UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 16 marzo 2015 UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 16 marzo 2015 Prime Pagine 16/03/2015 Prima Pagina 1 Il Sole 24 Ore Enti locali 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 1 2 Regioni indietro sul catasto caldaie 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 4 4 FISCO Accertamento/Contenzioso 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 4 21 I princilapli chiarimenti e provvedimenti al 5 marzo 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 5 25 Casellario dell' assistenza, attuazione alla moviola 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 5 27 Il nuovo Isee inciampa sulle «soglie» 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 5 29 Per i disabili esiste solo l' indicatore «illegittimo» 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 8 31 Mercoledì 15 Lunedì 20 Giovedì 30 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 10 32 Gioco, alcolici e tabacco: l' entrata giustifica il consumo 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 11 33 LE PAROLE CHIAVE. 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 18 34 L' euro più debole attira in Europa i capitali della Cina 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 27 36 L' AGENDA DEL PARLAMENTO A CURA DIROBERTO TURNO. 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30 37 Alla prova la residenza in Svizzera 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30 39 IN BREVE 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30 40 Nuovi marciapiedi e piste ciclabili: ok all' Iva del 10% 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 33 42 Faidate anche per il libretto 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 34 44 Come gestire ingressi, uscite e mobilità 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 34 47 Fatture elettroniche a corto di istruzioni nei casi di irregolarità 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 34 49 Negli enti rischio di nuovi precari 16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 34 50 Riorganizzazione necessaria per il flusso dei documenti 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1 52 Le novità sui bonus casa e arredi 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 8 ENZO SUMMA Arriva il cuscinetto della Naspi 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 9 69 Conservazione gravosa per i più piccoli 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 9 PAGINA A CURA DI ROBERTO ROSATI Fatture alla p.a., al traguardo il passaggio da carta a online 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 10 PAGINA A CURA DI VALERIO STROPPA Innovazione sì, ma a caro prezzo 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 11 Rifiuti, imprese all' appello Mud 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 23 Niente Irap per il figlio nello studio del padre 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 23 Servizi postali, agenzie private out 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 24 Il processo estinto travolge la riscossione 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 36 Utility, la difesa è assicurata 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 48 Würth Phoenix assume 15 profili tecnici 75 77 Servizi e offerte per tutti i gusti 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 20 70 73 Ancora troppi i documenti scartati 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 10 67 VINCENZO DRAGANI 79 81 83 85 87 89 16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 205 GABRIELE VENTURA Polizia penitenziaria, Facebook a piccole dosi 90 Il Resto del Carlino Ravenna 16/03/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 6 Saluto ai fedeli: «Il vostro vescovo c' è» 16/03/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 7 L' appetito dell' imperatore' RONDININI MARGHERITA 92 94 Corriere di Romagna Ravenna 16/03/2015 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 59 BagnacavalloFirenze e ritorno 16/03/2015 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 59 LE OPERE DI GIUSEPPE RAMBELLI 95 97 La Voce di Romagna Ravenna 16/03/2015 La Voce di Romagna Pagina 51 Giornate Fai: gli studenti saranno i ciceroni 98 16 marzo 2015 Il Sole 24 Ore Prima Pagina Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 1 16 marzo 2015 Pagina 1 Il Sole 24 Ore Enti locali . EDILIZIA E AMBIENTE. Regioni indietro sul catasto caldaie Solo quattro regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Sicilia hanno attuato la normativa del 1999 che prevede l' istituzione di un catasto regionale degli impianti termici. In alcuni casi si sono attivate le Province e i Comuni, ma spesso la situazione è di stallo. Un quadro cui si aggiunge, spesso, la presenza di modelli regionali diversi per l' elaborazione del libretto impianto. pagina 33 L' obbligo è datato 1999, con l' entrata in vigore dell' articolo 17 del Dpr 551. Tuttavia, oggi, a 15 anni di distanza, soltanto quattro Regioni hanno attivato il catasto degli impianti termici: Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto. Mentre altri cinque territori si stanno muovendo, dopo la spinta imposta dall' entrata in vigore del Dpr 74/2013, che ha riordinato in Italia la materia dell' esercizio e manutenzione delle caldaie (si veda la scheda a fianco). Eppure, gli effetti attesi dall' applicazione dello strumento non sono di secondo ordine. Non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini. Un catasto regionale aggiornato e accessibile significa la garanzia di controlli sull' efficienza delle caldaie e sul rispetto degli standard di sicurezza. La normativa ridisegnata un anno e mezzo fa prevede, infatti, l' obbligo per il manutentore che interviene in casa per l' ispezione e il rilascio del cosiddetto bollino, di compilare e inviare all' ente locale competente un rapporto di efficienza. Questo documento, inserito nel catasto, segnala se una caldaia è stata o meno controllata e permette di intervenire in modo mirato. «Un indubbio vantaggio considera Giorgio Bighelli di e training, società di consulenza tecniconormativa del gruppo Vaillant, che ha realizzato la mappatura dell' esistente per conto del Sole 24 Ore , che si somma ad altri aspetti. Legati, per esempio al contenimento dei costi a carico dei cittadini o alla possibilità per chiunque di verificare la manutenzione del proprio impianto a portata di click». Già il Dlgs 192/2005 faceva riferimento alla promozione, da parte delle Regioni, di programmi informatici per la costituzione dei catasti, con l' arrivo del Dpr 74/2013 i nuovi modelli di libretto della caldaia e i relativi rapporti di controllo, entrati in vigore il 15 ottobre scorso, sono studiati per la compilazione e l' invio telematico. «Con un abbattimento dei costi aggiunge Bighelli che, però e purtroppo, nel concreto, in assenza delle banche dati regionali, non si è mai realizzato». Non basta. «I catasti spiega Giovanni Maj, direttore tecnico della Ops Spa, ente attivo sul fronte delle ispezioni per conto del Comune e della Provincia di Chieti significano anche una maggiore certezza della professionalità di chi interviene a realizzare le ispezioni. Il tecnico, per poter inviare il rapporto di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 2 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali controllo e inserirlo nel database regionale, deve dimostrare di avere tutte le carte in regola. Inoltre, la mappatura dell' esistente è una buona prassi per orientare meglio le politiche, a partire da quelle sugli incentivi per la sostituzione degli apparecchi obsoleti». Latitanti le Regioni, in molti casi le Provincie e i Comuni sopra i 40mila abitanti, cui spettano per legge i controlli, si sono mossi nel tempo e in autonomia per dotarsi di propri database. «Si tratta però spiega ancora Maj di mappature parziali, relative a specifici ambiti territoriali, funzionali al servizio erogato e, soprattutto, sovente differenti fra loro nell' impostazione. Anche se non mancano esempi virtuosi. Come quello di alcune province del centro, come Terni, Chieti, Viterbo, Teramo, Roma e Pescara, in via di adesione, che hanno elaborato e condiviso una procedura comune di gestione del servizio integralmente informatizzata e un software che viene ceduto gratuitamente ai manutentori e consente l' aggiornamento del catasto di ciascun ente in tempo reale». Riscontri positivi sull' utilità dello strumento arrivano, infine, dalle Regioni che hanno attivato il catasto. «Nel nostro caso racconta Domenico Santacolomba, del dipartimento Energia della Sicilia, territorio che di recente ha attivato la banca dati abbiamo mappato lo stato dell' arte, grazie all' aiuto dei gestori dei servizi di energia. Ad oggi, siamo arrivati a individuare 650mila impianti, cioè circa l' 80% del totale. Avere una fotografia della situazione, ci consentirà di far partire controlli laddove servono e garantire più sicurezza ai cittadini». © RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di Silvio Rezzonico Maria Chiara Voci. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 3 16 marzo 2015 Pagina 4 Il Sole 24 Ore Enti locali FISCO Accertamento/Contenzioso FISCO Accertamento/Contenzioso [892] [353636] SE IL CREDITO ANNUALE IVA RISULTA INESISTENTE Una società aderisce al regime dell' Iva di gruppo e presenta la dichiarazione Iva nel mese di settembre, indicando erroneamente, in misura inferiore, il credito Iva dell' anno precedente nel quadro VS30, e presentando per lo stesso importo la polizza per la garanzia richiesta. Successivamente, la società ripresenta la dichiarazione con il credito corretto, ma la polizza non viene integrata. L' agenzia delle Entrate contesta il credito compensato e non garantito, applicando la sanzione del 100% e recuperando il credito Iva, che considera non esistente. È corretto il comportamento dell' agenzia delle Entrate? P.C.BENEVENTO La risposta è affermativa. Infatti, se il credito annuale Iva è inesistente, ossia privo degli elementi costitutivi e giustificativi, ciò determina l' indebita compensazione dello stesso, l' obbligo di versare il relativo importo, nonché l' irrogazione da parte dell' Agenzia con atto di recupero motivato della sanzione dal 100 al 200 per cento dell' ammontare del credito, a norma dell' articolo 27, comma 18, del .Dl 185/2008. La pretesa dell' Agenzia non è rateizzabile, e non è applicabile la definizione agevolata della sanzione con il pagamento di un terzo della stessa, di cui agli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del Dlgs 472/1997. L' atto, qualora fosse ritenuto infondato, è impugnabile, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, di fronte alla Commissione tributaria provinciale. A cura di Giuseppe Barbiero [893][353506] IL DOCUMENTO ANNULLATO NON HA VALENZA PROBATORIA È ancora possibile annullare la comunicazione beni ai soci (finanziamenti) per l' anno 2013, inviata nel 2014? All' agenzia delle Entrate mi hanno detto che questo è possibile fino a un anno dall' invio, ma non ho trovato istruzioni in merito. Nel caso si possa effettivamente procedere all' annullamento, il fisco può tenere comunque conto di questa dichiarazione in sede di contenzioso? D.L.ROMA Il provvedimento del direttore dell' agenzia delle Entrate protocollo 2013/94904 prevede, al paragrafo 9.1, che sia possibile procedere all' annullamento di un file precedentemente inviato, entro il termine di un anno dalla scadenza prevista per la trasmissione dei dati, che ricorre il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti: ne consegue che il file presentato dall' autore del quesito potrà essere annullato entro il 30 ottobre 2015. Si ritiene che un documento regolarmente annullato non abbia alcuna valenza probatoria ai fini di un eventuale contenzioso. A cura di Giorgio Bommarco Agevolazioni sulla casa [894][353157] SOSTITUZIONE DEL BOILER CON IL 50 PER CENTO Vorrei sostituire il boiler elettrico e il piccolo boiler a gas della cucina, ormai fuori regola, con un boiler/riscaldatore Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 4 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali istantaneo a gas per acqua sanitaria, che serva sia la cucina che il bagno; per fare questo, devo effettuare diversi lavori edili, tipo creazione sul muro esterno del balcone di una nicchia per ricoverare l' armadio contenente il riscaldatore, rifacimento del pavimento di una camera per far passare i tubi che raggiungeranno il bagno, più i collegamenti elettrici per il riscaldatore e per il programmatore, da collocare nel bagno. Per questi lavori rientro nella detrazione energetica del 65 per cento, oppure nell' ambito della detrazione per la ristrutturazione del 50 per cento? In entrambi i casi, quali sono le spese che si possono conteggiare per la detrazione? G.B.TORINO Trattandosi di sostituzione di un boiler per l' acqua sanitaria (non per il riscaldamento), in ogni caso non si rende applicabile la detrazione del 65 per cento, ma solo quella del 50 per cento, come intervento di sostituzione di impianto e lavori edili accessori necessari (articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014). In particolare, tutte le spese descritte (acquisto boiler, realizzazione della nicchia, rifacimento dei tubi e sostituzione del pavimento divelto per installare i nuovi tubi, con i collegamenti elettrici conseguenti) sono rilevanti ai fini del 50 per cento. Basta pagare le fatture con bonifico bancario o postale, con indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e della partita Iva dell' impresa esecutrice dei lavori. Nella causale sarà sufficiente indicare «articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986, detrazione del 50 per cento» . [895][353156] L' EDIFICIO IN COSTRUZIONE NON PUÒ FRUIRE DEI VANTAGGI Sto valutando l' acquisto di una villetta singola. Tale immobile è stato edificato alla fine degli anni 80, non è mai stato abitato (e non ha mai avuto l' abitabilità) ed è attualmente a rustico (mancano i pavimenti e gli infissi, mentre sono presenti le pareti divisorie interne e sono stati predisposti i soli impianti elettrico e idraulico). L' immobile è stato accatastato (categoria A/7), come pure il box. In caso di acquisto di tale immobile, sono necessari numerosi interventi per adeguarlo alle esigenze degli immobili moderni. Posso fruire della detrazione del 50% per il totale rifacimento degli impianti predisposti, per le operazioni di allargamento porte e finestre, per la coibentazione dei muri, per le opere di spostamento delle pareti e per la divisione dei locali al piano seminterrato, che ora è "open space"? L.C.MILANO Occorre distinguere tra due ipotesi: se il fabbricato è urbanisticamente da considerare già ultimato prima dell' esecuzione degli interventi, o se si tratta di interventi eseguiti su un fabbricato in corso di costruzione ex novo. Nel primo caso (di accatastamento e agibilità già ottenuta prima dell' inizio dei lavori descritti) si rende applicabile la detrazione del 50 per cento. Se, invece, il fabbricato è da considerare in corso di costruzione (come sembra nella situazione prospettata dal lettore, di acquisto di un rustico privo dell' agibilità all' atto dell' acquisto, anche se edificato negli anni 80), la detrazione del 50% non si rende applicabile. Anche se l' immobile è stato accatastato in A/7 come villetta, l' accatastamento è avvenuto come fabbricato in corso di costruzione, e solo l' ultimazione dei lavori e la conseguente agibilità prima dell' inizio degli interventi di completamento/ristrutturazione consente l' applicazione della detrazione che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie. [896][353087] BENEFICI SUGLI INTERVENTI PER PREVENIRE ATTI ILLECITI In seguito a un furto, subìto nella mia abitazione, ho cambiato la serratura della porta blindata e la finestra dalla quale sono entrati i ladri. A scopo precauzionale dovrò mettere delle inferriate. L' alloggio non è assicurato. Ho diritto al bonus del 50 per cento? M.G.TORINO La risposta è affermativa. Due degli interventi descritti (sostituzione della serratura di sicurezza della porta blindata, installazione di inferriate) rientrano tra quelli detraibili ai fini del 50 per cento (ex articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 3650% su www.agenziaentrate.it), quali interventi idonei a prevenire il conseguimento di atti illeciti da parte dei terzi. La detrazione si applica, ad altro titolo, anche per la sostituzione della finestra che, comunque, è intervento di manutenzione straordinaria su abitazione. A tal fine, i benefici fiscali si applicano a prescindere dal fatto che il fabbricato sia assicurato contro il furto. Anzi, se è previsto un indennizzo assicurativo, la detrazione si applica solo per la parte di spese effettivamente rimaste a carico, e non coperte dall' indennizzo. [897][353072] L' ISOLAMENTO TERMICO È UN' OPERA «STRAORDINARIA» Realizzare un' opera di insufflaggio termico (isolamento termico delle pareti di casa, che consiste nel fare semplici fori nelle pareti e riempirli con materiale isolante conforme alle normative vigenti) rientra nelle opere di manutenzione Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 5 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali ordinaria o straordinaria? Questo tipo di intervento, per un' abitazione privata, prevede che venga richiesta una Dia (dichiarazione inizio attività) o è possibile accedere alle detrazioni senza fare questa richiesta? So che l' intervento rientrerebbe nelle detrazioni del 65 per cento, ma queste implicano l' intervento di un tecnico certificatore energetico. Se volessi evitare la spesa del tecnico, potrei accedere alla detrazione del 50 per cento, senza chiedere la Dia? L' Iva è comunque al 10 per cento? F.C.PORANO L' intervento descritto rientra tra quelli cui si applica la detrazione del 50 per cento, come opera idonea a conseguire risparmio energetico nell' edificio abitativo, a prescindere dalla qualificazione urbanistica che resta, comunque, di manutenzione straordinaria (articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 3650% su www.agenziaentrate.it). Ai fini urbanistici, in genere, basta la presentazione al Comune di una Cila (comunicazione inizio dei lavori asseverata) e, per il resto, è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale, con indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione nonché della partita Iva dell' impresa esecutrice dei lavori. Nella causale basterà indicare «articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, detrazione del 50 per cento». L' intervento è soggetto all' applicazione dell' Iva al 10 per cento, ex articolo 1, comma 18, della legge 244/2007, che ha stabilizzato l' Iva al 10% per tutti gli interventi di manutenzione e recupero dei fabbricati residenziali. [898][352658] CONDIZIONATORI, I CRITERI PER LA COMUNICAZIONE Recentemente ho acquistato un impianto di climatizzazione a parete con pompa di calore. L' installazione è stata effettuata direttamente dal venditore, che non mi ha rilasciato la dichiarazione di conformità dell' impianto. Volevo sapere se tale documentazione dev' essere inoltrata allo sportello unico del Comune di mia residenza e, nel caso in cui nessuno abbia adempiuto, se sono previste sanzioni e si perde il diritto a fruire delle detrazioni previste dalla legge. G.S.VARESE L' installazione di un condizionatore a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento), anche nel caso in cui esso sostituisca un vecchio impianto, fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che di quella del 65 per cento, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico (articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 365065% su www.agenziaentrate.it). Il 50 per cento, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all' installazione di impianti basati sull' impiego di fonti rinnovabili di energia, e anche in assenza di opere edilizie. Viceversa, se il condizionatore è senza pompa di calore, la detrazione non si applica (vedi guida al 36%50% su www.agenziaentrate.it). Per fruire del 50% è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale. Viceversa, per fruire della detrazione del 65 per cento (articolo 1, comma 139, della legge 147/2013) è necessario che il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l' impianto di riscaldamento preesistente e non sia a integrazione dello stesso. Ai fini urbanistici è sufficiente, in genere, una semplice comunicazione al comune (senza Cila, comunicazione inizio lavori asseverata, o Dia, dichiarazione inizio attività). Anche l' ultimazione dei lavori dev' essere comunicata allo stesso modo al Comune (allo sportello unico o all' ufficio edilizio/urbanistico). Ciò sempre se è previsto l' obbligo di comunicazione, cosa che va verificata consultando il regolamento urbanistico comunale. Se è previsto l' obbligo nel regolamento edilizio, la mancata comunicazione, in caso di verifica, comporta la decadenza dai benefici. [899][353070] PORTE E PORTONI D' INGRESSO: LA SOSTITUZIONE È AGEVOLATA L' agevolazione al 50% per la sostituzione del portone d' ingresso, di un condominio o di un' abitazione privata all' interno di un condominio, è applicabile anche in assenza di altri contemporanei lavori di ristrutturazione al fabbricato condominiale o all' appartamento privato? In altre parole, tale agevolazione è applicabile anche se la sostituzione del portone, nei due casi, è l' unica spesa di manutenzione straordinaria sostenuta? Federico De AngelisROMA La risposta è affermativa. La sostituzione del portone d' ingresso del condominio, o anche della porta d' ingresso alla singola unità immobiliare, fruisce della detrazione del 50 per cento, sia come intervento di manutenzione straordinaria che come intervento idoneo a prevenire il compimento di atti illeciti da terzi (se si tratta di portone blindato). In alternativa, ma per il solo portone d' ingresso condominiale, è possibile anche l' applicazione della detrazione del 65 per cento, come intervento di risparmio energetico, ma Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 6 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali limitatamente all' ipotesi in cui il portone abbia i requisiti di trasmittanza termica prevista per gli infissi (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). A cura di Marco Zandonà Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche [900][353743] IL CAPITAL GAIN SUI TITOLI «SALVA» LE DETRAZIONI I guadagni derivanti dalla compravendita di titoli in borsa (capital gain) possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi? E, quindi, per gli stessi si può fruire della detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica? V.P.NAPOLI Le plusvalenze conseguite dalla vendita di titoli partecipativi di natura non qualificata (di cui alla lettera c bis dell' articolo 67 del Tuir) nonché le altre tipologie reddituali (di cui alle successive lettere da cter a cquinquies), conseguite in regime dichiarativo, vanno indicate nel quadro RT di Unico persone fisiche e sono soggette a imposta sostitutiva in base al Dlgs 461/1997. Questa modalità impositiva comporta che i redditi non concorrano alla formazione del reddito complessivo e, quindi, alla determinazione dell' imposta lorda, dalla quale sarebbe altrimenti possibile scomputare le eventuali detrazioni d' imposta per oneri e spese sostenute dal contribuente. Pertanto, se quest' ultimo possiede solo i redditi citati, non avrà modo di conseguire le detrazioni derivanti da spese per il recupero del patrimonio edilizio o di contenimento energetico. [901][353698] UNICO PF: POCHE ALTERNATIVE ALLA VIA TELEMATICA Un contribuente, che ho seguito, è stato sanzionato per assunta mancata presentazione della dichiarazione del modello Unico Pf 2010, che ha presentato con modalità cartacea anziché telematica. Il contribuente non poteva presentare il modello 730 perché privo di datore di lavoro, non pensionato e titolare di redditi non dichiarabili con il 730. Inoltre, non rientrava fra i soggetti indicati nei commi 2 e 2 bis dell' articolo 3 del Dpr 322/1998. Poteva, pertanto, ritenersi un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione in via telematica? A.N.MILANO La possibilità della presentazione del modello Unico persone fisiche cartaceo, in alternativa a quella telematica, è subordinata al ricorrere di condizioni circoscritte, quali: 1) l' impossibilità del soggetto di presentare il modello 730 pur avendo la titolarità di redditi dichiarabili con tale modulistica; 2) la necessità di dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC); 3) la presentazione della dichiarazione per contribuenti deceduti. Nel caso specifico, sembra evidenziata l' ipotesi della titolarità, da parte del contribuente, soltanto di redditi non dichiarabili con il modello 730 e, pertanto, egli avrebbe dovuto provvedere alla presentazione del modello Unico in via telematica. A cura di Alfredo Calvano Contribuenti minori, minimi e regimi contabili [902][353340] DEDUCIBILITÀ INTEGRALE ANCHE ALL' AGGIORNAMENTO Un fisioterapista, che ha aderito al regime fiscale di vantaggio per l' imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (commi 1 e 2 dell' articolo 27 del Dl 98/2011), deduce le spese di aggiornamento professionale (corsi o convegni) nella misura del 50 per cento, come disposto dal Tuir per i contribuenti aderenti al regime "ordinario", o al 100% del costo comprensivo di Iva? Inoltre, le spese di vitto e alloggio sostenute per la frequentazione di tali corsi di aggiornamento sono deducibili anch' essi al 100% o, al contrario, sono deducibili per la sola quota del 37,5 per cento, come disposto nel Tuir? G.B.FERRARA La circolare 7/E del 28 gennaio 2008 ha chiarito che, al soggetto che ha aderito al regime dei minimi, non si applicano le limitazioni che il Tuir prevede per alcune spese. Quindi, i limiti previsti per la deduzione delle spese di aggiornamento e vitto e alloggio non si applicano ai minimi, e da ciò deriva la loro integrale deducibilità. A costoro si applicano solo le specifiche regole previste dalla stessa circolare 7/E, e cioè la limitata deducibilità delle spese per le auto e i telefoni cellulari, nonché per le spese di rappresentanza, in quest' ultimo caso in forza della circolare 34/E del 13 luglio 2009. A cura di Paolo Meneghetti [903][351987] ACCESSO NATURALE AL REGIME FORFETTARIO Un giornalista/pubblicista (codice 90.03.01), fino al 2013, ha adottato il regime dei minimi e dal 2014, per compimento del 35° anno di età, il regime supersemplificato. Nel 2015 aderirà, nel rispetto dei requisiti di legge, al nuovo regime forfettario con aliquota al 15 per cento. Nella dichiarazione Iva del marzo 2015, dovrà barrare la casella opzioni? Per i compensi (7mila euro) percepiti nel 2014 in regime supersemplificato, dovrà compilare studi di settore o parametri? Salvatore NacciTRIESTE Il nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità del 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è un regime naturale. Pertanto, qualora il contribuente sia Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 7 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali in possesso con riferimento al periodo d' imposta precedente di tutte le condizioni stabilite dalla legge, potrà accedere al nuovo regime naturalmente, senza esercitare alcuna opzione. Conseguentemente, non sarà neppure necessario effettuare alcuna comunicazione all' interno dei modelli di dichiarazione. Viceversa, qualora il contribuente avesse scelto il regime ordinario (ma non è questo il caso del lettore), egli dovrebbe comunicare, nel modello di dichiarazione, la revoca del regime decorso il periodo minimo di permanenza obbligatoria triennale. I contribuenti che hanno adottato il regime supersemplificato non sono esclusi dall' applicazione degli studi di settore. Pertanto, se esercitano un' attività per la quale è stato approvato lo studio di settore, saranno tenuti all' adempimento. In mancanza dell' approvazione del relativo studio, saranno, invece, obbligati alla compilazione del modello relativo ai parametri. [904][352692] LA PERMANENZA PUÒ ANDARE OLTRE I 35 ANNI DI ETÀ Un professionista, nel 2013 (a 33 anni), ha aperto la partita Iva con il regime dei contribuenti minimi. A novembre 2015 compirà 35 anni. Dovrà passare a regime ordinario, per il superamento del limite di età, o vale la possibilità di fruire di questo regime per cinque anni? A.P.VICENZA Il contribuente può beneficiare comunque del regime dei minimi per cinque anni, anche se nel frattempo ha raggiunto il 35° anno di età. Nel caso in esame, egli potrà fruire del regime dei minimi fino all' anno 2017 compreso. Tale possibilità di permanenza è subordinata all' osservanza delle altre condizioni previste dalla legge. Se, al termine dei cinque anni (non è questo il caso descritto dal quesito), un soggetto non avesse ancora raggiunto i 35 anni di età, egli potrebbe prolungare la sua permanenza fino al raggiungimento di tale limite. [905][353642] OPZIONE PER L' IVA ORDINARIA NELLA PRIMA DICHIARAZIONE Un commerciante che, in base all' attività svolta nel corso del 2014, possiede tutti i requisiti per rientrare nel nuovo regime dei minimi (forfait al 15 per cento) previsto dalla legge di stabilità 2015, se opta per il regime ordinario deve indicare tale opzione nella dichiarazione Iva 2015 per l' anno 2014 o in Unico 2015 oppure, ancora, in Unico 2016? P.R.BARI Il comma 110 della legge 244 del 2007 stabilisce che i contribuenti minimi possono optare per l' applicazione dell' Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Tale opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata, ha durata triennale e resta valida, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, per ciascun anno successivo. L' opzione può avvenire per comportamento concludente, ossia addebitando l' Iva ai propri cessionari o committenti oppure esercitando il diritto alla detrazione dell' imposta. Nel caso di specie, il contribuente si comporta dall' inizio del 2015 come un soggetto che liquida l' Iva e determina il reddito secondo i criteri ordinari. L' opzione dev' essere comnicata nella prima dichiarazione annuale presentata dal 1° gennaio 2015 in avanti. Pertanto, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva in forma autonoma prima del 30 settembre 2015, deve comunicare l' opzione all' interno del quadro VO nella stessa dichiarazione. Viceversa, se la dichiarazione Iva è compresa nel modello Unico 2015 (termine di presentazione entro il 30 settembre 2015), l' opzione va comunicata all' interno del modello citato. [906][351976] PENSIONATI «A RISCHIO» CON LA SOMMA DEI REDDITI Ho aperto la partita Iva il 15 gennaio 2010, restando nel regime dei "minimi" prima e dei "superminimi" poi. Per effetto delle ultime modifiche della legge di stabilità, mi sembra di non poter rimanere in tale regime, godendo di un trattamento pensionistico superiore ai limiti previsti. In quale regime contabile potrò continuare la medesima attività di lavoro autonomo con partita Iva e, soprattutto, con quali adempimenti? M.M.TRIESTE Il periodo d' imposta 2014 è, nel caso di specie, l' ultimo anno del quinquennio, cioè del periodo massimo di permanenza previsto per il regime dei minimi. Pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il contribuente deve uscire dal regime in questione. Egli non potrà fruire, in base agli elementi forniti con il quesito, del nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità del 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Per effetto della modifica, infatti, i soggetti di "minori dimensioni" sono ora obbligati a una "doppia verifica" se, oltre all' attività d' impresa o di lavoro autonomo, sono anche titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir), e, quindi, anche se sono pensionati, nel caso in cui la somma dei due redditi superi il limite di 20.000 euro. A tale proposito, va ricordato che, secondo l' articolo 49, comma 2, lettera a, del Tuir, Dpr 917/1986, le pensioni costituiscono redditi di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 8 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali lavoro dipendente. Secondo la nuova condizione, per accedere al nuovo regime, in presenza di redditi di lavoro dipendente, pensioni comprese, i redditi d' impresa o di lavoro autonomo devono essere prevalenti. Qualora la verifica fornisca un esito negativo, non sarà possibile accedere al nuovo regime. Il cosiddetto decreto milleproroghe (Dl 192/2014) ha prorogato di un anno la possibilità di scegliere il regime dei minimi iniziando l' attività nel 2015. Il lettore, tuttavia, non si trova in questa condizione, in quanto il quinquennio si è esaurito nel 2014 e il regime supersemplificato è stato definitivamente abrogato. [907][352107] EX MINIMI, STOP DALLA LEGGE DI STABILITÀ Anche per il 2015 si potrà continuare ad utilizzare il regime degli ex minimi previsto dall' articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011, fermo restando il possesso di tutti i requisiti? Ci sono state variazioni? G.T.PALERMO La risposta al primo quesito è negativa. L' articolo 1, comma 85, della legge di stabilità del 2015 (legge 190/2014) ha abrogato l' articolo 27 del Dl 6 luglio 2011, n. 98, che al comma 3 disciplinava il regime degli ex minimi. Pertanto, dal 1° gennaio 2015 i contribuenti non possono più fruirne. Per quanto riguarda i regimi precedentemente in vigore, sarà possibile continuare a fruire fino ad esaurimento solo del regime dei minimi di cui ai commi 1 e 2. I contribuenti potranno continuare a beneficiarne fino al compimento del quinquennio e fino al raggiungimento del 35° anno di età. Il Dl 192/2014 ha prorogato di un anno la possibilità di avvalersi del regime dei minimi (iniziando l' attività nel 2015). La proroga riguarda esclusivamente il regime dei minimi e non quello degli ex minimi (supersemplificato), abrogato dalla legge di stabilità 2015. A cura di Nicola Forte [908][353778] SUPERSEMPLIFICATO SUPERATO DAL NUOVO REGIME Un soggetto, nel 2012, era nel regime "ex minimi" (articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011). Nel 2013 ha optato per il regime semplificato, che prevede un vincolo di permanenza di tre anni (2013/2014/2015). La scelta nel 2012 era stata effettuata tra regime ex minimi e regime semplificato. Essendo il regime degli ex minimi ormai abrogato, può il contribuente, nel 2015, accedere al regime agevolato ex legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), non essendo trascorsi i tre anni? E.D.CERTOSA DI PAVIA La risposta è affermativa. Dal 2015 il vecchio regime supersemplificato è stato abrogato. I contribuenti ex minimi, di cui all' articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011, fino al 31 dicembre 2014 hanno beneficiato di tale regime, con esonero dagli obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva, e dalle liquidazioni, dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell' acconto Iva e dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell' Irap. Per questi contribuenti, se in possesso dei requisiti di legge, è possibile l' accesso al nuovo regime forfetario in vigore dal 2015, ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il primo requisito per accedere al regime forfetario, che è requisito anche per la permanenza nel regime, riguarda i ricavi e compensi. In particolare, sono ammessi al regime forfetario, con l' imposta sostitutiva del 15 per cento, i contribuenti che nell' anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell' apposita tabella, in relazione all' attività esercitata in base al codice attività Ateco 2007, limite compreso tra 15mila e 40mila euro. Ai fini del limite dei ricavi e dei compensi, per l' accesso al regime: a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall' adeguamento agli studi di settore; b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. A cura di Salvina Morina e Tonino Morina Redditi d' impresa [909][353175] LA SRL SCONTA IN TOTO I COSTI PER SERVIZI Una Srl sostiene costi relativi a parcelle di professionisti e di analisti esterni. Onorari a parte, in quale misura sono deducibili, per la società, le spese da questi addebitate forfettariamente in fattura? Diversamente, i rimborsi analitici (per carburante, autostrada, alberghi, vitto eccetera) sono deducibili a seconda del tipo di spesa (per esempio, il carburante al 20 per cento) oppure in misura intera? M.S.SALERNO Come chiarito dalla circolare 18 giugno 2001, n. 58/E, tra i compensi del professionista rientrano i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all' attività, con esclusione dei rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente. Tale situazione impone che i rimborsi, salvo quelli anticipati in nome e per conto del cliente, siano trattati alla stregua degli altri compensi. Per il committente società di capitali, tali costi sono deducibili in misura intera se inerenti all' Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 9 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali attività, in quanto spese accessorie alla prestazione di servizi resa dal professionista. [910][352233] AMMORTAMENTO SECONDO LA VITA UTILE DEL MEZZO Per la propria attività, una società utilizza un' auto da corsa: è possibile ammortizzarla interamente nell' esercizio, o nei tre esercizi successivi, oppure ci si deve rifare alla tabella ministeriale contenuta nel Dm 31 dicembre 1988? Giorgio TrasmondiROMA Agli autoveicoli, motoveicoli e simili si applica il coefficiente di ammortamento fiscale del 25 per cento: il Dm 31 dicembre 1988 prevede l' applicabilità del coefficiente citato, senza distinguere se l' autoveicolo abbia un uso ordinario o speciale, come nel caso di un' auto