IMPIANTI TERMICI Ing. Salvatore Cataudella Siracusa, 24/03/2015 1 2 Esercizio dell’impianto termico ai sensi del D.Lgs 192/2005 L’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 192 del 19 agosto 2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia). Il punto 13 dell’allegato A di questo Decreto definisce come esercizio: attività che dispone e coordina - nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d’impianto. 3 Impianti termici e di climatizzazione I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sono contenuti nel D.P.R. 74 del 16.04.2013 (Regolamento di attuazione a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. 192/2005). Ulteriori criteri da considerare nella manutenzione degli impianti di climatizzazione che contengono gas refrigeranti sono dettati dal Reg. Ue 517 del 16 aprile 2014 (che ha abrogato il regolamento (CE) n. 842/2006) , nonché nel D.P.R. 43 del 27 gennaio 2012 (contenente le norme italiane di attuazione del regolamento (CE) n.842/2006). 4 Definizione: Impianto termico ai sensi del D.Lgs 192/2005 Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi gli impianti termici individuali. Non ci sono limiti sulla potenza. Non ci sono vincoli rispetto al vettore energetico. Possono essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Non è indispensabile la presenza di organi di “distribuzione, utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo“. 5 Esempi di Impianto termico Perché si abbia in casa un impianto termico non è necessario che il generatore di calore (ad esempio, una caldaia) sia connesso a degli elementi riscaldanti (ad esempio, dei termosifoni). Esempi di impianti termici sono i sistemi caldaia+termosifoni, ma anche i semplici condizionatori d’aria. Per sapere se stufe, caminetti o apparecchi radianti, se fissi, sono impianti termici occorre conoscerne la potenza al focolare: se la somma delle potenze al focolare di tutti gli elementi al servizio dell’edificio (compresa l’eventuale caldaia) è maggiore di 5 kW si ha un impianto termico. 6 REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (D.D.G. Sicilia 556 del 23 luglio 2014) Tutti gli impianti termici presenti nel territorio siciliano devono essere registrati al catasto regionale istituito con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia dell’1 marzo 2012 n. 71. Per gli impianti esistenti la registrazione dovrà avvenire entro il 07 aprile 2015. I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta installazione. 7 REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (D.D.G. Sicilia 556 del 23 luglio 2014) La registrazione dov’essere effettuata dai titolari degli impianti termici (di cui al D.P.R. 74/2013), per il tramite degli installatori/manutentori regolarmente iscritti nel relativo elenco regionale. La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporta il mancato assolvimento di quanto previsto dal D.P.R. 74/2013. Per effettuare qualsiasi operazione su impianti termici all’interno di edifici, le imprese devono essere iscritte alla Camera di Commercio ed essere state abilitate con riferimento agli impianti di cui alla lettera c) dell’art. 2 del DM 37/2008. 8 Catasto impianti termici 9 Impianti termici con potenza >35kW Per gli impianti con potenza termica compresa tra 35 kW e 3 MW l’installatore deve verificare e dichiarare che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 del D. Lgs. 152/2006 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del medesimo Decreto Legislativo. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. 10 Impianti termici con potenza >35kW L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale. 11 Il Responsabile dell’impianto Il ruolo di responsabile dell’impianto può essere ricoperto da varie figure: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. 12 Il Responsabile dell’impianto Seguendo le procedure previste dalla normativa, il responsabile può delegare la responsabilità ad un “terzo” (che prende il nome di “terzo responsabile”): tale delega, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. Sono a cura del responsabile dell’impianto l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. 13 Sanzioni Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3000 €. 14 Controlli I controlli possono essere di due tipi: 1. interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013; 2. controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013. 15 Manutenzione Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti. 16 Manutenzione Le periodicità delle manutenzioni dipende: 1. dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto; 2. se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto; 3. se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto. 17 Manutenzione L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Egli, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico che deve rilasciare al proprietario, conduttore, amministratore di condominio, o terzo responsabile, il quale sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. 18 Manutenzione - sanzioni L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 1000 e 6000 €. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 19 Controlli dell’efficienza energetica Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare: a) il sistema di generazione dell’energia; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. 20 Periodicità dei controlli Le periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell’allegato A al DPR 74/2013, di cui si riporta uno stralcio. 21 22 Controlli dell’efficienza energetica Le potenze riportate in tabella si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori che servono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una caldaia a legna che riscaldano acqua in uno stesso serbatoio). 23 Libretto d’impianto Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. I libretti di impianto ed i rapporti di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, a partire dal 15 ottobre 2014, gli impianti termici devono essere conformi ai modelli riportati in allegato al D.M. 10 febbraio 2014; i libretti devono essere aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione. Per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili è necessaria la compilazione del libretto, ma non del rapporto di controllo di efficienza energetica 24 Libretto d’impianto Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione. Il libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità competente. Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo libretto. 25 Impianti contenenti F-GAS REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Questo nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra, entrato in vigore l’1 gennaio 2015, non stravolge il quadro già vigente (Reg. Ce 842/2006, DPR 43/2012 ecc.). Rimangono comunque in vigore, sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i regolamenti attuativi del Reg. Ce 842/2006, come ad esempio il Reg. Ce. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas per quanto concerne gli impianti di refrigerazione e di condizionamento. Le potenze riportate in tabella si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori che servono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una caldaia a legna che riscaldano acqua in uno stesso serbatoio). 26 Impianti contenenti F-GAS ricerca delle perdite REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 27 Impianti contenenti F-GAS ricerca delle perdite 28 Impianti contenenti F-GAS comunicazioni all’ISPRA Entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente (per il tramite dell'ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. I dati e il formato relativi alla dichiarazione vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale. 29 Efficientamento energetico: Opportunità di risparmio 30 Grazie