CONVENZIONE AVVOCATI N. 13483
POLIZZA PER IL RIMBORSO SPESE MEDICHE
CONVENZIONE AVVOCATI N. 13483
POLIZZA PER IL RIMBORSO SPESE MEDICHE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Parte A del Contratto
Premessa:
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione annullano e sostituiscono le Condizioni Normative del libretto modello U1607 ed.
12/2005 richiamato nella scheda di polizza denominata “Parte B del Contratto”.
Indice
Nota Informativa
Definizioni
1. Norme che regolano l’Assicurazione malattia
2. Norme che regolano la liquidazione dei sinistri malattia
3. Norme che regolano l’Assicurazione in generale
4. Elenco Grandi interventi chirurgici
Informativa Privacy
pag. 3
pag. 5
pag. 7
pag. 12
pag. 16
pag. 18
pag. 21
La presente polizza è composta da n. 20 pagine, oltre alla Scheda (Parte B del Contratto).
Edizione 10 Maggio 2010
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NOTA INFORMATIVA ISVAP RAMO INFORTUNI E MALATTIA
Premessa
La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni
private, e a quelle impartite dall’ISVAP, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte
integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del
Contraente o dell’Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare
attenzione.
1. Informazioni relative alla Società
Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno prestate da UNIPOL Assicurazioni S.p.A., con sede legale e
Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet:
www.unipolassicurazioni.it, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario
S.p.A.
La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n.
195 del 23/08/2007.
2. Informazioni relative al contratto
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura
di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che il Cliente è
invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i chiarimenti necessari.
2.1 Legislazione applicabile
Il contratto sarà concluso con UNIPOL Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.
Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una
legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative vigenti in Italia.
Anche per tali assicurazioni UGF Assicurazioni propone comunque di scegliere la legislazione italiana.
Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.
2.2 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società,
indirizzandoli a UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San
Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax:
02.51815353, E-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono
06.421331.
I reclami indirizzati all’ISVAP contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito
www.unipolassicurazioni.it
internet
della
Compagnia
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel
caso in cui il Cliente e UNIPOL Assicurazioni concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo
incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare
le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
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2.3 Durata del contratto
Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine indicato in polizza, si rinnova tacitamente per una ulteriore
annualità e così successivamente di anno in anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del
contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art.1901, secondo comma, del Codice
Civile. Limitatamente alla garanzia Invalidità permanente da Malattia non viene previsto il tacito rinnovo del contratto. Pertanto
la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art.1901, secondo
comma, del Codice Civile.
3. Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione
del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art.li 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
4. Periodi di carenza contrattuale
Per le polizze Infortuni la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento della prima rata di premio (ex art. 1901 del
Codice Civile).
Per le polizze Malattia la garanzia decorre dalle ore 24 del:
- giorno di pagamento della prima rata di premio, per gli infortuni;
- 30° giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le malattie;
- 30° giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per l’aborto terapeutico se effettuato nel secondo
trimestre di gravidanza e per le malattie dipendenti da gravidanza (compreso l’aborto spontaneo), soltanto se quest’ultima
ha avuto inizio in un momento successivo al giorno del pagamento del premio;
- 180° giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici noti al
Contraente e/o all’Assicurato, ovvero diagnosticati, ovvero sottoposti ad accertamenti, ovvero curati anteriormente alla
stipulazione dell’assicurazione, dichiarati dall’Assicurato ed accettati dalla Società;
- 180° giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici non ancora
manifestatisi al momento della stipulazione del contratto, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente a tale data;
- 300° giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per il parto e per le malattie dipendenti da
puerperio.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra riguardante gli stessi assicurati ed
identiche garanzie, i termini di cui sopra operano dalle ore 24 del giorno in cui essa si perfeziona, solo e limitatamente alle
maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste; resta ferma la decorrenza dalle ore 24 del giorno di perfezionamento
della polizza sostituita, per le prestazioni da questa già previste.
In caso di variazione intervenuta nel corso del contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalle ore 24 del giorno del
pagamento del premio della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Limitatamente
alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia, l’assicurazione vale per le Invalidità Permanenti conseguenti ad una malattia che si
sia manifestata dopo 90 giorni dal momento in cui decorre l’assicurazione.
5. Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Modello n. 1309 Edizione Febbraio 2010
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DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
Assicurato: soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:contratto di assicurazione.
CARD dei servizi: tesserina di riconoscimento che viene consegnata al Contraente e che riporta il numero verde da comporre per contattare il
“Servizio Carta Sanitaria” cui chiedere l’autorizzazione ad accedere alle Strutture Sanitarie Convenzionate.
Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Contratto/Polizza: documento che prova l’assicurazione; si compone del presente fascicolo, denominato “Parte A” nonché del Questionario
sanitario e della scheda di polizza, denominata “Parte B”.
Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di cura per prestazioni chirurgiche e terapie mediche documentate da cartella
clinica.
Difetto fisico/Malformazione: alterazione/imperfezione/mancanza di un organo o di un apparato congenito ovvero verificatosi nel corso dello
sviluppo fisiologico, che sia noto o evidente o diagnosticato in epoca antecedente alla stipula del contratto.
Documentazione sanitaria : originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei
sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
Franchigia: parte di danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato espresso in importo fisso o in giorni.
Grandi interventi chirurgici: interventi chirurgici riportati nell’apposito elenco.
Grave malattia: coronaropatia, ictus cerebrale, infarto del miocardio, malattia oncologica, come di seguito considerate:

Coronaropatia: malattia che determini intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento od il blocco di due o più arterie
coronarie, con innesto di by-pass o richieda tecniche non chirurgiche, quali l’insufflazione angioplastica o la terapia con il laser
finalizzata alla disostruzione.

