“Sped. in a.p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Trento”
SUPPLEMENTO N. 1
2 gennaio 2001 - Anno 53°
BEIBLATT Nr. 1
N./Nr. 1
2. Jänner 2001 - 53. Jahrgang
BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
DELLA
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
Internet: www.regione.taa.it
e_mail: [email protected]
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PARTE PRIMA E SECONDA
ERSTER UND ZWEITER TEIL
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
[S101010116976|I100|T051|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 novembre 2000, n. 2898
Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti approvato
con DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
e successive modifiche ed integrazioni.
Autorizzazioni in via generale per impianti connessi ad attività
definite a ridotto inquinamento atmosferico
L. 3.000
Euro 1,55
2
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[S101010116976|I100|T051|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 novembre 2000, n. 2898
Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazioni in via generale per impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano
installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiori a 2000
kg/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano
installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 2,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano
installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di panificazione, pasticceria ed affini
con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g, trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi
esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g, lavorazione e conservazione pesce ed altri
prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000/kg, lavorazioni manufatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g e trasformazioni lattierocasearie
con produzione non superiore a 1000 kg/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 3, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano
installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a
quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che le prescrizioni di esercizio di cui alle specifiche tecniche tengono luogo, per le attività di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4), dei limiti previsti dalla tabella B allegata al medesimo Testo Unico, così come
integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 489 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1991;
di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in
materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del DPR n. 203/88, nonché
delle domande presentate ai sensi degli artt. 8 e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 12 del DPR n. 203/88, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente delle dichiarazioni di ciascun Ente e impresa di avvalersi dell'autorizzazione in via generale;
di demandare all'autorità sindacale la verifica sulla compatibilità ambientale in ordine agli aspetti urbanistici
ed igienico-sanitari;
di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
L. DELLAI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
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Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di produzione di
mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno ai sensi del T.U.L.P. in
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio 1991 ................. pag.
4
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di torrefazione
di caffé ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e
del DPR 25 luglio 1991 ............................................................................................................................................................................ pag.
18
ALLEGATO 3
Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività del settore alimentare ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e
del DPR 25 luglio 1991 ............................................................................................................................................................................ pag.
25
ALLEGATO 4
Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività i cui impianti
producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento
finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (linee guida per il contenimento
delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione), ai
sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25
luglio 1991 .................................................................................................................................................................................................... pag.
37
4
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Allegato 1
Mod. C3 (falegnameria)
All'Agenzia provinciale
per la protezione dell'ambiente
via Mantova, 16
38100 TRENTO
e p.c.
Al Sindaco
del Comune di
............................... (TN)
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di produzione di
mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio 1991.
Il sottoscritto ................................................................................
nato il ........................................................
a ......................................................................................................................
(prov. ........................................................)
residente a .....................................................................................................
(prov. ........................................................)
via e n. civico ..........................................................................................................................................................................
G titolare
in qualità di
G legale rappresentante
dell'impresa con denominazione o ragione sociale:
.....................................................................................................................................................................................................
codice fiscale o partita IVA ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥
attività economica dell'impresa (secondo classificazione ISTAT):
.....................................................................................................................................................................................................
con sede legale in ............................................................. (prov. ...........)
via e n. civico ..........................................................................................
n. telefonico (con prefisso) ................
..............................
dichiara di avvalersi dell'Autorizzazione in via generale per attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi,
prodotti semifiniti in materiale a base di legno adottata con delibera della GP del ............................. n. ............., relativamente a:
G
G
G
G
installazione un nuovo impianto
modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato
trasferimento di un impianto in altra località
esercizio di un impianto già installato
nel Comune di .............................................. via ...................................................................... n. .......
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell'allegato .......... della delibera della GP del ............... n. ................
data ...................................
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
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Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
A - Scheda riepilogativa dei punti di emissione:
Unità produttive:
Lavorazione
sigla (1)
(1)
(2)
(3)
(4)
descrizione (2)
Portata
Emissione
Altezza
dal suolo
Diametro
o lati
Sistema di
abbattimento
(Nm3/h)
sigla (3)
(m)
(m) o (m x m)
tipologia (4)
indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3,
descrivere le lavorazioni che generano l'emissione: lavoraz. meccaniche, carteggiatura, levigatura, incollaggio, impregnazione
indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3,
indicare la tipologia del sistema di abbattimento: tessuto, ciclone, carbone attivo, ad umido
Unità termiche ad uso produttivo o misto:
Combustibile di alimentazione
(da compilare solo se di potenzialità
superiore a quella indicata)
G
G
G
G
G
G
*
metano
GPL
gasolio
olio combustibile
legna tal quale
combustibili non convenzionali
Potenzialità (kcal/h o kW)
(1 MW corrisponde ad 860.000 kcal/h)
(> 3 MW)
(> 3 MW)
(> 1 MW)
(> 1 MW)
(> 0,5 MW)
(tutti)*
nel caso di utilizzo di combustibili non convenzionali, il titolare dell’impresa deve preventivamente presentare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi (DM 5 febbraio
1998) e l’esercizio dell’impianto può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione.
B - Incollaggio:
Composti
organici
volatili
g/l
Tipologia dei prodotti
(1)
Quantità massima utilizzata (2)
kg/giorno
G a base solvente
G a base acquosa
G altro tipo: ................................................
(1)
(2)
barrare la casella corrispondente al tipo di prodotto utilizzato
specificare le quantità totali presunte di utilizzo nell’insediamento per ciascuna tipologia di prodotto
Tipo di applicazione utilizzata (1)
G manuale
(1)
G a spruzzo
G altro (specificare): ......................................................
barrare la casella corrispondente all’applicazione utilizzata
kg/anno
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Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
C - Verniciatura:
G è stata presentata domanda di autorizzazione secondo la procedura ordinaria
G è stata stata presentata dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale (*)
(*)
per avvalersi dell’autorizzazione in via generale per la fase di verniciatura è necessario presentare apposita
dichiarazione mediante il Mod. C2
D - Impregnazione:
Composti
organici
volatili
g/l
Tipologia dei prodotti
(1)
Quantità massima utilizzata (2)
kg/giorno
kg/anno
G a base solvente
G a base acquosa
G altro tipo: ................................................
(1)
(2)
barrare la casella corrispondente al tipo di prodotto utilizzato
specificare le quantità totali presunte di utilizzo nell’insediamento per ciascuna tipologia di prodotto
Tipo di applicazione utilizzata (1)
G manuale
(1)
G ad immersione
G flow coating
G altro (specificare): .............................................
barrare la casella corrispondente all’applicazione utilizzata
Caratteristiche dei carboni attivi (se necessari):
Quantità installata
Capacità di adsorbimento
Frequenza di sostituzione
o di rigenerazione (previste)
(kg)
(kg solvente/100 kg carbone)
(mesi)
-
Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire: .........................................................
-
Allegare una planimetria generale dello stabilimento con indicata la collocazione delle unità produttive ed i
relativi punti di emissione.
Allegare estratto mappa con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento.
-
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(autorizzazione)
FALEGNAMERIE
Attività a ridotto inquinamento atmosferico
(DPR 25 luglio 1991, Allegato 2, punto 6)
“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g”.
1 - Generalità
1.1 - Fasi della lavorazione:
nelle attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno si
possono distinguere le seguenti fasi lavorative:
stagionatura del legno
lavorazioni meccaniche in genere (tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, foratura,
squadratura, bordatura, fresatura, profilatura, scorniciatura, bedanatura ed altre lavorazioni assimilabili)
carteggiatura e levigatura
applicazione di colle e/o adesivi
applicazione di prodotti vernicianti e/o impregnanti
essiccazione di prodotti vernicianti e/o impregnanti
stoccaggio dei sottoprodotti o scarti
produzione di energia termica.
1.2 - Emissioni trascurabili:
sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni in atmosfera derivanti dalla stagionatura del legno, dalla carteggiatura a mano, dalle operazioni di incollaggio manuale, dal lavaggio degli
attrezzi, dall’applicazione a tampone di prodotti vernicianti, dall’applicazione di prodotti impregnanti, dalle
unità termiche considerate ad inquinamento poco significativo ai sensi del DM 25 luglio 1991, dai ritocchi e
dall’imballaggio.
2 - Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dell’impianto
2.1 - Lavorazioni meccaniche in genere:
-
-
-
-
i trucioli ed il cippato derivanti dalle lavorazioni primarie del legno possono essere trasportati meccanicamente o pneumaticamente in appositi box o contenitori, tamponati su almeno tre lati e protetti da
eventuali azioni eoliche; il flusso d’aria necessario per il trasporto pneumatico, prima di essere immesso
nell’atmosfera, deve essere filtrato almeno a mezzo di ciclone;
le polveri che si generano dalle lavorazioni meccaniche devono essere aspirate e convogliate in idoneo
contenitore; l’aria di aspirazione può essere emessa in atmosfera solo previa filtrazione con depolveratore a tessuto avente le seguenti caratteristiche:
velocità massima di attraversamento
2,2
m/min
grammatura minima
250
g/m2
il polverino derivante dalle fasi di carteggiatura e levigatura deve essere stoccato separatamente dalle
altre polveri più grossolane ai fini di evitare pericoli di scoppio ed incendio; l’aria di aspirazione derivante da tale fase può essere emessa in atmosfera solo previa filtrazione con depolveratore a tessuto
avente le seguenti caratteristiche:
velocità massima di attraversamento
2,2
m/min
grammatura minima
400
g/m2
i sistemi di aspirazione devono essere progettati prevedendo, possibilmente, il ricircolo dell’aria
nell’ambiente di lavoro, ovvero dotando i silos di stoccaggio di filtro per l’abbattimento delle polveri e di
apposito tronchetto per il prelievo degli inquinanti correttamente posizionato sul condotto di espulsione degli aeriformi;
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-
gli effluenti provenienti da lavorazioni meccaniche di superfici già trattate con prodotti vernicianti devono essere convogliati ad un sistema di filtrazione a tessuto ed il materiale particellare ottenuto mediante abbattimento deve essere conservato in appositi contenitori distinto da quello proveniente
dall’abbattimento delle emissioni delle lavorazioni di materiale legnoso non trattato; il materiale particellato ottenuto deve essere smaltito come rifiuto e l’aria di aspirazione può essere emessa in atmosfera
solo previa filtrazione con depolveratore a tessuto avente le seguenti caratteristiche:
velocità massima di attraversamento
2,2
m/min
grammatura minima
400
g/m2
2.2 - Incollaggio:
l’applicazione a spruzzo di colle o adesivi deve essere effettuata in cabina o ambienti chiusi e separati, dotati
di aspiratori per captare l’effluente ed inviarlo a sistema di abbattimento per il materiale particellato.
