ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLI
NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
RUBRICHE
Il praticantato rinnovato
WEEK WORK
Bradaschia a pag. 145
Studio associato Paoli a pag. 155
La società unipersonale
CONSULPOST
Zanolli a pag. 146
Forcolin e De Lorenzis, Sala, Magni Fortunati,
Di Sante Marolli, Lana, Cerello a pag. 158
Mobilità iniqua coi piccoli
Interlandi a pag. 151
FISCO
IN PILLOLE
a pag. 156
Il nuovo imponibile/2
STORIE
Scano a pag. 152
DI LAVORO
Paoli a pag. 160
IMPORTANTI
Iso 9000 (v. seconda di copertina) e di
aver ripristinato la commissione per la
riforma della L. 12/79 (v. pag. 159).
dersi qualificatissimi interventi, tra i
quali rileviamo quelli del Presidente dell’Ordine, Gabriella Perini, e del noto sociologo prof. Gian Paolo Prandstraller.
Inoltre, nella stessa sezione “Documenti”, abbiamo reso disponibile l’importante circolare del Ministero finanze n.
48/E del 10.2.98, in tema di deducibilità
fiscale dei mezzi di trasporto aziendali.
❑ Il collega Maurizio Buonocore, redattore di questo settimanale, è stato eletto Tesoriere della Consilp-Confprofessioni. In tale veste ha già firmato un
protocollo aggiuntivo al ccnl per gli
studi professionali in tema di contratti
di formazione e lavoro che prossimamente pubblicheremo. A lui vanno i
nostri complimenti e auguri.
❑ L’Ordine comunica di aver recepito il
progetto Ancl di certificazione Uni En
www.ancl.it
❑ Novità nel sito. Abbiamo messo in rete
un brillante libretto che raccoglie gli atti
del settimo convegno nazionale di studio, svoltosi nel novembre ’96 a Udine,
in tema di deontologia professionale. Il
convegno – organizzato dall’Ordine di
Udine, di cui è presidente la collega
Giuliana Della Bianca – ha visto succe-
Convegni
◗ il 12 marzo a Reggio Emilia
ANCL – ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI
SETTIMANALE – ANNO XXXIX
N. 10 DEL 7 MARZO 1998
(v. n. scorso)
Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell’Ordine
Via Santuario Regina degli Apostoli, 36
00145 Roma
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, sulla spinta dell’imminente
nuova regolamentazione delle libere professioni e nell’ottica di un più attento ruolo degli
Ordini professionali, ha deliberato di adottare un progetto presentato dall’Ancl (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) il cui obiettivo è quello di portare gli studi dei consulenti del lavoro alla certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000.
Nel progetto, tra l’altro, viene resa operativa una convenzione stipulata nello scorso novembre, tra la stessa Ancl ed il DNV (Det Norske Veritas), Istituto primo in Italia per numero
di certificazioni con competenza in tutt’Europa ed accreditato per i servizi professionali.
Nella convenzione, oltre alle procedure standardizzate per l’ottenimento del certificato di
qualità da parte dei singoli studi, è stata prevista l’istituzione di un Comitato Ristretto Professionisti, composto da consulenti del lavoro e da dirigenti DNV, per definire le linee guida
da applicare alla professione.
Tra le altre attività, in questa prima fase si procederà affinché vengano certificati la sede
del Consiglio Nazionale ed alcuni studi professionali-pilota.
Gradualmente, attraverso una serie di iniziative, verrà portata in certificazione tutta la
categoria.
Roma, lì 27 gennaio 1998
In vigore le nuove regole
Il praticantato rinnovato
E
ntreranno in vigore il
10 marzo 1998 le nuove regole per lo svolgimento del praticantato dei consulenti del lavoro. Con decreto
del 2 dicembre 1997, pubblicato
sulla GU del 10 dicembre 1997
(reperibile nel nostro sito – ndr),
vengono ridisegnati i due anni
necessari per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della nostra professione.
Finalmente le aspettative dei
Consigli Provinciali, più volte
espresse nell’ambito delle assemblee nazionali, sono state in
buona parte accolte. L’attuale
Consiglio Nazionale, dopo aver
raccolto, recepito e selezionato
le problematiche emerse dal ’79
(data del precedente regolamento), ha elaborato le nuove regole
per lo svolgimento della pratica
professionale. L’applicazione
delle norme sul praticantato risulta di fatto un’incombenza dei
Consigli Provinciali, i quali detengono il registro dei praticanti.
I consulenti del lavoro, tramite i
loro rappresentanti provinciali,
in questi anni hanno evidenziato
alcune perplessità relative al
vecchio regolamento, hanno
predisposto richieste di modifiche ed hanno avanzato proposte
concrete, divenendo così i veri
protagonisti del cambiamento.
In attesa della riforma della
legge n. 12/79 istitutiva dei consulenti del lavoro alla quale sta
lavorando il Consiglio Nazionale
dell’Ordine e che vedrà apportare
modifiche ai titoli di studio validi
per l’ammissione all’esame di
Stato, il regolamento stabilisce
che possano essere ammessi
come praticanti coloro che siano
in possesso di uno dei titoli stabiliti con decreto interministeriale
emanato ogni anno (art. 2).
Il regolamento contiene alcune rilevanti novità quali il requisito minimo di due anni di anzianità d’iscrizione all’Ordine
dei consulenti del lavoro per poter ammettere il praticante, mentre i professionisti non consulenti del lavoro, individuati dall’art.
1 della legge 12/79 (avvocati,
ragionieri e dottori commercialisti), dovranno aver effettuato la
comunicazione alla Direzione
provinciale del lavoro relativa
all’espletamento dell’attività di
consulenza del lavoro da almeno
3 anni (art. 1, comma 2); questi
requisiti di nuova istituzione garantiscono l’adeguata esperienza professionale del “dominus”.
Altre novità riguardano l’ammissibilità del rapporto di lavoro subordinato part-time contemporaneo al praticantato (art.
n. 10 del 7.3.98
4, comma 2) e la frequenza minima di 4 ore medie giornaliere
del praticante in studio, l’obbligo di diligenza ed assiduità nello
svolgimento, la direzione costante del professionista, il quale
deve fornire preparazione idonea per l’esercizio della professione (art. 5, comma 1).
Il Consiglio Nazionale dei
consulenti del lavoro con questo
regolamento interviene rendendo il controllo sul praticantato
da parte dei Consigli Provinciali
non più solo formale (iscrizione,
requisiti, certificazioni, ecc.),
ma in grado di garantire le qualità della formazione del praticante e la veridicità del biennio svolto. Questa era una delle principali attese della categoria, che da
tempo lamentava la mancanza di
strumenti idonei a consentire la
verifica e la vigilanza sull’effettivo e lodevole svolgimento della pratica. Viene lasciata ai Consigli Provinciali la facoltà di
scelta dello strumento (con cadenza semestrale o annuale) per
valutare il tirocinio tra: redazione di tre tesine teorico-pratiche,
relazione sull’attività svolta o
compilazione di questionari predisposti dai Consigli stessi. In
tutti e tre i casi si farà riferimento
alle materie previste per l’esame
➦
145
di Stato: diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto tributario e, nell’ipotesi in cui elaborati
o questionari non siano positivi,
i Consigli Provinciali, prima di
adottare qualsiasi provvedimento, convocheranno il praticante
per ulteriori verifiche inerenti lo
svolgimento della pratica. La
mancata presentazione degli elaborati o dei questionari entro il
termine di 30 giorni (e dei 60
giorni previsti per la diffida) viene considerata rinuncia all’iscrizione al registro dei praticanti
(art. 5, comma 8).
Inoltre, in caso di comprovate
dichiarazioni non conformi al
vero, rese al fine di convalidare
periodi di pratica non effettivamente svolti, le conseguenze sono
particolarmente gravi; infatti il
Consiglio Provinciale, sentite le
parti, provvede alla cancellazione
dal registro dei praticanti ed apre
un procedimento disciplinare nei
confronti del professionista iscritto all’Ordine dei consulenti del
lavoro, mentre segnala al Consiglio dell’Ordine di appartenenza i
casi relativi agli altri professionisti
(di cui all’art. 1 della L. 12/79).
