Dirigenti Scolastici
N. 21/ 2012
2012 – 27 Marzo 201
2012
E’ on line il sito web della FLC CGIL Lombardia, all’indirizzo www.flccgil.lombardia.it
Nel sito un’ampia sezione dedicata ai DIRIGENTI SCOLASTICI, con una raccolta normativa,
spazio FAQ, notizie ed informazioni utili per tutti i colleghi
PER LA CONSULENZA MAIL , SCHEDE CONSULENZA, ALTRI SERVIZI (CEDOLINO, PENSIONI ECC..)
I SOLI DIRIGENTI ISCRITTI ALLA FLC LOMBARDIA POSSONO RIVOLGERSI A
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RESPONSABILE REGIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI LOMBARDIA
IN PRIMO PIANO
01. Riforma organi collegiali: abbandonato il modello autoritario dell'Aprea,
ma molte cose sono da cambiare alla radice
02. Aggiornamenti decreto semplificazione : norme sulla scuola
MANOVRA
03. Riforma pensioni. La FLC ricorre al Tar. Le nuove norme danneggiano
migliaia di lavoratori
04. TFS e TFR: la FLC non ci sta e diffida il Miur a cessare la trattenuta
NOTIZIE NAZIONALI
05. Organici scuola
l’amministrazione
2012-2013:
parte
subito
male
il
confronto
con
06. Apprendistato: Accordo in Conferenza Stato Regioni
07. Docenti inidonei: è rottura al Miur sull’inquadramento e trattamento
economico dei docenti che hanno chiesto il passaggio nei ruoli Ata
08. Formazione iniziale. Pubblicati i posti disponibili per il TFA
09. Mobilità professionale ATA: le precisazioni del Miur sull’assegnazione di
sede dei Dsga
10. Contributi volontari delle famiglie: CIRC il MIUR
NOTIZIE REGIONALI
11. Dimensionamento scolastico 2012-13. La situazione
provincia per la Lombardia e sintetico nazionale per regioni.
provincia
per
12. Cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici dal 1°settembre 2012 e
richiesta di mantenimento in servizio.
13. Mobilità professionale personale ata - Indicazioni operative.
SPAZIO FAQ E GIURISPRUDENZA
14. FAQ - Completamento di orario PER SUPPLENZA: ad anno avviato solo in
presenza di orario compatibile.
NAVIGANDO IN RETE
15 . Ipotesi di riordino del sistema di istruzione M. Tiriticco
16. VALeS: se i numeri dicono qualcosa - di Antonio Valentino
IN ALLEGATO
NOTIZIARIO :
SUL
SITO
REGIONALE
FLC
in
sezione
dirigenti
scolastici
INSIEME
AL
http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?&dir_pk=123&cms_pk=3273
• CARTELLA DISEGNO DI LEGGE RIFORMA ORGANI COLLEGIALI
disegno di legge riforma organi collegiali approvato commissione cultura della camera
del 22 marzo 2012
tabella di confronto tra pdl aprea e testo approvato
proposte flc cgil su ddl riforma organi collegiali versione integrale
proposte flc cgil su ddl riforma organi collegiali versione sintetica
• Fac simile di domanda di pensionamento. Requisiti maturati al 31 agosto 2012
• modello lettera di diffida trattenuta tfs e tfr sulla retribuzione
• accordo conferenza stato regioni 15 marzo 2012 apprendistato qualificante
• CARTELLA DECRETO TFA E TABELLE CON POSTI DISPONIBILI
decreto ministeriale 31 del 14 marzo 2012 definizione posti tirocinio formativo attivo a
a 2011 2012
TAB A POSTI SEC I GRADO
TAB B POSTI SEC II GRADO
• nota prot 312 del 2003-2012 indicazioni utilizzo contributi scolastici delle famiglie
• CARTELLA DIMENSIONAMENTI CONFRONTI A.S. 2011-2012 E 2012-2013
DIMENSIONAMENTO LOMBARDIA per province
DIMENSIONAMENTO ITALIA E CONFRONTO tra regioni
• Corte d'Appello di Potenza sentenza n. 72 del 14 marzo 2012 ad anno avviato ed
orario definitivo completamento orario supplente solo se orario compatibile
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IN PRIMO PIANO
01. Riforma organi collegiali: abbandonato il modello autoritario
dell'Aprea, ma molte cose sono da cambiare alla radice
Un DDL condivisibile nei principi generali. Da modificare, invece, molti punti
tra i quali i nuclei di autovalutazione, le fondazioni, gli statuti, il Consiglio dei
docenti e la rappresentanza dei lavoratori, dalla quale il personale ATA viene
escluso. Per la FLC adesso la parola deve passare alle scuole.
La Commissione Cultura della Camera ha approvato il DDL sulla riforma degli Organi
Collegiali della scuola, che mostra insieme alla discontinuità con le politiche del precedente
Governo anche parti da modificare radicalmente.
È ora necessario aprire una fase vera di confronto sull'ipotesi di riforma che coinvolga
tutti i soggetti interessati (organizzazioni sindacali, dirigenti, docenti, ATA, genitori, studenti,
Enti Locali). Non è accettabile che simili decisioni vengano prese sulla testa delle scuole senza
che esse abbiano diritto di parola.
Siamo stati fortemente contrari ai contenuti del provvedimento che proponeva l'On.
Aprea perché era un disegno autoritario e anti democratico e tentava di scaricare lo Stato
dall'obbligo e dalla responsabilità di finanziare adeguatamente le scuole della Repubblica,
aprendo decisamente le porte ai privati attraverso le fondazioni e le imprese. Un inaccettabile
tentativo tutto riconducibile alle politiche neoliberistiche volte alla privatizzazione del servizio di
istruzione e formazione.
Nell'attuale DDL purtroppo resta la possibilità di far entrare le fondazioni e i privati nel
Consiglio delle autonomie. Da qui le nostre riserve sui punti in questione che pertanto vanno
diversamente formulati.
La scuola non ha bisogno di fondazioni o di privati che investono il loro denaro per un
interesse particolare. La scuola ha bisogno di finanziamenti pubblici all'offerta
formativa che assicurino a tutti i cittadini il diritto all'istruzione e alla formazione per tutto
l'arco della vita. La riforma degli Organi Collegali può rappresentare una grande occasione di
rilancio dell'autonomia se riesce a realizzare un equilibrio convincente tra la capacità delle
scuole di aprirsi alle istituzioni sociali, culturali ed economiche del territorio mettendole al
riparo dai rischi della subalternità agli interessi delle imprese.
Sconfitto il disegno del precedente Governo e sonoramente respinta dalle scuole la farsa delle
sperimentazioni imposte dalla Gelmini resta il nodo sulla valutazione: occorre smetterla di
cercare di imporre modelli dall'alto e senza il consenso delle scuole e dei docenti ai processi di
riforma. In pochi mesi sono stati fatti, inopinatamente, ben tre interventi sul tema della
valutazione.
L'Invalsi, in un sistema di valutazione condiviso e efficace, deve essere un valido supporto alle
scuole senza assumere un ruolo che mortifica la didattica e l' indipendenza del collegio dei
docenti. Questo è quanto serve se si vuole davvero potenziare il modello democratico
dell'autonomia scolastica.
La condivisione dei soggetti interessati è fondamentale sia per fare le riforme che per attuarle.
In questa logica è ingiusto negare la rappresentanza del personale ATA nei Consigli
dell'autonomia (sbagliato negare il diritto di voto al DGSA) e nazionale.
Occorre riaffermare il primato dell'autonomia e le prerogative del Collegio che in
questo DDL si tenta di sminuire attraverso le forzature degli statuti. A tale proposito crediamo
che l'articolo relativo all'autonomia statutaria vada radicalmente riformulato.
È giusto riformare gli Organi Collegiali che risalgono al 1974. Lo prevede il regolamento
dell'autonomia, la FLC lo chiede da tempo. I principi ispiratori debbono essere la
partecipazione democratica di tutte le componenti, senza nessuna esclusione, e la chiara
distinzione dei poteri tra i diversi organismi (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Dirigenza),
un sistema di valutazione nazionale il cui pilastro fondamentale deve essere l'autovalutazione.
Positivo il fatto che la presidenza del consiglio dell'autonomia rimanga affidata alla
rappresentanza dei genitori (la proposta Aprea prevedeva un Consiglio di amministrazione
presieduto dal dirigente scolastico) e che le scuole autonome possano esprimersi attraverso
una rappresentanza plurale non limitata ai soli dirigenti scolastici.
Per dirla in breve la scuola per funzionare ha bisogno di poche e semplici cose: risorse
certe, organici stabili e adeguati, normative chiare, trasparenza nella gestione, partecipazione.
L'autonomia deve essere concepita come spazio pubblico aperto al territorio che rafforzi l'idea
di comunità. Sul merito abbiamo da tempo formulato le nostre proposte (leggi documento
sintetico) che riproporremo sotto forma di emendamenti alle Commissioni Cultura di Camera e
Senato.
Per dare credibilità alla riforma degli Organi Collegiali è necessario prima di tutto
bloccare i tagli, investire nell'istruzione - alla scuola pubblica manca 1 punto di PIL (16 miliardi
di euro) rispetto alla media OCSE - mettere in discussione le controriforme della Gelmini e
cancellare le norme Brunetta che sono portatrici di una visione anti democratica e anti
educativa del lavoro. Ma fino ad ora non c'è stato alcun cambiamento concreto nelle politiche
del Governo Monti.
Al Ministro Profumo rinnoviamo la richiesta che avevamo fatto fin dal primo incontro di avviare
un confronto serrato su tutti i temi che riguardano l'autonomia e la governance e
chiediamo di essere consultati sia sul DDL sia sul regolamento applicativo che regolerà la
rappresentanza istituzionale delle scuole autonome. Abbiamo delle proposte concrete sui
singoli punti di cui alcune anche a costo zero come abbiamo ampiamente dimostrato nel nostro
dossier "Ricostruiamo la scuola".