da corsa. Inoltre, l' articolo 164 del Tuir prevede limitazioni alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore. Pertanto, l' ammortamento civilistico dovrà essere effettuato in base alla vita utile del bene (uno o tre esercizi, come indicato dal lettore) e la differenza rispetto al valore fiscale dovrà essere oggetto di variazione in aumento in sede di calcolo delle imposte, con iscrizione delle imposte differite attive, se ne ricorrono i presupposti. A cura di Gianluca Dan [911] [353403] LE DEDUZIONI SU MUTUI CONTRATTI DA IMMOBILIARI Una Srl immobiliare deve acquistare un immobile ad uso residenziale, da rivendere successivamente. Se si contrae un mutuo per l' acquisto, gli interessi passivi sono deducibili dal reddito societario? P.A.NAPOLI Bisogna premettere che: a) l' immobiliare pare svolgere attività di compravendita; b) l' immobile che verrà acquistato sarà iscritto tra le rimanenze, trattandosi di beni al cui scambio è diretta l' attività dell' impresa; c) l' immobile è già pronto per l' uso, non dovendo essere costruito o ristrutturato, per cui il mutuo finanzierebbe la spesa per l' acquisto; d) l' immobile acquistato è destinato alla rivendita, e non alla locazione. Stando così le cose, gli interessi passivi per il mutuo in oggetto non hanno i requisiti civilistici per essere capitalizzati al costo del bene acquistato (principi contabili Oic 13 e 16), per cui non è applicabile la deroga dell' articolo 96 del Tuir, che rinvia all' articolo 110 del medesimo Tuir. Conseguentemente, non ricadendo neppure nell' indeducibilità specifica di cui ai primi commi dell' articolo 90 del Tuir, gli oneri finanziari in esame saranno deducibili nei limiti ex articolo 96 del Tuir, ossia in misura pari alla somma tra interessi attivi di periodo e il 30% del Rol, risultato operativo lordo, come definito dalla disposizione citata. L' eccedenza momentaneamente non deducibile può essere riportata a nuovo e dedotta nel periodo in cui il calcolo indicato lo consentisse. [912][353205] IL CALCOLO DI PLUSVALENZA PER LE «PARTICELLE» VENDUTE Una società è proprietaria di un immobile di categoria D/7, mai ammortizzato, in quanto mai direttamente utilizzato, poiché soggetto a ristrutturazione con licenza che ne prevede la demolizione, ricostruzione e contemporaneo cambio di destinazione in civile abitazione. Nel corso degli anni la società demolisce lo stabile a più riprese, trasferisce l' intero costo di questa unità dal patrimoniale, dove era inizialmente collocato alla voce "immobilizzazioni in corso", all' economico, poiché si decide di destinarla al mercato, considerando l' intero come rimanenza di esercizio. L' area di risulta viene catastalmente frazionata, e le particelle sono incluse in categoria F. Durante il 2014 si è presentata l' occasione di vendere una delle particelle come area edificabile. Nel caso specifico,la quota parte rispetto al venduto del costo dell' originario D/7 è interamente detraibile, o si deve riprendere a tassazione un ammontare pari al 70% del costo iniziale, per demolizione avvenuta prima del 2014? L.C.MACERATA La separazione ai fini tributari tra fabbricato e terreno ha effetto solo per gli ammortamenti, come precisa l' articolo 36, comma 7, del Dl 223/2006. Per cui, ai fini della determinazione della plusvalenza (o del ricavo) di vendita, non assume rilevanza alcuna ripartizione, e occorre fare la differenza tra il corrispettivo e il costo complessivo (fiscalmente riconosciuto) del bene ceduto, unitariamente considerato (si veda la circolare 11/E/2007). A cura di Giorgio Gavelli [913] [353475] ROBIN TAX NON DOVUTA SUI REDDITI DEL 2014 Una Srl, sulla base del bilancio chiuso nel 2013, avrebbe dovuto applicare per la prima volta la Robin Tax sugli utili conseguiti nel 2014. A seguito della sentenza della Consulta in merito ai profili di incostituzionalità del tributo, è corretto ritenere che la società sia esonerata dal versamento per l' anno fiscale 2014? R.B.RAGUSA La sentenza 10/2015 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la Robin Tax, istituita dal Dl 25 giugno 2008, n. 112; l' illegittimità non ha effetto retroattivo, ma vale solo per il futuro. Pertanto, la tassa non dovrà essere applicata sui redditi prodotti nel 2014, visto che le imposte per il 2014 devono ancora essere pagate. A Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 10 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali cura di Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti Iva [914][353753] «TREDICESIMA VENTILAZIONE» CON IL CODICE 6099 La cosiddetta "tredicesima ventilazione", cioè il conguaglio annuale della ventilazione, se a debito, dev' essere versata con codice 6099, e può essere anche rateizzata, come avviene con il saldo Iva trimestrale? C.N.SALERNO A norma dell' articolo 20, comma 1, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, i versamenti delle imposte a saldo compreso, quindi, il conguaglio a debito della ventilazione delle aliquote Iva ex articolo 24, terzo comma, del Dpr 633 del 1972 possono essere effettuati dal contribuente, previa opzione da esercitare in sede di dichiarazione annuale, in rate mensili di uguale importo, nel modello F24, entro il giorno 16 di ciascun mese, con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento, terminando in ogni caso il pagamento entro il mese di dicembre dello stesso anno. Si ritiene che il relativo codice tributo sia quello del saldo Iva, ossia il 6099. A cura di Giuseppe Barbiero [915] [353164] RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER VARIAZIONE DI REGIME Una pettinatrice ha acquistato, nel 2014, un immobile strumentale per natura, di categoria C/1, con inversione contabile Iva ex articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972. Nel 2015 vorrebbe passare al nuovo regime forfettario. Si ritiene che non sia tenuta a effettuare la rettifica della detrazione Iva secondo l' articolo 19bis 2 del Dpr 633/1972. È corretta tale interpretazione? Roberto PolVERRES La circostanza che l' Iva sia stata assolta con l' applicazione del meccanismo del reverse charge non fa venire meno l' obbligo, in presenza di tutti i presupposti di legge, di effettuare la rettifica della detrazione prevista dall' articolo 19 bis 2 del Dpr 633/1972.L' inversione contabile costituisce semplicemente una diversa modalità di assolvimento del tributo, che non determina, di per sé, l' indetraibilità dell' Iva. Conseguentemente, se il contribuente si avvale del regime dei minimi, è obbligato a effettuare la rettifica della detrazione a causa del cambiamento del regime. [916][353402] SPESE ALLA CONTROPARTE CON FATTURA AL CLIENTE A chi deve intestare la fattura l' avvocato distrattario, vale a dire il legale della parte vittoriosa che, tramite provvedimento del giudice, viene liquidato dalla parte soccombente? Al cliente vincitore o alla parte soccombente, anche quando quest' ultima è un ente statale (nel caso, l' Inps)? E.D.SALERNO La soluzione si desume dalla lettura dell' articolo 21 del Dpr 633/1972, avente a oggetto la fatturazione delle operazioni. In particolare, le lettere c) ed e) del comma 2 prevedono espressamente l' obbligo di indicare nella fattura il «cedente o prestatore» e il «cessionario o committente». Il riferimento riguarda, quindi, il soggetto che ha beneficiato della prestazione. Non è possibile indicare un soggetto diverso, che interviene effettuando il pagamento della prestazione per conto del cessionario o del committente. In sostanza, la fattura dev' essere intestata al cliente, anche se il pagamento risulta in concreto effettuato da un altro soggetto. A cura di Nicola Forte [917][353708] SI INTEGRA IL DOCUMENTO DELL' OPERATORE SVIZZERO Un professionista riceve, da un' agenzia di viaggio svizzera, una fattura per avere commissionato l' acquisto di un biglietto aereo, relativo a una tratta esclusivamente nazionale. La fattura è stata emessa senza Iva. La registrazione in contabilità dovrà avvenire integrando l' Iva ed emettendo autofattura, o registrando la stessa come non imponibile? A.N.PALERMO L' operazione descritta dal lettore è territorialmente rilevante in base all' articolo 7ter, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972. Trattandosi di un biglietto aereo relativo a una tratta esclusivamente nazionale, inoltre, prevale il criterio previsto dall' articolo 7quater, lettera b, del medesimo decreto, per cui l' operatore nazionale dovrà integrare la fattura non imponibile ricevuta dal prestatore svizzero, con evidenziazione dell' Iva di competenza e successivo adempimento degli obblighi di legge (registrazione dell' operazione e liquidazione dell' imposta). [918][353694] OPERAZIONI NON IMPONIBILI: NIENTE REVERSE CHARGE Un' impresa di pulizia, che ha ricevuto dal suo cliente la dichiarazione d' intento corredata di ricevuta di trasmissione telematica, dovrà emettere fattura per operazione non imponibile Iva, ex articolo 8 del Dpr 633/1972, oppure applicherà il nuovo reverse charge? E.V.PERUGIA Il reverse charge rappresenta un regime di applicazione dell' imposta che deroga ai principi generali, secondo cui l' imposta è dovuta dai soggetti che effettuano l' operazione, i quali devono applicare l' imposta e versarla al netto della detrazione prevista dall' articolo 19 del Dpr 633/1972 (articolo 17, comma 1, del medesimo Dpr). La deroga in questione, imperniata sul meccanismo di inversione degli obblighi di applicazione dell' imposta, disciplinato dall' articolo 17, comma 4, del Dpr 633/1972, riguarda le Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 11 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali operazioni imponibili, ossia quelle per le quali trovano realizzazione i tre requisiti (oggettivo, soggettivo, territoriale) previsti dalla norma. Il caso descritto dal lettore riguarda un' operazione non imponibile (che, come tale, va fatturata), in quanto territorialmente non rilevante. Ne deriva che essa non viene interessata dalle novità in tema di estensione del regime del reverse charge introdotte dall' articolo 1, comma 631, della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), compresa quella che riguarda le prestazioni di servizi di pulizia, ex lettera ater del quinto comma dell' articolo 17 citato. [919] [353381] RINNOVO PATENTE, PRATICHE SOGGETTE A IVA ORDINARIA Sono titolare di un' autoscuola. Le operazioni di rinnovo della patente rientrano nel caso di esenzione disposta dall' articolo 10, n. 20, del Dpr 633/1972, oppure si tratta di disbrigo pratiche automobilistiche, in quanto tali assoggettate a Iva? A.G.NAPOLI Le prestazioni relative al disbrigo di pratiche relative al rinnovo della patente, in quanto non espressamente contemplate dalla norma ai fini dell' esenzione da Iva, vanno assoggettate al tributo secondo l' aliquota ordinaria. Le prestazioni rese per lezioni di scuola guida, invece, rientrano nel regime di esenzione previsto dall' articolo 10, n. 20, del Dpr 633 del 26 ottobre 1972. Si ha esenzione quando, pur ricorrendone i presupposti (oggettivo, soggettivo e territoriale), l' Erario rinuncia al prelievo in conformità alle disposizioni comunitarie per ragioni politicosociali economicotecniche. Con riferimento alla fattispecie evidenziata dal lettore, si deve considerare che il regime di esenzione si applica esclusivamente alle prestazioni oggettivamente di carattere educativo, compresa l' attività di formazione (non rileva il fatto che l' attività specifica sia menzionata o meno nella previsione normativa: si veda la risoluzione 77/E del maggio 2001). Le cessioni e le prestazioni esenti in base all' articolo 10 del Dpr 633/1972 sono considerate rilevanti ai fini dell' Iva. Esse, pertanto, pur non venendo materialmente assoggettate al tributo, devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, a iniziare dall' obbligo di fatturazione. Di conseguenza, salvo che il soggetto che esegue la prestazione o la cessione esente non abbia optato, avendone diritto, per il regime di esonero dagli adempimenti, previsto dall' articolo 36bis della legge Iva per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, la prestazione comporterà una limitazione del diritto alla detrazione dell' imposta assolta sugli acquisti (articolo 19, comma 5, del Dpr 633/1972). A cura di Albino Leonardi [920][352537] NO AL REGIME FORFETTARIO PER LA CESSIONE DI ROTTAMI Una persona fisica vorrebbe esercitare l' attività di raccoglitore e rivenditore ambulante di rottami (ex articolo 74, comma 8, del Dpr 633/1972). È precluso, per tale tipo di attività, il nuovo regime forfettario ex articolo 1, commi 54 89, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)? Anche se la relazione illustrativa alla suddetta legge di stabilità non la preclude espressamente, si tratta di un' attività in regime speciale Iva? Domenico ImprotaERCOLANO La cessione di rottami è disciplinata dall' articolo 74, comma 8, del Dpr 633/1972, ed è un regime speciale Iva; pertanto, chi svolge questa attività non può, secondo il comma 57, lettera a, della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) adottare il regime forfettario. [921][351595] VENDITA TERRENI EDIFICABILI: L' IVA È SEMPRE AL 22% La cessione di un terreno edificabile, posseduto da un coltivatore diretto in contabilità ordinaria, è soggetta ad Iva? U.R.CUNEO La cessione di un terreno edificabile effettuata da un soggetto passivo Iva costituisce operazione rilevante ai fini Iva; dunque, dovrà essere applicata l' Iva con aliquota al 22 per cento. A cura di Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti Iva Ueextra Ue [922][353194] FUORI CAMPO IVA I LAVORI SULL' IMMOBILE IN GERMANIA Un soggetto Iva italiano effettua, per conto di un soggetto Iva francese, lavori su un immobile situato in germania. Come deve fatturare il soggetto Iva italiano? S.V.PADOVA Secondo l' articolo 7quater del Dpr 633/1972, comma 1, lettera a, le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l' immobile è situato in Italia. Nel caso specifico, quindi, in assenza di uno dei presupposti di applicazione dell' imposta (il requisito territoriale), l' operazione è esclusa dall' applicazione dell' Iva in Italia. La società italiana dovrà, quindi, limitarsi a emettere fattura alla società francese tramite la partita Iva tedesca, versando in Germania la relativa imposta. [923] [352653] SERVIZI DIDATTICI, VALE IL PAESE DEL COMMITTENTE Una società italiana, che eroga servizi di insegnamento di lingue, principalmente a privati, riceve fatture da una scuola di lingue privata maltese (con partita Iva maltese). Le fatture in questione sono riferite a servizi di correzione e fornitura Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 12 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali di temi d' esame, a fornitura di materiali didattici (spediti sia da Malta che da fornitori italiani) e a royalty per l' utilizzo di marchi della scuola. Tutte le fatture sono emesse con indicazione di imponibile e Iva maltese. È corretto? Pensiamo non sia stato applicato correttamente il meccanismo del reverse charge. Quali adempimenti spettano alla società italiana? Nel caso, bisognerà chiedere di rifare tutte le fatture? S.B.BRESCIA Le prestazioni descritte nel quesito rientrano fra i "servizi generici", di cui all' articolo 7ter del Dpr 633/1972, e, pertanto, sono soggette a Iva nel Paese del committente, in questo caso l' Italia. L' operatore maltese dovrà, quindi, rettificare la fattura emessa con Iva, poiché l' imposta erroneamente addebitata non può essere detratta dal soggetto italiano, né dà diritto al rimborso. A sua volta, il soggetto italiano dovrà integrare la fattura ricevuta applicando l' Iva nazionale, assumendo come base imponibile il corrispettivo dovuto, al netto dell' imposta erroneamente addebitata. In altri termini, quindi, al fornitore maltese dovrà essere chiesto di riemettere fatture senza Iva e, eventualmente, l' operatore nazionale dovrà rettificare le scritture in reverse charge, qualora esse siano state fatte sulla base di valori lordi, anziché netti, delle fatture d' acquisto. A cura di Stefano Aldovisi Agevolazioni nazionali e regionali [924][353546] IL GIOVANE PROFESSIONISTA NEL FONDO PRIMA CASA È possibile, per un giovane under 35, libero professionista, e contestualmente socio lavoratore di Sas, accedere al fondo di garanzia prima casa messo a disposizione dal dipartimento del Tesoro? A.S.TRAPANI La risposta è affermativa. Il fondo è aperto a tutti, salvo assicurare priorità ad alcune categorie specificamente individuate. Sono ammissibili ai benefici del nuovo fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall' articolo 1, comma 48, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250mila euro erogati per l' acquisto, ovvero per l' acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell' efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario (con esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelle che hanno le caratteristiche di lusso indicate nel Dm del ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072). Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli pervenutigli per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Il funzionamento del Fondo è stato disciplinato con Dm Economia e finanze del 31 luglio 2014. Nelle attività di ammissione alla garanzia, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, è assegnata priorità ai mutui erogati a favore delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, di cui all' articolo 1 della legge 92/2012. Per i mutui ai quali è assegnata priorità, il tasso effettivo globale (Teg) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm) pubblicato trimestralmente dal ministero dell' Economia e delle finanze ai sensi della legge 108/1996. Gli elenchi delle banche aderenti al Protocollo presso le quali è possibile richiedere le garanzie statali sono disponibili sul sito di Consap Spa, soggetto gestore, oltre che sul sito dell' Abi. [925][353033] IL CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER LE FIERE INTERNAZIONALI Siamo una ditta che opera nell' importexport da anni e stiamo organizzando una rete di vendita negli Emirati arabi e in Cina: ci sono canali a cui dobbiamo rivolgerci per avere finanziamenti per avviare questo progetto? G.V.RAVENNA La Regione EmiliaRomagna emana annualmente bandi a sostegno dell' internazionalizzazione delle aziende del suo territorio, ma per il 2015 non è stata ancora attivata alcuna misura. Nuovi eventuali bandi saranno comunque pubblicizzati anche sul portale istituzionale regionale al link http://imprese.regione.emiliaromagna.it/internazionalizzazione/doc/finanziamentiaperti. Nell' immediato, tenuto conto della provincia di residenza dell' impresa, è comunque possibile fare riferimento ai contributi previsti dalla Camera di commercio di Ravenna (delibera di Giunta camerale n. 184 del 17 dicembre 2014) che ha emanato un bando per incentivare progetti di internazionalizzazione nonché la partecipazione a manifestazioni fieristiche all' estero, con particolare riferimento all' acquisizione di servizi presso soggetti attuatori qualificati quali camere di commercio italiane all' estero, aziende speciali per l' internazionalizzazione, Camere di commercio miste, uffici Ice, associazioni Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 13 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali territoriali di categoria o loro società di servizi, consulenti esperti nel campo dell' internazionalizzazione. Possono presentare richiesta Pmi singole, con sede legale o unità operativa nella provincia di Ravenna, attive in tutti i settori economici, consorzi di imprese con sede nella provincia di Ravenna svolgenti attività esterna, reti di imprese costituite da un minimo di 3 imprese tra loro non associate o collegate. Per la partecipazione a fiere, il contributo riconoscibile massimo è di 3.000 euro, nel caso di partecipazione singola, e di 5.000 euro nel caso di partecipazione collettiva, mentre per i progetti volti all' internazionalizzazione il contributo riconoscibile massimo è di 3.000 euro. Le attività dovranno essere realizzate nel corrente anno, mentre le domande vanno presentate dal 1° gennaio 2015 al 30 gennaio 2016, e comunque inviate al massimo entro 45 giorni dalla data di chiusura della manifestazione o dalla realizzazione del progetto. [926][353297] ISEE: SUI CONTI COINTESTATI ATTRIBUZIONE PRO QUOTA Per il calcolo dell' Isee, dal 1° gennaio 2015 bisogna indicare, oltre al saldo del proprio conto corrente, anche la sua giacenza media nel 2014. Nel caso in cui il conto corrente sia intestato a due persone diverse, quanto si deve indicare sull' Isee di ciascuna persona? G.I.PALERMO Le somme dovranno essere dichiarate al 50%. In base al disposto di cui all' articolo 5, comma 5, del nuovo Regolamento Isee (Dpcm n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l' articolo 5 del Dl n. 201/2011), nella determinazione del patrimonio mobiliare i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati rilevano, anche per soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, per la quota di spettanza (che si presume nella fattispecie al 50% se non stabilita diversamente nel contratto di apertura del rapporto). [927][353471] DUE STATI DI FAMIGLIA NELLA STESSA ABITAZIONE Nell' Isee va riportato il reddito di una persona, presente nello stato di famiglia, senza vincoli di parentela con il dichiarante? Aldo ImbesiNOVARA DI SICILIA Il lettore ha diritto di risultare da solo nello stato di famiglia se modifica la propria posizione anagrafica. Qualora non sussistano vincoli di parentela, di matrimonio, di affinità, di adozione o affettivi, come nel caso prospettato, è infatti consentita l' iscrizione di due nuclei familiari conviventi ma distinti, ai quali possono essere rilasciati separati stati di famiglia, come ribadito con circolare del Ministero dell' Interno n. 15 del 26 settembre 2001 inviata anche ai Comuni. Nel caso concreto, occorre che i componenti dello stato di famiglia si presentino al Comune di riferimento e dichiarino di non essere legati tra loro da alcuno dei vincoli sopra indicati e, pertanto, di costituire due nuclei familiari distinti. Fino a che questo non si verificherà, in base alla disciplina Isee (articolo 3 Dpcm 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l' articolo 5 del Dl 201/2011), i due soggetti costituiranno unico nucleo familiare e si dovrà pertanto tenere conto dei redditi e del patrimonio di entrambi nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica. [928][353257] FRANCHIGIA A SCAGLIONI IN BASE ALLA DISABILITÀ Nella dichiarazione Dsu per il nuovo Isee 2015, per un disabile non autosufficiente, né ricoverato in residenze sociosanitarie, nel quadro FC7, terza sezione, si possono indicare le spese di fisioterapia, i ticket per medicine o esami medici e le spese per ausili ortopedici? Renato OrnellaFONTANAFREDDA Il nuovo Regolamento Isee (Dpcm 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l' articolo 5 del Dl 201/2011) dispone che, ai fini della determinazione dell' indicatore della situazione reddituale, possano essere dedotte (articolo 4, comma 3, lettera "c") fino a un massimo di 5.000 euro le spese sanitarie, mediche o di assistenza per persone con disabilità e/o non autosufficienti già esposte in dichiarazione dei redditi tra gli oneri per i quali spetta una detrazione d' imposta, ovvero la deduzione dal reddito complessivo. Tali spese sono acquisite automaticamente dall' anagrafe tributaria, al pari dei redditi risultanti dalla dichiarazione, e non devono essere riportate nel quadro FC7, sezione nella quale deve essere indicato solo l' ammontare delle spese sostenute per l' assistenza personale esclusivamente acquisita mediante contratto con enti fornitori e riferite all' anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Le spese sanitarie sostenute risulteranno invece nel quadro FC8 compilato in via automatica con i dati provenienti dall' agenzia delle Entrate, rilasciato in sede di restituzione dell' attestazione Isee. Soltanto qualora l' interessato vi rilevi un errore potrà rettificarli compilando e sottoscrivendo, ad integrazione e rettifica, il medesimo quadro FC8, sezione 3. È altresì previsto (articolo 4, comma 4, lettera "d") che, in aggiunta a quanto sopra, dall' indicatore della situazione economica (Isee) e fino a sua concorrenza sia Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 14 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali detratta una ulteriore franchigia di 4.000, 5.500 o 7,500 euro per ciascun componente, rispettivamente, con disabilità media, grave, o non autosufficiente (valori incrementati rispettivamente a 5.500, 7.500 e 9.500 per soggetti minorenni). [929][351108] UNA RETTIFICA ALLA DSU PER IL CONTO «DIMENTICATO» Compilando la dichiarazione Isee per l' università di mio figlio ho involontariamente omesso un conto corrente di mia suocera, in cui era cointestataria mia moglie. In seguito, mia moglie è stata eliminata dal conto. Cosa posso fare per rimediare alla cosa? Preciso che mia moglie non ha mai effettuato nessuna operazione con il conto. P.B.MILANO Premesso che nell' ambito della normativa Isee non è prevista, come invece avviene ad esempio in campo fiscale, una specifica disciplina che regolamenti il "ravvedimento" di eventuali errori, in linea generale è lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) anche durante il periodo di validità della precedente (articolo 10 Dpcm n. 159/2013, nuovo Regolamento Isee entrato in vigore all' inizio del corrente anno) per far rilevare mutamenti intervenuti e ottenere conseguentemente una nuova certificazione che potrà, nella fattispecie, essere prodotta all' Università a rettifica della precedente errata. Qualora la vecchia attestazione Isee fosse stata rilasciata da un Caf, per errori di compilazione ad esso imputabili, il Caf può rettificare una Dsu attraverso la procedura online dell' Inps. In questo caso, la rettifica decorre dalla stessa data della Dsu originaria errata. Il Caf può correggere esclusivamente le Dsu trasmesse dai propri sportelli (un altro Caf può solo inviare una nuova Dsu senza validità retroattiva). [930][353131] NELL' ACQUISTO DI CASA SI INDICA IL SALDO FINALE Il caso riguarda una coppia con figli. Il marito è proprietario di una casa al 100%. Nel corso del 2014, la moglie acquista una sua prima casa al 100%. Per una parte della spesa è stato stipulato un mutuo, mentre per pagare la parte cash si è attinto ad alcuni conti correnti e conti deposito, un libretto postale, eccetera, tutti cointestati. Ora, per rifare il modello Isee, per i conti correnti si deve mettere il maggiore tra saldo finale e giacenza media, tranne nel caso di acquisto casa, dove si può optare per il saldo finale. Nel nostro caso, la giacenza media è in tutti i casi abbastanza superiore al saldo finale al 31 dicembre 2014 (sono stati utilizzati buona parte dei vecchi risparmi). Poiché la casa è stata acquistata da un solo coniuge, l' opzione di scegliere solo il saldo finale vale solo per la moglie? Nicola PerrottaTRIESTE La risposta è affermativa. Per ciascun componente il nucleo familiare devono infatti essere compilati autonomi moduli FC (foglio componente) contenenti i dati relativi a redditi e patrimonio, mobiliare e immobiliare, di ognuno. In base al disposto di cui all' articolo 5, comma 5, del nuovo Regolamento Isee (Dpcm n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l' articolo 5 del Dl n. 201/2011), nella determinazione del patrimonio mobiliare i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati rilevano, anche per soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, per la quota di spettanza. Ciascun coniuge nel proprio quadro FC2 dovrà pertanto indicare il 50% del saldo al 31 dicembre dell' anno precedente e della giacenza media dello stesso anno, ma soltanto la moglie potrà avvalersi, se ne sussistono le condizioni, barrando la relativa casella, dell' opzione inerente all' incremento del patrimonio immobiliare (dal momento che è l' unica intestataria della nuova abitazione), con ciò dichiarando il saldo di fine anno ancorché inferiore alla giacenza media. [931][352955] MANTENIMENTO DEI FIGLI: GLI ASSEGNI NEL QUADRO FC5 Per il rilascio del nuovo Isee devono essere dichiarati contributi e alimenti ricevuti nell' anno 2013 o nell' anno 2014? Quando gli importi sopra citati sono versati sul conto corrente, ed entrano già nella media annua e nel saldo finale, devono essere comunque dichiarati una seconda volta separatamente? Se sì, come comunicatomi verbalmente da un Caf, questi importi vengono conteggiati due volte, sia come "reddito" nella media e saldo di un conto corrente, sia come contributo e/o alimenti? In questo caso, l' utente viene "penalizzato" due volte? Nel caso di prestiti o mutui per i quali l' utente ha una trattenuta sullo stipendio, il dichiarante, ovviamente, deve indicare il reddito integrale (quindi non sottraendo la trattenuta mensile): il "temporaneo" versamento sul conto della somma ricevuta come "prestito" viene comunque conteggiata nella media e nel saldo annuo e fa quindi reddito (il Caf conferma)? C.T.GORIZIA Si conferma quanto già evidenziato dal Caf. In base al nuovo regolamento Isee (articolo 4, comma 2, Dpcm n. 159/2013) e specificato nelle istruzioni per la compilazione della Dsu (Dm 7 novembre 2014) devono essere Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 15 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali dichiarati (e sono al contempo detraibili per chi li versa) gli importi relativi agli assegni periodici destinati al coniuge e ai figli percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, Dsu (nel 2015 si devono quindi indicare gli assegni percepiti nel 2013). Nella prima sezione del quadro FC5 vanno comunque inseriti solo gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, in quanto gli assegni percepiti per il coniuge sono già inclusi nel reddito complessivo direttamente rilevato dall' agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece l' indicatore del patrimonio mobiliare, che nel calcolo dell' Isee incide per il 20% del suo valore complessivo, depositi, conti correnti bancari e postali rilevano (articolo 5, comma 4, lettera "a" del regolamento) per il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell' anno precedente a quello di presentazione della Dsu, ovvero, se superiore, per il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno, salvo eccezioni (limitate alle ipotesi di acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, avvenute nell' anno precedente). Dal totale del patrimonio mobiliare del nucleo familiare si detrae comunque, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro (soglia incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo successivo al secondo). In fine, si osserva che il meccanismo del "doppio conteggio" degli importi percepiti lamentato dalla lettrice riguarda in realtà tutti i redditi erogati a mezzo bonifico bancario, quali ad esempio, normalmente, gli emolumenti per redditi da lavoro dipendente o da pensione; tali importi dovrebbero peraltro, essendo destinati alle esigenze correnti e in quanto tali periodicamente prelevati, incidere relativamente poco sulla giacenza media dei conti. [932] [351702] OPERE D' ARTE E GIOIELLI NON ENTRANO NELL' ISEE Opere d' arte (quadri, mobili antichi) e gioielli vanno indicati nel patrimonio mobiliare ai fini Isee? S.F.CATTOLICA La risposta è negativa. Tali beni non sono compresi fra quelli che concorrono alla determinazione del patrimonio mobiliare, espressamente elencati all' articolo 5, comma 4, del nuovo Regolamento Isee (Dpcm n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l' articolo 5 del Dl n. 201/2011, entrata in vigore dall' inizio del corrente anno). A cura di Stefano Cavaciocchi [933][350749] RICORSO AL WORK OF EQUITY PER LA STARTUP INNOVATIVA Lavoro all' interno di una startup innovativa. Secondo l' attuale legge, i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori esterni possono essere retribuiti attraverso lo strumento finanziario del "work of equity". Una volta accertata la possibilità di utilizzo dello strumento finanziario, come da normativa, qual è il tetto massimo di utilizzo dello strumento per il dipendente? Se sì, come dovremmo contabilizzarlo? Per gli amministratori, invece, che limite è previsto? Anche per loro, quale sarebbe la scrittura contabile da utilizzare? In vista dei pagamenti e della previsione d i bilancio stiamo cercando ci capire se lo strumento è effettivamente utile come si prospetta sulla carta ed in che entità è utilizzabile. Fabio QuacquarelliFIUMICINO Il Dl 179/2012, all' articolo 27, prevede incentivi fiscali e contributivi (la non rilevanza ai fini del reddito di lavoro) in caso di assegnazione di strumenti finanziari (azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi) ovvero derivante dall' esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari da parte delle startup innovative o degli incubatori certificati in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi.La circolare dell' agenzia delle Entrate n. 16/E/2014 chiarisce diversi dubbi, compresi quelli del lettore.Innanzitutto, a differenza del regime di esenzione previsto dall' articolo 51, comma 2, lettera g) del Tuir, non sono previsti limiti di importo non imponibile. Per quanto riguarda gli amministratori, trattandosi di agevolazioni che riguardano il reddito di lavoro dipendente (o assimilato), si ritiene che detto regime non sia applicabile nel caso in cui l' ufficio di amministratore rientri nell' oggetto della professione del contribuente, nel qual caso, infatti, percepirebbe reddito di lavoro autonomo.Da un punto di vista contabile, infine, non si può prescindere dall' analisi degli aspetti connessi con i singoli strumenti finanziari emessi.In ipotesi di assegnazione di strumenti partecipativi ai dipendenti (ad esempio a fronte dell' aumento del capitale sociale a seguito di imputazione di utili a riserva) potrebbe essere utilizzato il conto "dipendenti c/sottoscrizione" ed in contropartita si registrerà l' aumento di capitale sociale mediante imputazione di riserve straordinarie. A cura di Massimo Ianni Controversie legali [934][353120] LA PROPRIETÀ Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 16 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali COMUNE VINCOLA IL COEREDE Siamo 4 fratelli, comproprietari di un terreno indiviso. Un fratello ha venduto ad un confinante la propria quota, all' insaputa degli altri fratelli, ha fatto il rogito con un notaio, intascando i soldi. Ora, a distanza di 4 mesi, gli altri fratelli, scoperto il fatto, che cosa possono fare? È lecito vendere una quota senza sapere quale possa essere la propria parte? Può vendere a terzi senza prima interpellare i propri fratelli comproprietari? A.B.PADOVA In una valutazione necessariamente di carattere generale, e sul probabile presupposto che la comunione indivisa sul terreno tra i quattro fratelli abbia natura ereditaria, il comproprietario non avrebbe potuto vendere la propria quota senza prima interpellare i comproprietari.Infatti, l' articolo 732 del Codice civile prevede la prelazione legale a favore dei coeredi, in caso di alienazione della quota da parte del comproprietario, il quale ha l' obbligo di comunicare la proposta di alienazione agli altri.In difetto, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall' acquirente originario e da eventuali successivi aventi causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (cosiddetto "retratto successorio").Peraltro, trattandosi di terreno, è opportuno annotare che, secondo quanto disposto dall' articolo 8, legge 590/1965, il diritto di prelazione a favore dei coeredi, previsto dall' articolo 732, prevale, qualora il coerede sia anche coltivatore diretto, sul diritto di prelazione spettante al coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante (Cassazione 19 giugno 2008 n. 16642).Trattandosi di cessione di quota è invece irrilevante non avere prima individuato la porzione di terreno che, in una futura divisione, sarebbe spettata all' alienante, poiché l' acquirente subentra nella comunione indivisa in luogo del cedente.Sarà quindi opportuno sottoporre la fattispecie a un legale, per valutare eventuali iniziative.Qualora, invece, la comunione abbia natura convenzionale acquisto del bene direttamente da parte dei comproprietari non è prevista la prelazione legale e il compartecipe può vendere liberamente la propria quota. [935][352942] TABELLE PER LE SPESE VALIDE ANCHE NELLA COMUNIONE I proprietari di una stradina solo pedonale decidono di costituire un condominio della stradina e nominano un amministratore che redige i bilanci annuali già da alcuni anni. Molti dei titolari del diritto di passaggio pedonale (non proprietari della stradina, ma di limitrofe unità abitative, peraltro intercluse) non corrispondono le quote loro addebitate, relative alle sole spese di illuminazione (ma nel caso di eventuali manutenzioni, l' addebito anche nei loro confronti riguarderebbe pure le relative spese). L' amministratore propone quindi di far redigere una tabella per la divisione anche di tali sole spese (quelle di amministrazione rimarrebbero a carico, in tabella, dei soli proprietari) in modo da poter eventualmente poi agire giudizialmente contro i titolari del diritto di passaggio non adempienti; si chiede se sia possibile, senza il loro consenso, che la maggioranza dei proprietari approvi tale tabella e che la tabella sia poi efficace allo scopo. L.P.SIENA La fattispecie descritta nel quesito bene in comunione fra vari comproprietari è regolata dalle disposizioni sulla comunione in generale, articoli 1100/1116 del Codice civile. Mentre il "condominio" è una ipotesi particolare