Indice
PREMESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON IL DLGS 106/2009 E LA LEGGE 88/2009 . . . . . . . . . . .
9
15
2.
LE NOVITÀ DEL DLGS 81/2008 E S.M. E I. SUI LAVORI IN QUOTA . .
57
3.
IL PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) . . .
83
3.1. Come nasce il PiMUS
4.
...................................
83
3.2. Obiettivo da raggiungere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
3.3. Competenze e responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
3.4. Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
3.5. Esempio di PiMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Dati identificativi del luogo di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Identificazione del Datore di lavoro
96
Identificazione della squadra di Lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Identificazione del ponteggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Disegno esecutivo del ponteggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Progetto del ponteggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio
109
Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio .
112
Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
VERIFICHE E CONTROLLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
4.1. Verifica e controllo del PiMUS
5.
.........................
.............................
117
4.2. Verifica e controllo dei Ponteggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
A. Ponteggi metallici a telai prefabbricati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
B. Ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati . . . . . . . . . .
128
C. Ponteggi metallici a tubi e giunti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
D. Verifiche durante l’uso dei ponteggi metallici fissi
............
137
E. Verifiche e controllo dei ponteggi (semplificata) . . . . . . . . . . . . . .
139
4.3. Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali . . . . . . . . . .
141
CORSI DI FORMAZIONE DEI PONTEGGIATORI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
6
INDICE
APPENDICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
Linee Guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata
167
Normativa contenuta nel CD Rom
–
DLgs 81/2008 integrato con il DLgs 106/2009 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro)
•
Allegato XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
•
Allegato XIX – Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
•
Allegato XX – Costruzione e impiego di scale portatili
•
Allegato XXI – Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
•
Allegato XXII – Contenuti minimi del PiMUS
•
Allegato XXIII – Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
•
Allegato XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
–
DM 2 settembre 1968
–
CM del Lavoro e della Previdenza sociale 24 febbraio 1982 n. 24 Prot. n. 21424/PR
–
DM Lavoro 28 maggio 1985
–
Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 22 novembre 1985 A. 149/85
–
Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 15 maggio 1990 n. 44 Prot.
n. 21876/OM4
–
DM Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 22 maggio 1992 n. 466
–
DLgs 4 dicembre 1992 n. 475
–
Lettera circolare Ministero del Lavoro 9 febbraio 1995
–
DLgs 2 gennaio 1997 n. 10
–
DM Lavoro 27 marzo 1998
–
Circolare Lavoro 11 luglio 2000 n. 46
–
Circolare Ministero del Lavoro 23 maggio 2003 n. 20
–
DLgs 8 luglio 2003 n. 235
–
Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 26 gennaio 2006 n. 2429
–
Circolare Lavoro e Previdenza sociale 13 settembre 2006 n. 25
–
Circolare Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 3 novembre 2006 n. 30
PREMESSA
Prima di passare all’esempio svolto di redazione del “PiMUS – Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio” (che tiene conto rigorosamente e chiaramente
degli obblighi imposti dall’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche), vogliamo riproporre brevemente quali sono le motivazioni che ci obbligano a fare questa nuova edizione.
ll 5 Agosto 2009 è stato pubblicato sulla GU il DLgs 106/2009: Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dunque, la “riorganizzazione delle vecchie norme” (DLgs 626/1994,
DLgs 494/1996, DPR 547/1955, DPR 164/1956 ecc.) introdotta con l’entrata
in vigore del DLgs 81/2008, ha già avuto bisogno di correttivi – anche abbastanza significativi – per superare le difficoltà operative e interpretative
emerse in poco più di un anno di applicazione.
Ma anche questo ormai fa parte di una tradizione consolidata: Il DLgs
626/1994 fu integrato subito dopo dal DLgs 242/1996, e il DLgs 494/1996 fu
integrato dal DLgs 528/1999 (citando solo le modifiche più importanti!). Quindi non meravigliamoci.
Ora il DLgs 106/2009 modifica il DLgs 81/2008 con lo scopo preminente – è ovvio – di “migliorare” la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di lavoro.
Quindi, è doveroso ricordare che chi ha l’obbligo di redigere il “PiMUS” (cioè il Datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio
e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio) deve conoscere molto
bene non soltanto gli articoli che lo riguardano direttamente nel Titolo IV
10
PREMESSA
Cantieri temporanei o mobili, ma tutta la normativa vigente, anche con gli
aggiornamenti e le modifiche appena introdotte.
Soprattutto per avere presenti quali adempimenti gli vengono richiesti dall’Allegato XXII del DLgs 81/2008 che tratta appunto dei “Contenuti minimi del PiMUS”.
Ma anche chi riceve dalle mani del suddetto Datore di lavoro il PiMUS
(cioè il CSE per conto del Committente e/o il Responsabile dei lavori) deve
sapere se gli elaborati presentati sono conformi ai contenuti dell’Allegato
XXII (Contenuti minimi del PiMUS) e – più in generale – rispettano le disposizioni di carattere generale riportate nel DLgs 81/2008 e nelle modifiche e integrazioni aggiornate con il DLgs 106/2009.
Le modifiche introdotte dal DLgs 106/2009 toccano praticamente tutti e tredici i titoli in cui è suddiviso il DLgs 81/2008, anche se bisogna distinguerle, tra “sostanziali” e “formali”.
Per questo riteniamo doveroso riportare, qui di seguito, una sistesi di
raffronto tra il DLgs 81/2008 e le nuove modifiche apportate dal DLgs 106/2009
(ma anche dalla Legge 88/2009), prima di passare all’elaborazione dell’esempio applicato di PiMUS che riproponiamo in questa nuova edizione.
I TITOLI I, II e III del nuovo DLgs 81/2008 e s. i. e m. – con i correttivi apportati – sono facilmente confrontabili con il vecchio DLgs
626/1994 e s. i. e m.
Le modifiche apportate in questi primi tre titoli (soprattutto nel Titolo I) sono, insieme a quelle apportate al TITOLO IV, le più importanti perché vi sono contenute anche “vere innovazioni” e non sono soltanto “chiarimenti interpretativi” o “correzioni letterali” al testo originario del DLgs 81/2008.
Basterà ricordare le innovazioni apportate:
– ai compiti del Datore di lavoro, del Medico competente ecc.;
– alla modifica sostanziale dell’attestazione della data certa sul DVR ecc.,
(ora basta la firma del Datore di Lavoro, RSPP e RLS);
– ai casi in cui non è più necessario redigere il DUVRI, (gli obblighi relativi al DUVRI non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle
mere forniture di materiali e attrezzature, ai lavori o servizi la cui
durata non sia superiore a due giorni);
– alle modifiche apportate sulle competenze in merito alla “Formazione e
Informazione” (collaborazione con gli enti bilaterali e non regime di
monopolio di questi ultimi);
– alle modifiche sul potenziamento del coordinamento tra ASL e Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.;
IL PIMUS (PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI)
11
– alla rivisitazione di tutto l’apparato sanzionatorio (che in pratica torna
a quello previsto dal DLgs 626/94 con le sole maggiorazioni dovute all’incremento inflattivo previsto dall’ISTAT) ecc.
Il TITOLO IV – con i correttivi apportati – tratta invece dei “Cantieri temporanei o mobili”.
Chiaro quindi il confronto con il vecchio DLgs 494/1996 e s.i. e m. (nel Capo I), ma anche con i vecchi DPR 164/1956 ecc.
Come abbiamo già puntualizzato, le modifiche apportate in questo Titolo IV (insieme a quelle apportate ai primi tre Titoli), sono le più importanti
e sono quelle che ci proponiamo di evidenziare, per quanto riguarda la redazione del PiMUS. I vecchi Decreti, Circolari e Linee guida – anche se si riferiscono alla vecchia normativa – restano sempre un valido aiuto (si veda
il CD Rom allegato).
Accenniamo per ora solo alle variazioni più significative:
– L’istituzione del sistema di qualificazione tramite punteggio
(In pratica sarà una “Patente a punti” che porterà fino ad “escludere
dal mercato” aziende e lavoratori autonomi che abbiano sistematicamente violato le disposizioni in materia di sicurezza);
– Le variazioni al campo di applicazione per la nomina del CSP e la redazione del PSC
(La nomina del CSP non è necessaria per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000,00
€. In tal caso, le funzioni di CSP sono svolte direttamente dal CSE);
– Il ritorno all’antico nella nomina del Responsabile dei lavori nel privato
(torna il “può essere nominato” e quindi non è più un obbligo incaricare il Progettista o il Direttore dei lavori);
– I nuovi obblighi per l’Impresa affidataria ecc.
I TITOLI da V a XI – con i correttivi apportati – riordinano in pratica i vari DLgs e DPR emanati in Italia in applicazione delle Direttive europee successive a quelle che sono state recepite come DLgs
626/94 e DLgs 494/1996.
Dunque, i riferimenti alla vecchia legislatura di sicurezza sono vari (DLgs
626/1994; DPR 547/1955; DPR 164/1956; DLgs 493/1966 ecc).
Il dettaglio di come applicare questi obblighi gli obblighi è riportato
negli Allegati del DLgs 81/2008.
Le modifiche apportate in questi Titoli dal nuovo DLgs 106/2009 non
sono fondamentali, ma possono essere definite “sostanzialmente” come chia-
12
PREMESSA
rimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del
DLgs 81/2008.
Nel TITOLO XII i contenuti riguardano esclusivamente l’applicazione delle procedure penali.
Le modifiche apportate in questo Titolo XII dal nuovo DLgs 106/2009 sono
infatti quelle che riguardano l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione, il potere del
Giudice di “sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma…” e il potere di disposizione degli Organi di vigilanza di impartire disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche, ecc.; vanno lette come chiarimenti interpretativi aggiunti (o
modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/2008.
Nel TITOLO XIII – infine – i contenuti riguardano esclusivamente
le abrogazioni delle vecchie leggi, Decreti, ecc. che sono stati sostituite dal DLgs 81/2008 e s. i. e m.
Le modifiche apportate in questo Titolo XIII dal nuovo DLgs 106/2009 aggiornano – ovviamente – l’elenco delle leggi e decreti abrogati.
