L’aggiornamento cartografico catastale
2.1
L’evoluzione storica della metodologia del rilievo catastale
L’aggiornamento cartografico catastale ha lo scopo di mantenere allineata alla
realtà territoriale la mappa attraverso il rilievo topografico periodico o straordinario dei nuovi particolari topo-cartografici che hanno interessato il terreno.
I compiti fondamentali per i tecnici catastali sono stati originariamente di provvedere alla formazione della mappa geometrica particellare e, nel seguito,
all’aggiornamento e alla conservazione della stessa. Detto compito è alquanto
impegnativo e richiede l’impiego dei metodi di rilievo più avanzati e precisi,
stante la circostanza che la mappa catastale è una carta a grande scala (1:1000
e 1:2000).
L’entrata in conservazione dei fogli di mappa del nuovo catasto terreni è iniziata, per la maggior parte dei Comuni dall’anno 1941; per il rilevamento di
tali fogli è stata usata la metodologia classica del rilievo celerimetrico (metodo Porro) cioè poligonali appoggiate alla rete dei trigonometrici e il metodo
degli allineamenti puri (metodo Rabbini).
Il metodo poligonometrico si adatta meglio alla natura del terreno quando
presenta tortuosità e irregolarità; il metodo Rabbini (degli allineamenti puri) è
molto adatto nei terreni pianeggianti e proprio per la configurazione del territorio nazionale, non ha trovato grande applicazione. Il maggior numero dei
fogli di mappa è stato rilevato col metodo celerimetrico e con il metodo degli
allineamenti appoggiati a poligonali.
Alla mappa particellare di tipo planimetrico l’Amministrazione del catasto, attenta al progredire delle tecnologie, volle sperimentare il rilievo aerofotogrammetrico atto a fornire contemporaneamente la rappresentazione planimetrica
del terreno e la sua altimetria a mezzo di curve di livello. Le Province di Viterbo e Terni furono rilevate per intero con tale metodo e con questa esperienza l’elemento altimetrico entrò per la prima volta nella concezione dell’Amministrazione catastale1.
La cartografia grafica su cartaceo è stata informatizzata e progressivamente
trasformata in digitale (numerica o raster più vector).
La formazione del catasto è stata curata dallo Stato. La sua conservazione, segnatamente per quanto riguarda l’aggiornamento della mappa, era prevista in
1 Le specifiche tecniche operative sono stabilite dalle seguenti normative:
— Istruzione per le operazioni trigonometriche per la determinazione planimetrica dei vertici a mezzo di triangolazioni; contemplava però anche le modalità di attuazione per la determinazione altimetrica dei vertici.
— Istruzione per i rilevamenti aerofotogrammetrici; dedicata interamente alla formazione delle mappe catastali plani-altimetriche.
— Istruzione sulla poligonazione.
— Istruzione per il rilevamento particellare.
43
L’aggiornamento cartografico catastale
■2
Capitolo 2
44
parte a carico dell’ufficio ed in parte attraverso la collaborazione dei possessori interessati.
Il contributo richiesto ai soggetti privati, originariamente limitato a semplici segnalazioni, a meno che non si trattasse del frazionamento di particelle — proposto dalle stesse parti — nel corso degli anni ha avuto un andamento sempre più
crescente, allo scopo, di rendere disponibili ai cittadini e quindi al Paese, atti
catastali con informazioni più puntuali e complete nella descrizione dei beni
nonché prontamente aggiornate, utili in svariati campi civilistici, oltre che per i
semplici fini fiscali, travalicando così l’originaria impostazione del catasto.
Ad esempio, la denuncia di un fabbricato rurale, trattandosi di una variazione
nello stato dei terreni agrari, rientrava tra le incombenze affidate alla proprietà,
e andava presentata in catasto terreni a norma dell’art. 114 del Regolamento per
la Conservazione del nuovo catasto (R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153), compilando
un semplice modello a stampa (mod. 26), corredato da un disegno tecnico.
Agli adempimenti poteva provvedere la parte, senza ricorrere all’operato di tecnici liberi-professionisti.
Di contro, le costruzioni urbane erano denunciate (art. 28 del R.D.L. 13 aprile
1939, n. 652 convertito nella Legge 11 agosto 1939, n. 1249) a cura dei cittadini, ma dovevano essere corredate, fin dall’origine, di elaborati grafici, forzosamente da redigersi da tecnici di parte (planimetrie delle unità immobiliari). Le
stesse costruzioni però, al pari di quelle rurali, erano introdotte nella mappa
catastale a cura dell’Amministrazione.
L’onere più rilevante imposto ai cittadini nell’accatastamento delle costruzioni
urbane è stato introdotto dall’art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che ha
previsto a loro carico la denuncia del cambiamento nello stato dei terreni (tipo
mappale) per effetto della realizzazione di fabbricati, con il compito di provvedere al relativo rilievo topografico per l’aggiornamento della mappa, a cura di
un tecnico professionista.
L’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio
1994, n. 133, ha disposto l’inventariazione nel catasto edilizio urbano anche
delle costruzioni rurali (e non solo delle abitazioni) e quindi allineando le modalità di dichiarazione in catasto di questi immobili a quelle delle costruzioni
urbane. Per questa implementazione di oggetti, il catasto edilizio urbano assume
la denominazione più generica: “catasto dei fabbricati”. Per l’attuazione della
norma, è stato emanato il regolamento di esecuzione con decreto del Ministro
delle Finanze del 2 gennaio 1998, n. 28.
L’aggiornamento della cartografia catastale, rispetto alla normativa regolamentare di base (norme e circolari degli anni trenta - quaranta), ha subito nel
tempo molteplici rivisitazioni, soprattutto per la modalità di presentazione degli elaborati tecnici prodotti su iniziativa della proprietà.
Il relativo rilievo di aggiornamento è divenuto analitico, riferito a vertici trigonometrici, P.S.R. (Punti Stabili di Riferimento, di cui all’art. 11 del D.P.R. n.
650/1972) e, per ultimo, ai P.F. (Punti Fiduciali) e predisposto con l’ausilio di
una specifica procedura informatica — denominata PRE.GEO (pretrattamento
geometrico) — gratuitamente fornita dall’amministrazione del catasto alle categorie professionali tecniche interessate.
