ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE ARTICOLI NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO RUBRICHE Il praticantato rinnovato WEEK WORK Bradaschia a pag. 145 Studio associato Paoli a pag. 155 La società unipersonale CONSULPOST Zanolli a pag. 146 Forcolin e De Lorenzis, Sala, Magni Fortunati, Di Sante Marolli, Lana, Cerello a pag. 158 Mobilità iniqua coi piccoli Interlandi a pag. 151 FISCO IN PILLOLE a pag. 156 Il nuovo imponibile/2 STORIE Scano a pag. 152 DI LAVORO Paoli a pag. 160 IMPORTANTI Iso 9000 (v. seconda di copertina) e di aver ripristinato la commissione per la riforma della L. 12/79 (v. pag. 159). dersi qualificatissimi interventi, tra i quali rileviamo quelli del Presidente dell’Ordine, Gabriella Perini, e del noto sociologo prof. Gian Paolo Prandstraller. Inoltre, nella stessa sezione “Documenti”, abbiamo reso disponibile l’importante circolare del Ministero finanze n. 48/E del 10.2.98, in tema di deducibilità fiscale dei mezzi di trasporto aziendali. ❑ Il collega Maurizio Buonocore, redattore di questo settimanale, è stato eletto Tesoriere della Consilp-Confprofessioni. In tale veste ha già firmato un protocollo aggiuntivo al ccnl per gli studi professionali in tema di contratti di formazione e lavoro che prossimamente pubblicheremo. A lui vanno i nostri complimenti e auguri. ❑ L’Ordine comunica di aver recepito il progetto Ancl di certificazione Uni En www.ancl.it ❑ Novità nel sito. Abbiamo messo in rete un brillante libretto che raccoglie gli atti del settimo convegno nazionale di studio, svoltosi nel novembre ’96 a Udine, in tema di deontologia professionale. Il convegno – organizzato dall’Ordine di Udine, di cui è presidente la collega Giuliana Della Bianca – ha visto succe- Convegni ◗ il 12 marzo a Reggio Emilia ANCL – ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI SETTIMANALE – ANNO XXXIX N. 10 DEL 7 MARZO 1998 (v. n. scorso) Consulenti del Lavoro ▼ Consiglio Nazionale dell’Ordine Via Santuario Regina degli Apostoli, 36 00145 Roma COMUNICATO STAMPA Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, sulla spinta dell’imminente nuova regolamentazione delle libere professioni e nell’ottica di un più attento ruolo degli Ordini professionali, ha deliberato di adottare un progetto presentato dall’Ancl (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) il cui obiettivo è quello di portare gli studi dei consulenti del lavoro alla certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000. Nel progetto, tra l’altro, viene resa operativa una convenzione stipulata nello scorso novembre, tra la stessa Ancl ed il DNV (Det Norske Veritas), Istituto primo in Italia per numero di certificazioni con competenza in tutt’Europa ed accreditato per i servizi professionali. Nella convenzione, oltre alle procedure standardizzate per l’ottenimento del certificato di qualità da parte dei singoli studi, è stata prevista l’istituzione di un Comitato Ristretto Professionisti, composto da consulenti del lavoro e da dirigenti DNV, per definire le linee guida da applicare alla professione. Tra le altre attività, in questa prima fase si procederà affinché vengano certificati la sede del Consiglio Nazionale ed alcuni studi professionali-pilota. Gradualmente, attraverso una serie di iniziative, verrà portata in certificazione tutta la categoria. Roma, lì 27 gennaio 1998 In vigore le nuove regole Il praticantato rinnovato E ntreranno in vigore il 10 marzo 1998 le nuove regole per lo svolgimento del praticantato dei consulenti del lavoro. Con decreto del 2 dicembre 1997, pubblicato sulla GU del 10 dicembre 1997 (reperibile nel nostro sito – ndr), vengono ridisegnati i due anni necessari per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della nostra professione. Finalmente le aspettative dei Consigli Provinciali, più volte espresse nell’ambito delle assemblee nazionali, sono state in buona parte accolte. L’attuale Consiglio Nazionale, dopo aver raccolto, recepito e selezionato le problematiche emerse dal ’79 (data del precedente regolamento), ha elaborato le nuove regole per lo svolgimento della pratica professionale. L’applicazione delle norme sul praticantato risulta di fatto un’incombenza dei Consigli Provinciali, i quali detengono il registro dei praticanti. I consulenti del lavoro, tramite i loro rappresentanti provinciali, in questi anni hanno evidenziato alcune perplessità relative al vecchio regolamento, hanno predisposto richieste di modifiche ed hanno avanzato proposte concrete, divenendo così i veri protagonisti del cambiamento. In attesa della riforma della legge n. 12/79 istitutiva dei consulenti del lavoro alla quale sta lavorando il Consiglio Nazionale dell’Ordine e che vedrà apportare modifiche ai titoli di studio validi per l’ammissione all’esame di Stato, il regolamento stabilisce che possano essere ammessi come praticanti coloro che siano in possesso di uno dei titoli stabiliti con decreto interministeriale emanato ogni anno (art. 2). Il regolamento contiene alcune rilevanti novità quali il requisito minimo di due anni di anzianità d’iscrizione all’Ordine dei consulenti del lavoro per poter ammettere il praticante, mentre i professionisti non consulenti del lavoro, individuati dall’art. 1 della legge 12/79 (avvocati, ragionieri e dottori commercialisti), dovranno aver effettuato la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro relativa all’espletamento dell’attività di consulenza del lavoro da almeno 3 anni (art. 1, comma 2); questi requisiti di nuova istituzione garantiscono l’adeguata esperienza professionale del “dominus”. Altre novità riguardano l’ammissibilità del rapporto di lavoro subordinato part-time contemporaneo al praticantato (art. n. 10 del 7.3.98 4, comma 2) e la frequenza minima di 4 ore medie giornaliere del praticante in studio, l’obbligo di diligenza ed assiduità nello svolgimento, la direzione costante del professionista, il quale deve fornire preparazione idonea per l’esercizio della professione (art. 5, comma 1). Il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro con questo regolamento interviene rendendo il controllo sul praticantato da parte dei Consigli Provinciali non più solo formale (iscrizione, requisiti, certificazioni, ecc.), ma in grado di garantire le qualità della formazione del praticante e la veridicità del biennio svolto. Questa era una delle principali attese della categoria, che da tempo lamentava la mancanza di strumenti idonei a consentire la verifica e la vigilanza sull’effettivo e lodevole svolgimento della pratica. Viene lasciata ai Consigli Provinciali la facoltà di scelta dello strumento (con cadenza semestrale o annuale) per valutare il tirocinio tra: redazione di tre tesine teorico-pratiche, relazione sull’attività svolta o compilazione di questionari predisposti dai Consigli stessi. In tutti e tre i casi si farà riferimento alle materie previste per l’esame ➦ 145 di Stato: diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto tributario e, nell’ipotesi in cui elaborati o questionari non siano positivi, i Consigli Provinciali, prima di adottare qualsiasi provvedimento, convocheranno il praticante per ulteriori verifiche inerenti lo svolgimento della pratica. La mancata presentazione degli elaborati o dei questionari entro il termine di 30 giorni (e dei 60 giorni previsti per la diffida) viene considerata rinuncia all’iscrizione al registro dei praticanti (art. 5, comma 8). Inoltre, in caso di comprovate dichiarazioni non conformi al vero, rese al fine di convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, le conseguenze sono particolarmente