di comunione che riguarda gli edifici e le parti comuni ai vari comproprietari, disciplinata dal capo II titolo VII libro terzo del Codice, articoli 1117/1139. L' articolo 1117 bis, introdotto nel Codice civile dall' articolo 2, comma 1, legge 11 dicembre 2012 n. 220, specifica appunto che le norme sul condominio si applicano ai «casi in cui più unità immobiliari o più edifici, ovvero più condomìni di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell' articolo 1117». Nella comunione non ci si deve pertanto riferire agli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, relativi esclusivamente alle "tabelle" condominiali. Fatta questa necessaria premessa per un corretto inquadramento sistematico della situazione descritta, la risposta è positiva. Nella comunione, ciascun comproprietario è obbligato a contribuire alle spese necessarie alla conservazione e godimento del bene comune (articolo 1104, Codice civile), in proporzione alla propria quota (articolo 1101). Tutti i partecipanti concorrono nell' amministrazione del bene comune e possono decidere di nominare un amministratore, che esegua le deliberazioni dell' assemblea dei comproprietari; nell' ambito dell' autonomia gestionale, i comproprietari possono anche varare un regolamento per la gestione del bene (articolo 1106), che non ha natura contrattuale e può essere formato e modificato dalla maggioranza (Cassazione, 4 giugno 2010 n. 13632). È altrettanto corretto il coinvolgimento nelle spese dei titolari della servitù di passaggio sulla strada, che, in base a quanto stabilito dall' articolo 1069 comma 3, del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 17 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Codice civile, concorrono con i proprietari alle spese di manutenzione e conservazione della servitù cioè in questo caso la strada dove esercitano il passaggio in proporzione all' utilità che ciascuno trae dal fondo servente. Lascia tuttavia perplessi la estromissione dei titolari della servitù di passo dalla deliberazione sulla tabella che verrebbe a incidere sul loro diritto, di fatto stabilendo la misura della obbligazione di pagamento per il concorso nelle spese a loro carico. Il coinvolgimento di costoro alla formazione della tabella porterebbe a una condivisione del criterio utilizzato, in particolare nel riparto delle spese fra proprietari delle unità abitative intercluse ("fondi dominanti") e comproprietari della stradina (fondo servente). Si precisa infine che è richiesta l' unanimità per la formazione del regolamento che incida sui diritti del comproprietario e stabilisca criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli legali (Cassazione n. 13632/2010, citata). A cura di Daniele Ciuti [936][353296] VIZI OCCULTI: AL COMPRATORE OTTO GIORNI PER LA DENUNCIA Io e i miei due figli abbiamo ereditato un seconda casa alla morte di mio marito. La casa è rimasta disabitata per tre anni. Prima vi abitava una mia cognata, in uso gratuito. Abbiamo venduto l' abitazione, tramite agenzia immobiliare, a dicembre 2014. L' acquirente ha visionato la casa molte volte con l' agente immobiliare e con i tecnici perchè si dovevano effettuare lavori di ristrutturazione. Durante i lavori di ristrutturazione è emerso che sotto il pavimento del bagno c' era un tubo rotto ed era pieno di umidità. Adesso l' acquirente asserisce che io ero a conoscenza del danno e devo contribuire alle spese per la riparazione. All' esterno, il danno però non era visibile. Come mi devo comportare? T.D.REGGIO CALABRIA Secondo la normativa vigente, e in particolare, secondo gli articoli 1490 e seguenti del Codice civile, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta, sia essa bene mobile o immobile, sia immune da vizi che la rendano inidonea all' uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La responsabilità del venditore è esclusa solo se gli stessi vizi erano comunque conosciuti dal compratore o da questi facilmente riconoscibili, oppure se è intercorso uno specifico patto di esclusione di responsabilità tra le parti, ma, in quest' ultimo caso, a condizione che il venditore non abbia taciuto in mala fede la sussistenza dei vizi. Tanto detto, una volta emersi i difetti, spetterà al venditore l' onere di dimostrare l' assenza della propria responsabilità, provando l' esistenza del patto sopracitato, oppure provando che il compratore aveva, o doveva avere, la piena consapevolezza dei vizi stessi quando ha accettato di comprare l' immobile. I tempi per far valere la garanzia, però, sono piuttosto brevi, poiché l' articolo 1495 del Codice civile stabilisce che il compratore ha l' onere di denunciare l' esistenza dei vizi occulti entro otto giorni dalla loro scoperta, dovendo poi agire per il risarcimento entro un anno dalla consegna del bene. [937][353301] FUNZIONARI PUBBLICI E COPERTURA SPESE LEGALI Il funzionario di un ente pubblico territoriale, imputato in un procedimento penale per i reati di abuso d' ufficio e falso ideologico, mi ha nominato proprio consulente tecnico di parte, dandone comunicazione alla sua assicurazione per la tutela legale. L' assicurazione sostiene che non potrà coprire le mie competenze (maturate per le relazioni, per l' assistenza e la consulenza prestata all' avvocato difensore dell' imputato nel corso del giudizio) poichè ritiene che il capo di imputazione attenga ad un reato doloso. Qualora, invece, così non fosse, cioè se l' imputato fosse assolto, oppure il reato andasse prescritto (ipotesi assai verosimile nella fattispecie, secondo l' avvocato) l' assicurazione potrà comunque rifiutarsi di pagare il mio onorario professionale? Come posso tutelarmi? R.S.SALERNO Gli amministratori e i funzionari pubblici possono essere chiamati a rispondere dei danni prodotti con il loro comportamento nell' esercizio delle proprie attribuzioni, sia direttamente verso i terzi, sia verso la stessa amministrazione di appartenenza. In questi casi, spesso sono attivate delle polizze assicurative che coprono sia i diretti responsabili che la stessa amministrazione per i danni e le perdite patrimoniali eventualmente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi dagli stessi amministratori e/o dai dipendenti indicati in polizza. Le medesime assicurazioni, in genere, coprono anche le spese legali che dovessero essere sostenute dalla Pubblica Amministrazione o dai suoi amministratori e dipendenti per difendersi nei relativi giudizi in sede civile o penale. Alcune polizze, peraltro, possono prevedere che la copertura delle spese legali sostenute, tra cui rientrano anche le spese di perizia, non vengano riconosciute in caso di comportamento doloso. La dolosità del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 18 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali comportamento, tuttavia, non può essere stabilita a priori, ma deve essere oggetto dello stesso accertamento giudiziale. Nel caso indicato dal lettore, pertanto, non vi sono motivi di temere che l' assicurazione non riconoscerà il suo compenso qualora venga accertata l' assenza di dolo in capo al funzionario assicurato, il quale, comunque, rimarrà direttamente responsabile nei confronti dello stesso lettore per il pagamento dei relativi onorari. [938][352948] MEGLIO ROGITARE PRIMA DI LOCARE L' ALLOGGIO Nelle more della sottoscrizione del contratto di acquisto di un alloggio direttamente dal costruttore, è possibile avere anticipatamente dall' impresa le chiavi di casa e procedere alla locazione della stessa a terzi, dopo aver attivato tutte le utenze a carico del futuro inquilino, oppure prima di effettuare qualsiasi operazione è necessario il rogito? A.S.LODI Nel fissare i tempi ed i modi per definire la vendita di un immobile, le parti hanno ampia autonomia contrattuale, potendo anche accordarsi affinché il promittente acquirente entri in possesso dell' immobile prima della data del rogito. Tanto detto, è abbastanza usuale che il venditore possa concedere le chiavi al futuro acquirente affinché questi possa disporre dell' immobile al fine, magari, di svolgervi alcuni lavori prima del trasloco; mentre è più difficile che il proprietario conceda al futuro acquirente di locare lo stesso immobile prima della stipula del rogito e ciò, soprattutto, per le possibili problematiche legate all' eventualità che il rogito non si dovesse concludere per qualsiasi motivo e si rendesse necessario procedere alla liberazione dell' immobile locato. A cura di Maurizio Di Rocco [939][352996] STRADE PRIVATE USUCAPIBILI SE C' È INTERESSE PUBBLICO Ho costruito la mia casa con regolare concessione edilizia. Si è scoperto successivamente che la strada di pertinenza per accedere alla mia proprietà è di un privato, e non del Comune, cosa che mi causa grossi problemi con la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Questa strada è stata intitolata 21 anni fa dal Comune con delibera. L' ente può fare l' acquisizione della strada per usucapione, in quanto sono passati 20 anni, anche se nel frattempo è cambiato il proprietario della strada, ma non il suo uso comune? Posso "costringere" il Comune a procedere con l' acquisizione per usucapione? C.T.RAGUSA La risposta è negativa. Il Comune interessato può, in effetti, usucapire il tratto di strada privata di pertinenza all' abitazione del lettore. Ma la giurisprudenza più recente, in particolare il Consiglio di Stato, con sentenza 728 del 2012, ha affermato che, affinché possa avvenire il "passaggio" da strada privata a pubblica, anche in caso di sussistenza dei requisiti per l' usucapione, è necessario che l' uso del bene interessato sia oggettivamente idoneo all' attuazione di un pubblico interesse, consistente in concreto nella necessità di utilizzo della via per esigenze di circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo. Solo in presenza dei requisiti citati, che nel caso esposto dal lettore non paiono esserci, si potrà instaurare un giudizio di accertamento dell' avvenuta usucapione. A cura di Alessandro Sartirana Condominio [940][353424] CONVOCAZIONI «PARZIALI»: L' ASSEMBLEA È NULLA Ho acquistato 12 anni fa un appartamento facente parte di un condominio (lotto 2), il quale da rogito e regolamento condominiale è comproprietario delle parti comuni (principalmente piscina, impianti sportivi) di un condominio attiguo (lotto 1), per un totale di 215/1000, di cui 15 in capo al mio immobile. L' assemblea del lotto 1, dopo circa 20 anni dalla costruzione del lotto 2 e in assenza di ampliamenti, sulla base di misurazione delle superfici del lotto 2, ha unilateralmente deliberato d i elevare a 291/1000 la tabella d' uso (non quella di proprietà) per la ripartizione delle spese comuni, salvo poi concedere, in riconoscimento del disagio consistente nella fruizione da "esterni" delle parti comuni, uno "sconto di eccentricità" del 15 per cento, portando i millesimi a 247. Ha, inoltre, introdotto nei criteri di calcolo anche i giardini privati del lotto 2, originariamente non compresi nei criteri di valutazione. È lecita la delibera? N.M.MILANO Indipendentemente dalle espressioni usate nei rogiti notarili, nei regolamenti condominiali o nei verbali assembleari dei due distinti condomìni, nella situazione illustrata dal lettore la piscina e gli impianti sportivi sono da considerare parti comuni a tutte le unità immobiliari comprese in entrambi gli edifici condominiali (lotto 1 e lotto 2, si veda l' articolo 1117bis del Codice civile). Ogni deliberazione relativa a essi, dunque, può essere validamente presa solo nel contesto di un' assemblea estesa ai condòmini di entrambi gli edifici. Si tratta, in effetti, di un tipico esempio di supercondominio. La delibera adottata senza convocare, e senza computare i condòmini di uno dei due edifici, deve ritenersi radicalmente nulla e, in ogni caso, inefficace nei Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 19 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali confronti dei condòmini non considerati. Nel merito, se tutti i condòmini fossero stati convocati, si sarebbe potuta rivedere la tabella affetta da errori con le ordinarie maggioranze richieste dalla legge (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore, ex articolo 69 delle disposizioni di attuazioni del Codice civile). L' errore ricorre tutte le volte che la tabella non rifletta l' utilità proporzionale che ciascun condomino può trarre dalla parte comune cui si riferisce. Nel caso in cui la piscina o gli altri impianti sportivi siano fruibili nella stessa misura da parte di tutti i residenti nei due edifici, appare preferibile non considerare i giardini privati nel computo dei millesimi, perché la presenza di un giardino più o meno esteso non pare verosimilmente in grado di accrescere il grado di utilizzabilità della piscina da parte di chi occupa l' unità immobiliare presa in considerazione. Al contrario, per esempio, di quanto avviene nel caso di presenza di un vano aggiuntivo: l' unità immobiliare più estesa è capace di ospitare più persone che possono fruire di piscina o impianti sportivi. È del tutto giustificata, infine, l' applicazione di un coefficente di eccentricità. [941][353533] COSTI RIDOTTI POST DISTACCO DALLA COLONNA DI SCARICO All' interno di un condominio di quattro piani, un condomino dell' ultimo piano, avendo unito due unità immobiliari, ha eliminato uno dei bagni e conseguentemente il relativo allaccio alla colonna di scarico, mentre gli altri servizi sono allacciati alle colonne di scarico poste in altre verticali. Si chiede se, e in che misura, questo condomino debba partecipare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della colonna di scarico non . Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 20 16 marzo 2015 Pagina 4 Il Sole 24 Ore Enti locali I princilapli chiarimenti e provvedimenti al 5 marzo Redditi esteri e credito d' imposta Accertamento Circolare agenzia Entrate 5 marzo 2015, n. 9/E Redditi prodotti all' estero Credito d' imposta Chiarimenti. Premesso che il sistema del credito per le imposte estere è regolato dall' articolo 165 del Dpr 917/1986 [CFF 526 5], la circolare fornisce chiarimenti e nozioni operative sul funzionamento di tale sistema che consente al contribuente di ovviare alla doppia imposizione internazionale. A tal fine, vengono illustrati gli ambiti di applicazione soggettivo ed oggettivo del citato articolo 165 del Dpr 917/1986, con particolare riferimento alla nozione di reddito estero, alla natura ed alla definitività dell' imposta estera. L ' a g e n z i a d e l l e Entrate s i s o f f e r m a , i n particolare, sulle procedure di calcolo della detrazione spettante, sui limiti di detraibilità e sugli adempimenti che il contribuente deve porre in essere in sede di dichiarazione, tenuto conto anche dei casi in cui si verifichi uno sfasamento temporale tra il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo e la definitività dell' imposta estera. Sono inoltre forniti ulteriori chiarimenti e dettagli operativi sulla regola della Per country limitation, secondo cui nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione deve essere effettuata separatamente per ciascuno Stato. Ulteriori chiarimenti riguardano conseguenze di una riliquidazione delle imposte estere determinata dall' accertamento di un maggior reddito e, infine, una trattazione a parte è riservata alla fruizione del credito per imposte estere da parte delle stabili organizzazioni. «Il Sole 24 Ore» 6 marzo 2015 Legge 10 febbraio 2015, n. 12 Accordo ItaliaIsola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale Ratifica ed esecuzione. La legge, in vigore dal 3 marzo scorso, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l' Accordo tra il Governo italiano e quello dell' Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013. All' Accordo è data piena ed intera esecuzione a decorrere dall a data della sua entrata in vigore, in base all' articolo 12 dell' Accordo stesso. «Gazzetta Ufficiale» 2 marzo 2015, n. 50 «Il Sole 24 Ore» 2 e 6 marzo 2015 Legge 10 febbraio 2015, n. 16 Accordo ItaliaGuernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale Ratifica ed esecuzione. La legge, in vigore dallo scorso 5 marzo, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l' Accordo tra il Governo italiano e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012. All' Accordo è data piena ed intera esecuzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell' articolo 12 dell' Accordo stesso. «Gazzetta Ufficiale» 4 marzo 2015, n. 52 «Il Sole 24 Ore» 2, 3 e 6 marzo 2015 Milleproroghe: nuovo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 21 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali piano di rateazione Decreto «Milleproroghe» Legge 27 febbraio 2015, n. 11 Decreto «Milleproroghe» Novità. Pubblicata la legge, in vigore dallo scorso 1° marzo, che converte con modificazioni il Dl 192/2014 che proroga una serie di termini previsti da diverse disposizioni legislative (decreto «Milleproroghe»). Le principali novità introdotte riguardano, in tema di Iva, l' articolo 10, comma 8bis che posticipa di un anno e, quindi, al momento della dichiarazione annuale Iva dovuta per il 2016, l' eliminazione dell' obbligo di presentazione della dichiarazione Iva unificata e della comunicazione dati Iva. In merito all' Imposta municipale secondaria, l' articolo 10, comma 11bis del Dl 192/2014 convertito, modificando l' articolo 11, comma 1 del Dlgs 23/2011, posticipa l' introduzione di tale imposta a decorrere dall' anno 2016, anziché dall' anno 2015. Inoltre, l' articolo 10, comma 12quinquies del Dl 192/2014 convertito, modificando l' articolo 11bis del Dl 66/2014, convertito con modifiche dalla legge 89/2014, consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti tributari di poter beneficiare di un nuovo piano, articolato fino ad un massimo di 72 rate mensili. La possibilità di accesso al piano di rateazione è riconosciuta su richiesta dell' interessato, da formalizzare entro il prossimo 31 luglio per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014. In tema di agevolazioni le principali novità introdotte in sede di conversione riguardano gli incentivi fiscali finalizzati al rientro di lavoratori in Italia, la proroga al 31 dicembre 2015 per l' utilizzo in compensazione il credito d' imposta riconosciuto per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno, nonché la proroga, per tutto il 2015, delle disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l' imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e quello dei contribuenti minimi, previgenti all' entrata in vigore della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) che ne aveva previsto l' abrogazione. Infine, è stato eliminato il raddoppio dei termini per emettere l' atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di voluntary disclosure di cui alla legge 186/2014, con riferimento ai Paesi black list che stipulano accordi con l' Italia al fine dello scambio di informazioni ed in materia di Tari, l' articolo 10, comma 12quinquiesdecies del Dl 192/2014 convertito dispone la validità delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014 mentre i Comuni che non vi hanno provveduto devono procedere alla riscossione della tariffa applicando le misure vigenti per il 2013. «Gazzetta Ufficiale» 28 febbraio 2015, n. 49 «Il Sole 24 Ore» 1°, 3 e 4 marzo 2015 Enti no profit Risoluzione agenzia Entrate 24 febbraio 2015, n. 22/E Organizzazioni non governative Iscrizione nell' Anagrafe delle Onlus. In merito all' iscrizione nell' Anagrafe delle Onlus (articolo 32, comma 7 della legge 125/2014) da parte delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987 alla data del 29 agosto 2014, la risoluzione precisa che le stesse presentano istanza di iscrizione senza adeguare gli statuti o gli atti costitutivi ai requisiti previsti dall' articolo 10 del Dlgs 460/1997 [CFF 5658 ]. In particolare, tali organizzazioni presentano alla Direzione regionale dell' agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, l' apposito modello di comunicazione, riportando nella casella 14 (settore di attività) l' acronimo «ONG». Inoltre, dal momento che l' iscrizione avviene senza il suddetto adeguamento, non va allegato né lo statuto, né l' atto costitutivo, né la dichiarazione sostitutiva ex articolo 2 del Dm 266/2003 [CFF 6773 ]. «Il Sole 24 Ore» 4 febbraio 2015 Imposta ipotecaria e catastale Circolare agenzia Entrate 4 marzo 2015, n. 8/E Trasferimento di immobili espropriati Criterio di calcolo dell' imposta ipotecaria. La circolare fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle domande di annotazione nei Registri immobiliari presentate a seguito dell' ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato, con particolare riferimento al caso in cui il bene trasferito sia l' unico oggetto dell' ipoteca. La circolare delinea dunque la natura del decreto di trasferimento, gli obblighi a carico del Conservatore dei Registri immobiliari e i relativi riflessi tributari. In particolare, le cancellazioni ordinate dal giudice con il decreto di trasferimento ex articolo 586 del Codice di procedura civile si configurano come liberazione dei singoli immobili trasferiti. In base a tale presupposto, le annotazioni nei Registri immobiliari rientrano nella categoria delle cancellazioni parziali di ipoteca, definite «restrizioni di beni». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 22 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Conseguentemente, la relativa imposta ipotecaria da corrispondere non si commisura all' intero credito garantito dall' ipoteca, come nel caso della cancellazione totale dell' iscrizione, ma, se inferiore, al valore degli immobili liberati. Quest' ultimo è rappresentato dal valore di aggiudicazione degli immobili trasferiti, come stabilito dalla normativa sull' imposta di registro. Alla luce di tali considerazioni, la base imponibile da assumere per la determinazione dell' imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da porre in essere ai sensi di un decreto di trasferimento è rappresentata dal minor valore tra l' ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili liberati possano costituire l' intero compendio oggetto dell' ipoteca. «Il Sole 24 Ore» 5 marzo 2015 I destinatari del «730» precompilato Modello 730 Provvedimento agenzia Entrate 23 febbraio 2015 Dichiarazione 730 precompilata. Premesso che l' articolo 1 del Dlgs 175/2014 dispone che l' agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, deve rendere disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell' anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, ex articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), cbis), d), g), (con esclusione delle indennità dei membri del Parlamento europeo), i) e l) del Dpr 917/1986 [ CFF 5149 e 5150], il provvedimento determina l' accesso a tale tipologia di dichiarazione. Il provvedimento definisce i destinatari del 730 precompilato per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, e stabilisce le modalità tecniche per consentire al contribuente ed agli altri soggetti autorizzati di accedere alla citata dichiarazione. In particolare, si prevede che il contribuente, in possesso delle credenziali per l' utilizzo dei servizi telematici dell' agenzia delle Entrate, può accedere direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata tramite le apposite funzionalità rese disponibili nell' area autenticata del medesimo sito dei servizi telematici; inoltre, il contribuente può accedere all' area autenticata utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall' Inps. In alternativa, il contribuente può avere accesso al proprio 730 precompilato conferendo apposita delega al proprio sostituto d' imposta, se quest' ultimo presta l' assistenza fiscale, ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato. In particolare, questi ultimi ricevono in via telematica dall' agenzia delle Entrate le dichiarazioni 730 precompilate degli assistiti che abbiano conferito apposita delega, formulando una richiesta contenente l' elenco dei codici fiscali di tali contribuenti, con l' indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta nonché di alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all' anno d' imposta precedente. Inoltre, i Caf ed i professionisti abilitati, al fine di poter gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, possono effettuare, previa acquisizione della delega, la richiesta di una singola dichiarazione 730 precompilata che, in tal caso, è resa disponibile in tempo reale, con l' accesso in via informatica. Al fine di consentire l' utilizzo dei dati indicati nel 730 precompilato per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative, le richieste possono essere effettuate entro il 10 novembre. Il provvedimento disciplina, altresì, il contenuto minimo e le modalità di conservazione della sopra citata delega. «Sito agenzia Entrate» 23 febbraio 2015 «Il Sole 24 Ore» 24 febbraio 2015 Circolare agenzia Entrate 26 febbraio 2015, n. 7/E Visto di conformità Chiarimenti. La circolare fornisce chiarimenti in merito alle modifiche contenute nel Dlgs 175/2014 («decreto Semplificazioni»), che ha introdotto, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare con riferimento alle sanzioni, ex articolo 39 del Dlgs 241/1997 [CFF 6598 ], alle garanzie, ex articoli 6 e 22 del Dm 164/1999 [CFF 6660 e 6676] ed alle modalità di esecuzione dei controlli, ex articolo 26 del Dm 164/1999 [CFF 6680 ], nonché offre un quadro riassuntivo sulla disciplina del visto di conformità e sugli adempimenti preventivi posti a carico dei soggetti che appongono tale visto, con particolare riferimento ai professionisti. In particolare, l' attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione 730 è riservata agli iscritti nell' Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed agli iscritti nell' Albo dei consulenti del lavoro ed il professionista non può avvalersi di una società di servizi per l' attività di assistenza fiscale. In merito alla decorrenza della facoltà di apporre il visto di conformità da parte dei professionisti, la Cm 14/E/2013 ha chiarito che il professionista deve essere abilitato a far data dal 30 giugno dell' anno nel corso del quale presta l' assistenza; al riguardo, in considerazione del nuovo termine per la Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 23 16 marzo 2015 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali presentazione delle dichiarazioni, si ritiene che, a decorrere dall' assistenza fiscale prestata nel 2015, il professionista debba essere abilitato dalla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, che sarà pubblicata sul sito Internet dell' agenzia delle Entrate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni. Si evidenzia che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell' apposizione del visto e ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele, ex articolo 39 del Dlgs 241/1997 [CFF 6598 ]. La circolare precisa inoltre che, per quanto riguarda il Modello 730, il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, salvo l' ammontare dei redditi da lavoro dichiarati che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (Cu). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all' ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione. La responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele ed è espressamente esclusa qualora l' infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Nel caso in cui gli stessi riscontrino errori che hanno comportato l' apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, avvisano il contribuente al fine di procedere all' elaborazione e trasmissione all' agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell' anno in cui è stata prestata l' assistenza. Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente, che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del Caf o del professionista, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell' importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. «Il Sole 24 Ore» 27 e 28 febbraio 2015. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 24 16 marzo 2015 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Enti locali Il monitoraggio nazionale. Previsto nel 2010 e ancora da completare. Casellario dell' assistenza, attuazione alla moviola Raccogliere in un' unica banca dati tutte le informazioni relative ai soggetti che hanno titolo alle prestazioni sociali e assistenziali e rafforzare i controlli. Vede la luce dopo quasi cinque anni il "casellario dell' assistenza", il grande occhio dell' Inps destinato a gestire dati e informazioni sui soggetti aventi titolo a prestazioni di natura socioassistenziale. A lungo atteso è stato istituito dal Governo Berlusconi con l' articolo 13 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 il casellario ha preso forma solo con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo scorso, del Dm del ministro del Lavoro n. 206 datato 24 dicembre 2014, che ne disciplina le modalità attuative. Il nuovo strumento serve a raccogliere e conservare tutti i dati relativi alle diverse prestazioni erogate e le informazioni utili alla presa in carico dei soggetti che ne beneficiano. Costituisce l' anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato, enti locali, organizzazioni no profit e organismi gestori di forme di previdenza e assistenza, i quali sono tenuti a fornire obbligatoriamente le informazioni contenute nei propri archivi. Il casellario è costituito da tre distinte banche dati: prestazioni sociali agevolate, prestazioni sociali, valutazioni multidimensionali. Quest' ultima contiene le prestazioni erogate con presa in carico da parte del servizio sociale, relative ai settori dell' infanzia, adolescenza e famiglia, della disabilità e non autosufficienza e della povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio. Il casellario ha come prima missione quella di raccogliere, conservare e gestire i dati relativi alle prestazioni sociali erogate nonché le informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse quelle sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno. Servirà inoltre ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con un occhio sui flussi di spesa. Inoltre, le informazioni del casellario saranno utilizzate per rafforzare i controlli connessi all' erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate dall' Isee e all' irrogazione di sanzioni per fruizioni illegittime. Il casellario, infatti, è intimamente legato all' indicatore della situazione economica, la cui norma istitutiva (l' articolo 5 del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011) aveva già preconizzato il rafforzamento del sistema dei controlli attraverso la condivisione degli archivi e la costituzione di una banca dati delle prestazioni condizionate all' Isee. Queste disposizioni sono state applicate col Dm Lavoro 8 marzo 2013 e col Dpcm n. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 25 16 marzo 2015 Pagina 5 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali 150/2013, a cui si è aggiunto l' articolo 16 del Dl 5/2012 (convertito dalla legge 35/2012) che obbliga gli enti erogatori a inviare all' Inps le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni , da oggi convogliate nel casellario dell' assistenza e nel sistema informativo dei servizi sociali (SISS). Tuttavia, il casellario non è ancora operativo. Sarà un futuro decreto direttoriale a fissare modalità attuative e specifiche tecniche per acquisizione, trasmissione e scambio dei dati. © RIPRODUZIONE RISERVATA Amedeo Di Filippo. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 26 16 marzo 2015 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Enti locali Welfare. Il nuovo Isee inciampa sulle «soglie» I Comuni non adeguano i valori per erogare i servizi ed è alto il rischio di esclusioni e rincari. Nuovo Isee con soglie vecchie. La maggior parte dei Comuni prende tempo sulla nuova versione del "riccometro", che è in vigore dal 1° gennaio e dovrebbe essere usata per fotografare la situazione economica delle famiglie e decidere chi ha diritto agli sconti sulle prestazioni sociali, assistenziali o scolastiche. L' indagine condotta dal Sole 24 Ore del Lunedì su un campione di capoluoghi di Regione rivela un set di strategie per evitare di applicare al 100% il nuovo Isee: per le prestazioni già iniziate (ad esempio gli sconti sulla retta del nido), quasi tutte le agevolazioni vengono confermate fino alla scadenza; per le prestazioni da chiedere in questo periodo, molti bandi sono prorogati; quando il bando non può più essere rinviato, si applicano i risultati del nuovo Isee alle vecchie soglie di accesso. Che cosa implica questo rinvio per i cittadini? L' applicazione delle vecchie soglie, di fatto, rischia di escludere chi risulta più "ricco" (o meglio meno povero) con i criteri di calcolo aggiornati, come gli anziani con casa di proprietà. Peccato che il Dpcm 159/2013 imponesse di adeguare le soglie prima che il nuovo sistema entrasse in vigore, cioè entro la fine del 2014. Le mosse dei Comuni Quasi tutti i Comuni che hanno risposto al questionario dichiarano di non aver modificato le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate. Qualche Comune ha in programma una revisione entro il 2015 (Genova, Bologna, Trieste, Napoli), altri (Roma, Perugia, Salerno, Bari e Catania) stanno studiando i possibili interventi. Mentre qualcuno, come Campobasso, deve ancora cominciare i corsi di formazione del personale sul nuovo Isee. Tra i pochi ad essersi attivati, Ancona ha rivisto le soglie per il settore scolastico, e sta studiando le modifiche per il settore sociale e assistenziale, mentre Aosta ha aumentato del 1520% i parametri per ottenere sconti sulla Iuc (Imu, Tasi e Tari). Il Comune di Milano, invece, ha riorganizzato l' assistenza domiciliare per anziani e disabili, introducendo da quest' anno la compartecipazione ai costi del servizio, basata sul nuovo Isee: sarà applicata alle nuove richieste, secondo le fasce definite dalla giunta, assicurando la gratuità a chi ha un Isee sotto 10mila euro. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 27 16 marzo 2015 Pagina 5 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Per i nidi e le materne comunali, l' amministrazione Pisapia stima che i nuovi criteri porteranno a una diminuzione dell' Isee per molte famiglie, con un doppio risultato: da un lato, alcuni cittadini pagheranno meno; dall' altro, visto che le fasce tariffarie resteranno invariate, la quota a carico del Comune potrà essere ridefinita. In tutti gli altri casi esaminati, i vecchi criteri di accesso alle prestazioni sono stati prorogati. A Venezia (che è commissariata), per le prestazioni richieste quest' anno sarà accettato il nuovo Isee, mantenendo le vecchie soglie «sino a diversa determinazione si legge nella delibera e comunque non oltre il 31.12.2015». L' eventuale revisione delle soglie sarà sperimentale, per «monitorarne l' andamento nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati nonché di equità sociale e sostenibilità economica». Il fronte delle Regioni Non sono ancora intervenute neppure le Regioni, che dovrebbero adeguare i regolamenti per le materie su cui hanno competenze, come l' edilizia residenziale pubblica o i servizi dell' area sociosanitaria. In alcuni casi sono stati attivati solo tavoli di confronto con i Comuni. Il Lazio, ad esempio, si è preso un anno di tempo per sperimentare sul campo gli effetti del nuovo Isee. Alla fine, la giunta regionale adotterà le nuove modalità della compartecipazione dei cittadini ai costi dei servizi. C' è poi il caso della Provincia di Trento, che vuole continuare a usare il proprio indicatore (l' Icef). C' è un contenzioso con lo Stato, su cui la Consulta dovrebbe pronunciarsi a fine aprile. La bocciatura del Tar Lazio Un altro ostacolo sul debutto del nuovo Isee è arrivato con tre sentenze gemelle del Tar Lazio (2454, 2458 e 2459 dell' 11 febbraio, si veda l' articolo a fianco) che hanno dichiarato illegittimo il Dpcm 159/2013, nella parte in cui fissa i criteri di calcolo del reddito delle famiglie con persone disabili. I Comuni attendono ora l' intervento del Governo, con il ricorso al Consiglio di Stato, e anche i sindacati sollecitano l' Esecutivo ad agire. Se il decreto dovrà essere modificato, in mancanza di una disposizione d' urgenza, i tempi rischiano di allungarsi: il Dpcm è nato dal concerto fra due ministeri (Lavoro ed Economia), su proposta dell' Inps, con il parere delle Entrate e del Garante della privacy, ed è passato poi in Parlamento per i pareri delle commissioni. Un iter non certo snello. Verso le nuove tariffe Se il nuovo Isee sopravviverà ai giudici amministrativi, i Comuni dovranno decidersi prima o poi ad adeguare le soglie d' accesso. Di sicuro, potranno basare le proprie decisioni sui risultati degli Isee "veri" presentati dai cittadini. Ma forse peserà anche un altro elemento: il calo del numero degli Isee presentati (e quindi degli sconti richiesti). Le domande, infatti, potrebbero diminuire, data la scarsa probabilità di ottenere le agevolazioni e il gran numero di voci da includere nel calcolo della situazione economica, non ultima la giacenza media dei propri conti correnti. © RIPRODUZIONE RISERVATA Valentina Melis Hanno collaborato: Nino Amadore, Antonello Cherchi, Giorgio Costa, Raoul De Forcade, Michela Finizio, Barbara Ganz, Augusto Grandi, Katy Mandurino, Francesca Mencarelli, Vincenzo Rutigliano, Vera Viola. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 28 16 marzo 2015 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Enti locali Norme bocciate. Per i disabili esiste solo l' indicatore «illegittimo» Da un mese abbondante a questa parte, tutte le dichiarazioni Isee rilasciate alle famiglie in cui c' è un disabile sono di fatto illegittime: gli enti che chiedono l' indicatore per decidere tariffe e modalità di erogazione degli aiuti, prima di tutto i Comuni ma anche le università e altre Pubbliche amministrazioni, non sanno come uscirne, e soprattutto gli utenti che bussano alla porta dell' ente per capire quanto devono pagare questo o quel servizio n o n riescono a ricevere una risposta definitiva. Tutto nasce dal fatto che il nuovo Isee, riformato a fine 2011 dal decreto «salvaItalia» del Governo Monti con l' obiettivo di ottenere una fotografia più reale della ricchezza delle famiglie, ha impiegato tre anni a decollare, ma solo cinque settimane per inciampare, per tre volte consecutive, sui tavoli dei giudici del Tar Lazio. Con le loro sentenze (si veda anche Il Sole 24 Ore del 14 febbraio), i magistrati amministrativi hanno detto che l' indicatore deve conteggiare solo «gli incrementi di ricchezza» che possono avere una ricaduta fiscale, e non «i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati» per compensare gli svantaggi che derivano dalla condizione di disabilità, come invece prevede il nuovo regolamento Isee (articolo 4, comma 2, lettera f del Dpcm 159/2013). I giudici, poi, hanno bocciato il meccanismo delle franchigie che abbattono l' Isee solo nelle famiglie con disabili minorenni (lettera d dello stesso articolo), creando una disparità considerata illogica rispetto alle situazioni in cui il disabile ha superato i 18 anni. Al loro apparire, le sentenze hanno acceso qualche giorno di dibattito, ma il problema arriva dopo. Nasce cioè dal fatto che né il ministero del Lavoro né l' Inps hanno comunicato nulla, nemmeno l' intenzione (probabile) di fare ricorso al Consiglio di Stato. Comuni, Province, Università e via elencando continuano naturalmente a chiedere l' Isee, che viene però calcolato dal cervellone dell' Inps il quale continua a disinteressarsi delle sentenze del Tar. Gli Isee elaborati dal sistema informatico, quindi, finiscono per attribuire alle famiglie dei disabili un Isee superiore a quello che si vedrebbero attribuire prendendo atto delle sentenze del Tar. Le conseguenze, in soldoni, sono tariffe più alte per gli asili (le iscrizioni avvengono giusto in questo periodo), per il trasporto scolastico, per le rette universitarie ma anche mancati sconti sulle bollette di acqua, luce e gas. Per capire le dimensioni del problema è sufficiente ricordare che in Italia i disabili sono 4,1 milioni, e che l' anno scorso sono state sei milioni le famiglie che hanno presentato l' Isee per ottenere qualche agevolazione. In questa situazione di stallo, i Comuni e gli altri enti non possono far altro che rilasciare l' Isee illegittimo, magari promettendo conguagli e compensazioni in futuro, quando il quadro si chiarirà. Si tratta però di una "pezza" inadeguata all' entità della questione che, per la sua delicatezza, anche in Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 29 16 marzo 2015 Pagina 5 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali caso di ricorso al Consiglio di Stato non permette certo di aspettare i tempi della giustizia amministrativa senza fare nulla. Anche perché l' allarme fra i Comuni si sta diffondendo, e negli ultimi giorni anche il delegato Anci per il welfare, il sindaco di Vicenza Achille Variati, ha chiesto al Governo di intervenire subito, almeno con una norma ponte che dia qualche certezza. [email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 30 16 marzo 2015 Pagina 8 Il Sole 24 Ore Enti locali Mercoledì 15 Lunedì 20 Giovedì 30 Mercoledì 15 Consorzio oli usati Versamento contributo Ultimo giorno per versare il contributo al consorzio obbligatorio degli oli usati dovuto dai gestori di impianti di produzione e di depositi fiscali. Riferimenti normativi Legge 27 febbraio 2002, n. 16, art. 7 Lunedì 20 Imballaggi Dichiarazione mensile Conai Scade il termine per produttori e importatori di imballaggi che nell' anno solare precedente hanno versato un contributo ambientale per singolo materiale superiore a 31mila euro devono inviare al Conai il modulo 6.1 (produttori) o il modulo 6.2 (importatori). Riferimenti normativi Regolamento Conai Dichiarazione esenzione Conai I fornitori (produttori) che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione dal contributo ambientale C o n a i s u l l a b a s e d e l l a documentazione autocertificata fornita dagli esportatori sono tenuti ad allegare alla dichiarazione periodica, da spedire entro oggi, una "Scheda quantità in esenzione" (modulo 6.3). Riferimenti normativi Regolamento Conai Giovedì 30 Rifiuti Versamento tributo speciale per il deposito in discarica Uultimo giorno per versare alla Regione la prima rata (1° trimestre) del tributo speciale per il deposito in discarica. L' obbligo riguarda anche i gestori di impianti di incenerimento senza recupero energetico. Riferimenti normativi Legge 28 dicembre 1995, n. 549 Albo nazionale gestori ambientali, versamento diritto di iscrizione Le imprese iscritte all' Albo nazionale gestori ambientali devono eseguire entro oggi il versamento del diritto d' iscrizione. L' ammontare del diritto annuale varia in funzione della categoria e della classe di appartenenza. Riferimenti normativi Dlgs 152/2006 e Dm 120/2014 Sistri Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Ultimo giorno per il versamento del contributo annuale d' iscrizione al Sistri. L' ammontare del contributo, invariato rispetto all' anno precedente, e le modalità di versamento sono indicati nell' Allegato II del Dm 52/2011. Riferimenti normativi Dm 52/2011, art. 7 e Allegato II. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 31 16 marzo 2015 Pagina 10 Il Sole 24 Ore Enti locali Lettere. Gioco, alcolici e tabacco: l' entrata giustifica il consumo Politici e studiosi tornano a dibattere sulla liberalizzazione della cannabis. Ciascuna parte sostiene la propria tesi con motivazioni che posso di volta in volta trovare condivisibili. Su un punto però vorrei fare un' osservazione: alcolici, gioco d' azzardo e sigarette è assodato che almeno se assunti oltre certe dosi risultano nocivi. Allora perché lo Stato non ha nulla da dire su questo tipo di consumi, ma si accontenta di trarne profitto con la tassazione? R. D. email Tanta carta dal giudice di pace Mi sono rivolto al giudice di pace di Milano per fare ricorso contro una multa notificata dai vigili con sei mesi di ritardo. Siamo nel 2015 e il Governo punta a promuovere la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Bene, allora è giusto sapere che gli uffici del giudice di pace pretendono ben cinque copie cartacee del ricorso e di tutti gli allegati. In più, "sconsigliano" di pagare il contributo unificato con il modello F23, ma "preferiscono" la marca da bollo. E se non si risiede a Milano, bisogna fare "elezione di domicilio" nel territorio comunale. Chi ha un amico può indicare il suo indirizzo, gli altri devono rivolgersi a un avvocato, e pazienza se per questo tipo di ricorsi il cittadino può stare in giudizio senza legale. Ma dove è finita la Pec? O. C. email. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 32 16 marzo 2015 Pagina 11 Il Sole 24 Ore Enti locali LE PAROLE CHIAVE. 1 Affitto breve Con i contratti di tipo turistico è possibile prendere in locazione degli appartamente anche solo per pochi giorni. Proprietario e inquilino possono stabilire di comune accordo tutte le condizioni che regolano la locazione. Tuttavia, per evitare possibili conflitti, è consigliabile utilizzare il modello di contratto per le locazioni weekend, pensato proprio per gli affitti di 2/3 giorni. 4 Comparatori di hotel Sono portali, come www.trivago.it e www.kayak.it, su cui è possibile ricercare la soluzione di pernottamento più adatta alle proprie esigenze. Basta inserire la destinazione e le data desiderata per avere una lista delle offerte di hotel, bed & breakfast e ostelli. In questi comparatori è possibile affinare la ricerca filtrandola per prezzo, distanza dalla spiaggia, numero di stelle o giudizi. 2 Cedolare secca Aliquota di tassazione fissa che può essere applicata, a scela del proprietario, sui redditi da locazioni. È applicabile sui contratti a canone libero nella misura del 21%. È, inoltre, prevista un' aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative. Dal 2013 l' aliquota per questi contratti è del 15%, ridotta al 10% per il quadriennio 20142017. 5 Motori di ricerca aerei Piattaforme via internet su cui è possibile ricercare le migliori combinazioni di voli in tutto il mondo. basta inserire la città di partenza, la destinazione, le date di andata e ritorno, per avere una lista di offerte ordinata per prezzo. Nella maggior parte dei motori di ricerca è possibile anche abbinare al volo una struttura alberghiera o noleggiare un' auto. 3 Compagnie low cost Quando si parla di viaggi in aereo, con il termine low cost si fa riferimento a compagnie che offrono biglietti a prezzi più vantaggiosi rispetto alle compagnie più tradizionali. Questo è possibile perché agli utenti viene offerto solo il servizio essenziale di trasporto aereo. Le compagnie low cost, però, hanno regole molto stringenti, per esempio sul numero e peso dei bagagli, la cui violazione comporta il pagamento di un extra. 6 Sharing economy Economia della condivisione. Declinata sul turismo e l' accoglienza, promuove forme collaborative per la condivisione di un appartamento o di un posto letto, come "Airbnb" (www.airbnb.it), o per la condivisione di pranzi e cene. Su siti come www.homeeschange.com, invece, famiglie e persone possono scambiarsi i rispettivi appartamenti per le vacanze. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 33 16 marzo 2015 Pagina 18 Il Sole 24 Ore Enti locali Investimenti. Dal 2015 Pechino ha speso 5 miliardi di dollari. L' euro più debole attira in Europa i capitali della Cina Dall' inizio di marzo la moneta unica ha perso il 25% sul renmimbi. Rita Fatiguso Pechino L' euro ridotto all' osso sul renminbi spinge le imprese cinesi a intensificare gli investimenti in Europa. A marzo la moneta unica ha perso il 25% sulla valuta cinese rispetto allo stesso mese dell' anno precedente, e per giunta s u l m e s e prossimo si scaricherà anche l' effetto QE della Banca centrale europea: tutte ottime ragioni per intensificare le mosse in una delle aree del mondo a più alto valore aggiunto per le imprese cinesi, affamate di tecnologia e di soluzioni avanzate soprattutto in piazze politicamente stabili. Le operazioni di acquisizione di Club Med e Louvre Hotels Group, rispettivamente per 4,3 miliardi e 1,5 miliardi di dollari, dimostrano che il 2015 si è aperto alla grande per gli investimenti cinesi. Non solo. Nell' Unione e u r o p e a n e i servizi finanziari sono stati investiti più di 2 miliardi di dollari di provenienza cinese, specie negli ultimi due anni, grazie alla progressiva liberalizzazione finanziaria e a nuove opportunità legate all' internazionalizzazione del renminbi. La Cina, inoltre, sta perfezionando il sistema di scambi internazionali crossborder e in Europa ha ormai le sue roccaforti Londra, Francoforte, Parigi che stanno diventando hub finanziari necessari a rendere più agevoli le operazioni effettuate tra Cina ed Europa. Non a caso il magnate Wang Jianlin creatore dell' impero Wanda Dalian ha appena eletto la Gran Bretagna sua meta preferita per gli affari. Snocciola i dati Marco Marazzi di Baker & Mckenzie, avvocato esperto di operazioni crossborder, che ha coordinato un dossier sul tema: «Gli investimenti cinesi l' anno scorso sono stati pari a 18 miliardi di dollari, raddoppiati rispetto al 2013; 153 operazioni con tre settori in prima linea: l' alimentare, il settore energetico e l' immobiliare. Il Regno Unito con 5,1 miliardi è stato il primo mercato, seguito dall' Italia con 3,5 miliardi e poi dai Paesi Bassi con 2,3 miliardi. Segno che gli investitori cinesi stanno chiaramente sfruttando le opportunità sui mercati più soggetti ad instabilità economica, ma continuano a non sottovalutare il vantaggio di investire in Paesi più stabili politicamente». La crescita, nel 2014, è stata trainata dagli investimenti in nuovi settori tra cui il real estate, il food, i settori finanziari. Big come Pizza Express nel Regno Unito e Peugeot Citroen in Francia tra le società destinatarie dei maggiori investimenti cinesi nel 2014. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 34 16 marzo 2015 Pagina 18 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali E l' Italia? Il 2014 è stato un anno eccezionale, se paragonato ai parametri usati per i vini: nel 2014 è stata il primo mercato dell' Eurozona: ben 2,490 miliardi nell' energia, 598 milioni nei macchinari industriali, a seguire nel settore alimentare e agrobusiness 50 milioni e nei prodotti di consumo 32. Gli investimenti diretti cinesi erano quasi inesistenti fino al 2004, poi la media è stata di poco meno di 1 miliardo all' anno. A partire dal 2009 i flussi d' investimento sono triplicati a quasi 3 miliardi, prima di triplicare ancora nel 2010 oltre i 10 miliardi. In totale dal 2009 i flussi d' investimenti cinesi in Europa sono stati di 55 miliardi. Aziende del made in Italy, asset immobiliari a Milano e Roma, hotel e resort, turismo, moda e aziende tecnologiche sono nel mirino. Gli affari con un valore superiore a un miliardo rappresentano ancora la maggior quota sul totale degli investimenti cinesi in Europa, le piccole (sotto i 100 milioni) e medie (tra 100 milioni e 1 miliardo) operazioni di M&A sono cresciute molto a partire dal 2011, anche perché meno rischiose. La Cina deve ancora sbrogliare il nodo del porto del Pireo, un deal rimasto incagliato nelle turbolenze della crisi della Grecia. I cinesi però guardano alla logistica e ai servizi pubblici e a differenza di un tempo accettano di acquistare quote nel capitale senza più l' idea fissa di dover acquistarne la totalità. Toby Clark, a capo dell' Investment Banking di CICC Europe, dice che «le ultime operazioni denotano un salto di qualità da parte dei cinesi nelle loro politiche di investimenti diretti». Va ricordato che il governo cinese sta già applicando le nuove strategie taglia burocrazia, incluso l' ok un tempo sacro della Safe, l' autorità che si occupa della valuta estera. Una cosa è certa: gli investimenti immobiliari commerciali in Europa hanno compensato la flessione del settore energia. Da zero a prima del 2013, nel corso del 2014 gli investimenti cinesi nel real estate commerciale europeo sono saliti ai 3 miliardi nel 2014. Senza contare gli investimenti per progetti di sviluppo futuri. Ma occhio anche allo shopping alimentare: l' olio italiano Doc Filippo Berio comprato dagli shanghaiesi di Brightfood è un precedente che farà scuola. © RIPRODUZIONE RISERVATA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 35 16 marzo 2015 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Enti locali L' AGENDA DEL PARLAMENTO A CURA DIROBERTO TURNO. Le banche popolari col decreto che scade tra 9 giorni, il divorzio breve o addirittura "lampo", l' anticorruzione e il falso in bilancio: è u n calendario denso, anche di incognite, quello che attende il Senato in aula questa settimana. Con l' aggiunta della riforma della burocrazia, che è in commissione ormai da più di 340 giorni. E il decreto legge sull' Imu agricola che va verso il traguardo alla Camera. Il tutto nel segno di una primavera parlamentare che si annuncia caldissima. Con la "buona scuola", la riforma della Rai e il disegno di legge sulla concorrenza (non ancora arrivato alle Camere) in lista d' attesa. DECRETI LEGGE Provvedimento N. atto Scad. Stato dell' iter Misure urgenti per le banche e gli investimenti C 2844 25mar ? All' assemblea della Camera Esenzione dall' Imu agricola, proroga per l' esercizio della delega fiscale C 2915 25mar ? Approvato dal Senato. La commissione Finanze della Camera ne ha concluso l' esame Missioni internazionali e misure antiterrorismo C 2893 20apr ? All' esame delle commissioni riunite Giustizia e Difesa della Camera Election day nelle R e g i o n i e n e i Comuni ? A p p r o v a t o d a l Consiglio dei ministri del 12 marzo DISEGNI DI LEGGE Riforma della legge elettorale C 3B Approvato dal Senato. Assegnato in terza lettura alla comm. Affari costituzionali Camera presentato da 440 giorni Riforma del Senato, del titolo V, abolizione delle Province e del Cnel (Sisto, FI e Fiano, Pd) C 2613 Approvato dal Senato. All' esame dell' assemblea della Camera Delega per la riforma della Pa (Pagliari, Pd) S 1577 All' esame della comm. Affari costituzionali del Senato. present. da 342 gg. Misure sanitarie omnibus Ddl Lorenzin (De Biase, Pd) S 1324 All' esame della commiss. Igiene e sanità del Senato presentato da 388 giorni Green Economy collegato alla legge di Stabilità 2014 (Vaccari, Pd) S 1676 Approvato dalla Camera. All' esame della comm. Ambiente del Senato presentato da 397 giorni Misure anticorruzione e sul falso in bilancio (D' Ascola, Ncd) S 19 All' esame della commiss. Giustizia del Senato presentato da 737 giorni Competitività nel settore agricolo collegato manovra 2014 (Formigoni, Ncd) S1328 La commissione Agricoltura del Senato ha concluso l' esame presentato da 397 giorni. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 36 16 marzo 2015 Pagina 30 Il Sole 24 Ore Enti locali Persone fisiche. Il contribuente iscritto all' Aire, consigliere di due società nel nostro Paese, versa le imposte allo Stato elvetico. Alla prova la residenza in Svizzera Contratto di lavoro, bollette e polizze all' estero superano l' elezione di domicilio in Italia. L' elezione del domicilio fiscale in Italia da parte del connazionale residente all' estero è irrilevante ai fini della determinazione della sua residenza fiscale. Il domicilio individua l' amministrazione territoriale compente a cui presentare il modello Unico. La residenza, invece, determina la nazione nella quale pagare le imposte. Sono queste le conclusioni della sentenza 88/32/15 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Izzi). L' amministrazione contesta per il 2005 a un italiano residente in Svizzera l' omessa dichiarazione dei compensi percepiti come consigliere da due società operanti in Italia. Al contribuente, che risiede all' estero anche se ha eletto domicilio in Italia presso la sede della società, viene contestato il recupero. Inoltre, i suoi compensi hanno subìto la ritenuta alla fonte. Questa tesi viene rigettata in Ctp, ma riproposta con successo dall' ufficio in appello. La questione di diritto Dapprima la Ctr chiarisce i «concetti di residenza e domicilio fiscale, che in parte si rifanno, ma che ad ogni modo si distinguono, da quelli di residenza e domicilio ai fini civilistici». Civilisticamente la residenza è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale, il domicilio è invece il luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Fiscalmente è il luogo in cui la persona per la maggior parte del periodo di imposta è iscritta nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato la sede dei suoi affari od interessi o la dimora abituale. Le persone fisiche residenti nel territorio dello stato hanno il domicilio fiscale nel Comune dell' anagrafe in cui sono iscritti, e quelle non residenti il domicilio fiscale nel Comune in cui è prodotto il reddito. Quindi, secondo la Ctr, «se da un lato la residenza rileva ai fini dell' assoggettabilità alla disciplina Irpef, o ai fini della deroga alla disciplina "ordinaria", il domicilio fiscale rileva meramente ai fini dell' individuazione dell' amministrazione finanziaria territorialmente competente a ricevere la dichiarazioni e svolgere l' attività di controllo e accertamento». Pertanto, anche il soggetto non residente, che però percepisce un reddito nel territorio italiano, dovrà eleggere un domicilio fiscale nel nostro Paese. Il fatto che non sia residente acquista valore ai fini dell' imposizione concreta, cioè in relazione quantum dovuto. La questione di fatto Il contribuente, però, non ha la residenza fiscale in Italia in quanto si è cancellato dall' anagrafe del Comune nel 1997, anno a partire dal quale risulta iscritto all' Aire. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 37 16 marzo 2015 Pagina 30 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Come riporta la sentenza, per dimostrare la propria residenza ai fini civilistici (dimora abituale) al di fuori del territorio italiano, il contribuente ha prodotto in giudizio: i certificati di domicilio in Svizzera; il libretto per stranieri rilasciato dalle autorità svizzere; l' assicurazione sanitaria elvetica; una polizza di previdenza sottoscritta in Svizzera; le bollette di acqua, luce e gas; le prove dell' assenza di qualsiasi abitazione in Italia, di proprietà o in locazione; il contratto di lavoro da cui risulta un reddito di origine elvetica maggiore rispetto a quello percepito in Italia. Secondo i giudici, il contratto di lavoro, la documentazione fiscale e l' ulteriore documentazione prodotta possono ritenersi sufficienti a dimostrare come anche il domicilio, cioè la sede principale di affari ed interessi del privati, non possa collocarsi in Italia, ma in Svizzera. © RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Benigni Ferruccio Bogetti. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 38 16 marzo 2015 Pagina 30 Il Sole 24 Ore Enti locali IN BREVE IN BREVE 01 domicilio fiscale È il luogo indicato dalla persona fisica per individuare l' ufficio territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione (articolo 58, Dpr 600/73) 02 residenza fiscale È il luogo dove la persona fisica (almeno una condizione): è iscritta per la maggior parte dell' anno solare nell' anagrafe della popolazione residente; ha nel territorio dello Stato la sede principale dei propri affari ed interessi; ha nello Stato il luogo di dimora abituale (articoli 2, Tuir, e 43, Codice civile) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 39 16 marzo 2015 Pagina 30 Il Sole 24 Ore Enti locali Appalti pubblici. La ristrutturazione urbanistica. Nuovi marciapiedi e piste ciclabili: ok all' Iva del 10% Gli interventi di ristrutturazione urbanistica che modificano il tessuto urbano con la costruzione di nuovi elementi godono dell' aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Questo, in sintesi, quanto disposto dalla Ctp Ravenna con la sentenza n. 93/02/15 depositata lo scorso 12 febbraio. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale l' ufficio contestava la mancata applicazione dell' aliquota Iva ordinaria in due fatture emesse da una società cooperativa nei confronti di due Comuni. In particolare secondo l' amministrazione finanziaria le opere commissionate e svolte riguardavano la manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti stradali urbani già esistenti e pertanto non era applicabile l' Iva agevolata al 10%, che trova applicazione solo in caso di prestazioni relative alla realizzazione di opere ex novo o ristrutturazione urbanistica. La stessa risoluzione 202/08 precisava che i lavori di pavimentazione delle strade, consistendo in una mera miglioria e non in un' effettiva nuova costruzione, scontano l' Iva ordinaria, salvo che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residenziali. L' atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente, la quale eccepiva, tra l' altro, che le lavorazioni eseguite rientravano tra quelle che potevano usufruire dell' Iva agevolata di cui alla tabella A Parte III del Dpr 633/72. La Commissione ha accolto nel merito il ricorso. Nel caso di specie veniva accertato che per la prima fattura contestata sebbene le opere riguardassero interventi di manutenzione periodica, straordinaria e pronto intervento delle pertinenze stradali e relativa segnaletica i lavori avevano in effetti comportato la costruzione di marciapiedi, nuova segnaletica stradale e il rifacimento delle fognature: quindi era stata effettuata una «sostituzione dell' esistente tessuto urbano». La seconda fattura oggetto del giudizio riguardava invece lavori per il rifacimento di tratti stradali già esistenti, ma che avevano comunque «interessato e variato il tessuto urbano» con la costruzione ex novo di marciapiedi, di nuova pavimentazione, di una nuova pista ciclabile, nuovi parcheggi e illuminazione. La Ctp, in base alla documentazione prodotta dalla contribuente (comprensiva di perizia tecnica), ha ritenuto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria contestate rientrassero nell' ambito del recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistica di cui all' articolo 31, comma 1, della legge 457/78, con conseguente applicazione dell' Iva al 10 per cento. Tale norma, alla lettera e) definisce infatti gli interventi di ristrutturazione urbanistica come quelli «rivolti a sostituire l' esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 40 16 marzo 2015 Pagina 30 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale». I giudici hanno anche precisato che in casi del genere è necessario verificare di volta in volta l' esistenza delle caratteristiche indicate dalle norme di riferimento che possano qualificare l' opera come intervento di recupero ad aliquota agevolata. © RIPRODUZIONE RISERVATA Stefano Sereni. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 41 16 marzo 2015 Pagina 33 Il Sole 24 Ore Enti locali Manutenzione. Il modello non è unico. Faidate anche per il libretto I nuovi libretti di impianto, compilati secondo le disposizioni del Dpr 74/2013 e del successivo decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, sono entrati in vigore a livello nazionale meno di sei mesi fa, il 15 ottobre 2014. E ad oggi, sono già cinque i diversi modelli predisposti per la compilazione del modulo: uno statale e quattro particolari, imposti da Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto per i territori di propria pertinenza. Il nodo è, ancora una volta, quello dei poteri concorrenti fra Stato e Governi locali, i n materia di energia e dei diritti acquisiti con la cosiddetta clausola di cedevolezza dell' articolo 17 del Dlgs 192/2005. L e Regioni h a n n o v a r a t o n o r m a t i v e p e r organizzarsi da sé in materia di manutenzione e controllo degli impianti termici, nonostante che il Dm 10 febbraio 2014 lascerebbe sulla carta ai territori solo la possibilità di aggiungere eventuali schede peculiari a uno strumento che, nel suo complesso, è fatto proprio per essere ovunque uniforme. La prima Regione a distinguersi è la Lombardia . Con un decreto del direttore generale, che attua la delibera X/1118 del 20 dicembre 2013, l' amministrazione ha predisposto un proprio modello di libretto, scaricabile dal sito del Catasto regionale unico degli impianti termici (www. curit.it) e moduli diversi da quelli nazionali anche per i rapporti di efficienza, e in numero di cinque anziché quattro, perché la Regione tratta a parte i dispositivi a biomassa. Corre per sé anche il Veneto , dove il libretto è stato introdotto dalla delibera n. 1363 del 28 luglio 2014. Lo strumento è corredato da un vademecum di istruzioni alla compilazione e viene richiesta a livello locale l' integrazione obbligatoria della periodicità delle manutenzioni. Il Piemonte ha istituito con la recente delibera 13381/2014 il catasto degli impianti, che mancava, e ha adottato un modello locale di libretto. In Emilia Romagna , dove il catasto degli impianti è ancora in itinere, il nuovo libretto contiene 15 schede al posto delle 14 stabilite dal ministero dello Sviluppo: la Regione, infatti, richiede una serie di dettagli aggiuntivi, non previsti a livello centrale. Se le Regioni in molti casi decidono da sole, non sono da meno alcuni enti locali. Singolare e recente (di inizio gennaio) la comunicazione trasmessa dal Comune di Venezia a tutti i manutentori. La Città, pur prendendo atto di come, a livello regionale, sia entrato in vigore il Castasto Circe per la trasmissione automatica e telematica del rapporto di controllo, precisa che questa nuova procedura si aggiunge, ma non sostituisce in alcun modo la pratica di autocertificazione già in uso sul territorio municipale e che prevede l' apposizione di un bollino sulla copia cartacea del rapporto stesso, che continua a dover Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 42 16 marzo 2015 Pagina 33 Il Sole 24 Ore Enti locali < Segue essere prodotta. © RIPRODUZIONE RISERVATA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 43 16 marzo 2015 Pagina 34 Il Sole 24 Ore Enti locali Domande & risposte. Come gestire ingressi, uscite e mobilità Esuberi con obbligo di ricollocazione La destinazione delle facoltà assunzionali al riassorbimento dei dipendenti provinciali è un obbligo? La circolare 1/2015 dei ministeri di Pa e Affari regionali ha chiarito che, prioritariamente, le facoltà assunzionali devono essere destinate al reperimento di categorie infungibili, all' immissione in ruolo dei vincitori di concorso, le cui graduatorie sono in essere al 1° gennaio 2015, e alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dei dipendenti assunti a parttime (articolo 3 della Legge 244/2007). Le risorse rimanenti devono essere riservate al riassorbimento del personale soprannumerario. Nella legge il legislatore ha u s a t o l ' i n d i c a t i v o p r e s e n t e ( « g l i enti destinano») e questo, secondo la Consulta, fa sorgere un obbligo in capo agli enti ai quali la norma è diretta. Vincoli estesi al nuovo turn over È obbligatorio destinare la restante percentuale della spesa relativa al personale cessato nel 20142015 al riassorbimento dei dipendenti della provincia? Come per le facoltà assunzionali, anche per l' ulteriore 40% per l' anno 2015 e 20% per il 2016 della spesa relativa alle cessazioni dell' anno precedente, che non rappresentano facoltà assunzionali, il legislatore ha usato il verbo all' indicativo («destinano»). Si deve però segnalare che la Corte dei Conti per la Lombardia, con la delibera 85/2015, abbraccia la tesi contraria affermando, relativamente al riassorbimento, che «le Regioni e gli enti locali possono destinare la restante percentuale di spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015», prospettando, quindi, una facoltà. A rischio anche gli spazi aggiuntivi La spesa di personale a disposizione in base al comma 557 della legge 296/2006, che ecceda la spesa relativa alle cessazioni dell' anno precedente, considerata nella misura del 100%, può essere destinata ad assunzioni discrezionali? Dalla circolare 1/2015 sembra evincersi che, in capo a Regioni ed enti locali, sussista un obbligo di riservare tutta la spesa di personale a disposizione per il riassorbimento dei dipendenti in soprannumero. Di conseguenza, non ci sarebbe spazio per ulteriori assunzioni. La posizione sembra andare oltre la norma, che destina al riassorbimento degli esuberi solo le facoltà assunzionali e la restante percentuale della spesa relativa al personale cessato nel biennio 20142015, lasciando alla discrezionalità dell' ente la gestione della restante spesa di personale a disposizione (Corte dei Conti Lombardia, la delibera 85/2015). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 44 16 marzo 2015 Pagina 34 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Possibile assumere a tempo determinato Nelle more della ricollocazione degli esuberi delle Province, il Comune può procedere a un' assunzione a tempo determinato, a fronte della cessazione di un dipendente avvenuta nel 2014? Questa procedura appare corretta. Infatti, il Comune è obbligato a comunicare alla Funzione pubblica la facoltà assunzionale derivante dalla cessazione avvenuta nel 2014 e il dipartimento farà incontrare questa offerta con la domanda degli esuberi di Province e Città metropolitane. L' operazione, però, richiederà tempo. A fronte della necessità di sotituire immediatamente il dipendente mancante, l' ente può ricorrere a un contratto di lavoro a tempo determinato,sussistendo le esigenze temporanee richieste dall' articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001. Incarichi a contratto Nel 2015 e nel 2016 è possibile stipulare un contratto individuale a tempo determinato in base all' articolo 110, comma 1, del Tuel? È necessario distinguere se la vacanza del posto deriva dalla cessazione di un dipendente di ruolo oppure sia determinata da altre cause. Nella prima ipotesi, si esclude la possibilità di stipulare un contratto ex articolo 110 fino alla scadenza del mandato del sindaco, in quanto la cessazione che si colloca a monte darà origine alle facoltà assunzionali da destinare al riassorbimento del personale delle Province. Si deve considerare come se il posto non fosse disponibile. Qualora il posto sia vacante per altri motivi (cessazione di un precedente contratto di lavoro stipulato sempre in base all' articolo 110, comma 1 del Tuel, nuova istituzione, eccetera) si può ipotizzare la copertura mediante un contratto ex articolo 110. Istruzioni incerte sulla mobilità È legittimo procedere a una mobilità volontaria fra enti? La circolare 1/2015 nega la possibilità di ricorrere all' istituto della mobilità volontaria aperta a tutti i dipendenti della Pa nel 2015 e 2016, mentre consente, nelle more dell' incontro fra domanda e offerta di lavoro, procedure di mobilità riservate ai dipendenti provinciali, non limitandole alla Provincia dell' ente che intende attivare la procedura. La posizione appare un po' debole, tanto che alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (Sicilia delibera 119/2015; Lombardia, delibera 85/2015) si sono già espresse in senso contrario, evidenziando come la norma disponga solo per l' intero budget corrispondente alle cessazioni dell' anno precedente, mentre le mobilità sono neutre come affermato dalla stessa Funzione Pubblica (circolare 4/2008). La sezione Puglia (66/2015) invece si allinea alle istruzioni della circolare 1/2015. Il nodo dei profili assenti in Provincia È possibile seguire le ordinarie modalità di assunzione se un profilo professionale non sia presente nella Provincia di appartenenza? Come chiarito nella circolare 1/2015, le Province e le Città metropolitane devono comunicare alla Funzione pubblica il personale in soprannumero mentre le Regioni e gli enti locali devono trasmettere al dipartimento le facoltà assunzionali e la restante percentuale della spesa relativa al personale cessato nel biennio 20142015. La Funzione pubblica gestirà l' incontro fra domanda e offerta di lavoro. Di conseguenza, non rientra nelle attribuzioni riconosciute agli enti locali quella di verificare l' esistenza di un determinato profilo professionale nell' amministrazione della provincia di appartenenza, la cui presenza ovvero la cui assenza non ha nessuna conseguenza per il Comune. Scelte libere solo dopo gli esuberi Una volta riassorbiti tutti i dipendenti dell' amministrazione provinciale di appartenenza, è legittimo tornare alle ordinarie modalità di assunzione? Con l' operazione disegnata nella legge di stabilità 2015 appare evidente che lo scopo del legislatore consiste nell' esperire tutti i tentativi per ricollocare il personale soprannumerario delle amministrazioni provinciali e delle Città metropolitane, risultante a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche. Questi tentativi coinvolgono, in primis, le Regioni e gli enti locali e, qualora le facoltà assunzionali di questi non bastino, si fa ricorso al ricollocamento presso gli uffici periferici delle amministrazioni dello Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 45 16 marzo 2015 Pagina 34 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Stato. In questa logica, è evidente che, prima di tornare alle normali regole sulle assunzioni, devono essere ricollocati tutti i dipendenti in soprannumero delle amministrazioni provinciali e non solo quelli della Provincia di appartenenza, anche se tale riassorbimento dovesse comportare il superamento dei 50 chilometri in termini di distanza. Sì alle trasformazioni dei part time È concessa la trasformazione a tempo pieno solo dei dipendenti assunti a parttime ovvero anche per i dipendenti che, assunti full time, hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro a parttime? La trasformazione del rapporto a tempo pieno, per i dipendenti assunti a parttime, viene riconosciuta non dalla disposizione normativa, che non ne parla, ma dalla circolare 1/2015. Il riferimento legislativo è individuato nell' articolo 3, comma 101, della legge 244/2007, che consente questa trasformazione nell' ambito delle facoltà assunzionali dell' ente. Condizione che non rappresenta un problema nel caso di specie in quanto si stanno destinando le facoltà assunzionali. La previsione non è estensibile, in via analogica, al personale assunto a tempo pieno che, successivamente ha chiesto il parttime e, dopo il biennio, intende tornare nuovamente a tempo pieno. Questa trasformazione non è considerata nuova assunzione e, quindi, non sembra essere consentita nel biennio 20152016. Nulle le assunzioni fuori dai vincoli Quali sono le conseguenze per le assunzioni effettuate nel mancato rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l' anno 2015? Come già evidenziato, dalla disposizione normativa emerge in maniera forte la volontà del legislatore di esperire tutti i tentativi per ricollocare i dipendenti delle Province e delle Città metropolitane dichiarati in soprannumero a seguito del taglio delle dotazioni organiche. Per tale motivo, anche la sanzione, nel caso di mancato rispetto delle nuove regole, risulta particolarmente pesante. È lo stesso comma 424 della legge di stabilità che prevede la nullità delle assunzioni effettuate nel mancato rispetto della norma. Come si ricorderà, la nullità non è soggetta a prescrizione e può essere fatta valere da chiunque. L' atto nullo comporta la responsabilità diretta da parte del soggetto che lo sottoscrive, il quale non ha, in ogni caso, impegnato l' amministrazione ma solamente il dipendente stesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 46 16 marzo 2015 Pagina 34 Il Sole 24 Ore Enti locali Passaggio al digitale/1. I punti critici. Fatture elettroniche a corto di istruzioni nei casi di irregolarità Rispetto ai dati fiscali, la fattura Pa risulta gravata di ulteriori contenuti amministrativi, il che comporta nuovi e inevitabili problemi applicativi. Si consideri, ad esempio, il caso di ricevimento di fatture cartacee emesse dal 31 marzo in poi. Secondo la circolare 1/14 del Dipartimento delle Finanze, in tali casi «non è consentita l' emissione di una seconda fattura in formato elettronico. Non sarebbe in effetti possibile emettere note di accredito a storno delle fatture cartacee già emesse perché queste ultime non presentano alcuni dei vizi che ne permettono una rettifica ai fini Iva». Resta peraltro il fatto che la fattura cartacea non potrà essere pagata, dal momento che per esplicita previsione della norma istitutiva dalla fattura Pa (articolo 1, comma 210 della legge 244/07) le pubbliche amministrazioni non potranno più accettare fatture cartacee, né effettuare alcun pagamento sino all' invio della fattura stessa in forma elettronica. Rispetto alle indicazioni della circolare 1/14, la riemissione in forma elettronica della fattura sembra dunque imporsi per forza di cose. Anche qui, tuttavia, occorre fare i conti con l' articolo 21, comma 1, ultimo periodo del decreto Iva, secondo cui la fattura si intende emessa all' atto della sua spedizione o trasmissione telematica. Rispetto alla fattura cartacea emessa per errore, la nuova fattura elettronica verrà con ogni probabilità inviata in un momento successivo, in violazione dell' articolo 21: da qui l' opportunità di un chiarimento ministeriale volto a precisare la non sanzionabilità della riemissione di una fattura elettronica che fa seguito a una precedente fattura erroneamente emessa in forma cartacea. Resta poi da chiarire il significato del termine «accettazione» delle fatture Pa riportato nell' articolo 1 della legge 244/07, oltre che del suo simmetrico il rifiuto della fattura Pa cui fa cenno la circolare 1/14 per il caso di fatture elettroniche non attribuibili all' amministrazione. Per la sua stessa natura di documento destinato a produrre effetti simmetrici e opposti rispetto alle controparti, una fattura può essere annullata o rettificata attraverso un successivo documento di accredito. Per l' ipotesi di rifiuto resterebbero a questo punto da chiarire i riflessi Iva in capo al fornitore che si vedesse respingere la fattura: dovrebbe emettere una nota di accredito a uso interno? Ulteriori chiarimenti si rendono necessari per l' ipotesi di ricevimento di fatture elettroniche irregolari sotto il profilo amministrativo, perché ad esempio sprovviste del codice Cig o Cup; nell' evenienza, le Pa non possono procedere al pagamento delle fatture (Dl 66/14, art. 25). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 47 16 marzo 2015 Pagina 34 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Se il fornitore fosse informato dell' irregolarità entro 15 giorni dal momento della ricezione della fattura da parte della Pa, potrebbe inviare un nuovo file con la stessa data di emissione e lo stesso numero della fattura rifiutata (sempreché l' Agenzia non riscontri una violazione dell' articolo 21 circa la contestualità dell' emissione e dell' invio delle fatture). In tal caso, l' emissione di nota di accredito seguita da una nuova fattura corretta, di per sé semplice e ragionevole, potrebbe risultare problematica per due ordini di motivi: perché, come precisato dalla circolare 1/14, una fattura che sotto il profilo fiscale risulta corretta non può essere successivamente oggetto di (nota di) variazione; perché la nota di accredito vale ad annullare (o rettificare) una precedente fattura, non anche a giustificare l' emissione di una fattura successiva, la quale risulterà inevitabilmente tardiva rispetto al momento in cui l' operazione (che aveva dato origine alla prima fattura) è avvenuta. Da qui l' opportunità (meglio: la necessità) di un intervento ministeriale volto a confermare la non sanzionabilità di fatture riemesse tardivamente, in quanto carenti di dati non fiscali. © RIPRODUZIONE RISERVATA Alessandro Garzon. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 48 16 marzo 2015 Pagina 34 Il Sole 24 Ore Enti locali Personale. Il Dl 90 aveva ampliato il turn over ma la manovra ha invertito la rotta per assorbile gli esuberi delle Province. Negli enti rischio di nuovi precari La legge di stabilità ha chiuso gli spazi assunzionali ma non i contratti flessibili. Il legislatore del giugno scorso ha "illuso" gli enti locali prospettando loro un' apertura significativa in tema di assunzioni. Il decreto sulla Pubblica amministrazione (Dl 90/2014) ha infatti portato le percentuali di sostituzione del personale cessato, allora fissate nel 40% della relativa spesa, al 60% per il 2015, all' 80% per il biennio 2016207 per arrivare al turn over pieno nel 2018. E per gli enti virtuosi il 100% era garantito già dal 2015. Ma questa illusione è durata sei mesi. Il Governo ha infatti presto ingranato la retromarcia e, nella legge di stabilità 2015, le esigenze dei Comuni hanno dovuto cedere il passo all'«interesse superiore» rappresentato dal riassorbimento dei dipendenti delle Province e delle Città metropolitane dichiarati in soprannumero a seguito dei tagli alle rispettive dotazioni organiche. L' obiettivo è chiaro e si identifica nei risparmi di spesa (un miliardo di euro nel 2015, due miliardi nel 2016 e tre miliardi a partire dal 2017). E tale obiettivo deve essere perseguito, a nulla rilevando se questo comporta notevoli incertezze interpretative in ordine all' applicazione della nuova normativa. Dubbi che portano, inevitabilmente, a lasciare il peso delle decisioni, e la relativa responsabilità, in capo ai dirigenti e ai responsabili di servizio, che sono chiamati ad applicare concretamente le disposizioni della legge di stabilità. Parimenti indifferente rispetto al traguardo da raggiungere può essere considerata la creazione di nuovo precariato, al fine di eludere i vincoli sulla ricollocazione del personale in esubero. Nuovi spazi si sono infatti aperti con l' abrogazione del vincolo del 50% della spesa del 2009 per il lavoro flessibile, con riguardo agli enti in regola con la spesa di personale e con il Patto di stabilità. Rimane, comunque, il tetto di spesa pari all' importo sostenuto nel 2009 per il medesimo titolo come, dopo parecchie incertezze sollevate dalla norma, ha chiarito la sezione Autonomie della Corte dei Conti nella delibera 2/2015. © RIPRODUZIONE RISERVATA A cura di Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 49 16 marzo 2015 Pagina 34 Il Sole 24 Ore Enti locali Passaggio al digitale/2. Aspetti contabili e fiscali. Riorganizzazione necessaria per il flusso dei documenti La fatturazione elettronica nei confronti degli enti pubblici obbligatoria a partire dal 31 marzo prossimo comporta profonde modificazioni nella struttura organizzativa e nei comportamenti concreti da adottare nelle prossime settimane. Le amministrazioni interessate recentemente individuate dalla circolare 1/15 del Dipartimento delle Finanze in tutte le amministrazioni pubbliche, diverse dai ministeri, dalle agenzie fiscali e dagli enti d i previdenza (per i quali l' obbligo è già scattato il 6 giugno 2014) ma incluse quelle individuate come amministrazioni locali n e l l ' e l e n c o pubblicato ogni anno dall' Istat stanno in questi giorni ultimando il censimento dei contratti in essere, i cui estremi vanno comunicati ai fornitori insieme ai relativi Uffici di destinazione delle fatture Pa. Rispetto alla scadenza del 31 marzo, poi, occorrerà valutare con attenzione tutta una serie di situazioni in cui ad oggi il pagamento ha preceduto la fattura: contratti che prevedono il pagamento prima della fattura, «Sal» pagati sulla base dei documenti controfirmati dai tecnici, avvisi di parcelle di professionisti, pagamenti di abbonamenti, di inserzioni e così via. Situazioni del genere non potranno più ripetersi, dal momento che lo stesso articolo 1, comma 210 della 244/07 dispone che le pubbliche amministrazioni non potranno né accettare fatture cartacee, né effettuare alcun pagamento, neppure parziale, sino all' invio della fattura elettronica. A questo proposito, con riferimento alle fatture emesse in forma cartacea a tutto il 30 marzo prossimo, la circolare 1/14 del Dipartimento delle Finanze ha precisato che il relativo pagamento potrà avvenire anche oltre la scadenza del 30 giugno 2015, in un primo tempo fissata dall' articolo 6 del Dm 55/13 come termine ultimo di pagamento. A livello organizzativo, l' obiettivo di base delle pubbliche amministrazioni resta quello di avvicinare quanto più possibile le fatture agli uffici incaricati della loro liquidazione. A tale risultato si può giungere attraverso l' attivazione di diversi uffici di destinazione delle fatture Pa, oppure attraverso il ricorso ad altri driver quali il Cig, il Cup, l' ordine di acquisto, il numero di impegno in grado di smistare in modo efficiente le fatture (già) pervenute all' unico ufficio di fatturazione elettronica centrale dell' ente. L' ufficio o gli uffici di destinazione delle fatture Pa vanno poi presi in considerazione a proposito della piattaforma per la certificazione dei crediti (Pcc). A partire dal 31 marzo, in effetti, le fatture Pa acquisite dal Sistema di Interscambio verranno automaticamente caricate sulla Pcc, che evidenzierà la data di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 50 16 marzo 2015 Pagina 34 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali invio e di ricevimento di ogni fattura nonché le eventuali notifiche di esito negativo. Si renderà a questo punto necessario associare i codici ufficio Pcc (a suo tempo individuati dall' ente pubblico per la gestione delle fatture) al codice (o ai codici) ufficio di fatturazione elettronica; l' abbinamento può essere effettuato attraverso la funzione messa a disposizione dal sito della piattaforma. Da segnalare che non è consentito che ad uno stesso codice ufficio Ipa corrispondano più codici Pcc. Quanto alla gestione delle fatture Pa sotto il profilo fiscale, si renderà necessaria l' attivazione di nuovi registri sezionali Iva. In base alla circolare 36/06, in effetti, qualora il contribuente (la pubblica amministrazione, nel nostro caso) conservi con modalità elettroniche le sole fatture elettroniche, viene consentita la conservazione con modalità tradizionali delle fatture cartacee, a condizione che queste ultime siano annotate in un apposito sezionale sulla base di una specifica numerazione cronologica progressiva. A dire il vero, la circolare 36/06 va anche oltre, là dove precisa che, in caso di compresenza di fatture elettroniche e cartacee, per ogni singolo cliente o fornitore si deve adottare un' unica modalità di conservazione per l' intero periodo d' imposta in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro. Il che costringerebbe tutte le pubbliche amministrazioni a conservare in formato elettronico tutte le fatture cartacee (d' acquisto o di vendita) registrate nel 2015; alla luce del nuovo scenario normativo l' indicazione appare tuttavia superata. © RIPRODUZIONE RISERVATA Al.Ga. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 51 16 marzo 2015 Pagina 1 Italia Oggi Sette Enti locali Le novità sui bonus casa e arredi RAFFAELLA POMPEI LE ULTIME NOVITÀ Nel corso del 2014 la disciplina delle detrazioni fiscali collegate agli interventi di recupero e al risparmio energetico è stata oggetto di ulteriori modifiche: con riferimento alla spesa massima su cui calcolare il bonus arredi (10.000 euro) è stato definitivamente eliminato, con effetto retroattivo, l' ulteriore limite corrispondente alla spesa per i lavori edili che hanno consentito l' accesso al bonus (art. 7 del dl 47/2014); per i contribuenti che fruiscono della detrazione per il risparmio energetico, dal 13/12/2014 è stato eliminato l' obbligo di inviare all' Agenzia delle entrate i l modello IRE con cui dovevano essere comunicate e n t r o i l 3 1 m a r z o l e s p e s e sostenute nell' anno precedente per i lavori che proseguivano oltre l' anno (art.12 dl 175/2014); sono state prorogate al 31/12/2015 le detrazioni del 50% per gli interventi di recupero e per l' acquisto di mobili ed elettrodomestici e quelle del 65% per gli interventi antisismici e per il risparmio energetico (art. 1, comma 47 della legge 190/2014); solo per le spese sostenute nel 2015 è stata prevista l' applicabilità della detrazione del 65% per il risparmio energetico anche per l' installazione di schermature solari e di impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse (art. 1, comma 47 della legge 190/2014); dall' 1/1/2015 viene allungato da 6 a 18 mesi dall' ultimazione dei lavori il termine entro cui l' impresa ristrutturatrice può vendere l' unità immobiliare per consentire all' acquirente la fruizione della detrazione Irpef per gli interventi di recupero (art. 1, comma 48 della legge 190/2014); dal 2015 viene portata dal 4% all' 8% la ritenuta d' acconto che banche e uffici postali devono operare all' atto dell' accreditamento dei bonifici effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero o di quella per il risparmio energetico (art. 1, comma 657, legge 190/2014). LA DETRAZIONE IRPEF SULLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO La detrazione Irpef sugli interventi di recupero dal 2012 agevolazione permanente La detrazione Irpef sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo è stata introdotta dalla finanziaria 1998 (legge 449/1997) ed è stata successivamente prorogata in più occasioni fino a divenire dal 2012, con il dl 201/2011, un' agevolazione permanente, ossia senza più termine di scadenza, stabilmente inserita nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (dpr 917/1986) attraverso l' introduzione del nuovo articolo 16bis con cui sono stati confermati gli aspetti fondamentali dell' agevolazione: la misura dell' agevolazione, pari al 36% della spesa, e l' importo di 48.000 euro come limite di spesa massima complessiva (da suddividere in presenza di una pluralità di soggetti con diritto alla detrazione) su cui calcolare la detrazione per ciascuna unità immobiliare, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 52 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali caso di lavori che si protraggono oltre l' anno; gli immobili che possono essere oggetto degli interventi agevolati, ossia le unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze; la suddivisione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall' anno di pagamento delle spese con bonifico; gli interventi cui devono riferirsi le spese per il diritto alla detrazione. Detrazione innalzata dal 36 al 50% per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 31/12/2015 Il dl 83/2012 ha previsto che per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013 la detrazione Irpef per gli interventi di recupero spetti nella misura del 50% (anziché del 36%) per una spesa massima complessiva di 96.000 euro (anziché di 48.000) per ciascuna unità immobiliare. Questa versione più conveniente dell' agevolazione è stata in seguito prorogata più volte, prima dal dl 63/2013 fino al 31/12/2013, poi dalla legge 147/2013 fino del 31/12/2014 e infine dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) fino al 31/12/2015. Periodo di pagamento della spesaLimite di spesa per singola unità immobiliareDetrazionefino al 25/6/201248.000 euro36%dal 26/6/2012 al 31/12/201596.000 euro50%dall' 1/1/201648.000 euro36% Secondo quanto chiarito il 4/7/2012 dal sottosegretario per l' economia e le finanze Vieri Ceriani in risposta a un' interrogazione parlamentare, la detrazione del 36% e il limite di 48.000 euro restano confermati per i pagamenti già effettuati entro il 25/6/2012 ma tale limite può essere superato con gli ulteriori pagamenti effettuati dopo tale data per lo stesso intervento, tenendo conto del nuovo limite annuo di 96.000. Dall' 1/1/2016 torneranno in vigore le vecchie misure (detrazione del 36% su una spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare). La detrazione nella misura maggiorata del 50% è riconosciuta per gli interventi che erano già normalmente agevolati con la detrazione del 36%. L' Agenzia delle entrate con la circ. 29/2013 ha chiarito che l' innalzamento della percentuale di detrazione dal 36 al 50% e l' incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000 valgono anche in caso di acquisto di immobili interamente ristrutturati venduti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno effettuato l' intervento di recupero. Innalzamento della detrazione al 65% per gli interventi antisismici Il dl 63/2013 ha previsto l' innalzamento della detrazione al 65% su un limite massimo di spesa di 96.000 per unità immobiliare per le spese sostenute entro il 31/12/2013 per interventi antisismici. Questa agevolazione è stata in seguito prorogata dalla legge 147/2013 fino del 31/12/2014 e dalla legge 190/2014 fino al 31/12/2015. Gli interventi antisismici per essere agevolati con la detrazione maggiorata del 65% devono essere stati autorizzati con procedure attivate a partire dal 4/8/2013 e devono riguardare edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive situati in zone sismiche classificate ad alta pericolosità (zone 1 e 2) nell' ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/2003. Nella circ. 29/2013 l' Agenzia delle entrate ha ritenuto tale detrazione applicabile anche ai soggetti Ires. Se per gli interventi antisismici non ricorrono le suddette condizioni (tipo di utilizzo dell' immobile, localizzazione geografica e data di avvio delle procedure autorizzatorie), è comunque applicabile, solo per i soggetti Irpef, la detrazione del 36% (ora 50%) prevista per gli interventi di recupero, dato che tra gli interventi stabilmente ammessi a tale agevolazione rientrano le opere antisismiche, opere che comunque devono essere destinate alla messa in sicurezza statica, devono essere realizzate su parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, devono comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. In cosa consiste l' agevolazione per gli interventi di recupero L' agevolazione consiste in una detrazione Irpef, ossia in uno sconto d' imposta calcolato nella misura del 36% (ora 50%) sulle spese sostenute (iva compresa) per i lavori agevolati. Tale sconto d' imposta va recuperato nelle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico o 730), in 10 quote annuali, fino a concorrenza dell' Irpef annualmente dovuta, con la conseguenza che l' eventuale eccedenza va persa. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione di 48.000 euro (ora 96.000) per le spese sostenute è riferito alla singola unità immobiliare oggetto dell' intervento e va quindi suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all' onere da ciascuno effettivamente sostenuto e rimasto a carico. Per le spese sostenute a partire dal 2012 non è più prevista la facoltà per chi supera i 75 o gli 80 anni di età di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali, facoltà prevista invece per le spese sostenute fino al 31/12/2011. Per quali lavori spetta la detrazione L' agevolazione Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 53 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali spetta per unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale, anche rurali) e relative pertinenze situate sul territorio nazionale, iscritte al catasto o in corso di accatastamento (deve già essere stata presentata la relativa istanza). In caso di uso promiscuo dell' unità immobiliare per fini residenziali e per lo svolgimento di un' attività d' impresa o professionale la detrazione è ridotta del 50%. La detrazione spetta per i seguenti interventi: manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici condominiali residenziali; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici condominiali; ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, in caso di stato di emergenza, dichiarato con apposito decreto; realizzazione o acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione (in caso di acquisto la detrazione si applica esclusivamente sui costi di costruzione che a tal fine devono essere attestati dall' impresa di costruzione); eliminazione di barriere architettoniche e interventi diretti a favorire la mobilità dei disabili; interventi diretti alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; interventi diretti alla prevenzione di infortuni domestici; cablatura degli edifici; interventi diretti al contenimento dell' inquinamento acustico; interventi di bonifica dall' amianto; adozione di misure antisismiche; opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, compresa l' installazione di impianti per l' impiego di fonti rinnovabili di energia, «anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia». Per l' individuazione di alcuni degli interventi sopra elencati (quelli previsti fin dall' introduzione dell' agevolazione nel 1998) è ancora possibile fare riferimento alla circolare del ministero delle Finanze 57/1998. Tale circolare in relazione ai singoli interventi agevolati richiama specifiche disposizioni normative che però vanno coordinate e aggiornate con le eventuali ulteriori disposizioni intervenute nel frattempo, come per esempio il dlgs 28/2011 per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. L' elenco dettagliato delle opere agevolabili è inoltre contenuto nella guida alle ristrutturazioni edilizie di cui è stata pubblicata sul sito dell' Agenzia delle entrate la versione aggiornata a gennaio 2015. Dato che gli interventi devono riguardare edifici esistenti, la detrazione non spetta per le spese effettuate in corso di costruzione dell' immobile, né in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamenti dato che in tal caso tutto l' intervento si qualifica come nuova costruzione. In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si può quindi accedere all' incentivo solo nel caso di ricostruzione senza modifica della volumetria. Dal 21/8/2013, in seguito all' entrata in vigore della legge di conversione del dl 69/2013, non è più necessario il rispetto della sagoma per qualificare come ristrutturazione l' intervento di demolizione e ricostruzione (secondo la risposta fornita risposta dal ministero dell' Economia e delle Finanze a un' interrogazione parlamentare del 22/1/2014 ciò vale anche in presenza di uno spostamento di lieve entità dell' immobile rispetto al sedime originario). In caso di contestuale ampliamento e ristrutturazione non preceduta da demolizione, la detrazione spetta solo con riferimento alle spese sostenute sulla parte già esistente mentre non spetta per l' ampliamento dato che questo comunque si configura come nuova costruzione (ris. dell' Agenzia delle entrate 4/2011). La detrazione per l' acquisto d' immobili ristrutturati La detrazione per gli interventi di recupero spetta anche per l' acquisto d' immobili ristrutturati. In tal caso l' agevolazione è prevista a favore degli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell' art. 3 del dpr 380/2001) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie. L' acquisto, deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori (il periodo entro cui deve avvenire l' acquisto è stato allungato da 6 a 18 mesi dall' art.1 comma 48 della legge 190/2014 in vigore dall' 1/1/2015). La detrazione del 36% (ora 50%) deve essere in tal caso applicata su una base pari al 25% del prezzo dell' unità immobiliare, base che ai fini della detrazione rileva nel limite di 48.000 euro (ora 96.000) per unità immobiliare. Di conseguenza in caso di acquisto di immobili ristrutturati la detrazione massima spettante per singola unità non può superare 17.280 euro. Se però la spesa per l' acquisto dell' immobile è sostenuta nel periodo compreso tra il 26/6/2012 e il 31/12/2015 la detrazione massima può arrivare a 48.000 euro, importo che si raggiunge quando l' immobile ristrutturato costa almeno 384.000 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 54 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali euro, dato che la misura della detrazione (50%) va applicata su una base pari al 25% del costo di acquisto, base che rileva fino a un massimo di 96.000 euro. A chi spetta la detrazione per gli interventi di recupero Possono fruire della detrazione i seguenti soggetti persone fisiche, residenti e non residenti che sostengono le spese dell' intervento agevolato, come risulta da fatture e bonifici, anche se le abilitazioni comunali sono intestate a un soggetto diverso (proprietario): contribuenti che possiedono l' immobile sul quale vengono effettuati gli interventi (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari o titolari del diritto reale di abitazione, uso o superficie sull' immobile); contribuenti che alla data di inizio lavori detengono l' immobile in base a un contratto registrato di comodato o di locazione, previa acquisizione dell' assenso scritto del proprietario alla realizzazione dei lavori; familiari che al momento dell' inizio lavori convivano con il possessore o detentore dell' immobile tenendo conto che l' immobile su cui si effettuano i lavori può essere diverso dall' abitazione principale purché, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza, ossia una unità immobiliare a disposizione (risoluzioni dell' Agenzia delle entrate 136/2002 e 184/2002) e che per i familiari conviventi con il proprietario non è richiesto il contratto di comodato registrato, né l' assenso del proprietario ai lavori (rientrano tra i familiari il coniuge e i parenti entro il terzo grado, ossia figli, genitori, fratelli, nonni, zii e nipoti e gli affini entro il secondo grado, ossia suoceri, generi, nuore e cognati). La detrazione spetta inoltre ai condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. In tal caso l' ammontare massimo della spesa di 48.000 euro (ora 96.000) su cui calcolare la detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l' edificio, fermo restando l' ulteriore limite di spesa di 48.000 euro (ora 96.000) di cui può disporre il singolo condomino per gli eventuali interventi agevolati sulla propria singola unità abitativa (ris. dell' Agenzia delle entrate 7/2010). La detrazione è riconosciuta solo ai fini Irpef (e non anche ai fini Ires) e spetta quindi a privati, professionisti, imprese individuali. Spetta inoltre ai soci persone fisiche per le spese sostenute dalle società di persone e in tal caso detrazione va suddivisa tra i soci in base alla quota di partecipazione agli utili. Secondo la circ. ministeriale 121/1998 la detrazione spetta anche al contribuente che esegue i lavori in proprio in relazione alle spese sostenute per l' acquisto dei materiali utilizzati. La stessa circolare precisa che se i lavori sono eseguiti da un imprenditore edile su una propria abitazione la detrazione gli spetta per l' acquisto dei materiali utilizzati, per le spese sostenute per il personale impiegato e per le spese per gli interventi realizzati da altre imprese, spese che però sono indeducibili dal reddito d' impresa in quanto non inerenti. In tal caso l' art.3, comma 3, del Dpr 633/1972 richiede la quantificazione dell' importo dei lavori eseguiti secondo il valore normale e l' emissione della relativa fattura, dato che ai fini iva costituiscono prestazioni di servizi da assoggettare a imposta anche quelle effettuate per uso personale o familiare dell' imprenditore. Secondo il chiarimento ministeriale contenuto nella circ.57/1998, in caso di spese sostenute da imprese o società la detrazione spetta solo per i fabbricati patrimonio, ossia per quelli diversi dai fabbricati strumentali per natura o destinazione e diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l' attività dell' impresa. Adempimenti richiesti per fruire della detrazione L' art.16bis del Dpr 917/1986, richiamando il decreto di attuazione con cui è stata originariamente disciplinata l' agevolazione (decreto 41/1998), conferma i seguenti adempimenti necessari per la fruizione della detrazione. Pagamento delle spese con bonifico Le spese vanno pagate con un bonifico da cui risulti la causale del versamento (per esempio pagamento fatt. n del per interventi di recupero del patrimonio edilizio art.16bis Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto percipiente. Sull' importo del bonifico è prevista l' applicazione di una ritenuta d' acconto dell' 8% da parte della banca o dell' ufficio postale calcolata una base imponibile ottenuta scorporando dall' importo del bonifico una quota forfetariamente imputabile all' iva con aliquota ordinaria. L' innalzamento della ritenuta dal 4% all' 8% è stato disposto a partire dall' 1/1/2015 dall' art.1, comma 657, della legge 190/2014. Per le stesse spese è invece esclusa l' applicazione della ritenuta Irpef normalmente prevista per le prestazioni professionali e per i corrispettivi dovuti dai condomini in caso di appalto (circ. dell' Agenzia delle entrate 40/2010). Il pagamento con bonifico non è richiesto per gli oneri di urbanizzazione, per i diritti e l' imposta di bollo pagati per le abilitazioni comunali. Ai sensi dell' art.1 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 55 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali bis del dm 41/1998 non è necessario effettuare pagamenti con bonifico neanche per fruire della detrazione per l' acquisto di immobili interamente ristrutturati da imprese di costruzione. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali rileva l' anno del bonifico eseguito da parte dell' amministratore e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile purché effettivamente versata all' amministratore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. L' Agenzia delle entrate ha affermato che il bonifico incompleto, perché non riporta il codice fiscale del beneficiario della detrazione o il suo numero di partita Iva, il codice fiscale del soggetto percipiente e nella causale del versamento gli estremi dell' agevolazione (per es. intervento di recupero ai sensi dell' art.16bis del dpr 917/1986 o della legge 449/1997 o del decreto 41/1998), determina il disconoscimento dell' agevolazione se l' incompleta compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica il rispetto, da parte dell' ufficio bancario o postale, dell' obbligo di operare la ritenuta. Se però nell' ambito della propria autonomia negoziale, le parti si accordano per la restituzione dell' importo originariamente pagato e la ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico completo dei dati richiesti, in modo da consentire all' ufficio bancario o postale di operare la ritenuta, la detrazione potrà essere riconosciuta nell' anno in cui avviene il nuovo pagamento (Agenzia delle entrate ris. 55/2012). L' Agenzia delle entrate con circ.11 del 21/5/2014 ha chiarito che se per errore nella causale del bonifico vengono riportati i riferimenti normativi della detrazione per il risparmio energetico al posto di quella per gli interventi di recupero o viceversa e ciò non ha pregiudicato l' applicazione della ritenuta d' acconto, la detrazione va comunque riconosciuta. La stessa circolare ha chiarito che se il pagamento è effettuato direttamente da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest' ultimo può fruire della detrazione se la società finanziaria paga il fornitore con un bonifico recante tutti i dati richiesti per fruire della detrazione (causale con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione per conto del quale è eseguito il pagamento, partita Iva del fornitore) in modo da consentire l' applicazione della ritenuta d' acconto e il contribuente conserva copia della ricevuta del bonifico. L' anno di sostenimento della spesa è in tal caso quello di effettuazione del bonifico al fornitore da parte dalla finanziaria. La necessità che nel bonifico sia riportato a pena di decadenza il codice fiscale o la partita iva del beneficiario fa ritenere indirettamente che la detrazione non spetti in caso di pagamento effettuato a soggetto non residente non identificato ai fini Iva in Italia (le imprese non residenti per poter eseguire lavori nei confronti di privati su immobili situati in Italia devono prima identificarsi ai fini Iva in Italia o nominare un rappresentate fiscale). Comunicazione preventiva di inizio lavori all' Asl La comunicazione preventiva di inizio lavori all' Asl va effettuata, con raccomandata A/R, quando richiesta dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri ossia, ai sensi dell' art. 99 del dlgs 81/2008, in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni. In caso contrario non occorre inviarla (circ. 121/1998 del ministero delle Finanze). Adempimenti soppressi Dal 14/5/2011 il dl 70/2011 ha abrogato l' obbligo di comunicazione preventiva dell' inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara (i dati richiesti nel vecchio modello vanno indicati direttamente nella dichiarazione dei redditi) e quello di indicazione del costo della manodopera sulle fatture che documentano le spese (l' Agenzia delle entrate con circ. 19/2012 ha chiarito che la soppressione dell' obbligo di tale indicazione ha effetto anche per le spese sostenute prima di tale data, comprese quelle sostenute negli anni precedenti). È inoltre da ritenersi soppressa la dichiarazione di esecuzione dei lavori che superano il limite dei 51.645,69 euro (Agenzia delle entrate circ.13/2013). Documenti da conservare Con il provvedimento 149646 del 2/11/2011 l' Agenzia delle entrate ha precisato che per fruire della detrazione i contribuenti sono tenuti a conservare ed esibire, in caso di controlli, i seguenti documenti: abilitazioni amministrative richieste dalle norme edilizie in relazione al tipo di lavori effettuati (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se gli interventi, pur essendo compresi tra quelli agevolabili, non richiedono abilitazioni amministrative, il contribuente deve predisporre e conservare una dichiarazione sostitutiva d' atto notorio ai sensi dell' art. 47 del dpr 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi realizzati rientrano Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 56 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali tra quelli agevolabili, sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente; domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; ricevute di pagamento dell' imposta comunale sugli immobili (Ici e Imu), se dovuta; delibera assembleare di approvazione dell' esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso del possessore all' esecuzione dei lavori per i lavori effettuati dal detentore dell' immobile, se diverso dai familiari conviventi; dichiarazione dell' impresa attestante i costi di costruzione in caso di acquisto di posto auto di nuova costruzione; comunicazione preventiva all' Azienda sanitaria locale, quando richiesta dalle norme in materia di sicurezza dei cantieri; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali è sufficiente conservare la certificazione rilasciata dall' amministratore con l' indicazione dell' importo di cui il singolo condomino può tener conto ai fini della detrazione e l' attestazione dell' adempimento degli obblighi previsti. Per i lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 è inoltre necessario conservare copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Detrazione in caso di trasferimento dell' immobile In caso di vendita o donazione dell' immobile, la detrazione, per la parte non ancora fruita dal contribuente che ha sostenuto la spesa, è trasferita all' acquirente (se persona fisica) a partire dall' anno d' imposta in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo diverso accordo tra le parti che possono infatti stabilire contrattualmente nell' atto di trasferimento che la detrazione resti in capo al cedente. In assenza di una specifica clausola contrattuale che disciplini tale aspetto, la detrazione passa automaticamente all' acquirente. Il trasferimento di una quota dell' immobile, se non comporta l' unificazione della proprietà in capo a un unico soggetto non è invece idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, dato che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell' intero immobile. Di conseguenza, se la vendita ha per oggetto solo una quota dell' immobile e non comporta l' unificazione della proprietà, l' utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore (Agenzia delle entrate circ. 25/2012). In caso di morte del contribuente che ha sostenuto la spesa, la detrazione è trasferita esclusivamente agli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta del bene, ossia a chi ne può disporre a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l' immobile a propria abitazione principale (Agenzia delle entrate circ. 24/2004 e 13/2013). Di conseguenza: se l' immobile viene locato o dato in comodato a terzi, la detrazione viene persa, in quanto nessuno degli eredi conserva la detenzione materiale e diretta del bene; se l' immobile è lasciato libero, ossia è un' unità immobiliare a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; in caso di più eredi, se uno solo abita nell' immobile, la detrazione spetta per intero a quest' ultimo, poiché gli altri eredi non ne hanno la disponibilità; in caso di rinuncia all' eredità da parte del coniuge