Detta procedura informatizzata per il rilievo di aggiornamento è stata approvata con la circolare 2/1988 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi
Tecnici erariali “Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento”. La disposizione ha introdotto profonde innovazioni sull’organizzazione degli archivi catastali, sul trattamento degli atti di aggiornamento e sulle
modalità tecniche di esecuzione dei rilievi catastali. Nella sostanza, al tecnico
redattore dell’atto di aggiornamento è stato affidato esclusivamente il compito
di eseguire misure sul terreno da riferire a dei punti di inquadramento vicini
(punti fiduciali), con la possibilità di sviluppare in proprio i calcoli topografici,
con l’ausilio della suddetta procedura informatica e con le stesse modalità adottate dall’Ufficio, mentre il successivo inquadramento cartografico era, invece, di
competenza del tecnico dell’Ufficio.
Già con l’introduzione della procedura PREGEO 8, come meglio si dirà in seguito,
anche l’inquadramento cartografico è stato affidato al tecnico libero professionista
attraverso la predisposizione di una specifica proposta di aggiornamento.
Con la procedura PREGEO 10, le verifiche di approvabilità dell’atto sono totalmente eseguite dal software ed assicurano al professionista, in caso di esito
positivo, che l’atto, redatto su un estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio (e
quindi conforme alla mappa vigente), al momento della presentazione in catasto
sarà sicuramente registrato, peraltro con modalità del tutto automatiche.
Gli atti di aggiornamento prodotti dai professionisti
Come già ricordato al paragrafo 1.1, attualmente, gli atti di aggiornamento
catastale presentati dai tecnici professionisti sono:
— tipi di frazionamento predisposti, di norma, quando si deve procedere alla
vendita o costituzione di diritti su porzioni di particella;
— tipi particellari redatti, in caso di trasferimento, a misura di una particella
censita per far riscontrare “tecnicamente”, attraverso misure prese sul posto
e nel rispetto di determinate specifiche tecniche, la consistenza in termini di
superficie reale della particella;
— tipi mappale da redigersi per le particelle sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati o altra stabile costruzione.
Le metodologie per il rilievo planimetrico previste dalla circolare 2/1988 concernono tutte quelle che la buona tecnica topografica contemplano, e nel seguito sinteticamente riassunte:
a) Metodo di allineamento a squadri.
Strumenti: Paline, triplometri, squadro, rollina, misuratori laser.
L’aggiornamento cartografico catastale
2.2
45
46
b) Metodo celerimetrico.
Strumenti: tacheometri e stadie, teodoliti, clisimetri, elettro-ottici e goniometri vari.
c) Metodo poligometrico.
Strumenti: elettro-ottici classici per la poligonazione; G.P.S.
d) Metodo di rilievo con strumentazione satellitare G.P.S.
Strumenti: apparecchio G.P.S.
Il rilievo altimetrico, introdotto con la procedura PREGEO 8, è disciplinato dalla disposizione operativa approvata con decreto del Direttore dell’Agenzia del
Territorio del 3 dicembre 2003, attualmente, prevede la sola determinazione dei
dislivelli (e non la quota) dei P.F. interessati per il rilievo e di un solo punto
del rilievo di dettaglio.
Per le determinazioni altimetriche si può utilizzare qualsiasi strumentazione atta
a fornire i dislivelli:
— triplometri per le costellazioni;
— livelli per le livellazioni geometriche;
— tacheometri per le livellazioni tacheometriche;
— teodoliti per le livellazioni trigonometriche;
— G.P.S. per le determinazioni delle quote W.G.S.84.
2.2.1
La procedura Pregeo - I punti fiduciali - L’elaborazione delle
misure
Capitolo 2
Come anticipato nel precedente paragrafo, l’atto di aggiornamento cartografico
è prodotto su supporto informatico ed è predisposto con l’ausilio della procedura informatica PREGEO, fornita dall’Amministrazione del catasto ai liberi
professionisti abilitati alla produzione di tali tipi di elaborati catastali.
Le motivazioni che hanno portato all’adozione della procedura concernono la
necessità di:
— uniformare le modalità di predisposizione degli elaborati da parte delle utenze professionali;
— fornire uno strumento operativo alle stesse utenze suddette;
— semplificare ed automatizzare i procedimenti di aggiornamento degli atti
catastali.
Inoltre, le informazioni acquisite direttamente sul terreno rendono gli archivi
cartografici affidabili a livello qualitativo. Solo gli archivi aggiornati con la
realtà territoriale risultano efficaci per una puntuale gestione del territorio.
Il rilievo deve essere riferito alla maglia triangolare dei PP.FF (punti fiduciali)2
aventi lati compresi fra 250 ÷ 300 m di lunghezza (cfr. Fig. 2.1) e l’oggetto
2 I punti fiduciali sono stati istituiti con la Circolare del 15-1-1987 n. 2 della Direzione generale del
Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. A ciascun punto fiduciale è associato un codice identificativo della sua attendibilità metrica come indicato nella seguente tabella.
dello stesso deve essere compreso nel loro perimetro, o al massimo eccedere
dallo stesso per non più del 30%.
47
Fig. 2.1
Nel caso che i punti fiduciali non siano già predefiniti, gli stessi debbono essere individuati sul posto e proposti dal tecnico che si accinge a presentare il
tipo di aggiornamento. A tale riguardo deve determinare le coordinate e produrre una scheda monografica come da figure 2.2.a e 2.2.b.
Nella tabella che segue sono riassunte le singole informazioni contenute nel
libretto delle misure, codificate secondo i previsti tipi di righe da 0 a 9.
Vertici trigonometrici della rete catastale:
— rete
— sottorete
— dettaglio
Punti stabili di riferimento
Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato riportati all’impianto
Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dall’Ufficio
Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici
esterni e collaudati dall’Ufficio
attendibilità
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
L’aggiornamento cartografico catastale
Punto fiduciale
Vertici trigonometrici della rete IGM:
— I ordine
— II ordine
— III ordine
— IV ordine determinati in data successiva al 1942
— IV ordine determinati entro l’anno 1942
48
Riga 0
- dati statistici, identificativo delle particelle oggetto di aggiornamento, tecnico, titolo, pro­
vincia;
Riga 1
- nome stazione celerimetrica, materializzazione del punto, altezza strumentale, coordinate
geocentriche, altezza antenna;
Riga 2
- nome punto osservato - angolo azimutale - Distanza ridotta - o inclinata - angolo zenitale
- altezza di mira - componenti baseline - parametri di precisione - valore di DOP - altezza
antenna - materializzazione punto;
Riga 3
- numero vertici poligonali - elenco nomi vertici della poligonale;
Riga 4
- nome punto inizio allineamento - nome punto orientamento allineamento - angolo di
correzione - materializzazione del punto - altezza stazione - altezza mira indietro e nome
punto - altezza mira in avanti e nome punto;
Riga 5
- nome punto osservato - distanza progressiva - squadro - altezza mira - materializzazione
punto;
Riga 6
- note di commento; informazioni GPS;
Riga 7
- numero vertice del contorno - elenco nomi dei vertici del contorno; tipo di linea; identificativo particella; identificativo particella madre;
Riga 8
- nome punto fiduciale - coordinate planimetriche - quota - attendibilità - materializzazione
Riga 9
- quota - precisione lineare - precisione angolare - est media - nota (in una riga di tipo 6
associata, l’indicazione della tipologia dell’atto di aggiornamento).