Anche il libretto della pratica, rilasciato al praticante al fine
di annotare le nozioni acquisite,
le attività professionali alle quali
ha partecipato e le principali pratiche trattate, risulta mezzo idoneo a certificare durata e regolare svolgimento della pratica e
diviene utile strumento di controllo da parte del Consiglio Provinciale, che potrà richiederlo in
visione ogni qualvolta lo ritenga
opportuno (art. 6).
Il limite massimo dei 4 anni
posto al mantenimento dell’iscrizione nel registro dei praticanti tende a scoraggiare praticantati che in passato potevano
trascinarsi per un tempo indeterminato, svilendo il concetto
di tirocinio (art. 6, comma 5).
I consulenti del lavoro hanno
una visione positiva di tutto il
nuovo regolamento e si preparano anche, con questo innovativo
strumento, all’entrata in vigore
della legge-quadro sulle professioni, che produrrà a breve una
disciplina organica e di princìpi
della materia relativa agli ordini
professionali, anche prevedendo
nella disciplina del tirocinio lo
svolgimento dell’effettiva pratica, intesa come reale formazione
del futuro professionista.
Silvia Bradaschia
Pro e contro della società individuale a responsabilità limitata
La società unipersonale
Il PresidentAncl di Verona, Fernando Tebaldi, c’invia questo studio, curato dal collega
Zanolli in collaborazione col Centro Studi dei consulenti del lavoro di Verona. Per ragioni di
spazio non abbiamo potuto pubblicare gli schemi di atto costitutivo e di statuto, a disposizione
in redazione di chi ne faccia richiesta.
Cenni storici
Con D.Lgs 3.3.93, n. 88, pubblicato sulla GU il 3.4.93, n. 78, il
legislatore ha dato attuazione alla
XII Direttiva Cee (n. 667 del
21.12.89) in materia societaria,
facendo divenire la società unipersonale una realtà anche per
l’ordinamento italiano. Il riconoscimento normativo delle società
146
unipersonali consente l’esercizio
dell’impresa individuale in regime di responsabilità limitata, eliminando il rischio secondo cui il
debitore risponde con tutti i suoi
beni (art. 2740 c.c.).
Con l’attuazione della XII Direttiva Cee viene garantita la tutela nei confronti dei terzi con una
maggiore trasparenza e pubblicità
n. 10 del 7.3.98
sulla reale situazione economica,
fiscale e patrimoniale, nonché sulle persone che detengono la proprietà e la gestione dell’impresa.
Aspetti positivi e negativi
I vantaggi rispetto alle imprese
individuali sono:
1) possibilità di esercitare un’atti-
➦
2)
3)
4)
5)
6)
7)
vità commerciale in regime di
responsabilità limitata;
sottrazione delle persone fisiche
ad una procedura fallimentare;
tutela dei terzi tramite norme in
materia di pubblicità (art. 2475
bis) e di controllo dei conti;
possibilità di crescita nel caso
si voglia farla divenire pluripersonale, con successiva possibilità di trasformazione in spa;
minimo capitale sociale versato e sottoscritto (art. 2476) di
L. 20.000.000;
il collegio sindacale è nominato con capitale sociale superiore ai 200.000.000;
l’amministratore può essere il
socio unico o un terzo.
Gli svantaggi
Manca quel controllo tra organi diversi.
Fonti del diritto
La legge prevede che il socio
unico persona fisica può acquistare responsabilità limitata per le
obbligazioni sociali.
Se il socio unico è una società di
capitali, di persone o un’associazione è responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali nel
caso la società diventi insolvente.
La società unipersonale
può nascere per:
a) nuova costituzione per inizio
attività;
b) trasformazione ditta individuale preesistente.
Condizione per la costituzione
(art. 2476, comma 2, c.c.)
Il socio costituente la nuova srl
deve liberare interamente il capitale
sociale (minimo 20 milioni), versando integralmente il conferimento in denaro presso un istituto di
credito. In caso contrario la società
non può essere omologata; qualora
la società venisse omologata ed
iscritta al registro delle imprese, tutti
gli atti sono nulli (art. 2332 c.c.).
Operazioni assunte
prima dell’iscrizione
al registro delle imprese
Il socio fondatore è responsabile illimitatamente.
Pubblicità
Negli atti e nella corrispondenza
della srl unipersonale l’organo amministrativo deve espressamente
indicare: società unipersonale a responsabilità limitata.
Nel libro soci va indicato il socio
persona fisica e/o società completo
di tutti i dati identificativi.
Adempiuto correttamente all’obbligo di pubblicità, il socio unico gode di responsabilità limitata.
Pure gli atti tra il socio e la
società devono essere trascritti sul
libro delle adunanze e la redazione
del contratto va fatta in modo completo nel suo contenuto.
Le dichiarazioni degli amministratori vanno depositate nel registro delle imprese entro 15 giorni
dall’iscrizione nel libro soci, indicando la data dell’iscrizione stessa.
Funzionamento
La srl unipersonale deve rispettare tutte le regole della srl e, quindi, esiste un’assemblea che prende
le proprie delibere con un solo
socio; l’amministrazione può essere affidata al socio unico o ad un
terzo; il collegio sindacale va istituito nel rispetto dell’art. 2488 c.c.
L’assemblea
Va rispettata la regola delle srl
pluripersonali: l’assemblea viene
convocata e delibera in via totalitaria; il socio unico non può delegare a terzi i poteri riguardanti
l’assemblea.
L’assemblea straordinaria va
redatta sempre per atto pubblico.
Le delibere dell’assemblea con
socio unico possono essere annullate solo in presenza dei sindaci.
n. 10 del 7.3.98
Socio unico diverso
dall’organo amministrativo
Nel caso la funzione di amministratore unico sia svolta da un
terzo, l’assemblea totalitaria è valida quando sono presenti, oltre
all’unico socio, gli amministratori e/o i sindaci.
Pertanto il socio unico fa convocare l’assemblea facendone richiesta agli amministratori.
L’azione di annullamento può
essere esercitata dagli amministratori e/o dai sindaci, mai dal
socio unico; quest’ultimo non può
mai essere assente, dissenziente o
astenuto alla delibera dallo stesso
adottata.
Aumento capitale sociale
Come previsto per la costituzione, anche l’aumento del capitale sociale comporta il versamento integrale del conferimento in
denaro, pena la responsabilità illimitata nel caso in cui la società si
rende insolvente.
Responsabilità socio unico
Il socio unico ha responsabilità
limitata nei seguenti casi:
a) sia una persona fisica;
b) vengano rispettati gli obblighi
di legge, nonché la pubblicità
degli atti (art. 2497 c.c.).
La quota unica
Gode della stessa disciplina
della srl pluripersonale, anche per
la sua circolazione.
Nel caso in cui l’atto costitutivo vieti il trasferimento per mortis
causa del socio unico, la società
viene sciolta.
La quota unica può essere costituita in pegno o in usufrutto e
soggetta ai provvedimenti di
esproprio e sequestro.
Operazioni straordinarie
Vengono applicate le regole del
codice civile che regolano la trasformazione, la fusione e la scissione.
➦
147
Scioglimento
L’assemblea straordinaria composta dal socio unico, dagli amministratori e dai sindaci, quando
sono nominati, provvede a nominare i liquidatori.
Fallimento
Accertato lo stato di insolven-
Elementi
distintivi
za, la srl unipersonale viene dichiarata fallita con esclusione del
socio unico limitatamente responsabile.
Se invece il socio unico è illimitatamente responsabile la giurisprudenza prevalente e la dottrina tradizionale ritengono che il
fallimento sociale non comporti il
Società a responsabilità Società a responsabilità
limitata con un unico socio
limitata
fallimento del socio unico. Questi
però, sia esso persona fisica o persona giuridica, risponde delle obbligazioni sorte nel periodo in cui
egli aveva responsabilità illimitata e solo per la parte che non trova
capienza nella liquidazione dell’attivo patrimoniale.