La FLC CGIL aprirà nei prossimi giorni uno spazio sul proprio sito per dare la possibilità a
docenti, dirigenti, ATA, RSU, genitori, studenti ed Enti Locali di dare il proprio contributo alla
modifica degli Organi Collegiali. I contributi che ci arriveranno saranno portati al tavolo di
confronto e costituiranno il punto di partenza per il lavoro emendativo che ci vedrà impegnati.
In allegato i documenti con le nostre proposte. Nei prossimi giorni produrremo ulteriori
approfondimenti.
IN ALLEGATO
NOTIZIARIO :
SUL
SITO
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• CARTELLA DISEGNO DI LEGGE RIFORMA ORGANI COLLEGIALI
disegno di legge riforma organi collegiali approvato commissione cultura della camera
del 22 marzo 2012
tabella di confronto tra pdl aprea e testo approvato
proposte flc cgil su ddl riforma organi collegiali versione integrale
proposte flc cgil su ddl riforma organi collegiali versione sintetica
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02. Aggiornamenti decreto semplificazione : norme sulla scuola
1) parere della commissione istruzione del Senato
Nel parere approvato dalla commissione Istruzione del Senato sul decreto semplificazioni,
esprime "rammarico" per il mancato via libera a 10mila nuove assunzioni.
Nel parere si chiede, tra l'altro, com'è possibile legare l'organico all'andamento demografico se
poi si tiene ferma la dotazione di personale all'anno precedente in nome dei risparmi. La
commissione vuole un "chiarimento" sull'aumento delle classi cui non è corrisposto l'aumento
di personale e invita a far "comunque salva l'eventuale variazione di organico derivante dalla
consistenza della popolazione scolastica".
Nel parere si critica anche l’incertezza dei fondi destinati agli organici e la "genericità del
riferimento a misure in materia di giochi utili per il raggiungimento dell'obiettivo di conseguire
maggiori entrate, che ha impedito di dare risposte concrete alle esigenze di recupero, di
integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali.
Appare opportuno un approfondimento tra le disposizioni del comma 3 in materia di
determinazione degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione
dell'andamento demografico della popolazione in età scolare e quelle del comma 2 che
mantengono ferme nell'ambito della definizione dei medesimi organici le disposizioni del
decreto legge 98 del 2011 secondo cui a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le dotazioni
organiche del personale docente educativo e Ata della scuola non devono superare la
consistenza delle relative dotazioni organiche determinata l'anno precedente".
2) emendamenti presentati
Ammontano a 578 gli emendamenti presentati in commissione Affari Costituzionali del Senato al decreto
sulle semplificazioni, già approvato dalla Camera.
Uno degli emendamenti è quello depositato da Idv e Pd in Commissione affari costituzionali sostitutivo
dell'art. 51, c.2 (potenziamento Invalsi), promosso da 13 associazioni delle scuole e sottoscritto on line in
due settimane da oltre 2.700 insegnanti, genitori, studenti di tutta Italia.
L’art. 51, c.2 si propone di rendere obbligatorie per 3 milioni di studenti all’anno le prove di valutazione
standardizzate predisposte dall’INVALSI.
L’emendamento presentato "vuole rendere i test più scientifici (a campione, come nel resto d’Europa), più
fruibili per le scuole (per favorire il processo di autovalutazione) e contenerne i costi che l’art. 51 intende
scaricare sulle scuole e sui docenti, obbligandoli a gestirli gratuitamente".
Il 28 marzo va in aula al Senato il decreto semplificazioni (n.5 del 9/02/12).
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MANOVRA
03. Riforma pensioni. La FLC ricorre
danneggiano migliaia di lavoratori
al
Tar.
Le
nuove
norme
Impugnate le circolari Miur e FP. Eventuali ricorsi di singoli andranno proposti contro gli atti
adottati dall’amministrazione, quindi affrontati caso per caso: non ci sono termini decadenziali.
1) ricorso al tar
La FLC CGIL impugnerà avanti al TAR del Lazio la Circolare ministeriale della Funzione
Pubblica dell’8 marzo 2012, la Circolare nr. 23 e il Decreto n. 22 del Miur del 12 marzo che
applicano al settore pubblico e alla scuola la riforma Fornero.
Come abbiamo già più volte denunciato le novità introdotte da questa riforma sono tutte
peggiorative e stanno penalizzando migliaia di lavoratori, in particolare nel comparto scuola,
per questo la FLC CGIL sta studiando tutte le possibili azioni per contrastarne l’applicazione.
2) tutela individuale per i lavoratori della scuola che maturano il requisito
pensionistico al 31 agosto 2012 con i vecchi requisiti
Queste nuove regole hanno effetti diversi anche sui singoli pensionandi e sui requisiti che
derivano dalla storia personale di ciascuno.
Questo significa che per attivare la tutela individuale e proporre eventuali ricorsi, da
valutare caso per caso, è necessario prima di tutto presentare la domanda e attendere un
atto di diniego da parte dell’amministrazione a una richiesta di pensionamento o al
misconoscimento di uno o più requisiti. Va quindi impugnato un atto amministrativo ben
preciso davanti al giudice del lavoro: per l’impugnazione non c’è scadenza.
Per facilitare le operazioni di costruzione del ricorso per le lavoratrici e i lavoratori della scuola
che maturando il requisito pensionistico al 31 agosto 2012 sono impediti ad esigerlo dall’art.24
della legge 214/11 (così detta legge Fornero), come recepita dalla recente circolare 23 del
Miur, inviamo in allegato un modello di domanda di cessazione dal servizio, in formato
cartaceo.
Tale modello reca in calce la motivazione legale per cui si produce la domanda, pur non avendo
maturato i requisiti al 31 dicembre 2011, richiesti dalla suddetta legge.
La domanda va spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ed è il presupposto per il
ricorso individuale, una volta acquisito il diniego dell’amministrazione all’accesso al trattamento
pensionistico.
Ricorsi che non richiedono la domanda di cessazione dal servizio sono ricorsi al TAR, per il
quale sta provvedendo l’Ufficio legale della FLC CGIL, come già comunicato in precedenza.
IN ALLEGATO
NOTIZIARIO :
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dirigenti
scolastici
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• Fac simile di domanda di pensionamento. Requisiti maturati al 31 agosto 2012
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04. TFS e TFR: la FLC non ci sta e diffida il Miur a cessare la trattenuta
Una sottrazione ingiustificata del 2,5% sugli stipendi che penalizza i pubblici dipendenti.
La FLC già con la lettera del 21 ottobre 2010 del segretario generale Domenico Pantaleo,
aveva chiesto all'INPDAP di rettificare la circolare n. 17 in tema di TFS e TFR, in quanto le
disposizioni in essa contenute, a nostro parere, producevano effetti ancor più negativi di quelli
contenuti nell'art. 12 della legge 122/2010.
L'illegittimità dell’operato dell’Amministrazione è stata confermata di recente anche dai giudici
amministrativi i quali hanno evidenziato che il complesso normativo in materia previdenziale è
mutato per effetto delle prescrizioni contenute nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, di
conversione, con modificazioni del DL 31 maggio 2010 n. 78, con la conseguenza che, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 non avrebbe più titolo ad essere effettuata la ritenuta del
2,50% sull’80% della retribuzione.
Anche la FLC conferma il proprio convincimento e ha predisposto un atto di diffida in corso di
notifica chiedendo, per tutti i lavoratori del Comparto Scuola, Università, Alta Formazione e
Ricerca, di interrompere la ritenute del 2,50 sull’80% della retribuzione e di rimborsare gli
importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 01.01.2011.
La FLC ha altresì dato mandato al proprio ufficio giuridico di valutare la possibilità, in caso
di risposta negativa da parte del Miur alla nostra diffida, di un'iniziativa di carattere
legale e di predisporre gli strumenti di tutela legale dei lavoratori.
Per trasparenza diciamo subito che per presentare il ricorso non ci sono termini decadenziali.
Tuttavia chi lo desidera può inviare una lettera (in allegato) per interrompere i termini di
prescrizione sapendo che comunque c’è tempo fino al 31 dicembre 2016. Ciò vuol dire che gli
interessati possono proporre ricorso in qualsiasi momento, ma che in caso di vittoria la
richiesta degli arretrati può riguardare solo i cinque anni precedenti.
Attenzione la lettera di diffida dovrà essere inviata all’Ente di appartenenza che, nel caso del
Comparto Scuola riguarderà il Miur; per la Ricerca deve essere indicato l’Ente, per l’Alta
Formazione l’Accademia o il Conservatorio presso cui si presta servizio, e per l’Università deve
essere specificata la denominazione".
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• modello lettera di diffida trattenuta tfs e tfr sulla retribuzione
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NOTIZIE NAZIONALI
05. Organici scuola 2012-2013: parte subito male il confronto con
l’amministrazione
Inaccettabile che si ipotizzino ulteriori risparmi nella scuola per effetto della messa a
regime dei nuovi ordinamenti sia nella primaria che nel secondo grado.
Nel primo incontro che si è tenuto in questi giorni al ministero sono state illustrate ai sindacati
le linee guida di massima della prossima circolare sugli organici scuola per il 2012-2013.
La circolare, come di consueto, accompagnerà il Decreto Interministeriale sugli organici con
relative tabelle.
La posizione dell’Amministrazione
L’amministrazione ha esordito affermando che, alla luce delle ultime manovre finanziarie, nella
scuola non sono previsti ulteriori tagli, ma che comunque per effetto della messa a regime dei
nuovi ordinamenti (a partire, ad esempio, dal tempo scuola a 27 ore anche nelle classi quarte
della primaria) sarà possibile recuperare (eufemismo di “tagliare”!!) circa 2.000 posti
nell’organico di diritto per il prossimo anno. Tale recupero, a detta dell’amministrazione,
agevolerebbe poi l’autorizzazione per eventuali deroghe in organico di fatto in presenza di
esigenze non comprimibili.
La posizione della FLC CGIL
Alla luce di quanto esposto da parte dell’Amministrazione, assolutamente inaccettabile per la
FLC CGIL, cosi come per le altre Organizzazioni Sindacali, il confronto è partito subito male
e tale da far passare di fatto in secondo piano altri aspetti discutibili della bozza di circolare.
Non ci siamo proprio!