La struttura del nuovo testo integrato (DLgs 81/2008 + modifiche
apportate con il DLgs 106/2009 e Legge 88/2009) è rimasta dunque
la stessa del testo originario:
Restano i 306 articoli (anche se con qualche articolo bis e altrettanti abrogati),
Restano i 51 Allegati (di questi ne sono stati modificati ben 38, anche se
sono quasi sempre modifiche sostanzialmente formali, fatte per meglio chiarire come dare applicazione ai contenuti degli stessi Allegati)
In sintesi, resta fermo lo scopo fondamentale per cui era nato il DLgs
81/2008: occuparsi dei “livelli minimi di sicurezza che devono essere rispettati in tutte le attività lavorative che si svolgono al di fuori delle mura domestiche”.
Con il solo scopo di evidenziare le modifiche “sostanziali” introdotte
– e tralasciando quindi quelle più “formali” – qui di seguito riportiamo un indice dei Titoli e degli articoli del DLgs 81/2008 integrato, con a fianco un breve commento riepilogativo sulle modifiche apportate con:
– il DLgs 106/2009 (in vigore dal 20 agosto 2009)
– la Legge 88/2009 (in vigore dal 28 luglio 2009)
IL PIMUS (PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI)
13
Solo dopo, oltre all’aggiornamento di un Esempio pratico di redazione del
PiMUS, cercheremo di evidenziare anche le novità introdotte dal DLgs 81/2008
e dal DLgs 106/2009 per quanto riguarda in generale:
– la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota;
– le verifiche che è necessario fare (prima, durante e dopo l’utilizzo delle
attrezzature);
– le competenze e gli “Attestati di idoneità” che è necessario avere per eseguire i lavori in quota.
CAPITOLO
2
LE NOVITÀ DEL DLGS 81/2008 E S.M. E I.
SUI LAVORI IN QUOTA
In questo capitolo analizzeremo sinteticamente tutti gli articoli che nel nuovo DLgs 81/2008 (integrato con il DLgs 106/2009) riguardano – direttamente o indirettamente – il lavoro in quota.
Questo ci permetterà di procedere poi, con maggior competenza, alla redazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi), dettagliatamente descritto nel Capitolo 3.
Inoltre, ci permetterà – in ogni momento – di consultare rapidamente gli articoli e i riferimenti agli allegati che trattano, nello specifico, questo
argomento.
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE
In questo Titolo tutte le “Misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro”, riportate in particolare nei seguenti articoli, sono attinenti anche ai lavori in quota:
Art. 15. Misure generali di tutela
Valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione dei
rischi o riduzione; rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del
lavoro; priorità delle misure di protezione collettiva; informazione e formazione adeguata per i Lavoratori ecc.
Art. 20. Obblighi dei Lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro ecc.).
58
CAPITOLO 2
Art. 36. Informazione dei Lavoratori
Il Datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun Lavoratore riceva una
adeguata informazione ecc.
Art. 37. Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti
Il Datore di lavoro deve assicurare a ciascun Lavoratore una formazione sufficiente e – ove previsto – uno specifico addestramento, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro ecc.).
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, deve
esprimere un giudizio di “idoneità alla mansione specifica” che deve svolgere il Lavoratore ecc.
Art. 44. Diritti dei Lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Il Lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, si allontana dal proprio posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno ecc.
Art. 45. Pronto soccorso
Il Datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, stabilendo anche i necessari rapporti con i servizi esterni ecc.
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI NEI LUOGHI DI LAVORO
In questo Titolo sono riportati soprattutto i “Requisiti di salute e sicurezza”
nei luoghi di lavoro, che devono essere conformi a quelli indicati nell’Allegato IV che tratta genericamente degli “Ambienti di lavoro” della eventuale
“Presenza di sostanze nocive” di “Vasche, serbatoi, silos ecc.”; di “Misure
contro l’incendio” ecc. di “Primo soccorso” ecc.
Quindi non sono riportate disposizioni particolari e/o specifiche per
i lavori in quota, fermo restando il fatto che ovviamente i requisiti di salute
e sicurezza possono essere pertinenti per qualsiasi luogo di lavoro.
TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI
In questo Titolo quasi tutto il contenuto può riguardare – anche se genericamente – i lavori in quota.
In particolare, nei seguenti articoli:
LE NOVITÀ DEL DLGS 81/2008 E S.M. E I. SUI LAVORI IN QUOTA
59
Art. 73. Informazione e formazione
Specifica – oltre quanto disposto più genericamente nei precedenti articoli
36 e 37 – che il Datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i Lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alle condizioni di impiego, alle situazioni anormali prevedibili ecc.
Art. 76. Requisiti dei DPI
Specifica che: “debbono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore” e “debbono essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità” ecc.
Art. 77. Obblighi del Datore di lavoro
Il Datore di lavoro deve individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi ecc.
Art. 78. Obblighi dei Lavoratori
I Lavoratori debbono obbligatoriamente: “sottoporsi al programma di formazione e informazione”; e “provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa” ecc.).
Art. 79. Criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI
Rimanda al contenuto dell’Allegato VIII, che fornisce addirittura:
– le tabelle riepilogative dei rischi per i quali può essere necessario l’uso
dei DPI;
– le attività e i settori per i quali bisogna metterli a disposizione;
– l’elenco dei DPI che bisogna utilizzare per la protezione di testa, udito,
occhi, vie respiratorie ecc.).