Capitolo 2
Con l’adozione della procedura PREGEO 8, le schede monografiche dei punti fiduciali devono essere integrate con il riferimento altimetrico e la relativa quota3.
L’Agenzia del Territorio integrerà progressivamente nel tempo tali informazioni.
In analogia a quanto previsto dalla circolare n. 5/1989, i tecnici professionisti
possono proporre il riferimento altimetrico dei punti fiduciali, qualora l’Ufficio
Provinciale non abbia ancora provveduto alla sua definizione.
Il riferimento altimetrico dovrà essere raffigurato con chiarezza nello schizzo
monografico e descritto con un testo, completo ma sintetico, che ne consenta
la corretta individuazione anche in mancanza del suddetto schizzo.
Qualora il punto fiduciale non sia topograficamente accessibile da un punto di
vista altimetrico, il tecnico professionista può richiederne l’annullamento e proporre l’istituzione di un nuovo punto che abbia i necessari requisiti e non alteri
sensibilmente le mutue distanze della maglia preesistente dei punti fiduciali.
3 Nel capitolo terzo sono fornite le indicazioni per predisporre una scheda monografica di punto fiduciale. Al riguardo si evidenzia che la funzionalità per produrre le schede monografiche dei punti fiduciali è una
novità della procedura introdotta con la versione 8.
Fig. 2.2a - Fronte della scheda monografica di punto fiduciale
L’aggiornamento cartografico catastale
49
Capitolo 2
50
Fig. 2.2b - Retro della scheda monografica di punto fiduciale
4 L’attendibilità altimetrica dei punti fiduciali è codificata secondo la seguente tabella:
Punto fiduciale
Punto fiduciale di aggiornamento
Punto cartografico
Caposaldo di una rete di livellazione trigonometrica
Caposaldo di una linea nazionale di livellazione geometrica
attendibilità
04
03
02
01
5 Disposizioni impartite agli Uffici con nota prot. n. 14063 del 22-2-2005 della Direzione centrale
cartografia, catasto e pubblicità immobiliare.
51
L’aggiornamento cartografico catastale
Le monografie dei punti fiduciali sono conservate in originale presso gli Uffici
provinciali, dove sono disponibili anche le relative informazioni archiviate nella Tabella Attuale dei punti Fiduciali (TAF), che è una sezione della Base Dati
Geotopocartografica dell’Agenzia.
Ogni punto fiduciale, registrato nella suddetta Tabella, è corredato delle seguenti informazioni:
a) identificativo univoco nel foglio di mappa;
b) descrizione della posizione planimetrica con riferimento alla mappa;
c) descrizione della materializzazione;
d) disegni monografici o fotografie;
e) coordinate planimetriche.
Le informazioni delle schede monografiche del P.F. sono gradualmente integrate, a cura dell’ufficio, con i seguenti dati:
a) descrizione del riferimento altimetrico a cui è riferita la quota;
b) quota geoidica e/o ellissoidica, se disponibili;
c) coordinate planimetriche Gauss-Boaga, se disponibili.
Nel caso di predisposizione della scheda monografica da parte del professionista,
la compilazione dei campi relativi alle coordinate ed alla quota spetta all’Ufficio;
pertanto, risulta facoltativa per il professionista, mentre la compilazione dei
campi relativi alla indicazione della particella nella quale ricade il punto fiduciale e alla descrizione del riferimento planimetrico ed altimetrico è obbligatoria
per il professionista. Qualora il professionista non fornisca il valore della quota,
dovrà limitarsi ad inserire il valore convenzionale “9999” nel campo quota ed
il valore “04”4 nel campo relativo all’attendibilità altimetrica. Nel caso di predisposizione della scheda monografica relativa ad un punto fiduciale esistente
la procedura impiega automaticamente le informazioni disponibili nell’archivio
TAF per compilare la scheda stessa. Rimane l’obbligo, per il professionista, della compilazione del campo relativo alla descrizione altimetrica. Si precisa che
quando la scheda monografica dei punti fiduciali è già disponibile presso l’Ufficio, il professionista può proporre il riferimento altimetrico integrando la
scheda già esistente, senza l’obbligo di presentazione di una nuova scheda. La
stampa, da consegnare all’ufficio, può essere prodotta indipendentemente a colori o in bianco e nero5.
Capitolo 2
52
Per il riferimento altimetrico per punti fiduciali coincidenti con vertici trigonometrici si rimanda alle particolari disposizioni contenute al paragrafo 5.3 delle
disposizioni impartite agli Uffici con nota prot. n. 14063 del 22-2-2005 della
Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, la proposta di
aggiornamento non è obbligatoria.
Le nuove schede monografiche dei punti fiduciali redatte con la procedura in
esame sono liberamente consultabili sul sito internet dell’Agenzia accedendo alla
pagina WEB dell’Ufficio Provinciale – Territorio, cliccando prima sul link Archivio Taf e Mutue Distanze e quindi sul successivo link Monografie dei punti
fiduciali.
La funzionalità di consultazione delle schede monografiche dei Punti Fiduciali
consente l’interrogazione e il prelievo delle monografie dei Punti Fiduciali già
acquisite all’archivio informatizzato. Le modalità di ricerca prevedono una selezione puntuale della singola scheda tramite l’indicazione della provincia, del
comune e del foglio. L’archivio è aggiornato con cadenza giornaliera sulla base
delle monografie presentate dai tecnici professionisti strumentali alla presentazione di atti PREGEO per l’approvazione da parte dell’ufficio.
La procedura PREGEO è stata introdotta nel 1989, in accordo con le categorie
professionali tecniche abilitate alla predisposizione degli elaborati di aggiornamento in esame ed è attualmente giunta alla versione 10.
Dopo le prime versioni della procedura che si occupavano solo della trattazione
dei dati geometrici e relativi calcoli topografici, già dal 1994, con la versione
7.52 si potevano riportare (nella fase iniziale la compilazione del modello censuario era facoltativa) nel libretto delle misure oltre alle informazioni metriche
e statistiche concernenti il rilievo, quelle amministrative censuarie dell’atto di
aggiornamento particellare per la registrazione automatica nella banca dati censuaria dell’esito delle variazioni apportate.
