Marsciano, 24/10/2014 Oggetto: Nuovo Libretto di Impianto. Gentili Signori, Vi informiamo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 20 giugno 2014 ha spostato al 15 ottobre 2014 la data entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli impianti termici secondo gli allegati del D.M. 10 febbraio 2014. In tale obbligo rientrano anche i caminetti, le stufe ed altri apparecchi fissi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Nei controlli effettuati a partire dal 15 ottobre, i libretti dovranno quindi essere compilati secondo le indicazioni contenute nel DM 10 febbraio 2014 e nel DPR 74/2013, recante il regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici: i proprietari degli impianti non hanno l'obbligo di dotarsi dei nuovi libretti entro il 15 ottobre, ma potranno rispettare le tempistiche normalmente previste per la manutenzione. Nei controlli eseguiti a partire dal 15 ottobre e nel caso di nuovo impianto, deve essere consegnato al proprietario, il nuovo modello di libretto, la cui compilazione dovrà essere effettuata da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/08: dall’installatore nell’eventualità di nuovo impianto, dal manutentore in occasione del primo intervento di manutenzione. E’ inoltre opportuno ricordare che il tecnico, in occasione della manutenzione, è tenuto alla compilazione del RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE (Appendice D della norma UNI 10683:2012): questo prevede la verifica della presenza della documentazione riguardante l’impianto fra cui dichiarazione di conformità e libretto di impianto. Dal 15 ottobre 2014, dopo gli interventi di controllo e manutenzione, dovrà essere redatto il rapporto di efficienza energetica: quest’ultimo obbligo vale solo per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ma non per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, sono quindi esclusi tutti gli apparecchi di nostra produzione. Infine precisiamo che ogni singola Regione può apportare al modello di Libretto delle integrazioni; Vi invitiamo pertanto di verificare eventuali modifiche con l’Ente locale di riferimento mentre, per la corretta compilazione del Libretto di Impianto, consigliamo di seguire le indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria.