UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA
Lunedì, 16 marzo 2015
UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA
Lunedì, 16 marzo 2015
Prime Pagine
16/03/2015 Prima Pagina
1
Il Sole 24 Ore
Enti locali
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 1
2
Regioni indietro sul catasto caldaie
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 4
4
FISCO Accertamento/Contenzioso
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 4
21
I princilapli chiarimenti e provvedimenti al 5 marzo
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 5
25
Casellario dell' assistenza, attuazione alla moviola
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 5
27
Il nuovo Isee inciampa sulle «soglie»
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 5
29
Per i disabili esiste solo l' indicatore «illegittimo»
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 8
31
Mercoledì 15 Lunedì 20 Giovedì 30
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 10
32
Gioco, alcolici e tabacco: l' entrata giustifica il consumo
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 11
33
LE PAROLE CHIAVE.
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 18
34
L' euro più debole attira in Europa i capitali della Cina
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 27
36
L' AGENDA DEL PARLAMENTO A CURA DIROBERTO TURNO.
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30
37
Alla prova la residenza in Svizzera
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30
39
IN BREVE
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 30
40
Nuovi marciapiedi e piste ciclabili: ok all' Iva del 10%
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 33
42
Fai­da­te anche per il libretto
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 34
44
Come gestire ingressi, uscite e mobilità
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 34
47
Fatture elettroniche a corto di istruzioni nei casi di irregolarità
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 34
49
Negli enti rischio di nuovi precari
16/03/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 34
50
Riorganizzazione necessaria per il flusso dei documenti
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1
52
Le novità sui bonus casa e arredi
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 8
ENZO SUMMA
Arriva il cuscinetto della Naspi
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 9
69
Conservazione gravosa per i più piccoli
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 9
PAGINA A CURA DI ROBERTO ROSATI
Fatture alla p.a., al traguardo il passaggio da carta a online
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 10
PAGINA A CURA DI VALERIO STROPPA
Innovazione sì, ma a caro prezzo
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 11
Rifiuti, imprese all' appello Mud
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 23
Niente Irap per il figlio nello studio del padre
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 23
Servizi postali, agenzie private out
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 24
Il processo estinto travolge la riscossione
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 36
Utility, la difesa è assicurata
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 48
Würth Phoenix assume 15 profili tecnici
75
77
Servizi e offerte per tutti i gusti
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 20
70
73
Ancora troppi i documenti scartati
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 10
67
VINCENZO DRAGANI
79
81
83
85
87
89
16/03/2015 Italia Oggi Sette Pagina 205
GABRIELE VENTURA
Polizia penitenziaria, Facebook a piccole dosi
90
Il Resto del Carlino Ravenna
16/03/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 6
Saluto ai fedeli: «Il vostro vescovo c' è»
16/03/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 7
L' appetito dell' imperatore'
RONDININI MARGHERITA
92
94
Corriere di Romagna Ravenna
16/03/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 59
Bagnacavallo­Firenze e ritorno
16/03/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 59
LE OPERE DI GIUSEPPE RAMBELLI
95
97
La Voce di Romagna Ravenna
16/03/2015 La Voce di Romagna Pagina 51
Giornate Fai: gli studenti saranno i ciceroni
98
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Il Sole 24 Ore
Prima Pagina
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Il Sole 24 Ore
Enti locali
. EDILIZIA E AMBIENTE.
Regioni indietro sul catasto caldaie
Solo quattro regioni ­ Lombardia, Piemonte, Veneto e Sicilia ­
hanno attuato la normativa del 1999 che prevede l' istituzione
di un catasto regionale degli impianti termici. In alcuni casi si
sono attivate le Province e i Comuni, ma spesso la situazione
è di stallo. Un quadro cui si aggiunge, spesso, la presenza di
modelli regionali diversi per l' elaborazione del libretto
impianto.
pagina 33 L' obbligo è datato 1999, con l' entrata in vigore
dell' articolo 17 del Dpr 551. Tuttavia, oggi, a 15 anni di
distanza, soltanto quattro Regioni hanno attivato il catasto
degli impianti termici: Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto.
Mentre altri cinque territori si stanno muovendo, dopo la
spinta imposta dall' entrata in vigore del Dpr 74/2013, che ha
riordinato in Italia la materia dell' esercizio e manutenzione
delle caldaie (si veda la scheda a fianco).
Eppure, gli effetti attesi dall' applicazione dello strumento non
sono di secondo ordine. Non solo per gli addetti ai lavori, ma
anche per i cittadini. Un catasto regionale aggiornato e
accessibile significa la garanzia di controlli sull' efficienza
delle caldaie e sul rispetto degli standard di sicurezza. La
normativa ridisegnata un anno e mezzo fa prevede, infatti, l'
obbligo per il manutentore che interviene in casa per l'
ispezione e il rilascio del cosiddetto bollino, di compilare e
inviare all' ente locale competente un rapporto di efficienza.
Questo documento, inserito nel catasto, segnala se una
caldaia è stata o meno controllata e permette di intervenire in
modo mirato.
«Un indubbio vantaggio ­ considera Giorgio Bighelli di e­
training, società di consulenza tecnico­normativa del gruppo
Vaillant, che ha realizzato la mappatura dell' esistente per
conto del Sole 24 Ore ­, che si somma ad altri aspetti. Legati,
per esempio al contenimento dei costi a carico dei cittadini o
alla possibilità per chiunque di verificare la manutenzione del
proprio impianto a portata di click».
Già il Dlgs 192/2005 faceva riferimento alla promozione, da
parte delle Regioni, di programmi informatici per la
costituzione dei catasti, con l' arrivo del Dpr 74/2013 i nuovi
modelli di libretto della caldaia e i relativi rapporti di controllo,
entrati in vigore il 15 ottobre scorso, sono studiati per la
compilazione e l' invio telematico. «Con un abbattimento dei costi ­ aggiunge Bighelli ­che, però e
purtroppo, nel concreto, in assenza delle banche dati regionali, non si è mai realizzato».
Non basta. «I catasti ­ spiega Giovanni Maj, direttore tecnico della Ops Spa, ente attivo sul fronte delle
ispezioni per conto del Comune e della Provincia di Chieti ­ significano anche una maggiore certezza
della professionalità di chi interviene a realizzare le ispezioni. Il tecnico, per poter inviare il rapporto di
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Enti locali
controllo e inserirlo nel database regionale, deve dimostrare di avere tutte le carte in regola. Inoltre, la
mappatura dell' esistente è una buona prassi per orientare meglio le politiche, a partire da quelle sugli
incentivi per la sostituzione degli apparecchi obsoleti».
Latitanti le Regioni, in molti casi le Provincie e i Comuni sopra i 40mila abitanti, cui spettano per legge i
controlli, si sono mossi nel tempo e in autonomia per dotarsi di propri database. «Si tratta però ­ spiega
ancora Maj ­ di mappature parziali, relative a specifici ambiti territoriali, funzionali al servizio erogato e,
soprattutto, sovente differenti fra loro nell' impostazione. Anche se non mancano esempi virtuosi. Come
quello di alcune province del centro, come Terni, Chieti, Viterbo, Teramo, Roma e Pescara, in via di
adesione, che hanno elaborato e condiviso una procedura comune di gestione del servizio
integralmente informatizzata e un software che viene ceduto gratuitamente ai manutentori e consente l'
aggiornamento del catasto di ciascun ente in tempo reale».
Riscontri positivi sull' utilità dello strumento arrivano, infine, dalle Regioni che hanno attivato il catasto.
«Nel nostro caso ­ racconta Domenico Santacolomba, del dipartimento Energia della Sicilia, territorio
che di recente ha attivato la banca dati ­ abbiamo mappato lo stato dell' arte, grazie all' aiuto dei gestori
dei servizi di energia. Ad oggi, siamo arrivati a individuare 650mila impianti, cioè circa l' 80% del totale.
Avere una fotografia della situazione, ci consentirà di far partire controlli laddove servono e garantire più
sicurezza ai cittadini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di Silvio Rezzonico Maria Chiara Voci.
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Enti locali
FISCO Accertamento/Contenzioso
FISCO Accertamento/Contenzioso [892]
[353636] SE IL CREDITO ANNUALE IVA
RISULTA INESISTENTE Una società aderisce
al regime dell' Iva di gruppo e presenta la
dichiarazione Iva nel mese di settembre,
indicando erroneamente, in misura inferiore, il
credito Iva dell' anno precedente nel quadro
VS30, e presentando per lo stesso importo la
polizza per la garanzia richiesta.
Successivamente, la società ripresenta la
dichiarazione con il credito corretto, ma la
polizza non viene integrata. L' agenzia delle
Entrate contesta il credito compensato e non
garantito, applicando la sanzione del 100% e
recuperando il credito Iva, che considera non
esistente. È corretto il comportamento dell'
agenzia delle Entrate? P.C.BENEVENTO La
risposta è affermativa. Infatti, se il credito
annuale Iva è inesistente, ossia privo degli
elementi costitutivi e giustificativi, ciò
determina l' indebita compensazione dello
stesso, l' obbligo di versare il relativo importo,
nonché l' irrogazione da parte dell' Agenzia ­
con atto di recupero motivato ­ della sanzione
dal 100 al 200 per cento dell' ammontare del
credito, a norma dell' articolo 27, comma 18,
del .Dl 185/2008. La pretesa dell' Agenzia non
è rateizzabile, e non è applicabile la
definizione agevolata della sanzione con il pagamento di un terzo della stessa, di cui agli articoli 16,
comma 3 e 17, comma 2, del Dlgs 472/1997. L' atto, qualora fosse ritenuto infondato, è impugnabile, nel
termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, di fronte alla Commissione tributaria provinciale. A cura di
Giuseppe Barbiero [893][353506] IL DOCUMENTO ANNULLATO NON HA VALENZA PROBATORIA È
ancora possibile annullare la comunicazione beni ai soci (finanziamenti) per l' anno 2013, inviata nel
2014? All' agenzia delle Entrate mi hanno detto che questo è possibile fino a un anno dall' invio, ma non
ho trovato istruzioni in merito. Nel caso si possa effettivamente procedere all' annullamento, il fisco può
tenere comunque conto di questa dichiarazione in sede di contenzioso? D.L.ROMA Il provvedimento del
direttore dell' agenzia delle Entrate protocollo 2013/94904 prevede, al paragrafo 9.1, che sia possibile
procedere all' annullamento di un file precedentemente inviato, entro il termine di un anno dalla
scadenza prevista per la trasmissione dei dati, che ricorre il trentesimo giorno successivo al termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui i finanziamenti o le
capitalizzazioni sono stati ricevuti: ne consegue che il file presentato dall' autore del quesito potrà
essere annullato entro il 30 ottobre 2015. Si ritiene che un documento regolarmente annullato non abbia
alcuna valenza probatoria ai fini di un eventuale contenzioso. A cura di Giorgio Bommarco Agevolazioni
sulla casa [894][353157] SOSTITUZIONE DEL BOILER CON IL 50 PER CENTO Vorrei sostituire il
boiler elettrico e il piccolo boiler a gas della cucina, ormai fuori regola, con un boiler/riscaldatore
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Enti locali
istantaneo a gas per acqua sanitaria, che serva sia la cucina che il bagno; per fare questo, devo
effettuare diversi lavori edili, tipo creazione sul muro esterno del balcone di una nicchia per ricoverare l'
armadio contenente il riscaldatore, rifacimento del pavimento di una camera per far passare i tubi che
raggiungeranno il bagno, più i collegamenti elettrici per il riscaldatore e per il programmatore, da
collocare nel bagno. Per questi lavori rientro nella detrazione energetica del 65 per cento, oppure nell'
ambito della detrazione per la ristrutturazione del 50 per cento? In entrambi i casi, quali sono le spese
che si possono conteggiare per la detrazione? G.B.TORINO Trattandosi di sostituzione di un boiler per
l' acqua sanitaria (non per il riscaldamento), in ogni caso non si rende applicabile la detrazione del 65
per cento, ma solo quella del 50 per cento, come intervento di sostituzione di impianto e lavori edili
accessori necessari (articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge
190/2014). In particolare, tutte le spese descritte (acquisto boiler, realizzazione della nicchia, rifacimento
dei tubi e sostituzione del pavimento divelto per installare i nuovi tubi, con i collegamenti elettrici
conseguenti) sono rilevanti ai fini del 50 per cento. Basta pagare le fatture con bonifico bancario o
postale, con indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e della partita Iva dell'
impresa esecutrice dei lavori. Nella causale sarà sufficiente indicare «articolo 16 bis del Tuir, Dpr
917/1986, detrazione del 50 per cento» . [895][353156] L' EDIFICIO IN COSTRUZIONE NON PUÒ
FRUIRE DEI VANTAGGI Sto valutando l' acquisto di una villetta singola. Tale immobile è stato edificato
alla fine degli anni 80, non è mai stato abitato (e non ha mai avuto l' abitabilità) ed è attualmente a
rustico (mancano i pavimenti e gli infissi, mentre sono presenti le pareti divisorie interne e sono stati
predisposti i soli impianti elettrico e idraulico). L' immobile è stato accatastato (categoria A/7), come
pure il box. In caso di acquisto di tale immobile, sono necessari numerosi interventi per adeguarlo alle
esigenze degli immobili moderni. Posso fruire della detrazione del 50% per il totale rifacimento degli
impianti predisposti, per le operazioni di allargamento porte e finestre, per la coibentazione dei muri,
per le opere di spostamento delle pareti e per la divisione dei locali al piano seminterrato, che ora è
"open space"? L.C.MILANO Occorre distinguere tra due ipotesi: se il fabbricato è urbanisticamente da
considerare già ultimato prima dell' esecuzione degli interventi, o se si tratta di interventi eseguiti su un
fabbricato in corso di costruzione ex novo. Nel primo caso (di accatastamento e agibilità già ottenuta
prima dell' inizio dei lavori descritti) si rende applicabile la detrazione del 50 per cento. Se, invece, il
fabbricato è da considerare in corso di costruzione (come sembra nella situazione prospettata dal
lettore, di acquisto di un rustico privo dell' agibilità all' atto dell' acquisto, anche se edificato negli anni
80), la detrazione del 50% non si rende applicabile. Anche se l' immobile è stato accatastato in A/7
come villetta, l' accatastamento è avvenuto come fabbricato in corso di costruzione, e solo l' ultimazione
dei lavori e la conseguente agibilità prima dell' inizio degli interventi di completamento/ristrutturazione
consente l' applicazione della detrazione che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie.
[896][353087] BENEFICI SUGLI INTERVENTI PER PREVENIRE ATTI ILLECITI In seguito a un furto,
subìto nella mia abitazione, ho cambiato la serratura della porta blindata e la finestra dalla quale sono
entrati i ladri. A scopo precauzionale dovrò mettere delle inferriate. L' alloggio non è assicurato. Ho
diritto al bonus del 50 per cento? M.G.TORINO La risposta è affermativa. Due degli interventi descritti
(sostituzione della serratura di sicurezza della porta blindata, installazione di inferriate) rientrano tra
quelli detraibili ai fini del 50 per cento (ex articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47,
della legge 190/2014; si veda anche la guida al 36­50% su www.agenziaentrate.it), quali interventi
idonei a prevenire il conseguimento di atti illeciti da parte dei terzi. La detrazione si applica, ad altro
titolo, anche per la sostituzione della finestra che, comunque, è intervento di manutenzione straordinaria
su abitazione. A tal fine, i benefici fiscali si applicano a prescindere dal fatto che il fabbricato sia
assicurato contro il furto. Anzi, se è previsto un indennizzo assicurativo, la detrazione si applica solo per
la parte di spese effettivamente rimaste a carico, e non coperte dall' indennizzo. [897][353072] L'
ISOLAMENTO TERMICO È UN' OPERA «STRAORDINARIA» Realizzare un' opera di insufflaggio
termico (isolamento termico delle pareti di casa, che consiste nel fare semplici fori nelle pareti e
riempirli con materiale isolante conforme alle normative vigenti) rientra nelle opere di manutenzione
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ordinaria o straordinaria? Questo tipo di intervento, per un' abitazione privata, prevede che venga
richiesta una Dia (dichiarazione inizio attività) o è possibile accedere alle detrazioni senza fare questa
richiesta? So che l' intervento rientrerebbe nelle detrazioni del 65 per cento, ma queste implicano l'
intervento di un tecnico certificatore energetico. Se volessi evitare la spesa del tecnico, potrei accedere
alla detrazione del 50 per cento, senza chiedere la Dia? L' Iva è comunque al 10 per cento?
F.C.PORANO L' intervento descritto rientra tra quelli cui si applica la detrazione del 50 per cento, come
opera idonea a conseguire risparmio energetico nell' edificio abitativo, a prescindere dalla
qualificazione urbanistica che resta, comunque, di manutenzione straordinaria (articolo 16­bis del Tuir,
Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 36­50% su
www.agenziaentrate.it). Ai fini urbanistici, in genere, basta la presentazione al Comune di una Cila
(comunicazione inizio dei lavori asseverata) e, per il resto, è sufficiente pagare le fatture con bonifico
bancario o postale, con indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione nonché della
partita Iva dell' impresa esecutrice dei lavori. Nella causale basterà indicare «articolo 16­bis del Tuir,
Dpr 917/1986, detrazione del 50 per cento». L' intervento è soggetto all' applicazione dell' Iva al 10 per
cento, ex articolo 1, comma 18, della legge 244/2007, che ha stabilizzato l' Iva al 10% per tutti gli
interventi di manutenzione e recupero dei fabbricati residenziali. [898][352658] CONDIZIONATORI, I
CRITERI PER LA COMUNICAZIONE Recentemente ho acquistato un impianto di climatizzazione a
parete con pompa di calore. L' installazione è stata effettuata direttamente dal venditore, che non mi ha
rilasciato la dichiarazione di conformità dell' impianto. Volevo sapere se tale documentazione dev'
essere inoltrata allo sportello unico del Comune di mia residenza e, nel caso in cui nessuno abbia
adempiuto, se sono previste sanzioni e si perde il diritto a fruire delle detrazioni previste dalla legge.
G.S.VARESE L' installazione di un condizionatore a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento),
anche nel caso in cui esso sostituisca un vecchio impianto, fruisce sia della detrazione del 50% per le
ristrutturazioni edilizie che di quella del 65 per cento, relativamente alle opere finalizzate al risparmio
energetico (articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda
anche la guida al 36­50­65% su www.agenziaentrate.it). Il 50 per cento, infatti, si rende applicabile
anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all' installazione di impianti basati
sull' impiego di fonti rinnovabili di energia, e anche in assenza di opere edilizie. Viceversa, se il
condizionatore è senza pompa di calore, la detrazione non si applica (vedi guida al 36%­50% su
www.agenziaentrate.it). Per fruire del 50% è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o
postale. Viceversa, per fruire della detrazione del 65 per cento (articolo 1, comma 139, della legge
147/2013) è necessario che il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l' impianto di
riscaldamento preesistente e non sia a integrazione dello stesso. Ai fini urbanistici è sufficiente, in
genere, una semplice comunicazione al comune (senza Cila, comunicazione inizio lavori asseverata, o
Dia, dichiarazione inizio attività). Anche l' ultimazione dei lavori dev' essere comunicata allo stesso
modo al Comune (allo sportello unico o all' ufficio edilizio/urbanistico). Ciò sempre se è previsto l'
obbligo di comunicazione, cosa che va verificata consultando il regolamento urbanistico comunale. Se è
previsto l' obbligo nel regolamento edilizio, la mancata comunicazione, in caso di verifica, comporta la
decadenza dai benefici. [899][353070] PORTE E PORTONI D' INGRESSO: LA SOSTITUZIONE È
AGEVOLATA L' agevolazione al 50% per la sostituzione del portone d' ingresso, di un condominio o di
un' abitazione privata all' interno di un condominio, è applicabile anche in assenza di altri
contemporanei lavori di ristrutturazione al fabbricato condominiale o all' appartamento privato? In altre
parole, tale agevolazione è applicabile anche se la sostituzione del portone, nei due casi, è l' unica
spesa di manutenzione straordinaria sostenuta? Federico De AngelisROMA La risposta è affermativa.
La sostituzione del portone d' ingresso del condominio, o anche della porta d' ingresso alla singola unità
immobiliare, fruisce della detrazione del 50 per cento, sia come intervento di manutenzione
straordinaria che come intervento idoneo a prevenire il compimento di atti illeciti da terzi (se si tratta di
portone blindato). In alternativa, ma per il solo portone d' ingresso condominiale, è possibile anche l'
applicazione della detrazione del 65 per cento, come intervento di risparmio energetico, ma
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limitatamente all' ipotesi in cui il portone abbia i requisiti di trasmittanza termica prevista per gli infissi
(articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it).
A cura di Marco Zandonà Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche [900][353743] IL CAPITAL GAIN
SUI TITOLI «SALVA» LE DETRAZIONI I guadagni derivanti dalla compravendita di titoli in borsa
(capital gain) possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi? E, quindi, per gli stessi si può fruire
della detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica? V.P.NAPOLI Le
plusvalenze conseguite dalla vendita di titoli partecipativi di natura non qualificata (di cui alla lettera c­
bis dell' articolo 67 del Tuir) nonché le altre tipologie reddituali (di cui alle successive lettere da c­ter a
c­quinquies), conseguite in regime dichiarativo, vanno indicate nel quadro RT di Unico persone fisiche e
sono soggette a imposta sostitutiva in base al Dlgs 461/1997. Questa modalità impositiva comporta che
i redditi non concorrano alla formazione del reddito complessivo e, quindi, alla determinazione dell'
imposta lorda, dalla quale sarebbe altrimenti possibile scomputare le eventuali detrazioni d' imposta per
oneri e spese sostenute dal contribuente. Pertanto, se quest' ultimo possiede solo i redditi citati, non
avrà modo di conseguire le detrazioni derivanti da spese per il recupero del patrimonio edilizio o di
contenimento energetico. [901][353698] UNICO PF: POCHE ALTERNATIVE ALLA VIA TELEMATICA
Un contribuente, che ho seguito, è stato sanzionato per assunta mancata presentazione della
dichiarazione del modello Unico Pf 2010, che ha presentato con modalità cartacea anziché telematica. Il
contribuente non poteva presentare il modello 730 perché privo di datore di lavoro, non pensionato e
titolare di redditi non dichiarabili con il 730. Inoltre, non rientrava fra i soggetti indicati nei commi 2 e 2­
bis dell' articolo 3 del Dpr 322/1998. Poteva, pertanto, ritenersi un soggetto non obbligato alla
presentazione della dichiarazione in via telematica? A.N.MILANO La possibilità della presentazione del
modello Unico persone fisiche cartaceo, in alternativa a quella telematica, è subordinata al ricorrere di
condizioni circoscritte, quali: 1) l' impossibilità del soggetto di presentare il modello 730 pur avendo la
titolarità di redditi dichiarabili con tale modulistica; 2) la necessità di dichiarare alcuni redditi o
comunicare dati utilizzando i quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC); 3) la presentazione della
dichiarazione per contribuenti deceduti. Nel caso specifico, sembra evidenziata l' ipotesi della titolarità,
da parte del contribuente, soltanto di redditi non dichiarabili con il modello 730 e, pertanto, egli avrebbe
dovuto provvedere alla presentazione del modello Unico in via telematica. A cura di Alfredo Calvano
Contribuenti minori, minimi e regimi contabili [902][353340] DEDUCIBILITÀ INTEGRALE ANCHE ALL'
AGGIORNAMENTO Un fisioterapista, che ha aderito al regime fiscale di vantaggio per l' imprenditoria
giovanile e i lavoratori in mobilità (commi 1 e 2 dell' articolo 27 del Dl 98/2011), deduce le spese di
aggiornamento professionale (corsi o convegni) nella misura del 50 per cento, come disposto dal Tuir
per i contribuenti aderenti al regime "ordinario", o al 100% del costo comprensivo di Iva? Inoltre, le
spese di vitto e alloggio sostenute per la frequentazione di tali corsi di aggiornamento sono deducibili
anch' essi al 100% o, al contrario, sono deducibili per la sola quota del 37,5 per cento, come disposto
nel Tuir? G.B.FERRARA La circolare 7/E del 28 gennaio 2008 ha chiarito che, al soggetto che ha
aderito al regime dei minimi, non si applicano le limitazioni che il Tuir prevede per alcune spese.
Quindi, i limiti previsti per la deduzione delle spese di aggiornamento e vitto e alloggio non si applicano
ai minimi, e da ciò deriva la loro integrale deducibilità. A costoro si applicano solo le specifiche regole
previste dalla stessa circolare 7/E, e cioè la limitata deducibilità delle spese per le auto e i telefoni
cellulari, nonché per le spese di rappresentanza, in quest' ultimo caso in forza della circolare 34/E del
13 luglio 2009. A cura di Paolo Meneghetti [903][351987] ACCESSO NATURALE AL REGIME
FORFETTARIO Un giornalista/pubblicista (codice 90.03.01), fino al 2013, ha adottato il regime dei
minimi e dal 2014, per compimento del 35° anno di età, il regime super­semplificato. Nel 2015 aderirà,
nel rispetto dei requisiti di legge, al nuovo regime forfettario con aliquota al 15 per cento. Nella
dichiarazione Iva del marzo 2015, dovrà barrare la casella opzioni? Per i compensi (7mila euro)
percepiti nel 2014 in regime super­semplificato, dovrà compilare studi di settore o parametri? Salvatore
NacciTRIESTE Il nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità del 2015 (articolo 1, commi da
54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è un regime naturale. Pertanto, qualora il contribuente sia
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in possesso ­ con riferimento al periodo d' imposta precedente ­ di tutte le condizioni stabilite dalla
legge, potrà accedere al nuovo regime naturalmente, senza esercitare alcuna opzione.
Conseguentemente, non sarà neppure necessario effettuare alcuna comunicazione all' interno dei
modelli di dichiarazione. Viceversa, qualora il contribuente avesse scelto il regime ordinario (ma non è
questo il caso del lettore), egli dovrebbe comunicare, nel modello di dichiarazione, la revoca del regime
decorso il periodo minimo di permanenza obbligatoria triennale. I contribuenti che hanno adottato il
regime super­semplificato non sono esclusi dall' applicazione degli studi di settore. Pertanto, se
esercitano un' attività per la quale è stato approvato lo studio di settore, saranno tenuti all'
adempimento. In mancanza dell' approvazione del relativo studio, saranno, invece, obbligati alla
compilazione del modello relativo ai parametri. [904][352692] LA PERMANENZA PUÒ ANDARE
OLTRE I 35 ANNI DI ETÀ Un professionista, nel 2013 (a 33 anni), ha aperto la partita Iva con il regime
dei contribuenti minimi. A novembre 2015 compirà 35 anni. Dovrà passare a regime ordinario, per il
superamento del limite di età, o vale la possibilità di fruire di questo regime per cinque anni?