gravi; infatti il Consiglio Provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti ed apre un procedimento disciplinare nei confronti del professionista iscritto all’Ordine dei consulenti del lavoro, mentre segnala al Consiglio dell’Ordine di appartenenza i casi relativi agli altri professionisti (di cui all’art. 1 della L. 12/79). Anche il libretto della pratica, rilasciato al praticante al fine di annotare le nozioni acquisite, le attività professionali alle quali ha partecipato e le principali pratiche trattate, risulta mezzo idoneo a certificare durata e regolare svolgimento della pratica e diviene utile strumento di controllo da parte del Consiglio Provinciale, che potrà richiederlo in visione ogni qualvolta lo ritenga opportuno (art. 6). Il limite massimo dei 4 anni posto al mantenimento dell’iscrizione nel registro dei praticanti tende a scoraggiare praticantati che in passato potevano trascinarsi per un tempo indeterminato, svilendo il concetto di tirocinio (art. 6, comma 5). I consulenti del lavoro hanno una visione positiva di tutto il nuovo regolamento e si preparano anche, con questo innovativo strumento, all’entrata in vigore della legge-quadro sulle professioni, che produrrà a breve una disciplina organica e di princìpi della materia relativa agli ordini professionali, anche prevedendo nella disciplina del tirocinio lo svolgimento dell’effettiva pratica, intesa come reale formazione del futuro professionista. Silvia Bradaschia Pro e contro della società individuale a responsabilità limitata La società unipersonale Il PresidentAncl di Verona, Fernando Tebaldi, c’invia questo studio, curato dal collega Zanolli in collaborazione col Centro Studi dei consulenti del lavoro di Verona. Per ragioni di spazio non abbiamo potuto pubblicare gli schemi di atto costitutivo e di statuto, a disposizione in redazione di chi ne faccia richiesta. Cenni storici Con D.Lgs 3.3.93, n. 88, pubblicato sulla GU il 3.4.93, n. 78, il legislatore ha dato attuazione alla XII Direttiva Cee (n. 667 del 21.12.89) in materia societaria, facendo divenire la società unipersonale una realtà anche per l’ordinamento italiano. Il riconoscimento normativo delle società 146 unipersonali consente l’esercizio dell’impresa individuale in regime di responsabilità limitata, eliminando il rischio secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni (art. 2740 c.c.). Con l’attuazione della XII Direttiva Cee viene garantita la tutela nei confronti dei terzi con una maggiore trasparenza e pubblicità n. 10 del 7.3.98 sulla reale situazione economica, fiscale e patrimoniale, nonché sulle persone che detengono la proprietà e la gestione dell’impresa. Aspetti positivi e negativi I vantaggi rispetto alle imprese individuali sono: 1) possibilità di esercitare un’atti- ➦ 2) 3) 4) 5) 6) 7) vità commerciale in regime di responsabilità limitata; sottrazione delle persone fisiche ad una procedura fallimentare; tutela dei terzi tramite norme in materia di pubblicità (art. 2475 bis) e di controllo dei conti; possibilità di crescita nel caso si voglia farla divenire pluripersonale, con successiva possibilità di trasformazione in spa; minimo capitale sociale versato e sottoscritto (art. 2476) di L. 20.000.000; il collegio sindacale è nominato con capitale sociale superiore ai 200.000.000; l’amministratore può essere il socio unico o un terzo. Gli svantaggi Manca quel controllo tra organi diversi. Fonti del diritto La legge prevede che il socio unico persona fisica può acquistare responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. Se il socio unico è una società di capitali, di persone o un’associazione è responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali nel caso la società diventi insolvente. La società unipersonale può nascere per: a) nuova costituzione per inizio attività; b) trasformazione ditta individuale preesistente. Condizione per la costituzione (art. 2476, comma 2, c.c.) Il socio costituente la nuova srl deve liberare interamente il capitale sociale (minimo 20 milioni), versando integralmente il conferimento in denaro presso un istituto di credito. In caso contrario la società non può essere omologata; qualora la società venisse omologata ed iscritta al registro delle imprese, tutti gli atti sono nulli (art. 2332 c.c.). Operazioni assunte prima dell’iscrizione al registro delle imprese Il socio fondatore è responsabile illimitatamente. Pubblicità Negli atti e nella corrispondenza della srl unipersonale l’organo amministrativo deve espressamente indicare: società unipersonale a responsabilità limitata. Nel libro soci va indicato il socio persona fisica e/o società completo di tutti i dati identificativi. Adempiuto correttamente all’obbligo di pubblicità, il socio unico gode di responsabilità limitata. Pure gli atti tra il socio e la società devono essere trascritti sul libro delle adunanze e la redazione del contratto va fatta in modo completo nel suo contenuto. Le dichiarazioni degli amministratori vanno depositate nel registro delle imprese entro 15 giorni dall’iscrizione nel libro soci, indicando la data dell’iscrizione stessa. Funzionamento La srl unipersonale deve rispettare tutte le regole della srl e, quindi, esiste un’assemblea che prende le proprie delibere con un solo socio; l’amministrazione può essere affidata al socio unico o ad un terzo; il collegio sindacale va istituito nel rispetto dell’art. 2488 c.c. L’assemblea Va rispettata la regola delle srl pluripersonali: l’assemblea viene convocata e delibera in via totalitaria; il socio unico non può delegare a terzi i poteri riguardanti l’assemblea. L’assemblea straordinaria va redatta sempre per atto pubblico. Le delibere dell’assemblea con socio unico possono essere annullate solo in presenza dei sindaci. n. 10 del 7.3.98 Socio unico diverso dall’organo amministrativo Nel caso la funzione di amministratore unico sia svolta da un terzo, l’assemblea totalitaria è valida quando sono presenti, oltre all’unico socio, gli amministratori e/o i sindaci. Pertanto il socio unico fa convocare l’assemblea facendone richiesta agli amministratori. L’azione di annullamento può essere esercitata dagli amministratori e/o dai sindaci, mai dal socio unico; quest’ultimo non può mai essere assente, dissenziente o astenuto alla delibera dallo stesso adottata. Aumento capitale sociale Come previsto per la costituzione, anche l’aumento del capitale sociale comporta il versamento integrale del conferimento in denaro, pena la responsabilità illimitata nel caso in cui la società si rende insolvente. Responsabilità socio unico Il socio unico ha responsabilità limitata nei seguenti casi: a) sia una persona fisica; b) vengano rispettati gli obblighi di legge, nonché la pubblicità degli atti (art. 2497 c.c.). La quota unica Gode della stessa disciplina della srl pluripersonale, anche per la sua circolazione. Nel caso in cui l’atto costitutivo vieti il trasferimento per mortis causa del socio unico, la società viene sciolta. La quota unica può essere costituita in pegno o in usufrutto e soggetta ai provvedimenti di esproprio e sequestro. Operazioni straordinarie Vengono applicate le regole del codice civile che regolano la trasformazione, la fusione e la scissione. ➦ 147 Scioglimento L’assemblea straordinaria composta dal socio unico, dagli amministratori e dai sindaci, quando sono nominati, provvede a nominare i liquidatori. Fallimento Accertato lo stato di insolven- Elementi distintivi za, la srl unipersonale viene dichiarata fallita con esclusione del socio unico limitatamente responsabile. Se invece il socio unico è illimitatamente