Metodologia di controllo PANIFICI Codice attività ATECOFIN 2004: 15.81.1 52.24.1 - Produzione di prodotti di panetteria Commercio al dettaglio di pane Codice attività ATECO 2007: 10.71.10 47.24.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 Indice 1. INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 3 1.1 Le metodologie di controllo ................................................................................................ 3 1.2 Principali fasi dell’attività di controllo da “metodologia”................................................. 3 2. FASE PREPARATORIA AL CONTROLLO ................................................................................. 8 2.1 Analisi e acquisizione delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria ...................... 9 2.2 Ulteriori fonti di informazioni ............................................................................................ 12 2.3 Profili organizzativi e inquadramento giuridico .............................................................. 14 3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO ........................................................................................ 17 3.1 L’accesso ........................................................................................................................... 17 3.2 Rilevazione del personale ................................................................................................. 17 3.3 Controlli prioritari .............................................................................................................. 19 3.4 Il controllo del volume d’affari .......................................................................................... 22 3.5 Altri indizi e riscontri ......................................................................................................... 31 3.6 Le indagini finanziarie ....................................................................................................... 32 3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti ..................................................... 34 3.6.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari ........................................... 34 CHECK LIST ................................................................................................................................. 35 2 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 1. INTRODUZIONE 1.1 Le metodologie di controllo Le metodologie di controllo sono state predisposte, approvate e rese pubbliche tramite circolare a partire dal 1 1997 . Esse sono differenziate per attività economica e contengono le indicazioni per l’effettuazione di controlli contabili e documentali, nonché per la ricerca delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dei corrispettivi e dei compensi effettivamente conseguiti, rispettivamente, dall’impresa o dal professionista. Partendo dalle modalità e dalle condizioni di esercizio di ciascuna attività esaminata, le metodologie guidano il verificatore nella preparazione del controllo e nell'esecuzione dell'accesso, segnalando gli elementi da rilevare e la documentazione, anche extracontabile, da acquisire. Dopo un breve cenno alle tipologie di evasione più ricorrenti, viene descritta la procedura da seguire per la ricostruzione del volume d'affari e vengono individuati gli accertamenti, i riscontri e le analisi utili a tale fine. A questo proposito, in molti casi, vengono suggeriti gli elementi di stima necessari ed evidenziate le relazioni logiche che devono sussistere tra dati contabili ed extracontabili e l'ammontare dei corrispettivi. Queste caratteristiche fanno delle metodologie uno strumento valido anche per tipologie di attività istruttoria diverse da quelle della verifica, come istruttorie collegate a questionari e successivi contraddittori svolti in ufficio, indagini finanziarie ecc. Gli obiettivi delle metodologie sono: ∼ uniformare i comportamenti operativi degli uffici, al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato; ∼ ∼ contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale; aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.); ∼ indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali. 1.2 Principali fasi dell’attività di controllo da “metodologia” L’attività di controllo è finalizzata alla raccolta di elementi, dati e notizie per l’eventuale successiva azione di rettifica, di accertamento o di liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta; il d.Lgs. n. 300 del 30.07.1999 stabilisce che “all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi…”. Più nello specifico, gli uffici dell’Agenzia delle entrate hanno competenza accertativa sulle seguenti imposte: imposte dirette (Imposta sul reddito delle persone fisiche, le correlate addizionali regionale e comunale, Imposta sul reddito delle società, Imposta regionale sulle attività produttive), IVA, Imposta di registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, bollo ed Imposta sugli intrattenimenti (ISI). La disciplina relativa agli obblighi ed alle facoltà del personale impegnato in attività di controllo esterno è contenuta in via generale nella Legge n. 4 del 1929, nelle singole leggi di imposta, nello statuto del contribuente 1 Circolare n. 199/E del 10.07.1997 3 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 e nei codici penale e di procedura penale. Più in particolare, le attribuzioni e i poteri degli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e dal d.P.R. n. 600 del 1973, i quali disciplinano gli obblighi ed i controlli in materia di Imposta sul valore aggiunto e di Imposte sui redditi. L’articolo 35, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006) ha introdotto l’articolo 53 bis nel d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (testo unico dell’Imposta di registro) che estende le attribuzioni ed i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del d.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo all’imposta di registro, nonché all’imposta ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al d.Lgs. del 31 ottobre 1990, n. 347. Gli aspetti procedurali dell’attività di controllo ai fini dell’Imposta del valore aggiunto e delle Imposte dirette sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, l’articolo 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede i controlli ai fini delle imposte dirette facendo espresso rinvio all’articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 che regolamenta gli aspetti procedurali per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai fini dell’Imposta del valore aggiunto. Possono distinguersi quattro momenti fondamentali in cui si esplica l’attività di controllo: la fase preparatoria al controllo, la fase dell’accesso e dell’acquisizione di dati e documenti, quella del controllo documentale e quella del controllo di merito. Fase preparatoria al controllo Tale fase è antecedente a quella vera e propria dell’accesso presso la sede dove il contribuente svolge la propria attività ed è finalizzata all’acquisizione di tutte le informazioni utili per l’inquadramento della complessiva posizione fiscale del soggetto e del settore nel quale quest’ultimo opera. Le informazioni verranno reperite prevalentemente in Ufficio mediante gli strumenti a disposizione, primo tra tutti il collegamento all’Anagrafe Tributaria: si rimanda al capitolo 2 per l’approfondimento di tale fase dell’attività di controllo. Fase dell’accesso La fase dell’accesso è prodromica allo svolgimento dei controlli dei documenti fiscalmente rilevanti e del controllo di merito. Essa, infatti, si basa sul potere di entrare in un determinato luogo e di restarvi per effettuare ricerche della documentazione, contabile ed extracontabile, fiscalmente rilevante, anche se chi ne ha la materiale disponibilità non presti il suo consenso o addirittura si opponga all’esecuzione dell’attività in corso. La fase in argomento implica: ∼ la presentazione di rito dei verificatori alla controparte con l’esibizione dei tesserini di riconoscimento; ∼ far prendere visione e consegnare copia della lettera d’incarico per l’effettuazione del controllo a firma del Direttore dell’ufficio di appartenenza dei verificatori; ∼ la ricerca e l’acquisizione di dati e documentazione rilevante ai fini fiscali. 4 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 Inoltre, i verificatori effettueranno – sussistendone i presupposti – la rilevazione del personale presente al momento dell’accesso, individuando le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale, il tutto finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri e dalle scritture obbligatorie e a riscontrare il rispetto della normativa in materia di lavoro. Ulteriori controlli da eseguire nel corso dell’accesso riguardano il rispetto della normativa vigente con riferimento ai misuratori fiscali, per le attività commerciali in cui ne è obbligatorio l’utilizzo. Si specifica che ai sensi dell’articolo 15 del decreto ministeriale 24 marzo 1983, “gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e la guardia di finanza constatano l'avvenuta messa in uso degli apparecchi misuratori fiscali, ne rilevano l'eventuale omissione e procedono ad ispezioni documentali, verificazioni e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per la repressione delle violazioni alle disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1983, n.18. L'ispezione documentale si estende alla documentazione prevista dal presente decreto e al regolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali anche con l'ausilio dei tecnici abilitati alla manutenzione”. In particolare è necessario controllare: ∼ la dichiarazione di messa in servizio presentata presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate (ex art. 8 DM 23 marzo 1983 e art.19 DM 30 marzo 1992); ∼ l’integrità del sigillo fiscale e dell’etichetta di verificazione periodica; ∼ il libretto di dotazione, (ex art. 2 del DM 23 marzo 1983). Nello stesso vanno annotate anche le verifiche periodiche effettuate dai tecnici abilitati; ∼ il giornale di fondo del misuratore di cassa, nel quale è riportato l’incasso giornaliero; ∼ il registro per il mancato o irregolare funzionamento del misuratore di cassa, nel quale sono annotati i corrispettivi relativi a ciascuna operazione, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza. Nella lettera di incarico devono essere indicati: l’ufficio che ha disposto il controllo, i nominativi dei funzionari preposti, la data ed i motivi dell’intervento, lo scopo dell’incarico e il tipo di controllo (es. verifica, accesso breve, accesso mirato), le generalità del contribuente, il luogo di esecuzione dell’accesso, le annualità sottoposte a controllo, il timbro ed il protocollo dell’ufficio e la sottoscrizione del direttore o del delegato. Alla luce dell’articolo 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 è, inoltre, opportuno che già nella lettera di incarico siano menzionate le esigenze d’indagine che giustificano lo svolgimento del controllo sul luogo di esercizio dell’attività. In taluni casi, per specifici rilevanti motivi, potrebbe rendersi necessario effettuare l’accesso in luoghi adibiti ad abitazione dove non si svolga alcuna attività commerciale o agricola, in uffici di enti che non esercitino attività industriale, commerciale o agricola, in circoli privati o in locali adibiti promiscuamente allo svolgimento dell’attività ed ad abitazione: in tali evenienze, oltre alla lettera d’incarico, è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Altro importante adempimento dei verificatori al momento dell’accesso è il richiamo al contribuente della Legge n. 212 del 2000 ed, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 12 di tale norma. Tale richiamo può avvenire anche mediante la consegna al contribuente di copia dello Statuto ovvero del solo articolo 12. Inoltre si richiama l’attenzione sul comma 5 dell’articolo 12 della Legge n. 212 del 2000, modificato dal comma 2, lettera c) dell’articolo 7 del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, che precisa: “Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come 5 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”. Si rinvia al paragrafo 3.1 (“L’accesso”) per l’approfondimento delle specifiche rilevazioni connesse alla presente metodologia. Fase del controllo documentale La fase del controllo documentale si esplica non solo sull’esame delle scritture contabili obbligatorie ma anche delle eventuali altre scritture e documenti (anche elettronici) rilevanti la cui tenuta non sia obbligatoria e che si trovino nei locali nei quali si accede. L’ispezione ha come finalità il controllo della corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture, nonché della loro complessiva attendibilità, anche nella prospettiva di una possibile rideterminazione in via 2 induttiva del reddito e del volume d’affari . Fase del controllo di merito Il controllo di merito non può prescindere dal controllo documentale contabile in quanto, in sostanza, finalizzato ad appurare la rispondenza del contenuto delle scritture con il reale svolgimento dei fatti aziendali o di quelli relativi all’attività professionale. Nel corso della fase in argomento i verificatori svolgono attività indirizzate al controllo e riscontro della completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie ai fini fiscali sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi all’attività esercitata, compresi i libri sociali e le altre scritture previste da disposizioni non tributarie o comunque in possesso del contribuente controllato. Vi sono controlli che possono basarsi su situazioni di fatto appurate direttamente dai verificatori, mediante l’analisi della contabilità. Un esempio potrebbe essere l’accertamento dell’esistenza fisica di un bene strumentale annotato nel registro dei cespiti ammortizzabili. I controlli da metodologia, in particolare, sono finalizzati alla ricostruzione anche in via presuntiva dell’effettiva dimensione dell’attività economica oggetto del controllo e del reale volume d’affari prodotto dal soggetto. Quest’ultima tipologia di controllo trova legittimazione nell’articolo 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 (convertito in Legge 29 ottobre 1993, n. 427), in base al quale la rettifica delle dichiarazioni può essere fondata sulla esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta o dagli studi di settore. Nella procedura di ricostruzione citata, i controlli si traducono in operazioni di stima della potenzialità 2 Al riguardo, si ricorda che il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, all’articolo 11, comma 1, afferma: “Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, e agli articoli 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 29 settembre 1972, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero 6 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 produttiva dell’attività economica oggetto di controllo, idonee da un lato a smentire l’entità del giro d’affari risultante dalle scritture contabili e, dall’altro a pervenire alla quantificazione del volume d’affari più verosimile in relazione alle effettive caratteristiche dell’attività svolta. Verbalizzazioni Il controllo fiscale si estrinseca attraverso l’esercizio di poteri istruttori intrusivi nella sfera giuridica del contribuente controllato. L’esercizio di tali poteri è peraltro strettamente vincolato da modalità e condizioni dettate dalla legge, per cui deve essere adeguatamente documentato dai funzionari procedenti a riprova del rispetto della legge stessa. Pertanto, durante tutto l’iter del controllo i verificatori dovranno redigere appositi processi verbali: 1. nella fase dell’accesso dovrà essere redatto il processo verbale di accesso, in cui dovranno essere descritte le operazioni compiute in tale fase (presentazione di rito, consegna lettera d’incarico ecc.). Nella prassi, si è soliti redigere tale documento alla fine della prima giornata di controllo, specificando anche la richiesta di 3 esibizione della documentazione fiscalmente rilevante, la risposta e le dichiarazioni della parte; 2. nel caso in cui sia stata effettuata la rilevazione del personale al momento dell’accesso, andrà redatto il processo verbale di constatazione di impiego di lavoratori che, in caso di constatazione di irregolarità (lavoratori parzialmente o totalmente in “nero”), andrà spedito alla competente Direzione Provinciale del Lavoro per la successiva irrogazione delle sanzioni in materia; 3. nel corso di ogni giornata successiva a quella dell’accesso dovrà essere redatto il processo verbale giornaliero, che sintetizzerà le operazioni svolte quotidianamente e gli eventuali contraddittori o dichiarazioni del contribuente; 4. al termine delle attività di controllo, infine, i verificatori redigeranno il processo verbale di constatazione. Tale documento è un atto pubblico per il quale è prevista la forma scritta e fa fede fino a querela di falso (articolo 2700 del codice civile), che ha la funzione di documentare e spiegare (in primis al contribuente verificato e poi al funzionario accertatore dell’ufficio) l’intero iter del controllo e gli eventuali rilievi da esso scaturiti. Nel redigere tali rilievi, occorrerà indicare le violazioni commesse e gli elementi probatori documentali e/o deduttivi che hanno portato alla rilevazione delle stesse, motivando adeguatamente e con chiarezza argomentativa i passaggi che hanno condotto alla formulazione dei rilievi e richiamando le norme che regolano la materia. Al processo verbale di constatazione, una copia del quale deve essere consegnata al contribuente, dovranno essere allegati: il processo verbale di accesso, quello di rilevazione dei lavoratori, i processi verbali giornalieri e copia degli altri documenti, acquisiti nel corso del controllo, direttamente collegati agli elementi presuntivi o probatori da cui discendono gli eventuali rilievi. In linea generale, i documenti appena descritti dovranno indicare: il nome e cognome dei verbalizzanti con fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.”. 3 Il processo verbale di accesso conterrà la descrizione della documentazione consegnata dal contribuente nel corso della giornata; nel caso tutta o parte della documentazione venga consegnata in giorni diversi, la descrizione di tali documenti avverrà negli appositi processi verbali giornalieri. 7 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 l’indicazione dell’ufficio di appartenenza, gli estremi di identificazione della parte, il luogo, la data e l’ora in cui il processo verbale viene sottoscritto, la sottoscrizione dei verbalizzanti e del contribuente, l’eventuale circostanza della mancata sottoscrizione da parte del contribuente e dei motivi addotti, nonché l’indicazione della consegna alla parte di una copia dello stesso o del fatto che lo stesso non è stato ritirato, specificando che la copia del contribuente è comunque disponibile in ufficio. Si vuole ricordare che l’articolo 6, comma 1, del d.Lgs. del 19 giugno 1997, n. 218 prevede la possibilità, per il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, di chiedere all’ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. L’articolo 83, comma 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto nel d.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 l’articolo 5 bis che prevede la possibilità, da parte del contribuente, di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, redatti ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’articolo 54, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972. 2. FASE PREPARATORIA AL CONTROLLO L'Amministrazione finanziaria è già in possesso, a vario titolo, di importanti informazioni, reddituali e non, che consentono un primo, e spesso ampio, inquadramento dell’azienda o del professionista da sottoporre a controllo. Ulteriori informazioni possono essere raccolte mediante Internet, l’accesso a banche dati on-line di altre istituzioni, analisi e studi statistici sul settore economico a cui appartiene il soggetto che si intende sottoporre a controllo, oltre che – nel caso si rendesse necessario – mediante appostamenti nelle adiacenze della sede di esercizio dell’attività. L’obiettivo finale è quello di predisporre un “fascicolo del contribuente” che possa offrire al verificatore un 4 5 quadro d’insieme della posizione non solo reddituale e fiscale, ma anche operativa e settoriale del contribuente stesso. Questo permette, infatti, di identificare sin da subito elementi di criticità tra l’operato del soggetto e quanto da questo dichiarato, di finalizzare al meglio il controllo e rendere lo stesso più veloce e proficuo, di corroborare – infine – i riscontri derivanti dalla ricostruzione del volume dei ricavi o compensi conseguiti nell’esercizio di attività di impresa o artistico-professionali basate su prove di natura presuntiva. In questa fase sarà opportuno che l’analisi della posizione del soggetto, pur dovendosi concentrare sul/i periodo/i d’imposta oggetto della verifica, permetta di avere un trend dell’andamento economico e reddituale del soggetto nel tempo. A tal fine, quindi, l’analisi abbraccerà un lasso di tempo di almeno 3 anni, ricomprendendo i periodi d’imposta oggetto del controllo. Questa fase dell’attività, inoltre, consente ai verificatori di: ∼ verificare se nei confronti del soggetto sono state già eseguite nel corso degli ultimi anni altre attività istruttorie esterne, la loro tipologia ed il risultato delle stesse al fine di valutare l’opportunità di una 6 reiterazione del controllo ; 4 Ci si riferisce al processo produttivo e gestionale dell’azienda o al modus operandi del professionista da controllare. Ci si riferisce al settore economico in cui opera l’azienda o il professionista. 6 Al riguardo si richiama l’attenzione sul co. 2, punto 1 della lettera a) dell’articolo 7 del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011. 5 8 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane ∼ 10.71.10 47.24.10 valutare l’opportunità di predisporre l’accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nei diversi punti di esercizio dell’attività (unità locale principale e succursali); ∼ in caso di società, controllare la presenza dei soci di società di persone “con occupazione prevalente"; ∼ controllare l’esistenza e l’entità dei rapporti commerciali fra società e soci con partita I.V.A. ed analogo codice attività; ∼ dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dall’azienda o dal professionista; ∼ acquisire le informazioni sull’evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati, da completare con i dati riscontrabili presso l’azienda; ∼ indagare sui rapporti finanziari fra società e soci (finanziamenti dalla società ai soci) nel caso di società di capitale a ristretta base azionaria; ∼ indagare sui criteri di determinazione dei compensi agli amministratori. 