2.3 - Impregnazione:
-
l’applicazione di prodotti impregnanti, anche a base solvente, può essere effettuata per immersione o irrorazione (flow-coating), in cabine o ambienti chiusi e separati, oppure in autoclave; i locali e la bocca
dell’autoclave devono essere dotati di idonei sistemi si captazione degli inquinanti;
l’essiccazione di prodotti impregnanti deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di
aspirazione e captazione degli inquinanti; qualora siano impiegati prodotti a base solvente, il sistema di
aspirazione dovrà essere presidiato da filtro a carbone attivo avente le seguenti caratteristiche:
flusso all’ingresso dello stadio di adsorbimento con carbone attivo con temperatura inferiore a 45°C
e con umidità max del 50%;
tempo di contatto minimo 1 secondo e velocità di attraversamento massima 30 m/min;
la carica di carbone deve essere sostituita o rigenerata con frequenza idonea in funzione del tipo di
carbone e del tipo di solventi utilizzati, tenendo conto della sua capacità di adsorbimento e di garantire una perdita di carico tra 200 e 800 mm H2O (2,0 - 8,0 kPa).
2.4 - Verniciatura:
per le operazioni di applicazione ed essiccazione di prodotti vernicianti si fa riferimento all’autorizzazione in
via generale adottata con delibera della GP del 9 ottobre 1998 n. 10976.
Le emissioni derivanti dall’applicazione di prodotti vernicianti con tampone, effettuata anche meccanicamente e con prodotti a base solvente (esclusi i solventi organici clorurati, le sostanze della tabella A1 e della
tabella D, classe 1 dell’Allegato 1 del DM 12 luglio 1990), sono comunque considerate trascurabili.
2.5 - Lavaggio degli attrezzi:
il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere effettuato in apposita lavatrice o all’interno del locale di verniciatura o di impregnazione con sistema di aspirazione funzionante ed in modo da permettere di
raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell’eventuale recupero.
2.6 - Produzione di energia termica:
le unità termiche possono essere alimentate con combustibili convenzionali, quali metano, GPL, gasolio, olio
combustibile, legna tal quale, legno variamente cippato o tondelli in conformità alle specifiche fissate dalla
CCIAA di Milano e Bolzano ovvero con combustibili non convenzionali, quali legno ed affini sia trattati che
non trattati (eventualmente anche con possibilità di co-combustione).
2.6.1 - Produzione di energia termica con l’impiego di combustibili convenzionali:
-
le unità termiche, inserite in un ciclo produttivo ed alimentate a metano o GPL con potenzialità inferiore
a 3 MW e quelle alimentate a gasolio con potenzialità inferiore a 1 MW, sono considerate ad inquinamento poco significativo ai sensi del DPR 25 luglio 1991; sono altresì considerate ad inquinamento poco
significativo le unità termiche alimentate con legno, aventi potenzialità termica inferiore a 0,5 MW; il
loro esercizio non richiede autorizzazione, ma sono soggette alla denuncia ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.
in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti presso il Comune territorialmente competente se
di potenzialità superiore a 35 kW;
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
-
-
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le unità termiche, inserite in un ciclo produttivo ed alimentate a metano, GPL, gasolio o legno con potenzialità superiore a quelle riportate al precedente capoverso ed inferiore a 6 MW, sono autorizzate in
via generale per effetto della deliberazione approvativa del presente allegato;
le unità termiche alimentate a legna, con potenzialità superiore a 0,5 MW, devono essere dotate di alimentazione automatica del combustibile;
l’utilizzo di olio combustibile con tenori di zolfo inferiori a 0,3% e 1% è ammesso rispettivamente in unità con potenzialità termiche superiori a 1 MW e 3 MW; in entrambi i casi l’autorizzazione all’utilizzo
dell’olio combustibile è rilasciata dal Sindaco del comune competente; non è ammesso l’utilizzo di olio
combustibile con tenore di zolfo superiore a 1%;
le unità termiche che utilizzano olio combustibile alle condizioni descritte al precedente capoverso ed
aventi potenzialità inferiore a 6 MW sono autorizzate in via generale per effetto della deliberazione approvativa del presente allegato;
le unità termiche con potenzialità superiore a 6 MW devono essere autorizzate con provvedimento specifico;
le unità termiche adibite esclusivamente al riscaldamento di locali non sono soggette ad autorizzazione
per le emissioni in atmosfera, ma sono soggette alla denuncia presso il Comune territorialmente competente se di potenzialità superiore a 35 kW.
2.6.2 - Produzione di energia termica con l’impiego di combustibili non convenzionali:
-
le unità termiche con potenzialità inferiore a 6 MW sono autorizzate per effetto del presente provvedimento;
le unità termiche con potenzialità superiore a 6 MW devono essere autorizzate con provvedimento specifico.
Per l’utilizzo di combustibili non convenzionali (rifiuti) devono essere rispettate le disposizioni stabilite
dal DM 5 febbraio 1998 in ordine alle caratteristiche merceologiche dei rifiuti, ai requisiti degli impianti ed
alla procedura per il recupero energetico da rifiuti non pericolosi, che di seguito sono sinteticamente riportate.
1)
Possono essere utilizzate le seguenti tipologie di combustibili non convenzionali (rifiuti):
a) scarti di legno e sughero, imballaggi di legno provenienti dall'industria della lavorazione del legno vergine [030101] [030103] [030102];
b) rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati provenienti dall'industria della carta, del sughero e del legno (I e II lavorazione,
produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l’edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.)
[030101] [030102] [030103] [030301] [150103] [170201] [200107];
c) rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati provenienti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di
fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l’edilizia, ecc.) [030102] [030103] [200107];
gli scarti di lavorazione del legno trattato, utilizzati come combustibile, devono essere privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali di
rame, cromo e arsenico (CCA), avere un contenuto massimo di resine fenoliche dell’1%, di resine urea-formaldeide o melamina-formaldeide o
urea-melamina-formaldeide del 20%, di resina a base di difenilmetandiisocianato dell’8%, di Cloro dello 0,9% e di additivi del 10%.
2)
Gli impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell’ossigeno e della temperatura nell’effluente gassoso;
- (solo per legno ed affini trattati) potenzialità termica nominale non inferiore a 1 MW.
Non è ammesso l’utilizzo di legno e affini trattati nelle unità termiche inserite in ciclo produttivo con potenzialità inferiore o uguale a 1
MW ed in impianti termici ad uso civile.
3)
Le operazioni di recupero, ex art 33 D. Lgs. 22/97, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di
inizio di attività corredata dalla relativa relazione tecnica alla Provincia territorialmente competente e previa iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano, in regime semplificato, operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, purché siano rispettate tutte le norme tecniche
e le condizioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
4)
Il titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente
costituite appartenenti a Stati membri della U.E. ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità, per accedere alla procedura semplificata per l’esercizio delle operazioni di recupero energetico:
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della U.E. oppure cittadini, residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo
diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro
il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
10
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
f)
devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed
integrazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
5)
Le attività di recupero energetico devono garantire, al netto degli autoconsumi dell’impianto di recupero, la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica utile, pari al 75 %, calcolata su base annuale.
6)
Qualora i rifiuti vengano preventivamente tenuti in deposito prima del loro riutilizzo, tali operazioni devono essere gestite ai sensi del D.Lgs. n.
22/97 secondo una delle seguenti modalità:
a) deposito temporaneo:
a.1. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero con cadenza almeno trimestrale indipendentemente
dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il
termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno;
a.2. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche;
b) deposito per la messa in riserva (operazione di recupero R13):
b.1. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell’impianto;
b.2. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto
dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
b.3. i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;
b.4. il deposito per la messa in riserva di rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a
quelle recuperabili nello stesso periodo, in funzione della potenza termica nominale dell’impianto e del tempo di funzionamento stimato
per ogni singolo impianto di recupero;
b.5. le quantità annue di rifiuti avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle
condizioni sopra riportate.
7)
Per l'iscrizione al registro delle imprese che svolgono operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, effettuata a cura dell’Agenzia provinciale per
la protezione dell’ambiente, contestualmente alla comunicazione, e poi successivamente ogni anno entro il 30 aprile, dovrà essere presentata la
ricevuta del versamento in originale effettuato tramite c/c postale n. 15928385 intestato Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente Servizio Tesoreria dell'importo, desumibile dalla sotto riportata tabella, in riferimento alla quantità di rifiuti che si intendono recuperare, specificando nella causale del versamento la denominazione e la sede sociale della ditta richiedente, l’attività per la quale è stata presentata la comunicazione (R13, R1) e la classe relativa, la partita IVA ed il codice fiscale.
Classe
attività
Quantità annua di rifiuti
Recupero
Art.33
Classe 1
Superiore o uguale a 200.000 t
Lire 1.500.000
Classe 2
Superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
Lire 950.000
Classe 3
Superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
Lire 750.000
Classe 4
Superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
Lire 500.000
Classe 5
Superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
Lire 200.000
Classe 6
Inferiore a 3.000 t
Lire 100.000
Ulteriori adempimenti amministrativi per il recupero energetico dei rifiuti:
a) comunicazione annuale (MUD) delle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi o non pericolosi recuperati e smaltiti, con le modalità
previste dalla legge n. 70/1994, nonché delle quantità prodotte degli stessi (con esclusione degli artigiani con non più di tre dipendenti);
b) tenuta dei registri di carico e scarico. I soggetti sottoposti all'obbligo della comunicazione annuale di cui al punto a), sono obbligati alla tenuta dei
registri di carico e scarico di rifiuti, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro, su cui annotare giornalmente i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti avviati ad operazioni di recupero e settimanalmente i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti prodotti;
d) iscrizione all'Albo. Le imprese che gestiscono impianti di recupero di titolarità di terzi devono essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti.
3 - Valori di riferimento e manutenzione
la progettazione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti valori di riferimento:
fase dell’attività
- lavorazione primaria del legno
- lavorazioni meccaniche in genere
- carteggiatura e levigatura
- applicazione a spruzzo di colle ed adesivi
- essiccazione di colle ed adesivi
- essiccazione di prodotti impregnanti
- unità termiche a metano o GPL (*)
- unità termiche a gasolio (*)
inquinante
polveri
polveri
polveri
polveri
C.O.V.
C.O.V.
NOx
polveri
NOx
mg/Nm3
50
20
20
20
50
50
350
150
500
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- unità termiche alimentate ad olio combustibile (*)
polveri
polveri
NOx
150
100
500
(i)
(ii)
- unità termiche alimentate con legno tal quale (**)
polveri
polveri
NOx
CO
150
50
500
350
(i)
(ii)
- unità termiche alimentate con rifiuti non trattati (**)
polveri
polveri
NOx
CO
polveri
NOx
CO
SO2
C.O.T.