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
In questo Titolo, ovviamente, le prescrizioni date per i lavori in quota sono
molto più specifiche.
Sorvoliamo sugli obblighi e responsabilità del Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatori e Datori di lavoro riportate con dovizia di particolari nel Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – ex DLgs 494/1996) per dedicarci direttamente ai contenuti
del Capo II.
60
CAPITOLO 2
Le norme che si applicano ai lavori in quota, sono riportate nelle Sezioni e negli articoli che seguono, e verranno commentate brevemente – ove
necessario – dopo la loro lettura integrale.
CAPO II – NORME
PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE I – CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 105. Attività soggette
Specifica che le norme del seguente Capo si applicano alle attività che, da
chiunque esercitate e alle quali siano addetti Lavoratori subordinati o autonomi, concernono l’esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione ecc.
Art. 106. Attività escluse
Prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di sostanze minerali, idrocarburi ecc. nel territorio nazionale e in mare.
Art. 107. Definizioni. (Si riporta integralmente l’articolo, data la sua fondamentale
importanza)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intende per lavoro in quota: attività
lavorativa che espone il Lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Quindi tutte le norme che riguardano i lavori in quota si riferiscono
tassativamente ad attività che si svolgono oltre i 2 m di altezza dal piano stabile di riferimento (che può essere il “Piano campagna”, il “Piano del pavimento”, il “Piano del solaio” ecc.) sul quale è montato l’impalcato.
SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’art. 108 (Viabilità nei cantieri), l’art. 109 (Recinzione del cantiere) e l’art.
110 (Luoghi di transito) ovviamente non sono specifici per quanto riguarda i lavori in quota; ma dagli articoli successivi che riportiamo integralmente
entriamo finalmente nel vivo della nostra trattazione.
Art. 111. Obblighi del Datore di lavoro nell’uso di attrezzature per i lavori in
quota
1. Il Datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni
di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
LE NOVITÀ DEL DLGS 81/2008 E S.M. E I. SUI LAVORI IN QUOTA
61
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il Datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa
non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il Datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in
quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il Datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il Lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in
cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è
giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che
non può modificare.
Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il Datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i Lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza
tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto
possibile, eventuali lesioni dei Lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a
gradini.
6. Il Datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure.
Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare,
i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il Datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei Lavoratori.
8. Il Datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche
e superalcoliche ai Lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.
(modificato dall’art. 71 del DLgs 106/2009)
Non ci sono molti commenti da fare a questo articolo perché gli obblighi del Datore di lavoro sono ben specificati; basterebbe solo ricordarli
tutti e tenerne conto ogni giorno di lavoro, per evitare molti incidenti.
Art. 112. Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
62
CAPITOLO 2
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’Allegato XIX.
Specifichiamo subito che l’Allegato XIX tratta delle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi e fornisce delle schede molto dettagliate
che elencano le verifiche che l’utilizzatore deve comunque eseguire:
a) prima di ogni montaggio, rispettivamente per ponteggi metallici a telai
prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi e giunto;
b) durante l’uso delle attrezzature in argomento.
Nella seconda parte di questo volume – quindi dopo l’esempio di redazione del PiMUS – tratteremo dettagliatamente anche di queste schede e
dell’obbligatorietà di queste verifiche, il cui scopo è chiaro: imporre dei controlli “minimali” prima e durante l’uso del ponteggio, per evidenziare eventuali anomalie che potrebbero influire sulla stabilità dello stesso.
Art. 113. Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento
per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a 5 m, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75°, devono essere provviste, a partire da 2,50 m dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della
gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 cm. I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli
difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza
atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 m deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che
presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre
essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli
su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3.
Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono
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essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due
ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il Datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni
adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il Datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai Lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare
il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o
simili), oltre quanto prescritto nel precedente comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m, salvo particolari esigenze, nel
qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun Lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena
di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per
le scale portatili conformi all’Allegato XX.
Anche per questo articolo non ci sono molti commenti da fare.
Le caratteristiche costruttive e le condizioni di impiego delle scale
portatili sono ben chiare ed ampiamente trattate.
Possiamo solo suggerire che nella “Formazione ed informazione” del
personale spesso sono trascurati gli argomenti relativi alle condizioni di impiego delle scale portatili, perché vengono ritenute – erroneamente – delle
attrezzature elementari e quindi di semplice uso.
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CAPITOLO 2
Basta notare invece quanto è dettagliato l’art. 113 per rendersi conto
che l’utilizzo delle scale portatili può essere anche complesso.
Inoltre l’Allegato XX, che riporteremo integralmente nella seconda
parte del volume, specifica quali sono le conformità da rispettare per ottenere il livello di sicurezza imposto dalla normativa vigente per le scale portatili (norma tecnica UNI EN 131; certificazioni emesse da un laboratorio
ufficiale; esistenza di un “libretto” contenente le istruzioni per un corretto
impiego e per la manutenzione ecc.).
Art. 114. Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo, il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante
contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per
impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a
difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
Questa prescrizione, prevista anche nel vecchio DPR 164/1956, è spesso disattesa nei cantieri: quando esiste il pericolo di “caduta dall’alto dei materiali ecc.” i posti di lavoro sottostanti debbono essere sempre protetti con
“una solida tettoia”.
