Allegato 8 al Regolamento d’Istituto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI
Via A.Canova,2 –
Tel. 0423/567080 Fax0423/964574
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CF.92026890266
REGOLAMENTO DI DISCIPINA SCUOLA SECONDARIA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e
successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235
PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le
indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989,
ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
VISTO
PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le
loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente,
nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di
sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali”
(Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
SENTITO
la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni
in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di
immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,
la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
la legge 30.10.2008, n. 169
la legge 241/90 e successive modificazioni visto il Regolamento disciplinare
proposto dall’Ufficio Regionale.
il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del
__30/1/09____________
DELIBERA
in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di
disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del
senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione , del rispetto per le persone.
Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ’
1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3
del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del
Regolamento dell'
Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999
n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua
gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
E'coerente e funzionale al Piano dell'
Offerta Formativa adottato dall'
Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima sentito.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio
della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello
1
studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore
dell’Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni
sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che
comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio
finale, sono adottati dal Consiglio d’Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte
dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo
stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'
esercizio dei loro diritti e nell'
adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'
art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'
ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 3 – DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
1. Si configurano come mancanze lievi:
a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
b) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di
seguire con attenzione;
c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni.
(es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula o dalla fila, ecc.)
2.
Si configurano come mancanze gravi:
a) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico;
b) fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della
scuola;
c) frequentare irregolarmente le lezioni;
d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti,
al Personale non docente, ai compagni;
e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di
proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
g) reiterare un comportamento scorretto.
3.
Si configurano come mancanze gravissime:
a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il
comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si
configurano come razziste;
b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico,
dell’istituzione scolastica;
c) compiere atti di vandalismo su cose;
d) compiere atti di violenza su persone;
e) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le
disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza
(correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, sporgersi dai davanzali,
arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
f) compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;
g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi
adiacenti;
2
h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza
rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di
ripresa/registrazione.
i) Compiere atti di bullismo*.
* (Atti di bullismo)
Salvo che il fatto costituisca reato, è considerata bullistica qualsiasi azione continuativa e
persistente che miri deliberatamente a danneggiare qualcuno nonché qualsiasi prepotenza fisica,
verbale o psicologica, diretta e indiretta, o qualsiasi sopraffazione o sopruso che prevarichi la
dignità di una o più persone anche mediante dicerie, pettegolezzi, calunnie, scritti e che escluda o
isoli da un gruppo di pari coetanei o che mediante la sola minaccia di trasmissione telematica di
dati sensibili o personali riguardanti una o più persone, le costringa ad accettare, anche
tacitamente, la prepotenza o a rinunziare in qualsiasi forma alla denunzia del fatto che costituisce
bullismo.
Art. 4 - VIOLAZIONI E SANZIONI
1.
Le mancanze previste nell’art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il
rimprovero/ammonizione orale e/o scritto.
Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie
tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve
essere controfirmata da un genitore.
Dopo più ammonizioni, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto,
può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
2.
Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 3.2 vengono sanzionate con
ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che
controfirma per presa visione. Le stesse mancanze possono comportare la
sospensione dell’intervallo con permanenza in classe e comunicazione alla famiglia.
La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 3.2. prevede anche la sanzione
amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono
cellulare all’Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di
uno dei genitori dello/a studente/ssa.
Le violazioni di cui alle lettere e), f), g) dell’art. 3.2 vengono sanzionate con la
sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e
durata nel tempo delle mancanze, oppure con l’esclusione dalla partecipazione a visite
didattiche o viaggi di istruzione ed eventuale obbligo di frequenza.
Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le
componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato;
l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il
provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa
l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o
degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli
altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
3.
Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), f), e g), h) dell’art. 3.3 vengono
punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del
fatto, anche fino al termine delle lezioni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione all’esame di Stato.
Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità
giudiziaria in base al diritto vigente.
I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’ adunanza è valida con la
presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la
maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui
uno dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
3
Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione
in contraddittorio
L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle
lettere a), b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività
della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli
allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti,
debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo
tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolaresanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime,
sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non
dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà
data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell’alunno.
Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere
comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione
dell’avvio del
procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta
elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione
vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il
termine di chiusura del procedimento.
Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali
o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal
coordinatore di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di
persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in
qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del
procedimento come controinteressati.
A seguito dell’audizione, potrà seguire:
a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di
rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli
interessati;
b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il
pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
Art. 6 -
Assunzione del provvedimento disciplinare di cui al punto art. 3.1/3.2 a cura
dell’Organo Collegiale
L’Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal
contraddittorio.
Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la
motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine
delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione,
dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno
scolastico.
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o
alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve
riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni
accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e
l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
Art.
7
I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo
la normativa vigente.
Art.
8
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno,
ad altra scuola.
4
9
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo
studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella
comunità scolastica
Art. 10
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la
scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al
reintegro nella comunità scolastica
Art. 11
Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno
scolastico di riferimento.
Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di
allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la
sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei
primi giorni dell’anno scolastico successivo.
In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro
grado di scuola, prima che la sanzione di allontanamento sia stata eseguita, della
stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è
iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
Art.
Art. 12 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e
quest’ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà
esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di provenienza.
Art. 13 - Impugnazioni
Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al
Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e
quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente,
per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia interno alla
scuola di cui al successivo art. 15.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è
ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla
scuola.
L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art.
14. L’O.G. deIl’I.C. di San Zenone è composto da:
I presidente ( di diritto il Dirigente scolastico);
2 docenti, eletti dal Collegio Docenti (possibilmente uno di se. primaria /uno di se.
secondaria);
2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto (possibilmente uno di sc. primaria / uno di sc.
secondaria);
Le elezioni avvengono all’inizio dell’ anno scolastico e prevedono la possibilità di
nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora ne faccia parte lo
stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora ne
faccia parte un genitore dello studente sanzionato).
L’OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all’applicazione del
Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
Le funzioni dell’OG sono:
a. controllo sull’applicazione del Regolamento
b. proposta di eventuali modifiche/integrazioni
e. facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
d. informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo
sull’efficacia degli interventi informativì)
e. assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle
sanzioni sostitutive
f. assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla
scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello
Statuto)
g. intermediario con l’Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario
5
In caso di ricorso o di conflitto l’OG convoca preliminarmente le parti in causa per
permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può
consultare un esperto anche esterno alla scuola.
Lo scopo primario dell’OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le
parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l’OG elabora una risoluzione a cui le parti si
devono attenere.
La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l’affissione in un apposito
spazio.
Le riunioni dell’OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti per avere validità
legale.
Le decisioni all’interno dell’OG vengono prese a maggioranza o per consenso unanime,
a discrezione dell’OG stesso.
Reclami contro presunte violazioni del Regolamento disciplinare possono essere inoltrati
all’Organo di Garanzia Regionale.
Art. 15
L’Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono
il requisito dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
Art. 16
L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse
anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del
presente regolamento.
Art. 17
Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi
componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o
qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il
membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la
maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Art. 18
Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una
violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può
ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.
Art. 19
Del presente regolamento, affisso all’Albo della scuola in via permanente, è fornita
copia a tutti gli studenti e alle famiglie.
6
Prospetto riassuntivo
QUALI SONO I
DOVERI
DELL’ALUNNO
- Mancanze disciplinari . - Sanzioni disciplinari - Organi competenti
INFRAZIONI
Comportamenti da evitare
SANZIONI E CHI LE EROGA
a
.
b
.
c
.
d
.
Assenza o ritardo non
giustificata
Stessa assenza ancora
non giustificata
1
2
Frequenza
regolare
Comunicazione
scuola famiglia
Ulteriori non
giustificazione o
reiterazione del fatto
a
.
Frequenza irregolare
delle lezioni e/o
frequenti ritardi non
motivati.
b
.
c
.
d
Non
far
firmare
comunicazioni e/o non
consegnare i tagliandini
di controllo
a
.
b
.
c
.
d
In caso di mancato
comunicazione di
sciopero, assemblee
sindacali o sospensione
delle lezioni
In caso di mancato
comunicazione di uscite
o visite guidate
Falsificare la firma dei
genitori, dei docenti
Negligenza
nello
svolgimento dei compiti
per casa
3
4
Assolvimento degli
impegni di studio
Portare a scuola
solo materiale
scolastico
Mancanza del
scolastico
materiale
7
e
.
f
g
a
.
b
.
a
.
b
.
c
.
d
.
e
.
f.
g
.
a
.
b
.