responsabile la giurisprudenza prevalente e la dottrina tradizionale ritengono che il fallimento sociale non comporti il Società a responsabilità Società a responsabilità limitata con un unico socio limitata fallimento del socio unico. Questi però, sia esso persona fisica o persona giuridica, risponde delle obbligazioni sorte nel periodo in cui egli aveva responsabilità illimitata e solo per la parte che non trova capienza nella liquidazione dell’attivo patrimoniale. Società in nome collettivo ➦ Società in accomandita semplice Numero dei soci Uno Almeno due Almeno due Almeno due ed almeno un accomandatario Responsabilità dei soci Limitata alla quota (capitale sociale) Limitata alla quota Illimitata Illimitata per l’accomandatario Capitale minimo Venti milioni sottoscritti e versati Venti milioni divisi in quote di lire mille o multiplo di mille Nessun limite Nessun limite Quote Cedibili salvo limiti stabiliti nello statuto Cedibili salvo limiti stabiliti nello statuto Conferimenti liberi nella misura stabilita o necessaria Conferimenti liberi nella misura stabilita o necessaria Ragione o denominazione sociale Libera con indicazione della sigla “srl unipersonale” Libera con indicazione della sigla “srl” Necessaria l’indicazione della sigla e di almeno un socio Necessaria l’indicazione della sigla e di almeno un accomandatario Atto costitutivo e statuto Redatti dal notaio Redatti dal notaio Atto notarile o scrittura privata autenticata Atto notarile o scrittura privata autenticata Formalità di costituzione Omologa del tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese Omologa del tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese Semplice deposito in tribunale senza omologazione Semplice deposito in tribunale senza omologazione Pubblicità ulteriori Bollettino società Bollettino società Non richiesta Non richiesta Amministratori Socio unico o terzi Soci o terzi Solo soci Solo accomandatari il cui consenso è necessario per la revoca Nomina e poteri Assemblea ordinaria, poteri di gestione e rappresentanza Assemblea ordinaria, poteri di gestione e rappresentanza Potere di gestione e rappresentanza, limiti in tema di revoca Potere di gestione e rappresentanza, limiti in tema di revoca Quorum assembleari Modificabili in più o in meno nello statuto Modificabili in più o in meno nello statuto Non esiste l’assemblea Non esiste l’assemblea Controllo della gestione Collegio sindacale obbligatorio quando il capitale sociale sia pari almeno a L. 200.000.000 Collegio sindacale obbligatorio quando il capitale sociale sia pari almeno a L. 200.000.000 Esercitata da ciascun socio Esercitata da ciascun socio Liquidazione Obbligatoria Obbligatoria Facoltativa Facoltativa Trasformazione e fusione Ammesse liberamente Ammesse liberamente Ammesse liberamente Ammesse liberamente 148 n. 10 del 7.3.98 CONFERIMENTO DITTA INDIVIDUALE IN SRL A SOCIO UNICO Si precisa che il socio artigiano non può essere socio unico in altra srl e/o società di persone. Adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali in ipotesi di costituzione della srl con conferimento dell’azienda dell’imprenditore individuale Costituzione della srl uninominale ex art. 2476. 1) Istanza al presidente del tribunale competente per la nomina dell’esperto, ex art. 2343, da parte dell’impresa individuale. 2) Relazione dell’esperto nominato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni conferiti, il valore attribuito, i criteri di valutazione seguiti, l’attestazione che il valore attribuito all’azienda non è inferiore al valore nominale delle quote emesse a fronte del conferimento, aumentato dell’eventuale sovraprezzo. 3) Redazione, per atto pubblico, dell’atto costitutivo (lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere allegato), obbligo di nomina dell’organo amministrativo e del collegio sindacale se il capitale supera il limite di 200 milioni di lire (il capitale minimo è stabilito nella misura di 20 milioni). Per le srl uninominali deve risultare interamente sottoscritto e versato al momento della costituzione. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui per due esercizi siano superati i limiti previsti dall’art. 2435 bis del c.c., e cioè: d) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire; e) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire; f) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 4) Il tribunale competente, in relazione alla sede della Cciaa, procede all’omologa e ordina l’iscrizione della società nel registro delle imprese (con l’iscrizione al registro si ottiene la personalità giuridica). 5) Il notaio che redige l’atto ovvero, in caso di sua inerzia, gli amministratori, devono, entro 30 giorni dall’omologa, depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese competente. Successivamente all’iscrizione, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, si dovrà provvedere alla comunicazione di “inizio attività” presso la locale Cciaa. 6) Vidimazione dei libri sociali. 7) Iscrizione dei componenti dell’organo amministrativo, nonché degli eventuali sindaci collaboratori coordinati e continuativi, a cura degli stessi amministratori e sindaci, alla gestione separata Inps del 10%, di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95, se tenuti. 8) Comunicazioni, a carico dell’organo amministrativo della società, all’Inail (5 giorni prima dell’inizio dell’attività) e all’InpsIvs gestione artigiani o commercianti (quale dichiarazione di inizio attività entro 30 giorni). 9) Dichiarazione di cessazione di attività, a cura del titolare dell’impresa individuale, all’ufficio Iva, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72. 10) Dichiarazione di cessazione di attività al Rea, albo artigiani, e Inps-Ivs gestione artigiani, a cura del titolare dell’impresa individuale. 11) Cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese, a cura del titolare dell’impresa individuale. n. 10 del 7.3.98 12) Chiusura delle posizioni Inail dell’impresa individuale, a cura del titolare dell’impresa individuale. 13) Comunicazione al Comune delle variazioni ai fini della riscossione dei tributi locali, a cura di entrambi disgiuntamente. 14) Entro sei mesi dalla costituzione l’amministratore deve controllare le valutazioni contenute nella relazione dell’esperto e, se sussistono fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore del bene conferito è inferiore di oltre un quinto a quello a cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le quote che risultano scoperte. Il socio può provvedere a versare la differenza in denaro. 15) Versamento dell’imposta di registro, entro 20 giorni dalla data di registrazione, nel registro delle imprese. 16) Versamento della tassa di concessione governativa per vidimazione dei libri sociali, pari a lire 600.000 o un milione, nel caso di capitale apportato superiore al miliardo. 17) Versamento della tassa di concessione governativa di lire 500.000, per l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, entro 30 giorni dall’omologa. 18) Denuncia all’ufficio Iva entro 30 giorni dalla data dell’inizio dell’attività (obbligo di richiedere il codice fiscale, qualora non sia subito richiesto direttamente il numero di partita Iva). 