L’aggiornamento cartografico catastale 2.1 L’evoluzione storica della metodologia del rilievo catastale L’aggiornamento cartografico catastale ha lo scopo di mantenere allineata alla realtà territoriale la mappa attraverso il rilievo topografico periodico o straordinario dei nuovi particolari topo-cartografici che hanno interessato il terreno. I compiti fondamentali per i tecnici catastali sono stati originariamente di provvedere alla formazione della mappa geometrica particellare e, nel seguito, all’aggiornamento e alla conservazione della stessa. Detto compito è alquanto impegnativo e richiede l’impiego dei metodi di rilievo più avanzati e precisi, stante la circostanza che la mappa catastale è una carta a grande scala (1:1000 e 1:2000). L’entrata in conservazione dei fogli di mappa del nuovo catasto terreni è iniziata, per la maggior parte dei Comuni dall’anno 1941; per il rilevamento di tali fogli è stata usata la metodologia classica del rilievo celerimetrico (metodo Porro) cioè poligonali appoggiate alla rete dei trigonometrici e il metodo degli allineamenti puri (metodo Rabbini). Il metodo poligonometrico si adatta meglio alla natura del terreno quando presenta tortuosità e irregolarità; il metodo Rabbini (degli allineamenti puri) è molto adatto nei terreni pianeggianti e proprio per la configurazione del territorio nazionale, non ha trovato grande applicazione. Il maggior numero dei fogli di mappa è stato rilevato col metodo celerimetrico e con il metodo degli allineamenti appoggiati a poligonali. Alla mappa particellare di tipo planimetrico l’Amministrazione del catasto, attenta al progredire delle tecnologie, volle sperimentare il rilievo aerofotogrammetrico atto a fornire contemporaneamente la rappresentazione planimetrica del terreno e la sua altimetria a mezzo di curve di livello. Le Province di Viterbo e Terni furono rilevate per intero con tale metodo e con questa esperienza l’elemento altimetrico entrò per la prima volta nella concezione dell’Amministrazione catastale1. La cartografia grafica su cartaceo è stata informatizzata e progressivamente trasformata in digitale (numerica o raster più vector). La formazione del catasto è stata curata dallo Stato. La sua conservazione, segnatamente per quanto riguarda l’aggiornamento della mappa, era prevista in 1 Le specifiche tecniche operative sono stabilite dalle seguenti normative: — Istruzione per le operazioni trigonometriche per la determinazione planimetrica dei vertici a mezzo di triangolazioni; contemplava però anche le modalità di attuazione per la determinazione altimetrica dei vertici. — Istruzione per i rilevamenti aerofotogrammetrici; dedicata interamente alla formazione delle mappe catastali plani-altimetriche. — Istruzione sulla poligonazione. — Istruzione per il rilevamento particellare. 43 L’aggiornamento cartografico catastale ■2 Capitolo 2 44 parte a carico dell’ufficio ed in parte attraverso la collaborazione dei possessori interessati. Il contributo richiesto ai soggetti privati, originariamente limitato a semplici segnalazioni, a meno che non si trattasse del frazionamento di particelle — proposto dalle stesse parti — nel corso degli anni ha avuto un andamento sempre più crescente, allo scopo, di rendere disponibili ai cittadini e quindi al Paese, atti catastali con informazioni più puntuali e complete nella descrizione dei beni nonché prontamente aggiornate, utili in svariati campi civilistici, oltre che per i semplici fini fiscali, travalicando così l’originaria impostazione del catasto. Ad esempio, la denuncia di un fabbricato rurale, trattandosi di una variazione nello stato dei terreni agrari, rientrava tra le incombenze affidate alla proprietà, e andava presentata in catasto terreni a norma dell’art. 114 del Regolamento per la Conservazione del nuovo catasto (R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153), compilando un semplice modello a stampa (mod. 26), corredato da un disegno tecnico. Agli adempimenti poteva provvedere la parte, senza ricorrere all’operato di tecnici liberi-professionisti. Di contro, le costruzioni urbane erano denunciate (art. 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito nella Legge 11 agosto 1939, n. 1249) a cura dei cittadini, ma dovevano essere corredate, fin dall’origine, di elaborati grafici, forzosamente da redigersi da tecnici di parte (planimetrie delle unità immobiliari). Le stesse costruzioni però, al pari di quelle rurali, erano introdotte nella mappa catastale a cura dell’Amministrazione. L’onere più rilevante imposto ai cittadini nell’accatastamento delle costruzioni urbane è stato introdotto dall’art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che ha previsto a loro carico la denuncia del cambiamento nello stato dei terreni (tipo mappale) per effetto della realizzazione di fabbricati, con il compito di provvedere al relativo rilievo topografico per l’aggiornamento della mappa, a cura di un tecnico professionista. L’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto l’inventariazione nel catasto edilizio urbano anche delle costruzioni rurali (e non solo delle abitazioni) e quindi allineando le modalità di dichiarazione in catasto di questi immobili a quelle delle costruzioni urbane. Per questa implementazione di oggetti, il catasto edilizio urbano assume la denominazione più generica: “catasto dei fabbricati”. Per l’attuazione della norma, è stato emanato il regolamento di esecuzione con decreto del Ministro delle Finanze del 2 gennaio 1998, n. 28. L’aggiornamento della cartografia catastale, rispetto alla normativa regolamentare di base (norme e circolari degli anni trenta - quaranta), ha subito nel tempo molteplici rivisitazioni, soprattutto per la modalità di presentazione degli elaborati tecnici prodotti su iniziativa della proprietà. Il relativo rilievo di aggiornamento è divenuto analitico, riferito a vertici trigonometrici, P.S.R. (Punti Stabili di Riferimento, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 650/1972) e, per ultimo, ai P.F. (Punti Fiduciali) e predisposto con l’ausilio di una specifica procedura informatica — denominata PRE.GEO (pretrattamento geometrico) — gratuitamente fornita dall’amministrazione del catasto alle categorie professionali tecniche interessate. Detta procedura informatizzata per il rilievo di aggiornamento è stata approvata con la circolare 2/1988 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici erariali “Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento”. La disposizione ha introdotto profonde innovazioni sull’organizzazione degli archivi catastali, sul trattamento degli atti di aggiornamento e sulle modalità tecniche di esecuzione dei rilievi catastali. Nella sostanza, al tecnico redattore dell’atto di aggiornamento è stato affidato esclusivamente il compito di eseguire misure sul terreno da riferire a dei punti di inquadramento vicini (punti fiduciali), con la possibilità di sviluppare in proprio i calcoli topografici, con l’ausilio della suddetta procedura informatica e con le stesse modalità adottate dall’Ufficio, mentre il successivo inquadramento cartografico era, invece, di competenza del tecnico dell’Ufficio. Già con l’introduzione della procedura PREGEO 8, come meglio si dirà in seguito, anche l’inquadramento cartografico è stato affidato al tecnico libero professionista attraverso la predisposizione di una specifica proposta di aggiornamento. Con la procedura PREGEO 10, le verifiche di approvabilità dell’atto sono totalmente eseguite dal software ed assicurano al professionista, in caso di esito positivo, che l’atto, redatto su un estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio (e quindi conforme alla mappa vigente), al momento della presentazione in catasto sarà sicuramente registrato, peraltro con modalità del tutto automatiche. Gli atti di aggiornamento prodotti dai professionisti Come già ricordato al paragrafo 1.1, attualmente, gli atti di aggiornamento catastale presentati dai tecnici professionisti sono: — tipi di frazionamento predisposti, di norma, quando si deve procedere alla vendita o costituzione di diritti su porzioni di particella; — tipi particellari redatti, in caso di trasferimento, a misura di una particella censita per far riscontrare “tecnicamente”, attraverso misure prese sul posto e nel rispetto di determinate specifiche tecniche, la consistenza in termini di superficie reale della particella; — tipi mappale da redigersi per le particelle sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati o altra stabile costruzione. Le metodologie per il rilievo planimetrico previste dalla circolare 2/1988 concernono tutte quelle che la buona tecnica topografica contemplano, e nel seguito sinteticamente riassunte: a) Metodo di allineamento a squadri. Strumenti: Paline, triplometri, squadro, rollina, misuratori laser. L’aggiornamento cartografico catastale 2.2 45 46 b) Metodo celerimetrico. Strumenti: tacheometri e stadie, teodoliti, clisimetri, elettro-ottici e goniometri vari. c) Metodo poligometrico. Strumenti: elettro-ottici classici per la poligonazione; G.P.S. d) Metodo di rilievo con strumentazione satellitare G.P.S. Strumenti: apparecchio G.P.S. Il rilievo altimetrico, introdotto con la procedura PREGEO 8, è disciplinato dalla disposizione operativa approvata con decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 3 dicembre 2003, attualmente, prevede la sola determinazione dei dislivelli (e non la quota) dei P.F. interessati per il rilievo e di un solo punto del rilievo di dettaglio. Per le determinazioni altimetriche si può utilizzare qualsiasi strumentazione atta a fornire i dislivelli: — triplometri per le costellazioni; — livelli per le livellazioni geometriche; — tacheometri per le livellazioni tacheometriche; — teodoliti per le livellazioni trigonometriche; — G.P.S. per le determinazioni delle quote W.G.S.84. 2.2.1 La procedura Pregeo - I punti fiduciali - L’elaborazione delle misure Capitolo 2 Come anticipato nel precedente paragrafo, l’atto di aggiornamento cartografico è prodotto su supporto informatico ed è predisposto con l’ausilio della procedura informatica PREGEO, fornita dall’Amministrazione del catasto ai liberi professionisti abilitati alla produzione di tali tipi di elaborati catastali. Le motivazioni che hanno portato all’adozione della procedura concernono la necessità di: — uniformare le modalità di predisposizione degli elaborati da parte delle utenze professionali; — fornire uno strumento operativo alle stesse utenze suddette; — semplificare ed automatizzare i procedimenti di aggiornamento degli atti catastali. Inoltre, le informazioni acquisite direttamente sul terreno rendono gli archivi cartografici affidabili a livello qualitativo. Solo gli archivi aggiornati con la realtà territoriale risultano efficaci per una puntuale gestione del territorio. Il rilievo deve essere riferito alla maglia triangolare dei PP.FF (punti fiduciali)2 aventi lati compresi fra 250 ÷ 300 m di lunghezza (cfr. Fig. 2.1) e l’oggetto 2 I punti fiduciali sono stati istituiti con la Circolare del 15-1-1987 n. 2 della Direzione generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. A ciascun punto fiduciale è associato un codice identificativo della sua attendibilità metrica come indicato nella seguente tabella. dello stesso deve essere compreso nel loro perimetro, o al massimo eccedere dallo stesso per non più del 30%. 47 Fig. 2.1 Nel caso che i punti fiduciali non siano già predefiniti, gli stessi debbono essere individuati sul posto e proposti dal tecnico che si accinge a presentare il tipo di aggiornamento. A tale riguardo deve determinare le coordinate e produrre una scheda monografica come da figure 2.2.a e 2.2.b. Nella tabella che segue sono riassunte le singole informazioni contenute nel libretto delle misure, codificate secondo i previsti tipi di righe da 0 a 9. Vertici trigonometrici della rete catastale: — rete — sottorete — dettaglio Punti stabili di riferimento Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato riportati all’impianto Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dall’Ufficio Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall’Ufficio attendibilità 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L’aggiornamento cartografico catastale Punto fiduciale Vertici trigonometrici della rete IGM: — I ordine — II ordine — III ordine — IV ordine determinati in data successiva al 1942 — IV ordine determinati entro l’anno 1942 48 Riga 0 - dati statistici, identificativo delle particelle oggetto di aggiornamento, tecnico, titolo, pro vincia; Riga 1 - nome stazione celerimetrica, materializzazione del punto, altezza strumentale, coordinate geocentriche, altezza antenna; Riga 2 - nome punto osservato - angolo azimutale - Distanza ridotta - o inclinata - angolo zenitale - altezza di mira - componenti baseline - parametri di precisione - valore di DOP - altezza antenna - materializzazione punto; Riga 3 - numero vertici poligonali - elenco nomi vertici della poligonale; Riga 4 - nome punto inizio allineamento - nome punto orientamento allineamento - angolo di correzione - materializzazione del punto - altezza stazione - altezza mira indietro e nome punto - altezza mira in avanti e nome punto; Riga 5 - nome punto osservato - distanza progressiva - squadro - altezza mira - materializzazione punto; Riga 6 - note di commento; informazioni GPS; Riga 7 - numero vertice del contorno - elenco nomi dei vertici del contorno; tipo di linea; identificativo particella; identificativo particella madre; Riga 8 - nome punto fiduciale - coordinate planimetriche - quota - attendibilità - materializzazione Riga 9 - quota - precisione lineare - precisione angolare - est media - nota (in una riga di tipo 6 associata, l’indicazione della tipologia dell’atto di aggiornamento). Capitolo 2 Con l’adozione della procedura PREGEO 8, le schede monografiche dei punti fiduciali devono essere integrate con il riferimento altimetrico e la relativa quota3. L’Agenzia del Territorio integrerà progressivamente nel tempo tali informazioni. In analogia a quanto previsto dalla circolare n. 5/1989, i tecnici professionisti possono proporre il riferimento altimetrico dei punti fiduciali, qualora l’Ufficio Provinciale non abbia ancora provveduto alla sua definizione. Il riferimento altimetrico dovrà essere raffigurato con chiarezza nello schizzo monografico e descritto con un testo, completo ma sintetico, che ne consenta la corretta individuazione anche in mancanza del suddetto schizzo. Qualora il punto fiduciale non sia topograficamente accessibile da un punto di vista altimetrico, il tecnico professionista può richiederne l’annullamento e proporre l’istituzione di un nuovo punto che abbia i necessari requisiti e non alteri sensibilmente le mutue distanze della maglia preesistente dei punti fiduciali. 3 Nel capitolo terzo sono fornite le indicazioni per predisporre una scheda monografica di punto fiduciale. Al riguardo si evidenzia che la funzionalità per produrre le schede monografiche dei punti fiduciali è una novità della procedura introdotta con la versione 8. Fig. 2.2a - Fronte della scheda monografica di punto fiduciale L’aggiornamento cartografico catastale 49 Capitolo 2 50 Fig. 2.2b - Retro della scheda monografica di punto fiduciale 4 L’attendibilità altimetrica dei punti fiduciali è codificata secondo la seguente tabella: Punto fiduciale Punto fiduciale di aggiornamento Punto cartografico Caposaldo di una rete di livellazione trigonometrica Caposaldo di una linea nazionale di livellazione geometrica attendibilità 04 03 02 01 5 Disposizioni impartite agli Uffici con nota prot. n. 14063 del 22-2-2005 della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare. 51 L’aggiornamento cartografico catastale Le monografie dei punti fiduciali sono conservate in originale presso gli Uffici provinciali, dove sono disponibili anche le relative informazioni archiviate nella Tabella Attuale dei punti Fiduciali (TAF), che è una sezione della Base Dati Geotopocartografica dell’Agenzia. Ogni punto fiduciale, registrato nella suddetta Tabella, è corredato delle seguenti informazioni: a) identificativo univoco nel foglio di mappa; b) descrizione della posizione planimetrica con riferimento alla mappa; c) descrizione della materializzazione; d) disegni monografici o fotografie; e) coordinate planimetriche. Le informazioni delle schede monografiche del P.F. sono gradualmente integrate, a cura dell’ufficio, con i seguenti dati: a) descrizione del riferimento altimetrico a cui è riferita la quota; b) quota geoidica e/o ellissoidica, se disponibili; c) coordinate planimetriche Gauss-Boaga, se disponibili. Nel caso di predisposizione della scheda monografica da parte del professionista, la compilazione dei campi relativi alle coordinate ed alla quota spetta all’Ufficio; pertanto, risulta facoltativa per il professionista, mentre la compilazione dei campi relativi alla indicazione della particella nella quale ricade il punto fiduciale e alla descrizione del riferimento planimetrico ed altimetrico è obbligatoria per il professionista. Qualora il professionista non fornisca il valore della quota, dovrà limitarsi ad inserire il valore convenzionale “9999” nel campo quota ed il valore “04”4 nel campo relativo all’attendibilità altimetrica. Nel caso di predisposizione della scheda monografica relativa ad un punto fiduciale esistente la procedura impiega automaticamente le informazioni disponibili nell’archivio TAF per compilare la scheda stessa. Rimane l’obbligo, per il professionista, della compilazione del campo relativo alla descrizione altimetrica. Si precisa che quando la scheda monografica dei punti fiduciali è già disponibile presso l’Ufficio, il professionista può proporre il riferimento altimetrico integrando la scheda già esistente, senza l’obbligo di presentazione di una nuova scheda. La stampa, da consegnare all’ufficio, può essere prodotta indipendentemente a colori o in bianco e nero5. Capitolo 2 52 Per il riferimento altimetrico per punti fiduciali coincidenti con vertici trigonometrici si rimanda alle particolari disposizioni contenute al paragrafo 5.3 delle disposizioni impartite agli Uffici con nota prot. n. 14063 del 22-2-2005 della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, la proposta di aggiornamento non è obbligatoria. Le nuove schede monografiche dei punti fiduciali redatte con la procedura in esame sono liberamente consultabili sul sito internet dell’Agenzia accedendo alla pagina WEB dell’Ufficio Provinciale – Territorio, cliccando prima sul link Archivio Taf e Mutue Distanze e quindi sul successivo link Monografie dei punti fiduciali. La funzionalità di consultazione delle schede monografiche dei Punti Fiduciali consente l’interrogazione e il prelievo delle monografie dei Punti Fiduciali già acquisite all’archivio informatizzato. Le modalità di ricerca prevedono una selezione puntuale della singola scheda tramite l’indicazione della provincia, del comune e del foglio. L’archivio è aggiornato con cadenza giornaliera sulla base delle monografie presentate dai tecnici professionisti strumentali alla presentazione di atti PREGEO per l’approvazione da parte dell’ufficio. La procedura PREGEO è stata introdotta nel 1989, in accordo con le categorie professionali tecniche abilitate