Regione Puglia Area politiche per lo Sviluppo Economico il Lavoro e l’Innovazione Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche Ufficio Energia rinnovabile e Reti Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche Ufficio Energia rinnovabile e Reti Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Premessa Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Premessa L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa. Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento dell’efficienza energetica comporta vantaggi per l'insieme dell'economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale. Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati. La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica, concepita per migliorare considerevolmente l'efficienza nei principali settori del consumo energetico, fornisce il quadro definendo obblighi giuridici in una serie di direttive e affidandone l'attuazione agli Stati membri. Le direttive di riferimento sono le 2002/91/CE (ufficialmente abrogata dal 1/02/2012) e la 2010/31/UE. La direttiva 2002/91/CE si inseriva nell'ambito delle iniziative della Comunità in relazione ai cambiamenti climatici (impegni assunti con il protocollo di Kyoto) e alla sicurezza dell'approvvigionamento (Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico). L’assunto di base è che la Comunità dipende più che in passato dalle fonti esterne di energia, mentre sono in aumento le emissioni di gas a effetto serra e che se per un verso non può influire molto sull'approvvigionamento di energia di contro può agire sulla domanda. Ridurre il consumo di energia migliorando l'efficienza energetica è una delle possibili soluzioni di questi due problemi. La direttiva fa seguito ai provvedimenti relativi alle caldaie (direttiva 92/42/CEE), ai prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE) e alle disposizioni del programma SAVE sugli edifici. La direttiva comprende alcuni elementi in relazione ai quali gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui: le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.); l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; gli impianti di condizionamento d’aria; l'impianto di illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne. La metodologia comune di calcolo deve tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto della qualità dell'isolamento termico 2 dell'edificio. Tale impostazione integrata tiene conto, come fattore essenziale, degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento. Per tali ragioni, gli Stati membri, sono tenuti ad adottare specifiche misure attuative necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici. Il recepimento da parte di parecchi Stati membri è stato lento e l'attuazione, a livello nazionale, diseguale. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.Lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, corretto l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti (ciò è stato possibile anche grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che rende l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni, rif. D.Lgs. 31/03/1998, n.112; D.Lgs. 192/2005, art. 17). Una delle criticità dei decreti legislativi citati è stata la previsione di vari decreti attuativi a cui si aggiunge comunque la possibilità di libera iniziativa delle Regioni. Il successivo D.Lgs. 30/05/2008, n.115, oltre a recepire la direttiva europea 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, integra le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 decretando che, nell’attesa dei suoi provvedimenti attuativi vadano applicate le disposizioni contenute nell’allegato III, recante disposizioni concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla certificazione energetica. Nell’agosto 2008, con la L. 6/08/2008, n.133 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112), nel percorso dell’applicazione della certificazione energetica si fa purtroppo un passo indietro; vengono infatti abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005. Tali commi prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica all’atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile. Non decadeva in ogni caso l’obbligo della consegna, da parte del soggetto venditore, dell’attestato di certificazione energetica all’acquirente dell’immobile. Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali. Nello stesso anno viene in ultimo pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (entrato ufficialmente in vigore il 25/07/2009). È questo il momento in cui la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla direttiva EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Più avanti viene pubblicato il D.Lgs. 28/2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE, che relativamente alla certificazione energetica modifica il D.Lgs. 192/005, introducendo all’art. 13 l’obbligo, a partire 3 dal 1/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione energetica contenuto nell'APE. Dispone altresì che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione energetica degli edifici. Il 13/12/2012, sulla Gazzetta ufficiale n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4, l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A concernente l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile (opzione contestata già più volte dalla Commissione Europea con vari richiami e comunicati - vedi Procedura di infrazione) nello stesso giorno viene anche pubblicato un secondo Decreto 22 novembre 2012 che modifica le definizioni dell’allegato A del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall’8 ottobre 2005, è stato in ultimo profondamente innovato dal decreto legge 63/2013, convertito con legge 90/2013, con lo scopo sia di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE e di evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012) per il mancato recepimento della direttiva medesima che di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni (aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga). Inizialmente l’attività era regolamentata dalla legge n.10/91 e dal D.P.R. n. 412/93 e successivamente dal D.P.R. 551/99. Con tale decreto: - da un lato, viene soppresso l’attestato di certificazione energetica, definito come il “documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio”, attestato che doveva essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella direttiva comunitaria 2002/91/CE (recepite nel D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59); - dall’altro, viene introdotto, in suo luogo, l’attestato di prestazione energetica, definito come “il documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica”, attestato che deve essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella nuova direttiva comunitaria ossia nella direttiva 2010/31/UE. Il decreto legislativo 192/05, in particolare ha esteso a tutti gli impianti, la trasmissione da parte dei manutentori all’autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. Tale previsione ha notevolmente contribuito all’abbassamento del numero dei controlli. La medesima norma ha poi introdotto il termine “ispezione” ampliando il compito del 4 verificatore che fu chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull’impianto e/o sull’involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW. Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 è stata l’inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l’affidamento alle regioni e alle province autonome della responsabilità di attuazione del decreto, che sono quindi chiamate a coordinare ed uniformare l’attività sul proprio territorio. Tuttavia, le norme statali sopra richiamate, pur costituendo un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato. Infatti, l’art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta “Clausola di cedevolezza”, prevede che: “In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.” Dopo appena sei mesi e venti giorni dalla sua entrata in vigore, il D.L. 4 giugno 2013 n. 63, ha, a sua volta, subito rilevanti modificazioni, per effetto dell’emanazione del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (cd. “Decreto destinazione Italia”), convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014 n. 9. Scopo della “normativa sull’efficienza energetica” appena illustrata è di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per: a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; c) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; d) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio; e) sostenere la diversificazione energetica; f) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; g) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione; h) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; 5 i) j) k) l) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese; applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale; assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali. Di fondamentale importanza, per il conseguimento degli scopi prefissati, è il ruolo attribuito alla cd. "certificazione energetica", non solo come strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005), ma soprattutto come strumento di "informazione" del proprietario o dell’acquirente o del conduttore (art. 6 commi 1, 2, 3, 8 d.lgs. 192/2005) ritenendo il legislatore che una preventiva esauriente conoscenza della prestazione energetica dell'edificio (attraverso l’utilizzo di specifici descrittori) nonché l’ottenimento di raccomandazioni per il miglioramento della efficienza energetica, costituiscano presupposti imprescindibili per ottenere un costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti (sia come incentivo per gli attuali proprietari a migliorare tali prestazioni per rendere l'immobile più "appetibile" sul mercato sia come incentivo per gli acquirenti di orientare gli interventi sul bene acquistato in via prioritaria proprio verso quegli interventi che possano in qualche modo consentire il "contenimento dei consumi energetici"). La legge, al riguardo, prevede due diversi "attestati" al fine della "certificazione energetica": - l’attestato di qualificazione energetica la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al d.lgs. 192/2005 apportate dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, e confermata, in toto, anche dal D.L. 63/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005); - l'attestato di prestazione energetica, che ha sostituito, a far data dal 6 giugno 2013, il precedente attestato di certificazione energetica, e la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al d.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, a sua volta modificato dal D.L. 145/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" del proprietario, dell’acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici. Oltre a fornire all’utente raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente più convenienti, l’attestato di prestazione energetica deve, inoltre, contenere tutti i dati che consentano ai “ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi” e quindi di poter scegliere l’edificio da acquistare o da locare in base “anche” alla prestazione energetica. La Regione Puglia con proprio Regolamento Regionale del 27 settembre 2007, n. 24 “Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti 6 termici e di climatizzazione del territorio regionale” ha disposto l’attuazione delle norme di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. recependo contestualmente la Direttiva Europea 2002/91/CE. In particolare le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici sono state individuate nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, prevedendo poi che nel caso in cui i Comuni interessati avessero dichiarato l’intenzione di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette attività sarebbero state svolte dalla Provincia competente per territorio. L’ulteriore normativa di attuazione era rinviata all’approvazione di un successivo regolamento regionale fino alla data di entrata in vigore del quale si rendeva applicabile, nel territorio regionale, la disciplina stabilita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. nonché dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato “I” del medesimo decreto; Le norme regolamentari che riguardano specificatamente gli impianti termici sono costituite dal DPR 74/2013 nel quale trovano collocazione i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Le attività di controllo, sono state estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare, oltre la sicurezza dell’impianto termico, l’efficienza energetica del sistema di climatizzazione. E’ stato così introdotto il “Rapporto di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici” che, oltre al controllo delle prestazioni energetiche dell’apparecchio o apparecchi preposti al riscaldamento e/o raffrescamento, prevede una verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura nei locali climatizzati e, dove previsti, dei sistemi di trattamento dell’acqua. Anche per quanto riguarda le ispezioni introduce delle novità. L’ispezione non è vista come un controllo sanzionatorio ma come un’opportunità per valutare l’efficienza energetica del generatore, per stimare il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio e per fornire una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente per l’utente. Inoltre le ispezioni sono programmate in base a criteri che prevedono una maggiore attenzione verso impianti con potenze superiori a 100 kW, impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni ed impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità. L’art. 10 del suddetto decreto (analogamente all’art. 17 del D.lgs. 192/2005) prevede che le sue stesse disposizioni si applichino alle Regioni o le Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, fermo restando la necessità di assumere i contenuti del decreto come riferimento minimo inderogabile. 7 Lo stesso articolo 10 prevede che le Regioni o le Province autonome, tenendo conto delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possano individuare le modalità più opportune per il corretto esercizio degli impianti termici e lo svolgimento delle attività di controllo, anche: ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli ed ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido; fissando requisiti minimi di efficienza energetica, migliorativi rispetto a quelli previsti dallo stesso decreto; differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica; Inoltre, sempre il medesimo articolo prevede che le regioni possono: istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto (ALLEGATO C) e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; che la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti. Le Regioni e le Province autonome provvedono anche a: a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi; b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione; c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione; d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Dal 12 luglio 2013 è entrato in vigore il Decreto 75 del Presidente della Repubblica, attuativo del Decreto Legge n. 36 del 4 Giugno 2013 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo”, che riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici ponendo finalmente rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia. In relazione alla disposizione dell'articolo 2 del medesimo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori: • i tecnici abilitati (Il tecnico abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei 8 requisiti di cui ai commi 3 e 4, articolo 2 del Dpr, dove sono elencati i titoli di studio riconosciuti come validi per l'attività di certificatore); • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati; • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati; • le società di servizi energetici (ESCo) che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e in possesso dei requisiti sopra citati. I professionisti possono diventare certificatori a patto che abbiano conseguito titoli di studio specifici. Alcuni di essi abilitano direttamente il professionista all'attività di certificatore se risulta anche iscritto ai relativi ordini e collegi professionali ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. In altri termini, per questi ultimi, non è obbligatorio seguire un corso di formazione specifico. Altri titoli di studio necessitano invece di un attestato di frequenza di un corso per la certificazione energetica degli edifici. In particolare per la certificazione energetica degli edifici il DPR stabilisce che i corsi di formazione siano svolti a livello nazionale, “da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali” a livello regionale i medesimi corsi sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale” autorizzati dalla regione. I contenuti minimi dei corsi sono definiti nell’Allegato 1 al decreto”. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs 192/2005 nel disciplinare la materia le regioni possono: adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici; promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali; promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori; monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini; predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità' dei servizi di certificazione; promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici. Pertanto il recepimento della normativa statale sull’efficienza energetica in edilizia emanata nel corso del 2013 (oltre al DPR 75/2013 si citano il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e il DPR 74/2013) implica la definizione nell’ambito della normativa regionale di recepimento di uno schema procedurale e degli elementi da utilizzare nella valutazione delle richieste di autorizzazione e delle modalità di realizzazione dei corsi 9 di formazione per la certificazione energetica degli edifici finalizzati al conseguimento dell’attestato di frequenza con superamento dell’esame finale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del Dpr 75/2013. Tale previsione è ritenuta utile anche ai fini della disciplina dei compiti amministrativi attribuiti alla regione, per esigenze di trasparenza e di uniformità nella valutazione delle domande. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 75/2013, le Regioni e le Province autonome procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità della certificazione energetica coerentemente agli indirizzi di cui all’art. 4, comma 2, e) del D.P.R. 75/2013 (predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D. Leg.vo 192/2005. I controlli devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; le ispezioni delle opere o dell’edificio. Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici. Sulla Gazzetta Ufficiale del 07/03/2014, n. 55 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014, che reca in allegato i format del modello di “Libretto di impianto per la climatizzazione” e del modello “Rapporto di efficienza energetica”. Il Decreto rende operative le disposizioni dell’art. 7, comma 5 e dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all’Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Quindi il nuovo modello di Libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del Libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d’aria. Esso inoltre si applica agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti. Dalla medesima data inoltre ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il “Rapporto di efficienza energetica” conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto . La nuova disciplina non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto. 10 Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. Le norme nazionali sopra citate si applicano a tutti gli impianti che rientrano nella definizione di impianto termico indipendentemente dal combustibile utilizzato, pur prevedendo adempimenti differenti. Sostanzialmente e riepilogando: Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione. L’art. 10 del decreto prevede espressamente che “Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinchè sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile”; il D.P.R. 75/2013 riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici ponendo finalmente rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia. Definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 192/2005, per le finalità di cui all’art. 1 del medesimo decreto, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per la certificazione della prestazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. Il decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di certificazione della prestazione energetica degli edifici. Il DPR 75/2013 ha subito poi delle modifiche ad opera del D.L. 145/2013. Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici. il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014 rende operative le disposizioni dell’art. 7, comma 5 e dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all’Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Dalla medesima data, inoltre, ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il “Rapporto di efficienza energetica” conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto. La normativa precedente l’emanazione del D.P.R. n. 74/2103, è stata applicata sul territorio regionale, in maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare locali riguardanti i rapporti 11 tra autorità competenti e cittadini estremamente variegate sotto tutti i principali profili di competenza. Il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della regolamentazione regionale ai fini di una necessaria omogeneizzazione nel territorio regionale medesimo. Sussiste quindi una evidente necessità di adottare una disciplina normativa unitaria di riferimento per le autorità competenti delegate al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori. A tali fini si rende necessario dare attuazione alle disposizioni relative all’esercizio, al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici, recependo i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 che, come visto ed in quanto tali, costituiscono “riferimento minimo inderogabile” per la Regione Puglia. Il presente regolamento recepisce ed attua i contenuti normativi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, assumendoli come riferimenti minimi e facendo seguito all’orientamento già manifestato, adotta il modello “Libretto di impianto di climatizzazione” e i modelli “Rapporto di efficienza energetica” di cui agli allegati I, II, III, IV e V al Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico con le medesime modalità previste nello stesso Decreto al fine di porre in essere gli aspetti applicativi inerenti l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici. Il regolamento affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori. Determina una struttura delle tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica che per le ispezioni, omogenea su tutto il territorio regionale in modo che la copertura dei costi necessari per gli accertamenti e le ispezioni e l’istituzione e la gestione del catasto degli impianti termici, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti. Contiene modelli per le comunicazioni tra l’utente e l’autorità competente circa la nomina/revoca del terzo responsabile, la nomina/revoca dell’amministratore del condominio, la disattivazione dell’impianto, l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni e la sostituzione del generatore di calore, ed infine un promemoria circa gli adempimenti spettanti al responsabile, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell’impianto. Per quanto riguarda le ispezioni contiene un modello di rapporto di prova comprensivo delle istruzioni di compilazione e di esecuzione dei controlli secondo la normativa vigente. 12 Inoltre ed ancora provvede a: istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto 74/2013 (Allegato C) e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; definire i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici; istituire un elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione; istituire un elenco di soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale; definire i criteri dei programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione; istituire il “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica” in collaborazione con le autorità competenti ed accessibile agli Enti locali; definire la gestione del “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”. 13 Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche Ufficio Energia rinnovabile e Reti Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 1 - Oggetto Il presente Regolamento: Disciplina: - le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Regione Puglia. Istituisce: - il “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”; l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione; l’elenco regionale dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale; l’elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività di certificazione energetica degli edifici. Definisce: - i criteri dei programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione; i criteri dei programmi di verifica annuale di controllo e verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi; i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici; le modalità di gestione del “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Titolo I Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici Art. 2 – Autorità competenti 1. La Regione Puglia, individua nelle Province, le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici ciascuna per il territorio di propria competenza. Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici avviate ai sensi dell’art. 4 comma 2 del R.R. del 27 settembre 2007 n. 24, conferma quali autorità competenti, ciascuna per il territorio di propria competenza, i Comuni che svolgono le attività medesime alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 2. I Comuni, devono comunicare al competente Ufficio regionale entro il termine del 31.12.2014 la volontà di voler proseguire allo svolgimento delle attività di cui al presente Titolo I. Ove non vi provvedano ovvero dichiarino, anche successivamente, di non voler ulteriormente provvedere, le stesse saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione. 3. In caso di inadempienza delle Province per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici la Regione attiverà gli opportuni poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere, affidando il servizio ad un organismo esterno, tra quelli già operanti per conto delle altre provincie, avente le caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. n. 74/2013. 4. Le autorità competenti possono svolgere le attività di accertamento e ispezione, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. n. 74/2013. Nel seguito del presente regolamento si indicherà con “soggetto esecutore” l’autorità competente o, se del caso, l’organismo esterno delegato all’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni. 5. L’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici da parte dei soggetti esecutori comporta l’organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio di competenza. 6. La Regione Puglia considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario pertanto i soggetti attuatori dovranno: a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. b) garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare devono porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” c) ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti indicati dalla più recente giurisprudenza amministrativa ed al fine di garantire la salvaguardia dell’occupazione, in caso di affidamento all’esterno, l’aggiudicatario è tenuto a riassorbire gli addetti che operavano per l’appaltatore uscente già affidatario del servizio di cui al presente documento, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa. 7. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 ed essere iscritto nell’apposito elenco regionale. Art. 3 – Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell’allegato 1. Art. 4 - Riferimenti legislativi e normativi I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell’allegato 2. Art. 5 - Soggetti responsabili 1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013. 2. Il cambio di responsabilità, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al soggetto esecutore: a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando, rispettivamente, gli allegati 6 e 7; b) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l’allegato 5. 3. La revoca, la rinuncia o la decadenza dell’incarico di terzo responsabile di cui all’art. 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi, utilizzando l’allegato 6. Art. 6 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.74/2013. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici 1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1). Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 2). Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 3). Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 4) 2. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione” - per brevità “Libretto di impianto” (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5) 3. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare il libretto di impianto (1) per le parti di sua competenza (2) e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. 4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte iscritte alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, abilitate ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso). Per gli impianti composti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta che ne effettua la manutenzione e l'installazione deve essere certificato come previsto dal DPR 43/2012. 1 Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014) e sono entrati in vigore il 01 giugno 2014. 2 Secondo le istruzioni di compilazione del Libretto, non tutte le parti sono da compilare a cura del Responsabile dell’impianto. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 5. In ottemperanza al Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28, a partire dal 1 agosto 2013 il manutentore di sistemi che prevedano l’integrazione con fonti di energia rinnovabili come apparecchi a biomassa, pompe di calore e sistemi solari fotovoltaici e termici deve aver sostenuto con profitto apposito corso formativo e di aggiornamento continuo come da regolamentazione regionale. 6. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione (manutentore) degli impianti termici, esegue dette operazioni a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al responsabile dell’impianto che lo conserva allegandolo al libretto di impianto; il responsabile dell’impianto sottoscrive l’originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione. 7. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all’aggiornamento del libretto dell’impianto termico utilizzando i modelli di cui all’allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (G.U.R.I. n. 55 del 07/03/2014). 8. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo. Art. 8 - Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici 1. Sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale uguale o maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale uguale o maggiore di 12 kW. 2. Sono esclusi dall’attività di controllo: gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW; gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW; i radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica; i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 3. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0.035MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dal Titolo II (Impianti termici civili), Parte V (Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del D.Lgs 152/2006. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 4. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di: a) libretto di impianto conforme ai modelli previsti dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 10/02/2014 il quale dovrà essere conservato fino alla durata in esercizio dell’impianto; b) libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla azienda installatrice /costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto; c) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori; d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori; e) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori; f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria g) targa dell’impianto a seguito della procedura di targatura di cui al presente regolamento. 5. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze riportate nell’Allegato 3 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’art. 7. 6. Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato: all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica. 7. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell’efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui all’allegato 3. 8. Ai sensi dell’art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013. 9. In occasione del controllo di efficienza energetica l’operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. 10. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell’impianto, ivi compresa l’individuazione della figura del conduttore. 11. Le Province devono inviare a Innova Puglia, attraverso il Catasto Energetico Regionale, una comunicazione preventiva in relazione all’inizio di nuovi corsi per l’abilitazione alla conduzione di impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono a Innova Puglia l’elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l’iscrizione in apposito elenco regionale. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 9 - Trasmissione del Rapporto 1. I rapporti di controllo di efficienza energetica compilati dall’operatore a seguito delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui all’art. 7, devono essere redatti in tre copie sottoscritte per presa visione dal responsabile dell’impianto. 2. La prima è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto; la seconda è conservata dal soggetto che effettua il controllo; la terza è trasmessa a cura del manutentore all’Autorità competente entro e non oltre 60 giorni dall’effettuazione delle operazioni secondo le modalità attualmente previste dalle Autorità competenti. 3. Per la trasmissione oltre il termine di cui al punto precedente, verrà applicato a carico del manutentore un addebito di 10€ per ogni rapporto di controllo ricevuto in ritardo. Tale ritardo è fissato in un massimo di 90 giorni oltre i 60 già previsti. Superato tale termine la trasmissione sarà considerata come non effettuata, l’impianto soggetto ad ispezione e il contributo previsto per tale attività sarà addebitato al manutentore. 4. A partire dal 01/01/2016 la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica deve avvenire in modalità informatica secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente regolamento. 5. Il manutentore o terzo responsabile applica il “Bollino” di cui all’art. 10 sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al soggetto esecutore, che sulla copia del rapporto di controllo rilasciata al responsabile dell’impianto. Art. 10 – Segno identificativo - “Bollino verde” 1. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Puglia per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al soggetto esecutore come previsto dall’art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale segno è costituito da un Bollino verde riportante l’anno di emissione, la tipologia di impianto, il numero progressivo e i dati relativi all’autorità emittente competente per territorio. 2. Il Bollino Verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con la seguente cadenza temporale (sarà ammessa una tolleranza massima di 60 giorni): ANNUALE: - per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido, di potenza nominale ≥ 10 kW; - per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale utile ≥ 100 kW; - per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore/macchine frigorifere di potenza nominale ≥ 100 kW; BIENNALE per le altre tipologie di impianti diversi da quelli indicati al punto precedente. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 3. I manutentori, regolarmente abilitati secondo il DM 37/2008 e il DPR 43/2012 , acquisiscono i bollini verdi da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità e nei luoghi indicati dall’autorità competente. 