19) Denuncia, ex art. 36 del DPR 600/72, all’ufficio delle imposte dirette entro 3 mesi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. ➦ 149 Trattamento fiscale dell’operazione di conferimento L’operazione prospettata può essere assoggettata a imposta ordinaria o a imposta sostitutiva ad aliquota pari al 27%. Nell’ipotesi di conferimento di azienda effettuato tra soggetti residenti in Italia, esercenti imprese commerciali, la determinazione dell’eventuale plusvalenza patrimoniale comporta l’individuazione del concetto di “valore di realizzo”. Il valore di realizzo è rappresentato: a) dal valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’azienda conferita; b) se superiore, quello attribuito all’azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. In sostanza, la perfetta coincidenza tra i valori iscritti dal conferente e conferitario comporta, in virtù dell’applicazione del principio della simmetria dei valori fiscalmente riconosciuti, la non emersione di materia imponibile e, quindi, la neutralità dell’intera operazione. Il “valore di realizzo”, come appena definito, assume rilevanza sia ai fini dell’imposta sostitutiva, sia ai fini dell’applicazione del- l’art. 54 del Tuir. In altre parole, per la determinazione della plusvalenza si deve fare riferimento al concetto di valore di realizzo e la plusvalenza determinata sarà soggetta a tassazione ordinaria o sostitutiva. Non rientrano nella norma in esame le minusvalenze, per le quali i criteri di determinazione rimangono quelli ordinari (come si può desumere dal combinato disposto degli artt. 54 e 9 del Tuir). Conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore IPOTESI GENERALE NEUTRALITÀ FISCALE Non emerge materia imponibile nell’ipotesi di applicazione del principio di simmetria dei valori fiscalmente riconosciuti. Iva: l’operazione è esclusa dal campo di applicazione di tale imposta. Registro: aliquota pari all’1% del valore venale in comune commercio. Invim: se il conferimento ha per oggetto degli immobili è dovuta l’Invim calcolata sull’incremento di valore formatosi fino alla data del 31.12.92. Tassa concessione governativa: L. 500.000 per atto costitutivo, più L. 250.000 per qualunque altro atto per il quale è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese. Adriano Zanolli DA PIÙ DI TRE ANNI IMPRESE POSSEDUTE TASSAZIONE OPZIONALE SOSTITUTIVA La plusvalenza concorre alla formazione del reddito d’impresa nei modi ordinari. Imposte dirette e tasse Nell’ipotesi in cui i valori dell’azienda ceduta e delle partecipazioni ricevute siano coincidenti e il valore dell’azienda conferita non si discosti da tale valore attribuito nelle scritture contabili del soggetto conferitario, è possibile procedere alla cessazione dell’impresa individuale senza oneri impositivi derivanti da quella che, in termini sostanziali, si traduce in una destinazione a finalità estranee all’esercizio di attività d’impresa. Per evitare che la norma agevolativa dia luogo ad abusi, è disposto che la successiva cessione, entro tre anni, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento si AZIENDE POSSEDUTE considera effettuata nell’esercizio dell’impresa e rimane salva l’applicazione della tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera g), del Tuir. Se, invece, la cessione delle partecipazioni è effettuata oltre i tre anni dal conferimento è assoggettata alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui capital gains. In pratica le possibili ipotesi di tassazione della plusvalenza realizzata a seguito dell’operazione di conferimento sono le seguenti (vedi schema qui sotto). La plusvalenza può essere assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 27%. L’imposta può essere rateizzata in cinque rate annuali e compensata con eventuali crediti d’imposta. RATEIZZAZIONE* DA PIÙ DI CINQUE ANNI La plusvalenza può essere rateizzata in cinque esercizi ex articolo 54, comma 4, del Tuir. È possibile optare per la tassazione separata della plusvalenza, ex articolo 16, comma 1, lettera g). * La rateizzazione è possibile se è mantenuta la qualifica di imprenditore commerciale. Tale eventualità si manifesta anche con l’inizio, contestuale alla cessione, di una nuova attività (Direzione regionale delle entrate dell’Emilia Romagna del 18 settembre 1996, n. 39525). 150 n. 10 del 7.3.98 La proroga rende ancora incerto il beneficio Mobilità iniqua coi piccoli C on il DL 20.1.98, n. 4, pubblicato sulla GU n. 16 del 21.1.98, il Governo è intervenuto per prorogare, fino alla fine del 1998, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a 15 dipendenti. L’iscrizione è prevista ai fini della concessione dei benefici, spettanti ai datori di lavoro che attingono da questi elenchi, che consistono nell’esenzione degli oneri previdenziali delle retribuzioni corrisposte, per un certo periodo, a soggetti provenienti dalle liste di mobilità. Il Governo continua ad assegnare alla piccola impresa una importanza residuale e ai suoi occupati una tutela minore rispetto ai colleghi della grande azienda. Ancora una volta, infatti, si è scelta la strada della proroga a termine e il legislatore non si decide a offrire, in maniera stabile, le stesse opportunità ai lavoratori licenziati da imprese con meno e con più di 15 addetti. Quest’inizio anno si era temuto che la proroga non sarebbe stata concessa, poi le pressioni di carattere sociale hanno prevalso. Tuttavia, il DL dovrà essere convertito entro il 22 marzo prossimo; potrà inoltre essere reiterato, per cui potrebbero crearsi vuoti normativi per le aziende che assumeran- no soggetti dalle liste di mobilità. L’art. 1 del DL 4/98 assegna, per i benefici della legge 223/91 nei casi oggetto della recente proroga, risorse finanziarie limitate a un massimo complessivo di 9 miliardi di lire a carico del fondo per l’occupazione: la cifra appare esigua in relazione alle previsioni di utilizzo dell’agevolazione e non si capisce come saranno trattate le assunzioni successive al superamento di tale limite. Possono essere iscritti nelle liste di mobilità coloro che vantano un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di attività effettivamente prestata, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festività, ecc. Il lavoratore in mobilità può mantenere l’iscrizione nella lista anche se svolge attività di lavoro subordinato, purché a tempo parziale e/o a tempo determinato. Può, se assunto da un’impresa e successivamente da questa licenziato, essere reiscritto nella lista per un periodo corrispondente alla parte residua, purché la risoluzione del rapporto di lavoro sia conseguente a un licenziamento, compreso quello per giusta causa. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 163 del 4.12.96, ha ritenuto che, con riferimento solo a rapporti di lavoro a tempo determinato o parziale, non si n. 10 del 7.3.98 ponesse il problema degli effetti delle dimissioni del lavoratore sulla sua permanenza in lista di mobilità, nel senso che egli non deve essere cancellato dalle liste. Sempre in tema di dimissioni del lavoratore assunto dalle liste di mobilità, con riferimento però a rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, I’Inps prevede la cancellazione del nominativo dalla lista, considerando tali dimissioni quale ipotesi assimilabile al rifiuto di un’occupazione. Il Ministero del lavoro e l’Inps non hanno invece disciplinato il caso delle dimissioni del lavoratore per giusta causa; in tale ipotesi l’iscrizione nelle liste di mobilità spesso non è riconosciuta. A questo proposito, la sentenza della Pretura di Milano del 30.1.96 afferma che è legittima la delibera Inps che stabilisce la decadenza dal diritto di indennità di mobilità qualora il lavoratore abbia rassegnato le dimissioni e queste risultino ingiustificate. In tal caso, le dimissioni sono equiparabili al rifiuto di un’occupazione ritenuta adeguata dalla legge. Da ciò dovrebbe conseguire, se l’orientamento sarà confermato nei successivi gradi di giudizio, che le