Società in nome
collettivo
➦
Società in accomandita
semplice
Numero dei soci
Uno
Almeno due
Almeno due
Almeno due ed almeno
un accomandatario
Responsabilità
dei soci
Limitata alla quota
(capitale sociale)
Limitata alla quota
Illimitata
Illimitata per
l’accomandatario
Capitale minimo
Venti milioni sottoscritti
e versati
Venti milioni divisi
in quote di lire mille
o multiplo di mille
Nessun limite
Nessun limite
Quote
Cedibili salvo limiti
stabiliti nello statuto
Cedibili salvo limiti
stabiliti nello statuto
Conferimenti liberi
nella misura stabilita
o necessaria
Conferimenti liberi
nella misura stabilita
o necessaria
Ragione o
denominazione
sociale
Libera con indicazione
della sigla
“srl unipersonale”
Libera con indicazione
della sigla “srl”
Necessaria
l’indicazione della sigla
e di almeno un socio
Necessaria l’indicazione
della sigla e di almeno
un accomandatario
Atto costitutivo
e statuto
Redatti dal notaio
Redatti dal notaio
Atto notarile o scrittura
privata autenticata
Atto notarile o scrittura
privata autenticata
Formalità
di costituzione
Omologa del tribunale
ed iscrizione nel registro
delle imprese
Omologa del tribunale
ed iscrizione nel registro
delle imprese
Semplice deposito
in tribunale senza
omologazione
Semplice deposito
in tribunale senza
omologazione
Pubblicità ulteriori
Bollettino società
Bollettino società
Non richiesta
Non richiesta
Amministratori
Socio unico o terzi
Soci o terzi
Solo soci
Solo accomandatari
il cui consenso è necessario
per la revoca
Nomina e poteri
Assemblea ordinaria,
poteri di gestione
e rappresentanza
Assemblea ordinaria,
poteri di gestione
e rappresentanza
Potere di gestione
e rappresentanza,
limiti in tema di revoca
Potere di gestione
e rappresentanza,
limiti in tema di revoca
Quorum
assembleari
Modificabili in più
o in meno nello statuto
Modificabili in più
o in meno nello statuto
Non esiste
l’assemblea
Non esiste l’assemblea
Controllo
della gestione
Collegio sindacale
obbligatorio quando
il capitale sociale sia pari
almeno a L. 200.000.000
Collegio sindacale
obbligatorio quando
il capitale sociale sia pari
almeno a L. 200.000.000
Esercitata da ciascun
socio
Esercitata da ciascun socio
Liquidazione
Obbligatoria
Obbligatoria
Facoltativa
Facoltativa
Trasformazione
e fusione
Ammesse liberamente
Ammesse liberamente
Ammesse liberamente
Ammesse liberamente
148
n. 10 del 7.3.98
CONFERIMENTO
DITTA INDIVIDUALE IN SRL
A SOCIO UNICO
Si precisa che il socio artigiano
non può essere socio unico in altra
srl e/o società di persone.
Adempimenti civilistici, fiscali
e previdenziali in ipotesi
di costituzione della srl con
conferimento dell’azienda
dell’imprenditore individuale
Costituzione della srl
uninominale ex art. 2476.
1) Istanza al presidente del tribunale competente per la nomina
dell’esperto, ex art. 2343, da parte
dell’impresa individuale.
2) Relazione dell’esperto nominato dal presidente del tribunale
contenente la descrizione dei beni
conferiti, il valore attribuito, i criteri di valutazione seguiti, l’attestazione che il valore attribuito all’azienda non è inferiore al valore
nominale delle quote emesse a
fronte del conferimento, aumentato dell’eventuale sovraprezzo.
3) Redazione, per atto pubblico,
dell’atto costitutivo (lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se
forma oggetto di atto separato, si
considera parte integrante dell’atto
costitutivo e deve essere allegato),
obbligo di nomina dell’organo amministrativo e del collegio sindacale se il capitale supera il limite di
200 milioni di lire (il capitale minimo è stabilito nella misura di 20
milioni). Per le srl uninominali
deve risultare interamente sottoscritto e versato al momento della
costituzione. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria anche
nell’ipotesi in cui per due esercizi
siano superati i limiti previsti dall’art. 2435 bis del c.c., e cioè:
d) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire;
e) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire;
f) dipendenti occupati in media
durante l’esercizio: 50 unità.
4) Il tribunale competente, in
relazione alla sede della Cciaa,
procede all’omologa e ordina
l’iscrizione della società nel registro delle imprese (con l’iscrizione al registro si ottiene la personalità giuridica).
5) Il notaio che redige l’atto
ovvero, in caso di sua inerzia, gli
amministratori, devono, entro 30
giorni dall’omologa, depositarlo
presso l’ufficio del registro delle
imprese competente.
Successivamente all’iscrizione, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, si dovrà provvedere alla
comunicazione di “inizio attività”
presso la locale Cciaa.
6) Vidimazione dei libri sociali.
7) Iscrizione dei componenti
dell’organo amministrativo, nonché degli eventuali sindaci collaboratori coordinati e continuativi,
a cura degli stessi amministratori e
sindaci, alla gestione separata Inps
del 10%, di cui all’art. 2, comma
26, della L. 335/95, se tenuti.
8) Comunicazioni, a carico
dell’organo amministrativo della
società, all’Inail (5 giorni prima
dell’inizio dell’attività) e all’InpsIvs gestione artigiani o commercianti (quale dichiarazione di inizio attività entro 30 giorni).
9) Dichiarazione di cessazione
di attività, a cura del titolare dell’impresa individuale, all’ufficio
Iva, ai sensi dell’art. 35 del DPR
633/72.
10) Dichiarazione di cessazione di attività al Rea, albo artigiani,
e Inps-Ivs gestione artigiani, a
cura del titolare dell’impresa individuale.
11) Cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle
imprese, a cura del titolare dell’impresa individuale.
n. 10 del 7.3.98
12) Chiusura delle posizioni
Inail dell’impresa individuale, a
cura del titolare dell’impresa individuale.
13) Comunicazione al Comune delle variazioni ai fini della
riscossione dei tributi locali, a
cura di entrambi disgiuntamente.
14) Entro sei mesi dalla costituzione l’amministratore deve
controllare le valutazioni contenute nella relazione dell’esperto
e, se sussistono fondati motivi,
deve procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore del
bene conferito è inferiore di oltre
un quinto a quello a cui avvenne il
conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le quote
che risultano scoperte. Il socio
può provvedere a versare la differenza in denaro.
15) Versamento dell’imposta
di registro, entro 20 giorni dalla
data di registrazione, nel registro
delle imprese.
16) Versamento della tassa di
concessione governativa per vidimazione dei libri sociali, pari a lire
600.000 o un milione, nel caso di
capitale apportato superiore al
miliardo.
17) Versamento della tassa di
concessione governativa di lire
500.000, per l’iscrizione dell’atto
costitutivo nel registro delle imprese, entro 30 giorni dall’omologa.
18) Denuncia all’ufficio Iva
entro 30 giorni dalla data dell’inizio dell’attività (obbligo di richiedere il codice fiscale, qualora non
sia subito richiesto direttamente il
numero di partita Iva).
19) Denuncia, ex art. 36 del
DPR 600/72, all’ufficio delle imposte dirette entro 3 mesi dalla data
di iscrizione nel registro delle imprese.
➦
149
Trattamento fiscale
dell’operazione
di conferimento
L’operazione prospettata può
essere assoggettata a imposta ordinaria o a imposta sostitutiva ad
aliquota pari al 27%.
Nell’ipotesi di conferimento di
azienda effettuato tra soggetti residenti in Italia, esercenti imprese
commerciali, la determinazione
dell’eventuale plusvalenza patrimoniale comporta l’individuazione
del concetto di “valore di realizzo”.
Il valore di realizzo è rappresentato:
a) dal valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio
dell’azienda conferita;
b) se superiore, quello attribuito
all’azienda o alle partecipazioni
conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
In sostanza, la perfetta coincidenza tra i valori iscritti dal conferente e conferitario comporta, in virtù dell’applicazione del principio
della simmetria dei valori fiscalmente riconosciuti, la non emersione di materia imponibile e, quindi, la
neutralità dell’intera operazione.
