Sicurezza delle PLE
Importanza della manutenzione e delle verifiche periodiche
LOG BOOK
ovvero
REGISTRO di CONTROLLO
Diario di bordo imbarcato
sulla fregata Grand Turk.
Ing.Nicola Pantalone
Direttiva 98/37/CE
DPR 24 luglio 1996,n.459
4.4.2. Macchine
In aggiunta al punto 1.7.4, le istruzioni per l'uso dovranno comprendere informazioni relative:
a) alle caratteristiche tecniche, in particolare:
- eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al punto 4.3.3. ii);
- le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle guide;
- eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre;
b) al contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito insieme a quest'ultima;
c) alle raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta
del carico da parte dell'operatore;
d) alle istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima messa in funzione di
macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione.
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Commento al RES 4.4.2
Direttiva 98/37/CE
691
Integrazione delle istruzioni per l’uso
Omissis ...
Il paragrafo b) non impone la fornitura del registro di controllo (interventi periodici, obbligatori o
meno, interventi straordinari, riparazioni o modifiche di rilevante entità, ecc.), ma richiede al
fabbricante di fornire consigli sul suo contenuto.
Sarebbe estremamente utile, se non addirittura indispensabile, che i normatori si soffermassero su
questo problema in quanto l’armonizzazione del contenuto del registro di controllo
consentirebbe di «decifrarlo» anche senza conoscere la lingua in cui è redatto
(è il caso delle macchine noleggiate o di quelle portate con sé da un imprenditore in un altro Stato
del SEE).
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Direttiva 2006/42/CE
D.Lgs 27 gennaio 2010, n.17
4.4.2 Lifting machinery
4.4.2. Macchine di sollevamento
Lifting machinery must be accompanied by instructions containing
information on:
(a) the technical characteristics of the machinery, and in particular:
Le macchine di sollevamento devono essere accompagnate da istruzioni
che forniscano le informazioni seguenti:
a) caratteristiche tecniche, in particolare:
- il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un richiamo
alla targa dei carichi o alla tabella dei carichi di cui al punto 4.3.3,
secondo comma,
- le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le
caratteristiche delle guide,
- eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle
zavorre;
— the maximum working load and, where appropriate, a copy of
the load plate or load table described in the second paragraph of
Section 4.3.3,
— the reactions at the supports or anchors and, where appropriate,
characteristics of the tracks,
— where appropriate, the definition and the means of installation of the
ballast;
(b) the contents of
the logbook, if the latter is not supplied with the machinery;
b) contenuto del registro di controllo della macchina, se non è fornito
insieme a quest'ultima;
(c) advice for use, particularly to offset the lack of direct vision of the load
by the operator;
c) raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze
della visione diretta del carico da parte dell'operatore;
d) where appropriate, a test report detailing the static and dynamic tests
carried out by or for the manufacturer or his authorised
representative;
d) se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le
prove statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante o dal suo
mandatario, o per suo conto;
(e) for machinery which is not assembled on the premises of the
manufacturer in the form in which it is to be used, the necessary
instructions for performing the measures referred to in section 4.1.3
before it is first put into service.
e) per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro
configurazione di utilizzazione, le istruzioni necessarie per attuare le
disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in
servizio.
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Commento al RES 4.4.2
Direttiva 2006/42/CE
§364 Instructions for lifting machinery
§364 Istruzioni per macchine di sollevamento
Omissis
Omissis
Paragraph (b) of section 4.4.2 refers to the log book.
Il Paragrafo (b) della sezione 4.4.2 si riferisce al registro di controllo
There is no obligation for the manufacturer to supply such a log
Il costruttore della macchina non è obbligato a fornire tale registro.
book. However, supplying a log book in which the preventive
Tuttavia è consigliato fornire un registro di controllo in cui vengono
maintenance operations to be carried out by the user and their
indicate le operazioni di manutenzione preventiva che l’utilizzatore
periodicity are indicated can be recommended as a practical way of
deve eseguire sulla macchina e la loro periodicità: un metodo pratico
providing the maintenance instructions required by section 1.7.4.2
per fornire le istruzioni di manutenzione richieste dal paragrafo 1.7.4.2
(r) of Annex I.
(r) dell’allegato I.
Even if the manufacturer of the lifting machinery does not provide a
Anche se il fabbricante della macchina di sollevamento non fornisce un
log book, paragraph (b) of section 4.4.2 requires him to provide
logbook, il paragrafo (b) gli richiede di fornire consulenza per quanto
advice as to its content.
riguarda il suo contenuto.
Harmonised standards may specify a standardised form for the
Le norme armonizzate possono specificare un modulo standard per il
content of the log book for particular categories of machinery,
contenuto del registro per particolari tipologie di macchine, il che
which facilitates its use by users and by inspection and maintenance
faciliterebbe il suo utilizzo da parte degli utenti e per l’ispezione e per
staff.
il personale della manutenzione
1.7.4.2 (r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di
manutenzione preventiva da rispettare
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Disposizioni D.Lgs 81/106
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I : Uso delle attrezzature di lavoro
Articolo 70
1.