alla predisposizione degli elaborati di aggiornamento in esame ed è attualmente giunta alla versione 10. Dopo le prime versioni della procedura che si occupavano solo della trattazione dei dati geometrici e relativi calcoli topografici, già dal 1994, con la versione 7.52 si potevano riportare (nella fase iniziale la compilazione del modello censuario era facoltativa) nel libretto delle misure oltre alle informazioni metriche e statistiche concernenti il rilievo, quelle amministrative censuarie dell’atto di aggiornamento particellare per la registrazione automatica nella banca dati censuaria dell’esito delle variazioni apportate. Lo stesso pacchetto applicativo consente la gestione di un archivio dei punti fiduciali e il calcolo di coordinate locali rispetto ad un punto fiduciale origine e uno di orientamento, con determinazione dello scarto delle mutue distanze fra i punti fiduciali calcolate con le misure del rilievo e quelle derivanti da calcolo analitico dalle coordinate riportate nell’archivio dei punti fiduciali. Ciò consente al tecnico che redige l’atto di aggiornamento di ottenere, in via del tutto automatica, un importante auto-controllo (lo stesso che il tecnico catastale preposto svilupperà al momento dell’approvazione del tipo) sulla qualità delle misure prese e quindi sull’attendibilità complessiva del rilievo. 53 L’aggiornamento cartografico catastale Ulteriore e più affidabile controllo avviene con il confronto delle mutue distanze tra due punti fiduciali calcolate, da diversi professionisti, nell’ambito di altri rilievi che hanno interessato gli stessi punti. La tabella TAF e l’archivio delle mutue distanze tra punti fiduciali sono scaricabili dal sito internet dell’Agenzia come descritto in precedenza. Il file .DIS contenente l’archivio delle mutue distanze dei punti fiduciali che sono stati interessati da rilievi topografici eseguiti per la predisposizione di atti di aggiornamento del catasto terreni, dai tecnici professionisti, o per le attività connesse ai compiti d’istituto, dagli Uffici Provinciali dell’agenzia del Territorio, relative ai rilievi topografici eseguiti dal 1989 (data di attivazione della procedura PREGEO) ad oggi. Le distanze contenute nell’Archivio sono aggiornate con cadenza bimestrale. La procedura, dà inoltre, un calcolo degli scarti quadratici metrici delle singole osservazioni, dipendenti dalla strumentazione impiegata e anche dalla metodologia utilizzata (misure sovrabbondanti). Più in particolare, il modello di calcolo applicato è quello che nella letteratura scientifica è definito di Gauss-Markov, conosciuto anche come principio dei minimi quadrati, che utilizza il principio di verosimiglianza dei dati di misura a grandezze caratterizzate da distribuzione normale. L’elaborazione consiste in un processo di controlli e calcoli che determina la posizione e la precisione dei punti del rilievo a partire dalle misure codificate nel libretto. Il sistema esegue una serie di controlli: — controlli di tipo formale sulle singole righe: verificano, per ogni riga immessa, la corrispondenza del formato con quello previsto dalle specifiche di codifica e la corretta posizione nell’ordine logico di compilazione del libretto delle misure; — controlli di tipo sostanziale sulle singole righe: verificano che le grandezze codificate abbiano valori compatibili con quelli ragionevolmente attesi (nel caso delle righe di tipo 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8); — controlli sulla struttura del libretto delle misure: verificano l’ordine logico di compilazione delle righe. Il risultato dei controlli può dare luogo a semplici segnalazioni di difformità o, nei casi più gravi, all’interruzione dell’elaborazione, con l’emissione dei diagnostici in sostituzione dei risultati del calcolo. Al termine dei controlli il sistema inizia le fasi di calcolo che determineranno la posizione plano-altimetrica dei punti. In seguito sono riportati esempi dei report di elaborazione. Nella tabella è riportato un esempio contenente l’esito relativo alla compensazione planimetrica con l’evidenziazione degli scarti quadratici medi (s.q.m.). 54 Rilievo eseguito con n=6 osservazioni sovrabbondanti s.q.m. dell’unità di peso a priori 0.00413 s.q.m. dell’unità di peso a posteriori 0.00315 s.q.m. dell’unità di peso interna 0.0030649 s.q.m. dell’unità di peso esterna 0.00241 Numero di cicli di compensazione 4 ……………. Lo s.q.m. dell’unità di peso a priori dipende dalla conformazione della “rete” e dalle precisioni strumentali delle misure (di progetto). Lo s.q.m. dell’unità di peso a posteriori è proporzionale alla precisione effettivamente conseguita (di calcolo) e dipende dagli scarti dalla media generati dalle misure sovrabbondanti. Lo s.q.m. dell’unità di peso interna rappresenta la precisione conseguita a prescindere dai punti d’inquadramento. Lo s.q.m. dell’unità di peso esterna rappresenta la precisione conseguita anche con i punti d’inquadramento. Circa la definizione di s.q.m. si ricorda che il valore vero di una grandezza ha il 39% di probabilità di collocarsi nell’intervallo i cui estremi sono costituiti dal valore medio (Vm) ± s.q.m. ed il 99% di probabilità di collocarsi nell’intervallo Vm ± 3 × s.q.m. Topograficamente parlando il punto oggetto di rilievo ha il 99% di probabilità di trovarsi all’interno dell’ellisse con centro nel punto medesimo e semiassi pari a 3 volte lo s.q.m. sulle due coordinate. La tabella riportata un esempio dei risultati conseguiti per ciascuno dei punti del rilievo, suddivisi in due categorie: punti della rete e punti di dettaglio. Per punti della rete oltre ai punti fiduciali si intendono quelli nei quali concorrono misure sovrabbondanti: i punti stazione celerimetrici, i vertici iniziali e finali delle baseline. Capitolo 2 Punti della Rete nome PF02/A20G/M1AAC PF01/A20G/M1AAC PF08/6500/M1AAA PF04/A19D/M1AAA 100 200 105 106 112 300 202 nord sqm est sqm 4638383.445 4638239.171 4638649.428 4637848.795 4638343.096 4638319.530 4638332.306 4638321.398 4638326.680 4638302.440 4638315.788 +/-0.002 +/-0.002 +/-0.029 +/-0.016 +/-0.010 +/-0.008 +/-0.011 +/-0.011 +/-0.011 +/-0.007 +/-0.009 2321940.370 2322216.615 2321497.206 2321729.227 2321832.768 2321847.369 2321829.738 2321842.500 2321824.929 2321871.708 2321837.676 +/-0.004 +/-0.004 +/-0.022 +/-0.033 +/-0.006 +/-0.006 +/-0.007 +/-0.007 +/-0.007 +/-0.006 +/-0.008 semi asse Max 0.003 0.003 0.026 0.026 0.008 0.007 0.009 0.009 