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ORIENTAMENTI DI
CORRETTA GESTIONE
SIMONE BOSCHI
Commercialista in Firenze
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CHE COS'E' IL RENDICONTO?
ENTRATE
QUOTE
ASSOCIATIVE
ISCRIZIONI
CORSI
ENTRATE Aggiungere
BAR
Totale
USCITE
AFFILIAZIONI
200 E TESSERE
500 ISTRUTTORI
UTENZE
un testo
con unE clic
100 CONSUMI
200
400
150
parziale
AVANZO DI
GESTIONE
750
800 Totale a pareggio
800
50
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IL RENDICONTO:
RIEPILOGO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
ILLUSTRAZIONE DELLA GESTIONE AI SOCI
EVIDENZIAZIONE DI PREGI / DIFETTI
DIMOSTRAZIONE DI CORRETTA GESTIONE
STRUMENTO DI VALUTAZIONE FISCALE
STRUMENTO DI CONTROLLO FISCALE
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QUALI CONSEGUENZE DERIVANO
DA UN RENDICONTO:
APPROSSIMATO
INCOMPLETO
SBAGLIATO
FALSO
?
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Responsabilità dei Consiglieri
CIVILISTICHE
PENALI
PATRIMONIALI
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Flusso dei fatti di gestione:
Impegno
(incarico, contratto, ordine, ecc.)
Compimento operazione
(prestazione, acquisizione materiale, ecc.)
Esame dei documenti giustificativi
Codifica (piano dei conti)
Registrazione
Adempimenti connessi
(pagam. fornitore, pagam. Iva o ritenute, ecc.)
Controlli, totali finali e rendiconto
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obblighi contabili da leggi fiscali
Art. 148 TUIR
lo statuto deve prevedere le modalità di
presentazione e approvazione del rendiconto
QUINDI
il rendiconto deve essere redatto
QUINDI
dev'essere tenuta una contabilità minima che
consenta di redigere un rendiconto
senza errori, approssimazioni od omissioni
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il piano dei conti
Elenco di codici contabili
a ciascuno dei quali corrisponde
un conto del bilancio
più è dettagliato, maggiore sarà la precisione,
più ampio sarà l'elenco dei conti nel bilancio
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i regimi contabili in pillole
"rudimenti" contabili della Sora Maria:
schede a mano, lapis e calcolatrice.
un foglio elettronico: già meglio
(almeno i totali li fa il computer, senza errori)
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I regimi contabili in pillole
Contabilità semplificata
Tenuta dei registri ai fini IVA
anche se non obbligatorio
Registro Iva acquisti:
documenti di spesa, fatture fornitori, ecc.
Registro Iva Fatture:
fatture emesse per pubblicità,
sponsorizzazioni, ecc.
Registro Iva Corrispettivi:
Incassi per quote, abbonamenti, corsi, ecc.
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I regimi contabili in pillole
segue contabilità semplificata
I registri vengono tenuti secondo un criterio
"finanziario": le registrazioni sono eseguite nel
momento della manifestazione dell'incasso o del
pagamento e non prima.
A fine anno: i totali rappresentano le uscite e le
entrate complessive (rendiconto finanziario).
Se integriamo gli anzidetti totali con i debiti e i crediti
a fine anno e con gli investimenti eseguiti nell'anno,
avremo il rendiconto economico-patrimoniale
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I regimi contabili in pillole
segue contabilità semplificata
ATTENZIONE: le uscite registrate nel registro
degli acquisti dovranno coincidere con le uscite di
cassa e di banca
QUINDI: l'estratto conto bancario dovrà essere
controllato per verificare che tutti i movimenti
siano stati registrati
QUINDI: se le registrazioni sono state operate
correttamente, la differenza fra entrate e uscite del
rendiconto - tenuto conto del saldo iniziale del
conto corrente - corrisponderà al saldo finale del
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conto corrente.