Il “valore di realizzo”, come
appena definito, assume rilevanza
sia ai fini dell’imposta sostitutiva,
sia ai fini dell’applicazione del-
l’art. 54 del Tuir.
In altre parole, per la determinazione della plusvalenza si deve
fare riferimento al concetto di valore di realizzo e la plusvalenza
determinata sarà soggetta a tassazione ordinaria o sostitutiva.
Non rientrano nella norma in
esame le minusvalenze, per le quali
i criteri di determinazione rimangono quelli ordinari (come si può
desumere dal combinato disposto
degli artt. 54 e 9 del Tuir).
Conferimento
dell’unica azienda
da parte dell’imprenditore
IPOTESI GENERALE
NEUTRALITÀ FISCALE
Non emerge materia
imponibile nell’ipotesi
di applicazione del
principio di simmetria
dei valori fiscalmente
riconosciuti.
Iva: l’operazione è esclusa dal
campo di applicazione di tale
imposta.
Registro: aliquota pari all’1%
del valore venale in comune
commercio.
Invim: se il conferimento ha
per oggetto degli immobili è
dovuta l’Invim calcolata sull’incremento di valore formatosi fino alla data del 31.12.92.
Tassa concessione governativa: L. 500.000 per atto costitutivo, più L. 250.000 per qualunque altro atto per il quale è
prevista l’iscrizione nel registro delle imprese.
Adriano Zanolli
DA PIÙ DI TRE ANNI
IMPRESE POSSEDUTE
TASSAZIONE OPZIONALE
SOSTITUTIVA
La plusvalenza concorre alla formazione
del reddito d’impresa
nei modi ordinari.
Imposte dirette e tasse
Nell’ipotesi in cui i valori dell’azienda ceduta e delle partecipazioni ricevute siano coincidenti e il
valore dell’azienda conferita non si
discosti da tale valore attribuito
nelle scritture contabili del soggetto conferitario, è possibile procedere alla cessazione dell’impresa individuale senza oneri impositivi
derivanti da quella che, in termini
sostanziali, si traduce in una destinazione a finalità estranee all’esercizio di attività d’impresa.
Per evitare che la norma agevolativa dia luogo ad abusi, è disposto che la successiva cessione,
entro tre anni, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento si
AZIENDE POSSEDUTE
considera effettuata nell’esercizio dell’impresa e rimane salva
l’applicazione della tassazione
separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera g), del Tuir.
Se, invece, la cessione delle
partecipazioni è effettuata oltre i
tre anni dal conferimento è assoggettata alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui capital gains.
In pratica le possibili ipotesi
di tassazione della plusvalenza
realizzata a seguito dell’operazione di conferimento sono le seguenti (vedi schema qui sotto).
La plusvalenza può essere assoggettata ad
imposta sostitutiva con
aliquota pari al 27%.
L’imposta può essere
rateizzata in cinque
rate annuali e compensata con eventuali crediti d’imposta.
RATEIZZAZIONE*
DA PIÙ DI CINQUE ANNI
La plusvalenza può essere
rateizzata in
cinque esercizi ex articolo
54, comma 4,
del Tuir.
È possibile optare per
la tassazione separata
della plusvalenza, ex
articolo 16, comma 1,
lettera g).
* La rateizzazione è possibile se è mantenuta la qualifica di imprenditore commerciale. Tale eventualità si
manifesta anche con l’inizio, contestuale alla cessione, di una nuova attività (Direzione regionale delle entrate
dell’Emilia Romagna del 18 settembre 1996, n. 39525).
150
n. 10 del 7.3.98
La proroga rende ancora incerto il beneficio
Mobilità iniqua coi piccoli
C
on il DL 20.1.98, n. 4,
pubblicato sulla GU n.
16 del 21.1.98, il Governo è intervenuto per prorogare, fino alla fine del 1998, la
possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori
licenziati per giustificato motivo
oggettivo da imprese che occupano fino a 15 dipendenti. L’iscrizione è prevista ai fini della
concessione dei benefici, spettanti ai datori di lavoro che attingono da questi elenchi, che consistono nell’esenzione degli
oneri previdenziali delle retribuzioni corrisposte, per un certo
periodo, a soggetti provenienti
dalle liste di mobilità.
Il Governo continua ad assegnare alla piccola impresa una
importanza residuale e ai suoi
occupati una tutela minore rispetto ai colleghi della grande
azienda.
Ancora una volta, infatti, si è
scelta la strada della proroga a
termine e il legislatore non si decide a offrire, in maniera stabile,
le stesse opportunità ai lavoratori
licenziati da imprese con meno e
con più di 15 addetti. Quest’inizio anno si era temuto che la
proroga non sarebbe stata concessa, poi le pressioni di carattere
sociale hanno prevalso. Tuttavia,
il DL dovrà essere convertito entro il 22 marzo prossimo; potrà
inoltre essere reiterato, per cui
potrebbero crearsi vuoti normativi per le aziende che assumeran-
no soggetti dalle liste di mobilità.
L’art. 1 del DL 4/98 assegna,
per i benefici della legge 223/91
nei casi oggetto della recente
proroga, risorse finanziarie limitate a un massimo complessivo
di 9 miliardi di lire a carico del
fondo per l’occupazione: la cifra
appare esigua in relazione alle
previsioni di utilizzo dell’agevolazione e non si capisce come
saranno trattate le assunzioni
successive al superamento di
tale limite.
Possono essere iscritti nelle
liste di mobilità coloro che vantano un’anzianità aziendale di
almeno 12 mesi, di cui almeno
sei di attività effettivamente prestata, ivi compresi i periodi di
sospensione del lavoro per ferie,
festività, ecc.
Il lavoratore in mobilità può
mantenere l’iscrizione nella lista
anche se svolge attività di lavoro
subordinato, purché a tempo
parziale e/o a tempo determinato. Può, se assunto da un’impresa e successivamente da questa licenziato, essere reiscritto
nella lista per un periodo corrispondente alla parte residua,
purché la risoluzione del rapporto di lavoro sia conseguente a un
licenziamento, compreso quello
per giusta causa.
Il Ministero del lavoro, con
circolare n. 163 del 4.12.96, ha
ritenuto che, con riferimento
solo a rapporti di lavoro a tempo
determinato o parziale, non si
n. 10 del 7.3.98
ponesse il problema degli effetti
delle dimissioni del lavoratore
sulla sua permanenza in lista di
mobilità, nel senso che egli non
deve essere cancellato dalle liste. Sempre in tema di dimissioni del lavoratore assunto dalle
liste di mobilità, con riferimento
però a rapporti di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, I’Inps
prevede la cancellazione del nominativo dalla lista, considerando tali dimissioni quale ipotesi assimilabile al rifiuto di
un’occupazione. Il Ministero del
lavoro e l’Inps non hanno invece
disciplinato il caso delle dimissioni del lavoratore per giusta
causa; in tale ipotesi l’iscrizione
nelle liste di mobilità spesso non
è riconosciuta.
A questo proposito, la sentenza della Pretura di Milano del
30.1.96 afferma che è legittima
la delibera Inps che stabilisce la
decadenza dal diritto di indennità di mobilità qualora il lavoratore abbia rassegnato le dimissioni e queste risultino ingiustificate. In tal caso, le dimissioni sono equiparabili al rifiuto di
un’occupazione ritenuta adeguata dalla legge. Da ciò dovrebbe conseguire, se l’orientamento
sarà confermato nei successivi
gradi di giudizio, che le dimissioni giustificate costituiscono
titolo valido per l’iscrizione nelle liste di mobilità.
Giancarlo Interlandi
151
Ampia trattazione a puntate dell’importante tema
Il nuovo imponibile/2
VARIAZIONI DELLE BASI
IMPONIBILI
Il decreto legislativo 314/97 ha
introdotto fondamentali modifiche nei redditi di lavoro dipendente, sia nella composizione della
base imponibile fisco/previdenziale che negli esoneri dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi e, conseguentemente, negli
adempimenti dei sostituti d’imposta. Tali modifiche sono state
commentate nella circolare ministeriale n. 326/E del 23.12.97; le
principali si possono distinguere
in quelle che definiscono che cosa
è compreso e in quelle che definiscono che cosa è escluso dal reddito di lavoro dipendente.
