COMUNE DI PESARO
REGOLAMENTO D’IGIENE
(come da ultima modifica apportata dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21.04.2008)
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TITOLO I
Vigilanza igienica ed assistenza sanitaria.
Art. 1 - Il Podestà presiede, nella giurisdizione del Comune, all'adempimento delle norme che,
nell’interesse della salute pubblica, sono stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti governativi e
comunali; riceve i reclami degli interessati per quanto riguarda le disposizioni del presente
Regolamento e ogni altra questione che possa interessare, anche indirettamente, la salute
pubblica e in casi di urgenza, a termini della Legge Comunale e Provinciale, emana ordinanze
sanitarie.
Art. 2 - L’ordinanza dovrà essere immediatamente eseguita, nonostante ricorso od opposizione e,
in difetto di esecuzione, il provvedimento verrà effettuato d’ufficio.
Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini voluti dalla legge.
Art. 3 - Il Podestà provvede in conformità della legge sulla tutela dell'Igiene e della sanità pubblica:
a) alla vigilanza sanitaria coll'Ufficio d’Igiene, col Laboratorio Provinciale, col concorso degli
altri Uffici Municipali da richiedersi secondo le rispettive competenze.
b) all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a mezzo del Chirurgo di Città, dei Medici
condotti e delle levatrici condotte.
c) all'assistenza zooiatrica a mezzo del Veterinario del Macello.
TITOLO II
Dell'Ufficiale Sanitario.
Art. 4 – L’Ufficiale Sanitario, oltre alle attribuzioni impostegli dalle leggi e dai Regolamenti dello
Stato:
a) vigila sull'esecuzione del presente Regolamento, sulle condizioni igieniche e sanitarie del
Comune e ne tiene costantemente informato il Podestà ed il Medico Provinciale
b) denunzia sollecitamente al Podestà ed al Medico Provinciale quanto nell'interesse della
sanità pubblica possa richiedere speciali e straordinari provvedimenti;
c) in caso di malattie infettive e contagiose dell'uomo, provvede alle misure per impedirne la
diffusione con ispezioni, isolamenti e disinfezioni;
d) visita le Scuole e consiglia i provvedimenti del caso per gli alunni affetti da malattia sospetta
o trasmissibile;
Vigila:
a) sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato;
b) sugli alimenti e sulle bevande;
c) sulle professioni sanitarie ed affini;
d) sulle malattie infettive dell'uomo e degli animali;
e) sulla verifica dei decessi, sul trasporto dei cadaveri e sulla polizia sanitaria dei Cimiteri;
f) visita le scuole e consiglia i provvedimenti del caso per gli alunni affetti da malattia sospetta
o trasmissibile;
g) compila la statistica sanitaria ed il bollettino mensile ed annuale sanitario del Comune;
h) comunica al Prefetto l'elenco numerativo di tutte le vaccinazioni eseguite indicando quelle
di prima o di ripetuta vaccinazione col risultato di esse.
Art. 5 - L’Ufficiale Sanitario sarà coadiuvato dai Veterinari, dall'Ingegnere, dalle Guardie Municipali
e dai Vigili Sanitari Provinciali.
TITOLO III.
Assistenza Medico-Chirurgica dei poveri.
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Art. 6 - Pel servizio di cura dei malati, il Comune ha alle sue dipendenze un Chirurgo di città e dei
medici condotti e ciascuno di questi ha un riparto sanitario.
I medici chirurghi condotti sono tenuti:
a) a curare gratuitamente tutti gli infermi del rispettivo riparto, a norma dell’elenco ad essi
assegnato, accedendo al loro domicilio quante volte occorra, sia di giorno che di notte, ed anche i
malati poveri di passaggio;
b) a denunziare a1 Podestà od all'Ufficiale Sanitario i casi anche sospetti di malattia infettiva o
diffusiva; nonché i fatti e le circostanze che possono interessare la salute pubblica;
c) ad eseguire nei locali e nei giorni stabiliti tutte le pubbliche e gratuite vaccinazioni e
rivaccinazioni anti vaiolose, nonché tutto le vaccinazioni che potessero, fuori dei locali suddetti,
venire volta per volta ordinate dal Podestà, su proposta dell'Ufficiale Sanitario;
d) a comunicare all’Ufficiale Sanitario il nome e cognome e le altre generalità dei vaccinati,
nonché l’esito dell'innesto;
e) ad eseguire le vaccinazioni antitifiche;
f) a praticare le verifiche dei decessi, ed anche dei nati in mancanza della levatrice;
g) ad eseguire tutti gli obblighi contrattuali stabiliti nel loro capitolato d'oneri e tutti gli obblighi
loro imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato;
h) a prestare l'opera loro negli Ambulatori o nei Dispensari che il Comune credesse opportuno
istituire.
Art. 7 - Le levatrici condotte, oltre a quanto sono obbligate per il relativo capitolato, sono tenute:
a) ad assistere gratuitamente tutte le partorienti povere, recandosi al loro domicilio, quante
volte occorra, sia di giorno che di notte;
b) a denunciare all’Ufficiale Sanitario le puerpere febbricitanti e le oftalmie dei neonati;
c) a tenere in ordine e presentare mensilmente all'Ufficiale Sanitario i registri dei parti e degli
aborti a norma del Regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con R.D. 6
Dicembre 1928, n. 3318;
d) a tenere in perfetta asepsi gli strumenti prescritti;
e) a chiamare il medico in qualunque parto difficile e non naturale.
TITOLO IV.
Assistenza e vigilanza zooiatrica.
Art. 8 - Il servizio Zooiatrico è affidato all'Ufficio Veterinario Municipale, del quale fanno parte:
a) il Veterinario Municipale, direttore e responsabile del regolare funzionamento del servizio;
b) il Direttore del pubblico macello che dirige il funzionamento del medesimo;
c) i Veterinari Comunali che disimpegnano il servizio di vigilanza e assistenza zooiatrica nelle
zone loro assegnate.
Art. 9 - Il Veterinario Comunale, oltre all'assistenza zooiatrica, ha i seguenti obblighi:
a) della vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame, della denuncia al Podestà dei casi di
malattia infettiva, nonché della esecuzione dei provvedimenti prescritti dal Regolamento speciale
di Polizia Veterinaria del 10 Maggio 1914;
b) dell’accertamento della causa di morte accidentale o per malattia degli animali da macello
per indicarne l’uso o la distruzione, attenendosi alle prescrizioni del Regolamento sopracitato;
c) di coadiuvare l'Ufficiale Sanitario nel servizio di vigilanza annonaria, nell'ispezione dei
singoli spacci del le carni macellate, nella visita ai laboratori di carni insaccate, allo spaccio di
Bassa macelleria, nonché al mercato del pesce e ai frigoriferi;
d) della vigilanza sull'igiene delle stalle e sulle condizioni di salute degli animali destinati alla
produzione del latte;
e) della vigilanza nel Canile municipale e sugli animali sospetti sottoposti a periodo di
osservazione;
f) della compilazione di un rapporto annuale sullo stato sanitario del bestiame, sui
provvedimenti adottati durante l'anno e su quanto possa ritenere opportuno per l'incremento e il
miglioramento delle razze;
g) di corrispondere a tutte le richieste che gli saranno fatte dall'Ufficiale Sanitario.
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Art. 10 - Il Veterinario del Macello oltre a tutti gli obblighi stabiliti nel relativo Capitolato ha l'obbligo:
a) della ispezione degli animali da macello e dei locali in cui si fa la macellazione;
b) della denuncia all'Ufficiale Sanitario dei casi di malattia infettiva constatati nel macello,
indicando la stalla di provenienza dell’animale;
c) di applicare tutte quelle misure del caso per impedire la diffusione all'uomo di malattie
parassitarie riscontrate negli animali macellati.
TITOLO V.
Igiene del suolo.
Art. 11 - La pulizia delle strade, delle piazze, del suolo d'uso pubblico nell'interno dei fabbricati è di
pertinenza dell'Amministrazione Comunale che indicherà in quali luoghi saranno da trasportarsi le
spazzature pubbliche.
Art. 12 – E’ vietato gettare dalle case sul suolo pubblico qualsiasi materia, come pure di scuotere
o battere dalle finestre verso strade o piazze, abiti, tappeti e qualunque altro oggetto da cui possa
separarsi polvere od immondizia.
Art. 13 - I cortili ed i terreni scoperti di proprietà privata, posti dentro la città e nel suburbio, devono
essere provveduti di conveniente scolo in modo che non abbiano a ristagnarvi le acque delle
piogge o di altra provenienza. Su tali superfici non potranno versarsi acque, immondizie o materiali
di rifiuto delle case, che verranno raccolti in recipienti metallici coperti, da vuotarsi giornalmente
dagli spazzini comunali.
La spazzatura dei locali pubblici, dei cortili dovrà eseguirsi previo inaffiamento.
Art. 14 - La spazzatura degli esercizi deve essere eseguita prima dell'apertura al pubblico e dopo
la chiusura.
Art. 15 - I depositi di letame sono vietati in città; nei terreni coltivati entro la cinta daziaria possono
essere permessi, purché si trovino a distanza non minore di metri 30 dall'abitato, dalle pubbliche
vie e da luoghi frequentati dal pubblico, in fosse murate con pareti e fondo impermeabili, munite di
pozzetto di raccolta dei liquidi e ricoperti con terra battuta. Fuori della cinta daziaria i letamai
devono trovarsi ad una distanza non minore di m. 20 dall'abitato e dalle strade e tenuti in modo
tale che non producano esalazioni moleste.
Art. 16 - Il trasporto delle immondizie deve farsi, in città, esclusivamente con carri chiusi; in
campagna o nello stesso modo o con carri a spallette e coperti. In ogni caso dovrà essere evitata
la dispersione lungo la via di qualunque minima parte della materia trasportata.
Art. 17 - Qualora si richieda dai proprietari di utilizzare le materie dei cessi e le acque impure per
irrigazione, il Podestà, nel concederne licenza, indicherà quelle modalità che stimerà opportune a
garanzia della pubblica salute. E' sempre severamente vietato di inaffiare ortaglie direttamente
con liquame di fogne e di pozzi neri.
Art. 18 - Il trasporto delle bestie morte o di parti di esse deve farsi con carri chiusi in modo da
impedire qualsiasi dispersione.
Art. 19 - Il trasporto di qualunque materia liquida o quasi liquida, che tramandi esalazioni fetide,
dovrà essere fatto con botti od altri recipienti chiusi in modo che non avvenga veruna esalazione.
Art. 20 - I proprietari ed i conduttori di terreni dovranno rimuovere qualsiasi ostacolo al deflusso
delle acque superficiali ed il Podestà potrà ordinare tutti i lavori atti ad evitare il ristagno delle
acque pericolose alla salute pubblica o propizia alla riproduzione di zanzare o di altri insetti.
Lo sbarramento dei corsi d'acqua, a scopo d'irrigazione agricola, non potrà praticarsi senza
licenza del Podestà.
Art. 21 - E' vietato intercettare con fondazioni od altre opere scoli, chiudere fogne, porre
comunque ostacolo al deflusso di acque superficiali o sotterranee.
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E' vietato gettare nelle bocche di fogna, negli orinatoi, nei chiusini stradali materie capaci di
ostruirle.
Art. 22 - Le acque di rifiuto delle abitazioni, nonché quelle provenienti da stalle, devono essere
convogliate in fognoli impermeabili sotterranei, immessi nella pubblica fognatura. In mancanza di
fognatura pubblica le materie escrementizie devono essere immesse in bottini mobili o pozzi neri a
fossa biologica prima che i rifiuti abbiano lo scarico nella fognatura stradale.
I pozzi neri, o fosse fisse, dovranno essere praticati nel sottosuolo fuori del fabbricato, lontani
dai muri di fondazione circondandoli di uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo dello
spessore minimo di 50 cm. Le pareti avranno lo spessore non inferiore a 25 cm., dovranno essere
di cemento o di mattoni legati con cemento od asfalto. Saranno i detti pozzi neri cilindrici o ad
angoli arrotondati a fondo concavo della capacità non superiore a metri cubi due, ventilati con tubo
fin sopra il tetto del fabbricato viciniore e chiusi con coperchio ermetico. Il tubo di caduta sarà
munito di chiusura idraulica o di valvola. Spetta al proprietario l'obbligo di regolare il periodico
vuotamento, preferibilmente con sistemi pneumatici adatti, e di curare la manutenzione in modo da
impedire il traboccamento. Le fogne mobili saranno di facile trasporto, di metallo o legno resistente
ricoperto di sostanza protettrice ed a perfetta chiusura. Saranno collocate in locale apposito a
pavimento cementato e ventilato con tubo fin sopra il tetto.
Art. 23 - Le acque di rifiuto contenenti residui organici in decomposizione non potranno essere
disperse in luoghi della spiaggia marina vicino ad aggregati di case, nel letto di torrenti, nei corsi
d'acqua o nella falda acquea sotterranea per mezzo di pozzi assorbenti.
Art. 24 - I fognoli di raccolta delle acque di rifiuto e delle materie escrementizie delle case di nuova
abitazione dovranno essere costruiti o in ghisa oppure in tubi cilindrici di cemento o di terracotta
rivestiti con vernice impermeabile fabbricati a macchina con giuntura a perfetta tenuta.
I fognoli esistenti, qualora si verifichino dispersioni o cattive esalazioni, dovranno essere
ricostruiti.
Art. 25 - L'immissione dei fognoli privati nelle pubbliche fogne sarà fatta con licenza del Podestà,
purché forniti di chiusura idraulica.
Nessuna parte dei lavori di costruzione o di restauro della fognatura privata potrà essere
coperta o in alcun modo nascosta se non dopo di essere stata sottoposta a verifica del tecnico, a
ciò delegato dall'Autorità Sanitaria Comunale.
Art. 26 - I lavori di escavazione del suolo stradale non possono essere eseguiti senza il permesso
del Podestà. Trattandosi di rinnovamento o restauro di fogne, i lavori si devono eseguire
sollecitamente senza interruzione, possibilmente di notte, ottemperando alle prescrizioni che
verranno date dall'Autorità Municipale.
Art. 27 - Se nelle escavazioni di strade, terreni o nella costruzione di nuovi fabbricati si trovino
tratti di cunicoli, fogne od altre opere destinate a condurre acque o materie di espurgo, si dovrà
immediatamente avvertire l'Autorità Municipale e si debbono interrompere i lavori fino a che gli
Uffici Tecnico e Sanitario del Comune non abbiano impartito le istruzioni opportune.
Art. 28 - Se nei lavori di scavo o nella costruzione di nuovi fabbricati si trovino terre impregnate di
materie organiche in putrefazione o pozzi neri, si dovranno asportare le prime e vuotare i secondi
riempendoli poi di terra. Se non sia possibile asportare dette materie esse dovranno essere
sottoposte a trattamento chimico approvato dall'Ufficio Sanitario.
Art. 29 - E' consentita la irrigazione agricola e spandimento purché con sistemi speciali tecnici
consigliati dalla igiene dopo verifica dell'Ufficiale Sanitario e con la licenza rilasciata dal Podestà,
subordinata caso per caso alle norme di esercizio.
E' vietato il lavaggio delle ortaglie in acque contaminate da immissioni luride.
TITOLO VI
Igiene dell'abitato, delle industrie e degli esercizi.
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Art. 30 - E' vietato intraprendere sia in Città come in campagna qualsiasi costruzione nuova,
ricostruzione, riattamento di edifici o qualsiasi lavoro interessante la fognatura o la provvigione
d'acqua, senza aver prima ottenuto il consenso dell’Autorità Comunale.
Art. 31 - La domanda sarà corredata di disegno per indicare l’estetica della costruzione, la
distribuzione degli ambienti, dei cortili, la aereazione ed illuminazione, i pozzi, le latrine, come pure
l'approvvigionamento dell'acqua, il sistema di allontanamento delle acque di rifiuto; i progetti
esposti saranno esaminati dalla Commissione Edilizia di cui farà parte l'Ufficiale Sanitario.
Art. 32 - In caso di demolizione anche parziale di edifici vecchi o comunque già stati abitati, si
dovranno praticare frequenti bagnature per impedire il sollevamento della polvere e la
propagazione di germi infettivi, e, dove occorra, disinfezioni.
Inoltre, per evitare il sollevamento della polvere, i ponti e gli steccati delle case in demolizione
dovranno essere rivestiti per tutta la loro altezza di adatto materiale (stuoie, tele, ecc.).
Art. 33 - Per adibire ad uso abitazione un fabbricato sono necessari i seguenti requisiti
1) che gli ambienti siano puliti ed asciutti;
2) che ogni appartamento abbia acqua potabile, lavandino, scarico delle acque di rifiuto,
camini in numero sufficiente ed una latrina situata in locale appartato con presa di aria e luce
diretta.
Art. 34 - Possono essere considerati abitabili anche i locali situati al disotto del piano stradale,
quando in seguito a visita dell'Ufficiale Sanitario siano dichiarati tali nel permesso di abitabilità
della casa di nuova costruzione.
I locali destinati per abitazione diurna (lavatoi, cucine, ecc.) dovranno avere:
1) il pavimento di centimetri 30 più elevato dal livello massimo delle acque del sottosuolo;
2) i muri ed il pavimento protetti mediante adatti materiali contro l'umidità del suolo;
3) altezza libera del locale fuori terra almeno un metro;
4) le finestre di superficie superiore a 1/10 della superficie dei pavimento, con 60 centimetri di
altezza dal terreno circostante ed aprentisi all'aria libera.
Art. 35 - Gli ambienti destinati ad abitazione avranno almeno una finestra all'aria libera. La
superficie di questa sarà, almeno 1/10 della superficie della stanza, e se vi è una sola finestra
questa sarà almeno di metri quadrati 1,80 di superficie.