Ictus cerebrale: accidenti cerebro-vascolari aventi ripercussioni neurologiche di durata superiore alle ventiquattro ore e che implichino
morte di tessuto cerebrale con esiti disfunzionanti accertati.

Infarto del miocardio: morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito ad afflusso insufficiente di sangue nell’area interessata.

Malattia Oncologica: ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia maligna invasiva, incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di
Hodgkins, il cancro in situ (tumore che non ha ancora invaso i tessuti dell'organo colpito); sono inoltre compresi i tumori con invasione
diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive; sono esclusi basoliomi e spinaliomi.
Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Intervento chirurgico: atto lecitamente effettuato in Istituto di cura, che si concretizza attraverso l’incisione della cute o comunque dei tessuti
dell’organismo anche mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Si intende equiparata ad un intervento chirurgico
anche la riduzione non chirurgica di fratture e lussazioni.
Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni
sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, le case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la
cura della persona ai fini puramente estetici o dietetici, fisioterapici, riabilitativi.
Lettera di impegno: documento che deve essere sottoscritto dall’Assicurato all’atto del ricorso ad una Struttura Sanitaria Convenzionata. Con la
sottoscrizione di questo documento vengono ribaditi, con riferimento alle condizioni di assicurazione, gli obblighi reciproci tra le Parti.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Massimale: somma massima indennizzabile per ciascun nucleo familiare per uno o più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo.
Nucleo familiare: il contraente, il coniuge, non legalmente separato, e figli sino al 18° anno di età ovvero sino al 26° se studenti ed a carico o
senza limiti di età se inabili al lavoro, risultanti dal certificato di “Stato di Famiglia” e nominativamente indicati nella Scheda di polizza.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Questionario sanitario: documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato o da chi
ne esercita la patria potestà, prima di stipulare la polizza .
Il questionario sanitario fa parte integrante del contratto ed è sulla base delle dichiarazioni in esso rilasciate che la Società dà il consenso alla
copertura assicurativa.
Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto: percentuale applicabile all’ammontare dell’indennizzo che per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato.
Servizio Carta Sanitaria: è una struttura dedicata attivabile mediante ricorso ad una Centrale Operativa con linea telefonica “verde” che
gestisce i servizi relativi all’Assicurazione Malattie ed in particolare provvede a:
 organizzare e prenotare, su richiesta dell’Assicurato, l’accesso diretto alle Strutture Sanitarie Convenzionate;
 fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie Convenzionate, sulla loro
ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate;
 gestire le convenzioni ed i rapporti con le Strutture Sanitarie Convenzionate.
Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
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Struttura Sanitaria Convenzionata : Istituti di cura, medici chirurghi e ambulatori convenzionati ove l’Assicurato previa richiesta ed
autorizzazione ricevuta dall’operatore del “Servizio Carta Sanitaria” può accedere per fruire delle prestazioni sanitarie garantite dalla polizza ed
il cui costo viene rimborsato dalla Società direttamente alle medesime.
Società: UGF Assicurazioni S.p.A.
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1 - .NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE MALATTIA
Art. 1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, in base alle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel Questionario Sanitario, si obbliga ad rimborsare, nei limiti del massimale annuo
per nucleo familiare convenuto per le Garanzie prestate dalla Formula Assicurativa – di cui al successivo art. 1.9 - scelta dal Contraente
ed indicata in scheda di polizza (Parte B del contratto) nonché alle condizioni che seguono, le spese sostenute dall’Assicurato a seguito di uno
degli eventi garantiti resi necessari da infortunio - anche causato da colpa grave - malattia, parto o aborto terapeutico eseguito in conformità con le
vigenti normative.
L’ammontare complessivo degli indennizzi per l’insieme dei sinistri verificatisi nel corso di un medesimo anno assicurativo, non potrà superare il
massimale annuo convenuto per ciascuna Garanzia della relativa Formula Assicurativa scelta.
Art. 1.2 GARANZIE PRESTATE
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
La garanzia assicurativa riguarda il rimborso - fino alla concorrenza per anno assicurativo del massimale convenuto per la Formula
Assicurativa scelta dal Contraente - delle spese sostenute:
 in caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, in Istituto di cura anche in regime di day hospital;
 in caso di intervento ambulatoriale;
 in caso di parto naturale, aborto terapeutico o naturale, intervento su tonsille o adenoidi di bambini fino a 9 anni di età con il massimo di €
3.500,00 per sinistro;
 in caso di parto cesareo con il massimo di € 7.000,00 per sinistro;
 in caso di intervento per cure dentarie rese necessarie esclusivamente a seguito di infortunio documentato, comprese le protesi dentarie;
 in caso di infortunio causato dalla pratica dei seguenti sport svolti a carattere ricreativo con il massimo di € 5.000,00 per sinistro:
pugilato, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, bob, skeleton (slittino), rugby, hockey.
La Società rimborsa le spese per:
1.
gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
2.
i diritti di sala operatoria e il materiale d'intervento, ivi compresi gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento. Relativamente
agli apparecchi protesici la garanzia è estesa alla manutenzione e riparazione degli stessi con il limite massimo di € 3.000,00 per anno
assicurativo;
3.
l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami, purché relativi al periodo
di ricovero ed alla patologia che comporta il ricovero;
4.
le rette di degenza;
5.
il trasporto dell’Assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato, verso l’Istituto di cura ed al ritorno dallo stesso, fino ad un
importo di € 1.500,00 per anno assicurativo;
6.
il vitto ed il pernottamento, nell'Istituto di cura, dell'accompagnatore fino a € 40,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ogni
ricovero e 90 giorni per anno assicurativo;
7.
l’espianto d’organo ed il suo trasporto, nel caso di trapianto; sono comprese, nel caso di donatore vivente le spese sanitarie per il suo
ricovero, compresi gli accertamenti diagnostici, l’assistenza infermieristica, le cure ed i medicinali;
8.
le prestazioni sanitarie da qualsiasi natura determinate praticate al neonato fino al sessantesimo giorno di vita, rese necessarie da
malattia anche congenita od infortunio, sempreché la garanzia per il parto risulti già operante a’ termini di polizza, nei confronti della
madre;
la garanzia è estesa inoltre:
9.
all’acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi ausiliari a sostegno di handicap, necessari a seguito di malattia o infortunio che
abbiano determinato un ricovero in istituto di cura con il massimo di € 3.000,00 per anno assicurativo.
Qualora l'Assicurato, per il periodo di ricovero, non abbia sostenuto alcuna spesa, in quanto il ricovero stesso sia stato a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale, avrà diritto ad una indennità di € 100,00 per ciascun giorno di ricovero con pernottamento, con il massimo di 90
giorni per anno assicurativo. La prima giornata di ricovero in Istituto di cura e l'ultima sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora
del ricovero o della dimissione. L'indennità sostitutiva non verrà corrisposta al donatore, al neonato e in caso di ricovero in day hospital.
B) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ED ESAMI PRE E POST RICOVERO
La garanzia assicurativa riguarda il rimborso - fino alla concorrenza per anno assicurativo del massimale convenuto per la Formula
Assicurativa scelta dal Contraente- delle spese precedenti e successive il ricovero, con o senza intervento chirurgico, in Istituto di cura, o
d’intervento ambulatoriale.
La Società rimborsa le spese per:
1. gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'Istituto di cura, nei 120 giorni precedenti
all'inizio del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico senza ricovero, purché direttamente collegati all'evento che ha determinato il
ricovero stesso;
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2.
gli esami, l’acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche ambulatoriali, i trattamenti fisioterapici o
rieducativi, le terapie radianti, le chemioterapie, le cure termali - escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera - inerenti e
conseguenti all'evento e sostenute nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico senza
ricovero.
C) ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA
La garanzia assicurativa riguarda il rimborso - fino alla concorrenza per anno assicurativo del massimale convenuto per la Formula
Assicurativa scelta dal Contraente- delle spese sostenute per gli esami di Alta Diagnostica indicati nella tabella correlata purché relative
all’infortunio o malattia denunciata:
TABELLA DEGLI ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA
ANGIOGRAFIA
ECOGRAFIA TRANSESOFAGEA
ISTEROSCOPIA
ANGIOGRAFIA DIGITALE
ECOCONTRASTOGRAFIA
LASERTERAPIA
ARTROGRAFIA
ECOTOMOGRAFIA
LINFOGRAFIA
BRONCOGRAFIA
ELETTROCARDIOGRAFIA
MIELOGRAFIA
BRONCOSCOPIA
ELETTROENCEFALOGRAFIA
POTENZIALI EVOCATI
CATETERISMO CARDIACO
ELETTROMIOGRAFIA
RADIONEFROGRAMMA
CLISMA OPACO A DOPPIO
ENDOSCOPIA DELL’APPARATO
RISONANZA MAGNETICA
CONTRASTO
DIGERENTE
NUCLEARE
COLANGIOGRAFIA
ENDOSCOPIA DELL’APPARATO
SCIALOGRAFIA CON
UROLOGICO
CONTRASTO
DENSITOMETRIA OSSEA
ESAME HOLTER
SCINTIGRAFIA
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA
ESAMI ISTOPATOLOGICI
TELECUORE
ECODOPPLER
FLEBOGRAFIA
TOMOGRAFIA ASSIALE
COMPUTERIZZATA
ECOCARDIOGRAFIA A RIPOSO E FLUOROANGIOGRAFIA OCULARE
UROGRAFIA
DA SFORZO
ECOGRAFIA INTRAVASCOLARE
ISTEROSALPINGOGRAFIA
D) GRAVE MALATTIA (vedi definizioni)
La garanzia assicurativa riguarda il rimborso - fino alla concorrenza per anno assicurativo del massimale convenuto per la Formula
Assicurativa scelta dal Contraente- delle spese sostenute, purché relative all’infortunio o malattia denunciata, per:
A) le visite specialistiche ed accertamenti diagnostici che abbiano confermato una Grave Malattia;
B) le visite specialistiche e terapie di qualsiasi genere rese necessarie da una Grave Malattia;
C) l’assistenza infermieristica resa necessaria da una Grave Malattia, prestata al domicilio dell’Assicurato da personale diplomato fino ad
un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
8
Art. 1.3 ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
Qualora l’Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile non si avvalga delle Strutture Convenzionate ed abbia sostenuto spese rimborsabili a
termini di polizza per un importo superiore a € 2.500,00, ha facoltà di richiedere un anticipo, nell’ambito del massimale annuo, sull’indennizzo
pari al 60%, di quanto già pagato. Verificata la richiesta, la Società eroga l’anticipo entro 30 giorni da essa ed alla definizione del sinistro viene
effettuato il conguaglio.
Art. 1.4 TERMINI DI ASPETTATIVA
L'assicurazione decorre dalle ore 24:

del giorno di effetto della polizza per gli infortuni verificatisi dopo la data di stipulazione del contratto;

dal 30° giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie
dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della
polizza;

dal 180° giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o
curati anteriormente alla stipulazione del contratto, dichiarati dall'Assicurato nel questionario Sanitario ed accettati dalla Società;

dal 180° giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato, ma insorti,
secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto;

dal 300° giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l'aborto terapeutico; per l’aborto terapeutico il termine di
aspettativa viene ridotto a 30 giorni se la gravidanza ha avuto inizio dopo la data di effetto della polizza.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa dalla Società riguardante gli stessi
Assicurati e identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano:

dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest'ultima risultanti;

dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla presente polizza limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa
previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della
variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Art. 1.5 SERVIZIO MILITARE
L’assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per
esercitazioni.
E’ considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l’assolvimento dell’obbligo di
leva.
L’assicurazione è sospesa durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e durante la partecipazione a interventi
militari fuori dai confini della Repubblica Italiana.
Art. 1.6 VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 1.7 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione non é operante per:
a) le spese relative a conseguenze dirette di infortuni nonché malattie, malformazioni e stati patologici insorti, diagnosticati o curati o che
hanno causato sintomi anteriormente alla stipulazione del contratto e non dichiarati alla Società o non evidenziati nel questionario sanitario
con dolo o colpa grave;
b) le spese per l'eliminazione o correzione di difetti fisici congeniti e/o preesistenti alla stipulazione del contratto o per la per la correzione di
vizi di rifrazione oculare;
c) la cura delle malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive;
d) le conseguenze di infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate, dell'Assicurato nonché quelle da lui attuate volontariamente contro
la sua persona;
e) le conseguenze di infortuni conseguenti a ubriachezza, anche nel suo stadio iniziale di ebbrezza, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di
stupefacenti o allucinogeni;
f) le conseguenze derivanti dall’abuso di alcolici e psicofarmaci, dal consumo di stupefacenti o allucinogeni e di sostanze psicotrope;
g) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica dei seguenti sport anche se svolti a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di
rocce o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, salti dal trampolino con sci od
idroscì, sci acrobatico, sci estremo e sci alpinismo, jumping, immersione con autorespiratore, speleologia, sport comportanti l’uso di veicoli
o natanti a motore, in gare, competizioni e relative prove salvo si tratti di gare di regolarità pura, sport del paracadutismo e sport aerei in
genere;
h) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale;
i) l’interruzione volontaria della gravidanza non terapeutica e le eventuali conseguenze;
j) le terapie della fecondità, della sterilità e/o dell’impotenza;
9
k)
le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di
infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di polizza);
l) le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. del
8/11/1991 pubblicato sulla G.U. 262) quali per esempio le omeopatiche e fitoterapiche;
m) le degenze dovute dalla necessità dell’Assicurato, divenuto permanentemente non autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare
gli atti della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lungodegenza quando siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere
assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
n) le degenze in case di riposo, di convalescenza o di terapie termali - salvo quanto previsto dall’art.1.2 paragrafo B), punto 2) se operante ancorché nell’ambito di Istituto di cura;
o) le cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico nonché quelle del periodonto, salvo quelle
che si siano rese necessarie da infortunio indennizzabile a’ termini di polizza o da malattia oncologica;
p) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), quanto sopra a meno che non si tratti di
conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza;
q) le conseguenze: di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, i quali
abbiano finalità politiche o sociali; di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche.
Art. 1.8 PERSONE NON ASSICURABILI E CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
A) Per limite d'età
Se la Società non è a conoscenza dell'età dell'Assicurato, per mancata indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione
successivi, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del settantacinquesimo anno di età dell'Assicurato.
L'eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto
al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.
B) Per gravi affezioni
Premesso che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo,
tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.i.d.s.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o
stati paranoici, si conviene che la sopravvenienza di tale malattie durante la validità del contratto costituisce causa di automatica cessazione
dell’assicurazione alla prima scadenza annuale successiva al loro manifestarsi.
L'eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto
al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.
Art. 1.9 FORMULA ASSICURATIVA
La Società presta le Garanzie di cui al precedente art. 1.2 nella Formula Assicurativa scelta dal Contraente e valevole per tutti componenti il
nucleo familiare assicurato (vedi definizioni), nei limiti del massimale indicato per ciascuna Garanzia e con l’applicazione degli scoperti e
franchigie come previsto ai successivi articoli delle Norme per la liquidazione dei sinistri.
La Formula Assicurativa è operante solo se corrisposto il relativo premio ed indicato il relativo codice di convenzione nella scheda di
polizza (Parte B del Contratto).

