Regione Puglia
Area politiche per lo Sviluppo Economico
il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche
Ufficio Energia rinnovabile e Reti
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del
D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione
“Sistema di certificazione energetica regionale”
L'efficienza
energetica
rappresenta uno dei modi
più efficaci dal punto di
vista economico per
rafforzare la sicurezza
dell'approvvigionamento
energetico e ridurre le
emissioni di gas a effetto
serra e di altri inquinanti.
Sotto molti aspetti, può
quindi essere considerata
la
maggiore
risorsa
energetica dell'Europa
Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche
Ufficio Energia rinnovabile e Reti
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R.
74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE
istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Premessa
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Premessa
L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per
rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto
serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa
energetica dell'Europa.
Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre
categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il
riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento dell’efficienza energetica comporta vantaggi per
l'insieme dell'economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale. Si calcola che i
benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20%
nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora
sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere
elevati.
La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica, concepita per migliorare considerevolmente
l'efficienza nei principali settori del consumo energetico, fornisce il quadro definendo obblighi
giuridici in una serie di direttive e affidandone l'attuazione agli Stati membri. Le direttive di
riferimento sono le 2002/91/CE (ufficialmente abrogata dal 1/02/2012) e la 2010/31/UE.
La direttiva 2002/91/CE si inseriva nell'ambito delle iniziative della Comunità in relazione ai
cambiamenti climatici (impegni assunti con il protocollo di Kyoto) e alla sicurezza
dell'approvvigionamento (Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico).
L’assunto di base è che la Comunità dipende più che in passato dalle fonti esterne di energia,
mentre sono in aumento le emissioni di gas a effetto serra e che se per un verso non può influire
molto sull'approvvigionamento di energia di contro può agire sulla domanda. Ridurre il consumo di
energia migliorando l'efficienza energetica è una delle possibili soluzioni di questi due problemi.
La direttiva fa seguito ai provvedimenti relativi alle caldaie (direttiva 92/42/CEE), ai prodotti da
costruzione (direttiva 89/106/CEE) e alle disposizioni del programma SAVE sugli edifici.
La direttiva comprende alcuni elementi in relazione ai quali gli Stati membri adottano, a livello
nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene
conto di determinati aspetti, tra cui:
 le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.);
 l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
 gli impianti di condizionamento d’aria;
 l'impianto di illuminazione incorporato;
 le condizioni climatiche interne.
La metodologia comune di calcolo deve tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a
determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto della qualità dell'isolamento termico
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dell'edificio. Tale impostazione integrata tiene conto, come fattore essenziale, degli impianti di
riscaldamento e di raffreddamento. Per tali ragioni, gli Stati membri, sono tenuti ad adottare
specifiche misure attuative necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di
riscaldamento e climatizzazione degli edifici.
Il recepimento da parte di parecchi Stati membri è stato lento e l'attuazione, a livello nazionale,
diseguale. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della
Direttiva 2002/91/CE: il D.Lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005,
corretto l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una
cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze,
sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti (ciò è stato possibile anche
grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che rende l’energia materia concorrente tra Stato
e Regioni, rif. D.Lgs. 31/03/1998, n.112; D.Lgs. 192/2005, art. 17). Una delle criticità dei decreti
legislativi citati è stata la previsione di vari decreti attuativi a cui si aggiunge comunque la possibilità
di libera iniziativa delle Regioni.
Il successivo D.Lgs. 30/05/2008, n.115, oltre a recepire la direttiva europea 2006/32/CE concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE del Consiglio, integra le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 decretando che, nell’attesa dei
suoi provvedimenti attuativi vadano applicate le disposizioni contenute nell’allegato III, recante
disposizioni concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti
abilitati alla certificazione energetica.
Nell’agosto 2008, con la L. 6/08/2008, n.133 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112), nel percorso
dell’applicazione della certificazione energetica si fa purtroppo un passo indietro; vengono infatti
abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005. Tali commi
prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica all’atto notarile in caso di
compravendita o locazione di un immobile. Non decadeva in ogni caso l’obbligo della consegna, da
parte del soggetto venditore, dell’attestato di certificazione energetica all’acquirente dell’immobile.
Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la
climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali.
Nello stesso anno viene in ultimo pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici» (entrato ufficialmente in vigore il 25/07/2009). È questo il
momento in cui la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente
come previsto dalla direttiva EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale.
Più avanti viene pubblicato il D.Lgs. 28/2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE, che relativamente
alla certificazione energetica modifica il D.Lgs. 192/005, introducendo all’art. 13 l’obbligo, a partire
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dal 1/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione
energetica contenuto nell'APE. Dispone altresì che, nei contratti di compravendita o di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari, venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il
conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione
energetica degli edifici.
Il 13/12/2012, sulla Gazzetta ufficiale n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 il quale
modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4,
l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A concernente l'autodichiarazione in classe G del
proprietario dell'immobile (opzione contestata già più volte dalla Commissione Europea con vari
richiami e comunicati - vedi Procedura di infrazione) nello stesso giorno viene anche pubblicato un
secondo Decreto 22 novembre 2012 che modifica le definizioni dell’allegato A del D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192.
Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall’8 ottobre 2005, è stato in ultimo
profondamente innovato dal decreto legge 63/2013, convertito con legge 90/2013, con lo scopo sia
di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE e di evitare il prossimo aggravamento della
procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla
Commissione europea in data 24 settembre 2012) per il mancato recepimento della direttiva
medesima che di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura
d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al
pubblico al momento di trasferimenti e locazioni (aperta da parte della Commissione europea nei
confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva
2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga). Inizialmente l’attività era regolamentata dalla
legge n.10/91 e dal D.P.R. n. 412/93 e successivamente dal D.P.R. 551/99.
Con tale decreto:
- da un lato, viene soppresso l’attestato di certificazione energetica, definito come il “documento
attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici
caratteristici dell'edificio”, attestato che doveva essere redatto in conformità alle prescrizioni,
in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella direttiva comunitaria
2002/91/CE (recepite nel D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59);
- dall’altro, viene introdotto, in suo luogo, l’attestato di prestazione energetica, definito come
“il documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la
prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica”, attestato che deve essere
redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica,
contenute nella nuova direttiva comunitaria ossia nella direttiva 2010/31/UE.
Il decreto legislativo 192/05, in particolare ha esteso a tutti gli impianti, la trasmissione da parte dei
manutentori all’autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei
controlli in sito. Tale previsione ha notevolmente contribuito all’abbassamento del numero dei
controlli. La medesima norma ha poi introdotto il termine “ispezione” ampliando il compito del
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verificatore che fu chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni,
anche i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e
altri interventi sull’impianto e/o sull’involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per
impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW.
Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 è stata l’inclusione, tra gli impianti termici, degli
impianti di climatizzazione estiva e l’affidamento alle regioni e alle province autonome della
responsabilità di attuazione del decreto, che sono quindi chiamate a coordinare ed uniformare
l’attività sul proprio territorio.
Tuttavia, le norme statali sopra richiamate, pur costituendo un importante riferimento per le Regioni e
le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato.
Infatti, l’art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta “Clausola di cedevolezza”, prevede che: “In relazione
a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora
provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province
autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già
provveduto al recepimento.”
Dopo appena sei mesi e venti giorni dalla sua entrata in vigore, il D.L. 4 giugno 2013 n. 63, ha, a sua
volta, subito rilevanti modificazioni, per effetto dell’emanazione del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145
(cd. “Decreto destinazione Italia”), convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014 n. 9.
Scopo della “normativa sull’efficienza energetica” appena illustrata è di stabilire i criteri, le condizioni e
le modalità per:
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
c) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e
per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
d) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al
fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;
e) sostenere la diversificazione energetica;
f) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
g) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di
materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel
settore delle costruzioni e con l'occupazione;
h) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
5
i)
j)
k)
l)
razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative
energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i
cittadini e per le imprese;
applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;
assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli
edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali.
Di fondamentale importanza, per il conseguimento degli scopi prefissati, è il ruolo attribuito alla cd.
"certificazione energetica", non solo come strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di
realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8, c.
2, d.lgs. 192/2005), ma soprattutto come strumento di "informazione" del proprietario o
dell’acquirente o del conduttore (art. 6 commi 1, 2, 3, 8 d.lgs. 192/2005) ritenendo il legislatore che
una preventiva esauriente conoscenza della prestazione energetica dell'edificio (attraverso
l’utilizzo di specifici descrittori) nonché l’ottenimento di raccomandazioni per il miglioramento
della efficienza energetica, costituiscano presupposti imprescindibili per ottenere un costante e
graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti (sia come
incentivo per gli attuali proprietari a migliorare tali prestazioni per rendere l'immobile più
"appetibile" sul mercato sia come incentivo per gli acquirenti di orientare gli interventi sul bene
acquistato in via prioritaria proprio verso quegli interventi che possano in qualche modo consentire
il "contenimento dei consumi energetici").
La legge, al riguardo, prevede due diversi "attestati" al fine della "certificazione energetica":
- l’attestato di qualificazione energetica la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche
al d.lgs. 192/2005 apportate dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, e confermata, in toto, anche dal
D.L. 63/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo "ex post"
del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici delle prescrizioni volte a
migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005);
- l'attestato di prestazione energetica, che ha sostituito, a far data dal 6 giugno 2013, il
precedente attestato di certificazione energetica, e la cui disciplina è stata introdotta a seguito
delle modifiche al d.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, a sua volta modificato dal
D.L. 145/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di
"informazione" del proprietario, dell’acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8)
circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici. Oltre a
fornire all’utente raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, con le
proposte degli interventi più significativi ed economicamente più convenienti, l’attestato di
prestazione energetica deve, inoltre, contenere tutti i dati che consentano ai “ai cittadini
di valutare e confrontare edifici diversi” e quindi di poter scegliere l’edificio da acquistare
o da locare in base “anche” alla prestazione energetica.
La Regione Puglia con proprio Regolamento Regionale del 27 settembre 2007, n. 24 “Regolamento per
l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29
dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti
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termici e di climatizzazione del territorio regionale” ha disposto l’attuazione delle norme di cui al D.
Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. recependo contestualmente la Direttiva Europea 2002/91/CE. In
particolare le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici sono state
individuate nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il
restante territorio, prevedendo poi che nel caso in cui i Comuni interessati avessero dichiarato
l’intenzione di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano
entro il termine del 31.12.2007, dette attività sarebbero state svolte dalla Provincia competente
per territorio. L’ulteriore normativa di attuazione era rinviata all’approvazione di un successivo
regolamento regionale fino alla data di entrata in vigore del quale si rendeva applicabile, nel
territorio regionale, la disciplina stabilita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.
nonché dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato “I” del medesimo decreto;
Le norme regolamentari che riguardano specificatamente gli impianti termici sono costituite dal
DPR 74/2013 nel quale trovano collocazione i criteri generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Le attività di controllo, sono state estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti
alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare,
oltre la sicurezza dell’impianto termico, l’efficienza energetica del sistema di climatizzazione. E’
stato così introdotto il “Rapporto di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici” che,
oltre al controllo delle prestazioni energetiche dell’apparecchio o apparecchi preposti al
riscaldamento e/o raffrescamento, prevede una verifica della presenza e della funzionalità dei
sistemi di regolazione della temperatura nei locali climatizzati e, dove previsti, dei sistemi di
trattamento dell’acqua.
Anche per quanto riguarda le ispezioni introduce delle novità. L’ispezione non è vista come un
controllo sanzionatorio ma come un’opportunità per valutare l’efficienza energetica del generatore,
per stimare il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la
climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio e per fornire una consulenza sui possibili interventi
atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente
per l’utente. Inoltre le ispezioni sono programmate in base a criteri che prevedono una maggiore
attenzione verso impianti con potenze superiori a 100 kW, impianti dotati di generatori o macchine
frigorifere con anzianità superiore a 15 anni ed impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di
controllo di efficienza energetica o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di
criticità.
L’art. 10 del suddetto decreto (analogamente all’art. 17 del D.lgs. 192/2005) prevede che le sue stesse
disposizioni si applichino alle Regioni o le Province autonome che non abbiano ancora adottato
propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di
entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, fermo restando la necessità di assumere i contenuti
del decreto come riferimento minimo inderogabile.
7
Lo stesso articolo 10 prevede che le Regioni o le Province autonome, tenendo conto delle specificità
ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini,
possano individuare le modalità più opportune per il corretto esercizio degli impianti termici e lo
svolgimento delle attività di controllo, anche:
 ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli ed ispezioni, con
particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
 fissando requisiti minimi di efficienza energetica, migliorativi rispetto a quelli previsti dallo
stesso decreto;
 differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza
energetica;
Inoltre, sempre il medesimo articolo prevede che le regioni possono:
 istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di
ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo
programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti
minimi previsti dal presente decreto (ALLEGATO C) e nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi;
 che la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli
impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni, venga/possa essere assicurata
mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti,
secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza
degli impianti.
Le Regioni e le Province autonome provvedono anche a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti
locali e accessibile agli stessi;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli
attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui
affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica
annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.
Dal 12 luglio 2013 è entrato in vigore il Decreto 75 del Presidente della Repubblica, attuativo del
Decreto Legge n. 36 del 4 Giugno 2013 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo”, che riforma tutta la disciplina della certificazione
energetica degli edifici ponendo finalmente rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea verso l'Italia.
In relazione alla disposizione dell'articolo 2 del medesimo, sono abilitati ai fini dell'attività di
certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
• i tecnici abilitati (Il tecnico abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e
organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria,
che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei
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requisiti di cui ai commi 3 e 4, articolo 2 del Dpr, dove sono elencati i titoli di studio riconosciuti
come validi per l'attività di certificatore);
• gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,
che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in
possesso dei requisiti sopra citati;
• gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati
presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento sempre che svolgano l'attività con un
tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati;
• le società di servizi energetici (ESCo) che operano conformemente alle disposizioni di
recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e
in possesso dei requisiti sopra citati.
I professionisti possono diventare certificatori a patto che abbiano conseguito titoli di studio specifici.
Alcuni di essi abilitano direttamente il professionista all'attività di certificatore se risulta anche
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. In altri termini, per questi
ultimi, non è obbligatorio seguire un corso di formazione specifico. Altri titoli di studio necessitano
invece di un attestato di frequenza di un corso per la certificazione energetica degli edifici. In
particolare per la certificazione energetica degli edifici il DPR stabilisce che i corsi di formazione
siano svolti a livello nazionale, “da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e
collegi professionali” a livello regionale i medesimi corsi sono svolti direttamente da Regioni e
Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale” autorizzati dalla regione. I contenuti
minimi dei corsi sono definiti nell’Allegato 1 al decreto”.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs 192/2005 nel disciplinare la materia le regioni possono:
 adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le
attività di certificazione energetica degli edifici;
 promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli
utenti finali;
 promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
 monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti
burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
 predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità' dei servizi di certificazione;
 promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli
utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
Pertanto il recepimento della normativa statale sull’efficienza energetica in edilizia emanata nel corso
del 2013 (oltre al DPR 75/2013 si citano il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e il DPR 74/2013) implica la definizione nell’ambito
della normativa regionale di recepimento di uno schema procedurale e degli elementi da
utilizzare nella valutazione delle richieste di autorizzazione e delle modalità di realizzazione dei corsi
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di formazione per la certificazione energetica degli edifici finalizzati al conseguimento dell’attestato
di frequenza con superamento dell’esame finale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del Dpr
75/2013. Tale previsione è ritenuta utile anche ai fini della disciplina dei compiti amministrativi
attribuiti alla regione, per esigenze di trasparenza e di uniformità nella valutazione delle domande.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 75/2013, le Regioni e le Province autonome procedono ai controlli della
qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso
l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità della
certificazione energetica coerentemente agli indirizzi di cui all’art. 4, comma 2, e) del D.P.R.
75/2013 (predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di
certificazione). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono
svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni
necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
del D. Leg.vo 192/2005.
I controlli devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e
comprendono tipicamente:
 l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la
verifica del rispetto delle procedure;
 le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di
calcolo e i risultati espressi;
 le ispezioni delle opere o dell’edificio.
Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano
ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 07/03/2014, n. 55 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 10/02/2014, che reca in allegato i format del modello di “Libretto di impianto per la
climatizzazione” e del modello “Rapporto di efficienza energetica”.
Il Decreto rende operative le disposizioni dell’art. 7, comma 5 e dell’art. 8, comma 5 del D.P.R.
16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del
Libretto in conformità all’Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Quindi il nuovo modello di
Libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in
sostituzione del Libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione
estiva come i condizionatori d’aria. Esso inoltre si applica agli scambiatori di calore e agli impianti di
cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti. Dalla medesima data inoltre ed al termine di
ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il “Rapporto di efficienza
energetica” conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto .
La nuova disciplina non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di
cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
10
Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, già
compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale
17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.
Le norme nazionali sopra citate si applicano a tutti gli impianti che rientrano nella definizione di
impianto termico indipendentemente dal combustibile utilizzato, pur prevedendo adempimenti
differenti.
Sostanzialmente e riepilogando:



Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di
climatizzazione. L’art. 10 del decreto
prevede espressamente che “Al fine di garantire
un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della
direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome
provvedono affinchè sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del
presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile”;
il D.P.R. 75/2013 riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici
ponendo finalmente rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea
verso l'Italia. Definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 192/2005, per le finalità
di cui all’art. 1 del medesimo decreto, per una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente operativa delle norme per la certificazione della prestazione energetica
degli edifici su tutto il territorio nazionale. Il decreto è finalizzato a definire la figura del
soggetto chiamato ad assicurare il servizio di certificazione della prestazione energetica degli
edifici. Il DPR 75/2013 ha subito poi delle modifiche ad opera del D.L. 145/2013.
Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non
abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli
edifici.
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014 rende operative le
disposizioni dell’art. 7, comma 5 e dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui
a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in
conformità all’Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Dalla medesima data, inoltre, ed al
termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il “Rapporto di
efficienza energetica” conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo
decreto.
La normativa precedente l’emanazione del D.P.R. n. 74/2103, è stata applicata sul territorio regionale, in
maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare locali riguardanti i rapporti
11
tra autorità competenti e cittadini estremamente variegate sotto tutti i principali profili di
competenza.
Il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della regolamentazione regionale ai fini di
una necessaria omogeneizzazione nel territorio regionale medesimo.
Sussiste quindi una evidente necessità di adottare una disciplina normativa unitaria di riferimento per le
autorità competenti delegate al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l’esercizio, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali
che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di
efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei
responsabili degli impianti e degli ispettori.
A tali fini si rende necessario dare attuazione alle disposizioni relative all’esercizio, al controllo, alla
manutenzione e all’ispezione degli impianti termici, recependo i contenuti fondamentali del DPR
74/2013 che, come visto ed in quanto tali, costituiscono “riferimento minimo inderogabile” per la
Regione Puglia.
Il presente regolamento recepisce ed attua i contenuti normativi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74,
assumendoli come riferimenti minimi e facendo seguito all’orientamento già manifestato, adotta il
modello “Libretto di impianto di climatizzazione” e i modelli “Rapporto di efficienza energetica” di cui
agli allegati I, II, III, IV e V al Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico con le
medesime modalità previste nello stesso Decreto al fine di porre in essere gli aspetti applicativi
inerenti l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici.
Il regolamento affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali
le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le
modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.
Determina una struttura delle tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza
energetica che per le ispezioni, omogenea su tutto il territorio regionale in modo che la copertura dei
costi necessari per gli accertamenti e le ispezioni e l’istituzione e la gestione del catasto degli impianti
termici, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei
responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto
della potenza degli impianti.
Contiene modelli per le comunicazioni tra l’utente e l’autorità competente circa la nomina/revoca del
terzo responsabile, la nomina/revoca dell’amministratore del condominio, la disattivazione
dell’impianto, l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni e la sostituzione del generatore di calore, ed
infine un promemoria circa gli adempimenti spettanti al responsabile, al terzo responsabile, al
manutentore e al conduttore dell’impianto.
Per quanto riguarda le ispezioni contiene un modello di rapporto di prova comprensivo delle istruzioni
di compilazione e di esecuzione dei controlli secondo la normativa vigente.
12
Inoltre ed ancora provvede a:
 istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di
ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo
programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti
minimi previsti dal presente decreto 74/2013 (Allegato C) e nel rispetto delle norme
comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
 definire i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le
attività di ispezione sugli impianti termici;
 istituire un elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione;
 istituire un elenco di soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento
professionale;
 definire i criteri dei programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
 istituire il “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione
energetica” in collaborazione con le autorità competenti ed accessibile agli Enti locali;
 definire la gestione del “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di
prestazione energetica”.
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Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche
Ufficio Energia rinnovabile e Reti
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R.
74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE
istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento:
 Disciplina:
-
le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici e sanitari riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento
dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Regione Puglia.
 Istituisce:
-
il “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”;
l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione;
l’elenco regionale dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed
aggiornamento professionale;
l’elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività di certificazione energetica degli edifici.
 Definisce:
-
i criteri dei programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
i criteri dei programmi di verifica annuale di controllo e verifica degli attestati di prestazione
energetica trasmessi;
i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività
di ispezione sugli impianti termici;
le modalità di gestione del “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di
prestazione energetica”.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Titolo I
Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti
e delle ispezioni sugli impianti termici
Art. 2 – Autorità competenti
1. La Regione Puglia, individua nelle Province, le autorità competenti per lo svolgimento delle attività
di accertamento ed ispezione degli impianti termici ciascuna per il territorio di propria competenza.
Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti
termici avviate ai sensi dell’art. 4 comma 2 del R.R. del 27 settembre 2007 n. 24, conferma quali
autorità competenti, ciascuna per il territorio di propria competenza, i Comuni che svolgono le
attività medesime alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I Comuni, devono comunicare al competente Ufficio regionale entro il termine del 31.12.2014 la
volontà di voler proseguire allo svolgimento delle attività di cui al presente Titolo I. Ove non vi
provvedano ovvero dichiarino, anche successivamente, di non voler ulteriormente provvedere, le
stesse saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte
della Regione.
3. In caso di inadempienza delle Province per le attività di accertamento e ispezione degli impianti
termici la Regione attiverà gli opportuni poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere, affidando il
servizio ad un organismo esterno, tra quelli già operanti per conto delle altre provincie, avente le
caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. n. 74/2013.
4. Le autorità competenti possono svolgere le attività di accertamento e ispezione, direttamente con
proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate
nell’allegato C del D.P.R. n. 74/2013. Nel seguito del presente regolamento si indicherà con
“soggetto esecutore” l’autorità competente o, se del caso, l’organismo esterno delegato
all’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni.
5. L’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici da parte dei soggetti
esecutori comporta l’organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario nei suoi diversi
aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del
servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio di competenza.
6. La Regione Puglia considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario
pertanto i soggetti attuatori dovranno:
a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e
per la località dove sono eseguite le prestazioni.
b) garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul
lavoro. In particolare devono porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i
soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a
tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto
della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
c) ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti indicati dalla più recente giurisprudenza
amministrativa ed al fine di garantire la salvaguardia dell’occupazione, in caso di affidamento
all’esterno, l’aggiudicatario è tenuto a riassorbire gli addetti che operavano per l’appaltatore
uscente già affidatario del servizio di cui al presente documento, nel numero e nella qualifica
compatibili con la propria organizzazione di impresa.
7. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato C
al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 ed essere iscritto nell’apposito elenco regionale.
Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell’allegato 1.
Art. 4 - Riferimenti legislativi e normativi
I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell’allegato 2.
Art. 5 - Soggetti responsabili
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle
disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto
che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del
D.P.R. n. 74/2013.
2. Il cambio di responsabilità, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al soggetto
esecutore:
a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o
alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando, rispettivamente, gli
allegati 6 e 7;
b) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o
occupante, utilizzando l’allegato 5.
3. La revoca, la rinuncia o la decadenza dell’incarico di terzo responsabile di cui all’art. 6, comma 5,
lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate al soggetto esecutore entro 2 giorni
lavorativi, utilizzando l’allegato 6.
Art. 6 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio
La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R.
n.74/2013.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di
manutenzione conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle
istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice
dell’impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1). Qualora l’impresa
installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più
disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle
prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico
modello elaborate dal fabbricante (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 2). Le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e
dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono
essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 3). Gli installatori e i
manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono
definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo
riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli
apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro
installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. (D.P.R.
74/2013, art. 7, c. 4)
2. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono
essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione” - per brevità “Libretto di
impianto” (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5)
3. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare il libretto di impianto (1) per le parti di
sua competenza (2) e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione
dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite
da ditte iscritte alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, abilitate ai sensi dell’art. 1 comma 2 del
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 alla lettera c) (impianti di riscaldamento e
climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e
l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso). Per gli impianti composti da
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore
contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta che ne effettua la
manutenzione e l'installazione deve essere certificato come previsto dal DPR 43/2012.
1
Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014
(G.U. n. 55 del 07/03/2014) e sono entrati in vigore il 01 giugno 2014.
2
Secondo le istruzioni di compilazione del Libretto, non tutte le parti sono da compilare a cura del Responsabile dell’impianto.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
5. In ottemperanza al Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28, a partire dal 1 agosto 2013 il
manutentore di sistemi che prevedano l’integrazione con fonti di energia rinnovabili come
apparecchi a biomassa, pompe di calore e sistemi solari fotovoltaici e termici deve aver
sostenuto con profitto apposito corso formativo e di aggiornamento continuo come da
regolamentazione regionale.
6. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione (manutentore) degli impianti
termici, esegue dette operazioni a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Al
termine, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico utilizzando i
modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 in
relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al responsabile
dell’impianto che lo conserva allegandolo al libretto di impianto; il responsabile
dell’impianto sottoscrive l’originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di
efficienza energetica per presa visione.
7. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e
manutenzione programmata, all’aggiornamento del libretto dell’impianto termico
utilizzando i modelli di cui all’allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 10 febbraio 2014 (G.U.R.I. n. 55 del 07/03/2014).
8. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.
Art. 8 - Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
1. Sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale uguale o maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica
utile nominale uguale o maggiore di 12 kW.
2. Sono esclusi dall’attività di controllo:
 gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda
 sanitaria costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma
 delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la
cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 i radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di
qualsiasi potenza termica;
 i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
3. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore
prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali. Per gli impianti termici civili con potenza
termica nominale superiore alla soglia di 0.035MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dal
Titolo II (Impianti termici civili), Parte V (Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera) del D.Lgs 152/2006.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
4.
Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
a) libretto di impianto conforme ai modelli previsti dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico
del 10/02/2014 il quale dovrà essere conservato fino alla durata in esercizio dell’impianto;
b) libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla azienda installatrice
/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
c) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature
dell’impianto forniti dai produttori;
d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione
incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
e) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati
antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90
o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria
che straordinaria
g) targa dell’impianto a seguito della procedura di targatura di cui al presente regolamento.
5. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze riportate nell’Allegato
3 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’art.
7.
6. Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:
 all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
 nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore;
 nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare
l’efficienza energetica.
7. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di
controllo dell’efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui all’allegato 3.
8. Ai sensi dell’art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del
controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato B del medesimo D.P.R.
74/2013.
9. In occasione del controllo di efficienza energetica l’operatore redige e sottoscrive un rapporto di
controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
10. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il responsabile deve
provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto
degli obblighi relativi alla conduzione dell’impianto, ivi compresa l’individuazione della figura del
conduttore.
11. Le Province devono inviare a Innova Puglia, attraverso il Catasto Energetico Regionale, una
comunicazione preventiva in relazione all’inizio di nuovi corsi per l’abilitazione alla conduzione di
impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono a Innova Puglia l’elenco dei
soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l’iscrizione in apposito elenco regionale.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 9 - Trasmissione del Rapporto
1. I rapporti di controllo di efficienza energetica compilati dall’operatore a seguito delle attività di
controllo e manutenzione degli impianti termici di cui all’art. 7, devono essere redatti in tre copie
sottoscritte per presa visione dal responsabile dell’impianto.
2. La prima è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto; la seconda è
conservata dal soggetto che effettua il controllo; la terza è trasmessa a cura del manutentore
all’Autorità competente entro e non oltre 60 giorni dall’effettuazione delle operazioni secondo le
modalità attualmente previste dalle Autorità competenti.
3. Per la trasmissione oltre il termine di cui al punto precedente, verrà applicato a carico del
manutentore un addebito di 10€ per ogni rapporto di controllo ricevuto in ritardo. Tale ritardo è
fissato in un massimo di 90 giorni oltre i 60 già previsti. Superato tale termine la trasmissione
sarà considerata come non effettuata, l’impianto soggetto ad ispezione e il contributo previsto per
tale attività sarà addebitato al manutentore.
4. A partire dal 01/01/2016 la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica deve
avvenire in modalità informatica secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente regolamento.
5. Il manutentore o terzo responsabile applica il “Bollino” di cui all’art. 10 sia sulla copia del rapporto
di controllo di efficienza energetica che trasmette al soggetto esecutore, che sulla copia del
rapporto di controllo rilasciata al responsabile dell’impianto.
Art. 10 – Segno identificativo - “Bollino verde”
1. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Puglia per validare i rapporti di controllo di
efficienza energetica che debbono essere inviati al soggetto esecutore come previsto dall’art. 8
comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale segno è costituito da un Bollino verde riportante l’anno di
emissione, la tipologia di impianto, il numero progressivo e i dati relativi all’autorità emittente
competente per territorio.
2. Il Bollino Verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con la
seguente cadenza temporale (sarà ammessa una tolleranza massima di 60 giorni):

ANNUALE:
- per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido, di potenza nominale ≥ 10 kW;
- per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale utile ≥ 100 kW;
- per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore/macchine frigorifere di potenza
nominale ≥ 100 kW;