Sono proibiti i passi di luce ed aria a tutti i fabbricati a cortile chiuso.
Art. 36 - Il vuoto delle scale delle abitazioni dovrà prendere aria e luce dall'esterno, e dove questo
non sia possibile, la copertura a vetri destinata per l'illuminazione dovrà avere sufficiente apertura
per la ventilazione.
Art. 37 - E' vietato nella costruzione di muri l'impiego di materiali inquinati o non ben puliti o troppo
igroscopici.
Art. 38 - Nelle soffitte abitabili, il soffitto dovrà essere fornito di un rivestimento interno con spazio
di aria interposto.
Art. 39 - Gli anditi, i vestiboli ed i corridoi comuni dovranno essere illuminati ed aereati, puliti,
imbiancati ogni volta che se ne riconoscerà la necessità.
Art. 40 - Quando richiedersi per destinare a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico di coprire
con vetriate un cortile questo dovrà almeno misurare mq. 50 di superficie e dovrà il nuovo locale
avere assicurata la rinnovazione d'aria. In ogni caso un locale coperto dovrà essere fornito di un
lucernaio avente un'ampiezza di almeno 1/5 di quella della copertura ed un'altezza sopra di essa
di mezzo metro.
E’ vietata la copertura quando al disotto vi siano ambienti che ricevono aria o luce dal cortile.
Art. 41 - Le latrine avranno il pavimento ed il rivestimento delle pareti fino all'altezza di m. 1,20, di
materiale impermeabile e lavabile, riceveranno luce ed aria all'esterno, non si apriranno mai nella
cucina, ne possibilmente in altra camera di abitazione.
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Pei laboratori, opifici, dormitori vi sarà una latrina ogni trenta persone, e vi saranno latrine
separate per i due sessi.
Art. 42 - I tubi di scarico degli acquai, lavandini, bagni, etc. alla loro origine dovranno essere muniti
di chiusura idraulica e formati di materiali impermeabili.
Art. 43 - I pozzi neri, costruiti a perfetta tenuta, non potranno mai essere collocati in sottosuolo
coperti da un fabbricato, dovranno essere distaccati dai muri dell'edificio di almeno 50 centimetri
ed essere costruiti indipendenti da questi. Fra i muri si interporrà uno strato di argilla battuta o
calcestruzzo o una intercapedine areata.
I bottini saranno almeno 10 metri distanti da qualunque pozzo o qualsiasi raccolta d'acqua,
costruiti con pietrame o mattoni ben cotti uniti ed intonacati con cemento, avranno le pareti di uno
spessore di 30 centimetri almeno e saranno di proporzioni adeguate al fabbricato, avranno angoli
arrotondati e fondo concavo. Saranno coperti a volta e muniti di canne di ventilazione fino al tetto.
Avranno una apertura munita di doppio chiusino o di altro mezzo che non si opponga alle
esalazioni, che permetta di penetrarvi per la opportuna ripulitura, ed una altra apertura dovrà
essere provvista di un tubo che peschi fino a breve distanza dal fondo nel punto più declive
poggiato nel suo estremo superiore in modo da potervi innestare il condotto di aspirazione delle
materie a seconda del sistema inodoro adottato. Il detto tubo dovrà essere tappato possibilmente
con coperchio a vite oppure con doppio chiusino.
Art. 44 - Potranno costruirsi bottini a diversi comparti per l’applicazione del sistema di epurazione
biologica.
I mezzi di aereazione ecc., nonché tutte le opere necessarie al loro perfetto funzionamento,
dovranno essere approvate dall'Ufficio d'Igiene il quale, prima di permettere l'immissione nella
fognatura del liquame, dovrà verificare con analisi e ricerche del Laboratorio che esso offra tutte
quelle garanzie richieste dalla scienza.
In caso di guasto o cattivo funzionamento, sarà tolto il permesso rilasciato e verrà chiusa
d'ufficio la comunicazione colle fogne pubbliche.
Art. 45 - Ogni volta che siasi eseguita la vuotatura di un pozzo nero si farà la lavatura, ripulitura e
disinfezione del suolo circostante. L'Autorità Comunale, quando occorra, potrà ordinare per le
operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri, l’impiego di speciali sostanze deodoranti e
disinfettanti. I pozzi neri dovranno essere costruiti in modo d'aver facile accesso per la vuotatura.
Quelli esistenti e non rispondenti a tali condizioni potranno essere soppressi e ricostruiti in luoghi
adatti, previo parere dell'Ufficio Tecnico. Sono proibiti i bottini a smaltitoio.
La vuotatura dei pozzi neri sarà fatta a mezzo di macchine a sistema inodoro. La vuotatura dei
pozzi neri nelle abitazioni rurali, ferme restando le precedenti disposizioni, potrà farsi con i sistemi
comuni e meglio adatti, per l'uso del prodotto come concime.
Art. 46 - I bottini destinati al deposito delle materie fertilizzanti estratti dai pozzi neri, compresi
quelli in proprietà private, saranno permessi in seguito all'approvazione della Autorità Comunale,
sentiti i pareri degli Uffici d'Igiene e Tecnico, sulla capacità, costruzione, ubicazione, distanza dallo
abitato.
Art. 47 - Le condutture delle acque bianche, quando saranno immesse nella fognatura al loro
imbocco nei fognoli, saranno fornite di chiusura idraulica.
Se immesse nelle condutture delle latrine, saranno fornite di un doppio sifone od altri
interruttori a chiusura idraulica e ventilata.
Dove non esistono fogne le condutture saranno immesse in vasche separate impermeabili ed
in tutto corrispondenti ai requisiti dell'art. 46 ed il proprietario dovrà curarne il vuotamento. Saranno
proibite le condutture a smaltimento e l'immissione di tali rifiuti nelle fosse stradali.
Art. 48 - I collegi, gli ospizi e gli asili dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dal presente
regolamento per le abitazioni ed avranno inoltre:
1) i dormitori con una cubicità di 25 mc. per ogni individuo grande e di mc. 15 per giovani;
2) un locale uso infermeria aereato e salubre appartato con camere d'isolamento.
Saranno inoltre provvisti di acqua potabile sufficiente, lavandini, bagni. Saranno tenuti colla
più scrupolosa nettezza procedendo, se è necessario, a restauri, imbiancature, ecc. Qualora i
proprietari conduttori, direttori, ecc. dei suddetti Istituti non ottemperassero alle suddette
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disposizioni entro un termine prefisso, oltre alle pene sancite ai contravventori del presente
Regolamento, il Podestà potrà ordinare la chiusura dell'Istituto.
Art. 49 - Le norme stabilite nel presente Regolamento per le case nuove o già esistenti si
osserveranno pure per le scuole. Queste avranno pavimenti impermeabili ad angoli arrotondati,
dovranno essere fornite di acqua potabile di fontanine uso Accorimboni, Oreffice, od altro analogo,
lavandini, riscaldamento, armadi individuali, avere l'ampiezza proporzionata al numero degli alunni,
essere convenientemente aereate ed illuminate scrupolosamente pulite ed imbiancate. I banchi
ed il materiale scolastico saranno conformi ai regolamenti ed alle istruzioni stabilite da leggi
speciali.
Ogni edificio scolastico deve essere provvisto di medicinali indispensabili a prestare le prime
immediate cure ai bambini colpiti da malore improvviso.
Art. 50 - Chiunque intende aprire una scuola pubblica o privata e qualsiasi raccolta temporanea o
permanente di persone a scopo di ritiro, di asilo, di studio, di ricreazione, dovrà chiederne
permesso al Podestà quindici giorni prima e dichiarare il locale o i locali che servono per raccolta
della collettività di persone e il numero massimo degli individui che vi possono essere contenuti.
L’Ufficiale Sanitario verificherà se si hanno i requisiti richiesti dal presente regolamento, ed in
caso affermativo rilascerà il relativo permesso.
Art. 51 - Per l'apertura di opifici, laboratori e di altri locali destinati ad usi industriali si dovrà
renderne avvisato il Podestà, almeno quindici giorni prima, questi concederà il permesso dopo che
una ispezione tecnico-sanitaria avrà accertato che tutte le norme d'igiene prescritte dalle leggi e
dai regolamenti siano osservate.
Art. 52 - I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali, dovranno
rispondere alle seguenti condizioni:
a) avere un'altezza di m. 3 ed una cubicità di mc. 10 per persona se costruiti dopo la data di
entrata in vigore del presente regolamento; di m. 2,50 ed una cubatura di mc. 8 per persona se
costruiti prima dell'attuale regolamento, essere asciutti, ben difesi contro gli agenti atmosferici ed
anche ad ambiente chiuso;
b) avere una sufficiente ventilazione attivata in modo da evitare che le correnti colpiscano
direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro;
c) essere forniti, qualora vi sia necessità, di apparecchi per la continua e completa
esportazione di prodotti della combustione e delle altre emanazioni gasose. L’asportazione avrà
luogo in modo che i prodotti non rechino danno od incomodo agli operai ed agli abitanti vicini.
L'aspirazione deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove i gas si
producono;
d) essere convenientemente illuminati secondo la natura del lavoro che vi si compie,
possibilmente a luce naturale diretta;
e) avere le pareti pulite e, se il genere dell'industria lo consenta, anche intonacate e verniciate
e la pavimentazione in buono stato di manutenzione e senza discontinuità.
Art. 53 - In ogni opificio ed in ogni luogo dove vengono occupati stabilmente più di cinque persone
dovrà trovarsi una sufficiente quantità di acqua, riconosciuta pura, tanto per uso potabile quanto
per lavaggio; nonché di cessi, orinatoi in numero conveniente e cioè almeno uno per ogni trenta
persone.
La distribuzione dell'acqua per lavaggio deve essere fatta in modo da evitare l'uso di
vaschette o di catinelle con acqua ferma.
I cessi e gli orinatoi dovranno essere posti in camerini separati dall’ambiente di lavoro,
direttamente aereati ed illuminati dall'esterno.
Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini, come pure la
vuotatura ed il trasporto delle materie in queste contenute devono rispondere alle norme
consigliate dalla ingegneria sanitaria.
I proprietari e i direttori sono tenuti a curare che i cessi, gli orinatoi, i lavandini e gli apparecchi
relativi siano mantenuti costantemente puliti ed in perfetto stato di funzionamento.
Art. 54 - Nelle aziende industriali che occupano più di 20 operai, quando questi lavorano in
ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usino abitualmente
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sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, si dovrà
provvedere ad un servizio giornaliero di doccie.
Queste devono essere provviste di acqua calda e fredda in quantità sufficiente con ambienti
separati per i due sessi.
Art. 55 - Le Aziende industriali che occupino più di 50 operai, quelle che si trovino nelle condizioni
indicate nell'articolo precedente e quelle dove gli abiti degli operai possono essere bagnati durante
il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoi, distinti per i due
sessi e convenientemente arredati.
I locali destinati ad uso di spogliatoi devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro,
aereati, illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.
Art. 56 - E' proibito far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in
fosse, in gallerie ed in generale in ambienti, recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possono
esservi gas deleteri se non sia stata preventivamente accertata la esistenza delle condizioni
necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante
ventilazione o con altri mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell' atmosfera, gli operai devono essere legati
con cinture di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro, e, ove occorra, provveduti anche di
apparecchi di protezione.
Art. 57 - L'esercente deve adottare i mezzi opportuni perché gli operai possano mettersi al riparo
dalle irradiazioni calorifiche nei periodi di tempo in cui non sono costretti a rimanervi esposti per
causa delle esigenze di lavoro.
Quando le irradiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, gli operai devono essere
muniti, a seconda dei casi e compatibilmente con le esigenze tecniche, di occhiali affumicati od
anche di schermi capaci di difendere tutto il viso.
Apparecchi analoghi di protezione si devono fornire agli operai contro la fiamma ossidrica od
ossiacetilenica e al personale operatore e di assistenza contro i raggi X, i raggi ultra-violetti, ed
altre irradiazioni.
Art. 58 - Presso tutti gli stabilimenti industriali o laboratori, nei quali gli operai vanno soggetti a
pericoli d'infortuni, di asfissie, di avvelenamento acuto, dovranno essere scrupolosamente applicati
tutti i mezzi e prese tutte le misure di cui la scienza e l'esperienza hanno dimostrato l'opportunità
per proteggere la salute di chi lavora.
Inoltre dovrà trovarsi un locale apposito con tutto il necessario per i primi soccorsi d'urgenza.
Le istruzioni sui primi soccorsi di urgenza saranno stampate ed affisse nei locali di lavoro.
Art. 59 - I locali chiusi semi sotterranei, quando si trovino collocati sotto il livello del terreno
circostante per non più di tre quarti della loro altezza, possono essere destinati al lavoro, anche se
questo sia continuativo, purché rispondano alle altre condizioni del presente regolamento e non
siano pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.
Nei locali sotterranei potranno essere compiute le operazioni relative alla vinificazione e quelle
che per carattere tecnico devono essere eseguite in detti locali.
Art. 60 - Le camere destinate nelle aziende industriali all'allattamento dei bambini delle operaie
devono essere bene illuminate e ventilate, ben riscaldate nella stagione fredda e tenute sempre in
istato di scrupolosa pulizia. Esse saranno anche provviste di acqua e convenientemente arredate.
Art. 61 - Nelle aziende industriali e commerciali l'esercente deve mantenere puliti i locali di lavoro,
facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al
minimo la sollevazione delle polveri nell'atmosfera, oppure mediante aspiratori.
L'esercente dovrà tenere, nelle Aziende predette, sputacchiere da pulirsi e da disinfettarsi
convenientemente, tanto nei locali chiusi di lavoro, quanto nelle scale e in altri luoghi di passaggio.
Art. 62 - Non sarà permesso tenere locande, alberghi, locali per uso dormitorio pubblico, o
ricovero anche temporaneo, se non previa ispezione tecnico-sanitaria.
Le camere destinate a questo uso non avranno meno di tre metri di altezza, di mc. 25 per
persona adulta e di mc. 15 per ragazzi, aereate, direttamente illuminate dal di fuori.
9
L'esercente dovrà curare la massima nettezza degli ambienti e delle suppellettili, la rimozione
di ogni causa d'insalubrità uniformandosi a tutte le istruzioni che il Podestà dovesse emanare a
tutela dell'igiene.
Art. 62/bis – Per gli alberghi, ristoranti e pensioni l’altezza minima interna utile dei locali è fissata
in mt. 2,70, riducibili a mt. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli.
La riducibilità dell’altezza si applica anche alle cucine per gli edifici già esistenti, quando non sia
materialmente o giuridicamente possibile adeguarli alla norma generale, salva restando la
valutazione del competente Servizio Sanitario in merito alla effettiva igienicità dei locali.
(Nota: Articolo aggiunto con atto di CC n. 319 del 18.04.1983, esaminato dal CO.RE.CO., in data
03/08.1983 al n. 17899. Ripubblicato a’ termini dell’articolo 62 T.U. 03.03.1934 n. 383, e
successive modificazioni).
Art. 63 - Le locande, gli alberghi, i pensionati di famiglia, come gli ospedali ed istituti di cura o di
ricovero pubblico o privato, saranno sottoposti almeno una volta all'anno a generale ripulitura.
Art. 64 - Nelle locande, negli alberghi, nelle trattorie e negli altri esercizi pubblici, come pure nelle
abitazioni collettive, i locali dove si conservano e si preparano cibarie, dovranno avere i vani di
apertura esterna muniti di reticelle metalliche per protezione degli insetti, mantenute
costantemente integre e pulite.
Art. 65 - Tutti i luoghi chiusi destinati a pubblici spettacoli, riunioni, dovranno essere ben aereati,
occorrendo anche con apparecchi di ventilazione; avere latrine in quantità sufficiente, distinte per
sesso, poste in luogo appartato, ventilato adeguatamente dall'esterno, munite di chiusura idraulica
e possibilmente con cacciate automatiche di acqua per lavatura, orinatoi provvisti di acqua per il
loro continuo lavaggio ed essere disinfettati giornalmente; avere nelle sale di trattenimento, nei
corridoi ed annessi, i cartelli indicatori del divieto di sputare sul pavimento.
Art. 66 - Nelle scuole, opifici, locali destinati alla convivenza o riunione anche, temporanea di più
persone, il riscaldamento, quando non si adatti col termosifone, sarà fatto con sistema tale da
assicurare anche una buona ventilazione.
L'aria da introdursi non verrà a contatto con parti metalliche roventi e non sarà inquinata da
prodotti della combustione.
Art. 67 - Focolai, forni e camini, impianti termici, condotte di calore e canne fumarie devono
rispettare quanto disposto dal D.P.R. 26/8/1993 n. 412 (come modificato e integrato dal D.P.R.
21/12/1999 n. 551, e successive sostituzioni, abrogazioni, modifiche ed integrazioni) e devono
rispettare quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale
(Nota: Articolo così sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 21.04.2008)
Art. 68 - Le stalle per animali domestici dovranno essere possibilmente indipendenti dalle case,
mai in comunicazione diretta con ambienti di abitazione, ed avere: altezza minima di m. 3,
pavimenti di materiale impermeabile, con scoli regolari sboccanti in fognoli che vadano ad
immettersi in un bottino a tenuta e munite di canne di ventilazione, pareti intonacate in modo da
renderle impermeabili e lavabili fino all'altezza di metri due; soffitto costruito in modo da impedire il
passaggio dei gas, angoli dei pavimento arrotondati. Ventilazione fatta con finestre a riscontro
munite di reticelle metalliche. L'ambiente deve essere provvisto di conduttura di acqua potabile ed
avere 30 mc. per ogni grosso animale, e 20 mc. per ogni piccolo.
Rastrelliere, mangiatoie ed abbeveratoi di materiale, escluso il legno, di facile lavaggio e
disinfezione.
Il letame sarà rimosso ogni giorno e trasportato in terreni coltivati o in luoghi distanti
dall'abitato.