La FLC CGIL ha chiesto con forza che venga cassata questa parte della circolare, che non si
proceda alla riduzione neanche di un posto rispetto all’organico di questo anno scolastico e che
alla scuola primaria sia mantenuta per intero la stessa dotazione complessiva dello scorso
anno. Chiediamo il rispetto di quanto dichiarato ripetutamente dallo stesso ministro.
Tale richiesta, per la FLC, è pregiudiziale alla prosecuzione della discussione su tutti
gli altri punti.
L’Amministrazione si è impegnata a dare riscontro rispetto a tale richiesta avanzata da tutti i
sindacati.
Organici scuola 2012-2013: il Miur fa retromarcia sull’ipotesi di ulteriori riduzioni
Avviato il confronto sul testo della prossima circolare. Il 5 aprile incontro con
il Ministro.
Nell’incontro del 21 marzo il capo dipartimento dell’istruzione ha innanzitutto comunicato
formalmente ai sindacati che, a seguito della richiesta unitaria avanzata nell’incontro
precedente, il 5 aprile ci sarà un incontro politico sul tema degli organici, direttamente con il
ministro Profumo. Poi ha dichiarato, a differenza di quanto inizialmente ipotizzato e di quanto
riportato da alcuni giornali, che nelle tabelle allegate al prossimo decreto interministeriale non
ci sarà neanche un posto in meno rispetto a quelli previsti lo scorso anno. Questo, ovviamente,
a livello nazionale complessivo. Ci saranno, al contrario, variazioni in più o in meno tra i vari
gradi di scuola e territori, in relazione all’aumento o diminuzione degli alunni.
Nell’incontro, poi, si è analizzato il testo di una prima bozza di circolare che ricalca per gran
parte quella dello scorso anno, e su cui i sindacati hanno presentato osservazioni e richieste di
modifica o integrazione.
Le principali osservazioni e richieste della FLC CGIL
•
Innanzitutto nessun posto in meno, neanche per effetto della messa a regime dei vari
percorsi di riforma. Nella scuola primaria, ad esempio, deve essere mantenuta
complessivamente non solo la stessa dotazione organica dello scorso anno, ma nelle
singole scuole non vanno sottratte le risorse derivanti dal tempo scuola a regime a 27
ore anche nelle classi quarte. Tali disponibilità devono restare per l’autonoma
programmazione della scuola.
•
Va fatto un richiamo esplicito alle norme sulla sicurezza.
•
Vanno richiamate le norme sull’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica.
•
Vanno richiamate le regole e le condizioni, sia nella scuola media che nella secondaria di
secondo grado, per definire le cattedre e l’organico delle lingue straniere, per evitare di
rincorrere le mode o le diverse richieste delle famiglie per l’attivazione di nuove lingue
in presenza di docenti di ruolo nella scuola o anche nella provincia.
•
Vanno previste indicazioni più cogenti per evitare il ricorso massiccio (e non solo nei
casi mirati alla salvaguardia delle titolarità) alla costituzione di cattedre oltre le 18 ore
contrattuali.
•
Per i serali si dovrà chiarire come si procede alla confluenza degli indirizzi e articolazioni
dei vecchi ordinamenti in quelli previsti dai decreti su tecnici e professionali.
Per quanto riguarda, in particolare, la questione dell’istruzione tecnica, professionale e la
questione degli insegnamenti atipici e le classi di concorso, la FLC CGIL ha chiesto ed ottenuto
l’attivazione di tavoli tecnici di approfondimento che partiranno a cominciare da domani.
**************
06. Apprendistato: Accordo in Conferenza Stato Regioni
Definito il 15 marzo scorso il quadro di riferimento per il conseguimento delle
qualifiche e dei diplomi professionali
Il D.Lgs. 167/11 (Testo Unico Apprendistato, TUA), prevede la possibilità di conseguire titoli
di studio di competenza del sistema dell’IeFP, la qualifica professionale (triennale) o il
diploma professionale quadriennale, mediante il contratto di apprendistato.
L’art. 3 del TUA stabilisce che tale tipologia di apprendistato:
•
può essere utilizzato per giovani dai 15 ai 25 anni
•
riguardo alla “componente formativa”, la durata del contratto non può essere superiore
ai tre anni per qualifica professionale e ai quattro per il diploma professionale
•
è utile per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione che, come è noto, nel nostro Paese
si consegue con il compimento dei 16 anni.
Il medesimo articolo 3 demanda la definizione dei profili formativi di questa tipologia di
apprendistato alle Regioni e Province autonome, nell’ambito di un accordo da stipulare nella
Conferenza Stato Regioni, sentite le parti sociali.
L’accordo e di conseguenza le regolamentazioni regionali devono obbligatoriamente
•
fare riferimento alle qualifiche e ai diplomi professionali definiti ai sensi del Decreto
Legislativo sul secondo ciclo del sistema educativo (D. Lgs. 226/05)
•
prevedere un monte ore di formazione, interno ed esterno all’azienda, congruo al
conseguimento dei titoli di studio
•
rinviare ai contratti collettivi di lavoro le modalità di erogazione della formazione
aziendale nell’ambito degli standard definiti da ciascuna regione.
L’Accordo in conferenza permanente Stato Regioni è stato sancito nella riunione del 15 marzo
2012 mentre le parti sociali sono state sentite nei giorni precedenti. La posizione della CGIL
è stata espressa in un apposito documento di proposte.
I contenuti
L’Accordo stabilisce quanto segue
•
•
le qualifiche e i diplomi professionali che è possibile conseguire nell’ambito del contratto
di apprendistato sono quelli previsti dal Repertorio nazionale dell’offerta di IeFP
definito dall’accordo del 27 luglio 2011, integrato dall’accordo del 19 gennaio 2012,
recepito con Decreto Interministeriale 11 novembre 2011. Il repertorio è formato da 22
qualifiche professionali triennali e 21 diplomi professionali quadriennali. Le Figure
riferite alle qualifiche e ai diplomi possono essere articolabili in specifici profili
regionali
•
Le Figure professionali del repertorio nazionale di IeFP fanno riferimento alle aree
professionali definite dall’Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 che
attende di essere recepito in un apposito Decreto del Presidente della Repubblica
•
Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche,
matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di
assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo, sono:
per il primo biennio, quelli previsti dal Regolamento sull’obbligo di istruzione, D.M.
139/07 allegati 1 e 2 (cfr allegato 1 del DM 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo
in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010)
per il terzo e quarto anno, quelli definiti dall’allegato 4 del Decreto Interministeriale
11 novembre 2011 di recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio
2011;
•
•
le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree
qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle stabilite dall’allegato 3
del DM 15 giugno 2010 (che recepisce l’Accordo del 29 aprile 2010)
•
gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali sono quelli
definiti per ciascuna figura nell’Accordo del 27 luglio 2011 che istituisce il Repertorio
dell’offerta nazionale di istruzione e Formazione Professionale;
•
i percorsi formativi in apprendistato devono prevedere la frequenza di attività di
formazione, interna o esterna all’azienda, per un monte ore non inferiore a 400
ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18
anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;
•
le modalità di erogazione dell’ulteriore formazione aziendale sono stabilite dalla
contrattazione collettiva
•
l’erogazione dell’ulteriore formazione aziendale deve avvenire nel rispetto del Piano
formativo dell’apprendista. In ogni caso, deve essere assicurata la tracciabilità di
questa formazione secondo modalità definite dalle Regioni e Province Autonome
•
nei percorsi formativi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni,
in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, dovrà essere posta particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze di base
•
i percorsi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni non devono
necessariamente fare riferimento ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del
medesimo decreto legislativo;
•
la durata, l’articolazione e l’organizzazione dei percorsi formativi può essere
differenziata in relazione alle competenze possedute dall’apprendista attraverso il
riconoscimento di crediti formativi in ingresso;
•
le modalità e i modelli di rilascio degli attestati di qualifica e diploma
professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo,
sono quelli previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 226/05.
Il commento
L’Accordo stipulato il 15 marzo è destinato ad avere rilevanti ripercussioni sul secondo ciclo del
sistema educativo ed in particolare sulla filiera tecnico professionale.
Esso è il frutto di un complesso e faticoso compromesso nel quale non mancano aspetti di
criticità mentre appaiono di fondamentale importanza le ulteriori regolazioni nell’ambito delle
normative regionali.
Obbligo di istruzione e apprendistato
La FLC ribadisce la propria netta e decisa contrarietà all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione all’interno del contratto di apprendistato. L’applicazione di questa specifica
normativa sarà oggetto di uno specifica azione in termini vertenziali.
Apprendistato e ordinamento dell’Istruzione e Formazione Professionale
Da un punto di vista "ordinamentale" appare non condivisibile la proposta che i percorsi in
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale possano derogare ai livelli essenziali
delle prestazioni definiti dal D.Lgs 226/05 e agli accordi e alle intese sull'IeFP, se
dell'apprendista sia fra i 18 e i 25 anni. Si tratta palesemente di una forzatura che tende a
privilegiare eccessivamente la flessibilità dei percorsi rispetto ad una loro forte identità.
Allo stesso tempo non appare condivisibile il blando richiamo alle competenze di base nel
caso di percorsi in apprendistato erogati tra i 15 e i 18 anni. In questo caso non vi è solo un
problema di identità ma anche di presidio del "curricolo" dei percorsi IeFP che, nel caso di
apprendisti quindicenni, coincide con il termine dell'obbligo di istruzione.
Non appare né convincente, sia da un punto di vista metodologico che di merito, un modo di
procedere basato fondamentalmente sull'individuazione di deroghe alle norme che riguardano
il sistema dell'IeFP, piuttosto che sulla ricerca di una chiara strutturazione dei percorsi in
apprendistato coerente e pienamente integrato con tale sistema.
Monte ore formativo.
