Circolare n. 01/14 CENTRO DI FORMAZIONE CONVENZIONATO Technical Studio…Una Soluzione ad ogni Tuo problema … Il libretto dell'impianto costituisce la "carta di identità" di un impianto termico; esso riporta tutti i dati relativi all'installatore, all'utilizzatore, al manutentore e all'eventuale terzo responsabile della gestione. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014, contenente i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013. Precisamente, il decreto definisce: Libretto dell'impianto e rapporto di efficienza energetica, ecco i nuovi modelli il modello di libretto di impianto per la climatizzazione che dovrà essere utilizzato dal primo giugno 2014 i modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal primo giugno 2014, in occasione di controlli ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013, sui seguenti impianti termici o impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW o impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ad esclusione degli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto) Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 74/2013, i modelli di rapporto sono differenziati in 4 tipologie: 1. 2. 3. 4. gruppi termici gruppi frigo scambiatori cogeneratori Per gli impianti già esistenti al primo giungo 2014, sarà necessario comunque allegare ai nuovi modelli il vecchio libretto di impianto (per impianti con potenza termica inferiore a 35 kW) o di centrale (con potenza termica superiore o uguale a 35 kW). Il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla "Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare" all'articolo 4 stabilisce che dal 20 marzo 2014 gli indumenti ad alta visibilità di classe 1 non sono più ammessi. Gli indumenti ad alta visibilità dovranno avere come minimo le seguenti caratteristiche: classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane Sicurezza nei lavori stradali, arrivano nuovi obblighi dal 20 marzo 2014 Pertanto, entro il 20 marzo 2014, tutte le aziende interessate devono organizzare quanto necessario per adempiere all'obbligo di formazione e addestramento sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) dotazione DPI ad alta visibilità Anche i documenti relativi alla sicurezza (DVR, DUVRI o POS) devono riportare le evidenze della relativa valutazione e delle procedure corrette di segnalazione relative ai DPI appropriati. Da evidenziare che queste norme riguardano tutte le imprese, non solo quelle edili, che svolgono la propria attività esponendo i lavoratori ad interferenze dovute al traffico veicolare su strada. Technical Studio S.r.l. – Via G. Valetti, 6 - 10048 - Vinovo (TO) Tel. 011/3177460 – Fax 011/7432174; [email protected] oppure www.technicalstudio.it