Lo stesso pacchetto applicativo consente la gestione di un archivio dei punti
fiduciali e il calcolo di coordinate locali rispetto ad un punto fiduciale origine
e uno di orientamento, con determinazione dello scarto delle mutue distanze fra
i punti fiduciali calcolate con le misure del rilievo e quelle derivanti da calcolo analitico dalle coordinate riportate nell’archivio dei punti fiduciali. Ciò consente al tecnico che redige l’atto di aggiornamento di ottenere, in via del
tutto automatica, un importante auto-controllo (lo stesso che il tecnico catastale preposto svilupperà al momento dell’approvazione del tipo) sulla qualità
delle misure prese e quindi sull’attendibilità complessiva del rilievo.
53
L’aggiornamento cartografico catastale
Ulteriore e più affidabile controllo avviene con il confronto delle mutue distanze tra due punti fiduciali calcolate, da diversi professionisti, nell’ambito di altri
rilievi che hanno interessato gli stessi punti.
La tabella TAF e l’archivio delle mutue distanze tra punti fiduciali sono scaricabili dal sito internet dell’Agenzia come descritto in precedenza.
Il file .DIS contenente l’archivio delle mutue distanze dei punti fiduciali che
sono stati interessati da rilievi topografici eseguiti per la predisposizione di atti
di aggiornamento del catasto terreni, dai tecnici professionisti, o per le attività connesse ai compiti d’istituto, dagli Uffici Provinciali dell’agenzia del Territorio, relative ai rilievi topografici eseguiti dal 1989 (data di attivazione della
procedura PREGEO) ad oggi.
Le distanze contenute nell’Archivio sono aggiornate con cadenza bimestrale.
La procedura, dà inoltre, un calcolo degli scarti quadratici metrici delle singole
osservazioni, dipendenti dalla strumentazione impiegata e anche dalla metodologia utilizzata (misure sovrabbondanti).
Più in particolare, il modello di calcolo applicato è quello che nella letteratura
scientifica è definito di Gauss-Markov, conosciuto anche come principio dei
minimi quadrati, che utilizza il principio di verosimiglianza dei dati di misura
a grandezze caratterizzate da distribuzione normale.
L’elaborazione consiste in un processo di controlli e calcoli che determina la
posizione e la precisione dei punti del rilievo a partire dalle misure codificate
nel libretto.
Il sistema esegue una serie di controlli:
— controlli di tipo formale sulle singole righe: verificano, per ogni riga immessa, la corrispondenza del formato con quello previsto dalle specifiche di
codifica e la corretta posizione nell’ordine logico di compilazione del libretto delle misure;
— controlli di tipo sostanziale sulle singole righe: verificano che le grandezze
codificate abbiano valori compatibili con quelli ragionevolmente attesi (nel
caso delle righe di tipo 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8);
— controlli sulla struttura del libretto delle misure: verificano l’ordine logico di
compilazione delle righe.
Il risultato dei controlli può dare luogo a semplici segnalazioni di difformità o,
nei casi più gravi, all’interruzione dell’elaborazione, con l’emissione dei diagnostici in sostituzione dei risultati del calcolo.
Al termine dei controlli il sistema inizia le fasi di calcolo che determineranno
la posizione plano-altimetrica dei punti.
In seguito sono riportati esempi dei report di elaborazione.
Nella tabella è riportato un esempio contenente l’esito relativo alla compensazione planimetrica con l’evidenziazione degli scarti quadratici medi (s.q.m.).
54
Rilievo eseguito con n=6 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell’unità di peso a priori
0.00413
s.q.m. dell’unità di peso a posteriori
0.00315
s.q.m. dell’unità di peso interna
0.0030649
s.q.m. dell’unità di peso esterna
0.00241
Numero di cicli di compensazione
4
…………….
Lo s.q.m. dell’unità di peso a priori dipende dalla conformazione della “rete” e
dalle precisioni strumentali delle misure (di progetto).
Lo s.q.m. dell’unità di peso a posteriori è proporzionale alla precisione effettivamente conseguita (di calcolo) e dipende dagli scarti dalla media generati
dalle misure sovrabbondanti.
Lo s.q.m. dell’unità di peso interna rappresenta la precisione conseguita a prescindere dai punti d’inquadramento.
Lo s.q.m. dell’unità di peso esterna rappresenta la precisione conseguita anche
con i punti d’inquadramento.
Circa la definizione di s.q.m. si ricorda che il valore vero di una grandezza ha
il 39% di probabilità di collocarsi nell’intervallo i cui estremi sono costituiti dal
valore medio (Vm) ± s.q.m. ed il 99% di probabilità di collocarsi nell’intervallo
Vm ± 3 × s.q.m. Topograficamente parlando il punto oggetto di rilievo ha il
99% di probabilità di trovarsi all’interno dell’ellisse con centro nel punto
medesimo e semiassi pari a 3 volte lo s.q.m. sulle due coordinate.
La tabella riportata un esempio dei risultati conseguiti per ciascuno dei punti
del rilievo, suddivisi in due categorie: punti della rete e punti di dettaglio. Per
punti della rete oltre ai punti fiduciali si intendono quelli nei quali concorrono
misure sovrabbondanti: i punti stazione celerimetrici, i vertici iniziali e finali
delle baseline.
Capitolo 2
Punti della Rete
nome
PF02/A20G/M1AAC
PF01/A20G/M1AAC
PF08/6500/M1AAA
PF04/A19D/M1AAA
100
200
105
106
112
300
202
nord
sqm
est
sqm
4638383.445
4638239.171
4638649.428
4637848.795
4638343.096
4638319.530
4638332.306
4638321.398
4638326.680
4638302.440
4638315.788
+/-0.002
+/-0.002
+/-0.029
+/-0.016
+/-0.010
+/-0.008
+/-0.011
+/-0.011
+/-0.011
+/-0.007
+/-0.009
2321940.370
2322216.615
2321497.206
2321729.227
2321832.768
2321847.369
2321829.738
2321842.500
2321824.929
2321871.708
2321837.676
+/-0.004
+/-0.004
+/-0.022
+/-0.033
+/-0.006
+/-0.006
+/-0.007
+/-0.007
+/-0.007
+/-0.006
+/-0.008
semi
asse Max
0.003
0.003
0.026
0.026
0.008
0.007
0.009
0.009
0.009
0.006
0.009
semi
asse Min
0.003
0.003
0.026
0.026
0.008
0.007
0.009
0.009
0.009
0.006
0.009
inclinazione
169.359
169.359
61.281
175.179
115.869
123.365
107.470
125.710
106.559
123.568
121.890
55
Punti di Dettaglio
nome
101
102
103
104
nord
sqm
est
sqm
4638353.30
4638349.14
4638340.61
4638331.24
+/- 0.01
+/- 0.01
+/- 0.01
+/- 0.01
2321837.928
2321844.713
2321838.671
2321851.831
+/-0.006
+/-0.006
+/-0.006
+/-0.006
semi
asseMax
0.008
0.008
0.008
0.008
semi
asseMin
0.008
0.008
0.008
0.008
inclinazione
115.632
115.879
116.188
116.225
Se nel libretto non esistono misure ridondanti i parametri di errore calcolati
sono funzione delle precisioni strumentali.