superstite che mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede in capo al coniuge, quest' ultimo non può fruire delle residue quote di detrazione, in quanto non erede, né possono fruirne gli eredi (per es. figli), in quanto non detengono il bene. Se le spese per l' intervento agevolato sono sostenute dal detentore (o suo familiare convivente), per esempio inquilino o comodatario, il beneficio rimane in capo al detentore anche se cessa il contratto di locazione o comodato. La detrazione è cumulabile con altre agevolazioni? In presenza di altre agevolazioni la detrazione per gli interventi di recupero spetta, sempreché le altre agevolazioni prevedano la cumulabilità con la detrazione fiscale, solo sulle spese effettivamente rimaste a carico, ossia sulla parte non coperta da eventuali contributi, con obbligo di assoggettare a tassazione separata, nel modello 730 o Unico, il contributo eventualmente ricevuto in anni successivi per spese detratte in precedenti periodi d' imposta. La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con la detrazione per il risparmio energetico, con la conseguenza che, se gli interventi rientrano in entrambe le agevolazioni, il contribuente può fruire, con riferimento alle stesse spese, solo di una delle due detrazioni fiscali, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per essa. L' Agenzia delle entrate con ris. 22/2013 ha chiarito che le spese sostenute per l' installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica possono Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 57 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali usufruire della detrazione Irpef 36% (ora 50%) se l' impianto è di potenza non superiore a 20 kw ed è posto a servizio di un immobile a uso abitativo per far fronte ai relativi fabbisogni energetici. In tal caso la detrazione, che non richiede l' attestazione del risparmio energetico conseguito, è cumulabile con il contributo in conto scambio o con i proventi derivanti dal ritiro dedicato, mentre non è cumulabile con le tariffe incentivanti. Si segnala con l' occasione che per gli impianti di potenza non superiore a 20 kw posti a servizio di un' abitazione il contributo in conto scambio, riconosciuto in caso di opzione per lo scambio sul posto, è irrilevante ai fini delle imposte dirette e dell' Iva, mentre in caso di opzione per il ritiro dedicato i proventi che derivano dalla vendita dell' energia, pur essendo irrilevanti ai fini iva, rilevano ai fini Irpef come redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente. La detrazione non spetta invece per gli impianti di potenza superiore a 20 kw o non posti al servizio di un' abitazione ancorché di potenza pari o inferiore a 20 kw, in quanto in tali casi si configura l' esercizio di un' attività commerciale. La detrazione sulle spese per il risparmio energetico La detrazione per il risparmio energetico applicabile fino al 31/12/2015 La detrazione sulle spese per il risparmio energetico è stata istituita, nella misura del 55%, dalla legge 296/2006 ed è stata successivamente più volte prorogata. Il dl 63/2013, per le spese sostenute a partire dal 6/6/2013, ha elevato la detrazione al 65% e ha prolungato l' agevolazione fino al 31/12/2013. Successivamente la detrazione del 65% è stata prorogata fino al 31/12/2014 dalla legge 147/2013 e infine fino al 31/12/2015 dalla legge 190/2014 (anche con riferimento agli interventi sulle parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità di cui si compone il condominio, interventi su cui la legge 147/2013 aveva previsto una proroga più ampia, ormai superata dalla legge 190/2014). Dall' 1/1/2016 le spese per il conseguimento del risparmio energetico non potranno più fruire della detrazione specifica ma potranno comunque fruire della detrazione del 36% prevista per gli interventi di recupero. Interventi su singole unità immobiliariPeriodo in cui la spesa è sostenuta (ossia spesa pagata per i privati o prestazione ultimata per le imprese)Detrazione (fino al 31/12/2015 con i consueti limiti massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento)fino al 5/6/2013 55% dal 6/6/2013 al 31/12/201565%Dall' 1/1/201636% con limite massimo di spesa di ?48.000 Come viene recuperata la detrazione per il risparmio energetico L' agevolazione consiste in una detrazione ai fini delle imposte dirette (Irpef o Ires), ossia in uno sconto d' imposta calcolato nella misura del 65% sulle spese sostenute per i lavori agevolati, spese da considerare con iva compresa per i privati e al netto dell' iva detraibile per chi effettua l' intervento nell' esercizio d' impresa, arte o professione. La detrazione viene recuperata in quote costanti nelle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico o 730) a partire da quella relativa all' anno in cui le spese sono state sostenute. Per ogni singola quota l' agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell' imposta annua risultante dalla dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che l' eventuale eccedenza va persa. Per le spese sostenute dal 2011 in poi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per quelle sostenute nel 2009 e nel 2010 è stata prevista la ripartizione in 5 quote annuali di pari importo; per quelle sostenute nel 2008 è stata prevista la ripartizione in un numero di quote di pari importo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 10 su scelta irrevocabile del contribuente all' atto della prima detrazione; quelle sostenute nel 2007 andavano invece ripartite in 3 quote pari importo. Per individuare il primo periodo d' imposta in cui fruire della detrazione è necessario considerare: per i soggetti non titolari di reddito d' impresa (privati, enti non commerciali, professionisti) l' anno in cui le spese sono pagate con bonifico bancario o postale, (principio di cassa); per i soggetti titolari di reddito d' impresa (imprese individuali, snc, sas, srl, ecc.), che sostengono spese su immobili strumentali, il periodo d' imposta in cui le spese sono imputabili in base al principio di competenza (prestazioni di servizi ultimate, beni consegnati/spediti). Per quali spese spetta la detrazione per il risparmio energetico La detrazione fiscale del 65% spetta sulle spese sostenute su edifici di qualsiasi categoria catastale per gli interventi riportati nella scheda che segue. Si segnala che solo per le spese sostenute nel 2015 è stata prevista l' applicabilità della detrazione del 65% anche per installare schermature solari e impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse (art.1 comma 47 della legge 190/2014). La tipologia delle spese ammesse alla detrazione e le caratteristiche tecniche Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 58 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali che gli interventi devono rispettare per accedere all' agevolazione sono contenute nei seguenti decreti il cui testo è reperibile sul sito dell' Enea http://efficienzaenergetica.acs.enea.it: nel decreto interministeriale del 19/2/2007, modificato dal dm 26/10/2007 coordinato con il dm 7/4/2008 e con il dm 6/8/2009; nel decreto del ministero dello Sviluppo economico dell' 11/3/2008 coordinato con il dm del 26/1/2010. Il rispetto delle caratteristiche tecniche previste deve essere attestato con asseverazione di un tecnico abilitato o, nei casi d esonero dalla stessa, dai certificati dei produttori. Interventi su cui spetta la detrazione per il risparmio energeticoInterventi di riqualificazione energetica di interi edifici Art. 1, comma 344, L. 296/2006 detrazione massima: ?100.000Qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi che migliori l' efficienza energetica dell' edificio comportando un indice di prestazione energetica della climatizzazione invernale: inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori delle tabelle dell' allegato C al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007; non superiore ai valori pubblicati nelle tabelle dell' allegato A del decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008 (coordinato con il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26/1/2010) per gli interventi iniziati dal 2008 in poi.Interventi sugli involucri di edifici Art. 1, comma 345, L. 296/2006 detrazione massima: ? 60.000Interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari, relativi a "strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali" e a finestre e infissi, che delimitino l' edificio verso l' esterno o verso vani non riscaldati e che comportino valori di trasmittanza non superiori: ai valori della tabella dell' allegato D al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007; ai valori delle tabelle dell' allegato B al decreto del ministro dello Sviluppo economico 11/3/2008 (coordinato con il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26/1/2010) per gli interventi iniziati dal 2008 in poi.Installazione di pannelli solari Art. 1, comma 346, L. 296/2006 detrazione massima: ? 60.000Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole.Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Art. 1, comma 347, L. 296/2006 detrazione massima: ? 30.000Sostituzione integrale o parziale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; l' agevolazione dal 2008 è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Per i lavori ultimati dall' 11/10/2009 la detrazione è riconosciuta anche per la sostituzione di caldaie a condensazione ad aria. Dal 2012 l' agevolazione è estesa dall' art.4, comma 4 del dl 201/2011 anche alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore diretti alla produzione di acqua calda sanitaria.Acquisto e posa in opera di schermature solari Art. 1, comma 47, L. 190/2014 detrazione massima: ? 60.000Con le caratteristiche previste dall' allegato M al dlgs 311/2006: tende esterne da sole con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13561; chiusure oscuranti con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13659; i dispositivi di protezione solare, anche in combinazione con vetrate, di cui alle norme armonizzate europee UNI EN 14501, 13363.01, 13363.02.Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse Art. 1, comma 47, L. 190/2014 detrazione massima: ? 30.000Si segnala che ai sensi dell' art. 10 del dlgs 28/2011 (in vigore dal 25/3/2012), gli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere agli incentivi statali devono rispettare i requisiti e le specifiche tecniche di cui all' allegato 2 al dlgs 28/2011. In particolare per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica sono richiesti i seguenti requisiti: a) efficienza di conversione non inferiore all' 85%; b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all' art. 290, comma 4, del dlgs 152/2006. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato lo stesso dlgs 28/2014 richiede la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 149612 per il pellet e UNI EN 14961 4 per il cippato. Se sono attuati più interventi agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, ma se gli interventi sono riconducibili a due diverse fattispecie agevolabili (per esempio coibentazione di pareti esterne, inquadrabile sia nell' ambito della riqualificazione energetica dell' edificio sia nell' ambito degli interventi sulle strutture opache verticali) il contribuente può applicare Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 59 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali una sola agevolazione. Per gli interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, come l' installazione dei pannelli solari, la detrazione può essere fatta valere anche in aggiunta a quella relativa alla riqualificazione energetica dell' edificio (Agenzia entrate circ. 36/2007). Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Gli interventi devono essere effettuati su edifici esistenti. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell' immobile. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all' incentivo solo nel caso di ricostruzione senza modifica della volumetria, ravvisandosi in caso di variazione della volumetria il concetto di nuova costruzione (dal 21/8/2013, in seguito all' entrata in vigore della legge di conversione del dl 69/2013, non è più necessario invece il rispetto della sagoma per qualificare come ristrutturazione l' intervento di demolizione e ricostruzione). Invece in caso di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento dell' edificio esistente, la detrazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte già esistente che in caso di sostituzione della caldaia o di installazione di pannelli solari va calcolata con criteri proporzionali (Agenzia entrate ris. 4/2011) e comunque non spetta per la riqualificazione energetica globale dell' edificio (Agenzia entrate circ. 39/2010). L' immobile su cui si effettuano interventi agevolabili diversi dall' installazione di pannelli solari deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, presente negli ambienti oggetto dell' intervento. La detrazione inoltre non spetta per la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi. Con la risoluzione 215/2009 l' Agenzia delle entrate ha chiarito che l' agevolazione è usufruibile anche in relazione a immobili inagibili dotati di vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua, a condizione che tali mezzi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali raggiungano almeno la soglia dei 15 kw (solo in tal caso sussiste un preesistente impianto di riscaldamento come richiesto dalla norma per l' accesso all' agevolazione). Tale soglia è stata ridotta a 5 kw dall' art. 2 del dl 63/2013, a decorrere dal 4/8/2013, come evidenziato nella faq n.24 del sito dell' Enea. Nella faq n. 20 del sito dell' Enea, non si è ritenuta agevolabile l' installazione di un climatizzatore con pompa di calore in un' abitazione già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas in quanto l' agevolazione è prevista solo per la sostituzione dell' impianto di climatizzazione invernale già esistente e non anche per la sua integrazione. Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento, con conseguente aumento del numero delle unità immobiliari, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. A chi spetta la detrazione per il risparmio energetico La detrazione spetta a privati, professionisti, imprese e società, indipendentemente dalla loro natura giuridica ed è riconosciuta indipendentemente dalla categoria catastale dell' immobile. Possono fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti che possiedono (proprietari, usufruttuari o titolari del diritto reale di abitazione, uso o superficie sull' immobile) o che detengono (sulla base di un contratto registrato di comodato, locazione o leasing) l' immobile sul quale vengono effettuati gli interventi e i familiari con essi conviventi al momento dell' inizio lavori (rientrano tra i familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) tenendo conto che l' immobile su cui si effettuano i lavori può essere diverso dall' abitazione principale (Agenzia delle entrate ris. 184/2002) e che per i familiari conviventi con il proprietario non è richiesta la presenza di un contratto di comodato registrato. La detrazione deve essere utilizzata in dichiarazione dei redditi da chi ha sostenuto le spese e quindi dal soggetto cui siano intestati bonifici e fatture. Dato che il limite massimo di detrazione è riferito all' unità immobiliare oggetto dell' intervento, lo stesso va suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all' onere da ciascuno effettivamente sostenuto e rimasto a carico. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali (per esempio impianto centralizzato di riscaldamento o riqualificazione energetica prevista dal comma 344) la detrazione va suddivisa tra i condomini e il limite si riferisce all' intero edificio. Per gli altri interventi condominiali l' ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l' edificio. Per le imprese la detrazione spetta solo sulle spese sostenute per i fabbricati strumentali posseduti o detenuti e Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 60 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali direttamente utilizzati nell' esercizio dell' attività imprenditoriale mentre è esclusa per gli immobili merce (ris. dell' Agenzia delle entrate 303/2008) e per gli immobili patrimonio (ris. dell' Agenzia delle entrate 340/2008). Di conseguenza per un' impresa non dovrebbe essere possibile fruire della detrazione per gli immobili dati in affitto, anche se l' impresa svolge attività di locazione immobiliare. Va però segnalato che in senso opposto si sono espresse le sentenze n. 94 del 21/6/2013 della Ctp di Varese, n. 54 del 26/3/2013 della Ctp di Lecco e n. 109 del 2/7/2012 della Ctp di Como. Per le imprese il vantaggio fiscale collegato alle spese per il risparmio energetico è duplice perché la detrazione Irpef o Ires del 65%, che va contabilizzata come minore onere fiscale, si aggiunge al risparmio fiscale generato dalla normale deducibilità dal reddito d' impresa dei costi dell' intervento come spese di manutenzione o ammortamenti. Ad esempio un soggetto Ires può recuperare sotto forma di risparmio fiscale quasi l' intera spesa sommando il 65% spettante a titolo di detrazione e il 31,4% (27,50% Ires + 3,9% Irap) per il risparmio d' imposta per la deducibilità della spesa sostenuta. Per gli imprenditori soggetti Irpef i l vantaggio può essere ancora maggiore, data la progressività delle aliquote Irpef (dal 23 al 43%), cui vanno aggiunte le addizionali comunali e regionali, e dato che al vantaggio fiscale può aggiungersi anche quello derivante dal versamento di minori contributi previdenziali Inps calcolati sul reddito d' impresa eccedente il reddito minimale, in relazione al minor reddito d' impresa dichiarato per effetto dei costi dell' investimento. Ha diritto all' agevolazione anche il contribuente che realizza l' intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tal caso la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing mentre non assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni addebitati all' utilizzatore. Quali sono gli adempimenti per fruire della detrazione per il risparmio energetico In linea generale, gli adempimenti per fruire della detrazione del 65% ricalcano quelli previsti per la detrazione per gli interventi di recupero attraverso un esplicito richiamo contenuto nel comma 348 dell' art. 1 della legge 296/2006 (comunicazione all' Asl, pagamento con bonifico ecc.). In aggiunta a tali adempimenti devono essere rispettati ulteriori obblighi: asseverazione di un tecnico abilitato della conformità dell' intervento ai requisiti previsti, certificazione energetica dell' edificio, comunicazione all' Enea. Comunicazione alla Asl La comunicazione preventiva di inizio lavori all' Asl va effettuata con raccomandata A/R se prevista dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri. Si segnala che ai sensi dell' art. 99 del dlgs 81/2008 la comunicazione dell' inizio lavori alla Asl è necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni. In caso contrario non occorre inviarla (circ. 121/1998 del ministero delle Finanze). Assenso del proprietario Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da chi detiene l' immobile in locazione o comodato è necessario che tale soggetto si faccia rilasciare dal proprietario dell' immobile una dichiarazione di assenso ai lavori. Tale dichiarazione di assenso non è necessaria per le spese sostenute dai familiari conviventi con il proprietario al momento dell' inizio lavori. Pagamento con bonifico Il pagamento delle spese sostenute deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (per esempio pagamento fatt. n del per interventi di riqualificazione energetica legge 296/2006), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto percipiente. Sul bonifico è prevista l' applicazione della ritenuta dell' 8% (era del 4% fino al 31/12/2014), da parte della banca o dell' ufficio postale. Con riferimento al caso in cui la spesa abbia richiesto un finanziamento e con riferimento alle conseguenze dell' incompleta compilazione del bonifico valgono le stesse precisazioni già riportate nelle pagine precedenti per la detrazione sugli interventi di recupero. I soggetti operanti nell' ambito dell' attività d' impresa possono invece eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare ecc.). Asseverazione di un tecnico abilitato Per fruire della detrazione del 65% l' intervento deve rispondere a determinati requisiti tecnici e tale rispondenza deve risultare da un' asseverazione di un tecnico abilitato. L' asseverazione per: la sostituzione di finestre e infissi; l' installazione di caldaie con potenza non superiore a 100 kw; può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti. Con decreto del ministero dell' Economia e delle Finanze del 6/8/2009 in vigore dall' 11/10/2009 sono state introdotte le seguenti semplificazioni: non Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 61 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali viene più richiesta l' asseverazione del tecnico abilitato quando: è presente l' asseverazione del direttore lavori, prevista dal dlgs. n. 192/2005, che attesta la conformità dei lavori al progetto; l' asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall' art. 28 della legge 10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici disposte dalla stessa legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori; non è più richiesto che la certificazione (sostitutiva dell' asseverazione) dei produttori delle finestre, degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale sia corredata dalla certificazione dei singoli componenti. Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell' edificio. In linea generale per la detrazione è richiesto l' ACE (attestato di certificazione energetica dell' edificio, ormai sostituito dall' APE, attestato di prestazione energetica), oppure è richiesto un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato. L' attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell' edificio non è più richiesto: per i lavori ultimati dal 1° gennaio 2008 in poi relativi alla: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari installazione di pannelli solari (semplificazione, introdotta con la finanziaria 2008, che comporta che per tali interventi va inviato all' Enea soltanto l' Allegato F); per i lavori ultimati dal 15 agosto 2009 in poi relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (semplificazione introdotta con l' art.31 della legge 99/2009, con la conseguenza che per tali interventi non va più inviato all' Enea l' Allegato A, ma soltanto l' Allegato E). La faq 39 pubblicata sul sito dell' Enea segnala che dal 4/8/2013 (data in cui è entrata in vigore la legge 90/2013 di conversione del dl 63/2013), nei casi in cui è previsto l' ACE (interventi di riqualificazione energetica di interi edifici, coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari), occorre redigere l' APE seguendo le modalità di calcolo del dpr 59/2009, richiamate dalla Circolare del Mise del 7/8/2013, modalità da seguire fino all' emanazione dei decreti attuativi previsti dal dl 63/2013 per la definizione delle nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica. Ai soli fini dell' accesso alle detrazioni per il risparmio energetico, è possibile utilizzare lo stesso modulo dell' attestato di qualificazione energetica, che solo in tal caso può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione. Nei casi in cui l' attestato è obbligatorio per l' accesso alle detrazioni anche le spese tecniche per la sua compilazione sono detraibili. Comunicazione all' Enea Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (data del collaudo) il contribuente deve inviare in via telematica all' Enea, utilizzando la modulistica allegata al decreto interministeriale del 19/2/2007, i dati contenuti nell' attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi che lo richiedono (Allegato A) e la scheda informativa dei lavori eseguiti (Allegato E oppure, per le finestre e i pannelli solari, Allegato F). La data della fine dei lavori deve risultare dalla documentazione relativa al collaudo o da altra documentazione rilasciata da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che ha compilato la scheda informativa, non essendo ammessa l' autocertificazione di tale dato da parte del contribuente (circ. dell' Agenzia delle entrate 21/2010). Nella scheda informativa vanno indicati i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell' immobile, la tipologia dell' intervento, il risparmio annuo di energia previsto, il costo dell' intervento al netto delle spese professionali, l' importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali. L' asseverazione sulla rispondenza dell' intervento ai requisiti previsti non va inviata ma va solo conservata. L' invio della documentazione va effettuato in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it che rilascia via email una ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione con raccomandata semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo se la complessità dei lavori non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall' Enea. In tal caso l' indirizzo cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), indicando il riferimento: Detrazioni fiscali riqualificazione energetica. Nel caso in cui la comunicazione presentata contenga degli errori è possibile inviare una comunicazione rettificativa, anche oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa è portata Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 62 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali in detrazione (circ. dell' Agenzia delle entrate 21/2010). L' omessa comunicazione comporta la decadenza dall' agevolazione ma a tale violazione può essere applicato l' istituto della remissione in bonis introdotto con il dl 16/2012 e mantenere così il diritto alla detrazione presentando la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione dei redditi in scadenza successivamente alla scadenza dell' adempimento omesso e versando con il modello F24, entro lo stesso termine, la sanzione di 258 euro con il codice tributo 8114 non compensabile con eventuali importi a credito. Autocertificazione lavori non ultimati Il contribuente che non è in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, perché l' intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d' imposta a condizione che attesti con autocertificazione che i lavori non sono ultimati (art.4, comma 1quater, dm 19/2/2007). Obbligo di conservazione dei documenti È previsto infine l' obbligo di conservare ed esibire in caso di controlli, pena la decadenza dall' agevolazione, la documentazione relativa all' intervento: asseverazione redatta dal tecnico abilitato; documentazione trasmessa all' Enea con ricevuta del relativo invio; fatture e ricevute fiscali o quietanze di pagamento relative alle spese sostenute; copia del bonifico bancario/postale se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori; copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; dichiarazione del possessore di consenso all' esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore. Adempimenti soppressi Dal 14/5/2011 il dl 70/2011 ha abrogato l' obbligo di indicazione del costo della manodopera sulle fatture che documentano le spese (l' Agenzia delle entrate con circ. 19/2012 ha chiarito che la soppressione dell' obbligo di tale indicazione ha effetto anche per le spese sostenute prima di tale data, comprese quelle sostenute negli anni precedenti). Dal 13/12/2014 l' art.12 del dl 175/2014 ha eliminato l' obbligo inviare all' Agenzia delle entrate il modello IRE con cui dovevano essere comunicate entro il 31 marzo le spese sostenute nell' anno precedente per i lavori che proseguivano oltre l' anno. L' Agenzia delle entrate con circ. 31 del 30/12/2014 ha chiarito che in applicazione del principio del favor rei non è più applicabile la sanzione da 258 a 2065 euro prevista in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione se non è già intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo. A chi spetta la detrazione del 65% quando l' immobile cambia proprietà In caso di trasferimento dell' immobile su cui è stato effettuato l' intervento agevolato valgono le stesse regole evidenziate nelle pagine precedenti con riferimento alla detrazione per gli interventi di recupero. La detrazione del 65% è cumulabile con altre agevolazioni? La detrazione del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi nazionali per gli stessi interventi (art. 10, dm 19/2/2007). Dal 1°/1/2009, l' art. 6, comma 3 del dlgs 115/08 ha previsto l' impossibilità di cumulare l' agevolazione con contributi comunitari, regionali o locali per l' efficienza energetica. Ma, secondo il recente chiarimento contenuto nella faq 35 pubblicata sul sito dell' Enea, dal 3 gennaio 2013 la detrazione del 65% è tornata cumulabile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni, in relazione al combinato disposto del comma 5 dell' art. 28 del dlgs 28/2011 e del decreto del Mise 28 dicembre 2012, sempreché anche gli incentivi locali prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali. In ogni caso, anche in presenza di cumulabilità, la detrazione del 65% spetta solo sulle spese effettivamente rimaste a carico, ossia sulla parte non coperta da contributi, con obbligo di assoggettare a tassazione separata, nel modello 730 o Unico, il contributo eventualmente ricevuto in anni successivi per spese detratte in precedenti periodi d' imposta. Con riferimento agli impianti fotovoltaici l' Agenzia delle entrate con la risoluzione 207 del 20/5/2008 ha escluso la possibilità di fruire della detrazione del 55% (ora 65%) per la realizzazione di pannelli fotovoltaici dato che questi ultimi sono diretti alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale. Con il decreto 6/8/2009 è stato inoltre specificato che la detrazione del 55% (ora 65%) non è cumulabile con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle tariffe incentivanti. Dove trovare ulteriori informazioni sulla detrazione del 65% Per ulteriori informazioni sulla detrazione del 65% è possibile consultare anche: il sito dell' ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it; il sito dell' Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 63 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali dove è possibile scaricare anche una guida aggiornata a gennaio 2015. La detrazione sulle spese per l' acquisto di mobili ed elettrodomestici Chi effettua interventi di recupero agevolati con la detrazione Irpef del 50%, può fruire della detrazione del 50% su una spesa massima di 10.000 euro anche per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici. Gli acquisti devono essere effettuati nel periodo 6/6/2013 31/12/2015 (la proroga a tutto il 2015 è stata disposta dall' art. 1, comma 47, della legge 190/2014) e devono riguardare beni destinati all' immobile su cui sono stati effettuati o sono almeno iniziati gli interventi per i quali si chiede la detrazione del 50%. La detrazione viene recuperata in dichiarazione dei redditi, in dieci quote annuali di pari importo. Periodo di pagamento della spesa per gli interventi sull' immobilePeriodo in cui va sostenuta la spesa per l' acquisto di mobili e grandi elettrodomesticiLimite di spesa per singola unità immobiliareDetrazioneDal 26/6/2012 al 31/12/2015Dal 6/6/2013 al 31/12/201510.000 euro50% Chi può fruire dell' agevolazione L' agevolazione spetta, ai contribuenti che, con riferimento agli stessi immobili cui è destinato l' arredo, fruiscono anche della detrazione Irpef del 50% in relazione a spese per gli interventi agevolati dall' art.16bis del dpr 917/1986 pagate, secondo il chiarimento fornito dall' Agenzia delle entrate nella circ. 29/2013, a partire dal 26/6/2012 (data da cui parte la maggiorazione dal 36% al 50% sulle spese per gli interventi di recupero per effetto del dl 83/2012). La legge richiede che ci sia coincidenza tra il soggetto che sostiene le spese per l' acquisto dell' arredo e il soggetto che sostiene le spese per l' intervento di recupero, anche se non è richiesto che resti identica la quota di partecipazione alle spese. Così se le spese per l' intervento agevolato sono sostenute da uno dei coniugi e le spese per l' arredo della medesima abitazione dall' altro, nessuno dei due potrà fruire della detrazione per le spese relative all' acquisto di mobili ed elettrodomestici, mentre se le spese per l' intervento agevolato sono sostenute da entrambi i coniugi, ciascuno di essi potrà fruire della detrazione per l' arredo se ne sostiene le spese. Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione sugli arredi La detrazione relativa all' acquisto di mobili ed elettrodomestici, secondo il testo letterale della norma, spetta in tutti i casi in cui, sugli immobili cui sono destinati gli arredi, siano stati effettuati interventi agevolati con la detrazione Irpef del 50%, ossia in presenza di almeno uno degli interventi elencati dalla lettera a) alla lettera l) dell' art. 16bis del dpr 917/1986. La norma sul bonus arredi infatti, contenuta nel comma 2 dell' art.16 del dl 63/2013, richiama il comma 1 dell' art. 16 del dl 63/2013, che richiama l' art. 11 comma 1 del dl 83/2012, che a sua volta richiama esplicitamente tutti gli interventi compresi nel primo comma dell' art. 16bis del dpr 917/1986 e quindi tutti gli interventi agevolati con la detrazione Irpef del 50%. Ma l' Agenzia delle entrate nella circolare 29/2013, nell' elencare gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione relativa al bonus arredi, richiama solo alcuni degli interventi agevolati con la detrazione Irpef del 50% e precisamente quelli elencati dalla lettera a) alla lettera c) dell' art. 16bis del dpr 917/1986, che normalmente sono interventi di maggiore rilevanza (manutenzioni ordinarie su parti comuni condominiali, manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni edilizie e ricostruzione o ripristini di immobili danneggiati da calamità) mentre non cita tra i lavori che consentono l' accesso al bonus arredi gli altri lavori previsti dalla lettera d) alla lettera l) dell' art. 16bis del dpr 917/1986 (eliminazione di barriere architettoniche; interventi per favorire la mobilità dei disabili, per la prevenzione di atti illeciti, per la prevenzione di infortuni domestici, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell' inquinamento acustico, per la bonifica dall' amianto, per l' adozione di misure antisismiche e per il conseguimento di risparmi energetici), lavori che sono normalmente di minore entità e che sono agevolabili con la detrazione per gli interventi di recupero indipendentemente dalla definizione dell' intervento dal punto di vista edilizio. Questa interpretazione restrittiva della norma, confermata dall' Agenzia entrate nel parere dell' 8/11/2013 della Dre del Veneto e in una risposta in occasione di Telefisco del 30/1/2013, rischia di depotenziare quel rilancio del settore del legno che nella relazione illustrativa emerge espressamente come ratio della norma agevolativa e rischia di alimentare un consistente contenzioso tributario. Successivamente l' Agenzia delle entrate con la circ. 11 del 21/5/2014 ha precisato che tra gli interventi che consentono l' accesso al bonus arredi rientrano gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia perché comunque assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria in base all' art. 123, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 64 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali comma 1, del dpr 380/2001. Con la stessa circolare l' Agenzia ha chiarito che anche gli interventi sugli impianti tecnologici, diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria perché rispondono al criterio dell' innovazione enunciato nella circ. 57/1998. L' Agenzia delle entrate, nella circolare 29/2013, ha chiarito che la data di inizio lavori (comprovata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legge in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare, oppure autocertificata dal contribuente per gli interventi che non richiedono titoli abilitativi o comunicazioni) deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l' acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, anche se non è necessario che le spese per gli interventi sull' immobile siano pagate e prima di quelle per l' arredo dell' abitazione. Il collegamento richiesto tra acquisto dell' arredo e l' immobile oggetto degli interventi agevolati deve sussistere tenendo conto dell' immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell' immobile stesso. Nei condomini, gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali permettono l' acquisto di beni agevolati finalizzati all' arredo delle parti comuni (guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi ecc.) ma non consentono ai singoli condomini, che fruiscono proquota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all' arredo della propria unità immobiliare. L' agevolazione spetta anche per arredare l' immobile interamente ristrutturato acquistato, con diritto alla detrazione del 50%, dalle imprese che hanno effettuato l' intervento di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo (circ. 29/2013). Beni agevolabili Gli acquisti devono riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all' immobile su cui il contribuente fruisce della detrazione del 50%. La circolare 29/2013 dell' Agenzia delle entrate riporta un elenco esemplificativo degli acquisti su cui spetta l' agevolazione, comprendendo anche le spese di trasporto e montaggio (letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi apparecchi di illuminazione, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento) e degli acquisti che invece non sono agevolabili (porte, pavimentazioni tende e altri complementi di arredo). In particolare per l' individuazione degli elettrodomestici agevolabili la circolare fa riferimento all' allegato 1B del dlgs 151/2005. L' acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo per quelle tipologie senza obbligo di etichetta energetica. In conformità della finalità della norma, diretta alla ripresa del settore del legno, possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi, compresi i mobili realizzati su misura. Sono invece esclusi televisori e computer e piccoli elettrodomestici come gli aspirapolvere e i robot da cucina. Ammontare della spesa detraibile La spesa massima su cui calcolare il bonus arredi è di 10.000 euro e vale con riferimento a tutti gli acquisti effettuati nel periodo di vigenza dell' agevolazione, anche in caso di successivi e distinti interventi su una stessa unità immobiliare (Agenzia Entrate circ.11/2014). L' art. 7 del dl 47/2014 ha definitivamente eliminato, con effetto retroattivo, l' ulteriore limite, introdotto dalla legge 147/2013 e mai divenuto operativo, corrispondente all' importo della spesa per i lavori edili che hanno consentito l' accesso al bonus. Con circ. 29/2013 l' Agenzia delle entrate ha chiarito che l' importo massimo detraibile di 10.000 euro va riferito alle spese complessivamente sostenute per l' acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Se il contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, rispettando per ognuna di esse gli adempimenti richiesti per fruire della detrazione del 50%, l' importo massimo complessivo di 10.000 euro va riferito a ciascuna unità oggetto di ristrutturazione cui sono destinate le spese per mobili ed elettrodomestici. Adempimenti Per fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi (mod. Unico o 730) basta documentare l' acquisto con fattura e procedere al pagamento con bonifico bancario contenente, la causale del versamento (quella attualmente utilizzata dagli uffici bancari o postali per i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati), il Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 65 16 marzo 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale dell' impresa fornitrice. L' Agenzia delle entrate con la circ. 29/2013 ha ammesso anche il pagamento con carte di credito o carte di debito, (in tal caso vale come data di pagamento quella del giorno di utilizzo della carta, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione). In caso di finanziamento dell' acquisto attraverso l' intervento di una società finanziaria valgono le stesse precisazioni riportate nelle pagine precedenti con riferimento al pagamento degli interventi di recupero, come conferma una faq pubblicata sul sito dell' Agenzia delle entrate il 20/1/2015. Con circ. 11/2014 l' Agenzia delle entrate ha chiarito che per detrarre la spesa vale anche lo scontrino che riporta natura, qualità e quantità dei beni acquistati e codice fiscale dell' acquirente. Se manca quest' ultimo dato è necessario che lo scontrino sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 66 16 marzo 2015 Pagina 8 Italia Oggi Sette Enti locali Dal 1° maggio operativa la prestazione di assicurazione sociale. Guida ai nuovi calcoli. Arriva il cuscinetto della Naspi Indennità accessibile a lavoratori licenziati e dimissionari. Partirà dal prossimo 1° maggio la nuova indennità a favore dei soggetti disoccupati, denominata Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l' impiego), e che sostituirà sia l' Aspi sia la MiniAspi, in vigore fino al prossimo 30 aprile. Una nuova prestazione destinata a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli a tempo indeterminato della pubblica amministrazione e degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per cui si applica diversa normativa per il sostegno all' inattività lavorativa involontaria. Requisito per accedere alla Naspi sarà, ovviamente, lo stato di disoccupazione per perdita di lavoro involontario per eventi che si verificheranno a decorrere dal 1° maggio, ma anche il poter far valere almeno 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti l' inizio del periodo di disoccupazione e aver effettuato, nei 12 mesi precedenti l' inizio del periodo di disoccupazione, almeno 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo. Oltre ai casi di licenziamento, la Naspi potrà essere percepita anche per i casi di dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Cambia anche il calcolo e la misura della prestazione di disoccupazione. Innanzitutto bisognerà individuare la retribuzione utile ai fini Naspi, mediante la somma della retribuzione imponibile Inps degli ultimi 4 anni divisa per il numero delle settimane di contribuzione: il risultato cosi ottenuto andrà moltiplicato per il coefficiente fisso di 4,33. Se l' importo cosi calcolato sarà uguale o inferiore all' importo di 1.195 euro, l' indennità Naspi sarà pari al 75% di tale importo. In caso di importo superiore si dovrà effettuare un adeguamento ma, comunque, l' importo che potrà essere percepito non dovrà superare i 1.300 euro. Dal quarto mese di erogazione, fino alla scadenza del diritto alla percezione dell' indennità, l' importo verrà diminuito mensilmente del 3%. In relazione alla durata, la Naspi verrà corrisposta mensilmente e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per fare un esempio pratico, un lavoratore che ha lavorato in tutti gli ultimi 4 anni potrà percepire l' indennità per 24 mesi dalla data di concessione. Dal 1° gennaio 2017, dice però la norma, il periodo massimo indennizzabile non potrà superare le 78 settimane, e quindi i 18 mesi a fronte dei 24 iniziali. L' indennità mensile potrà anche essere richiesta, in via anticipata e per tutto l' importo spettante, nei casi di avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 67 16 marzo 2015 Pagina 8 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali ma anche nei casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una Cooperativa in cui il rapporto mutualistico sia rappresentato dalla prestazione lavorativa del socio. Ai fini della durata della prestazione, non andranno computati i periodi contributivi che hanno dato luogo a indennità di disoccupazione cosi come bisognerà stare attenti a rispettare le norme procedurali previste dal decreto legislativo, ovvero il rispetto dei tempi di comunicazione delle varie situazioni all' Inps, per evitare di incorrere nei casi di decadenza. La Naspi è compatibile con il lavoro subordinato, se il reddito prodotto rientra nell' importo di reddito minimo esente da imposizione fiscale, tranne il caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore ai sei mesi e automaticamente si applica la sospensione d' ufficio. È inoltre compatibile con il lavoro autonomo qualora dallo stesso si ricava un reddito inferiore al limite per la conservazione dello stato di disoccupazione. Fermo restando la partecipazione a iniziative di politica attiva, previste dalla norma quale condizione per l' erogazione della Naspi, si decade dalla fruizione dell' indennità nei casi di perdita dello stato di disoccupazione, dell' inizio di una attività autonoma, di impresa o subordinata compatibile senza il relativo rispetto delle norme procedurali, il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e l' eventuale acquisizione del diritto all' assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la Naspi. © Riproduzione riservata. ENZO SUMMA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 68 16 marzo 2015 Pagina 9 Italia Oggi Sette Enti locali Conservazione gravosa per i più piccoli L' art. 39, terzo comma, del dpr 633/72 stabilisce che le fatture elettroniche «sono conservate in modalità elettronica», secondo le disposizioni del dm 17 giugno 2014. Questo obbligo, che pure si inquadra nella gestione naturale, completamente automatizzata, dei documenti immateriali, finisce per rappresentare, allo stato attuale, un aggravio per molti contribuenti, soprattutto di piccole dimensioni, che alla fatturazione elettronica v e r s o l a p.a. continueranno ad affiancare quella cartacea nei confronti degli altri clienti. In tal caso, infatti, si renderà opportuno, se non necessario, adottare distinte serie di numerazione delle due tipologie di fatture; si dovrà inoltre monitorare «manualmente» la fatturazione elettronica, ai fini delle liquidazioni periodiche dell' Iva. Se la fatturazione elettronica è affidata all' esterno, inoltre, parrebbe obbligatorio darne comunicazione all' agenzia delle entrate mediante una variazione dati, ai sensi dell' art. 35, dpr 633/72, onde segnalare l' incaricato del servizio quale depositario del registro elettronico delle fatture emesse. Su tali aspetti non risultano al momento indicazioni ufficiali aggiornate. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 69 16 marzo 2015 Pagina 9 Italia Oggi Sette Enti locali Dal 31 marzo andrà a regime l' obbligo per tutti fornitori (tranne quelli stabiliti all' estero) Fatture alla p.a., al traguardo il passaggio da carta a online Addio alla carta per la fatturazione alle pubbliche amministrazioni: dal 31 marzo prossimo andrà a regime l' obbligo della fattura elettronica per tutti i fornitori, con la sola eccezione di quelli stabiliti all' estero. Giunge così a completamento il lungo percorso avviato oltre otto anni fa dalla legge n. 244/2007, svoltosi nel solco dell' evoluzione tecnologica e del passaggio all' amministrazione d i g i t a l e . U n c a m m i n o segnato da varie tappe, la penultima delle quali è datata 6 giugno 2014, quando la fattura elettronica divenne obbligatoria nei rapporti con ministeri, agenzie fiscali e enti nazionali di previdenza e assistenza. A meno di un anno siamo ora al traguardo definitivo della generalizzazione della fattura elettronica nelle transazioni che vedono come destinatario un soggetto pubblico individuabile in base agli specifici riferimenti normativi, oppure incluso nell' elenco compilato dall' Istat ai fini del conto economico consolidato. La platea è dunque molto più ampia rispetto a quella interessata dallo speciale meccanismo Iva dello «split payment», includendo anche numerosi soggetti di diritto privato (es. Sogei Spa, Equitalia, fondazioni liricosinfoniche ecc.). Come sottolinea la circolare congiunta finanzefunzione pubblica n. 1 del 9 marzo scorso, questa platea deriva dalla somma dei destinatari individuati dalle diverse norme di legge, spesso sovrapponibili in quanto il medesimo ente rientra in più disposizioni, mentre non è limitata ai soggetti compresi nell' elenco Istat, il quale rappresenta soltanto una delle fonti. L' ambito dei soggetti pubblici destinatari della fattura elettronica, consultabile all' indirizzo web indicepa.gov.it, comprende al momento quasi 22 mila enti, articolati in oltre 68 mila unità organizzative. A fare la parte del leone i comuni e loro consorzi (oltre 8 mila) e gli istituti scolastici (oltre 9 mila). E si tratta di un elenco ancora incompleto, tanto che il ministro Padoan lunedì scorso ha inviato una lettera ai sindaci e ai presidenti di regioni e province, per sollecitare, in vista del termine di fine marzo, l' esecuzione delle attività tecnicoamministrative necessarie alla fatturazione elettronica, inclusa l' informazione ai fornitori. Ma rivediamo le peculiari caratteristiche della fattura elettronica alla pubblica amministrazione. Specialità della «fattura elettronica p.a.». Secondo l' art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, l' emissione, la trasmissione, la conservazione e l' archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 70 16 marzo 2015 Pagina 9 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, nonché con le amministrazioni autonome, deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. Il regolamento con le disposizioni di attuazione è stato adottato con dm n. 55 del 3 aprile 2013. Questo regolamento, discostandosi sotto più aspetti dalla norma generale dell' art. 21 del dpr 633/72, che definisce fattura elettronica il documento emesso e ricevuto in qualsiasi formato elettronico e prevede che l' autenticità della fattura possa essere garantita anche mediante controlli di gestione, stabilisce invece che le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni devono essere rappresentate in file Xml; nell' allegato B al regolamento, contenente le regole tecniche, viene precisato che il file deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Le fatture devono contenere le indicazioni riportate nell' allegato A al dm, nonché i seguenti elementi prescritti dall' art. 25 del dl n. 66/2014: il Codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione dall' obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 il Codice unico di progetto (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, nonché quando previsto ai sensi dell' art. 11 della legge n. 3/2003. In mancanza di detti codici, le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche. Anche l' emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche alla p.a. seguono regole particolari, definite nel già citato allegato B al regolamento. È previsto, tra l' altro, che la trasmissione del file deve effettuarsi tramite uno dei seguenti canali: sistema Pec o analogo sistema basato su tecnologie che certifichino data e ora dell' invio e della ricezione, nonché integrità del contenuto delle fatture; sistema di cooperazione applicativa su rete internet attraverso protocollo Https; sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio su rete Spc (Sistema pubblico connettività); sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all' interno di circuiti chiusi e garantiti; sistema di trasmissione telematica su rete internet attraverso protocollo Https per i soggetti accreditati. La fattura elettronica p.a. si considera trasmessa e ricevuta solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio (Sdi) gestito dall' agenzia delle entrate per il tramite della Sogei, al quale le fatture elettroniche devono essere inviate per il successivo inoltro agli enti destinatari, ognuno dei quali è identificato da un codice univoco. Secondo la circolare congiunta finanzefunzione pubblica n. 1 del 31 marzo 2014, qualora il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' amministrazione, abbia rilevato l' assenza della stessa in Ipa (indice pubbliche amministrazioni), il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default indicato nelle specifiche allegate al dm 55/2013. In proposito, le specifiche allegate al decreto ricordano che «la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell' indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell' attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili». La citata circolare evidenzia poi l' opportunità di individuare disgiuntamente le condizioni alle quali la fattura elettronica può ritenersi emessa dal fornitore e ricevuta dal destinatario, in considerazione della particolarità rappresentata dalla frapposizione, fra i due soggetti, del Sdi; di conseguenza, per quanto riguarda il fornitore, la fattura può considerarsi emessa ai sensi della normativa fiscale (quindi agli effetti del rispetto del termine previsto dalla legge Iva) anche nel caso in cui il Sdi notifichi all' emittente un messaggio di mancata consegna del documento. Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l' archiviazione delle fatture elettroniche. Al fine di evitare che l' obbligo gravi economicamente in modo eccessivo sugli assoggettati, il regolamento ha imposto al ministero dell' economia di predisporre e mettere gratuitamente a disposizione delle piccole e medie imprese, sul proprio portale elettronico, i servizi e gli strumenti Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 71 16 marzo 2015 Pagina 9 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche; inoltre, l' agenzia per l' Italia digitale mette a disposizione, sempre gratuitamente, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica. Questi servizi sono disponibili nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione, all' indirizzo www.acquistinretepa.it. Possono avvalersene coloro che dichiarano di appartenere alla categoria delle piccole e medie imprese (pmi) secondo i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, ossia: numero di dipendenti non superiore a 250; fatturato dell' ultimo bilancio chiuso non superiore a 50 milioni di euro; totale di bilancio (attivo patrimoniale) non superiore a 43 milioni di euro. Le informazioni normative e tecniche sulla fatturazione elettronica sono reperibili sul sito www.fatturapa.gov. it, nel quale è possibile, tra l' altro, effettuare il controllo dei file di fattura elettronica, visualizzare i messaggi del Sdi, accreditare il canale di trasmissione che si intende utilizzare, inviare la fattura via web e di monitorarla dopo l' emissione. Dal sito è inoltre scaricabile il «modulo di fatturazione attiva» reso disponibile dalla Regione Lazio. © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI ROBERTO ROSATI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 72 16 marzo 2015 Pagina 10 Italia Oggi Sette Enti locali Ancora troppi i documenti scartati Quasi una fattura elettronica su cinque viene respinta dal sistema. Nel mese di febbraio 2015 la percentuale degli scarti si è attestata al 17,8%, confermando il trend decrescente degli ultimi mesi (a giugno 2014, quando l' obbligo ha debuttato, i rifiuti e r a n o i l 4 0 % ) . U n a quantità che però risulta ancora significativa e che potrebbe aumentare notevolmente una volta che, esteso l' adempimento telematico verso tutti gli enti pubblici, il numero dei documenti elettronici inviati tramite il Sdi è destinato a salire da 4 a 50 milioni all' anno. Per questo motivo l' Agenzia delle entrate è al lavoro per apportare miglioramenti alla procedura di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture, che pure «ad oggi non presenta ad oggi particolari criticità». A fare il punto della situazione è stato il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, intervenendo nei giorni scorsi in audizione presso la commissione parlamentare di vigilanza sull' anagrafe tributaria. «Il tracciato fattura ha subito la sua prima evoluzione, alla versione 1.1, per recepire le istanze provenienti dal mondo degli utenti», sottolinea Orlandi, «il funzionamento del sistema, le richieste di assistenza e le segnalazioni sono attentamente analizzate per garantire un costante monitoraggio e la possibilità di individuare eventuali aree di miglioramento». Nel corso del corrente anno saranno implementate «azioni di modifica tecnica del processo che non prevedono impatti per gli utenti ma che miglioreranno l' efficienza dell' infrastruttura e quindi il livello del servizio offerto». Nonostante non vi sia un obbligo di legge, le p.a. destinatarie delle fatture hanno inviato un riscontro tramite il Sdi al proprio fornitore in 1.493.482 casi. La fattura può essere controllata, messa in pagamento o contestata dall' amministrazione committente anche al di fuori dal Sistema di interscambio, ma «è sicuramente un dato positivo che più di un milione e quattrocentomila fatture sono state "esitate" e che più dell' 85% di questi esiti è stato di accettazione», prosegue Orlandi, «si registra cioè un consistente utilizzo di uno strumento facoltativo messo a disposizione degli utenti proprio grazie alle potenzialità legate alla dematerializzazione dei processi». Gli operatori criticano la mancata possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva tramite il Sdi. Secondo l' Agenzia delle entrate, però, questo non comporterà un rilevante aggravio economico per le imprese. «Ad oggi registriamo una veloce crescita dell' offerta dei servizi di conservazione dei documenti informatici ed una conseguente rapidità nel livellamento dei prezzi», puntualizza la numero uno dell' Agenzia, «ad ogni buon fine, oltre ai servizi gratuiti offerti dal Mef alle pmi iscritte alla piattaforma del mercato elettronico della p.a., l' Agenzia per l' Italia digitale ha predisposto, in Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 73 16 marzo 2015 Pagina 10 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali collaborazione con Infocamere, strumenti per la gestione completa (compilazione, firma, trasmissione e conservazione) di un massimo di 24 fatture all' anno da offrire gratuitamente alle imprese iscritte alle camere di commercio». La stessa AgId ha dichiarato di essere in procinto di fornire tali strumenti anche per i professionisti. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 74 16 marzo 2015 Pagina 10 Italia Oggi Sette Enti locali Pesa l' impossibilità di effettuare la conservazione sostitutiva tramite l' Agenzia entrate. Innovazione sì, ma a caro prezzo La semplificazione e il miglior controllo della s p e s a pubblica p e s a n o s u l l e t a s c h e d i professionisti, artigiani e imprese. Soprattutto quelli che con la p.a effettuano operazioni occasionali e/o di piccolo importo. La fatturazione elettronica verso gli enti pubblici sta per prendere definitivamente piede. Il prossimo 31 marzo ci sarà l' addio definitivo alla carta per le forniture a soggetti pubblici e gli operatori economici manifestano più di una preoccupazione. Tutti sono d' accordo sugli obiettivi e sui futuri risparmi, ma è altrettanto unanime la rilevazione di difficoltà operative e maggiori costi nell' immediato. Software da adeguare, nuove procedure amministrative da apprendere (con la previsione di un apposito sezionale per registrare i documenti digitali), rischio di errori che potrebbero generare ritardi nel pagamento della fornitura, aumento dei costi di compliance. «Non vi è dubbio che l' iniziativa vada nella direzione della semplificazione e della sburocratizzazione da noi sempre auspicata», commenta Rosario De Luca, presidente Fondazione studi dei consulenti del lavoro, «ci saremmo però aspettati dal governo maggiore attenzione ai costi dell' intera operazione che sono ribaltati interamente sui contribuenti, senza alcun intervento statale». Chi cede beni o presta servizi alle pubbliche amministrazioni si ritrova così a dover acquistare sul mercato il servizio di trasmissione telematica e soprattutto di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. Tale attività, peraltro, non può essere effettuata direttamente dal Sistema di interscambio (Sdi), ossia la piattaforma telematica gestita dall' Agenzia delle entrate dalla quale passeranno ogni mese oltre 4 milioni di documenti. «Andrebbe garantita una maggior assistenza agli operatori, specie in sede di avvio di un' operazione così estesa», aggiunge Andrea Trevisani, direttore politiche fiscali di Confartigianato, «finora sono state inviate poco più di 2,5 milioni di fatture, ma a regime saranno 50 milioni all' anno. Va, inoltre, implementata la procedura affinché il Sdi conservi, senza costi aggiunti per gli operatori, le fatture in formato digitale». Ordini professionali e associazioni di categoria si sono mosse per evitare particolari esborsi a chi si ritrova con poche fatture all' anno da gestire. Anche tra gli stessi professionisti che lavorano con le autonomie locali e con le relative realtà collegate. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 75 16 marzo 2015 Pagina 10 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali «Le riforme della p.a. sono cosa buona e giusta, ma non possono gravare esclusivamente sui bilanci dei privati», prosegue De Luca, «per evitare dunque che tutto questo sia una penalizzazione per i consulenti del lavoro che devono fatturare con la p.a., stiamo mettendo a punto una convenzione che sarà diffusa nei prossimi giorni tramite la quale sarà possibile usufruire in maniera gratuita per sei mesi di una piattaforma per l' emissione la conservazione delle fatture elettroniche». «Tanto più i contribuenti saranno capaci di evolversi digitalmente e di gestire in parte il ciclo della fatturazione, quanto minore sarà l' impatto economico», sottolinea Roberto Cunsolo, tesoriere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, «se il professionista riceve dal cliente una fattura già predisposta in formato Xml, che deve essere solo trasmessa e conservata, ci sarà un costo limitato. Se invece il contribuente presenta un documento cartaceo, che deve essere importato manualmente e poi "accompagnato" fino alla destinazione finale l' onere sarà senz' altro maggiore. Di certo l' intermediario sostiene un costo sia per la piattaforma sia in termini di tempo speso e questo non potrà che essere ribaltato sul cliente». Ma quando è il commercialista a dover emettere per se stesso una fattura alla p.a.? «Abbiamo stimato che dei 115 mila colleghi meno del 20% ha rapporti con enti pubblici», prosegue Cunsolo, «chi fa il revisore normalmente emette parcelle trimestrali, quindi si parla comunque in media di poche fatture all' anno. Come Cndcec ci siamo sentiti in dovere di offrire una soluzione ai colleghi a costo zero, dando la possibilità a ogni iscritto di disporre di 12 fatture elettroniche gratuite all' anno e fornendo ai 144 ordini locali un portale per la gestione del ciclo attivo e di quello attivo di fatturazione verso altri enti pubblici». PAGINA A CURA DI VALERIO STROPPA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 76 16 marzo 2015 Pagina 11 Italia Oggi Sette Enti locali Si moltiplicano le soluzioni per gestire i processi in autonomia o per affidarsi a terzi. Servizi e offerte per tutti i gusti VALERIO STROPPA Si moltiplicano sul mercato le soluzioni offerte dalle software house s u f a t t u r a z i o n e e l e t t r o n i c a e conservazione sostitutiva. Due le strade principali a disposizione degli operatori: acquistare un applicativo per gestire tutto il processo in autonomia o quasi, oppure rivolgersi a un fornitore di servizi terzo per un servizio «chiavi in mano» a cui affidare in outsourcing le attività. Nel primo caso tutte le principali case di software stanno proponendo ai propri clienti programmi che dialogano con il gestionale già utilizzato per produrre le fatture: il costo varia dai 200 fino ai 1.500 euro all' anno, a seconda della tipologia di contratto selezionata. Chi non vuole acquistare un applicativo dedicato, magari perché non sa quante operazioni con la p.a. effettuerà durante l' anno, può rivolgersi al proprio fornitore o a un altro portale e pagare ad ogni utilizzo: in questi casi i prezzi vanno in media dai 34 euro per le fatture ricevute già in formato xml ai 20 euro per quelle da importare manualmente dal cartaceo. «La cosa fondamentale è che quando un' azienda effettua questa scelta valuti attentamente a chi si affida», spiega a ItaliaOggi Sette Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware (che con circa 120 associati rappresenta quasi il 90% delle software house di settore), «al momento stanno spuntando offerte pubblicitarie di operatori poco strutturati, che si affacciano per la prima volta al mercato o che prima si dedicavano ad altro. Prima di affidare i propri dati fiscali e amministrativi a qualcun altro bisogna essere certi della competenza, della serietà e della sicurezza di quel qualcuno, anche a costo si pagare qualche euro in più». L' Agenzia per l' Italia digitale sta predisponendo delle linee guida che individuano i requisiti organizzativi e le competenze che devono possedere gli operatori che offrono soluzioni digitali, inclusa la conservazione sostitutiva. Un' iniziativa «che deve essere salutata con estremo favore», conclude Mariotti. Per cercare di alleggerire il più possibile i costi a carico degli operatori economici, pure le istituzioni sono scese in campo. Il servizio di fatturazione elettronica offerto da Infocamere consente alle pmi iscritte presso le camere di commercio di compilare, trasmettere tramite il Sdi, monitorare e conservare a norma di legge fino a 24 fatture all' anno. Nessun software da scaricare: al servizio si accede previo riconoscimento del titolare dell' impresa tramite la Carta nazionale dei servizi (Cns). Chi non ne è provvisto deve però sostenere il costo della smartcard e del relativo lettore (4050 euro). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 77 16 marzo 2015 Pagina 11 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha deciso di fornire gratuitamente 12 fatture elettroniche per ciascuno dei 115 mila iscritti all' Albo. La realizzazione del progetto è stata affidata al gruppo Bluenext, che come partner tecnologico di avvale di Sia (società che gestisce a livello europeo infrastrutture e servizi tecnologici per banche e istituzioni finanziarie). Intanto c' è chi calcola i vantaggi già ottenuti. I numeri arrivano dal bilancio del primo anno di vita del workspace di Padova «Menocarta.net»: 35 aziende e 79 commercialisti (e i loro 303 clienti) hanno gestito 2,2 milioni di fatture senza l' uso della carta, vale a dire una pila di carta alta come un grattacielo di 17 piani. «Grazie alla fatturazione elettronica e alla sola conservazione a norma dei documenti digitali un' azienda può arrivare a risparmiare dai 3 agli 8,5 euro per singola fattura e dai 25 ai 65 euro per la digitalizzazione dell' intero ciclo dell' ordine », osserva Andrea Cortellazzo, commercialista e partner di Menocarta.net. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 78 16 marzo 2015 Pagina 20 Italia Oggi Sette Enti locali Si avvicina l' appuntamento annuale (30 aprile) con la dichiarazione ambientale. Rifiuti, imprese all' appello Mud Tenuto alla comunicazione anche chi opera con il Sistri. Si avvicina il termine del 30 aprile 2015 entro il quale produttori, commercianti e gestori di rifiuti, compresi quelli che operano in Sistri, nonché i fornitori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno effettuare la rituale comunicazione annuale Mud in relazione, rispettivamente, a residui e beni oggetto delle loro attività nel corso del 2014. Le regole procedurali e la modulistica per adempiere all' obbligo in scadenza sono quelle dettate dal dpcm 17 dicembre 2014 (pubblicato S.o. n. 97 alla G.U. del 27/12/2014 n. 299), provvedimento che ha confermato l' impianto della precedente comunicazione (ex dpcm 12 dicembre 2013) seppur ritoccando in alcuni punti il modello unico di dichiarazione da utilizzare. Soggetti obbligati. Le categorie dei soggetti tenuti alla denuncia sono scandite dalle sei sezioni previste dal nuovo dpcm 2014 (sulla base dei rispettivi provvedimenti di settore che declinano l' obbligo istituito dalla legge 70/1994), ossia: «Comunicazione rifiuti» (ex dlgs 152/2006 e dlgs 182/2003), «Veicoli fuori uso» (ex dlgs 209/2003), «Imballaggi» (ex dlgs 152/2006), «Raee» (ex Dlgs 49/2014), «Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione» (ex dlgs 152/2006), «Produttori di Aee» (ex dlgs 49/2014). Obbligati, in particolare, alla comunicazione rifiuti sono (ex articolo 189 del dlgs 152/2006, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal dlgs 205/2010, come più avanti precisato): enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ad eccezione di imprese agricole con fatturato annuo = 8 mila euro) e, qualora aventi più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ex articolo 184, comma 3, lettere c), d), g) del dlgs 152/2006 (ossia, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività di recupero/smaltimento di residui prodotti da trattamento acque e abbattimento fumi); soggetti che effettuano raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale (ossia prodotti da terzi); enti ed imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (compresi i «nuovi produttori», ossia coloro che ex articolo 183 effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano natura o composizione dei rifiuti); commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione. Tenuti alla stessa comunicazione rifiuti sono, in base al dlgs 182/2003, i gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Esclusi dalla comunicazione, invece i produttori che conferiscono i rifiuti speciali al servizio pubblico di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 79 16 marzo 2015 Pagina 20 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali raccolta previa convezione, gli operatori del settore estetico (articolo 40 della legge 214/2011), i distributori e gestori di centri assistenza Aee che ritirano «uno contro uno» gli analoghi Raee e i relativi trasportatori incaricati individuati dal decreto 65/2010. Obbligati alla comunicazione veicoli sono invece i responsabili degli impianti di trattamento di mezzi fuori uso e relativi componenti contemplati dal dlgs 209/2003 (mentre i veicoli rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 152/2006 vanno denunciati nella comunicazione rifiuti). La comunicazione imballaggi interessa invece il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) nonché gli organismi ex articolo 221, comma 3, dlgs 152/2006 che effettuano gestione di rifiuti di imballaggio e gli impianti autorizzati alla gestione di rifiuti di imballaggio ex medesimo Codice ambientale. Alla specifica comunicazione Raee soggiacciono i titolari di impianti di trattamento e recupero dei tecnorifiuti nonché i gestori dei relativi centri di raccolta ex articolo 19, comma 6, dlgs 49/2014 (gli analoghi materiali rientranti nel campo di applicazione del dlgs 152/2006 devono invece essere dichiarati nella comunicazione rifiuti). La comunicazione rifiuti urbani è appannaggio dei soggetti istituzionali responsabili servizio di gestione integrata rifiuti, che devono ivi dichiarare anche i Raee raccolti nei propri centri di raccolta. La comunicazione «produttori Aee» riguarda, infine, i produttori di Aee individuati dall' articolo 29, comma 6, dlgs 49/2014. La modulistica. Sostanzialmente allineata a quella dell' edizione 2013 la modulistica prevista dal dpcm 17 dicembre 2014, con alcune novità compilatorie. Tra le più rilevanti, l' obbligo di dichiarare separatamente in base alla destinazione finale (recupero o smaltimento) i rifiuti ancora in giacenza presso la struttura al 31 dicembre 2014 (novità prevista nei moduli delle comunicazioni rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi e Raee) e una maggiore analiticità nella descrizione dello stato fisico dei residui prodotti o gestiti, con l' esordio della nuova voce «vischioso e sciropposo» nella scheda comunicazione rifiuti. Gli operatori Sistri. Qualora rientranti tra i più sopra evidenziati soggetti, tenuti alla corrente dichiarazione Mud sono anche coloro che utilizzano, per obbligo di legge o su base volontaria (ex articolo 188ter del dlgs 152/2006 o dlgs 209/2003), il nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti. La prescrizione deriva dal dl 101/2013 (come, da ultimo, modificato dal dl 192/2014), provvedimento che obbliga fino al 31 dicembre 2015 i soggetti operanti in Sistri a osservare anche le regole sul tradizionale tracciamento dei rifiuti imposte dagli articoli 189 (Mud), 190 (registri di carico/scarico) e 193 (formulario di trasporto) del dlgs 152/2006 nella versione precedente alle modifiche introdotte dal dlgs 205/2010 (modifiche, queste ultime, disposte per allineare le regole del Codice ambientale alle nuove regole telematiche ma la cui effettiva vigenza scatterà solo dal 1° gennaio 2016). Modalità di comunicazione. La presentazione della dichiarazione dovrà essere effettuata per via telematica secondo le istruzioni del dpcm 17 dicembre 2014, con l' opzione di una modalità «semplificata» (inoltro della modulistica cartacea) per i piccoli produttori iniziali di rifiuti (non più di sette tipologie di rifiuti per unità locale, con utilizzo fino a tre trasportatori e fino a tre destinatari finali). © Riproduzione riservata. VINCENZO DRAGANI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 80 16 marzo 2015 Pagina 23 Italia Oggi Sette Enti locali Niente Irap per il figlio nello studio del padre Un professionista (commercialista, avvocato ecc.) che svolge la propria attività all' interno dello studio organizzato del padre non è soggetto al pagamento dell' Irap, p u r s e consegue ingenti compensi professionali. Di più. Anche avvalersi di un praticante, retribuito, non è sintomo di autonoma organizzazione. Questi i principi che si leggono nella sentenza n. 6701/36/2014 della Ctr di Milano, depositata in segreteria lo scorso 15 dicembre, con la quale il collegio giudicante ha respinto l' appello proposto dall' Agenzia delle entrate, per l' impugnazione di una precedente pronuncia della Commissione provinciale, già favorevole al contribuente. Il ricorrente, un dottore commercialista di Varese, aveva impugnato la cartella di pagamento emessa da Equitalia, relativamente all' Irap esposta in dichiarazione e successivamente non versata, sostenendo la non debenza dell' imposta per mancanza del requisito di autonoma organizzazione. Da considerare che il professionista operava nello studio del padre (anch' egli dottore commercialista), dotato di lavoratori d i p e n d e n t i e beni s t r u m e n t a l i , e a v e v a conseguito, nel periodo d' imposta interessato dalla vertenza, compensi per oltre 100 mila euro; le retribuzioni corrisposte al praticante, invece, erano pari a 500 euro mensili. La Commissione ha specificato, tuttavia, che il commercialista aveva svolto la maggior parte della propria attività per conto dello studio professionale del padre, dal quale aveva percepito circa il 75% dei compensi totali; con ciò osservando che lo studio organizzato del padre non poteva aver aumentato il valore dell' attività autonomamente svolta dal figlio, che agiva quasi come un lavoratore parasubordinato. Nicola Fuoco L' Agenzia delle entrate proponeva appello contro una sentenza della Ctp di Varese, con la quale il giudice di primo grado aveva annullato una cartella di pagamento Irap, rivolta a un dottore commercialista. Il professionista aveva presentato il modello Irap, esponendo l' imposta a debito, ma non aveva poi effettuato i relativi versamenti, dando luogo alla liquidazione automatica e all' emissione del relativo atto di riscossione. Il ricorso veniva accolto, in grado provinciale, sul presupposto dell' assenza di un' autonoma organizzazione, indispensabile per assoggettare il contribuente all' Irap. L' adita Ctr di Milano ha condiviso le conclusioni raggiunte dai colleghi di prime cure, non senza aver rivolto una specifica indagine sull' esistenza dei presupposti per l' applicazione dell' imposta. La peculiarità della vicenda risiede nel fatto che il commercialista, che aveva percepito compensi per oltre centomila euro, avesse svolto la propria attività all' interno dello studio del padre, esercente la stessa professione; trattavasi, nella specie, di uno studio di rilevanti dimensioni e certamente inquadrabile quale organizzazione autonoma. Inoltre, si aggiunga, rincarava la dose, secondo l' appellante Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 81 16 marzo 2015 Pagina 23 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali amministrazione finanziaria, la presenza di un praticante, regolarmente retribuito (compenso netto pari a 6 mila euro annui) dal ricorrente. Nessuna delle due circostanze, a parere del collegio della Lombardia, è sufficiente ad affermare l' esistenza di un' autonoma organizzazione. Per quanto attiene al praticante, la sentenza richiama l' orientamento già espresso dai giudici di legittimità, secondo cui «l' utilizzo di un collaboratore che non sia giù egli stesso abilitato alla professione non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l' apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo». Sull' altra questione, invero più interessante, la Ctr osserva che non è ravvisabile un' autonoma organizzazione quando l' attività del contribuente viene svolta nello studio organizzato del padre: «Infatti, quando un professionista, nel caso di specie il padre, mette a disposizione di un collega, il figlio, l' autonoma organizzazione di cui dispone, non rende assoggettabile a Irap il valore della produzione del secondo». In particolare, prosegue la sentenza, «non la rende quando il collega utilizza l' organizzazione messagli a disposizione non a favore della propria clientela, ma di quella del titolare dello studio e cioè, quando opera nell' ambito di un rapporto di tipo parasubordinato». Tale circostanza viene dedotta dallo studio di settore presentato dal ricorrente, dal quale risultava che il 75% del totale dei compensi percepiti proveniva proprio dallo studio professionale del padre, per cui «lo studio autonomamente organizzato del padre non aveva aumentato il valore dell' attività del figlio». In conclusione, la Ctp opta per la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della necessità «di una specifica indagine per stabilire l' assenza dell' autonoma organizzazione». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 82 16 marzo 2015 Pagina 23 Italia Oggi Sette Enti locali Servizi postali, agenzie private out In ambito tributario, l' utilizzo dei servizi postali svolti da agenzie private comporta molto spesso l' inesistenza giuridica delle notificazioni così eseguite. Laddove, infatti, la legge prevede la possibilità di ricorrere al servizio postale, per eseguire le notifiche, la disposizione è riferita espressamente al gestore del servizio universale, Poste Italiane, e non anche alle società private, poiché gli incaricati dei servizi di posta privata non rivestono, a differenza degli agenti del servizio postale universale, la qualità di pubblici ufficiali. Esistono dei casi, tuttavia, in cui l' atto recapitato dall' agente di posta privata non denota necessariamente una situazione di inesistenza della notifica. Un quadro chiaro della situazione lo fornisce la sentenza n. 2922/15 della Corte di cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 13 febbraio. Il caso direttamente trattato dalla citata pronuncia riguarda la notifica di un ricorso in appello proposto da Equitalia e notificato al contribuente col servizio privato: siffatta notificazione è stata ritenuta inammissibile dagli ermellini, che hanno confermato la decisione di inammissibilità dell' appello già assunta dalla Commissione tributaria regionale di Salerno nella sentenza impugnata in Cassazione. I Supremi giudici colgono l' occasione per rammentare in quali casi, e per quali motivi, la notificazione eseguita col servizio privato è inammissibile e quali sono, invece, le eccezioni a detto criterio. È, ad esempio, regolare la consegna del plico da parte delle poste private, qualora l' agenzia sia stata demandata direttamente da Poste italiane; in altre parole, quando il notificante abbia spedito l' atto tramite Poste italiane e l' ente universale abbia, a sua volta e per propria iniziativa, demandato il recapito del plico all' agenzia privata. Nicola Fuoco Equitalia Sud impugnava, con ricorso per Cassazione, una sentenza della Ctr di Salerno, con la quale il giudice aveva dichiarato l' inammissibilità dell' appello proposto dallo stesso Agente della riscossione, poiché la notificazione dell' atto al contribuente era avvenuta tramite agente di posta privata; circostanza che, a parere della Ctr, denotava una situazione di inesistenza giuridica della notifica. La Cassazione ha confermato l' interpretazione resa dai giudici regionali fornendo interessanti chiarimenti. La prima statuizione riguarda il caso portato all' attenzione della Corte: «Quando il legislatore prescrive, per l' esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall' Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un' agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall' art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 83 16 marzo 2015 Pagina 23 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali raccomandata riconducibile nell' ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge n. 890/82, sia alla raccomandata diretta a mezzo servizio postale ai sensi del dlgs n. 546/92, art. 16, comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata». Ciò perché, «l' incaricato di un servizio di posta privata non riveste la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso». Nel resto della pronuncia, gli ermellini individuano delle casistiche in cui la notifica per agenzia privata è possibile: «Se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti del Ministero delle finanze o ente locale, prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell' atto all' impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copiatale procedura non è prevista per le noti fiche ai privati la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta con l' ulteriore precisazione che la notifica di considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata a un incaricato alla notifica dell' atto». Tali notifiche effettuate dal contribuente per tramite di agenzia privata restano valide, con la specifica che il perfezionamento (anche per il notificante) si individua nel momento di ricezione, anziché di spedizione. Da ultimo, è valida la consegna del plico da parte dell' agente privato quando lo stesso sia stato incaricato da Poste Italiane: «La notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un' agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all' ufficio postale, e l' affidamento del plico all' agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell' Ente Poste». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 84 16 marzo 2015 Pagina 24 Italia Oggi Sette Enti locali Il processo estinto travolge la riscossione L' estinzione del processo tributario, per mancata riassunzione della causa (a seguito di un giudizio di rinvio dalla Cassazione), comporta il venir meno dell' effetto interruttivo prodotto dal giudizio, in un' ottica di prescrizione del credito erariale; r i m a n e valido, unicamente, l' effetto interruttivo istantaneo prodotto dalla proposizione dell' atto introduttivo del giudizio (ricorso di primo grado), con la conseguenza che il termine di prescrizione ordinario (decennale) inizia a correre proprio da tale data. Ragion per cui, se si estingue il processo relativo all' impugnazione di un avviso di accertamento, la cartella emessa dopo l' estinzione è nulla, per intervenuta prescrizione, se sono passati più di dieci anni tra la proposizione del ricorso di primo grado e la notifica della cartella stessa. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 1667/18/15 della Ctp di Milano, depositata lo scorso 19 febbraio nella segreteria meneghina. Il giudice di prime cure ha annullato una cartella di pagamento emessa in relazione ad un credito erariale derivante da un avviso di accertamento. L' accertamento in parola era divenuto definitivo a causa dell' estinzione del processo tributario, instaurato in precedenza per l' impugnazione del predetto avviso. L' estinzione si era verificata per la mancata riassunzione della controversia, dopo la sentenza di rinvio della Cassazione, a seguito della quale entrambe le parti in causa (contribuente e Agenzia delle entrate) erano rimaste inerti. La Ctp di Milano ha accolto il ricorso proposto dal contribuente contro la cartella, pur mitigando la decisione con la compensazione delle spese, in ragione della peculiarità della controversia. Nicola Fuoco La vertenza tributaria nasceva da un avviso di accertamento, notificato oltre dieci anni fa dall' Agenzia delle entrate di Milano, cui seguiva la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente. In primo grado, l' atto veniva annullato, decisione poi confermata dalla Ctr della Lombardia. Sul ricorso per Cassazione proposto dalle Entrate, il giudice di legittimità rilevava la fondatezza delle censure mosse nell' atto, emettendo una sentenza di rinvio alla Ctr per un nuovo esame del merito. Nessuna delle due parti riassumeva la causa dinanzi all' organo di seconde cure, determinando l' estinzione del processo e, di conseguenza, la reviviscenza e definitività dell' accertamento inizialmente notificato. A questo punto, l' Agenzia procedeva all' iscrizione a ruolo delle somme derivanti dall' accertamento, con seguente notifica della relativa cartella di pagamento da parte di Equitalia. Contro tale atto, ricorreva nuovamente il contribuente in Ctp di Milano, eccependo dei vizi di decadenza e prescrizione della pretesa, poiché l' iscrizione a ruolo e la notifica della cartella erano avvenute a distanza di molti anni dalla notifica (e definitività, per estinzione del processo) dell' accertamento portato Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 85 16 marzo 2015 Pagina 24 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali in esecuzione. L' eccezione relativa alla prescrizione ha fatto breccia nel pensiero della giudicante commissione meneghina, che ha accolto il ricorso ed annullato la cartella di pagamento: «a giudizio di questo Collegio, l' eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla parte ricorrente risulta fondata, in quanto l' estinzione del processo elimina l' effetto permanente della interruzione della prescrizione prodotta dalla proposizione del ricorso». La decisione del giudice di via Monti si fonda sulle disposizioni recate dagli articoli 2943 e 2945 del codice civile, nella sezione che, appunto, disciplina la prescrizione ordinaria decennale e le fattispecie interruttive della medesima: «la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell' atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo» (articolo 2493 c.c.); «se l' interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell' articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio» (articolo 2495, comma 2, c.c.); «se il processo si estingue, rimane fermo l' effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell' atto interruttivo». Dunque, facendo applicazione dei suddetti principi, la Ctp ha rilevato che il primo ricorso introduttivo contro l' avviso di accertamento era stato proposto in data 2/2/2004, mentre la cartella di pagamento impugnata (emessa dopo l' estinzione del processo) era stata notificata in data 9/9/2014, «ossia oltre il termine decennale previsto dagli articoli 2493 e seguenti del codice civile». Da ciò, l' intervenuta prescrizione della pretesa e la conseguente nullità della cartella di pagamento. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 86 16 marzo 2015 Pagina 36 Italia Oggi Sette Enti locali Visti i timori sulla sostenibilità della fase Toro, scatta l' ora di un checkup del portafoglio. Utility, la difesa è assicurata La bassa volatilità fa ben sperare, soprattutto i cassettisti. PAGINA A CURA DI LUIGI DELL' OLIO Quanta parte degli effetti attesi dal Quantitative easing è stata già scontata dai mercati finanziari? È il quesito più gettonato in questi giorni tra gli addetti ai lavori e la convinzione diffusa è che le Borse abbiano inglobato buona parte dei benefici che potranno arrivare all' economia reale tra maggiore liquidità in circolo, titoli di Stato ai minimi ed euro in calo rispetto al dollaro. Così comincia a serpeggiare qualche dubbio sulla sostenibilità di questa lunga fase Toro e ci si interroga sull' opportunità di un checkup di portafoglio. A caccia di titoli difensivi. Fra i titoli a lungo trascurati vi sono quelli del comparto utility (come energia e gas) tradizionalmente considerati difensivi dato che, anche in un periodo di incertezza economica, le famiglie devono riscaldare le case, illuminarle e così via. Dunque si tratta di società che hanno fatturati tendenzialmente stabili, che oggi beneficiano rispetto al passato del calo dei costi di approvvigionamenti dovuti al crollo dei prezzi petroliferi. Non solo: rispetto ad altri comparti difensivi, le utility hanno dalla loro anche la prospettiva di un rimescolamento di mercato che potrebbe aprire le porte a fusioni e acquisizioni. Uno studio realizzato da Accenture e Agici fa il punto sull' evoluzione del settore, alle prese con cambiamenti strutturali il declino dei consumi di energia, la sovraccapacità produttiva, il calo dei margini, le aspettative di clienti sempre più esigenti, nonché il basso costo del denaro. «Il settore ha sofferto a lungo un ritardo nella capacità di innovazione e nell' introduzione delle più recenti tecnologie digitali, rispetto ad altri settori», spiega Pierfederico Pelotti, responsabile utilities di Accenture. «La capacità di innovare nei business convenzionali per raggiungere nuovi livelli di efficienza operativa e l' identificazione di nuovi business su cui puntare, rappresentano i veri motori di crescita e di miglioramento delle performance aziendali». L' indagine identifica tre linee di sviluppo per le aziende del settore: viste le prospettive di una redditività decrescente dei business regolati, diventa fondamentale garantire la massima efficienza operativa. In secondo luogo diventa necessario sviluppare nuovi filoni di business, per esempio nei servizi per il territorio e la cittadinanza. Due strade che impongono un cambiamento strategico delle risorse umane, che devono essere in grado di gestire efficacemente la trasformazione organizzativa. Verso un polo del Nord. A queste priorità si aggiunge la necessità di avviare un processo di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 87 16 marzo 2015 Pagina 36 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali aggregazioni con l' obiettivo di creare economie di scala e ridurre i costi di approvvigionamento. Una prospettiva che è divenuta più concreta alla luce dell' ultima legge di Stabilità, che prevede benefici sia per gli operatori, che potranno chiedere il prolungamento delle concessioni in essere in caso di operazioni societarie quali fusioni e acquisizioni, sia per i comuni, che potranno utilizzare i proventi derivanti dalle dismissioni totali o parziali al di fuori dei vincoli del Patto di Stabilità interno. Da tempo si sostiene la necessità di mettere assieme un numero importante di società del settore operanti nel Nord Italia, anche se finora i piani sono rimasti sulla carta per l' opposizione che arriva dai territori in nome della difesa delle comunità locali, che spesso nasconde soprattutto il timore di perdere potere e poltrone. Il modello preso a riferimento è quello della tedesca Rwe, nata dall' aggregazione di un centinaio di municipalizzate e oggi divenuta uno dei big player mondiali con 55 miliardi di fatturato. Il processo vedrebbe come attori principali A2A (nata dalla fusione tra le ex aziende municipali di Milano e Brescia), Iren (che ha messo insieme Enìa, già frutto di un' aggregazione tra le municipalizzate di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, e Iride, nata dalla fusione tra Amga Genova e Aem Torino), Hera (Bologna, Ravenna, Modena e un' altra quarantina di comuni dell' Emilia Romagna) e AcegasAps (Padova e Trieste), destinata a diventare il leader italiano nello smaltimento rifiuti. «Il settore utility è al centro di voci su possibili riaggregazioni, simili a quanto accade al comparto delle popolari bancarie per l' appeal speculativo che questo tema comporta», sottolinea Gabriele Roghi, responsabile della consulenza agli investimenti di Invest Banca. «Le maggiori utility nate da fusioni di entità precedenti sono le maggiori indiziate per fare da poli aggreganti», aggiunge, «mentre tra le medio piccole quella maggiormente apprezzata dagli analisti è Ascopiave». L' investimento nel comparto delle utility è adatto soprattutto ai cassettisti, dato che queste società sono tendenzialmente meno volatili rispetto alla media di mercato e tendono a distribuire sotto forma di dividendi buona parte degli utili accumulati: basti pensare che Snam, Terna e Iren presentano attualmente un dividend/yield (rapporto tra valore azionario e dividendo atteso) superiore al 5%, un rendimento tre volte e mezzo superiore a quello di un BTp decennale. Anche chi crede in una continuazione della fase Toro dei mercati può investire una quota del portafoglio su questo comparto, in ottica di stabilizzazione dell' investimento complessivo. © Riproduzione riservata Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 88 16 marzo 2015 Pagina 48 Italia Oggi Sette Enti locali Würth Phoenix assume 15 profili tecnici Würth Phoenix, azienda software e di consulenza del gruppo Würth, offre soluzioni erp e crm su base Microsoft Dynamics, oltre a sistemi per la forza vendita interamente concepiti per l' utilizzo su tablet. Con sedi in Italia, Germania e Ungheria, ha un' esperienza internazionale nell' ambito business software e una competenza pluriennale in commercio, distribuzione e logistica. Per il 2015 l' azienda software bolzanina, in continua crescita e alla costante ricerca di personale qualificato, ha in programma l' inserimento di circa 15 laureati in informatica o in economia, preferibilmente con un po' di esperienza nel settore consulenza o It. «Aumenteremo il nostro personale», afferma Hubert Kofler, ad di Würth Phoenix, «del 10%. Le posizioni principali da coprire sono consulenti e project manager per le soluzioni erp e crm, oltre a profili qualificati nella cosiddetta area dell' It s y s t e m e service m a n a g e m e n t » . « I l plurilinguismo», aggiunge Kathrin Garbislander, responsabile hr, «rispecchia un presupposto importante, ideale per fare esperienza e sviluppare professioni orientate al dialogo internazionale». Würth Phoenix ha promosso di recente l' ItRecruiting Day, un format innovativo per la ricerca di giovani aspiranti informatici, con l' obiettivo di sviluppare nuovi talenti It. Per la ricerca di laureandi è attiva anche una cooperazione con diverse università italiane. «Uno dei nostri principali fattori di successo sono i nostri collaboratori, che rappresentano un elemento cruciale delle nostre attività e contribuiscono in modo determinante, ambizioso e motivato allo sviluppo aziendale. I nuovi dipendenti vengono istruiti attraverso training interni intensivi per poi continuare con una formazione continua». Gli interessati possono candidarsi al sito www.wuerthphoenix. com/it/, carriera. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 89 16 marzo 2015 Pagina 205 Italia Oggi Sette Enti locali La circolare di via Arenula che detta le regole al personale. Polizia penitenziaria, Facebook a piccole dosi Il ministero della giustizia detta le regole sull' uso dei social network al personale dell' amministrazione penitenziaria. Con una circolare del 20 febbraio scorso, via Arenula ha infatti fornito «precisazioni sull' uso dei social network da parte del personale dell' amministrazione penitenziaria», per evitare il rischio di rivelare informazioni sensibili che possono mettere a repentaglio la sicurezza d e l l a s t e s s a amministrazione ( s i v e d a ItaliaOggi del 2 marzo scorso). Social come i giornali. Il ministero, anzitutto, assimila i mezzi di diffusione del pensiero dei social network, come Facebook, Twitter, WhatsApp, blog, chat e forum di discussione, alle dichiarazioni rese dal lavoratore a mezzo degli strumenti tradizionali di comunicazione pubblica d e l p e n s i e r o ( g i o r n a l i , r a d i o , televisione). Quindi, ricorda al personale che il diritto di manifestazione del pensiero e di critica in costanza del rapporto di lavoro soggiace a determinati limiti, esplicitazioni dei doveri di fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori ed alla missione istituzionale dell' Amministrazione, che incombono al lavoratore in quanto deducibili nella prestazione lavorativa medesima, attinenti a: continenza verbale, continenza sostanziale (verità dei fatti), rilevanza sociale delle dichiarazioni, rispetto allo status del dichiarante e alla sua platea di riferimento. La deontologia. Secondo la circolare, inoltre, dato che il «profilo privacy» scelto e adottato dal lavoratore consente la visualizzazione dei suoi «post», commenti, video e foto, anche a una cerchia di utenti aperta e indeterminabile, il dipendente, qualora violi la riservatezza e procuri danno all' immagine, alla continuità e alla regolarità dell' azione dell' amministrazione, soggiace a valutazioni di ordine deontologico e ad azioni di responsabilità disciplinare. A questo proposito, il ministero richiama i doveri cui sono tenuti i dipendenti pubblici, contenuti nei codici deontologici di ciascuna categoria professionale. Ovvero: il dpr n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165. Tra cui, l' art. 2, comma 3. «Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all' immagine della pubblica amministrazione». Altra disciplina di riferimento è il decreto del presidente della repubblica n. 82/1999, recante invece il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, all' art. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 90 16 marzo 2015 Pagina 205 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali 10: «Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalità, imparzialità e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali». Infine, la circolare richiama la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d' Europa del gennaio 2006 sulle regole penitenziarie europee. ©Riproduzione riservata. GABRIELE VENTURA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 91 16 marzo 2015 Pagina 6 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino Ravenna FAENZAMODIGLIANA, DUOMO IN FESTA PER L' INSEDIAMENTO DI MONSIGNOR MARIO TOSO. Saluto ai fedeli: «Il vostro vescovo c' è» Il predecessore Stagni: «Questo sarà un dono per la nostra Chiesa» NON È CADUTO nel vuoto l' invito del vescovo emerito monsignor Claudio Stagni a vivere con gioia il rinnovamento alla cattedra episcopale della diocesi di Faenza Modigliana. Ieri, in piazza Martiri della Libertà, il popolo di Dio si è assiepato di fronte alle gradinate della Cattedrale di Faenza per l' incontro col nuovo vescovo salesiano, monsignor Mario Toso. Un' attesa di gioia e partecipazione dei rappresentanti di parrocchie, associazioni e movimenti della comunità credente e non credente di Faenza «presenza consapevole dell' importante valore ha detto il sindaco Giovanni Malpezzi e del servizio svolto dal pastore della Chiesa Cattolica». Alle 16 l' ingresso del vescovo accolto sulla gradinata del Duomo dal sindaco Malpezzi, i sindaci dei Comuni della Diocesi e il presidente della Provincia Claudio Casadio, il prefetto Francesco Russo, con i figuranti del Palio del Niballo a fare da cornice alla cerimonia. Tantissime le altre figure istituzionali e autorità presenti insieme a una comunità allargata dall' alto Mugello alla Bassa Romagna (da Marradi ad Alfonsine) riunita per l' affettuoso benvenuto, e in preghiera con una sessantina fra amici e parenti del vescovo giunti dal Veneto in pullman per l' importante momento. «Sembra un angelo dice un' estasiata Giusi Frulli Antiocheno siete fortunati il vescovo Mario è una persona meravigliosa come papa Francesco.» Giusy a Campodarsego (in provincia di Padova) è una vicina di casa degli anziani genitori di monsignor Toso: Giovanni (95 anni) e la mamma Genoveffa (89). Presente invece il fratello Livio con la moglie e le tre figlie, nipoti del vescovo. NEL SUO messaggio di saluto alla diocesi di FaenzaModigliana, Toso ha citato una frase di san Giovanni Bosco fondatore dei salesiani (quest' anno ricorre il bicentenario della nascita). «Chi prega si occupa della cosa più importante di tutte» e il carisma di don Bosco rivive quest' anno a Faenza con l' arrivo del presule salesiano. «Ci piace vedere un gesto di protezione da parte di san Giovanni Bosco ha detto il vescovo emerito Stagni accogliendo il suo successore insieme al Venerabile salesiano faentino monsignor Vincenzo Cimatti, il don Bosco' del Giappone, di cui ricorre quest' anno il 50° della morte. San Giovanni Bosco venne a Faenza nel maggio 1882 ha aggiunto Stagni per sostenere l' apertura dell' Istituto Salesiano, e per oltre cento anni ha formato generazioni di giovani a Faenza». Il carisma del santo piemontese e grande educatore dei giovani coincide con l' arrivo di Toso «che il nostro popolo accoglie come l' inviato di Dio nella continuità della successione apostolica e nel servizio alla Chiesa Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 92 16 marzo 2015 Pagina 6 < Segue Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino Ravenna universale per promuovere giustizia e pace ha proseguito Stagni . Questo sarà un dono per la nostra Chiesa, in una rinnovata apertura missionaria». «Sono conquistato dalla calorosa accoglienza in uno degli scenari più belli d' Italia ha detto monsignor Toso dal sagrato del Duomo l' ideale comunitario europeo è coltivato anche in questa città nella comunione del vero processo d' integrazione, senza di ciò si perderebbe il senso di volersi bene». RIVOLGENDOSI poi a famiglie in difficoltà, anziani in solitudine e giovani disoccupati «il vostro vescovo c' è» assicurando il proprio impegno insieme all' autorità politica a tradurre in concreto il progetto del bene comune che la città di Faenza invoca. «In una democrazia che appare sempre più spesso a bassa intensità ha aggiunto l' invito del vescovo è di non estraniarsi ai problemi della gente e in questa terra già luminosa di esperienze cooperative si deve far fermentare un cattolicesimo più attivo verso un umanesimo più sereno e pacifico». In chiusura la lettura del messaggio del cardinale Tarcisio Bertone e i ringraziamenti di Mario Toso per la vicinanza fraterna di presuli e porporati che hanno condiviso il momento, in particolare a monsignor Stagni «che mi consegna una chiesa viva». Margherita Rondinini. RONDININI MARGHERITA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 93 16 marzo 2015 Pagina 7 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino Ravenna ALA D' ORO DI LUGO. L' appetito dell' imperatore' QUESTA sera alle 20, nel ristorante dell' Hotel Ala d' Oro, la storia diventa protagonista di Caffè Letterario con Franco Cardini che presenterà il suo ultimo libro L' appetito dell' imperatore' edito da Mondadori. Sarà una vera e propria cena con l' autore con tanto di menù storico preparato seguendo il ricettario del libro. Al tavolo con Franco Cardini, lo storico ravennate Paolo Cavassini. D a l l ' u l t i m o p a s t o d i San Francesco alla sontuosa tavola di Honoré de Balzac, dai cibi raffinati del banchetto del Gran Khan alle uova con cipolle e scalogno care a Napoleone, passando per tre deliziosi intermezzi sul caffè, le castagne e i tartufi, Franco Cardini mette in campo la sua duplice esperienza di storico e di gourmet: e ci regala un libro appassionante, documentato, pieno di profumi e di curiosità. SPAZIANDO dal Medioevo ai totalitarismi novecenteschi e non solo, Cardini torna alla narrativa con una serie di racconti gustosi, che sono anche un' illuminante testimonianza di come la cultura materiale sia specchio dello spirito di ogni popolo. Ogni racconto è corredato da un' indicazione delle fonti e dalle ricette che lo stesso Cardini ha sperimentato nella sua cucina fiorentina. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 94 16 marzo 2015 Pagina 59 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Corriere di Romagna Ravenna In margine alla bella mostra "Modernità del disegno tra Romagna e Toscana 18801914" in corso a Castrocaro. BagnacavalloFirenze e ritorno Giuseppe Rambelli fra ritrattistica e tematiche post macchiaiole. Nello splendido scenario del Padiglione delle feste di Castrocaro, uno dei migliori esempi dell' arte italiana del Ventennio, capolavoro di Tito Chiti, è in corso la mostra "Modernità del disegno tra Romagna e Toscana 18801914" realizzata da Paola Babini e Beatrice Sansavini. In esposizione ci sono i disegni di maestri toscani come Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Arturo Moradei e Lorenzo Viani, assieme a molti illustri romagnoli fra i quali risaltano Silvestro Lega, Domenico Baccarini, Gino Barbieri, Ercole Drei, Francesco Nonni, Alessandro e Vittorio Guaccimanni, Domenico Miserocchi, Giovanni Marchini, Angelo Torchi, Fortunato Teodorani e Cesare Camporesi. Nel gruppo figura anche Giovanni Boldini, presente con due pregevoli schizzi, nel ruolo di ospite d' onore per i frequenti contatti avuti con gli artisti romagnoli e fiorentini e piccola appendice della grande mostra a lui dedicata in corso ai Musei di San Domenico di Forlì. L' evento di Castrocaro riserva alcune sorprese come la riscoperta del talento straordinario di Giuseppe Rambelli (Bagnacavallo 1868 Torre di Traversara 1954). Il pittore cattura subito l' attenzione dei visitatori per un paio di tele importanti, il "Ritratto della contessa Gamberini Cavallini" del 1908 e quello, straordinariamente moderno, del marito della nobildonna, il pittore ravennate Gioacchino Gamberini, eseguito otto anni prima. A questi si aggiungono una serie di disegni e un prezioso album di appunti eseguiti col lapis e all' acquerello. La rivalutazione di questo pittore si deve principalmente a Diego Galizzi e Orlando Piraccini, "archeologi" della memoria artistica romagnola degli ultimi due secoli, grazie alla mostra "Giuseppe Rambelli, un pittore ritrovato tra Romagna e Toscana " realizzata nel 2009 nel Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo dove è conservata molta della sua produzione pittorica e grafi ca. Si tratta dell' unica consistente retrospettiva dedicata all' artista dopo quella del 1955 organizzata dalla sua città natale ad un anno dalla morte. Seguendo gli "Appunti per una biografia" pubblicato da Diego Galizzi sul catalogo della mostra del 2009 (Grafiche Morandi, Fusignano), si scopre che Rambelli dimostra un talento precoce per il disegno e incoraggiato dalla madre, viene avviato prima alla Scuola tecnica comunale di Lugo, poi all' Istituto tecnico di Firenze propedeutico per l' iscrizione all' Accademia di belle arti che avviene nel 1885. Qui Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 95 16 marzo 2015 Pagina 59 < Segue Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Corriere di Romagna Ravenna riceve una solida preparazione da Antonio Ciseri e Giuseppe Ciaranfi, due insegnanti che praticano una pittura profondamente realista applicata principalmente ai temi storici, religiosi e al ritratto. L' incontro che darà una svolta al suo stile è quello con Giovanni Fattori, alla scuola del quale apprende l' importanza dello studio della natura, del lavoro e della vita quotidiana ripresi dal vero e il valore della tradizione pittorica toscana abbracciando con i suoi "compagni di scuola" come Giovanni Magni, Giuseppe Bartolena e Plinio Nomellinil, le tematiche post macchiaiole più tipiche. Nascono così i paesaggi con i contadini e le scene di vita quotidiana che diventano una caratteristica della sua produzione. La frequentazione di Silvestro Lega ne rafforza l' ispirazione e gli permette di perfezionare ulteriormente il suo stile. La ritrattistica resta però la grande passione di Rambelli ed è proprio questa la disciplina che sviluppa con maggiore dedizione e per la quale ottiene il maggior successo, specie dopo i viaggi di studio in Campania ed in Francia. Uno dei primi ritratti che esegue è proprio quello del collega Gamberini in mostra a Castrocaro. Espone più volte a Firenze, poi a Torino e a Milano. Nel 1901 lo troviamo all' Esposizione romagnola di belle arti di Rimini con il ritratto dal titolo foscoliano "Corrispondenza di amorosi sensi" che ottiene la medaglia d' oro e negli anni successivi è a Lugo e a Ravenna. Riceve commissioni dall' estero e molta della sua produzione è fuori dai confini italiani. Tramite l' amicizia della contessa Gamberini, membro autorevole della Società teosofica italiana, Rambelli aderisce a questa dottrina che riconosce le proprie finalità nella fratellanza universale dell' umanità, senza distinzioni di sorta, proiettata nella rivalutazione della natura e delle potenzialità umane e risulterà capace di influire in modo determinante sullo sviluppo dell' arte moderna. Alla fine del 1928 lascia Firenze per ritirarsi a Torre di Traversara nella sua villa che andrà distrutta dai cannoni alleati, per la ricostruzione della quale dovrà vendere gran parte delle sue opere salvate. In questo ritiro nella sua Romagna, continua il suo lavoro solitario, producendo principalmente pastelli e disegni sempre di estrema qualità. (s.s. ) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 96 16 marzo 2015 Pagina 59 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Corriere di Romagna Ravenna LE OPERE DI GIUSEPPE RAMBELLI Qui sopra: 1939, "La battaglia del grano", collezione Banca dell' Adriatico, Intesa San Paolo, Pesaro A sinistra: 1908, "Ritratto della Contessa Gamberini Cavallini" (particolare), Museo Civico delle Cappuccine, Bagnacavallo, in mostra a Castrocaro Sotto il titolo a sinistra: 1901, "Corrispondenza di amorosi sensi", Consiglio dei Ministri, Roma Ancora sotto il titolo, a destra: "Bambina che ramazza", Museo delle Cappuccine, Bagnacavallo, in mostra a Castrocaro. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 97 16 marzo 2015 Pagina 51 La Voce di Romagna La Voce di Romagna Ravenna CULTURA Tra i luoghi che saranno visitabili c' è anche Palazzo Grossi a Castiglione. A Faenza apre un palazzo privato. Giornate Fai: gli studenti saranno i ciceroni E' stata presentata sabato in Municipio a Ravenna la XXIII edizione delle Giornate Fai di Primavera. In occasione di queste due giornate sarà possibile visitare beni artistici e culturali solitamente non aperti al pubblico, con la guida d' eccezione dei giovani Apprendisti Ciceroni®: gli studenti delle scuole di Ravenna e provincia che hanno studiato a fondo i beni protagonisti delle Giornate di Primavera, per fare da guida ai visitatori. Questi i luoghi aperti: a Ravenna, Palazzo Rasponi (Piazza J. Kennedy sabato 21 e domenica 22 ore 10.00 12.00/15.00 18.00) ospiterà anche gli interventi musicali degli studenti dell' Istituto "G.Verdi", impegnati in un programma dedicato alla musica del Settecento, che farà da colonna sonora alle visite guidate. Sabato 21 alle 16.30: Quartetto d' archi F. J. Haydn (17321809) Quartetto Op. 77 n. 1 in sol maggiore; domenica 22 alle ore 11: Quartetto di fiati W. A. Mozart (17561791) dal Divertimento K 251F. J. Haydn (17321809) Divertimento in SI b maggiore. A Castiglione di Ravenna, un luogo di particolare interesse, vero e proprio gioiello abbandonato, Palazzo Grossi (Via G. Zignani) sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. A Cervia sarà invece visitabile la Torre di San Michele (Via Evangelisti, 4), residenza fortificata del Cinquecento, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. A Faenza sarà possibile visitare l' unico bene privato, l' Albergo Vittoria (Corso Garibaldi, 23): il suo aspetto unico, che racchiude stili architettonici e decorativi diversi, potrà essere ammirato sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Infine, a Lugo, sarà possibile effettuare un esclusivo percorso di visita ai Nuovi restauri della Rocca Estense (Piazza dei Martiri, 1), sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Una presentazione al pubblico si terrà giovedì 19 marzo alle 20.30, presso la Sala Riunioni della Cassa di Risparmio e Banca del Monte, Via Manfredi, 10. "Le Giornate di Primavera nelle parole dell' assessore comunale all' ambiente Guido Guerrieri ci portano ogni anno a scoprire nuovi gioielli, luoghi di grande valore e bellezza che non riescono a trovare un adeguato percorso di recupero e di utilizzo". Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 98