A.P.VICENZA Il contribuente può beneficiare comunque del regime dei minimi per cinque anni, anche
se nel frattempo ha raggiunto il 35° anno di età. Nel caso in esame, egli potrà fruire del regime dei
minimi fino all' anno 2017 compreso. Tale possibilità di permanenza è subordinata all' osservanza delle
altre condizioni previste dalla legge. Se, al termine dei cinque anni (non è questo il caso descritto dal
quesito), un soggetto non avesse ancora raggiunto i 35 anni di età, egli potrebbe prolungare la sua
permanenza fino al raggiungimento di tale limite. [905][353642] OPZIONE PER L' IVA ORDINARIA
NELLA PRIMA DICHIARAZIONE Un commerciante che, in base all' attività svolta nel corso del 2014,
possiede tutti i requisiti per rientrare nel nuovo regime dei minimi (forfait al 15 per cento) previsto dalla
legge di stabilità 2015, se opta per il regime ordinario deve indicare tale opzione nella dichiarazione Iva
2015 per l' anno 2014 o in Unico 2015 oppure, ancora, in Unico 2016? P.R.BARI Il comma 110 della
legge 244 del 2007 stabilisce che i contribuenti minimi possono optare per l' applicazione dell' Iva e
delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Tale opzione è comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata, ha durata triennale e resta valida, trascorso
il periodo minimo di permanenza nel regime normale, per ciascun anno successivo. L' opzione può
avvenire per comportamento concludente, ossia addebitando l' Iva ai propri cessionari o committenti
oppure esercitando il diritto alla detrazione dell' imposta. Nel caso di specie, il contribuente si comporta
dall' inizio del 2015 come un soggetto che liquida l' Iva e determina il reddito secondo i criteri ordinari. L'
opzione dev' essere comnicata nella prima dichiarazione annuale presentata dal 1° gennaio 2015 in
avanti. Pertanto, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva in forma autonoma prima del 30
settembre 2015, deve comunicare l' opzione all' interno del quadro VO nella stessa dichiarazione.
Viceversa, se la dichiarazione Iva è compresa nel modello Unico 2015 (termine di presentazione entro il
30 settembre 2015), l' opzione va comunicata all' interno del modello citato. [906][351976] PENSIONATI
«A RISCHIO» CON LA SOMMA DEI REDDITI Ho aperto la partita Iva il 15 gennaio 2010, restando nel
regime dei "minimi" prima e dei "superminimi" poi. Per effetto delle ultime modifiche della legge di
stabilità, mi sembra di non poter rimanere in tale regime, godendo di un trattamento pensionistico
superiore ai limiti previsti. In quale regime contabile potrò continuare la medesima attività di lavoro
autonomo con partita Iva e, soprattutto, con quali adempimenti? M.M.TRIESTE Il periodo d' imposta
2014 è, nel caso di specie, l' ultimo anno del quinquennio, cioè del periodo massimo di permanenza
previsto per il regime dei minimi. Pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il contribuente deve
uscire dal regime in questione. Egli non potrà fruire, in base agli elementi forniti con il quesito, del nuovo
regime forfettario previsto dalla legge di stabilità del 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23
dicembre 2014, n. 190). Per effetto della modifica, infatti, i soggetti di "minori dimensioni" sono ora
obbligati a una "doppia verifica" se, oltre all' attività d' impresa o di lavoro autonomo, sono anche titolari
di redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir), e, quindi, anche se sono pensionati,
nel caso in cui la somma dei due redditi superi il limite di 20.000 euro. A tale proposito, va ricordato che,
secondo l' articolo 49, comma 2, lettera a, del Tuir, Dpr 917/1986, le pensioni costituiscono redditi di
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lavoro dipendente. Secondo la nuova condizione, per accedere al nuovo regime, in presenza di redditi
di lavoro dipendente, pensioni comprese, i redditi d' impresa o di lavoro autonomo devono essere
prevalenti. Qualora la verifica fornisca un esito negativo, non sarà possibile accedere al nuovo regime. Il
cosiddetto decreto milleproroghe (Dl 192/2014) ha prorogato di un anno la possibilità di scegliere il
regime dei minimi iniziando l' attività nel 2015. Il lettore, tuttavia, non si trova in questa condizione, in
quanto il quinquennio si è esaurito nel 2014 e il regime super­semplificato è stato definitivamente
abrogato. [907][352107] EX MINIMI, STOP DALLA LEGGE DI STABILITÀ Anche per il 2015 si potrà
continuare ad utilizzare il regime degli ex minimi previsto dall' articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011,
fermo restando il possesso di tutti i requisiti? Ci sono state variazioni? G.T.PALERMO La risposta al
primo quesito è negativa. L' articolo 1, comma 85, della legge di stabilità del 2015 (legge 190/2014) ha
abrogato l' articolo 27 del Dl 6 luglio 2011, n. 98, che al comma 3 disciplinava il regime degli ex minimi.
Pertanto, dal 1° gennaio 2015 i contribuenti non possono più fruirne. Per quanto riguarda i regimi
precedentemente in vigore, sarà possibile continuare a fruire fino ad esaurimento solo del regime dei
minimi di cui ai commi 1 e 2. I contribuenti potranno continuare a beneficiarne fino al compimento del
quinquennio e fino al raggiungimento del 35° anno di età. Il Dl 192/2014 ha prorogato di un anno la
possibilità di avvalersi del regime dei minimi (iniziando l' attività nel 2015). La proroga riguarda
esclusivamente il regime dei minimi e non quello degli ex minimi (super­semplificato), abrogato dalla
legge di stabilità 2015. A cura di Nicola Forte [908][353778] SUPER­SEMPLIFICATO SUPERATO DAL
NUOVO REGIME Un soggetto, nel 2012, era nel regime "ex minimi" (articolo 27, comma 3, del Dl
98/2011). Nel 2013 ha optato per il regime semplificato, che prevede un vincolo di permanenza di tre
anni (2013/2014/2015). La scelta nel 2012 era stata effettuata tra regime ex minimi e regime
semplificato. Essendo il regime degli ex minimi ormai abrogato, può il contribuente, nel 2015, accedere
al regime agevolato ex legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), non essendo trascorsi i tre anni?
E.D.CERTOSA DI PAVIA La risposta è affermativa. Dal 2015 il vecchio regime super­semplificato è
stato abrogato. I contribuenti ex minimi, di cui all' articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011, fino al 31
dicembre 2014 hanno beneficiato di tale regime, con esonero dagli obblighi di registrazione, di tenuta
delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva, e dalle liquidazioni, dai
versamenti periodici, nonché dal versamento dell' acconto Iva e dalla presentazione della dichiarazione
e dal versamento dell' Irap. Per questi contribuenti, se in possesso dei requisiti di legge, è possibile l'
accesso al nuovo regime forfetario in vigore dal 2015, ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il primo requisito per accedere al regime forfetario, che
è requisito anche per la permanenza nel regime, riguarda i ricavi e compensi. In particolare, sono
ammessi al regime forfetario, con l' imposta sostitutiva del 15 per cento, i contribuenti che nell' anno
precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli
individuati nell' apposita tabella, in relazione all' attività esercitata in base al codice attività Ateco 2007,
limite compreso tra 15mila e 40mila euro. Ai fini del limite dei ricavi e dei compensi, per l' accesso al
regime: a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall' adeguamento agli studi di settore; b) nel caso
di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume il limite più
elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. A cura di Salvina Morina e
Tonino Morina Redditi d' impresa [909][353175] LA SRL SCONTA IN TOTO I COSTI PER SERVIZI Una
Srl sostiene costi relativi a parcelle di professionisti e di analisti esterni. Onorari a parte, in quale misura
sono deducibili, per la società, le spese da questi addebitate forfettariamente in fattura? Diversamente, i
rimborsi analitici (per carburante, autostrada, alberghi, vitto eccetera) sono deducibili a seconda del tipo
di spesa (per esempio, il carburante al 20 per cento) oppure in misura intera? M.S.SALERNO Come
chiarito dalla circolare 18 giugno 2001, n. 58/E, tra i compensi del professionista rientrano i proventi
percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all' attività, con esclusione dei rimborsi relativi a
spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente. Tale situazione impone che
i rimborsi, salvo quelli anticipati in nome e per conto del cliente, siano trattati alla stregua degli altri
compensi. Per il committente società di capitali, tali costi sono deducibili in misura intera se inerenti all'
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attività, in quanto spese accessorie alla prestazione di servizi resa dal professionista. [910][352233]
AMMORTAMENTO SECONDO LA VITA UTILE DEL MEZZO Per la propria attività, una società utilizza
un' auto da corsa: è possibile ammortizzarla interamente nell' esercizio, o nei tre esercizi successivi,
oppure ci si deve rifare alla tabella ministeriale contenuta nel Dm 31 dicembre 1988? Giorgio
TrasmondiROMA Agli autoveicoli, motoveicoli e simili si applica il coefficiente di ammortamento fiscale
del 25 per cento: il Dm 31 dicembre 1988 prevede l' applicabilità del coefficiente citato, senza
distinguere se l' autoveicolo abbia un uso ordinario o speciale, come nel caso di un' auto da corsa.
Inoltre, l' articolo 164 del Tuir prevede limitazioni alla deducibilità delle spese e degli altri componenti
negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore. Pertanto, l' ammortamento civilistico dovrà essere
effettuato in base alla vita utile del bene (uno o tre esercizi, come indicato dal lettore) e la differenza
rispetto al valore fiscale dovrà essere oggetto di variazione in aumento in sede di calcolo delle imposte,
con iscrizione delle imposte differite attive, se ne ricorrono i presupposti. A cura di Gianluca Dan [911]
[353403] LE DEDUZIONI SU MUTUI CONTRATTI DA IMMOBILIARI Una Srl immobiliare deve
acquistare un immobile ad uso residenziale, da rivendere successivamente. Se si contrae un mutuo per
l' acquisto, gli interessi passivi sono deducibili dal reddito societario? P.A.NAPOLI Bisogna premettere
che: a) l' immobiliare pare svolgere attività di compravendita; b) l' immobile che verrà acquistato sarà
iscritto tra le rimanenze, trattandosi di beni al cui scambio è diretta l' attività dell' impresa; c) l' immobile
è già pronto per l' uso, non dovendo essere costruito o ristrutturato, per cui il mutuo finanzierebbe la
spesa per l' acquisto; d) l' immobile acquistato è destinato alla rivendita, e non alla locazione. Stando
così le cose, gli interessi passivi per il mutuo in oggetto non hanno i requisiti civilistici per essere
capitalizzati al costo del bene acquistato (principi contabili Oic 13 e 16), per cui non è applicabile la
deroga dell' articolo 96 del Tuir, che rinvia all' articolo 110 del medesimo Tuir. Conseguentemente, non
ricadendo neppure nell' indeducibilità specifica di cui ai primi commi dell' articolo 90 del Tuir, gli oneri
finanziari in esame saranno deducibili nei limiti ex articolo 96 del Tuir, ossia in misura pari alla somma
tra interessi attivi di periodo e il 30% del Rol, risultato operativo lordo, come definito dalla disposizione
citata. L' eccedenza momentaneamente non deducibile può essere riportata a nuovo e dedotta nel
periodo in cui il calcolo indicato lo consentisse. [912][353205] IL CALCOLO DI PLUSVALENZA PER LE
«PARTICELLE» VENDUTE Una società è proprietaria di un immobile di categoria D/7, mai
ammortizzato, in quanto mai direttamente utilizzato, poiché soggetto a ristrutturazione con licenza che
ne prevede la demolizione, ricostruzione e contemporaneo cambio di destinazione in civile abitazione.
Nel corso degli anni la società demolisce lo stabile a più riprese, trasferisce l' intero costo di questa
unità dal patrimoniale, dove era inizialmente collocato alla voce "immobilizzazioni in corso", all'
economico, poiché si decide di destinarla al mercato, considerando l' intero come rimanenza di
esercizio. L' area di risulta viene catastalmente frazionata, e le particelle sono incluse in categoria F.
Durante il 2014 si è presentata l' occasione di vendere una delle particelle come area edificabile. Nel
caso specifico,la quota parte rispetto al venduto del costo dell' originario D/7 è interamente detraibile, o
si deve riprendere a tassazione un ammontare pari al 70% del costo iniziale, per demolizione avvenuta
prima del 2014? L.C.MACERATA La separazione ai fini tributari tra fabbricato e terreno ha effetto solo
per gli ammortamenti, come precisa l' articolo 36, comma 7, del Dl 223/2006. Per cui, ai fini della
determinazione della plusvalenza (o del ricavo) di vendita, non assume rilevanza alcuna ripartizione, e
occorre fare la differenza tra il corrispettivo e il costo complessivo (fiscalmente riconosciuto) del bene
ceduto, unitariamente considerato (si veda la circolare 11/E/2007). A cura di Giorgio Gavelli [913]
[353475] ROBIN TAX NON DOVUTA SUI REDDITI DEL 2014 Una Srl, sulla base del bilancio chiuso nel
2013, avrebbe dovuto applicare per la prima volta la Robin Tax sugli utili conseguiti nel 2014. A seguito
della sentenza della Consulta in merito ai profili di incostituzionalità del tributo, è corretto ritenere che la
società sia esonerata dal versamento per l' anno fiscale 2014? R.B.RAGUSA La sentenza 10/2015 della
Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la Robin Tax, istituita dal Dl 25 giugno 2008, n. 112; l'
illegittimità non ha effetto retroattivo, ma vale solo per il futuro. Pertanto, la tassa non dovrà essere
applicata sui redditi prodotti nel 2014, visto che le imposte per il 2014 devono ancora essere pagate. A
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cura di Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti Iva [914][353753] «TREDICESIMA VENTILAZIONE» CON
IL CODICE 6099 La cosiddetta "tredicesima ventilazione", cioè il conguaglio annuale della ventilazione,
se a debito, dev' essere versata con codice 6099, e può essere anche rateizzata, come avviene con il
saldo Iva trimestrale? C.N.SALERNO A norma dell' articolo 20, comma 1, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241,
i versamenti delle imposte a saldo ­ compreso, quindi, il conguaglio a debito della ventilazione delle
aliquote Iva ex articolo 24, terzo comma, del Dpr 633 del 1972 ­ possono essere effettuati dal
contribuente, previa opzione da esercitare in sede di dichiarazione annuale, in rate mensili di uguale
importo, nel modello F24, entro il giorno 16 di ciascun mese, con la maggiorazione degli interessi del 4
per cento, terminando in ogni caso il pagamento entro il mese di dicembre dello stesso anno. Si ritiene
che il relativo codice tributo sia quello del saldo Iva, ossia il 6099. A cura di Giuseppe Barbiero [915]
[353164] RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER VARIAZIONE DI REGIME Una pettinatrice ha
acquistato, nel 2014, un immobile strumentale per natura, di categoria C/1, con inversione contabile Iva
ex articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972. Nel 2015 vorrebbe passare al nuovo regime forfettario. Si
ritiene che non sia tenuta a effettuare la rettifica della detrazione Iva secondo l' articolo 19­bis 2 del Dpr
633/1972. È corretta tale interpretazione? Roberto PolVERRES La circostanza che l' Iva sia stata
assolta con l' applicazione del meccanismo del reverse charge non fa venire meno l' obbligo, in
presenza di tutti i presupposti di legge, di effettuare la rettifica della detrazione prevista dall' articolo 19­
bis 2 del Dpr 633/1972.L' inversione contabile costituisce semplicemente una diversa modalità di
assolvimento del tributo, che non determina, di per sé, l' indetraibilità dell' Iva. Conseguentemente, se il
contribuente si avvale del regime dei minimi, è obbligato a effettuare la rettifica della detrazione a causa
del cambiamento del regime. [916][353402] SPESE ALLA CONTROPARTE CON FATTURA AL
CLIENTE A chi deve intestare la fattura l' avvocato distrattario, vale a dire il legale della parte vittoriosa
che, tramite provvedimento del giudice, viene liquidato dalla parte soccombente? Al cliente vincitore o
alla parte soccombente, anche quando quest' ultima è un ente statale (nel caso, l' Inps)? E.D.SALERNO
La soluzione si desume dalla lettura dell' articolo 21 del Dpr 633/1972, avente a oggetto la fatturazione
delle operazioni. In particolare, le lettere c) ed e) del comma 2 prevedono espressamente l' obbligo di
indicare nella fattura il «cedente o prestatore» e il «cessionario o committente». Il riferimento riguarda,
quindi, il soggetto che ha beneficiato della prestazione. Non è possibile indicare un soggetto diverso,
che interviene effettuando il pagamento della prestazione per conto del cessionario o del committente.
In sostanza, la fattura dev' essere intestata al cliente, anche se il pagamento risulta in concreto effettuato
da un altro soggetto. A cura di Nicola Forte [917][353708] SI INTEGRA IL DOCUMENTO DELL'
OPERATORE SVIZZERO Un professionista riceve, da un' agenzia di viaggio svizzera, una fattura per
avere commissionato l' acquisto di un biglietto aereo, relativo a una tratta esclusivamente nazionale. La
fattura è stata emessa senza Iva. La registrazione in contabilità dovrà avvenire integrando l' Iva ed
emettendo autofattura, o registrando la stessa come non imponibile? A.N.PALERMO L' operazione
descritta dal lettore è territorialmente rilevante in base all' articolo 7­ter, comma 1, lettera a, del Dpr
633/1972. Trattandosi di un biglietto aereo relativo a una tratta esclusivamente nazionale, inoltre,
prevale il criterio previsto dall' articolo 7­quater, lettera b, del medesimo decreto, per cui l' operatore
nazionale dovrà integrare la fattura non imponibile ricevuta dal prestatore svizzero, con evidenziazione
dell' Iva di competenza e successivo adempimento degli obblighi di legge (registrazione dell'
operazione e liquidazione dell' imposta). [918][353694] OPERAZIONI NON IMPONIBILI: NIENTE
REVERSE CHARGE Un' impresa di pulizia, che ha ricevuto dal suo cliente la dichiarazione d' intento
corredata di ricevuta di trasmissione telematica, dovrà emettere fattura per operazione non imponibile
Iva, ex articolo 8 del Dpr 633/1972, oppure applicherà il nuovo reverse charge? E.V.PERUGIA Il reverse
charge rappresenta un regime di applicazione dell' imposta che deroga ai principi generali, secondo cui
l' imposta è dovuta dai soggetti che effettuano l' operazione, i quali devono applicare l' imposta e
versarla al netto della detrazione prevista dall' articolo 19 del Dpr 633/1972 (articolo 17, comma 1, del
medesimo Dpr). La deroga in questione, imperniata sul meccanismo di inversione degli obblighi di
applicazione dell' imposta, disciplinato dall' articolo 17, comma 4, del Dpr 633/1972, riguarda le
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operazioni imponibili, ossia quelle per le quali trovano realizzazione i tre requisiti (oggettivo, soggettivo,
territoriale) previsti dalla norma. Il caso descritto dal lettore riguarda un' operazione non imponibile (che,
come tale, va fatturata), in quanto territorialmente non rilevante. Ne deriva che essa non viene
interessata dalle novità in tema di estensione del regime del reverse charge introdotte dall' articolo 1,
comma 631, della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), compresa quella che
riguarda le prestazioni di servizi di pulizia, ex lettera a­ter del quinto comma dell' articolo 17 citato. [919]
[353381] RINNOVO PATENTE, PRATICHE SOGGETTE A IVA ORDINARIA Sono titolare di un'
autoscuola. Le operazioni di rinnovo della patente rientrano nel caso di esenzione disposta dall' articolo
10, n. 20, del Dpr 633/1972, oppure si tratta di disbrigo pratiche automobilistiche, in quanto tali
assoggettate a Iva? A.G.NAPOLI Le prestazioni relative al disbrigo di pratiche relative al rinnovo della
patente, in quanto non espressamente contemplate dalla norma ai fini dell' esenzione da Iva, vanno
assoggettate al tributo secondo l' aliquota ordinaria. Le prestazioni rese per lezioni di scuola guida,
invece, rientrano nel regime di esenzione previsto dall' articolo 10, n. 20, del Dpr 633 del 26 ottobre
1972. Si ha esenzione quando, pur ricorrendone i presupposti (oggettivo, soggettivo e territoriale), l'
Erario rinuncia al prelievo in conformità alle disposizioni comunitarie per ragioni politico­sociali­
economico­tecniche. Con riferimento alla fattispecie evidenziata dal lettore, si deve considerare che il
regime di esenzione si applica esclusivamente alle prestazioni oggettivamente di carattere educativo,
compresa l' attività di formazione (non rileva il fatto che l' attività specifica sia menzionata o meno nella
previsione normativa: si veda la risoluzione 77/E del maggio 2001). Le cessioni e le prestazioni esenti in
base all' articolo 10 del Dpr 633/1972 sono considerate rilevanti ai fini dell' Iva. Esse, pertanto, pur non
venendo materialmente assoggettate al tributo, devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente, a iniziare dall' obbligo di fatturazione. Di conseguenza, salvo che il soggetto che
esegue la prestazione o la cessione esente non abbia optato, avendone diritto, per il regime di esonero
dagli adempimenti, previsto dall' articolo 36­bis della legge Iva per i soggetti che effettuano
esclusivamente operazioni esenti, la prestazione comporterà una limitazione del diritto alla detrazione
dell' imposta assolta sugli acquisti (articolo 19, comma 5, del Dpr 633/1972). A cura di Albino Leonardi
[920][352537] NO AL REGIME FORFETTARIO PER LA CESSIONE DI ROTTAMI Una persona fisica
vorrebbe esercitare l' attività di raccoglitore e rivenditore ambulante di rottami (ex articolo 74, comma 8,
del Dpr 633/1972). È precluso, per tale tipo di attività, il nuovo regime forfettario ex articolo 1, commi 54­
89, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)? Anche se la relazione illustrativa alla suddetta legge
di stabilità non la preclude espressamente, si tratta di un' attività in regime speciale Iva? Domenico
ImprotaERCOLANO La cessione di rottami è disciplinata dall' articolo 74, comma 8, del Dpr 633/1972,
ed è un regime speciale Iva; pertanto, chi svolge questa attività non può, secondo il comma 57, lettera
a, della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) adottare il regime forfettario. [921][351595] VENDITA
TERRENI EDIFICABILI: L' IVA È SEMPRE AL 22% La cessione di un terreno edificabile, posseduto da
un coltivatore diretto in contabilità ordinaria, è soggetta ad Iva? U.R.CUNEO La cessione di un terreno
edificabile effettuata da un soggetto passivo Iva costituisce operazione rilevante ai fini Iva; dunque,
dovrà essere applicata l' Iva con aliquota al 22 per cento. A cura di Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti
Iva Ue­extra Ue [922][353194] FUORI CAMPO IVA I LAVORI SULL' IMMOBILE IN GERMANIA Un
soggetto Iva italiano effettua, per conto di un soggetto Iva francese, lavori su un immobile situato in
germania. Come deve fatturare il soggetto Iva italiano? S.V.PADOVA Secondo l' articolo 7­quater del
Dpr 633/1972, comma 1, lettera a, le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando l' immobile è situato in Italia. Nel caso specifico, quindi, in
assenza di uno dei presupposti di applicazione dell' imposta (il requisito territoriale), l' operazione è
esclusa dall' applicazione dell' Iva in Italia. La società italiana dovrà, quindi, limitarsi a emettere fattura
alla società francese tramite la partita Iva tedesca, versando in Germania la relativa imposta. [923]
[352653] SERVIZI DIDATTICI, VALE IL PAESE DEL COMMITTENTE Una società italiana, che eroga
servizi di insegnamento di lingue, principalmente a privati, riceve fatture da una scuola di lingue privata
maltese (con partita Iva maltese). Le fatture in questione sono riferite a servizi di correzione e fornitura
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di temi d' esame, a fornitura di materiali didattici (spediti sia da Malta che da fornitori italiani) e a royalty
per l' utilizzo di marchi della scuola. Tutte le fatture sono emesse con indicazione di imponibile e Iva
maltese. È corretto? Pensiamo non sia stato applicato correttamente il meccanismo del reverse charge.
Quali adempimenti spettano alla società italiana? Nel caso, bisognerà chiedere di rifare tutte le fatture?
S.B.BRESCIA Le prestazioni descritte nel quesito rientrano fra i "servizi generici", di cui all' articolo 7­ter
del Dpr 633/1972, e, pertanto, sono soggette a Iva nel Paese del committente, in questo caso l' Italia. L'
operatore maltese dovrà, quindi, rettificare la fattura emessa con Iva, poiché l' imposta erroneamente
addebitata non può essere detratta dal soggetto italiano, né dà diritto al rimborso. A sua volta, il
soggetto italiano dovrà integrare la fattura ricevuta applicando l' Iva nazionale, assumendo come base
imponibile il corrispettivo dovuto, al netto dell' imposta erroneamente addebitata. In altri termini, quindi,
al fornitore maltese dovrà essere chiesto di riemettere fatture senza Iva e, eventualmente, l' operatore
nazionale dovrà rettificare le scritture in reverse charge, qualora esse siano state fatte sulla base di
valori lordi, anziché netti, delle fatture d' acquisto. A cura di Stefano Aldovisi Agevolazioni nazionali e
regionali [924][353546] IL GIOVANE PROFESSIONISTA NEL FONDO PRIMA CASA È possibile, per un
giovane under 35, libero professionista, e contestualmente socio lavoratore di Sas, accedere al fondo di
garanzia prima casa messo a disposizione dal dipartimento del Tesoro? A.S.TRAPANI La risposta è
affermativa. Il fondo è aperto a tutti, salvo assicurare priorità ad alcune categorie specificamente
individuate. Sono ammissibili ai benefici del nuovo fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall'
articolo 1, comma 48, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), i mutui ipotecari di
ammontare non superiore a 250mila euro erogati per l' acquisto, ovvero per l' acquisto e per interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell' efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio
nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario (con esclusione di quelle rientranti nelle
categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelle che hanno le caratteristiche di lusso indicate nel Dm del
ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072). Il mutuatario, alla data di presentazione della
domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli
pervenutigli per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in
uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Il funzionamento del Fondo è stato disciplinato con Dm Economia
e finanze del 31 luglio 2014. Nelle attività di ammissione alla garanzia, in presenza di domande
pervenute nella stessa giornata, è assegnata priorità ai mutui erogati a favore delle giovani coppie, dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti
autonomi per le case popolari comunque denominati, dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico, di cui all' articolo 1 della legge 92/2012. Per i mutui ai quali è
assegnata priorità, il tasso effettivo globale (Teg) non può essere superiore al tasso effettivo globale
medio (Tegm) pubblicato trimestralmente dal ministero dell' Economia e delle finanze ai sensi della
legge 108/1996. Gli elenchi delle banche aderenti al Protocollo presso le quali è possibile richiedere le
garanzie statali sono disponibili sul sito di Consap Spa, soggetto gestore, oltre che sul sito dell' Abi.
[925][353033] IL CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER LE FIERE INTERNAZIONALI Siamo una ditta che
opera nell' import­export da anni e stiamo organizzando una rete di vendita negli Emirati arabi e in Cina:
ci sono canali a cui dobbiamo rivolgerci per avere finanziamenti per avviare questo progetto?
G.V.RAVENNA La Regione Emilia­Romagna emana annualmente bandi a sostegno dell'
internazionalizzazione delle aziende del suo territorio, ma per il 2015 non è stata ancora attivata alcuna
misura. Nuovi eventuali bandi saranno comunque pubblicizzati anche sul portale istituzionale regionale
al link http://imprese.regione.emilia­romagna.it/internazionalizzazione/doc/finanziamenti­aperti. Nell'
immediato, tenuto conto della provincia di residenza dell' impresa, è comunque possibile fare
riferimento ai contributi previsti dalla Camera di commercio di Ravenna (delibera di Giunta camerale n.
184 del 17 dicembre 2014) che ha emanato un bando per incentivare progetti di internazionalizzazione
nonché la partecipazione a manifestazioni fieristiche all' estero, con particolare riferimento all'
acquisizione di servizi presso soggetti attuatori qualificati quali camere di commercio italiane all' estero,
aziende speciali per l' internazionalizzazione, Camere di commercio miste, uffici Ice, associazioni
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territoriali di categoria o loro società di servizi, consulenti esperti nel campo dell' internazionalizzazione.