Art. 69 - Le scuderie pubbliche e private devono essere denunciate all'Ufficio di Igiene.
Nessun nuovo impianto di stalla sarà consentito senza autorizzazione, del Podestà e potrà
essere concesso quando, a giudizio insindacabile del Podestà stesso, si trovi in luogo appartato e
possibilmente alla periferia della Città.
Art. 70 - In nessuna parte della Città è permesso tenere stalle ad uso armenti o per allevamento
dei suini che potrà essere concesso fuori della cinta daziaria ad una distanza non minore di 50
10
metri dagli aggregati di case, a condizione che il terreno, dove gli animali rimangono, sia sistemato
in modo che non faccia ristagnare acqua di pioggia.
Art. 71 - Ogni stallatico sarà munito di concimaia costruita in muratura di 15 cm., intonacata in
calce idraulica o in cemento coperta di una capacità proporzionata al numero dei cavalli, munita di
tubo esalatore.
Ogni stallatico deve essere provvisto di cortile o rimessa con superficie sufficiente al ricovero
dei veicoli.
E' vietata l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico con veicoli ed attrezzi ed è pure
vietato l'attaccare cavalli sul suolo pubblico.
Art. 72 - Non si potranno tenere polli od altri volatili senza la licenza del Podestà, che potrà
concederla quando la località si trovi nelle condizioni richieste dalla pubblica igiene e non arrechi
danno o fastidio ai vicini.
Art. 73 - Le rimesse che non servono al semplice deposito di vetture o veicoli, ma anche alla
nettezza, debbono essere provviste di scoli per le acque di lavatura coi rispettivi chiusini inodori.
Art. 74 - E' vietato di tenere case di cura zooiatrica o locali di allevamento d'animali senza il
permesso del Podestà. Il permesso sarà concesso dopo favorevole ispezione tecnico-igienica e
qualora non ne venga danno per la salute dei vicini.
Art. 75 - Chiunque intenda aprire uno spaccio per la vendita di carne fresca, congelata, o
comunque preparata deve farne domanda all'Autorità Comunale che concederà l'autorizzazione
quando con accertamento risulti che i locali siano sufficientemente ampi e ben ventilati, abbiano
un'altezza almeno di m. 3, il pavimento con sufficiente declivio, costruito con materiale
impermeabile e lavabile, le pareti coperte di lastre di marmo, o di altro materiale impermeabile e
liscio od intonacato a lucido fino all'altezza di metri due dal suolo, siano forniti di acqua potabile,
conduttura per lo smaltimento delle acque di rifiuto a chiusura idraulica, banchi per la vendita di
marmo o di altro materiale ritenuto idoneo.
Gli spacci di carne fresca, ove possibile, devono essere dotati di cella o di armadio
refrigeranti; gli spacci dove ha luogo la vendita di carni congelate devono essere provvisti di
camera di scongelamento e di armadio refrigerante.
Tali spacci avranno accesso da una pubblica via o piazza e non comunicheranno in altra
guisa con locali o botteghe adatte ad altro uso o condotte da altro esercente.
Art. 76 - Chiunque intenda attivare un impianto frigorifero per la conservazione delle carni o
comunque adibire a tale conservazione celle frigorifere, deve farne domanda al Prefetto, il quale
concede l'autorizzazione quando risulti da accertamento del Veterinario Provinciale assistito, ove
occorra, da un ingegnere del Consiglio Provinciale di Sanità o del Genio Civile, che i locali od i
relativi arredamenti corrispondono a tutte le esigenze dell'igiene.
Gli oneri per i necessari sopraluoghi si intendono a carico degli interessati.
Art. 77 - I proprietari e conduttori di frigoriferi devono tenere apposito registro, dal quale sia
sempre dato di rilevare:
a) la quantità e qualità delle carni in deposito in ogni singola cella;
b) il nome e cognome dei proprietari delle singole partite di carne;
c) la data in cui le carni sono state immesse nel frigorifero.
Art. 78 - I locali situati al disotto del piano stradale, oppure penetranti entro terreni elevati (cantine,
grotte e simili) non potranno servire per deposito nè per conservazione delle carni di animali
macellati, nonché di grosse partite di pollame o selvaggina.
Art. 79 - Le trattorie, le osterie, le fiaschetterie, le birrerie, i bars ed i caffè devono essere provvisti
di pavimenti impermeabili, di pareti liscie e facilmente lavabili e disinfettabili; acqua potabile e
fluente per il lavaggio dei bicchieri e delle stoviglie, di conduttura per lo scarico delle acque di
rifiuto, e, negli esercizi molto frequentati, di cessi ed orinatoi a sistema inodoro, collocati in luogo
appartato e ventilato dall’esterno. Gli esercenti devono uniformarsi alle norme d'igiene impartite
volta per volta dal Podestà.
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Art. 80 - I magazzini di deposito di pesce secco dovranno trovarsi in locali bene aereati in modo da
non riuscire molesti a quanti abitano vicino ad essi. Per la vendita di stoccafisso e baccalà è
obbligatorio una doppia vasca in materiale impermeabile, acqua corrente, conduttura per lo
smaltimento delle acque di rifiuto, provvista di chiusura idraulica.
Art. 81 - I locali destinati a lavatoi per più persone avranno la massima aereazione, pavimento
impermeabile, muniti di necessari scoli con chiusini inodori, pareti a cemento fino alla altezza di un
metro e mezzo. Le vasche saranno a compartimenti separati ed individuali a cemento od in pietra
od in muratura rivestita di cemento e munite in ciascun scomparto di bocchette di scarico.
Detti locali saranno tenuti con la massima nettezza, cercando dopo ogni lavatura, lo scarico
delle acque, lo spurgo e la disinfezione delle vasche. I lavatoi saranno forniti di acqua sufficiente.
Le vasche e le acque dei lavatoi non saranno mai adoperate per la lavatura degli erbaggi.
Art. 82 - Le manifatture, le fabbriche che spandono esalazioni insalubri classificate nella prima
classe a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, saranno collocate ad una distanza non
minore di duecento metri fuori dell'abitato e da ogni gruppo di case abitate.
Quelle anche non appartenenti alla prima classe che possono riuscire dannose alla salute
degli abitanti possono essere aperte solo con approvazione dei Podestà, sentito il parere di una
Commissione tecnico-igienica, la quale assicuri che nell'esercizio si è provveduto ad escludere
ogni nocumento al vicinato.
Art. 82/bis – I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici devono avere le
caratteristiche merceologiche fissate dalla normativa vigente ed il loro impiego deve essere
subordinato alle condizioni specificate dalla normativa stessa.
In particolare, per tutti gli impianti termici comunque usati, è fatto divieto di utilizzare come
combustibili i seguenti materiali: Truciolare, Medio – Denso, Multistrato, Impiallicciato, Nobilitato,
ed altri materiali assimilabili; legno o scarti di legno che abbiano subìto trattamenti superficiali con
prodotti vernicianti, resine o simili.
(Nota: Integrato con atto C.C n. 340/91. Ripubblicato a’ termini di legge).
Art. 83 - I depositi di stracci, di ossa e di pelli animali sono permessi soltanto al di fuori dell’abitato,
sotto l'osservanza delle prescrizioni che in ogni singolo caso saranno date dal Podestà, su
proposta dell'Ufficiale sanitario.
Art. 84 - Dovranno essere denunziati al Podestà i locali destinati a deposito di stracci otto giorni
prima dell'apertura per ottenere l'approvazione. Per quelli già esistenti il termine è di un mese
dalla pubblicazione del presente regolamento.
Art. 85 - In casi di epidemia i negozianti e depositati di stracci dovranno sottostare alle speciali
ordinanze che in proposito fossero emanate dal Podestà.
Art. 86 - In casi di epidemia nei Comuni vicini o che abbiano rapporti commerciali con questo
Comune, il Podestà potrà impedire l'entrata degli stracci, o permetterla a quelle condizioni che
saranno garanzia di evitare per questo mezzo ogni possibile diffusione della epidemia.
Art. 87 - La macerazione di piante tessili è permessa nella aperta campagna entro vasche
apposite a cento metri di distanza da ogni casa rurale, da pozzi od altri serbatoi di acqua potabile,
oppure in acqua corrente sempre che questa non serva ad uso domestico o per uso del bestiame.
TITOLO VII
Abitazioni rurali.
Art. 88 - Ogni proprietà rurale deve avere un'abitazione corrispondente alla quantità di agricoltori
impiegati. Le case possibilmente isolate, mai a ridosso di un monte o di una collina, avranno il
pavimento del piano terreno rialzato di 50 cm. sul piano di campagna, le camere pavimentate con
adatto materiale ben connesso, con una altezza di almeno metri due e ottanta centimetri
all'impostatura del soffitto, bene intonacato.
Ogni camera da letto dovrà avere una finestra con telaio a vetri ed imposte ben connesse la
cui superficie sia almeno un dodicesimo dell'area dei pavimento.
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La cucina dovrà essere fornita di camino, cappa e fumaiuolo atti a favorire il pronto
smaltimento dei prodotti della combustione e di acquaio con vasca di raccolta delle acque luride.
Art. 88/bis - Ferme restando le disposizioni previste per il rilascio della licenza, le manifatture, le
fabbriche ed i depositi di materie insalubri o pericolose e comunque attività insalubri o pericolose,
devono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai
regolamenti locali.
In mancanza di regolamenti il Sindaco provvede sulla domanda degli interessati e decide
anche in ordine agli eventuali ricorsi degli stessi (1) (2).
(Nota: Articolo Aggiunto. Deliberato con atto del C.C. 311 del 17.11.1977 esaminato senza rilievi
dal Comitato di Controllo, sezione Speciale di Pesaro in data 14.12.77 n. 32642.
(1) Art. 64 del T.U. 18.6.1931 n.773.
(2) Art. 19 n. 12 – D.P.R. 616.
Art. 89 - Le latrine delle case rurali debbono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e non
devono trovarsi in immediata comunicazione con le camere da letto. Le materie luride provenienti
dalle latrine devono scaricarsi mediante tubi esterni ai muri perimetrali delle case.
I pozzi neri dovranno essere costruiti secondo le norme del presente regolamento.
Art. 90 - Le stalle saranno costruite secondo l'art. 71 del presente regolamento e non devono
comunicare direttamente con i locali di abitazione.
Le concimaie dotate, nei terreni non impermeabili, di platea in muratura o cemento o
calcestruzzo o con pozzetto o bottino a tenuta per liquidi devono essere normalmente situate a
distanza non minore di 10 metri dalla casa nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua
potabile.
Qualora per difficoltà provenienti dall'ubicazione non sia possibile mantenere la distanza
suddetta, dopo domanda, il podestà potrà concedere che la concimaia sia stabilita anche a
distanze minori.
Art. 91 - Ogni casa colonica dovrà essere provvista di un pozzo per l'acqua potabile situato
distante almeno 10 metri dall'abitato. Per la conservazione dell'acqua potabile si devono
osservare le norme igieniche atte ad evitare l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
Art. 92 - Nessuna casa di nuova costruzione od in parte modificata o riparata con grandi restauri
potrà essere abitata senza autorizzazione del Podestà che rilascerà il permesso, dopo ispezione
dell'Ufficiale Sanitario ed accertamento che il fabbricato risponde alla prescrizione dell'art. 69 del
T.U. delle Leggi Sanitarie ed agli articoli del presente regolamento e di quello edilizio.
Art. 93 - Le case potranno ritenersi prosciugate quando le malte ottenute per trapanamento nei
muri in vari punti non contengono più dell'1% di acqua. In ogni caso l'abitabilità non sarà concessa
se non sei mesi dopo il giorno in cui si facciano risultare, da apposita visita di un tecnico
municipale, ultimati i muri grezzi, tetto, scale, volte delle cantine, e locali d'abitazione. Non
risultando sufficiente il prosciugamento dell'edificio la visita sarà ripetuta dopo non meno di un
mese.
Art. 94 - Il Podestà ricevendo reclami per insalubrità di una abitazione farà eseguire una ispezione
e, accertati gli inconvenienti, qualora il proprietario si rifiuti a ripararvi entro un termine fisso,
dichiarerà la casa in tutto od in parte inabitabile.
TITOLO VIII
Difesa acque potabili.
Art. 95 - Le sorgenti di acque potabili di uso pubblico o privato avranno una zona di protezione in
cui sarà proibito, il pascolo, la coltivazione, opere di fabbricazione, deposito concimi o materie
soggette a putrefazione, aperture di fossi, pozzi o nuovi scoli.
Tutte le opere di allacciamento dovranno essere difese da invasione di acque estranee.
Art. 96 - E' vietato il deposito di concime e di altre materie putrescibili, ad una distanza minore di
dieci metri dalla linea d'andamento dell'acquedotto e di formare qualsiasi vuoto sotto di esso.
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Art. 97 - E' vietato di alterare, guastare, od estrarre acque in qualsiasi modo dagli acquedotti. Le
opere abusive saranno rimesse a spese dei proprietari; i guasti riparati a spese degli autori senza
pregiudizio dell'azione penale. E' vietato eseguire opere o manufatti capaci di arrestare il libero
deflusso delle acque superficiali, o capaci di determinare frammenti di terreno.
Art. 98 - E' vietato imbrattare, infettare, corrompere, le acque di sorgente, acquedotti, pozzi,
cisterne; i contravventori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 318 del Codice
Penale.
Art. 99 - Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà essere immesso in fognoli o pozzetti di
smaltimento.
Art. 100 - Nelle nuove condutture e nelle rinnovazioni delle esistenti sarà escluso l'uso del piombo
che si permetterà solo per le diramazioni delle case.
Art. 101 - I tratti di acquedotto dentro città, ove esistono fabbriche o coltivazione, saranno difesi
con opere opportune e sarà rimossa ogni costruzione anche se già esistente che si riconosce
dannosa alla integrità ed alla sicurezza dell'acquedotto, salvo il diritto da parte del proprietario alla
relativa indennità.
Art. 102 - Dovunque è possibile procurarsi acque potabili provenienti da sorgenti mediante
conduttura, è vietato di servirsi per uso alimentare di acque di pozzi o cisterne che non siano
riconosciute potabili e garantite da inquinamento.
Art. 103 - Ferme restando le disposizioni dell'art. 102, non sarà permesso l'uso di pozzi che non
siano distanti almeno metri dieci da latrine, fosse, concimaie o simili, che non abbiano intorno
all’apertura un pavimento impermeabile del raggio di due metri con inclinazione verso l'esterno.
Avranno pareti intonacate a cemento fino al livello dell'acqua saranno muniti di pompa e chiusi in
modo da impedire inquinamento dall'esterno.
Non vi sarà contatto con vasche per lavar panni e abbeverare bestiame.
Art. 104 - Per l'apertura di nuovi pozzi si dovrà richiedere l'autorizzazione del Podestà inviando la
carta topografica quotata e tutte le altre eventuali indicazioni.
Art. 105 - I pozzi dichiarati inservibili per inquinamento saranno per cura dei proprietari riempiti di
pietrame e terra fino a livello del suolo.
Art. 106 - Qualsiasi acqua per essere adibita ad uso potabile dovrà essere riconosciuta tale
dall'Ufficio Sanitario.
Art. 107 - I preposti al lavori di manutenzione e di riparazione dovranno assicurarsi che gli operai
ai lavori stessi non siano importatori di infezioni, e qualora si manifestino malattie fra gli operai, gli
ammalati saranno esclusi dal lavoro.
Se qualche malattia infettiva si verifichi tra le persone dimoranti nel personale degli Acquedotti
dovrà essere informata l'autorità Sanitaria Comunale.
TITOLO IX
Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico.
Art. 108 - Le persone che tengono fabbriche, depositi e spacci di generi alimentari, di bevande,
droghe, colori, prodotti chimici, vernici e profumerie, nonché i venditori di tali generi sia ambulanti
che a posto fisso, in chioschi, carrettini, banchette devono dichiarare all'Ufficio municipale di Igiene
tutti i locali che servono a spaccio e deposito delle sostanze che formano oggetto del loro
commercio e successivamente i cambiamenti od ampliamenti che saranno effettuati.
Solo dopo constatazione che i locali rispondono alle norme di igiene prescritte, sarà concessa
la licenza che è personale ed ha carattere temporaneo.
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Art. 109 - Gli esercizi pubblici ed i locali di vendita e di deposito di generi alimentari, di erbaggi e di
frutta e di bevande dovranno essere bene aereati ed illuminati, pavimentati con materiale
impermeabile e tenuti sempre con la massima nettezza.
I generi alimentari dovranno essere protetti con vetrine, reti metalliche o con veli in modo da
preservarli da insudiciamento o inquinamento. La deficente pulizia o l'inosservanza di qualsiasi
disposizione in materia d'igiene può costituire motivo a revoca di licenza o a chiusura d'esercizio.
Art. 109/bis – E’ vietato introdurre cani ed altri animali negli esercizi ove si producono, preparano,
confezionano e somministrano sostanze alimentari.
L’esercente ha l’obbligo di affiggere, sulla porta dell’ingresso del locale, apposito cartello indicante
il divieto di cui sopra, con gli estremi della presente disposizione.
(Nota: Integrato con atto CC n. 340/91. Ripubblicato a’ termini di legge.)
Art. 110 - Le persone affette da malattie infettive o diffusive non possono essere impiegate
neppure temporaneamente nei locali di fabbricazione, dei depositi, di vendita o di
somministrazione di generi alimentari o di bevande.
Tale disposizione si estende alle persone di famiglia, dei proprietari, direttori o gestori di detti
locali, nonché ai venditori ambulanti di alimentari e di bevande.
Tali persone devono essere munite di apposito libretto sanitario di idoneità, rilasciato
dall'Ufficiale Sanitario, a norma dell'art. 14 della legge 30.4.1962, n. 283.
