Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO PROVINCIALE DI AVELLINO
Tel. 082531087
FAX 0825780011
Sito Internet: www.figcavellino.it
e-mail: [email protected]
Stagione Sportiva 2005/2006
Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
COMUNICAZIONI
DEL
COMITATO REGIONALE
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ
CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E FASE
REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI
CAMPIONATO JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA)
In conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 77 del 30
gennaio 2004 e C.U. n. 107 del 28 aprile 2005), in ordine all’impiego dei giovani
calciatori da utilizzare per la stagione sportive 2006/2007, il C.R. Campania
(avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni
aggiuntive a quelle deliberate nel corso del C.D. medesimo), nella riunione del Consiglio
Direttivo, tenutasi venerdì 19 maggio 2006, ha deliberato quanto di seguito indicato:
per la stagione sportiva 2006/2007 sarà fatto obbligo, per le attività di cui innanzi e
con le medesime modalità, di impiegare calciatori giovani almeno come segue:
Coppa Italia Dilettanti – fase
regionale
1 (uno) nato dal
gennaio 1987
2 (due) nati dal
gennaio 1988
1°
1°
Eccellenza
1 (uno) nato dal 1°
gennaio 1987
2 (due) nati dal 1° gennaio
1988
Promozione
1 (uno) nato dal 1°
gennaio 1987
2 (due) nati dal 1°
gennaio 1988
Negli altri Campionati, organizzati nell’ambito di questo C.R., non esclusi quelli di
Calcio a 5, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di
calciatori giovani.
Per il Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista) saranno osservati i limiti
di età e l’impiego di calciatori “fuori quota” così come saranno deliberati dal
Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
Pagina 194
2006/2007. In via di previsione, i limiti saranno conformi a quelli delle decorse
stagioni sportive, con l’ovvio slittamento di un anno.
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
TRASFERIMENTI DI SEDE
FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ
Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia,
corredate dal rispettivo modello in carta autocopiante (disponibile dal 1° giugno u.s. presso il
C.R. Campania e presso i Comitati Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato,
timbrato e sottoscritto, dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00
di giovedì 22 giugno p.v., per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente
Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla
L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza.
Cambio della denominazione sociale
All’istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il
mutamento di denominazione, l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei
componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale sostituzione della
denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
Cambio della sede sociale
La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
In ambito dilettantistico e di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, il
trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di
destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società.
All’istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il
cambio della sede sociale, l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei
componenti l’organo o gli organi direttivi.
Fusioni — Scissioni — Conferimenti d’Azienda
All’istanza vanno allegati in copia autentica, i verbali di Assemblea dei socie di ciascuna
delle società che hanno deliberato la fusione o la scissione, il verbale dell’Assemblea dei
soci congiunta delle società che chiedono la fusione o la scissione, l’atto costitutivo, lo
Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi della
nuova società..
Le delibere delle società inerenti la fusione o la scissione debbono prevedere, quale
condizione della loro efficacia, l’approvazione del Presidente Federale.
In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi
dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è
consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva
comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di
affiliazione.
La fusione o la scissione può avvenire tra società che, nelle due
stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale
in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di
conferimenti di azienda.
Trasformazione in società di capitali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
Pagina 195
Si rimanda alla Circolare n. 24 del 18 maggio u.s. della L.N.D., pubblicata in allegato al
Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 maggio u.s.
SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO
Si pubblica, di seguito, l’art. 32 bis N.O.I.F.
Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):
1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente
compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di
appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del
tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2. LE ISTANZE, DA INVIARE, A PENA DI DECADENZA, NEL PERIODO RICOMPRESO
TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO DI CIASCUN ANNO, a mezzo lettera raccomandata
o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza
con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma
dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio
di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti
potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza
di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Uffiiciale, con le modalità previste
dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”,
le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il
termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.
Per l’applicazione dell’art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del del 20 maggio 2003
della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R.
Campania, dalla quale si evince che “I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno
ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell’art. 32 bis – i cosiddetti
over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione
sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”.
Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio
tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che
rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserasi con altra società.
COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006
Nel rammentare che il premio assicurativo, anche per la stagione sportiva 2005/2006, incide in
maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Campania, senza voler
minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate,
ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all’attenzione delle
società medesime di valutare l’opportunità di svincolare i calciatori eventualmente ritenuti in
sovrannumero (periodo di svincolo dal 1° al 15 luglio 2006).
ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA – LIBRETTO SANITARIO DELL’ATLETA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
Pagina 196
Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre u.s. del C.R. Campania, la Giunta
Regionale della Campania ha istituito il Libretto Sanitario dell’atleta, che sarà disponibile presso le
AA.SS.LL. di competenza territoriale dal 2 gennaio 2006.
Le società sono invitate a sensibilizzare gli atleti affinchè si rechino presso la propria A.S.L. di residenza
con i modelli, debitamente compilati in tutte le parti, che sono stati pubblicati in allegato al Comunicato
Ufficiale n. 12 del 15 dicembre u.s. del C.P. Avellino:
- Modello “A”: per il ritiro del libretto sanitario;
- Modello “B”: per la richiesta di visita medica.
Si precisa che i minori dovranno essere accompagnati da uno dei genitori.
Si invitano, altresì, le società a segnalare, a questo Comitato, le eventuali A.S.L. che ne siano
sfornite, per sollecitare la Regione Campania a provvedere in merito.
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Dal 2 novembre u.s. è attivo il Registro delle Associazioni e delle società sportive dilettantistiche,
gestito in forma telematica dal C.O.N.I. attraverso il sito ufficiale (www.coni.it).
Ogni società/associazione riceverà un codice di identificazione, che potrà apporre sulla carta intestata e
sul timbro sociale in aggiunta alla matricola federale.
Sul C.U. n. 24 del 9 marzo u.s. del C.P. Avellino, è stata pubblicata la circolare n. 15 del CONI, atta
a definire una linea operativa unitaria per l’aggiornamento del Registro Nazionale Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche.
COMUNICAZIONI
DEL
COMITATO PROVINCIALE AVELLINO
PUBBLICAZIONE PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE
Il prossimo C.U., inerente le gare dell’11 giugno 2006, sarà consultabile martedì 13 giugno sul sito del C.P. Avellino.
1° TORNEO “ COPPA IRPINIA “
Si pubblicano le gare dei quarti di finale del Torneo “Coppa Irpinia”, che si disputeranno domenica 11 giugno
2006 con inizio alle ore 16.30, su campo neutro.
3° FASE (QUARTI) DOMENICA 11 GIUGNO 2006
CAMPO
REAL PETRURO
REAL BONITO
SANTA LUCIA SERINO
HELLAS QUINDICESE
UNDER VILLA
VISCIANO FIESTA
ATL. BANZANO
HYRIA MARZANO
MONTORO SUPERIORE
FORINO
MONTEMILETTO
“COMUNALE” MONTORO INFERIORE
GIORN
O
DOM.
DOM.
DOM.
DOM.
Si ricorda alle società che se al termine dei tempi regolamentari dovesse sussistere ancora parità, si
disputeranno due tempi supplementari di 15’ cadauno, in caso di ulteriore parità si tireranno i calci di
rigore, come Regola n. 7 Gioco Calcio.
Ogni società dovrà portare n. 3 palloni regolamentari.
RISULTATI GARE DELL’8 GIUGNO 2006
1° TORNEO “COPPA IRPINIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
Pagina 197
ORA
16.30
16.30
16.30
16.30
OTTAVI DI FINALE - RITORNO
REAL PETRURO
UNDER VILLA
REAL BONITO
AQUILONIA
BONITO
ATL. BANZANO
HELLAS QUINDICESE
HYRIA MARZANO
-
ROCCA SAN FELICE
ASTON VILLAMAINA
MELITESE
VISCIANO FIESTA
SANTA LUCIA
DOTOLO CALCIO
SAN MANGO S/C
G.M.F. ALPINOLA
5-3 (dopo t.s.)
3-0
1-1
2-1
0-3
4-1
3-0
6-1
RIEPILOGO GENERALE
ROCCA SAN FELICE
ASTON VILLAMAINA
MELITESE
VISCIANO FIESTA
SANTA LUCIA
DOTOLO CALCIO
SAN MANGO S/C
G.M.F. ALPINOLA
-
REAL PETRURO
UNDER VILLA
REAL BONITO
AQUILONIA
BONITO
ATL. BANZANO
HELLAS QUINDICESE
HYRIA MARZANO
ANDATA
3-2
1-3
1-2
4-2
1-1
1-2
0-5
3-1
RITORNO
3-5
0-3
1-1
1-2
3-0
1-4
0-3
1-6
QUALIFICATA
REAL PETRURO
UNDER VILLA
REAL BONITO
VISCIANO FIESTA
SANTA LUCIA SERINO
ATLETICO BANZANO
HELLAS QUINDICESE
HYRIA MARZANO
GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Giudice Sportivo, Vincenzo Festa, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Saverio Zaccaria,
nella seduta del 9/06/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
Delibere del Giudice Sportivo
GARA UNDER VILLA / ASTON VILLAMAINA
DELL’8/06/2006
Il G.S. letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società
Aston Villamaina. In applicazione dell’art. 4 del Regolamento del Torneo “COPPA IRPINIA”
DELIBERA
Di infliggere alla società Aston Villamaina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e
comminandole l’ammenda di € 150,00.
GARA HELLAS QUINDICESE / SAN MANGO S/C
DELL’8/06/2006
Il G.S. letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società San
Mango S/C. In applicazione dell’art. 4 del Regolamento del Torneo “COPPA IRPINIA”
DELIBERA
Di infliggere alla società San Mango S/C la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e
comminandole l’ammenda di € 150,00.
GARA BONITO / SANTA LUCIA SERINO
DEL 7/06/2006
Il G.S. letto il referto arbitrale ed il supplemento allegato, rileva che al 12° del 2° tempo veniva espulso per
somma di ammonizioni il sig. Fiore Antony della soc. Bonito, il quale, mentre si allontanava, dopo essere
venuto a diverbio con un calciatore della panchina ospite, si toglieva la maglietta e si avventava contro le
persone sedute in panchina riuscendo a colpire con un calcio ed un pugno il sig. De Piano Umberto. A questo
punto si innescava una violenta rissa nella quale si distinguevano per maggiore animosità il sig. Frattolillo
Marco ed il sig. De Pasquale Giuseppe della soc. Bonito, che colpivano con calci e pugni alcuni tesserati della
soc. ospite, ed il sig. Scauro Luca della soc. S. Lucia Serino. Dopo l’intervento dei cCarbinieri, presenti sul
campo, e dei dirigenti delle due società, la rissa veniva sedata e il d.d.g., ritenuto che non vi fossero più le
condizioni per poter far proseguire la gara in maniera serena, la sospendeva definitivamente. Considerato,
pertanto, che la rissa è stata originata e alimentata dai tesserati della soc. Bonito, deve essere ascritta a
quest’ultima la responsabilità degli scontri che hanno determinato la sospensione dell’incontro. Tanto premesso,
in applicazione dell’art. 12 C.G.S.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
Pagina 198
DELIBERA
Di infliggere alla soc. Bonito la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Per i provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara.
Provvedimenti Disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
GARE DELL’08/06/2006
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro
30,00 REAL PETRURO
per ritardo e indebita presenza, nello spazio antistante gli spogliatoi, di
persone non inserite in distinta.
Euro
15,00 ATLETICO BANZANO
per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica
Euro
10,00 G.M.F. ALPINOLA
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.
Euro
10,00 SANTA LUCIA SERINO
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.