4. I valori dei segni identificativi, riportati nel presente regolamento, sono determinati dalla Regione, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e manutenuti, nonché per la gestione del “Catasto degli impianti termici” e l’informazione ai cittadini di cui al successivo articolo 18. 5. A partire dal 01/01/2016 l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale. Art. 11 – Accertamenti dei rapporti di controllo 1. Le Autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell’ambito di applicazione del presente provvedimento. Provvedono all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinchè questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari. 2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, il soggetto esecutore, qualora si rilevino: a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, programma una ispezione dell’impianto con onere a carico del responsabile. In caso di esito negativo della ispezione, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente l’esito al Comune e agli altri enti competenti per territorio che provvederanno, eventualmente, ad ordinare la disattivazione dell’impianto. La riattivazione dell’impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; tale dichiarazione di conformità deve essere inviata al soggetto esecutore accompagnata dal segno identificativo e dalla dichiarazione di cui all’allegato 9; b) difformità o anomalie di carattere tecnico tali da costituire criticità dell’impianto termico, invita il responsabile dell’impianto a far adeguare l’impianto termico da un soggetto abilitato ai sensi del DM 37/08 e/o DPR 43/2012. Successivamente il responsabile dell’impianto invierà, per tramite del suo manutentore, la dichiarazione di cui all’allegato 9 accompagnata dal segno identificativo e, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. Qualora la suddetta dichiarazione non sia inviata al soggetto esecutore entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’invito all’adeguamento, l’impianto sarà sottoposto ad ispezione con onere a carico del responsabile; c) altre difformità e/o anomalie, dati parziali o incompleti imputabili alla trasmissione del rapporto di controllo, tali da non permettere di svolgere adeguatamente l’attività di accertamento, invita il manutentore incaricato della trasmissione ad inviare entro 30 giorni un nuovo rapporto di controllo completo di tutti i dati mancanti, accompagnato dal contributo di € Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 10,00 da addebitare al manutentore. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con onere. Art. 12 - Impianti soggetti a ispezione 1. Le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza (art. 9, comma 2, del decreto legislativo 192/05). 2. Sono soggetti alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, aventi le seguenti caratteristiche: a) impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW ; b) impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW; c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 3. Per “Ispezione degli impianti termici” si intende: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici e alla sicurezza degli stessi. 4. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. 5. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL) o a combustibile solido di potenza utile nominale complessiva compresa tra 10 e 20 kW, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, al soggetto esecutore, dal manutentore o terzo responsabile è sostitutivo dell’ispezione. Tuttavia, per tali impianti, le ispezioni in situ non possono essere comunque inferiori al 5% di quelli presenti sul territorio di competenza. 6. Gli impianti di cui al comma 2 per i quali i controlli di efficienza energetica non risultano effettuati entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la loro esecuzione, sono soggetti ad ispezione. L’attività ispettiva viene effettuata con addebito a carico del responsabile dell’impianto. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 13 - Frequenza delle ispezioni 1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, l’Autorità competente deve effettuare ispezioni annuali sugli impianti diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 5, presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse. 2. Le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni; c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni; d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.Lgs 192/2005. 3. Ai fini dell’individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, l’Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell’ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono. 4. E’ facoltà dell’Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell’utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all’Autorità competente da parte dell’utente e i relativi costi sono posti a carico dell’utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 5364. Le modalità operative sono determinate dall’Autorità stessa. 5. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere riportati su appositi rapporti, i cui modelli, ove non ancora previsti, saranno definiti con successivi provvedimenti dirigenziali, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell’ispettore incaricato dall’Autorità competente. Art. 14 - Esecuzione delle ispezioni 1. L’ispezione sull’impianto termico è annunciata al responsabile dell’impianto, a cura del soggetto esecutore, con almeno 15 giorni d’anticipo mediante: a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l’utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all’invio della cartolina di cui sopra; c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi. 2. La data programmata per l’ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo. 3. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato l’importo riportato nella tabella di cui al successivo comma 20 a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”; l’ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell’impianto con le modalità sopra esposte. 4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell’impianto, oltre all’onere di cui al comma 3, il soggetto esecutore, su segnalazione dell’ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche3. 5. Il responsabile dell’impianto: a) in caso di impedimento ad essere presente durante l’ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia; b) ha facoltà di farsi assistere, durante l’ispezione, dal proprio manutentore; c) dovrà mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente: 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell’ultimo rapporto di efficienza energetica; 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013; 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08; 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto; 5) l’attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile. d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore. 6. L’ispettore a) deve: 1) presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nell’avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo; 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento; 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell’utente; 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova; 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova; 3 Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile dell’impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l’altra farà parte del proprio archivio. b) non deve: 1) eseguire interventi sull'impianto; 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende; 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l’impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso. c) accerta: 1) le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata; 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c); 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte; 4) che l’installazione, la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti. 7. L’ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli “Interventi atti a migliorare il rendimento energetico” e la parte relativa alla “Stima del dimensionamento del/i generatore/i”. In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell’impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova. 8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all’ispettore. 9. La mancanza del libretto di impianto e/o l’accertamento della mancata effettuazione dell’ultimo controllo e/o dell’ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. 10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa, anche attraverso l’organismo esterno incaricato delle ispezioni, l’autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell’impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore accompagnata dal segno identificativo e della dichiarazione di cui all’allegato 9. 11. Nel caso in cui, durante l’ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell’impianto, dopo l’intervento di manutenzione, dovrà inviare al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all’allegato 9 accompagnata dal segno identificativo. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il soggetto esecutore eseguirà una nuova ispezione con addebito. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 12. Se durante l’intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall’allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall’ispettore. Entro 60 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà il soggetto esecutore circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il termine di 180 giorni utilizzando il modello di cui all’allegato 16 accompagnata dal segno identificativo. 13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la comunicazione di cui all’allegato 10 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.. 14. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l’ispettore prescrive l’adeguamento. Il responsabile dell’impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell’impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il manutentore trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all’allegato 9 accompagnato dal segno identificativo e, quando prevista, la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. 15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l’avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua una ispezione con addebito. 16. Nel caso che l’ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l’impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche. 17. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l’adozione di atti di polizia giudiziaria, l’ispettore deve essere supportato dalla competente polizia municipale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell’impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione immediata della fornitura di gas all’azienda distributrice. 18. Il costo dell’attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell’impianto, in ragione delle fasce di potenza, è quello riportato nelle seguenti tabelle: Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Generatori di calore a fiamma Potenza utile nominale complessiva dell’impianto Contributo (kW) (€) Fino a 35 110,00 Da 35 a 116 200,00 Da 116 a 350 320,00 Superiori a 350 450,00 Altre tipologie d’impianto Tipologia impianto Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW Contributo (€) 100,00 200,00 Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni) 100,00 Impianti cogenerativi 300,00 19. Nel caso in cui l’impianto sia servito da più generatori, la potenza nominale complessiva dell’impianto è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori. 20. L’addebito come rimborso spese per “mancato appuntamento”, calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00 (IVA compresa) da sommarsi al costo dell’ispezione. 15 – Contributo 1. Come stabilito all’art. 10 del D.P.R. 74/2013, per garantire la copertura dei costi per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, dei servizi correlati, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo unico cumulativo da parte dei responsabili degli impianti alla Regione Puglia e all’autorità competente. Il recupero di entrambi i contributi viene eseguito esclusivamente dall’Autorità competente attraverso lo strumento di “Portafoglio Digitale”. Il riconoscimento delle quote destinate alla Regione Puglia avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate dal competente servizio Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” regionale alle Autorità stesse. La corresponsione del contributo avviene attraverso il segno identificativo denominato “Bollino verde” già in uso presso le Autorità competenti, uniformandone il costo sul territorio regionale. 2. Nel rispetto del principio di equità il contributo regionale è determinato in base alla potenza nominale utile complessiva dell’impianto che stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso. Pertanto il contributo è determinato, in ragione delle fasce di potenza, come indicato nel seguente prospetto. Potenza utile nominale Contributo regionale complessiva dell’impianto (kW) (€) Fino a 35 2,00 Da 35 a 116 4,00 Da 116 a 350 8,00 Superiori a 350 16,00 3. Il costo omnicomprensivo di ciascun “Bollino” viene fissato, tenendo conto anche, della media dei costi storicamente determinati dalle Autorità competenti, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale. 4. Il “Bollino” è fornito al responsabile dell’impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le Autorità competenti e lo appone, anche digitalmente, sul rapporto di controllo di efficienza energetica, sia sull’originale che sulla copia. 5. Nel rispetto del principio di equità, il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l’impianto. Nel caso in cui lo stesso impianto sia servito da più generatori, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali utile dei singoli generatori. 6. L’importo del contributo dovuto all’autorità competente, in funzione della potenza dell’impianto termico, è indicato nelle seguenti tabelle: Generatori di calore a fiamma Potenza utile nominale complessiva dell’impianto Contributo (kW) (€) Fino a 35 20,00 Da 35 a 116 40,00 Da 116 a 350 80,00 Superiori a 350 160,00 Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Altre tipologie d’impianto Tipologia impianto Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW Contributo (€) 40,00 80,00 Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni) 40,00 Impianti cogenerativi 160,00 7. A conclusione di ogni stagione termica, è facoltà di Regione richiedere alle Autorità competenti un resoconto di spesa delle quote di contributi raccolti per la copertura dei costi delle ispezioni degli impianti termici e dei servizi e attività ad esse collegati. Art. 16 – Impianti termici o generatori disattivati 1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e/o il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che pur essendo completi sono stati disattivati dal manutentore. La disattivazione deve essere tale da non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto e deve essere riportata sul libretto di impianto per la climatizzazione. 2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al soggetto esecutore, entro 60 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell’allegato 8. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d’impianto. La suddetta dichiarazione deve essere accompagnata dall’apposito segno identificativo “Bollino rosso”. 3. L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al soggetto esecutore accompagnato dall’apposito segno identificativo (Bollino Verde). 4. Il soggetto esecutore può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati. 5. La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio regionale. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 17 – Situazioni particolari 1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo al soggetto esecutore la scheda identificativa dell’impianto aggiornata. 2. Qualora l’ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell’impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l’ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto energetico regionale. 3. Se durante l’ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l’utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 16 o l’abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest’ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui al comma 20 dell’art. 14. 4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell’impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all’interessato. Art. 18 - Informazione 1. La Regione anche attraverso l’autorità competente o il soggetto esecutore provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Art. 19 – Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici 1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato economico della gestione, sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio con indicazione puntuali sul numero degli impianti censiti, dichiarati e verificati. 2. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo. 3. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31/10/2016. 4. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione tramite il proprio sito istituzionale. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 20 - Sanzioni ed attività sanzionatoria 1. Il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. 4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 5. Le sanzioni previste, in caso di mancato rispetto o violazione degli obblighi e delle disposizioni del presente regolamento sono le seguenti; a. Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti. L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00; b. Mancato invio della scheda identificativa. L’inosservanza degli obblighi inerenti l’invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00; c. Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile. L’inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell’ articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00; d. Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato. L’inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all’effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall’installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico. e. Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione. L’inosservanza dell’obbligo inerente l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00. f. Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio. L’Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dall’art. 2, comma 1 del presente regolamento, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00. 6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l’autorità competente. 7. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell’impianto termico. 8. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista l’autorità competente può diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l’autorità competente provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria. 9. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l’autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l’obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate. 10. Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. 689/1981, processo verbale di accertamento dell’infrazione cui fa seguito la notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 11. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell’azione è il responsabile dell’Ente da cui dipende l’organo accertatore. I proventi spettano all’Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 12. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dagli Enti competenti per finanziare azioni inerenti l’applicazione delle presenti disposizioni. Art. 21 – Norme transitorie 1. Le attività di accertamento ed ispezione già avviate dalle autorità competenti di cui all’art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007 conservano la loro validità e devono essere portate a termine entro il 31/12/2015. 2. A partire dal 01/01/2016 le attività di accertamento ed ispezione svolte su tutto il territorio regionale dovranno conformarsi alle norme del presente regolamento. 3. Le tariffe di cui all’articolo 14 e i contributi di cui all’art. 15 saranno applicate da ogni autorità competente dal 01/01/2016. 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si fa riferimento alle norme vigenti che regolano la materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e al DPR 74/2013 e ss.mm.ii.. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche Ufficio Energia rinnovabile e Reti Titolo II Istituzione del sistema regionale di accreditamento dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici Art. 22 – Attività ispettiva 1. Le Autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell’ambito di applicazione del presente provvedimento. L’ispezione deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio. 2. Tali attività sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a: a. ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b. correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente regolamento; c. rispettare quanto prescritto all’articolo 7 del D.lgs 192/05; d. monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche. 3. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell’apposito Rapporto, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell’ispettore incaricato. 4. Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori si avvalgono della figura dell’ispettore di impianti termici. Art. 23 - Elenco regionale Ispettori degli impianti termici 1. L’attività ispettiva potrà essere affidata e svolta solo da personale iscritto nell’apposito elenco regionale denominato “Elenco regionale Ispettori degli impianti termici”. 2. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale: a) i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.R. 74/2013, allegato C) punto 7 che hanno positivamente superato un corso regionale di abilitazione; b) i soggetti che abbiano maturato esperienza significativa, attestata da parte dell’Autorità competente o organismo da essa delegato, nell’attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 3. Sono considerati esperti, ai sensi della lettera b) e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti, da almeno un biennio, sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del DPR 74/2013, la cui idoneità deve essere attestata dall’Autorità competente o organismo da essa delegata presso cui hanno prestato la loro opera. 4. Al requisito di cui alla lettera b), si aggiunge il superamento con profitto di uno specifico corso di riqualificazione teorico/pratico riconosciuto dalla Regione della durata minima di ______ ore. Il corso dovrà essere svolto tenuto conto della rimodulazione della definizione di impianto termico, includendo la climatizzazione estiva, e l'oggetto dell'ispezione che comprende, adesso, anche una consulenza sui possibili interventi di miglioramento del rendimento energetico dell'impianto che risultino economicamente convenienti. Detti corsi dovranno essere svolti dai soggetti esecutori che ai sensi dell’art. 9, comma 6 del D.P.R. 74/2013 potranno avvalersi del supporto di ENEA nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici. Il corso di riqualificazione dovrà prevedere il sostenimento di un esame finale di accertamento del livello di apprendimento dei contenuti costituito da una prova scritta e da un colloquio orale. Il soggetto attuatore, all’esito positivo del corso, rilascerà un apposito attestato nominativo. 5. L’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione è di pubblica consultazione e conterrà, oltre all’anagrafica aziendale o professionale, l’indicazione dei requisiti professionali di ammissione, del corso di abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento continuo effettuati. 6. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale è richiesta la correttezza personale del richiedente, intesa come assenza di: • condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale; • condanne per associazione di tipo mafioso (l. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio; • condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare; • procedure a proprio carico di natura fallimentare, concordato preventivo e procedimenti connessi a tali fattispecie normative; • condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. 7. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 8. L’autorità competente riconosce l’abilitazione rilasciata da altri enti locali competenti o organismi da essi delegati come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l’ammissione al corso di riqualificazione professionale autorizzato dalla Regione. Art. 24 – Formazione minima richiesta 1. I corsi professionali di abilitazione, della durata minima di ________ ore, devono garantire l’acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento alle seguenti materie: - Normativa in materia impianti termici; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” - Elementi di chimica dei combustibili e della combustione; Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi; Sistemi integrati per la climatizzazione; Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore); Elementi di diagnosi energetica. 2. La commissione giudicatrice, istituita per l’espletamento dell’esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno due membri di comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto di esame oltre che da un membro, indicato dalla Regione, tra funzionari o dirigenti del Servizio preposto che non abbiano partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo. 3. L’esame finale di accertamento del livello di apprendimento dei contenuti sarà costituito da una prova scritta, un colloquio orale e una prova pratica. Il soggetto attuatore, all’esito positivo del corso, rilascerà un apposito attestato nominativo. Art. 25 - Incompatibilità 1. Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell’ispettore sono regolate dall’allegato C al D.P.R. 74/2013. A tal proposito si definisce che: - - Fermo restando quanto previsto dal citato allegato l’autorità competente alle ispezioni potrà stabilire una incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quello di manutentore / installatore, circoscritta al/i Comune/i dove viene svolta l’attività di impresa ed ai Comuni confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo di ispettori i soggetti che nei due anni precedenti alla campagna di ispezione abbiano svolto l’attività di manutenzione/installazione nei suddetti Comuni; Per le altre figure indicate dal citato allegato C, si ritiene che l’autorità competente alle ispezioni possa stabilire che l’incompatibilità insorga solo se riferita agli impianti oggetto di ispezione, in relazione all’intera durata degli stessi o fino alla loro eventuale ristrutturazione, con relativa trasmissione di una nuova scheda identificativa di impianto. 2. In aggiunta alle incompatibilità sopra indicate l’Ente Locale competente può in autonomia decidere criteri di incompatibilità più restrittive. 3. L’ispettore di impianti termici, o l’organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell’ambito di tale attività. Art. 26 - Aggiornamento professionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione 1. Al fine del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale sono previsti appositi percorsi, approvati dalla Regione allo scopo di uniformare l’attività di formazione professionale, di aggiornamento continuo degli ispettori che tengano in considerazione l’evoluzione della tecnica e degli impianti nonché della normazione e legislazione. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 2. La Regione promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della tecnologia ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull’attività dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale. 3. In particolare le autorità competenti o gli organismi incaricati: a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi; b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori; c) regolano il processo formativo dei propri ispettori iscritti ai fini della vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte dei medesimi. 4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da soggetti terzi su incarico dell’Autorità competente o dell’organismo esterno gli stessi sono responsabili dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell’effettiva partecipazione dei propri ispettori alle attività formative. 5. La formazione professionale continua : è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto dell’attività professionale per gli iscritti nell’elenco regionale. è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale; è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico; è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all’elenco mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale. 6. Per l’assolvimento dell'obbligo di formazione l’iscritto all’elenco è tenuto a: acquisire 45 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 5 crediti annuali; documentare l’attività di formazione effettivamente svolta, mediante produzione telematica dei relativi attestati di partecipazione. 7. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 27 – Norme generali di riconoscimento dei corsi 1. Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative e svolti da soggetti accreditati ai sensi di quanto disposto dalle vigenti normative regionali in materia. 2. Il procedimento di riconoscimento dei corsi di formazione è avviato su richiesta del soggetto attuatore interessato, mediante risposta ad avviso pubblico, secondo le modalità in esso previste. 3. Il Servizio Formazione professionale, sentito il Servizio Energie rinnovabili, reti energetiche ed efficienza energetica, predispone l’avviso pubblico relativo al riconoscimento dei corsi, corredato dei relativi allegati tecnici. 4. Il procedimento di riconoscimento dei corsi di formazione è svolto dal Servizio Formazione professionale, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od omissione. In tale caso, il Servizio Formazione professionale richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo l’esame fino al raggiungimento delle condizioni documentali necessarie. La valutazione è ordinariamente compiuta attraverso analisi documentale, restando facoltà del Servizio formazione professionale procedere a verifiche ispettive, anche in loco. 5. Il riconoscimento ha durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto interessato, attraverso presentazione di formale istanza. 6. È obbligo del soggetto a cui fa capo il corso di formazione riconosciuto di sottostare alle eventuali attività ispettive del Servizio Formazione professionale rivolte alla verifica dell’effettivo mantenimento dei requisiti. In caso di accertamento di perdita di uno o più requisiti il riconoscimento è revocato. La revoca non ha effetto retroattivo sui procedimenti di accreditamento delle persone fisiche già positivamente conclusi. 7. L’amministrazione regionale tramite il portale istituzionale “Sistema Puglia” gestisce e pubblicizza il catalogo pubblico aperto dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti formativi accreditati, a fini di informare i soggetti fisici interessati all’abilitazione allo svolgimento delle attività di ispezione sugli impianti termici. Art. 28 – Accreditamento dei soggetti formativi. 1. Ai fini dell’accreditamento, il soggetto formativo deve dare dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni regionali in materia. 2. Non sono soggetti ad accreditamento gli ordini ed i collegi professionali. Assolvono automaticamente l’obbligo di accreditamento i soggetti formativi già accreditati dalla Regione Puglia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali. 3. Il sistema di riconoscimento dei corsi, in esso incluso l’accreditamento dei relativi soggetti attuatori, è pubblico ed è gestito nel rispetto dei princìpi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 29 - Elenco dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione 1. I corsi di abilitazione e aggiornamento professionale potranno essere svolti solo da soggetti ed enti iscritti nell’apposito elenco regionale. 2. L’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale delle attività di ispezione è di pubblica consultazione e conterrà l’indicazione dei corsi abilitanti svolti e dei corsi di aggiornamento continuo effettuati. Art. 30 - Accreditamento dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici 1. L’accreditamento è la modalità attraverso cui la Regione verifica il possesso dei requisiti individuali richiesti per esercitare le attività di ispezione in materia di impianti termici e provvede all’iscrizione nello specifico elenco regionale dei richiedenti risultati idonei. 2. Il Servizio energia predispone l’avviso pubblico aperto di accreditamento degli Ispettori termici, corredato dai relativi allegati. La richiesta di accesso al procedimento di accreditamento può essere presentata in qualunque momento esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposito applicativo nell’ambito del portale denominato “Sistema Puglia”. 3. L’accesso al procedimento avviene su richiesta individuale e volontaria dell’interessato, secondo le modalità indicate nell’apposito avviso pubblico aperto, emesso dal Servizio energia in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione. 4. L’utilizzo dei dati che riguardano il richiedente l’iscrizione nell’elenco regionale degli Ispettori termici ha per finalità la gestione dell’accreditamento. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avverrà anche attraverso strumenti informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Servizio energia indica anche in sede di avviso pubblico il responsabile del trattamento ed ogni altro elemento utile a garantire tutti i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali.). Art. 31 - Articolazione del procedimento di accreditamento 1. Il procedimento di accreditamento prevede la valutazione della richiesta, svolta attraverso la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, e, in caso di esito positivo, l’iscrizione all’elenco regionale degli “Ispettori termici” e l’abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la trasmissione telematica dei rapporti di ispezione. 2. Tale valutazione è svolta dal Servizio Energia nel termine di 60 giorni naturali dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od omissione di documentazione da parte del richiedente. In tale caso, l’Ufficio procedente richiede le eventuali Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” integrazioni e specificazioni, sospendendo la valutazione fino al raggiungimento delle condizioni documentali necessarie. 3. In caso di esito positivo della valutazione l’Ufficio procedente provvede all’iscrizione del richiedente nell’elenco regionale dei certificatori energetici, autorizzando “Innova Puglia” all’inserimento del nominativo nell’elenco regionale e all’abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la redazione dei rapporti di ispezione. Art. 32 - Pubblicizzazione dell’elenco degli “Ispettori termici”. 1. La Regione Puglia garantisce ampia pubblicizzazione dell’elenco degli Ispettori termici, primariamente attraverso il ricorso a tecnologie telematiche, in modo da consentirne: - la consultazione on line a chiunque; - un tempestivo aggiornamento delle informazioni. 2. Il sistema di accreditamento è pubblico ed è gestito nel rispetto dei princìpi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate. Art. 33 - Obblighi di aggiornamento e comunicazione. 1. Gli Ispettori termici iscritti nel relativo elenco regionale sono tenuti a comunicare le variazioni delle proprie coordinate anagrafiche nel termine massimo di 30 giorni, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico. 2. É altresì obbligo degli Ispettori termici comunicare tempestivamente, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico, l’eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla presente regolamentazione. 3. Il Servizio energia cura l’aggiornamento dell’elenco regionale degli Ispettori termici sulla base delle nuove iscrizioni e degli effetti di quanto disposto dalla successivo articolo. Art. 34 - Sospensione e revoca dell’iscrizione all’elenco. 1. Gli Ispettori termici incorrono nella sospensione dell’accreditamento nei seguenti casi: a) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza; b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. 2. Dopo tre sospensioni in esito a quanto disposto dal comma precedente l’accreditamento è revocato definitivamente. La revoca è disposta inoltre in caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia a seguito di verifica delle dichiarazioni rese in sede di accreditamento; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 3. Le violazioni sono accertate e contestate dalla Regione tramite Il Servizio energia, che provvede agli atti di sospensione e revoca. 