A) Che cosa è compreso
1) Concetto di redditi di lavoro
dipendente
– In esso è compreso tutto ciò
che deriva dal rapporto, che ha
per oggetto la prestazione di
lavoro, con qualsiasi qualifica,
alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio.
– Sono equiparati ai redditi di
lavoro dipendente:
● le pensioni di ogni genere,
● gli assegni equiparati,
● gli interessi e la rivalutazione dei crediti di lavoro,
● le indennità sostitutive del
reddito di lavoro dipendente
(es.: cig, mobilità, disoccupazione, ecc.).
La circolare precisa che tutte
152
le indennità, le somme o i valori
percepiti in sostituzione dei redditi di lavoro dipendente o a essi
equiparati sono assoggettabili a
tassazione.
2) Le somme e i valori riferibili al
rapporto di lavoro percepiti
entro il 12 gennaio dell’anno
successivo
– Stipendi, salari, cottimo, pensioni, trattamenti accessori
(es.: straordinari, mensilità aggiuntive, ecc.),
– Tutte le indennità percepite,
come ad esempio ferie non godute, trasferte, indennità di
cassa, ecc.
Relativamente alle indennità
di trasferta e di trasferimento o
prima occupazione, è necessario
fare delle precisazioni:
a) la trasferta può essere definita
come la prestazione lavorativa
eseguita fuori dalla sede di lavoro, che viene retribuita con
indennità e rimborsi per le spese sostenute in occasione delle
trasferte stesse.
Il nuovo regime delle trasferte
dall’1.1.98 si applica anche
alle trasferte dei dipendenti
pubblici ed inoltre tali disposizioni si applicano in riferimento al luogo dove il dipendente
svolge la trasferta;
b) trasfertisti sono quei lavoratori
che, per contratto, svolgono
l’attività in luoghi sempre differenti;
c) la tassazione delle indennità che
sono corrisposte a tali soggetti è
limitata al 50% dell’importo;
n. 10 del 7.3.98
d) in alcune fattispecie definite,
può coesistere il regime dei trasfertisti e quello relativo alle
indennità di trasferta;
e) se la trasferta è svolta nel
territorio comunale, al dipendente spetta soltanto il rimborso delle spese per eventuali
mezzi pubblici utilizzati, che
devono essere comprovate da
documenti emessi dal vettore.
Qualunque altra somma percepita concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Il
datore di lavoro deve disporre
di documentazione interna
comprovante lo svolgimento
delle trasferte. Non ha nessuna
rilevanza l’estensione del territorio comunale, anche se il luogo della trasferta dista oltre 10
km;
f) se la trasferta è svolta fuori
dal territorio comunale, esistono tre sistemi alternativi,
confermati sia dalla norma che
dalla circolare ministeriale,
per valorizzare la trasferta:
●
Indennità forfetaria, nella
quale sono escluse dalla base
imponibile:
– 90 mila lire al giorno per
le trasferte nazionali;
– 150 mila lire al giorno per
le trasferte all’estero.
Tali quote non si devono ridurre se la trasferta dura meno di 24
ore e non comporta pernottamento. I rimborsi di spese di viaggio o
di trasporto documentate non concorrono alla formazione della base
➦
imponibile.
Tutti gli altri importi corrisposti oltre la franchigia esente concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Rimborso misto
** Costituito dall’indennità di
trasferta più il rimborso delle
spese di vitto o alloggio o la
fornitura gratuita. In questo
caso sono escluse dalla base
imponibile le indennità di trasferta sino a:
– 60 mila lire al giorno per le
trasferte nazionali;
– 100 mila lire al giorno per
le trasferte all’estero.
●
** Costituito dall’indennità di
trasferta più il rimborso delle
spese di vitto e alloggio o la
fornitura gratuita. In questo
caso sono escluse dalla base
imponibile le indennità di trasferta sino a:
– 30 mila lire al giorno per le
trasferte nazionali;
– 50 mila lire al giorno per le
trasferte all’estero.
I rimborsi di spese di viaggio o
trasporto documentate non concorrono alla formazione della
base imponibile.
Ogni altro rimborso o somma
corrisposta concorrono integralmente a formare il reddito.
Rimborso analitico
– In questo caso, i rimborsi di
spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto non concorrono a
formare il reddito.
– Non concorre alla formazione
del reddito il rimborso di altre
spese anche se non documentate, purché siano attestate dal
dipendente in trasferta sino a:
– 30 mila lire al giorno per le
trasferte nazionali;
– 50 mila lire al giorno per le
trasferte all’estero.
Le altre eventuali somme con●
corrono interamente al reddito.
Il sistema di rimborso scelto
deve valere per tutta la durata della trasferta, in quanto non è possibile utilizzare criteri diversi relativamente alle singole giornate.
Se la trasferta dura oltre i 240
giorni continuativi non è più applicabile il relativo trattamento fiscale, in quanto manca la temporaneità della trasferta o della missione, salvo qualche delega prevista per l’edilizia.
Sempre relativamente alla trasferta, il Ministero, nel corso di
Telefisco 1998, ha fornito ulteriori chiarimenti pratici.
1) Per documentare la trasferta
non è più necessario che l’impresa autorizzi preventivamente il dipendente ad effettuare la
trasferta stessa, essendo d’ora in
poi sufficiente la sola documentazione delle spese documentate
dal dipendente.
2) Per documentare sia le spese
dei viaggi effettuati con mezzi
pubblici che quelle relative al
vitto ed all’alloggio sostenute in
trasferta non è più necessario
che i documenti siano intestati
al dipendente, essendo sufficiente che le spese siano sostenute nel tempo e nel luogo in cui
è effettuata la trasferta e che
siano attestate dal dipendente in
una nota riepilogativa. Dal 1°
gennaio 1998, pertanto, la nota
riepilogativa delle spese sostenute dal dipendente assume importanza fondamentale ai fini
probatori delle spese stesse.
3) Ai fini delle limitazioni, nella
deducibilità dal reddito d’impresa, delle spese di vitto e alloggio
ai sensi del comma 1 ter dell’art.
62 del TU (ammontare delle spese sostenute dai dipendenti o dai
collaboratori coordinati e continuativi non superiore a 350 mila
in Italia o 500 mila all’estero), il
Ministero ha chiarito che tale
limitazione vale soltanto per i
rimborsi a piè di lista. Pertanto,
n. 10 del 7.3.98
dall’1.1.98 il datore di lavoro,
che adotta il sistema di rimborso
misto delle spese di trasferta
(rimborso analitico delle spese di
vitto e alloggio e corresponsione
di una indennità forfetaria di
30.000 lire, aumentata a 50.000
lire per le trasferte all’estero),
non subirà le limitazioni di cui al
comma 1 ter dell’art. 62 del TU.
g) Indennità di trasferimento o di
prima sistemazione.
Tali indennità fruiscono di una
riduzione del 50% dell’imponibile. L’importo che è escluso
dalla tassazione non può però
essere superiore a:
– 3 milioni per trasferimenti
in Italia;
– 9 milioni per trasferimenti
all’estero.
Tale trattamento agevolato
può però essere riconosciuto
solo per il primo anno.
Inoltre non concorrono alla
formazione del reddito del dipendente che si trasferisce:
– il rimborso delle spese di
viaggio anche per i familiari
a carico fiscalmente;
– le spese e gli oneri sostenuti
dal dipendente per il recesso
dal contratto di locazione.
–
–
–
–
–
–
Tali indennità competono anche se il trasferimento viene
richiesto dal dipendente.
Assegni di sede,
partecipazioni agli utili,
rimborsi spese,
contributi versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore a casse
o ad enti con finalità di assistenza sociale,
mance,
somme percepite a seguito di
transazioni.