Il procedimento di compensazione a rete libera determina il sistema di coordinate per il quale si ha il migliore adattamento del rilievo sui punti di inquadramento, nel rispetto delle misure prodotte.
Nella tabella seguente è riportato un esempio indicante i valori delle correzioni medie d’orientamento relative alle ripetizioni delle stazioni celerimetriche, o
dei punti origine di allineamento o dei vertici iniziali di baseline con il numero d’ordine della ripetizione e lo scarto quadratico medio della correzione stessa (espressa in decimillesimi di grado centesimale).
nome stazione
N. ripetiz.
Correzione[GC]
sqm[CC]
100
0
0.07120
+/- 80.95
100
1
0.07120
+/- 80.95
200
0
0.07047
+/- 50.37
300
0
0.06935
+/- 38.71
400
0
0.04892
+/- 51.62
100
2
0.07153
+/- 97.61
Di seguito è riportato un esempio indicante le distanze tra i PF ed i relativi
scarti quadratici medi, determinate direttamente o indirettamente e confrontate
con quelle desumibili dalle coordinate dei punti fiduciali presenti nell’archivio
TAF. Nell’ultima colonna sono riprodotte le differenze con segno.
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF
dalla TAF
Misurata
sqm
diff.
PF20/0070/M1CT-PF25/0070/M1CT
274.596
270.345
0.012
+4.251
PF20/0070/M1CT-PF18/0080/M1CT
436.610
437.115
0.019
-0.505
PF20/0070/M1CT-PF17/0080/M1CT
246.547
245.559
0.027
+0.989
PF25/0070/M1CT-PF18/0080/M1CT
249.155
249.059
0.019
+0.095
PF25/0070/M1CT-PF17/0080/M1CT
282.260
270.143
0.016
+12.117
PF18/0080/M1CT-PF17/0080/M1CT
268.516
262.223
0.018
+6.293
L’aggiornamento cartografico catastale
Correzioni d’orientamento e relativi sqm
56
Nella prossima tabella sono indicati i risultati dell’elaborazione del calcolo altimetrico (introdotto con la procedura PREGEO8), l’utilizzo della rete libera determina la configurazione con gli scarti quadratici medi più omogenei nel rispetto delle misure fornite.
Si evidenzia che il risultato del calcolo, anche se viene espresso in termini di
quote per esigenze di sintesi, è in realtà costituito da dislivelli.
In assenza di punti di inquadramento altimetrico al piano di riferimento si
attribuisce la quota media dichiarata nella riga di tipo 9.
Le quote di riferimento fornite per mezzo della riga di tipo 9 o dei punti a
quota nota devono essere sempre quote ortometriche (e non quote ellissoidiche).
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con n = 6 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell’unità di peso a priori
0.00100
s.q.m. dell’unità di peso a posteriori
0.01707
s.q.m. dell’unità di peso interna
0.00136
s.q.m. dell’unità di peso esterna
12.52994
Numero di cicli di compensazione
3
Punti della Rete
nome
quota
sqm
PF18/0080/M1CT
-0.018
+/- 0.0209
PF17/0080/M1CT
0.022
+/- 0.0234
PF20/0070/M1CT
-0.016
+/- 0.0217
PF25/0070/M1CT
-0.019
+/- 0.0175
100
-0.018
+/- 0.0119
200
-0.018
+/- 0.0104
300
-0.017
+/- 0.0104
400
0.022
+/- 0.0147
nome
quota
sqm
101
-0.018
+/- 0.0184
102
-0.018
+/- 0.0184
103
-0.018
+/- 0.0181
104
-0.018
+/- 0.0180
205
-0.018
+/- 0.0180
206
-0.018
+/- 0.0179
207
-0.018
+/- 0.0180
Capitolo 2
Punti di Dettaglio
57
L’aggiornamento cartografico catastale
Si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni suggerimenti riportati nella
circolare 4A/92/603 del 21-2-1992, al fine di consentire un più corretto inserimento in mappa, a garanzia del lavoro svolto e di quanto dichiarato in termini di superfici grafiche derivate. Nei tipi di aggiornamento cartografico occorre:
— rilevare ed utilizzare alcuni punti, quali punti di controllo del rilievo di aggiornamento (tramite iperdeterminazioni), al fine di evidenziare possibili errori grossolani commessi durante il rilievo;
— individuare e rilevare dei punti “a corredo” di quelli strettamente necessari
per l’individuazione dell’aggiornamento, capaci cioè di garantire la validità
dei punti topocartografici battuti (tre spigoli del fabbricato individuano con
certezza il fabbricato stesso; alcuni vertici intermedi rispetto a linee di aggiornamento individuano con maggior precisione l’andamento più o meno
rettilineo della linea);
— individuare e rilevare almeno alcuni vertici del contorno della particella interessata dal rilievo di aggiornamento (non necessariamente l’intero contorno
qualora questi non sia totalmente individuabile “a meno di un’azione di riconfinamento non espressamente richiesta dalla committenza”);
— individuare e rilevare alcuni particolari topografici il più possibile vicini
all’oggetto del rilievo — ancor meglio se rappresentati anche nelle mappe
d’impianto — atti a dare maggiori garanzie di rispondenza dell’inquadramento del rilievo stesso.
L’art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze, n. 701/1994, ha formalizzato, tra le altre, la procedura PREGEO prevedendo esplicitamente che gli
atti di aggiornamento di cui all’art. 8 della legge 679/1969 (tipi mappali) e
degli articoli 5 e 7 del D.P.R. 650/1972 (tipi di frazionamento) siano redatti su
modelli specifici e presentati (comma 7) su supporto informatico, prassi, per
come detto, già attuata sin dal 1989, in accordo con le categorie professionali
tecniche interessate.
Al fine di concentrare in un unico file i dati di aggiornamento degli archivi
catastali, il file PREGEO è stato integrato nel tempo con ulteriori elaborati oltre
l’originario libretto delle misure.