Possono presentare richiesta Pmi singole, con sede legale o unità operativa nella provincia di Ravenna,
attive in tutti i settori economici, consorzi di imprese con sede nella provincia di Ravenna svolgenti
attività esterna, reti di imprese costituite da un minimo di 3 imprese tra loro non associate o collegate.
Per la partecipazione a fiere, il contributo riconoscibile massimo è di 3.000 euro, nel caso di
partecipazione singola, e di 5.000 euro nel caso di partecipazione collettiva, mentre per i progetti volti
all' internazionalizzazione il contributo riconoscibile massimo è di 3.000 euro. Le attività dovranno
essere realizzate nel corrente anno, mentre le domande vanno presentate dal 1° gennaio 2015 al 30
gennaio 2016, e comunque inviate al massimo entro 45 giorni dalla data di chiusura della
manifestazione o dalla realizzazione del progetto. [926][353297] ISEE: SUI CONTI COINTESTATI
ATTRIBUZIONE PRO QUOTA Per il calcolo dell' Isee, dal 1° gennaio 2015 bisogna indicare, oltre al
saldo del proprio conto corrente, anche la sua giacenza media nel 2014. Nel caso in cui il conto corrente
sia intestato a due persone diverse, quanto si deve indicare sull' Isee di ciascuna persona?
G.I.PALERMO Le somme dovranno essere dichiarate al 50%. In base al disposto di cui all' articolo 5,
comma 5, del nuovo Regolamento Isee (Dpcm n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'
articolo 5 del Dl n. 201/2011), nella determinazione del patrimonio mobiliare i rapporti di custodia,
amministrazione, deposito e gestione cointestati rilevano, anche per soggetti appartenenti a nuclei
familiari diversi, per la quota di spettanza (che si presume nella fattispecie al 50% se non stabilita
diversamente nel contratto di apertura del rapporto). [927][353471] DUE STATI DI FAMIGLIA NELLA
STESSA ABITAZIONE Nell' Isee va riportato il reddito di una persona, presente nello stato di famiglia,
senza vincoli di parentela con il dichiarante? Aldo ImbesiNOVARA DI SICILIA Il lettore ha diritto di
risultare da solo nello stato di famiglia se modifica la propria posizione anagrafica. Qualora non
sussistano vincoli di parentela, di matrimonio, di affinità, di adozione o affettivi, come nel caso
prospettato, è infatti consentita l' iscrizione di due nuclei familiari conviventi ma distinti, ai quali possono
essere rilasciati separati stati di famiglia, come ribadito con circolare del Ministero dell' Interno n. 15 del
26 settembre 2001 inviata anche ai Comuni. Nel caso concreto, occorre che i componenti dello stato di
famiglia si presentino al Comune di riferimento e dichiarino di non essere legati tra loro da alcuno dei
vincoli sopra indicati e, pertanto, di costituire due nuclei familiari distinti. Fino a che questo non si
verificherà, in base alla disciplina Isee (articolo 3 Dpcm 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'
articolo 5 del Dl 201/2011), i due soggetti costituiranno unico nucleo familiare e si dovrà pertanto tenere
conto dei redditi e del patrimonio di entrambi nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.
[928][353257] FRANCHIGIA A SCAGLIONI IN BASE ALLA DISABILITÀ Nella dichiarazione Dsu per il
nuovo Isee 2015, per un disabile non autosufficiente, né ricoverato in residenze socio­sanitarie, nel
quadro FC7, terza sezione, si possono indicare le spese di fisioterapia, i ticket per medicine o esami
medici e le spese per ausili ortopedici? Renato OrnellaFONTANAFREDDA Il nuovo Regolamento Isee
(Dpcm 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l' articolo 5 del Dl 201/2011) dispone che, ai fini
della determinazione dell' indicatore della situazione reddituale, possano essere dedotte (articolo 4,
comma 3, lettera "c") fino a un massimo di 5.000 euro le spese sanitarie, mediche o di assistenza per
persone con disabilità e/o non autosufficienti già esposte in dichiarazione dei redditi tra gli oneri per i
quali spetta una detrazione d' imposta, ovvero la deduzione dal reddito complessivo. Tali spese sono
acquisite automaticamente dall' anagrafe tributaria, al pari dei redditi risultanti dalla dichiarazione, e non
devono essere riportate nel quadro FC7, sezione nella quale deve essere indicato solo l' ammontare
delle spese sostenute per l' assistenza personale esclusivamente acquisita mediante contratto con enti
fornitori e riferite all' anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Le
spese sanitarie sostenute risulteranno invece nel quadro FC8 compilato in via automatica con i dati
provenienti dall' agenzia delle Entrate, rilasciato in sede di restituzione dell' attestazione Isee. Soltanto
qualora l' interessato vi rilevi un errore potrà rettificarli compilando e sottoscrivendo, ad integrazione e
rettifica, il medesimo quadro FC8, sezione 3. È altresì previsto (articolo 4, comma 4, lettera "d") che, in
aggiunta a quanto sopra, dall' indicatore della situazione economica (Isee) e fino a sua concorrenza sia
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detratta una ulteriore franchigia di 4.000, 5.500 o 7,500 euro per ciascun componente, rispettivamente,
con disabilità media, grave, o non autosufficiente (valori incrementati rispettivamente a 5.500, 7.500 e
9.500 per soggetti minorenni). [929][351108] UNA RETTIFICA ALLA DSU PER IL CONTO
«DIMENTICATO» Compilando la dichiarazione Isee per l' università di mio figlio ho involontariamente
omesso un conto corrente di mia suocera, in cui era cointestataria mia moglie. In seguito, mia moglie è
stata eliminata dal conto. Cosa posso fare per rimediare alla cosa? Preciso che mia moglie non ha mai
effettuato nessuna operazione con il conto. P.B.MILANO Premesso che nell' ambito della normativa Isee
non è prevista, come invece avviene ad esempio in campo fiscale, una specifica disciplina che
regolamenti il "ravvedimento" di eventuali errori, in linea generale è lasciata facoltà al cittadino di
presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) anche durante il periodo di validità della
precedente (articolo 10 Dpcm n. 159/2013, nuovo Regolamento Isee entrato in vigore all' inizio del
corrente anno) per far rilevare mutamenti intervenuti e ottenere conseguentemente una nuova
certificazione che potrà, nella fattispecie, essere prodotta all' Università a rettifica della precedente
errata. Qualora la vecchia attestazione Isee fosse stata rilasciata da un Caf, per errori di compilazione
ad esso imputabili, il Caf può rettificare una Dsu attraverso la procedura online dell' Inps. In questo
caso, la rettifica decorre dalla stessa data della Dsu originaria errata. Il Caf può correggere
esclusivamente le Dsu trasmesse dai propri sportelli (un altro Caf può solo inviare una nuova Dsu
senza validità retroattiva). [930][353131] NELL' ACQUISTO DI CASA SI INDICA IL SALDO FINALE Il
caso riguarda una coppia con figli. Il marito è proprietario di una casa al 100%. Nel corso del 2014, la
moglie acquista una sua prima casa al 100%. Per una parte della spesa è stato stipulato un mutuo,
mentre per pagare la parte cash si è attinto ad alcuni conti correnti e conti deposito, un libretto postale,
eccetera, tutti cointestati. Ora, per rifare il modello Isee, per i conti correnti si deve mettere il maggiore
tra saldo finale e giacenza media, tranne nel caso di acquisto casa, dove si può optare per il saldo
finale. Nel nostro caso, la giacenza media è in tutti i casi abbastanza superiore al saldo finale al 31
dicembre 2014 (sono stati utilizzati buona parte dei vecchi risparmi). Poiché la casa è stata acquistata
da un solo coniuge, l' opzione di scegliere solo il saldo finale vale solo per la moglie? Nicola
PerrottaTRIESTE La risposta è affermativa. Per ciascun componente il nucleo familiare devono infatti
essere compilati autonomi moduli FC (foglio componente) contenenti i dati relativi a redditi e patrimonio,
mobiliare e immobiliare, di ognuno. In base al disposto di cui all' articolo 5, comma 5, del nuovo
Regolamento Isee (Dpcm n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l' articolo 5 del Dl n.
201/2011), nella determinazione del patrimonio mobiliare i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati rilevano, anche per soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, per la
quota di spettanza. Ciascun coniuge nel proprio quadro FC2 dovrà pertanto indicare il 50% del saldo al
31 dicembre dell' anno precedente e della giacenza media dello stesso anno, ma soltanto la moglie
potrà avvalersi, se ne sussistono le condizioni, barrando la relativa casella, dell' opzione inerente all'
incremento del patrimonio immobiliare (dal momento che è l' unica intestataria della nuova abitazione),
con ciò dichiarando il saldo di fine anno ancorché inferiore alla giacenza media. [931][352955]
MANTENIMENTO DEI FIGLI: GLI ASSEGNI NEL QUADRO FC5 Per il rilascio del nuovo Isee devono
essere dichiarati contributi e alimenti ricevuti nell' anno 2013 o nell' anno 2014? Quando gli importi
sopra citati sono versati sul conto corrente, ed entrano già nella media annua e nel saldo finale, devono
essere comunque dichiarati una seconda volta separatamente? Se sì, come comunicatomi verbalmente
da un Caf, questi importi vengono conteggiati due volte, sia come "reddito" nella media e saldo di un
conto corrente, sia come contributo e/o alimenti? In questo caso, l' utente viene "penalizzato" due volte?
Nel caso di prestiti o mutui per i quali l' utente ha una trattenuta sullo stipendio, il dichiarante,
ovviamente, deve indicare il reddito integrale (quindi non sottraendo la trattenuta mensile): il
"temporaneo" versamento sul conto della somma ricevuta come "prestito" viene comunque conteggiata
nella media e nel saldo annuo e fa quindi reddito (il Caf conferma)? C.T.GORIZIA Si conferma quanto
già evidenziato dal Caf. In base al nuovo regolamento Isee (articolo 4, comma 2, Dpcm n. 159/2013) e
specificato nelle istruzioni per la compilazione della Dsu (Dm 7 novembre 2014) devono essere
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dichiarati (e sono al contempo detraibili per chi li versa) gli importi relativi agli assegni periodici
destinati al coniuge e ai figli percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica, Dsu (nel 2015 si devono quindi indicare gli assegni percepiti nel 2013).
Nella prima sezione del quadro FC5 vanno comunque inseriti solo gli assegni percepiti per il
mantenimento dei figli, in quanto gli assegni percepiti per il coniuge sono già inclusi nel reddito
complessivo direttamente rilevato dall' agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece l' indicatore
del patrimonio mobiliare, che nel calcolo dell' Isee incide per il 20% del suo valore complessivo,
depositi, conti correnti bancari e postali rilevano (articolo 5, comma 4, lettera "a" del regolamento) per il
valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell' anno precedente a quello
di presentazione della Dsu, ovvero, se superiore, per il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno, salvo eccezioni (limitate alle ipotesi di acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, avvenute
nell' anno precedente). Dal totale del patrimonio mobiliare del nucleo familiare si detrae comunque, fino
a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il
nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro (soglia incrementata di 1.000
euro per ogni figlio componente il nucleo successivo al secondo). In fine, si osserva che il meccanismo
del "doppio conteggio" degli importi percepiti lamentato dalla lettrice riguarda in realtà tutti i redditi
erogati a mezzo bonifico bancario, quali ad esempio, normalmente, gli emolumenti per redditi da lavoro
dipendente o da pensione; tali importi dovrebbero peraltro, essendo destinati alle esigenze correnti e in
quanto tali periodicamente prelevati, incidere relativamente poco sulla giacenza media dei conti. [932]
[351702] OPERE D' ARTE E GIOIELLI NON ENTRANO NELL' ISEE Opere d' arte (quadri, mobili
antichi) e gioielli vanno indicati nel patrimonio mobiliare ai fini Isee? S.F.CATTOLICA La risposta è
negativa. Tali beni non sono compresi fra quelli che concorrono alla determinazione del patrimonio
mobiliare, espressamente elencati all' articolo 5, comma 4, del nuovo Regolamento Isee (Dpcm n.
159/2013, attuativo della riforma introdotta con l' articolo 5 del Dl n. 201/2011, entrata in vigore dall'
inizio del corrente anno). A cura di Stefano Cavaciocchi [933][350749] RICORSO AL WORK OF
EQUITY PER LA START­UP INNOVATIVA Lavoro all' interno di una start­up innovativa. Secondo l'
attuale legge, i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori esterni possono essere retribuiti attraverso
lo strumento finanziario del "work of equity". Una volta accertata la possibilità di utilizzo dello strumento
finanziario, come da normativa, qual è il tetto massimo di utilizzo dello strumento per il dipendente? Se
sì, come dovremmo contabilizzarlo? Per gli amministratori, invece, che limite è previsto? Anche per
loro, quale sarebbe la scrittura contabile da utilizzare? In vista dei pagamenti e della previsione d i
bilancio stiamo cercando ci capire se lo strumento è effettivamente utile come si prospetta sulla carta ed
in che entità è utilizzabile. Fabio QuacquarelliFIUMICINO Il Dl 179/2012, all' articolo 27, prevede
incentivi fiscali e contributivi (la non rilevanza ai fini del reddito di lavoro) in caso di assegnazione di
strumenti finanziari (azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi) ovvero derivante dall' esercizio di
diritti di opzione su strumenti finanziari da parte delle start­up innovative o degli incubatori certificati in
favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi.La circolare dell' agenzia delle
Entrate n. 16/E/2014 chiarisce diversi dubbi, compresi quelli del lettore.Innanzitutto, a differenza del
regime di esenzione previsto dall' articolo 51, comma 2, lettera g) del Tuir, non sono previsti limiti di
importo non imponibile. Per quanto riguarda gli amministratori, trattandosi di agevolazioni che
riguardano il reddito di lavoro dipendente (o assimilato), si ritiene che detto regime non sia applicabile
nel caso in cui l' ufficio di amministratore rientri nell' oggetto della professione del contribuente, nel qual
caso, infatti, percepirebbe reddito di lavoro autonomo.Da un punto di vista contabile, infine, non si può
prescindere dall' analisi degli aspetti connessi con i singoli strumenti finanziari emessi.In ipotesi di
assegnazione di strumenti partecipativi ai dipendenti (ad esempio a fronte dell' aumento del capitale
sociale a seguito di imputazione di utili a riserva) potrebbe essere utilizzato il conto "dipendenti
c/sottoscrizione" ed in contropartita si registrerà l' aumento di capitale sociale mediante imputazione di
riserve straordinarie. A cura di Massimo Ianni Controversie legali [934][353120] LA PROPRIETÀ
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COMUNE VINCOLA IL COEREDE Siamo 4 fratelli, comproprietari di un terreno indiviso. Un fratello ha
venduto ad un confinante la propria quota, all' insaputa degli altri fratelli, ha fatto il rogito con un notaio,
intascando i soldi. Ora, a distanza di 4 mesi, gli altri fratelli, scoperto il fatto, che cosa possono fare? È
lecito vendere una quota senza sapere quale possa essere la propria parte? Può vendere a terzi senza
prima interpellare i propri fratelli comproprietari? A.B.PADOVA In una valutazione necessariamente di
carattere generale, e sul probabile presupposto che la comunione indivisa sul terreno tra i quattro fratelli
abbia natura ereditaria, il comproprietario non avrebbe potuto vendere la propria quota senza prima
interpellare i comproprietari.Infatti, l' articolo 732 del Codice civile prevede la prelazione legale a favore
dei coeredi, in caso di alienazione della quota da parte del comproprietario, il quale ha l' obbligo di
comunicare la proposta di alienazione agli altri.In difetto, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota
dall' acquirente originario e da eventuali successivi aventi causa, finché dura lo stato di comunione
ereditaria (cosiddetto "retratto successorio").Peraltro, trattandosi di terreno, è opportuno annotare che,
secondo quanto disposto dall' articolo 8, legge 590/1965, il diritto di prelazione a favore dei coeredi,
previsto dall' articolo 732, prevale, qualora il coerede sia anche coltivatore diretto, sul diritto di
prelazione spettante al coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante (Cassazione
19 giugno 2008 n. 16642).Trattandosi di cessione di quota è invece irrilevante non avere prima
individuato la porzione di terreno che, in una futura divisione, sarebbe spettata all' alienante, poiché l'
acquirente subentra nella comunione indivisa in luogo del cedente.Sarà quindi opportuno sottoporre la
fattispecie a un legale, per valutare eventuali iniziative.Qualora, invece, la comunione abbia natura
convenzionale ­ acquisto del bene direttamente da parte dei comproprietari ­ non è prevista la
prelazione legale e il compartecipe può vendere liberamente la propria quota. [935][352942] TABELLE
PER LE SPESE VALIDE ANCHE NELLA COMUNIONE I proprietari di una stradina solo pedonale
decidono di costituire un condominio della stradina e nominano un amministratore che redige i bilanci
annuali già da alcuni anni. Molti dei titolari del diritto di passaggio pedonale (non proprietari della
stradina, ma di limitrofe unità abitative, peraltro intercluse) non corrispondono le quote loro addebitate,
relative alle sole spese di illuminazione (ma nel caso di eventuali manutenzioni, l' addebito anche nei
loro confronti riguarderebbe pure le relative spese). L' amministratore propone quindi di far redigere
una tabella per la divisione anche di tali sole spese (quelle di amministrazione rimarrebbero a carico, in
tabella, dei soli proprietari) in modo da poter eventualmente poi agire giudizialmente contro i titolari del
diritto di passaggio non adempienti; si chiede se sia possibile, senza il loro consenso, che la
maggioranza dei proprietari approvi tale tabella e che la tabella sia poi efficace allo scopo. L.P.SIENA
La fattispecie descritta nel quesito ­ bene in comunione fra vari comproprietari ­ è regolata dalle
disposizioni sulla comunione in generale, articoli 1100/1116 del Codice civile. Mentre il "condominio" è
una ipotesi particolare di comunione che riguarda gli edifici e le parti comuni ai vari comproprietari,
disciplinata dal capo II titolo VII libro terzo del Codice, articoli 1117/1139. L' articolo 1117 bis, introdotto
nel Codice civile dall' articolo 2, comma 1, legge 11 dicembre 2012 n. 220, specifica appunto che le
norme sul condominio si applicano ai «casi in cui più unità immobiliari o più edifici, ovvero più
condomìni di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell' articolo 1117». Nella
comunione non ci si deve pertanto riferire agli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione al Codice
civile, relativi esclusivamente alle "tabelle" condominiali. Fatta questa necessaria premessa per un
corretto inquadramento sistematico della situazione descritta, la risposta è positiva. Nella comunione,
ciascun comproprietario è obbligato a contribuire alle spese necessarie alla conservazione e godimento
del bene comune (articolo 1104, Codice civile), in proporzione alla propria quota (articolo 1101). Tutti i
partecipanti concorrono nell' amministrazione del bene comune e possono decidere di nominare un
amministratore, che esegua le deliberazioni dell' assemblea dei comproprietari; nell' ambito dell'
autonomia gestionale, i comproprietari possono anche varare un regolamento per la gestione del bene
(articolo 1106), che non ha natura contrattuale e può essere formato e modificato dalla maggioranza
(Cassazione, 4 giugno 2010 n. 13632). È altrettanto corretto il coinvolgimento nelle spese dei titolari
della servitù di passaggio sulla strada, che, in base a quanto stabilito dall' articolo 1069 comma 3, del
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Codice civile, concorrono con i proprietari alle spese di manutenzione e conservazione della servitù ­
cioè in questo caso la strada dove esercitano il passaggio ­ in proporzione all' utilità che ciascuno trae
dal fondo servente. Lascia tuttavia perplessi la estromissione dei titolari della servitù di passo dalla
deliberazione sulla tabella che verrebbe a incidere sul loro diritto, di fatto stabilendo la misura della
obbligazione di pagamento per il concorso nelle spese a loro carico. Il coinvolgimento di costoro alla
formazione della tabella porterebbe a una condivisione del criterio utilizzato, in particolare nel riparto
delle spese fra proprietari delle unità abitative intercluse ("fondi dominanti") e comproprietari della
stradina (fondo servente). Si precisa infine che è richiesta l' unanimità per la formazione del
regolamento che incida sui diritti del comproprietario e stabilisca criteri di ripartizione delle spese
diversi da quelli legali (Cassazione n. 13632/2010, citata). A cura di Daniele Ciuti [936][353296] VIZI
OCCULTI: AL COMPRATORE OTTO GIORNI PER LA DENUNCIA Io e i miei due figli abbiamo
ereditato un seconda casa alla morte di mio marito. La casa è rimasta disabitata per tre anni. Prima vi
abitava una mia cognata, in uso gratuito. Abbiamo venduto l' abitazione, tramite agenzia immobiliare, a
dicembre 2014. L' acquirente ha visionato la casa molte volte con l' agente immobiliare e con i tecnici
perchè si dovevano effettuare lavori di ristrutturazione. Durante i lavori di ristrutturazione è emerso che
sotto il pavimento del bagno c' era un tubo rotto ed era pieno di umidità. Adesso l' acquirente asserisce
che io ero a conoscenza del danno e devo contribuire alle spese per la riparazione. All' esterno, il danno
però non era visibile. Come mi devo comportare? T.D.REGGIO CALABRIA Secondo la normativa
vigente, e in particolare, secondo gli articoli 1490 e seguenti del Codice civile, il venditore è tenuto a
garantire che la cosa venduta, sia essa bene mobile o immobile, sia immune da vizi che la rendano
inidonea all' uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La responsabilità
del venditore è esclusa solo se gli stessi vizi erano comunque conosciuti dal compratore o da questi
facilmente riconoscibili, oppure se è intercorso uno specifico patto di esclusione di responsabilità tra le
parti, ma, in quest' ultimo caso, a condizione che il venditore non abbia taciuto in mala fede la
sussistenza dei vizi. Tanto detto, una volta emersi i difetti, spetterà al venditore l' onere di dimostrare l'
assenza della propria responsabilità, provando l' esistenza del patto sopracitato, oppure provando che il
compratore aveva, o doveva avere, la piena consapevolezza dei vizi stessi quando ha accettato di
comprare l' immobile. I tempi per far valere la garanzia, però, sono piuttosto brevi, poiché l' articolo
1495 del Codice civile stabilisce che il compratore ha l' onere di denunciare l' esistenza dei vizi occulti
entro otto giorni dalla loro scoperta, dovendo poi agire per il risarcimento entro un anno dalla consegna
del bene. [937][353301] FUNZIONARI PUBBLICI E COPERTURA SPESE LEGALI Il funzionario di un
ente pubblico territoriale, imputato in un procedimento penale per i reati di abuso d' ufficio e falso
ideologico, mi ha nominato proprio consulente tecnico di parte, dandone comunicazione alla sua
assicurazione per la tutela legale. L' assicurazione sostiene che non potrà coprire le mie competenze
(maturate per le relazioni, per l' assistenza e la consulenza prestata all' avvocato difensore dell'
imputato nel corso del giudizio) poichè ritiene che il capo di imputazione attenga ad un reato doloso.
Qualora, invece, così non fosse, cioè se l' imputato fosse assolto, oppure il reato andasse prescritto
(ipotesi assai verosimile nella fattispecie, secondo l' avvocato) l' assicurazione potrà comunque rifiutarsi
di pagare il mio onorario professionale? Come posso tutelarmi? R.S.SALERNO Gli amministratori e i
funzionari pubblici possono essere chiamati a rispondere dei danni prodotti con il loro comportamento
nell' esercizio delle proprie attribuzioni, sia direttamente verso i terzi, sia verso la stessa
amministrazione di appartenenza. In questi casi, spesso sono attivate delle polizze assicurative che
coprono ­ sia i diretti responsabili che la stessa amministrazione ­ per i danni e le perdite patrimoniali
eventualmente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi dagli stessi
amministratori e/o dai dipendenti indicati in polizza. Le medesime assicurazioni, in genere, coprono
anche le spese legali che dovessero essere sostenute dalla Pubblica Amministrazione o dai suoi
amministratori e dipendenti per difendersi nei relativi giudizi in sede civile o penale. Alcune polizze,
peraltro, possono prevedere che la copertura delle spese legali sostenute, tra cui rientrano anche le
spese di perizia, non vengano riconosciute in caso di comportamento doloso. La dolosità del
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comportamento, tuttavia, non può essere stabilita a priori, ma deve essere oggetto dello stesso
accertamento giudiziale. Nel caso indicato dal lettore, pertanto, non vi sono motivi di temere che l'
assicurazione non riconoscerà il suo compenso qualora venga accertata l' assenza di dolo in capo al
funzionario assicurato, il quale, comunque, rimarrà direttamente responsabile nei confronti dello stesso
lettore per il pagamento dei relativi onorari. [938][352948] MEGLIO ROGITARE PRIMA DI LOCARE L'
ALLOGGIO Nelle more della sottoscrizione del contratto di acquisto di un alloggio direttamente dal
costruttore, è possibile avere anticipatamente dall' impresa le chiavi di casa e procedere alla locazione
della stessa a terzi, dopo aver attivato tutte le utenze a carico del futuro inquilino, oppure prima di
effettuare qualsiasi operazione è necessario il rogito? A.S.LODI Nel fissare i tempi ed i modi per definire
la vendita di un immobile, le parti hanno ampia autonomia contrattuale, potendo anche accordarsi
affinché il promittente acquirente entri in possesso dell' immobile prima della data del rogito. Tanto
detto, è abbastanza usuale che il venditore possa concedere le chiavi al futuro acquirente affinché
questi possa disporre dell' immobile al fine, magari, di svolgervi alcuni lavori prima del trasloco; mentre
è più difficile che il proprietario conceda al futuro acquirente di locare lo stesso immobile prima della
stipula del rogito e ciò, soprattutto, per le possibili problematiche legate all' eventualità che il rogito non
si dovesse concludere per qualsiasi motivo e si rendesse necessario procedere alla liberazione dell'
immobile locato. A cura di Maurizio Di Rocco [939][352996] STRADE PRIVATE USUCAPIBILI SE C' È
INTERESSE PUBBLICO Ho costruito la mia casa con regolare concessione edilizia. Si è scoperto
successivamente che la strada di pertinenza per accedere alla mia proprietà è di un privato, e non del
Comune, cosa che mi causa grossi problemi con la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Questa
strada è stata intitolata 21 anni fa dal Comune con delibera. L' ente può fare l' acquisizione della strada
per usucapione, in quanto sono passati 20 anni, anche se nel frattempo è cambiato il proprietario della
strada, ma non il suo uso comune? Posso "costringere" il Comune a procedere con l' acquisizione per
usucapione? C.T.RAGUSA La risposta è negativa. Il Comune interessato può, in effetti, usucapire il
tratto di strada privata di pertinenza all' abitazione del lettore. Ma la giurisprudenza più recente, in
particolare il Consiglio di Stato, con sentenza 728 del 2012, ha affermato che, affinché possa avvenire il
"passaggio" da strada privata a pubblica, anche in caso di sussistenza dei requisiti per l' usucapione, è
necessario che l' uso del bene interessato sia oggettivamente idoneo all' attuazione di un pubblico
interesse, consistente in concreto nella necessità di utilizzo della via per esigenze di circolazione o per
raggiungere edifici di interesse collettivo. Solo in presenza dei requisiti citati, che nel caso esposto dal
lettore non paiono esserci, si potrà instaurare un giudizio di accertamento dell' avvenuta usucapione. A
cura di Alessandro Sartirana Condominio [940][353424] CONVOCAZIONI «PARZIALI»: L' ASSEMBLEA
È NULLA Ho acquistato 12 anni fa un appartamento facente parte di un condominio (lotto 2), il quale ­
da rogito e regolamento condominiale ­ è comproprietario delle parti comuni (principalmente piscina,
impianti sportivi) di un condominio attiguo (lotto 1), per un totale di 215/1000, di cui 15 in capo al mio
immobile. L' assemblea del lotto 1, dopo circa 20 anni dalla costruzione del lotto 2 e in assenza di
ampliamenti, sulla base di misurazione delle superfici del lotto 2, ha unilateralmente deliberato d i
elevare a 291/1000 la tabella d' uso (non quella di proprietà) per la ripartizione delle spese comuni,
salvo poi concedere, in riconoscimento del disagio consistente nella fruizione da "esterni" delle parti
comuni, uno "sconto di eccentricità" del 15 per cento, portando i millesimi a 247. Ha, inoltre, introdotto
nei criteri di calcolo anche i giardini privati del lotto 2, originariamente non compresi nei criteri di
valutazione. È lecita la delibera? N.M.MILANO Indipendentemente dalle espressioni usate nei rogiti
notarili, nei regolamenti condominiali o nei verbali assembleari dei due distinti condomìni, nella
situazione illustrata dal lettore la piscina e gli impianti sportivi sono da considerare parti comuni a tutte
le unità immobiliari comprese in entrambi gli edifici condominiali (lotto 1 e lotto 2, si veda l' articolo
1117­bis del Codice civile). Ogni deliberazione relativa a essi, dunque, può essere validamente presa
solo nel contesto di un' assemblea estesa ai condòmini di entrambi gli edifici. Si tratta, in effetti, di un
tipico esempio di supercondominio. La delibera adottata senza convocare, e senza computare i
condòmini di uno dei due edifici, deve ritenersi radicalmente nulla e, in ogni caso, inefficace nei
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confronti dei condòmini non considerati. Nel merito, se tutti i condòmini fossero stati convocati, si
sarebbe potuta rivedere la tabella affetta da errori con le ordinarie maggioranze richieste dalla legge
(maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore, ex articolo 69 delle
disposizioni di attuazioni del Codice civile). L' errore ricorre tutte le volte che la tabella non rifletta l'
utilità proporzionale che ciascun condomino può trarre dalla parte comune cui si riferisce. Nel caso in
cui la piscina o gli altri impianti sportivi siano fruibili nella stessa misura da parte di tutti i residenti nei
due edifici, appare preferibile non considerare i giardini privati nel computo dei millesimi, perché la
presenza di un giardino ­ più o meno esteso ­ non pare verosimilmente in grado di accrescere il grado
di utilizzabilità della piscina da parte di chi occupa l' unità immobiliare presa in considerazione. Al
contrario, per esempio, di quanto avviene nel caso di presenza di un vano aggiuntivo: l' unità
immobiliare più estesa è capace di ospitare più persone che possono fruire di piscina o impianti
sportivi. È del tutto giustificata, infine, l' applicazione di un coefficente di eccentricità. [941][353533]
COSTI RIDOTTI POST DISTACCO DALLA COLONNA DI SCARICO All' interno di un condominio di
quattro piani, un condomino dell' ultimo piano, avendo unito due unità immobiliari, ha eliminato uno dei
bagni e conseguentemente il relativo allaccio alla colonna di scarico, mentre gli altri servizi sono
allacciati alle colonne di scarico poste in altre verticali. Si chiede se, e in che misura, questo condomino
debba partecipare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della colonna di scarico non .
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I princilapli chiarimenti e provvedimenti al 5 marzo
Redditi esteri e credito d' imposta
Accertamento Circolare agenzia Entrate 5
marzo 2015, n. 9/E Redditi prodotti all' estero ­
Credito d' imposta ­ Chiarimenti. Premesso
che il sistema del credito per le imposte estere
è regolato dall' articolo 165 del Dpr 917/1986
[CFF 526 5], la circolare fornisce chiarimenti e
nozioni operative sul funzionamento di tale
sistema che consente al contribuente di
ovviare alla doppia imposizione internazionale.
A tal fine, vengono illustrati gli ambiti di
applicazione soggettivo ed oggettivo del citato
articolo 165 del Dpr 917/1986, con particolare
riferimento alla nozione di reddito estero, alla
natura ed alla definitività dell' imposta estera.
L ' a g e n z i a d e l l e Entrate s i s o f f e r m a , i n
particolare, sulle procedure di calcolo della
detrazione spettante, sui limiti di detraibilità e
sugli adempimenti che il contribuente deve
porre in essere in sede di dichiarazione, tenuto
conto anche dei casi in cui si verifichi uno
sfasamento temporale tra il concorso del
reddito estero alla formazione del reddito
complessivo e la definitività dell' imposta
estera.
Sono inoltre forniti ulteriori chiarimenti e
dettagli operativi sulla regola della Per country
limitation, secondo cui nel caso di redditi
prodotti in più Stati esteri la detrazione deve essere effettuata separatamente per ciascuno Stato.
Ulteriori chiarimenti riguardano conseguenze di una riliquidazione delle imposte estere determinata dall'
accertamento di un maggior reddito e, infine, una trattazione a parte è riservata alla fruizione del credito
per imposte estere da parte delle stabili organizzazioni.
«Il Sole 24 Ore» 6 marzo 2015 Legge 10 febbraio 2015, n. 12 Accordo Italia­Isola di Man sullo scambio
di informazioni in materia fiscale ­ Ratifica ed esecuzione. La legge, in vigore dal 3 marzo scorso,
autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l' Accordo tra il Governo italiano e quello dell' Isola
di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013. All' Accordo
è data piena ed intera esecuzione a decorrere dall a data della sua entrata in vigore, in base all' articolo
12 dell' Accordo stesso.
«Gazzetta Ufficiale» 2 marzo 2015, n. 50 «Il Sole 24 Ore» 2 e 6 marzo 2015 Legge 10 febbraio 2015, n.
16 Accordo Italia­Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale ­ Ratifica ed esecuzione. La
legge, in vigore dallo scorso 5 marzo, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l' Accordo tra
il Governo italiano e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra
il 5 settembre 2012. All' Accordo è data piena ed intera esecuzione a decorrere dalla sua entrata in
vigore, ai sensi dell' articolo 12 dell' Accordo stesso.
«Gazzetta Ufficiale» 4 marzo 2015, n. 52 «Il Sole 24 Ore» 2, 3 e 6 marzo 2015 Milleproroghe: nuovo
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piano di rateazione Decreto «Milleproroghe» Legge 27 febbraio 2015, n. 11 Decreto «Milleproroghe» ­
Novità. Pubblicata la legge, in vigore dallo scorso 1° marzo, che converte con modificazioni il Dl
192/2014 che proroga una serie di termini previsti da diverse disposizioni legislative (decreto
«Milleproroghe»). Le principali novità introdotte riguardano, in tema di Iva, l' articolo 10, comma 8­bis
che posticipa di un anno e, quindi, al momento della dichiarazione annuale Iva dovuta per il 2016, l'
eliminazione dell' obbligo di presentazione della dichiarazione Iva unificata e della comunicazione dati
Iva. In merito all' Imposta municipale secondaria, l' articolo 10, comma 11­bis del Dl 192/2014 convertito,
modificando l' articolo 11, comma 1 del Dlgs 23/2011, posticipa l' introduzione di tale imposta a
decorrere dall' anno 2016, anziché dall' anno 2015. Inoltre, l' articolo 10, comma 12­quinquies del Dl
192/2014 convertito, modificando l' articolo 11­bis del Dl 66/2014, convertito con modifiche dalla legge
89/2014, consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti tributari di poter
beneficiare di un nuovo piano, articolato fino ad un massimo di 72 rate mensili. La possibilità di accesso
al piano di rateazione è riconosciuta su richiesta dell' interessato, da formalizzare entro il prossimo 31
luglio per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014. In tema di agevolazioni le
principali novità introdotte in sede di conversione riguardano gli incentivi fiscali finalizzati al rientro di
lavoratori in Italia, la proroga al 31 dicembre 2015 per l' utilizzo in compensazione il credito d' imposta
riconosciuto per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno, nonché
la proroga, per tutto il 2015, delle disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l'
imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e quello dei contribuenti minimi, previgenti all' entrata in
vigore della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) che ne aveva previsto l' abrogazione. Infine, è stato
eliminato il raddoppio dei termini per emettere l' atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio
fiscale nella procedura di voluntary disclosure di cui alla legge 186/2014, con riferimento ai Paesi black
list che stipulano accordi con l' Italia al fine dello scambio di informazioni ed in materia di Tari, l' articolo
10, comma 12­quinquiesdecies del Dl 192/2014 convertito dispone la validità delle delibere
regolamentari e tariffarie adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014 mentre i Comuni che non vi
hanno provveduto devono procedere alla riscossione della tariffa applicando le misure vigenti per il
2013.
«Gazzetta Ufficiale» 28 febbraio 2015, n. 49 «Il Sole 24 Ore» 1°, 3 e 4 marzo 2015 Enti no profit
Risoluzione agenzia Entrate 24 febbraio 2015, n. 22/E Organizzazioni non governative ­ Iscrizione nell'
Anagrafe delle Onlus. In merito all' iscrizione nell' Anagrafe delle Onlus (articolo 32, comma 7 della
legge 125/2014) da parte delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
49/1987 alla data del 29 agosto 2014, la risoluzione precisa che le stesse presentano istanza di
iscrizione senza adeguare gli statuti o gli atti costitutivi ai requisiti previsti dall' articolo 10 del Dlgs
460/1997 [CFF 5658 ]. In particolare, tali organizzazioni presentano alla Direzione regionale dell'
agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, l' apposito modello di
comunicazione, riportando nella casella 14 (settore di attività) l' acronimo «ONG». Inoltre, dal momento
che l' iscrizione avviene senza il suddetto adeguamento, non va allegato né lo statuto, né l' atto
costitutivo, né la dichiarazione sostitutiva ex articolo 2 del Dm 266/2003 [CFF 6773 ]. «Il Sole 24 Ore» 4
febbraio 2015 Imposta ipotecaria e catastale Circolare agenzia Entrate 4 marzo 2015, n. 8/E
Trasferimento di immobili espropriati ­ Criterio di calcolo dell' imposta ipotecaria. La circolare fornisce
chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle domande di annotazione nei Registri immobiliari
presentate a seguito dell' ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato, con particolare riferimento
al caso in cui il bene trasferito sia l' unico oggetto dell' ipoteca. La circolare delinea dunque la natura del
decreto di trasferimento, gli obblighi a carico del Conservatore dei Registri immobiliari e i relativi riflessi
tributari. In particolare, le cancellazioni ordinate dal giudice con il decreto di trasferimento ex articolo
586 del Codice di procedura civile si configurano come liberazione dei singoli immobili trasferiti. In base
a tale presupposto, le annotazioni nei Registri immobiliari rientrano nella categoria delle cancellazioni
parziali di ipoteca, definite «restrizioni di beni».
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Conseguentemente, la relativa imposta ipotecaria da corrispondere non si commisura all' intero credito
garantito dall' ipoteca, come nel caso della cancellazione totale dell' iscrizione, ma, se inferiore, al
valore degli immobili liberati.
Quest' ultimo è rappresentato dal valore di aggiudicazione degli immobili trasferiti, come stabilito dalla
normativa sull' imposta di registro. Alla luce di tali considerazioni, la base imponibile da assumere per
la determinazione dell' imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da porre in
essere ai sensi di un decreto di trasferimento è rappresentata dal minor valore tra l' ammontare del
credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti, indipendentemente dalla
circostanza che gli immobili liberati possano costituire l' intero compendio oggetto dell' ipoteca.
«Il Sole 24 Ore» 5 marzo 2015 I destinatari del «730» precompilato Modello 730 Provvedimento agenzia
Entrate 23 febbraio 2015 Dichiarazione 730 precompilata. Premesso che l' articolo 1 del Dlgs 175/2014
dispone che l' agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, deve rendere disponibile
telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell' anno precedente, ai titolari di
redditi di lavoro dipendente e assimilati, ex articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c­bis), d), g), (con
esclusione delle indennità dei membri del Parlamento europeo), i) e l) del Dpr 917/1986 [ CFF 5149 e
5150], il provvedimento determina l' accesso a tale tipologia di dichiarazione. Il provvedimento definisce
i destinatari del 730 precompilato per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, e stabilisce le
modalità tecniche per consentire al contribuente ed agli altri soggetti autorizzati di accedere alla citata
dichiarazione. In particolare, si prevede che il contribuente, in possesso delle credenziali per l' utilizzo
dei servizi telematici dell' agenzia delle Entrate, può accedere direttamente alla propria dichiarazione
730 precompilata tramite le apposite funzionalità rese disponibili nell' area autenticata del medesimo
sito dei servizi telematici; inoltre, il contribuente può accedere all' area autenticata utilizzando le
credenziali dispositive rilasciate dall' Inps. In alternativa, il contribuente può avere accesso al proprio
730 precompilato conferendo apposita delega al proprio sostituto d' imposta, se quest' ultimo presta l'
assistenza fiscale, ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato. In particolare, questi ultimi ricevono
in via telematica dall' agenzia delle Entrate le dichiarazioni 730 precompilate degli assistiti che abbiano
conferito apposita delega, formulando una richiesta contenente l' elenco dei codici fiscali di tali
contribuenti, con l' indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta nonché di alcune informazioni
desunte dalla dichiarazione relativa all' anno d' imposta precedente. Inoltre, i Caf ed i professionisti
abilitati, al fine di poter gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, possono effettuare,
previa acquisizione della delega, la richiesta di una singola dichiarazione 730 precompilata che, in tal
caso, è resa disponibile in tempo reale, con l' accesso in via informatica. Al fine di consentire l' utilizzo
dei dati indicati nel 730 precompilato per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative, le richieste
possono essere effettuate entro il 10 novembre. Il provvedimento disciplina, altresì, il contenuto minimo
e le modalità di conservazione della sopra citata delega.
«Sito agenzia Entrate» 23 febbraio 2015 «Il Sole 24 Ore» 24 febbraio 2015 Circolare agenzia Entrate 26
febbraio 2015, n. 7/E Visto di conformità ­ Chiarimenti. La circolare fornisce chiarimenti in merito alle
modifiche contenute nel Dlgs 175/2014 («decreto Semplificazioni»), che ha introdotto, in via
sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare con riferimento alle sanzioni, ex
articolo 39 del Dlgs 241/1997 [CFF 6598 ], alle garanzie, ex articoli 6 e 22 del Dm 164/1999 [CFF 6660 e
6676] ed alle modalità di esecuzione dei controlli, ex articolo 26 del Dm 164/1999 [CFF 6680 ], nonché
offre un quadro riassuntivo sulla disciplina del visto di conformità e sugli adempimenti preventivi posti a
carico dei soggetti che appongono tale visto, con particolare riferimento ai professionisti. In particolare,
l' attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione 730 è riservata
agli iscritti nell' Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed agli iscritti nell' Albo dei consulenti
del lavoro ed il professionista non può avvalersi di una società di servizi per l' attività di assistenza
fiscale. In merito alla decorrenza della facoltà di apporre il visto di conformità da parte dei professionisti,
la Cm 14/E/2013 ha chiarito che il professionista deve essere abilitato a far data dal 30 giugno dell' anno
nel corso del quale presta l' assistenza; al riguardo, in considerazione del nuovo termine per la
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presentazione delle dichiarazioni, si ritiene che, a decorrere dall' assistenza fiscale prestata nel 2015, il
professionista debba essere abilitato dalla data di apertura del canale per la trasmissione delle
dichiarazioni precompilate, che sarà pubblicata sul sito Internet dell' agenzia delle Entrate, e comunque
prima della trasmissione delle dichiarazioni.
Si evidenzia che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il
massimale della polizza prima dell' apposizione del visto e ad integrare la polizza con la previsione
esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele, ex articolo 39 del Dlgs
241/1997 [CFF 6598 ]. La circolare precisa inoltre che, per quanto riguarda il Modello 730, il rilascio del
visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal
contribuente, salvo l' ammontare dei redditi da lavoro dichiarati che deve corrispondere a quello
esposto nelle certificazioni (Cu).
Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all' ammontare dei redditi
indicati nella dichiarazione. La responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di
visto infedele ed è espressamente esclusa qualora l' infedeltà del visto sia stata determinata da una
condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Nel caso in cui gli stessi riscontrino errori che
hanno comportato l' apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, avvisano il contribuente al fine
di procedere all' elaborazione e trasmissione all' agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa,
entro il 10 novembre dell' anno in cui è stata prestata l' assistenza. Sia nel caso di presentazione della
dichiarazione rettificativa del contribuente, che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del
Caf o del professionista, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell' importo
corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.
«Il Sole 24 Ore» 27 e 28 febbraio 2015.
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Il monitoraggio nazionale. Previsto nel 2010 e ancora da completare.
Casellario dell' assistenza, attuazione alla moviola
Raccogliere in un' unica banca dati tutte le
informazioni relative ai soggetti che hanno
titolo alle prestazioni sociali e assistenziali e
rafforzare i controlli.
Vede la luce dopo quasi cinque anni il
"casellario dell' assistenza", il grande occhio
dell' Inps destinato a gestire dati e informazioni
sui soggetti aventi titolo a prestazioni di natura
socio­assistenziale.
A lungo atteso ­ è stato istituito dal Governo
Berlusconi con l' articolo 13 del decreto legge
78/2010, convertito dalla legge 122/2010 ­ il
casellario ha preso forma solo con la
pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 10
marzo scorso, del Dm del ministro del Lavoro
n. 206 datato 24 dicembre 2014, che ne
disciplina le modalità attuative.
Il nuovo strumento serve a raccogliere e
conservare tutti i dati relativi alle diverse
prestazioni erogate e le informazioni utili alla
presa in carico dei soggetti che ne
beneficiano. Costituisce l' anagrafe generale
delle posizioni assistenziali e delle prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni dello
Stato, enti locali, organizzazioni no profit e
organismi gestori di forme di previdenza e
assistenza, i quali sono tenuti a fornire obbligatoriamente le informazioni contenute nei propri archivi.
Il casellario è costituito da tre distinte banche dati: prestazioni sociali agevolate, prestazioni sociali,
valutazioni multidimensionali. Quest' ultima contiene le prestazioni erogate con presa in carico da parte
del servizio sociale, relative ai settori dell' infanzia, adolescenza e famiglia, della disabilità e non
autosufficienza e della povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio.
Il casellario ha come prima missione quella di raccogliere, conservare e gestire i dati relativi alle
prestazioni sociali erogate nonché le informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle
medesime prestazioni, incluse quelle sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del
bisogno.
Servirà inoltre ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali, con un occhio sui flussi di spesa. Inoltre, le informazioni del casellario
saranno utilizzate per rafforzare i controlli connessi all' erogazione di prestazioni sociali agevolate
condizionate dall' Isee e all' irrogazione di sanzioni per fruizioni illegittime.
Il casellario, infatti, è intimamente legato all' indicatore della situazione economica, la cui norma istitutiva
(l' articolo 5 del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011) aveva già preconizzato il rafforzamento
del sistema dei controlli attraverso la condivisione degli archivi e la costituzione di una banca dati delle
prestazioni condizionate all' Isee.
Queste disposizioni sono state applicate col Dm Lavoro 8 marzo 2013 e col Dpcm n.
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Enti locali
150/2013, a cui si è aggiunto l' articolo 16 del Dl 5/2012 (convertito dalla legge 35/2012) che obbliga gli
enti erogatori a inviare all' Inps le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni , da oggi convogliate nel
casellario dell' assistenza e nel sistema informativo dei servizi sociali (SISS).
Tuttavia, il casellario non è ancora operativo. Sarà un futuro decreto direttoriale a fissare modalità
attuative e specifiche tecniche per acquisizione, trasmissione e scambio dei dati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Amedeo Di Filippo.
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Welfare.
Il nuovo Isee inciampa sulle «soglie»
I Comuni non adeguano i valori per erogare i servizi ed è alto il rischio di esclusioni e
rincari.
Nuovo Isee con soglie vecchie. La maggior
parte dei Comuni prende tempo sulla nuova
versione del "riccometro", che è in vigore dal
1° gennaio e dovrebbe essere usata per
fotografare la situazione economica delle
famiglie e decidere chi ha diritto agli sconti
sulle prestazioni sociali, assistenziali o
scolastiche.
L' indagine condotta dal Sole 24 Ore del
Lunedì su un campione di capoluoghi di
Regione rivela un set di strategie per evitare di
applicare al 100% il nuovo Isee: per le
prestazioni già iniziate (ad esempio gli sconti
sulla retta del nido), quasi tutte le agevolazioni
vengono confermate fino alla scadenza; per le
prestazioni da chiedere in questo periodo,
molti bandi sono prorogati; quando il bando
non può più essere rinviato, si applicano i
risultati del nuovo Isee alle vecchie soglie di
accesso.
Che cosa implica questo rinvio per i cittadini?
L' applicazione delle vecchie soglie, di fatto,
rischia di escludere chi risulta più "ricco" (o
meglio meno povero) con i criteri di calcolo
aggiornati, come gli anziani con casa di
proprietà. Peccato che il Dpcm 159/2013
imponesse di adeguare le soglie prima che il nuovo sistema entrasse in vigore, cioè entro la fine del
2014.
Le mosse dei Comuni Quasi tutti i Comuni che hanno risposto al questionario dichiarano di non aver
modificato le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Qualche Comune ha in programma una revisione entro il 2015 (Genova, Bologna, Trieste, Napoli), altri
(Roma, Perugia, Salerno, Bari e Catania) stanno studiando i possibili interventi.
Mentre qualcuno, come Campobasso, deve ancora cominciare i corsi di formazione del personale sul
nuovo Isee.
Tra i pochi ad essersi attivati, Ancona ha rivisto le soglie per il settore scolastico, e sta studiando le
modifiche per il settore sociale e assistenziale, mentre Aosta ha aumentato del 15­20% i parametri per
ottenere sconti sulla Iuc (Imu, Tasi e Tari).
Il Comune di Milano, invece, ha riorganizzato l' assistenza domiciliare per anziani e disabili,
introducendo da quest' anno la compartecipazione ai costi del servizio, basata sul nuovo Isee: sarà
applicata alle nuove richieste, secondo le fasce definite dalla giunta, assicurando la gratuità a chi ha un
Isee sotto 10mila euro.
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Il Sole 24 Ore
Enti locali
Per i nidi e le materne comunali, l' amministrazione Pisapia stima che i nuovi criteri porteranno a una
diminuzione dell' Isee per molte famiglie, con un doppio risultato: da un lato, alcuni cittadini pagheranno
meno; dall' altro, visto che le fasce tariffarie resteranno invariate, la quota a carico del Comune potrà
essere ridefinita.
In tutti gli altri casi esaminati, i vecchi criteri di accesso alle prestazioni sono stati prorogati.
A Venezia (che è commissariata), per le prestazioni richieste quest' anno sarà accettato il nuovo Isee,
mantenendo le vecchie soglie «sino a diversa determinazione ­ si legge nella delibera ­ e comunque
non oltre il 31.12.2015». L' eventuale revisione delle soglie sarà sperimentale, per «monitorarne l'
andamento nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati nonché di equità sociale e sostenibilità
economica».
Il fronte delle Regioni Non sono ancora intervenute neppure le Regioni, che dovrebbero adeguare i
regolamenti per le materie su cui hanno competenze, come l' edilizia residenziale pubblica o i servizi
dell' area socio­sanitaria. In alcuni casi sono stati attivati solo tavoli di confronto con i Comuni. Il Lazio,
ad esempio, si è preso un anno di tempo per sperimentare sul campo gli effetti del nuovo Isee.
Alla fine, la giunta regionale adotterà le nuove modalità della compartecipazione dei cittadini ai costi dei
servizi.
C' è poi il caso della Provincia di Trento, che vuole continuare a usare il proprio indicatore (l' Icef). C' è
un contenzioso con lo Stato, su cui la Consulta dovrebbe pronunciarsi a fine aprile.
La bocciatura del Tar Lazio Un altro ostacolo sul debutto del nuovo Isee è arrivato con tre sentenze
gemelle del Tar Lazio (2454, 2458 e 2459 dell' 11 febbraio, si veda l' articolo a fianco) che hanno
dichiarato illegittimo il Dpcm 159/2013, nella parte in cui fissa i criteri di calcolo del reddito delle famiglie
con persone disabili. I Comuni attendono ora l' intervento del Governo, con il ricorso al Consiglio di
Stato, e anche i sindacati sollecitano l' Esecutivo ad agire.
Se il decreto dovrà essere modificato, in mancanza di una disposizione d' urgenza, i tempi rischiano di
allungarsi: il Dpcm è nato dal concerto fra due ministeri (Lavoro ed Economia), su proposta dell' Inps,
con il parere delle Entrate e del Garante della privacy, ed è passato poi in Parlamento per i pareri delle
commissioni. Un iter non certo snello.
Verso le nuove tariffe Se il nuovo Isee sopravviverà ai giudici amministrativi, i Comuni dovranno
decidersi ­ prima o poi ­ ad adeguare le soglie d' accesso. Di sicuro, potranno basare le proprie
decisioni sui risultati degli Isee "veri" presentati dai cittadini. Ma forse peserà anche un altro elemento: il
calo del numero degli Isee presentati (e quindi degli sconti richiesti). Le domande, infatti, potrebbero
diminuire, data la scarsa probabilità di ottenere le agevolazioni e il gran numero di voci da includere nel
calcolo della situazione economica, non ultima la giacenza media dei propri conti correnti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Valentina Melis Hanno collaborato: Nino Amadore, Antonello Cherchi,
Giorgio Costa, Raoul De Forcade, Michela Finizio, Barbara Ganz, Augusto Grandi, Katy Mandurino,
Francesca Mencarelli, Vincenzo Rutigliano, Vera Viola.
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Il Sole 24 Ore
Enti locali
Norme bocciate.
Per i disabili esiste solo l' indicatore «illegittimo»
Da un mese abbondante a questa parte, tutte
le dichiarazioni Isee rilasciate alle famiglie in
cui c' è un disabile sono di fatto illegittime: gli
enti che chiedono l' indicatore per decidere
tariffe e modalità di erogazione degli aiuti,
prima di tutto i Comuni ma anche le università
e altre Pubbliche amministrazioni, non sanno
come uscirne, e soprattutto gli utenti che
bussano alla porta dell' ente per capire quanto
devono pagare questo o quel servizio n o n
riescono a ricevere una risposta definitiva.
Tutto nasce dal fatto che il nuovo Isee,
riformato a fine 2011 dal decreto «salva­Italia»
del Governo Monti con l' obiettivo di ottenere
una fotografia più reale della ricchezza delle
famiglie, ha impiegato tre anni a decollare, ma
solo cinque settimane per inciampare, per tre
volte consecutive, sui tavoli dei giudici del Tar
Lazio. Con le loro sentenze (si veda anche Il
Sole 24 Ore del 14 febbraio), i magistrati
amministrativi hanno detto che l' indicatore
deve conteggiare solo «gli incrementi di
ricchezza» che possono avere una ricaduta
fiscale, e non «i trattamenti assistenziali,
previdenziali e indennitari erogati» per
compensare gli svantaggi che derivano dalla
condizione di disabilità, come invece prevede il nuovo regolamento Isee (articolo 4, comma 2, lettera f
del Dpcm 159/2013). I giudici, poi, hanno bocciato il meccanismo delle franchigie che abbattono l' Isee
solo nelle famiglie con disabili minorenni (lettera d dello stesso articolo), creando una disparità
considerata illogica rispetto alle situazioni in cui il disabile ha superato i 18 anni.
Al loro apparire, le sentenze hanno acceso qualche giorno di dibattito, ma il problema arriva dopo.
