dire inferiore a quello normale, come fissato dai contratti collettivi. FONTE NORMATIVA Decreto legislativo del 25 febbraio 2000 n° 61, così come modificato dal d. lgs. n° 100/2001 e dal d. lgs. 276/2003(Riforma Biagi). I tre tipi di part time Part time orizzontale: quando l’orario giornaliero risulta inferiore a quello normale. Part time verticale: quando l’orario giornaliero è uguale a quello normale, ma il lavoratore esplica la propria attività per periodi limitati di tempo nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Part time misto: quando le due precedenti modalità di riduzione dell’orario lavorativo si combinano fra loro Clausole elastiche o flessibili Contenuto delle clausole Le clausole elastiche sono quelle clausole, che attribuiscono al datore di lavoro il potere di: a) variare unilateralmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, inizialmente concordato col lavoratore; b) aumentare l’orario complessivo di lavoro, nel caso di part time verticale o misto (è quindi escluso tale potere nel part time orizzontale). Limiti alla loro applicazione Le clausole elastiche possono essere sottoscritte, con specifico patto e con l’assistenza di un rappresentante sindacale se richiesta, dal datore e dal prestatore di lavoro sia all’atto dell’assunzione sia in un momento successivo. Il datore di lavoro, quando esercita il suo potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, deve dare al lavoratore un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi e deve corrispondere al lavoratore il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi. Le collaborazioni coordinate e continuative Il lavoro a progetto Nozione Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di: dover essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. FONTE NORMATIVA Decreto legislativo n° 276 del 2003. Non può essere utilizzato per: rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione; agenti e rappresentanti di commercio; coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto); componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica); pensionati al raggiungimento del 65° anno di età; atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa; collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale, ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente; rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Requisiti Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi: la durata della prestazione di lavoro: deve essere determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro; l’individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull'esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro). Cessazione del rapporto di lavoro Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale. Trattamento economico Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto. Malattia e infortunio La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro. Tuttavia il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. Gravidanza La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni. La lavoratrice a progetto ha inoltre diritto all’indennità di maternità nel caso in cui possegga i requisiti contributivi richiesti dalla legge. Cessazione del rapporto Il contratto si conclude al raggiungimento del termine finale o per il compimento del progetto. E’ possibile prevedere però una risoluzione anticipata, ad esempio per giusta causa, in talune ipotesi predeterminate nel contratto e con diritto al preavviso. Criteri di valutazione della “genuinità” del contratto a progetto il progetto, programma di lavoro o fase di esso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa e non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva ne può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore le forme di coordinamento devono essere espressamente individuate nell’accordo contrattuale e devono configurare un inserimento nel contesto organizzativo tale da non prefigurare la subordinazione; una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un’attività di tipo progettuale suscettibile di una valutazione in termini di risultato; il collaboratore non può essere utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto; Segue… l’esecuzione delle prestazioni lavorative non può essere assoggettata ad uno specifico e serrato controllo sull’attività svolta esercitato dal committente, direttamente o per interposta persona; deve essere assente qualsiasi manifestazione di potere disciplinare attuato anche in forma sanzionatoria dallo stesso committente; la proroga del contratto è possibile solo la dove il risultato pattuito non sia stato raggiunto ed il rinnovo sulla base di un nuovo progetto. Esemplificazione di attività lavorative che non sembrano adattarsi con lo schema della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste, elenchi telefonici; • addetti alle Agenzie ippiche; • addetti alle pulizie; • autisti ed autotrasportatori; • babysitter e badanti; • baristi e camerieri; • commessi e addetti alle vendite; • custodi e portieri; • estetiste e parrucchieri; • facchini; • istruttori di autoscuola; • lettori di contatori; • manutentori; • manutentori o qualifiche operaie dell’edilizia; • piloti e assistenti di volo; • prestatori di manodopera nel settore agricolo; • addetti alle attività di segreteria e terminalisti. Sanzioni per utilizzo improprio di un contratto a progetto La mancanza di un progetto, programma o fase di lavoro determina la conversione del contratto di collaborazione a progetto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Se il rapporto instaurato nelle forme del lavoro a progetto è venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Lavoro occasionale NOZIONE Si debbono intendere occasionali le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni, nel corso dell'anno solare, svolte a favore dello stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro, sempre nello stesso periodo di tempo. FONTE NORMATIVA Decreto legislativo n° 276 del 2003. Caratteristiche non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS Tale iscrizione scatta tuttavia non quando il collaboratore supera i 5.000 euro con ciascun committente ma quando supera tale limite in totale, quindi anche nel caso in cui per ciascun committente non si superi il limite monetario. Soggetti esclusi i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo; coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; i dipendenti di pubbliche amministrazioni; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; i partecipanti a collegi e commissioni. Campo di applicazione I contratti di lavoro occasionale possono essere applicati a qualsiasi tipologia di attività lavorativa. Lavoro occasionale di tipo accessorio Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità: - far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione; - favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro. Cosa si intende per lavoro accessorio attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: - di lavori domestici; - di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; - dell'insegnamento privato supplementare; - di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico ( L. 33/2009); - di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; Cosa si intende per lavoro accessorio - di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani (di cui al punto precedente) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; - dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile; - della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; - di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati (L. 33/2009); - di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. Destinatari: disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti, pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Caratteristiche Il contratto ha forma libera. Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore a 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente. È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale che dovrà essere fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini. Tali buoni potranno essere acquistati dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate. Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli ai centri autorizzati i quali pagheranno al lavoratore il compenso della prestazione, il quale è esente da imposizione fiscale non incide sull’eventuale stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.