0.009 0.006 0.009 semi asse Min 0.003 0.003 0.026 0.026 0.008 0.007 0.009 0.009 0.009 0.006 0.009 inclinazione 169.359 169.359 61.281 175.179 115.869 123.365 107.470 125.710 106.559 123.568 121.890 55 Punti di Dettaglio nome 101 102 103 104 nord sqm est sqm 4638353.30 4638349.14 4638340.61 4638331.24 +/- 0.01 +/- 0.01 +/- 0.01 +/- 0.01 2321837.928 2321844.713 2321838.671 2321851.831 +/-0.006 +/-0.006 +/-0.006 +/-0.006 semi asseMax 0.008 0.008 0.008 0.008 semi asseMin 0.008 0.008 0.008 0.008 inclinazione 115.632 115.879 116.188 116.225 Se nel libretto non esistono misure ridondanti i parametri di errore calcolati sono funzione delle precisioni strumentali. Il procedimento di compensazione a rete libera determina il sistema di coordinate per il quale si ha il migliore adattamento del rilievo sui punti di inquadramento, nel rispetto delle misure prodotte. Nella tabella seguente è riportato un esempio indicante i valori delle correzioni medie d’orientamento relative alle ripetizioni delle stazioni celerimetriche, o dei punti origine di allineamento o dei vertici iniziali di baseline con il numero d’ordine della ripetizione e lo scarto quadratico medio della correzione stessa (espressa in decimillesimi di grado centesimale). nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC] 100 0 0.07120 +/- 80.95 100 1 0.07120 +/- 80.95 200 0 0.07047 +/- 50.37 300 0 0.06935 +/- 38.71 400 0 0.04892 +/- 51.62 100 2 0.07153 +/- 97.61 Di seguito è riportato un esempio indicante le distanze tra i PF ed i relativi scarti quadratici medi, determinate direttamente o indirettamente e confrontate con quelle desumibili dalle coordinate dei punti fiduciali presenti nell’archivio TAF. Nell’ultima colonna sono riprodotte le differenze con segno. Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff. PF20/0070/M1CT-PF25/0070/M1CT 274.596 270.345 0.012 +4.251 PF20/0070/M1CT-PF18/0080/M1CT 436.610 437.115 0.019 -0.505 PF20/0070/M1CT-PF17/0080/M1CT 246.547 245.559 0.027 +0.989 PF25/0070/M1CT-PF18/0080/M1CT 249.155 249.059 0.019 +0.095 PF25/0070/M1CT-PF17/0080/M1CT 282.260 270.143 0.016 +12.117 PF18/0080/M1CT-PF17/0080/M1CT 268.516 262.223 0.018 +6.293 L’aggiornamento cartografico catastale Correzioni d’orientamento e relativi sqm 56 Nella prossima tabella sono indicati i risultati dell’elaborazione del calcolo altimetrico (introdotto con la procedura PREGEO8), l’utilizzo della rete libera determina la configurazione con gli scarti quadratici medi più omogenei nel rispetto delle misure fornite. Si evidenzia che il risultato del calcolo, anche se viene espresso in termini di quote per esigenze di sintesi, è in realtà costituito da dislivelli. In assenza di punti di inquadramento altimetrico al piano di riferimento si attribuisce la quota media dichiarata nella riga di tipo 9. Le quote di riferimento fornite per mezzo della riga di tipo 9 o dei punti a quota nota devono essere sempre quote ortometriche (e non quote ellissoidiche). Compensazione Altimetrica Rilievo eseguito con n = 6 osservazioni sovrabbondanti s.q.m. dell’unità di peso a priori 0.00100 s.q.m. dell’unità di peso a posteriori 0.01707 s.q.m. dell’unità di peso interna 0.00136 s.q.m. dell’unità di peso esterna 12.52994 Numero di cicli di compensazione 3 Punti della Rete nome quota sqm PF18/0080/M1CT -0.018 +/- 0.0209 PF17/0080/M1CT 0.022 +/- 0.0234 PF20/0070/M1CT -0.016 +/- 0.0217 PF25/0070/M1CT -0.019 +/- 0.0175 100 -0.018 +/- 0.0119 200 -0.018 +/- 0.0104 300 -0.017 +/- 0.0104 400 0.022 +/- 0.0147 nome quota sqm 101 -0.018 +/- 0.0184 102 -0.018 +/- 0.0184 103 -0.018 +/- 0.0181 104 -0.018 +/- 0.0180 205 -0.018 +/- 0.0180 206 -0.018 +/- 0.0179 207 -0.018 +/- 0.0180 Capitolo 2 Punti di Dettaglio 57 L’aggiornamento cartografico catastale Si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni suggerimenti riportati nella circolare 4A/92/603 del 21-2-1992, al fine di consentire un più corretto inserimento in mappa, a garanzia del lavoro svolto e di quanto dichiarato in termini di superfici grafiche derivate. Nei tipi di aggiornamento cartografico occorre: — rilevare ed utilizzare alcuni punti, quali punti di controllo del rilievo di aggiornamento (tramite iperdeterminazioni), al fine di evidenziare possibili errori grossolani commessi durante il rilievo; — individuare e rilevare dei punti “a corredo” di quelli strettamente necessari per l’individuazione dell’aggiornamento, capaci cioè di garantire la validità dei punti topocartografici battuti (tre spigoli del fabbricato individuano con certezza il fabbricato stesso; alcuni vertici intermedi rispetto a linee di aggiornamento individuano con maggior precisione l’andamento più o meno rettilineo della linea); — individuare e rilevare almeno alcuni vertici del contorno della particella interessata dal rilievo di aggiornamento (non necessariamente l’intero contorno qualora questi non sia totalmente individuabile “a meno di un’azione di riconfinamento non espressamente richiesta dalla committenza”); — individuare e rilevare alcuni particolari topografici il più possibile vicini all’oggetto del rilievo — ancor meglio se rappresentati anche nelle mappe d’impianto — atti a dare maggiori garanzie di rispondenza dell’inquadramento del rilievo stesso. L’art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze, n. 701/1994, ha formalizzato, tra le altre, la procedura PREGEO prevedendo esplicitamente che gli atti di aggiornamento di cui all’art. 8 della legge 679/1969 (tipi mappali) e degli articoli 5 e 7 del D.P.R. 650/1972 (tipi di frazionamento) siano redatti su modelli specifici e presentati (comma 7) su supporto informatico, prassi, per come detto, già attuata sin dal 1989, in accordo con le categorie professionali tecniche interessate. Al fine di concentrare in un unico file i dati di aggiornamento degli archivi catastali, il file PREGEO è stato integrato nel tempo con ulteriori elaborati oltre l’originario libretto delle misure. Con la versione PREGEO 8, adottata, dal 1° gennaio 2004, sono state introdotte nel sistema di aggiornamento cartografico ulteriori e sostanziali innovazioni sul piano concettuale, su quello tecnologico, su quello metodologico e su quello organizzativo. In particolare, come già anticipato, essa prevede, diversamente rispetto alle precedenti versioni l’inquadramento del rilievo a cura del professionista direttamente nella cartografia catastale informatizzata ed il trattamento dei dati altimetrici e delle misure eseguite