c
Richiamo verbale all’alunno –Docente della
classe
Nota nel registro di classe e nel libretto
personale –Docente della classe
Richiamo scritto alla famiglia da parte del
dirigente
Richiamo scritto alla famiglia da parte del
dirigente e informazione delle autorità
competenti
Nota nel registro di classe e nel libretto
personale –Docente della classe e avviso
telefonico ai genitori
Richiamo scritto da parte del Consiglio di
classe (lettera)
Richiamo scritto alla famiglia da parte del
dirigente
Richiamo scritto alla famiglia da parte del
dirigente e informazione delle autorità
competenti
Richiamo verbale all’alunno –Docente della
classe
Richiamo scritto alla famiglia (libretto
Personale) –Docente della classe
Nota nel registro di classe e nel libretto
personale –Docente della classe
Avviso telefonico ai genitori della
segreteria o in caso di urgenza
Richiamo scritto alla famiglia da parte del
dirigente
Richiamo scritto alla famiglia da parte del
dirigente e informazione delle autorità
competenti
Permanenza a scuola fino al termine delle
lezioni in una classe parallela ove possibile.
Nota nel registro di classe e nel libretto
personale –Docente della classe con
convocazione del genitore
Richiamo scritto alla famiglia da parte del
dirigente
2 richiami verbali all’alunno da parte degli
insegnanti
Richiamo scritto alla famiglia (libretto
Personale)–Docente della classe
Nota nel registro di classe e nel libretto
personale –Docente della classe
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del docente della classe
Richiamo scritto da parte del Consiglio di
classe (lettera)
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del dirigente e del coordinatore
della classe
Richiamo scritto alla famiglia da parte del
dirigente
2 richiami verbali da parte degli insegnanti
Richiamo scritto sul libretto personale o sul
diario da parte degli insegnanti
Richiamo scritto sul registro di classe con
Peso
.
Uso di oggetti non attinenti
alle
varie
attività
didattiche durante tutto
l’arco della presenza a
scuola degli alunni
(telefonini , MP3, I pod,
lettore CD, game boy,
videogiochi vari , ecc)
d
.
e
.
f.
g
.
a
.
Commercio
di
oggetti
scolastici e non
5
Comportamento in
classe
Azioni
di
disturbo
all'
attività
didatticoeducativa
(chiacchierare,
fare
rumore
molesti
o
fastidiosi, intervenire in
modo
inopportuno,
alzarsi dal banco senza
permesso
dell'
insegnante, ecc)
a
.
b
.
c
.
d
.
e
.
f.
g
.
Linguaggio
volgare
e
offensivo
Mancanza di rispetto verso
i compagni
6
Comportamento
nei confronti dei
compagni
a
.
b
.
c
.
d
.
e
.
f.
g
.
7
Comportamento
nei confronti del
Dirigente, dei
docenti e del
personale ATA
Mancanza di rispetto verso
docenti e personale ATA
8
a
.
b
.
c
.
avviso scritto ai genitori sul libretto
personale o sul diario da parte degli
insegnanti
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del docente della classe
Richiamo scritto da parte del Consiglio di
classe (lettera)
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del dirigente e del coordinatore
della classe
Richiamo scritto alla famiglia da parte del
dirigente
• Sottrazione immediata dell'
oggetto
usato. (blocco del telefono)
• Consegna in presidenza dell’oggetto.
• Comunicazione telefonica immediata
alla famiglia dell’accaduto.
• Consegna dell’oggetto ad un genitore
con richiamo scritto.
• Eventuale comunicazione agli organi
competenti in casi di possibili
reati.
Richiamo verbale da parte degli insegnanti
Richiamo scritto sul libretto personale o sul
diario da parte degli insegnanti
Richiamo scritto sul registro di classe con
avviso scritto ai genitori sul libretto
personale o sul diario
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del docente
Richiamo scritto da parte del Consiglio di
classe (lettera)
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del dirigente e del coordinatore
della classe
Sospensione dalle attività didattiche, con
delibera del consiglio di classe/team
docenti- genitori – fino a 5 giorni
Richiamo verbale da parte degli insegnanti
Richiamo scritto sul libretto personale o sul
diario da parte degli insegnanti
Richiamo scritto sul registro di classe con
avviso scritto ai genitori sul libretto
personale o sul diario da parte degli
insegnanti
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del docente
Richiamo scritto da parte del Consiglio di
classe (lettera)
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del dirigente e del coordinatore
della classe
Sospensione dalle attività didattiche, con
delibera del consiglio di classe/team docenti
– fino a 5 giorni
Richiamo verbale da parte degli insegnanti
Richiamo scritto sul libretto personale o sul
diario da parte degli insegnanti
Richiamo scritto sul registro di classe con
avviso scritto ai genitori sul libretto
personale o sul diario da parte degli
insegnanti
1
1
2
d
e
.
8
9
1
0
Utilizzo corretto
delle strutture,
delle
strumentazioni e
dei sussidi didattici
della scuola
Mancato rispetto delle
proprietà altrui e delle
proprietà della scuola
b
.
c
.
Danneggiamento
volontario o colposo
Casi Particolari - GRAVI
Aggressione verbale, offese
esplicite ai compagni e
minacce
Aggressione verbale, offese
esplicite e minacce a
docenti e personale ATA
Aggressione fisica verso i
compagni (schiaffi, pugni, calci,
ecc):
senza danni fisici
conseguenza di danni fisici
con prognosi fino a 5
giorni
1
1
a
.
a
.
• Richiamo scritto sul registro di classe
con avviso scritto ai genitori sul
libretto personale o sul diario
• Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del coordinatore
della classe
a
.
•
•
Richiamo scritto sul registro di classe;
Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
• sospensione fino a 15 giorni deliberata
dal Consiglio di Classe, con
comunicazione agli organi competenti
a
.
• Richiamo scritto sul registro di classe
• Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
• Richiamo scritto sul registro di classe;
• Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
• sospensione fino a 15 giorni deliberata
dal Consiglio di Classe, con
comunicazione agli organi
competenti,
• con comunicazione agli organi
competenti
• Richiamo scritto sul registro di classe;
• Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
• sospensione oltre i 15 giorni deliberata
dal Consiglio d’Istituto,
• con comunicazione agli organi
competenti
b
.
conseguenza di danni fisici
con prognosi oltre a 5
giorni
c
.
1
2
Aggressione fisica verso docenti
e personale ATA (schiaffi, pugni,
calci, ecc):
senza danni fisici
9
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del dirigente
Sospensione dalle attività didattiche, con
delibera del consiglio di classe/team docenti
– fino a 15 giorni
Richiamo scritto sul registro di classe con
avviso scritto ai genitori sul libretto
personale o sul diario da parte degli
insegnanti
Convocazione e colloquio con la famiglia
da parte del dirigente per richiamo scritto
risarcimento del danno
a
.
• Richiamo scritto sul registro di classe;
• Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
• sospensione fino a 15 giorni deliberata
2
2
conseguenza di danni fisici
con prognosi fino a 5
giorni
•
b
.
conseguenza di danni fisici
con prognosi oltre a 5
giorni
•
•
•
•
c
.
•
•
•
•
Atti
volontari
danneggiamento,
furto
vandalismo:
di
o
a
.
(fino a 25 €)
•
•
(da 25 € a 100 €)
b
.
•
•
•
1
3
(oltre i 100 €)
•
c
.
•
•
•
1
4
dal Consiglio di Classe, con
comunicazione agli organi
competenti,
con comunicazione agli organi
competenti
Richiamo scritto sul registro di classe;
Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
Sospensione oltre 15 giorni deliberata
dal Consiglio d’Istituto, con
comunicazione agli organi
competenti,
con comunicazione agli organi
competenti
Richiamo scritto sul registro di classe;
Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
sospensione oltre i 15 giorni deliberata
dal Consiglio d’Istituto,
con comunicazione agli organi
competenti
Danni che comportino rischi per
la sicurezza di cose e persone
10
a
.
•
•
Richiamo scritto sul registro di classe
con avviso scritto ai genitori sul
libretto personale o sul diario da parte
del docente
Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
risarcimento del danno
Richiamo scritto sul registro di classe
con avviso scritto ai genitori sul
libretto personale o sul diario da parte
del docente,
Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
sospensione fino a 15 giorni deliberata
dal Consiglio di Classe - risarcimento del danno e
comunicazione agli organi competenti
ove opportuno
Richiamo scritto sul registro di classe
con avviso scritto ai genitori sul
libretto personale o sul diario da parte
del docente
Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
Sospensione oltre i 15 giorni deliberata
dal Consiglio di Istituto, risarcimento
del danno
comunicazione agli organi competenti
Richiamo scritto sul registro di classe
con avviso scritto ai genitori sul
libretto personale o sul diario da parte
del docente
2
•
•
1
5
Violare
la
privacy
con
registrazioni audio e audiovisive
di persone (compagni, docenti,
ATA, ecc) con telefonini,
macchine fotografiche, ecc.
senza previo consenso informato
a
.