Con la versione PREGEO 8, adottata, dal 1° gennaio 2004, sono state introdotte nel sistema di aggiornamento cartografico ulteriori e sostanziali innovazioni
sul piano concettuale, su quello tecnologico, su quello metodologico e su quello organizzativo.
In particolare, come già anticipato, essa prevede, diversamente rispetto alle precedenti versioni l’inquadramento del rilievo a cura del professionista direttamente nella cartografia catastale informatizzata ed il trattamento dei dati altimetrici e delle misure eseguite con rilievo G.P.S.
Ai tecnici professionisti che debbono redigere un atto di aggiornamento cartografico, a seguito di una richiesta di estratto di mappa per particella/e, l’Ufficio
Capitolo 2
58
provinciale del Territorio oltre al tradizionale supporto cartaceo, fornisce, su
supporto informatico fornito dal richiedente, i seguenti 2 file, contenenti:
1) la componente raster dell’estratto (file.PNG), costituito dall’immagine digitale
della porzione di cartografia contenente la particella/e, alla scala nominale
del foglio di mappa, di dimensione A4 o A3;
2) la componente vettoriale dell’estratto (file.EMP), contenente la descrizione
numerica dei poligoni chiusi rappresentanti la/e particella/e oggetto della
richiesta, cioè le coordinate dei vertici delle particelle, nonché altre informazioni utili per la redazione dell’atto di aggiornamento; ovvero:
a) l’elenco dei punti fiduciali di primo perimetro con le descrizioni monografiche e le coordinate;
b) le informazioni censuarie della particella/e oggetto della richiesta;
c) l’elenco delle mutue distanze tra i P.F., determinate dai precedenti atti di
aggiornamento.
Le informazioni geometriche di cui ai punti 1) e 2) sono relative allo stesso
sistema di coordinate e pertanto sono sovrapponibili: l’immagine digitale costituisce lo “sfondo” alla descrizione geometrica e topologica della/e particella/e
richiesta/e.
Sulla base dell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, il professionista è in
grado di produrre la proposta di aggiornamento cartografico, costituita da un
insieme di righe di informazioni standardizzate (che vanno ad integrare il file
Pregeo) che descrivono, in formato vettoriale, i poligoni chiusi corrispondenti ai
bordi delle particelle oggetto di aggiornamento e di quelle derivanti dall’aggiornamento stesso, nonché linee rappresentative di particolari topografici.
Ciascuno dei poligoni chiusi rappresenta un oggetto catastale: pertanto, deve
essere contraddistinto da un identificativo di area (definitivo o provvisorio). Se
il poligono rappresenta un fabbricato con attinenze scoperte non disgiunte, o
contiene un’altra particella all’interno del suo contorno, i poligoni che la compongono sono individuati con le modalità descritte nel paragrafo 4.7.1.5 della
disposizione operativa sull’utilizzazione della procedura PREGEO 8.
Le coordinate dei vertici dei poligoni devono essere congruenti con il sistema
di coordinate del foglio di mappa al quale appartengono.
Il libretto delle misure contiene le misure assunte sul terreno e quindi descrive,
in termini di forma e posizione, l’oggetto del rilievo, inquadrato nella maglia
dei punti fiduciali.
Diversamente, la proposta di aggiornamento cartografico rappresenta il migliore
adattamento della geometria di aggiornamento alla mappa catastale.
Nel file PREGEO il suffisso “*” identifica il punto rilevato che è stato adattato
alla rappresentazione cartografica mentre il suffisso “%” identifica il punto che
è stato desunto direttamente dalla cartografia.
59
L’aggiornamento cartografico catastale
Inoltre, nell’estratto di mappa .emp il suffisso “T” indica un elemento testuale
della mappa, il suffisso “L” indica un elemento di tipo simbolo presente nella
mappa.
L’impiego dei suffissi “*” e “%”, associati agli identificativi dei punti nella proposta di aggiornamento cartografico, si giustifica con la necessità di conseguire con l’atto d’aggiornamento i seguenti risultati:
• rispondenza alla realtà del territorio (libretto delle misure);
• adeguamento alla rappresentazione cartografica (proposta di aggiornamento
cartografico).
L’attività propedeutica alla redazione della proposta di aggiornamento cartografico è rappresentata dall’inquadramento della geometria rilevata sulla componente vettoriale dell’estratto di mappa digitale, con l’ausilio del modulo WEGIS
della procedura PREGEO.
A seguito di tale operazione, la procedura esegue l’elaborazione dei due livelli
informativi appartenenti rispettivamente alla geometria rilevata ed alla geometria
proveniente dall’estratto di mappa per la creazione della topologia; vengono, tra
l’altro, calcolate le coordinate dei punti di intersezione tra i segmenti rilevati e
le linee della mappa e creati i corrispondenti nodi topologici.
I punti cosi determinati, vengono identificati nella proposta di aggiornamento
cartografico con il simbolo “#” per distinguerli sia dai punti direttamente rilevati e sia dai punti provenienti dall’estratto di mappa originale.
Gli estremi del segmento da utilizzare per la definizione dei punti di intersezione con linee della mappa devono essere costituiti da vertici rilevati direttamente sul terreno.
Altra novità introdotta già dalla versione PREGEO 8 è, come ampiamente ricordato in precedenza, l’avvio del rilievo altimetrico. In relazione all’importanza
che il dato altimetrico riveste per la cartografia e le applicazioni che il dato
consente di sviluppare per le analisi territoriali e ed in particolare per la progettazione di opere pubbliche, l’Agenzia del territorio ha previsto, senza aggravare eccessivamente l’attività del libero professionista chiamato a redigere un
atto di aggiornamento cartografico, di acquisire almeno le informazioni inerenti i dislivelli determinabili tra punti rilevati in occasione della predisposizione
degli atti di aggiornamento cartografico.
È richiamata l’attenzione sul fatto che già in precedenza le misure altimetriche
concorrevano alla definizione dello stesso rilievo planimetrico (riduzione delle
distanze al piano orizzontale e/o al livello medio del mare etc.); pertanto, molte
delle misure necessarie a definire tali dislivelli venivano assunte dal tecnico
professionista in occasione del rilievo catastale d’aggiornamento ma non venivano utilizzate per la definizione della componente planimetrica del punto.
Il collegamento altimetrico dovrà riguardare, oltre ai punti fiduciali, almeno un
punto oggetto del rilievo di aggiornamento.
Capitolo 2
60
Il punto del rilievo, collegato altimetricamente ai punti fiduciali, dovrà generalmente appartenere ad un manufatto caratterizzato da stabilità e permanenza nel
tempo.