L’accordo prevede un monte ore formativo generico non inferiore a 400 ore e un’ulteriore
formazione aziendale la cui erogazione è stabilita dai contratti collettivi di lavoro. Le 400 ore
sono al netto degli eventuali riconoscimenti di crediti formativi per competenze già
acquisite da parte di apprendisti di età superiore ai 18 anni. Mettendo insieme quindi le norme
ne viene fuori che:
1. il monte ore annuo deve essere superiore alle 400 e quindi fare riferimento
all’ordinamento regionale dell’IeFP (che prevede un complessivamente un minimo di
990 ore annue)
2. solo per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni è possibile prevedere
riconoscimenti che comunque non possono far scendere il monte ore formativo annuo
sotto le 400 ore
3. a questo monte ore formativo occorre aggiungere l’ulteriore formazione aziendale
evidentemente legato alle competenze di indirizzo.
Certificazione delle competenze.
Sulla titolarità della certificazione delle competenze, tema centrale nell’ambito di tutta la
problematica connessa all’apprendistato utile per il conseguimento dei titoli di studio, occorre
preliminarmente ricostruire la fitta rete di riferimenti e rimandi presenti nell’Accordo.
L’Accordo stabilisce che le modalità di rilascio degli attestati di qualifica e diploma
professionale nonché gli quelli relativi alle competenze acquisite, anche nel caso di
interruzione del percorso formativo, sono definite dall’art. 20 del D.Lgs 226/05. Questo
aspetto è di grande rilievo in quanto il preciso richiamo a tale articolo, rientrante nei Livelli
Essenziali delle Prestazioni (LEP) rappresenta una puntualizzazione rispetto alla non
applicabilità dei LEP per gli apprendisti tra i 18 e i 25 anni prevista nella Premessa dell’Accordo.
In particolare l’art. 20 prevede che:
•
gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione
collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti in possesso
di abilitazione all'insegnamento e degli esperti in possesso di documentata esperienza
maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento
•
tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle
competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi
•
per il conseguimento della qualifica e del diploma è necessario superare un apposito
esame
•
nelle commissioni per gli esami sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti
•
le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino»
•
ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza
di almeno tre quarti della durata del percorso.
Tenuto conto che occorre anche compilare appositi attestati definiti dall’Accordo del 27 luglio
2011 appare del tutto evidente che la certificazione non potrà che essere rilasciata da un
ente autorizzato a erogare percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Non è
legittima una certificazione rilasciata unicamente dall’impresa sia in forma singola che
associata.
IN ALLEGATO
NOTIZIARIO :
SUL
SITO
REGIONALE
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in
sezione
dirigenti
scolastici
INSIEME
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http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?&dir_pk=123&cms_pk=3273
• accordo conferenza stato regioni 15 marzo 2012 apprendistato qualificante
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07. Docenti inidonei: è rottura al Miur sull’inquadramento e
trattamento economico dei docenti che hanno chiesto il passaggio nei
ruoli Ata
Il Ministero intende comunque procedere nell’utilizzo del personale docente
inidoneo che ha fatto domanda di passaggio nei ruoli Ata sui posti
accantonati.
A seguito di diversi incontri che si sono svolti nelle ultime settimane sulla questione del
passaggio nei ruoli Ata del personale docente inidoneo che ha fatto domanda volontaria (in
attuazione del comma 12 dell’art. 19 della legge n. 111/2011 e del DM n. 79 del 12/09/2011),
si è registrata ieri sera la rottura della trattativa riguardante l’inquadramento e trattamento
economico di questi docenti. Ancora aperta, invece, la trattativa per l’accordo sulle procedure
di mobilità per l’acquisizione della sede definitiva per l’anno scolastico 2012-2013.
Il Miur ha comunicato ai sindacati che nei prossimi giorni emanerà, intanto, la circolare per
procedere all’utilizzo su sede provvisoria di questi docenti che hanno fatto domanda di
passaggio. Poi si definirà la procedura per l’acquisizione della sede definitiva per settembre
2012.
Ricordiamo ancora una volta, a tutti gli interessati, che “nessuno è obbligato” ad accettare
le sede provvisoria di utilizzo che verrà proposta, né si è obbligati a sottoscrivere un
nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nei ruoli Ata. Anche perché la
legge ha stabilito che tale domanda è volontaria e non prevede la presentazione della stessa al
buio (come di fatto è accaduto a settembre) ma in base ad una scelta rispetto alle sedi messe
a disposizione dall’amministrazione. Ciò non è avvenuto, a settembre, per cui è legittimo
decidere oggi, sulla base delle sedi di utilizzo realmente disponibili, se confermare o meno la
richiesta fatta. Se richiesto dall’amministrazione, gli interessati possono lasciare dichiarazione
scritta della mancata accettazione. Non accettare equivale, nei fatti, al ritiro della
domanda di passaggio presentata a suo tempo. In questo caso si rimane utilizzati in altre
mansioni nella scuola attuale, cosi come è stato fino ad oggi per tutti coloro che, a settembre
2011, non hanno presentato domanda di passaggio, in attuazione del Ccni del giugno 2008.
Esito della trattativa per l’inquadramento e trattamento economico
La posizione dei sindacati
Le organizzazioni sindacali in tutti gli incontri hanno unanimemente chiesto, a favore del
personale interessato, il mantenimento nel ruolo di attuale inquadramento ed il mantenimento
del trattamento economico e progressione di carriera attuale. In subordine, si è richiesto che
l’inquadramento nei ruoli Ata e nei profili venga definito con mantenimento del maggior
trattamento economico in godimento per effetto di assegno personale, ma “non”
riassorbibile e “rivalutabile” in futuro. La richiesta è stata motivata dalle seguenti ragioni:
•
Il contratto (art. 45 c. 1 del d.lgs 165/01) è sovrano, anche rispetto alla legge, in
materia di “Trattamento economico fondamentale ed accessorio”. Pertanto, è legittimo
disciplinare la materia anche in difformità rispetto a quanto previsto dal legislatore (art.
19, c. 12, L. 111/2011).
•
Il personale in argomento con il passaggio nei ruoli e profili Ata, ancorché a domanda
volontaria, subisce un oggettivo demansionamento. Tale trattamento non è previsto da
alcunaesta, ivi compreso il profilo 165/01 come modificato dal d.lgs 150/09io nei ruoli
Ata, ancorchè legge, tanto meno dal d.lgs 165/01 come modificato dal d.lgs 150/09.
•
Subire in aggiunta un “danno permanente” anche dal punto di vista economico e
salariale, non solo è inaccettabile, ma anche anticostituzionale.
•
Prevedere il mantenimento del maggior trattamento economico attraverso un assegno
personale “riassorbibile” rispetto ai futuri aumenti contrattuali:
•
o
lede l’autonomia delle parti nel prossimo CCNL;
o
ingenera situazioni anomale in quanto l’eventuale futuro conseguimento di
miglioramenti di status giuridico ed economico (ad es. le posizioni economiche)
potrebbe non tradursi in incrementi retributivi, proprio a causa dell’assegno
personale riassorbibile;
o
elimina, per una parte consistente del personale e fino alla pensione, qualsiasi
ipotesi di rivalutazione del salario sia di legge (ad es. l’indennità di vacanza
contrattuale) sia contrattuale.
L’attribuzione dell’assegno personale non riassorbibile e rivalutabile non determina,
nell’immediato, alcun costo aggiuntivo. I maggiori oneri, per effetto degli eventuali
futuri incrementi contrattuali, troveranno, infatti, adeguata copertura nei costi
contrattuali stessi.
Tutti i sindacati si sono dichiarati indisponibili a sottoscrivere un contratto difforme da tale
richiesta perché penalizzante in modo inaccettabile.
La posizione dell’amministrazione
L’Amministrazione ha dichiarato che tali richieste si pongono in assoluto contrasto con i criteri
di inquadramento dettati dalla norma e dalla legge stessa. Il loro accoglimento comporterebbe,
quindi, inevitabile aggravio economico rispetto all’impianto normativo della legge 111/2011,
recante “provvedimenti urgenti per la stabilizzazione finanziaria, da conseguire mediante
disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica.” In tale contesto, la richiamata
contrattazione di cui all’art. 45 D.Lgs 150/09, secondo l’Amministrazione, non può in alcun
modo, confliggere con i vincoli di spesa, tenuto anche conto delle certificazioni e dei controlli
previsti dal D.Lgs. 150/09. Per cui l’Amministrazione non può fare altro che procedere
all’inquadramento del personale nei ruoli Ata mantenendo il maggiore trattamento stipendiale
attuale con assegno personale, ma riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
Conclusione
La Parte pubblica, prende atto della impossibilità di proseguire la contrattazione, comunica
l’intenzione di procedere, in tempi brevi, all’inquadramento del personale nel rispetto dei criteri
contemplati dalla legge 111/2011 previa sottoscrizione di apposito contratto di lavoro nonché
alla assegnazione della sede provvisoria di titolarità.
La FLC CGIL, prende atto della posizione dell’Amministrazione e del mancato
accordo, non ne condivide affatto le decisioni e si riserva ogni azione legale a tutela
di questo personale.
**************
08. Formazione iniziale. Pubblicati i posti disponibili per il TFA
Restano aperti numerosi problemi. Al momento non risultano definiti i posti per le
discipline artistiche e musicali.
Il Miur, ha pubblicato il Decreto ministeriale 31 con il quale sono individuati i posti disponibili per
l'attivazione dei tirocini formativi attivi, previsti per il prossimo mese di giugno.
Il decreto, che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene due allegati con la
ripartizione dei posti per la scuola secondaria di I grado (4.275) e II grado (15.792) suddivisi per
Ateneo e per singola classe di concorso.
Al momento non sono disponibili i posti relativi agli insegnamenti artistici e musicali da attivare
presso le istituzioni dell'AFAM e per i quali abbiamo chiesto immediati chiarimenti al Ministero.
Restano ancora aperte numerose questioni da noi sollevate (vedi correlati) sia sulla consistenza dei
posti che rischiano di determinare false illusioni, sia sull'assenza di indicazioni e prospettive chiare
per il futuro reclutamento.
Non è stata affrontata la situazione dei docenti non abilitati che da anni garantiscono la funzionalità
delle scuole e sulla quale sono in corso iniziative parlamentari.