•
•
•
•
11
Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
Sospensione oltre i 15 giorni deliberata
dal Consiglio di Istituto, risarcimento
del danno
comunicazione agli organi competenti
Richiamo scritto sul registro di classe
con avviso scritto ai genitori sul
libretto personale o sul diario da parte
del docente,
Convocazione e colloquio con la
famiglia da parte del dirigente o
vicario in presenza del coordinatore
della classe
sospensione oltre i 15 giorni deliberata
dal Consiglio di Istituto - comunicazione agli organi competenti
APPENDICE
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / CONVERSIONE DELLE SANZIONI
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
Legge 169/08:
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ effettuata
mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo.
ATTIVITA’ DI CONVERSIONE DELLE SANZIONI
attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica a favore di compagni in
difficoltà
assunzione di incarichi all’interno della classe con funzione responsabilizzante
riordino dei locali scolastici e della biblioteca, in collaborazione col personale
ausiliario e con i docenti
produzione di elaborati ( composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente
ad uno sforzo di riflessione sui propri comportamenti scorretti
lettera di scusa all’adulto o al compagno offesi
in caso di sospensione: permanenza a scuola e svolgimento di attività finalizzate al
recupero di competenze socio-relazionali e/o di specifiche abilità disciplinari
Le attività di conversione si configurano non solo come sanzioni autonome diverse
dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma anche come misure accessorie che si
accompagnano alle sanzioni di allontanamento.
Le norme tendono però a sanzionare con maggior rigore i comportamenti più gravi e relative
conseguenze, attraverso sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità( DPR 249/98):
sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente per un periodo non
superiore a 15 giorni; il provvedimento è irrogato dal Consiglio di classe* in caso di gravi
e reiterate infrazioni disciplinari
sanzioni che comportano l’allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni; le
suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di istituto nel caso in cui siano stati
commessi reati con situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone
sanzioni che comportano l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico, irrogate dal
Consiglio di istituto in situazioni di recidiva o di gravità tali da determinare seria
apprensione sociale
sanzioni che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame
di stato conclusivo del corso di studi, irrogate dal Consiglio di istituto nei casi più gravi di
quelli indicati.
Consiglio di classe*:si deve ritenere nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in
materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori.
12
PROVVEDIMENTI EDUCATIVI MIRANTI AL RIMEDIO DEL DANNO, ALLA RIFLESSIONE E
AL RAVVEDIMENTO
Esempi
MANCANZA
Si presenta alle lezioni ripetutamente in
ritardo.
Disturba ripetutamente lo svolgimento
delle lezioni impedendo ai compagni di
seguire con attenzione
Tenere comportamenti non corretti al
cambio dell’ora e negli spostamenti
interni (Es. : spingere i compagni, urlare,
uscire dall’aula, dalla fila, etc.)
Utilizza il telefono cellulare durante
l’orario scolastico
Non porta a termine il lavoro
Non rispetta le cose altrui
Provoca i compagni
Sporca o danneggia le proprie cose,
suppellettili, arredi e cose altrui
Non fa i compiti a casa
Insulta, umilia i compagni
Non osserva le prescrizioni degli
insegnanti
Assume talvolta comportamenti
aggressivi verso i compagni
Assume un atteggiamento arrogante e di
insubordinazione con gli adulti
PROVVEDIMENTO
• Avviso telefonico ai genitori (in casi
particolari informativa del D.S. agli
organi di competenza)
• Commentare un testo dove la regola sia
contemplata
• Eventuale
assegnazione
di
un’esercitazione di rinforzo da eseguirsi
a casa, inerente all’attività svolta in
classe.
• Invito a presentare le proprie scuse ai
compagni
• Commentare un testo dove la regola sia
contemplata
• Sequestro del cellulare che verrà
riconsegnato dal D.S. ai genitori.