BIENNALE per le altre tipologie di impianti diversi da quelli indicati al punto precedente.
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3. I manutentori, regolarmente abilitati secondo il DM 37/2008 e il DPR 43/2012 , acquisiscono i bollini
verdi da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità e nei luoghi
indicati dall’autorità competente.
4. I valori dei segni identificativi, riportati nel presente regolamento, sono determinati dalla Regione,
tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi
degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e manutenuti, nonché per
la gestione del “Catasto degli impianti termici” e l’informazione ai cittadini di cui al successivo
articolo 18.
5. A partire dal 01/01/2016 l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in
modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale.
Art. 11 – Accertamenti dei rapporti di controllo
1. Le Autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione
e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell’ambito di applicazione del presente
provvedimento. Provvedono all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica
pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinchè
questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di
qualsiasi potenza, il soggetto esecutore, qualora si rilevino:
a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore
abbia predisposto le specifiche prescrizioni, programma una ispezione dell’impianto con onere
a carico del responsabile. In caso di esito negativo della ispezione, il soggetto esecutore deve
segnalare tempestivamente l’esito al Comune e agli altri enti competenti per territorio che
provvederanno, eventualmente, ad ordinare la disattivazione dell’impianto. La riattivazione
dell’impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il
conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di
conformità ai sensi del D.M. 37/08; tale dichiarazione di conformità deve essere inviata al
soggetto esecutore accompagnata dal segno identificativo e dalla dichiarazione di cui
all’allegato 9;
b) difformità o anomalie di carattere tecnico tali da costituire criticità dell’impianto termico, invita
il responsabile dell’impianto a far adeguare l’impianto termico da un soggetto abilitato ai sensi
del DM 37/08 e/o DPR 43/2012. Successivamente il responsabile dell’impianto invierà, per
tramite del suo manutentore, la dichiarazione di cui all’allegato 9 accompagnata dal segno
identificativo e, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. Qualora
la suddetta dichiarazione non sia inviata al soggetto esecutore entro 60 giorni dalla data di
ricevimento dell’invito all’adeguamento, l’impianto sarà sottoposto ad ispezione con onere a
carico del responsabile;
c) altre difformità e/o anomalie, dati parziali o incompleti imputabili alla trasmissione del
rapporto di controllo, tali da non permettere di svolgere adeguatamente l’attività di
accertamento, invita il manutentore incaricato della trasmissione ad inviare entro 30 giorni un
nuovo rapporto di controllo completo di tutti i dati mancanti, accompagnato dal contributo di €
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10,00 da addebitare al manutentore. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una
ispezione con onere.
Art. 12 - Impianti soggetti a ispezione
1. Le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori,
ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza (art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 192/05).
2. Sono soggetti alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a
combustibile gassoso, liquido o solido, aventi le seguenti caratteristiche:
a) impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non
minore di 10 kW ;
b) impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore
di 12 kW;
c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale
complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
3. Per “Ispezione degli impianti termici” si intende: il complesso degli interventi di controllo tecnico e
documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al
contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli
edifici e alla sicurezza degli stessi.
4. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo
corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed
estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui
possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo
economicamente conveniente.
5. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW,
alimentati a gas (metano e GPL) o a combustibile solido di potenza utile nominale complessiva
compresa tra 10 e 20 kW, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda
sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
complessiva compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza
energetica inviato, al soggetto esecutore, dal manutentore o terzo responsabile è sostitutivo
dell’ispezione. Tuttavia, per tali impianti, le ispezioni in situ non possono essere comunque inferiori
al 5% di quelli presenti sul territorio di competenza.
6. Gli impianti di cui al comma 2 per i quali i controlli di efficienza energetica non risultano effettuati
entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la loro esecuzione, sono soggetti ad
ispezione. L’attività ispettiva viene effettuata con addebito a carico del responsabile dell’impianto.
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Art. 13 - Frequenza delle ispezioni
1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, l’Autorità competente deve
effettuare ispezioni annuali sugli impianti diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 5, presenti nel
territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità
delle dichiarazioni trasmesse.
2. Le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali
in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale
superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW:
ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e
impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale
compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza
energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del
D.Lgs 192/2005.
3. Ai fini dell’individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che
non risultino ancora accatastati, l’Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o
aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti,
con indicazione dell’ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si
riferiscono.
4. E’ facoltà dell’Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle
temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell’utente. Tali ispezioni
possono essere effettuate anche su richiesta all’Autorità competente da parte dell’utente e i relativi
costi sono posti a carico dell’utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati
dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 5364. Le modalità
operative sono determinate dall’Autorità stessa.
5. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere riportati su appositi rapporti, i cui modelli, ove
non ancora previsti, saranno definiti con successivi provvedimenti dirigenziali, sul libretto di
impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell’ispettore
incaricato dall’Autorità competente.
Art. 14 - Esecuzione delle ispezioni
1. L’ispezione sull’impianto termico è annunciata al responsabile dell’impianto, a cura del soggetto
esecutore, con almeno 15 giorni d’anticipo mediante:
a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica
certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della
visita;
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b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l’utente ed il personale incaricato delle ispezioni,
successivi all’invio della cartolina di cui sopra;
c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
2. La data programmata per l’ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per
iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al
responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato l’importo riportato nella tabella di cui al
successivo comma 20 a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”; l’ispezione si
effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell’impianto con le modalità sopra esposte.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile
dell’impianto, oltre all’onere di cui al comma 3, il soggetto esecutore, su segnalazione
dell’ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a
tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà
informata l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e
successive modifiche3.
5. Il responsabile dell’impianto:
a) in caso di impedimento ad essere presente durante l’ispezione può delegare una persona
maggiorenne di sua fiducia;
b) ha facoltà di farsi assistere, durante l’ispezione, dal proprio manutentore;
c) dovrà mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all'impianto e
precisamente:
1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell’ultimo rapporto
di efficienza energetica;
2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n.
74/2013;
3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione e quant'altro
necessario secondo la tipologia dell'impianto;
5) l’attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile.
d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore.
6. L’ispettore
a)
deve:
1) presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nell’avviso di cui al comma 1,
lettera a) del presente articolo;
2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell’utente;
4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
3 Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai
sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato
rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.
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6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una sarà consegnata al
responsabile dell’impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l’altra
farà parte del proprio archivio.
b)
non deve:
1) eseguire interventi sull'impianto;
2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere
pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l’impianto i suoi
componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.
c) accerta:
1) le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico
o della persona delegata;
2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
4) che l’installazione, la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di
manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.
7. L’ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa
agli “Interventi atti a migliorare il rendimento energetico” e la parte relativa alla “Stima del
dimensionamento del/i generatore/i”. In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile
dell’impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate
al rapporto di prova.
8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all’ispettore.
9. La mancanza del libretto di impianto e/o l’accertamento della mancata effettuazione dell’ultimo
controllo e/o dell’ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.
10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione
dell’impianto e informa, anche attraverso l’organismo esterno incaricato delle ispezioni, l’autorità
competente e il Comune interessato. La riattivazione dell’impianto potrà avvenire solamente dopo i
necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi
del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto
esecutore accompagnata dal segno identificativo e della dichiarazione di cui all’allegato 9.
11. Nel caso in cui, durante l’ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o
liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’allegato B del
D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori
ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo
restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art. 4, comma
6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell’impianto, dopo l’intervento di manutenzione,
dovrà inviare al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all’allegato 9 accompagnata dal segno
identificativo. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il
soggetto esecutore eseguirà una nuova ispezione con addebito.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
12. Se durante l’intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l’impossibilità di ricondurre il
rendimento di combustione entro i limiti fissati dall’allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà
essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall’ispettore. Entro 60 giorni
dalla data di ispezione il responsabile avviserà il soggetto esecutore circa la sostituzione del
generatore di calore che avverrà entro il termine di 180 giorni utilizzando il modello di cui
all’allegato 16 accompagnata dal segno identificativo.
13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la
comunicazione di cui all’allegato 10 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al
responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs.
192/2005 e ss.mm.ii..
14. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla
normativa vigente, l’ispettore prescrive l’adeguamento. Il responsabile dell’impianto può eseguire
gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell’impianto termico al
soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad
intervento effettuato, il manutentore trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui
all’allegato 9 accompagnato dal segno identificativo e, quando prevista, la dichiarazione di
conformità ai sensi del D.M. 37/08.
15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si
rilevi l’avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua una
ispezione con addebito.
16. Nel caso che l’ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni
amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l’impianto sia
alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti
ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 “Attuazione della direttiva n.
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche.
17. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l’adozione di atti di polizia giudiziaria,
l’ispettore deve essere supportato dalla competente polizia municipale. Qualora vengano inoltre
rilevati elementi di criticità dell’impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può
procedere alla richiesta di interruzione immediata della fornitura di gas all’azienda distributrice.
18. Il costo dell’attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell’impianto, in ragione
delle fasce di potenza, è quello riportato nelle seguenti tabelle:
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in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Generatori di calore a fiamma
Potenza utile nominale
complessiva
dell’impianto
Contributo
(kW)
(€)
Fino a 35
110,00
Da 35 a 116
200,00
Da 116 a 350
320,00
Superiori a 350
450,00
Altre tipologie d’impianto
Tipologia impianto
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW
Contributo (€)
100,00
200,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)
100,00
Impianti cogenerativi
300,00
19. Nel caso in cui l’impianto sia servito da più generatori, la potenza nominale complessiva
dell’impianto è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.
20. L’addebito come rimborso spese per “mancato appuntamento”, calcolato in modo forfettario,
è di Euro 30,00 (IVA compresa) da sommarsi al costo dell’ispezione.
15 – Contributo
1. Come stabilito all’art. 10 del D.P.R. 74/2013, per garantire la copertura dei costi per l’adeguamento
e la gestione del catasto degli impianti termici, dei servizi correlati, nonché per gli accertamenti e le
ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo unico cumulativo da
parte dei responsabili degli impianti alla Regione Puglia e all’autorità competente. Il recupero di
entrambi i contributi viene eseguito esclusivamente dall’Autorità competente attraverso lo
strumento di “Portafoglio Digitale”. Il riconoscimento delle quote destinate alla Regione Puglia
avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate dal competente servizio
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in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
regionale alle Autorità stesse. La corresponsione del contributo avviene attraverso il segno
identificativo denominato “Bollino verde” già in uso presso le Autorità competenti, uniformandone
il costo sul territorio regionale.
2. Nel rispetto del principio di equità il contributo regionale è determinato in base alla potenza
nominale utile complessiva dell’impianto che stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso.
Pertanto il contributo è determinato, in ragione delle fasce di potenza, come indicato nel seguente
prospetto.
Potenza utile nominale
Contributo regionale
complessiva dell’impianto
(kW)
(€)
Fino a 35
2,00
Da 35 a 116
4,00
Da 116 a 350
8,00
Superiori a 350
16,00
3. Il costo omnicomprensivo di ciascun “Bollino” viene fissato, tenendo conto anche, della media dei
costi storicamente determinati dalle Autorità competenti, in maniera omogenea su tutto il
territorio regionale.
4. Il “Bollino” è fornito al responsabile dell’impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al
suo acquisto presso le Autorità competenti e lo appone, anche digitalmente, sul rapporto di
controllo di efficienza energetica, sia sull’originale che sulla copia.
5. Nel rispetto del principio di equità, il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza
entro la quale ricade l’impianto. Nel caso in cui lo stesso impianto sia servito da più generatori, la
potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali utile dei singoli generatori.
6. L’importo del contributo dovuto all’autorità competente, in funzione della potenza dell’impianto
termico, è indicato nelle seguenti tabelle:
Generatori di calore a fiamma
Potenza utile nominale
complessiva dell’impianto
Contributo
(kW)
(€)
Fino a 35
20,00
Da 35 a 116
40,00
Da 116 a 350
80,00
Superiori a 350
160,00
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Altre tipologie d’impianto
Tipologia impianto
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW
Contributo (€)
40,00
80,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)
40,00
Impianti cogenerativi
160,00
7. A conclusione di ogni stagione termica, è facoltà di Regione richiedere alle Autorità competenti un
resoconto di spesa delle quote di contributi raccolti per la copertura dei costi delle ispezioni degli
impianti termici e dei servizi e attività ad esse collegati.
Art. 16 – Impianti termici o generatori disattivati
1.
Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le
quali l’impianto termico e/o il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di
energia e quelli che pur essendo completi sono stati disattivati dal manutentore. La disattivazione
deve essere tale da non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto e deve essere riportata sul
libretto di impianto per la climatizzazione.
2.
I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli
generatori, devono trasmettere al soggetto esecutore, entro 60 giorni dalla data di disattivazione,
apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell’allegato 8.
Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d’impianto. La suddetta dichiarazione deve
essere accompagnata dall’apposito segno identificativo “Bollino rosso”.
3. L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e
controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al soggetto
esecutore accompagnato dall’apposito segno identificativo (Bollino Verde).
4. Il soggetto esecutore può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati
disattivati.
5. La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati
presenti sul territorio regionale.
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Art. 17 – Situazioni particolari
1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o
impianti mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le
eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo al
soggetto esecutore la scheda identificativa dell’impianto aggiornata.
2. Qualora l’ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell’impianto
termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico,
l’ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente
aggiornare il catasto energetico regionale.
3. Se durante l’ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l’utente abbia provveduto ad
inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 16 o l’abbia inviata fuori dai termini previsti nello
stesso articolo, quest’ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui al comma 20 dell’art.
14.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell’impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di
prova, l’ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è
consegnato o successivamente notificato all’interessato.
Art. 18 - Informazione
1. La Regione anche attraverso l’autorità competente o il soggetto esecutore provvede ad informare i
cittadini e a diffondere il presente regolamento.
Art. 19 – Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici
1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni i soggetti
esecutori trasmettono alla Regione una relazione sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato
economico della gestione, sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli
impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze
delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio con indicazione puntuali sul numero degli impianti
censiti, dichiarati e verificati.
2. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo
agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.
3. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è
fissato al 31/10/2016.
4. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti
termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la
divulgazione tramite il proprio sito istituzionale.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 20 - Sanzioni ed attività sanzionatoria
1. Il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e
diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le
sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui
all'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo
articolo.
3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e
manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1,
del D.Lgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3.000 euro.
4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il
rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs 192/2005 è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità
competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Le sanzioni previste, in caso di mancato rispetto o violazione degli obblighi e delle disposizioni del
presente regolamento sono le seguenti;
a.
Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei
soggetti competenti. L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro
600,00;
b. Mancato invio della scheda identificativa. L’inosservanza degli obblighi inerenti l’invio della
scheda identificativa degli impianti termici comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;
c.
Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile. L’inosservanza degli
obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell’ articolo 11 comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici
ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii) comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;
d. Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per
impianto collaudato.
L’inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti
all’effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa
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in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro
600,00. Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti
collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi
dall’installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata
effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo
tecnico.
e.
Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione. L’inosservanza dell’obbligo
inerente l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro
300,00.
f.
Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio.
L’Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che,
entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento omette di
comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze
previste rispettivamente dall’art. 2, comma 1 del presente regolamento, incorre nella
sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.
6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal
D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24
novembre 1981, n. 689. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle
stesse provvede l’autorità competente.
7. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno
imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell’impianto termico.
8. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista l’autorità competente può diffidare
il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari
ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato
rispetto della diffida comminata l’autorità competente provvederà ad avviare la procedura
sanzionatoria.
9. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e
conduzione degli impianti l’autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio
immediato alla procedura sanzionatoria salvo l’obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro
termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.
10. Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. 689/1981, processo verbale di
accertamento dell’infrazione cui fa seguito la notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e
l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
11. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), titolare dell’azione è il responsabile dell’Ente da cui dipende l’organo
accertatore. I proventi spettano all’Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema
penale.
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in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
12. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dagli Enti competenti
per finanziare azioni inerenti l’applicazione delle presenti disposizioni.
Art. 21 – Norme transitorie
1. Le attività di accertamento ed ispezione già avviate dalle autorità competenti di cui all’art. 4 comma
2 del Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007 conservano la loro validità e devono
essere portate a termine entro il 31/12/2015.
2. A partire dal 01/01/2016 le attività di accertamento ed ispezione svolte su tutto il territorio
regionale dovranno conformarsi alle norme del presente regolamento.
3. Le tariffe di cui all’articolo 14 e i contributi di cui all’art. 15 saranno applicate da ogni autorità
competente dal 01/01/2016.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si fa riferimento alle norme vigenti
che regolano la materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e al DPR 74/2013 e
ss.mm.ii..
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in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche
Ufficio Energia rinnovabile e Reti
Titolo II
Istituzione del sistema regionale di accreditamento dei soggetti
cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici
Art. 22 – Attività ispettiva
1. Le Autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla
verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della
manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell’ambito di
applicazione del presente provvedimento. L’ispezione deve inoltre individuare il corretto
dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio.
2. Tali attività sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità
territoriale e sono finalizzate a:
a. ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b. correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
c. rispettare quanto prescritto all’articolo 7 del D.lgs 192/05;
d. monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.
3. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell’apposito Rapporto, sul libretto di impianto e
registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell’ispettore incaricato.
4. Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori si avvalgono della figura
dell’ispettore di impianti termici.
Art. 23 - Elenco regionale Ispettori degli impianti termici
1. L’attività ispettiva potrà essere affidata e svolta solo da personale iscritto nell’apposito elenco
regionale denominato “Elenco regionale Ispettori degli impianti termici”.
2. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale:
a) i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.R. 74/2013, allegato C) punto 7 che hanno
positivamente superato un corso regionale di abilitazione;
b) i soggetti che abbiano maturato esperienza significativa, attestata da parte dell’Autorità
competente o organismo da essa delegato, nell’attuazione della precedente normativa per
le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.
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in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
3. Sono considerati esperti, ai sensi della lettera b) e quindi idonei all’esercizio delle attività di
ispezione tutti gli ispettori già operanti, da almeno un biennio, sul territorio regionale alla data di
entrata in vigore del DPR 74/2013, la cui idoneità deve essere attestata dall’Autorità competente o
organismo da essa delegata presso cui hanno prestato la loro opera.
4. Al requisito di cui alla lettera b), si aggiunge il superamento con profitto di uno specifico corso di
riqualificazione teorico/pratico riconosciuto dalla Regione della durata minima di ______ ore. Il corso
dovrà essere svolto tenuto conto della rimodulazione della definizione di impianto termico,
includendo la climatizzazione estiva, e l'oggetto dell'ispezione che comprende, adesso, anche una
consulenza sui possibili interventi di miglioramento del rendimento energetico dell'impianto che
risultino economicamente convenienti. Detti corsi dovranno essere svolti dai soggetti esecutori che ai
sensi dell’art. 9, comma 6 del D.P.R. 74/2013 potranno avvalersi del supporto di ENEA nelle attività di
formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti
termici. Il corso di riqualificazione dovrà prevedere il sostenimento di un esame finale di
accertamento del livello di apprendimento dei contenuti costituito da una prova scritta e da un
colloquio orale. Il soggetto attuatore, all’esito positivo del corso, rilascerà un apposito attestato
nominativo.
5. L’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione è di pubblica consultazione e
conterrà, oltre all’anagrafica aziendale o professionale, l’indicazione dei requisiti professionali di
ammissione, del corso di abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento continuo effettuati.
6. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale è richiesta la correttezza personale del richiedente, intesa
come assenza di:
• condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale;
• condanne per associazione di tipo mafioso (l. 575/1965 e successive modificazioni e
integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio;
• condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare;
• procedure a proprio carico di natura fallimentare, concordato preventivo e procedimenti
connessi a tali fattispecie normative;
• condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.
7. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L’autorità competente riconosce l’abilitazione rilasciata da altri enti locali competenti o organismi da
essi delegati come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l’ammissione al corso di
riqualificazione professionale autorizzato dalla Regione.
Art. 24 – Formazione minima richiesta
1. I corsi professionali di abilitazione, della durata minima di ________ ore, devono garantire
l’acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare
riferimento alle seguenti materie:
- Normativa in materia impianti termici;
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in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
-
Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
Sistemi integrati per la climatizzazione;
Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore);
Elementi di diagnosi energetica.
2. La commissione giudicatrice, istituita per l’espletamento dell’esame finale atto al riconoscimento
della qualifica, deve essere composta da almeno due membri di comprovata esperienza
professionale nelle materie oggetto di esame oltre che da un membro, indicato dalla Regione, tra
funzionari o dirigenti del Servizio preposto che non abbiano partecipato all’attività di docenza o di
organizzazione del corso medesimo.
3. L’esame finale di accertamento del livello di apprendimento dei contenuti sarà costituito da una
prova scritta, un colloquio orale e una prova pratica. Il soggetto attuatore, all’esito positivo del
corso, rilascerà un apposito attestato nominativo.
Art. 25 - Incompatibilità
1. Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell’ispettore
sono regolate dall’allegato C al D.P.R. 74/2013. A tal proposito si definisce che:
-
-
Fermo restando quanto previsto dal citato allegato l’autorità competente alle ispezioni potrà
stabilire una incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quello di manutentore /
installatore, circoscritta al/i Comune/i dove viene svolta l’attività di impresa ed ai Comuni
confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo di ispettori i soggetti che nei
due anni precedenti alla campagna di ispezione abbiano svolto l’attività di
manutenzione/installazione nei suddetti Comuni;
Per le altre figure indicate dal citato allegato C, si ritiene che l’autorità competente alle
ispezioni possa stabilire che l’incompatibilità insorga solo se riferita agli impianti oggetto di
ispezione, in relazione all’intera durata degli stessi o fino alla loro eventuale ristrutturazione,
con relativa trasmissione di una nuova scheda identificativa di impianto.
2. In aggiunta alle incompatibilità sopra indicate l’Ente Locale competente può in autonomia decidere
criteri di incompatibilità più restrittive.
3. L’ispettore di impianti termici, o l’organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da
adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell’ambito di tale attività.
Art. 26 - Aggiornamento professionale
dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione
1. Al fine del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale sono previsti appositi percorsi,
approvati dalla Regione allo scopo di uniformare l’attività di formazione professionale, di
aggiornamento continuo degli ispettori che tengano in considerazione l’evoluzione della tecnica e
degli impianti nonché della normazione e legislazione.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
2. La Regione promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la
orienta verso le nuove aree di sviluppo della tecnologia ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza
sull’attività dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento
professionale.
3. In particolare le autorità competenti o gli organismi incaricati:
a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di attività formative,
predisponendo i relativi programmi;
b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse
proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale
da enti finanziatori;
c) regolano il processo formativo dei propri ispettori iscritti ai fini della vigilanza
sull’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte dei medesimi.
4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da soggetti terzi su incarico
dell’Autorità competente o dell’organismo esterno gli stessi sono responsabili dei contenuti delle
medesime nonché del controllo dell’effettiva partecipazione dei propri ispettori alle attività
formative.
5. La formazione professionale continua :