2.1 Analisi e acquisizione delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria Primo e fondamentale strumento operativo per acquisire informazioni è l’interrogazione dei dati del 7 contribuente al sistema dell’Anagrafe Tributaria . La base dati dell’Anagrafe Tributaria è “dinamica”, in quanto contiene le informazioni disponibili al momento dell’interrogazione su un soggetto, sia esso persona fisica ovvero società. Tali informazioni provengono dagli atti che il contribuente ha trasmesso all’Amministrazione finanziaria (dichiarazioni di inizio attività, dichiarazioni dei redditi, versamenti, atti del registro ecc.), da quelli che quest’ultima gli ha notificato (processi verbali di constatazione, accertamenti o atti di contestazione, iscrizioni a ruolo, contenzioso ecc.) e da ulteriori fonti, prevalentemente esterne all’Amministrazione finanziaria, quali altri enti (Motorizzazione, CCIAA ecc.), istituti di credito, aziende che stipulano contratti di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici, idrici e del gas ecc. Tutte le informazioni contenute in Anagrafe Tributaria sono ormai trasmesse e acquisite mediante procedure 8 telematiche e sono sottoposte ad un processo di “validazione” che mira a garantirne la qualità . Per predisporre il fascicolo del contribuente che si sta sottoponendo a controllo, occorrerà acquisire – ove presenti – almeno le seguenti informazioni, distinte a seconda della tipologia di soggetto: Persona fisica Persona non fisica INFORMAZIONI ANAGRAFICHE codice fiscale codice fiscale partita IVA attiva (e data di apertura) partita IVA attiva (e data di apertura) codice attività dichiarato codice attività dichiarato 7 In questo contesto si fa riferimento all’applicazione SERPICO, disponibile sul portale FISCO (area Funzioni Generali) della intranet dell’Agenzia delle Entrate. 8 In particolare viene sempre verificata la correttezza del codice fiscale ovvero della partita IVA del soggetto a cui si riferiscono. 9 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 altre attività esercitate altre attività esercitate autorizzazione alle operazioni intracomunitarie autorizzazione alle operazioni intracomunitarie domicilio fiscale (ed eventuali variazioni) sede legale (ed eventuali variazioni) ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente domicilio fiscale (ed eventuali variazioni) competente sul soggetto in base al domicilio fiscale ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente sul soggetto in base al domicilio famiglia fiscale fiscale esistenza di eventuali partite I.V.A. cessate esistenza di eventuali partite I.V.A. cessate altre sedi di esercizio dell’attività e luogo di sede di esercizio dell’attività conservazione delle scritture contabili precedenti Denominazioni / Nature Giuridiche rappresentanze e partecipazioni in società variate dal soggetto luogo di conservazione delle scritture contabili rappresentanze, soci e confluenze residenze estere dati del registro imprese (fonte CCIAA) dati del registro imprese (fonte CCIAA) dati del registro protesti (fonte CCIAA) dati del registro protesti (fonte CCIAA) INFORMAZIONI REDDITUALI dati delle dichiarazioni dei redditi ed in particolare reddito d’impresa/lavoro autonomo e complessivo (va controllato un trend di almeno tre anni, ricomprendendo sempre i periodi d’imposta oggetto del controllo) dati delle dichiarazioni dei redditi ed in particolare reddito d’impresa/lavoro autonomo e complessivo (va controllato un trend di almeno tre anni, ricomprendendo sempre i periodi d’imposta oggetto del controllo e quello in corso al momento dell’accesso) presenza di provvedimenti agevolativi (sanatorie, presenza di provvedimenti agevolativi (sanatorie, crediti d’imposta, emersione lavoro irregolare, crediti d’imposta, emersione lavoro irregolare, aiuti di Stato ecc.) aiuti di Stato ecc.) presenza di comunicazioni (dichiarazioni d’intento, ecc.) presenza d’intento, di comunicazioni consolidato nazionale, (dichiarazioni trasparenza ecc.) dati dei rimborsi dati dei rimborsi DATI DELL’ACCERTAMENTO presenza e dati di attività istruttorie (verifiche, presenza e dati di attività istruttorie (verifiche, accessi) accessi) presenza e dati di segnalazioni (es. segnalazioni presenza e dati di segnalazioni (es. segnalazioni dei Comuni, della GdF, dell’INPS ecc.) dei Comuni, della GdF, dell’INPS ecc.) 10 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane presenza e dati accertamento di con contestazione, atti 10.71.10 47.24.10 di accertamento, adesione, atti accertamenti presenza e dati di atti di accertamento, di accertamento con adesione, atti di contestazione, parziali, accertamenti parziali, accertamenti da studi di accertamenti da studi di settore e da parametri settore e da parametri domande di chiusura liti pendenti e proposte di domande di chiusura liti pendenti e proposte di conciliazione conciliazione presenza e dati dei ricorsi in sede contenziosa presenza e dati dei ricorsi in sede contenziosa DATI DELLE RISCOSSIONI presenza e dati dei versamenti con modello F24 presenza e dati dei versamenti con modello F24 e e F23 F23 presenza e dati dei ruoli, degli sgravi, delle presenza e dati dei ruoli, degli sgravi, delle rateazioni e sospensioni rateazioni e sospensioni ALTRE INFORMAZIONI (di carattere patrimoniale e relativi alla capacità contributiva) dati del Catasto (fabbricati e terreni) dati del Catasto (fabbricati e terreni) dati della conservatoria dati della conservatoria presenza e dati sui veicoli (autovetture, presenza e dati sui veicoli (autovetture, aeromobili, natanti) intestati al soggetto o in aeromobili, natanti) intestati al soggetto o in leasing leasing presenza e dati degli atti registrati presenza e dati degli atti registrati presenza e dati riguardanti quote di interessi presenza e dati riguardanti quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, corso, premi di assicurazione sulla vita e premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali (ex art. 78 della Legge n. 413/91) assistenziali (ex art. 78 della Legge n. 413/91) titolarità e dati sulle utenze elettriche, idriche, gas titolarità e dati sulle utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche e telefoniche bonifici bancari effettuati/ricevuti con riferimento bonifici bancari effettuati/ricevuti con riferimento alle alle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie ovvero agevolazioni per ristrutturazioni edilizie ovvero per riqualificazione energetica. per riqualificazione energetica. movimenti di capitale da e per l’estero coerenti movimenti di capitale da e per l’estero coerenti con la soglia antiriciclaggio con la soglia antiriciclaggio presenza e dati sui contratti assicurativi stipulati presenza e dati sui contratti assicurativi stipulati dal soggetto dal soggetto altre comunicazioni da enti esterni (iscrizione ad altre comunicazioni da enti esterni (licenze e albi autorizzazioni, o concessioni, contratti d’appalto, professionali, licenze e autorizzazioni 11 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 comunali, concessioni, contratti d’appalto, ecc.) ecc.) presenza presenza e importazioni/esportazioni dati riguardanti e acquisti/vendite e dati importazioni/esportazioni e riguardanti acquisti/vendite intracomunitari e da black list intracomunitari e da black list comunicazioni crediti d’imposta Ministero per le comunicazioni crediti d’imposta Ministero per le attività attività produttive (MAP) e Ministero produttive (MAP) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) (MIUR) presenza del soggetto come comunicante elenco presenza del soggetto come comunicante elenco “clienti e fornitori” “clienti e fornitori” comunicazioni da strutture sanitarie private comunicazioni comunicazioni stampati fiscali comunicazioni stampati fiscali da strutture sanitarie private comunicazioni contribuenti minimi in franchigia 2.2 Ulteriori fonti di informazioni Al fine di raccogliere maggiori informazioni sul soggetto da sottoporre a controllo e completare il suo inquadramento economico e reddituale, sarà estremamente importante effettuare ricerche ed analisi mediante ulteriori fonti e strumenti operativi: se ne riportano, si seguito, alcuni tra i più importanti. Collegamento alle Camere di Commercio Tale procedura è stata realizzata e messa a disposizione mediante apposito link in SERPICO. Essa consente di interrogare i dati sia di una impresa che di una persona fisica contenuti nel Registro Imprese delle Camere di Commercio. Tale sezione di SERPICO presenta una schermata distinta in tre sezioni: ∼ la prima, denominata Dati Identificativi della posizione REA presso la CCIAA, riporta le informazioni anagrafiche del soggetto interrogato; ∼ la seconda, denominata “Informazioni sui Bilanci”, in cui sono riportati e puntualmente scaricabili/interrogabili i singoli Bilanci relativi ai vari periodi d’imposta; ∼ la terza, denominata “Informazioni presenti”, che evidenzia informazioni di dettaglio sull’azienda che vengono di seguito sintetizzate: Informazioni da statuto, statuto depositato Capitale e strumenti finanziari Storia delle società o enti controllanti Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione 12 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 Soci e titolari di diritti su quote o azioni Partecipazioni in altre società Amministratori Sindaci, membri organi di controllo Titolari di altre cariche o qualifiche Società o enti controllanti Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Attività, albi, ruoli e licenze Sede e unità locali Pratiche in istruttoria Storia delle modifiche Storia delle partecipazioni in altre società INTERNET e Mass Media Internet rappresenta una fonte molto ampia e proficua di informazioni, non solo con riferimento al reperimento di dati puntuali riguardanti il soggetto che si sta indagando ma anche con riguardo agli elementi che consentono di fare un’analisi del settore economico di riferimento dell’attività da controllare e del suo andamento. Nel corso della navigazione in Internet finalizzata all’acquisizione delle informazioni sopra citate, occorre ricordare l’importanza di saper valutare la fondatezza dei dati trovati, al fine di saper selezionare quelli effettivamente spendibili in sede di controllo (anche attraverso il contraddittorio con il contribuente). Nel caso in cui già si dispone di uno specifico indirizzo web che fa riferimento all’impresa/soggetto indagato, è evidente la possibilità di navigare nel sito al fine di acquisire indicazioni sia di carattere generale sull’attività (ad esempio la localizzazione pubblicizzata, la tipologia di attività svolta in concreto ecc.) sia di tipo specifico direttamente utilizzabili ai fini della ricostruzione del volume d’affari (ad esempio la presenza di cataloghi, listini, vendite realizzate, ecc.). Le ricerche in Internet, tuttavia, non devono prescindere mai dall’utilizzo dei cosiddetti “motori di ricerca” (ad esempio Google all’indirizzo www.google.it). I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare l’indagine sulla rete: il verificatore potrà, ad esempio, digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su “cerca”, ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata. Con riferimento all’acquisizione di elementi che possano consentire un’analisi di settore anche di tipo territoriale, si richiamano – a mero titolo di esempio – alcuni siti istituzionali e altri privati (ma di ampia notorietà ed affidabilità): www.istat.it; www.unioncamere.it;; www.sose.it; www.censis.it; www.cnel.it; www.tagliacarne.it. Anche le informazioni quotidianamente riportate sulla stampa (soprattutto quella locale e quella specializzata) possono rappresentare utili elementi per l’identificazione di comportamenti evasivi ovvero 13 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 corroborativi delle ricostruzioni da effettuare nel corso del controllo: basti pensare alle pubblicità ovvero agli annunci promozionali ecc.. 2.3 Profili organizzativi e inquadramento giuridico Caratteristiche del settore La presente metodologia è rivolta nei confronti dei soggetti che svolgono attività di fabbricazione di prodotti di panetteria, con o senza rivendita di pane al dettaglio. Il settore è regolamentato dalla Legge 7 novembre 1949, n. 857 (disciplina delle industrie della macinazione e panificazione), dalla Legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), dal d.P.R. n. 502 del 1998 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane) e, da ultimo, dal d.l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, il d.l. n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006), ha abrogato la Legge del 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 del d. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo che: • l ’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti alla dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente; tale dichiarazione deve essere “corredata dall’autorizzazione della competente Agenzia sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali”; • i panificatori hanno la facoltà di effettuare l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato “utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie”. All’interno del settore è possibile individuare due diverse tipologie di produzione, quella artigianale e quella industriale. Il prodotto finale è il medesimo: viene realizzato con gli stessi ingredienti, subisce le medesime fasi di lavorazione e non contiene conservanti o ammorbidenti; cambia, invece, nella logistica distributiva, nel packaging (quando è confezionato), nei volumi di produzione, nel marchio e nei mercati di sbocco. Sul territorio nazionale la panificazione viene effettuata con diverso indirizzo organizzativo: nei grossi centri urbani dell’Italia settentrionale e con particolare riferimento alle grandi città, si riscontra la tendenza ad organizzare in maniera più o meno industriale la produzione del pane. Nei centri più piccoli del Nord e del Centro e nelle grandi città del Sud prevalgono, invece, le aziende a carattere artigianale organizzate e gestite quasi totalmente in forma tipicamente familiare. Il mercato del pane non si può limitare al prodotto artigianale e industriale; per una corretta definizione del settore occorre accennare anche ai prodotti sostitutivi. I sostitutivi del pane sono prodotti secchi da forno che presentano caratteristiche tali da rendere evidente la loro derivazione diretta dal prodotto più tradizionale. Nella loro area d’affari si individuano i seguenti segmenti: cracker, fette biscottate, grissini, pani morbidi confezionati e pani croccanti. 14 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 Tali prodotti, nati come succedanei del pane, vivono ormai di vita propria; l’offerta ricca e articolata non si propone solamente di dare un’alternativa alla mancanza di prodotto fresco, ma intende soddisfare una serie di esigenze tipiche di un target moderno ed evoluto. Dal punto di vista strutturale e qualitativo la domanda di pane è frammentata da un lato, tra milioni di consumatori finali e dall’altro tra tutta una serie di intermediari commerciali, mentre l’offerta può essere effettuata dal produttore direttamente al pubblico in locali separati (detti esercizi hanno facoltà di vendere per asporto osservando le norme per la vendita al minuto), ovvero ad altri soggetti esercenti attività commerciali (alberghi, ristoranti, bar, panetterie, supermercati etc.). Quanto alla lavorazione, il progresso ha notevolmente alleviato la fatica di una delle attività tradizionalmente più pesanti quanto ad ambiente ed orari di lavoro. Oggigiorno, dunque, sia i panificatori artigianali che quelli industriali si servono di impastatrici, spezzatrici, formatrici e celle di lievitazione ma la dotazione tecnologica dipende soprattutto dai diversi tipi di pane e dalle quantità prodotte. Le aziende del settore, pertanto, sono generalmente dotate di: A) impastatrici, macchine con le quali si realizza l’impasto; si tratta di impianti ad alimentazione elettrica formati da un basamento che sorregge la vasca di impasto, i bracci di impasto il motore e gli organi di trasmissione del movimento dei bracci. La combinazione della velocità di impasto e del tipo di movimento compiuto dai bracci determinano le caratteristiche dell’impasto e i suoi tempi di realizzazione; ecco perché le più comunemente utilizzate sono quelle a spirale, molto veloci, e quelle tuffanti, che consentono tutti i tipi di lavorazione; B) spezzatrici e formatrici, macchine che riducono il pastone alle dimensioni compatibili con la pezzatura finale e gliene attribuiscono la forma definitiva. Ancora oggi è possibile che i piccoli panificatori artigianali non siano dotati di spezzatrici oppure che siano dotati di spezzatrici manuali, mentre per quanto riguarda le formatrici, la loro presenza o meno nei piccoli forni dipende da quale tipo di pane sia prodotto in quantità maggiori; C) camere di lievitazione, cioè celle dotate di un sistema di condizionamento all’interno delle quali vengono inseriti i contenitori con il prodotto. La loro funzione è quella di consentire all’impasto la lievitazione in condizioni ottimali di temperatura e umidità; D) forni, ambienti nei quali il prodotto viene fatto cuocere. Comunemente si utilizzano quelli a riscaldamento indiretto, alimentati a gasolio, metano o elettricità. Diffusissimi nella produzione artigianale sono i forni statici o fissi che possono essere: a) a platea fissa b) a carrelli girevoli in cui il prodotto effettua una rotazione durante la cottura. Tali impianti comprendono sia il forno vero e proprio sia una cella riscaldata, che viene utilizzata, soprattutto in inverno, come camera di lievitazione. A questi si contrappongono i forni a tunnel, tipici della produzione industriale, nei quali, invece, il prodotto compie un percorso rettilineo scorrendo su un tappeto. Infine, si evidenzia l’esistenza di gruppi automatici che, partendo direttamente dall’impasto, eseguono automaticamente una successione di lavorazioni raggiungendo, alla fine del ciclo, la produzione di diverse forme di pane. Inquadramento fiscale 15 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 I comuni prodotti di panetteria (cracker, fette biscottate, pane, biscotto di mare e altri prodotti di panetteria ordinaria) sono assoggettati all’aliquota I.V.A. del 4%. Invece gli altri prodotti che contengono sostanze diverse da quelle previste dal titolo III della Legge 4 luglio 1967, n.580, quali ad esempio: zuccheri, miele, uova, formaggi, ecc, rientrano nella sfera di applicazione dell’aliquota del 10%. La documentazione delle vendite di pane avviene come segue: Privati Attività di panificazione esercitata in un locale aperto al pubblico produzione di dolciumi Attività di panificazione svolta in laboratorio NON aperto al pubblico Scontrino fiscale Soggetti nei cui confronti si è obbligati ad emettere fattura (rivenditori, mense, ristoranti, ecc.) Le forniture a questi ultimi devono risultare da E’ possibile la fatturazione differita Buoni consegna con relativo scontrino fiscale (corrispettivo non riscosso); per il loro trasporto si è tenuti all’emissione del documento di trasporto idem Buoni consegna contenenti i dati identificativi dei soggetti fra cui è avvenuta l’operazione Da alcuni anni determinate categorie di imprenditori e professionisti cercano di attrarre nuovi potenziali clienti attraverso l’adesione a circuiti commerciali di c.d. “social shopping”. Per il tramite di siti web dedicati ai gruppi di acquisto, infatti, vengono proposti coupon per offerte speciali limitate nel tempo. I consumatori che aderiscono alle offerte on-line ricevono dal gestore del sito (che opera quale intermediario) un coupon utilizzabile entro un termine definito di validità. Al riguardo, si precisa che la certificazione fiscale - collegata all’acquisto del bene o servizio - andrà emessa dall’esercente o dal professionista al momento dell’incasso del coupon per il suo intero ammontare. 16 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO 3.1 L’accesso E’ opportuno programmare l’accesso nelle prime ore mattutine quando l’azienda sforna il prodotto per smistarlo nel/nei punti di vendita propri e/o della clientela ed in particolare in giornate che precedono festività o ricorrenze, in cui la clientela fa acquisti per più giorni; in tal modo i verificatori potranno valutare la potenzialità massima della struttura. L'accesso deve essere finalizzato non solo al reperimento della documentazione contabile ed extracontabile, ma soprattutto all'acquisizione di riscontri oggettivi sulle reali capacità economiche dell'impresa ed alla raccolta di elementi concreti atti a supportare la ricostruzione indiretta del volume d'affari. La ricerca dovrà tendere alla conoscenza della produzione giornaliera media e al riscontro dei destinatari del prodotto attraverso l’esame di agende, appunti, biglietti di ordinazione, buoni consegna. Al riguardo si richiamano le indicazioni operative contenute nel paragrafo 1.2 nella parte “Fase dell’accesso”. 