La circolare ha precisato che tali
redditi vanno determinati al netto delle somme trattenute per
sciopero ed inoltre che, per poter
➦
153
essere comprese nel periodo
d’imposta le somme corrisposte
entro il 12 gennaio dell’anno
successivo, le ritenute devono
essere versate ordinariamente
entro il 15 od il 20 febbraio.
può riassumere nella tabella riportata in questa pagina
In sintesi, la normativa relativa alle trasferte, ai trasfertisti e
alle indennità di trasferimento, si
Nazario Scano
(2 – continua)
TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE
Trattamento fiscale
Tipo di indennità
Indennità forfetaria (**)
È esente sino a 90.000 al giorno, elevate a 150.000
per l’estero, anche se la trasferta non comporta il
pernottamento
Indennità forfetaria con rimborso a piè di lista o
fornitura gratuita del vitto o dell’alloggio
Esente fino a 60.000 al giorno, elevate a 100.000 per
l’estero (cioè riduzione di 1/3 del punto precedente)
Indennità forfetaria con rimborso a piè di lista o
fornitura gratuita del vitto e dell’alloggio (**)
Esente fino a 30.000 al giorno, elevate a 50.000 per
l’estero (cioè riduzione di 2/3 del primo punto
Rimborso a piè di lista, documentato, di vitto, alloggio,
viaggio, trasporto e spese non documentabili
– Vitto, alloggio, viaggio, trasporto totalmente esente
– Altre spese, anche documentabili (analiticamente
attestate dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.), esenti fino a 30.000 al
giorno, elevate a 50.000 per l’estero
(**) Le spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto (documentate) sono sempre
totalmente esenti.
TRASFERTE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE
Rimborsi spese di trasporto, documentate con documenti del vettore
Esenti
Altre indennità e/o rimborsi spese
Imponibili al 100%
TRASFERTISTI
Indennità e maggiorazioni di retribuzione in funzione
della caratteristica di tale figura professionale
Esenti in ragione del 50% del loro ammontare
Somme e valori percepiti dal dipendente in relazione
al rapporto di lavoro (salve le esenzioni di cui all’art. 48
del TU e all’art. 12 della legge 153/69)
Imponibili al 100%
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
In Italia
Esente nella misura del 50%, sino ad un massimo di
3 milioni (**)
All’estero
Esente nella misura del 50%, sino ad un massimo di
9 milioni (**)
(**) La massima esenzione si attesta a 12 milioni se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento
in Italia e uno all’estero.
154
n. 10 del 7.3.98
In un lampo passano le informazioni
nei nostri studi.
Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte.
Contiamo così di dare una mano a chi
per un attimo si è distratto,
come capita spesso anche a noi.
(studio associato Paoli)
N.
Argomento
Oggetto
Fonte
36
Pubblica
amministrazione
Inps
Riscossione
sanzioni
amministrative
In seguito alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici “Italia Oggi” 14.2.98
dell’amministrazione finanziaria, gli adempimenti relativi
agli illeciti amministrativi (non connessi a omissioni contributive) non dovranno essere pagati all’Ufficio del registro
ma presso i concessionari del servizio riscossione, le banche e gli uffici postali. L'Inps si adegua e annuncia che già
dal 1° marzo formulerà le richieste di pagamento tramite
l’emissione di un atto (processo verbale, ordinanza-ingiunzione, ecc.) contenente il nuovo modello di pagamento (circ.
Inps n. 36 del 13.2.98).
37
Collocamento
Onere della riserva
Differimento
per carenza
di lavoratori
Anche se alcune categorie di soggetti, il cui inserimento lavorativo “Guida Normativa” n.
presenta particolari difficoltà (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex 34 del 24.2.98
detenuti, ecc.), sono state inserite nelle categorie di cui all'art. 25
della legge 223/91, risulta più efficace, per un loro inserimento
lavorativo, l'utilizzo di altri strumenti legislativi più mirati, come ad
esempio i piani programmati predisposti dalle varie Cri (art. 5, L.
56/87). Per tale motivo le Commissioni regionali per l’impiego
potranno prevedere il differimento dell’onere della riserva del 12%
nelle ipotesi in cui si verifichi carenza di lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità o di disoccupati da oltre 24 mesi senza costringere
l’azienda ad assumere solo nell’ambito della categoria dei soggetti
“a rischio” (circ. Minlav. n. 10 del 16.1.98).
38
Sicurezza
sul lavoro
Qualità del servizio
Inail o no?
Se le categorie datorili sembrano più o meno concordi nel “Il Sole” del 26.2.98
chiedere, come ha fatto inizialmente la Confartigianato, la fine
del monopolio Inail, giustamente, a nostro avviso, il Direttore
dell’Inail raccomanda che il dibattito non sia circoscritto ai soli
aspetti economici. Ogni giorno in Italia muoiono sul lavoro tre
persone, una rimane invalida; in un anno ci sono un milione di
denunce di infortunio; sono le piccole aziende, e tra esse quelle
artigiane, le più a rischio; la normativa sugli infortuni ha più di
trent’anni. Si può discutere sulla fine del monopolio Inail ma la
sfida per la protezione ruota sulla qualità del servizio.
39
Lavoro autonomo
Indennizzo
per cessazione
attività
Estensione
ai rappresentanti,
ai bar e ai ristoranti
L'Inps detta le prime istruzioni in merito all’estensione (prevista “Il Sole” 19.2.98
dalla finanziaria '98, L. 449/97) ad agenti-rappresentanti ed a “Italia Oggi” 19.2.98
titolari di bar e ristoranti della speciale indennità economica già
prevista dalla finanziaria ’96 (L. 549/95) a favore di commercianti al dettaglio e ambulanti che riconsegnano la licenza e
cessano definitivamente la propria attività. L’indennità pari, per
il 1998, a L. 697.700 mensili, viene corrisposta fino al mese di
compimento dell’età pensionabile ed è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa. Beneficiari sono i soggetti iscritti da
almeno 5 anni nella gestione commercianti e che abbiano 62
anni, se uomini, o 57, se donne (circ. Inps n. 38 del 18.2.98).
n. 10 del 7.3.98
155
●
Iva – Dichiarazione annuale
Cambiano le regole di
presentazione e versamento
ermo restando il pagamento del saldo annuale
al 25 marzo, praticamente per tutti, con qualche possibilità
di prolungamento per le persone
fisiche, le altre scadenze relative
alla dichiarazione annuale 1997
sono differenziate. Ed anche alcune modalità di presentazione cominciano a prendere la via telematica, che sta diventando una realtà
per tutte le dichiarazioni fiscali.
Le regole per la dichiarazione
annuale Iva sono state dettate dal
DM 15.1.98 che ha approvato i
modelli, le relative istruzioni, nonché le specifiche tecniche relative
ai modelli di dichiarazione predisposti con sistemi informatici.
I termini di presentazione
sono i seguenti:
F
●
persone fisiche obbligate alla
dichiarazione annuale unificata
(Iva, 740, Irap e 770): nel periodo compreso tra il 1° maggio
ed il 30 giugno ’98 mediante
dichiarazione “unificata”;
●
società, enti e persone fisiche
non obbligati alla dichiarazione unificata: tra il 1° e il 30
aprile ’98 mediante dichiarazione “separata”.
Il termine di versamento,
156
per tutti, entro il quale va effettuato l’eventuale versamento a
saldo è comunque il 25 marzo
’98. Le persone fisiche potranno
pagare fino al 31 maggio (o 20
giugno) con una maggiorazione
dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese a cominciare dal
26 marzo.
Anche le modalità di presentazione sono cambiate.