Le persone anzidette vengono sottoposte a visita dell'Ufficiale Sanitario una volta all'anno e
più frequentemente, quando ciò sia ritenuto necessario a giudizio dello stesso Ufficiale Sanitario.
Dette visite vanno integrate con gli accertamenti dispensariali e di laboratorio ritenuti
necessari dall'Ufficiale Sanitario ed i risultati delle visite stesse vanno, di volta in volta, annotati sui
rispettivi libretti sanitari, che gli interessati hanno l'obbligo di conservare presso di se e di esibirli a
richiesta degli organi di controllo.
Gli inadempienti sono puniti a termini dell'art. 14 della legge 30.4.1962, n. 283.
(Nota: Delibera del Consiglio Comunale n. 648 dei 10.12.1963, approvata dalla G.P.A. il 3.4.1964
al n. 618 Div. 3/1).
Art. 111 - Salvo autorizzazione speciale, che sarà concessa solo per peculiari condizioni di luogo
e di esercizio, e indipendentemente da ogni altra norma relativa a singoli generi alimentari, è
vietato vendere o ritenere in uno stesso esercizio, insieme a sostanze alimentari, generi che, per la
loro natura o per le esigenze dello smercio, possano essere causa diretta o indiretta di
insudiciamento o di deterioramento, ovvero possano comunicare sapore od odore sgradevole ai
generi alimentari stessi.
Art. 112 - Il pane, le pasticcerie ed i dolciumi, i formaggi ed in genere tutte le sostanze alimentari
che si consumano senza cottura o lavaggio non debbono essere toccati dal pubblico per la scelta,
ma distribuiti direttamente dall'esercente.
In ogni esercizio dovranno essere esposti in modo ben visibile uno o più cartelli indicanti tale
divieto.
In nessun caso potranno essere messi nuovamente in vendita i generi suddetti per qualsiasi
ragione riportati da precedenti acquirenti.
Art. 113 - E' proibito fabbricare, vendere, ritenere per vendere, tenere in deposito o somministrare
come compenso ai propri dipendenti materie destinate al cibo o alla bevanda, che siano
riconosciute guaste, infette, adulterate, in via di decomposizione o in altro modo insalubri o nocive
oppure non rispondenti per natura, sostanza e qualità alla denominazione con la quale sono
designate o richieste. Si considerano adulterati i prodotti alimentari e le bevande che siano stati
spogliati in parte delle proprie materie, nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiori o
comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale.
Art. 114 - La disposizione dell'articolo precedente non colpisce l'aggiunta ai prodotti alimentari di
quegli ingredienti che essendo per loro natura innocui servano solo a renderli commerciali ed a
facilitarne il consumo, salvo però il caso che ne aumentino a scopo di frode il volume od il peso o
ne nascondano la qualità scadente.
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Art. 115 - Chiunque mescoli alimenti o bevande con ingredienti innocui oppure di valore nutritivo,
non a scopo di aumentarne con dolo il volume od il peso o di mascherarne la cattiva qualità, deve
munire il prodotto di un cartello indicante a chiare lettere la vera natura del prodotto aggiunto.
Art. 116 - La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati
all’alimentazione deve essere eseguita esclusivamente nel pubblico macello. Solo in via
eccezionale, e quando fondati motivi giustifichino il provvedimento, può essere consentita
dall'Autorità Comunale previa approvazione Prefettizia, la macellazione per uso privato ed a scopo
industriale anche fuori del pubblico macello.
Art. 117 - Gli animali da macello devono essere sottoposti alla visita sanitaria immediatamente
prima della macellazione. L'ispezione sanitaria delle carni deve seguire appena avvenuta la
macellazione stessa.
Le dette operazioni devono compiersi entro i limiti di un orario diurno da stabilirsi dall’Autorità
Comunale d'accordo col Direttore del macello, in guisa da garantire la continuità della vigilanza
sanitaria.
Art. 118 - L'ispezione sanitaria delle carni deve essere metodica, accurata e minuziosa; nessuna
parte, nessun viscere devono essere sottratti alla vista ed asportati dai locali di macellazione,
prima che il Sanitario abbia emesso il suo giudizio.
Art. 119 - I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'Autorità Comunale
l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al Veterinario
Comunale.
Art. 120 - Nei casi di macellazione d'urgenza, il Veterinario Comunale deve essere
immediatamente avvertito, per i necessari accertamenti sanitari e per constatare se effettivamente
era giustificata la necessità della pronta macellazione.
Qualora non risulti dimostrata l'urgenza ed appaia evidente il dolo, il suddetto Sanitario dove
farne denunzia all'Autorità Comunale per i provvedimenti del caso.
Art. 121 - A prova dell'avvenuta ispezione, le carni ed i visceri degli animali ammessi a regolare
consumo, qualunque sia la specie cui l'animale appartiene, verranno contrassegnate con bollo del
Comune, munito della sigla V.S. (visita sanitaria). Le carni equine porteranno in aggiunta, a grandi
lettere, la scritta "equino".
Il Veterinario apporrà sulle carni il numero dei bolli sanitari che crederà opportuno.
I bolli debbono essere a patina rossa per le carni superiori e di prima qualità, a patina nera per
le carni di seconda qualità.
Art. 122 - In ogni macello deve tenersi un registro a madre e figlia, nel quale sarà regolarmente
annotata ogni macellazione, con le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome del proprietario dell'animale macellato;
b) specie, sesso, età dell'animale;
c) esito della visita;
d) data della macellazione;
e) firma del Direttore del macello e bollo d'Ufficio.
Il tagliando, da staccarsi dal registro, sarà consegnato al proprietario dell'animale macellato.
Art. 123 - E' proibito l'uso a scopo alimentare delle carni di animali morti od uccisi per malattia,
salvo i casi contemplati dagli art. 125, 126 e 127 del presente regolamento.
E' perciò fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunziare all’Autorità Comunale ogni caso
di morte dei propri animali.
Art. 124 - Non sono ammessi alla macellazione animali infetti e clinicamente sospetti di rabbia,
carbonchio sintomatico ed edema maligno.
Saranno però ammesse al consumo le carni di animali morsicati da altro animale riconosciuto
rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, purché gli animali morsicati siano uccisi entro
cinque giorni dalla morsicatura oppure sia per essi trascorso favorevolmente il periodo di
osservazione, a sensi dell'art. 51 del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 n. 533.
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Art. 125 - Le carni degli animali abbattuti d'urgenza per malattia o per altra diversa causa, salvo i
casi di traumi non accompagnati da alcuna reazione organica di carattere generale, nonché le
carni di animali morti per traumatismo, ustioni, insolazioni, colpo di calore, folgorazione,
annegamento, soffocazione, asfissia, strapazzo, echinococco del cuore, aneurismi, emorragie
interne da alterazioni locali dei vasi, embolismi, cardiopatie, afta apoplettica, schock postoperativi,
meteorismo acuto alimentare, collasso puerperale, anafilassi da sieri - purché si sia provveduto ad
un sufficiente dissanguamento ed alla pronta eviscerazione - possono, nel caso di reperto
nettamente favorevole, essere classificate di bassa macelleria e come tali adibite al consumo.
Quando invece il reperto non risulti di assoluta perfetta chiarezza, il giudizio della
commestibilità delle carni dovrà essere dato dal Direttore del Macello e dal Veterinario Provinciale.
Art. 126 - Le carni di cui l'odore ed il sapore risultano modificati dalla somministrazione di certi
medicamenti, dal genere dell'alimentazione (fieno greco, panelli rancidi, residui industriali) e da
altre cause (ittero non infettivo, rottura della vescica, elmintiasi dei vitelli, ecc.) sono pure vendute
nella bassa macelleria sempre che il Veterinario - ricorrendo, ove occorra, alla prova della cottura possa accertarsi che l'alterazione non è tale da renderle inadatte al consumo.
In caso contrario, esse non possono essere adibite che a scopo industriale, mai alimentare.
Sono pure destinate alla bassa macelleria le carni dei suini non castrati e dei criptorchidi di
odore sgradevole, nonché le carni di animali idroemici, denutriti ed immaturi, purché riconosciute
adatte al consumo.
Art. 127 - Le carni degli animali uccisi o morti in seguito ad avvelenamenti (alcaloidi, sali metallici,
piante velenose, ecc.), purché sufficientemente dissanguati ed immediatamente eviscerati,
possono essere assegnate alla bassa macelleria, previo completo sequestro di tutti i visceri e
parenchini interni, della mammella e della testa, che devono essere distrutti.
Art. 128 - La constatazione, all'ispezione sanitaria, di lesioni tubercolari a carattere localizzato,
quando anche abbiano sede in più organi o nelle sierose delle due grandi cavità splanoniche, non
è motivo di esclusione delle carni dal libero consumo, purché dall'esame dei parenchini renale e
splenico, delle meningi e dei gangli intramuscolari si possa escludere una recente diffusione
ematogena del processo.
Nei casi in cui le indicate lesioni localizzate coesistano con uno stato di scadente nutrizione
dell'animale, le carni sono destinate alla bassa macelleria., senza alcun preventivo trattamento.
La constatazione, invece, di una recente diffusione ematogena del processo tubercolare,
ancorché le lesioni risultino limitate e le carni appartengano a soggetti in ottimo stato di nutrizione,
è sempre motivo di assegnazione alla bassa macelleria delle carni stesse, le quali non potranno
essere vendute se non convenientemente cotte. Sono altresi assegnate alla bassa macelleria,
dopo essere stato sottoposte a cottura, le carni di animali che, pur non manifestando
generalizzazione ematogena recente del processo tubercolare, presentano alla ispezione lesioni a
carattere infiltrante.
In tutti i casi, le parti sede di lesioni tubercolari debbono essere asportate con larga base di
escissione, qualsiasi viscere, sede di lesione tubercolare, anche se nettamente delimitata, deve
essere per intiero sequestrato e distrutto: la tubercolosi di un ganglio comporta il sequestro e la
distruzione del viscere corrispondente.
Quando la tubercolosi, quale ne sia la forma e la diffusione, venga riscontrata in animali in
istato di eccessivo dimagramento, le carni devono essere distrutte.
Art. 129 - Le carni ed il grasso degli animali suini e bovini infestati da cisterco possono essere
ammesse al consumo alimentare, previ appropriati trattamenti, da eseguirsi nel pubblico macello,
sotto la diretta sorveglianza del Veterinario Comunale.
I trattamenti cui le carni ed il grasso anzidetto devono essere sottoposti, prima di essere
ammesse al consumo, sono:
a) la cottura, che deve essere completa per le carni e fino a perfetta fusione per i grassi;
b) la salatura per non meno di un mese;
c) l'affumicamento per non meno di 20 giorni;
d) la conservazione in un frigorifero, per il periodo non minore di 3 settimane per le carni
panicate bovine e di 4 settimane per quelle suine.
Detto termine può essere ridotto a giorni 15 per le carni bovine e a giorni 20 per le carni suine,
nei casi in cui siano mantenute ad una temperatura non superiore a - 5.
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Il Veterinario stabilirà, in tali casi, tenuto conto del grado della infezione, se le carni anzidette
debbano essere ammesse alla libera vendita o classificate e vendute come carni di bassa
macelleria.
I visceri riscontrati esenti da cisterco e le carni di animali così detti "unigrani" sono ammessi
liberamente al consumo.
Nei casi nei quali la infezione sia tale da aver prodotte gravi e profonde alterazioni nelle
masse muscolari e nel connettivo (degenerazione, inzuppamento sieroso, sclerosi, ecc.) le carni
devono essere sequestrate e distrutte ed il grasso, fuso e denaturato, adibito ad uso industriale.
Art. 130 - Le carni che fossero eventualmente riscontrate infestate da trichina spiralis devono
essere sequestrate e distrutte.
I grassi, prima di essere ammessi al consumo, devono essere fusi alla temperatura non
inferiore agli 80°.
Art. 131 - Le carni di animali affette da forme leucemiche e da neoplasmi a metastasi multiple,
quando non si osservano alterazioni profonde dell'organismo e delle masse muscolari, nei quali
casi devono essere distrutte, sono destinate alla bassa macelleria, previa bollitura.
Art. 132 - I visceri infestati da parassiti, o che siano sede di processi a carattere locale, devono
essere totalmente o parzialmente distrutti. In questo ultimo caso il Veterinario stabilirà se lo parti
non sequestrate siano da ammettersi al libero consumo o da assegnarsi alla bassa macelleria.
Art. 133 - Le carni ed i visceri non atti al consumo saranno distrutti a norma dell'art. 7 del
Regolamento di Polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533.
Art. 134 - La insufflazione d'aria nel connettivo sottocutaneo e nei polmoni deve sempre eseguirsi
con mezzi meccanici, riconosciuti idonei dal Direttore del Macello.
Art. 135 - E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni macellate fresche siano
contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario, prescritto dal Regolamento per la vigilanza sanitaria
delle carni 20 Dicembre 1928 n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole
specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:
a) per i bovini: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca, toro;
b) per i bufalini: bufalo, anutali;
c) per gli equini : (categoria unica) equino;
d) per i suini : suino (maschi e femmine castrate), scrofa, verro;
e) per gli ovini: agnello, castrato, montone, pecora;
f) per i caprini: capretto, capra, becco.
Art. 136 - Nello stesso spaccio non si possono vendere che le carni di una data specie di animali.
L'Autorità Comunale potrà, però, qualora particolari esigenze locali lo reclamino concedere
permessi speciali per la vendita cumulativa delle carni appartenenti alle diverse specie di animali,
escluse le equine che debbono essere sempre vendute in spacci a parte.
Art. 137 - La bollatura relativa alla distinzione per categoria, di cui al precedente art. 135, non è
applicabile alle carni congelate.
Dette carni debbono però essere vendute in spacci speciali e distinti da quelli in cui si
vendono le carni fresche.
Art. 138 - Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e delle carni congelate debbono
essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne ben visibili che indichino in maniera
precisa la specie e la qualità delle carni per le quali è autorizzata la vendita.
Art. 139 - E' proibito di vendere, di distribuire, o anche soltanto tenere negli spacci e negli annessi
locali di deposito e di conservazione, carni che siano riconosciute in decomposizione o comunque
alterate.
I contravventori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria e le carni confiscate e distrutte.
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Art. 140 - Gli spacci di carne e gli annessi locali di deposito e di conservazione sono sottoposti a
frequenti controlli sanitari, anche allo scopo di constatare che le carni risultino munite dei prescritti
bollo sanitari.
Le carni che risultino sprovvisto di tali bolli sono sequestrate, trattate come carni sospette e
destinate alla distruzione.
I contravventori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria.
Art. 141 - Le carni congelate e provenienti da altri Comuni, prima che siano depositate nelle celle
frigorifere, devono essere sottoposte a controllo da parte del Veterinario Comunale, per
constatarne lo stato di conservazione. Tale controllo deve eseguirsi nell'ambito del frigorifero
all'atto in cui le carni vengono introdotte nelle celle.
A cura del detto Veterinario sarà anche provveduto al ritiro dei singoli certificati sanitari di
scorta delle carni introdotte nei frigoriferi ed alla conservazione di essi per un tempo non inferiore
ad un anno.
Art. 142 - Le carni congelate, che a causa di scongelamento, di invasione di muffe, di eccessivo
invecchiamento, o per qualunque altro motivo abbiano subìto alterazioni per le quali siano
riconosciute inadatte al consumo, o adatte soltanto al consumo sotto determinate condizioni,
devono, a cura dell'Autorità Comunale, essere poste sotto sequestro in attesa del provvedimento
del Prefetto, al quale deve darsi immediata notizia del sequestro avvenuto.
Art. 143 - Il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli deve farsi in carri chiusi con coperchio
fisso, ben connessi e puliti, rivestiti internamente di lamiera di zinco o altro adatto metallo e
costruiti secondo il modello prescritto dalla Autorità Municipale.
Art. 144 - L'introduzione nel Comune della carne fresca, macellata altrove, destinata agli spacci
pubblici ed agli stabilimenti industriali, è permessa alle seguenti condizioni:
a) che sia in pezzi non inferiori ad un quarto;
b) che sia marcata con bollo del Comune di origine;
c) che sia accompagnata da un certificato da rilasciarsi dalla Autorità Comunale, secondo il
Modulo n. 1 prescritto dal Regolamento approvato con R.D. 20 Dicembre 1928 n. 3298, con la
dichiarazione del Veterinario Comunale che la carne portante il bollo impresso o descritto sul
certificato stesso appartiene animale perfettamente sano e regolarmente macellato;
d) che sia sottoposta a nuova visita da parte del Veterinario del Comune di destinazione.
Art. 145 - Il trasporto delle carni congelate da un Comune all'altro del Regno, deve effettuarsi sotto
la scorta di un certificato, da rilasciarsi dall'Autorità Comunale, secondo il Modello n. 2 del
Regolamento approvato con R. Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298, con l'attestazione del
Veterinario Comunale incaricato della vigilanza al frigorifero, che le carni stesse risultano in buono
stato di conservazione.
Art. 146 - Le carni di animali destinati alla bassa macelleria, ai termini degli articoli 125, 126, 127,
128, 129, 131, 132 del presento regolamento, devono essere bollate con speciale bollo a patina
portante, a grandi lettere, la dicitura "Bassa Macelleria" e devono essere vendute nell'apposito
locale comunale sotto la diretta sorveglianza sanitaria comunale.
Art. 147 - Chiunque intenda aprire un laboratorio per la produzione delle carni insaccate, salate o
comunque preparate, deve farne domanda all'autorità Comunale, che concede la autorizzazione
quante volte, in seguito a visita del Veterinario Comunale, risulti che i locali, gli arredamenti ed i
macchinari corrispondono alle esigenze dell'igiene. Detti laboratori devono sorgere in località che
ne renda facile il controllo e funzionare sotto la vigilanza del Veterinario Comunale.