3.2 Rilevazione del personale Tra i controlli da effettuarsi al momento dell’accesso presso i locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, vi è quello del personale presente e della corretta tenuta dei libri e registri obbligatori previsti dalla normativa in materia di lavoro. L’obiettivo è quello di verificare: − il corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro, secondo quanto di seguito indicato; − il corretto adempimento degli obblighi fiscali di cui agli articoli 13 commi 3, 21 e 22 del d.P.R. n. 600/73. La rilevazione del personale va effettuata con tempestività al momento dell’accesso, proseguendo poi, nel corso del controllo, alla raccolta ed all’esame degli elementi informativi acquisiti sui lavoratori che hanno prestato collaborazione all’impresa o al lavoratore autonomo con particolare riferimento ai periodi d’imposta oggetto di verifica. Una volta identificato tutto il personale presente in sede, occorrerà procedere ad effettuare delle interviste individuali ad ogni soggetto. Di seguito si elencano le informazioni minimali che, nel corso dell’intervista, occorre necessariamente acquisire, con riferimento a ciascun lavoratore, per un corretto ed efficace controllo degli adempimenti previsti, in materia contributiva e fiscale, a carico del datore di lavoro: − dati identificativi del lavoratore - codice fiscale (ove attribuito), dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); − estremi del documento di riconoscimento (laddove esibito); − tipologia del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratore subordinato, co.co.co, co.co.pro, titolari e soci di imprese artigiane/commerciali, coadiuvanti o collaboratori dei titolari o soci di imprese artigiani/commerciali, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi ecc.); 17 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 − qualifica del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio, apprendista ecc.); − retribuzione/compenso percepito. È del tutto evidente che, prima, durante e dopo l’intervista, i verificatori osserveranno e valuteranno, ove possibile, l’effettiva attività svolta dai singoli lavoratori intervistati, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto riportato nei documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa sul lavoro. Terminate le interviste, infatti, i verificatori avranno cura di chiedere al datore di lavoro l’esibizione, ove obbligatori: 9 1. delle comunicazioni preventive di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi della Legge n. 296/2006, i datori di lavoro hanno l’obbligo di effettuare al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; 10 2. il Libro Unico del lavoro (che ha sostituito il libro paga e il libro matricola obbligatoriamente a partire dall’anno d’imposta 2009); 3. la documentazione extra-contabile, qualora reperita, dalla quale emerge l’impiego di lavoratori/collaboratori. Si raccomanda, in modo particolare, il reperimento delle comunicazioni preventive di cui al precedente punto 1, in quanto l’art. 4 della Legge n. 183 del 4/11/2010 ha modificato l’articolo 3 del d.l. n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito dalla Legge n. 73 del 23 aprile 2002, riguardante la maxisanzione per il lavoro sommerso. In particolare il nuovo dettato normativo fa riferimento, anziché all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, all’impiego, da parte di datori privati (con esclusione dei datori di lavoro domestico) di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva fatta al Centro per l’impiego, ai sensi dell’art. 9-bis, co. 2, del d.l. n. 510 del 1996, così come convertito dalla Legge n. 608 del 1996 e da ultimo sostituito dall’art. 1, co. 118 della Legge n. 296 del 2006. Gli eventuali rilievi deriveranno, oltre che dal riscontro della mancata comunicazione preventiva che il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare al Centro per l’impiego, dalle discordanze tra quanto constatato - anche a seguito delle interviste - e quanto risultante dalla documentazione acquisita. Tutte le operazioni eseguite, nonché i rilievi effettuati, andranno puntualmente riportate nel “processo verbale di constatazione di impiego di lavoratori”, che formerà parte integrante del processo verbale di constatazione. In caso di irregolarità, una copia di tale verbale va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio 11 Ispettivo, accompagnato da una apposita lettera di “segnalazione riscontro lavoratori irregolari” , al fine della 9 La Legge Finanziaria 2007, introduce importanti novità in materia di comunicazioni relative ai rapporti di lavoro. In particolar modo il comma 1184 ha operato cambiamenti all’art. 9-bis della Legge n. 608/1996, stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale), di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di tirocinio di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata, andranno comunicate al Centro per l’impiego competente almeno il giorno prima dell’instaurazione dei rapporti, attraverso comunicazione avente data certa. 10 Il comma 1 dell’articolo 39 del d.l. n 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che “Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative”. 11 Si ricorda che l’applicativo SIC permette di generare in automatico, con format approvati dalla Direzione Centrale Accertamento, sia il processo verbale di constatazione di impego di lavoratori che la lettera di segnalazione riscontro lavoratori irregolari da inviare alla DP del lavoro. 18 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 12 irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 3 commi 3 e 5 del d.l. n. 12/2002 . 3.3 Controlli prioritari I verificatori, dopo aver adempiuto alle formalità di rito, procederanno a: • controllare la cassa per verificare se i valori rinvenuti (denaro, assegni, ricevute di carte di credito) trovano riscontro negli incassi complessivi e parziali certificati (scontrini, ricevute fiscali, fatture); • rilevare la superficie dell’esercizio, distinguendo quella adibita a laboratorio da quella utilizzata per la vendita e accertando l’esistenza di eventuali depositi non dichiarati; • prendere visione dell’autorizzazione amministrativa e delle dichiarazioni presentate ai fini della T.A.R.S.U.; • compilare l'inventario delle attrezzature specifiche esistenti impiegate nel ciclo produttivo (da confrontare con quanto annotato dall'impresa sul registro dei beni ammortizzabili); • redigere l'inventario delle materie prime esistenti in magazzino, ponendo attenzione a separare quelle accessorie (quale ad esempio il materiale per il confezionamento del prodotto) da quelle principali. In tale sede sarà utile distinguere queste ultime tra fresche e a lunga conservazione, in quanto nel primo caso possono essere effettuate utili presunzioni in ordine al rinnovo delle scorte ed al loro ingresso nella produzione; • acquisire i prezzi dei prodotti sulla base del listino esposto nell'esercizio di vendita. Si procederà inoltre alla verbalizzazione delle dichiarazioni della parte circa: • orari di apertura al pubblico ed i giorni di chiusura settimanale e per ferie estive; • tipologie di pane prodotto; • modalità di vendita del prodotto; qualora esso venga distribuito anche all'ingrosso ad altri commercianti, si annoteranno i mezzi adibiti a tale trasporto, i soggetti impiegati per le consegne, nonché i prezzi di cessione che sono inferiori a quelli della vendita al dettaglio; • destinazione percentuale della materia prima “farina” in relazione alle differenti tipologie di pane prodotto. Esempio: la farina potrebbe essere destinata per il: 20% alla produzione di michette/rosette; 35% alla produzione di pane all’olio; 20% alla produzione di pane francese; 20% alla produzione di pasticceria e dolciumi; 5% alla produzione di focacce; • 12 dosaggi delle materie prime impiegate per le diverse tipologie di prodotto commercializzato. Modificato dall’art. 36-bis, comma 7, del d.l. n. 223/2006, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. 19 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 Si evidenzia la necessità che tali informazioni siano rilevate in contraddittorio con la parte e puntualmente specificate nel processo verbale, in quanto variano da azienda e azienda e dipendono dalla tipologia di pane che si produce, dai metodi di lavorazione e dalla quantità. Successivamente, per ogni tipo di prodotto, il verificatore individuerà il componente più facilmente misurabile, per procedere alla determinazione della quantità di impasti ottenuti. Cenni sulle materie prime e descrizione delle fasi della lavorazione Il d.P.R. n. 502/98 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1999) ha modificato le disposizioni sulla lavorazione e sul commercio del pane, disponendo che questo prodotto, oltre che con gli ingredienti di base tradizionalmente previsti dalla Legge n. 580 del 1967 (sfarinati di grano, acqua e lievito con o senza aggiunta di sale), può essere preparato anche con altre sostanze alimentari. Gli elementi principali che compongono il pane ed i suoi affini sono: • farina di frumento: rappresenta la materia prima per eccellenza; gli sfarinati utilizzati per la confezione del pane possono essere di grano tenero o di grano duro; • acqua: la quantità utilizzata per l’impasto delle farine di frumento è variabile e dipende dal tipo di farina utilizzato e dalla pezzatura; • lieviti: vengono utilizzati per la fermentazione ed entrano in composizione nell’impasto in misura variabile, a seconda del tipo di lievito utilizzato; • sale: viene impiegato per dare al pane una certa sapidità. Agisce anche da moderatore dell’attività del lievito, a seconda se viene incorporato nell’impasto prima, dopo, o durante la lavorazione. A tali elementi è possibile aggiungere burro, olio d’oliva, strutto, latte, mosto d’uva e tanti altri ingredienti specificamente previsti per ottenere i cosiddetti pani speciali, come varianti del prodotto base. In aggiunta a tali ingredienti, la normativa italiana, in accordo con le direttive comunitarie, consente anche l’utilizzo di semilavorati ferma-lievitazione da integrare all’impasto in proporzioni generalmente comprese tra l’1% e il 2% su un quintale di farina (è bene rilevare l’informazione in contraddittorio con la parte); la loro funzione principale è quella di rallentare la lievitazione della pasta, ma anche quella di conferire al prodotto una più lunga durata e una maggiore freschezza. Larga diffusione sta conoscendo, inoltre, l’uso di impasti quasi pronti che richiedono solo la miscelazione con pochi altri ingredienti; si tratta di semilavorati provenienti dalla grande industria, che possono entrare nella composizione del pane anche per quote intorno al 40 per cento (anche in tal caso è bene rilevare l’informazione in contraddittorio con la parte); sono utilizzati soprattutto per la preparazione dei pani speciali. Il processo produttivo del pane, sia esso di tipo artigianale o di tipo industriale, si compone di quattro fasi che, nonostante il passare dei secoli e l’innovazione tecnologica, sono rimaste inalterate nel tempo: A) l’impasto; B) la formatura; C) la lievitazione; 20 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 D) la cottura. A) L’impasto, fase oramai meccanica da più di cinquant’anni anche presso i produttori artigianali, consiste nella lavorazione dei vari ingredienti fino all’ottenimento di una massa particolarmente elastica detta glutine e può essere effettuata in molteplici modalità a seconda del diverso susseguirsi di fasi di lavoro e di riposo necessarie in relazione al prodotto finale che si desidera ottenere. In questa fase, durante la quale avviene l’assorbimento dell’acqua da parte della farina (idratazione), comincia il processo di fermentazione e lievitazione dell’impasto. Si riporta, nella tabella sottostante,il contenuto in acqua del pane, come stabilito dalla Legge n. 580, del 4 maggio 1967. Tabella 1 -Contenuto in acqua del pane a cottura completa PEZZATURE CONTENUTO IN ACQUA sino a 70 grammi massimo il 29% da 100 a 250 grammi massimo il 31% da 300 a 500 grammi massimo il 34% da 600 a 100 grammi massimo il 38% oltre i 1000 grammi massimo il 40% Fonte: Giurisprudenza – Legge 4 maggio 1967 n° 580 B) La formatura consiste nel dare al pane il peso e la foggia voluta. L’impasto, che subisce una prima riduzione nella fase di spezzatura, viene ridotto a dimensioni compatibili con la pezzatura finale del prodotto finito, viene fatto riposare per un periodo di circa 10 minuti e infine foggiato nella forma voluta. C) La lievitazione è quel processo che permette all’impasto di giungere a maturazione e durante il quale, grazie al lievito, vengono prodotti dei gas che rendono l’impasto ed il pane aerato. I suoi effetti sono tangibili e si traducono in un rigonfiamento degli impasti stessi. Questa fase comincia, in realtà, già nella la fase precedente, durante la quale iniziano le prime reazioni chimiche che si concludono, poi, nella fase di cottura. Tecnicamente si distinguono due stadi nella lievitazione: la puntata e l’appretto. La puntata va dalla fine dell’impasto alla formatura della pasta; l’appretto è, invece, il periodo che intercorre fra la formatura e la cottura. La durata delle due fasi dipende sia dalle proprietà fisiche dell’impasto che dall’umidità relativa e dalla temperatura. E) La cottura è l’ultima fase del processo produttivo del pane. Durante tale periodo la pasta, che subisce una serie di trasformazioni di tipo fisico, chimico e biologico che le consentono di acquisire tutte le caratteristiche organolettiche e nutritive presenti nel prodotto finale, diminuisce di peso per effetto dell’evaporazione dell’acqua e aumenta di volume per effetto della fermentazione. La temperatura e la durata della cottura variano in funzione del tipo di impasto e della pezzatura del pane. All’uscita dal forno il pane deve essere sottoposto ad un periodo di raffreddamento, normalmente simile a quello di cottura, affinché consolidi la propria forma senza danneggiamenti. Nei grandi impianti di tipo industriale, poiché l’intero processo di panificazione viene eseguito in linea senza interruzione alcuna, altre operazioni diventano configurabili come fasi, e sono: 21 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 a) il caricamento automatico degli impianti; b) il taglio e il raffreddamento; c) il confezionamento del prodotto. Una linea automatizzata permette consistenti riduzioni di personale, il cui intervento è limitato al solo controllo del processo, e soprattutto la produzione di elevati volumi. In concreto, però, tanto più una linea è automatizzata, tanto più è dedicata ad un’unica produzione specializzata. L’apporto umano resta in ogni caso fondamentale nella scelta e nella definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli ingredienti che influiscono sulla qualità del prodotto finale. 3.4 Il controllo del volume d’affari 3.4.1 - Tipologie di evasione Le aziende del settore possono orientare la loro produzione verso la vendita al dettaglio, all’ingrosso (forniture a soggetti imprenditori quali ristoranti, supermercati, comunità, etc.) oppure ad entrambi i settori. In tale ipotesi, a causa del differente livello dei prezzi praticati, si potrebbero verificare artificiose osmosi tra i due settori volte ad occultare parte dei corrispettivi nella vendita al dettaglio (più remunerativa) e a far apparire fatturazioni ad imprenditori per le quantità di prodotto non scontrinate. Le principali tecniche di evasione adottate nel settore si realizzano attraverso l’occultamento dei corrispettivi. Le tipologie di evasione più frequenti sono: − metodo delle vendite in nero, ovvero della mancata emissione degli scontrini fiscali; tale ipotesi ricorre qualora, a fronte di approvvigionamenti di materie prime regolarmente fatturati, risulti incongruente il volume d’affari ricostruito indirettamente; − metodo degli acquisti e delle vendite in nero: è attuabile quando è possibile effettuare acquisti non fatturati: • presso i fornitori abituali; • presso i supermercati. Questo metodo di evasione consente di: • non ridurre la percentuale di ricarico risultante dalla contabilità rispetto a quella effettiva; • non far emergere tutto l’utile effettivamente realizzato; • evadere l’I.V.A. sulle vendite in nero. Tale ipotesi ricorre quando, a seguito dei riscontri effettuati (inventario fisico delle merci in giacenza e analisi dei rapporti quantitativi tra elementi complementari), emergono acquisti privi di fattura, funzionali all’occultamento dei corrispettivi. Per verificare l’esistenza di acquisti senza fattura è utile effettuare, con riferimento ad alcuni prodotti, riscontri parziali in ordine alla concordanza delle materie prime rinvenute all’atto dell’accesso. Ad esempio, nel caso del consumo di lievito fresco la cui durata è limitata solo ad alcuni giorni (da un minimo di 5 ad un massimo 22 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 di 15), i quantitativi rinvenuti al momento dell’accesso saranno riscontrati con le quantità risultanti nella relativa ultima fattura di acquisto; eventuali eccedenze non potranno essere addebitate ad approvvigionamenti precedenti proprio in considerazione della sua breve durata. Al contrario, i quantitativi mancanti rispetto al carico della fattura, saranno considerati utilizzati e dovranno trovare riscontro nei quantitativi prodotti. 3.4.2 - Ricerca e valutazione degli indizi di evasione Indizi sintomatici dell’evasione di vendite e/o acquisti non contabilizzati sono costituiti da: • consistenza di cassa superiore al totale degli importi certificati. Occorre confrontare il denaro e gli altri valori rilevati al momento dell’accesso con gli scontrini emessi a partire dal giorno dell’ultimo versamento in banca. Una piccola differenza può essere giustificata da esigenze di funzionamento della cassa che richiede una giacenza minima (per dare il resto, per i pagamenti a vista di piccole forniture, etc.); • assenza di prelievi del titolare o mancata distribuzione degli utili che possono far presumere che le spese personali siano finanziate da vendite non contabilizzate; • finanziamenti del titolare o dei soci alla propria impresa che possono trarre origine da corrispettivi non contabilizzati; • giacenze effettive di magazzino diverse da quelle che risultano contabilmente; • presenza di merci in magazzino non coperte da fattura; • inattendibile distribuzione degli approvvigionamenti nel corso dell’anno: periodi per i quali mancano acquisti di materie prime, che pure è verosimile ritenere immessi nella produzione senza soluzione di continuità, possono far presumere acquisti non contabilizzati; • anomalie nei tempi di contabilizzazione dei corrispettivi. La concentrazione delle registrazioni negli ultimi giorni del periodo di liquidazione I.V.A. può essere sintomo di “aggiustamenti” a posteriori del totale degli incassi; • distribuzione dei corrispettivi troppo uniforme nel tempo che non tiene conto, ad esempio, della maggiore domanda che si registra in determinati giorni o periodi (ad es. sabati, periodi natalizi e pasquali, festività religiose locali, etc.). Anche tale situazione può essere indicativa di annotazioni contabili scarsamente veritiere, presumibilmente effettuate a posteriori. 3.4.3 - Determinazione della produzione sulla base della farina e delle altre materie sussidiarie La materia prima “farina” costituisce l’elemento principale per la ricostruzione del volume d’affari. Innanzitutto il verificatore deve, in contraddittorio con la parte, individuare la destinazione percentuale della materia prima “farina” in relazione alle differenti tipologie di pane prodotto. Quindi si procederà, a determinarne i consumi dell’anno, distintamente per quantità e tipo (“1”, “0”, “00” e integrale). Per la determinazione del quantitativo di pane prodotto è necessario stabilire le rese medie per ogni quintale 23 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 di farina panificata, in relazione al tipo di farina e alle pezzature di pane confezionato, anche queste da determinare in contraddittorio con la parte a causa della estrema variabilità delle stesse. La resa in pane sulla base della farina utilizzata nel processo produttivo, è in funzione di diversi parametri, e, in proposito, si forniscono le seguenti specificazioni: • la resa dipende dalla frazione di acqua legata all’impasto: le perdite di peso che avvengono durante la cottura, passando dall’impasto al pane, riguardano in gran parte l’acqua cosiddetta “libera” che si perde sotto forma di vapore acqueo (uno dei parametri di qualità delle farine è relativo alla capacità di legare un quantitativo maggiore o minore di acqua all’interno della struttura); • la resa in pane rispetto al quantitativo di farina utilizzato è anche in funzione del tipo di impasto (duro, con acqua inferiore al 45%, bastardo con acqua tra il 45 e il 55% o molle con acqua superiore al 55%). Tale elemento determina una variabilità notevole di resa, valutabile dal 3 al 5%; • in linea di massima, ad una farina di grano tenero con tenore proteico maggiore corrisponde un assorbimento in acqua dell’impasto ed una resa finale maggiore. Tale valore può variare di circa 1% in resa di prodotto finito; • anche i tempi di cottura condizionano la resa del prodotto: su cotture di circa 20-30 minuti possono esservi variazioni di peso sul prodotto finito, a partire dallo stesso peso in pasta, anche del 6-7%, aumentando o diminuendo il tempo di cottura anche solo di 1 minuto. Le varianti nella cottura, d’altronde, corrispondono anche alle diverse richieste formulate dai consumatori; • anche la forma del prodotto influenza la resa del pane. E’ cruciale infatti, il rapporto tra volume complessivo e superficie del pane: a parità di volume, superfici diverse (maggiori) determinano maggiore evaporazione dell’acqua sia in fase di lievitazione, sia in fase di cottura che nella fase successiva di raffreddamento e invecchiamento del prodotto. • occorre infine considerare lo sfrido di farina utilizzata nonché lo sfrido dell’impasto stesso, variabile dal 2 al 4% in funzione anche del tipo di impasto (ad esempio gli impasti molli richiedono molta più farina di spolvero, una parte della quale viene assorbita dall’impasto, e una parte è dispersa e raccolta come rifiuto di lavorazione). Al fine della determinazione della resa in Kg di pane rispetto alla farina utilizzata in funzione della pezzatura del prodotto finito, sono state prese in esame 10 aziende operanti sia all’ingrosso che al minuto per verificare i formati base più comuni. Il tipo di farina preso in esame è il tipo “00” ma occorre considerare che la resa incrementa mediamente del 2% utilizzando il tipo “0”. Sono stati riscontrati i seguenti valori medi: 1. pane tipo “00” da 60-80 gr.: resa media sulla farina 13% 2. pane tipo “00” da 125 gr.: resa media sulla farina 15% 3. pane tipo “00” da 500 gr.: resa media sulla farina 22% 4. pane tipo “00” da 750 gr. e oltre : resa media sulla farina 24% Tenuto conto dei distinti consumi di farina, delle rese e delle dichiarazioni del contribuente circa la 24 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 ripartizione dell’impasto fra i vari tipi di prodotto ottenibile, nonché dei diversi prezzi di vendita, è possibile ricostruire il volume d’affari complessivo. Un metodo alternativo di ricostruzione è quello basato sulle materie sussidiarie, quali il sale ed il lievito. Tuttavia, tale tipologia di controllo può essere effettuata solo nel caso in cui lo stesso contribuente dichiari, in contraddittorio, la quantità di sale usato mediamente nella propria produzione e il tipo e la quantità di lievito impiegato. Il sale, infatti, non è usato in modo costante (addirittura in alcuni luoghi non viene mai utilizzato) potendo variare da gr. 200 a kg. 2 per ogni q.le di farina panificata. Il lievito non sempre viene acquistato: a volte viene integrato con quello naturale, utilizzando la pasta panificata che resta dalla precedente preparazione. Inoltre, la quantità di lievito è in relazione alla durata della fermentazione dell’impasto ed è quindi variabile a seconda dell’ambiente o della stagione nella quale avviene la panificazione. Generalmente per 100 kg di farina possono essere utilizzati dai gr. 500 ai kg. 2 di lievito. Tuttavia si segnala che molto spesso per 100 kg si arriva ad utilizzare il lievito anche in una percentuale del 3-4%, e per i prodotti a pasta dura e per i grissini, si arriva anche a percentuali molto alte e vicine al 10%. A completamento del discorso sulle materie sussidiarie si fa presente che relativamente al malto ed ai suoi derivati le dosi si aggirano su 300-500 gr. per q.le di farina, ma in qualche caso, raggiungono il kg. Per ottenere il pane detto comunemente “condito” vengono altresì impiegati: lo strutto, altri grassi ed anche lo zucchero. Per ogni q.le di farina tipo “0” panificata, i grassi sono in media: Pane condito (strutto) Kg. 5 Pane all’olio Kg. 6 Grissini Kg. 8 Esiste poi il pane speciale la cui composizione è attualmente disciplinata dal d.P.R. n. 502 del 30.11.1998 che, oltre al burro, olio, strutto, latte, mosto d’uva, zibibbo, uva passa, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, semi di lino, crusca, malto, miele, saccarosio e destrosio può essere preparato con qualsiasi altro elemento edibile. 