4. La sospensione dalla potestà di effettuazione delle verifiche sugli impianti termici opera automaticamente per gli Ispettori che svolgono le ispezioni e gli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dal D.Lgs 192/05 e del D.P.R. 74/2013. Art. 35 - Accreditamento soggetto esterno di supporto al Servizio energia 1. Innova Puglia S.p.A. è accreditata come soggetto di supporto al Servizio Energia nello svolgimento delle attività di cui al presente Titolo e degli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dal medesimo. Tali attività potranno inoltre essere regolate, per ulteriori eventuali aspetti amministrativi e procedurali, anche attraverso atti convenzionali e provvedimenti dirigenziali del dirigente del Servizio Energia. 2. Le funzioni di organismo di accreditamento si esplicano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: a) la predisposizione e la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale; b) lo svolgimento delle istruttorie relative alla valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell’accoglimento delle domande di accreditamento; c) la vigilanza e il controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di ispezione svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite dalla Regione Puglia; d) la gestione e l’aggiornamento informatico dell’elenco dei soggetti accreditati; e) la adeguata conservazione dell’intera documentazione afferente le richieste di accreditamento e le relative istruttorie; f) le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome; g) la predisposizione di linee guida per l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento; h) la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento della presente Regolamentazione anche in relazione all’evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria; i) la predisposizione di osservazioni e proposte in materia di requisiti dei soggetti accreditati e sulle relative modalità di verifica e riconoscimento, nonché sulla gestione del sistema di accreditamento; j) la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità e l’efficienza del sistema di accreditamento; k) la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati; l) la formulazione di proposte in ordine alla sospensione dell’accreditamento in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati e delle conseguenti azioni correttive da notificare ai medesimi; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” m) la formulazione di proposte in ordine alla revoca dell’accreditamento in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati qualora questi ultimi non abbiano provveduto a porre in essere le azioni correttive agli stessi notificate. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 Innova Puglia S.p.A. è individuata quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Regione Puglia è titolare e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico. Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003. Art. 36 - Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento 1. Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da versare all’atto della domanda sul conto di Tesoreria indicato dalla Regione Puglia. 2. La somma versata sarà trattenuta dalla Regione anche nel caso di non accoglimento della domanda di accreditamento come rimborso delle spese di istruttoria. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche Ufficio Energia rinnovabile e Reti Titolo III Sistema regionale di accreditamento dei soggetti abilitati alla Certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75). Art. 37 - Certificatori energetici degli edifici 1. Sono abilitati, nell’ambito del sistema di certificazione energetica regionale, ai fini dell’attività di certificazione energetica i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori con i limiti e le condizioni ivi indicate: a) i tecnici abilitati (persone fisiche), la cui disciplina dei requisiti è riportata all’art. 2, comma 2, lettera b) del DPR 74/2013; b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata all’art. 2, comma 2, lettera b) del DPR citato; c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata all’art. 2, comma 2, lettera b) del DPR citato; d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata all’art. 2, comma 2, lettera b) del DPR citato. 2. In particolare i tecnici di cui alla precedente lettera a) possono ritenersi qualificati in base a due diverse condizioni: Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” a) è qualificato il tecnico in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3 dell’art. 2 del DPR n. 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze: ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza; b) è qualificato, previa frequenza di un corso di formazione professionale e superamento del relativo esame finale, il tecnico che è in possesso dei titoli di studio di cui al punto precedente, non accompagnati dall’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi in tutti i campi sopra citati, nonché il tecnico in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da b) a d) del comma 4 dell’art. 2 del DPR n. 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti; in tale caso, la qualifica si riferisce unicamente alla attività di certificazione energetica, che può essere esercitata senza limiti. Art. 38 - Formazione richiesta 1. I corsi di formazione abilitanti per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 del Dpr 75/2013: - a livello nazionale da Università, organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali, previa autorizzazione del MiSE; - a livello regionale dalla regione medesima e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalla regione. Art. 39 - Soggetti attuatori dei percorsi formativi. 1. L’attività formativa in materia di certificazione energetica a livello regionale può essere erogata dai seguenti soggetti: a) Istituti Istruzione Tecnica Superiore; b) Scuola edile della provincia di Lecce; c) Enti di formazione professionale accreditati in ambito regionale sulla base di un accordo di collaborazione con uno dei soggetti indicati al punto a); d) Associazioni professionali che svolgono attività in ambito edilizio ed impiantistico diffuse in tutte le Province Pugliesi, che fra le loro attività promuovono e gestiscono interventi formativi, di ricerca e consulenza, qualificazione e riqualificazione professionale per gli operatori del settore edile ed impiantistico sulla base di un accordo di collaborazione con uno dei soggetti indicati al punto a); e) Enti territoriali e i loro organismi o società controllate che svolgono funzioni in materia di Energia sulla base di un accordo di collaborazione con uno dei soggetti indicati al punto a). Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 2. Nell’ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il possesso delle condizioni sopra elencate. Tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifica dall’Amministrazione pubblica competente almeno a campione. Art. 40 - Procedimento di autorizzazione 1. Il processo di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, interamente gestito per via telematica, prevede lo svolgimento delle seguenti fasi: a) invio della domanda di autorizzazione da parte del soggetto interessato; b) verifica dell'ammissibilità della domanda da parte dell’Ufficio preposto, in base ai requisiti previsti ed alla relativa documentazione inviata; c) comunicazione dell’esito; d) registrazione dei corsi autorizzati in un elenco ufficiale, il cui accesso è reso disponibile a tutti i cittadini e riportato nel portale regionale dedicato. Art. 41 - Modalità di presentazione della domanda 1. La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inoltrata tramite il portale “Sistema Puglia” e via pec all’indirizzo: __________________ @pec.rupar.puglia.it 2. La richiesta deve riportare dettagliatamente le seguenti informazioni: la descrizione dei contenuti del corso, suddivisi in moduli tematici individuati nel rispetto dei contenuti minimi di cui all’allegato 1 del DPR 75/2013. Tali contenuti devono inoltre essere sinteticamente descritti con un breve sommario inserito in programma; la durata espressa in ore, non inferiore a 80 ore complessive, specificando il numero di ore dedicate a ciascun modulo; le modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali, esercitazioni pratiche, e-learning); il numero di partecipanti per classe; il CV dei docenti e degli esperti coinvolti in cui sia specificata la formazione in uno degli indirizzi di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del DPR 75/2013 e sia inoltre evidenziata la pregressa esperienza in materia; il CV deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003; le eventuali esperienze pregresse del soggetto richiedente nella realizzazione di corsi sul tema efficienza energetica degli edifici; le modalità di espletamento degli esami; format di attestato di frequenza e superamento dell’esame finale; il costo dell’iscrizione; le ulteriori informazioni utili per valutare la rispondenza del corso ai requisiti minimi riportati nel paragrafo successivo. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 42 - Valutazione delle domande di autorizzazione 1. Il Servizio Formazione professionale, al fine di valutare le domande di autorizzazione, può convocare un tavolo tecnico a cui partecipano l’Ufficio Formazione professionale, l’Ufficio Energia rinnovabile e reti energetiche e l’Ufficio _______________ attraverso propri soggetti delegati. In questa sede, si effettua una valutazione contestuale della domanda di autorizzazione al fine dell’autorizzazione del corso. 2. L’attività istruttoria preliminare, sulla completezza della domanda e la presenza degli elementi essenziali, è svolta dal l’Ufficio Formazione professionale che provvede altresì al rilascio del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del corso. 3. Nell’ambito dell’istruttoria, sarà valutata la presenza dei seguenti elementi, ritenuti indicatori di adeguata qualità dell’offerta formativa: corrispondenza dei contenuti proposti ai contenuti minimi indicati nell’allegato 1 al DPR 75/2013, con approfondimento delle materie trattate e maggiori dettagli sui contenuti specifici; durata del corso non inferiore a 80 ore, escluso l’esame finale; durata di ciascun modulo non inferiore a 4 ore; obbligo di frequenza di almeno l’85% delle ore di formazione previste per l’ammissione all’esame finale; corretto equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche (intese anche come esercitazioni in aula), le quali non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo; docenti con esperienza professionale almeno triennale nel settore; numero di partecipanti per classe non superiore a 35 unità; dichiarazione di utilizzo di sedi conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza e di accessibilità; esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità: a) ammissione del candidato subordinata alla verifica della frequenza minima obbligatoria (85% delle ore complessive del corso); b) presenza nella commissione di esame di un esperto esterno all’organismo organizzatore del corso, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corso; l’esperto esterno deve possedere uno dei titoli di studio indicati all’art. 2 comma 3, lettera a) del DPR 75/2013 ed una adeguata esperienza (almeno quinquennale) nel settore della certificazione energetica degli edifici con funzione di supervisione complessiva. Il CV dell’esperto esterno - che deve essere prodotto con la documentazione allegata all’istanza di autorizzazione - deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003; c) esecuzione della prova finale in modalità frontale. La prova deve prevedere una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso e una prova orale incentrata sulla discussione di un APE. La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta. contenuti dell’attestato di frequenza al corso e di superamento dell’esame finale, da consegnare al partecipante: Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” a) indicazione della dicitura “Attestato di frequenza corso e superamento esame per tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR 75/2013”; b) data di rilascio; c) logo, denominazione ed indirizzo dell’ente autorizzato ad erogare il corso; d) riferimenti relativi all’autorizzazione ottenuta per l’erogazione del corso; e) sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente erogatore ; f) dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta. 4. Nel caso di corsi somministrati in modalità e-learning, sarà valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta l’attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare l’effettiva frequenza al corso. 5. Le domande sono valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo, tenendo conto delle risultanze dell’istruttoria preliminare condotta dall’Ufficio Formazione professionale. Art. 43 - Comunicazione 1. L’esito della valutazione è comunicato al richiedente a cura del Servizio Formazione professionale, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. 2. L’autorizzazione ha durata triennale e permette, entro detto periodo di validità, di replicare il corso secondo le modalità autorizzate. 3. L’elenco dei soggetti autorizzati e dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB della Regione denominato “Sistema Puglia” nella sezione denominata “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”. 4. Al fine di assicurare all’utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del corso da parte dell’ente erogante, deve riportare la dicitura “corso accreditato Regione Puglia ai sensi dell’art 2 comma 5 del DPR75/2013” e l’indicazione del provvedimento di autorizzazione. Art. 44 - Verifiche 1. La Regione Puglia effettua verifiche a campione sui corsi autorizzati per accertare il rispetto dei requisiti minimi, anche avvalendosi di altre Amministrazioni o soggetti pubblici qualificati. In caso di accertata inosservanza dei requisiti minimi, previa contestazione nelle forme di legge, dispone con proprio provvedimento motivato la sospensione o la revoca della autorizzazione. 2. I provvedimenti di sospensione e di revoca della autorizzazione allo svolgimento dei corsi saranno pubblicati sul sito WEB della Regione denominato “Sistema Puglia” nella sezione denominata “Catasto Energetico Regionale”. 3. Il soggetto autorizzato allo svolgimento del corso, è l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione regionale che ha concesso l’autorizzazione stessa. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 45 - Requisiti di accesso al percorso formativo 1. Al percorso formativo possono accedere coloro che possiedono uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del comma 4 dell’art. 2 del Dpr 75/13. 2. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l’ente di formazione, che lo conserva agli atti. Art. 46 - Docenti. 1. I docenti dei corsi possiedono almeno una delle seguenti professionalità: - professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso; esperti che abbiano maturato comprovata attività formativa da almeno 5 anni sulle tematiche del corso; esperti che possiedono un titolo di studio attinente alle materie trattate o lt r e ad un’esperienza documentata, almeno quinquennale, nell’ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Art. 47 - Certificazione degli esiti. 1. Al termine del percorso formativo è previsto il superamento di un esame finale, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Dpr 75/2013, davanti ad una Commissione la cui composizione è definita nel paragrafo successivo. 2. Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’85% delle ore complessive del corso. Art. 48 - Verifica finale 1. La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest’ultima mira a verificare la corretta redazione di un Attestato di Prestazione Energetica sia in ambito di nuove costruzioni che di edifici esistenti. 2. Al superamento positivo dell’esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 3. Gli attestati rilasciati da altre Regioni relativi alla certificazione energetica sono riconosciuti previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dal presente regolamento. Art. 49 - Commissione d’esame. 1. La commissione d’esame sarà così composta: - Presidente (individuato dall’Amministrazione regionale) Un esperto di settore; Un componente designato dall’organismo organizzatore. Art. 50 - Elenco regionale certificatori energetici accreditati 1. L’attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica potrà essere svolta solo da personale iscritto nell’apposito elenco regionale denominato “Elenco regionale certificatori energetici accreditati”. 2. Possono essere certificatori nel statale: accreditati e ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale quali soggetti rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore a) i tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) del D.P.R. 75/2013; b) società di ingegneria dotate di tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui al punto a); c) enti pubblici, organismi di diritto pubblico di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 75/2013,dotati di tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui al punto a); d) organismi pubblici e privati, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 75/2013, dotati di tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui al punto a); e) le società di servizi energetici (ESCO) di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del D.P.R. 75/2013,dotati di tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui al punto a). 3. L’elenco dei certificatori energetici accreditati è di pubblica consultazione e conterrà, oltre all’anagrafica aziendale o professionale, l’indicazione dei requisiti professionali di ammissione, dell’eventuale corso di abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento continuo effettuati. 4. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale è richiesta la correttezza personali del richiedente, intesa come assenza di: • condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, • condanne per associazione di tipo mafioso (L. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio; • condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” • • procedure a proprio carico di natura fallimentare, concordato preventivo e procedimenti connessi a tali fattispecie normative; condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Art. 51 - Aggiornamento professionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica 1. Al fine del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale sono previsti appositi percorsi, approvati dalla Regione di aggiornamento professionale continuo dei certificatori energetici che tengano in considerazione l’evoluzione della tecnica nonché della normazione e legislazione in materia. 2. La Regione promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della tecnologia ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull’attività dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale. 3. La formazione professionale continua : è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto dell’attività professionale per gli iscritti nell’elenco regionale. è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale; è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico; è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all’elenco mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale. 4. Per l’assolvimento dell'obbligo di formazione l’iscritto all’elenco è tenuto a: acquisire 30 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 5 crediti annuali; documentare l’attività di formazione effettivamente svolta, mediante produzione telematica dei relativi attestati di partecipazione. 5. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. 6. Sono riconosciuti i corsi di formazione svolti dai soggetti di cui all’art. 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013 conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative stabilite dalla Regione. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 52 - Accreditamento e dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica 1. L’accreditamento è la modalità attraverso cui la Regione verifica il possesso dei requisiti individuali richiesti per esercitare le attività di certificazione energetica degli edifici e provvede all’iscrizione nello specifico elenco regionale dei richiedenti risultati idonei. 2. Il Servizio energia predispone l’avviso pubblico aperto di accreditamento corredato dai relativi allegati. La richiesta di accesso al procedimento di accreditamento può essere presentata in qualunque momento esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposito applicativo nell’ambito del portale denominato “Sistema Puglia”. 3. L’accesso al procedimento avviene su richiesta individuale e volontaria dell’interessato, secondo le modalità indicate nell’apposito avviso pubblico aperto, emesso dal Servizio energia in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione. 4. L’utilizzo dei dati che riguardano il richiedente l’iscrizione nell’elenco regionale ha per finalità la gestione dell’accreditamento. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avverrà anche attraverso strumenti informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Servizio energia indica anche in sede di avviso pubblico il responsabile del trattamento ed ogni altro elemento utile a garantire tutti i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali.). Art. 53 - Articolazione del procedimento di accreditamento 1. Il procedimento di accreditamento prevede la valutazione della richiesta, svolta attraverso la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, e, in caso di esito positivo, l’iscrizione all’elenco regionale e l’abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per produzione e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici. 2. Tale valutazione è svolta dal Servizio energia nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od omissione di documentazione da parte del richiedente. In tale caso, l’Ufficio procedente richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo la valutazione fino al raggiungimento delle condizioni documentali necessarie. 3. In caso di esito positivo della valutazione l’Ufficio procedente provvede all’iscrizione del richiedente nell’elenco regionale dei certificatori energetici, autorizzando “Innova Puglia” all’inserimento del nominativo nell’elenco regionale e all’abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la redazione degli “attestati di prestazione energetica”. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 54 - Pubblicizzazione dell’elenco degli “certificatori energetici accreditati ”. 1. La Regione Puglia garantisce ampia pubblicizzazione dell’elenco dei certificatori energetici, primariamente attraverso il ricorso a tecnologie telematiche, in modo da consentirne: - la consultazione on line a chiunque; - un tempestivo aggiornamento delle informazioni. 2. Il sistema di accreditamento è pubblico ed è gestito nel rispetto dei princìpi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate. Art. 55 - Obblighi di aggiornamento e comunicazione. 1. I certificatori energetici iscritti nel relativo elenco regionale sono tenuti a comunicare le variazioni delle proprie coordinate anagrafiche nel termine massimo di 30 giorni, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico. 2. É altresì obbligo dei certificatori energetici comunicare tempestivamente, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico, l’eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla presente deliberazione. 3. Il Servizio energia cura l’aggiornamento dell’elenco regionale dei certificatori energetici sulla base delle nuove iscrizioni e degli effetti di quanto disposto dal successivo articolo. Art. 56 - Sospensione e revoca dell’iscrizione all’elenco. 1. Gli Ispettori termici incorrono nella sospensione dell’accreditamento nei seguenti casi: a) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni; b) errore grave nell’esercizio delle attività; c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. 2. Dopo tre sospensioni in esito a quanto disposto dal comma precedente l’accreditamento è revocato definitivamente. 3. La revoca è disposta inoltre a seguito di: - cancellazione dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza; - esito interdittivo delle comunicazioni antimafia a seguito di verifica delle dichiarazioni rese in sede di accreditamento. 4. Le violazioni sono accertate e contestate dalla Regione tramite Il Servizio energia, che provvede agli atti di sospensione e revoca. 5. I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica devono garantire di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 al fine di garantire Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” indipendenza e imparzialità di giudizio nello svolgimento delle attività di propria competenza. Art. 57 - Accreditamento soggetto esterno di supporto al Servizio energia 1. Innova Puglia S.p.A. è accreditata come soggetto di supporto al Servizio Energia nello svolgimento delle attività di cui al presente Titolo e degli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dal medesimo. Tali attività potranno inoltre essere regolate, per ulteriori eventuali aspetti amministrativi e procedurali, anche attraverso atti convenzionali e provvedimenti dirigenziali del dirigente del Servizio Energia. 2. Le funzioni di organismo di accreditamento si esplicano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: a) la predisposizione e la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale; b) lo svolgimento delle istruttorie relative alla valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell’accoglimento delle domande di accreditamento; c) la vigilanza e il controllo, a campione e tramite le autorità di cui all’art. 2 del presente regolamento, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite dalla Regione Puglia; d) la gestione e l’aggiornamento informatico dell’elenco dei soggetti accreditati; e) la adeguata conservazione dell’intera documentazione afferente le richieste di accreditamento e le relative istruttorie; f) le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome; g) la predisposizione di linee guida per l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento; h) la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento della presente Regolamentazione anche in relazione all’evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria; i) la predisposizione di osservazioni e proposte in materia di requisiti dei soggetti accreditati e sulle relative modalità di verifica e riconoscimento, nonché sulla gestione del sistema di accreditamento; j) la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità e l’efficienza del sistema di accreditamento; k) la pubblicazione e la diffusione dei dati sullo specifico portale della Regione, inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano; l) gli indirizzi concernenti la produzione e l’erogazione del servizio di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all’utente; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” m) la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati; n) la formulazione di proposte in ordine alla sospensione dell’accreditamento in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati e delle conseguenti azioni correttive da notificare ai medesimi; o) la formulazione di proposte in ordine alla revoca dell’accreditamento in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati qualora questi ultimi non abbiano provveduto a porre in essere le azioni correttive agli stessi notificate. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 Innova Puglia S.p.A. è individuata quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Regione Puglia è titolare e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico. Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003. Art. 58 - Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento 1. Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da versare all’atto della domanda sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia – Introiti vari e casuali - capitolo d’entrata 3061000 UPB 03.04.02 o con bonifico bancario n. IT25G0101004197000040000001 casuale “Diritti di segreteria per l’accreditamento dei certificatori energetici degli edifici”. 2. La somma versata sarà trattenuta dalla Regione anche nel caso di non accoglimento della domanda di accreditamento come rimborso delle spese di istruttoria. 3. Per l’inserimento di certificati energetici da parte dei soggetti accreditati è previsto, il versamento di un contributo una tantum di Euro 10,00, da versare all’atto della domanda sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia – Introiti vari e casuali - capitolo d’entrata 3061000 UPB 03.04.02 o con bonifico bancario n. IT25G0101004197000040000001 casuale “Diritti di segreteria per l’inserimento di certificati energetici”. 4. Le risorse in entrata di cui al punto 3, saranno destinate nella misura del 75% alla copertura dei costi di controllo, a campione e tramite le autorità di cui all’art. 2 del presente regolamento, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite dalla Regione Puglia e ripartiti ad ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse. Art. 59 – Norma transitoria 1. La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale telematico sarà individuata con apposita determinazione del Dirigente del Servizio energia e Reti Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” infrastrutturali per lo sviluppo all’esito delle dovute concertazioni tecniche con gli ulteriori settori regionali interessati. 2. Le attestazioni di certificazione energetica redatte e inviate presso l’Ufficio Energia rinnovabile e Reti energetiche prima dell’attivazione del catasto energetico regionale, al fine di mantenere la propria validità, dovranno essere inserite nel catasto stesso dal professionista che le ha emesse o da altro tecnico accreditato. A tal fine, tutte le attestazioni emesse in data precedente all’attivazione del catasto regionale, sono esonerate dal pagamento del contributo stabilito. 3. I tecnici iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell’articolo 9 del regolamento regionale n. 10 del 2010, ora annullato con sentenza del Tar Puglia n. 2426/2010, disponibile sul portale www.sistema.puglia.it e coloro che, ai sensi del regolamento n. 10 del 2010, avevano presentato istanza di iscrizione corredata dal versamento di € 100,00 (cento) così come stabilito dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010, sono direttamente accreditati al Catasto Regionale telematico per le certificazioni energetiche previa sola attestazione in forma di atto notorio della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui al DPR 75/2015, senza ulteriori adempimenti. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche Ufficio Energia rinnovabile e Reti Titolo IV Istituzione del “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”. Art. 10, comma 4, lett. a) e b) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Art. 60 - Catasto energetico regionale 1. La Regione Puglia, in applicazione dell’art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione e l’implementazione di un sistema informativo unico regionale, relativo agli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere integrato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui al Titolo III del presente regolamento. 2. Il sistema unico informativo regionale acquisisce la denominazione di “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica” di seguito denominato “Catasto energetico regionale” in cui far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli Attestati di prestazione energetica relativi a tutti gli immobili ubicati nel territorio regionale. 3. Per la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l'implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento ed ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici nonché per le verifiche sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti abilitati, è prevista la corresponsione di un contributo sia da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, che per la registrazione dell’attestato di prestazione energetica. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dal presente regolamento e sono periodicamente aggiornate con provvedimento di giunta regionale. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 4. Gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici e i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica sono tenuti all’utilizzo del Catasto Energetico Regionale nell’espletamento delle proprie attività. 5. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Energetico Regionale da parte dell’autorità competente non consentirà all’autorità stessa il pieno esercizio delle proprie competenze. Art. 61 - Obiettivi 1. Il Catasto Energetico Regionale permette la dematerializzazione dei documenti, delle pratiche amministrative e l’uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica degli edifici ed ha i seguenti obiettivi: assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale; realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo ruotano attorno all’impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita; realizzare servizi per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici; fornire alle Autorità competenti gli strumenti per migliorare la qualità dei dati inseriti; fornire alle Autorità competenti e agli ispettori da queste incaricati strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori; gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che risultino non essere in regola, con il conseguente iter di sospensione dell’esercizio degli impianti fino alla loro regolarizzazione; la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale, dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione sugli impianti termici; la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale, dei certificatori energetici; gestire, attraverso lo strumento del Portafoglio Digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto Energetico Regionale a beneficio di Regione Puglia per la registrazione delle singole certificazioni energetiche. Art. 62 – Utenti del Catasto energetico regionale 1. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono: a) per la parte relativa agli impianti termici: il proprietario dell’immobile; l’occupante dell’immobile; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” l’amministratore dell’immobile; l’intestatario della fornitura di combustibile; il distributore di combustibile; il terzo responsabile; l’Autorità Competente; gli enti locali; il manutentore; l’installatore; il conduttore dell’impianto termico; il progettista; il costruttore (Impresa edile); l’ispettore. b) per la parte relativa agli attestati di prestazione energetica: il proprietario dell’immobile; l’occupante dell’immobile; l’amministratore dell’immobile; l’Autorità Competente; l’ ente locale; il progettista; il costruttore (Impresa edile); il tecnico certificatore. 2. Per alcuni di questi soggetti sarà prevista una procedura di profilazione che consente differenti livelli di operatività e di accesso alle informazioni. 3. Gli adempimenti per l’accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti saranno riportati sul portale web dedicato. 4. Gli utenti per cui è previsto un accesso ai servizi del Catasto qualificato a seguito di registrazione al portale web dovranno sottoscrivere le Condizioni d’uso che Saranno messe a disposizione da parte del soggetto gestore sul portale stesso. Le Condizioni d’uso possono prevedere l’invio di documentazione o di autocertificazioni che attestino il possesso dei requisiti dei soggetti che intendono registrarsi, nonché dichiarazioni del rispetto di specifiche normative come, a mero titolo di esempio, quelle inerenti la gestione delle informazioni personali. Art. 63 - Gestione del Catasto Energetico Regionale 1. Regione Puglia tramite la società Innova Puglia S.p.A. provvederà alle seguenti attività: Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” gestione del “Catasto Energetico Regionale” in tutte le sue componenti; coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni; supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici; supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica e i Collegi o Ordini professionali di appartenenza; predisposizione ed elaborazione dei dati necessari a Regione Puglia per la predisposizione della Relazione biennale relativa alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all’interno del Catasto Energetico Regionale; gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema; predisposizione di campagne informative per le attività in oggetto per conto della Regione Puglia verso gli utenti ed i soggetti interessati; gli adempimenti per l’accesso al Catasto e la predisposizione della manualistica destinata alle differenti categorie di utenti; generare il Codice Impianto indicato nella relativa Targa dell’impianto; predisporre i modelli di comunicazione da ricondurre all’impianto di riferimento, che rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti e provvedimenti; gestire la documentazione relativa ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale; rendere disponibili i dati del Catasto per tutti gli scopi previsti dalla normativa. 