Formazione iniziale. Incontro al Miur sull'attivazione dei TFA
Al momento sono escluse le discipline artistiche e musicali
Dopo le proteste delle organizzazioni sindacali per la mancata informazione sul decreto di
autorizzazione dei posti per il TFA (vedi correlati), il Miur, ha fornito alcune informazioni e
chiarimenti parziali sui temi sollevati.
Tutte le organizzazioni sindacali presenti hanno ribadito la protesta per la mancata
informazione preventiva e per il proliferare di provvedimenti mai comunicati, neppure in
bozza.
Abbiamo ribadito con forza l'esigenza di ricevere risposte puntuali su tutte le richieste
formulate nella lettera unitaria del 2 dicembre scorso (vedi correlati) e di procedere celermente
ad un confronto con tutti i responsabili dei vari uffici del Ministero coinvolti nelle
procedure relative alla formazione iniziale.
L'informazione ricevuta, dal Dipartimento per l'istruzione e dalla Direzione generale del
personale ha permesso di ottenere alcuni chiarimenti tra i tanti richiesti:
•
La definizione dei posti disponibili per il TFA è nata da una mediazione tra il
fabbisogno delle scuole (posti liberi e pensionamenti previsti) e le proposte delle
Università e questo ha determinato distribuzioni anomale: mancanza di alcune classi
di concorso ed eccesso di posti per altre che sono perfino in esubero a livello nazionale
•
Per mancanza di coordinamento tra le varie competenze del Ministero non è stata
prevista l'attivazione del TFA per tutte le discipline artistiche e musicali che
afferiscono all'AFAM, e pertanto è tutto rinviato al 2012/2013
•
La laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado sarà
attivata solo a partire dal 2012/2013
•
E' in preparazione il decreto con il calendario delle prove di accesso al TFA che
dovrebbero svolgersi dal 20 giugno al 20 luglio, salvaguardando le giornate in cui sono
previsti adempimenti obbligatori degli esami di stato
•
E' comunque in corso un approfondimento normativo sulle modalità di svolgimento
delle prove e sull'accesso al TFA dei docenti con almeno 360 giorni di servizio: il
Ministro sarebbe intenzionato a proporre un emendamento nel decreto semplificazioni in
discussione al Senato
•
E' confermato che l'acquisizione di eventuali esami/crediti mancanti deve avvenire
entro la data di iscrizione alle prove del TFA
•
Per la lingua straniera nella scuola media i corsi di TFA saranno distinti per singola
lingua, mentre la doppia lingua (inglese + altra lingua comunitaria) sarà prevista solo
nella futura laurea magistrale
•
Le Università dovrebbero trovare un accordo su un costo medio dei corsi di TFA in
modo da assimilarlo a quello di un singolo anno accademico
•
E' già stato firmato il decreto relativo ai tutor organizzatori e ai tutor dei
tirocinanti (altro provvedimento spuntato improvvisamente senza alcun confronto)
mentre non c'è ancora nessuna novità per i tutor di scuola, sia per la loro selezione che
per il riconoscimento del lavoro svolto
•
Ci è stato confermato che le procedure per la ridefinizione delle classi di concorso
sono ancora in corso e avranno un iter abbastanza lungo essendo prevista una nuova
"prima lettura" in Consiglio dei Ministri, viste le notevoli modifiche subite dal testo
approvato nel 2009
•
Per l'idoneità/abilitazione degli insegnanti di laboratorio (ITP), che non erano stati
inclusi nel DM 249/10 sulla formazione iniziale, è allo studio una proposta interna alla
Direzione del personale, non trattandosi di un percorso universitario, anche se al
momento non ci sono maggiori dettagli
La nostra posizione
Malgrado siano stati sciolti alcuni nodi, resta ferma la nostra posizione critica sulla
mancata informazione preventiva e su questo modo di procedere altalenante che rischia di
creare ulteriori problemi ad un sistema di formazione iniziale e reclutamento già
soggetto a forti tensioni.
E' particolarmente grave la mancata attivazione del TFA per le discipline artistiche e
musicali afferenti all'AFAM malgrado già da mesi avessimo sollevato l'esigenza di un
coordinamento tra i vari uffici ed avevamo ricevuto rassicurazioni dalla Direzione generale per
gli ordinamenti.
Anche sulle altre questioni siamo ancora agli annunci o alle ipotesi, mentre per dare
tranquillità e prospettive ai docenti è necessario un sistema serio e stabile di regole e di
procedure.
Restano ancora aperte numerose questioni da noi sollevate sia sulla consistenza dei
posti che rischiano di determinare false illusioni, sia sull'assenza di indicazioni e
prospettive chiare per il futuro reclutamento. Manca un piano di stabilizzazioni più
volte richiesto dalla FLC CGIL.
Su tutte le questioni ancora in sospeso, unitamente alle altre organizzazioni sindacali,
abbiamo sollecitato risposte in tempi rapidi.
IN ALLEGATO
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• CARTELLA DECRETO TFA E TABELLE CON POSTI DISPONIBILI
decreto ministeriale 31 del 14 marzo 2012 definizione posti tirocinio formativo attivo a
a 2011 2012
TAB A POSTI SEC I GRADO
TAB B POSTI SEC II GRADO
**************
09.
Mobilità
professionale
ATA:
sull’assegnazione di sede dei Dsga
le
precisazioni
del
Miur
Una nota ministeriale a favore della continuità del servizio amministrativo.
Il Miur, su richiesta del sindacato, chiarisce che l’assistente amministrativo incluso nella
graduatoria di altra provincia con funzioni di dsga per tutto il 2011/2012, può permanere
nell'attuale sede sino alla conclusione del corrente anno scolastico.
Un fatto positivo perché dà importanza alla continuità di servizio amministrativo anche se
sarebbe stato opportuno, come aveva chiesto la FLC, estendere questa possibilità anche alle
altre figure professionali.
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• nota 2100 del 22 marzo 2012 mobilita professionale ata indicazioni operative dsga
**************
10. Contributi volontari delle famiglie: CIRC il MIUR
Nonostante il continuo richiamo rituale all’autonomia delle istituzioni scolastiche, ad ogni
occasione emerge la volontà di centralismo e di autoritarismo da parte del MIUR, Anche
quando, come in questo caso, sul tema dei contributi volontari delle famiglie degli alunni si
forniscono “indicazioni” condivisibili :
volontarietà del contributo
preventiva informazione alle famiglie sulla destinazione dei contributi
preventiva informazione alle famiglie sulla non utilizzazione per attività curricolari
preventiva informazione alle famiglie sulla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale
criteri di trasparenza ed efficienza
rendicontazione chiara ed esaustiva
Si ricorda infatti ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionale, ai quali la nota è rivolta, non solo
di diffondere le indicazioni in essa contenute ma di “vigilare sulla loro corretta applicazione,
intervenendo direttamente…..per contrastare eventuali comportamenti difformi e tenendo
informato lo scrivente Dipartimento”.
Risulta difficile accettare l’idea che nella scuola autonoma non si faccia riferimento a organi di
indirizzo e di governo ed in particolare il Consiglio di Istituto, mai citato nella nota, che delibera
sia sull’eventuale richiesta di contributi volontari sia sul loro utilizzo .
Noi riteniamo che le scuole della Repubblica abbiano tutti gli strumenti per
autoregolarsi: sanno agire in trasparenza, sanno come chiedere, quando ne hanno necessità,
piccoli contributi volontari alle famiglie degli alunni chiarendone la destinazione e
rendicontando ai diretti interessati sul loro utilizzo.
Se poi risultano ai Dirigenti del MIUR comportamenti illegittimi di singole scuole o Dirigenti
scolastici, è ad essi che il MIUR si deve rivolgere e non alla generalità di scuole e di Dirigenti
scolastici.
Sarebbe bene invece che il MIUR si preoccupasse di far arrivare con la dovuta tempestività alle
scuole tutte le risorse a loro necessarie per un buon funzionamento didattico-amministrativo e
per la realizzazione di un’offerta formativa di qualità.
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• nota prot 312 del 2003-2012 indicazioni utilizzo contributi scolastici delle famiglie
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NOTIZIE REGIONALI
11. Dimensionamento scolastico 2012-13. La situazione provincia per
provincia per la Lombardia e sintetico nazionale per regioni.
Pubblichiamo in allegato la situazione complessiva nazionale regionale, e per la Lombardia
provincia per provincia compreso la puntuale definizione delle nuove composizioni delle sedi
che si attiveranno dal prossimo 01 Settembre.
Importante il confronto 2011-2012 e 2012-2013
IN ALLEGATO
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• CARTELLA DIMENSIONAMENTI CONFRONTI A.S. 2011-2012 E 2012-2013
DIMENSIONAMENTO LOMBARDIA per province
DIMENSIONAMENTO ITALIA E CONFRONTO tra regioni
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12. Cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici dal 1°settembre
2012 e richiesta di mantenimento in servizio
Trasmissione DM 22 del 12 marzo 2012 e C.M. 23 del 12 marzo 2012 concernenti la cessazione dal
servizio dei dirigenti scolastici dal 1° settembre 2012. Trattenimenti in servizio.
Direzione Generale
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Posta Elettronica Certificata: mailto:Certificata:%[email protected]
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2760
Milano, 16 marzo 2012
Ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado
della Lombardia
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia
E p.c.
Alle Organizzazioni Sindacali Area V della dirigenza scolastica
Oggetto: Trasmissione DM 22 del 12 marzo 2012 e C.M. 23 del 12 marzo 2012 concernenti la
cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici dal 1° settembre 2012. Trattenimenti in servizio
Nel trasmettere il DM n. 22 e la C.M. n. 23 del 12 marzo 2012 concernenti l’oggetto si
forniscono alcune indicazioni operative rinviando comunque alla lettura dei due citati atti per
una più completa informazione in materia unitamente alla C.M. n. 2 del Dipartimento della
Funzione Pubblica pubblicata su questo sito.