dimissioni giustificate costituiscono titolo valido per l’iscrizione nelle liste di mobilità. Giancarlo Interlandi 151 Ampia trattazione a puntate dell’importante tema Il nuovo imponibile/2 VARIAZIONI DELLE BASI IMPONIBILI Il decreto legislativo 314/97 ha introdotto fondamentali modifiche nei redditi di lavoro dipendente, sia nella composizione della base imponibile fisco/previdenziale che negli esoneri dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e, conseguentemente, negli adempimenti dei sostituti d’imposta. Tali modifiche sono state commentate nella circolare ministeriale n. 326/E del 23.12.97; le principali si possono distinguere in quelle che definiscono che cosa è compreso e in quelle che definiscono che cosa è escluso dal reddito di lavoro dipendente. A) Che cosa è compreso 1) Concetto di redditi di lavoro dipendente – In esso è compreso tutto ciò che deriva dal rapporto, che ha per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio. – Sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente: ● le pensioni di ogni genere, ● gli assegni equiparati, ● gli interessi e la rivalutazione dei crediti di lavoro, ● le indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (es.: cig, mobilità, disoccupazione, ecc.). La circolare precisa che tutte 152 le indennità, le somme o i valori percepiti in sostituzione dei redditi di lavoro dipendente o a essi equiparati sono assoggettabili a tassazione. 2) Le somme e i valori riferibili al rapporto di lavoro percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo – Stipendi, salari, cottimo, pensioni, trattamenti accessori (es.: straordinari, mensilità aggiuntive, ecc.), – Tutte le indennità percepite, come ad esempio ferie non godute, trasferte, indennità di cassa, ecc. Relativamente alle indennità di trasferta e di trasferimento o prima occupazione, è necessario fare delle precisazioni: a) la trasferta può essere definita come la prestazione lavorativa eseguita fuori dalla sede di lavoro, che viene retribuita con indennità e rimborsi per le spese sostenute in occasione delle trasferte stesse. Il nuovo regime delle trasferte dall’1.1.98 si applica anche alle trasferte dei dipendenti pubblici ed inoltre tali disposizioni si applicano in riferimento al luogo dove il dipendente svolge la trasferta; b) trasfertisti sono quei lavoratori che, per contratto, svolgono l’attività in luoghi sempre differenti; c) la tassazione delle indennità che sono corrisposte a tali soggetti è limitata al 50% dell’importo; n. 10 del 7.3.98 d) in alcune fattispecie definite, può coesistere il regime dei trasfertisti e quello relativo alle indennità di trasferta; e) se la trasferta è svolta nel territorio comunale, al dipendente spetta soltanto il rimborso delle spese per eventuali mezzi pubblici utilizzati, che devono essere comprovate da documenti emessi dal vettore. Qualunque altra somma percepita concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Il datore di lavoro deve disporre di documentazione interna comprovante lo svolgimento delle trasferte. Non ha nessuna rilevanza l’estensione del territorio comunale, anche se il luogo della trasferta dista oltre 10 km; f) se la trasferta è svolta fuori dal territorio comunale, esistono tre sistemi alternativi, confermati sia dalla norma che dalla circolare ministeriale, per valorizzare la trasferta: ● Indennità forfetaria, nella quale sono escluse dalla base imponibile: – 90 mila lire al giorno per le trasferte nazionali; – 150 mila lire al giorno per le trasferte all’estero. Tali quote non si devono ridurre se la trasferta dura meno di 24 ore e non comporta pernottamento. I rimborsi di spese di viaggio o di trasporto documentate non concorrono alla formazione della base ➦ imponibile. Tutti gli altri importi corrisposti oltre la franchigia esente concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Rimborso misto ** Costituito dall’indennità di trasferta più il rimborso delle spese di vitto o alloggio o la fornitura gratuita. In questo caso sono escluse dalla base imponibile le indennità di trasferta sino a: – 60 mila lire al giorno per le trasferte nazionali; – 100 mila lire al giorno per le trasferte all’estero. ● ** Costituito dall’indennità di trasferta più il rimborso delle spese di vitto e alloggio o la fornitura gratuita. In questo caso sono escluse dalla base imponibile le indennità di trasferta sino a: – 30 mila lire al giorno per le trasferte nazionali; – 50 mila lire al giorno per le trasferte all’estero. I rimborsi di spese di viaggio o trasporto documentate non concorrono alla formazione della base imponibile. Ogni altro rimborso o somma corrisposta concorrono integralmente a formare il reddito. Rimborso analitico – In questo caso, i rimborsi di spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto non concorrono a formare il reddito. – Non concorre alla formazione del reddito il rimborso di altre spese anche se non documentate, purché siano attestate dal dipendente in trasferta sino a: – 30 mila lire al giorno per le trasferte nazionali; – 50 mila lire al giorno per le trasferte all’estero. Le altre eventuali somme con● corrono interamente al reddito. Il sistema di rimborso scelto deve valere per tutta la durata della trasferta, in quanto non è possibile utilizzare criteri diversi relativamente alle singole giornate. Se la trasferta dura oltre i 240 giorni continuativi non è più applicabile il relativo trattamento fiscale, in quanto manca la temporaneità della trasferta o della missione, salvo qualche delega prevista per l’edilizia. Sempre relativamente alla trasferta, il Ministero, nel corso di Telefisco 1998, ha fornito ulteriori chiarimenti pratici. 1) Per documentare la trasferta non è più necessario che l’impresa autorizzi preventivamente il dipendente ad effettuare la trasferta stessa, essendo d’ora in poi sufficiente la sola documentazione delle spese documentate dal dipendente. 2) Per documentare sia le spese dei viaggi effettuati con mezzi pubblici che quelle relative al vitto ed all’alloggio sostenute in trasferta non è più necessario che i documenti siano intestati al dipendente, essendo sufficiente che le spese siano sostenute nel tempo e nel luogo in cui è effettuata la trasferta e che siano attestate dal dipendente in una nota riepilogativa. Dal 1° gennaio 1998, pertanto, la nota riepilogativa delle spese sostenute dal dipendente assume importanza fondamentale ai fini probatori delle spese stesse. 3) Ai fini delle limitazioni, nella deducibilità dal reddito d’impresa, delle spese di vitto e alloggio ai sensi del comma 1 ter dell’art. 62 del TU (ammontare delle spese sostenute dai dipendenti o dai collaboratori coordinati e continuativi non superiore a 350 mila in Italia o 500 mila all’estero), il Ministero ha chiarito che tale limitazione vale soltanto per i rimborsi a piè di lista. Pertanto, n. 10 del 7.3.98 dall’1.1.98 il datore di lavoro, che adotta il sistema di rimborso misto delle spese di trasferta (rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio e corresponsione di una indennità forfetaria di 30.000 lire, aumentata a 50.000 lire per le trasferte all’estero), non subirà le limitazioni di cui al comma 1 ter dell’art. 62 del TU. g) Indennità di trasferimento o di prima sistemazione. Tali indennità fruiscono di una riduzione del 50% dell’imponibile. L’importo che è escluso dalla tassazione non può però essere superiore a: – 3 milioni per trasferimenti in Italia; – 9 milioni per trasferimenti all’estero. Tale trattamento agevolato può però essere riconosciuto solo per il primo anno. Inoltre non concorrono alla formazione del reddito