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I regimi contabili in pillole
contabilità ordinaria
Regime contabile obbligatorio per le SSD e
sicuramente opportuno per le ASD di medie e
grandi dimensioni
consente analiticità, rigorosità, attendibilità
Registri Iva come nella semplificata, ma
registrazioni per competenza e non per cassa;
Libro Giornale Cronologico
consente la redazione del bilancio nella sua
tradizionale completezza
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rapporti con
istruttori, allenatori, atleti
Articolo 67 lettera m) del TUIR:
i compensi e i rimborsi corrisposti da ASD/SSD
nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche
sono REDDITI DIVERSI e non rientrano fra i
proventi di lavoro dipendente o parasubordinato
art. 90 L. 289/2002 (Finanziaria 2003): anche le
collaborazioni amministrative-gestionali
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trattamento fiscale art. 67 m)
Fino a 7500 euro: esenzione da Irpef
Oltre 7500 fino a 28.158: ritenuta d'imposta 23%
Oltre 28.158: ritenuta d'acconto del 23%
(oltre alle addizionali comunale e regionale)
In ogni caso:
Per la ASD/SSD obbligo di certificazione e di
indicazione nel modello 770.
Per il prestatore: obbligo di inserimento nel
730 o Modello Unico (anche i redditi esenti)
- fa cumulo per i familiari a carico e per l'Isee -15
ai fini previdenziali
Il Decreto "salva Italia" del Governo Monti
sopprime l'Enpals ma non riordina il settore nè dà
istruzioni in merito al passaggio all'Inps.
In ogni caso:
- gli istruttori con partita Iva hanno una propria
posizione (enpals) Inps;
- gli istruttori senza partita Iva ma con rapporti di
natura parasubordinata (desk, reception) saranno
iscritti alla gestione separata Inps;
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ai fini previdenziali
orientamento Enpals per le prestazioni di natura
sportiva dilettantistica:
- se rese da istruttori Federali o Coni sono di
natura non dilettantistica per via del requisito
qualificativo e scontano comunque l'Enpals
- se attività principale (in termini di tempo ma
anche di valore) per il prestatore scatta la
contribuzione Enpals
- altri: niente contribuzione (sebbene l'ispettore
Inps tenda a contestare la natura sportiva
dilettantistica a prescindere)
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Rapporti con collaboratori
Lettera di incarico per prestazioni
sportive dilettantistiche
Dati del committente e del prestatore
Occupazione prevalente del prestatore
Suoi eventuali requisiti (federali, Coni, ecc.)
Oggetto: incarico di istruttore nella materia di ......
con autonomia nell'organizzazione oraria
Trattamento economico
Obbligo del prestatore di indicare altri rapporti
Durata del rapporto: preferibile 1 anno con divieto
di rinnovo tacito (semmai si redigerà un nuovo
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contratto)
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contratto per la locazione del fondo
Verificare se vi è obbligo di utilizzare il fondo
tassativamente secondo la destinazione precisata
dal classamento catastale
Verificare idoneità impianti, presenza certificazioni
e stato dei locali.
Verificare accessibilità ai locali, aperture
all'esterno e caratteristiche aero-illuminanti
Verificare se possibile ricavare
bagni/docce, vano pronto soccorso
spogliatoi,19
sicurezza impianti sportivi
DPGR Toscana 13.2.2007 n. 7: regolamento di
attuazione della legge regionale n. 72/2000 relativo al
nuovo regolamento per le palestre
D.M. 6.6.2005 (modifiche al D.M. 18.3.96 – norme di
sicurezza impianti sportivi)
DM 10.3.1998 - sicurezza luoghi di lavoro
D.LGS. 626/1994
D.LGS. 81/2008
D.LGS. 106/2009
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prevenzione incendi
DPR 151/2011 - regolamento di prevenzione incendi
(punto 65): locali di spettacolo e trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre pubbliche e private, con
capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie
lorda in pianta al chiuso > 200 mq. (escluse le
manifestazioni temporanee in locali o luoghi aperti al
pubblico).
Al di sotto delle 100 persone: obbligo valutazione rischio
incendio e adozione misure sicurezza.
Fra 100 e 200 persone: categoria B – entro il 6/10/2012
"SCIA" antincendio e approvazione progetto VVFF.
Oltre 200 persone: categoria C – parere favorevole sul
progetto e SCIA entro 6/10/2012 oltre a sopralluogo
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VVFF.
il futuro
Impianti sportivi con certificazioni
ASD/SSD con requisiti formativi
Consiglieri, Istruttori e Tecnici con crediti formativi
Verifiche bi-triennali per la conferma dell'iscrizione
al Registro Coni e, più in generale, del requisito
sportivo dilettantistico
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Crediti formativi a regime
Corsi formativi tradizionali
(in materie contabili-fiscali, manageriali, di
sicurezza e prevenzione, di soccorso e
antincendio, di educazione motoria, ecc.)