Nasce cioè dal fatto che né il ministero del Lavoro né l' Inps hanno comunicato nulla, nemmeno l'
intenzione (probabile) di fare ricorso al Consiglio di Stato. Comuni, Province, Università e via elencando
continuano naturalmente a chiedere l' Isee, che viene però calcolato dal cervellone dell' Inps il quale
continua a disinteressarsi delle sentenze del Tar. Gli Isee elaborati dal sistema informatico, quindi,
finiscono per attribuire alle famiglie dei disabili un Isee superiore a quello che si vedrebbero attribuire
prendendo atto delle sentenze del Tar. Le conseguenze, in soldoni, sono tariffe più alte per gli asili (le
iscrizioni avvengono giusto in questo periodo), per il trasporto scolastico, per le rette universitarie ma
anche mancati sconti sulle bollette di acqua, luce e gas.
Per capire le dimensioni del problema è sufficiente ricordare che in Italia i disabili sono 4,1 milioni, e che
l' anno scorso sono state sei milioni le famiglie che hanno presentato l' Isee per ottenere qualche
agevolazione. In questa situazione di stallo, i Comuni e gli altri enti non possono far altro che rilasciare l'
Isee illegittimo, magari promettendo conguagli e compensazioni in futuro, quando il quadro si chiarirà.
Si tratta però di una "pezza" inadeguata all' entità della questione che, per la sua delicatezza, anche in
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caso di ricorso al Consiglio di Stato non permette certo di aspettare i tempi della giustizia
amministrativa senza fare nulla. Anche perché l' allarme fra i Comuni si sta diffondendo, e negli ultimi
giorni anche il delegato Anci per il welfare, il sindaco di Vicenza Achille Variati, ha chiesto al Governo di
intervenire subito, almeno con una norma ponte che dia qualche certezza.
[email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati.
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Il Sole 24 Ore
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Mercoledì 15 Lunedì 20 Giovedì 30
Mercoledì 15 Consorzio oli usati Versamento
contributo Ultimo giorno per versare il
contributo al consorzio obbligatorio degli oli
usati dovuto dai gestori di impianti di
produzione e di depositi fiscali.
Riferimenti normativi Legge 27 febbraio 2002,
n. 16, art. 7 Lunedì 20 Imballaggi
Dichiarazione mensile Conai Scade il termine
per produttori e importatori di imballaggi che
nell' anno solare precedente hanno versato un
contributo ambientale per singolo materiale
superiore a 31mila euro devono inviare al
Conai il modulo 6.1 (produttori) o il modulo 6.2
(importatori).
Riferimenti normativi Regolamento Conai
Dichiarazione esenzione Conai I fornitori
(produttori) che cedono imballaggi o materiali
di imballaggio in esenzione dal contributo
ambientale C o n a i s u l l a b a s e d e l l a
documentazione autocertificata fornita dagli
esportatori sono tenuti ad allegare alla
dichiarazione periodica, da spedire entro oggi,
una "Scheda quantità in esenzione" (modulo
6.3).
Riferimenti normativi Regolamento Conai
Giovedì 30 Rifiuti Versamento tributo speciale
per il deposito in discarica Uultimo giorno per
versare alla Regione la prima rata (1° trimestre) del tributo speciale per il deposito in discarica. L'
obbligo riguarda anche i gestori di impianti di incenerimento senza recupero energetico.
Riferimenti normativi Legge 28 dicembre 1995, n. 549 Albo nazionale gestori ambientali, versamento
diritto di iscrizione Le imprese iscritte all' Albo nazionale gestori ambientali devono eseguire entro oggi
il versamento del diritto d' iscrizione. L' ammontare del diritto annuale varia in funzione della categoria e
della classe di appartenenza.
Riferimenti normativi Dlgs 152/2006 e Dm 120/2014 Sistri Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti Ultimo giorno per il versamento del contributo annuale d' iscrizione al Sistri. L' ammontare del
contributo, invariato rispetto all' anno precedente, e le modalità di versamento sono indicati nell' Allegato
II del Dm 52/2011.
Riferimenti normativi Dm 52/2011, art. 7 e Allegato II.
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Il Sole 24 Ore
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Lettere.
Gioco, alcolici e tabacco: l' entrata giustifica il
consumo
Politici e studiosi tornano a dibattere sulla
liberalizzazione della cannabis. Ciascuna
parte sostiene la propria tesi con motivazioni
che posso di volta in volta trovare condivisibili.
Su un punto però vorrei fare un' osservazione:
alcolici, gioco d' azzardo e sigarette è
assodato che ­ almeno se assunti oltre certe
dosi ­ risultano nocivi.
Allora perché lo Stato non ha nulla da dire su
questo tipo di consumi, ma si accontenta di
trarne profitto con la tassazione?
R. D. email Tanta carta dal giudice di pace Mi
sono rivolto al giudice di pace di Milano per
fare ricorso contro una multa notificata dai
vigili con sei mesi di ritardo.
Siamo nel 2015 e il Governo punta a
promuovere la digitalizzazione della pubblica
amministrazione. Bene, allora è giusto sapere
che gli uffici del giudice di pace pretendono
ben cinque copie cartacee del ricorso e di tutti
gli allegati.
In più, "sconsigliano" di pagare il contributo
unificato con il modello F23, ma "preferiscono"
la marca da bollo. E se non si risiede a Milano,
bisogna fare "elezione di domicilio" nel
territorio comunale. Chi ha un amico può
indicare il suo indirizzo, gli altri devono rivolgersi a un avvocato, e pazienza se per questo tipo di ricorsi
il cittadino può stare in giudizio senza legale. Ma dove è finita la Pec?
O. C. email.
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Il Sole 24 Ore
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LE PAROLE CHIAVE.
1 Affitto breve Con i contratti di tipo turistico è
possibile prendere in locazione degli
appartamente anche solo per pochi giorni.
Proprietario e inquilino possono stabilire di
comune accordo tutte le condizioni che
regolano la locazione. Tuttavia, per evitare
possibili conflitti, è consigliabile utilizzare il
modello di contratto per le locazioni week­end,
pensato proprio per gli affitti di 2/3 giorni.
4 Comparatori di hotel Sono portali, come
www.trivago.it e www.kayak.it, su cui è
possibile ricercare la soluzione di
pernottamento più adatta alle proprie
esigenze. Basta inserire la destinazione e le
data desiderata per avere una lista delle
offerte di hotel, bed & breakfast e ostelli. In
questi comparatori è possibile affinare la
ricerca filtrandola per prezzo, distanza dalla
spiaggia, numero di stelle o giudizi.
2 Cedolare secca Aliquota di tassazione fissa
che può essere applicata, a scela del
proprietario, sui redditi da locazioni. È
applicabile sui contratti a canone libero nella
misura del 21%. È, inoltre, prevista un'
aliquota ridotta per i contratti di locazione a
canone concordato relativi ad abitazioni
ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative.
Dal 2013 l' aliquota per questi contratti è del 15%, ridotta al 10% per il quadriennio 2014­2017.
5 Motori di ricerca aerei Piattaforme via internet su cui è possibile ricercare le migliori combinazioni di
voli in tutto il mondo. basta inserire la città di partenza, la destinazione, le date di andata e ritorno, per
avere una lista di offerte ordinata per prezzo. Nella maggior parte dei motori di ricerca è possibile anche
abbinare al volo una struttura alberghiera o noleggiare un' auto.
3 Compagnie low cost Quando si parla di viaggi in aereo, con il termine low cost si fa riferimento a
compagnie che offrono biglietti a prezzi più vantaggiosi rispetto alle compagnie più tradizionali. Questo
è possibile perché agli utenti viene offerto solo il servizio essenziale di trasporto aereo. Le compagnie
low cost, però, hanno regole molto stringenti, per esempio sul numero e peso dei bagagli, la cui
violazione comporta il pagamento di un extra.
6 Sharing economy Economia della condivisione. Declinata sul turismo e l' accoglienza, promuove
forme collaborative per la condivisione di un appartamento o di un posto letto, come "Airbnb"
(www.airbnb.it), o per la condivisione di pranzi e cene. Su siti come www.homeeschange.com, invece,
famiglie e persone possono scambiarsi i rispettivi appartamenti per le vacanze.
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Il Sole 24 Ore
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Investimenti. Dal 2015 Pechino ha speso 5 miliardi di dollari.
L' euro più debole attira in Europa i capitali della
Cina
Dall' inizio di marzo la moneta unica ha perso il 25% sul renmimbi.
Rita Fatiguso ­ Pechino L' euro ridotto all' osso
sul renminbi spinge le imprese cinesi a
intensificare gli investimenti in Europa.
A marzo la moneta unica ha perso il 25% sulla
valuta cinese rispetto allo stesso mese dell'
anno precedente, e per giunta s u l m e s e
prossimo si scaricherà anche l' effetto QE
della Banca centrale europea: tutte ottime
ragioni per intensificare le mosse in una delle
aree del mondo a più alto valore aggiunto per
le imprese cinesi, affamate di tecnologia e di
soluzioni avanzate soprattutto in piazze
politicamente stabili.
Le operazioni di acquisizione di Club Med e
Louvre Hotels Group, rispettivamente per 4,3
miliardi e 1,5 miliardi di dollari, dimostrano che
il 2015 si è aperto alla grande per gli
investimenti cinesi. Non solo. Nell' Unione
e u r o p e a n e i servizi finanziari sono stati
investiti più di 2 miliardi di dollari di
provenienza cinese, specie negli ultimi due
anni, grazie alla progressiva liberalizzazione
finanziaria e a nuove opportunità legate all'
internazionalizzazione del renminbi. La Cina,
inoltre, sta perfezionando il sistema di scambi
internazionali cross­border e in Europa ha
ormai le sue roccaforti ­ Londra, Francoforte, Parigi ­ che stanno diventando hub finanziari necessari a
rendere più agevoli le operazioni effettuate tra Cina ed Europa. Non a caso il magnate Wang Jianlin
creatore dell' impero Wanda Dalian ha appena eletto la Gran Bretagna sua meta preferita per gli affari.
Snocciola i dati Marco Marazzi di Baker & Mckenzie, avvocato esperto di operazioni crossborder, che
ha coordinato un dossier sul tema: «Gli investimenti cinesi l' anno scorso sono stati pari a 18 miliardi di
dollari, raddoppiati rispetto al 2013; 153 operazioni con tre settori in prima linea: l' alimentare, il settore
energetico e l' immobiliare. Il Regno Unito con 5,1 miliardi è stato il primo mercato, seguito dall' Italia
con 3,5 miliardi e poi dai Paesi Bassi con 2,3 miliardi.
Segno che gli investitori cinesi stanno chiaramente sfruttando le opportunità sui mercati più soggetti ad
instabilità economica, ma continuano a non sottovalutare il vantaggio di investire in Paesi più stabili
politicamente».
La crescita, nel 2014, è stata trainata dagli investimenti in nuovi settori tra cui il real estate, il food, i
settori finanziari. Big come Pizza Express nel Regno Unito e Peugeot Citroen in Francia tra le società
destinatarie dei maggiori investimenti cinesi nel 2014.
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Il Sole 24 Ore
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E l' Italia? Il 2014 è stato un anno eccezionale, se paragonato ai parametri usati per i vini: nel 2014 è
stata il primo mercato dell' Eurozona: ben 2,490 miliardi nell' energia, 598 milioni nei macchinari
industriali, a seguire nel settore alimentare e agrobusiness 50 milioni e nei prodotti di consumo 32. Gli
investimenti diretti cinesi erano quasi inesistenti fino al 2004, poi la media è stata di poco meno di 1
miliardo all' anno. A partire dal 2009 i flussi d' investimento sono triplicati a quasi 3 miliardi, prima di
triplicare ancora nel 2010 oltre i 10 miliardi. In totale dal 2009 i flussi d' investimenti cinesi in Europa
sono stati di 55 miliardi.
Aziende del made in Italy, asset immobiliari a Milano e Roma, hotel e resort, turismo, moda e aziende
tecnologiche sono nel mirino.
Gli affari con un valore superiore a un miliardo rappresentano ancora la maggior quota sul totale degli
investimenti cinesi in Europa, le piccole (sotto i 100 milioni) e medie (tra 100 milioni e 1 miliardo)
operazioni di M&A sono cresciute molto a partire dal 2011, anche perché meno rischiose. La Cina deve
ancora sbrogliare il nodo del porto del Pireo, un deal rimasto incagliato nelle turbolenze della crisi della
Grecia. I cinesi però guardano alla logistica e ai servizi pubblici e a differenza di un tempo accettano di
acquistare quote nel capitale senza più l' idea fissa di dover acquistarne la totalità.
Toby Clark, a capo dell' Investment Banking di CICC Europe, dice che «le ultime operazioni denotano
un salto di qualità da parte dei cinesi nelle loro politiche di investimenti diretti». Va ricordato che il
governo cinese sta già applicando le nuove strategie taglia burocrazia, incluso l' ok un tempo sacro
della Safe, l' autorità che si occupa della valuta estera.
Una cosa è certa: gli investimenti immobiliari commerciali in Europa hanno compensato la flessione del
settore energia. Da zero a prima del 2013, nel corso del 2014 gli investimenti cinesi nel real estate
commerciale europeo sono saliti ai 3 miliardi nel 2014. Senza contare gli investimenti per progetti di
sviluppo futuri. Ma occhio anche allo shopping alimentare: l' olio italiano Doc Filippo Berio comprato
dagli shanghaiesi di Brightfood è un precedente che farà scuola.
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Il Sole 24 Ore
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L' AGENDA DEL PARLAMENTO A CURA
DIROBERTO TURNO.
Le banche popolari col decreto che scade tra 9
giorni, il divorzio breve o addirittura "lampo", l'
anticorruzione e il falso in bilancio: è u n
calendario denso, anche di incognite, quello
che attende il Senato in aula questa settimana.
Con l' aggiunta della riforma della burocrazia,
che è in commissione ormai da più di 340
giorni. E il decreto legge sull' Imu agricola che
va verso il traguardo alla Camera. Il tutto nel
segno di una primavera parlamentare che si
annuncia caldissima. Con la "buona scuola", la
riforma della Rai e il disegno di legge sulla
concorrenza (non ancora arrivato alle Camere)
in lista d' attesa.
DECRETI LEGGE Provvedimento N. atto
Scad. Stato dell' iter Misure urgenti per le
banche e gli investimenti C 2844 25­mar ? All'
assemblea della Camera Esenzione dall' Imu
agricola, proroga per l' esercizio della delega
fiscale C 2915 25­mar ? Approvato dal Senato.
La commissione Finanze della Camera ne ha
concluso l' esame Missioni internazionali e
misure anti­terrorismo C 2893 20­apr ? All'
esame delle commissioni riunite Giustizia e
Difesa della Camera Election day nelle
R e g i o n i e n e i Comuni ? A p p r o v a t o d a l
Consiglio dei ministri del 12 marzo DISEGNI DI LEGGE Riforma della legge elettorale C 3B Approvato
dal Senato. Assegnato in terza lettura alla comm. Affari costituzionali Camera ­ presentato da 440 giorni
Riforma del Senato, del titolo V, abolizione delle Province e del Cnel (Sisto, FI e Fiano, Pd) C 2613
Approvato dal Senato. All' esame dell' assemblea della Camera Delega per la riforma della Pa (Pagliari,
Pd) S 1577 All' esame della comm. Affari costituzionali del Senato. ­ present. da 342 gg. Misure
sanitarie omnibus ­ Ddl Lorenzin (De Biase, Pd) S 1324 All' esame della commiss. Igiene e sanità del
Senato ­ presentato da 388 giorni Green Economy ­ collegato alla legge di Stabilità 2014 (Vaccari, Pd)
S 1676 Approvato dalla Camera. All' esame della comm. Ambiente del Senato ­ presentato da 397
giorni Misure anticorruzione e sul falso in bilancio (D' Ascola, Ncd) S 19 All' esame della commiss.
Giustizia del Senato ­ presentato da 737 giorni Competitività nel settore agricolo ­ collegato manovra
2014 (Formigoni, Ncd) S1328 La commissione Agricoltura del Senato ha concluso l' esame ­ presentato
da 397 giorni.
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16 marzo 2015
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Il Sole 24 Ore
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Persone fisiche. Il contribuente iscritto all' Aire, consigliere di due società nel nostro Paese,
versa le imposte allo Stato elvetico.
Alla prova la residenza in Svizzera
Contratto di lavoro, bollette e polizze all' estero superano l' elezione di domicilio in Italia.
L' elezione del domicilio fiscale in Italia da
parte del connazionale residente all' estero è
irrilevante ai fini della determinazione della sua
residenza fiscale. Il domicilio individua l'
amministrazione territoriale compente a cui
presentare il modello Unico.
La residenza, invece, determina la nazione
nella quale pagare le imposte. Sono queste le
conclusioni della sentenza 88/32/15 della Ctr
Lombardia (presidente e relatore Izzi).
L' amministrazione contesta per il 2005 a un
italiano residente in Svizzera l' omessa
dichiarazione dei compensi percepiti come
consigliere da due società operanti in Italia. Al
contribuente, che risiede all' estero anche se
ha eletto domicilio in Italia presso la sede della
società, viene contestato il recupero. Inoltre, i
suoi compensi hanno subìto la ritenuta alla
fonte. Questa tesi viene rigettata in Ctp, ma
riproposta con successo dall' ufficio in appello.
La questione di diritto Dapprima la Ctr
chiarisce i «concetti di residenza e domicilio
fiscale, che in parte si rifanno, ma che ad ogni
modo si distinguono, da quelli di residenza e
domicilio ai fini civilistici». Civilisticamente la
residenza è il luogo in cui la persona ha la sua
dimora abituale, il domicilio è invece il luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi. Fiscalmente è il luogo in cui la persona per la maggior parte del periodo di imposta è iscritta
nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato la sede dei suoi affari od
interessi o la dimora abituale.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello stato hanno il domicilio fiscale nel Comune dell' anagrafe
in cui sono iscritti, e quelle non residenti il domicilio fiscale nel Comune in cui è prodotto il reddito.
Quindi, secondo la Ctr, «se da un lato la residenza rileva ai fini dell' assoggettabilità alla disciplina Irpef,
o ai fini della deroga alla disciplina "ordinaria", il domicilio fiscale rileva meramente ai fini dell'
individuazione dell' amministrazione finanziaria territorialmente competente a ricevere la dichiarazioni e
svolgere l' attività di controllo e accertamento».
Pertanto, anche il soggetto non residente, che però percepisce un reddito nel territorio italiano, dovrà
eleggere un domicilio fiscale nel nostro Paese. Il fatto che non sia residente acquista valore ai fini dell'
imposizione concreta, cioè in relazione quantum dovuto.
La questione di fatto Il contribuente, però, non ha la residenza fiscale in Italia in quanto si è cancellato
dall' anagrafe del Comune nel 1997, anno a partire dal quale risulta iscritto all' Aire.
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Il Sole 24 Ore
Enti locali
Come riporta la sentenza, per dimostrare la propria residenza ai fini civilistici (dimora abituale) al di
fuori del territorio italiano, il contribuente ha prodotto in giudizio: i certificati di domicilio in Svizzera; il
libretto per stranieri rilasciato dalle autorità svizzere; l' assicurazione sanitaria elvetica; una polizza di
previdenza sottoscritta in Svizzera; le bollette di acqua, luce e gas; le prove dell' assenza di qualsiasi
abitazione in Italia, di proprietà o in locazione; il contratto di lavoro da cui risulta un reddito di origine
elvetica maggiore rispetto a quello percepito in Italia.
Secondo i giudici, il contratto di lavoro, la documentazione fiscale e l' ulteriore documentazione prodotta
possono ritenersi sufficienti a dimostrare come anche il domicilio, cioè la sede principale di affari ed
interessi del privati, non possa collocarsi in Italia, ma in Svizzera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Benigni Ferruccio Bogetti.
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Il Sole 24 Ore
Enti locali
IN BREVE
IN BREVE 01 domicilio fiscale È il luogo
indicato dalla persona fisica per individuare l'
ufficio territorialmente competente alla
ricezione della dichiarazione (articolo 58, Dpr
600/73) 02 residenza fiscale È il luogo dove la
persona fisica (almeno una condizione): è
iscritta per la maggior parte dell' anno solare
nell' anagrafe della popolazione residente; ha
nel territorio dello Stato la sede principale dei
propri affari ed interessi; ha nello Stato il luogo
di dimora abituale (articoli 2, Tuir, e 43, Codice
civile)
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Appalti pubblici. La ristrutturazione urbanistica.
Nuovi marciapiedi e piste ciclabili: ok all' Iva del 10%
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica che
modificano il tessuto urbano con la costruzione
di nuovi elementi godono dell' aliquota Iva
agevolata del 10 per cento. Questo, in sintesi,
quanto disposto dalla Ctp Ravenna con la
sentenza n.
93/02/15 depositata lo scorso 12 febbraio.
La vicenda trae origine da un avviso di
accertamento con il quale l' ufficio contestava
la mancata applicazione dell' aliquota Iva
ordinaria in due fatture emesse da una società
cooperativa nei confronti di due Comuni. In
particolare secondo l' amministrazione
finanziaria le opere commissionate e svolte
riguardavano la manutenzione ordinaria e
straordinaria di tratti stradali urbani già
esistenti e pertanto non era applicabile l' Iva
agevolata al 10%, che trova applicazione solo
in caso di prestazioni relative alla
realizzazione di opere ex novo o
ristrutturazione urbanistica.
La stessa risoluzione 202/08 precisava che i
lavori di pavimentazione delle strade,
consistendo in una mera miglioria e non in un'
effettiva nuova costruzione, scontano l' Iva
ordinaria, salvo che non si tratti di marciapiedi
e vialetti costruiti su strade residenziali.
L' atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente, la quale eccepiva, tra l' altro, che le lavorazioni
eseguite rientravano tra quelle che potevano usufruire dell' Iva agevolata di cui alla tabella A ­ Parte III
del Dpr 633/72.
La Commissione ha accolto nel merito il ricorso. Nel caso di specie veniva accertato che per la prima
fattura contestata ­ sebbene le opere riguardassero interventi di manutenzione periodica, straordinaria e
pronto intervento delle pertinenze stradali e relativa segnaletica ­ i lavori avevano in effetti comportato la
costruzione di marciapiedi, nuova segnaletica stradale e il rifacimento delle fognature: quindi era stata
effettuata una «sostituzione dell' esistente tessuto urbano». La seconda fattura oggetto del giudizio
riguardava invece lavori per il rifacimento di tratti stradali già esistenti, ma che avevano comunque
«interessato e variato il tessuto urbano» con la costruzione ex novo di marciapiedi, di nuova
pavimentazione, di una nuova pista ciclabile, nuovi parcheggi e illuminazione.
La Ctp, in base alla documentazione prodotta dalla contribuente (comprensiva di perizia tecnica), ha
ritenuto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria contestate rientrassero nell' ambito del
recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistica di cui all' articolo 31, comma 1, della legge
457/78, con conseguente applicazione dell' Iva al 10 per cento.
Tale norma, alla lettera e) definisce infatti gli interventi di ristrutturazione urbanistica come quelli «rivolti
a sostituire l' esistente tessuto urbanistico­edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
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interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».
I giudici hanno anche precisato che in casi del genere è necessario verificare di volta in volta l' esistenza
delle caratteristiche indicate dalle norme di riferimento che possano qualificare l' opera come intervento
di recupero ad aliquota agevolata.
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Manutenzione. Il modello non è unico.
Fai­da­te anche per il libretto
I nuovi libretti di impianto, compilati secondo le
disposizioni del Dpr 74/2013 e del successivo
decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, sono
entrati in vigore a livello nazionale meno di sei
mesi fa, il 15 ottobre 2014. E ad oggi, sono già
cinque i diversi modelli predisposti per la
compilazione del modulo: uno statale e quattro
particolari, imposti da Lombardia, Emilia
Romagna, Piemonte e Veneto per i territori di
propria pertinenza.
Il nodo è, ancora una volta, quello dei poteri
concorrenti fra Stato e Governi locali, i n
materia di energia e dei diritti acquisiti con la
cosiddetta clausola di cedevolezza dell'
articolo 17 del Dlgs 192/2005.
L e Regioni h a n n o v a r a t o n o r m a t i v e p e r
organizzarsi da sé in materia di manutenzione
e controllo degli impianti termici, nonostante
che il Dm 10 febbraio 2014 lascerebbe sulla
carta ai territori solo la possibilità di
aggiungere eventuali schede peculiari a uno
strumento che, nel suo complesso, è fatto
proprio per essere ovunque uniforme.
La prima Regione a distinguersi è la
Lombardia . Con un decreto del direttore
generale, che attua la delibera X/1118 del 20
dicembre 2013, l' amministrazione ha predisposto un proprio modello di libretto, scaricabile dal sito del
Catasto regionale unico degli impianti termici (www. curit.it) e moduli diversi da quelli nazionali anche
per i rapporti di efficienza, e in numero di cinque anziché quattro, perché la Regione tratta a parte i
dispositivi a biomassa.
Corre per sé anche il Veneto , dove il libretto è stato introdotto dalla delibera n. 1363 del 28 luglio 2014.
Lo strumento è corredato da un vademecum di istruzioni alla compilazione e viene richiesta a livello
locale l' integrazione obbligatoria della periodicità delle manutenzioni.
Il Piemonte ha istituito con la recente delibera 13­381/2014 il catasto degli impianti, che mancava, e ha
adottato un modello locale di libretto.
In Emilia Romagna , dove il catasto degli impianti è ancora in itinere, il nuovo libretto contiene 15
schede al posto delle 14 stabilite dal ministero dello Sviluppo: la Regione, infatti, richiede una serie di
dettagli aggiuntivi, non previsti a livello centrale.
Se le Regioni in molti casi decidono da sole, non sono da meno alcuni enti locali. Singolare e recente (di
inizio gennaio) la comunicazione trasmessa dal Comune di Venezia a tutti i manutentori. La Città, pur
prendendo atto di come, a livello regionale, sia entrato in vigore il Castasto Circe per la trasmissione
automatica e telematica del rapporto di controllo, precisa che questa nuova procedura si aggiunge, ma
non sostituisce in alcun modo la pratica di autocertificazione già in uso sul territorio municipale e che
prevede l' apposizione di un bollino sulla copia cartacea del rapporto stesso, che continua a dover
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Domande & risposte.
Come gestire ingressi, uscite e mobilità
Esuberi con obbligo di ricollocazione La
destinazione delle facoltà assunzionali al
riassorbimento dei dipendenti provinciali è un
obbligo?
La circolare 1/2015 dei ministeri di Pa e Affari
regionali ha chiarito che, prioritariamente, le
facoltà assunzionali devono essere destinate
al reperimento di categorie infungibili, all'
immissione in ruolo dei vincitori di concorso, le
cui graduatorie sono in essere al 1° gennaio
2015, e alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno dei dipendenti assunti a
part­time (articolo 3 della Legge 244/2007). Le
risorse rimanenti devono essere riservate al
riassorbimento del personale
soprannumerario. Nella legge il legislatore ha
u s a t o l ' i n d i c a t i v o p r e s e n t e ( « g l i enti
destinano») e questo, secondo la Consulta, fa
sorgere un obbligo in capo agli enti ai quali la
norma è diretta.
Vincoli estesi al nuovo turn over È
obbligatorio destinare la restante
percentuale della spesa relativa al
personale cessato nel 2014­2015 al
riassorbimento dei dipendenti della
provincia?