Art. 148 - Il personale addetto ai laboratori di carni insaccate, salate, o comunque preparate, deve
risultare da regolare certificato medico indenne da malattie trasmissibili ed essere sottoposto a
periodiche visite di controllo da parte dell'Ufficiale Sanitario.
Detto personale, durante il lavoro, deve indossare apposita vestaglia in perfette condizioni di
pulizia.
Art. 149 - All'ingresso di ogni laboratorio sarà collocato in modo visibile al pubblico un cartello
indicante le specie di carni che vi si lavorano.
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Art. 150 - Nella preparazione degli insaccati non si possono mescolare carni appartenenti a specie
diverse di animali, se tale mescolanza non sia stata approvata dall'Autorità Prefettizia, alla quale
l'interessato deve rivolgere apposita domanda.
Gli insaccati destinati al commercio debbono essere muniti, appena preparati, di un bollo a
piombo, da applicarsi allo spago con cui l'insaccato è legato; il bollo porterà impresso da un lato il
nome della Ditta produttrice ed il luogo di produzione, e dall'altro le lettere iniziali della specie o
delle specie animali le cui carni entrano a costituire l'insaccato e cioè: S. per le carni suine; B. per
le carni bovine; O. per le carni ovine; E. per le carni equine.
Per la preparazione e la conservazione degli insaccati sono consentiti: la salatura,
l'affumicamento, l'essicamento, la cottura, la sterilizzazione, la refrigerazione, oltre all'aggiunta
delle droghe che si usano normalmente a scopo di condimento.
E' vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza che possa
comunque modificare la normale costituzione degli insaccati.
Art. 151 - Le rivendite e i depositi di carni insaccate saranno sottoposti a frequenti controlli sanitari.
I prodotti che risultino guasti o adulterati sono sequestrati e distrutti, ed i contravventori deferiti
all'Autorità Giudiziaria.
Art. 152 - Gli intestini degli animali adoperati per lo insaccamento delle carni debbono essere sani,
convenientemente lavati e preparati.
La salatura dei lardi, dei prosciutti e di tutte le altre carni in genere, si deve fare con cloruro di
sodio cristallizzato, o con salamoia fresca. La conservazione deve essere fatta in luoghi asciutti e
ben ventilati.
Art. 153 - La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti bene stagnati ed esclusivamente
con grasso di maiali atti al consumo, restando quindi proibita qualsiasi mescolanza con grassi e
con sostanze estranee anche non nocive.
Art. 154 - E' vietata la vendita di polli morti per malattia e di quelli molto deteriorati pel trasporto od
in istato di incipiente putrefazione.
E' vietato insufflare aria sotto la pelle di animali da cortile allo scopo di farli comparire grassi,
tenerli nell'acqua per conservarli o sottometterli a qualunque operazione che possa nasconderne
l'iniziata decomposizione.
Art. 155 - Non si potranno mettere in vendita conigli magri, vecchi o affetti da psorospermosi o da
altre malattie, e così pure la selvaggina che non porti evidenti traccie dell'avvenuta uccisione e che
si trovi in via di putrefazione.
Art. 156 - Saranno sequestrati e distrutti i pesci freschi o conservati crostacei, molluschi in istato di
incipiente alterazione od uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive.
Non è permessa la vendita delle ostriche raccolte nel nostro Porto.
Art. 157 – E’ vietata la vendita di salami e salsicce di pesce (bottarghe o simili) fatte con carni
guaste e di pesci conservati con la salagione o con l'affumicamento e dei cosiddetti marinati all'olio
che si presentino alterati o comunque deteriorati.
Latte
Art. 158 - Per aprire una vaccheria o rivendita di latte si dovrà chiederne permesso al Podestà 15
giorni prima. L'Ufficiale Sanitario od altra persona delegata eseguirà una ispezione dei locali per
rilevare le condizioni igieniche dei locali e degli utensili.
Art. 159 - Le stalle che contengono vacche destinate alla produzione del latte dovranno avere le
seguenti disposizioni:
a) pavimento lastricato con materiali impermeabili con scoli regolari ed adatti fognoli;
b) aria e luce sufficienti mediante finestre a riscontro, comunicanti direttamente all'esterno ed
aventi una superficie non inferiore ad un decimo del pavimento;
c) pareti intonacate e lavabili fino all'altezza di due metri almeno;
d) rastrelliere e mangiatoie di materiale di facile lavatura e disinfezione;
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E' vietato adibire a lettiera il contenuto dei pagliericci.
Il letame dovrà essere rimosso giornalmente e depositato nella concimaia.
Art. 160 - Gli animali destinati alla produzione del latte saranno visitati dal Veternario Comunale,
segnati con timbro speciale e sottoposti ogni qualvolta questi lo creda necessario, agli
accertamenti scientifíci più sicuri.
Sarà proibito al proprietario della vaccheria di introdurre nuovi animali senza autorizzazione
del Podestà.
Durante la prova della tubercolina sarà proibita la vendita e l'uso del latte degli animali in
esperimento.
Gli animali che sottoposti alla prova della tubercolina daranno reazione positiva, saranno
esclusi dalla produzione del latte e saranno assoggettati alle prescrizioni dell'articolo 54 del
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con R.D. 10 maggio 1914 n. 533.
Art. 161 - Il Veterinario Comunale deve visitare frequentemente ed improvvisamente vaccherie e
stalle per constatare lo stato di salute degli animali e le condizioni degli ambienti.
Sarà ritirata la licenza per le vacche ammalate, vecchie, denutrite o tenute troppo tempo a
stabulazione non interrotta.
Art. 162 - Qualora in una vaccheria o stalla si verifichi un caso di malattia infettiva nel personale o
negli animali, il Podestà potrà impedire la vendita del latte ed applicare a spese dei proprietari tutte
le misure profilattiche.
E' obbligo dei proprietari dare avviso immediato all'Autorità Municipale di ogni caso di malattia
verificatasi sia nel personale, sia negli animali.
Art. 163 - La mungitura non potrà farsi da persone ammalate od aventi piaghe o legioni alle mani.
Si dovrà curare la massima pulizia in tutte le operazioni di mungitura, (mani dei mungitori,
capezzolo delle vacche, secchi ed altri recipienti od utensili che sono destinati a venire a contatto
col latte). Nella lavatura dei recipienti sarà adoperata acqua potabile.
Art. 164 - Gli animali destinati a somministrare latte per alimentazione umana saranno tenuti colla
massima nettezza, alimentati con buoni foraggi vecchi e freschi, farina e cruschello, restando
vietati i rifiuti del mercato e delle industrie salvo quei sottoprodotti di speciali industrie che a parere
dell'Ufficio Sanitario potranno essere consentiti.
Art. 165 - Lo smercio sia del latte che dei residui è subordinato a speciale licenza del Podestà, su
parere dell'Ufficio d'Igiene che nel concederla indicherà le norme da osservarsi per la pulizia ed
esepsi.
Ad ogni modo i recipienti saranno puliti, disinfettati e chiusi in modo perfetto, secondo il
modello proposto dal Comune, portante il numero progressivo ben chiaro.
Art. 166 - La licenza di esercizio di latteria sarà rilasciata solo allorquando i locali avranno :
1) le pareti verniciate a smalto e rivestite di mattonelle smaltate per l'altezza di due metri, i
pavimenti di materiale impermeabile e con scolo regolare;
2) abbondante acqua di lavaggio, ghiacciaia od altri apparecchi refrigeranti ad acqua corrente;
3) le finestre e le altre aperture difese da reticelle metalliche nonché la porta d’ingresso munita
di apparecchi a bacchette pendule capaci da allontanare gli insetti;
4) un ambiente per la conservazione del latte separato da quello accessibile al pubblico.
In tali esercizi saranno ammessi solo lo smercio del latte di vacca, delle creme del burro, dei
prodotti latticini freschi, dei formaggi non fermentati, delle uova.
Potrà essere ammesso negli stessi esercizi il trattenimento con tavoli per la consumazione dei
generi di cui sopra, nonché lo smercio del pane ed articoli di pasticceria e subordinatamente alla
licenza rilasciata dall'Autorità di P.S. anche la vendita di caffè, liquori e bevande alcooliche (tranne
il vino comune) quando si possa disporre di un banco di lavaggio delle stoviglie, completamente
distante da quello sul quale si compie la vendita del latte al pubblico.
Art. 167 - Sotto il nome di latte non può essere venduto o ritenuto negli spacci suddetti una
sostanza alimentare diversa dal prodotto integrale della mungitura completa e non interrotta di uno
o più animali sani e convenientemente nutriti.
Il latte non dovrà subire alcuna aggiunta, sottrazione od inquinamento.
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Il latte condensato e quello nuovamente diluito per essere posto in commercio dovrà essere
venduto con la scritta rispettiva "latte condensato", "latte reintegrato".
Art. 168 - E' permessa solo la vendita del latte intiero, scremato e centrifugato; i recipienti devono
portare la relativa indicazione chiaramente visibile.
Il latte di vacca, oltre che essere genuino ed integro, avrà alla temperatura di 15° un peso
specifico non inferiore a 1029, un titolo di grasso non inferiore al 3% ed una densità del siero non
inferiore a 1027 a 15°, residuo magro secco non inferiore al 9%.
Il latte scremato o centrifugato non dovrà essere a temperatura di 15° di densità minore di
1030; 2% di materie grasse, densità del siero non inferiore a 1026.
Art. 169 - E' proibito di vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai dipendenti:
a) il colostro;
b) il latte di animali affetti da malattia delle mammelle od in istato di avanzata gravidanza;
c) il latte di animali colpiti da tubercolosi, vaiuolo, carbonchio, pleuropolmonite essudativa,
infezione picemica e setticemica, idrofobia, itterizia, dissenteria o da altra malattia capace di
alterare la natura del latte; quello di animali alimentati con grassi velenosi o capaci di dare al latte
cattivo odore o sapore; il latte colorato o contenente tracce evidenti di materie escrementizie,
sudiciume od altri corpi estranei; il latte inacidito o che coaguli con acido carbonico e con la
ebollizione; il latte cui siano state aggiunte sostanze estranee o conservative.
Art. 170 - In capo di contestazione si procederà alla prova di stalla a spese del contravventore,
mungendo non più tardi di tre giorni dalla contravvenzione tutte le vacche ed eseguendo l'esame
del liquido ottenuto dalla mescolanza.
La prova di stalla sarà favorevole al venditore nel caso che la differenza tra campione
prelevato e latte sospetto non sia maggiore di 2 gradi Quevenne per la densità normale; di 03%
per la materia grassa, di 1% per il residuo.
Art. 171 - Anche se la prova di stalla è favorevole al venditore si potrà proibire la vendita del latte
quando o per cattiva alimentazione o per altri motivi la quantità di residuo magro o di materia
grassa siano minori di quanto è prescritto nel precedente articolo.
Burro
Art. 172 - Il nome di Burro è riservato alla materia grassa ricavata con operazioni meccaniche,
unicamente dal latte di vacca. La materia grassa ricavata dal latte di pecora può essere venduta,
soltanto con la denominazione di "burro di pecora".
E' vietata la vendita del burro:
1) irrancidito, amaro o con altri sapori od odori anormali, ammuffito azzurro o sudicio;
2) quello fatto con latte nelle condizioni menzionate nell'art. 74;
3) colorato con sostanze nocive o con materie coloranti vietate dalle disposizioni sanitarie;
4) contenente agenti di conservazione ad eccezione del sale comune e del borato di sodio,
purché quest'ultimo in proporzione non superiore al due per mille.
Il burro dovrà avere una quantità di sostanze grasse totale non inferiore all'82%; una acidità
non superiore 8 gradi (acidità capace cioè di neutralizzare 8 cc. di soluzione normale di idrato di
potassio per 100 grammi di burro).
Art. 173 - Chiunque fabbrica, pone in vendita, vende o comunque mette in commercio, come
succedanei del burro, grassi non provenienti dal latte, deve dichiarare la natura del grasso di cui
sono formati, ad esempio olio o grasso di cocco, grasso di margarina, ecc.
Le miscele di detti grassi, anche se contenenti burro, devono essere sempre indicate con la
sola denominazione di "margarina" e contenere non meno dell'84 % di peso di materia grassa. E'
vietata l'aggiunta di qualsiasi materia colorante e di agenti di conservazione ad eccezione del sale
comune e del borato di sodio, purché quest'ultimo in proporzione non superiore al due per mille.
Art. 174 - All'esterno ed all'interno dei locali di vendita dei surrogati del burro debbono essere
apposte targhe solidamente attaccate al muro od alla porta del locale con caratteri alti almeno 10
centimetri ed in colore nero su fondo bianco.
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Art. 175 - Il nome di formaggio o cacio è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero
parzialmente o totalmente scremato oppure dalla crema in seguito a coagulazione o presamica,
anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina.
Art. 176 - Chiunque fabbrica, vende e pone in vendita o mette in commercio formaggi deve
indicare, secondo il loro contenuto in materia grassa, le seguenti denominazioni:
a) "formaggio grasso" se il contenuto in materia in grassa non è inferiore al 42%;
b) "formaggio semigrasso" se il contenuto in materia grassa è inferiore al 42%, ma non al
20%;
c) "formaggio magro" se il contenuto in materia grassa è inferiore al 20%.
Le cifre sopra indicate s'intendono sempre riferite alla sostanza secca del formaggio.
Art. 177 - Le denominazioni di cui ai comma b) e c) dei precedente articolo si debbono fare nelle
fatture, nei documenti commerciali e di trasporto, nonché sugli imballaggi e sui formaggi con le
norme indicate nel Capo 1° del presente Regolamento.
In mancanza delle indicazioni prescritte il formaggio si riterrà preparato o messo in commercio
come formaggio grasso.
Art. 178 - All’esterno dei locali dove si vendono formaggi margarinati devono tenersi targhe con
l'indicazione "formaggio margarinato”.
Qualora nello stesso locale si vendano pure formaggi, la indicazione di questi si deve fare con
targhe separate, non più visibili per grandezza, colore e carattere di quelle con tenenti l'indicazione
"formaggio margarinato".
In mancanza di questa ultima indicazione saranno ritenuti messi in commercio come formaggi
naturali tutti quelli che si trovano nel locale di vendita all'ingrosso od al minuto, anche se la merce
e gli imballaggi portino le indicazioni prescritte per i formaggi margarinati.
Art. 179 - I formaggi margarinati debbono essere fabbricati a pasta dura ed in forme del peso non
superiore a 14 chilogrammi, le quali debbono essere colorate esternamente e su tutta la loro
superficie con la materia colorante detta "Rosso Vittoria".
Tale colorazione deve essere applicata prima che i formaggi escano dal magazzino del
produttore e che siano spediti od esposti al pubblico. Qualora operazioni successive annullino,
alterino od indeboliscano la colorazione il detentore del formaggio margarinato è obbligato a
ripristinarla sollecitamente.
Art. 180 - E' vietata la vendita della panna crema o di altri prodotti derivati dal latte nelle condizioni
dell'articolo 169 e comunque alterati, inaciditi o contenenti materie nocive.
Art. 181 - E' proibito vendere uova guaste o colorate con sostanze nocive o che galleggino
parzialmente in soluzione di sale comune al 7% (densità 1047). Le uova conservate devono avere
un cartello che indichi il modo col quale furono conservate.
Art. 182 - Il nome di "strutto" è riservato esclusivamente al prodotto, ottenuto per estrazione a
caldo, dei tessuti adiposi del maiale.
E' vietato fabbricare, porre in vendita, vendere o mettere comunque in commercio strutto
contenente:
a) grassi diversi da quelli del maiale;
b) acqua in proporzione superiore all'1%;
c) sostanze estranee di qualsiasi natura, fatta eccezione pel sale da cucina.
Art. 183 - Il nome di “olio" o di “olio di oliva" è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea
europea) senza aggiunta di sostanze estranee o di olii di altra natura.
E’ permessa la vendita di oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, a condizione che
siano osservate le prescrizioni di cui ai seguenti aritcoli:
Art. 184 - Chiunque intende vendere o comunque mettere in commercio olii commestibili diversi da
quelli di oliva deve farne denuncia per iscritto al Podestà del luogo.
Le denuncie debbono contenere il nome, il cognome e la paternità o la ragione sociale del
denunciante, il luogo dove è situato il deposito ed il locale di vendita o di spedizione e la natura
degli olii che vi sono prodotti, depositati, venduti o spediti.
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La denuncia è riportata dall'Ufficio Comunale in un registro a madre e figlia, con l'indicazione
della data di presentazione e la figlia è rilasciata al denunciante, il quale deve presentarla ad ogni
richiesta dell'autorità.
Art. 185 - Quando in uno stesso locale si vendano olii di oliva ed olii di semi, l'eventuale
indicazione della vendita di olio di oliva non si deve fare nelle stesse targhe in cui si annuncia la
vendita di olii diversi.
La targa in cui si annuncia la vendita di olio di oliva non deve essere più visibile per
grandezza, colore e caratteri in essa usati, di quelle portanti indicazione di altri olii.
In mancanza delle indicazioni all'esterno del locale di vendita si riterrà messo in vendita come
olio d'oliva l'olio esistente nel locale stesso, anche se i recipienti portino le indicazioni “olio di
seme".
Art. 186 - Sono considerati come messi in vendita per uso commestibile tutti gli olii che si trovano
nei magazzini di vendita di generi alimentari, sia all'ingrosso che al minuto.
Art. 187 - Gli olii commestibili non devono contenere più di quattro per cento di acidità totale
espressa in acido oleico.
E' vietata la vendita per uso commestibile di olii che, all'esame organolettico, rivelino odori
disgustosi come di rancido, di putrido, di muffa, di verme, ecc.