Il particolare del manufatto prescelto come riferimento altimetrico deve risultare identificabile con certezza.
Per tale punto non è richiesto lo schizzo monografico ma si dovrà descrivere il
riferimento altimetrico nel libretto delle misure illustrate al paragrafo 4.4.1 della disposizione operativa per l’utilizzazione della procedura PREGEO 8.
Evidenziata l’importanza dell’introduzione del dato altimetrico negli archivi cartografici catastali, nulla viene innovato per quanto si riferisce ai criteri di accettabilità degli atti di aggiornamento.
A tale riguardo restano completamente operanti i soli criteri di accettabilità
previsti in precedenza per gli atti di aggiornamento planimetrici. Naturalmente,
sotto il solo profilo tecnico, gli Uffici provinciali potranno eseguire gli opportuni controlli degli elementi altimetrici presentati dai tecnici esterni al solo fine
di garantire l’accuratezza delle informazioni che confluiranno negli archivi catastali.
Tuttavia, si ribadisce che la presenza di errori negli elementi altimetrici non
potrà costituire motivo di sospensione né di rallentamento dell’iter di approvazione degli atti di aggiornamento.
Le informazioni altimetriche non sono necessarie per i seguenti rilievi:
• per allineamenti e squadri;
• per il tipo mappale successivo al tipo di frazionamento redatto in conformità della circolare 2/88 la cui particella risulta completamente misurata col
tipo di frazionamento (circ. 2/1992);
• per costruzioni di scarsa rilevanza cartografica ai sensi del D.M. 2-1-1998,
n. 28 artt. 6 – 7, (nel seguito espressamente individuata nel paragrafo che
tratta la redazione dei tipi mappali).
Ultima novità introdotta dalla procedura PREGEO 8 è il rilievo con l’utilizzo
della metodologia G.P.S. Dal punto di vista applicativo, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che la metodologia di rilevamento satellitare perviene alla
definizione delle coordinate di un punto nello spazio e che ciò comporta la
definizione sia d’opportuni, specifici, sistemi di riferimento e delle procedure che
ne stabiliscano le mutue relazioni, sia di ulteriori procedure di calcolo per la
definizione delle coordinate nel sistema geodetico catastale.
Si ribadisce che, in conformità all’Istruzione per il rilevo catastale di aggiornamento dell’anno 1988, al tecnico è richiesto di produrre un elaborato che possa, sulla base delle sole misure assunte in campagna, ricostruire la geometria
dell’oggetto del rilievo, indipendentemente dalle coordinate fornite dall’Ufficio
per i punti fiduciali considerati.
Il rilievo con strumentazione GPS sarà eseguito con la misura di una o più
baseline.
Rimandando per ulteriori approfondimenti all’Istruzione per l’utilizzo della metodologia GPS, approvata con il più volte citato provvedimento direttoriale del
3-12-03, si ricorda che la baseline è un vettore applicato nello spazio, cioè un
vettore del quale sono fornite le coordinate del punto di applicazione e le tre
componenti (∆Χ, ∆Υ, ∆Ζ) nel riferimento cartesiano ortogonale geocentrico WGS84.
La misura della baseline si ottiene attraverso l’acquisizione delle osservazioni
simultanee di almeno due ricevitori GPS.
Devono essere fornite le coordinate geocentriche del primo vertice del rilievo
(Xi, Yi, Zi) e le componenti delle baseline (∆Χ, ∆Υ, ∆Ζ) nel sistema geocentrico,
nel rispetto del criterio della sequenzialità delle operazioni di misura, prevista
nella circolare 2/88.
Le misure eseguite con metodologia GPS non sempre consentono la determinazione delle coordinate di tutti i punti del rilievo che concorrono a definire la
geometria di un atto di aggiornamento, quindi, può essere necessario completare il rilievo con misure tradizionali.
In tal caso le misure GPS costituiscono gli elementi d’inquadramento cui si
riferiscono le misure celerimetriche e/o gli allineamenti.
Nella metodologia mista, le modalità operative da seguire sono quelle già previste negli esempi dell’Istruzione per il rilevo catastale di aggiornamento dell’anno 1988, dove si devono intendere punti generatori di osservazioni (vedi circolare 2/88) anche gli estremi delle baseline.
61
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23-2-2006 (pubblicato in G.U.
1-3-2006, n. 50, serie generale) è stata adottata la nuova procedura informatica PREGEO 9 e sono stati approvati i nuovi modelli informatizzati in sostituzione di quelli cartacei finora in uso (mod. 51 FTP, 51 FTP modificato, 3SPC).
A partire dal 1-1-2007 gli atti di aggiornamento geometrico devono essere predisposti esclusivamente su nuovi modelli conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23-2-2006.
Sull’attivazione della nuova versione della procedura è stata, altresì, emanata la
circolare n. 2 del 9-3-2006 dell’Agenzia del territorio, riportata nell’appendice
inserita nel CD-Rom allegato.
L’aggiornamento cartografico catastale
Rimangono valide le prescrizioni e i limiti operativi previsti dalla citata istruzione ai Capitoli 2 e 3.
L’adozione della versione 8 della procedura PREGEO, attraverso l’informatizzazione dell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, la predisposizione della proposta di aggiornamento, l’informatizzazione della scheda monografica del punto fiduciale è stato il presupposto logico e pratico da superare per l’attivazione
del servizio di inoltro in via telematica, direttamente dallo studio del tecnico
professionista all’Ufficio catastale, dell’atto di aggiornamento catastale.
Capitolo 2
62
Preliminarmente si evidenzia che, per quanto concerne gli aspetti procedurali di
prassi amministrava, per la predisposizione da parte dell’professionista e la trattazione da parte dell’Ufficio relativamente a firma delle parti, deposito al Comune, come previsto dall’art. 30, comma 5, del DPR n. 380 del 6-6-2001 (Tipo
di frazionamento e Tipo mappale con stralcio di corte), predisposizione del libretto delle misure, elaborazione e quanto altro, nulla è sostanzialmente innovato.
La novità essenziale concerne il nuovo formato dei modelli costituenti l’atto di
aggiornamento cartografico.
Questi sono compilati dalla procedura secondo gli schemi riportati negli esempi
del capitolo 4.
Le nuove funzionalità introdotte semplificano notevolmente l’attività del professionista poiché consentono di ottenere il documento di aggiornamento completamente a stampa a partire dal file Pregeo, senza necessità di allestire un documento complesso costituito dalla dimostrazione grafica dell’aggiornamento da
riportare manualmente, a cura del professionista, sul foglio lucido (mod. 51),
dalle stampe prodotte dalla procedura ed altri stampati cartacei (mod. 51 FTP e
modello 3SPC, in caso di tipo mappale).