50
30
400
100
30
400
100
200
20
(iii)
(iv)
- unità termiche alimentate con rifiuti trattati (**)
(*)
(**)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(v)
il valore deve essere riferito al 3% di ossigeno
il valore deve essere riferito al 11% di ossigeno
per potenzialità termica inferiore o uguale a 5 MW
per potenzialità termica superiore a 5 MW
per potenzialità termica inferiore o uguale a 1 MW
per potenzialità termica superiore a 1 MW
valore medio giornaliero
Il valore per i composti organici volatili (C.O.V.) e carbonio organico totale (C.O.T.) si intende riferito alla somma dei
composti organici, determinati mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma, espressa come carbonio totale.
Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non
garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
4 - Adempimenti
4.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati:
contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, l'impresa, compilando le
schede riportate nella dichiarazione, deve:
-
indicare le unità produttive presenti nell’insediamento con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti;
indicare le unità termiche presenti, qualora soggette ad autorizzazione;
indicare il tipo di eventuali prodotti collanti che intende utilizzare mediamente al giorno e all’anno, la
percentuale di solventi in essi contenuta e la tipologia di applicazione;
indicare se è stata presentata domanda di autorizzazione ovvero dichiarazione per avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di verniciatura;
indicare il tipo di eventuali prodotti impregnanti che intende utilizzare mediamente al giorno e
all’anno, la percentuale di solventi in essi contenuta, la tipologia di applicazione e la eventuale presenza
di sistema di abbattimento a carbone attivo;
allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive con i relativi punti di emissione;
allegare un estratto topografico con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento.
In caso di utilizzo di combustibili non convenzionali, deve inoltre:
- effettuare la comunicazione di inizio di esercizio di operazioni di recupero energetico dei rifiuti non pericolosi;
- allegare la ricevuta in originale del versamento dei diritti di iscrizione al registro delle imprese che svolgono operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.
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4.2 - Comunicazione di messa in esercizio e messa a regime dell’impianto:
(solo per nuove installazioni, modifiche o trasferimenti):
l’impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente ed al Sindaco del Comune interessato, la data di messa in esercizio e di messa a regime
dell’impianto. Il termine ultimo per la messa a regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio.
4.3 - Comunicazione ed effettuazione del primo autonomo controllo:
4.3.1 - Impianti esistenti:
l’impresa deve comunicare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato
entro sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via
generale e devono essere determinati gli inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento
effettuato devono essere trasmessi all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla scadenza e riportati sulla tabella relativa ai controlli del “libretto di falegnameria”.
Sono esentati dall'effettuazione dei controlli di cui al presente punto 4.3.1 coloro che hanno effettuato l'ultimo autonomo controllo successivamente al 1 gennaio 1998, qualora prescritto dall'eventuale autorizzazione
già rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88, riportando i risultati analitici relativi a tale controllo.
4.3.2 - Impianti nuovi:
l’impresa deve comunicare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato, la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato
almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto a regime e devono essere determinati gli inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento effettuato devono
essere trasmessi all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla data di messa a regime e riportati sulla tabella relativa ai controlli del “libretto di falegnameria”.
In caso di utilizzo di combustibili non convenzionali, prima di avviare l’attività di recupero, la Ditta deve inoltre effettuare un campionamento
dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica e conservare il certificato analitico, attestante la conformità del rifiuto ai requisiti indicati al punto 2.6.2, per le verifiche da parte delle Autorità competenti.
4.4 - Modalità di effettuazione dei controlli:
per l’effettuazione degli autonomi controlli di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 e per la successiva presentazione dei
relativi risultati devono essere seguite le norme UNI in merito alle “Strategie di campionamento e criteri per
la valutazione delle emissioni”, nonché ai metodi specifici di campionamento ed analisi per flussi gassosi
convogliati.
I controlli analitici, al fine della caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti avviati ad eventuali operazioni di recupero, devono essere effettuati in
conformità a quanto previsto dall’art. 8 del DM 5 febbraio 1998.
4.5 - Controlli successivi:
-
-
la Ditta deve effettuare autonomi controlli, determinando gli inquinanti indicati al precedente punto 3,
sulle emissioni derivanti dalle unità termiche con potenzialità superiore a 3 MW alimentate a metano,
GPL o gasolio e superiore a 1 MW alimentate ad olio combustibile o legna entro il 30 aprile con cadenza
biennale; i risultati analitici devono essere riportati sul “libretto di falegnameria”; non sono richiesti
controlli successivi sulle emissioni derivanti da unità termiche con potenzialità inferiore a quella sopra
riportata o su altre emissioni;
la Ditta deve conservare per almeno due anni copia dei certificati analitici dei controlli effettuati sulle
emissioni delle unità termiche;
la Ditta deve registrare sul “libretto di falegnameria” entro il 30 aprile di ogni anno il carico di lavoro
relativo all'anno solare precedente per le eventuali fasi di impregnazione con prodotti a base solvente,
indicando la quantità realmente utilizzata di prodotti impregnanti (con la percentuale di solvente in essi
contenuto), nonchè la data di sostituzione dei carboni attivi e la quantità di carbone installato;
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
-
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la Ditta dovrà mettere a disposizione le schede tecniche dei prodotti impregnanti, mastici e colle utilizzati dalle quali poter ricavare la tipologia e la concentrazione dei solventi.
In caso di recupero energetico da rifiuti non pericolosi, la Ditta deve inoltre:
- rinnovare la comunicazione di esercizio delle operazioni di recupero di eventuali rifiuti ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- provvedere annualmente, entro il 30 aprile, ad effettuare il versamento del diritto di iscrizione al Registro delle ditte che esercitano
in regime semplificato operazioni per il recupero di rifiuti non pericolosi, in relazione alle quantità di rifiuti trattati;
- provvedere ogni due anni ad effettuare un campionamento del rifiuto, al fine di determinarne la caratterizzazione chimico-fisica e la
sussistenza dei requisiti richiesti per rientrare nel presente provvedimento.
4.6 - Cessazione dell'attività, trasferimenti e modifiche sostanziali:
la Ditta deve comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato la cessazione dell'attività, i trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (cambio della
tipologia del prodotto impregnante, installazione o rimozione di un sistema di abbattimento, incremento
della portata dell'effluente superiore al 20%) apportate all'impianto successivamente alla presentazione della
dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale; per il trasferimento e/o la modifica sostanziale
deve essere utilizzato un nuovo Mod. C3.
5 - Condotti di scarico
5.1 - Punti di prelievo:
i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate in posizione resa accessibile, a
norma ENPI, al personale addetto ai controlli. Sezioni e misure del tronchetto filettato da predisporre sui
condotti sono indicate nel disegno allegato all’autorizzazione.
5.2 - Altezza dei condotti:
i condotti di scarico dovranno essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente
gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risultasse almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti
nel raggio di 10 metri e comunque non inferiore all’altezza del filo superiore delle aperture più alte dei locali
abitati nel raggio di 50 metri.
6 - Altre prescrizioni
6.1 - Documentazione comprovatoria:
l'impresa deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia
della documentazione trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di avvalersi
dell'autorizzazione in via generale ed un “libretto di falegnameria” correttamente compilato.
6.2 - Accesso agli impianti:
i proprietari o responsabili dell’impianto dovranno lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine
di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che
producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
I proprietari o i direttori responsabili degli stabilimenti, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a
presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempreché la sua reperibilità non sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
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6.3 - Certificato di prevenzione incendi:
l’impresa è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla
osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa.
Spazio riservato alle annotazioni dell'Ente controllore.
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Schede per la registrazione annuale della sostituzione dei carboni attivi e prodotti utilizzati:
(relativa alla eventuale fase di impregnazione)
Sigla unità produttiva: M ....
La presente dichiarazione deve essere compilata in occasione di ogni sostituzione della carica di carbone attivo e comunque entro il 30 aprile indicando il quantitativo di prodotto impregnante utilizzato nel periodo di esercizio tra una sostituzione e l’altra o dall’ultima sostituzione fino al 31 dicembre dell’anno solare precdente.
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periodo di esercizio
(2)
carbone attivo
date
delle sostituzioni
effettuate nel
corso dell'anno
.......... (1)
quantità
sostituita
(kg)
coeff. di
adsorbimento
dal
al
prodotto impregnante pronto all'uso
quantità
utilizzata
nel periodo
(kg)
C.O.V.
(g/l)
firma del legale
rappresentante
quantità
totale
di C.O.V.
(kg)
anno .......... (1)
anno .......... (1)
anno .......... (1)
anno .......... (1)
(1)
(2)
indicare l'anno di riferimento della registrazione;
- il primo periodo inizia il 01 gennaio di ogni anno solare e si conclude alla sostituzione della carica di carbone attivo;
- i periodi successivi coincidono con il tempo effettivo di utilizzo di ogni singola carica;
- l’ultimo periodo inizia con l’ultima sostituzione effettuata e si conclude il 31 dicembre di ogni anno;
- se nel corso dell’anno non vengono sostituiti i carboni attivi, si considera un unico periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre.
Risultati analitici del primo autonomo controllo:
Data di effettuazione del controllo: ...............................
sigla emissione
inquinante
concentrazione
mg/Nm3
sigla emissione
inquinante
concentrazione
mg/Nm3
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Scheda per la registrazione degli esiti analitici dei controlli sulle emissioni delle unità termiche
da eseguire entro il 30 aprile con cadenza biennale
(i controlli devono essere effettuati solo sulle unità termiche con potenzialità superiore a 3 MW se alimentate a metano, GPL o gasolio, con
potenzialità superiore a 1 MW se alimentate ad olio combustibile, legna o combustibili non convenzionali)
data
controllo
.....................
sigla unità
termica
..............
..............
..............
(*)
inquinante
concentrazione
mg/Nm3 (*)
..........................
......................
..........................
......................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
inquinante
concentrazione
mg/Nm3 (*)
..........................
......................
..........................
......................
..........................
data
controllo
.....................
sigla
unità termica
..............
..............
..............
i valori devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% per le unità termiche alimentate con combustibili gassosi o liquidi e
dell’11% per le unità termiche alimentate con combustibili solidi
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
17
18
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
Allegato 2
Mod. C4 (torrefazione)
All'Agenzia provinciale
per la protezione dell'ambiente
via Mantova, 16
38100 TRENTO
e p.c.
Al Sindaco
del Comune di
............................... (TN)
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di torrefazione di
caffè ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del
DPR 25 luglio 1991.
Il sottoscritto ................................................................................
nato il ........................................................
a ......................................................................................................................
(prov. ........................................................)
residente a .....................................................................................................
(prov. ........................................................)
via e n. civico ..........................................................................................................................................................................
G titolare
in qualità di
G legale rappresentante
dell'impresa con denominazione o ragione sociale:
.....................................................................................................................................................................................................
codice fiscale o partita IVA ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥
attività economica dell'impresa (secondo classificazione ISTAT):
.....................................................................................................................................................................................................
con sede legale in ............................................................. (prov. ...........)
via e n. civico ..........................................................................................
n. telefonico (con prefisso) ................