La nuova normativa pensionistica ha profondamento innovato la materia (D.L. 201 del
6 dicembre 2011 convertito in L. 214 del 22 dicembre 2011), fatto salvo il diritto di
applicazione delle previgente normativa per coloro che hanno maturato i requisiti anagrafici e
contributivi entro il 31 dicembre 2011 i quali possono richiedere il trattamento pensionistico
se alla data del 31 dicembre 2011 si trovano in una delle seguenti situazioni:
1. avere raggiunto la cd. “quota 96” (es. 60 anni di età e 36 di contribuzione, oppure 61
anni di età e 35 di contribuzione). Tale quota, fermo restando la sussistenza dei 60 anni
di età anagrafica e dei 35 anni di contributi, può essere ottenuta anche sommando
ulteriori frazioni di età e contribuzioni (es. 60 anni e 4 mesi di età e 35 anni 8 mesi di
contribuzione);
2. avere conseguito un’anzianità contributiva di 40 anni (indipendentemente dall’età
anagrafica), sempre entro il 31 dicembre 2011;
3. avere i requisiti utili per la pensione di vecchiaia, ossia 65 anni di età per gli uomini e
61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. Si rammenta che per
coloro che hanno compiuto i 65 anni nell’ultimo quadrimestre del 2011, l’eventuale
permanenza in servizio è subordinata alla richiesta di trattenimento in servizio;
4. per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributo in base
all’art. 1 c. 9 della L. 243/2004, avere il requisito di almeno 57 anni di età e una
contribuzione pari o superiore a 35 anni.
Per tutto il personale in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 si applicano pertanto le
condizioni al trattamento pensionistico precedenti all’ultima riforma Monti-Fornero e quindi
nell’anno 2012 o negli anni successivi saranno collocati a riposo al compimento dei 65 anni
(salvo trattenimento in servizio).
Per il personale che non si trova, al 31 dicembre 2011, in una delle fattispecie appena descritte
si applicano per l’anno 2012 le nuove regole. Ossia:
1. per la pensione di vecchiaia è richiesta un’età di 66 anni sia per gli uomini che per le
donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
2. per la pensione cosiddetta anticipata si potrà accedere al trattamento pensionistico solo
al compimento di 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e
un mese per le donne.
Le domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, per
dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio devono essere presentate entro
il 30 marzo 2012. Entro il medesimo termine devono essere presentate eventuali revoche alle
suddette istanze o le richieste di voler cessare il servizio prima della data finale prevista da un
precedente provvedimento di permanenza in servizio.
Le domande, anche se già presentate in forma cartacea, devono essere presentate on line
utilizzando la procedura web POLIS “istanza on line” dal sito http://www.istruzione.it/. Gli
effetti delle domande decorrono dal 1° settembre 2012.
Le cessazioni, a qualunque titolo presentate, devono essere convalidate – a cura degli Ambiti
Territoriali di competenza – dal SIDI subito dopo la data del 30 marzo 2012 inserendo i dati di
pensione destinati alle competenti sedi INPS gestione INPDAP per la liquidazione del
trattamento pensionistico. Gli Ambiti Territoriali comunicheranno a questo ufficio l’elenco delle
richieste convalidate al SIDI immediatamente dopo la data del 30 marzo 2012 per
l’aggiornamento delle sedi disponibili.
L’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento
disciplinare in corso deve essere comunicato agli interessati con provvedimento formale a cura
dei dirigenti degli Ambiti Territoriali entro il 30 aprile 2012.
Nel caso in cui i dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di dimissioni non abbiano
maturato il diritto alla pensione gli Ambiti Territoriali provvederanno a darne immediata
comunicazione agli interessati i quali dovranno espressamente dichiarare nella domanda di
cessazione la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata
accertata la eventuale mancanza dei requisiti. In caso di permanenza in servizio viene
annullata l’eventuale cessazione già inserita al SIDI.
Anche le istanze di trattenimento in servizio devono essere presentate entro il 30 marzo 2012
all’USR Lombardia. Le domande già presentate prima della presente nota verranno comunque
tenute valide. Coloro che hanno già ottenuto un anno di trattenimento nel corso del corrente
a.s. 2011-2012 e che avevano richiesto a suo tempo un periodo biennale di trattenimento
(aa.ss. 2011-2012 e 2012-2013) dovranno presentare specifica richiesta di trattenimento l’a.s.
2012-2013; in caso contrario saranno posti d’ufficio in quiescenza. L’accoglimento delle
domande terrà conto di eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di
dimensionamento, oltre che dalla necessità di mantenere la disponibilità dei posti per le
immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle prove
concorsuali in corso di svolgimento. Oltre alla valutazione dell’esperienza professionale dei
richiedenti, verrà data la precedenza a coloro che hanno un minor numero di anni di anzianità
di servizio e che non hanno già fruito nell’anno corrente della permanenza in servizio. Le
istanze di trattenimento accolte verranno comunicate entro il 30 aprile 2012.
E’ il caso di precisare che la domanda di trattenimento in servizio per l’anno scolastico 20122013 dovrà essere presentata anche dai dirigenti scolastici che – in possesso dei requisiti
(quota 96 o massimo contributivo 40 anni) al 31 dicembre 2011 – compiono i 65 anni di età
tra il 1° gennaio 2012 e il 31 agosto 2012, sempre che, naturalmente, vogliano permanere in
servizio.
Infine si fa presente che i dirigenti scolastici che recedono dal rapporto di lavoro oltre la data
del 30 marzo 2012 non potranno usufruire delle particolari disposizioni previste per il personale
della scuola e pertanto, qualora abbiano maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel
corso del 2011 saranno soggetti alla “finestra mobile” di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio
2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122.
Seguiranno eventuali ulteriori istruzioni, se necessarie.
Il dirigente
Mario Maviglia
MM/gb
Responsabile del procedimento:
Giuseppe Botrugno
02 574 627 337 – e mail [email protected]
**************
13. Mobilità professionale personale ata - Indicazioni operative.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U.3003 del 22/03/2012
Al dirigenti degli Uffici scolastici territoriali
della Lombardia
A seguito delle verifiche sull’effettivo numero di aspiranti in graduatoria e sulla
consistenza dei posti vacanti effettuate per tutti gli ambiti territoriali conformemente a quanto
previsto dalla nota 13 marzo 2012, prot. DRLO 2627, le SS.LL. individueranno sollecitamente
gli aventi titolo ai contratti a tempo indeterminato per i profili di assistente amministrativo e
assistente tecnico inclusi a pieno titolo nelle graduatorie derivanti dalle procedure di mobilità
professionale.
Per quanto riguarda il profilo di D.S.G.A., prima dell’individuazione degli aventi diritto,
le SS.LL. procederanno alle opportune verifiche sulla vacanza e disponibilità dei posti sia
nell’organico di diritto 2011/2012, che in quello 2012/13, così come previsto dalla nota 09
marzo 2012, prot. DGPER 1800/1. Il numero massimo dei posti assegnabili con riferimento
all’organico di diritto 2012/13 dovrà essere calcolato dopo aver detratto dall’organico
complessivo – quantificato in misura pari al numero di istituzioni scolastiche autonome – i posti
coperti da titolari e quelli funzionanti in istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (meno di
400 nelle aree montane), tenuto conto dei processi di dimensionamento previsti dalla legge
183/2011.
Le SS.LL. comunicheranno a quest’ufficio le risultanze delle operazioni effettuate per
ciascun profilo professionale, compilando l’allegato prospetto. Indicazioni successive saranno
fornite per quanto attiene la stipula dei contratti da parte dei dirigenti scolastici e l’impiego dei
posti del contingente rimasti eventualmente disponibili dopo la conclusione delle operazioni.
Si confida nella sperimentata fattiva collaborazione.
Il dirigente
Luca Volonté
MCDB
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SPAZIO FAQ E GIURISPRUDENZA
14. FAQ - Completamento di orario PER SUPPLENZA: ad anno avviato
solo in presenza di orario compatibile.
La Corte d'Appello di Potenza con sentenza n. 72 del 14 marzo 2012 ha negato il diritto del
supplente al completamento a causa della sovrapposizione degli orari dei due spezzoni.
I riferimenti normativi relativi al completamento d'orario per il docente a tempo determinato
sono:
art. 40 comma 7 del CCNL 2006 2009 "7. Il personale di cui al presente articolo, di
durata settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della
disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del
medesimo orario settimanale"
Regolamento delle supplenze, D.M n. 53 del 13 giugno 2007 art.4 comma 1:
"L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad
orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in
conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di
ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di
supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una
sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto
per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche
mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni
caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno"
Secondo i giudici di Potenza tale diritto può essere esercitato solo qualora gli orari delle due
supplenze riescano ad integrarsi perfettamente, senza richiedere alle due Dirigenze, ad anno
scolastico già iniziato, cambiamenti negli orari di servizio già predisposti.
IN ALLEGATO
NOTIZIARIO :
SUL
SITO
REGIONALE
FLC
in
sezione
dirigenti
scolastici
INSIEME
AL
http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?&dir_pk=123&cms_pk=3273
• Corte d'Appello di Potenza sentenza n. 72 del 14 marzo 2012 ad anno avviato ed
orario definitivo completamento orario supplente solo se orario compatibile
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NAVIGANDO IN RETE
15 . Ipotesi di riordino del sistema di istruzione M. Tiriticco
Ipotesi di riordino del sistema di istruzione *
“La nostra civiltà, e di conseguenza il nostro insegnamento,
hanno privilegiato la separazione a scapito dell’interconnessione,
l’analisi a scapito della sintesi…
Per pensare localmente si deve pensare globalmente,
come per pensare globalmente si deve pensare localmente”.
Edgar Morin, La testa ben fatta
Se è vero che la scuola media è l’anello debole della catena, è anche vero che l’intera catena
si potrebbe spezzare se non si interviene convenientemente.