FORMULA ASSICURATIVA 1 – codice convenzione 27000
Garanzie prestate e relativi massimali:
garanzia A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE nel limite del massimale annuo per
nucleo familiare di € 150.000 (centocinquantamila/00)
garanzia B) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ED ESAMI PRE E POST RICOVERO nel limite del massimale annuo per nucleo familiare di
€ 30.000 (trentamila/00)
garanzia C) ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA nel limite del massimale annuo per nucleo familiare di € 7.500 (settemilacinquecento/00)

FORMULA ASSICURATIVA 2 – Codice convenzione 28000
Garanzie prestate e relativi massimali:
garanzia A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE nel limite del massimale annuo per
nucleo familiare di € 200.000 (duecentomila/00)
garanzia B) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ED ESAMI PRE E POST RICOVERO nel limite del massimale annuo per nucleo familiare di
€ 40.000 (quarantamila/00)
garanzia C) ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA nel limite del massimale annuo per nucleo familiare di € 10.000 (diecimila/00)
10

FORMULA ASSICURATIVA 3 – codice convenzione 29000
Garanzie prestate e relativi massimali:
garanzia A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE nel limite del massimale annuo per
nucleo familiare di € 250.000 (duecentocinquantamila/00);
In caso di ricovero per“Grande Intervento Chirurgico”(vedi definizioni):

il massimale annuo viene elevato a € 500.000 (cinquecentomila/00);

l’indennità sostitutiva , prevista in caso di spese di ricovero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, viene elevata a € 200,00
(duecento/00) giornaliere.
garanzia B) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ED ESAMI PRE E POST RICOVERO nel limite del massimale annuo per nucleo familiare di
€ 50.000 (cinquantamila/00)
garanzia C) ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA + garanzia D) GRAVI MALATTIE nel limite del massimale annuo per nucleo familiare di
€ 25.000 (venticinquemila/00) complessivamente per le due garanzie C) e D)
11
2. - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI MALATTIA
Art. 2.1 SERVIZIO CARTA SANITARIA – VALIDO SOLO PER I RICOVERI IN ISTITUTO DI CURA DI CUI ALL’ART. 1.2
PARAGRAFO A)
Il Servizio Carta Sanitaria opera esclusivamente in caso di ricovero in istituto di cura convenzionato ed a condizione che l’Assicurato contatti
sempre e preventivamente la Centrale Operativa del Servizio Carta Sanitaria, telefonando al:
numero verde
800.016.668
per l’Italia
o al numero:
+39 051.638.9046
per chiamate dall’estero
oppure via fax:
+39 051.638.6181
fornendo le seguenti notizie:

Indirizzo e numero telefonico ai quali il Contraente o l’Assicurato intendono essere ricontattati;

Nome e numero di polizza emessa dalla Società;

Dati anagrafici dell’Assicurato che dovrà usufruire delle prestazioni;

Dati relativi al ricovero ospedaliero: nome della casa di cura, data del ricovero, nominativo del medico curante.
Il Servizio Carta Sanitaria, prima di autorizzare il ricovero in un Istituto di cura, ha diritto di verificare - avvalendosi di quanto disposto all’art.2.2
- l’effettiva sussistenza delle condizione di salute dell’Assicurato e la necessità del ricovero.
Qualora l’Assicurato, mentre si trova all’estero, necessiti a seguito di una patologia manifestatasi sul luogo ove si trova di un ricovero che a
giudizio dei sanitari del luogo non può essere procrastinato al suo rientro in Italia, può contattare il Servizio Carta Sanitaria il quale, in accordo
con i sanitari del luogo, si adopererà per favorire il ricovero presso una struttura sanitaria locale.
Il sinistro, se indennizzabile, sarà liquidato all’Assicurato al suo rientro in Italia integralmente, entro il limite del massimale di polizza, previa
consegna della documentazione sanitaria nonché delle notule in originale di pagamento.
Anche in questo caso, resta fermo il diritto della Società di esperire, ai sensi di quanto previsto dall’Art.2.2, tutti gli accertamenti ritenuti
necessari.
Art. 2.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso per iscritto all’Ufficio/Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure
alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura della malattia o, in caso di infortunio, la natura e il tipo di
lesioni subite nonché la necessità del ricovero o dell'intervento.
L'Assicurato, deve fornire ogni informazione richiesta dalla Società e consentire alla stessa di effettuare le indagini, le valutazioni e gli
accertamenti ritenuti necessari dalla Società medesima.
Egli è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione
sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura.
L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale al diritto all’indennizzo.
Le spese relative ai certificati medici ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato.
Art. 2.3 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CONVENZIONATO
In caso di ricovero in un Istituto di Cura convenzionato con il Servizio Carta Sanitaria, l'Assicurato, previa preventiva autorizzazione da parte
della Centrale Operativa come previsto dall’art. 2.1 "Servizio Carta Sanitaria", deve esibire all'amministrazione dell’Istituto di cura la CARD dei
Servizi quale documento identificativo e compilare presso l’istituto stesso, la Lettera di Impegno con l’accettazione delle seguenti condizioni:
a) pagamento a cura dell’Assicurato di eventuali extra e di prestazioni non assicurate;
b) pagamento a cura dell’Assicurato di eventuali spese eccedenti il massimale
c) pagamento a cura dell’Assicurato di eventuali importi per franchigie contrattuali
d) obbligo del contraente e dell’Assicurato, in caso di inoperatività della garanzia assicurativa, di restituzione delle somme versate alla
struttura Sanitaria Convenzionata dalla Società che si riserva il diritto di agire in rivalsa, come disposto al successivo art.2.5, nei confronti
del Contraente/Assicurato.
L’Assicurato deve autorizzare per iscritto l’Istituto di cura ad inviare al Servizio Carta Sanitaria tutta la documentazione sanitaria inerente al
ricovero, con particolare riguardo alla copia integrale della cartella clinica. L'Assicurato deve altresì consentire che la certificazione probatoria del
costo della degenza, delle prestazioni sanitarie e degli onorari professionali relativi al ricovero sia trasmessa dall’Istituto di cura al Servizio Carta
Sanitaria.
12
Art. 2.4 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO E RELATIVI SCOPERTI
Per il pagamento dell'indennizzo l’Assicurato deve presentare gli originali delle notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
A richiesta dell'Assicurato, la Società restituisce tutta la certificazione di spesa in originale, previa apposizione della data di liquidazione e
dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento
di quanto dovuto a termini del presente contratto previa trasmissione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al netto di
quanto liquidato da terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, nella valuta corrente al cambio medio della settimana ricavato dalle
quotazioni ufficiali in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

FORMULA ASSICURATIVA 1 – codice Convenzione 27000
La Società liquida l’importo dovuto a termini di polizza per le prestazioni di cui all’art. 1.2 paragrafo A) punti 1,2,3,4, con una franchigia
assoluta di € 800,00 (ottocento) per sinistro.
Nel caso in cui la franchigia sia concomitante con uno scoperto, l’indennizzo viene determinato tenendo conto dello scoperto con eventuale
minimo e successivamente viene detratto l’importo della franchigia.
La presente franchigia non verrà applicata all’ammontare dell’Indennità Giornaliera sostitutiva delle spese di ricovero.
La Società, al termine del ricovero o a cure ultimate, liquida quanto dovuto a termini di polizza, nel limite del massimale annuo per nucleo
familiare stabilito per questa garanzia dalla Formula Assicurativa scelta dal Contraente:
1. direttamente agli Istituti di cura, medici chirurghi e ambulatori convenzionati, in caso di utilizzo della Struttura Sanitaria Convenzionata
con il Servizio Carta Sanitaria.
2. direttamente all’Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, e fino al limite massimo di risarcimento stabilito per ciascuna
prestazione dal Regolamento F.A.S.I ( Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa) per l’anno 2010, in caso di non utilizzo della Struttura
Sanitaria Convenzionata con il Servizio Carta Sanitaria ;
In caso di Intervento chirurgico non specificatamente indicato nel regolamento F.A.S.I. l’ammontare massimo dell’indennizzo verrà
stabilito con criterio analogico, in riferimento al più simile, per tipo di patologia e di tecnica chirurgica. Qualora l’Assicurato sostenga
delle spese non previste nel tariffario F.A.S.I. e rimborsabili a norma della presente polizza, la Società procederà al rimborso previa
deduzione di uno scoperto del 20%. che rimane a carico dell’Assicurato
3. direttamente all’Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, l’indennizzo dovuto per l’Indennità Giornaliera sostitutiva delle
spese di ricovero.
 FORMULA ASSICURATIVA 2 – codice convenzione 28000 e FORMULA ASSICURATIVA 3 – codice convenzione 29000
La Società, al termine del ricovero o a cure ultimate, liquida quanto dovuto a termini di polizza, nel limite del massimale annuo per nucleo
familiare stabilito per questa garanzia dalla Formula Assicurativa scelta dal Contraente:
1. direttamente agli Istituti di cura, medici chirurghi e ambulatori convenzionati, in caso di utilizzo della Struttura Sanitaria Convenzionata
con il Servizio Carta Sanitaria.
2. direttamente all’Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, e fino al limite massimo di risarcimento stabilito per ciascuna
prestazione dal Regolamento F.A.S.I ( Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa) per l’anno 2010, in caso di non utilizzo della Struttura
Sanitaria Convenzionata con il Servizio Carta Sanitaria ;
In caso di Intervento chirurgico non specificatamente indicato nel regolamento F.A.S.I. l’ammontare massimo dell’indennizzo verrà
stabilito con criterio analogico, in riferimento al più simile, per tipo di patologia e di tecnica chirurgica. Qualora l’Assicurato sostenga
delle spese non previste nel tariffario F.A.S.I. e rimborsabili a norma della presente polizza, la Società procederà al rimborso previa
deduzione di uno scoperto del 20%. che rimane a carico dell’Assicurato
3. direttamente all’Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, l’indennizzo dovuto per l’Indennità Giornaliera sostitutiva delle
spese di ricovero.
B) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ED ESAMI PRE E POST RICOVERO
La Società, al termine del ricovero o a cure ultimate, liquida l’importo dovuto a termini di polizza per le prestazioni di cui all’art. 1.2 paragrafo
B) direttamente all’Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, nel limite del massimale annuo per nucleo familiare previsto per questa
garanzia dalla Formula Assicurativa scelta dal Contraente e fino al limite massimo di risarcimento stabilito per ciascuna prestazione dal
Regolamento F.A.S.I (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa) per l’anno 2010:
Qualora l’Assicurato sostenga delle spese non previste nel tariffario F.A.S.I. e rimborsabili a norma della presente polizza, la Società procederà al
rimborso previa deduzione di uno scoperto del 20%. che rimane a carico dell’Assicurato.
C) ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA

FORMULA ASSICURATIVA 1 – codice convenzione 27000
La Società liquida l’importo dovuto a termini di polizza per le prestazioni di cui all’art. 1.2 paragrafo C) direttamente all’Assicurato,
successivamente alla denuncia di sinistro, nel limite del massimale annuo per nucleo familiare previsto per questa garanzia dalla Formula
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Assicurativa scelta dal Contraente e fino al limite massimo di risarcimento stabilito per ciascuna prestazione dal Regolamento F.A.S.I (Fondo di
Assistenza Sanitaria Integrativa) per l’anno 2010.
Per ogni prestazione, il rimborso delle spese sarà effettuato con uno scoperto del 20% con il minimo di € 50,00.
Qualora l’Assicurato sostenga delle spese non previste nel tariffario F.A.S.I. e rimborsabili a norma della presente polizza, la Società procederà al
rimborso previa deduzione di uno scoperto del 20% e successivamente applicando lo scoperto del 20% minimo € 50,00 di cui sopra.
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, il rimborso delle spese rimaste a suo carico sarà
effettuato senza l’applicazione di alcuno scoperto
 FORMULA ASSICURATIVA 2 –codice convenzione 28000 e FORMULA ASSICURATIVA 3– codice convenzione 29000
La Società liquida l’importo dovuto a termini di polizza per le prestazioni di cui all’art. 1.2 paragrafo C) direttamente all’Assicurato,
successivamente alla denuncia di sinistro, nel limite del massimale annuo per nucleo familiare previsto per questa garanzia dalla Formula
Assicurativa scelta dal Contraente e fino al limite massimo di risarcimento stabilito per ciascuna prestazione dal Regolamento F.A.S.I (Fondo di
Assistenza Sanitaria Integrativa) per l’anno 2010
Qualora l’Assicurato sostenga delle spese non previste nel tariffario F.A.S.I. e rimborsabili a norma della presente polizza, la Società procederà al
rimborso previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 50,00..
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, il rimborso delle spese rimaste a suo carico sarà
effettuato senza l’applicazione di alcuno scoperto.
D) GRAVE MALATTIA
La Società, al termine del ricovero o a cure ultimate, liquida l’importo dovuto a termini di polizza per le prestazioni di cui all’art. 1.2 paragrafo
D) direttamente all’Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, nel limite del massimale annuo per nucleo familiare previsto per questa
garanzia dalla Formula Assicurativa scelta dal Contraente e fino al limite massimo di risarcimento stabilito per ciascuna prestazione dal
Regolamento F.A.S.I (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa) per l’anno 2010.
Qualora l’Assicurato sostenga delle spese non previste nel tariffario F.A.S.I. e rimborsabili a norma della presente polizza, la Società procederà al
rimborso previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 50,00.
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, il rimborso delle spese rimaste a suo carico sarà
effettuato senza l’applicazione di alcuno scoperto.
Art. 2.5 OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE
In caso di ricovero in Istituto di cura convenzionato o non, qualora, sia nel corso della ospedalizzazione o successivamente alla stessa, si dovesse
accertare la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano la inoperatività e/o inefficacia
dell’assicurazione, ne sarà data comunicazione all'Assicurato, il quale dovrà restituire immediatamente tutte le somme dalla stessa indebitamente
versate all’Istituto di Cura.
Art. 2.6 REVOCA DELLE CONVENZIONI
A tutela e garanzia della qualità dei servizi resi ai propri Assicurati, la Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con gli Istituti di cura
convenzionati.
Art. 2.7 ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro e sulle sue conseguenze, su concorde richiesta dell’Assicurato e della Società ed
in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle
condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo
medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali
rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve
essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
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3. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 3.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il presente contratto è stipulato in base alle dichiarazioni rese dall’Assicurato con apposito Questionario Sanitario.
Le Garanzie operano per le malattie e gli infortuni insorti successivamente alla data di inserimento degli assicurati in copertura.
Le Garanzie comprendono anche gli infortuni e le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte
anteriormente all’inserimento degli assicurati in copertura oggettivamente sconosciute a tale data e, se conosciute, dichiarate dall’Assicurato
stesso sul Questionario Sanitario e che non siano state oggetto da parte della Società di limitazioni od esclusioni.
Pertanto la Società si riserva di non prestare l’assicurazione o di escludere, comunicandone l’intenzione all’assicurato, dalle Garanzie di
polizza le malattie e o stati patologici e relative conseguenze dichiarate dallo stesso.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art.1892.
1893 e 1894 C.C..
Art. 3.2 PERSONE ASSICURABILI
La presente assicurazione è riservata agli Avvocati iscritti ai propri Albi e ai Praticanti Avvocati abilitati iscritti ai propri Registri e si
intende valida durante il rapporto di iscrizione e fino alla prima scadenza annuale del premio dopo la cessazione dell’iscrizione.
E’ data facoltà al Contraente di estendere la copertura ai componenti il proprio nucleo familiare (vedi definizioni) nominativamente indicati in
polizza.
L'eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto
al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.
Art. 3.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
Fermi i termini di aspettativa previsti dalle Norme che regolano l’assicurazione Malattia, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato
nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono
pagati il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 del Codice Civile).
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.
Art. 3.4 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concederne il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di
premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni
diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio
arretrato.
Art. 3.5 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3.6 RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Le Parti danno atto espressamente di rinunciare alla facoltà di disdettare la polizza a seguito di sinistro, salvi però i casi di dichiarazioni inesatte o
reticenze.
Art. 3.7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o altro mezzo
certo.
Art. 3.8 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio.
L’omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all’indennizzo.
In ogni caso la Società può, tuttavia, recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla denuncia con preavviso di giorni trenta.
Il Contraente, o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare l’esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio
nei casi di:

polizze stipulate a favore degli stessi assicurati dal datore di lavoro in adempimento a contratti del lavoro aziendali, nazionali od integrativi,
a meno che il Contraente di tali polizze sia il Contraente del presente contratto;

garanzie infortuni/malattie provenienti automaticamente dalla titolarità di carte di credito, conti correnti bancari o da altre coperture
provenienti da acquisti di beni o servizi non assicurativi.
15
In caso di sinistro, il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi
dell'art.1910 del Codice Civile.
Art. 3.9 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali polizze obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.
Art. 3.10 ASSICURAZIONE PER CONTO TERZI
Qualora la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo
quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art.1891 del Codice Civile.
Art. 3.11 NON TACITA PROROGA
Il presente contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta per le Parti.
Art. 3.12 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 3.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
CONDIZIONE PARTICOLARE
1) L’art. 3.11 Non tacita proroga, si intende annullato e sostituito dal presente articolo:
Art. 3.11 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita da una delle Parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di
durata non inferiore a un anno, è prorogato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che
l’assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
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4 ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
CARDIOCHIRURGIA

Bypass aorto coronarico singolo e/o multiplo

Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi
descritti

Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) - interventi di, salvo gli interventi descritti

Correzione di coartazione aortica

Fistole arterovenose del polmone, interventi per - Sostituzione valvolare singola (C.E.C.)