..............................
dichiara di avvalersi dell'Autorizzazione in via generale per attività di torrefazione di caffé adottata con delibera
della GP del ............................. n. ............., relativamente a:
G
G
G
G
installazione un nuovo impianto
modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato
trasferimento di un impianto in altra località
esercizio di un impianto già installato
nel Comune di .............................................. via ...................................................................... n. .......
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell'allegato .......... della delibera della GP del ............... n. ................
data ...................................
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
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Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
Produzione complessiva:
kg/giorno
kg/anno
Caffè tostato
Caratteristiche delle unità produttive:
Unità produttiva
Combustibile
utilizzato
Potenzialità termica
(kcal/h o kW)
Capacità produttiva
(kg/ciclo)
(1 kW corrisponde ad 860 kcal/h)
Scheda riepilogativa dei punti di emissione:
Lavorazione
sigla (1)
descrizione (2)
Portata
Emissione
Altezza
dal suolo
Diametro
o lati
Sistema di
abbattimento
(Nm3/h)
sigla (3)
(m)
(m) o (m x m)
tipologia (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, .........
descrivere le lavorazioni che generano l'emissione;
indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, .........
indicare la tipologia del sistema di abbattimento: tessuto, ciclone, carbone attivo, ad umido, post-combustore .........
-
Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire: .........................................................
-
Allegare una planimetria generale dello stabilimento con indicata la collocazione delle unità produttive ed i
relativi punti di emissione
Allegare estratto mappa con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento
-
Eventuali altre comunicazioni: ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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(autorizzazione)
TORREFAZIONE DI CAFFÈ
Attività a ridotto inquinamento atmosferico
(DPR 25 luglio 1991, Allegato 2, punto 10)
“Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g”.
1 - Generalità
1.1 - Fasi della lavorazione:
nelle attività di torrefazione di caffè si possono distinguere le seguenti fasi:
miscelazione delle diverse specie aromatiche crude
tostatura
raffreddamento del caffè tostato
macinazione
confezionamento
1.2 - Emissioni trascurabili:
sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le eventuali emissioni in atmosfera derivanti
dallo stoccaggio del caffè crudo, dalla preparazione delle miscele crude, dall’insaccamento del caffè tostato,
dalla macinazione, dal confezionamento del caffè tostato.
2 - Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dell’impianto
-
-
la produzione massima giornaliera di caffè tostato è fissata a 450 kg;
i sistemi di aspirazione sulla tramoggia di carico e su eventuale trasporto pneumatico del caffè crudo
devono essere progettati prevedendo, possibilmente, il ricircolo dell’aria nell’ambiente di lavoro, ovvero, qualora necessario per rispettare i valori di riferimento riportati al successivo punto 3, dotando i camini di espulsione dell’aria di depolveratore a tessuto avente le seguenti caratteristiche:
velocità massima di attraversamento
2,2
m/min
grammatura minima
250
g/m2
possono essere utilizzati come combustibile solamente metano, GPL o gasolio;
prima di essere immessi in atmosfera, i fumi caldi della tostatura devono essere filtrati con filtro a ciclone (pellicoliere) per separarli dalle pellicole; può essere inserito in linea un post-combustore per aumentare il grado di depolverazione e deodorizzazione dell’effluente;
l’aria di raffreddamento del caffè tostato può essere immessa nell’atmosfera senza necessità di filtrazione.
3 - Valori di riferimento e manutenzione
la progettazione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti valori di riferimento:
fase dell’attività
- movimentazione del caffè crudo
- tostatura (*)
inquinante
concentrazione (mg/Nm3)
polveri
polveri
NOx
(*) il valore deve essere riferito al 3% di ossigeno
nel caso di utilizzo, come combustibile, di gas metano o GPL
nel caso di utilizzo, come combustibile, di gasolio
150
(a)
150
350
(b)
150
500
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Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non
garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
4 - Adempimenti
4.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati:
contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, l'impresa, compilando le
schede riportate nella dichiarazione, deve:
indicare la quantità giornaliera di caffè tostato e la produzione annua complessiva;
indicare il tipo di combustibile utilizzato nel torrefattore, la potenzialità termica del bruciatore e la
quantità di caffè introdotta in ogni ciclo produttivo;
indicare le unità produttive presenti nell’insediamento con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti;
allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive con i relativi punti di emissione;
allegare un estratto topografico con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento.
4.2 - Comunicazione di messa in esercizio e messa a regime dell’impianto:
(solo per nuove installazioni, modifiche o trasferimenti):
l’impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente ed al Sindaco del Comune interessato, la data di messa in esercizio e di messa a regime
dell’impianto. Il termine ultimo per la messa a regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio.
4.3 - Comunicazione ed effettuazione del primo autonomo controllo:
4.3.1 - Impianti esistenti:
l’impresa deve comunicare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato
entro sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via
generale e devono essere determinati gli inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento
effettuato devono essere trasmessi all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla scadenza e riportati sulla tabella relativa ai controlli del “libretto di torrefazione”.
Sono esentati dall'effettuazione dei controlli coloro che hanno effettuato l'ultimo autonomo controllo successivamente al 1 gennaio 1998, qualora prescritto dall'eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del DPR
n. 203/88; in tale caso dovranno essere riportati i risultati analitici relativi a tale controllo.
4.3.2 - Impianti nuovi:
l’impresa deve comunicare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato, la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato
almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto a regime e devono essere determinati gli inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento effettuato devono
essere trasmessi all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla data di messa a regime e riportati sulla tabella relativa ai controlli del “libretto di torrefazione”.
4.4 - Modalità di effettuazione dei controlli:
per l’effettuazione degli autonomi controlli di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 e per la successiva presentazione dei
relativi risultati devono essere seguite le norme UNI in merito alle “Strategie di campionamento e criteri per
la valutazione delle emissioni”, nonché ai metodi specifici di campionamento ed analisi per flussi gassosi
convogliati.
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4.5 - Controlli successivi:
-
non sono richiesti controlli successivi sulle emissioni;
al fine di dimostrare i requisiti per avvalersi dell’autorizzazione in via generale, la Ditta dovrà mettere a
disposizione degli organismi preposti ai controlli copia delle fatture di acquisto del caffè degli ultimi
cinque anni.
4.6 - Cessazione dell'attività, trasferimenti e modifiche sostanziali:
la Ditta deve comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato la cessazione dell'attività, i trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (installazione
o rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della portata dell'effluente superiore al 20 %) apportate all'impianto successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in
via generale; per il trasferimento e/o la modifica sostanziale dovrà essere utilizzato un nuovo Mod. C4.
5 - Condotti di scarico
5.1 - Punti di prelievo:
i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate in posizione resa accessibile, a
norma ENPI, al personale addetto ai controlli. Sezioni e misure del tronchetto filettato da predisporre sui
condotti sono indicate nel disegno allegato all’autorizzazione.
5.2 - Altezza dei condotti:
i condotti di scarico dovranno essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente
gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risultasse almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti
nel raggio di 10 metri e comunque non inferiore all’altezza del filo superiore delle aperture più alte dei locali
abitati nel raggio di 50 metri.
6 - Altre prescrizioni
6.1 - Documentazione comprovatoria:
l'impresa deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia
della documentazione trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di avvalersi
dell'autorizzazione in via generale ed un “libretto di torrefazione” correttamente compilato.
6.2 - Accesso agli impianti:
i proprietari o responsabili dell’impianto dovranno lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine
di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che
producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
I proprietari o i direttori responsabili degli stabilimenti, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a
presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempreché la sua reperibilità non sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
6.3 - Certificato di prevenzione incendi:
l’impresa è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla
osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa.
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Risultati analitici del primo autonomo controllo:
Controllo effettuato il ....................
Sigla del
punto di emissione
Polveri
mg/Nm3
NOx
mg/Nm3
E…
E…
Spazio riservato alle annotazioni dell'Ente controllore.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................
24
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TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
25
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Allegato 3
Mod. C5 (alimentari)
?
?
?
?
?
All'Agenzia provinciale
per la protezione dell'ambiente
via Mantova, 16
38100 TRENTO
panificazione, pasticceria ed affini
trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi
trasformazione e conservazione carne
lavorazione e conservazione pesce
trasformazioni lattierocasearie
e p.c.
Al Sindaco
del Comune di
............................... (TN)
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività del settore alimentare ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del
DPR 25 luglio 1991.
Il sottoscritto ................................................................................
nato il ........................................................
a ......................................................................................................................
(prov. ........................................................)
residente a .....................................................................................................
(prov. ........................................................)
via e n. civico ..........................................................................................................................................................................
G titolare
in qualità di
G legale rappresentante
dell'impresa con denominazione o ragione sociale:
.....................................................................................................................................................................................................
codice fiscale o partita IVA ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥
attività economica dell'impresa (secondo classificazione ISTAT):
.....................................................................................................................................................................................................
con sede legale in ............................................................. (prov. ...........)
via e n. civico ..........................................................................................
n. telefonico (con prefisso) ................
..............................
dichiara di avvalersi dell'Autorizzazione in via generale per attività del settore alimentare adottata con delibera
della GP del .............................. 2000 n. ......................., relativamente a:
G
G
G
G
installazione un nuovo impianto
modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato
trasferimento di un impianto in altra località
esercizio di un impianto già installato
nel Comune di .............................................. via ...................................................................... n. .......
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell'allegato .......... della delibera della GP del ............... n. ................
data ...................................
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
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Produzione complessiva:
prodotto
kg/giorno
kg/settimana
segatura (kg/sett)
panificazione, pasticceria ed affini
------------------------
trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi
------------------------
trasformazione e conservazione carne
lavorazione e conservazione pesce
------------------------
altre lavorazioni manifatturiere alimentari
trasformazioni lattierocasearie
Scheda riepilogativa dei punti di emissione:
Unità produttive:
Lavorazione
sigla (1)
descrizione (2)
Emissione
Portata
Altezza
dal suolo
Diametro
o lati
Sistema di
abbattimento
sigla (3)
(Nm3/h)
(m)
(m) o (m x m)
tipologia (4)
Unità termiche:
Unità termica
sigla (1)
Emissione
sigla (3)
Combustibile
utilizzato
Potenzialità termica
? kcal/h ? kW (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, .........
descrivere le lavorazioni che generano l'emissione;
indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, .........
indicare la tipologia del sistema di abbattimento: tessuto, ciclone, carbone attivo, ad umido, post-combustore .........
1 kW corrisponde ad 860 kcal/h
-
Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire: ..............................................................
Allegare una planimetria generale dello stabilimento con indicata la collocazione delle unità produttive ed i
relativi punti di emissione
Allegare estratto mappa con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento
-
Eventuali altre comunicazioni:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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(autorizzazione)
SETTORE ALIMENTARE
Attività a ridotto inquinamento atmosferico
(DPR 25 luglio 1991, Allegato 2, punti 9, 19, 20, 22, 25 e 31)
A - “Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g”
B - “Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g”.