A CARICO DI DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL
31/07/2006
DE PASQUALE GIAMPIERO
(BONITO)
Per essersi avventato contro un calciatore avversario colpendolo con calci e pugni.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL
DE RITA TOMMASO
06/07/2006
(REAL PETRURO)
A CARICO DI ASSISTENTI ARBITRALI
SQUALIFICA FINO AL
AURILIA MARCO
06/07/2006
(SANTA LUCIA SERINO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
FORTE ANTONY
(BONITO)
Perché, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, prima di uscire dal
terreno di gioco si avventava contro un calciatore della squadra ospite seduto
in panchina colpendolo con un calcio ed un pugno.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DE RITA SERGIO
(REAL PETRURO)
Perché invitato ad accomodarsi in panchina, rivolgeva frasi ingiuriose al
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
Pagina 199
d.d.g., inoltre dovevano intervenire i compagni di squadra per allontanarlo.
3
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LORDI ANGELO
(VISCIANO FIESTA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
POCCHIARI SAVERIO
BRUSCO MANUEL
(AQUILONIA)
(BONITO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
FRATTOLILLO FABIO
(BONITO)
Per essersi scagliato contro un avversario colpendolo con calci e pugni. A fine
gara offendeva e minacciava gravemente il d.d.g.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SCAURO LUCA
Per partecipazione a rissa.
(SANTA LUCIA SERINO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II Infr)
MARENA ARMANDO P.
SCIARRILLO ANTONIO
ZOPPINO FABIO
ACIERNO GIOVANNI
ULINO CARMINE
SANTORELLI GIANFRANCO
AMMONIZIONE I infr (DIFFIDA)
D’ANDREA NICOLA
MARRO NICOLA
DI SENA GIOVANNI
NAPOLITANO VINCENZO
CARUSO GIANNI P.
SORRENTINO GERARDO
MARINETTO SABATINO
CALABRESE LEOPOLDO
DE ANGELIS IULIANO
DORINO ROCCO
PISACRETA MARCO
FOGLIA LUIGI
(AQUILONIA)
(G.M.F. ALPINOLA)
(HYRIA MARZANO)
(REAL PETRURO)
(REAL PETRURO)
(VISCIANO FIESTA)
(AQUILONIA)
(G.M.F. ALPINOLA)
(HYRIA MARZAN)
(HYRIA MARZANO)
(MELITESE)
(MELITESE)
(REAL PETRURO)
(REAL PETRURO)
(REAL PETRURO)
(SANTA LUCIA SERINO)
(SANTA LUCIA SERINO)
(VISCIANO FIESTA)
ERRATA CORRIGE – C.U. N. 38 DEL 5/06/2006 – Pag. 449
A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II Infr)
DE PETRIS ANTONIO
(G.M.F. ALPINOLA)
Leggasi
AMMONIZIONE I infr (DIFFIDA)
DE PETRIS ANTONIO
(G.M.F. ALPINOLA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
Pagina 200
Delibere della Commissione Disciplinare
Delibere del 22.05.2006 – Depositate il 5.06.2006
Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Vincenzo
Cirillo, avv. Luigi Paolo Giella, dott. Giuliano Scardaccione, Componenti.
DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA
CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIO
(CAMPIONATO JUNIORES ORGANIZZATO DAL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – CAMPIONATO
ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO)
La C.D., letto il C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 del C.R. Campania, che riporta la prescrizione della
L.N.D., a carico delle società del Campionato di Prima categoria, dell’obbligo di partecipare, con
una propria squadra, al Campionato Juniores (o di Attività Mista), organizzato dal C.R. Campania
della L.N.D., o, in alternativa, ad uno dei due campionati (categoria Allievi e/o Giovanissimi)
organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, come dal dettato dell’art. 32 del Regolamento
della L.N.D., riportato sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 del C.R. Campania, alle pagg. 19
e 20; ritenuto che la disposizione in argomento contempla il deferimento obbligatorio, da parte del