è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e
delle competenze tecniche sulle materie oggetto dell’attività professionale per gli iscritti
nell’elenco regionale.
è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale. Il suo svolgimento è uno dei
presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia
dell’interesse pubblico;
è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all’elenco mantengano, approfondiscano ed
estendano la propria competenza tecnica e professionale.
6. Per l’assolvimento dell'obbligo di formazione l’iscritto all’elenco è tenuto a:
 acquisire 45 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 5
crediti annuali;
 documentare l’attività di formazione effettivamente svolta, mediante produzione telematica
dei relativi attestati di partecipazione.
7. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere
dal 1° gennaio 2016 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. L’anno formativo
decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità
di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione
professionale continua.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 27 – Norme generali di riconoscimento dei corsi
1. Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità
didattiche e valutative e svolti da soggetti accreditati ai sensi di quanto disposto dalle vigenti
normative regionali in materia.
2. Il procedimento di riconoscimento dei corsi di formazione è avviato su richiesta del soggetto
attuatore interessato, mediante risposta ad avviso pubblico, secondo le modalità in esso previste.
3. Il Servizio Formazione professionale, sentito il Servizio Energie rinnovabili, reti energetiche ed
efficienza energetica, predispone l’avviso pubblico relativo al riconoscimento dei corsi, corredato dei
relativi allegati tecnici.
4. Il procedimento di riconoscimento dei corsi di formazione è svolto dal Servizio Formazione
professionale, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti
derivanti da errori, incompletezza od omissione. In tale caso, il Servizio Formazione professionale
richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo l’esame fino al raggiungimento delle
condizioni documentali necessarie. La valutazione è ordinariamente compiuta attraverso analisi
documentale, restando facoltà del Servizio formazione professionale procedere a verifiche ispettive,
anche in loco.
5. Il riconoscimento ha durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto interessato,
attraverso presentazione di formale istanza.
6. È obbligo del soggetto a cui fa capo il corso di formazione riconosciuto di sottostare alle eventuali
attività ispettive del Servizio Formazione professionale rivolte alla verifica dell’effettivo
mantenimento dei requisiti. In caso di accertamento di perdita di uno o più requisiti il
riconoscimento è revocato. La revoca non ha effetto retroattivo sui procedimenti di accreditamento
delle persone fisiche già positivamente conclusi.
7. L’amministrazione regionale tramite il portale istituzionale “Sistema Puglia” gestisce e pubblicizza il
catalogo pubblico aperto dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti formativi accreditati, a
fini di informare i soggetti fisici interessati all’abilitazione allo svolgimento delle attività di ispezione
sugli impianti termici.
Art. 28 – Accreditamento dei soggetti formativi.
1. Ai fini dell’accreditamento, il soggetto formativo deve dare dimostrazione dell’effettivo possesso dei
requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
2. Non sono soggetti ad accreditamento gli ordini ed i collegi professionali. Assolvono
automaticamente l’obbligo di accreditamento i soggetti formativi già accreditati dalla Regione Puglia
ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
3. Il sistema di riconoscimento dei corsi, in esso incluso l’accreditamento dei relativi soggetti attuatori,
è pubblico ed è gestito nel rispetto dei princìpi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in
materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul
mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 29 - Elenco dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento
professionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione
1. I corsi di abilitazione e aggiornamento professionale potranno essere svolti solo da soggetti ed enti
iscritti nell’apposito elenco regionale.
2. L’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio alle attività di qualificazione ed aggiornamento
professionale delle attività di ispezione è di pubblica consultazione e conterrà l’indicazione dei corsi
abilitanti svolti e dei corsi di aggiornamento continuo effettuati.
Art. 30 - Accreditamento dei soggetti cui affidare le attività di
ispezione sugli impianti termici
1. L’accreditamento è la modalità attraverso cui la Regione verifica il possesso dei requisiti individuali
richiesti per esercitare le attività di ispezione in materia di impianti termici e provvede all’iscrizione
nello specifico elenco regionale dei richiedenti risultati idonei.
2. Il Servizio energia predispone l’avviso pubblico aperto di accreditamento degli Ispettori termici,
corredato dai relativi allegati. La richiesta di accesso al procedimento di accreditamento può essere
presentata in qualunque momento esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposito
applicativo nell’ambito del portale denominato “Sistema Puglia”.
3. L’accesso al procedimento avviene su richiesta individuale e volontaria dell’interessato, secondo le
modalità indicate nell’apposito avviso pubblico aperto, emesso dal Servizio energia in conformità a
quanto disposto dalla presente deliberazione.
4. L’utilizzo dei dati che riguardano il richiedente l’iscrizione nell’elenco regionale degli Ispettori termici
ha per finalità la gestione dell’accreditamento. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto
obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avverrà anche attraverso strumenti
informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Servizio
energia indica anche in sede di avviso pubblico il responsabile del trattamento ed ogni altro
elemento utile a garantire tutti i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali.).
Art. 31 - Articolazione del procedimento di accreditamento
1. Il procedimento di accreditamento prevede la valutazione della richiesta, svolta attraverso la
verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, e, in caso di esito
positivo, l’iscrizione all’elenco regionale degli “Ispettori termici” e l’abilitazione delle credenziali di
accesso al sistema informativo per la trasmissione telematica dei rapporti di ispezione.
2. Tale valutazione è svolta dal Servizio Energia nel termine di 60 giorni naturali dalla data di
presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od omissione di
documentazione da parte del richiedente. In tale caso, l’Ufficio procedente richiede le eventuali
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
integrazioni e specificazioni, sospendendo la valutazione fino al raggiungimento delle condizioni
documentali necessarie.
3. In caso di esito positivo della valutazione l’Ufficio procedente provvede all’iscrizione del
richiedente nell’elenco regionale dei certificatori energetici, autorizzando “Innova Puglia”
all’inserimento del nominativo nell’elenco regionale e all’abilitazione delle credenziali di accesso al
sistema informativo per la redazione dei rapporti di ispezione.
Art. 32 - Pubblicizzazione dell’elenco degli “Ispettori termici”.
1. La Regione Puglia garantisce ampia pubblicizzazione dell’elenco degli Ispettori termici,
primariamente attraverso il ricorso a tecnologie telematiche, in modo da consentirne:
- la consultazione on line a chiunque;
- un tempestivo aggiornamento delle informazioni.
2. Il sistema di accreditamento è pubblico ed è gestito nel rispetto dei princìpi comunitari attuati con
le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei
servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate.
Art. 33 - Obblighi di aggiornamento e comunicazione.
1. Gli Ispettori termici iscritti nel relativo elenco regionale sono tenuti a comunicare le variazioni delle
proprie coordinate anagrafiche nel termine massimo di 30 giorni, secondo le modalità indicate in
sede di avviso pubblico.
2. É altresì obbligo degli Ispettori termici comunicare tempestivamente, secondo le modalità indicate
in sede di avviso pubblico, l’eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti obbligatori
di cui alla presente regolamentazione.
3. Il Servizio energia cura l’aggiornamento dell’elenco regionale degli Ispettori termici sulla base delle
nuove iscrizioni e degli effetti di quanto disposto dalla successivo articolo.
Art. 34 - Sospensione e revoca dell’iscrizione all’elenco.
1. Gli Ispettori termici incorrono nella sospensione dell’accreditamento nei seguenti casi:
a) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio
delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza;
b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.
2. Dopo tre sospensioni in esito a quanto disposto dal comma precedente l’accreditamento è revocato
definitivamente. La revoca è disposta inoltre in caso di esito interdittivo delle comunicazioni
antimafia a seguito di verifica delle dichiarazioni rese in sede di accreditamento;
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
3. Le violazioni sono accertate e contestate dalla Regione tramite Il Servizio energia, che provvede
agli atti di sospensione e revoca.
4. La sospensione dalla potestà di effettuazione delle verifiche sugli impianti termici opera
automaticamente per gli Ispettori che svolgono le ispezioni e gli accertamenti necessari per
verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dal D.Lgs 192/05 e del
D.P.R. 74/2013.
Art. 35 - Accreditamento soggetto esterno di supporto al Servizio energia
1. Innova Puglia S.p.A. è accreditata come soggetto di supporto al Servizio Energia nello svolgimento
delle attività di cui al presente Titolo e degli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei
requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dal medesimo. Tali attività potranno inoltre
essere regolate, per ulteriori eventuali aspetti amministrativi e procedurali, anche attraverso atti
convenzionali e provvedimenti dirigenziali del dirigente del Servizio Energia.
2. Le funzioni di organismo di accreditamento si esplicano attraverso lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) la predisposizione e la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la
predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo
specifico portale;
b) lo svolgimento delle istruttorie relative alla valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti ai
fini dell’accoglimento delle domande di accreditamento;
c) la vigilanza e il controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di
ispezione svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente
stabilite dalla Regione Puglia;
d) la gestione e l’aggiornamento informatico dell’elenco dei soggetti accreditati;
e) la adeguata conservazione dell’intera documentazione afferente le richieste di accreditamento
e le relative istruttorie;
f) le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e
Province autonome;
g) la predisposizione di linee guida per l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini
dell’accreditamento;
h) la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento della presente
Regolamentazione anche in relazione all’evoluzione della normativa tecnica nazionale e
comunitaria;
i) la predisposizione di osservazioni e proposte in materia di requisiti dei soggetti accreditati e
sulle relative modalità di verifica e riconoscimento, nonché sulla gestione del sistema di
accreditamento;
j) la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento delle tariffe di accesso al
servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in
generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale in modo da
assicurare la qualità e l’efficienza del sistema di accreditamento;
k) la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, in ordine al rispetto dei
livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;
l) la formulazione di proposte in ordine alla sospensione dell’accreditamento in caso di
accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati e
delle conseguenti azioni correttive da notificare ai medesimi;
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
m) la formulazione di proposte in ordine alla revoca dell’accreditamento in caso di accertamento
di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati qualora questi
ultimi non abbiano provveduto a porre in essere le azioni correttive agli stessi notificate.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 Innova Puglia S.p.A. è individuata quale
responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Regione Puglia è titolare e di quei
trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico. Si sottolinea che i
compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 36 - Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento
1. Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il
versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da versare all’atto della domanda sul
conto di Tesoreria indicato dalla Regione Puglia.
2. La somma versata sarà trattenuta dalla Regione anche nel caso di non accoglimento della domanda
di accreditamento come rimborso delle spese di istruttoria.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
in attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche
Ufficio Energia rinnovabile e Reti
Titolo III
Sistema regionale di accreditamento dei soggetti abilitati alla
Certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75).
Art. 37 - Certificatori energetici degli edifici
1. Sono abilitati, nell’ambito del sistema di certificazione energetica regionale, ai fini
dell’attività di certificazione energetica i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.
75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192”, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori con i limiti e le condizioni ivi
indicate:
a) i tecnici abilitati (persone fisiche), la cui disciplina dei requisiti è riportata all’art. 2, comma
2, lettera b) del DPR 74/2013;
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e
dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in
organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata all’art. 2, comma 2, lettera b) del DPR
citato;
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati
presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base
delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di
organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un
tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è
riportata all’art. 2, comma 2, lettera b) del DPR citato;
d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), che operano
conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia
e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di
tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata all’art. 2, comma 2,
lettera b) del DPR citato.
2. In particolare i tecnici di cui alla precedente lettera a) possono ritenersi qualificati in base a
due diverse condizioni:
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
a) è qualificato il tecnico in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del
comma 3 dell’art. 2 del DPR n. 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali,
ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a
esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno
delle proprie competenze: ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra
citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve
operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito
copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza;
b) è qualificato, previa frequenza di un corso di formazione professionale e superamento
del relativo esame finale, il tecnico che è in possesso dei titoli di studio di cui al punto
precedente, non accompagnati dall’abilitazione all’esercizio della professione relativa
alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi in tutti i campi sopra
citati, nonché il tecnico in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da b) a d) del
comma 4 dell’art. 2 del DPR n. 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali,
ove esistenti; in tale caso, la qualifica si riferisce unicamente alla attività di
certificazione energetica, che può essere esercitata senza limiti.
Art. 38 - Formazione richiesta
1. I corsi di formazione abilitanti per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami
sono svolti, in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 del Dpr 75/2013:
- a livello nazionale da Università, organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e
collegi professionali, previa autorizzazione del MiSE;
- a livello regionale dalla regione medesima e da altri soggetti di ambito regionale con
competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalla regione.
Art. 39 - Soggetti attuatori dei percorsi formativi.
1. L’attività formativa in materia di certificazione energetica a livello regionale può essere
erogata dai seguenti soggetti:
a) Istituti Istruzione Tecnica Superiore;
b) Scuola edile della provincia di Lecce;
c) Enti di formazione professionale accreditati in ambito regionale sulla base di un
accordo di collaborazione con uno dei soggetti indicati al punto a);
d) Associazioni professionali che svolgono attività in ambito edilizio ed impiantistico
diffuse in tutte le Province Pugliesi, che fra le loro attività promuovono e gestiscono
interventi formativi, di ricerca e consulenza, qualificazione e riqualificazione
professionale per gli operatori del settore edile ed impiantistico sulla base di un
accordo di collaborazione con uno dei soggetti indicati al punto a);
e) Enti territoriali e i loro organismi o società controllate che svolgono funzioni in materia
di Energia sulla base di un accordo di collaborazione con uno dei soggetti indicati al
punto a).
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
2. Nell’ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti
dovranno autocertificare il possesso delle condizioni sopra elencate. Tali autocertificazioni
saranno sottoposte a verifica dall’Amministrazione pubblica competente almeno a
campione.
Art. 40 - Procedimento di autorizzazione
1. Il processo di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, interamente gestito per via
telematica, prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
a) invio della domanda di autorizzazione da parte del soggetto interessato;
b) verifica dell'ammissibilità della domanda da parte dell’Ufficio preposto, in base ai
requisiti previsti ed alla relativa documentazione inviata;
c) comunicazione dell’esito;
d) registrazione dei corsi autorizzati in un elenco ufficiale, il cui accesso è reso disponibile
a tutti i cittadini e riportato nel portale regionale dedicato.
Art. 41 - Modalità di presentazione della domanda
1. La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, deve essere inoltrata tramite il portale “Sistema Puglia” e via pec all’indirizzo:
__________________ @pec.rupar.puglia.it
2. La richiesta deve riportare dettagliatamente le seguenti informazioni:










la descrizione dei contenuti del corso, suddivisi in moduli tematici individuati nel
rispetto dei contenuti minimi di cui all’allegato 1 del DPR 75/2013. Tali contenuti
devono inoltre essere sinteticamente descritti con un breve sommario inserito in
programma;
la durata espressa in ore, non inferiore a 80 ore complessive, specificando il numero di
ore dedicate a ciascun modulo;
le modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali, esercitazioni pratiche, e-learning);
il numero di partecipanti per classe;
il CV dei docenti e degli esperti coinvolti in cui sia specificata la formazione in uno degli
indirizzi di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del DPR 75/2013 e sia inoltre evidenziata la
pregressa esperienza in materia; il CV deve essere reso in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione
per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003;
le eventuali esperienze pregresse del soggetto richiedente nella realizzazione di corsi
sul tema efficienza energetica degli edifici;
le modalità di espletamento degli esami;
format di attestato di frequenza e superamento dell’esame finale;
il costo dell’iscrizione;
le ulteriori informazioni utili per valutare la rispondenza del corso ai requisiti minimi
riportati nel paragrafo successivo.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 42 - Valutazione delle domande di autorizzazione
1. Il Servizio Formazione professionale, al fine di valutare le domande di autorizzazione, può
convocare un tavolo tecnico a cui partecipano l’Ufficio Formazione professionale, l’Ufficio
Energia rinnovabile e reti energetiche e l’Ufficio _______________ attraverso propri
soggetti delegati. In questa sede, si effettua una valutazione contestuale della domanda di
autorizzazione al fine dell’autorizzazione del corso.
2. L’attività istruttoria preliminare, sulla completezza della domanda e la presenza degli
elementi essenziali, è svolta dal l’Ufficio Formazione professionale che provvede altresì al
rilascio del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del corso.
3. Nell’ambito dell’istruttoria, sarà valutata la presenza dei seguenti elementi, ritenuti
indicatori di adeguata qualità dell’offerta formativa:










corrispondenza dei contenuti proposti ai contenuti minimi indicati nell’allegato 1 al
DPR 75/2013, con approfondimento delle materie trattate e maggiori dettagli sui
contenuti specifici;
durata del corso non inferiore a 80 ore, escluso l’esame finale;
durata di ciascun modulo non inferiore a 4 ore;
obbligo di frequenza di almeno l’85% delle ore di formazione previste per l’ammissione
all’esame finale;
corretto equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche (intese anche come
esercitazioni in aula), le quali non possono essere inferiori al 20% del monte ore
complessivo;
docenti con esperienza professionale almeno triennale nel settore;
numero di partecipanti per classe non superiore a 35 unità;
dichiarazione di utilizzo di sedi conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza e di
accessibilità;
esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità:
a) ammissione del candidato subordinata alla verifica della frequenza minima
obbligatoria (85% delle ore complessive del corso);
b) presenza nella commissione di esame di un esperto esterno all’organismo
organizzatore del corso, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di
organizzazione del corso; l’esperto esterno deve possedere uno dei titoli di studio
indicati all’art. 2 comma 3, lettera a) del DPR 75/2013 ed una adeguata esperienza
(almeno quinquennale) nel settore della certificazione energetica degli edifici con
funzione di supervisione complessiva. Il CV dell’esperto esterno - che deve essere
prodotto con la documentazione allegata all’istanza di autorizzazione - deve
essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR
445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai
sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003;
c) esecuzione della prova finale in modalità frontale. La prova deve prevedere una
prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel
corso e una prova orale incentrata sulla discussione di un APE. La prova orale è
subordinata al superamento della prova scritta.
contenuti dell’attestato di frequenza al corso e di superamento dell’esame finale, da
consegnare al partecipante:
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
a) indicazione della dicitura “Attestato di frequenza corso e superamento esame per
tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR 75/2013”;
b) data di rilascio;
c) logo, denominazione ed indirizzo dell’ente autorizzato ad erogare il corso;
d) riferimenti relativi all’autorizzazione ottenuta per l’erogazione del corso;
e) sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente erogatore ;
f) dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta.
4. Nel caso di corsi somministrati in modalità e-learning, sarà valutata inoltre la
somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta
l’attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare
l’effettiva frequenza al corso.
5. Le domande sono valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo, tenendo conto delle
risultanze dell’istruttoria preliminare condotta dall’Ufficio Formazione professionale.
Art. 43 - Comunicazione
1. L’esito della valutazione è comunicato al richiedente a cura del Servizio Formazione
professionale, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. L’autorizzazione ha durata triennale e permette, entro detto periodo di validità, di
replicare il corso secondo le modalità autorizzate.
3. L’elenco dei soggetti autorizzati e dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB della
Regione denominato “Sistema Puglia” nella sezione denominata “Catasto regionale degli
Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”.
4. Al fine di assicurare all’utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del
corso da parte dell’ente erogante, deve riportare la dicitura “corso accreditato Regione
Puglia ai sensi dell’art 2 comma 5 del DPR75/2013” e l’indicazione del provvedimento di
autorizzazione.
Art. 44 - Verifiche
1. La Regione Puglia effettua verifiche a campione sui corsi autorizzati per accertare il
rispetto dei requisiti minimi, anche avvalendosi di altre Amministrazioni o soggetti pubblici
qualificati. In caso di accertata inosservanza dei requisiti minimi, previa contestazione nelle
forme di legge, dispone con proprio provvedimento motivato la sospensione o la revoca
della autorizzazione.
2. I provvedimenti di sospensione e di revoca della autorizzazione allo svolgimento dei corsi
saranno pubblicati sul sito WEB della Regione denominato “Sistema Puglia” nella sezione
denominata “Catasto Energetico Regionale”.
3. Il soggetto autorizzato allo svolgimento del corso, è l’unico responsabile nei confronti
dell’Amministrazione regionale che ha concesso l’autorizzazione stessa.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 45 - Requisiti di accesso al percorso formativo
1. Al percorso formativo possono accedere coloro che possiedono uno dei titoli di cui alle
lettere da a) a d) del comma 4 dell’art. 2 del Dpr 75/13.
2. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e
scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza
deve eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso
l’ente di formazione, che lo conserva agli atti.
Art. 46 - Docenti.
1. I docenti dei corsi possiedono almeno una delle seguenti professionalità:
-
professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso;
esperti che abbiano maturato comprovata attività formativa da almeno 5 anni sulle
tematiche del corso;
esperti che possiedono un titolo di studio attinente alle materie trattate o lt r e ad
un’esperienza documentata, almeno quinquennale, nell’ambito della specifica
tematica oggetto della docenza.
Art. 47 - Certificazione degli esiti.
1. Al termine del percorso formativo è previsto il superamento di un esame finale, ai sensi
dell’art. 2 comma 4 del Dpr 75/2013, davanti ad una Commissione la cui composizione è
definita nel paragrafo successivo.
2. Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’85% delle ore
complessive del corso.
Art. 48 - Verifica finale
1. La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest’ultima mira
a verificare la corretta redazione di un Attestato di Prestazione Energetica sia in ambito di
nuove costruzioni che di edifici esistenti.
2. Al superamento positivo dell’esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di
frequenza con esito positivo.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
3. Gli attestati rilasciati da altre Regioni relativi alla certificazione energetica sono riconosciuti
previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito
dal presente regolamento.
Art. 49 - Commissione d’esame.
1. La commissione d’esame sarà così composta:
-
Presidente (individuato dall’Amministrazione regionale)
Un esperto di settore;
Un componente designato dall’organismo organizzatore.
Art. 50 - Elenco regionale certificatori energetici accreditati
1. L’attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica potrà essere svolta solo da
personale iscritto nell’apposito elenco regionale denominato “Elenco regionale certificatori
energetici accreditati”.
2. Possono essere
certificatori nel
statale:
accreditati e ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale quali soggetti
rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore
a) i tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) del D.P.R.
75/2013;
b) società di ingegneria dotate di tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui al punto
a);
c) enti pubblici, organismi di diritto pubblico di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del
D.P.R. 75/2013,dotati di tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui al punto a);
d) organismi pubblici e privati, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 75/2013,
dotati di tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui al punto a);
e) le società di servizi energetici (ESCO) di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del D.P.R.
75/2013,dotati di tecnici abilitati in possesso dei requisiti di cui al punto a).
3. L’elenco dei certificatori energetici accreditati è di pubblica consultazione e conterrà, oltre
all’anagrafica aziendale o professionale, l’indicazione dei requisiti professionali di
ammissione, dell’eventuale corso di abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento
continuo effettuati.
4. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale è richiesta la correttezza personali del
richiedente, intesa come assenza di:
• condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale,
• condanne per associazione di tipo mafioso (L. 575/1965 e successive modificazioni e
integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio;
• condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare;
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
•
•
procedure a proprio carico di natura fallimentare, concordato preventivo e
procedimenti connessi a tali fattispecie normative;
condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici.
Art. 51 - Aggiornamento professionale dei soggetti abilitati all’esercizio
delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica
1. Al fine del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale sono previsti appositi
percorsi, approvati dalla Regione di aggiornamento professionale continuo dei certificatori
energetici che tengano in considerazione l’evoluzione della tecnica nonché della
normazione e legislazione in materia.
2. La Regione promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e
la orienta verso le nuove aree di sviluppo della tecnologia ed esercita le proprie attribuzioni
di vigilanza sull’attività dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed
aggiornamento professionale.
3. La formazione professionale continua :
 è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle
conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto dell’attività
professionale per gli iscritti nell’elenco regionale.
 è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale. Il suo svolgimento è
uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione
professionale;
 è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia
dell’interesse pubblico;
 è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all’elenco mantengano,
approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.
4. Per l’assolvimento dell'obbligo di formazione l’iscritto all’elenco è tenuto a:
 acquisire 30 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un
minimo di 5 crediti annuali;
 documentare l’attività di formazione effettivamente svolta, mediante produzione
telematica dei relativi attestati di partecipazione.
5. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il credito formativo
professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per
l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.
6. Sono riconosciuti i corsi di formazione svolti dai soggetti di cui all’art. 2, comma 5 del D.P.R.
75/2013 conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative
stabilite dalla Regione.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 52 - Accreditamento e dei soggetti abilitati all’esercizio
delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica
1. L’accreditamento è la modalità attraverso cui la Regione verifica il possesso dei requisiti
individuali richiesti per esercitare le attività di certificazione energetica degli edifici e
provvede all’iscrizione nello specifico elenco regionale dei richiedenti risultati idonei.
2. Il Servizio energia predispone l’avviso pubblico aperto di accreditamento corredato dai
relativi allegati. La richiesta di accesso al procedimento di accreditamento può essere
presentata in qualunque momento esclusivamente in modalità telematica mediante
l’apposito applicativo nell’ambito del portale denominato “Sistema Puglia”.
3. L’accesso al procedimento avviene su richiesta individuale e volontaria dell’interessato,
secondo le modalità indicate nell’apposito avviso pubblico aperto, emesso dal Servizio
energia in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione.
4. L’utilizzo dei dati che riguardano il richiedente l’iscrizione nell’elenco regionale ha per
finalità la gestione dell’accreditamento. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto
obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avverrà anche attraverso strumenti
informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il
Servizio energia indica anche in sede di avviso pubblico il responsabile del trattamento ed
ogni altro elemento utile a garantire tutti i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto
legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali.).
Art. 53 - Articolazione del procedimento di accreditamento
1. Il procedimento di accreditamento prevede la valutazione della richiesta, svolta attraverso
la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, e, in caso di
esito positivo, l’iscrizione all’elenco regionale e l’abilitazione delle credenziali di accesso al
sistema informativo per produzione e la trasmissione telematica degli attestati di
prestazione energetica degli edifici.
2. Tale valutazione è svolta dal Servizio energia nel termine di 30 giorni dalla data di
presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od
omissione di documentazione da parte del richiedente. In tale caso, l’Ufficio procedente
richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo la valutazione fino al
raggiungimento delle condizioni documentali necessarie.
3. In caso di esito positivo della valutazione l’Ufficio procedente provvede all’iscrizione del
richiedente nell’elenco regionale dei certificatori energetici, autorizzando “Innova Puglia”
all’inserimento del nominativo nell’elenco regionale e all’abilitazione delle credenziali di
accesso al sistema informativo per la redazione degli “attestati di prestazione energetica”.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 54 - Pubblicizzazione dell’elenco degli “certificatori energetici accreditati ”.
1. La Regione Puglia garantisce ampia pubblicizzazione dell’elenco dei certificatori energetici,
primariamente attraverso il ricorso a tecnologie telematiche, in modo da consentirne:
- la consultazione on line a chiunque;
- un tempestivo aggiornamento delle informazioni.
2. Il sistema di accreditamento è pubblico ed è gestito nel rispetto dei princìpi comunitari
attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel
mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni
regolamentate.
Art. 55 - Obblighi di aggiornamento e comunicazione.
1. I certificatori energetici iscritti nel relativo elenco regionale sono tenuti a comunicare le
variazioni delle proprie coordinate anagrafiche nel termine massimo di 30 giorni, secondo
le modalità indicate in sede di avviso pubblico.
2. É altresì obbligo dei certificatori energetici comunicare tempestivamente, secondo le
modalità indicate in sede di avviso pubblico, l’eventuale sospensione o perdita del
possesso dei requisiti obbligatori di cui alla presente deliberazione.
3. Il Servizio energia cura l’aggiornamento dell’elenco regionale dei certificatori energetici
sulla base delle nuove iscrizioni e degli effetti di quanto disposto dal successivo articolo.
Art. 56 - Sospensione e revoca dell’iscrizione all’elenco.
1. Gli Ispettori termici incorrono nella sospensione dell’accreditamento nei seguenti casi:
a) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni;
b) errore grave nell’esercizio delle attività;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni.
2. Dopo tre sospensioni in esito a quanto disposto dal comma precedente l’accreditamento è
revocato definitivamente.
3. La revoca è disposta inoltre a seguito di:
- cancellazione dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza;
- esito interdittivo delle comunicazioni antimafia a seguito di verifica delle dichiarazioni
rese in sede di accreditamento.
4. Le violazioni sono accertate e contestate dalla Regione tramite Il Servizio energia, che
provvede agli atti di sospensione e revoca.
5. I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica devono garantire di trovarsi
nelle condizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 al fine di garantire
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
indipendenza e imparzialità di giudizio nello svolgimento delle attività di propria
competenza.
Art. 57 - Accreditamento soggetto esterno di supporto al Servizio energia
1. Innova Puglia S.p.A. è accreditata come soggetto di supporto al Servizio Energia nello
svolgimento delle attività di cui al presente Titolo e degli accertamenti necessari per
verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dal medesimo.
Tali attività potranno inoltre essere regolate, per ulteriori eventuali aspetti amministrativi
e procedurali, anche attraverso atti convenzionali e provvedimenti dirigenziali del
dirigente del Servizio Energia.
2. Le funzioni di organismo di accreditamento si esplicano attraverso lo svolgimento delle
seguenti attività:
a) la predisposizione e la gestione del sistema di accreditamento in via telematica,
attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione
della stessa sullo specifico portale;
b) lo svolgimento delle istruttorie relative alla valutazione dei requisiti dei soggetti
richiedenti ai fini dell’accoglimento delle domande di accreditamento;
c) la vigilanza e il controllo, a campione e tramite le autorità di cui all’art. 2 del presente
regolamento, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti
accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite dalla Regione
Puglia;
d) la gestione e l’aggiornamento informatico dell’elenco dei soggetti accreditati;
e) la adeguata conservazione dell’intera documentazione afferente le richieste di
accreditamento e le relative istruttorie;
f) le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre
Regioni e Province autonome;
g) la predisposizione di linee guida per l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti
ai fini dell’accreditamento;
h) la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento della presente
Regolamentazione anche in relazione all’evoluzione della normativa tecnica nazionale
e comunitaria;
i) la predisposizione di osservazioni e proposte in materia di requisiti dei soggetti
accreditati e sulle relative modalità di verifica e riconoscimento, nonché sulla gestione
del sistema di accreditamento;
j) la predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento delle tariffe di
accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi
di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti
nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità e l’efficienza del sistema di
accreditamento;
k) la pubblicazione e la diffusione dei dati sullo specifico portale della Regione, inerenti
alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in
cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano;
l) gli indirizzi concernenti la produzione e l’erogazione del servizio di certificazione
energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di
qualità delle prestazioni da garantire all’utente;
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
m) la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, in ordine al
rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;
n) la formulazione di proposte in ordine alla sospensione dell’accreditamento in caso di
accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori
accreditati e delle conseguenti azioni correttive da notificare ai medesimi;
o) la formulazione di proposte in ordine alla revoca dell’accreditamento in caso di
accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori
accreditati qualora questi ultimi non abbiano provveduto a porre in essere le azioni
correttive agli stessi notificate.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 Innova Puglia S.p.A. è individuata
quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Regione Puglia è
titolare e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso
incarico. Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono
indicati nel D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 58 - Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento
1. Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è
previsto, il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da versare all’atto
della domanda sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia – Introiti
vari e casuali - capitolo d’entrata 3061000 UPB 03.04.02 o con bonifico bancario n.
IT25G0101004197000040000001 casuale “Diritti di segreteria per l’accreditamento dei
certificatori energetici degli edifici”.
2. La somma versata sarà trattenuta dalla Regione anche nel caso di non accoglimento della
domanda di accreditamento come rimborso delle spese di istruttoria.
3. Per l’inserimento di certificati energetici da parte dei soggetti accreditati è previsto, il
versamento di un contributo una tantum di Euro 10,00, da versare all’atto della
domanda sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia – Introiti vari
e casuali - capitolo d’entrata 3061000 UPB 03.04.02 o con bonifico bancario n.
IT25G0101004197000040000001 casuale “Diritti di segreteria per l’inserimento di
certificati energetici”.
4. Le risorse in entrata di cui al punto 3, saranno destinate nella misura del 75% alla
copertura dei costi di controllo, a campione e tramite le autorità di cui all’art. 2 del
presente regolamento, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai
soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite dalla Regione
Puglia e ripartiti ad ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni
pervenute dal territorio di competenza delle stesse.
Art. 59 – Norma transitoria
1. La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale telematico sarà
individuata con apposita determinazione del Dirigente del Servizio energia e Reti
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
infrastrutturali per lo sviluppo all’esito delle dovute concertazioni tecniche con gli ulteriori
settori regionali interessati.
2. Le attestazioni di certificazione energetica redatte e inviate presso l’Ufficio Energia
rinnovabile e Reti energetiche prima dell’attivazione del catasto energetico regionale, al
fine di mantenere la propria validità, dovranno essere inserite nel catasto stesso dal
professionista che le ha emesse o da altro tecnico accreditato. A tal fine, tutte le
attestazioni emesse in data precedente all’attivazione del catasto regionale, sono
esonerate dal pagamento del contributo stabilito.
3. I tecnici iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell’articolo 9 del regolamento
regionale n. 10 del 2010, ora annullato con sentenza del Tar Puglia n. 2426/2010,
disponibile sul portale www.sistema.puglia.it e coloro che, ai sensi del regolamento n. 10
del 2010, avevano presentato istanza di iscrizione corredata dal versamento di € 100,00
(cento) così come stabilito dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e
Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010, sono direttamente
accreditati al Catasto Regionale telematico per le certificazioni energetiche previa sola
attestazione in forma di atto notorio della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi
di cui al DPR 75/2015, senza ulteriori adempimenti.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche
Ufficio Energia rinnovabile e Reti
Titolo IV
Istituzione del “Catasto regionale degli Impianti termici
e degli Attestati di prestazione energetica”.
Art. 10, comma 4, lett. a) e b) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
Art. 60 - Catasto energetico regionale
1. La Regione Puglia, in applicazione dell’art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013,
allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti
termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti
stessi, promuove la realizzazione e l’implementazione di un sistema informativo unico
regionale, relativo agli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei
compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole
utilizzo in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche
di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere integrato con il
sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui al Titolo III del
presente regolamento.
2. Il sistema unico informativo regionale acquisisce la denominazione di “Catasto regionale
degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica” di seguito denominato
“Catasto energetico regionale” in cui far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti
termici, istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli Attestati di
prestazione energetica relativi a tutti gli immobili ubicati nel territorio regionale.
3. Per la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l'implementazione e la gestione del
Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le
attività di accertamento ed ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai
soggetti esecutori in materia di impianti termici nonché per le verifiche sugli attestati di
certificazione energetica rilasciati dai soggetti abilitati, è prevista la corresponsione di un
contributo sia da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli
impianti stessi secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, che per la
registrazione dell’attestato di prestazione energetica. L'entità del contributo e le modalità
di applicazione e gestione sono stabilite dal presente regolamento e sono periodicamente
aggiornate con provvedimento di giunta regionale.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
4. Gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici e i soggetti abilitati al rilascio
degli attestati di prestazione energetica sono tenuti all’utilizzo del Catasto Energetico
Regionale nell’espletamento delle proprie attività.
5. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Energetico
Regionale da parte dell’autorità competente non consentirà all’autorità stessa il pieno
esercizio delle proprie competenze.
Art. 61 - Obiettivi
1. Il Catasto Energetico Regionale permette la dematerializzazione dei documenti, delle
pratiche amministrative e l’uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti
termici e degli attestati di prestazione energetica degli edifici ed ha i seguenti obiettivi:
 assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio
regionale;
 realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo ruotano attorno all’impianto termico
nel corso del suo intero ciclo di vita;
 realizzare servizi per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
 fornire alle Autorità competenti gli strumenti per migliorare la qualità dei dati inseriti;
 fornire alle Autorità competenti e agli ispettori da queste incaricati strumenti per la
gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti
sanzionatori;
 gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che risultino non essere in
regola, con il conseguente iter di sospensione dell’esercizio degli impianti fino alla loro
regolarizzazione;
 la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la
predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa
sullo specifico portale, dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione sugli
impianti termici;
 la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la
predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa
sullo specifico portale, dei certificatori energetici;
 gestire, attraverso lo strumento del Portafoglio Digitale, il versamento dei contributi da
parte degli utenti del Catasto Energetico Regionale a beneficio di Regione Puglia per la
registrazione delle singole certificazioni energetiche.
Art. 62 – Utenti del Catasto energetico regionale
1. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:
a) per la parte relativa agli impianti termici:
 il proprietario dell’immobile;
 l’occupante dell’immobile;
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”












l’amministratore dell’immobile;
l’intestatario della fornitura di combustibile;
il distributore di combustibile;
il terzo responsabile;
l’Autorità Competente;
gli enti locali;
il manutentore;
l’installatore;
il conduttore dell’impianto termico;
il progettista;
il costruttore (Impresa edile);
l’ispettore.
b)








per la parte relativa agli attestati di prestazione energetica:
il proprietario dell’immobile;
l’occupante dell’immobile;
l’amministratore dell’immobile;
l’Autorità Competente;
l’ ente locale;
il progettista;
il costruttore (Impresa edile);
il tecnico certificatore.
2. Per alcuni di questi soggetti sarà prevista una procedura di profilazione che consente
differenti livelli di operatività e di accesso alle informazioni.
3. Gli adempimenti per l’accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti
categorie di utenti saranno riportati sul portale web dedicato.
4. Gli utenti per cui è previsto un accesso ai servizi del Catasto qualificato a seguito di
registrazione al portale web dovranno sottoscrivere le Condizioni d’uso che Saranno messe
a disposizione da parte del soggetto gestore sul portale stesso. Le Condizioni d’uso possono
prevedere l’invio di documentazione o di autocertificazioni che attestino il possesso dei
requisiti dei soggetti che intendono registrarsi, nonché dichiarazioni del rispetto di
specifiche normative come, a mero titolo di esempio, quelle inerenti la gestione delle
informazioni personali.
Art. 63 - Gestione del Catasto Energetico Regionale
1. Regione Puglia tramite la società Innova Puglia S.p.A. provvederà alle seguenti attività:
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”