2. Nell’ambito della gestione del Catasto Energetico Regionale, le autorità competenti sono tenute in particolare: a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel “Catasto energetico regionale”; al caricamento di tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore ad un mese solare; alla validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle installazioni e dei dati inseriti, da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza. Art. 64 - Trasmissione dati al Catasto Energetico Regionale 1. Nei casi di installazione di un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, l’installatore è tenuto a registrare, entro 30 giorni dall’intervento, il nuovo impianto presso il Catasto energetico regionale per il tramite dell’autorità competente alle ispezioni degli impianti termici. 2. Con le cadenze previste dal presente regolamento, i manutentori trasmettono alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto energetico regionale per il tramite dell’autorità competente copia del rapporto di controllo tecnico secondo i modelli di cui al D.M. 10/02/2014. 3. La trasmissione, al Catasto energetico regionale, delle sopracitate documentazioni dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso il sito Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” web della Regione Puglia denominato “Sistema Puglia” sezione “Catasto Regionale”. Energetico Art. 65 - “Targa identificativa” dell’impianto termico 1. La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. 2. A partire dal 1 gennaio 2016 e entro il termine del 31 dicembre 2017 ogni impianto termico deve essere dotato di una “targa identificativa” contraddistinta da codice univoco, generata dal Catasto Energetico Regionale, valida per tutta la vita dell’impianto. 3. Le targhe identificative devono essere stampate preventivamente da parte dell’Autorità competente in numero sufficiente per la totale copertura degli impianti presenti sul territorio di riferimento. 4. La distribuzione agli utenti finali avviene con l’ausilio degli operatori del settore in fase di installazione o manutenzione dell’impianto e sarà oggetto di apposita campagna di informazione agli utenti finali. 5. A tal fine le autorità competenti possono sottoscrivere, appositi accordi per la distribuzione. 6. L’apposizione della Targa identificativa avviene una sola volta all’atto della installazione o della prima manutenzione successiva alla data del 01/01/2016, riportandone il codice univoco sui modelli di rapporto tecnico da trasmettere all’autorità competente. 7. Il codice della Targa assegnato all’impianto costituisce l’identificativo dell’impianto per tutta la durata in attività dello stesso. Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il codice impianto non varia. 8. Il codice deve inoltre essere obbligatoriamente riportato nell’apposito spazio presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all’autorità competente. 9. La Targa degli impianti composti da centrali termiche deve essere prodotta in materiale idoneo per essere apposta all’esterno della centrale in corrispondenza dell’ingresso. 10. Nel caso di impianti composti da più generatori, la targa dell’impianto è unica; laddove i generatori che costituiscono l’impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale che coincide con quello alimentato da combustibile fossile, seguendo il seguente ordine di priorità: gas metano, GPL, gasolio. 11. Con successivi provvedimenti dirigenziali verranno indicate le modalità per la generazione e la distribuzione agli utenti finali delle targhe. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 66 - Verifiche sulla attività dei soggetti certificatori 1. Le autorità competenti, sulle base delle apposite disposizioni emanate dalla Regione, provvederanno ad effettuare verifiche, riguardo la conformità dei servizi di certificazione erogati dai soggetti certificatori accreditati, anche tramite soggetti terzi, garantendo l’indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati. Fatte salve le successive specifiche disposizioni emanate dalla Regione, le verifiche sono condotte a campione e con le modalità di seguito specificate. 2. La selezione degli attestati di certificazione e dei certificatori da sottoporre a verifica viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi: classe energetica dell’immobile oggetto di certificazione; estrazione casuale rispetto alla popolazione degli attestati in fase di registrazione; per le verifiche di secondo livello, di cui al comma 7 seguente, criticità dei contenuti dell’attestato di certificazione determinata a seguito di verifica di primo livello; nel caso in cui a più di un attestato selezionato, dovesse corrispondere uno stesso certificatore, a meno di situazioni particolari (es. esito negativo dei controlli di primo livello), si evita un doppio controllo e si applica una nuova selezione, questo al fine di garantire un numero il più possibile esteso di certificatori da controllare. 3. L’Autorità competente comunicherà al soggetto selezionato per la verifica, la relativa pianificazione temporale delle attività relative. 4. L’Autorità competente ha il mandato di operare analisi documentali ed in campo, con le modalità di seguito specificate, per: verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al momento della domanda; verificare il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti, anche in termini di capacità organizzative, gestionali ed operative; verificare la conformità del servizio di certificazione energetica reso dal soggetto accreditato. 5. I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti accreditati: a tal fine, essi contempleranno aspetti di natura sia gestionale che tecnica. In particolare, i controlli di natura gestionale riguardano principalmente: verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento da parte del certificatore, dichiarati in fase di domanda di accreditamento e verifica del loro mantenimento; rispetto delle procedure di certificazione e delle condizioni di indipendenza e imparzialità del certificatore. 6. I controlli di tipo tecnico riguardano principalmente: la completezza di tutti i dati riportati nell’attestato di certificazione energetica; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” la corretta determinazione dell’indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo utilizzato; la correttezza e completezza dei dati di base utilizzati dal certificatore per la determinazione di tale indice; l’attendibilità degli algoritmi di calcolo e strumenti utilizzati dal certificatore per la determinazione dell’indice di prestazione energetica; il controllo dell’appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie (quali valutazione dei costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato). 7. I controlli sopra descritti sono effettuati nell’ambito di due diverse tipologie di verifiche, correlate e sequenziali: verifiche di primo livello: sono verifiche effettuate direttamente dal sistema informatico sugli attestati di certificazione energetica redatti dai certificatori, prima della loro convalida definitiva: in tali verifiche si effettuano controlli esclusivamente di natura tecnica, sulla base dei dati inseriti a sistema dal soggetto certificatore mediante un file di interscambio.xml o attraverso apposite maschere di data-input; verifiche di secondo livello: sono verifiche ispettive realizzate presso la sede del certificatore ed eventualmente anche presso gli edifici oggetto di certificazione. Tali verifiche comprendono sia controlli di natura tecnica sia controlli di natura gestionale come sopra descritti. 8. A conclusione delle attività di verifica, il soggetto esecutore per il tramite dell’Autorità competente, trasmette alla Regione il rapporto di Audit per le azioni conseguenti. I soggetti esecutori che svolgono le attività di Audit sono tenuti a sottoscrivere una opportuna dichiarazione di riservatezza. 9. Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a: consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantendo la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto al soggetto esecutore per la conduzione delle verifiche; rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal soggetto esecutore per l’espletamento delle attività di verifica. 10. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi. Art. 67 - Obblighi dei distributori di combustibile 1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i dati relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel Catasto Energetico Regionale, le informazioni relative alle proprie Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive. 2. L’invio telematico attraverso deve avvenire nel rispetto delle indicazioni che saranno date da Innova Puglia S.p.A. che possono essere pubblicate sul portale internet regionale denominato “Sistema Puglia” nel quale trova collocazione Catasto Energetico Regionale. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell’anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all’anno precedente. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio. 3. Gli eventuali file di caricamento trasmessi al Catasto Energetico Regionale senza la corretta denominazione non potranno essere considerati validi per l’assolvimento dell’obbligo della comunicazione. L’invio telematico attraverso il Catasto Energetico Regionale è equiparato alla trasmissione all’autorità competente; è fatta salva la possibilità da parte dell’autorità competente di richiesta di ulteriori informazioni. 68 - Trattamento dati 1. L’aggiornamento dei dati che costituiscono il Catasto Energetico Regionale è affidato, attraverso la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con possibilità di accesso al catasto, che rappresentano i soggetti interessati all’utilizzo di tale strumento, previo accreditamento dei medesimi. 2. La raccolta e l’elaborazione dei dati forniti viene realizzata con strumenti cartacei, informatici e telematici. Il trattamento dei dati riportati all’interno del Catasto Energetico Regionale è ispirato a principi di correttezza, trasparenza, liceità, e rispetto della riservatezza. 3. Il Titolare del trattamento provvede a comunicare ai soggetti interessati l’informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al momento della raccolta dei suoi dati; in caso di raccolta dei dati presso terzi, tale consegna deve avvenire non oltre la data di registrazione dei dati stessi. 4. I dati inseriti nel Catasto Energetico Regionale saranno utilizzati dai soggetti abilitati esclusivamente per le finalità a cui è preposta la costituzione e gestione del Catasto stesso, conformemente a quanto disposto da Regione Puglia. Art. 69 - Sanzioni ed attività sanzionatoria 1. L‘attestato di prestazione energetica di cui all’art. 6 del D.Lgs 192/2005 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 2. Le autorità competenti che ricevono l’attestato di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 3. Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, del D.Lgs 192/2005 è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'autorità competente, che applica le sanzioni, deve darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. 5. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs 192/2005 il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. 6. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. 7. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. 8. Mancata trasmissione dell’attestato di prestazione energetica. La violazione dell’obbligo di trasmissione, da parte del tecnico certificatore, alla Regione competente per territorio, entro i 15 giorni consecutivi alla consegna, ai sensi del punto 8, allegato A, del D.M. 26/06/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009) dell’attestato di prestazione energetica comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00. 9. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell’azione è il Responsabile dell’Ente da cui dipende l’organo accertatore. I proventi spettano all’Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente punto si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per finanziare azioni inerenti l’applicazione delle presenti disposizioni. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Art. 70 – Norma transitoria e finale 1. La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale e di ognuna delle sue sezioni sarà individuata con apposita determinazione del Dirigente del Servizio energia e Reti infrastrutturali per lo sviluppo all’esito delle dovute concertazioni tecniche con gli ulteriori settori regionali interessati e con i soggetti istituzionali competenti in materia. 2. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: il Regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24 “Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale” è abrogato; il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”. 3. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate: la Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1009 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici . Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e ulteriori provvedimenti. Linee Guida di prima applicazione del Regolamento; la Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1008 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Corsi di Formazione Professionale. Procedure per l’autorizzazione”; Determinazione del Dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 21 ottobre 2010, n. 231 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accreditamento certificatori energetici; Determinazione del Dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 16 aprile 2010, n. 68 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Approvazione Linee Guida Procedura Telematica; Determinazione del Dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 9 aprile 2010, n. 60 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” - procedura per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori energetici e relativi costi. 4. Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 5. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche Ufficio Energia rinnovabile e Reti Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” Allegati Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” INDICE Allegato 1 - Definizioni Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi Allegato 3 - Cadenza temporale dei rapporti di controllo efficienza energetica Allegato 4 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici Allegato 5 - Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico Allegato 6 - Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile Allegato 7 - Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio Allegato 8 - Comunicazione disattivazione dell’impianto termico Allegato 9 - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico Allegato 10 - Comunicazione sostituzione del generatore di calore Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 2 Allegato 1 Definizioni 1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; 2. autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; 4. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; 5. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011; 6. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici; 7. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico; 8. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto; 9. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 10. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni; 11. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto; 12. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 3 13. generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; 14. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG; 15. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ». 16. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico; 17. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto; 18. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato; 19. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 20. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti; 21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente; 22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 4 23. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici; 24. organismo esterno è un soggetto individuato dall’autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all’allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; 25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all’allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l’ispettore può operare come parte dell’organismo esterno con cui l’autorità competente stipula un’apposita convenzione; 26. pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata; 27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW; 28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW; 29. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento; 30. potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW; 31. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori; 32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall’operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; 33. rapporto di prova è il documento che l’ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell’ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell’allegato 8; 34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; 35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 5 il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti; 36. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti; 37. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare; 38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; 39. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato 40. Scheda identificativa dell’impianto è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che va inviata all’autorità competente o all’organismo esterno a cura dei soggetti di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.; 41. Servizi energetici degli edifici: a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio; 42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all’esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici; 43. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze; Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 6 44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: a) prodotto dalla combustione; b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.); c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore; 45. “teleriscaldamento” o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; 46. terzo responsabile dell'impianto termico: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; 47. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011; 48. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011; 49. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 7 Allegato 2 Principali riferimenti legislativi e normativi Normativa U.E. Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia. G.U. dell’Unione Europea del 04 gennaio 2003 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (abroga la Direttiva 2002/91/CE) G.U. dell’Unione Europea del 19 marzo 2010 Normativa nazionale Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971). LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2103. D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154. D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10). D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149. D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33. DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 8 D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86. DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005. D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61. DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013. D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014. Norma numero : UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso. Normativa regionale Regolamento Regionale 27 settembre 2007,n.. 24 “Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale. Legge regionale 10/06/2008, n.13 “Norme per l’abitare sostenibile”. Legge regionale 30/07/2009, n.14 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”. Deliberazione Giunta regionale 4/08/2009, n.1471 “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della L.R. «Norme per l’abitare sostenibile»”. Deliberazione della Giunta regionale 24/11/2009, n. 2272 “Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge regionale «norme per l’abitare sostenibile» (art. 9 e 10, L.R. 13/2008): procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del sistema di valutazione approvato con D.G.R. 1471/2009”. Deliberazione della Giunta regionale 25/03/2010, n.924 “Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge regionale “Norme per l’abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008) - Specificazioni in merito alla D.G.R. 2272/2009”. Determinazione del Dirigente del Servizio assetto del territorio 30/03/2010, n.38 “L.R. n.13/08 «Norme per l’abitare sostenibile» (artt. 9 e 10) – certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale. Secondo elenco dei certificatori di sostenibilità ambientale, in fase transitoria - D.G.R n.2272 del 24/11/2009”. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 9 Deliberazione della Giunta regionale 16/01/2013, n. 3 “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (art. 10, L.R. 13/2008). Revoca della D.G.R. 2251/2012 e nuova approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE -”. Approvazione delle linee guida all’autovalutazione e del software di calcolo. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 10 Allegato 3 Cadenza minima della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica Tipologia impianto Alimentazione Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Impianti con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a gas, metano o Gpl Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Impianti alimentati da teleriscaldamento Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Potenza termica utile (1) [kW] Cadenza della trasmissione all’autorità competente 10 ≤ P ≤ 100 1 Rapporto di controllo di efficienza energetica (2) Rapporto tipo 1 P > 100 1 10 ≤ P ≤ 100 2 Rapporto tipo 1 P > 100 1 12 ≤ P ≤100 2 Rapporto tipo 2 P ≥ 100 1 Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico P ≥ 12 2 Rapporto tipo 2 Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P ≥ 12 2 Rapporto tipo 2 Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P > 10 2 Rapporto tipo 3 Microgenerazione Pel < 50 2 Rapporto tipo 4 Unità cogenerative Pel ≥ 50 2 Rapporto tipo 4 Impianti cogenerativi P - Potenza termica nominale utile Pel - Potenza elettrica nominale. (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e sono entrati in vigore il 01 giugno 2014. Fino al 31 maggio 2014 sono stati usati, per i generatori a fiamma, i rapporti di controllo di efficienza energetica previsti dal D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. (allegato F per generatori con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW, allegato G per potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW). Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 11 Allegato 4 Accertamenti e cadenza minima delle ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. 74/2013) Servizio Alimentazione Gas metano o GPL Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria Combustibile liquido o solido Tutti (2) Macchine frigorifere/Pompe di calore Potenza termica utile nominale(1) Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti Compresa tra 10 kW e 100 kW Accertamento del rapporto di controllo dell’efficienza energetica Ispezioni a campione Superiore a 100 kW Ispezioni ogni 4 anni Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW Accertamento del rapporto di controllo dell’efficienza energetica Ispezioni a campione Compresa tra 20 kW e 100 kW Ispezioni ogni 4 anni Superiore a 100 kW Ispezioni ogni 2 anni Compresa tra 12 kW e 100 kW Accertamento del rapporto di controllo dell’efficienza energetica Ispezioni a campione Superiore a 100 kW Ispezioni ogni 4 anni Accertamento del rapporto di controllo dell’efficienza energetica Ispezioni a campione (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria. Cogenerazione e teleriscaldamento Superiore a 100 kW Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 12 Allegato 5 Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico (La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell’impianto termico) Al (nome del soggetto esecutore) ………………………………………………….. Autorità competente Organismo esterno per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05 Ufficio…………………………………………………………………..………..……… Via ………….…………………………………………………………………….……… Città ……………………………………………………………………………………… Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell’impianto termico (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………………………….…………… Residente in …………………………………………………………………………………….………… Provincia …………………………………………. Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………………………… Telefono ………………………………..……………. Cellulare ……………………………………………. Fax …………………………………………….. E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità DICHIARA Di essere il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico: Catasto impianti/codice ………………………………………………………………………………………………………………………….………………. Sito in via …………………..…………………………………………….……………. Comune di ………………………………………… Provincia ….…. Di potenza termica utile nominale complessiva pari a …………………………. kW Dalla data del ……………………………….…. In qualità di: Proprietario Cod. Fisc. ……………………….…………….………………… P. IVA ………………………………………………………………….. Occupante Cod. Fisc. ……………………………………………………….. P. IVA …………………………………………………………………... Precedente responsabile dell’impianto termico: (nome e cognome o ragione sociale) …………………………………………………………………..…………………………………………………... Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Nominativo del fornitore di energia ……………………………………………………………………………………………………………………………… Data ……………………………………………….. Firma ……………………………………………………………………. Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 13 Allegato 6 Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile Al (nome del soggetto esecutore) ………………………………………………….. per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05 Ufficio ……………………………………………………………………………… Via ………….………………………………………………………………………… Città ………………………………………………………………………………… Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell’impianto termico. Il/La sottoscritto/a ………………………………….....……………………………………………………………………………………………….…………… Legale rappresentante della ditta …………………………………………………….………………P. IVA …….……………………………………………. Iscritta alla CCIAA di ………………………………………………….. al numero …………….… abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: a) c) e) dell’art. 1 del D.M. 37/08 In possesso del requisito di: certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO ..............……………………….…………. altro: ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….……………….. COMUNICA di aver assunto l’incarico di Terzo Responsabile dalla data del …………………………………… di non essere più Terzo Responsabile dal ………..………….…..… per: Impianto destinato a: riscaldamento ambienti scadenza incarico produzione di acqua calda sanitaria revoca incarico dimissioni raffrescamento estivo Codice Catasto impianti ………………………………………...………………………………………………………………………………………………. Sito in via …………………..…………………………………………………………. Comune di …………………………………………. Provincia ……. Di proprietà di ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Di potenza nominale al focolare complessiva pari a …………. kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a …………. kW Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l’applicazione della sanzione penale, ai fini dell’assunzione dell’incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara: di non essere fornitore di energia dell’ impianto di essere fornitore di energia dell’impianto con contratto di servizio energia Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Firma ……………………………………………………………………. Ragione Sociale della Ditta ……………………………………………………………………………………………….…….………………..……………… Nome e Cognome del legale rappresentante ……………………………………………………………………………………………………..…………… Indirizzo ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… Telefono ………………………………..……………. Cellulare ……………………………………………. Fax …………………………………………….. E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. A cura del Committente dell’incarico di Terzo Responsabile: Nominativo del fornitore di energia: …………………………………………………………………………………………………………………………….. Nome e Cognome / Ragione sociale del committente ……………………………………………………………………………………………….……….. Firma del Committente* ……………………………………………….. * Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 14 Allegato 7 Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio Al (nome del soggetto esecutore) ………………………………………………….. per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05 Ufficio ……………………………………………………………………………… Via ……….……….………………………Città ………………………………… Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.). Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………………………….…………… In qualità di ……………………………………………………………….…………….…P. IVA ………….……………………………………………………. COMUNICA di aver assunto l’incarico di Amministratore del Condominio: di non essere più Amministratore del Condominio: Sito in ………….…………………………………………… (………) Via …………………………………………………………………………….. n. …… Dalla data del ……………………………. di essere responsabile per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di: di non essere più responsabile per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di: riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria condizionamento estivo Catasto impianti/codice ……………………………………………...……………………………………………………………………………………………. Sito in via …………………..…………………………………………….……………. Comune di ………………………………………… Provincia ….…. Di proprietà di ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. Di potenza termica nominale utile complessiva pari a…………………………. kW. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Firma ……………………………………………………………………. Ragione Sociale della Ditta ……………………………………………………………………………………………….…….………………..……………… Nome e Cognome del legale rappresentante ……………………………………………………………………………………………………..…………… Indirizzo ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… Telefono ………………………………..……………. Cellulare ……………………………………………. Fax …………………………………………….. E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nominativo del fornitore di energia ……………………………………………………………………………………………………………………………… Nominativo dell’eventuale Terzo Responsabile ……………………………………………………………………………………………………………….. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 15 Allegato 8 Dichiarazione disattivazione dell’impianto termico Al (nome del soggetto esecutore) ………………………………………………….. per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05 Ufficio ……………………………………………………………………………… Via ………….………………………………………………………………………… Città ………………………………………………………………………………… Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) Il/La sottoscritto/a …………………....……………………………………………………………………………………………….…………… Residente in ………………………………………………………………………….………… Provincia …………………………………………. Via ………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………………………… In qualità di: Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………… Proprietario Cod. Fisc. ……………………………………………….. Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ………………………………… P.IVA …………………………………... Amministratore P.IVA ………………………………………………... Dell’impianto termico Catasto impianti/codice ..……………………………………………………………………..………………. Sito in via …………………..……………………………………. Comune di ………………………..…………….……… Provincia …….…. Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità DICHIARA Che l’impianto di cui sopra oppure 1 Che il Generatore n°…… Costruttore ……………….……… Modello ………….……….. Matricola …………….….. dell’impianto di cui sopra Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….….…… Modello ………….…....…. Matricola ………..…..….. dell’impianto di cui sopra Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….…….… Modello ………….….……. Matricola ………..…..….. dell’impianto di cui sopra è stato disattivato / sono stati disattivati in data ………………………………………… con le seguenti modalità: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell’impianto risulta essere di ………………………………. kW. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. ALLEGA: - Fotocopia del documento di identità, in corso di validità; Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato Oppure Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore Firma …………………………………………………………………. Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 16 Allegato 9 Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico Al (nome del soggetto esecutore) ………………………………………………….. per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05 Ufficio ……………………………………………………………………………… Via ………….………………………………………………………………………… Città ………………………………………………………………………………… Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) Il/La sottoscritto/a …………………………………....…………………………………………………………………………………………….…………… Residente in ………………………………………………………………………………….………… Provincia …………………………………………. Via ……………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………………………… In qualità di: Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………… Proprietario Cod. Fisc. ……………………………………………….. Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ………………………………………………… P.IVA ………………………………………... Amministratore P.IVA ………………………………………………... Dell’impianto termico Catasto impianti/codice ………………………………………………………………………………………………………………. Sito in via …………………..………………………………………….……………. Comune di ………………………………………… Provincia ….…. Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità DICHIARA Che l’impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all’ispezione avvenuta in data …………………………N°………... è stato dal sottoscritto adeguato in data …………..……………. tramite intervento di manutenzione che ha riguardato: ……..………….………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data ………………………………………………………………… Firma …………………………………………………………………………. ALLEGATI: - Fotocopia del documento di identità, in corso di validità Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato Oppure Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08 Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 17 Allegato 10 Comunicazione sostituzione del generatore di calore Al (nome del soggetto esecutore) ………………………………………………….. per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05 Ufficio ……………………………………………………………………………… Via ………….………………………………………………………………………… Città ………………………………………………………………………………… Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………………………….…………… Residente in …………………………………………………………………………………….………… Provincia …………………………………………. Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………………………… In qualità di: Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………… Proprietario Cod. Fisc. ……………………………………………….. Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ……………………………………………… P.IVA ………………………………………... Amministratore P.IVA ………………………………………………... Dell’impianto termico Catasto impianti/codice …………………………………………………………………………………………………………………. Sito in via …………………..…………………………………………….……………. Comune di ………………………………………… Provincia ….…. Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità DICHIARA Che il generatore dell’impianto di cui sopra oppure Che il Generatore n° ……Costruttore ……………………… Modello ………….…...……. Matricola …….…..…..….. dell’impianto di cui sopra Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….……… Modello ………….…..……. Matricola ……….…....….. dell’impianto di cui sopra Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….……… Modello ………….…..……. Matricola ……..……...….. dell’impianto di cui sopra Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….……… Modello ………….…..……. Matricola ……..….…..….. dell’impianto di cui sopra Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall’allegato B dello stesso Decreto. A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell’impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda identificativa dell’impianto. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data ……………………………………………………………… Firma …………………………………………………………………………. ALLEGATI: - Fotocopia del documento di identità, in corso di validità Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale” 18