Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO PROVINCIALE DI AVELLINO Tel. 082531087 FAX 0825780011 Sito Internet: www.figcavellino.it e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2005/2006 Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI CAMPIONATO JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) In conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 77 del 30 gennaio 2004 e C.U. n. 107 del 28 aprile 2005), in ordine all’impiego dei giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportive 2006/2007, il C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni aggiuntive a quelle deliberate nel corso del C.D. medesimo), nella riunione del Consiglio Direttivo, tenutasi venerdì 19 maggio 2006, ha deliberato quanto di seguito indicato: per la stagione sportiva 2006/2007 sarà fatto obbligo, per le attività di cui innanzi e con le medesime modalità, di impiegare calciatori giovani almeno come segue: Coppa Italia Dilettanti – fase regionale 1 (uno) nato dal gennaio 1987 2 (due) nati dal gennaio 1988 1° 1° Eccellenza 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1987 2 (due) nati dal 1° gennaio 1988 Promozione 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1987 2 (due) nati dal 1° gennaio 1988 Negli altri Campionati, organizzati nell’ambito di questo C.R., non esclusi quelli di Calcio a 5, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani. Per il Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista) saranno osservati i limiti di età e l’impiego di calciatori “fuori quota” così come saranno deliberati dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 Pagina 194 2006/2007. In via di previsione, i limiti saranno conformi a quelli delle decorse stagioni sportive, con l’ovvio slittamento di un anno. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE TRASFERIMENTI DI SEDE FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo modello in carta autocopiante (disponibile dal 1° giugno u.s. presso il C.R. Campania e presso i Comitati Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 22 giugno p.v., per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza. Cambio della denominazione sociale All’istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario. Cambio della sede sociale La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione. In ambito dilettantistico e di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società. All’istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il cambio della sede sociale, l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. Fusioni — Scissioni — Conferimenti d’Azienda All’istanza vanno allegati in copia autentica, i verbali di Assemblea dei socie di ciascuna delle società che hanno deliberato la fusione o la scissione, il verbale dell’Assemblea dei soci congiunta delle società che chiedono la fusione o la scissione, l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi della nuova società.. Le delibere delle società inerenti la fusione o la scissione debbono prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione del Presidente Federale. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. La fusione o la scissione può avvenire tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. Trasformazione in società di capitali --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 Pagina 195 Si rimanda alla Circolare n. 24 del 18 maggio u.s. della L.N.D., pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 maggio u.s. SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO Si pubblica, di seguito, l’art. 32 bis N.O.I.F. Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"): 1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter. 2. LE ISTANZE, DA INVIARE, A PENA DI DECADENZA, NEL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO DI CIASCUN ANNO, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Uffiiciale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva. 3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. Per l’applicazione dell’art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che “I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell’art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”. Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserasi con altra società. COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 Nel rammentare che il premio assicurativo, anche per la stagione sportiva 2005/2006, incide in maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all’attenzione delle società medesime di valutare l’opportunità di svincolare i calciatori eventualmente ritenuti in sovrannumero (periodo di svincolo dal 1° al 15 luglio 2006). ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA – LIBRETTO SANITARIO DELL’ATLETA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 Pagina 196 Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre u.s. del C.R. Campania, la Giunta Regionale della Campania ha istituito il Libretto Sanitario dell’atleta, che sarà disponibile presso le AA.SS.LL. di competenza territoriale dal 2 gennaio 2006. Le società sono invitate a sensibilizzare gli atleti affinchè si rechino presso la propria A.S.L. di residenza con i modelli, debitamente compilati in tutte le parti, che sono stati pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 15 dicembre u.s. del C.P. Avellino: - Modello “A”: per il ritiro del libretto sanitario; - Modello “B”: per la richiesta di visita medica. Si precisa che i minori dovranno essere accompagnati da uno dei genitori. Si invitano, altresì, le società a segnalare, a questo Comitato, le eventuali A.S.L. che ne siano sfornite, per sollecitare la Regione Campania a provvedere in merito. REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Dal 2 novembre u.s. è attivo il Registro delle Associazioni e delle società sportive dilettantistiche, gestito in forma telematica dal C.O.N.I. attraverso il sito ufficiale (www.coni.it). Ogni società/associazione riceverà un codice di identificazione, che potrà apporre sulla carta intestata e sul timbro sociale in aggiunta alla matricola federale. Sul C.U. n. 24 del 9 marzo u.s. del C.P. Avellino, è stata pubblicata la circolare n. 15 del CONI, atta a definire una linea operativa unitaria per l’aggiornamento del Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AVELLINO PUBBLICAZIONE PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE Il prossimo C.U., inerente le gare dell’11 giugno 2006, sarà consultabile martedì 13 giugno sul sito del C.P. Avellino. 1° TORNEO “ COPPA IRPINIA “ Si pubblicano le gare dei quarti di finale del Torneo “Coppa Irpinia”, che si disputeranno domenica 11 giugno 2006 con inizio alle ore 16.30, su campo neutro. 3° FASE (QUARTI) DOMENICA 11 GIUGNO 2006 CAMPO REAL PETRURO REAL BONITO SANTA LUCIA SERINO HELLAS QUINDICESE UNDER VILLA VISCIANO FIESTA ATL. BANZANO HYRIA MARZANO MONTORO SUPERIORE FORINO MONTEMILETTO “COMUNALE” MONTORO INFERIORE GIORN O DOM. DOM. DOM. DOM. Si ricorda alle società che se al termine dei tempi regolamentari dovesse sussistere ancora parità, si disputeranno due tempi supplementari di 15’ cadauno, in caso di ulteriore parità si tireranno i calci di rigore, come Regola n. 7 Gioco Calcio. Ogni società dovrà portare n. 3 palloni regolamentari. RISULTATI GARE DELL’8 GIUGNO 2006 1° TORNEO “COPPA IRPINIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 Pagina 197 ORA 16.30 16.30 16.30 16.30 OTTAVI DI FINALE - RITORNO REAL PETRURO UNDER VILLA REAL BONITO AQUILONIA BONITO ATL. BANZANO HELLAS QUINDICESE HYRIA MARZANO - ROCCA SAN FELICE ASTON VILLAMAINA MELITESE VISCIANO FIESTA SANTA LUCIA DOTOLO CALCIO SAN MANGO S/C G.M.F. ALPINOLA 5-3 (dopo t.s.) 3-0 1-1 2-1 0-3 4-1 3-0 6-1 RIEPILOGO GENERALE ROCCA SAN FELICE ASTON VILLAMAINA MELITESE VISCIANO FIESTA SANTA LUCIA DOTOLO CALCIO SAN MANGO S/C G.M.F. ALPINOLA - REAL PETRURO UNDER VILLA REAL BONITO AQUILONIA BONITO ATL. BANZANO HELLAS QUINDICESE HYRIA MARZANO ANDATA 3-2 1-3 1-2 4-2 1-1 1-2 0-5 3-1 RITORNO 3-5 0-3 1-1 1-2 3-0 1-4 0-3 1-6 QUALIFICATA REAL PETRURO UNDER VILLA REAL BONITO VISCIANO FIESTA SANTA LUCIA SERINO ATLETICO BANZANO HELLAS QUINDICESE HYRIA MARZANO GIUSTIZIA SPORTIVA Il Giudice Sportivo, Vincenzo Festa, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Saverio Zaccaria, nella seduta del 9/06/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: Delibere del Giudice Sportivo GARA UNDER VILLA / ASTON VILLAMAINA DELL’8/06/2006 Il G.S. letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Aston Villamaina. In applicazione dell’art. 4 del Regolamento del Torneo “COPPA IRPINIA” DELIBERA Di infliggere alla società Aston Villamaina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e comminandole l’ammenda di € 150,00. GARA HELLAS QUINDICESE / SAN MANGO S/C DELL’8/06/2006 Il G.S. letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società San Mango S/C. In applicazione dell’art. 4 del Regolamento del Torneo “COPPA IRPINIA” DELIBERA Di infliggere alla società San Mango S/C la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e comminandole l’ammenda di € 150,00. GARA BONITO / SANTA LUCIA SERINO DEL 7/06/2006 Il G.S. letto il referto arbitrale ed il supplemento allegato, rileva che al 12° del 2° tempo veniva espulso