La debolezza di questo anello ha origini lontane. Infatti, quando con la legge 1859 del 1962
innalzammo l’obbligo di istruzione, l’unica preoccupazione fu quella, anche se, ovviamente,
corretta, di unificare il triennio della scuola media che aveva origini lontane – la Carta della
scuola di Bottai del 1939 – con le scuole di avviamento, abolite dalla medesima Carta, e
istituite nuovamente alla fine della seconda guerra mondiale. Tuttavia, si operò solo in
orizzontale, non in verticale. Venne infatti ribadito il concetto che la scuola elementare
conservava la sua specificità e la scuola media unificata la sua. Si decise anche che tale grado
di scuola costituisse ancora il primo grado dell’istruzione secondaria, pur essendo una
contraddizione in termini: in effetti, non è semplice per un qualsiasi oggetto “stare in mezzo” e
occupare anche il “primo posto”! Il fatto è che non si avevano ancora gli strumenti per pensare
e operare in termini di curricolo (della progettazione curricolare si cominciò a parlare solo alla
fine degli anni Sessanta) e ciò fu deleterio. Una scuola obbligatoria che avrebbe dovuto essere
caratterizzata da uno sviluppo verticale, continuo, unitario e progressivo, nacque invece
bifronte: in basso la “scuola delle maestre” e in alto la “scuola dei professori”! O delle
professoresse!? E rimasero in piedi due esami, pur sapendo che quello conclusivo della scuola
elementare non avrebbe avuto più alcun valore, in quanto tutti i cittadini sarebbero stati tenuti
a conseguire la licenza media per accedere sia agli studi ulteriori che al mondo del lavoro. Però
andava anche rispettato un principio costituzionale per cui ogni grado di istruzione deve
concludersi con un esame di Stato (art. 33): e la nuova scuola dell’obbligo ottonnale era
costituita di fatto di due gradi!
Forse, più che far concludere l’istruzione obbligatoria con un esame – che per sua natura
promuove e boccia – la si sarebbe potuta far concludere con una certificazione in cui si
dichiarasse quali conoscenze (non si parlava ancora di competenze) l’obbligato avesse
raggiunto, indipendentemente dall’esprimere su di esse un giudizio di valore. E tale
dichiarazione avrebbe implicato solo una indicazione per l’orientamento. Infatti, va sottolineato
che la nuova scuola media avrebbe dovuto favorire “l’orientamento dei giovani ai fini della
scelta dell’attività successiva” (art. 1 della legge 1859/62) più che discriminarli. Di fatto, la
variabile dell’orientamento rimase lettera morta e solo con i “nuovi programmi della scuola
media” – dm 9 febbraio 1979 – si affermò con estrema chiarezza che la scuola media, oltre ad
essere “scuola della formazione dell’uomo e del cittadino”, è anche “orientativa in quanto
favorisce l’iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare
la propria identità di fronte al contesto sociale tramite un processo formativo continuo cui
debbono concorrere unitariamente le varie strutture scolastiche e i vari aspetti
dell’educazione”. Erano trascorsi ben 17 anni (dal ’62 al ’79) perché ci si ricordasse che
l’orientamento doveva essere la leva fondante dell’intero sistema dell’istruzione obbligatoria.
Va anche ricordato – e con profonda amarezza – che il vizio di origine della scuola media del
’62 non solo non promosse e incrementò subito la cultura degli italiani, ma provocò invece nei
primi anni solenni bocciature. La “scuola dei professori”, e delle professoresse, priva di
rinnovati strumenti metodologici, non poteva non bocciare. Fu solo grazie alla Lettera a una
professoressa di Don Lorenzo Milani, del 1967, che cominciarono profondi ripensamenti. In
effetti Don Milani non si limitava a denunciare, ma proponeva anche un modo diverso e
assolutamente nuovo di insegnare in una scuola obbligatoria aperta a tutti e che a tutti,
nessuno escluso, avrebbe dovuto dare qualcosa. Sono gli anni in cui sta maturando la
“rivoluzione del ‘68”, la mobilitazione degli studenti che a livello internazionale, da Berkley a
Pechino, lottano contro una scuola “di classe” e “dei padroni”. Ma sono anche gli anni in cui,
accanto alla denuncia contro Le vestali della classe media – Marzio Barbagli e Marcello Dei la
pubblicano nel ’69 – maturano anche nel nostro Paese le ricerche sul curricolo e sulla necessità
di costruire una scuola che, invece di bocciare, fosse capace di motivare, gratificare, includere
e orientare (sono gli anni della progettazione didattica: Visalberghi, Laporta, Vertecchi,
Pellerey, Maragliano, Pontecorvo, Gattullo, lo stesso De Mauro, e tanti altri, per non dire delle
tante suggestioni straniere). Ci si avvia verso i Decreti Delegati del ‘74 e sono gli anni in cui la
scuola media comincia finalmente a trovare una sua identità e a contribuire potentemente alla
diffusione di una cultura di base.
I Nuovi programmi del ’79 suggellano questa impennata e con i Nuovi programmi della scuola
elementare dell’85 e la legge 148/90 l’intero asse dell’istruzione obbligatoria conosce un
periodo di felice realizzazione, nonostante i vizi di origine. Ma con gli anni Novanta, a fronte di
un contesto socioeconomico e culturale assolutamente nuovo e forse non previsto che si è
venuto a creare nel Paese – e non solo nel nostro – la nostra istruzione obbligatoria non si
dimostra in grado di dare nuove risposte. I vizi di origine si fanno sentire. Il tentativo di
rinnovamento proposto da Berlinguer, anche con i suoi limiti, viene cancellato dalla mannaia
della Moratti e i suoi “Piani di studio personalizzati” creano nelle scuole imbarazzo, sconcerto,
difficoltà. Poi il “cacciavite” di Fioroni lascia il tempo che trova e l’intervento ”riformatore” del
duo Tremonti-Gelmini ha fatto il resto… che stiamo pagando amaramente!
Ed eccoci oggi a discutere dell’anello debole e a come dovere operare per salvare l’intera
catena dell’istruzione… da una sorta di implosione autodistruttiva! Va in primo luogo affermato
che in un’epoca di grandi trasformazioni nel mondo dell’economia, del lavoro, della ricerca,
della cultura e degli studi sarebbe impossibile pensare a interventi riparatori parziali, in quanto
è l’intera catena che rischia di spezzarsi, qualora l’anello debole non reggesse più al carico a
cui viene sottoposto. E’ però anche vero che interventi di grande respiro sono oggi impossibili
per la precarietà stessa della stagione politica che stiamo attraversando, e non solo a livello
nazionale. I tagli del duo Tremonti-Gelmini procedono in automatico e il cordone della spesa
oggi è più stretto che mai. Ma la contingenza non deve privarci di una visione lungimirante,
che tale deve essere, in quanto interventi mirati parziali sarebbero e sono insufficienti a fronte
di provvedimenti che, invece, sono e devono essere di sistema!
La proposta che segue riguarda, quindi, l’intero sistema. Ovviamente richiede tempi non brevi
di attuazione, ma ciò non esclude che non si possa e non si debba operare per gradi, avendo
però certezza sulla visione di insieme e sull’asse culturale ed educativo che si intende offrire
alle nuove generazioni. Occorre anche tenere presente che il Sistema nazionale educativo di
istruzione e formazione – come si evince dall’art. 1, comma 2 del dpr 275/99 – si è impegnato
non solo a istruire sulle discipline, ma anche a educare secondo i principi della Cittadinanza e
della Costituzione e a formare ciascun cittadino nello e per lo svolgimento della sua personalità
(art. Cost. 2) con processi di insegnamento fortemente individualizzati.
Dopo quanto scritto e illustrato, i criteri ispiratori di una possibile proposta di complessivo
riordino dell’intero Sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, seguita da schemi
riassuntivi, sono i seguenti:
► una generalizzazione di una scuola per l’infanzia biennale dai 3 ai 5 anni di età ed
eventuale collegamento
con le esperienze delle Sezioni Primavera
► un’istruzione di base decennale obbligatoria di 5 ai 15 anni di età, distinta in due cicli
quinquennali:
- un primo ciclo largamente pluridisciplinare, dai 5 ai 10 anni di età, in grado di sollecitare
sia il superamento dell’egocentrismo e lo sviluppo del Sé che l’acquisizione e il consolidamento
dei saperi e delle abilità tipiche del pensiero concreto
- un secondo ciclo, dai 10 ai 15 anni di età, progressivamente curvato su specifici saperi e
abilità disciplinari tipiche delle operazioni formali e dello sviluppo di un’autonomia di pensiero
ATTENZIONE! Iniziare un primo ciclo di istruzione a 5 anni di età non comporta un anticipo in
senso stretto. In altri termini, gli alunni non saranno tenuti ad apprendere ciò che oggi
costituisce oggetto delle Indicazioni nazionali per la prima classe della scuola primaria.
Pertanto, per i due quinquenni occorrerà scrivere Indicazioni nazionali commisurate ai nuovi
livelli di età. Al termine dell’istruzione di base obbligatoria decennale saranno certificate: a) le
competenze che riguardano l’esercizio della cittadinanza attiva e lo sviluppo
dell’apprendimento permanente; b) le competenze culturali essenziali di base che consentono
un inserimento positivo e produttivo in una società complessa e una scelta consapevole degli
studi dell’istruzione secondaria. Tali competenze saranno individuate, definite e descritte in
sede di Indicazioni nazionali
► un’istruzione secondaria distinta in tre percorsi di pari dignità:
- un percorso di istruzione letteraria dai 15 ai 18 anni di età
- un percorso di istruzione tecnica dai 15 ai 18 anni di età
- un percorso di istruzione professionale dai 15 ai 18 anni di età
Al termine di ciascun percorso sono certificate competenze culturali avanzate comuni e
competenze specifiche preprofessionalizzanti relative a ciascun settore.
Con tale scelta si elimina la tradizionale subalternità dei percorsi professionali a quelli tecnici e
classici. Inoltre, un’istruzione umanistica comune, quale ad esempio emerge dalle proposte di
Marta Nussbaum, caratterizza uniformemente ciascuno dei tre percorsi.
Al termine dei 15 anni – stando alla normativa vigente – gli alunni potranno optare per uno dei
tre successivi percorsi oppure per l’istruzione e formazione professionale regionale o per
l’apprendistato. Saranno previste e regolate “passerelle” da un percorso ad un altro con
opportuna certificazione delle competenze via via acquisite. Saranno previsti anche rientri dal
mondo del lavoro al sistema di istruzione. I percorsi postdiploma dell’Istruzione Tecnica
Superiore, istituiti da quest’anno scolastico 2011/12, continueranno ad essere operativi.