Naturalmente, la presenza di ponteggi nelle vicinanze di betoniera e/o
molazza, (ma anche di banco di lavoro per il ferro sagomato; banco di lavoro per carpenteria in legno, durante l’uso di sega circolare ecc.) rende ancora più logica e necessaria la protezione di queste postazioni di lavoro a
terra, che sono “di carattere continuativo e non occasionale”.
Art. 115. Sistemi di prevenzione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come
previsto all’art. 111, comma 1, lett. a), è necessario che i Lavoratori utilizzino idonei sistemi
di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente
presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
(modificato dall’art. 72 del DLgs 106/2009)
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
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g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. (comma abrogato dall’art. 72 del DLgs 106/2009)
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
(modificato dall’art. 72 del DLgs 106/2009)
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Questo articolo – che tratta appunto dei sistemi di protezione contro
le cadute dall’alto – richiama, innanzi tutto, dei principi fondamentali già
espressi nell’art. 111, comma 1, lett. a):
– la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
– il dimensionamento delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Ciò significa che l’uso di “protezioni collettive” (parapetti, mantovane ecc., aventi una resistenza tale da evitare o da arrestare le cadute) deve
rappresentare la norma prioritaria da seguire per lavori in quota che abbiano un carattere di continuità e durata.
Sistemi di protezione quali dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, imbracature ecc. debbono essere utilizzati prevalentemente:
– per preparare/montare/rendere idoneo il luogo di lavoro in quota con
protezioni collettive;
– come integrazioni alle protezioni collettive, quando è necessario.
Per gli opportuni chiarimenti sui significati di dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, imbracature ecc. si rimanda al capitolo dedicato all’esempio applicativo, dove dalle “Linee guida elaborate dall’ISPESL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento
dell’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi metallici fissi prefabbricati di facciata” sono state riportate le definizioni relative
ai termini usati generalmente (e correttamente) nella redazione del PiMUS.
Art. 116. Obbligo dei Datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e
di posizionamento mediante funi
1. Il Datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno detta fune di lavoro e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso
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CAPITOLO 2
di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per
garantire la sicurezza;
b) Lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei
propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del Lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai Lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente
soccorrere il Lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano
di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e
le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica, da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio, di compatibilità ai criteri
di cui all’art. 111, commi 1 e 2.
2. Il Datore di lavoro fornisce ai Lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’Allegato XXI.
Questo articolo è dedicato a lavori molto particolari, per eseguire i
quali è praticamente indispensabile l’uso di funi da parte di operai specializzati per raggiungere ed operare in un determinato posto di lavoro,
inaccessibile con procedure e attrezzature più tradizionali.
Ed è proprio per la particolarità di questo sistema di lavoro che il Legislatore impone al Datore di lavoro l’obbligo di fornire ai Lavoratori interessati una formazione con corsi specifici, i cui requisiti minimi di validità sono riportati nell’Allegato XXI (riportato integralmente nella seconda parte del presente volume).
Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
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b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti
di cui all’Allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.
(modificato dall’art. 73 del DLgs 106/2009)
Anche sui contenuti di questo articolo non ci dovrebbero essere molti commenti da fare.
Non cambia, nella sostanza, quanto detto in precedenza nella vecchia
legislazione dal DPR 164/1956, Capo II, art. 11 che così recitava: “Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 m dalla costruzione o dai ponteggi …”
Dunque, resta inalterato l’obbligo di eseguire i lavori sempre a distanza
di sicurezza da linee elettriche o da impianti elettrici con parti attive non
protette, in particolar modo quelli in quota, su ponteggi metallici che sono
buoni conduttori elettrici.
Anzi, con il nuovo art. 117 il Datore di lavoro è ancor più responsabilizzato perché è suo compito individuare quale deve essere la distanza minima di sicurezza, che può essere variabile a seconda delle circostanze, ma
che, in ogni caso, deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone.
Quindi la distanza minima di 5,00 m (citata nel vecchio DPR 164/1956)
deve essere considerata solo come un primo riferimento da approfondire,
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate, delle tensioni presenti e di tutte le possibili circostanze e variabili (la dilatazione termica dei
cavi conduttori, il grado di umidità nell’aria ecc. possono contribuire a far
variare la distanza di sicurezza).
Purtroppo, non di rado sono riportati dai media, stampa, TV ecc. resoconti di incidenti su ponteggi usati incautamente in prossimità di cavi elettrici attivi.
Tutto questo accade quando non sono stati preventivamente eseguiti un sopralluogo e un’indagine per accertarsi dell’esistenza di qualsiasi rischio derivante dal “lavoro in prossimità di linee elettriche”.
SEZIONE III – SCAVI E FONDAZIONI
L’art. 118 Splateamento e sbancamento, l’art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli,
l’art. 120 Deposito di materiali in prossimità degli scavi e l’art. 121 Pre-
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CAPITOLO 2
senza di gas negli scavi appartenenti alla Sezione III – Scavi e fondazioni,
ovviamente non riguardano i lavori in quota.