Fino allo scorso anno tutte le
dichiarazioni annuali o di rimborso andavano presentate agli uffici
Iva comportando qualche disagio
perché questi esistevano soltanto
nei capoluoghi di provincia; da
quest’anno tutto cambia nel modo
seguente:
●
le persone fisiche, titolari di
partita Iva, tenute a presentare
la dichiarazione unificata, possono, in alternativa, presentare
la dichiarazione compilata
manualmente ad uno sportello bancario o postale, che la
trasmetteranno in via telematica all’amministrazione finanziaria; oppure presentare la dichiarazione, se compilata su
modello in formato sintetico,
denominato PC, ad uno sportello postale; oppure presentarla attraverso un caaf;
n. 10 del 7.3.98
●
●
nell’ipotesi di richiesta di rimborso dell’Iva a credito, le
persone fisiche debbono presentare, dall’1/2 al 30.6.1998,
l’apposita richiesta al concessionario della riscossione territorialmente competente, ferma restando la presentazione
della dichiarazione unificata
dal 1° maggio al 30 giugno
’98, secondo le modalità sopra
precisate;
tutti gli altri contribuenti (società, enti commerciali, ecc.),
tenuti alla compilazione separata della dichiarazione Iva,
devono presentare il relativo
modello, con le stesse modalità
sopra indicate, nel periodo tra
il 1° e il 30 aprile ’98. Sono
obbligati alla presentazione
della dichiarazione Iva separata anche i soggetti, persone fisiche, titolari di partita Iva esonerati dalla presentazione del
mod. 740 (es.: produttore agricolo titolare di pensione che
presenta il mod. 730 comprensivo del reddito agrario);
particolari procedure, alle quali rimandiamo, sono previste
per le società controllanti e
controllate nelle istruzioni ministeriali.
La struttura della “dichiarazione Iva/98” è completamente
innovata ed è costituita da un frontespizio, due moduli e un foglio
(quest’ultimo per i rimborsi).
Sul frontespizio occorre riportare i dati anagrafici, il riepilogo
dei versamenti e le risultanze finali della liquidazione annuale (quadro VH). Dei due moduli il primo
deve essere compilato da tutti i
contribuenti, mentre il secondo è
riservato ai dati specifici: regimi
speciali, opzioni, plafond, ecc.
Non si dovrà più allegare alcun
documento e per la consegna sono
➦
(segue)
previste due buste, una per il modello a compilazione manuale ed
una per il modello PC.
Circa le opzioni c’è da tenere
presente il DPR 442/97, che ne ha
modificato le modalità (ne abbiamo parlato a pag. 126 della
“1081”): l’effettuazione di un’opzione o la sua revoca non dipendono più dalla “barratura” della casella presente nel quadro VO ma dal
“comportamento concludente” del
soggetto. Tuttavia resta l’obbligo
formale di comunicare successivamente la scelta fatta nella prima
dichiarazione annuale Iva. Inoltre
nel quadro VO sono previste anche
altre opzioni quali, ad es., quelle
relative all’agricoltura, all’editoria, agli spettacoli e giochi. Infine il
quadro VU è stato ristrutturato per
evidenziare meglio l’utilizzo del
“plafond” da parte degli esportatori
che hanno applicato il metodo
mensile.
Per concludere: per il 1998 ancora dichiarazioni Iva in formato
sintetico PC, dal 1999 tutto passerà per via telematica.
Scomparirà la possibilità di inviare direttamente all’amministrazione finanziaria le denunce
su supporto cartaceo (tradizionale
o PC) e tutti i professionisti, le
associazioni di categoria e i caaf
avranno l’obbligo di inviarle solo
per via telematica.
pugnazione è molto pericolosa
perché può essere impugnata dal
Fisco ma anche dal contribuente
che ne abbia interesse.
Dal 1° aprile ’98, inoltre, “non
potranno più far parte delle Commissioni tributarie provinciali e
regionali i dipendenti dell’amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del
Dipartimento delle entrate e del
Dipartimento del territorio già
componenti delle soppresse Commissioni tributarie di primo e secondo grado”.
Anche in tale ipotesi valgono
le considerazioni già formulate a
proposito delle conseguenze processuali derivanti dalla illegittima
composizione dei collegi giudicanti.
Contenzioso tributario – Composizioni commissioni
Irap – Enti pubblici
Linea dura del Fisco sulla
incompatibilità dei giudici
Versamento acconto
gennaio
e febbraio ’98
uove norme dettate dall’art. 31, comma 2, della
legge 449/97 sulle cause
di incompatibilità dei giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Con una circolare ministeriale
(n. 39/E del 4.2.98) il Ministero
delle finanze dispone, infatti, la
segnalazione di tutte le possibili
incompatibilità per i giudici tributari ed, in particolare, richiama gli
uffici perché dall’1.1.98 “non
possono essere componenti delle
Commissioni tributarie coloro
che esercitano in qualsiasi forma
la consulenza tributaria ovvero
l’assistenza o la rappresentanza
dei contribuenti nel rapporto con
l’amministrazione finanziaria o
nelle controversie di carattere tributario”.
N
Usando una linea piuttosto
dura il Fisco richiama l’attenzione
degli uffici sulla “necessità di individuare tempestivamente eventuali situazioni d’incompatibilità
dei giudici tributari che dovessero sussistere anche dopo l’entrata
in vigore della nuova situazione”,
segnalandole, a cura delle Direzioni regionali delle entrate, al
Presidente della Commissione tributaria competente.
Eventuali sentenze emesse da
collegi non regolari dovranno essere subito impugnate. Il richiamo
è piuttosto esplicito: sono nulle le
sentenze pronunciate da un collegio irregolarmente costituito per
l’incompatibilità di uno o più
componenti e la nullità assoluta è
rilevabile d’ufficio nel giudizio di
impugnazione. E tale strada d’im-
n. 10 del 7.3.98
Con un comunicato stampa
in data 6.2.98 il Ministero delle finanze ha comunicato che è
in corso di emanazione un DM
che prorogherà dal 15 febbraio al 16 marzo 1998 (il 15 è
domenica) il termine per il
versamento degli acconti Irap
relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio
1998 dagli enti pubblici. Tali
acconti, pertanto, dovranno
essere versati entro il 16 marzo unitamente a quelli relativi
alle retribuzioni corrisposte
nel mese di febbraio 1998.
Lo stesso DM fisserà modalità e termini dei versamenti:
tuttavia, secondo l’art. 30, c. 5,
del D.Lgs 446/97, per gli enti
pubblici l’acconto Irap deve essere versato mensilmente.
157
PIÙ COESIONE TRA CENTRO E PERIFERIA
«Treviso, lì 9 febbraio 1998
Preg.mo SIG. PRESIDENTE ANCL
ROBERTO DE LORENZIS
Prot. n. 44
Facendo seguito ai colloqui intercorsi, Ti comunico
la disponibilità di far parte del Centro Studi Nazionale
della collega Laura Dalla Torre e/o del sottoscritto
Giorgio Forcolin.
Inoltre propongo una più stretta collaborazione con
il nostro Centro Studi dell’Ordine e dell’Ancl di Treviso, che è formato per la parte lavoro da n. 12 persone
e per la parte fiscale da n. 9 persone.
Ritengo opportuno che Tu chieda a tutti i centri
studi periferici, e ce ne sono diversi che funzionano
molto bene, di far parte del Centro Studi Nazionale.
Ritengo indispensabile che tanti validi colleghi, che
operano in periferia, vengano coinvolti anche a livello
nazionale. Sarebbe però opportuno che tanti colleghi
“emergenti”, prima di impegnarsi a livello nazionale,
indirizzassero le proprie energie a livello provinciale
sviluppando, ognuno nella propria provincia, l’associazionismo. Purtroppo tante provincie, pur esprimendo colleghi validi e preparati, oggi sono di fatto
assenti dall’impegno associativo.
È giunto il momento di dirottare questi colleghi
validissimi in periferia, per ottenere là maggiori consensi. Sono convinto che in breve tempo il nostro
sindacato ne risulterebbe rivitalizzato.
Cordiali saluti.
GIORGIO FORCOLIN
Presidente UP Ancl Treviso»
“Roma, lì 23 febbraio 1998
Preg.mo CDL GIORGIO FORCOLIN
PRESIDENTE UP ANCL TREVISO
Prot. n. 244/PR/30
Caro Presidente, riscontro la Tua pari oggetto del
9/2 u.s. e prendo atto con grande piacere della dispo-
158
n. 10 del 7.3.98
nibilità a far parte del Centro Studi manifestata da Te
e dalla collega Laura Dalla Torre.
Soddisfazione ancora maggiore esprimo per la
disponibilità a collaborare espressa, non solo a parole, dal Centro Studi Provinciale di Treviso. Avevo
chiesto queste collaborazioni già nella circolare inviata alle Unioni Provinciali l’8.5.97 (prot. n. 517/
PR/30), senza ottenere altre risposte, almeno fino ad
oggi.