Come per le facoltà assunzionali, anche per l' ulteriore 40% per l' anno 2015 e 20% per il 2016 della
spesa relativa alle cessazioni dell' anno precedente, che non rappresentano facoltà assunzionali, il
legislatore ha usato il verbo all' indicativo («destinano»). Si deve però segnalare che la Corte dei Conti
per la Lombardia, con la delibera 85/2015, abbraccia la tesi contraria affermando, relativamente al
riassorbimento, che «le Regioni e gli enti locali possono destinare la restante percentuale di spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015», prospettando, quindi, una facoltà.
A rischio anche gli spazi aggiuntivi La spesa di personale a disposizione in base al comma 557
della legge 296/2006, che ecceda la spesa relativa alle cessazioni dell' anno precedente,
considerata nella misura del 100%, può essere destinata ad assunzioni discrezionali?
Dalla circolare 1/2015 sembra evincersi che, in capo a Regioni ed enti locali, sussista un obbligo di
riservare tutta la spesa di personale a disposizione per il riassorbimento dei dipendenti in
soprannumero. Di conseguenza, non ci sarebbe spazio per ulteriori assunzioni. La posizione sembra
andare oltre la norma, che destina al riassorbimento degli esuberi solo le facoltà assunzionali e la
restante percentuale della spesa relativa al personale cessato nel biennio 2014­2015, lasciando alla
discrezionalità dell' ente la gestione della restante spesa di personale a disposizione (Corte dei Conti
Lombardia, la delibera 85/2015).
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Possibile assumere a tempo determinato Nelle more della ricollocazione degli esuberi delle
Province, il Comune può procedere a un' assunzione a tempo determinato, a fronte della
cessazione di un dipendente avvenuta nel 2014?
Questa procedura appare corretta. Infatti, il Comune è obbligato a comunicare alla Funzione pubblica la
facoltà assunzionale derivante dalla cessazione avvenuta nel 2014 e il dipartimento farà incontrare
questa offerta con la domanda degli esuberi di Province e Città metropolitane. L' operazione, però,
richiederà tempo. A fronte della necessità di sotituire immediatamente il dipendente mancante, l' ente
può ricorrere a un contratto di lavoro a tempo determinato,sussistendo le esigenze temporanee richieste
dall' articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Incarichi a contratto Nel 2015 e nel 2016 è possibile stipulare un contratto individuale a tempo
determinato in base all' articolo 110, comma 1, del Tuel?
È necessario distinguere se la vacanza del posto deriva dalla cessazione di un dipendente di ruolo
oppure sia determinata da altre cause. Nella prima ipotesi, si esclude la possibilità di stipulare un
contratto ex articolo 110 fino alla scadenza del mandato del sindaco, in quanto la cessazione che si
colloca a monte darà origine alle facoltà assunzionali da destinare al riassorbimento del personale delle
Province. Si deve considerare come se il posto non fosse disponibile. Qualora il posto sia vacante per
altri motivi (cessazione di un precedente contratto di lavoro stipulato sempre in base all' articolo 110,
comma 1 del Tuel, nuova istituzione, eccetera) si può ipotizzare la copertura mediante un contratto ex
articolo 110.
Istruzioni incerte sulla mobilità È legittimo procedere a una mobilità volontaria fra enti?
La circolare 1/2015 nega la possibilità di ricorrere all' istituto della mobilità volontaria aperta a tutti i
dipendenti della Pa nel 2015 e 2016, mentre consente, nelle more dell' incontro fra domanda e offerta di
lavoro, procedure di mobilità riservate ai dipendenti provinciali, non limitandole alla Provincia dell' ente
che intende attivare la procedura.
La posizione appare un po' debole, tanto che alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (Sicilia ­
delibera 119/2015; Lombardia, delibera 85/2015) si sono già espresse in senso contrario, evidenziando
come la norma disponga solo per l' intero budget corrispondente alle cessazioni dell' anno precedente,
mentre le mobilità sono neutre come affermato dalla stessa Funzione Pubblica (circolare 4/2008). La
sezione Puglia (66/2015) invece si allinea alle istruzioni della circolare 1/2015.
Il nodo dei profili assenti in Provincia È possibile seguire le ordinarie modalità di assunzione
se un profilo professionale non sia presente nella Provincia di appartenenza?
Come chiarito nella circolare 1/2015, le Province e le Città metropolitane devono comunicare alla
Funzione pubblica il personale in soprannumero mentre le Regioni e gli enti locali devono trasmettere al
dipartimento le facoltà assunzionali e la restante percentuale della spesa relativa al personale cessato
nel biennio 2014­2015. La Funzione pubblica gestirà l' incontro fra domanda e offerta di lavoro. Di
conseguenza, non rientra nelle attribuzioni riconosciute agli enti locali quella di verificare l' esistenza di
un determinato profilo professionale nell' amministrazione della provincia di appartenenza, la cui
presenza ovvero la cui assenza non ha nessuna conseguenza per il Comune.
Scelte libere solo dopo gli esuberi Una volta riassorbiti tutti i dipendenti dell' amministrazione
provinciale di appartenenza, è legittimo tornare alle ordinarie modalità di assunzione?
Con l' operazione disegnata nella legge di stabilità 2015 appare evidente che lo scopo del legislatore
consiste nell' esperire tutti i tentativi per ricollocare il personale soprannumerario delle amministrazioni
provinciali e delle Città metropolitane, risultante a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche.
Questi tentativi coinvolgono, in primis, le Regioni e gli enti locali e, qualora le facoltà assunzionali di
questi non bastino, si fa ricorso al ricollocamento presso gli uffici periferici delle amministrazioni dello
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Stato. In questa logica, è evidente che, prima di tornare alle normali regole sulle assunzioni, devono
essere ricollocati tutti i dipendenti in soprannumero delle amministrazioni provinciali e non solo quelli
della Provincia di appartenenza, anche se tale riassorbimento dovesse comportare il superamento dei
50 chilometri in termini di distanza.
Sì alle trasformazioni dei part time È concessa la trasformazione a tempo pieno solo dei
dipendenti assunti a part­time ovvero anche per i dipendenti che, assunti full time, hanno
chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro a part­time?
La trasformazione del rapporto a tempo pieno, per i dipendenti assunti a part­time, viene riconosciuta
non dalla disposizione normativa, che non ne parla, ma dalla circolare 1/2015. Il riferimento legislativo è
individuato nell' articolo 3, comma 101, della legge 244/2007, che consente questa trasformazione nell'
ambito delle facoltà assunzionali dell' ente. Condizione che non rappresenta un problema nel caso di
specie in quanto si stanno destinando le facoltà assunzionali. La previsione non è estensibile, in via
analogica, al personale assunto a tempo pieno che, successivamente ha chiesto il part­time e, dopo il
biennio, intende tornare nuovamente a tempo pieno. Questa trasformazione non è considerata nuova
assunzione e, quindi, non sembra essere consentita nel biennio 2015­2016.
Nulle le assunzioni fuori dai vincoli Quali sono le conseguenze per le assunzioni effettuate nel
mancato rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l' anno 2015?
Come già evidenziato, dalla disposizione normativa emerge in maniera forte la volontà del legislatore di
esperire tutti i tentativi per ricollocare i dipendenti delle Province e delle Città metropolitane dichiarati in
soprannumero a seguito del taglio delle dotazioni organiche. Per tale motivo, anche la sanzione, nel
caso di mancato rispetto delle nuove regole, risulta particolarmente pesante.
È lo stesso comma 424 della legge di stabilità che prevede la nullità delle assunzioni effettuate nel
mancato rispetto della norma.
Come si ricorderà, la nullità non è soggetta a prescrizione e può essere fatta valere da chiunque.
L' atto nullo comporta la responsabilità diretta da parte del soggetto che lo sottoscrive, il quale non ha,
in ogni caso, impegnato l' amministrazione ma solamente il dipendente stesso.
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Il Sole 24 Ore
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Passaggio al digitale/1. I punti critici.
Fatture elettroniche a corto di istruzioni nei casi di
irregolarità
Rispetto ai dati fiscali, la fattura Pa risulta
gravata di ulteriori contenuti amministrativi, il
che comporta nuovi e inevitabili problemi
applicativi.
Si consideri, ad esempio, il caso di
ricevimento di fatture cartacee emesse dal 31
marzo in poi.
Secondo la circolare 1/14 del Dipartimento
delle Finanze, in tali casi «non è consentita l'
emissione di una seconda fattura in formato
elettronico. Non sarebbe in effetti possibile
emettere note di accredito a storno delle
fatture cartacee già emesse perché queste
ultime non presentano alcuni dei vizi che ne
permettono una rettifica ai fini Iva».
Resta peraltro il fatto che la fattura cartacea
non potrà essere pagata, dal momento che ­
per esplicita previsione della norma istitutiva
dalla fattura Pa (articolo 1, comma 210 della
legge 244/07) ­ le pubbliche amministrazioni
non potranno più accettare fatture cartacee, né
effettuare alcun pagamento sino all' invio della
fattura stessa in forma elettronica.
Rispetto alle indicazioni della circolare 1/14, la
riemissione in forma elettronica della fattura
sembra dunque imporsi per forza di cose.
Anche qui, tuttavia, occorre fare i conti con l' articolo 21, comma 1, ultimo periodo del decreto Iva,
secondo cui la fattura si intende emessa all' atto della sua spedizione o trasmissione telematica.
Rispetto alla fattura cartacea emessa per errore, la nuova fattura elettronica verrà con ogni probabilità
inviata in un momento successivo, in violazione dell' articolo 21: da qui l' opportunità di un chiarimento
ministeriale volto a precisare la non sanzionabilità della riemissione di una fattura elettronica che fa
seguito a una precedente fattura erroneamente emessa in forma cartacea.
Resta poi da chiarire il significato del termine «accettazione» delle fatture Pa riportato nell' articolo 1
della legge 244/07, oltre che del suo simmetrico ­ il rifiuto della fattura Pa ­ cui fa cenno la circolare 1/14
per il caso di fatture elettroniche non attribuibili all' amministrazione.
Per la sua stessa natura di documento destinato a produrre effetti simmetrici e opposti rispetto alle
controparti, una fattura può essere annullata o rettificata attraverso un successivo documento di
accredito. Per l' ipotesi di rifiuto resterebbero a questo punto da chiarire i riflessi Iva in capo al fornitore
che si vedesse respingere la fattura: dovrebbe emettere una nota di accredito a uso interno?
Ulteriori chiarimenti si rendono necessari per l' ipotesi di ricevimento di fatture elettroniche irregolari
sotto il profilo amministrativo, perché ad esempio sprovviste del codice Cig o Cup; nell' evenienza, le
Pa non possono procedere al pagamento delle fatture (Dl 66/14, art. 25).
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Il Sole 24 Ore
Enti locali
Se il fornitore fosse informato dell' irregolarità entro 15 giorni dal momento della ricezione della fattura
da parte della Pa, potrebbe inviare un nuovo file con la stessa data di emissione e lo stesso numero
della fattura rifiutata (sempreché l' Agenzia non riscontri una violazione dell' articolo 21 circa la
contestualità dell' emissione e dell' invio delle fatture).
In tal caso, l' emissione di nota di accredito seguita da una nuova fattura corretta, di per sé semplice e
ragionevole, potrebbe risultare problematica per due ordini di motivi: perché, come precisato dalla
circolare 1/14, una fattura che sotto il profilo fiscale risulta corretta non può essere successivamente
oggetto di (nota di) variazione; perché la nota di accredito vale ad annullare (o rettificare) una
precedente fattura, non anche a giustificare l' emissione di una fattura successiva, la quale risulterà
inevitabilmente tardiva rispetto al momento in cui l' operazione (che aveva dato origine alla prima
fattura) è avvenuta.
Da qui l' opportunità (meglio: la necessità) di un intervento ministeriale volto a confermare la non
sanzionabilità di fatture riemesse tardivamente, in quanto carenti di dati non fiscali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Alessandro Garzon.
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Il Sole 24 Ore
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Personale. Il Dl 90 aveva ampliato il turn over ma la manovra ha invertito la rotta per assorbile
gli esuberi delle Province.
Negli enti rischio di nuovi precari
La legge di stabilità ha chiuso gli spazi assunzionali ma non i contratti flessibili.
Il legislatore del giugno scorso ha "illuso" gli
enti locali prospettando loro un' apertura
significativa in tema di assunzioni. Il decreto
sulla Pubblica amministrazione (Dl 90/2014)
ha infatti portato le percentuali di sostituzione
del personale cessato, allora fissate nel 40%
della relativa spesa, al 60% per il 2015, all'
80% per il biennio 2016­207 per arrivare al
turn over pieno nel 2018. E per gli enti virtuosi
il 100% era garantito già dal 2015. Ma questa
illusione è durata sei mesi.
Il Governo ha infatti presto ingranato la
retromarcia e, nella legge di stabilità 2015, le
esigenze dei Comuni hanno dovuto cedere il
passo all'«interesse superiore» rappresentato
dal riassorbimento dei dipendenti delle
Province e delle Città metropolitane dichiarati
in soprannumero a seguito dei tagli alle
rispettive dotazioni organiche. L' obiettivo è
chiaro e si identifica nei risparmi di spesa (un
miliardo di euro nel 2015, due miliardi nel 2016
e tre miliardi a partire dal 2017). E tale
obiettivo deve essere perseguito, a nulla
rilevando se questo comporta notevoli
incertezze interpretative in ordine all'
applicazione della nuova normativa.
Dubbi che portano, inevitabilmente, a lasciare il peso delle decisioni, e la relativa responsabilità, in capo
ai dirigenti e ai responsabili di servizio, che sono chiamati ad applicare concretamente le disposizioni
della legge di stabilità. Parimenti indifferente rispetto al traguardo da raggiungere può essere
considerata la creazione di nuovo precariato, al fine di eludere i vincoli sulla ricollocazione del personale
in esubero. Nuovi spazi si sono infatti aperti con l' abrogazione del vincolo del 50% della spesa del 2009
per il lavoro flessibile, con riguardo agli enti in regola con la spesa di personale e con il Patto di stabilità.
Rimane, comunque, il tetto di spesa pari all' importo sostenuto nel 2009 per il medesimo titolo come,
dopo parecchie incertezze sollevate dalla norma, ha chiarito la sezione Autonomie della Corte dei Conti
nella delibera 2/2015.
© RIPRODUZIONE RISERVATA A cura di Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan.
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Il Sole 24 Ore
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Passaggio al digitale/2. Aspetti contabili e fiscali.
Riorganizzazione necessaria per il flusso dei
documenti
La fatturazione elettronica nei confronti degli
enti pubblici ­ obbligatoria a partire dal 31
marzo prossimo ­ comporta profonde
modificazioni nella struttura organizzativa e nei
comportamenti concreti da adottare nelle
prossime settimane.
Le amministrazioni interessate ­ recentemente
individuate dalla circolare 1/15 del
Dipartimento delle Finanze in tutte le
amministrazioni pubbliche, diverse dai
ministeri, dalle agenzie fiscali e dagli enti d i
previdenza (per i quali l' obbligo è già scattato
il 6 giugno 2014) ma incluse quelle individuate
come amministrazioni locali n e l l ' e l e n c o
pubblicato ogni anno dall' Istat ­ stanno in
questi giorni ultimando il censimento dei
contratti in essere, i cui estremi vanno
comunicati ai fornitori insieme ai relativi Uffici
di destinazione delle fatture Pa.
Rispetto alla scadenza del 31 marzo, poi,
occorrerà valutare con attenzione tutta una
serie di situazioni in cui ­ ad oggi ­ il
pagamento ha preceduto la fattura: contratti
che prevedono il pagamento prima della
fattura, «Sal» pagati sulla base dei documenti
controfirmati dai tecnici, avvisi di parcelle di
professionisti, pagamenti di abbonamenti, di inserzioni e così via.
Situazioni del genere non potranno più ripetersi, dal momento che lo stesso articolo 1, comma 210 della
244/07 dispone che le pubbliche amministrazioni non potranno né accettare fatture cartacee, né
effettuare alcun pagamento, neppure parziale, sino all' invio della fattura elettronica. A questo proposito,
con riferimento alle fatture emesse in forma cartacea a tutto il 30 marzo prossimo, la circolare 1/14 del
Dipartimento delle Finanze ha precisato che il relativo pagamento potrà avvenire anche oltre la
scadenza del 30 giugno 2015, in un primo tempo fissata dall' articolo 6 del Dm 55/13 come termine
ultimo di pagamento.
A livello organizzativo, l' obiettivo di base delle pubbliche amministrazioni resta quello di avvicinare
quanto più possibile le fatture agli uffici incaricati della loro liquidazione. A tale risultato si può giungere
attraverso l' attivazione di diversi uffici di destinazione delle fatture Pa, oppure attraverso il ricorso ad
altri driver ­ quali il Cig, il Cup, l' ordine di acquisto, il numero di impegno ­ in grado di smistare in modo
efficiente le fatture (già) pervenute all' unico ufficio di fatturazione elettronica centrale dell' ente.
L' ufficio ­ o gli uffici ­ di destinazione delle fatture Pa vanno poi presi in considerazione a proposito della
piattaforma per la certificazione dei crediti (Pcc). A partire dal 31 marzo, in effetti, le fatture Pa acquisite
dal Sistema di Interscambio verranno automaticamente caricate sulla Pcc, che evidenzierà la data di
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Il Sole 24 Ore
Enti locali
invio e di ricevimento di ogni fattura nonché le eventuali notifiche di esito negativo.
Si renderà a questo punto necessario associare i codici ufficio Pcc (a suo tempo individuati dall' ente
pubblico per la gestione delle fatture) al codice (o ai codici) ufficio di fatturazione elettronica; l'
abbinamento può essere effettuato attraverso la funzione messa a disposizione dal sito della
piattaforma. Da segnalare che non è consentito che ad uno stesso codice ufficio Ipa corrispondano più
codici Pcc.
Quanto alla gestione delle fatture Pa sotto il profilo fiscale, si renderà necessaria l' attivazione di nuovi
registri sezionali Iva. In base alla circolare 36/06, in effetti, qualora il contribuente (la pubblica
amministrazione, nel nostro caso) conservi con modalità elettroniche le sole fatture elettroniche, viene
consentita la conservazione con modalità tradizionali delle fatture cartacee, a condizione che queste
ultime siano annotate in un apposito sezionale sulla base di una specifica numerazione cronologica
progressiva. A dire il vero, la circolare 36/06 va anche oltre, là dove precisa che, in caso di
compresenza di fatture elettroniche e cartacee, per ogni singolo cliente o fornitore si deve adottare un'
unica modalità di conservazione per l' intero periodo d' imposta in modo che le fatture emesse o
ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro. Il che costringerebbe tutte le pubbliche
amministrazioni a conservare in formato elettronico tutte le fatture cartacee (d' acquisto o di vendita)
registrate nel 2015; alla luce del nuovo scenario normativo l' indicazione appare tuttavia superata.
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Italia Oggi Sette
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Le novità sui bonus casa e arredi
RAFFAELLA POMPEI ­ LE ULTIME NOVITÀ
Nel corso del 2014 la disciplina delle
detrazioni fiscali collegate agli interventi di
recupero e al risparmio energetico è stata
oggetto di ulteriori modifiche: con riferimento
alla spesa massima su cui calcolare il bonus
arredi (10.000 euro) è stato definitivamente
eliminato, con effetto retroattivo, l' ulteriore
limite corrispondente alla spesa per i lavori
edili che hanno consentito l' accesso al bonus
(art. 7 del dl 47/2014); per i contribuenti che
fruiscono della detrazione per il risparmio
energetico, dal 13/12/2014 è stato eliminato l'
obbligo di inviare all' Agenzia delle entrate i l
modello IRE con cui dovevano essere
comunicate e n t r o i l 3 1 m a r z o l e s p e s e
sostenute nell' anno precedente per i lavori
che proseguivano oltre l' anno (art.12 dl
175/2014); sono state prorogate al 31/12/2015
le detrazioni del 50% per gli interventi di
recupero e per l' acquisto di mobili ed
elettrodomestici e quelle del 65% per gli
interventi antisismici e per il risparmio
energetico (art. 1, comma 47 della legge
190/2014); solo per le spese sostenute nel
2015 è stata prevista l' applicabilità della
detrazione del 65% per il risparmio energetico
anche per l' installazione di schermature solari
e di impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse (art. 1, comma 47 della legge
190/2014); dall' 1/1/2015 viene allungato da 6 a 18 mesi dall' ultimazione dei lavori il termine entro cui l'
impresa ristrutturatrice può vendere l' unità immobiliare per consentire all' acquirente la fruizione della
detrazione Irpef per gli interventi di recupero (art. 1, comma 48 della legge 190/2014); dal 2015 viene
portata dal 4% all' 8% la ritenuta d' acconto che banche e uffici postali devono operare all' atto dell'
accreditamento dei bonifici effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare della detrazione per gli
interventi di recupero o di quella per il risparmio energetico (art. 1, comma 657, legge 190/2014). LA
DETRAZIONE IRPEF SULLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO La detrazione Irpef sugli
interventi di recupero dal 2012 agevolazione permanente La detrazione Irpef sulle spese sostenute per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo è stata introdotta dalla finanziaria 1998 (legge
449/1997) ed è stata successivamente prorogata in più occasioni fino a divenire dal 2012, con il dl
201/2011, un' agevolazione permanente, ossia senza più termine di scadenza, stabilmente inserita nel
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (dpr 917/1986) attraverso l' introduzione del nuovo articolo 16­bis
con cui sono stati confermati gli aspetti fondamentali dell' agevolazione: la misura dell' agevolazione,
pari al 36% della spesa, e l' importo di 48.000 euro come limite di spesa massima complessiva (da
suddividere in presenza di una pluralità di soggetti con diritto alla detrazione) su cui calcolare la
detrazione per ciascuna unità immobiliare, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in
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caso di lavori che si protraggono oltre l' anno; gli immobili che possono essere oggetto degli interventi
agevolati, ossia le unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze; la
suddivisione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall' anno di pagamento
delle spese con bonifico; gli interventi cui devono riferirsi le spese per il diritto alla detrazione.