SEZIONE IV – PONTEGGI ED IMPALCATURE IN LEGNAME
Può sembrare anacronistico parlare ancora di ponteggi o impalcature di questo tipo, ma il legname è ancora molto utilizzato nei cantieri, per opere provvisionali ecc.
Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3
dell’Allegato XVIII.
(modificato dall’art. 77 del DLgs 106/2009)
Questo Allegato tratta della viabilità nei cantieri (punto 1), dei ponteggi (punto 2) e del trasporto dei materiali (punto 3).
Il punto 2 dell’Allegato XVIII, che riporteremo integralmente nella seconda parte del volume, specifica quali sono le conformità da rispettare per
ottenere il livello di sicurezza imposto dalla normativa vigente per i ponteggi
in legname e di altro materiale, per i parapetti, le mensole metalliche, i ponti su cavalletto, i cestelli per elevatori ecc.
Art. 123. Montaggio e smontaggio di opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali debbono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Anche per questo articolo non ci sono molti commenti da fare.
Le caratteristiche costruttive e le condizioni di impiego di parapetti
in legname, ponti a sbalzo, sottoponti ecc., spesso sono considerate talmente
elementari che spesso viene trascurato l’obbligo di “essere eseguiti sotto la
diretta sorveglianza di un Preposto ai lavori”.
E purtroppo queste attività prevalentemente manuali – quando non
sono supportate da elementi prefabbricati, che di fatto obbligano l’operaio
a seguire uno schema costruttivo – spesso vengono eseguite in maniera non
conforme alle norme vigenti e anche con scarsa pertinenza.
È quindi opportuno che il preposto sorvegli anche la corretta costruzione di un semplice parapetto!
Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
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2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.
Questo articolo evidenzia la necessità di indicare, con idonei cartelli, quale è la portata massima del ponteggio utilizzato (per ogni metro di piano) e ricordare agli utilizzatori che gli stessi debbono essere mantenuti sempre in ordine e puliti.
La causa di crolli negli impalcati (e la caduta dall’alto di materiali e/o
persone) in genere è dovuta proprio al fatto che molto spesso si ignora che
ci sono delle regole fondamentali da rispettare: resistenza strutturale, pulizia e spazio disponibile.
Art. 125. Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione
devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 m di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo;
per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 m i montanti possono essere ad
elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 m l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.
(comma sostituito dall’art. 78 del DLgs 106/2009)
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a 3,60 m; può essere
consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del
cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza
ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Non ci soffermeremo molto sui contenuti di questo articolo perché la
costruzione di un intero impalcato “in legno” è certamente in disuso, visto
il largo utilizzo di ponteggi in ferro.
È opportuno però rilevare che i principi generali di stabilità, appoggio alla base, ancoraggio alla costruzione ecc., sono gli stessi che poi ritroveremo dei ponteggi metallici (a telai prefabbricati, a montanti e traversi
prefabbricati e a tubi e giunti) che di seguito tratteremo più dettagliatamente,
anche con un esempio pratico di redazione del PiMUS.
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CAPITOLO 2
Art. 126. Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza
maggiore di 2 m, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in
buono stato di conservazione.
Vale quanto detto quanto detto per l’articolo precedente, a proposito
di stabilità ecc.
Ma è bene anche ricordare che, se è in disuso la costruzione di un intero impalcato in legno, sono invece ancora largamente utilizzate passerelle, andatoie e parapetti in legno (magari costruiti in maniera estemporanea,
per coprire necessità particolari e provvisorie che possono presentarsi in
qualsiasi cantiere, grande o piccolo che sia).
Art. 127. Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di
calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Art. 128. Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come
il ponte, a distanza non superiore a 2,50 m.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di
durata non superiore a cinque giorni.
(comma modificato dall’art. 79 del DLgs 106/2009)
Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile
di almeno 1,20 m.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 cm per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.
Come sottoponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza
del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.
Sul contenuto di questi tre articoli, vale quanto detto per gli articoli
precedenti. È sempre utile sapere che esistono ancora queste possibilità di
utilizzo, ma sono applicazioni ormai rare, per i “ponteggi e impalcature in
legname”.
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Art. 130. Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di 0,60 m, quando siano destinate soltanto al passaggio di Lavoratori e di 1,20 m, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50%.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Anche per questo articolo valgono le considerazioni di carattere generale fatte precedentemente, a proposito di stabilità ecc.
È bene quindi ricordare ancora – come abbiamo fatto nel commento
all’art. 126 Parapetti – che, se è in disuso la costruzione di un intero impalcato in legno, sono invece ancora largamente utilizzate passerelle, andatoie e parapetti in legno (per coprire necessità particolari).
SEZIONE V – PONTEGGI FISSI
Sono certamente i ponteggi oggi più diffusi e utilizzati sia nelle nuove costruzioni che per le manutenzioni di opere già esistenti.
Siamo quindi abituati a vedere questi ponteggi, in ogni tipo di cantiere, con una frequenza tale che forse ci rende distratti nel riconoscere immediatamente se sono stati montati correttamente e se sono utilizzati nel
rispetto delle norme che seguono.
Leggiamole quindi con la massima attenzione, ricordando sempre che
le norme riportate in questa sezione sono sempre una applicazione delle
norme generali per i lavori in quota che fin ora abbiamo riportato e commentato.
Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente Sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda
di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente.
3. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica,
la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811
o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle
prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
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CAPITOLO 2
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e),
f) e g) dell’art. 132.
7. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si avvale anche dell’ISPESL
per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
Commenteremo questo articolo insieme a quello che segue.
Art. 132. Relazione tecnica
1. La relazione di cui all’art. 131 deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per
i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
In pratica, tutte le prescrizioni inserite nei due articoli precedenti sono raccolte nel Libretto di Autorizzazione ministeriale, che deve obbligatoriamente accompagnare la vendita e poi l’utilizzo di ogni ponteggio.
Attenzione: la redazione del PiMUS per l’uso del ponteggio non esonera dal possesso e dalla conservazione in cantiere del suddetto Libretto di
Autorizzazione Ministeriale.
Art. 133. Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 m e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono
essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’Autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei
riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
3. Copia dell’Autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in
cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
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Abbiamo detto nel commento all’art. 132 che nel Libretto di Autorizzazione ministeriale sono raccolte tutte le prescrizioni che seguono (oltre
la copia della stessa autorizzazione):
– relazione tecnica concernente il calcolo del ponteggio;
– istruzioni per le prove di carico;
– istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio;
– schemi tipo di ponteggio.
Questo significa che è stato già approvato un progetto tipo del ponteggio (presentato dal Fabbricante), ma solo per essere utilizzato nelle condizioni standard previste nella documentazione approvata dal Ministero.
Quando il ponteggio verrà invece montato e utilizzato non in conformità alle condizioni riportate nel “Libretto”, l’Autorizzazione ministeriale all’uso dello stesso non è più sufficiente; in tal caso sarà sempre necessario
un progetto specifico che tenga conto, per le nuove condizioni di impiego,
di quanto previsto nel comma 1:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate
nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
Il progetto dovrà quindi contenere anche:
– tipo di ponteggio utilizzato (con le caratteristiche dei materiali utilizzati
e degli elementi che lo compongono: telai prefabbricati; montanti e traversi prefabbricati; tubi e giunto; oppure anche di utilizzo misto)
– schemi tipo (progetto che riporti le fasi di montaggio);
– ingombri e sviluppi;
– tipi di appoggi e loro posizionamento;
– tipi di ancoraggi e loro posizionamento;
– sovraccarico ammissibile per metro quadrato di impalcato;
– carichi di vento ammissibili;
– eventuali ulteriori integrazioni, se necessarie.
Art. 134. Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli
organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’art. 131 e copia del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono
riportati nell’Allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
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CAPITOLO 2
Degli obblighi derivanti da questo articolo praticamente abbiamo già
parlato commentando la documentazione che deve accompagnare il ponteggio:
– dall’art. 131, comma 6: chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi
rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e
delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’art. 132 (contenute nel Libretto di Autorizzazione ministeriale, che deve obbligatoriamente accompagnare la vendita e poi l’utilizzo di ogni ponteggio);
– dall’art. 134, comma 1: obbligo della redazione del PiMUS, in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XXII del presente
Titolo.
Per concludere il commento a questo articolo è importante ricordarsi che copia del Libretto e del PiMUS devono essere conservati in cantiere,
a disposizione degli organo di vigilanza.
Alla redazione del PiMUS dedicheremo tutto il successivo Cap. 3
Art. 135. Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in
modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
I contenuti di questo articolo sono semplici e chiari, ma spesso non
sono rispettati e/o compresi completamente da chi utilizza i ponteggi.
Il legislatore chiarisce che ogni elemento del ponteggio utilizzato deve riportare il “logo del fabbricante” nel rispetto di quanto contenuto nella
relazione tecnica che è stata necessaria per ottenere l’autorizzazione ministeriale alla commercializzazione ed uso del ponteggio.
Sarà opportuno ricordare che la relazione tecnica, di cui all’art. 131,
deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
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g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Quindi, ponteggi assemblati con elementi di marche diverse perdono,
almeno teoricamente, le caratteristiche di resistenza d’insieme, ecc. che ne
hanno determinato l’autorizzazione ministeriale.
Perciò, ponteggi assemblati con elementi di diverse marche possono
essere utilizzati solo se accompagnati da un progetto specifico (nel rispetto dei contenuti dell’art. 133 Progetto).
Art. 136. Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il Datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente
un Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione
degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale Piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è
messo a disposizione del Preposto addetto alla sorveglianza e dei Lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del
parapetto.
4. Il Datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio
su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) (soppressa dall’art. 80 del DLgs 106 del 2009)
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla
natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi
che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le
cadute.
5. Il Datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo V.
6. Il Datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un Preposto, a regola d’arte e conformemente al PiMUS, ad opera di Lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
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CAPITOLO 2
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’Allegato XXI.
Abbiamo già detto che alla redazione del PiMUS dedicheremo tutto
il successivo Capitolo III (“Guida rapida alla redazione del PiMUS”). Rimandiamo quindi alla lettura di questo Capitolo tutte le spiegazioni possibili. Nel Capitolo IV completeremo la trattazione dei lavori in quota, con le
verifiche dei ponteggi e i corsi di formazione dei ponteggiatori tenendo ovviamente conto dei contenuti dei seguenti allegati:
– Allegato XVIII: Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali;
– Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi;
– Allegato XX: Costruzione e impiego di scale portatili;
– Allegato XXI: Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per Lavoratori e Preposti addetti all’uso di attrezzature di
lavoro in quota;
– Allegato XXII: Contenuti minimi del PiMUS;
– Allegato XXIII: Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre.