Il nuovo formato dei modelli costituenti l’atto di aggiornamento, completamente informatizzato ha consentito di sottoscriverlo con firma digitale (certificata)
da parte del professionista e quindi l’inoltro in via telematica all’Ufficio provinciale competente.
Contestualmente è stato attivato il servizio di richiesta e rilascio in via telematica dell’estratto di mappa autentico sul quale riportare il risultato del rilievo.
Per quanto concerne le modalità di presentazione in catasto dell’atto di aggiornamento, la suddetta circolare n. 2 del 2006 prevede che i modelli debbano
essere stampati dopo di che sono:
• sottoscritti dalle parti committenti e dal professionista (nella pagina Informazioni Generali);
• depositati presso il Comune (con attestato da apporsi nell’apposito campo
nella pagina Informazioni Generali);
• consegnati in catasto, unitamente ad eventuali lettere di incarico, all’estratto
di mappa originale.
A verifiche eseguite, l’Ufficio rilascia copia dell’atto approvato costituito dal
documento originale prodotto dal professionista integrato con due o più pagine
riportanti l’esito dell’approvazione, con i dati censuari e la rappresentazione
grafica dell’oggetto del rilievo, opportunamente sottoscritto dal responsabile
dell’Ufficio.
L’autenticità e l’integrità dell’atto aggiornamento prodotto a stampa dalla procedura, benché firmato e timbrato solo sulla prima pagina “Informazioni gene-
Si riportano le seguenti particolari modalità ed accortezze da tenere presente
nella predisposizione dell’atto di aggiornamento con l’adozione dei nuovi modelli:
1) Per una migliore leggibilità del documento di aggiornamento cartografico, è
necessario che il professionista stampi i modelli a colori ovvero ripassi con
penna, ad inchiostro del colore previsto, le linee interessate sulle stampe
prodotte in bianco e nero.
2) Nel caso di tipo mappale, la procedura consente l’acquisizione della ditta
dichiarante, eventualmente diversa da quella presente al catasto dei terreni,
da accendere al catasto edilizio urbano. La motivazione della non coincidenza della ditta deve risultare dalla lettera di incarico, prevista dalla circolare
n. 49 del 1996.
3) La procedura Pregeo 9 e, al momento, anche la versione 10, non consente
la compilazione della “doppia dimostrazione” nel caso dei tipi di frazionamento e particellari, quando si rendesse necessaria. Pertanto, nelle more
dell’implementazione di una specifica funzionalità informatica di acquisizione, la dimostrazione del frazionamento sulla base delle superfici reali, deve
risultare all’interno della Relazione Tecnica.
4) Per quanto concerne la motivazione della presenza della lettera di incarico
al professionista di cui alla circolare n. 49 del 1996, si specifica che la maschera interattiva della procedura in esame prevede l’indicazione di una
delle seguenti tre casistiche, oltre alla eventuale delega di rappresentanza nei
confronti dell’Amministrazione finanziaria:
• per procedimento d’ufficio;
• sottoscrizione della lettera di incarico da parte di tutti i titolari di diritti
reali;
• mancata sottoscrizione dell’atto di aggiornamento e/o mancata autorizzazione al conferimento dell’incarico.
Il primo punto attiene a parte della casistica di cui al punto B del modello di
lettera di incarico allegato alla suddetta circolare n. 49 e precisamente ai casi
di atti di aggiornamento autorizzati per rispetto della legge e cioè: procedimenti per esproprio, esecuzione sentenze od ordinanze dell’autorità giudiziaria etc.
Il secondo punto dell’elenco è di indubbia lettura e deve essere barrato nel caso
che la lettera di incarico sia stata sottoscritta da tutti i soggetti titolari di diritti reali.
63
L’aggiornamento cartografico catastale
rali”, è garantita dalla numerazione di ogni pagina e dalla indicazione in chiaro su ognuna di essa del codice di riscontro del file Pregeo.
Nulla è ovviamente mutato rispetto alla verifica delle motivazioni addotte ai
fini della ricevibilità o meno dell’atto di aggiornamento cartografico, nonché ai
fini dell’esame nel merito per l’approvabilità o meno.
64
Il terzo punto, comprende la residuale casistica rispetto a quella sopra descritta,
prevista per il punto B della circolare n. 49 del 1996.
Infine, si vuole evidenziare, quanto previsto dalla circolare n. 2 del 2006, in
tema di specifiche scelte procedurali interne e precisamente:
• caso del tipo mappale, che per effetto del controllo eseguito dall’Ufficio,
della corretta indicazione da parte del professionista della ditta da intestarsi
al catasto edilizio urbano, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 2
del 1984 e di quanto riportato nella nota n. 15232 del 21-2-2002 (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, pagina dedicata ai Servizi per i professionisti, download della procedura Docfa), necessiti di correzioni. Queste sono
riportate manualmente sulle copie dell’atto di aggiornamento. L’autenticità
del documento è garantita dalla sottoscrizione di tale pagina da parte del
responsabile dell’Ufficio a conferma della correzione. In coerenza con l’attuale prassi, eventuali annotazioni di riserve negli atti del catasto e notifiche
alle parti saranno eseguite al momento della ricezione del documento di
accatastamento (Docfa).
• modalità di conteggio delle pagine soggette all’imposta di bollo. queste sono
costituite dalle pagine contenti l’atto di aggiornamento - informazioni generali; l’attestato di approvazione e l’esito dell’aggiornamento cartografico.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’1-10-2009 è stata adottata
la versione n. 10 della procedura informatica PREGEO.
Capitolo 2
Nel paragrafo 2.3 sono illustrate le principali innovazioni procedurali conseguenti all’attivazione della nuova versione PREGEO 10.
Chi scrive considera come già acquisite nel bagaglio culturale e professionale
del lettore la normativa catastale per il rilievo di dettaglio almeno per quanto
concerne gli aspetti più generali; non, mancheranno, tuttavia, nella trattazione
stessa, riferimenti specifici alla normativa e alle circolari ministeriali per gli
aspetti di prassi di più recente introduzione. A tale fine sono stati predisposti
specifici esempi illustrativi di rilievi di aggiornamento completi, uno dei quali
svolto compilando e illustrando, passo per passo, le maschere interattive della
procedura PREGEO (cfr. capitolo terzo), citando anche le disposizioni catastali
relative.
Ad ogni buon conto, l’Appendice (v. CD-Rom allegato) riporta normativa e circolari di principale interesse.
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