C - “Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g”
D - “Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione
non superiore a 1000 kg/g”
E - “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g”
F - “Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg/g”
1 - Generalità
1.A - Panificazione e pasticceria
1.A.1 - Fasi della lavorazione:
nell’attività di panificazione, pasticceria ed affini si possono distinguere le seguenti fasi lavorative:
scarico e conservazione delle materie prime
movimentazione delle materie prime
preparazione di lieviti ed impasti
lavorazione dell’impasto
formatura dei prodotti
lievitazione
cottura in forno
friggitura
confezionamento, pesatura, etichettatura
spedizione
1.A.2 - Emissioni in atmosfera:
1.A.2.1 - Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera:
possono dar luogo ad emissioni significative in atmosfera le lavorazioni relative alla fase di movimentazione
delle materie prime (farine e simili, zucchero, cacao ed altre materie polverulento) e le unità termiche qualora alimentate a combustibile.
1.A.2.2 - Emissioni trascurabili:
sono da considerare trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni provenienti dalle fasi di lievitazione, cottura e friggitura, dal confezionamento e dal lavaggio degli attrezzi.
Sono escluse dal campo di applicazione del DPR 203/88 le emissioni provenienti dal forno di cottura (punto 1
del DPCM 21 luglio 1989 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni …).
1.B - Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi e funghi
1.B.1 - Fasi della lavorazione:
nell’attività di trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi e funghi si possono distinguere le seguenti
fasi lavorative:
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-
ricevimento e scarico delle materie prime
conservazione delle materie prime in celle frigo
scongelamento
lavaggio, selezionatura, cernita e lavorazione a freddo
trattamento antiossidante
cottura
essiccazione
confezionamento (sotto vuoto, in liquidi specifici, in atmosfera inerte)
pastorizzazione
surgelazione*
pesatura, etichettatura
conservazione
spedizione
*
la fase di surgelazione è esclusa dal provvedimento di autorizzazione in via generale.
1.B.2 - Emissioni in atmosfera:
1.B.2.1 - Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera:
le emissioni significative in atmosfera per questa tipologia di attività sono quelle derivanti dalle unità termiche.
1.B.2.2 - Emissioni trascurabili:
sono da considerare trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni provenienti dalle fasi di trattamento antiossidante, cottura, essiccazione, pastorizzazione e similari, dal confezionamento ed imballaggio, dal lavaggio degli attrezzi, dal trattamento delle acque reflue e dal ciclo del freddo.
1.C - Trasformazione e conservazione carne
1.C.1 - Fasi della lavorazione:
nell’attività di trasformazione e conservazione della carne si possono distinguere le seguenti fasi lavorative:
ricevimento e scarico della merce
conservazione della carne in celle frigo separate (fresca, congelata, qualità diverse)
scongelamento
sezionatura e lavorazione a freddo
salatura
siringatura
zangolatura
formatura
asciugatura
cottura
affumicatura (tradizionale con generatori di fumo o con fumo liquido)
surgelazione*
stagionatura
confezionamento, pesatura, etichettatura
conservazione
spedizione
*
la fase di surgelazione è esclusa dal provvedimento di autorizzazione in via generale.
1.C.2 - Emissioni in atmosfera:
1.C.2.1 - Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera:
possono dar luogo ad emissioni significative in atmosfera le lavorazioni relative alla fase di affumicatura tradizionale, a caldo o a freddo, con generatori di fumo e le unità termiche.
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1.C.2.2 - Emissioni trascurabili:
sono da considerare trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni provenienti dalle fasi di asciugatura, essiccazione e cottura, dal confezionamento ed imballaggio, dal lavaggio degli attrezzi, dal trattamento delle acque reflue e dal ciclo del freddo.
1.D - Lavorazione e conservazione pesce
1.D.1 - Fasi della lavorazione:
nell’attività di trasformazione e conservazione del pesce si possono distinguere le seguenti fasi lavorative:
ricevimento e scarico della merce
conservazione del pesce in celle frigo separate (fresco, congelato, ecc.)
scongelamento
lavaggio
eviscerazione
filettatura
salatura
asciugatura
cottura
affumicatura (tradizionale con generatori di fumo o con fumo liquido)
surgelazione*
confezionamento, pesatura, etichettatura
conservazione
spedizione
*
la fase di surgelazione è esclusa dal provvedimento di autorizzazione in via generale.
1.D.2 - Emissioni in atmosfera:
1.D.2.1 - Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera:
possono dar luogo ad emissioni significative in atmosfera le lavorazioni relative alla fase di affumicatura tradizionale, a caldo o a freddo, con generatori di fumo e le unità termiche.
1.D.2.2 - Emissioni trascurabili:
sono da considerare trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni provenienti dalle fasi di asciugatura, essiccazione e cottura, dal confezionamento ed imballaggio, dal lavaggio degli attrezzi, dal trattamento delle acque reflue e dal ciclo del freddo.
1.E - Lavorazioni manifatturiere alimentari
1.E.1 - Fasi della lavorazione:
sono comprese in questo paragrafo tutte le fasi di lavorazioni manifatturiere alimentari non altrimenti normate con appositi provvedimenti.
1.E.2 - Emissioni in atmosfera:
1.E.2.1 - Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera:
le emissioni significative in atmosfera per queste tipologie di attività sono quelle derivanti dalle unità termiche.
1.E.2.2 - Emissioni trascurabili:
sono da considerare trascurabili le emissioni provenienti dalle varie fasi di lavorazione, dal confezionamento
ed imballaggio, dal lavaggio degli attrezzi, dal trattamento delle acque reflue e dal ciclo del freddo.
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1.F - Trasformazioni lattierocasearie
1.F.1 - Fasi della lavorazione:
nell’attività di trasformazione lattierocasearia si possono distinguere le seguenti fasi lavorative:
ricevimento del latte
stoccaggio
pastorizzazione
coagulazione
estrazione del siero
maturazione della pasta
cottura
filatura e formatura
raffreddamento e salatura
asciugatura
affumicatura
stagionatura
confezionamento
spedizione
1.F.2 -Emissioni in atmosfera:
1.F.2.1 - Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera:
possono dar luogo ad emissioni significative in atmosfera le lavorazioni relative alla fase di affumicatura tradizionale con generatori di fumo e le unità termiche.
1.F.2.2 - Emissioni trascurabili:
sono da considerare trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni provenienti dalle fasi di cottura ed asciugatura, dal confezionamento ed imballaggio, dal lavaggio degli attrezzi, dal trattamento delle acque reflue e dal ciclo del freddo.
2 - Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio degli impianti
2.1 - Movimentazione materie polverulenti:
gli effluenti provenienti dalla movimentazione tramite trasporto pneumatico di materie prime polverulenti,
qualora non ricircolati nell’ambiente di lavoro, devono essere convogliati ad un sistema di filtrazione a tessuto avente le seguenti caratteristiche:
velocità massima di attraversamento
2,2
m/min
grammatura minima
400
g/m2
2.2 - Affumicatura:
-
possono essere affumicati al massimo 1000 kg al giorno di prodotto fresco per una produzione settimanale massima di 5000 kg;
l’affumicatura deve essere effettuata in forni costruiti con materiale idoneo ad ospitare prodotti alimentari, dotati di generatore di fumo separato e sistemato, possibilmente, in locale apposito ed equipaggiati
di sitemi per il contenimento delle emissioni;
per la produzione di fumo possono essere usati esclusivamente segature o trucioli utilizzabili per prodotti alimentari con esclusione di essenze resinose ed esenti da pesticidi ed acaricidi;
è ammesso l’utilizzo massimo settimanale di 50 kg di segatura o truciolo.
2.3 - Produzione di energia termica:
-
le unità termiche possono essere alimentate a metano, GPL, gasolio, olio combustibile, legna tal quale,
legno variamente cippato o tondelli in conformità alle specifiche fissate dalla CCIAA di Milano e Bolzano
(eventualmente anche con possibilità di co-combustione);
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-
-
-
le unità termiche, inserite in un ciclo produttivo ed alimentate a metano o GPL con potenzialità inferiore
a 3 MW e quelle alimentate a gasolio con potenzialità inferiore a 1 MW, sono considerate ad inquinamento poco significativo ai sensi del DPR 25 luglio 1991; sono altresì considerate ad inquinamento poco
significativo le unità termiche alimentate con legno aventi potenzialità termica inferiore a 0,5 MW; il loro esercizio non richiede autorizzazione, ma sono soggette alla denuncia ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.
in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti presso il Comune territorialmente competente se
di potenzialità superiore a 35 kW;
le unità termiche, inserite in un ciclo produttivo ed alimentate a metano, GPL, gasolio o biomassa con
potenzialità superiore a quelle riportate al precedente capoverso, sono autorizzate in via generale per
effetto della deliberazione approvativa del presente allegato;
l’utilizzo di olio combustibile con tenori di zolfo inferiori a 0,3% e 1% è ammesso rispettivamente in unità con potenzialità termiche superiori a 1 MW e 3 MW; in entrambi i casi l’autorizzazione all’utilizzo
dell’olio combustibile è rilasciata dal Sindaco del comune competente; non è ammesso l’utilizzo di olio
combustibile con tenore di zolfo superiore a 1%;
le unità termiche che utilizzano olio combustibile alle condizioni descritte al precedente capoverso sono
autorizzate in via generale per effetto della deliberazione approvativa del presente allegato;
per tutte le unità termiche di potenzialità superiore a 6 MW, devono essere installati analizzatori in
continuo dell’ossigeno libero e dell’ossido di carbonio e rivelatori della temperatura;
le unità termiche adibite esclusivamente al riscaldamento di locali non sono soggette ad autorizzazione
per le emissioni in atmosfera, ma sono soggette alla denuncia presso il Comune territorialmente competente se di potenzialità superiore a 35 kW.
3 - Valori di riferimento e manutenzione
la progettazione degli impianti deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti valori di riferimento:
fase dell’attività
- movimentazione materie prime
- affumicatura
- unità termiche a metano o GPL (*)
- unità termiche a gasolio (*)
- unità termiche alimentate ad olio combustibile (*)
- unità termiche a legna (**)
(*)
(**)
il valore deve essere riferito al 3% di ossigeno
il valore deve essere riferito al 11% di ossigeno
(i)
(ii)
inquinante
mg/Nm3
polveri
polveri
NOx
polveri
NOx
polveri
polveri
NOx
polveri
polveri
NOx
CO
20
200
350
150
500
150
100
500
150
50
500
350
(i)
(ii)
(i)
(ii)
per potenzialità termica inferiore o uguale a 5 MW
per potenzialità termica superiore a 5 MW
4 - Adempimenti
4.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati:
contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, l'impresa, compilando le
schede riportate sul retro della dichiarazione, deve:
indicare la produzione settimanale e quella media giornaliera riguardante le fasi della lavorazione che
originano emissioni in atmosfera;
per la fase di affumicatura, indicare il consumo settimanale di segatura previsto per la produzione di
fumo;
indicare le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga
conto degli eventuali punti di emissione già esistenti;
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-
allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dell'impianto con i relativi punti di emissione;
allegare un estratto topografico con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento.