Attività sportive di rilevanza sociale
(apertura impianti ai quartieri,
accordi con Amministrazioni)
Attività sportive di rilevanza salutistica
(corsi per minori, per over 60, ginnastica
post-riabilitativa, post-parto, ecc.)
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Mappatura impianto
Aree profit e no-profit
(es. termario e area attrezzi-pesi)
Aree ad alto valore di investimento
(es. impianto di depurazione, fotovoltaico, ecc.;
manto artificiale campo di gioco, e così via)
Aree ad accesso non legato ai corsi
(es. balneazione estiva in piscina)
Aree commerciali, di ristoro e trattenimento
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Rilevanza utenze e consumi
consumo idrico, elettrico, gas:
suddivisione contatori fra profit e no-profit
Tassa rifiuti
Imposte suolo pubblico, pubblicità, ecc.
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Legge 35 / 2003 Regione Toscana
Tutela sanitaria dello sport
Per attività sportiva agonistica si intende quella attività
praticata
continuativamente,
sistematicamente
ed
esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni
sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello
nazionale.
Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni
sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva
agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni
singola federazione sportiva e dagli enti di promozione
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sportiva riconosciuti dal CONI
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Per attività sportiva non agonistica si intende quella
attività praticata in forma organizzata dalle federazioni
sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dal Ministero dell'istruzione relativamente alle
fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della
gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica
per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato
al conseguimento di prestazioni sportive di elevato
livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere
l'attività sportiva.
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Per attività motoria e ricreativa si intende quella svolta
singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e
ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da
istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al
CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e
ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attività
sportiva non è richiesta certificazione medica di
alcun tipo.
Gli enti e associazioni che organizzano attività rientranti
nella disciplina della presente legge sono tenuti a
esplicitare ai partecipanti a quale delle tipologie l'attività
afferisca.
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Art. 04 - Certificazione di idoneità sportiva agonistica e
non agonistica
1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti
sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità
all'attività sportiva agonistica e non agonistica, la società o
l'organizzazione sportiva è tenuta a
consegnare all'interessato la richiesta di visita medica
(...)
3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non
agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti.
4. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e
non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie
locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la
medicina dello sport. (...)
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Art. 07 - (Adempimenti degli organizzatori)
1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la
propria responsabilità, a:
a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività
sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione
della certificazione di idoneità sportiva prevista dalla
presente legge;
b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti,
verificandone scadenza e validità;
c) verificare la regolarità della posizione dei propri atleti che
prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse
organizzate mediante esame del libretto sanitario;
d) rifiutare, ai fini della pratica delle attività sportive
agonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da
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specialisti diversi da quelli indicati nella presente legge.
.
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2. Chiunque organizzi manifestazioni sportive è tenuto
ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle
competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico
e di primo soccorso, previsti dai regolamenti delle
federazioni sportive nazionali ed internazionali e
comunque chiunque organizzi manifestazioni pubbliche
a partecipazione libera concernenti attività motorie e
ricreative è tenuto ad assicurare a proprie spese
adeguati servizi di primo soccorso.
(...)
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Art. 14 - (Provvedimenti sanzionatori)
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla
presente legge è svolto dai competenti servizi delle aziende
unità sanitarie locali.
2. La violazione agli adempimenti e agli obblighi previsti dall'
articolo 7 comporta per il soggetto tenuto all'adempimento
l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 300,00 a 1800,00 euro.
(..)
4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla
presente legge si applicano la legge regionale 28 dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)
e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale). All'applicazione delle sanzioni provvede il comune
territorialmente competente.
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(...)
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l'ufficio sempre in ordine
L'immediata identificazione di un fascicolo in
archivio è indice di precisione
Separare i documenti di gestione anno per anno
Obblighi previsti dal codice sulla privacy:
conservazione archivi contenenti:
- dati personali (associati frequentatori);
- dati sensibili (compensi istruttori)
Stabilire procedure di accesso ai dati e ai
documenti.
Redigere e aggiornare il D.P.S.
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... grazie dell'attenzione !!
STUDIO COMMERCIALE BOSCHI
Viale dei Mille 73 – 50131 FIRENZE
Tel. 055 573040 Fax 055 577262
[email protected]
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Corso Dirigente Sportivo Diapositive vol3