• Commentare un testo dove la regola sia
contemplata
• Assegnazione del lavoro non fatto per
casa
• Commentare un testo dove la regola sia
contemplata
• Sostituire l’oggetto altrui danneggiato
• Commentare un testo dove la regola sia
contemplata
• Aiutare i compagni
• Espletare servizi
• Commentare un testo dove la regola sia
contemplata
• Sostituire gli oggetti danneggiati;
• Pulire dove sporcato; riordinare dove
messo a soqquadro con sorveglianza di
personale ausiliario
• Comunicazione alla famiglia
• Assegnare il lavoro non fatto durante i
momenti di riposo a scuola
• Comunicazione alla famiglia
• Scuse pubbliche
• Prestare aiuto ad altri compagni
• Espletare servizi
• Lettura, commento o produzione di testi
pertinenti, ecc.
• Ammonizione orale
• Comunicazione alla famiglia
• Scuse pubbliche all’insegnante
• espletare servizi
• Punizioni riflessive: lettura, commento o
produzione di testi pertinenti, ecc.
• Comunicazione alla famiglia
• Scuse pubbliche
• Prestare aiuto ad altri compagni
• Espletare servizi
• Lettura, commento o produzione di testi
pertinenti, ecc.
• Comunicazione alla famiglia
• Scuse pubbliche all’insegnante
• Espletare servizi
• Lettura, commento o produzione di testi
pertinenti, ecc.
13
Chi lo impartisce
Insegnante che rileva la
mancanza.
Gli insegnanti di classe
irrogano la sanzione
mediante il
coordinatore, sentito il
parere del Dirigente
Picchia i compagni con frequenza
Assume atteggiamenti di prepotenza,
arroganza, vessazione verso i compagni
Danneggia e/o distrugge cose della
scuola, del giardino
Sottrae cose ai compagni e non le
restituisce
• Comunicazione alla famiglia
• Scuse pubbliche
• Prestare aiuto ad altri compagni;
espletare servizi
• Lettura, commento o produzione di testi
pertinenti, ecc.
• Comunicazione alla famiglia
• Scuse pubbliche
• Prestare aiuto ad altri compagni;
espletare servizi
• Lettura, commento o produzione di testi
pertinenti, ecc.
• Comunicazione alla famiglia
• Scuse pubbliche
• Sostituire le cose danneggiate
• Lettura, commento o produzione di testi
pertinenti, ecc.
• Comunicazione alla famiglia
• Scuse pubbliche
• Sostituire nuove o restituire le cose
danneggiate
• Lettura, commento o produzione di testi
pertinenti, ecc.
Insegnante che rileva la
mancanza.
Gli insegnanti di classe
irrogano la sanzione
mediante il
coordinatore, sentito il
parere del Dirigente
La scuola non assume alcuna responsabilità in ordine al danneggiamento, smarrimento o
sottrazione dei materiali non necessari all’attività didattica e/o non richiesti dai docenti, portati a
scuola dagli allievi in violazione alle norme del Regolamento interno di disciplina.
14
NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE DIDATTICHE E I
VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le visite didattiche e i viaggi di istruzione, pur offrendo agli alunni occasioni ricreative,
costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola, essendo finalizzate alla
formazione generale e culturale; i partecipanti sono pertanto tenuti ad osservare le seguenti
norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza:
In autobus:
• si sta seduti al proprio posto, infatti se si rimanesse alzati una brusca manovra potrebbe
far perdere l’equilibrio e causare brutte cadute
• non si mangia né si beve, infatti un’improvvisa frenata potrebbe causare l’ingestione di
liquidi e/o solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari
• si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla
guida
Nel trasferirsi da un luogo all’altro
• si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell’insegnante o della guida, infatti
allontanandosi o non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo
• non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il
permesso, infatti potrebbero venir facilmente danneggiati
Se la visita dura più di un giorno
• Alle 23,00 ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi: è essenziale dormire per un
congruo numero di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la giornata seguente
La buona educazione nei rapporti con le altre persone pur non rappresentando materia di
sicurezza, rende più piacevole la vita di tutti.
Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse della tutela dell’integrità fisica degli allievi. Il
proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno
diritto di beneficiare pienamente della visita d’istruzione
Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà
ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente regolamento
di disciplina.
Del presente Regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento generale
d’Istituto, affisso all’albo della scuola, è fornita copia a tutte le famiglie degli studenti.
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del _4___/__2__/_09_____.
15
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