Presidente del C.R. Campania, nonché la necessitata sanzione pecuniaria di euro 500,00 a
carico di ciascuna società, che non abbia osservato la prescrizione medesima; letto l’atto di
obbligato deferimento, proposto dal Presidente del C.R. Campania in data 19.05.2006; tenuto
conto che è stato ritualmente rimesso il conseguente atto di contestazione, in via formale, da
parte di questa Commissione Disciplinare, alle società risultate inadempienti, di seguito elencate:
Agropoli Brad, Atletico Atellano, Atletico San Potito Ultra, Boys Piazzolla Futura, Bruxianum,
Caloralburni, Campoli M.T., Cardito, Casale Maccabei, Centro Storico Salerno, Circolo Acli
Pietramelara, Civitella 93, Club Battipaglia Calcio, Comprensorio Basso Cilento, F.Petrella
Grazzanise, Falchi Rossi, Football Club Paolisi, Forza e Coraggio, G.C.Santangiolese, Il Lupo,
Intercampania, Irpinia Teora, Macedonia, Liberatore Bulzariello, Lioni Rocco Rosamilia, Monte di
Procida, Montecorvino Pugliano, N.C. Camigliano Calcio, Napoli Centrale Piscinola, Neapolis,
Nemea Sapri Vibovilla, Nuova Boys Marano, Nuova Pol. Titerno, Pannarano, Perdifumo,
Pietrastornina, Real Casalbuono, Real Contrada, Real S.Egidio, Real Serino, Real SGL Sannio,
Real Suessola, S.Agata Irpina, San Valentino, Sassano Calcio, Scisciano, Torre Orsaia, Victoria
Real Bagnese, Vigor S.Paolo Belsito, Villa San Nicola, Virtus Siamese e Vis Ponticelli;
considerato che, nei termini prescritti, sono pervenute deduzioni a difesa delle società Casale
Maccabei, Atletico S.Potito Ultra, G.C. Santangiolese, Cardito, Real Casalbuono, Juventude
Stabia, Real Suessola, Montecalvo, Nuova Pol. Titerno, Intercampania; ritenuto che non sono
emersi elementi utili a sostegno delle sollevate eccezioni, o cause impeditive per forza maggiore
(C.U. n. 1 dell’1.07.2005, pagg. 19 e 20):
……… omississ ………. “le società che
presenteranno istanza di dispensa e che non avranno ricevuto, entro il 30 settembre 2005, la
relativa comunicazione di concessione, dovranno considerarsi non dispensate dall’obbligo in
argomento”; P.Q.M.
DICHIARA
le società innanzi elencate, responsabili della violazione delle disposizioni regolamentari, di cui
all’art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riportato sul C.U. n. 1 del 1° luglio
2005 del C.R. Campania, alle pagg. 19 e 20; di conseguenza,
DELIBERA
di irrogare, a carico di ciascuna delle società del Campionato Regionale di Prima Categoria,
come di seguito elencate: Agropoli Brad, Atletico Atellano, Atletico San Potito Ultra, Boys
Piazzolla Futura, Bruxianum, Caloralburni, Campoli M.T., Cardito, Casale Maccabei, Centro
Storico Salerno, Circolo Acli Pietramelara, Civitella 93, Club Battipaglia Calcio,
Comprensorio Basso Cilento, F.Petrella Grazzanise, Falchi Rossi, Football Club Paolisi,
Forza e Coraggio, G.C.Santangiolese, Il Lupo, Intercampania, Irpinia Teora, Macedonia,
Liberatore Bulzariello, Lioni Rocco Rosamilia, Monte di Procida, Montecorvino Pugliano,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
Pagina 201
N.C. Camigliano Calcio, Napoli Centrale Piscinola, Neapolis, Nemea Sapri Vibovilla, Nuova
Boys Marano, Nuova Pol. Titerno, Pannarano, Perdifumo, Pietrastornina, Real Casalbuono,
Real Contrada, Real S.Egidio, Real Serino, Real SGL Sannio, Real Suessola, S.Agata Irpina,
San Valentino, Sassano Calcio, Scisciano, Torre Orsaia, Victoria Real Bagnese, Vigor
S.Paolo Belsito, Villa San Nicola, Virtus Sianese e Vis Ponticelli, la sanzione pecuniaria di
euro 500,00.
Pubblicato in AVELLINO ed affisso all’albo del C.P. AVELLINO il 09/06/2006
Il Segretario
Giuseppe Della Rocca
Il Presidente
Michele Salza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 39 del 9 giugno 2006
Pagina 202
Scarica

Federazione Italiana Giuoco Calcio