Art. 188 - Le conserve alimentari preparate con olii vegetali diversi da quello di oliva devono
portare sui recipienti, in modo leggibile, la indicazione dell'olio adoperato come "preparata con olio
di semi" o "preparata con olio miscelato".
Art. 189 - E' vietata la vendita dei cereali:
a) oleati umidi contenenti sostanze estranee e minerali;
b) contenenti semi nocivi o producenti sapore ed odore cattivo;
c) invasi da crittogame;
d) guasti da parassiti anormali od alterati per fermentazioni o comunque avariati.
Art. 190 - I grani impuri od avariati che si vogliono vendere per alimentazione di animali domestici
debbono essere dichiarati tali mediante cartello.
Art. 191 - E' proibita la vendita di farine:
1) provenienti da cereali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 189;
2) alterate per fermentazione, inacidimento od invase da parassiti di qualsiasi genere.
Art. 192 - Sotto la denominazione di "Farina di frumento “o semplicemente "Farina" può essere
messo in commercio soltanto il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento, liberato da ogni
sostanza estranea e da ogni impurità.
Art. 193 - La farina può essere:
a) a resa integrale;
b) abburattata.
La farina a resa integrale è il prodotto totale della macinazione del frumento pulito con
esclusione di qualsiasi setacciatura dello sfarinato. La sua produzione è consentita soltanto per i
consumatori diretti ed è vietata qualsiasi forma di commercio anche agli stessi mugnai a meno che
per l'avvenire non venga modificata tale disposizione dal Comitato costituito presso il Ministero
delle Corporazioni che su proposta del Prefetto presidente del Consiglio Provinciale dell'Economia
Corporativa può autorizzare la vendita della farina e del pane a "resa integrale".
E' consentita anche la vendita di "Farinette di grano duro" per essere impiegate come tali nella
fabbricazione del pane, quando ciò risponda ad antica consuetudine locale.
Tali prodotti della macinazione debbono, rispettivamente, essere contraddistinti con la
denominazione di "farina integrale" o "farinette di grano duro" ed essere posti in commercio a
prezzo inferiore di quello più basso praticato sul mercato per i quattro tipi fissati dalla legge.
La farina abburattata è una parte del prodotto della macinazione del frumento pulito ottenuto
per setacciatura dello sfarinato.
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Art. 194 - Le farine che vengono poste in commercio, anche se di provenienza estera, debbono
avere le seguenti denominazioni e rispondere ai seguenti requisiti:
VALORI RIFERITI A SOSTANZA SECCA
Ceneri %
Cellulosa %
Glutine secco %
massimo
massimo
min.
Tipo 00
14
0.45
7
Tipo 0
14
0.60
0.15
9
Tipo 1
14
0.30
10
(‘) 0.80
Tipo 2
14
0.50
10
(‘) 0.95
(‘) Le ceneri non dovranno contenere più del 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.
Denominazio
ne
Umidità %
massimo
Art. 195 - E' vietato il commercio di farine di frumento che abbiano caratteristiche diverse da quelle
indicate dallo articolo precedente, salvo le eccezioni consentite dall'articolo precedente.
Da tale divieto sono esenti le farine destinate all’esportazione, le quali dovranno essere
contenute in sacchi piombati e recanti sul tessuto la dicitura "Farina per l'esportazione”.
Art. 196 - E' vietato qualsiasi trattamento delle farine con agenti fisici o chimici come pure
l’aggiunta di qualsiasi sostanza organica o inorganica che possa modificare il colore naturale di
esse, o comunque, alterarne o variarne la composizione naturale .
Art. 197 - Le farine debbono, all’uscita del molino e sino al momento del loro impiego, essere
contenute in sacchi piombati o comunque sigillati, recanti un cartellino che indichi oltre al nome
della ditta molitoria produttrice la leggenda:
Farina tipo 00
id. id. 0
id. id. 1
id. id. 2
a seconda della qualità del prodotto contenuto nei sacchi.
I piombi o i sigilli applicati per garantire l'integrità della chiusura dei sacchi medesimi debbono
portare impresso e in modo decifrabile, il nome della Ditta molitoria.
Tali disposizioni valgono anche per “le farine integrali" e per le "farine di grano duro" di cui
all'art. 193, che dovranno, pertanto, essere contenute in sacchi piombati e provvisti di cartellino
recante, a seconda del contenuto, la leggenda "farina a resa integrale" o "farinette di grano duro".
Art. 198 - I cartellini e i sistemi di chiusura ai sacchi contenenti le farine debbono essere
conservati integri, anche se i sacchi medesimi siano collocati o depositati nei locali di lavorazione
annessi ai forni, e tali debbono restare fino a che si proceda alla lavorazione delle farine.
Art. 199 - Per pane deve intendersi il prodotto che si ottiene dalla cottura di una parte lievitata,
preparata con farina di frumento, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro
sodico).
Art. 200 - Le farine impiegate per la fabbricazione del pane destinato alla vendita al pubblico,
debbono corrispondere alle denominazioni ed alle caratteristiche indicate nel precedente articolo
194.
Art. 201 - Nei riguardi analitici il contenuto in ceneri (detratto il cloruro sodico) e il contenuto in
cellulosa dei diversi tipi di pane debbono corrispondere a quelli fissati per i tipi di farina
corrispondenti.
Il contenuto di umidità del pane, destinato alla vendita al pubblico, viene stabilito come
appresso:
forme fino a 60 grammi - umidità non più del 26 per cento;
“ da 100 a 250 grammi - umidità non più del 28 per cento;
“
“ 300 a 500 “
“
“ “ “ 32
“
“;
“ “ 600 a 1000 “
“
“ “ “ 35
“
“
“ 1500 grammi in poi
“
“ “ “ 40
“
“.
Art. 202 - Analogamente a quanto è stabilito per le farine è vietato di aggiungere nella
panificazione sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione del prodotto.
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Art. 203 - E' permesso ai fornai di aggiungere alla farina oltre al lievito "naturale" o "selezionato"
ed al sale:
a) farine provenienti da cereali malati che abbiano un potere diastasico, determinato secondo
il metodo di Pollack, non inferiore a 6500 unità su sostanza secca;
b) estratti di malto che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo di Pollak,
non inferiore a 4500 unità.
Gli involucri ed i recipienti nei quali sono messi in commercio i lieviti selezionati ed i prodotti di
cui al presente articolo debbono portare impresso il nome, cognome e indirizzo della Ditta
produttrice.
Gli stabilimenti, in cui i prodotti sono fabbricati, ed i prodotti stessi sono soggetti a vigilanza da
parte della Direzione Generale della Sanità Pubblica, la quale, pertanto, procederà ad
accertamenti periodici per garantirsi della bontà dei prodotti.
L'apertura degli stabilimenti suddetti deve essere preventivamente denunciata al Prefetto della
Provincia.
I fornai debbono fornire i prodotti stessi agli agenti incaricati della vigilanza.
Art. 204 - Nella confezione del pane possono anche essere adoperate sostanze grasse (burro,
olio d'oliva e strutto), latte e polvere di latte, mosto di uva, come pure zibibbo ed altre uve passe,
fichi, anice, sesamo e zucchero.
Il pane confezionato con l'aggiunta di tali sostanze deve, nei locali di vendita, essere tenuto in
scansie separate e fornite di cartelli con l'indicazione delle aggiunte fatte.
Art. 205 - E' consentita la fabbricazione di pane per speciali regimi dietetici.
Tali qualità di pane dovranno essere messe in vendita con l'indicazione dell'uso cui sono
destinate.
Art. 206 - Il pane confezionato esclusivamente con farine dei tipi 00 ovvero 0, è denominato "pane
di lusso".
Il pane confezionato con farine del tipo n. 1 è denominato "pane di prima qualità".
Il pane confezionato con farina del tipo n. 2 è denominato "pane comune".
Art. 207 - Il pane di lusso, di qualsiasi forma e peso può essere venduto a pezzi.
Il pane di prima qualità e quello comune, in forme superiori ai 60 grammi, deve essere venduto
a peso.
Il pane di prima qualità confezionato in forme inferiori ai 60 grammi può essere venduto a
pezzi anziché a peso.
Art. 208 - E' fatto obbligo ai rivenditori di pane di tenere a disposizione del pubblico tanto il pane
comune quanto quello di prima qualità.
Qualora il venditore sia sprovvisto del pane comune è tenuto a cedere al consumatore che lo
richieda il pane di prima qualità e, in difetto di questo, quello di lusso allo stesso prezzo del pane
comune.
Analogamente, il venditore che sia sprovvisto del pane di prima qualità dovrà cedere al prezzo
di quest’ultimo il pane di lusso.
Art. 209 - Il pane confezionato con "farine a resa integrale" o con "farinette di grano duro" devo
essere venduto sotto la denominazione di "pane integrale" o di "pane di farinetta" e deve inoltre
essere ceduto al consumatore a prezzo inferiore a quello praticato sul mercato per il
corrispondente tipo di pane comune di cui all'articolo 206.
Art. 210 - Il pane fabbricato con farine di frumento miscelate, in qualsiasi proporzione, con farine di
segale, di granoturco, ecc. deve essere posto in commercio sotto la denominazione di "pane di
segale", "pane di granoturco" ecc., cioè del cereale da cui proviene la farina mescolata a quella di
frumento.
Art. 211 - Le rivendite di pane non annesse ai forni sono tenute a farsi rilasciare dai produttori, per
ogni quantitativo di pane che venga ad esso consegnato per la vendita al pubblico, una distinta in
cui deve essere indicato l'indirizzo della Ditta fornitrice, la data di consegna, la qualità e quantità di
pane consegnato. Tali distinto debbono essere conservate presso le rivendite suddette per essere
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esibite a qualunque richiesta delle persone incaricate della sorveglianza per l'applicazione delle
presenti norme e di quelle della legge.
Art. 212 - E' vietato riprendere per mettere in commercio, sia pure in forma di pane grattugiato, il
pane restituito da pubblici esercizi o da privati.
Art. 213 - Le paste alimentari secche, nei diversi loro tipi fabbricate esclusivamente con semolino
e provenienti dalla macinazione del frumento, debbono essere commerciate e vendute nel Regno,
sotto la denominazione di "Pasta di pura semola" ovvero di "Pasta comune", a seconda che siano
stati impiegati nella fabbricazione semole di grano duro o farine di grano tenero.
Art. 214 - Le paste alimentari di cui al precedente articolo debbono essere, nei locali di vendita,
tenute in scansie separate e fornite di appositi cartellini con la denominazione di ciascuno dei tipi
di pasta.
Art. 215 - E' vietato di aggiungere alla pasta sostanze estranee che comunque possano modificare
la composizione e il colore naturale del prodotto, salvo quanto dispone l’articolo successivo.
Non è ammessa nel Regno la vendita di paste alimentari di qualsiasi tipo e specie colorate
artificialmente.
Art. 216 - Sono consentite la fabbricazione e la vendita di paste speciali (con glutine, malto, uova,
verdura, pomodoro e carne) purché preparate esclusivamente con semole di grano duro.
Anche tali paste, debbono essere tenute, nei locali di vendita, in scansie separate e fornite di
appositi cartellini con la denominazione "Pasta speciale con... (glutine, malto, uova, ecc.)
Art. 217 - Le paste alimentari vendute sotto la denominazione di "Pasta o Pasta glutinata", non
debbono contenere meno del 25% di sostanze proteiche (Azoto 6,25%) su sostanza secca.
Tali sostanze proteiche corrispondono alla qualità di glutine contenuta nel semolino adoperato
più quello appositamente aggiunto per ottenere lo speciale tipo di pasta.
Art. 218 - Per pasta all'uovo s'intende il prodotto ottenuto aggiungendo all'impasto non meno di 5
uova per ogni Kg di semola di grano duro.
Art. 219 - I locali per la lavorazione del pane debbono essere provvisti d'acqua potabile, avere
latrina e lavandino. Debbono essere puliti, aereati ed illuminati; non potranno essere adibiti per
dormitorio.
I locali di vendita dovranno essere puliti; il pane sarà tenuto in scaffali o mobili muniti di
sportelli con vetri, non esposti alla polvere, nè alla portata di mano dei clienti.
Non è permesso esporre il pane scoperto sulle porte degli esercizi.
Il pane e le pasticcerie saranno consegnate involtate in carta pulita, non stampata; trasportato
in cassetti chiusi od in panieri con coperchio. Lo stesso dicasi per le trattorie o nei bar. Il pane non
sarà venduto che nei locali debitamente autorizzati nei quali si possono vendere altri generi
alimentari, purché in reparti separati.
Per il lavoro sulla industria della panificazione si dovranno osservare le disposizioni contenute
nella legge 22 marzo 1908 n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno e nel relativo regolamento 7
aprile 1908.
Art. 220 - E' proibita la vendita di frutta, legumi e simili, immaturi, guasti, fermentati, colorati
artificialmente o comunque alterati. Così pure le patate od altri tuberi germogliati, congelati, od
affetti da malattie parassitarie non possono essere venduti.
Art. 221 - E' vietata la vendita dei funghi freschi che siano alterati per eccessiva maturazione,
invasi da insetti, frammentati in modo da non presentare tutti i caratteri dimostrativi, velenosi o
sospetti di esserlo.
Tutti i funghi che vengono introdotti in città possono essere venduti solo dopo che nel pubblico
mercato siano stati visitati da vigili sanitari o da persone appositamente incaricate.
E' proibita la vendita ambulante in città.
E' proibita la vendita dei funghi secchi, tranne quella del Boletus edulis (porcino).
Sono proibite le mescolanze dei funghi secchi: queste se trovate in vendita, saranno
sequestrate e distrutte.
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Art. 222 - I principali funghi mangerecci che si vendono sul mercato di Pesaro con i loro caratteri
più importanti e distintivi in modo da differenziarli dai velenosi o sospetti simiglianti, sono :
1) Boleto - Boletus eduli- Porcino;
2) Armillaria Mellea - Famijole;
3) Prataiolo - Agarines campestris- Calcaterra;
4) Ditole o Manine - Clavaria flava - Clavaria Corallodes - Corallo Bostrytis - tutte buone;
5) Spugnole - Helvella crispa, lacunosa, helastica, grandis).
Art. 223 - E' vietata la vendita di qualsiasi preparato zuccherino (zucchero. confetti, ecc.):
a) alterato;
b) colorato con sostanze nocive o che essendo innocue non siano dichiarate;
c) profumate con essenze nocive;
d) adulterate con sostanze estranee minerali o vegetali;
e) contenenti saccarina o sostanze dolcificanti dal saccarosio.
Lo zucchero di prima qualità dovrà contenere non meno del 98% di saccarosio; quello di 2^
dovrà contenere non più del 5% di zuccheri riducenti calcolati come zucchero vestito.
Per la lavorazione dei generi di pasticceria non dovranno essere usate né farine, né altri
componenti differenti da quelli stabiliti dalle norme del presente Regolamento.
Nelle pasticcerie il personale addetto alla vendita dovrà far sempre uso per lo smercio di
cucchiai, pinze e simili.
Art. 224 - E’ proibita la vendita di conserve di carne e suoi preparati; di pesci, uova, latte, farine,
legumi, ortaggi, frutta, conserve miste e salse:
a) preparate con sostanze animali o vegetali avariate o infette;
b) colorate con sostanze nocive o che essendo innocue non siano dichiarate;
c) che si trovino in liquidi alterati o corrotti;
d) addizionali di acidi minerali liberi, glucosio impuro, glicerina, saccarina, essenze nocive o di
altre sostanze nocive;
e) contenenti minerali o sostanze conservative nocive.
I sali di rame per uso rinverdimento non potranno eccedere un decigrammo del metallo per
ogni chilogrammo di peso.
Si ritengono alterate le conserve in scatole metalliche chiuse quando le scatole si presentano
rigonfie.
Art. 225 - E' proibito di vendere col nome di caffè sostanze in grani od in polvere non costituite
essenzialmente dai semi dell'albero del caffè, crudo in grani colorato artificialmente, del caffè
torrefatto o macinato che sia avariato o misto con polvere del caffè esaurito o con polveri estranee.
Art. 226 - I succedanei e le miscele di questi con vero caffè non devono contenere sostanze
nocive e debbono essere vendute con scritte indicanti la loro natura.
Art. 227 - E’ proibita la vendita del the (thea chinensis) colorato artificialmente, sofisticato con
foglie estranee, con materie minerali, o parzialmente esaurito od avariato.
Art. 228 - E' proibita la vendita, del cioccolato (semi di theobroma, cacao e zucchero) sofisticato
con altre sostanze vegetali o minerali o senza la indicazione nell'involucro delle materie aggiunte.
Art. 229 - E' vietata la vendita, di droghe o specie la cui qualità non risponde al nome sotto il quale
sia venduto o che siano avariate, esaurite od in qualunque modo alterate o falsificate.
Sciroppi e Conserve
Art. 230 - Il nome di "Sciroppo di frutta, è riservato al prodotto della concentrazione dei succhi di
frutta con o senza aggiunta di saccarosio.
I nomi di "conserva di frutta", di "marmellata" e di "gelatina" sono riservati ai prodotti ottenuti
per concentrazione delle polpe e dei sughi di frutta, con o senza aggiunta di saccarosio, sino a
consistenza pastosa, o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.
E' vietato vendere con i nomi di sciroppo, di conserva, di marmellata, o di gelatina di un dato
frutto (ad esempio di amarena, di uva) prodotti di frutti diversi da quelli indicati.
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Le mescolanze di prodotti di frutti diversi devono essere specificamente indicate.
Art. 231 - E' vietata la vendita di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta che contengono
organismi animali o siano invasi da organismi vegetali o comunque aventi colore, sapore ed odore
sensibilmente disgustosi ed anormali.
E' vietata la preparazione e la vendita di conserve di pomidoro ed in genere di conserve,
marmellate e gelatine di frutta, le quali derivino da frutti immaturi od alterati.
