Circolare
n. 01/14
CENTRO DI FORMAZIONE
CONVENZIONATO
Technical Studio…Una Soluzione ad ogni Tuo problema …
Il libretto dell'impianto costituisce la "carta di identità" di un impianto termico; esso riporta
tutti i dati relativi all'installatore, all'utilizzatore, al manutentore e all'eventuale terzo
responsabile della gestione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 10
febbraio 2014, contenente i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.
Precisamente, il decreto definisce:
Libretto
dell'impianto e
rapporto di
efficienza
energetica, ecco i
nuovi modelli
 il modello di libretto di impianto per la climatizzazione che dovrà essere utilizzato dal
primo giugno 2014
 i modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal primo giugno 2014, in
occasione di controlli ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013, sui
seguenti impianti termici
o impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW
o impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW
con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ad esclusione degli impianti termici
alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ferma
restando la compilazione del libretto)
Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 74/2013, i modelli di rapporto sono
differenziati in 4 tipologie:
1.
2.
3.
4.
gruppi termici
gruppi frigo
scambiatori
cogeneratori
Per gli impianti già esistenti al primo giungo 2014, sarà necessario comunque allegare ai
nuovi modelli il vecchio libretto di impianto (per impianti con potenza termica inferiore a 35
kW) o di centrale (con potenza termica superiore o uguale a 35 kW).
Il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla "Segnaletica stradale per attività
lavorative svolte in presenza di traffico veicolare" all'articolo 4 stabilisce che dal 20 marzo
2014 gli indumenti ad alta visibilità di classe 1 non sono più ammessi.
Gli indumenti ad alta visibilità dovranno avere come minimo le seguenti caratteristiche:
 classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D
 classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane
Sicurezza nei lavori
stradali, arrivano
nuovi obblighi dal
20 marzo 2014
Pertanto, entro il 20 marzo 2014, tutte le aziende interessate devono organizzare quanto
necessario per adempiere all'obbligo di
 formazione e addestramento sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
 dotazione DPI ad alta visibilità
Anche i documenti relativi alla sicurezza (DVR, DUVRI o POS) devono riportare le evidenze
della relativa valutazione e delle procedure corrette di segnalazione relative ai DPI
appropriati.
Da evidenziare che queste norme riguardano tutte le imprese, non solo quelle edili, che
svolgono la propria attività esponendo i lavoratori ad interferenze dovute al traffico veicolare
su strada.
Technical Studio S.r.l. – Via G. Valetti, 6 - 10048 - Vinovo (TO)
Tel. 011/3177460 – Fax 011/7432174; [email protected] oppure www.technicalstudio.it
Scarica

Circolare n. 01/14 Technical Studio…Una