Con la speranza che la Tua proposta, come sempre costruttiva, susciti emulazione da parte di altri
Presidenti UP, Ti saluto cordialmente e Ti dò appuntamento a Roma per il prossimo sabato.
ROBERTO DE LORENZIS
Presidente Ancl”
INAIL SPRECONA
“Genova, lì 16 febbraio 1998
L’Inail, negli ultimi giorni prima della scadenza
dell’autoliquidazione 97/98, sta inviando a tutte le
posizioni (anche a quelle cessate in corso d’anno) n. 3
moduli e c/c per chiedere la rateazione del premio ’98.
Non era meglio consegnare la modulistica solo
alle ditte interessate evitando l’enorme spreco di
carta e costi accessori?
Cordiali saluti.
STEFANO SALA
Genova”
I CDL NEL LAVORO INTERINALE
«Lecco, lì 16 febbraio 1998
Ho partecipato il giorno 23.1.98 alla costituzione
della “Eurointerim spa” – società di fornitura di
lavoro temporaneo (permettetemi di aggiungere) dei
consulenti del lavoro.
È stata sicuramente un’ottima ed interessante
esperienza che ha coinvolto un gruppo omogeneo di
consulenti del lavoro che insieme perseguiranno il
medesimo obiettivo.
Ho seguito, passo dopo passo, l’iter della costituzione e mi sento in dovere di affermare che è stato
gestito egregiamente e con grande professionalità
grazie ai promotori (oggi cda) Alessio Bertagnin,
Cristina Bortolotto, Giovanni Corradin, Luigi Pelliccione, Luigi Sposato ed a tutti gli intervenuti.
➟
Penso che prossimamente non mancheremo di far
pubblicare l’elenco dei recapiti di zona affinché possano essere di riferimento a tutti quei colleghi ai quali
dovesse necessitare di utilizzare lo strumento del
lavoro interinale. Cordialmente.
740”. Esprimiamo sentite condoglianze, auspicando
lunga vita “semplificata” nuovo nascituro “modello
940”.
VALERIO CERELLO
Presidente UP Ancl di Venezia»
GRAZIA MAGNI FORTUNATI
Lecco»
Ripristino della Commissione
per la riforma della L. 12/79
RICHIESTA VERBALE
Delibera n. 62 del 23 gennaio 1998
«Chieti, lì 6 febbraio 1998
Spett.le ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO – ROMA
La presente per richiedere l’invio a questa Unione
Provinciale della copia del verbale dell’accordo tra i
consulenti del lavoro e l’Inail, Direzione generale di
Roma, sottoscritto nella seduta del 26 novembre
1997 e riportato nel settimanale “IL CONSULENTE” n.
46 del 13 dicembre 1997. La richiesta viene inoltrata
in quanto la sede Inail di Chieti non ha avuto nessuna comunicazione dalla propria direzione.
Distinti saluti.
MAURIZIO DI SANTE MAROLLI
Presidente UP Ancl Chieti»
COMPLIMENTI ISO 9000
«Abano Terme, lì 18 febbraio 1998
Preg.mo SIG. PRESIDENTE ANCL
ROBERTO DE LORENZIS
Egregio Presidente,
ho letto il n. 6 della “1081” e mi compiaccio per il
progetto ISO 9000. Al collega Calarco ho già chiesto
di esserne informato. Grato, cordialmente saluto.
SANDRO LANA
Abano Terme (PD)»
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro:
– vista la L. 12/79;
– visto il contenuto degli artt. 3 e 5 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Nazionale;
– viste le precedenti delibere consiliari n. 7 e n. 8 del 23 ottobre 1996,
n. 31 del 27 febbraio 1997, n. 36 del 26 marzo 1997, n. 40 del 12
giugno 1997 e n. 54 del 12 dicembre 1997;
– vista la delibera d’urgenza n. 4 del 26 aprile 1997;
– sentita la relazione del Consigliere Giuliano Gardoni;
– tenuto conto del particolare momento attraversato dalle libere
professioni e dell’imminente pubblicazione della relativa legge
quadro
all’unanimità
DELIBERA
di ripristinare la Commissione per la riforma della L. 12/79 nominandone quale coordinatore il collega Giuliano Gardoni. La suddetta Commissione, che sarà composta dalla collega Manuela
Lisotti, in rappresentanza del Consiglio Nazionale, da n. 3 delegati
in rappresentanza delle tre sigle della Federconsulenti (ndr: l’Ancl
ha riconfermato la collega Giuliana Della Bianca), da n. 1 delegato
in rappresentanza dell’Enpacl, da n. 5 delegati designati dall’Assemblea straordinaria dei Consigli Provinciali del 29 e 30 gennaio
1998, dai giuristi Ludovico Grassi ed Antonio Campagnola e dalla
dott.ssa Maria Pia Camusi del Censis, dovrà impegnarsi a terminare i lavori entro il 31 luglio 1998 con la stesura definitiva del testo
di riforma.
Roma, 23 gennaio 1998
IL CONSIGLIERE VERBALIZZANTE
(Lorenzo Ciociola)
TUTTO IL TESSERAMENTO M x M
Variazioni periodo 25.2 – 3.3.98
Quote 1997
provincia
Lucca
quote
precedenti
13
TELEGRAMMA
«Venezia-Mestre, lì 12 febbraio 1998
Spett.le MINISTRO DELLE FINANZE
VINCENZO VISCO
Apprendiamo da stampa decesso amato “modello
IL PRESIDENTE
(Gabriella Perini)
variazioni
1
nuova
situazione
14
Quote 1998
Udine
Macerata
Roma
Lucca
12
1
1
2
12
1
1
2
24
2
2
4
TOTALE
16
16
32
n. 10 del 7.3.98
159
di Valfrido Paoli
consulente del lavoro
Scatti nell’aspettativa
In quel giorno, un giovane di
nome Marco, salì al piano degli
uffici e comunicò al principale
che i compagni lo avevano eletto
dirigente sindacale, ragione per
cui era costretto a mettersi in
aspettativa, gli dispiaceva.
Ti dispiace, però io ora non
posso più contare sul tuo lavoro
e la produzione ne soffrirà. Ma se
questa è la volontà tua e dei tuoi
compagni io non ci posso far
niente, prenditi l’aspettativa e
che Dio ce la mandi buona.
Nel pomeriggio salì al piano
degli uffici Maria. Sono venuta a
chiederle l’aspettativa, capo. Mi
sono accorta che se non stacco
completamente dalla fabbrica,
non riesco a laurearmi, sono proprio dispiaciuta.
Questo non è un giorno fortunato, le rispose il principale.
Marco si è messo in aspettativa
stamattina, ora ti ci metti tu, speriamo che non arrivino altri.
D’altra parte, sono anch’io d’accordo che ti sarebbe impossibile
concludere gli studi seguitando a
lavorare e a studiare. Per cui,
prenditi l’aspettativa e che Dio ce
la mandi buona.
Passano un paio d’anni e
viene il mese in cui Marco e
Maria dovrebbero trovare in bu-
160
sta un altro scatto di anzianità.
Poiché lo scatto non c’è, salgono
insieme al piano degli uffici,
pronti alla lotta.
Trovano il contabile che spiega: l’anzianità non matura per
chi, anziché lavorare, si piazza in
aspettativa. Bisogna tener conto
delle prestazioni e non alla durata
del rapporto lavorativo.
Ma il consulente ha un’idea
diversa. Un conto, dice, Marco
che ha preso l’aspettativa per
compiti di rilevanza sociale e non
per interessi personali. A lui lo
n. 10 del 7.3.98
scatto spetta (Cass. sez. lavoro
3719/97). E un conto Maria, che
ha preso l’aspettativa per risolvere un problema strettamente suo:
a lei lo scatto non spetta. In sostanza (“Italia Oggi” 30.4.97) i
magistrati hanno respinto l’interpretazione restrittiva dell’art. 31
dello Statuto dei lavoratori sul
cosiddetto principio sinallagmatico.
Marco e Maria, scendono
imbarazzati e divisi quelle scale
che insieme avevano salito con
orgogliosa sicurezza.
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