con rilievo G.P.S. Ai tecnici professionisti che debbono redigere un atto di aggiornamento cartografico, a seguito di una richiesta di estratto di mappa per particella/e, l’Ufficio Capitolo 2 58 provinciale del Territorio oltre al tradizionale supporto cartaceo, fornisce, su supporto informatico fornito dal richiedente, i seguenti 2 file, contenenti: 1) la componente raster dell’estratto (file.PNG), costituito dall’immagine digitale della porzione di cartografia contenente la particella/e, alla scala nominale del foglio di mappa, di dimensione A4 o A3; 2) la componente vettoriale dell’estratto (file.EMP), contenente la descrizione numerica dei poligoni chiusi rappresentanti la/e particella/e oggetto della richiesta, cioè le coordinate dei vertici delle particelle, nonché altre informazioni utili per la redazione dell’atto di aggiornamento; ovvero: a) l’elenco dei punti fiduciali di primo perimetro con le descrizioni monografiche e le coordinate; b) le informazioni censuarie della particella/e oggetto della richiesta; c) l’elenco delle mutue distanze tra i P.F., determinate dai precedenti atti di aggiornamento. Le informazioni geometriche di cui ai punti 1) e 2) sono relative allo stesso sistema di coordinate e pertanto sono sovrapponibili: l’immagine digitale costituisce lo “sfondo” alla descrizione geometrica e topologica della/e particella/e richiesta/e. Sulla base dell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, il professionista è in grado di produrre la proposta di aggiornamento cartografico, costituita da un insieme di righe di informazioni standardizzate (che vanno ad integrare il file Pregeo) che descrivono, in formato vettoriale, i poligoni chiusi corrispondenti ai bordi delle particelle oggetto di aggiornamento e di quelle derivanti dall’aggiornamento stesso, nonché linee rappresentative di particolari topografici. Ciascuno dei poligoni chiusi rappresenta un oggetto catastale: pertanto, deve essere contraddistinto da un identificativo di area (definitivo o provvisorio). Se il poligono rappresenta un fabbricato con attinenze scoperte non disgiunte, o contiene un’altra particella all’interno del suo contorno, i poligoni che la compongono sono individuati con le modalità descritte nel paragrafo 4.7.1.5 della disposizione operativa sull’utilizzazione della procedura PREGEO 8. Le coordinate dei vertici dei poligoni devono essere congruenti con il sistema di coordinate del foglio di mappa al quale appartengono. Il libretto delle misure contiene le misure assunte sul terreno e quindi descrive, in termini di forma e posizione, l’oggetto del rilievo, inquadrato nella maglia dei punti fiduciali. Diversamente, la proposta di aggiornamento cartografico rappresenta il migliore adattamento della geometria di aggiornamento alla mappa catastale. Nel file PREGEO il suffisso “*” identifica il punto rilevato che è stato adattato alla rappresentazione cartografica mentre il suffisso “%” identifica il punto che è stato desunto direttamente dalla cartografia. 59 L’aggiornamento cartografico catastale Inoltre, nell’estratto di mappa .emp il suffisso “T” indica un elemento testuale della mappa, il suffisso “L” indica un elemento di tipo simbolo presente nella mappa. L’impiego dei suffissi “*” e “%”, associati agli identificativi dei punti nella proposta di aggiornamento cartografico, si giustifica con la necessità di conseguire con l’atto d’aggiornamento i seguenti risultati: • rispondenza alla realtà del territorio (libretto delle misure); • adeguamento alla rappresentazione cartografica (proposta di aggiornamento cartografico). L’attività propedeutica alla redazione della proposta di aggiornamento cartografico è rappresentata dall’inquadramento della geometria rilevata sulla componente vettoriale dell’estratto di mappa digitale, con l’ausilio del modulo WEGIS della procedura PREGEO. A seguito di tale operazione, la procedura esegue l’elaborazione dei due livelli informativi appartenenti rispettivamente alla geometria rilevata ed alla geometria proveniente dall’estratto di mappa per la creazione della topologia; vengono, tra l’altro, calcolate le coordinate dei punti di intersezione tra i segmenti rilevati e le linee della mappa e creati i corrispondenti nodi topologici. I punti cosi determinati, vengono identificati nella proposta di aggiornamento cartografico con il simbolo “#” per distinguerli sia dai punti direttamente rilevati e sia dai punti provenienti dall’estratto di mappa originale. Gli estremi del segmento da utilizzare per la definizione dei punti di intersezione con linee della mappa devono essere costituiti da vertici rilevati direttamente sul terreno. Altra novità introdotta già dalla versione PREGEO 8 è, come ampiamente ricordato in precedenza, l’avvio del rilievo altimetrico. In relazione all’importanza che il dato altimetrico riveste per la cartografia e le applicazioni che il dato consente di sviluppare per le analisi territoriali e ed in particolare per la progettazione di opere pubbliche, l’Agenzia del territorio ha previsto, senza aggravare eccessivamente l’attività del libero professionista chiamato a redigere un atto di aggiornamento cartografico, di acquisire almeno le informazioni inerenti i dislivelli determinabili tra punti rilevati in occasione della predisposizione degli atti di aggiornamento cartografico. È richiamata l’attenzione sul fatto che già in precedenza le misure altimetriche concorrevano alla definizione dello stesso rilievo planimetrico (riduzione delle distanze al piano orizzontale e/o al livello medio del mare etc.); pertanto, molte delle misure necessarie a definire tali dislivelli venivano assunte dal tecnico professionista in occasione del rilievo catastale d’aggiornamento ma non venivano utilizzate per la definizione della componente planimetrica del punto. Il collegamento altimetrico dovrà riguardare, oltre ai punti fiduciali, almeno un punto oggetto del rilievo di aggiornamento. Capitolo 2 60 Il punto del rilievo, collegato altimetricamente ai punti fiduciali, dovrà generalmente appartenere ad un manufatto caratterizzato da stabilità e permanenza nel tempo. Il particolare del manufatto prescelto come riferimento altimetrico deve risultare identificabile con certezza. Per tale punto non è richiesto lo schizzo monografico ma si dovrà descrivere il riferimento altimetrico nel libretto delle misure illustrate al paragrafo 4.4.1 della disposizione operativa per l’utilizzazione della procedura PREGEO 8. Evidenziata l’importanza dell’introduzione del dato altimetrico negli archivi cartografici catastali, nulla viene innovato per quanto si riferisce ai criteri di accettabilità degli atti di aggiornamento. A tale riguardo restano completamente operanti i soli criteri di accettabilità previsti in precedenza per gli atti di aggiornamento planimetrici. Naturalmente, sotto il solo profilo tecnico, gli Uffici provinciali potranno eseguire gli opportuni controlli degli elementi altimetrici presentati dai tecnici esterni al solo fine di garantire l’accuratezza delle informazioni che confluiranno negli archivi catastali. Tuttavia, si ribadisce che la presenza di errori negli elementi altimetrici non potrà costituire motivo di sospensione né di rallentamento dell’iter di approvazione degli atti di aggiornamento. Le informazioni altimetriche non sono necessarie per i seguenti rilievi: • per allineamenti e squadri; • per il tipo mappale successivo al tipo di frazionamento redatto in conformità della circolare 2/88 la cui particella risulta completamente misurata col tipo di frazionamento (circ. 2/1992); • per costruzioni di scarsa rilevanza cartografica ai sensi del D.M. 2-1-1998, n. 28 artt. 6 – 7, (nel seguito espressamente individuata nel paragrafo che tratta la redazione dei tipi mappali). Ultima novità introdotta dalla procedura PREGEO 8 è il rilievo con l’utilizzo della metodologia G.P.S. Dal punto di vista applicativo, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che la metodologia di rilevamento satellitare perviene alla definizione delle coordinate di un punto nello spazio e che ciò comporta la definizione sia d’opportuni, specifici, sistemi di riferimento e delle procedure che ne stabiliscano le mutue relazioni, sia di ulteriori procedure di calcolo per la definizione delle coordinate nel sistema geodetico catastale. Si ribadisce che, in conformità all’Istruzione per il rilevo catastale di aggiornamento dell’anno 1988, al tecnico è richiesto di produrre un elaborato che possa, sulla base delle sole misure assunte in campagna, ricostruire la geometria dell’oggetto del rilievo, indipendentemente dalle coordinate fornite dall’Ufficio per i punti fiduciali considerati. Il rilievo con strumentazione GPS sarà eseguito con la misura di una o più baseline. Rimandando per ulteriori approfondimenti all’Istruzione per l’utilizzo della metodologia GPS, approvata con il più volte citato provvedimento direttoriale del 3-12-03, si ricorda che la baseline è un vettore applicato nello spazio, cioè un vettore del quale sono fornite le coordinate del punto di applicazione e le tre componenti (∆Χ, ∆Υ, ∆Ζ) nel riferimento cartesiano ortogonale geocentrico WGS84. La misura della baseline si ottiene attraverso l’acquisizione delle osservazioni simultanee di almeno due ricevitori GPS. Devono essere fornite le coordinate geocentriche del primo vertice del rilievo (Xi, Yi, Zi) e le componenti delle baseline (∆Χ, ∆Υ, ∆Ζ) nel sistema geocentrico, nel rispetto del criterio della sequenzialità delle operazioni di misura, prevista nella circolare 2/88. Le misure eseguite con metodologia GPS non sempre consentono la determinazione delle coordinate di tutti i punti del rilievo che concorrono a definire la geometria di un atto di aggiornamento, quindi, può essere necessario completare il rilievo con misure tradizionali. In tal caso le misure GPS costituiscono gli elementi d’inquadramento cui si riferiscono le misure celerimetriche e/o gli allineamenti. Nella metodologia mista, le modalità operative da seguire sono quelle già previste negli esempi dell’Istruzione per il rilevo catastale di aggiornamento dell’anno 1988, dove si devono intendere punti generatori di osservazioni (vedi circolare 2/88) anche gli estremi delle baseline. 61 Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23-2-2006 (pubblicato in G.U. 1-3-2006, n. 50, serie generale) è stata adottata la nuova procedura informatica PREGEO 9 e sono stati approvati i nuovi modelli informatizzati in sostituzione di quelli cartacei finora in uso (mod. 51 FTP, 51 FTP modificato, 3SPC). A partire dal 1-1-2007 gli atti di aggiornamento geometrico devono essere predisposti esclusivamente su nuovi modelli conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23-2-2006. Sull’attivazione della nuova versione della procedura è stata, altresì, emanata la circolare n. 2 del 9-3-2006 dell’Agenzia del territorio, riportata nell’appendice inserita nel CD-Rom allegato. L’aggiornamento cartografico catastale Rimangono valide le prescrizioni e i limiti operativi previsti dalla citata istruzione ai Capitoli 2 e 3. L’adozione della versione 8 della procedura PREGEO, attraverso l’informatizzazione dell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, la predisposizione della proposta di aggiornamento, l’informatizzazione della scheda monografica del punto fiduciale è stato il presupposto logico e pratico da superare per l’attivazione del servizio di inoltro in via telematica, direttamente dallo studio del tecnico professionista all’Ufficio catastale, dell’atto di aggiornamento catastale. Capitolo 2 62 Preliminarmente si evidenzia che, per quanto concerne gli aspetti procedurali di prassi amministrava, per la predisposizione da parte dell’professionista e la trattazione da parte dell’Ufficio relativamente a firma delle parti, deposito al Comune, come previsto dall’art. 30, comma 5, del DPR n. 380 del 6-6-2001 (Tipo di frazionamento e Tipo mappale con stralcio di corte), predisposizione del libretto delle misure, elaborazione e quanto altro, nulla è sostanzialmente innovato. La novità essenziale concerne il nuovo formato dei modelli costituenti l’atto di aggiornamento cartografico. Questi sono compilati dalla procedura secondo gli schemi riportati negli esempi del capitolo 4. Le nuove funzionalità introdotte semplificano notevolmente l’attività del professionista poiché consentono di ottenere il documento di aggiornamento completamente a stampa a partire dal file Pregeo, senza necessità di allestire un documento complesso costituito dalla dimostrazione grafica dell’aggiornamento da riportare manualmente, a cura del professionista, sul foglio lucido (mod. 51), dalle stampe prodotte dalla procedura ed altri stampati cartacei (mod. 51 FTP e modello 3SPC, in caso di tipo mappale). Il nuovo formato dei modelli costituenti l’atto di aggiornamento, completamente informatizzato ha consentito di sottoscriverlo con firma digitale (certificata) da parte del professionista e quindi l’inoltro in via telematica all’Ufficio provinciale competente. Contestualmente è stato attivato il servizio di richiesta e rilascio in via telematica dell’estratto di mappa autentico sul quale riportare il risultato del rilievo. Per quanto concerne le modalità di presentazione in catasto dell’atto di aggiornamento, la suddetta circolare n. 2 del 2006 prevede che i modelli debbano essere stampati dopo di che sono: • sottoscritti dalle parti committenti e dal professionista (nella pagina Informazioni Generali); • depositati presso il Comune (con attestato da apporsi nell’apposito campo nella pagina Informazioni Generali); • consegnati in catasto, unitamente ad eventuali lettere di incarico, all’estratto di mappa originale. A verifiche eseguite, l’Ufficio rilascia copia dell’atto approvato costituito dal documento originale prodotto dal professionista integrato con due o più pagine riportanti l’esito dell’approvazione, con i dati censuari e la rappresentazione grafica dell’oggetto del rilievo, opportunamente sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio. L’autenticità e l’integrità dell’atto aggiornamento prodotto a stampa dalla procedura, benché firmato e timbrato solo sulla prima pagina “Informazioni gene- Si riportano le seguenti particolari modalità ed accortezze da tenere presente nella predisposizione dell’atto di aggiornamento con l’adozione dei nuovi modelli: 1) Per una migliore leggibilità del documento di aggiornamento cartografico, è necessario che il professionista stampi i modelli a colori ovvero ripassi con penna, ad inchiostro del colore previsto, le linee interessate sulle stampe prodotte in bianco e nero. 2) Nel caso di tipo mappale, la procedura consente l’acquisizione della ditta dichiarante, eventualmente diversa da quella presente al catasto dei terreni, da accendere al catasto edilizio urbano. La motivazione della non coincidenza della ditta deve risultare dalla lettera di incarico, prevista dalla circolare n. 49 del 1996. 3) La procedura Pregeo 9 e, al momento, anche la versione 10, non consente la compilazione della “doppia dimostrazione” nel caso dei tipi di frazionamento e particellari, quando si rendesse necessaria. Pertanto, nelle more dell’implementazione di una specifica funzionalità informatica di acquisizione, la dimostrazione del frazionamento sulla base delle superfici reali, deve risultare all’interno della Relazione Tecnica. 4) Per quanto concerne la motivazione della presenza della lettera di incarico al professionista di cui alla circolare n. 49 del 1996, si specifica che la maschera interattiva della procedura in esame prevede l’indicazione di una delle seguenti tre casistiche, oltre alla eventuale delega di rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria: • per procedimento d’ufficio; • sottoscrizione della lettera di incarico da parte di tutti i titolari di diritti reali; • mancata sottoscrizione dell’atto di aggiornamento e/o mancata autorizzazione al conferimento dell’incarico. Il primo punto attiene a parte della casistica di cui al punto B del modello di lettera di incarico allegato alla suddetta circolare n. 49 e precisamente ai casi di atti di aggiornamento autorizzati per rispetto della legge e cioè: procedimenti per esproprio, esecuzione sentenze od ordinanze dell’autorità giudiziaria etc. Il secondo punto dell’elenco è di indubbia lettura e deve essere barrato nel caso che la lettera di incarico sia stata sottoscritta da tutti i soggetti titolari di diritti reali. 63 L’aggiornamento cartografico catastale rali”, è garantita dalla numerazione di ogni pagina e dalla indicazione in chiaro su ognuna di essa del codice di riscontro del file Pregeo. Nulla è ovviamente mutato rispetto alla verifica delle motivazioni addotte ai fini della ricevibilità o meno dell’atto di aggiornamento cartografico, nonché ai fini dell’esame nel merito per l’approvabilità o meno. 64 Il terzo punto, comprende la residuale casistica rispetto a quella sopra descritta, prevista per il punto B della circolare n. 49 del 1996. Infine, si vuole evidenziare, quanto previsto dalla circolare n. 2 del 2006, in tema di specifiche scelte procedurali interne e precisamente: • caso del tipo mappale, che per effetto del controllo eseguito dall’Ufficio, della corretta indicazione da parte del professionista della ditta da intestarsi al catasto edilizio urbano, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 2 del 1984 e di quanto riportato nella nota n. 15232 del 21-2-2002 (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, pagina dedicata ai Servizi per i professionisti, download della procedura Docfa), necessiti di correzioni. Queste sono riportate manualmente sulle copie dell’atto di aggiornamento. L’autenticità del documento è garantita dalla sottoscrizione di tale pagina da parte del responsabile dell’Ufficio a conferma della correzione. In coerenza con l’attuale prassi, eventuali annotazioni di riserve negli atti del catasto e notifiche alle parti saranno eseguite al momento della ricezione del documento di accatastamento (Docfa). • modalità di conteggio delle pagine soggette all’imposta di bollo. queste sono costituite dalle pagine contenti l’atto di aggiornamento - informazioni generali; l’attestato di approvazione e l’esito dell’aggiornamento cartografico. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’1-10-2009 è stata adottata la versione n. 10 della procedura informatica PREGEO. Capitolo 2 Nel paragrafo 2.3 sono illustrate le principali innovazioni procedurali conseguenti all’attivazione della nuova versione PREGEO 10. Chi scrive considera come già acquisite nel bagaglio culturale e professionale del lettore la normativa catastale per il rilievo di dettaglio almeno per quanto concerne gli aspetti più generali; non, mancheranno, tuttavia, nella trattazione stessa, riferimenti specifici alla normativa e alle circolari ministeriali per gli aspetti di prassi di più recente introduzione. A tale fine sono stati predisposti specifici esempi illustrativi di rilievi di aggiornamento completi, uno dei quali svolto compilando e illustrando, passo per passo, le maschere interattive della procedura PREGEO (cfr. capitolo terzo), citando anche le disposizioni catastali relative. Ad ogni buon conto, l’Appendice (v. CD-Rom allegato) riporta normativa e circolari di principale interesse.