Detrazione innalzata dal 36 al 50% per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 31/12/2015 Il dl 83/2012 ha
previsto che per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013 la detrazione Irpef per gli interventi di
recupero spetti nella misura del 50% (anziché del 36%) per una spesa massima complessiva di 96.000
euro (anziché di 48.000) per ciascuna unità immobiliare. Questa versione più conveniente dell'
agevolazione è stata in seguito prorogata più volte, prima dal dl 63/2013 fino al 31/12/2013, poi dalla
legge 147/2013 fino del 31/12/2014 e infine dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) fino al
31/12/2015. Periodo di pagamento della spesaLimite di spesa per singola unità
immobiliareDetrazionefino al 25/6/201248.000 euro36%dal 26/6/2012 al 31/12/201596.000 euro50%dall'
1/1/201648.000 euro36% Secondo quanto chiarito il 4/7/2012 dal sottosegretario per l' economia e le
finanze Vieri Ceriani in risposta a un' interrogazione parlamentare, la detrazione del 36% e il limite di
48.000 euro restano confermati per i pagamenti già effettuati entro il 25/6/2012 ma tale limite può essere
superato con gli ulteriori pagamenti effettuati dopo tale data per lo stesso intervento, tenendo conto del
nuovo limite annuo di 96.000. Dall' 1/1/2016 torneranno in vigore le vecchie misure (detrazione del 36%
su una spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare). La detrazione nella misura maggiorata del
50% è riconosciuta per gli interventi che erano già normalmente agevolati con la detrazione del 36%. L'
Agenzia delle entrate con la circ. 29/2013 ha chiarito che l' innalzamento della percentuale di detrazione
dal 36 al 50% e l' incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000 valgono anche in
caso di acquisto di immobili interamente ristrutturati venduti dalle imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che hanno effettuato l' intervento di recupero. Innalzamento della detrazione
al 65% per gli interventi antisismici Il dl 63/2013 ha previsto l' innalzamento della detrazione al 65% su
un limite massimo di spesa di 96.000 per unità immobiliare per le spese sostenute entro il 31/12/2013
per interventi antisismici. Questa agevolazione è stata in seguito prorogata dalla legge 147/2013 fino del
31/12/2014 e dalla legge 190/2014 fino al 31/12/2015. Gli interventi antisismici per essere agevolati con
la detrazione maggiorata del 65% devono essere stati autorizzati con procedure attivate a partire dal
4/8/2013 e devono riguardare edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive situati in
zone sismiche classificate ad alta pericolosità (zone 1 e 2) nell' ordinanza del presidente del consiglio
dei ministri n. 3274 del 20/3/2003. Nella circ. 29/2013 l' Agenzia delle entrate ha ritenuto tale detrazione
applicabile anche ai soggetti Ires. Se per gli interventi antisismici non ricorrono le suddette condizioni
(tipo di utilizzo dell' immobile, localizzazione geografica e data di avvio delle procedure autorizzatorie),
è comunque applicabile, solo per i soggetti Irpef, la detrazione del 36% (ora 50%) prevista per gli
interventi di recupero, dato che tra gli interventi stabilmente ammessi a tale agevolazione rientrano le
opere antisismiche, opere che comunque devono essere destinate alla messa in sicurezza statica,
devono essere realizzate su parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente,
devono comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguite sulla base di
progetti unitari e non su singole unità immobiliari. In cosa consiste l' agevolazione per gli interventi di
recupero L' agevolazione consiste in una detrazione Irpef, ossia in uno sconto d' imposta calcolato nella
misura del 36% (ora 50%) sulle spese sostenute (iva compresa) per i lavori agevolati. Tale sconto d'
imposta va recuperato nelle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico o 730), in 10 quote annuali, fino a
concorrenza dell' Irpef annualmente dovuta, con la conseguenza che l' eventuale eccedenza va persa. Il
limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione di 48.000 euro (ora 96.000) per le spese
sostenute è riferito alla singola unità immobiliare oggetto dell' intervento e va quindi suddiviso tra i
soggetti che partecipano alla spesa in relazione all' onere da ciascuno effettivamente sostenuto e
rimasto a carico. Per le spese sostenute a partire dal 2012 non è più prevista la facoltà per chi supera i
75 o gli 80 anni di età di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali, facoltà prevista
invece per le spese sostenute fino al 31/12/2011. Per quali lavori spetta la detrazione L' agevolazione
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spetta per unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale, anche rurali) e relative
pertinenze situate sul territorio nazionale, iscritte al catasto o in corso di accatastamento (deve già
essere stata presentata la relativa istanza). In caso di uso promiscuo dell' unità immobiliare per fini
residenziali e per lo svolgimento di un' attività d' impresa o professionale la detrazione è ridotta del
50%. La detrazione spetta per i seguenti interventi: manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli
edifici condominiali residenziali; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici condominiali;
ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, in caso di stato di emergenza, dichiarato con
apposito decreto; realizzazione o acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione (in caso
di acquisto la detrazione si applica esclusivamente sui costi di costruzione che a tal fine devono essere
attestati dall' impresa di costruzione); eliminazione di barriere architettoniche e interventi diretti a
favorire la mobilità dei disabili; interventi diretti alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; interventi
diretti alla prevenzione di infortuni domestici; cablatura degli edifici; interventi diretti al contenimento
dell' inquinamento acustico; interventi di bonifica dall' amianto; adozione di misure antisismiche; opere
finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, compresa l' installazione di impianti per l' impiego di
fonti rinnovabili di energia, «anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa
vigente in materia». Per l' individuazione di alcuni degli interventi sopra elencati (quelli previsti fin dall'
introduzione dell' agevolazione nel 1998) è ancora possibile fare riferimento alla circolare del ministero
delle Finanze 57/1998. Tale circolare in relazione ai singoli interventi agevolati richiama specifiche
disposizioni normative che però vanno coordinate e aggiornate con le eventuali ulteriori disposizioni
intervenute nel frattempo, come per esempio il dlgs 28/2011 per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili. L' elenco dettagliato delle opere agevolabili è inoltre contenuto nella guida alle
ristrutturazioni edilizie di cui è stata pubblicata sul sito dell' Agenzia delle entrate la versione aggiornata
a gennaio 2015. Dato che gli interventi devono riguardare edifici esistenti, la detrazione non spetta per
le spese effettuate in corso di costruzione dell' immobile, né in caso di demolizione e ricostruzione con
ampliamenti dato che in tal caso tutto l' intervento si qualifica come nuova costruzione. In caso di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si può quindi accedere all' incentivo solo nel caso di
ricostruzione senza modifica della volumetria. Dal 21/8/2013, in seguito all' entrata in vigore della legge
di conversione del dl 69/2013, non è più necessario il rispetto della sagoma per qualificare come
ristrutturazione l' intervento di demolizione e ricostruzione (secondo la risposta fornita risposta dal
ministero dell' Economia e delle Finanze a un' interrogazione parlamentare del 22/1/2014 ciò vale anche
in presenza di uno spostamento di lieve entità dell' immobile rispetto al sedime originario). In caso di
contestuale ampliamento e ristrutturazione non preceduta da demolizione, la detrazione spetta solo con
riferimento alle spese sostenute sulla parte già esistente mentre non spetta per l' ampliamento dato che
questo comunque si configura come nuova costruzione (ris. dell' Agenzia delle entrate 4/2011). La
detrazione per l' acquisto d' immobili ristrutturati La detrazione per gli interventi di recupero spetta
anche per l' acquisto d' immobili ristrutturati. In tal caso l' agevolazione è prevista a favore degli
acquirenti di unità immobiliari facenti parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro e
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'
art. 3 del dpr 380/2001) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie. L'
acquisto, deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori (il periodo entro cui deve avvenire l' acquisto
è stato allungato da 6 a 18 mesi dall' art.1 comma 48 della legge 190/2014 in vigore dall' 1/1/2015). La
detrazione del 36% (ora 50%) deve essere in tal caso applicata su una base pari al 25% del prezzo dell'
unità immobiliare, base che ai fini della detrazione rileva nel limite di 48.000 euro (ora 96.000) per unità
immobiliare. Di conseguenza in caso di acquisto di immobili ristrutturati la detrazione massima
spettante per singola unità non può superare 17.280 euro. Se però la spesa per l' acquisto dell'
immobile è sostenuta nel periodo compreso tra il 26/6/2012 e il 31/12/2015 la detrazione massima può
arrivare a 48.000 euro, importo che si raggiunge quando l' immobile ristrutturato costa almeno 384.000
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euro, dato che la misura della detrazione (50%) va applicata su una base pari al 25% del costo di
acquisto, base che rileva fino a un massimo di 96.000 euro. A chi spetta la detrazione per gli interventi
di recupero Possono fruire della detrazione i seguenti soggetti persone fisiche, residenti e non residenti
che sostengono le spese dell' intervento agevolato, come risulta da fatture e bonifici, anche se le
abilitazioni comunali sono intestate a un soggetto diverso (proprietario): contribuenti che possiedono l'
immobile sul quale vengono effettuati gli interventi (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari o titolari del
diritto reale di abitazione, uso o superficie sull' immobile); contribuenti che alla data di inizio lavori
detengono l' immobile in base a un contratto registrato di comodato o di locazione, previa acquisizione
dell' assenso scritto del proprietario alla realizzazione dei lavori; familiari che al momento dell' inizio
lavori convivano con il possessore o detentore dell' immobile tenendo conto che l' immobile su cui si
effettuano i lavori può essere diverso dall' abitazione principale purché, sia uno di quelli in cui si esplica
la convivenza, ossia una unità immobiliare a disposizione (risoluzioni dell' Agenzia delle entrate
136/2002 e 184/2002) e che per i familiari conviventi con il proprietario non è richiesto il contratto di
comodato registrato, né l' assenso del proprietario ai lavori (rientrano tra i familiari il coniuge e i parenti
entro il terzo grado, ossia figli, genitori, fratelli, nonni, zii e nipoti e gli affini entro il secondo grado, ossia
suoceri, generi, nuore e cognati). La detrazione spetta inoltre ai condomini, per gli interventi sulle parti
comuni condominiali. In tal caso l' ammontare massimo della spesa di 48.000 euro (ora 96.000) su cui
calcolare la detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'
edificio, fermo restando l' ulteriore limite di spesa di 48.000 euro (ora 96.000) di cui può disporre il
singolo condomino per gli eventuali interventi agevolati sulla propria singola unità abitativa (ris. dell'
Agenzia delle entrate 7/2010). La detrazione è riconosciuta solo ai fini Irpef (e non anche ai fini Ires) e
spetta quindi a privati, professionisti, imprese individuali. Spetta inoltre ai soci persone fisiche per le
spese sostenute dalle società di persone e in tal caso detrazione va suddivisa tra i soci in base alla
quota di partecipazione agli utili. Secondo la circ. ministeriale 121/1998 la detrazione spetta anche al
contribuente che esegue i lavori in proprio in relazione alle spese sostenute per l' acquisto dei materiali
utilizzati. La stessa circolare precisa che se i lavori sono eseguiti da un imprenditore edile su una
propria abitazione la detrazione gli spetta per l' acquisto dei materiali utilizzati, per le spese sostenute
per il personale impiegato e per le spese per gli interventi realizzati da altre imprese, spese che però
sono indeducibili dal reddito d' impresa in quanto non inerenti. In tal caso l' art.3, comma 3, del Dpr
633/1972 richiede la quantificazione dell' importo dei lavori eseguiti secondo il valore normale e l'
emissione della relativa fattura, dato che ai fini iva costituiscono prestazioni di servizi da assoggettare a
imposta anche quelle effettuate per uso personale o familiare dell' imprenditore. Secondo il chiarimento
ministeriale contenuto nella circ.57/1998, in caso di spese sostenute da imprese o società la detrazione
spetta solo per i fabbricati patrimonio, ossia per quelli diversi dai fabbricati strumentali per natura o
destinazione e diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l' attività dell'
impresa. Adempimenti richiesti per fruire della detrazione L' art.16­bis del Dpr 917/1986, richiamando il
decreto di attuazione con cui è stata originariamente disciplinata l' agevolazione (decreto 41/1998),
conferma i seguenti adempimenti necessari per la fruizione della detrazione. Pagamento delle spese
con bonifico Le spese vanno pagate con un bonifico da cui risulti la causale del versamento (per
esempio pagamento fatt. n del per interventi di recupero del patrimonio edilizio ­ art.16­bis Dpr
917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale
del soggetto percipiente. Sull' importo del bonifico è prevista l' applicazione di una ritenuta d' acconto
dell' 8% da parte della banca o dell' ufficio postale calcolata una base imponibile ottenuta scorporando
dall' importo del bonifico una quota forfetariamente imputabile all' iva con aliquota ordinaria. L'
innalzamento della ritenuta dal 4% all' 8% è stato disposto a partire dall' 1/1/2015 dall' art.1, comma
657, della legge 190/2014. Per le stesse spese è invece esclusa l' applicazione della ritenuta Irpef
normalmente prevista per le prestazioni professionali e per i corrispettivi dovuti dai condomini in caso di
appalto (circ. dell' Agenzia delle entrate 40/2010). Il pagamento con bonifico non è richiesto per gli oneri
di urbanizzazione, per i diritti e l' imposta di bollo pagati per le abilitazioni comunali. Ai sensi dell' art.1­
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bis del dm 41/1998 non è necessario effettuare pagamenti con bonifico neanche per fruire della
detrazione per l' acquisto di immobili interamente ristrutturati da imprese di costruzione. Per gli
interventi sulle parti comuni condominiali rileva l' anno del bonifico eseguito da parte dell'
amministratore e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile purché
effettivamente versata all' amministratore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi. L' Agenzia delle entrate ha affermato che il bonifico incompleto, perché non riporta il codice
fiscale del beneficiario della detrazione o il suo numero di partita Iva, il codice fiscale del soggetto
percipiente e nella causale del versamento gli estremi dell' agevolazione (per es. intervento di recupero
ai sensi dell' art.16­bis del dpr 917/1986 o della legge 449/1997 o del decreto 41/1998), determina il
disconoscimento dell' agevolazione se l' incompleta compilazione del bonifico bancario/postale
pregiudica il rispetto, da parte dell' ufficio bancario o postale, dell' obbligo di operare la ritenuta. Se però
nell' ambito della propria autonomia negoziale, le parti si accordano per la restituzione dell' importo
originariamente pagato e la ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico completo dei dati
richiesti, in modo da consentire all' ufficio bancario o postale di operare la ritenuta, la detrazione potrà
essere riconosciuta nell' anno in cui avviene il nuovo pagamento (Agenzia delle entrate ris. 55/2012). L'
Agenzia delle entrate con circ.11 del 21/5/2014 ha chiarito che se per errore nella causale del bonifico
vengono riportati i riferimenti normativi della detrazione per il risparmio energetico al posto di quella per
gli interventi di recupero o viceversa e ciò non ha pregiudicato l' applicazione della ritenuta d' acconto,
la detrazione va comunque riconosciuta. La stessa circolare ha chiarito che se il pagamento è effettuato
direttamente da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest' ultimo
può fruire della detrazione se la società finanziaria paga il fornitore con un bonifico recante tutti i dati
richiesti per fruire della detrazione (causale con indicazione degli estremi della norma agevolativa,
codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione per conto del quale è eseguito il pagamento,
partita Iva del fornitore) in modo da consentire l' applicazione della ritenuta d' acconto e il contribuente
conserva copia della ricevuta del bonifico. L' anno di sostenimento della spesa è in tal caso quello di
effettuazione del bonifico al fornitore da parte dalla finanziaria. La necessità che nel bonifico sia riportato
a pena di decadenza il codice fiscale o la partita iva del beneficiario fa ritenere indirettamente che la
detrazione non spetti in caso di pagamento effettuato a soggetto non residente non identificato ai fini Iva
in Italia (le imprese non residenti per poter eseguire lavori nei confronti di privati su immobili situati in
Italia devono prima identificarsi ai fini Iva in Italia o nominare un rappresentate fiscale). Comunicazione
preventiva di inizio lavori all' Asl La comunicazione preventiva di inizio lavori all' Asl va effettuata, con
raccomandata A/R, quando richiesta dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri ossia, ai sensi dell'
art. 99 del dlgs 81/2008, in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per lavori
superiori o uguali ai 200 uomini/giorni. In caso contrario non occorre inviarla (circ. 121/1998 del
ministero delle Finanze). Adempimenti soppressi Dal 14/5/2011 il dl 70/2011 ha abrogato l' obbligo di
comunicazione preventiva dell' inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara (i dati richiesti nel
vecchio modello vanno indicati direttamente nella dichiarazione dei redditi) e quello di indicazione del
costo della manodopera sulle fatture che documentano le spese (l' Agenzia delle entrate con circ.
19/2012 ha chiarito che la soppressione dell' obbligo di tale indicazione ha effetto anche per le spese
sostenute prima di tale data, comprese quelle sostenute negli anni precedenti). È inoltre da ritenersi
soppressa la dichiarazione di esecuzione dei lavori che superano il limite dei 51.645,69 euro (Agenzia
delle entrate circ.13/2013). Documenti da conservare Con il provvedimento 149646 del 2/11/2011 l'
Agenzia delle entrate ha precisato che per fruire della detrazione i contribuenti sono tenuti a conservare
ed esibire, in caso di controlli, i seguenti documenti: abilitazioni amministrative richieste dalle norme
edilizie in relazione al tipo di lavori effettuati (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio
lavori); se gli interventi, pur essendo compresi tra quelli agevolabili, non richiedono abilitazioni
amministrative, il contribuente deve predisporre e conservare una dichiarazione sostitutiva d' atto
notorio ai sensi dell' art. 47 del dpr 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento,
in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi realizzati rientrano
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tra quelli agevolabili, sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia
vigente; domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; ricevute di pagamento dell'
imposta comunale sugli immobili (Ici e Imu), se dovuta; delibera assembleare di approvazione dell'
esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella
millesimale di ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso del possessore all' esecuzione dei
lavori per i lavori effettuati dal detentore dell' immobile, se diverso dai familiari conviventi; dichiarazione
dell' impresa attestante i costi di costruzione in caso di acquisto di posto auto di nuova costruzione;
comunicazione preventiva all' Azienda sanitaria locale, quando richiesta dalle norme in materia di
sicurezza dei cantieri; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; ricevute
dei bonifici di pagamento. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali è sufficiente conservare la
certificazione rilasciata dall' amministratore con l' indicazione dell' importo di cui il singolo condomino
può tener conto ai fini della detrazione e l' attestazione dell' adempimento degli obblighi previsti. Per i
lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 è inoltre necessario conservare copia della ricevuta postale
della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo
di Pescara. Detrazione in caso di trasferimento dell' immobile In caso di vendita o donazione dell'
immobile, la detrazione, per la parte non ancora fruita dal contribuente che ha sostenuto la spesa, è
trasferita all' acquirente (se persona fisica) a partire dall' anno d' imposta in cui è avvenuto il
trasferimento del bene, salvo diverso accordo tra le parti che possono infatti stabilire contrattualmente
nell' atto di trasferimento che la detrazione resti in capo al cedente. In assenza di una specifica clausola
contrattuale che disciplini tale aspetto, la detrazione passa automaticamente all' acquirente. Il
trasferimento di una quota dell' immobile, se non comporta l' unificazione della proprietà in capo a un
unico soggetto non è invece idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione,
dato che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell' intero immobile. Di
conseguenza, se la vendita ha per oggetto solo una quota dell' immobile e non comporta l' unificazione
della proprietà, l' utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore (Agenzia delle entrate circ.
25/2012). In caso di morte del contribuente che ha sostenuto la spesa, la detrazione è trasferita
esclusivamente agli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta del bene, ossia a chi ne può
disporre a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'
immobile a propria abitazione principale (Agenzia delle entrate circ. 24/2004 e 13/2013). Di
conseguenza: se l' immobile viene locato o dato in comodato a terzi, la detrazione viene persa, in
quanto nessuno degli eredi conserva la detenzione materiale e diretta del bene; se l' immobile è lasciato
libero, ossia è un' unità immobiliare a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; in caso
di più eredi, se uno solo abita nell' immobile, la detrazione spetta per intero a quest' ultimo, poiché gli
altri eredi non ne hanno la disponibilità; in caso di rinuncia all' eredità da parte del coniuge superstite
che mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede in capo al coniuge,
quest' ultimo non può fruire delle residue quote di detrazione, in quanto non erede, né possono fruirne
gli eredi (per es. figli), in quanto non detengono il bene. Se le spese per l' intervento agevolato sono
sostenute dal detentore (o suo familiare convivente), per esempio inquilino o comodatario, il beneficio
rimane in capo al detentore anche se cessa il contratto di locazione o comodato. La detrazione è
cumulabile con altre agevolazioni? In presenza di altre agevolazioni la detrazione per gli interventi di
recupero spetta, sempreché le altre agevolazioni prevedano la cumulabilità con la detrazione fiscale,
solo sulle spese effettivamente rimaste a carico, ossia sulla parte non coperta da eventuali contributi,
con obbligo di assoggettare a tassazione separata, nel modello 730 o Unico, il contributo eventualmente
ricevuto in anni successivi per spese detratte in precedenti periodi d' imposta. La detrazione per gli
interventi di recupero edilizio non è cumulabile con la detrazione per il risparmio energetico, con la
conseguenza che, se gli interventi rientrano in entrambe le agevolazioni, il contribuente può fruire, con
riferimento alle stesse spese, solo di una delle due detrazioni fiscali, rispettando gli adempimenti
specificamente previsti per essa. L' Agenzia delle entrate con ris. 22/2013 ha chiarito che le spese
sostenute per l' installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica possono
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usufruire della detrazione Irpef 36% (ora 50%) se l' impianto è di potenza non superiore a 20 kw ed è
posto a servizio di un immobile a uso abitativo per far fronte ai relativi fabbisogni energetici. In tal caso
la detrazione, che non richiede l' attestazione del risparmio energetico conseguito, è cumulabile con il
contributo in conto scambio o con i proventi derivanti dal ritiro dedicato, mentre non è cumulabile con le
tariffe incentivanti. Si segnala con l' occasione che per gli impianti di potenza non superiore a 20 kw
posti a servizio di un' abitazione il contributo in conto scambio, riconosciuto in caso di opzione per lo
scambio sul posto, è irrilevante ai fini delle imposte dirette e dell' Iva, mentre in caso di opzione per il
ritiro dedicato i proventi che derivano dalla vendita dell' energia, pur essendo irrilevanti ai fini iva,
rilevano ai fini Irpef come redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente. La
detrazione non spetta invece per gli impianti di potenza superiore a 20 kw o non posti al servizio di un'
abitazione ancorché di potenza pari o inferiore a 20 kw, in quanto in tali casi si configura l' esercizio di
un' attività commerciale. La detrazione sulle spese per il risparmio energetico La detrazione per il
risparmio energetico applicabile fino al 31/12/2015 La detrazione sulle spese per il risparmio energetico
è stata istituita, nella misura del 55%, dalla legge 296/2006 ed è stata successivamente più volte
prorogata. Il dl 63/2013, per le spese sostenute a partire dal 6/6/2013, ha elevato la detrazione al 65% e
ha prolungato l' agevolazione fino al 31/12/2013. Successivamente la detrazione del 65% è stata
prorogata fino al 31/12/2014 dalla legge 147/2013 e infine fino al 31/12/2015 dalla legge 190/2014
(anche con riferimento agli interventi sulle parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità di
cui si compone il condominio, interventi su cui la legge 147/2013 aveva previsto una proroga più ampia,
ormai superata dalla legge 190/2014). Dall' 1/1/2016 le spese per il conseguimento del risparmio
energetico non potranno più fruire della detrazione specifica ma potranno comunque fruire della
detrazione del 36% prevista per gli interventi di recupero. Interventi su singole unità immobiliariPeriodo
in cui la spesa è sostenuta (ossia spesa pagata per i privati o prestazione ultimata per le
imprese)Detrazione (fino al 31/12/2015 con i consueti limiti massimi di detrazione differenziati per
tipologia di intervento)fino al 5/6/2013 55% dal 6/6/2013 al 31/12/201565%Dall' 1/1/201636% con limite
massimo di spesa di ?48.000 Come viene recuperata la detrazione per il risparmio energetico L'
agevolazione consiste in una detrazione ai fini delle imposte dirette (Irpef o Ires), ossia in uno sconto d'
imposta calcolato nella misura del 65% sulle spese sostenute per i lavori agevolati, spese da
considerare con iva compresa per i privati e al netto dell' iva detraibile per chi effettua l' intervento nell'
esercizio d' impresa, arte o professione. La detrazione viene recuperata in quote costanti nelle
dichiarazioni dei redditi (mod. Unico o 730) a partire da quella relativa all' anno in cui le spese sono
state sostenute. Per ogni singola quota l' agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'
imposta annua risultante dalla dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che l' eventuale eccedenza
va persa. Per le spese sostenute dal 2011 in poi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali
di pari importo. Per quelle sostenute nel 2009 e nel 2010 è stata prevista la ripartizione in 5 quote
annuali di pari importo; per quelle sostenute nel 2008 è stata prevista la ripartizione in un numero di
quote di pari importo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 10 su scelta irrevocabile del
contribuente all' atto della prima detrazione; quelle sostenute nel 2007 andavano invece ripartite in 3
quote pari importo. Per individuare il primo periodo d' imposta in cui fruire della detrazione è necessario
considerare: per i soggetti non titolari di reddito d' impresa (privati, enti non commerciali, professionisti)
l' anno in cui le spese sono pagate con bonifico bancario o postale, (principio di cassa); per i soggetti
titolari di reddito d' impresa (imprese individuali, snc, sas, srl, ecc.), che sostengono spese su immobili
strumentali, il periodo d' imposta in cui le spese sono imputabili in base al principio di competenza
(prestazioni di servizi ultimate, beni consegnati/spediti). Per quali spese spetta la detrazione per il
risparmio energetico La detrazione fiscale del 65% spetta sulle spese sostenute su edifici di qualsiasi
categoria catastale per gli interventi riportati nella scheda che segue. Si segnala che solo per le spese
sostenute nel 2015 è stata prevista l' applicabilità della detrazione del 65% anche per installare
schermature solari e impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse (art.1 comma 47
della legge 190/2014). La tipologia delle spese ammesse alla detrazione e le caratteristiche tecniche
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che gli interventi devono rispettare per accedere all' agevolazione sono contenute nei seguenti decreti il
cui testo è reperibile sul sito dell' Enea http://efficienzaenergetica.acs.enea.it: nel decreto
interministeriale del 19/2/2007, modificato dal dm 26/10/2007 coordinato con il dm 7/4/2008 e con il dm
6/8/2009; nel decreto del ministero dello Sviluppo economico dell' 11/3/2008 coordinato con il dm del
26/1/2010. Il rispetto delle caratteristiche tecniche previste deve essere attestato con asseverazione di
un tecnico abilitato o, nei casi d esonero dalla stessa, dai certificati dei produttori. Interventi su cui spetta
la detrazione per il risparmio energeticoInterventi di riqualificazione energetica di interi edifici Art. 1,
comma 344, L. 296/2006 detrazione massima: ?100.000Qualsiasi intervento, o insieme sistematico di
interventi che migliori l' efficienza energetica dell' edificio comportando un indice di prestazione
energetica della climatizzazione invernale: inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori delle tabelle dell'
allegato C al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007; non superiore ai valori
pubblicati nelle tabelle dell' allegato A del decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008
(coordinato con il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26/1/2010) per gli interventi iniziati
dal 2008 in poi.Interventi sugli involucri di edifici Art. 1, comma 345, L. 296/2006 detrazione massima: ?
60.000Interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari, relativi a "strutture opache
orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali" e a finestre e infissi, che delimitino l'
edificio verso l' esterno o verso vani non riscaldati e che comportino valori di trasmittanza non superiori:
ai valori della tabella dell' allegato D al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007;
ai valori delle tabelle dell' allegato B al decreto del ministro dello Sviluppo economico 11/3/2008
(coordinato con il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26/1/2010) per gli interventi iniziati
dal 2008 in poi.Installazione di pannelli solari Art. 1, comma 346, L. 296/2006 detrazione massima: ?
60.000Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali,
nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole.Interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Art. 1, comma 347, L. 296/2006 detrazione
massima: ? 30.000Sostituzione integrale o parziale con caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione; l' agevolazione dal 2008 è ammessa anche per la sostituzione
integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a
bassa entalpia. Per i lavori ultimati dall' 11/10/2009 la detrazione è riconosciuta anche per la
sostituzione di caldaie a condensazione ad aria. Dal 2012 l' agevolazione è estesa dall' art.4, comma 4
del dl 201/2011 anche alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
diretti alla produzione di acqua calda sanitaria.Acquisto e posa in opera di schermature solari Art. 1,
comma 47, L. 190/2014 detrazione massima: ? 60.000Con le caratteristiche previste dall' allegato M al
dlgs 311/2006: tende esterne da sole con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13561;
chiusure oscuranti con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13659; i dispositivi di
protezione solare, anche in combinazione con vetrate, di cui alle norme armonizzate europee UNI EN
14501, 13363.01, 13363.02.Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse Art. 1, comma 47, L. 190/2014 detrazione
massima: ? 30.000Si segnala che ai sensi dell' art. 10 del dlgs 28/2011 (in vigore dal 25/3/2012), gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere agli incentivi statali devono rispettare i requisiti e le
specifiche tecniche di cui all' allegato 2 al dlgs 28/2011. In particolare per gli impianti che utilizzano
biomasse per la produzione di energia termica sono richiesti i seguenti requisiti: a) efficienza di
conversione non inferiore all' 85%; b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento
di cui all' art. 290, comma 4, del dlgs 152/2006. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato lo
stesso dlgs 28/2014 richiede la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN
14961­2 per il pellet e UNI EN 14961­ 4 per il cippato. Se sono attuati più interventi agevolabili, il limite
massimo di detrazione applicabile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli
interventi realizzati, ma se gli interventi sono riconducibili a due diverse fattispecie agevolabili (per
esempio coibentazione di pareti esterne, inquadrabile sia nell' ambito della riqualificazione energetica
dell' edificio sia nell' ambito degli interventi sulle strutture opache verticali) il contribuente può applicare
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una sola agevolazione. Per gli interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello
di climatizzazione invernale, come l' installazione dei pannelli solari, la detrazione può essere fatta
valere anche in aggiunta a quella relativa alla riqualificazione energetica dell' edificio (Agenzia entrate
circ. 36/2007). Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa
categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della
detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Gli interventi devono
essere effettuati su edifici esistenti. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di
costruzione dell' immobile. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'
incentivo solo nel caso di ricostruzione senza modifica della volumetria, ravvisandosi in caso di
variazione della volumetria il concetto di nuova costruzione (dal 21/8/2013, in seguito all' entrata in
vigore della legge di conversione del dl 69/2013, non è più necessario invece il rispetto della sagoma
per qualificare come ristrutturazione l' intervento di demolizione e ricostruzione). Invece in caso di
ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento dell' edificio esistente, la detrazione spetta
limitatamente alle spese riferibili alla parte già esistente che in caso di sostituzione della caldaia o di
installazione di pannelli solari va calcolata con criteri proporzionali (Agenzia entrate ris. 4/2011) e
comunque non spetta per la riqualificazione energetica globale dell' edificio (Agenzia entrate circ.
