Marsciano, 24/10/2014
Oggetto: Nuovo Libretto di Impianto.
Gentili Signori,
Vi informiamo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 20 giugno 2014 ha spostato al 15
ottobre 2014 la data entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli impianti termici secondo gli
allegati del D.M. 10 febbraio 2014.
In tale obbligo rientrano anche i caminetti, le stufe ed altri apparecchi fissi di riscaldamento localizzato
ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio
della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Nei controlli effettuati a partire dal 15 ottobre, i libretti dovranno quindi essere compilati secondo le
indicazioni contenute nel DM 10 febbraio 2014 e nel DPR 74/2013, recante il regolamento in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici: i proprietari degli impianti
non hanno l'obbligo di dotarsi dei nuovi libretti entro il 15 ottobre, ma potranno rispettare le
tempistiche normalmente previste per la manutenzione.
Nei controlli eseguiti a partire dal 15 ottobre e nel caso di nuovo impianto, deve essere consegnato al
proprietario, il nuovo modello di libretto, la cui compilazione dovrà essere effettuata da un tecnico
abilitato ai sensi del D.M. 37/08: dall’installatore nell’eventualità di nuovo impianto, dal manutentore
in occasione del primo intervento di manutenzione.
E’ inoltre opportuno ricordare che il tecnico, in occasione della manutenzione, è tenuto alla compilazione del
RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE (Appendice D della norma UNI 10683:2012): questo
prevede la verifica della presenza della documentazione riguardante l’impianto fra cui dichiarazione di
conformità e libretto di impianto.
Dal 15 ottobre 2014, dopo gli interventi di controllo e manutenzione, dovrà essere redatto il rapporto di
efficienza energetica: quest’ultimo obbligo vale solo per gli impianti termici di climatizzazione invernale di
potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di
12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ma non per gli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili, sono quindi esclusi tutti gli apparecchi di nostra produzione.
Infine precisiamo che ogni singola Regione può apportare al modello di Libretto delle integrazioni;
Vi invitiamo pertanto di verificare eventuali modifiche con l’Ente locale di riferimento mentre, per la corretta
compilazione del Libretto di Impianto, consigliamo di seguire le indicazioni fornite dalle Associazioni di
categoria.
Scarica

Marsciano, 24/10/2014 Oggetto: Nuovo Libretto di Impianto. Gentili