3.4.4 - Valutazione indiretta della produzione in base ad altri elementi In relazione al sistema di riscaldamento adottato, il quantitativo dei diversi combustibili o della forza motrice occorrente per cuocere un quintale di farina panificata, in forni dove la lavorazione media è da 3 a 5 quintali al giorno, può essere così stabilito: Nafta o gasolio da riscaldamento: da 8 a 10 Kg. Energia elettrica: da 35 a 40 Kwh. Gas illuminante: da 10 a 12 mc. Ligniti: da 18 a 22 Kg. Legna comune normalmente essiccata: da 35 a 45 Kg. 25 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane Litantrace ed antracite: 10.71.10 47.24.10 da 10 a 12 Kg. I verificatori dovranno preliminarmente accertarsi che per la camera di cottura i contatori di energia elettrica o del combustibile impiegato siano autonomi ed installati in maniera da servire esclusivamente per la panificazione; gli indici di ricostruzione prima descritti, infatti, sono maggiormente attendibili se si accerterà, con ogni ragionevole approssimazione, la quantità di combustibile consumato solo per il forno e per la cottura del pane. 3.4.5 - Altri controlli dai quali possono scaturire anomalie E’ bene premettere che in questo settore il costo dei consumi di materie prime rispetto ai ricavi si trova in un rapporto di moltiplicazione di 1 / 2,5 - 3. Per valutare l’attendibilità dei dati dichiarati sarà opportuno mettere a confronto, anche graficamente, l’andamento degli acquisti, dei consumi di energia elettrica e dei ricavi conseguiti per controllare che nei periodi considerati esista una correlazione tra i tre elementi. Se, ad esempio in un trimestre, si registrasse un aumento di acquisti di farina e di consumo di energia elettrica, non correlato ad un corrispondente incremento dei ricavi, in mancanza di plausibili cause di giustificazione, ci si troverebbe di fronte a ricavi non registrati. La ricostruzione indiretta della produzione può essere supportata anche da altri elementi che i verificatori individueranno nel corso della verifica. Potrà essere messo a confronto l'indice di rotazione del magazzino dell'ultimo triennio, per vedere se presenta grossi scostamenti non giustificati da situazioni oggettive. Un altro utile termine di confronto è quello di comparare tra loro i consumi degli elementi che concorrono alla produzione. Si fornisce un esempio con dati puramente indicativi. 2005 Consumi di lievito Kg. 615 Consumi di farina Kg. 31.200 Rapporto lievito/ farina 1,87 kg di lievito per quintale di farina 2006 Consumi di lievito Kg. 1127 Consumi di farina Kg. 34.985 Rapporto lievito/ farina 3,22 kg di lievito per quintale di farina Nell'anno 2006 è stato impiegato un quantitativo di lievito per quintale di farina quasi doppio rispetto all'anno precedente. In assenza di una spiegazione plausibile, si avrebbe motivo di ritenere che buona parte del prodotto 26 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 panificato sia stato sottratto ad imposizione. In caso di vendita anche di altri prodotti alimentari, si consiglia di raffrontare acquisti e ricavi, classificati in base alle diverse aliquote I.V.A. e ai diversi ricarichi, per valutare la congruità dei dati dichiarati. Se dal controllo indiretto dovesse emergere una differenza di prodotto vendibile non fatturato, il contribuente potrebbe sostenere che si tratta di prodotto raffermo e gettato via. A tal proposito si evidenzia che, a causa delle caratteristiche merceologiche (trattasi di prodotti che devono essere venduti entro le 24 ore dalla fabbricazione), esiste una elevata percentuale di prodotto invenduto e, in particolare, al crescere del numero di tipologie di pani prodotti corrisponde, in linea di massima, una maggiore percentuale di invenduto. L’invenduto sussiste sia per chi produce e vende al dettaglio che per chi opera sul mercato all’ingrosso; si sottolinea che la grande distribuzione organizzata spesso pretende come condizione di fornitura che il pane sia presente sugli scaffali fino all’ora di chiusura, con il risultato di una incidenza del reso invenduto ancora maggiore. Siccome le quantità invendute variano a seconda della tipologia di aziende (all’ingrosso o al munito), nonché, a parità di quantità prodotte, a seconda dei diversi giorni della settimana, tale dato deve essere rilevato in contraddittorio con la parte. Si suggerisce, laddove possibile, di verificare, nel corso del controllo, le quantità di prodotto che rimangono invendute alla chiusura dell’ esercizio, nei diversi giorni della settimana. Una volta determinata la quantità media di prodotto che rimane invenduto, i maggiori ricavi rideterminati andranno abbattuti in proporzione. Si specifica tuttavia che, in alcuni casi il prodotto che rimane viene trasformato in pane grattugiato, oppure venduto alle aziende di allevamento di animali, ad un prezzo ovviamente inferiore. Le quantità di prodotto invenduto potrebbero inoltre essere cedute gratuitamente; in tal caso, se il prodotto è stato ceduto ad enti pubblici, associazioni non riconosciute o fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficenza, ecc. o a favore delle ONLUS, la cessione (al valore normale) è esente dall'I.V.A. ( art.10, n.12, del d.P.R. n. 633/72 ). 3.4.6. Difformità tra pesi dichiarati e reali delle materie prime Ai fini della ricostruzione dei ricavi sulla base delle materie prime consumate occorre considerare che spesso le quantità nominali acquistate non corrispondono al loro peso effettivo. Ad esempio, con riferimento alla farina, la quantità di un sacco (normalmente di 25 Kg) è inferiore dall’1 al 2% del peso come risulta dalle fatture di acquisto. Lo stesso discorso vale in generale per le altre materie prime quali il sale il cui peso dichiarato dal produttore non sempre corrisponde al reale. Analogo problema si verifica in modo ricorrente per il lievito compresso i cui pacchi nominali da gr 500 spesso risultano essere inferiori, scontando non solo il peso carta, ma anche una supposta perdita di umidità del prodotto. 27 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 Un discorso a parte merita l’olio di oliva extravergine dove l’utilizzo avviene “a peso” e cioè considerando la quantità in ricetta in Kg, mentre l’acquisto avviene sempre “a litro”. Nell’uso quotidiano si considerano le due misure come equivalenti l’una dall’altra, mentre, in realtà, il peso specifico dell’olio di oliva extravergine è compreso tra 0,913 e 0,925. Assumendo quale dato medio il valore 0,920 una latta da 5 litri nominali contiene 4,909 Kg di olio. Determinazione dei ricavi E’ prioritariamente necessario disaggregare i ricavi dichiarati per stabilire quanta parte della produzione sia stata venduta direttamente al consumatore finale e quanta altra sia stata destinata ad imprese (supermercati, spacci di pane, ristoranti, ecc.). Quindi bisogna determinare il volume della produzione e suddividerlo per tipo di prodotto vendibile, sulla base delle dichiarazioni verbalizzate dalla parte relativamente a: ♦ ripartizione della farina e delle altre materie prime nei diversi tipi di prodotto; ♦ rapporto di trasformazione dell’impasto che, in base alla farina utilizzata ed al tipo di prodotto sfornato. Al riguardo, possono costituire punti di riferimento le informazioni esposte nelle pagine precedenti, gli eventuali studi del settore effettuati nella provincia o nella regione, oppure prove empiriche, se ritenute più probanti; ♦ prezzi di vendita al pubblico. 28 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 ESEMPIO DI RICOSTRUZIONE DEL VOLUME DI AFFARI DI UN PANIFICIO CHE VENDE AL DETTAGLIO, BASATO SUL CONSUMO DI FARINA Acquisti di farina “00” destinati alla produzione kg. 68.700 + Decremento giacenze di magazzino CONSUMI di farina “00” dell’anno 200 Kg.68.900 che, in base alle dichiarazioni del contribuente, vengono così ripartiti Farina utilizzata per produrre pane integrale Kg. 300 Farina utilizzata per produrre dolciumi Kg. 756 Farina utilizzata per produrre pizze pomodoro Kg. 1.595 Farina utilizzata per produrre pane e focacce Kg. 66.249 A) PRODUZIONE DI PANE INTEGRALE Acquisti di farina integrale Kg. 1.000 In base alle indicazioni fornite dal contribuente circa la miscelazione dei prodotti base per questo tipo di produzione si ha: Kg. 1.000 (farina integrale) + Kg. 300 (farina bianca) = Kg. 1.300 Kg. 1.300 x 1,2 (fattore di moltiplicazione dell’impasto al netto di cali di cottura) = Kg. 1.560 di prodotto vendibile, che x Euro ……………… al chilo danno ricavi per Euro ……………… B) PRODUZIONE DI DOLCIUMI Il contribuente, ha dichiarato di preparare gli impasti con i seguenti ingredienti e dosaggi: n. 10 uova Kg. 0,5 di burro (anidro o non) Kg. 1 di farina dai quali si ottengono Kg. 2,5 di prodotto finito Kg. 0,5 di zucchero In base agli acquisti di uova dell’anno ( n.7560) si ha: 7.560 / 10 (uova per ogni impasto) = 756 impasti da Kg. 2,5 = Kg. 1.890 di prodotto che venduto ad un prezzo medio di Euro ……………… al Kg. comporta ricavi per Euro ……………… C) PRODUZIONE DI PIZZA Il contribuente ha dichiarato che per tale produzione miscela i seguenti ingredienti: Kg. 0,8 di farina Kg. 0,5 di pomodori rapporto 1:4 rispetto a Kg. 0,5 di galantina prodotto vendibile acqua – sale – lievito q.b. ottenendo 2 Kg. di prodotto finito, venduto a Euro……………… (netto I.V.A.) al Kg. La “galantina” consumata nell’anno ammonta a Kg. 996,58 da cui si ha Kg. 996,58 x 4 (fattore di incidenza) = 3.986 impasti da 2 Kg. = Kg. 7.972 di pizza che moltiplicati per Euro ………… danno ricavi per Euro ………… 29 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane D) 10.71.10 47.24.10 PRODUZIONE DI PANE E FOCACCE Farina destinata alla produzione di pane Kg. 66.249 x 1,2 (fattore di moltiplicazione determinato in contraddittorio con il contribuente) = Kg. 79.499 di prodotto vendibile, al netto di cali di cottura. Sulla base delle dichiarazioni verbalizzate con il contribuente circa la ripartizione del prodotto, tra i vari tipi di pane si ottengono i seguenti risultati: Kg. 79.499 di prodotto vendibile ripartito in: Tipo di pane Rosette/michette Pane all’olio Pane francese Focacce Quantità Kg. 22.260 Kg. 26.234 Kg. 25.440 Kg. 5.565 Da cui si sottraggono: Vendite fatturate Kg. 2.813 Kg. 8.896 Kg. 8.724 Kg. 1.892 Vendite al banco Kg. 19.447 Kg. 17.338 Kg. 16.716 Kg. 3.673 che moltiplicate per il euro Prezzo al Kg. euro euro euro Forniscono l’entità dei euro RICAVI euro euro euro RICAVI ACCERTATI Vendite al dettaglio Rosette/michette, pane all’olio, francese euro. ……………… Pane integrale euro. ……………… Pizza euro. ……………… Focaccia euro. ……………… Dolciumi euro ……………… Totale vendite al banco euro. ……………… Totale da registro di fatture emesse euro. ……………… Totale ricavi rideterminati euro. ……………… MENO euro. ……………… RICAVI DICHIARATI euro ……………… MAGGIORI RICAVI ACCERTATI euro ……………… Vendite con fattura In caso di vendita di prodotti alimentari già confezionati, le tecniche di controllo faranno riferimento a quelle già descritte per il commercio al dettaglio, basate sulla rilevazione del magazzino e del ricarico applicato sulle singole merci. N.B.: la produzione di beni ed i ricavi così ricostruiti comprendono ovviamente l’autoconsumo dell’imprenditore e dei dipendenti, pertanto i verificatori terranno conto di questa circostanza. Come si evince dall’esempio sopra riportato, ai fini di una ricostruzione indiretta dei ricavi effettivamente 30 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 realizzati, è fondamentale reperire le informazioni relative alle fasi e modalità di lavorazione, nonché ai quantitativi e agli ingredienti necessari, in contraddittorio con la parte. 