per somma di ammonizioni il sig. Fiore Antony della soc. Bonito, il quale, mentre si allontanava, dopo essere venuto a diverbio con un calciatore della panchina ospite, si toglieva la maglietta e si avventava contro le persone sedute in panchina riuscendo a colpire con un calcio ed un pugno il sig. De Piano Umberto. A questo punto si innescava una violenta rissa nella quale si distinguevano per maggiore animosità il sig. Frattolillo Marco ed il sig. De Pasquale Giuseppe della soc. Bonito, che colpivano con calci e pugni alcuni tesserati della soc. ospite, ed il sig. Scauro Luca della soc. S. Lucia Serino. Dopo l’intervento dei cCarbinieri, presenti sul campo, e dei dirigenti delle due società, la rissa veniva sedata e il d.d.g., ritenuto che non vi fossero più le condizioni per poter far proseguire la gara in maniera serena, la sospendeva definitivamente. Considerato, pertanto, che la rissa è stata originata e alimentata dai tesserati della soc. Bonito, deve essere ascritta a quest’ultima la responsabilità degli scontri che hanno determinato la sospensione dell’incontro. Tanto premesso, in applicazione dell’art. 12 C.G.S. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 Pagina 198 DELIBERA Di infliggere alla soc. Bonito la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per i provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara. Provvedimenti Disciplinari In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. GARE DELL’08/06/2006 A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 30,00 REAL PETRURO per ritardo e indebita presenza, nello spazio antistante gli spogliatoi, di persone non inserite in distinta. Euro 15,00 ATLETICO BANZANO per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica Euro 10,00 G.M.F. ALPINOLA Per aver causato ritardo all'inizio della gara. Euro 10,00 SANTA LUCIA SERINO Per aver causato ritardo all'inizio della gara. A CARICO DI DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/07/2006 DE PASQUALE GIAMPIERO (BONITO) Per essersi avventato contro un calciatore avversario colpendolo con calci e pugni. INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL DE RITA TOMMASO 06/07/2006 (REAL PETRURO) A CARICO DI ASSISTENTI ARBITRALI SQUALIFICA FINO AL AURILIA MARCO 06/07/2006 (SANTA LUCIA SERINO) A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE FORTE ANTONY (BONITO) Perché, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, prima di uscire dal terreno di gioco si avventava contro un calciatore della squadra ospite seduto in panchina colpendolo con un calcio ed un pugno. SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DE RITA SERGIO (REAL PETRURO) Perché invitato ad accomodarsi in panchina, rivolgeva frasi ingiuriose al --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 Pagina 199 d.d.g., inoltre dovevano intervenire i compagni di squadra per allontanarlo. 3 SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE LORDI ANGELO (VISCIANO FIESTA) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA POCCHIARI SAVERIO BRUSCO MANUEL (AQUILONIA) (BONITO) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE FRATTOLILLO FABIO (BONITO) Per essersi scagliato contro un avversario colpendolo con calci e pugni. A fine gara offendeva e minacciava gravemente il d.d.g. SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE SCAURO LUCA Per partecipazione a rissa. (SANTA LUCIA SERINO) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II Infr) MARENA ARMANDO P. SCIARRILLO ANTONIO ZOPPINO FABIO ACIERNO GIOVANNI ULINO CARMINE SANTORELLI GIANFRANCO AMMONIZIONE I infr (DIFFIDA) D’ANDREA NICOLA MARRO NICOLA DI SENA GIOVANNI NAPOLITANO VINCENZO CARUSO GIANNI P. SORRENTINO GERARDO MARINETTO SABATINO CALABRESE LEOPOLDO DE ANGELIS IULIANO DORINO ROCCO PISACRETA MARCO FOGLIA LUIGI (AQUILONIA) (G.M.F. ALPINOLA) (HYRIA MARZANO) (REAL PETRURO) (REAL PETRURO) (VISCIANO FIESTA) (AQUILONIA) (G.M.F. ALPINOLA) (HYRIA MARZAN) (HYRIA MARZANO) (MELITESE) (MELITESE) (REAL PETRURO) (REAL PETRURO) (REAL PETRURO) (SANTA LUCIA SERINO) (SANTA LUCIA SERINO) (VISCIANO FIESTA) ERRATA CORRIGE – C.U. N. 38 DEL 5/06/2006 – Pag. 449 A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II Infr) DE PETRIS ANTONIO (G.M.F. ALPINOLA) Leggasi AMMONIZIONE I infr (DIFFIDA) DE PETRIS ANTONIO (G.M.F. ALPINOLA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 Pagina 200 Delibere della Commissione Disciplinare Delibere del 22.05.2006 – Depositate il 5.06.2006 Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Vincenzo Cirillo, avv. Luigi Paolo Giella, dott. Giuliano Scardaccione, Componenti. DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIO (CAMPIONATO JUNIORES ORGANIZZATO DAL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – CAMPIONATO ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO) La C.D., letto il C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 del C.R. Campania, che riporta la prescrizione della L.N.D., a carico delle società del Campionato di Prima categoria, dell’obbligo di partecipare, con una propria squadra, al Campionato Juniores (o di Attività Mista), organizzato dal C.R. Campania della L.N.D., o, in alternativa, ad uno dei due campionati (categoria Allievi e/o Giovanissimi) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, come dal dettato dell’art. 32 del Regolamento della L.N.D., riportato sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 del C.R. Campania, alle pagg. 19 e 20; ritenuto che la disposizione in argomento contempla il deferimento obbligatorio, da parte del Presidente del C.R. Campania, nonché la necessitata sanzione pecuniaria di euro 500,00 a carico di ciascuna società, che non abbia osservato la prescrizione medesima; letto l’atto di obbligato deferimento, proposto dal Presidente del C.R. Campania in data 19.05.2006; tenuto conto che è stato ritualmente rimesso il conseguente atto di contestazione, in via formale, da parte di questa Commissione Disciplinare, alle società risultate inadempienti, di seguito elencate: Agropoli Brad, Atletico Atellano, Atletico San Potito Ultra, Boys Piazzolla Futura, Bruxianum, Caloralburni, Campoli M.T., Cardito, Casale Maccabei, Centro Storico Salerno, Circolo Acli Pietramelara, Civitella 93, Club Battipaglia Calcio, Comprensorio Basso Cilento, F.Petrella Grazzanise, Falchi Rossi, Football Club Paolisi, Forza e Coraggio, G.C.Santangiolese, Il Lupo, Intercampania, Irpinia Teora, Macedonia, Liberatore Bulzariello, Lioni Rocco Rosamilia, Monte di Procida, Montecorvino Pugliano, N.C. Camigliano Calcio, Napoli Centrale Piscinola, Neapolis, Nemea Sapri Vibovilla, Nuova Boys Marano, Nuova Pol. Titerno, Pannarano, Perdifumo, Pietrastornina, Real Casalbuono, Real Contrada, Real S.Egidio, Real Serino, Real SGL Sannio, Real Suessola, S.Agata Irpina, San Valentino, Sassano Calcio, Scisciano, Torre Orsaia, Victoria Real Bagnese, Vigor S.Paolo Belsito, Villa San Nicola, Virtus Siamese e Vis Ponticelli; considerato che, nei termini prescritti, sono pervenute deduzioni a difesa delle società Casale Maccabei, Atletico S.Potito Ultra, G.C. Santangiolese, Cardito, Real Casalbuono, Juventude Stabia, Real Suessola, Montecalvo, Nuova Pol. Titerno, Intercampania; ritenuto che non sono emersi elementi utili a sostegno delle sollevate eccezioni, o cause impeditive per forza maggiore (C.U. n. 1 dell’1.07.2005, pagg. 19 e 20): ……… omississ ………. “le società che presenteranno istanza di dispensa e che non avranno ricevuto, entro il 30 settembre 2005, la relativa comunicazione di concessione, dovranno considerarsi non dispensate dall’obbligo in argomento”; P.Q.M. DICHIARA le società innanzi elencate, responsabili della violazione delle disposizioni regolamentari, di cui all’art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riportato sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 del C.R. Campania, alle pagg. 19 e 20; di conseguenza, DELIBERA di irrogare, a carico di ciascuna delle società del Campionato Regionale di Prima Categoria, come di seguito elencate: Agropoli Brad, Atletico Atellano, Atletico San Potito Ultra, Boys Piazzolla Futura, Bruxianum, Caloralburni, Campoli M.T., Cardito, Casale Maccabei, Centro Storico Salerno, Circolo Acli Pietramelara, Civitella 93, Club Battipaglia Calcio, Comprensorio Basso Cilento, F.Petrella Grazzanise, Falchi Rossi, Football Club Paolisi, Forza e Coraggio, G.C.Santangiolese, Il Lupo, Intercampania, Irpinia Teora, Macedonia, Liberatore Bulzariello, Lioni Rocco Rosamilia, Monte di Procida, Montecorvino Pugliano, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 Pagina 201 N.C. Camigliano Calcio, Napoli Centrale Piscinola, Neapolis, Nemea Sapri Vibovilla, Nuova Boys Marano, Nuova Pol. Titerno, Pannarano, Perdifumo, Pietrastornina, Real Casalbuono, Real Contrada, Real S.Egidio, Real Serino, Real SGL Sannio, Real Suessola, S.Agata Irpina, San Valentino, Sassano Calcio, Scisciano, Torre Orsaia, Victoria Real Bagnese, Vigor S.Paolo Belsito, Villa San Nicola, Virtus Sianese e Vis Ponticelli, la sanzione pecuniaria di euro 500,00. Pubblicato in AVELLINO ed affisso all’albo del C.P. AVELLINO il 09/06/2006 Il Segretario Giuseppe Della Rocca Il Presidente Michele Salza --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006 Pagina 202