del dipendente che si trasferisce: – il rimborso delle spese di viaggio anche per i familiari a carico fiscalmente; – le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente per il recesso dal contratto di locazione. – – – – – – Tali indennità competono anche se il trasferimento viene richiesto dal dipendente. Assegni di sede, partecipazioni agli utili, rimborsi spese, contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a casse o ad enti con finalità di assistenza sociale, mance, somme percepite a seguito di transazioni. La circolare ha precisato che tali redditi vanno determinati al netto delle somme trattenute per sciopero ed inoltre che, per poter ➦ 153 essere comprese nel periodo d’imposta le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo, le ritenute devono essere versate ordinariamente entro il 15 od il 20 febbraio. può riassumere nella tabella riportata in questa pagina In sintesi, la normativa relativa alle trasferte, ai trasfertisti e alle indennità di trasferimento, si Nazario Scano (2 – continua) TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE Trattamento fiscale Tipo di indennità Indennità forfetaria (**) È esente sino a 90.000 al giorno, elevate a 150.000 per l’estero, anche se la trasferta non comporta il pernottamento Indennità forfetaria con rimborso a piè di lista o fornitura gratuita del vitto o dell’alloggio Esente fino a 60.000 al giorno, elevate a 100.000 per l’estero (cioè riduzione di 1/3 del punto precedente) Indennità forfetaria con rimborso a piè di lista o fornitura gratuita del vitto e dell’alloggio (**) Esente fino a 30.000 al giorno, elevate a 50.000 per l’estero (cioè riduzione di 2/3 del primo punto Rimborso a piè di lista, documentato, di vitto, alloggio, viaggio, trasporto e spese non documentabili – Vitto, alloggio, viaggio, trasporto totalmente esente – Altre spese, anche documentabili (analiticamente attestate dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.), esenti fino a 30.000 al giorno, elevate a 50.000 per l’estero (**) Le spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto (documentate) sono sempre totalmente esenti. TRASFERTE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE Rimborsi spese di trasporto, documentate con documenti del vettore Esenti Altre indennità e/o rimborsi spese Imponibili al 100% TRASFERTISTI Indennità e maggiorazioni di retribuzione in funzione della caratteristica di tale figura professionale Esenti in ragione del 50% del loro ammontare Somme e valori percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro (salve le esenzioni di cui all’art. 48 del TU e all’art. 12 della legge 153/69) Imponibili al 100% INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO In Italia Esente nella misura del 50%, sino ad un massimo di 3 milioni (**) All’estero Esente nella misura del 50%, sino ad un massimo di 9 milioni (**) (**) La massima esenzione si attesta a 12 milioni se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento in Italia e uno all’estero. 154 n. 10 del 7.3.98 In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) N. Argomento Oggetto Fonte 36 Pubblica amministrazione Inps Riscossione sanzioni amministrative In seguito alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici “Italia Oggi” 14.2.98 dell’amministrazione finanziaria, gli adempimenti relativi agli illeciti amministrativi (non connessi a omissioni contributive) non dovranno essere pagati all’Ufficio del registro ma presso i concessionari del servizio riscossione, le banche e gli uffici postali. L'Inps si adegua e annuncia che già dal 1° marzo formulerà le richieste di pagamento tramite l’emissione di un atto (processo verbale, ordinanza-ingiunzione, ecc.) contenente il nuovo modello di pagamento (circ. Inps n. 36 del 13.2.98). 37 Collocamento Onere della riserva Differimento per carenza di lavoratori Anche se alcune categorie di soggetti, il cui inserimento lavorativo “Guida Normativa” n. presenta particolari difficoltà (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex 34 del 24.2.98 detenuti, ecc.), sono state inserite nelle categorie di cui all'art. 25 della legge 223/91, risulta più efficace, per un loro inserimento lavorativo, l'utilizzo di altri strumenti legislativi più mirati, come ad esempio i piani programmati predisposti dalle varie Cri (art. 5, L. 56/87). Per tale motivo le Commissioni regionali per l’impiego potranno prevedere il differimento dell’onere della riserva del 12% nelle ipotesi in cui si verifichi carenza di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o di disoccupati da oltre 24 mesi senza costringere l’azienda ad assumere solo nell’ambito della categoria dei soggetti “a rischio” (circ. Minlav. n. 10 del 16.1.98). 38 Sicurezza sul lavoro Qualità del servizio Inail o no? Se le categorie datorili sembrano più o meno concordi nel “Il Sole” del 26.2.98 chiedere, come ha fatto inizialmente la Confartigianato, la fine del monopolio Inail, giustamente, a nostro avviso, il Direttore dell’Inail raccomanda che il dibattito non sia circoscritto ai soli aspetti economici. Ogni giorno in Italia muoiono sul lavoro tre persone, una rimane invalida; in un anno ci sono un milione di denunce di infortunio; sono le piccole aziende, e tra esse quelle artigiane, le più a rischio; la normativa sugli infortuni ha più di trent’anni. Si può discutere sulla fine del monopolio Inail ma la sfida per la protezione ruota sulla qualità del servizio. 39 Lavoro autonomo Indennizzo per cessazione attività Estensione ai rappresentanti, ai bar e ai ristoranti L'Inps detta le prime istruzioni in merito all’estensione (prevista “Il Sole” 19.2.98 dalla finanziaria '98, L. 449/97) ad agenti-rappresentanti ed a “Italia Oggi” 19.2.98 titolari di bar e ristoranti della speciale indennità economica già prevista dalla finanziaria ’96 (L. 549/95) a favore di commercianti al dettaglio e ambulanti che riconsegnano la licenza e cessano definitivamente la propria attività. L’indennità pari, per il 1998, a L. 697.700 mensili, viene corrisposta fino al mese di compimento dell’età pensionabile ed è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa. Beneficiari sono i soggetti iscritti da almeno 5 anni nella gestione commercianti e che abbiano 62 anni, se uomini, o 57, se donne (circ. Inps n. 38 del 18.2.98). n. 10 del 7.3.98 155 ● Iva – Dichiarazione annuale Cambiano le regole di presentazione e versamento ermo restando il pagamento del saldo annuale al 25 marzo, praticamente per tutti, con qualche possibilità di prolungamento per le persone fisiche, le altre scadenze relative alla dichiarazione annuale 1997 sono differenziate. Ed anche alcune modalità di presentazione cominciano a prendere la via telematica, che sta diventando una realtà per tutte le dichiarazioni fiscali. Le regole per la dichiarazione annuale Iva sono state dettate dal DM 15.1.98 che ha approvato i modelli, le relative istruzioni, nonché le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione predisposti con sistemi informatici. I termini di presentazione sono i seguenti: F ● persone fisiche obbligate alla dichiarazione annuale unificata (Iva, 740, Irap e 770): nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 giugno ’98 mediante dichiarazione “unificata”; ● società, enti e persone fisiche non obbligati alla dichiarazione unificata: tra il 1° e il 30 aprile ’98 mediante dichiarazione “separata”. Il termine di versamento, 156 per tutti, entro il quale va effettuato l’eventuale versamento a saldo è comunque il 25 marzo ’98. Le persone fisiche potranno pagare fino al 31 maggio (o 20 giugno) con una maggiorazione dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese a cominciare dal 26 marzo. Anche le modalità di presentazione sono cambiate. Fino allo scorso anno tutte le dichiarazioni annuali o di rimborso andavano presentate agli uffici Iva comportando qualche disagio perché questi esistevano soltanto nei capoluoghi di provincia; da quest’anno tutto cambia nel modo seguente: ● le persone fisiche, titolari di partita Iva, tenute a presentare la dichiarazione unificata, possono, in alternativa, presentare la dichiarazione compilata manualmente ad uno sportello bancario o postale, che la trasmetteranno in via telematica all’amministrazione finanziaria; oppure presentare la dichiarazione, se compilata su modello in formato sintetico, denominato PC, ad uno sportello postale; oppure presentarla attraverso un caaf; n. 10 del 7.3.98 ● ● nell’ipotesi di richiesta di rimborso dell’Iva a credito, le persone fisiche debbono presentare, dall’1/2 al 30.6.1998, l’apposita richiesta al concessionario della riscossione territorialmente competente, ferma restando la presentazione della dichiarazione unificata dal 1° maggio al 30 giugno ’98, secondo le modalità sopra precisate; tutti gli altri contribuenti (società, enti commerciali, ecc.), tenuti alla compilazione separata della dichiarazione Iva, devono presentare il relativo modello, con le stesse modalità sopra indicate, nel periodo tra il 1° e il 30 aprile ’98. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva separata anche i soggetti, persone fisiche, titolari di partita Iva esonerati dalla presentazione del mod. 740 (es.: produttore agricolo titolare di pensione che presenta il mod. 730 comprensivo del reddito agrario); particolari procedure, alle quali rimandiamo, sono previste per le società controllanti e controllate nelle istruzioni ministeriali. La struttura della “dichiarazione Iva/98” è completamente innovata ed è costituita da un frontespizio, due moduli e un foglio (quest’ultimo per i rimborsi). Sul frontespizio occorre riportare i dati anagrafici, il riepilogo dei versamenti e le risultanze finali della liquidazione annuale (quadro VH). Dei due moduli il primo deve essere compilato da tutti i contribuenti, mentre il secondo è riservato ai dati specifici: regimi speciali, opzioni, plafond, ecc. Non si dovrà più allegare alcun documento e per la consegna sono ➦ (segue) previste due buste, una per il modello a compilazione manuale ed una per il modello PC. Circa le opzioni c’è da tenere presente il DPR 442/97, che ne ha modificato le modalità (ne abbiamo parlato a pag. 126 della “1081”): l’effettuazione di un’opzione o la sua revoca non dipendono più dalla “barratura” della casella presente nel quadro VO ma dal “comportamento concludente” del soggetto. Tuttavia resta l’obbligo formale di comunicare successivamente la scelta fatta nella prima dichiarazione annuale Iva. Inoltre nel quadro VO sono previste anche altre opzioni quali, ad es., quelle relative all’agricoltura, all’editoria, agli spettacoli e giochi. Infine il quadro VU è stato ristrutturato per evidenziare meglio l’utilizzo del “plafond” da parte degli esportatori che hanno applicato il metodo mensile. Per concludere: per il 1998 ancora dichiarazioni Iva in formato sintetico PC, dal 1999 tutto passerà per via telematica. Scomparirà la possibilità di inviare direttamente all’amministrazione finanziaria le denunce su supporto cartaceo (tradizionale o PC) e tutti i professionisti, le associazioni di categoria e i caaf avranno l’obbligo di inviarle solo per via telematica. pugnazione è molto pericolosa perché può essere impugnata dal Fisco ma anche dal contribuente che ne abbia interesse. Dal 1° aprile ’98, inoltre, “non potranno più far parte delle Commissioni tributarie provinciali e regionali i dipendenti dell’amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio già componenti delle soppresse Commissioni tributarie di primo e secondo grado”. Anche in tale ipotesi valgono le considerazioni già formulate a proposito delle conseguenze processuali derivanti dalla illegittima composizione dei collegi giudicanti. Contenzioso tributario – Composizioni commissioni Irap – Enti pubblici Linea dura del Fisco sulla incompatibilità dei giudici Versamento acconto gennaio e febbraio ’98 uove norme dettate dall’art. 31, comma 2, della legge 449/97 sulle cause di incompatibilità dei giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Con una circolare ministeriale (n. 39/E del 4.2.98) il Ministero delle finanze dispone, infatti, la segnalazione di tutte le possibili incompatibilità per i giudici tributari ed, in particolare, richiama gli uffici perché dall’1.1.98 “non possono essere componenti delle Commissioni tributarie coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l’assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nel rapporto con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario”. N Usando una linea piuttosto dura il Fisco richiama l’attenzione degli uffici sulla “necessità di individuare tempestivamente eventuali situazioni d’incompatibilità dei giudici tributari che dovessero sussistere anche dopo l’entrata in vigore della nuova situazione”, segnalandole, a cura delle Direzioni regionali delle entrate, al Presidente della Commissione tributaria competente. Eventuali sentenze emesse da collegi non regolari dovranno essere subito impugnate. Il richiamo è piuttosto esplicito: sono nulle le sentenze pronunciate da un collegio irregolarmente costituito per l’incompatibilità di uno o più componenti e la nullità assoluta è rilevabile d’ufficio nel giudizio di impugnazione. E tale strada d’im- n. 10 del 7.3.98 Con un comunicato stampa in data 6.2.98 il Ministero delle finanze ha comunicato che è in corso di emanazione un DM che prorogherà dal 15 febbraio al 16 marzo 1998 (il 15 è domenica) il termine per il versamento degli acconti Irap relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 1998 dagli enti pubblici. Tali acconti, pertanto, dovranno essere versati entro il 16 marzo unitamente a quelli relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio 1998. Lo stesso DM fisserà modalità e termini dei versamenti: tuttavia, secondo l’art. 30, c. 5, del D.Lgs 446/97, per gli enti pubblici l’acconto Irap deve essere versato mensilmente. 157 PIÙ COESIONE TRA CENTRO E PERIFERIA «Treviso, lì 9 febbraio 1998 Preg.mo SIG. PRESIDENTE ANCL ROBERTO DE LORENZIS Prot. n. 44 Facendo seguito ai colloqui intercorsi, Ti comunico la disponibilità di far parte del Centro Studi Nazionale della collega Laura Dalla Torre e/o del sottoscritto Giorgio Forcolin. Inoltre propongo una più stretta collaborazione con il nostro Centro Studi dell’Ordine e dell’Ancl di Treviso, che è formato per la parte lavoro da n. 12 persone e per la parte fiscale da n. 9 persone. Ritengo opportuno che Tu chieda a tutti i centri studi periferici, e ce ne sono diversi che funzionano molto bene, di far parte del Centro Studi Nazionale. Ritengo indispensabile che tanti validi colleghi, che operano in periferia, vengano coinvolti anche a livello nazionale. Sarebbe però opportuno che tanti colleghi “emergenti”, prima di impegnarsi a livello nazionale, indirizzassero le proprie energie a livello provinciale sviluppando, ognuno nella propria provincia, l’associazionismo. Purtroppo tante provincie, pur esprimendo colleghi validi e preparati, oggi sono di fatto assenti dall’impegno associativo. È giunto il momento di dirottare questi colleghi validissimi in periferia, per ottenere là maggiori consensi. Sono convinto che in breve tempo il nostro sindacato ne risulterebbe rivitalizzato. Cordiali