L’esame di Stato conclusivo dei tre percorsi di istruzione secondaria sarà finalizzato alla
certificazione delle competenze, che saranno individuate, definite e descritte in sede di
Indicazioni nazionali.
Ovviamente, saranno attivati tutti quei percorsi, di cui alle recenti Indicazioni nazionali e Linee
guida, relativi a indirizzi e opzioni finalizzati al conseguimento di specifiche competenze di
settore.
Scema riassuntivo
► Scuola per l’infanzia biennale 3-5 anni di età
► Istruzione di base distinta in due cicli quinquennali: 5-10 e 10-15 anni di età
--> primo ciclo con scansioni di apprendimenti fortemente pluridisciplinari (le tre aree, quella
del Sé, linguistico/espressiva; quella del Sé e gli Altri, linguistico/comunicativa, quella del Sé
e le cose, matematico-scientifico-tecnologica; superamento dell’egocentrismo, sviluppo e
consolidamento delle operazioni concrete
--> secondo ciclo con scansioni di apprendimenti pluri- e monodisciplinari: sviluppo,
acquisizione e consolidamento delle operazioni formali nei campi disciplinari
► Istruzione secondaria 15-18 anni di età
-
Istruzione letteraria – studi essenzialmente umanistico-letterari
Istruzione tecnica – studi tecnici finalizzati all’high tech
Istruzione professionale – studi tecnici finalizzati all’high touch
Nei tre percorsi fortemente unitari rispetto ad una cultura essenziale e necessaria per
comprendere il mondo contemporaneo e accedervi positivamente, una istruzione di base
umanistica è comune: vedi le indicazioni di Martha Nussbaum, Non per profitto, perché le
democrazie hanno bisogno della cultura umanistica.
Tabella esplicativa
3-4 anni
Scuola per l’infanzia
4-5 “
Primo ciclo
5-6 anni
Istruzione di base
6-7
“
7-8
”
8-9
“
9-10
“
decennale obbligatoria
Secondo ciclo
10-11
“
11-12
“
12-13
“
13-14
“
14-15
“
Certificazione di competenze di cittadinanza e di competenze culturali di base
Istruzione secondaria
Letteraria
Tecnica
Professionale
15-16
15-16
15-16
16-17
16-17
16-17
17-18
17-18
17-18
(regime del dirittodirittodovere)
Certificazione di competenze culturali avanzate comuni ai tre percorsi e di
competenze specifiche
competenze specifiche
competenze specifiche
preprofessionalizzanti
preprofessionalizzanti
preprofessionalizzanti
* intervento al 4° seminario nazionale sul tema “cicli scolastici: lo snodo delle medie”, organizzato dal Forum
Istruzione del PD in Roma il 17 e 18 marzo 2012
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16. VALeS: se i numeri dicono qualcosa - di Antonio Valentino
Progetto VALeS: allargare la platea
Il progetto VALeS ha dunque avuto una buona accoglienza nelle nostre scuole. Le adesioni
superano le 1000 unità (per la precisione, 1053): praticamente molto più di tre volte tanto il
numero fissato dal Ministero per la sperimentazione.
Se si paragona questo dato con quello delle adesioni ai progetti della Gelmini - che per
raggiunere la soglia prevista (tra l’altro modesta) è dovuta ricorrere a sotterfugi e a pressioni ci si rende conto che forse c’è qualcosa di nuovo nel clima generale delle nostre scuole e che
certe forzature ideologiche del precedente ministro (l’insistenza maniacale sulla cosiddetta
premialità) non pagano.
Questo pone un problema che l’amministrazione farebbe bene a non sottovalutare: limitarsi,
per esempio, a selezionare le 300 scuole, sulla base dei criteri stabiliti, e chiudere così la porta
a tutte le altre scuole che hanno inoltrato domanda può forse essere interpretato come
disattenzione nei confronti di quanti vogliono mettersi alla prova ed accettare la sfida del
rinnovamento
Bisognerebbe forse pensare, se non si può ampliare il numero previsto per motivi finanziari, ad
una qualche modalità per non spegnere la voglia di protagonismo delle scuole che resteranno
fuori e favorire in ogni caso, attraverso riconoscimenti da studiare e supporti e coordinamenti
da prevedere (a livello ragionale?), ricerche e sperimentazioni autonome delle scuole (per
quanto ispirate al progetto ministeriale).
Andrebbe considerata ad esempio, la possibilità
1. di mettere a disposizione anche di chi è rimasto fuori la strumentazione e I protocolli
predisposti,
2. di dar conto periodicamente (un paio di volte all’anno?) dell’andamento della
sperimentazione a livello nazionale, per tener vivo l’interesse e favorire il confronto.
Penso che, in questa fase, vada incoraggiata e sostenuta ogni spinta al protagonismo delle
scuole. Anche per contrastare così la situazione di immobilismo diffuso che si respira. La
quale, se protratta ulteriormente, fa correre il rischio che vengano mortificate le tante energie
che aspettano di essere “risvegliate”.
Comunque il dato interessante è il numero delle richieste, che sta a indicare come la
valutazione esterna non sia più un tabu per molte scuole e che, al riguardo, c’è comunque
attesa.
Penso che le adesioni siano ascrivibili soprattutto alla volontà di mettersi in gioco, di saper al
meglio rispondere a bisogni e attese dei giovani – e forse anche del paese, a volerla pensare
con un po’ di orgoglio professionale -, di darsi strumenti più raffinati e incisivi per capire di più
e riprendere a sentirsi – e ad essere considerati - socialmente rilevanti.
Se questa ipotesi interpretativa corrisponde ad una percezione fondata, e se nessuna idea di
premialità è all’orizzonte, perché considerata, in questa fase, controproducente e insensata,
allora andrebbero meglio focalizzate le “finalità generali” del Progetto e quindi i risultati attesi
della sperimentazione.
In primo piano: ricerca e sperimentazione finalizzata al miglioramento
E’ sufficientemente chiara e condivisibile – credo - la scelta dello strumento (che è anche un
risultato atteso) del Rapporto di Valutazione: sia quello conseguente all’analisi iniziale della
scuola, sia quello conclusivo, che dovrà dar conto dei cambiamenti in positivo, introdotti a
seguito dell’elaborazione del Piano di miglioramento.
Quello che mi chiedo a questo punto è: che cosa deve riguardare (in cosa deve consistere) il
miglioramento che ci si aspetta.
Ovviamente la misurazione degli apprendimenti (dove giocherà un ruolo fondamentale
l’INVALSI) e le interviste e i questionari, a cura dei nuclei esterni, dovranno costituire azioni
centrali nel percorso sperimentale.
Non penso però che vadano enfatizzate più di tanto. Scopriremmo l’acqua calda se il senso
della ricerca fosse quello di capire se - quanto ad apprendimenti sensati e durevoli - siamo
messi bene o male. Sappiamo, senza bisogno di grandi ricerche, che siamo, in genere, messi
male. Meno male, in qualche caso, e, in qualche altro, benino.
Il problema è capire se c’è, tra chi nella scuola opera, consapevolezza adeguata del “che cosa
c’è dietro” giudizi di questo tipo e cosa si fa per venirne fuori.
Nella mia esperienza di dirigente scolastico, il ritornello più frequente, di fronte a situazioni più
o meno disperate, che mi arrivava, è che gli studenti “ imparano poco o niente perchè non
studiano e non hanno voglia di studiare”. Solo in pochissimi
casi sono indicate le
responsabilità della scuola. I “veri politicizzati”, poi, preferiscono invece addossare la colpa al
Ministero e alla politica. Si fa prima.
Se queste ovvie osservazioni hanno un minimo di fondamento, allora potrebbe aver più senso,
nell’intera operazione, enfatizzare sia le strategie di ricerca e sperimentazione - che sono
richiamte in più punti dei due documenti di presentazione del Progetto (quello ministeriale e
quello del Dipartimento preposto) -, sia le azioni di sostegno da parte dei Nuclei, dell’INVALSI
e dell’INDIRE.
Le prime, in quanto rimarcano il protagonismo delle scuole e valorizzano la spinta a mettersi in
gioco che le ha indotte ad aderire al progetto; le seconde perché possono fare uscire le scuole
dall’isolamento e spingerle a confrontarsi e tesaurizzare culture, strumenti e professionalità
esperte, esterne alla scuola, in grado di prospettare, orientare e prefigurare percorsi opportuni
e adeguati di auto-osservazione / valutazione e di miglioramento.
Un punto centrale: la responsabilità rispetto agli esiti
Dal lavoro dell’INVALSI ci si dovrebbe aspettare quindi un’attenzione particolare al “calcolo del
valore aggiunto” – e relativa riflessione -. Non tanto perché è una novità, ma perché dovrebbe
permettere – se ho capito bene – di valutare l’incidenza effettiva del fare - e dell’essere scuola nello sviluppo degli apprendimenti (incidenza da apprezzare, come il progetto prevede,
dopo che i punteggi degli allievi nelle prove INVALSI siano stati ‘depurati’ dai fattori di contesto
socio-culturale).
Penso – voglio pensare – che questo “strumento” possa aiutare a mettere al centro dei piani di
miglioramento interventi volti a farsi carico delle difficoltà di apprendimento e dei problemi che
ci stanno dietro e a individuare le responsabilità non tanto nel “non studio” dei nostri studenti,
quanto piuttosto (anche se non solo) in una visione dell’essere insegnanti e dell’essere scuola
che tende a non considerare adeguatamente (e qualche volta a rifuggire da) le proprie
responsabilità rispetto agli esiti. E questo perché cultura della valutazione e cultura dell’
orientamento al risultato di cui rispondere (semplificando, la rendicontazione), non hanno mai
segnato in profondità il mondo della scuola (e non certo per responsabilità del suo personale;
almeno non per responsabilità prevalente).
Questo, allora, l’auspicio, almeno per chi scrive: che i risultati attesi in questa ricercasperimentazione riguardino soprattutto questi aspetti della vita scolastica (visione e cultura
professionale di docenti e dirigenti). Vorrebbe dire che si è imboccata, probabilmente, una
strada giusta.
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2012 27 marzo 2012 notiziario ds