4.2 - Comunicazione di messa in esercizio e messa a regime dell’impianto:
(solo per nuove installazioni, modifiche o trasferimenti)
l’impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente ed al Sindaco del Comune interessato, la data di messa in esercizio e di messa a regime
dell’impianto. Il termine ultimo per la messa a regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio.
4.3 - Comunicazione ed effettuazione del primo autonomo controllo:
4.3.1 - Impianti esistenti:
l’impresa deve comunicare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato
entro sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via
generale e devono essere determinati gli inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento
effettuato devono essere trasmessi all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla scadenza e riportati sulla tabella relativa ai controlli del “libretto per il settore
alimentare”.
Sono esentati dall'effettuazione dei controlli di cui al presente punto 4.3.1 coloro che hanno effettuato l'ultimo autonomo controllo successivamente al 1 gennaio 1998, qualora prescritto dall'eventuale autorizzazione
già rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88; in tale caso dovranno essere riportati i risultati analitici relativi a tale controllo.
4.3.2 - Impianti nuovi:
l’impresa deve comunicare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato, la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato
almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto a regime e devono essere determinati gli inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento effettuato devono
essere trasmessi all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla data di messa a regime e riportati sulla tabella relativa ai controlli del “libretto per il settore alimentare”.
4.4 - Modalità di effettuazione dei controlli:
per l’effettuazione degli autonomi controlli di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 e per la successiva presentazione dei
relativi risultati devono essere seguite le norme UNI in merito alle “Strategie di campionamento e criteri per
la valutazione delle emissioni”, nonché ai metodi specifici di campionamento ed analisi per flussi gassosi
convogliati.
4.5 - Controlli successivi:
-
-
la Ditta deve effettuare autonomi controlli, determinando gli inquinanti indicati al precedente punto 3,
sulle emissioni derivanti dalle unità termiche con potenzialità superiore a 3 MW alimentate a metano,
GPL o gasolio e superiore a 1 MW alimentate ad olio combustibile o legna entro il 30 aprile con cadenza
biennale; i risultati analitici devono essere riportati sul “libretto per il settore alimentare”; non sono richiesti controlli successivi sulle emissioni derivanti da unità termiche con potenzialità inferiore a quella
sopra riportata o su altre emissioni;
la Ditta deve conservare per almeno due anni copia dei certificati analitici dei controlli effettuati sulle
emissioni delle unità termiche;
per la fase di affumicatura, la Ditta deve registrare sul “libretto per il settore alimentare” entro il 30 aprile di ogni anno il carico di lavoro annuo e quello medio giornaliero relativo all'anno solare precedente, nonchè la quantità di segatura consumata, nello stesso periodo, per produrre il fumo necessario;
la Ditta deve conservare per almeno due anni copia delle fatture di acquisto della segatura utilizzata per
l’affumicatura, nonché una certificazione di idoneità all’uso alimentare della stessa.
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
33
4.6 - Cessazione dell'attività, trasferimenti e modifiche sostanziali:
la Ditta deve comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato la cessazione dell'attività, i trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (cambio della
tipologia del prodotto utilizzato, installazione o rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della
portata dell'effluente superiore al 20%) apportate all'impianto successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale; per il trasferimento e/o la modifica sostanziale
dovrà essere utilizzato un nuovo Mod. C5.
5 - Condotti di scarico
5.1 - Punti di prelievo:
i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate in posizione resa accessibile, a
norma ENPI, al personale addetto ai controlli. Sezioni e misure del tronchetto filettato da predisporre sui
condotti sono indicate nel disegno allegato all’autorizzazione.
5.2 - Altezza dei condotti:
i condotti di scarico dovranno essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente
gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risultasse almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti
nel raggio di 10 metri e comunque non inferiore all’altezza del filo superiore delle aperture più alte dei locali
abitati nel raggio di 50 metri.
6 - Altre prescrizioni
6.1 - Documentazione comprovatoria:
l'impresa deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia
della documentazione trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di avvalersi
dell'autorizzazione in via generale ed un “libretto per il settore alimentare” correttamente compilato.
6.2 - Accesso agli impianti:
i proprietari o responsabili dell’impianto dovranno lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine
di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che
producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
I proprietari o i direttori responsabili degli stabilimenti, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a
presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempreché la sua reperibilità non sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
6.3 - Certificato di prevenzione incendi:
l’impresa è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla
osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa.
34
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
Spazio riservato alle annotazioni dell'Ente controllore.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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............................................
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..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................
Risultati analitici del primo autonomo controllo:
Data di effettuazione del controllo: ...............................
sigla emissione
inquinante
concentrazione
mg/Nm3
35
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
Scheda per la registrazione degli esiti analitici dei controlli sulle emissioni delle unità termiche
da eseguire entro il 30 aprile con cadenza biennale
(i controlli devono essere effettuati solo sulle unità termiche con potenzialità superiore a 3 MW se alimentate a metano, GPL o gasolio, con
potenzialità superiore a 1 MW se alimentate ad olio combustibile o legna)
data
controllo
sigla unità
termica
.....................
..............
..............
..............
(*)
inquinante
concentrazione
mg/Nm3 (*)
..........................
......................
..........................
......................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
inquinante
concentrazione
mg/Nm3 (*)
..........................
......................
..........................
......................
..........................
data
controllo
.....................
sigla
unità termica
..............
..............
..............
i valori devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% per le unità termiche alimentate con combustibili gassosi o liquidi e
dell’11% per le unità termiche alimentate con combustibili solidi
Risultati analitici del primo autonomo controllo:
Affumicatura:
Anno
Carico di
lavoro annuo
(kg/anno)
Carico di lavoro
medio giornaliero
(kg/giorno)
Quantità di
segatura consumata
(kg/anno)
Anno
Carico di
lavoro annuo
(kg/anno)
Carico di lavoro
medio giornaliero
(kg/giorno)
Quantità di
segatura consumata
(kg/anno)
Anno
Carico di
lavoro annuo
(kg/anno)
Carico di lavoro
medio giornaliero
(kg/giorno)
Quantità di
segatura consumata
(kg/anno)
Anno
Carico di
lavoro annuo
(kg/anno)
Carico di lavoro
medio giornaliero
(kg/giorno)
Quantità di
segatura consumata
(kg/anno)
Anno
Carico di
lavoro annuo
(kg/anno)
Carico di lavoro
medio giornaliero
(kg/giorno)
Quantità di
segatura consumata
(kg/anno)
36
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
37
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
Allegato 4
Mod. C6 (attività generica)
All'Agenzia provinciale
per la protezione dell'ambiente
via Mantova, 16
38100 TRENTO
e p.c.
Al Sindaco
del Comune di
............................... (TN)
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione), ai sensi del
T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio
1991.
Il sottoscritto ................................................................................
nato il ........................................................
a ......................................................................................................................
(prov. ........................................................)
residente a .....................................................................................................
(prov. ........................................................)
via e n. civico ..........................................................................................................................................................................
G titolare
in qualità di
G legale rappresentante
dell'impresa con denominazione o ragione sociale:
.....................................................................................................................................................................................................
codice fiscale o partita IVA ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥
attività economica dell'impresa (secondo classificazione ISTAT):
.....................................................................................................................................................................................................
con sede legale in ............................................................. (prov. ...........)
via e n. civico ..........................................................................................
n. telefonico (con prefisso) ................
..............................
dichiara di avvalersi dell'Autorizzazione in via generale per attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati
dai provvedimenti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, adottata con delibera della GP del ............................. n. ............., relativamente a:
G
G
G
G
installazione un nuovo impianto
modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato
trasferimento di un impianto in altra località
esercizio di un impianto già installato
nel Comune di .............................................. via ...................................................................... n. .......
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell'allegato .......... della delibera della GP del ............... n. ................
data ...................................
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
38
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
A - Scheda riepilogativa dei punti di emissione:
Unità produttive:
Lavorazione
sigla (1)
descrizione (2)
Emissione
Altezza
dal suolo
Diametro
o lati
Sistema di
abbattimento
sigla (3)
(m)
(m)
tipologia (4)
(1) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, .........
Flusso di
massa
Inquinante
(2) descrivere le lavorazioni che generano l’emissione: lav. meccaniche, carteggiatura, levigatura, ..........
(3) indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, .........
(4) indicare la tipologia del sistema di abbattimento: tessuto, ciclone, carbone attivo, ad umido .........
Unità termiche ad uso produttivo o misto:
Combustibile di alimentazione
(da compilare solo se di potenzialità
superiore a quella indicata)
?
?
?
metano
GPL
gasolio
Potenzialità (kcal/h o kW)
(1 MW corrisponde ad 860.000 kcal/h)
(> 3 MW)
(> 3 MW)
(> 1 MW)
B - Verniciatura:
Scheda dei prodotti vernicianti utilizzati pronti all'uso:
Tipologia delle vernici
?
?
?
?
?
tradizionali a solvente
a base acquosa
ad alto residuo secco
in polvere
altro tipo ........................
C.O.V.
g/l
Quantità
kg/anno totali
Tipo di applicazione utilizzata:
?
?
?
?
?
manuale
aerografo
misto aria
airless
HVLP
?
?
?
?
?
ad immersione
flow coating
elettrostatica
automatica
altro: ...................
Caratteristiche dei carboni attivi:
Quantità
installata
(kg)
Capacità di
adsorbimento
kg solvente/100 kg
Frequenza
sostituzione
(mesi)
Domande presentate per altre autorizzazioni in via generale: .......................................................................................
-
allegare una planimetria generale dello stabilimento con indicata la collocazione delle unità produttive ed i
relativi punti di emissione
allegare estratto mappa con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento.
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
39
(autorizzazione)
ATTIVITÀ GENERICA A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
(DPR 25 luglio 1991, art. 4, comma 1)
“Attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di
abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione)”.
1 - Generalità
1.1 - Campo di applicazione:
sono comprese nel presente provvedimento autorizzatorio tutte le attività i cui impianti producono flussi di
massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali sistemi di abbattimento, inferiori alle quantità riportate nella successiva Appendice “A”.
I flussi di massa, riferiti all’intero insediamento, possono essere dedotti da fattori di emissione ricavabili dalla letteratura o dalle quantità di materie prime utilizzate, ovvero determinati sperimentalmente anche su
impianti similari.
Non rientrano nel presente provvedimento le attività elencate nell’allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, per le
quali sono state emanate apposite autorizzazioni in via generale.
1.2 - Emissioni trascurabili:
sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni i cui apporti in atmosfera sono
costituiti da vapore acqueo, anidride carbonica, gas nobili e calore, nonché quelle derivanti da attività considerate ad inquinamento poco significativo ai sensi del DM 25 luglio 1991, da piccole lavorazioni manuali, da
ritocchi, dal lavaggio attrezzi e dall’imballaggio.