Art. 137. Manutenzione e revisione
1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio
dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione
o il rinforzo di elementi inefficienti.
(comma modificato dall’art. 81 del DLgs 106/2009)
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi
di protezione.
Art. 138. Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore
a 20 cm.
(comma modificato dall'art. 82, comma 1, del DLgs 106/2009)
3. È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente Sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
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a) alla disposizione di cui all’art. 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 m l’ultimo impalcato o il piano di gronda;
(lettera modificata dall’art. 82, comma 2, del DLgs 106/2009)
b) alla disposizione di cui all’art. 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia
non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all’art. 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia
non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) (lettera soppressa dall’art. 82, comma 2, del DLgs 106/2009)
Si sottolinea il comma 5 per evidenziare che – dove possono essere
applicate – valgono sempre le disposizioni date per i ponteggi in legno (esempio: parapetti, ponti a sbalzo, andatoie e passerelle ecc.).
Inoltre, nella redazione del PiMUS i contenuti degli articoli 137 e 138
sono trattati nei seguenti punti guidati:
– il 9 Descrizione delle regole da applicare durante l’uso dei ponteggi;
– il 10 Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del
montaggio e durante l’uso (secondo l’Allegato XIX).
Rimandiamo quindi tutte le spiegazioni possibili di questo articolo alla lettura del PiMUS (Capitolo 3) e dell’Allegato XIX (Capitolo 4).
SEZIONE VI – PONTEGGI MOVIBILI
Art. 139. Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a 2 m e non devono essere montati
sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2 dell’Allegato XVIII (comma così sostituito dall’art. 83 del DLgs
106/2009).
Non ci sono commenti tecnici da fare su questo articolo, semplice e
chiaro.
Purtroppo però, capita ancora di vedere ponti su cavalletti realizzati
senza alcun rispetto per queste regole elementari (ancora ci sorprende la
fantasia con la quale alcune volte vengono adattati ad ogni esigenza, anche
se scriteriatamente).
Art. 140. Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o
per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno
deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti
o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
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CAPITOLO 2
(comma sostituito dall’art. 84 del DLgs 106/2009)
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere
spostati quando su di essi si trovano Lavoratori o carichi.
L’Allegato XXIII, che tratta della deroga ammessa per i ponti su ruote a torre, verrà riportato e commentato nel Capitolo 4.
SEZIONE VII – COSTRUZIONI EDILIZIE
Trascriviamo integralmente gli articoli della Sezione VII, senza particolari
commenti, ma riportando semplicemente in corsivo alcune frasi.
Servirà a rendere più evidente che, in molte attività di costruzioni edili, esistono rischi legati a lavori in quota, che non debbono essere sottovalutati.
Anche il vecchio DPR 164/1956, nel Capo VIII che era appunto intitolato “Costruzioni edilizie”, riportava gli stessi articoli, che non costituiscono quindi una innovazione.
Art. 141. Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai
muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata.
Art. 142. Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro,
la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro
progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture
ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 143. Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all’articolo
precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle
quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle
strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d’acqua.
Art. 144. Resistenza delle armature
1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello
delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano
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dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento
e dell’acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.
Art. 145. Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’art. 142 deve essere effettuato con cautela dai Lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del Capo cantiere e sempre dopo che il Direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione.
2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture
insistano carichi accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure
precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Art. 146. Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta
soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a
0,50 m devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Art. 147. Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei
materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 cm, sui quali
devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40
cm.
Art. 148. Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato
che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali
di impiego.
(comma sostituito dall’art. 85 del DLgs 106/2009)
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole
sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
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CAPITOLO 2
Art. 149. Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dall’attrezzatura adeguata per consentire ai Lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o
di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un Preposto.
3. Il Datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI
Anche della Sezione VIII trascriviamo gli articoli senza particolari commenti,
ma riportando semplicemente in corsivo alcune frasi.
Servirà ad evidenziare che anche nelle demolizioni esistono rischi legati a lavori in quota che non debbono essere sottovalutati.
Anche il contenuto di questa Sezione è stato ripreso quasi totalmente dal vecchio DPR 164/1956, (Capo IX “Demolizioni”), e non rappresenta
quindi una vera innovazione del DLgs 81/2008.
Art. 150. Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e
di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Art. 151. Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un Preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità
delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione
degli organi di vigilanza.
In pratica, nel POS o in un documento ad esso collegato continua a vivere la vecchia
prescrizione di predisporre un “Piano di demolizione”.
Art. 152. Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuate con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi
di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione.
2. È vietato lavorare e fare lavorare gli Operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai 2 m.
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Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza
maggiore di 2 m dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.
Art. 155. Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di
strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 m può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali:
trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da
abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza
non superiore a 3 m, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta
delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i Lavoratori addetti.
Art. 156. Verifiche
1. Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentita la Commissione Consultiva Permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature
per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.
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