Pericardiectomia parziale e totale

Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.) 
Valvuloplastica chirurgica
COLLO

Tiroidectomia totale

Timectomia per via cervicale

Resezione dell’esofago cervicale
CHIRURGIA GENERALE - ESOFAGO

Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia

Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia

Esafogoplastica

Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcerapost-operatoria

Operazioni sull’esofago per stenosi benigne e megaesofago

Operazioni per tumori, resezioni parziali basse, alte e totali

Rientro per megaesofago
CHIRURGIA GENERALE - FEGATO E VIE BILIARI

Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava

Deconnessione azygos-portale per via addominale

Epato coledoctomia

Intervento per la ricostruzione delle vie biliari

Papillotomia per via trans-duodenale

Resezioni epatiche maggiori
CHIRURGIA GENERALE - INTESTINO

Colectomia totale

Megacolon:operazione addominoperineale di Buhamel e Swenson

Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia
CHIRURGIA GENERALE – RETTO - ANO

Amputazione del retto per via addominoperineale in un tempo o in più tempi

Resezione anteriore retto-colica
CHIRURGIA GENERALE - PANCREAS, MILZA

Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia

Enucleazione delle cisti

Intervento per cisti e pseudocisti

Interventi per fistole pancreatiche

Marsupiazione

Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)

Pancreatite acuta, interventi demolitivi
CHIRURGIA GENERALE - STOMACO, DUODENO

Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per

Gastrectomia totale con linfoadenectomia

Resezione gastrica da neoplasie maligne

Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica

Stenosi congenita del piloro
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CHIRURGIA ORO - MAXILLO - FACCIALE

Asportazione della parotide per neoplasie maligne

Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale

Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale

Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale
CHIRURGIA PEDIATRICA

Asportazione túmore di Wilms

Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale, retto-vulvare: abbassamento addomino perineale

Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino-perineale

Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale

Cranio bifido con meningoencefalocele

Esofago, atresia o fistole congenite dell' (trattamento completo)

Neuroblastoma addominale

Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione con anastomosi primitiva

Spina bifida: meningocele

Spina bifida: mielomeningocele
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

Aplasia della vagina, ricostruzione per
CHIRURGIA TORACO - POLMONARE

Ernia del diaframma

Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per

Interventi per fistole bronchiali – cutanee

Interventi su polmone cistico e policistico

Pleuropneumectomia

Pneumectomia, intervento di

Resezione bronchiale con reimpianto

Resezioni segmentarie e lobotomia

Timectomia per via toracica

Toracoplastica totale
CHIRURGIA VASCOLARE

Aneurismi aorta addominale con dissecazione: resezione e trapianto

Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale succlavia, tronco branco-cefalico, aorta ed iliache

Operazioni sulla aorta toracica ed addominale
GINECOLOGIA

Isterectomia con annessionectomia e linfoadenectomie per tumori maligni
NEUROCHIRURGIA

Anastomosi vasi intra-extra cranici

Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni

Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di

Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali

Encefalomeningocele, intervento per

Fistola liquorale

Interventi per epilessia focale

Ipofisi, intervento per via transfenoidale

Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi)

Mielomeningocele, intervento per

Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di

Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo

Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento)

Operazioni endocraniche per ascesso ed amatomia endocranico

Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche

Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica
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





Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per
Traumi vertebro-midollari via posteriore
Tumore orbitale, asportazione per via endocranica
Tumori della base cranica, intervento per via transorale
Tumori orbitari, intervento per
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - INTERVENTI CRUENTI

Artrodesi vertebrale per via anteriore

Artrodesi vertebrale per via posteriore

Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore

Artroprotesi spalla, parziale

Disarticolazione interscapolotoracica

Emipelvectomie "interne' con salvataggio dell'arto

Reimpianti di arto o suo segmento

Scoliosi, intervento per

Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)
OTORINOLATRINGOIATRIA - LARINGE E IPOFARINGE
 Laringofaringectomia totale
UROLOGIA – APPARATO GENITALE MASCHILE

Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadecnectomie per tumori maligne
UROLOGIA - RENE

Nefroureterectomia radicale piu' trattamento trombocavale (compresa surrenectomia)

Surrenelectomia
UROLOGIA - URETERE

Megauretere resezione con reimpianto

Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (monolaterale), intervento di
UROLOGIA - VESCICA

Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder

Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa

Cistectomia totale compresa (infoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o
ureterocutaneostomia

Estrofilia della vescica e derivazione

Interventi per fistolascico-rettale

Riparazione di fistola vescicointestinale

Riparazione di vescica estrofica con neovescica rettale
TRAPIANTI DI ORGANO

Tutti
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consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) Informativa B UGFA – ed. 01/02/2009
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convenzione avvocati n. 13483 polizza per il rimborso spese mediche