Art. 232 - Le conserve, le gelatine e le marmellate di frutta che abbiano ricevuta aggiunta di
sostanze agglutinanti, come agar, pectina, colla di pesce o gelatina, non debbono contenere più di
sei parti di tali sostanze per cento di prodotto.
Art. 233 - Saranno ritenute non riutilizzabili le conserve di pomodoro :
a) che presentino aspetto, colore, odore e sapore anormale;
b) che contengono nelle loro mappa organismi animali o siano invase da organismi vegetali;
c) che abbiano acidità superiore al 12%, espressa in acido citrico cristallizzato, con una
molecola di acqua e calcolata sul residuo secco detratto il cloruro di sodio aggiunto;
d) che contengano zucchero, calcolato come zucchero invertito, in quantità inferiore al 35%
del residuo secco detratto il cloruro di sodio aggiunto.
Igiene delle bevande
Art. 234 - Il Regio Decreto Legge 15 ottobre 1925 n.2033 ed il relativo Regolamento approvato
con R. Decreto 10 luglio 1926 n. 1361, con le modificazioni ed aggiunte apportate con R.D. 12
agosto 1927 n. 1361 nonché il R. Decreto 2 settembre 1932 n. 1225 regolano la preparazione
conservazione, correzione e commercio dei mosti, dei filtrati dolci, dei vini e dei vinelli.
Art. 235 - E' proibita la vendita del vino sensibilmente alterato per malattia (incerconimento,
inacidimento, amarezza, vischiosià e simili) e del vino avariato per sapore di muffa e simili o
contenente sostanze nocive.
Art. 236 - I vini con molti germi delle dette malattie, e quindi poco conservabili, per quanto non
ancora sensibilmente alterati, potranno essere posti in commercio solo dopo speciali trattamenti,
che ne assicurino la conservabilità a norma del regolamento speciale sui vini.
Art. 237 - E' vietata la vendita di birra alterata per malattia, adulterata, avente sapore ed odore
anormale, o contenente sostanze nocive, o colorate artificialmente eccettuato il malto torrefatto.
Art. 238 - Nello smercio e nella distribuzione della birra, allorché si fa uso della pompa o di altri
apparecchi i tubi a contatto del liquido debbono essere di stagno fuso.
Art. 239 - La fabbricazione e la vendita degli spiriti e delle bevande alcooliche è soggetta alle leggi
ed ai regolamenti dello Stato sugli spiriti.
Art. 240 - E' vietato vendere acquaviti, rhum, cognac, liquori in genere, contenenti sostanze
nocive, droghe medicinali, gomma gutta, acido fenico, alcool metilico, materie coloranti nocive,
metalli tossici, acidi minerali.
Art. 241 - Il nome di "Aceto" o di “aceto di vino", è riservato al prodotto ottenuto con la
fermentazione del vino e del vinello, che contenga almeno il 5% in peso di acido acetico, senza
alcuna aggiunta di materie coloranti o di altre sostanze.
Gli aceti ottenuti con la fermentazione acetica della birra, del sidro, dell'alcool, etc., si devono
vendere col nome di "aceto di birra", "aceto di sidro", "aceto di spirito", ecc. Queste stesse
denominazioni devono essere segnate sopra i recipienti che li contengono, nonché nelle fatture,
nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovarne la
vendita o la somministrazione.
Gli aceti di birra, di sidro, di spirito, ecc., non possono essere mescolati con aceti di vino e non
possono essere colorati artificialmente.
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Art. 242 - E' vietato destinare all'acetificazione vini non genuini, nonché vini alterati per agrodolce
o per girato o difettosi per muffaticcio od altro odore e sapore estranei.
Art. 243 - E' vietata la vendita di aceti di qualsiasi natura alterati per putridume od invasi dalle
anguillule o che abbiano acquistati odori o sapori estranei disgustosi.
Art. 244 - Indipendentemente dalle disposizioni delle leggi speciali sulle acque minerali, non è
permesso di aprire fabbriche di acque gasose nè di acque minerali artificiali senza darne
comunicazione al Podestà indicando il metodo di fabbricazione adottata. Non è permesso aprire
fabbriche di acque minerali in locali dove manca la conduttura di acqua potabile.
Art. 245 - E' vietata la vendita di acque gasose, di gelati, limonate ed altre bevande preparate con
acqua insalubre o che contengano acidi minerali, rame, piombo, saccarina, glucosio, miele,
glicerina ed altre sostanze adulceranti diverse dallo zucchero di canna o barbabietole.
Art. 246 - La licenza per vendita di bibite su banchetti, chioschi, non potrà essere concessa se non
si dimostri l'uso di acqua potabile a presa diretta. E' vietata la vendita ambulante di bibite entro
Città.
Art. 247 - Il ghiaccio destinato ad uso alimentare deve essere preparato con acqua potabile pura.
Il trasporto dai locali di fabbrica sui depositi di rivendita sarà fatto su carri mantenuti sempre netti e
riconosciuti idonei dall'Ufficio d'Igiene. Il ghiaccio destinato ad uso alimentare dovrà essere
conservato in recipienti adatti onde preservarlo dall'insudiciamento ed inquinamento e sarà tenuto
separato da quello destinato ad altri usi.
Suppellettili - Recipienti
Art. 248 - E' proibito di vendere e ritenere per vendere;
1) suppellettili da cucina e da tavola od altri oggetti destinati ad essere posti in contatto con
sostanze alimentari, fatti e saldati con leghe contenenti piombo o rivestiti internamente di strato
vetrificato o smaltato che possa cedere piombo, posti a contatto per 24 ore a freddo con soluzione
di acido acetico al 4% o formato con gomma o caoutchouc contenente piombo.
2) stagnole o fogli metallici contenenti piombo al di sopra dell'1%.
3) pompe per birra, sifoni per acque gasose contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti
che sono a contatto col liquido.
4) oggetti di gomma o caoutchouc per uso giocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e
simili contenenti piombo, zingo, antimonio, arsenico (più di un centigrammo per cento grammi).
Art. 249 - Nelle fabbriche, negli esercizi pubblici negli spacci di derrate alimentari e di bevande, gli
utensili saranno tenuti puliti e se di rame stagnati.
Art. 250 - E' proibito avvolgere, contenere, pesare generi alimentari con carta o recipienti che
possono comunicare proprietà nocive. L'uso della carta usata scritta o stampata, delle foglie
vegetali è proibito, come pure quelle contenenti gesso, allume, barite, od altro che si presti a frode,
come anche colorate con sostanze nocive.
Art. 251 - Il personale addetto a qualsiasi negozio di generi alimentari dovrà curare al massimo la
propria nettezza personale e quella degli abiti.
TITOLO XI.
Misure contro la diffusione delle malattie infettive contagiose dell'uomo e degli animali.
Misure contro le malattie infettive dell’uomo
denuncia obbligatoria e misure generali di profilassi
Art. 252 - Qualunque medico abbia osservato nel Comune un caso di malattia infettiva e diffusiva
pericolosa o sospetta di esserlo deve farne denunzia al Podestà ed all'Ufficiale Sanitario
Comunale, riempendo l'apposito modulo fornito dall’Ufficio d'Igiene ed indicando se siansi prese
misure preventive oppure sia necessario un pronto intervento d'Ufficio.
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Art. 253 - Le malattie infettive di cui è obbligatoria la denuncia sono indicate dalle Leggi e dal
regolamento dello Stato.
E' pure obbligatoria la denuncia di tutte le malattie che venissero indicate dall'Autorità sanitaria
con speciali ordinanze.
Art. 254 - I Direttori di Istituti di educazione, di ricovero, di cura, i capi di famiglia, gli albergatori e
gli affittacamere, quando vi sia anche il lontano sospetto di malattie infettive, hanno l'obbligo di far
accertare subito la natura della malattia stessa nelle persone che sono in loro custodia,
dipendenza, tutela od alloggiate, per mezzo di un medico onde questi possa fare se del caso
denuncia. Indipendentemente dalla denuncia del medico dovranno essi stessi informare l'Autorità
Comunale.
Art. 255 - Le denuncie dovranno indicare:
1) Il nome, cognome, età dell'infermo, l'abitazione e la provenienza;
2) La diagnosi certa o preventiva della malattia o se si tratti solo di sospetto;
3) Se il malato o i coabitanti con esso frequentino scuole e quali;
4) Se il malato è operaio in opifici, in cantieri, se vive in collettività, ovvero se egli o persone di
famiglia siano addetti ad industrie o al commercio di generi alimentari;
5) Ogni altra notizia che debba ritenersi utile per l'Ufficio Sanitario del Comune ai fini della
profilassi;
6) I provvedimenti profilattici adottati dal denunciante;
7) Se il malato resti in cura al proprio domicilio o altrove.
Art. 256 - Salvo le misure speciali ulteriormente indicate per le malattie più diffusibili e per le
evenienze epidemiche, in ogni caso di malattia infettiva, il medico curante dovrà sotto la sua
responsabilità:
1) Isolare l'infermo e le persone che lo assistono;
2) Prescrivere alle persone che assistono l'infermo di lavarsi le mani ogni volta che hanno
contatto con esso e con la biancheria sudicia;
3) Disporre che le escrezioni del malato siano raccolte in vasi adatti contenenti antisettici e
non permettere che siano versate in latrine se non dopo che sia avvenuta una intima mescolanza
tra antisettici ed escrementi e che questi siano a contatto con i primi per un dato tempo. La latrina
venga regolarmente disinfettata;
4) Provvedere durante il decorso della malattia alla disinfezione degli oggetti di uso domestico
e personale del malato e degli altri di casa se del caso; distruggere col fuoco gli oggetti di
medicatura e gli altri di poco valore;
5) Disporre a che le biancherie siano immerse in soluzioni antisettiche o mantenute in panni
bagnati di soluzioni antisettica;
6) Ordinare che sia pulito il pavimento, i mobili con panno bagnato in soluzioni antisettiche;
7) Curare le misure di disinfezioni della propria persona prima di mettersi a contatto con altri al
di fuori;
8) Coadiuvare l'Ufficiale Sanitario durante il corso della malattia nell'esecuzione di ogni altra
disposizione profilattica da esso ordinata.
Art. 257 - Nei casi di malattia infettiva è obbligatorio l'isolamento.
L’isolamento potrà essere fatto nella casa dell'ammalato, quando sia possibile ottenere in
modo serio e proficuo.
Nei casi in cui la famiglia dichiarasse impossibile di praticare essa stessa l'isolamento per
deficienza di locale o per qualsiasi altra ragione, oppure non volesse applicarlo, il Podestà ha
facoltà di far ricoverare gli affetti da malattie infettive di carattere diffusivo in un locale isolato ed
all'uopo arredato.
Art. 258 - Quando si tratta di malattie esotiche facilmente diffusibili, come vaiuolo, colera, peste
bubbonica ecc. o di altre giudicate similmente pericolose, l'isolamento può essere fatto d'Ufficio ed
anche essere esteso non solo all'infermo e alle persone che lo assistono, ma agli abitanti della
stessa casa in cui si è manifestata la malattia.
Art. 259 - Gli infermi di malattie infettive verranno trasportati con apposito carro ambulanza
comunale.
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I conducenti di vetture che avessero trasportato persone affette da malattie diffusive,
dovranno condurre subito la vettura all’Ufficio d'Igiene per le dovute disinfezioni. I portieri
dell'Ospedale dove si accolgono tali malati hanno l'obbligo di prendere il numero delle vetture e ne
riferiranno alla Direzione dell'Ospedale che ne darà comunicazione all'Ufficio d'Igiene.
Art. 260 - La levatrice che ha prestato le sue cure a persona affetta di processo puerperale dovrà
darne avviso all’Ufficio Sanitario che darà le norme per la disinfezione cui dovrà essa sottoporsi.
La levatrice non avvicinerà donne in istato di gravidanza se non dopo autorizzazione dell'Ufficiale
Sanitario.
Art. 261 - La biancheria, gli effetti letterecci e personali di individui colpiti da malattie infettive e
diffusive devono essere sterilizzati. Dove è possibile e senza pericolo di contagio, lavatura e
disinfezione potranno essere fatte dalle famiglie dei privati secondo le norme prescritte e sotto la
sorveglianza dell'Ufficio Sanitario.
L'abusiva lavatura nei lavatoi pubblici di panni infetti sarà punita sensi di legge.
Art. 262 - L'Ufficiale Sanitario determinerà volta per volta le modalità e l'estensione delle
disinfezioni nelle abitazioni di malati di malattie infettive. Il trasporto di oggetti infetti allo
stabilimento di disinfezione sarà fatto con appositi carri. Se in casi speciali sarà fatto con carri
privati, gli oggetti saranno avvolti in panni bagnati con soluzioni disinfettanti ed i carri saranno
subito dopo il trasporto disinfettati nello stesso stabilimento di disinfezione .
Il trasporto degli oggetti e le disinfezioni obbligatorie sono gratuite.
Quelle richieste da privati sono assoggettate a rimborso di spesa secondo la tariffa approvata dal
Comune.
Art. 263 - E' proibito vendere o ritenere per vendere abiti, oggetti di vestiario usati, oggetti
letterecci che non siano stati disinfettati e puliti.
Ciascuno degli oggetti suddetti per essere messo in vendita dovrà essere munito di un bollo a
piombo apposto dallo Ufficio d'Igiene.
I venditori dovranno essere muniti di apposita licenza.
Lo stesso dicasi per i venditori di oggetti letterecci, tappeti e mobili usati.
Art. 264 - E' vietato sputare in luoghi pubblici, di uso collettivo e nell’interno di vetture. Nelle
scuole, negli opifici e nei luoghi di pubblico ritrovo, e nelle vetture tranviarie dovrà essere affisso un
cartello che ricordi tale divieto e la penalità pei trasgressori.
Art. 265 - E' vietato ai negozianti di soffiare, servirsi della saliva per il distacco dei fogli di carta,
sacchetti e simili posti in vendita o utilizzati per involgere.
Lo stesso divieto è fatto ai distributori di foglietti per pubblici spettacoli o per mezzi di trasporto
ed ai commessi di negozio e di aziende per le fatture o per i tagliandi di vendita.
TITOLO XI.
Misure speciali contro la diffusione di malattie infettive delle scuole.
Art. 266 - Durante l'anno scolastico almeno una volta al mese tutte le Scuole pubbliche o private
saranno visitate dall'Ufficiale Sanitario o da Medici delegati.
La visita medica è estesa a tutte le persone frequentanti la scuola onde adottare se del caso,
misure sanitarie.
Art. 267 - Le persone che per qualsiasi motivo frequentino Istituti di istruzione, pubblici o privati,
saranno immediatamente allontanate da Scuola e ne rimarranno escluse finché dura la possibilità
del contagio qualora siano affetti da malattie febbrili infettive e diffusive saranno pure allontanate le
persone che ebbero contatto con l'infermo quando l'isolamento non sia completo o quando la
natura della malattia possa costituire mezzo di diffusione del contagio.
Gli infermi affetti da tubercolosi cutanea ulcerosa, tubercolosi ossea e ghiandolare con seni
fistolosi aperti all'esterno, tracoma, congiuntivite blenorragica, catarro congiuntivale, congiuntivite
angolare, tigna, scabbia, stati impetiginoidi della cute, pediculosi, forme contagiose della sifilide
saranno pure allontanati dalla Scuola fino a guarigione o fino a che per parere dell'Ufficiale
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Sanitario si riscontri la malattia in fase risolutiva non segregante e le parti malate siano
convenientemente curate in modo da garantire contro ogni possibilità di diffusione.
Art. 268 - Il personale delle Scuole che coabiti con malati contagiosi ne darà immediato avviso alla
Direzione della relativa scuola e contemporaneamente farà pervenire a mano la denuncia
all’Ufficio di Igiene.
Art. 269 - Verificandosi nella famiglia del personale delle scuole che abiti nella scuola medesima,
un caso di malattia infettiva, l'ufficiale Sanitario indicherà le disposizioni necessarie per impedire la
diffusione della malattia nella scuola proponendone, ove sia il caso, la chiusura.
Art. 270 - Allorché l'Ufficiale Sanitario sarà a conoscienza di un caso di malattia infettiva farà
accertare se l'infermo o le persone conviventi con esso frequenti od abbia frequentato le Scuole;
segnalerà subito a chi dirige questa, le persone che dovranno essere mantenute lontane
specificandone la durata dell’allontanamento e le misure profilattiche necessarie.
Art. 271 - I Direttori di una scuola pubblica o privata, dovranno prontamente allontanare la persona
indicata dall'Ufficiale Sanitario e vigilare che l'allontanamento sia effettivamente mantenuto e che
siano eseguite le misure di profilassi prescritte; dovrà inoltre vigilare le persone che vengono
ammesse condizionatamente alla scuola assicurandosi che:
a) permangano le condizioni a cui è subordinata la riammissione;
b) che sia evitato ogni contatto tra persone inferme e dei loro oggetti con gli altri allievi,
adottando le opportune disposizioni.
Art. 272 - Gli Insegnanti vigileranno sullo stato di salute degli allievi propri e daranno pronto avviso
al Direttore di qualunque caso sospetto di infezione oppure se vengano a conoscenza che alcuno
degli allievi conviva o abbia contatto con infermi di malattie infettive.
Il Direttore o chi per esso allontanerà prontamente il sospetto dalla scuola ed ogni altra
persona che si trovi nelle suaccennate condizioni dandone immediato avviso all'Ufficiale Sanitario
il quale giudicherà in proposito.
Art. 273 - La riammissione alla scuola delle persone allontanate avverrà dietro presentazione di un
certificato rilasciato dall'Ufficio d'Igiene.
Art. 274 - Qualsiasi Scuola pubblica e privata sarà ripulita ed eventualmente disinfettata almeno
una volta all'anno, sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario ed ogni volta in cui sarà ordinata
dall'Autorità Sanitaria.