3.5 Altri indizi e riscontri Gli elementi di seguito elencati hanno carattere ausiliario e la decisione circa un loro utilizzo e la rilevanza che deve essere loro attribuita, dipenderà dalle specifiche valutazioni del verificatore. ATTREZZATURE Dovrà essere valutata la spesa per i carrelli portateglie utilizzati nei locali adibiti alla produzione: infatti, dalla quantità di griglie (mensole a castello ) utilizzate per riporre le forme di pane lasciate a riposare prima di essere infornate, si può risalire alla potenzialità di produzione del panificio stesso. Il volume di produzione o potenzialità teorica nelle 24 ore corrisponde a circa 250 Kg. di pane per mq. di superficie di cottura per gli impianti a riscaldamento indiretto ed a circa 150 Kg. per mq. per gli impianti a riscaldamento diretto a legna allo stato naturale. Poiché la produzione teorica nelle 24 ore è di circa 250 Kg. per mq., si può legittimamente presumere che la produzione oraria per mq. è pari a 10 Kg., da cui deriva che la produzione “reale” per mq. è pari a 10 Kg. di pane per ore 6 =60 Kg ADDETTI L’elemento addetti dovrà essere valutato non soltanto in riferimento alle mansioni formalmente attribuite (esistono infatti distinti inquadramenti, ad esempio infornatore o impastatore), ma anche all’opera effettivamente svolta. Sarà anche opportuno fare un riscontro tra numero di addetti rilevato durante la verifica e addetti il cui rapporto è giuridicamente formalizzato, come dipendenti o collaboratori familiari. L’esperienza e l’attività, dirigenziale o lavorativa, del titolare possono influire sul volume di ricavi, anche considerandone la reputazione presso la clientela. LOCALIZZAZIONE DELL’ESERCIZIO Per tali attività la vicinanza di esercizi concorrenti, di norma, incide negativamente sul volume dei ricavi, mentre la compresenza di esercizi che svolgono attività nel settore alimentare (ad es. macellerie, latterie, etc.) può creare favorevoli condizioni che influenzano positivamente il volume dei ricavi. ALTRI INDIZI Un’ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l’attendibilità della dichiarazione, ovvero la congruità minima di quanto accertato in base agli elementi in precedenza descritti. Il capitale investito nell’azienda, il valore dell’esercizio ed il fitto ricavabile dalla sua locazione, il possesso a titolo di proprietà dei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività e la retribuzione figurativa del titolare e degli eventuali soci impegnati a tempo pieno nell’azienda, costituiscono altrettanti elementi aventi un carattere indiziario. In altri termini il reddito andrebbe confrontato con: ♦ il fitto figurativo dei locali (ovviamente se di proprietà) ove si svolge l’attività; 31 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane ♦ 10.71.10 47.24.10 la retribuzione conseguibile, in posizione di lavoro dipendente, nello stesso settore di attività. Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo devono essere considerati incoerenti con una logica economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero a convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi. Altri elementi indiziari, come specificato nella parte dedicata alle attività preliminari, possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di auto, di imbarcazioni, acquisto di immobili, etc.), riferibili al titolare dell’impresa e/o ai soci, particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito dichiarato. In tale caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche in vario modo coinvolte nella gestione dell’impresa, secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/73. 3.6 Le indagini finanziarie I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale del contribuente. L’indagine finanziaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione. Con riferimento a tale tipologia di controllo, sono quindi delineabili diversi percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa, tenendo presente che i commi 402 e 403 della Legge n. 311/2004 hanno ampliato i poteri dell’Amministrazione finanziaria, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, modificando la normativa di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 e all’art. 51 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, la Direzione Centrale Accertamento ha diffuso la Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 nella quale sono state affrontate le novità legislative ed i relativi riflessi giuridici e procedurali. I soggetti, in via generale, a cui oggi si possono effettuare le richieste di dati, documenti e notizie in merito alle suddette indagini, sono i seguenti: - Banche; - Società Poste italiane S.p.a.; - Intermediari finanziari; - Imprese di investimento; - Organismi di investimento collettivo del risparmio; - Società di gestione del risparmio; - Società fiduciarie; 32 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 13 - Società ed enti di assicurazione . La Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006, ha chiarito, all’interno delle categorie sopra indicate, quali sono i soggetti destinatari delle richieste predette, fornendo indicazioni sulla procedura da seguire. Gli artt. 32, 1° comma, d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma, d.P.R. n. 633/72 sono stati modificati, ai rispettivi numeri 7, con riferimento all’oggetto delle richieste. Mentre nella precedente stesura si faceva esclusivo riferimento ai “rapporti intrattenuti”, intesi quali “conti” inerenti un rapporto continuativo nel tempo, la legge ha variato tale fattispecie, ampliandola, specificando che le richieste effettuate ai soggetti sopra riportati riguardano “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle garanzie prestate da terzi”. È evidente che le fattispecie oggettive riguardano non solo i “conti” cui prima la norma faceva riferimento, ma tutte le operazioni, anche isolate, che il cliente ha concluso nel corso del tempo con i soggetti specificati. Ciò comporta che nel controllo rientrino tutte le operazioni “extra-conto” che, nella stesura precedente, come anche esplicitato nella Circolare n. 116/E del 10 maggio 1996, non potevano essere oggetto delle richieste da parte degli Uffici. La citata Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 ha chiarito che, con riferimento all’ambito oggettivo delle richieste di dati, documenti e notizie, le stesse si possono correlare a tutti i rapporti continuativi e non, vale a dire aperture, variazioni e chiusure di conti, libretti, depositi ed altro, operazioni singole, contratti relativi a cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie, sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti dell’indagine. La stessa Circolare, inoltre, ha considerato la nuova banca dati di cui all’art. 37, comma 4, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, con riferimento alle nuove comunicazioni all’Anagrafe Tributaria degli operatori finanziari, all’interno della disciplina in argomento. Pertanto, la formazione della suddetta banca dati in un’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria - alimentata dalle comunicazioni in via telematica da parte degli intermediari sui soggetti con i quali gli stessi intrattengono i rapporti (specificando la natura di questi ultimi) ovvero effettuano operazioni extra-conto – deve essere considerata ai fini di un’attività di selezione preventiva, affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini, coinvolgendo, almeno tendenzialmente, solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti o 14 effettuato operazioni extra-conto con i contribuenti medesimi . Gli stessi commi 402 e 403, della summenzionata Legge n. 311/2004, istituiscono altresì la nuova procedura telematica relativa alle predette indagini, mediante l’inoltro delle richieste agli operatori finanziari, nonché la relativa ricezione delle risposte, attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC). In tale ambito è intervenuto, da ultimo, l’art. 49, comma 11, del D. Lgs. n. 231/2007 che ha introdotto il potere di acquisire le informazioni anagrafiche dei soggetti che hanno richiesto e/o incassato assegni bancari e 13 Al riguardo si veda il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011. In particolare, detti enti a partire dal 30 giugno 2012 sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati delle polizze unit-linked, index-linked ed ai contratti e alle operazioni di capitalizzazione in essere dal 6 luglio 2011. 14 In relazione alle informazioni presenti nell’archivio dei rapporti vedi circ. n. 18/E del 4/4/2007 e n. 42/E del 24/09/2009. 33 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 15 postali, nonché assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi in forma libera . Il mutato quadro normativo, unitamente alle più agevoli modalità di colloquio con gli operatori finanziari, richiede un attento esame delle informazioni che si intendono acquisire al fine di individuare con precisione le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste in via telematica. 3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti (artt. 32, 1° comma n. 6-bis del d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del d.P.R. n. 633/72) In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale competente dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie. Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti. 3.6.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari (artt. 32, 1° comma n. 7 del d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del d.P.R. n. 633/72) Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle entrate, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, come precedentemente specificato, direttamente a: banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie. Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali. Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento. L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente (interposizione del soggetto terzo) o di cui il medesimo abbia comunque la disponibilità. Per la fattispecie in argomento, come in precedenza indicato, si deve tener conto di quanto rappresentato nella Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 della Direzione Centrale Accertamento. 15 Per i profili applicativi della richiesta in parola si rinvia alle Comunicazioni di Servzio della DCA n. 81 del 25 ottobre 2011 e n. 9 del 7 marzo 2012. 34 Produzione di prodotti di panetteria freschi Commercio al dettaglio di pane 10.71.10 47.24.10 CHECK LIST 35