2 - Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dell’impianto
Non sono ammesse lavorazioni che prevedono l’utilizzo di materie prime, o che danno luogo ad emissioni,
contenenti sostanze appartenenti alle tabelle A1 ed A2 dell’Allegato 1 del DM 12 luglio 1990.
2.1 - Lavorazioni meccaniche in genere:
-
-
le lavorazioni meccaniche che producono emissioni polverose dannose per la salute dei lavoratori devono essere presidiate da aspirazioni localizzate; i residui derivanti da eventuali sistemi di abbattimento
del materiale particellato devono essere conservati in idonei contenitori, al fine di evitarne la dispersione nell’ambiente;
il polverino derivante dalle fasi di carteggiatura e levigatura deve essere stoccato separatamente dalle
altre polveri più grossolane ai fini di evitare pericoli di scoppio ed incendio;
i sistemi di aspirazione devono essere progettati prevedendo, possibilmente, il ricircolo dell’aria
nell’ambiente di lavoro.
2.2 - Lavorazioni che producono emissioni con inquinanti in forma gassosa o aerosol:
le emissioni di inquinanti sotto forma di gas, vapori o aerosol devono essere captate e convogliate all’esterno
dell’ambiente di lavoro.
2.3 - Verniciatura:
sono autorizzate, per effetto del presente provvedimento, tutte le operazioni di applicazione manuale o a
spruzzo e di essiccazione di prodotti vernicianti ed assimilabili, anche a base solvente (esclusi i solventi organici clorurati, le sostanze della tabella A1 ed A2 dell’Allegato 1 del DM 12 luglio 1990), che rispettano le
condizioni riportate al punto 1.1.
40
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
Per le operazioni di verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro e di mobili ed altri oggetti in legno si fa riferimento all’autorizzazione in via generale adottata con delibera della GP del 9 ottobre 1998 n. 10976.
A
Per la verniciatura manuale (a pennello o rullo), la verniciatura a tampone (sia manuale che automatica),
la verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti a matrice vegetale, la verniciatura ad immersione con
utilizzo di prodotti a base acquosa e la verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non
superiore a 0,300 kg/h e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno:
i valori di emissione in atmosfera si intendono rispettati;
non sono richiesti ulteriori adempimenti oltre alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in
via generale;
è facoltà dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente prescrivere idonei sistemi di captazione, abbattimento e convogliamento delle sostanze inquinanti in caso di necessità.
B
Per la verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa, ad alto residuo secco ed in polvere:
le fasi di applicazione ed appassimento devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti;
sono considerati ad alto residuo secco i prodotti pronti all’uso contenenti solventi organici (con esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alle tabelle A1 ed A2 ed alla tabella
D, classe 1 dell’Allegato 1 del DM 12 luglio 1990) in quantità inferiore a 420 g/litro;
gli effluenti derivanti dalla fase di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere avviati ad un
idoneo sistema di filtrazione per l’abbattimento del particolato (velocità di attraversamento 24 - 36
m/min), mentre non sono richiesti presidi a valle della fase di essiccazione.
C
Per la verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti a base solvente:
le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte
in cabine dotate di idonei sistemi per la captazione degli effluenti;
possono essere impiegati prodotti vernicianti contenenti solventi organici, con l’esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 ed A2 ed alla tabella D, classe 1
dell’Allegato 1 del DM 12 luglio 1990;
gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio
a secco per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento con carboni attivi
per l’abbattimento dei solventi;
il flusso all’ingresso dello stadio di adsorbimento con carboni attivi non deve essere a temperatura
superiore a 45°C e con umidità max del 50 %;
la carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto (minimo 1 secondo) e di velocità di attraversamento (massimo 30 m/min);
la carica di carbone deve essere sostituita o rigenerata con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi utilizzati, tenendo conto della sua capacità di adsorbimento e di garantire una
perdita di carico tra 200 e 800 mm H2O (2,0 - 8,0 kPa);
la verniciatura ad immersione dovrà essere eseguita in apposite vasche dotate di condensatore
criogenico o altro sistema equivalente che garantisca il recupero di almeno il 90 % di solvente.
2.4 - Lavaggio degli attrezzi:
il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere effettuato in apposita lavatrice o all’interno di un
ambiente confinato dotato di aspirazione ed in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini
dello smaltimento e dell’eventuale recupero.
2.5 - Produzione di energia termica:
le unità termiche possono essere alimentate con metano, GPL o gasolio.
Le unità termiche, inserite in un ciclo produttivo ed alimentate a metano o GPL con potenzialità inferiore a 3 MW e quelle alimentate a gasolio con potenzialità inferiore a 1 MW, sono considerate ad inquinamento poco significativo ai sensi del DPR 25 luglio 1991; il loro esercizio non richiede autorizzazione,
ma sono soggette alla denuncia ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti presso il Comune territorialmente competente se di potenzialità superiore a 35 kW;
le unità termiche, inserite in un ciclo produttivo ed alimentate a metano, GPL o gasolio con potenzialità
superiore a quelle riportate al precedente capoverso ed inferiore a 6 MW, sono autorizzate in via generale per effetto della deliberazione approvativa del presente allegato;
41
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
-
le unità termiche con potenzialità superiore a 6 MW e quelle alimentate con combustibili diversi da metano, GPL e gasolio devono essere autorizzate con provvedimenti specifici;
le unità termiche adibite esclusivamente al riscaldamento di locali non sono soggette ad autorizzazione
per le emissioni in atmosfera, ma sono soggette alla denuncia presso il Comune territorialmente competente se di potenzialità superiore a 35 kW.
3 - Valori di riferimento e manutenzione
La progettazione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti valori di riferimento calcolati sull’intero insediamento:
-
per ciascun inquinante
(individuato dalla composizione delle materie prime
o derivante da eventuali reazioni di processo)
flusso di massa
ricavato dall’appendice “A”
In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse vanno sommate.
In caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.
mg/Nm3
Unità termiche
-
a metano o GPL (*)
a gasolio (*)
NOx
polveri
NOx
350
150
500
(*) il valore deve essere riferito al 3% di ossigeno.
mg/Nm3
Per la fase di verniciatura
-
applicazione a spruzzo ed appassimento
essiccazione (limitatamente all’uso di
prodotti a base solvente)
polveri
C.O.V.
3
50
Qualunque anomalia di funzionamento, tale da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto.
4 - Adempimenti
4.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati:
contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, l'impresa, compilando le
schede riportate nella dichiarazione, deve:
indicare le unità produttive presenti, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo
ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti;
indicare i flussi di massa per ogni inquinante, determinati sperimentalmente o dedotti dal tipo e dalle
quantità di materie prime utilizzate contemporaneamente per ciascun ciclo di lavorazione;
indicare le unità termiche presenti, qualora soggette ad autorizzazione;
per l’attività di verniciatura, indicare inoltre il tipo ed il quantitativo annuo di prodotti vernicianti pronti all'uso, la percentuale di solventi in essi contenuta, nonché il tipo di applicazione utilizzata;
indicare la quantità ed il tipo di carbone attivo presente in ciascuna cabina di verniciatura specificandone le caratteristiche chimico-fisiche (con particolare riguardo al coefficiente di adsorbimento) e la possibilità di effettuare la rigenerazione in loco;
indicare se sono state presentate altre dichiarazioni per avvalersi di autorizzazioni in via generale per
attività a ridotto inquinamento esercite nello stesso insediamento;
allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive con i relativi punti di emissione;
allegare un estratto topografico con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento.
42
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
4.2 - Comunicazione di messa in esercizio e messa a regime dell’impianto:
(solo per nuove installazioni, modifiche o trasferimenti)
l’impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente ed al Sindaco del Comune interessato, la data di messa in esercizio e di messa a regime
dell’impianto. Il termine ultimo per la messa a regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio.
4.3 - Comunicazione ed effettuazione del primo autonomo controllo:
4.3.1 - Impianti esistenti:
l’impresa deve comunicare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato
entro sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via
generale e devono essere determinati i flussi in massa ovvero, per le unità termiche e per la verniciatura, le
concentrazioni degli inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento effettuato devono
essere trasmessi all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla scadenza e riportati sulla tabella relativa ai controlli del “libretto dell’attività generica a ridotto
inquinamento”.
Sono esentati dall'effettuazione dei controlli di cui al presente punto 4.3.1 coloro che hanno effettuato l'ultimo autonomo controllo successivamente al 1 gennaio 1998, qualora prescritto dall'eventuale autorizzazione
già rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88; in tale caso dovranno essere riportati i risultati analitici relativi a tale controllo.
4.3.2 - Impianti nuovi:
l’impresa deve comunicare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato, la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato
almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto a regime e devono essere determinati i flussi in massa ovvero, per le unità termiche e per la verniciatura, le concentrazioni degli
inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento effettuato devono essere trasmessi
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla data di
messa a regime e riportati sulla tabella relativa ai controlli del “libretto dell’attività generica a ridotto inquinamento”.
4.4 - Modalità di effettuazione dei controlli:
per l’effettuazione degli autonomi controlli di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 e per la successiva presentazione dei
relativi risultati devono essere seguite le norme UNI in merito alle “Strategie di campionamento e criteri per
la valutazione delle emissioni”, nonché ai metodi specifici di campionamento ed analisi per flussi gassosi
convogliati.
4.5 - Controlli successivi:
-
non sono richiesti controlli successivi sulle emissioni derivanti dalle unità produttive;
per l’attività di verniciatura, in occasione di ogni sostituzione della carica di carbone attivo, la Ditta deve registrare sul “libretto dell’attività generica a ridotto inquinamento”:
a) la data di sostituzione, la quantità e la tipologia del carbone attivo;
b) la quantità di prodotto verniciante pronto all'uso (indicando il contenuto di solvente) realmente utilizzata nel periodo di esercizio della carica sostituita o dall’inizio dell’anno solare in corso qualora
la precedente sostituzione della carica sia stata effettuata nell’anno precedente.
La registrazione di cui al punto b) dovrà comunque essere effettuata anche entro il 30 aprile di ogni anno indicando la quantità di prodotto verniciante utilizzato dalla data di sostituzione della carica fino al 31 dicembre dell’anno solare precedente.
la Ditta deve conservare per almeno due anni copia delle fatture di acquisto dei prodotti vernicianti
e dei diluenti, nonché delle fatture inerenti la sostituzione di ogni carica di carbone attivo;
la Ditta dovrà mettere a disposizione le schede tecniche dei prodotti vernicianti utilizzati dalle
quali poter ricavare la tipologia e la concentrazione dei solventi;
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
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la Ditta deve effettuare autonomi controlli, determinando gli inquinanti indicati al precedente punto 3,
sulle emissioni derivanti dalle unità termiche con potenzialità superiore a 3 MW, entro il 30 aprile con
cadenza biennale ed annotare i risultati analitici sulla tabella relativa ai controlli del “libretto
dell’attività generica a ridotto inquinamento”;
al fine di dimostrare i requisiti per avvalersi dell’autorizzazione in via generale, la Ditta dovrà mettere a
disposizione degli organismi preposti ai controlli copia delle fatture di acquisto delle materie prime degli ultimi due anni o documentazione tecnica dalla quale poter risalire al quantitativo medio di materie
prime usate per ogni ciclo di lavorazione.
4.6 - Cessazione dell'attività, trasferimenti e modifiche sostanziali:
la Ditta deve comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Sindaco del Comune
interessato la cessazione dell'attività, i trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (cambio della
tipologia dei prodotti utilizzati, installazione o rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della
portata dell'effluente superiore al 20%) apportate all'impianto successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale; per il trasferimento e/o la modifica sostanziale
deve essere utilizzato un nuovo Mod. C6.
5 - Condotti di scarico
5.1 - Punti di prelievo:
i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate in posizione resa accessibile, a
norma ENPI, al personale addetto ai controlli. Sezioni e misure del tronchetto filettato da predisporre sui
condotti sono indicate nel disegno allegato all’autorizzazione.
Il tronchetto deve essere posizionato a monte dell’eventuale sistema di abbattimento, al fine di poter determinare il flusso di massa degli inquinanti prima dell’abbattimento stesso.
5.2 - Altezza dei condotti:
i condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti
comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risultasse almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri e comunque non inferiore all’altezza del filo superiore delle aperture più alte dei locali abitati
nel raggio di 50 metri.
6 - Altre prescrizioni
6.1 - Documentazione comprovatoria:
l'impresa deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia
della documentazione trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di avvalersi
dell'autorizzazione in via generale.
6.2 - Accesso agli impianti:
i proprietari o responsabili dell’impianto dovranno lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine
di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che
producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
I proprietari o i direttori responsabili degli stabilimenti, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a
presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempreché la sua reperibilità non sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
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6.3 - Certificato di prevenzione incendi:
l’impresa è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla
osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa.
Spazio riservato alle annotazioni dell'Ente controllore.
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Appendice “A”
(estratto dell’allegato 1 al DM 12 luglio 1990)
inquinante
Polveri totali
flusso
di massa
g/h
100
inquinante
flusso
di massa
g/h
TABELLA C
classe I
TABELLA B
Clorocianuro
Fosfina
Fosgene
classe I
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd
Mercurio e suoi composti, espressi come Hg
Tallio e suoi composti, espressi come Tl
classe II
1
classe II
Selenio e suoi composti, espressi come Se
Tellurio e suoi composti, espressi come Te
10
5
Acido cianidrico
Bromo e suoi composti, espressi come HBr
Cloro
Fluoro e suoi composti, espressi come HF
Idrogeno solforato
50
classe III
classe III
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb
Cianuri, espressi come CN
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr
Manganese e suoi composti, espressi come Mn
Palladio e suoi composti, espressi come Pd
Piombo e suoi composti, espressi come Pb
Platino e suoi composti, espressi come Pt
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice
cristallina, espresso come SiO2
Rame e suoi composti, espressi come Cu
Rodio e suoi composti, espressi come Rh
Stagno e suoi composti, espressi come Sn
Vanadio e suoi composti, espressi come V
Composti inorganici del cloro sotto forma di
gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene,
espressi come HCl
300
classe IV
Ammoniaca
2000
25
classe V
Ossidi di azoto (monossido e biossido),
espressi come NO2
Ossidi di zolfo (biossido e triossido),
espressi come SO2
5000
flusso
di massa
g/h
inquinante
TABELLA D
classe I
Anisidina
Butilmercaptano
Cloropicrina
Diazometano
Dicloroacetilene
Dinitrobenzene
Dinitrocresolo
Esaclorobutadiene
Esaclorociclopentadiene
Esafluoroacetone
Etere diglicidilico
Etilacrilato
Etilenimina
Etilmercaptano
Isocianati
Metilacrilato
Nitroglicerina
Perclorometilmercaptano
1,4-diossano
classe II
Acetaldeide
Acido cloroacetico
Acido formico
Acido tioglicolico
Acido tricloroacetico
Anidride ftalica
Anidride maleica
Anilina
Diclorofenolo
Diclorometano
Dietilammina
Difenilammina
Diisopropilammina
Dimetilammina
Etilammina
Etanolammina
2-Metossietanolo
2-Metossietanolo acetato
Nitroetano
Nitrometano
1-Nitropropano
Nitrotoluene
Piretro
Piridina
25
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Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
Benzilcloruro
Bifenile
Butilacrilato
Butilammina
Canfora sintetica
Carbonio tetrabromuro
Carbonio tetracloruro
Cicloesilammina
Cloroacetaldeide
1-Cloro-1-nitropentano
Cresoli
Crotonaldeide
1,2-Dibutilaminoetanolo
Dibutilfosfato
o-diclorobenzene
1,1-dicloroetilene
Dicloroetiletere
2-etossietanolo
2-etossietilacetato
Fenolo
Ftalati
2-Furaldeide
Furfurolo
Iodoformio
Isoforone
Isopropilammina
Metilacrilonitrile
Metilammina
Metilanilina
Metilbromuro
Metil n-butilbromuro
Metilcloruro
Metil-2-cianoacrilato
Metilstirene
Piomboalchili
2-Propenale
1,1,2,2,-tetracloroetano
Tetracloroetilene
Tetranitrometano
m, p toluidina
Tributilfosfato
Triclorofenolo
Tricloroetilene
Triclorometano
Trietilammina
Trimetilammina
Trimetilfosfina
Vinilbromuro
Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo)
Formaldeide
classe III
Acido acrilico
Acetonitrile
Acido propionico
Acido acetico
Alcool n-butilico
Alcool iso-butilico
Alcool sec-butilico
Alcool ter-butilico
Alcool metilico
Butirraldeide
p-ter-butiltoluene
2-butossietanolo
Caprolattame
Disolfuro di carbonio
Cicloesanone
Ciclopentadiene
Clorobenzene
2-cloro-1,3-butadiene
o-clorostirene
o-clorotoluene
p-clorotoluene
Cumene
Diacetonalcool
1,4-diclorobenzene
1,1-dicloroetano
Dicloropropano
Dietanolammina
Dietilformammide
Diisobutilchetone
N,N-Dimetilacetammide
N,N-Dimetilformammide
Dipropilchetone
Esametilendiammina
n-esano
Etilamilchetone
Etilbenzene
Etilbutilchetone
Etilenglicole
Isobutilglicidiletere
Isopropossietanolo
Metilmetacrilato
Metilamilchetone
o-metilcicloesanone
Metilcloroformio
Metilformiato
Metilisobutilchetone
Metilisobutilcarbinolo
Naftalene
Propilenglicole
Propilenglicolemonometiletere
Propionaldeide
Stirene
Tetraidrofurano
Trimetilbenzene
n-veratraldeide
Vinilacetato
Viniltoluene
2,4-xilenolo
2000
classe IV
Alcool propilico
Alcool isopropilico
n-amilacetato
sec-amilacetato
Benzoato di metile
n-butilacetato
isobutilacetato
Dietilchetone
Difluorodibromonetano
Sec-esilacetato
Etilformiato
Metilacetato
Metiletilchetone
Metilisopropilchetone
N-metilpirrolidone
Pinene
n-propilacetato
iso-propilenacetato
Toluene
Xilene
3000
classe IV
Acetone
Alcool etilico
Butano
Cicloesano
Cicloesene
Cloropentano
Clorobromometano
Clorodifluorometano
Cloropentafluoroetano
Dibromodifluoroetano
Dibutiletere
Diclorofluorometano
Diclorotetrafluoroetano
Dietiletere
Diisopropiletere
Dimetiletere
Eptano
Esano tecnico
Etere isopropilico
Etilacetato
Metilacetilene
Metilcicloesano
Pentano
1,1,1,2-tetracloro-2,2difluoroetano
1,1,1,2-tetracloro-1,2difluoroetano
Triclorofluorometano
1,1,2-tricloro-1,2,2trifluoroetano
Trifluorometano
Trifluorobromometano
100
4000
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Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
Schede per la registrazione annuale della sostituzione dei carboni attivi e prodotti utilizzati:
(relativa alla eventuale fase di verniciatura)
Sigla unità produttiva: M ....
La presente dichiarazione deve essere compilata in occasione di ogni sostituzione della carica di carbone attivo e
comunque entro il 30 aprile indicando il quantitativo
di prodotto verniciante utilizzato nel periodo di esercizio tra una sostituzione e l’altra o dall’ultima sostituzione
fino al 31 dicembre dell’anno solare precedente.
periodo di esercizio
(2)
carbone attivo
date
delle sostituzioni
effettuate nel
corso dell'anno
.......... (1)
quantità
sostituita
(kg)
coeff. di
adsorbimento
dal
al
prodotto impregnante pronto all'uso
quantità
utilizzata
nel periodo
(kg)
C.O.V.
(g/l)
firma del legale
rappresentante
quantità
totale
di C.O.V.
(kg)
anno .......... (1)
anno .......... (1)
anno .......... (1)
anno .......... (1)
(1)
(2)
indicare l'anno di riferimento della registrazione;
- il primo periodo inizia il 01 gennaio di ogni anno solare e si conclude alla sostituzione della carica di carbone attivo;
- i periodi successivi coincidono con il tempo effettivo di utilizzo di ogni singola carica;
- l’ultimo periodo inizia con l’ultima sostituzione effettuata e si conclude il 31 dicembre di ogni anno;
- se nel corso dell’anno non vengono sostituiti i carboni attivi, si considera un unico periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre.
Risultati analitici del primo autonomo controllo:
Data di effettuazione del controllo: .................………………………………..
sigla emissione
inquinante
flusso di massa
g/h
concentrazione
mg/Nm3
sigla emissione
inquinante
flusso di massa
g/h
concentrazione
mg/Nm3
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Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
Scheda per la registrazione degli esiti analitici dei controlli sulle emissioni delle unità termiche
da eseguire entro il 30 aprile con cadenza biennale
(i controlli devono essere effettuati solo sulle unità termiche con potenzialità superiore a 3 MW alimentate a metano, GPL o gasolio)
data
controllo
.....................
sigla unità
termica
..............
..............
..............
(*)
inquinante
concentrazione
mg/Nm3 (*)
..........................
......................
..........................
......................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
..........................
......................
inquinante
concentrazione
mg/Nm3 (*)
..........................
......................
..........................
......................
..........................
data
controllo
.....................
sigla
unità termica
..............
..............
..............
i valori devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% per le unità termiche alimentate con combustibili gassosi o liquidi e
dell’11% per le unità termiche alimentate con combustibili solidi
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del 2.1.2001 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 2.1.2001 - Nr. 1/I-II
TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
49
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