Art. 275 - Allorché in breve periodo di tempo siansi accertati casi di una malattia infettiva tra le
persone che frequentano una classe o Scuola, verrà resa più intensa la vigilanza Sanitaria.
Continuando malgrado ciò e dopo l'esecuzione delle conseguenti misure, i casi di malattia, il
Podestà potrà decretare la chiusura temporanea della classe o scuola con apposita ordinanza.
In caso di grave diffusione epidemica potrà proporsi la chiusura di tutti gli Istituti scolastici.
Art. 276 - In caso di epidemia o quando ve ne sia la minaccia le Direzioni delle Scuole dovranno
segnalare nel più breve tempo il nome, l'abitazione degli alunni assenti, all'Ufficiale Sanitario il
quale disporrà per le opportune indagini e profilassi.
TITOLO XII.
Vaccinazione antivaiolosa antitifica.
Art. 277 - E' obbligatoria la vaccinazione antivaiolosa per tutti i bambini entro il primo semestre
successivo alla nascita.
Se l'innesto vaccinico fu eseguito dai medici comunali nei locali municipali i genitori, o chi ne
fa le veci, dovranno presentare fra il settimo e il decimo giorno i bambini vaccinati all'Ufficio
Sanitario per la constatazione dell'esito; se la vaccinazione fu fatta da medici privati dovrà essere
presentata all'Ufficiale Sanitario l'attestazione medica relativa debitamente legalizzata.
L'Ufficio si riserva in ogni caso il diritto di far eseguire l'accertamento da un medico
municipale.
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Art. 278 - Saranno dispensati dalla vaccinazione i bambini che abbiano sofferto il vaiuolo. Quelli,
che nel primo anno di vita risultino in condizioni speciali da non poter subire senza pericolo la
vaccinazione dovranno sottostare ad essa nel secondo anno. I bambini vaccinati una prima volta
con esito negativo dovranno essere rivaccinati nell'anno successivo dal vaccinatone comunale
come pure è obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età e ogni qualvolta sia ritenuto
necessario per condizioni speciali di pericolo di diffusione del vaiuolo.
Art. 279 - Nessun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private, ad esami
ufficiali od in qualsiasi Istituto di educazione, fabbriche opifici se, avendo certificato oltrepassato
l'ottavo anno di età, non presenti dell'Autorità' Comunale di subìta vaccinazione.
I Direttori di scuole, istituti, opifici sono tenuti all'osservanza di questa disposizione e a
richiesta dell'Autorità Comunale munirsi di certificati della rinnovata vaccinazione dei fanciulli loro
affidati.
Art. 280 - La vaccinazione antitifica è obbligatoria:
a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di
lavanderia e di pulizia degli ospedali, ed in genere degli Istituti e delle case di cura, sia pubblici che
privati;
b) per il personale addetto ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche ed al trasporto
dei malati, anche se dipendente da istituzioni private;
c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smercio
del latte.
Art. 281 - Le vaccinazioni vengono fatte a cura delle rispettive amministrazioni, quando si tratti di
collettività di personale dipendente da istituzioni pubbliche; a cura del Comune negli altri casi.
Art. 282 - Qualunque medico esegua la vaccinazione antitifica deve darne comunicazione
all'Ufficiale Sanitario, indicando insieme alle generalità delle persone vaccinate anche la qualità e
la provenienza del vaccino adoperato, e la via di somministrazione.
L'Ufficio Comunale d'Igiene deve curare la registrazione individuale di dette vaccinazioni e, se
richiesto, deve rilasciare gratuitamente il certificato.
Art. 283 - Sono escluse dall'obbligo della vaccinazione le persone che, da certificato medico,
risultino per età, per sofferta infezione tifosa o per ragioni speciali in condizioni da doversi
esentare.
TITOLO XIII.
Misure profilattiche in caso di minaccia o sviluppo di epidemie.
Art. 284 - Al verificarsi di un primo caso di vaiuolo oltre all'applicazione di tutte le opportune misure
profilattiche, si provvederà alla vaccinazione e rivaccinazione di tutte le persone che non
risultassero vaccinate di recente con esito positivo e dimoranti nello stesso fabbricato dove esiste
tale manifestazione. Le vaccinazioni potranno essere estese a gruppi di fabbricati vicini e, in capo
di epidemia, il Podestà potrà rendere obbligatoria la vaccinazione alla generalità degli abitanti.
Art. 285 - Nei casi di malattie esotiche facilmente diffusibili pericolose (colera, vaiuolo, tifo
esantematico ecc.) l'isolamento del malato e di coloro che ebbero contatto con esso sarà praticato
d'Ufficio e durerà sino a che non sia scomparso ogni pericolo di contagio. Dette persone ed i loro
indumenti saranno sottoposti a tutte le misure profilattiche ritenute opportune. Eventualmente simili
misure saranno estese agli abitanti della stessa casa o gruppo di case. Lo stesso procedimento
sarà adottato anche nei riguardi di istituti educativi, ospitalieri, caserme, abitazioni collettive.
Art. 286 - Gli albergatori, affittacamere e chiunque ritenga nel proprio domicilio persone
provenienti da luoghi infetti o soggetti dovranno farne denuncia immediata all'Ufficio Sanitario del
Comune.
TITOLO XIV.
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Vigilanza sul baliatico e sulla sifilide trasmessa per baliatico mercenario.
Art. 287 - Il Podestà, in seguito a visita medica favorevole praticata dall'Ufficiale Sanitario o da chi
per esso, potrà autorizzare donne di buona condotta e fisicamente idonee all'esercizio del
baliatico.
L'autorizzazione viene ritirata su modulo speciale della fotografia della balia e con
dichiarazione di autenticità.
Art. 288 - Qualunque donna autorizzata che prenda con sé a baliatico un bambino anche se
proveniente da pubblico istituto deve comunicarlo all'Ufficiale Sanitario indicando le generalità del
bambino stesso. Ha l'obbligo di presentarsi con questo ogni quindici giorni per fare autenticare lo
stato di salute del bambino e suo, e di dar denuncia di qualunque caso di malattia del bambino
stesso.
Art. 289 - Ogni bambino affidato a baliatico deve essere accompagnato da un certificato medico
dichiarante se il bambino sia affetto o no da sifilide.
Art. 290 - Denunciato un caso di sifilide trasmessa per baliatico mercenario, la balia infetta, sarà
inviata all'0spedale oppure a domicilio con l'assenso dell'Autorità Sanitaria quando la balia abbia i
mezzi e si abbia sufficiente garanzia di isolamento fino a guarigione completa ed un medico ne
assuma la responsabilità con dichiarazione scritta.
Art. 291 - Se la trasmissione fosse avvenuta alla balia dal lattante, la famiglia di questo dovrà
provvedere alle cure di ambedue; se il bambino viene separato dalla balia si provvederà alla sua
alimentazione a mezzo di allattamento artificiale ovvero con balia già sifilitica; questa per allattare
bambini sifilitici, dovrà ottenere dall'Ufficiale Sanitario un permesso il quale dovrà contenere oltre il
riconoscimento dell’infezione sifilitica anche l'assoluto divieto di allattare bambini non sifilitici.
TITOLO XV.
Tubercolosi.
Art. 292 - Nei casi di tubercolosi verificantisi in qualsiasi collegio o collettività, gli infermi saranno a
cura dei direttori o dei medici addetti allontanati e rimandati in famiglia, oppure isolati in ospedali o
luoghi di cura.
Si procederà ad una disinfezione dei locali da essi occupati o frequentati, delle suppellettili e
degli oggetti che avessero adoperati.
Una temporanea permanenza di tubercolosi potrà essere consentita eccezionalmente nelle
collettività di cui sopra allorché a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, sia riconosciuta possibile
l’osservanza di un rigoroso isolamento.
TITOLO XVI.
Misure speciali contro la dermatosi ed oftalmie contagiose.
Art. 293 - Verificatosi un caso di tigna il medico curante sotto la sua responsabilità dovrà:
1) Isolare il malato ovvero inviarlo a luoghi di cura;
2) Sterilizzare le vesti, la biancheria, gli effetti letterecci, i mobili, gli ambienti dove è stato
l'infermo, nonché distruggere cappelli, berretti e tutto ciò che abbia servito di copertura alla testa di
questi;
3) Allontanare, uccidere, distruggere gli animali domestici riconosciuti affetti da questa malattia
La famiglia o i conviventi col malato hanno obbligo di ottemperare misure prescritte dal
medico.
Le persone guarite saranno assoggettate per un semestre ad una visita mensile di medico
incaricato di verificare se avvengono recidive.
Durante questo tempo i guariti dovranno portare la testa rasa; gli strumenti che avranno
servito a raderli verranno ogni volta accuratamente sterilizzati.
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Art. 294 - Non saranno ammessi nei convitti od istituti pubblici o privati alunni affetti da tigna
favosa, tonsurante, sicosi, tricofitica o da altre dermatosi d'indole contagiosa.
Art. 295 - I barbieri, parrucchieri che intendono aprire o continuare a condurre una bottega di
barbiere o parrucchiere da uomo o da donna devono farne domanda all'Autorità comunale che
potrà concederla dopo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e della sezione Provinciale della
Federazione Autonoma dell'Artigianato.
In caso di cambiamento del locale il titolare dovrà richiedere nuova autorizzazione. Per la
conduzione di una barbieria sono indispensabili le seguenti condizioni che dovranno essere
attuate non più tardi di un semestre dall’approvazione del presente regolamento.
I negozi devono essere ampi, bene illuminati bene ventilati, avere altezza minima di m. 3,
pavimento bene connesso e pareti per una altezza di m. 0.90 almeno, lavandino fisso ad acqua
corrente, meglio se calda e fredda per il lavaggio dei clienti; per la pulizia delle mani dei barbieri,
per la pulitura dei ferri e degli accessori, sedili con appoggiacapo ricoperto di carta impermeabile
da ricambiarsi dopo ogni servizio.
Ogni bottega inoltre deve essere provvista di un numero sufficiente di rasoi, forbici, pennelli,
asciugamani, nonché di una cassetta chiusa verniciata a smalto bianco per la biancheria sporca, di
una pattumiera chiusa per la raccolta delle spazzature e nella stagione estiva all'entrata ed alle
aperture dei dispositivi per la protezione delle mosche.
Oltre alle condizioni igieniche dei negozi Il proprietario è responsabile delle seguenti norme:
a) pulizia perponale dei barbieri con speciale riguardo alle mani, adozione di vestaglia bianca
abbottonata ed alle maniche chiuse al polso per ogni lavorante; pulizia continuata e disinfezione
periodica della bottega, ripulitura con alcool dei rasoi e dei ferri del mestiere, proibizione assoluta
dei piumini e dei pennelli per l'aspersione della cipria, cartelli indicanti il divieto di sputare sui
pavimenti;
b) Tessera sanitaria rilasciata dall'Ufficio Igiene per il personale di lavoro e di assistenza
rinnovabile di anno con il visto della subìta visita medica.
Per le botteghe attualmente esistenti, qualora il locale risponda solo in parte alle condizioni
suindicate potrà concedersi la licenza purchè siano eseguiti i lavori entro sei mesi e qualora il
negozio non si trovi in condizioni da poter essere modificato sarà concesso un periodo di 3 mesi.
Nelle botteghe situate in località eccentriche dove manca la conduttura dell'acquedotto possono
essere tollerate alcune eccezioni dopo visita e dietro parere dell’Ufficiale Sanitario.
Art. 296 - Le levatrici denunzieranno al Podestà ed allo Ufficiale Sanitario ogni caso di oftalmia dei
neonati e contemporaneamente avvertirà la famiglia del neonato che si affidi alla cura di un
medico.
Art. 297 - E' vietato ammettere in qualsiasi scuola od istituto educativo infermi di malattie
oftalmiche o di natura contagiosa.
TITOLO XVII
Misure contro le malattie infettive e contagiose degli animali.
Art. 298 - Sono obbligati a denunziare immediatamente al Podestà qualunque caso di malattia
infettiva e diffusiva degli animali, accertata o sospettata, indicate dal Regolamento di Polizia
Veterinaria approvato col R.D. 10 maggio 1914, numero 533 e a denunziare altresì qualunque
caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia comune già accertata:
a) i Veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali, gli albergatori, i conduttori
di stalle di sosta e gli esercenti di mascalcie;
b) i Capostazioni delle Ferrovie, l'Autorità Militare a cui sono affidati quadrupedi per i servizi
del R. Esercito;
c) i RR. Carabinieri, i Funzionari di pubblica sicurezza e gli altri Agenti governativi.
Art. 299 - Ricevuta la denunzia di malattia infettiva contagiosa, l'Ufficio d'Igiene provvederà ad
applicare le misure per impedire la diffusione del contagio quali l'isolamento degli animali infetti, la
disinfezione delle stalle, l'infossamento dei cadaveri degli animali.
Quest'ultimo provvedimento sarà adottato fintanto che non sorgerà una sardigna per la
distruzione degli animali morti.
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Art. 300 - Tutti gli animali riconosciuti affetti da tubercolosi, se forniscono latte o carne da macello,
saranno immediatamente inviati al Mattatoio municipale per esservi uccisi e quindi sottoposti alla
visita sanitaria per l'accertamento della commestibilità o meno delle carni.
Art. 301 - I veterinari Municipali procederanno alla inoculazione di tubercolina, a scopo
diagnostico, nei casi di tubercolosi sospetta ; nei casi nei quali la inoculazione sia richiesta dal
proprietario la tubercolina dovrà essere provveduta dai proprietari medesimi.
(*) Art. 302 - Il Sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo :
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale
per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per l’applicazione della tassa cani. A tale
scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato
segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) l’applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere
consegnata ai possessori all'atto della denuncia;
c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle
vie o in altro luogo aperto al pubblico;
d) l'obbligo della museruola e dei guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici
mezzi di trasporto.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i
limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia,
quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonchè i cani
delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
Art. 302/bis - Al fine di prevenire l'insorgenza di malattie infettive e di inconvenienti di natura
igienico sanitaria, nei centri abitati, qualora i cani siano condotti nelle pubbliche vie ed in altri luoghi
aperti al pubblico, i possessori sono obbligati a raccogliere, all'occorrenza, i loro escrementi con
idonea e funzionale strumentazione da esibire a richiesta degli operatori che svolgono le
specifiche attività di controllo. (Nota: integrato con atto C.c. n. 4/1999).
(*) Art. 303 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile
catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali.
L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta dei possessore soltanto se non
risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di
assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del
veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che,
pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica nonché, in sede
opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni; ai fini della diagnosi anche
questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato
senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a
trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il
veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di
laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento di animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi
dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.
(Nota: Integrato con atto c.c. n. 186 del 07.06.1983 approvato dal CO.RE.CO. il 25.06.1993 al n.
3762. Ripubblicato a’ termini di legge).
(*) Art. 304 – I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto
ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco semprechè non
debbano prima sottostare al periodo di osservazione di l0 giorni per avere, a loro volta, morsicato
persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere
mantenuto sotto sequestro, a spese dei possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale
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stabilito dall'autorità comunale, dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza
sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di
essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli l0
giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione anti-rabbica post-contagio da iniziarsi
non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il
predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si
trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio.
Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato
nel canile municipale o prezzo Istituti universitari o zooprofilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norma degli artt. 14 e 15 del
presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta
morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso,
si proceda in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo.
(*) (Nota: Cosi modificato con atto del Consiglio Comunale n. 328 del 20/11/1972, approvato dal
Comitato di Controllo nella seduta dell'11/4/1973, n. 31200).
TITOLO XVIII.
Polizia mortuaria
Art. 305 - Apposito Regolamento Municipale provvede disciplinare questo pubblico servizio.
TITOLO XIX.
Disposizioni generali e transitorie.
Art. 306 - I proprietari delle case adibite ad uso abitazione, gli attuali esercenti trattorie, pubblici
spacci di vino al minuto, bars, caffè, proprietari, direttori e conduttoi di locali destinati a molte
persone conviventi od a pubbliche riunione, i conduttori di industrie, dovranno ottemperare alle
prescrizioni del presente Regolamento nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione.
Art. 307 - Le scuderie esistenti che non rispondono alle norme del presente Regolamento
dovranno adottare i prescritti provvedimenti igienici nel termine di messi quattro parimenti dalla sua
pubblicazione.
In ogni caso la concessione si deve intendere temporanea e revocabile.
TITOLO XX
Penalità
Art. 308 – Le contrtavvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento, per le quali non siano
state stabilite pene speciali dalla legge sanitaria o da altre leggi, sono punite con pene pecuniarie
da lire cinque a cinquecento (Nota: ora da euro 25 a euro 500, ai sensi dell’art. 7-bis del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.
267).
Esse sono ammesse alla conciliazione nei termini prescritti dalla vigente legge Comunale e
Provinciale.
Art. 309 – Il presente Regolamento andrà in vigore appena sarà stato approvato e pubblicato, a
termini di legge, annullando le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti l’igiene e la sanità
pubblica del Comune e qualunque altra contraria alle prescrizioni in questo contenute.
Deliberato con atti podestarili 4 aprile 1928 e 28 gennaio 1933.
Approvato dalla G.P.A. in seduta 19 aprile 1933 al n. 14.581.
Riveduto con atto Podestarile 11 ottobre 1933 -vistato dalla Prefettura il 19 dicembre 1933 al n.
14581.
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Omologato dal Ministero dell'Interno, giusta comunicazione prefettizia del 13 marzo 1934 n.
29.201.
Pubblicato all'albo pretorio nei modi e termini di legge.
Pesaro, il 1° giugno 1934 - XII.
IL PODESTA’
F. FERRONI
IL SEGRETARIO CAPO
A. CINTI
-------/lz
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