saluti. GIORGIO FORCOLIN Presidente UP Ancl Treviso» “Roma, lì 23 febbraio 1998 Preg.mo CDL GIORGIO FORCOLIN PRESIDENTE UP ANCL TREVISO Prot. n. 244/PR/30 Caro Presidente, riscontro la Tua pari oggetto del 9/2 u.s. e prendo atto con grande piacere della dispo- 158 n. 10 del 7.3.98 nibilità a far parte del Centro Studi manifestata da Te e dalla collega Laura Dalla Torre. Soddisfazione ancora maggiore esprimo per la disponibilità a collaborare espressa, non solo a parole, dal Centro Studi Provinciale di Treviso. Avevo chiesto queste collaborazioni già nella circolare inviata alle Unioni Provinciali l’8.5.97 (prot. n. 517/ PR/30), senza ottenere altre risposte, almeno fino ad oggi. Con la speranza che la Tua proposta, come sempre costruttiva, susciti emulazione da parte di altri Presidenti UP, Ti saluto cordialmente e Ti dò appuntamento a Roma per il prossimo sabato. ROBERTO DE LORENZIS Presidente Ancl” INAIL SPRECONA “Genova, lì 16 febbraio 1998 L’Inail, negli ultimi giorni prima della scadenza dell’autoliquidazione 97/98, sta inviando a tutte le posizioni (anche a quelle cessate in corso d’anno) n. 3 moduli e c/c per chiedere la rateazione del premio ’98. Non era meglio consegnare la modulistica solo alle ditte interessate evitando l’enorme spreco di carta e costi accessori? Cordiali saluti. STEFANO SALA Genova” I CDL NEL LAVORO INTERINALE «Lecco, lì 16 febbraio 1998 Ho partecipato il giorno 23.1.98 alla costituzione della “Eurointerim spa” – società di fornitura di lavoro temporaneo (permettetemi di aggiungere) dei consulenti del lavoro. È stata sicuramente un’ottima ed interessante esperienza che ha coinvolto un gruppo omogeneo di consulenti del lavoro che insieme perseguiranno il medesimo obiettivo. Ho seguito, passo dopo passo, l’iter della costituzione e mi sento in dovere di affermare che è stato gestito egregiamente e con grande professionalità grazie ai promotori (oggi cda) Alessio Bertagnin, Cristina Bortolotto, Giovanni Corradin, Luigi Pelliccione, Luigi Sposato ed a tutti gli intervenuti. ➟ Penso che prossimamente non mancheremo di far pubblicare l’elenco dei recapiti di zona affinché possano essere di riferimento a tutti quei colleghi ai quali dovesse necessitare di utilizzare lo strumento del lavoro interinale. Cordialmente. 740”. Esprimiamo sentite condoglianze, auspicando lunga vita “semplificata” nuovo nascituro “modello 940”. VALERIO CERELLO Presidente UP Ancl di Venezia» GRAZIA MAGNI FORTUNATI Lecco» Ripristino della Commissione per la riforma della L. 12/79 RICHIESTA VERBALE Delibera n. 62 del 23 gennaio 1998 «Chieti, lì 6 febbraio 1998 Spett.le ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO – ROMA La presente per richiedere l’invio a questa Unione Provinciale della copia del verbale dell’accordo tra i consulenti del lavoro e l’Inail, Direzione generale di Roma, sottoscritto nella seduta del 26 novembre 1997 e riportato nel settimanale “IL CONSULENTE” n. 46 del 13 dicembre 1997. La richiesta viene inoltrata in quanto la sede Inail di Chieti non ha avuto nessuna comunicazione dalla propria direzione. Distinti saluti. MAURIZIO DI SANTE MAROLLI Presidente UP Ancl Chieti» COMPLIMENTI ISO 9000 «Abano Terme, lì 18 febbraio 1998 Preg.mo SIG. PRESIDENTE ANCL ROBERTO DE LORENZIS Egregio Presidente, ho letto il n. 6 della “1081” e mi compiaccio per il progetto ISO 9000. Al collega Calarco ho già chiesto di esserne informato. Grato, cordialmente saluto. SANDRO LANA Abano Terme (PD)» Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro: – vista la L. 12/79; – visto il contenuto degli artt. 3 e 5 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Nazionale; – viste le precedenti delibere consiliari n. 7 e n. 8 del 23 ottobre 1996, n. 31 del 27 febbraio 1997, n. 36 del 26 marzo 1997, n. 40 del 12 giugno 1997 e n. 54 del 12 dicembre 1997; – vista la delibera d’urgenza n. 4 del 26 aprile 1997; – sentita la relazione del Consigliere Giuliano Gardoni; – tenuto conto del particolare momento attraversato dalle libere professioni e dell’imminente pubblicazione della relativa legge quadro all’unanimità DELIBERA di ripristinare la Commissione per la riforma della L. 12/79 nominandone quale coordinatore il collega Giuliano Gardoni. La suddetta Commissione, che sarà composta dalla collega Manuela Lisotti, in rappresentanza del Consiglio Nazionale, da n. 3 delegati in rappresentanza delle tre sigle della Federconsulenti (ndr: l’Ancl ha riconfermato la collega Giuliana Della Bianca), da n. 1 delegato in rappresentanza dell’Enpacl, da n. 5 delegati designati dall’Assemblea straordinaria dei Consigli Provinciali del 29 e 30 gennaio 1998, dai giuristi Ludovico Grassi ed Antonio Campagnola e dalla dott.ssa Maria Pia Camusi del Censis, dovrà impegnarsi a terminare i lavori entro il 31 luglio 1998 con la stesura definitiva del testo di riforma. Roma, 23 gennaio 1998 IL CONSIGLIERE VERBALIZZANTE (Lorenzo Ciociola) TUTTO IL TESSERAMENTO M x M Variazioni periodo 25.2 – 3.3.98 Quote 1997 provincia Lucca quote precedenti 13 TELEGRAMMA «Venezia-Mestre, lì 12 febbraio 1998 Spett.le MINISTRO DELLE FINANZE VINCENZO VISCO Apprendiamo da stampa decesso amato “modello IL PRESIDENTE (Gabriella Perini) variazioni 1 nuova situazione 14 Quote 1998 Udine Macerata Roma Lucca 12 1 1 2 12 1 1 2 24 2 2 4 TOTALE 16 16 32 n. 10 del 7.3.98 159 di Valfrido Paoli consulente del lavoro Scatti nell’aspettativa In quel giorno, un giovane di nome Marco, salì al piano degli uffici e comunicò al principale che i compagni lo avevano eletto dirigente sindacale, ragione per cui era costretto a mettersi in aspettativa, gli dispiaceva. Ti dispiace, però io ora non posso più contare sul tuo lavoro e la produzione ne soffrirà. Ma se questa è la volontà tua e dei tuoi compagni io non ci posso far niente, prenditi l’aspettativa e che Dio ce la mandi buona. Nel pomeriggio salì al piano degli uffici Maria. Sono venuta a chiederle l’aspettativa, capo. Mi sono accorta che se non stacco completamente dalla fabbrica, non riesco a laurearmi, sono proprio dispiaciuta. Questo non è un giorno fortunato, le rispose il principale. Marco si è messo in aspettativa stamattina, ora ti ci metti tu, speriamo che non arrivino altri. D’altra parte, sono anch’io d’accordo che ti sarebbe impossibile concludere gli studi seguitando a lavorare e a studiare. Per cui, prenditi l’aspettativa e che Dio ce la mandi buona. Passano un paio d’anni e viene il mese in cui Marco e Maria dovrebbero trovare in bu- 160 sta un altro scatto di anzianità. Poiché lo scatto non c’è, salgono insieme al piano degli uffici, pronti alla lotta. Trovano il contabile che spiega: l’anzianità non matura per chi, anziché lavorare, si piazza in aspettativa. Bisogna tener conto delle prestazioni e non alla durata del rapporto lavorativo. Ma il consulente ha un’idea diversa. Un conto, dice, Marco che ha preso l’aspettativa per compiti di rilevanza sociale e non per interessi personali. A lui lo n. 10 del 7.3.98 scatto spetta (Cass. sez. lavoro 3719/97). E un conto Maria, che ha preso l’aspettativa per risolvere un problema strettamente suo: a lei lo scatto non spetta. In sostanza (“Italia Oggi” 30.4.97) i magistrati hanno respinto l’interpretazione restrittiva dell’art. 31 dello Statuto dei lavoratori sul cosiddetto principio sinallagmatico. Marco e Maria, scendono imbarazzati e divisi quelle scale che insieme avevano salito con orgogliosa sicurezza. 730/98 telematico Ancl Un servizio ideato e realizzato tra colleghi professionisti per riportare le dichiarazioni 730 nell’ambito delle categorie professionali. 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