Salvo quanto previsto al comma 2,
le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto.
2.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di
cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui
all’allegato V.
3.
Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma precedente le attrezzature di lavoro
costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 395 del Decreto
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.
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Disposizioni D.Lgs 81/106
Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
1.Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o
adattate a tali scopi.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle
attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni
secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative,
tra le quali quelle dell’Allegato VI.
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Disposizioni D.Lgs 81/106
Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché :
a) le attrezzature di lavoro siano:
1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
cui all’articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di
elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione;
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui
lo stesso è previsto.
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Disposizioni D.Lgs 81/106
Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in
rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4,lettera a),numero 3 non configurano immissione
sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso
delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione,formazione ed addestramento adeguati
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti.
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Disposizioni D.Lgs 81/106
Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
8.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro , secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero,in assenza di
queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione
e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al
fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento,
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di
buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9.
I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre controlli,
devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
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Disposizioni D.Lgs 81/106
Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
10.
Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità
produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo.
11.
Oltre a quanto previsto dal comma 8, le attrezzature riportate in allegato VII sono sottoposte a prima
verifica da parte dell’ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche , volte a valutarne l’effettivo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, da parte delle ASL.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta (60)
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di
soggetti pubblici e privati abilitati con le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta (30) giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o
privati abilitati con le modalità del comma 13
La periodicità di tali verifiche è definita nell’allegato VII.
12.
Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
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Disposizioni D.Lgs 81/106
Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
13.
Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
14.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del presente
decreto legislativo, vengono apportate le modifiche all’Allegato VII relativamente all’elenco delle
attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
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Registro di Controllo
e
Verifiche Periodiche
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, le attrezzature riportate in allegato VII sono sottoposte a prima
verifica da parte dell’ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche , volte a valutarne l’effettivo stato
di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, da parte delle ASL.
In considerazione di quanto è disposto ai paragrafi 4 , 8 e 9 dell’art.71 - Obblighi del datore di lavoro
-
Di eseguire la manutenzione ed i controlli iniziale,periodico e straordinario
-
Di far effettuare gli interventi di controllo da persona competente.
-
Di registrare i risultati di tali controlli e di mantenerli a disposizione degli organi di vigilanza.
-
Di aggiornare il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
E’ parere che :
-
Il funzionario ispettivo non avendo né gli strumenti né gli elementi completi per entrare nell’essenza del problema
manutentivo, sia in grado di esprimere un giudizio sull’operato dell’utente e non di valutare l’effettivo stato di
conservazione della macchina
-
La valutazione più che “effettiva” debba esplicarsi in una valutazione sperimentale e documentale su come il datore
di lavoro utente mantiene in efficienza l’attrezzatura.
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Origine : INTERNET
(1998)
Cinquanta risposte
Domanda
COS'È IL REGISTRO DI CONTROLLO?
Risposta
Il registro di controllo è quel documento consegnato a corredo
della gru che deve sempre seguire l'apparecchio per tutta la sua vita, fino allo
smantellamento.
In pratica sostituisce il vecchio libretto delle verifiche
che veniva rilasciato dall'ISPESL o Ex ENPI.
(?)
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Log book e Registro
da Wikipedia,
l'enciclopedia libera.
Log book = diario o giornale di bordo
Registro
Il vocabolo registro deriva dal latino
tardo neutro registum, a cui è stata
introdotta una "R" (registRum) per
facilitarne la pronuncia.
A sua volta registum derivava dal
latino classico neutro plurale regesta
avente il significato di "cose riportate"
(re+gerere = ri+portare).
Il regestum indicava infatti il libro
dove venivano annotati i regesta, gli
atti di ogni giorno, secondo un certo
ordine
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Registro di Controllo
Contenuti
Deve essere concepito per “memorizzare” la storia della attrezzatura di sollevamento.
Ai fini della periodicità degli interventi di controllo manutentivo e d’ispezione,
a) Il costruttore dovrebbe fornire un registro con :
Report delle prove statiche e dinamiche effettuate
Modalità di utilizzo (Numero di cicli e spettro di carico)
Periodicità dei controlli
Strutture portanti (dove, come)
Meccanismi
Funi e catene
Serraggio viti (iniziale, rodaggio, periodico)
Impianti oleodinamico,pneumatico, elettrico
Dispositivi di sicurezza (funzione, simulazione,aspettativa)
Metodi di controllo (visivo, strumentale,misurazioni, prove non distruttive)
Criteri di accettazione in sede dei controlli
b)
L’utilizzatore curare e mantenere aggiornato il registro
c)
Il soggetto pubblico verificare e vigilare su come il datore di lavoro utente mantiene in efficienza
l’attrezzatura.
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Campo di applicazione : Macchine sollevamento cose e/o persone
4.
Si ritiene che le disposizioni circa le
informazioni di cui al punto 4.4.2
dell’allegato I al DPR 459/96 debbano
essere applicate a tutte le macchine per
le quali esista il rischio connesso alla
generica funzione di sollevamento,
indipendentemente che si tratti di
sollevamento di materiali e/o persone
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Nicola Pantalone - Consulente normative