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
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


gestione del “Catasto Energetico Regionale” in tutte le sue componenti;
coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni
sugli impianti termici;
supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione
energetica e i Collegi o Ordini professionali di appartenenza;
predisposizione ed elaborazione dei dati necessari a Regione Puglia per la
predisposizione della Relazione biennale relativa alle attività ispettive espletate dalle
autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei
dati registrati all’interno del Catasto Energetico Regionale;
gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni
da parte degli utenti del sistema;
predisposizione di campagne informative per le attività in oggetto per conto della
Regione Puglia verso gli utenti ed i soggetti interessati;
gli adempimenti per l’accesso al Catasto e la predisposizione della manualistica
destinata alle differenti categorie di utenti;
generare il Codice Impianto indicato nella relativa Targa dell’impianto;
predisporre i modelli di comunicazione da ricondurre all’impianto di riferimento, che
rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti e provvedimenti;
gestire la documentazione relativa ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli
impianti termici in esercizio sul territorio regionale;
rendere disponibili i dati del Catasto per tutti gli scopi previsti dalla normativa.
2. Nell’ambito della gestione del Catasto Energetico Regionale, le autorità competenti sono
tenute in particolare:
 a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel
“Catasto energetico regionale”;
 al caricamento di tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore ad
un mese solare;
 alla validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle installazioni e dei dati
inseriti, da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.
Art. 64 - Trasmissione dati al Catasto Energetico Regionale
1. Nei casi di installazione di un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di
calore, l’installatore è tenuto a registrare, entro 30 giorni dall’intervento, il nuovo impianto
presso il Catasto energetico regionale per il tramite dell’autorità competente alle ispezioni
degli impianti termici.
2. Con le cadenze previste dal presente regolamento, i manutentori trasmettono alle autorità
competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto energetico regionale per il
tramite dell’autorità competente copia del rapporto di controllo tecnico secondo i
modelli di cui al D.M. 10/02/2014.
3. La trasmissione, al Catasto energetico regionale, delle sopracitate documentazioni dovrà
avvenire esclusivamente in via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso il sito
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
web della Regione Puglia denominato “Sistema Puglia” sezione “Catasto
Regionale”.
Energetico
Art. 65 - “Targa identificativa” dell’impianto termico
1. La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo
univoco attraverso un codice.
2. A partire dal 1 gennaio 2016 e entro il termine del 31 dicembre 2017 ogni impianto termico
deve essere dotato di una “targa identificativa” contraddistinta da codice univoco,
generata dal Catasto Energetico Regionale, valida per tutta la vita dell’impianto.
3. Le targhe identificative devono essere stampate preventivamente da parte dell’Autorità
competente in numero sufficiente per la totale copertura degli impianti presenti sul
territorio di riferimento.
4. La distribuzione agli utenti finali avviene con l’ausilio degli operatori del settore in fase di
installazione o manutenzione dell’impianto e sarà oggetto di apposita campagna di
informazione agli utenti finali.
5. A tal fine le autorità competenti possono sottoscrivere, appositi accordi per la
distribuzione.
6. L’apposizione della Targa identificativa avviene una sola volta all’atto della installazione o
della prima manutenzione successiva alla data del 01/01/2016, riportandone il codice
univoco sui modelli di rapporto tecnico da trasmettere all’autorità competente.
7. Il codice della Targa assegnato all’impianto costituisce l’identificativo dell’impianto per
tutta la durata in attività dello stesso. Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il
codice impianto non varia.
8. Il codice deve inoltre essere obbligatoriamente riportato nell’apposito spazio presente nei
vari modelli di comunicazione da trasmettere all’autorità competente.
9. La Targa degli impianti composti da centrali termiche deve essere prodotta in materiale
idoneo per essere apposta all’esterno della centrale in corrispondenza dell’ingresso.
10. Nel caso di impianti composti da più generatori, la targa dell’impianto è unica; laddove i
generatori che costituiscono l’impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la
targa è apposta sul generatore principale che coincide con quello alimentato da
combustibile fossile, seguendo il seguente ordine di priorità: gas metano, GPL, gasolio.
11. Con successivi provvedimenti dirigenziali verranno indicate le modalità per la generazione
e la distribuzione agli utenti finali delle targhe.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 66 - Verifiche sulla attività dei soggetti certificatori
1. Le autorità competenti, sulle base delle apposite disposizioni emanate dalla Regione,
provvederanno ad effettuare verifiche, riguardo la conformità dei servizi di certificazione
erogati dai soggetti certificatori accreditati, anche tramite soggetti terzi, garantendo
l’indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati. Fatte salve le successive
specifiche disposizioni emanate dalla Regione, le verifiche sono condotte a campione e
con le modalità di seguito specificate.
2. La selezione degli attestati di certificazione e dei certificatori da sottoporre a verifica viene
effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:




classe energetica dell’immobile oggetto di certificazione;
estrazione casuale rispetto alla popolazione degli attestati in fase di registrazione;
per le verifiche di secondo livello, di cui al comma 7 seguente, criticità dei contenuti
dell’attestato di certificazione determinata a seguito di verifica di primo livello;
nel caso in cui a più di un attestato selezionato, dovesse corrispondere uno stesso
certificatore, a meno di situazioni particolari (es. esito negativo dei controlli di primo
livello), si evita un doppio controllo e si applica una nuova selezione, questo al fine di
garantire un numero il più possibile esteso di certificatori da controllare.
3. L’Autorità competente comunicherà al soggetto selezionato per la verifica, la relativa
pianificazione temporale delle attività relative.
4. L’Autorità competente ha il mandato di operare analisi documentali ed in campo, con le
modalità di seguito specificate, per:



verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al
momento della domanda;
verificare il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti, anche in termini di capacità
organizzative, gestionali ed operative;
verificare la conformità del servizio di certificazione energetica reso dal soggetto
accreditato.
5. I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta
attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di
certificazione energetica redatti dai soggetti accreditati: a tal fine, essi contempleranno
aspetti di natura sia gestionale che tecnica. In particolare, i controlli di natura gestionale
riguardano principalmente:


verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento da parte del certificatore,
dichiarati in fase di domanda di accreditamento e verifica del loro mantenimento;
rispetto delle procedure di certificazione e delle condizioni di indipendenza e
imparzialità del certificatore.
6. I controlli di tipo tecnico riguardano principalmente:

la completezza di tutti i dati riportati nell’attestato di certificazione energetica;
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in
attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”




la corretta determinazione dell’indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo
utilizzato;
la correttezza e completezza dei dati di base utilizzati dal certificatore per la
determinazione di tale indice;
l’attendibilità degli algoritmi di calcolo e strumenti utilizzati dal certificatore per la
determinazione dell’indice di prestazione energetica;
il controllo dell’appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico
formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie (quali valutazione dei
costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato).
7. I controlli sopra descritti sono effettuati nell’ambito di due diverse tipologie di verifiche,
correlate e sequenziali:
 verifiche di primo livello: sono verifiche effettuate direttamente dal sistema
informatico sugli attestati di certificazione energetica redatti dai certificatori, prima
della loro convalida definitiva: in tali verifiche si effettuano controlli esclusivamente di
natura tecnica, sulla base dei dati inseriti a sistema dal soggetto certificatore mediante
un file di interscambio.xml o attraverso apposite maschere di data-input;
 verifiche di secondo livello: sono verifiche ispettive realizzate presso la sede del
certificatore ed eventualmente anche presso gli edifici oggetto di certificazione. Tali
verifiche comprendono sia controlli di natura tecnica sia controlli di natura gestionale
come sopra descritti.
8. A conclusione delle attività di verifica, il soggetto esecutore per il tramite dell’Autorità
competente, trasmette alla Regione il rapporto di Audit per le azioni conseguenti. I soggetti
esecutori che svolgono le attività di Audit sono tenuti a sottoscrivere una opportuna
dichiarazione di riservatezza.
9. Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a:


consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantendo
la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto al soggetto
esecutore per la conduzione delle verifiche;
rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal soggetto esecutore per
l’espletamento delle attività di verifica.
10. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica può
essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi.
Art. 67 - Obblighi dei distributori di combustibile
1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i dati relativi ai consumi
degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni i distributori
di combustibile sono tenuti a fornire agli organismi competenti, attraverso la trasmissione
telematica dei dati nel Catasto Energetico Regionale, le informazioni relative alle proprie
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utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell’anno
successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti
distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle
utenze attive.
2. L’invio telematico attraverso deve avvenire nel rispetto delle indicazioni che saranno date
da Innova Puglia S.p.A. che possono essere pubblicate sul portale internet regionale
denominato “Sistema Puglia” nel quale trova collocazione Catasto Energetico Regionale. La
trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell’anno di riferimento e
non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all’anno precedente. Il codice fiscale del
cliente è un dato obbligatorio.
3. Gli eventuali file di caricamento trasmessi al Catasto Energetico Regionale senza la
corretta denominazione non potranno essere considerati validi per l’assolvimento
dell’obbligo della comunicazione. L’invio telematico attraverso il Catasto Energetico
Regionale è equiparato alla trasmissione all’autorità competente; è fatta salva la possibilità
da parte dell’autorità competente di richiesta di ulteriori informazioni.
68 - Trattamento dati
1. L’aggiornamento dei dati che costituiscono il Catasto Energetico Regionale è affidato,
attraverso la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con possibilità di
accesso al catasto, che rappresentano i soggetti interessati all’utilizzo di tale strumento,
previo accreditamento dei medesimi.
2. La raccolta e l’elaborazione dei dati forniti viene realizzata con strumenti cartacei,
informatici e telematici. Il trattamento dei dati riportati all’interno del Catasto Energetico
Regionale è ispirato a principi di correttezza, trasparenza, liceità, e rispetto della
riservatezza.
3. Il Titolare del trattamento provvede a comunicare ai soggetti interessati l’informativa ex
art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al momento della raccolta dei suoi dati; in caso di raccolta
dei dati presso terzi, tale consegna deve avvenire non oltre la data di registrazione dei dati
stessi.
4. I dati inseriti nel Catasto Energetico Regionale saranno utilizzati dai soggetti abilitati
esclusivamente per le finalità a cui è preposta la costituzione e gestione del Catasto stesso,
conformemente a quanto disposto da Regione Puglia.
Art. 69 - Sanzioni ed attività sanzionatoria
1. L‘attestato di prestazione energetica di cui all’art. 6 del D.Lgs 192/2005 è reso in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
2. Le autorità competenti che ricevono l’attestato di cui al comma 1 eseguono i controlli
periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 5. Inoltre, qualora ricorrano le
ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le
sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici
senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, del D.Lgs 192/2005 è
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200
euro. L'autorità competente, che applica le sanzioni, deve darne comunicazione ai relativi
ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli
edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto
dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
5. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli
edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del
D.Lgs 192/2005 il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
6. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli
edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
7. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta
di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000
euro.
8. Mancata trasmissione dell’attestato di prestazione energetica. La violazione dell’obbligo di
trasmissione, da parte del tecnico certificatore, alla Regione competente per territorio,
entro i 15 giorni consecutivi alla consegna, ai sensi del punto 8, allegato A, del D.M.
26/06/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (G.U.
10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009) dell’attestato di prestazione energetica
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.
9. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), titolare dell’azione è il Responsabile dell’Ente da cui dipende
l’organo accertatore. I proventi spettano all’Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente
punto si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità
competenti per finanziare azioni inerenti l’applicazione delle presenti disposizioni.
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attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Art. 70 – Norma transitoria e finale
1. La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale e di ognuna delle sue
sezioni sarà individuata con apposita determinazione del Dirigente del Servizio energia e
Reti infrastrutturali per lo sviluppo all’esito delle dovute concertazioni tecniche con gli
ulteriori settori regionali interessati e con i soggetti istituzionali competenti in materia.
2. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:


il Regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24 “Regolamento per l’attuazione
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione
degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale” è abrogato;
il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione
energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”.
3. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate:





la Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1009 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n.
192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici . Regolamento regionale 10
febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e
ulteriori provvedimenti. Linee Guida di prima applicazione del Regolamento;
la Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1008 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n.
192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10
febbraio 2010, n. 10. Corsi di Formazione Professionale. Procedure per l’autorizzazione”;
Determinazione del Dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo
21 ottobre 2010, n. 231 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per
la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accreditamento
certificatori energetici;
Determinazione del Dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo
16 aprile 2010, n. 68 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la
certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Approvazione Linee
Guida Procedura Telematica;
Determinazione del Dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo
9 aprile 2010, n. 60 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la
certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” - procedura
per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori energetici e relativi costi.
4. Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3
e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
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attuazione della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Servizio Energia rinnovabile e Reti energetiche
Ufficio Energia rinnovabile e Reti
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74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE
istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
Allegati
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INDICE
Allegato 1
- Definizioni
Allegato 2
- Principali riferimenti legislativi e normativi
Allegato 3
- Cadenza temporale dei rapporti di controllo efficienza energetica
Allegato 4
- Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici
Allegato 5
- Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico
Allegato 6
- Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile
Allegato 7
- Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio
Allegato 8
- Comunicazione disattivazione dell’impianto termico
Allegato 9
- Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico
Allegato 10
- Comunicazione sostituzione del generatore di calore
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Allegato 1
Definizioni
1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente
documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che
rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la
diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere
condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
4. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per
mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee
ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
5. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di
energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 2011;
6. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene
convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia
meccanica in motori endotermici;
7. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla
legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
8. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento
dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella
installata sull'impianto;
9. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al
paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla
gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
10. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico
eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali
operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
11. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al
contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto
termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti
d'impianto;
12. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno
dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
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13. generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione;
14. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche
locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti
ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
15. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli
ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
16. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
17. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti
qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino
le prescrizioni del presente decreto;
18. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di
impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici,
accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
19. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi
tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o
direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili;
20. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per
garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti
prescritti;
21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature
e di materiali di consumo d'uso corrente;
22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
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23. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un
edificio e dei relativi impianti tecnologici;
24. organismo esterno è un soggetto individuato dall’autorità competente per la realizzazione del sistema
delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di
indipendenza di cui all’allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità
competenti per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i
requisiti di cui all’allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l’ispettore può operare come parte
dell’organismo esterno con cui l’autorità competente stipula un’apposita convenzione;
26. pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una
sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita
della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata
è il kW;
28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
29. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il
generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
30. potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al
fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
31. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso
di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal
presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto
dall’operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto
termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
33. rapporto di prova è il documento che l’ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di
un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell’ispezione, i modelli di rapporti di prova
distinti per tipologia di impianto sono riportati nell’allegato 8;
34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il
rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia
termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa
l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai
fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per
la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e
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il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi
successivi aggiornamenti;
36. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed
immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia
elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia
elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e
MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto
dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare;
38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari
residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il
proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone
fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
39. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale
sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di
un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato
40. Scheda identificativa dell’impianto è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati
salienti dello stesso e che va inviata all’autorità competente o all’organismo esterno a cura dei soggetti
di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.;
41. Servizi energetici degli edifici:
a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per
mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di
umidità relativa;
b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a
temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per
mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa
idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli
ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all’esecuzione degli
accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
43. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un
altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito,
destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
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della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
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44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di
trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua
sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
a) prodotto dalla combustione;
b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica,
derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
45. “teleriscaldamento” o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore,
acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti
tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
fornitura di acqua calda sanitaria;
46. terzo responsabile dell'impianto termico: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al
numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere
la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione
delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
47. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di
energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
48. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW
rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
49. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
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della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
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Allegato 2
Principali riferimenti legislativi e normativi
Normativa U.E.
 Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento
energetico in edilizia. G.U. dell’Unione Europea del 04 gennaio 2003
 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione
energetica nell’edilizia (abroga la Direttiva 2002/91/CE) G.U. dell’Unione Europea del 19 marzo
2010
Normativa nazionale
 Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
(Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
 LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
 D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n.
90/2103.
 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.
10).
 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
 D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
 DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
8
 D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
 DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.
 D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
 DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
 D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di
efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
 Norma numero : UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e
misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile
liquido e/o gassoso.
Normativa regionale
 Regolamento Regionale 27 settembre 2007,n.. 24 “Regolamento per l’attuazione del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311,
in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di
climatizzazione del territorio regionale.
 Legge regionale 10/06/2008, n.13 “Norme per l’abitare sostenibile”.
 Legge regionale 30/07/2009, n.14 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e
per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”.
 Deliberazione Giunta regionale 4/08/2009, n.1471 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della L.R. «Norme per l’abitare sostenibile»”.
 Deliberazione della Giunta regionale 24/11/2009, n. 2272 “Certificazione di sostenibilità degli
edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge regionale «norme per l’abitare sostenibile»
(art. 9 e 10, L.R. 13/2008): procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio,
rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del sistema di valutazione
approvato con D.G.R. 1471/2009”.
 Deliberazione della Giunta regionale 25/03/2010, n.924 “Certificazione di sostenibilità degli
edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge regionale “Norme per l’abitare sostenibile
(art. 9 e 10 L.R. 13/2008) - Specificazioni in merito alla D.G.R. 2272/2009”.
 Determinazione del Dirigente del Servizio assetto del territorio 30/03/2010, n.38 “L.R. n.13/08
«Norme per l’abitare sostenibile» (artt. 9 e 10) – certificazione di sostenibilità degli edifici a
destinazione residenziale. Secondo elenco dei certificatori di sostenibilità ambientale, in fase
transitoria - D.G.R n.2272 del 24/11/2009”.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
9
 Deliberazione della Giunta regionale 16/01/2013, n. 3 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare
sostenibile” (art. 10, L.R. 13/2008). Revoca della D.G.R. 2251/2012 e nuova approvazione del
“Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE -”. Approvazione delle linee guida
all’autovalutazione e del software di calcolo.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
10
Allegato 3
Cadenza minima della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica
Tipologia impianto
Alimentazione
Generatori alimentati a
combustibile liquido o solido
Impianti con
generatore di
calore a fiamma
Generatori alimentati a gas,
metano o Gpl
Impianti con
macchine
frigorifere/pompe
di calore
Impianti
alimentati da
teleriscaldamento
Macchine frigorifere
e/o pompe di calore a
compressione di vapore ad
azionamento elettrico e
macchine frigorifere
e/o pompe di calore ad
assorbimento a fiamma diretta
Potenza termica
utile (1)
[kW]
Cadenza della
trasmissione
all’autorità
competente
10 ≤ P ≤ 100
1
Rapporto di
controllo di
efficienza
energetica (2)
Rapporto tipo 1
P > 100
1
10 ≤ P ≤ 100
2
Rapporto tipo 1
P > 100
1
12 ≤ P ≤100
2
Rapporto tipo 2
P ≥ 100
1
Pompe di calore a compressione
di vapore azionate da motore
endotermico
P ≥ 12
2
Rapporto tipo 2
Pompe di calore ad
assorbimento alimentate da
energia termica
P ≥ 12
2
Rapporto tipo 2
Sottostazione di scambio termico
da rete ad utenza
P > 10
2
Rapporto tipo 3
Microgenerazione
Pel < 50
2
Rapporto tipo 4
Unità cogenerative
Pel ≥ 50
2
Rapporto tipo 4
Impianti
cogenerativi
P - Potenza termica nominale utile
Pel - Potenza elettrica nominale.
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che
servono lo stesso impianto.
(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie
impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio
2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e sono entrati in vigore il 01 giugno 2014. Fino al 31 maggio 2014 sono stati usati, per i
generatori a fiamma, i rapporti di controllo di efficienza energetica previsti dal D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. (allegato F per
generatori con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW, allegato G per potenza nominale al focolare
inferiore a 35 kW).
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
11
Allegato 4
Accertamenti e cadenza minima delle ispezioni sugli impianti termici
(D.P.R. 74/2013)
Servizio
Alimentazione
Gas metano o GPL
Climatizzazione invernale o
produzione di acqua calda
sanitaria
Combustibile
liquido o solido
Tutti (2)
Macchine
frigorifere/Pompe
di calore
Potenza termica
utile nominale(1)
Accertamenti e cadenza delle
ispezioni sul 100% degli impianti
Compresa tra
10 kW e 100 kW
Accertamento del rapporto di
controllo dell’efficienza energetica
Ispezioni a campione
Superiore a 100 kW
Ispezioni ogni 4 anni
Minore di 20 kW e non
inferiore a 10 kW
Accertamento del rapporto di
controllo dell’efficienza energetica
Ispezioni a campione
Compresa tra
20 kW e 100 kW
Ispezioni ogni 4 anni
Superiore a 100 kW
Ispezioni ogni 2 anni
Compresa tra
12 kW e 100 kW
Accertamento del rapporto di
controllo dell’efficienza energetica
Ispezioni a campione
Superiore a 100 kW
Ispezioni ogni 4 anni
Accertamento del rapporto di
controllo dell’efficienza energetica
Ispezioni a campione
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che
servono lo stesso impianto.
(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.
Cogenerazione e
teleriscaldamento
Superiore a 100 kW
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
12
Allegato 5
Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico
(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell’impianto termico)
Al (nome del soggetto esecutore) …………………………………………………..
Autorità competente
Organismo esterno
per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05
Ufficio…………………………………………………………………..………..………
Via ………….…………………………………………………………………….………
Città ………………………………………………………………………………………
Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell’impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………………………….……………
Residente in …………………………………………………………………………………….………… Provincia ………………………………………….
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………………………
Telefono ………………………………..……………. Cellulare ……………………………………………. Fax ……………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76
del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
Di essere il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico:
Catasto impianti/codice ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Sito in via …………………..…………………………………………….……………. Comune di ………………………………………… Provincia ….….
Di potenza termica utile nominale complessiva pari a …………………………. kW
Dalla data del ……………………………….….
In qualità di:
Proprietario Cod. Fisc. ……………………….…………….………………… P. IVA …………………………………………………………………..
Occupante Cod. Fisc. ……………………………………………………….. P. IVA …………………………………………………………………...
Precedente responsabile dell’impianto termico:
(nome e cognome o ragione sociale) …………………………………………………………………..…………………………………………………...
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
Nominativo del fornitore di energia ………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………………………..
Firma …………………………………………………………………….
Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
13
Allegato 6
Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile
Al (nome del soggetto esecutore) …………………………………………………..
per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05
Ufficio ………………………………………………………………………………
Via ………….…………………………………………………………………………
Città …………………………………………………………………………………
Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell’impianto termico.
Il/La sottoscritto/a ………………………………….....……………………………………………………………………………………………….……………
Legale rappresentante della ditta …………………………………………………….………………P. IVA …….…………………………………………….
Iscritta alla CCIAA di ………………………………………………….. al numero …………….… abilitata ad operare per gli impianti di cui alle
lettere: a)
c)
e)
dell’art. 1 del D.M. 37/08
In possesso del requisito di: certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO ..............……………………….………….
altro: ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………………..
COMUNICA
di aver assunto l’incarico di Terzo Responsabile dalla data del ……………………………………
di non essere più Terzo Responsabile dal ………..………….…..… per:
Impianto destinato a: riscaldamento ambienti
scadenza incarico
produzione di acqua calda sanitaria
revoca incarico
dimissioni
raffrescamento estivo
Codice Catasto impianti ………………………………………...……………………………………………………………………………………………….
Sito in via …………………..…………………………………………………………. Comune di …………………………………………. Provincia …….
Di proprietà di ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
Di potenza nominale al focolare complessiva pari a …………. kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a …………. kW
Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e
comportano l’applicazione della sanzione penale, ai fini dell’assunzione dell’incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto
dichiara:
di non essere fornitore di energia dell’ impianto
di essere fornitore di energia dell’impianto con contratto di servizio energia
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Firma …………………………………………………………………….
Ragione Sociale della Ditta ……………………………………………………………………………………………….…….………………..………………
Nome e Cognome del legale rappresentante ……………………………………………………………………………………………………..……………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Telefono ………………………………..……………. Cellulare ……………………………………………. Fax ……………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A cura del Committente dell’incarico di Terzo Responsabile:
Nominativo del fornitore di energia: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nome e Cognome / Ragione sociale del committente ……………………………………………………………………………………………….………..
Firma del Committente* ………………………………………………..
* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in
caso di scadenza naturale o dimissioni.
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
14
Allegato 7
Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio
Al (nome del soggetto esecutore) …………………………………………………..
per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05
Ufficio ………………………………………………………………………………
Via ……….……….………………………Città …………………………………
Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici in
qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).
Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………………………….……………
In qualità di ……………………………………………………………….…………….…P. IVA ………….…………………………………………………….
COMUNICA
di aver assunto l’incarico di Amministratore del Condominio:
di non essere più Amministratore del Condominio:
Sito in ………….…………………………………………… (………) Via …………………………………………………………………………….. n. ……
Dalla data del …………………………….
di essere responsabile per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di:
di non essere più responsabile per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di:
riscaldamento ambienti
produzione di acqua calda sanitaria
condizionamento estivo
Catasto impianti/codice ……………………………………………...…………………………………………………………………………………………….
Sito in via …………………..…………………………………………….……………. Comune di ………………………………………… Provincia ….….
Di proprietà di ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
Di potenza termica nominale utile complessiva pari a…………………………. kW.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Firma …………………………………………………………………….
Ragione Sociale della Ditta ……………………………………………………………………………………………….…….………………..………………
Nome e Cognome del legale rappresentante ……………………………………………………………………………………………………..……………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Telefono ………………………………..……………. Cellulare ……………………………………………. Fax ……………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nominativo del fornitore di energia ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nominativo dell’eventuale Terzo Responsabile ………………………………………………………………………………………………………………..
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
15
Allegato 8
Dichiarazione disattivazione dell’impianto termico
Al (nome del soggetto esecutore) …………………………………………………..
per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05
Ufficio ………………………………………………………………………………
Via ………….…………………………………………………………………………
Città …………………………………………………………………………………
Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a …………………....……………………………………………………………………………………………….……………
Residente in ………………………………………………………………………….………… Provincia ………………………………………….
Via ………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………………………
In qualità di:
Occupante Cod. Fisc. …………………………………………………
Proprietario Cod. Fisc. ………………………………………………..
Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ………………………………… P.IVA …………………………………...
Amministratore P.IVA ………………………………………………...
Dell’impianto termico Catasto impianti/codice ..……………………………………………………………………..……………….
Sito in via …………………..……………………………………. Comune di ………………………..…………….……… Provincia …….….
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76
del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
Che l’impianto di cui sopra
oppure
1
Che il Generatore n°…… Costruttore ……………….……… Modello ………….……….. Matricola …………….….. dell’impianto di cui sopra
Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….….…… Modello ………….…....…. Matricola ………..…..….. dell’impianto di cui sopra
Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….…….… Modello ………….….……. Matricola ………..…..….. dell’impianto di cui sopra
è stato disattivato / sono stati disattivati in data ………………………………………… con le seguenti modalità:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell’impianto risulta essere di ……………………………….
kW.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
ALLEGA:
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato
Oppure
Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore
Firma ………………………………………………………………….
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
16
Allegato 9
Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico
Al (nome del soggetto esecutore) …………………………………………………..
per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05
Ufficio ………………………………………………………………………………
Via ………….…………………………………………………………………………
Città …………………………………………………………………………………
Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a …………………………………....…………………………………………………………………………………………….……………
Residente in ………………………………………………………………………………….………… Provincia ………………………………………….
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………………………
In qualità di:
Occupante Cod. Fisc. …………………………………………………
Proprietario Cod. Fisc. ………………………………………………..
Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ………………………………………………… P.IVA ………………………………………...
Amministratore P.IVA ………………………………………………...
Dell’impianto termico Catasto impianti/codice ……………………………………………………………………………………………………………….
Sito in via …………………..………………………………………….……………. Comune di ………………………………………… Provincia ….….
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76
del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
Che l’impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all’ispezione avvenuta in data
…………………………N°………...
è stato dal sottoscritto adeguato in data …………..……………. tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:
……..………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data …………………………………………………………………
Firma ………………………………………………………………………….
ALLEGATI:
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità
Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato
Oppure
Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
17
Allegato 10
Comunicazione sostituzione del generatore di calore
Al (nome del soggetto esecutore)
…………………………………………………..
per i controlli di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05
Ufficio ………………………………………………………………………………
Via ………….…………………………………………………………………………
Città …………………………………………………………………………………
Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………………………….……………
Residente in …………………………………………………………………………………….………… Provincia ………………………………………….
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………………………
In qualità di: Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………… Proprietario Cod. Fisc. ………………………………………………..
Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ……………………………………………… P.IVA ………………………………………...
Amministratore P.IVA ………………………………………………...
Dell’impianto termico Catasto impianti/codice ………………………………………………………………………………………………………………….
Sito in via …………………..…………………………………………….……………. Comune di ………………………………………… Provincia ….….
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76
del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
Che il generatore dell’impianto di cui sopra
oppure
Che il Generatore n° ……Costruttore ……………………… Modello ………….…...……. Matricola …….…..…..….. dell’impianto di cui sopra
Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….……… Modello ………….…..……. Matricola ……….…....….. dell’impianto di cui sopra
Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….……… Modello ………….…..……. Matricola ……..……...….. dell’impianto di cui sopra
Che il Generatore n° …… Costruttore ……………….……… Modello ………….…..……. Matricola ……..….…..….. dell’impianto di cui sopra
Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di
combustione entro i limiti fissati dall’allegato B dello stesso Decreto.
A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell’impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda
identificativa dell’impianto.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data ………………………………………………………………
Firma ………………………………………………………………………….
ALLEGATI:
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità
Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE istituzione “Sistema di certificazione energetica regionale”
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Bozza Regolamento Regione Puglia