39/2010). L' immobile su cui si effettuano interventi agevolabili diversi dall' installazione di pannelli solari
deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, presente negli ambienti oggetto dell' intervento. La
detrazione inoltre non spetta per la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi. Con la
risoluzione 215/2009 l' Agenzia delle entrate ha chiarito che l' agevolazione è usufruibile anche in
relazione a immobili inagibili dotati di vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua, a condizione
che tali mezzi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali raggiungano almeno la soglia
dei 15 kw (solo in tal caso sussiste un preesistente impianto di riscaldamento come richiesto dalla
norma per l' accesso all' agevolazione). Tale soglia è stata ridotta a 5 kw dall' art. 2 del dl 63/2013, a
decorrere dal 4/8/2013, come evidenziato nella faq n.24 del sito dell' Enea. Nella faq n. 20 del sito dell'
Enea, non si è ritenuta agevolabile l' installazione di un climatizzatore con pompa di calore in un'
abitazione già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas in quanto l' agevolazione è prevista
solo per la sostituzione dell' impianto di climatizzazione invernale già esistente e non anche per la sua
integrazione. Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento, con conseguente aumento del
numero delle unità immobiliari, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto
termico centralizzato a servizio delle suddette unità. A chi spetta la detrazione per il risparmio
energetico La detrazione spetta a privati, professionisti, imprese e società, indipendentemente dalla loro
natura giuridica ed è riconosciuta indipendentemente dalla categoria catastale dell' immobile. Possono
fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti che possiedono (proprietari, usufruttuari o
titolari del diritto reale di abitazione, uso o superficie sull' immobile) o che detengono (sulla base di un
contratto registrato di comodato, locazione o leasing) l' immobile sul quale vengono effettuati gli
interventi e i familiari con essi conviventi al momento dell' inizio lavori (rientrano tra i familiari il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) tenendo conto che l' immobile su cui si
effettuano i lavori può essere diverso dall' abitazione principale (Agenzia delle entrate ris. 184/2002) e
che per i familiari conviventi con il proprietario non è richiesta la presenza di un contratto di comodato
registrato. La detrazione deve essere utilizzata in dichiarazione dei redditi da chi ha sostenuto le spese
e quindi dal soggetto cui siano intestati bonifici e fatture. Dato che il limite massimo di detrazione è
riferito all' unità immobiliare oggetto dell' intervento, lo stesso va suddiviso tra i soggetti che partecipano
alla spesa in relazione all' onere da ciascuno effettivamente sostenuto e rimasto a carico. Per gli
interventi sulle parti comuni condominiali (per esempio impianto centralizzato di riscaldamento o
riqualificazione energetica prevista dal comma 344) la detrazione va suddivisa tra i condomini e il limite
si riferisce all' intero edificio. Per gli altri interventi condominiali l' ammontare massimo di detrazione
deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l' edificio. Per le imprese la
detrazione spetta solo sulle spese sostenute per i fabbricati strumentali posseduti o detenuti e
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direttamente utilizzati nell' esercizio dell' attività imprenditoriale mentre è esclusa per gli immobili merce
(ris. dell' Agenzia delle entrate 303/2008) e per gli immobili patrimonio (ris. dell' Agenzia delle entrate
340/2008). Di conseguenza per un' impresa non dovrebbe essere possibile fruire della detrazione per
gli immobili dati in affitto, anche se l' impresa svolge attività di locazione immobiliare. Va però segnalato
che in senso opposto si sono espresse le sentenze n. 94 del 21/6/2013 della Ctp di Varese, n. 54 del
26/3/2013 della Ctp di Lecco e n. 109 del 2/7/2012 della Ctp di Como. Per le imprese il vantaggio fiscale
collegato alle spese per il risparmio energetico è duplice perché la detrazione Irpef o Ires del 65%, che
va contabilizzata come minore onere fiscale, si aggiunge al risparmio fiscale generato dalla normale
deducibilità dal reddito d' impresa dei costi dell' intervento come spese di manutenzione o
ammortamenti. Ad esempio un soggetto Ires può recuperare sotto forma di risparmio fiscale quasi l'
intera spesa sommando il 65% spettante a titolo di detrazione e il 31,4% (27,50% Ires + 3,9% Irap) per il
risparmio d' imposta per la deducibilità della spesa sostenuta. Per gli imprenditori soggetti Irpef i l
vantaggio può essere ancora maggiore, data la progressività delle aliquote Irpef (dal 23 al 43%), cui
vanno aggiunte le addizionali comunali e regionali, e dato che al vantaggio fiscale può aggiungersi
anche quello derivante dal versamento di minori contributi previdenziali Inps calcolati sul reddito d'
impresa eccedente il reddito minimale, in relazione al minor reddito d' impresa dichiarato per effetto dei
costi dell' investimento. Ha diritto all' agevolazione anche il contribuente che realizza l' intervento di
riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tal caso la detrazione spetta al
contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing mentre non
assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni addebitati all' utilizzatore. Quali sono gli adempimenti
per fruire della detrazione per il risparmio energetico In linea generale, gli adempimenti per fruire della
detrazione del 65% ricalcano quelli previsti per la detrazione per gli interventi di recupero attraverso un
esplicito richiamo contenuto nel comma 348 dell' art. 1 della legge 296/2006 (comunicazione all' Asl,
pagamento con bonifico ecc.). In aggiunta a tali adempimenti devono essere rispettati ulteriori obblighi:
asseverazione di un tecnico abilitato della conformità dell' intervento ai requisiti previsti, certificazione
energetica dell' edificio, comunicazione all' Enea. Comunicazione alla Asl La comunicazione preventiva
di inizio lavori all' Asl va effettuata con raccomandata A/R se prevista dalle norme in materia di
sicurezza sui cantieri. Si segnala che ai sensi dell' art. 99 del dlgs 81/2008 la comunicazione dell' inizio
lavori alla Asl è necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per
lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni. In caso contrario non occorre inviarla (circ. 121/1998 del
ministero delle Finanze). Assenso del proprietario Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da chi detiene l'
immobile in locazione o comodato è necessario che tale soggetto si faccia rilasciare dal proprietario
dell' immobile una dichiarazione di assenso ai lavori. Tale dichiarazione di assenso non è necessaria
per le spese sostenute dai familiari conviventi con il proprietario al momento dell' inizio lavori.
Pagamento con bonifico Il pagamento delle spese sostenute deve essere effettuato mediante bonifico
bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (per esempio pagamento fatt. n del per
interventi di riqualificazione energetica legge 296/2006), il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto percipiente. Sul bonifico è prevista l'
applicazione della ritenuta dell' 8% (era del 4% fino al 31/12/2014), da parte della banca o dell' ufficio
postale. Con riferimento al caso in cui la spesa abbia richiesto un finanziamento e con riferimento alle
conseguenze dell' incompleta compilazione del bonifico valgono le stesse precisazioni già riportate
nelle pagine precedenti per la detrazione sugli interventi di recupero. I soggetti operanti nell' ambito dell'
attività d' impresa possono invece eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno
bancario, assegno circolare ecc.). Asseverazione di un tecnico abilitato Per fruire della detrazione del
65% l' intervento deve rispondere a determinati requisiti tecnici e tale rispondenza deve risultare da un'
asseverazione di un tecnico abilitato. L' asseverazione per: la sostituzione di finestre e infissi; l'
installazione di caldaie con potenza non superiore a 100 kw; può essere sostituita da una certificazione
dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti. Con decreto del ministero dell' Economia e delle
Finanze del 6/8/2009 in vigore dall' 11/10/2009 sono state introdotte le seguenti semplificazioni: non
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viene più richiesta l' asseverazione del tecnico abilitato quando: è presente l' asseverazione del direttore
lavori, prevista dal dlgs. n. 192/2005, che attesta la conformità dei lavori al progetto; l' asseverazione è
esplicitata nella relazione tecnica prevista dall' art. 28 della legge 10/91, attestante che il progetto
rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici
disposte dalla stessa legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni
con la denuncia di inizio dei lavori; non è più richiesto che la certificazione (sostitutiva dell'
asseverazione) dei produttori delle finestre, degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale sia
corredata dalla certificazione dei singoli componenti. Attestato di certificazione (o qualificazione)
energetica dell' edificio. In linea generale per la detrazione è richiesto l' ACE (attestato di certificazione
energetica dell' edificio, ormai sostituito dall' APE, attestato di prestazione energetica), oppure è
richiesto un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato. L' attestato
di certificazione (o qualificazione) energetica dell' edificio non è più richiesto: per i lavori ultimati dal 1°
gennaio 2008 in poi relativi alla: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari installazione di pannelli solari (semplificazione, introdotta con la finanziaria 2008, che
comporta che per tali interventi va inviato all' Enea soltanto l' Allegato F); per i lavori ultimati dal 15
agosto 2009 in poi relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (semplificazione
introdotta con l' art.31 della legge 99/2009, con la conseguenza che per tali interventi non va più inviato
all' Enea l' Allegato A, ma soltanto l' Allegato E). La faq 39 pubblicata sul sito dell' Enea segnala che dal
4/8/2013 (data in cui è entrata in vigore la legge 90/2013 di conversione del dl 63/2013), nei casi in cui è
previsto l' ACE (interventi di riqualificazione energetica di interi edifici, coibentazione di strutture opache
e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari), occorre redigere l' APE
seguendo le modalità di calcolo del dpr 59/2009, richiamate dalla Circolare del Mise del 7/8/2013,
modalità da seguire fino all' emanazione dei decreti attuativi previsti dal dl 63/2013 per la definizione
delle nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica. Ai soli fini dell' accesso alle detrazioni
per il risparmio energetico, è possibile utilizzare lo stesso modulo dell' attestato di qualificazione
energetica, che solo in tal caso può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato
coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione. Nei casi in cui l' attestato è obbligatorio per l'
accesso alle detrazioni anche le spese tecniche per la sua compilazione sono detraibili. Comunicazione
all' Enea Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (data del collaudo) il contribuente deve inviare in via
telematica all' Enea, utilizzando la modulistica allegata al decreto interministeriale del 19/2/2007, i dati
contenuti nell' attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi che lo richiedono
(Allegato A) e la scheda informativa dei lavori eseguiti (Allegato E oppure, per le finestre e i pannelli
solari, Allegato F). La data della fine dei lavori deve risultare dalla documentazione relativa al collaudo o
da altra documentazione rilasciata da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che ha compilato la scheda
informativa, non essendo ammessa l' autocertificazione di tale dato da parte del contribuente (circ. dell'
Agenzia delle entrate 21/2010). Nella scheda informativa vanno indicati i dati identificativi del soggetto
che ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell' immobile, la tipologia dell' intervento, il risparmio
annuo di energia previsto, il costo dell' intervento al netto delle spese professionali, l' importo utilizzato
per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali. L' asseverazione sulla rispondenza
dell' intervento ai requisiti previsti non va inviata ma va solo conservata. L' invio della documentazione
va effettuato in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it che rilascia via e­mail una
ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione con raccomandata semplice, sempre entro il
termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo se la complessità dei lavori non trova adeguata
descrizione negli schemi resi disponibili dall' Enea. In tal caso l' indirizzo cui inviare la documentazione
è il seguente: ENEA ­ Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile ­ Via
Anguillarese 301 ­ 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), indicando il riferimento: Detrazioni fiscali ­
riqualificazione energetica. Nel caso in cui la comunicazione presentata contenga degli errori è
possibile inviare una comunicazione rettificativa, anche oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori ma
comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa è portata
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in detrazione (circ. dell' Agenzia delle entrate 21/2010). L' omessa comunicazione comporta la
decadenza dall' agevolazione ma a tale violazione può essere applicato l' istituto della remissione in
bonis introdotto con il dl 16/2012 e mantenere così il diritto alla detrazione presentando la
comunicazione entro il termine della prima dichiarazione dei redditi in scadenza successivamente alla
scadenza dell' adempimento omesso e versando con il modello F24, entro lo stesso termine, la
sanzione di 258 euro con il codice tributo 8114 non compensabile con eventuali importi a credito.
Autocertificazione lavori non ultimati Il contribuente che non è in possesso della documentazione
richiesta per il riconoscimento della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, perché l' intervento è
ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in
ciascun periodo d' imposta a condizione che attesti con autocertificazione che i lavori non sono ultimati
(art.4, comma 1­quater, dm 19/2/2007). Obbligo di conservazione dei documenti È previsto infine l'
obbligo di conservare ed esibire in caso di controlli, pena la decadenza dall' agevolazione, la
documentazione relativa all' intervento: asseverazione redatta dal tecnico abilitato; documentazione
trasmessa all' Enea con ricevuta del relativo invio; fatture e ricevute fiscali o quietanze di pagamento
relative alle spese sostenute; copia del bonifico bancario/postale se le spese sono sostenute da soggetti
non imprenditori; copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese
riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; dichiarazione del possessore di
consenso all' esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore. Adempimenti soppressi Dal 14/5/2011 il
dl 70/2011 ha abrogato l' obbligo di indicazione del costo della manodopera sulle fatture che
documentano le spese (l' Agenzia delle entrate con circ. 19/2012 ha chiarito che la soppressione dell'
obbligo di tale indicazione ha effetto anche per le spese sostenute prima di tale data, comprese quelle
sostenute negli anni precedenti). Dal 13/12/2014 l' art.12 del dl 175/2014 ha eliminato l' obbligo inviare
all' Agenzia delle entrate il modello IRE con cui dovevano essere comunicate entro il 31 marzo le spese
sostenute nell' anno precedente per i lavori che proseguivano oltre l' anno. L' Agenzia delle entrate con
circ. 31 del 30/12/2014 ha chiarito che in applicazione del principio del favor rei non è più applicabile la
sanzione da 258 a 2065 euro prevista in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione se non è
già intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo. A chi spetta la detrazione del 65% quando l'
immobile cambia proprietà In caso di trasferimento dell' immobile su cui è stato effettuato l' intervento
agevolato valgono le stesse regole evidenziate nelle pagine precedenti con riferimento alla detrazione
per gli interventi di recupero. La detrazione del 65% è cumulabile con altre agevolazioni? La detrazione
del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi nazionali per gli stessi interventi (art.
10, dm 19/2/2007). Dal 1°/1/2009, l' art. 6, comma 3 del dlgs 115/08 ha previsto l' impossibilità di
cumulare l' agevolazione con contributi comunitari, regionali o locali per l' efficienza energetica. Ma,
secondo il recente chiarimento contenuto nella faq 35 pubblicata sul sito dell' Enea, dal 3 gennaio 2013
la detrazione del 65% è tornata cumulabile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni,
in relazione al combinato disposto del comma 5 dell' art. 28 del dlgs 28/2011 e del decreto del Mise 28
dicembre 2012, sempreché anche gli incentivi locali prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali.
In ogni caso, anche in presenza di cumulabilità, la detrazione del 65% spetta solo sulle spese
effettivamente rimaste a carico, ossia sulla parte non coperta da contributi, con obbligo di assoggettare
a tassazione separata, nel modello 730 o Unico, il contributo eventualmente ricevuto in anni successivi
per spese detratte in precedenti periodi d' imposta. Con riferimento agli impianti fotovoltaici l' Agenzia
delle entrate con la risoluzione 207 del 20/5/2008 ha escluso la possibilità di fruire della detrazione del
55% (ora 65%) per la realizzazione di pannelli fotovoltaici dato che questi ultimi sono diretti alla
produzione di energia elettrica e non alla riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione
invernale. Con il decreto 6/8/2009 è stato inoltre specificato che la detrazione del 55% (ora 65%) non è
cumulabile con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle tariffe
incentivanti. Dove trovare ulteriori informazioni sulla detrazione del 65% Per ulteriori informazioni sulla
detrazione del 65% è possibile consultare anche: il sito dell' ENEA
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it; il sito dell' Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it,
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dove è possibile scaricare anche una guida aggiornata a gennaio 2015. La detrazione sulle spese per l'
acquisto di mobili ed elettrodomestici Chi effettua interventi di recupero agevolati con la detrazione Irpef
del 50%, può fruire della detrazione del 50% su una spesa massima di 10.000 euro anche per gli
acquisti di mobili e grandi elettrodomestici. Gli acquisti devono essere effettuati nel periodo 6/6/2013­
31/12/2015 (la proroga a tutto il 2015 è stata disposta dall' art. 1, comma 47, della legge 190/2014) e
devono riguardare beni destinati all' immobile su cui sono stati effettuati o sono almeno iniziati gli
interventi per i quali si chiede la detrazione del 50%. La detrazione viene recuperata in dichiarazione dei
redditi, in dieci quote annuali di pari importo. Periodo di pagamento della spesa per gli interventi sull'
immobilePeriodo in cui va sostenuta la spesa per l' acquisto di mobili e grandi elettrodomesticiLimite di
spesa per singola unità immobiliareDetrazioneDal 26/6/2012 al 31/12/2015Dal 6/6/2013 al
31/12/201510.000 euro50% Chi può fruire dell' agevolazione L' agevolazione spetta, ai contribuenti che,
con riferimento agli stessi immobili cui è destinato l' arredo, fruiscono anche della detrazione Irpef del
50% in relazione a spese per gli interventi agevolati dall' art.16­bis del dpr 917/1986 pagate, secondo il
chiarimento fornito dall' Agenzia delle entrate nella circ. 29/2013, a partire dal 26/6/2012 (data da cui
parte la maggiorazione dal 36% al 50% sulle spese per gli interventi di recupero per effetto del dl
83/2012). La legge richiede che ci sia coincidenza tra il soggetto che sostiene le spese per l' acquisto
dell' arredo e il soggetto che sostiene le spese per l' intervento di recupero, anche se non è richiesto che
resti identica la quota di partecipazione alle spese. Così se le spese per l' intervento agevolato sono
sostenute da uno dei coniugi e le spese per l' arredo della medesima abitazione dall' altro, nessuno dei
due potrà fruire della detrazione per le spese relative all' acquisto di mobili ed elettrodomestici, mentre
se le spese per l' intervento agevolato sono sostenute da entrambi i coniugi, ciascuno di essi potrà fruire
della detrazione per l' arredo se ne sostiene le spese. Interventi edilizi che costituiscono il presupposto
per la detrazione sugli arredi La detrazione relativa all' acquisto di mobili ed elettrodomestici, secondo il
testo letterale della norma, spetta in tutti i casi in cui, sugli immobili cui sono destinati gli arredi, siano
stati effettuati interventi agevolati con la detrazione Irpef del 50%, ossia in presenza di almeno uno degli
interventi elencati dalla lettera a) alla lettera l) dell' art. 16­bis del dpr 917/1986. La norma sul bonus
arredi infatti, contenuta nel comma 2 dell' art.16 del dl 63/2013, richiama il comma 1 dell' art. 16 del dl
63/2013, che richiama l' art. 11 comma 1 del dl 83/2012, che a sua volta richiama esplicitamente tutti gli
interventi compresi nel primo comma dell' art. 16­bis del dpr 917/1986 e quindi tutti gli interventi
agevolati con la detrazione Irpef del 50%. Ma l' Agenzia delle entrate nella circolare 29/2013, nell'
elencare gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione relativa al bonus arredi,
richiama solo alcuni degli interventi agevolati con la detrazione Irpef del 50% e precisamente quelli
elencati dalla lettera a) alla lettera c) dell' art. 16­bis del dpr 917/1986, che normalmente sono interventi
di maggiore rilevanza (manutenzioni ordinarie su parti comuni condominiali, manutenzioni straordinarie,
restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni edilizie e ricostruzione o ripristini di immobili
danneggiati da calamità) mentre non cita tra i lavori che consentono l' accesso al bonus arredi gli altri
lavori previsti dalla lettera d) alla lettera l) dell' art. 16­bis del dpr 917/1986 (eliminazione di barriere
architettoniche; interventi per favorire la mobilità dei disabili, per la prevenzione di atti illeciti, per la
prevenzione di infortuni domestici, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell' inquinamento
acustico, per la bonifica dall' amianto, per l' adozione di misure antisismiche e per il conseguimento di
risparmi energetici), lavori che sono normalmente di minore entità e che sono agevolabili con la
detrazione per gli interventi di recupero indipendentemente dalla definizione dell' intervento dal punto di
vista edilizio. Questa interpretazione restrittiva della norma, confermata dall' Agenzia entrate nel parere
dell' 8/11/2013 della Dre del Veneto e in una risposta in occasione di Telefisco del 30/1/2013, rischia di
depotenziare quel rilancio del settore del legno che nella relazione illustrativa emerge espressamente
come ratio della norma agevolativa e rischia di alimentare un consistente contenzioso tributario.
Successivamente l' Agenzia delle entrate con la circ. 11 del 21/5/2014 ha precisato che tra gli interventi
che consentono l' accesso al bonus arredi rientrano gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di
energia perché comunque assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria in base all' art. 123,
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comma 1, del dpr 380/2001. Con la stessa circolare l' Agenzia ha chiarito che anche gli interventi sugli
impianti tecnologici, diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere
risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, sono tendenzialmente riconducibili alla
manutenzione straordinaria perché rispondono al criterio dell' innovazione enunciato nella circ. 57/1998.
L' Agenzia delle entrate, nella circolare 29/2013, ha chiarito che la data di inizio lavori (comprovata da
eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legge in relazione alla tipologia dei
lavori da realizzare, oppure autocertificata dal contribuente per gli interventi che non richiedono titoli
abilitativi o comunicazioni) deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l' acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici, anche se non è necessario che le spese per gli interventi sull'
immobile siano pagate e prima di quelle per l' arredo dell' abitazione. Il collegamento richiesto tra
acquisto dell' arredo e l' immobile oggetto degli interventi agevolati deve sussistere tenendo conto dell'
immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell' immobile stesso. Nei condomini, gli
interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali permettono l' acquisto di beni agevolati finalizzati
all' arredo delle parti comuni (guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi ecc.) ma non
consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro­quota della relativa detrazione, di acquistare mobili
e grandi elettrodomestici da destinare all' arredo della propria unità immobiliare. L' agevolazione spetta
anche per arredare l' immobile interamente ristrutturato acquistato, con diritto alla detrazione del 50%,
dalle imprese che hanno effettuato l' intervento di ristrutturazione o di restauro e risanamento
conservativo (circ. 29/2013). Beni agevolabili Gli acquisti devono riguardare mobili o grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all' immobile su cui il contribuente
fruisce della detrazione del 50%. La circolare 29/2013 dell' Agenzia delle entrate riporta un elenco
esemplificativo degli acquisti su cui spetta l' agevolazione, comprendendo anche le spese di trasporto e
montaggio (letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone,
credenze, materassi apparecchi di illuminazione, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde,
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento) e degli acquisti che invece non sono agevolabili (porte, pavimentazioni tende e altri
complementi di arredo). In particolare per l' individuazione degli elettrodomestici agevolabili la circolare
fa riferimento all' allegato 1B del dlgs 151/2005. L' acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di
etichetta energetica è agevolabile solo per quelle tipologie senza obbligo di etichetta energetica. In
conformità della finalità della norma, diretta alla ripresa del settore del legno, possono essere agevolate
solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi, compresi i mobili
realizzati su misura. Sono invece esclusi televisori e computer e piccoli elettrodomestici come gli
aspirapolvere e i robot da cucina. Ammontare della spesa detraibile La spesa massima su cui calcolare
il bonus arredi è di 10.000 euro e vale con riferimento a tutti gli acquisti effettuati nel periodo di vigenza
dell' agevolazione, anche in caso di successivi e distinti interventi su una stessa unità immobiliare
(Agenzia Entrate circ.11/2014). L' art. 7 del dl 47/2014 ha definitivamente eliminato, con effetto
retroattivo, l' ulteriore limite, introdotto dalla legge 147/2013 e mai divenuto operativo, corrispondente all'
importo della spesa per i lavori edili che hanno consentito l' accesso al bonus. Con circ. 29/2013 l'
Agenzia delle entrate ha chiarito che l' importo massimo detraibile di 10.000 euro va riferito alle spese
complessivamente sostenute per l' acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati alla singola unità
immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che
partecipano alla spesa. Se il contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari,
rispettando per ognuna di esse gli adempimenti richiesti per fruire della detrazione del 50%, l' importo
massimo complessivo di 10.000 euro va riferito a ciascuna unità oggetto di ristrutturazione cui sono
destinate le spese per mobili ed elettrodomestici. Adempimenti Per fruire della detrazione nella
dichiarazione dei redditi (mod. Unico o 730) basta documentare l' acquisto con fattura e procedere al
pagamento con bonifico bancario contenente, la causale del versamento (quella attualmente utilizzata
dagli uffici bancari o postali per i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati), il
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codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale dell' impresa
fornitrice. L' Agenzia delle entrate con la circ. 29/2013 ha ammesso anche il pagamento con carte di
credito o carte di debito, (in tal caso vale come data di pagamento quella del giorno di utilizzo della
carta, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione). In caso di finanziamento dell'
acquisto attraverso l' intervento di una società finanziaria valgono le stesse precisazioni riportate nelle
pagine precedenti con riferimento al pagamento degli interventi di recupero, come conferma una faq
pubblicata sul sito dell' Agenzia delle entrate il 20/1/2015. Con circ. 11/2014 l' Agenzia delle entrate ha
chiarito che per detrarre la spesa vale anche lo scontrino che riporta natura, qualità e quantità dei beni
acquistati e codice fiscale dell' acquirente. Se manca quest' ultimo dato è necessario che lo scontrino
sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del
pagamento (esercente, importo, data e ora).
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Dal 1° maggio operativa la prestazione di assicurazione sociale. Guida ai nuovi calcoli.
Arriva il cuscinetto della Naspi
Indennità accessibile a lavoratori licenziati e dimissionari.
Partirà dal prossimo 1° maggio la nuova
indennità a favore dei soggetti disoccupati,
denominata Naspi (Nuova prestazione di
assicurazione sociale per l' impiego), e che
sostituirà sia l' Aspi sia la MiniAspi, in vigore
fino al prossimo 30 aprile. Una nuova
prestazione destinata a tutti i lavoratori
dipendenti, con esclusione di quelli a tempo
indeterminato della pubblica amministrazione
e degli operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato, per cui si applica diversa
normativa per il sostegno all' inattività
lavorativa involontaria.
Requisito per accedere alla Naspi sarà,
ovviamente, lo stato di disoccupazione per
perdita di lavoro involontario per eventi che si
verificheranno a decorrere dal 1° maggio, ma
anche il poter far valere almeno 13 settimane
contributive nei 4 anni precedenti l' inizio del
periodo di disoccupazione e aver effettuato,
nei 12 mesi precedenti l' inizio del periodo di
disoccupazione, almeno 30 giornate di lavoro
effettivo a prescindere dal minimale
contributivo. Oltre ai casi di licenziamento, la
Naspi potrà essere percepita anche per i casi
di dimissioni per giusta causa e nei casi di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Cambia anche il calcolo e la misura della
prestazione di disoccupazione. Innanzitutto bisognerà individuare la retribuzione utile ai fini Naspi,
mediante la somma della retribuzione imponibile Inps degli ultimi 4 anni divisa per il numero delle
settimane di contribuzione: il risultato cosi ottenuto andrà moltiplicato per il coefficiente fisso di 4,33. Se
l' importo cosi calcolato sarà uguale o inferiore all' importo di 1.195 euro, l' indennità Naspi sarà pari al
75% di tale importo. In caso di importo superiore si dovrà effettuare un adeguamento ma, comunque, l'
importo che potrà essere percepito non dovrà superare i 1.300 euro. Dal quarto mese di erogazione,
fino alla scadenza del diritto alla percezione dell' indennità, l' importo verrà diminuito mensilmente del
3%.
In relazione alla durata, la Naspi verrà corrisposta mensilmente e per un numero di settimane pari alla
metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per fare un esempio pratico, un lavoratore che
ha lavorato in tutti gli ultimi 4 anni potrà percepire l' indennità per 24 mesi dalla data di concessione. Dal
1° gennaio 2017, dice però la norma, il periodo massimo indennizzabile non potrà superare le 78
settimane, e quindi i 18 mesi a fronte dei 24 iniziali. L' indennità mensile potrà anche essere richiesta, in
via anticipata e per tutto l' importo spettante, nei casi di avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa,
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ma anche nei casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una Cooperativa in cui il rapporto
mutualistico sia rappresentato dalla prestazione lavorativa del socio.
Ai fini della durata della prestazione, non andranno computati i periodi contributivi che hanno dato luogo
a indennità di disoccupazione cosi come bisognerà stare attenti a rispettare le norme procedurali
previste dal decreto legislativo, ovvero il rispetto dei tempi di comunicazione delle varie situazioni all'
Inps, per evitare di incorrere nei casi di decadenza. La Naspi è compatibile con il lavoro subordinato, se
il reddito prodotto rientra nell' importo di reddito minimo esente da imposizione fiscale, tranne il caso in
cui la prestazione lavorativa sia inferiore ai sei mesi e automaticamente si applica la sospensione d'
ufficio. È inoltre compatibile con il lavoro autonomo qualora dallo stesso si ricava un reddito inferiore al
limite per la conservazione dello stato di disoccupazione.
Fermo restando la partecipazione a iniziative di politica attiva, previste dalla norma quale condizione
per l' erogazione della Naspi, si decade dalla fruizione dell' indennità nei casi di perdita dello stato di
disoccupazione, dell' inizio di una attività autonoma, di impresa o subordinata compatibile senza il
relativo rispetto delle norme procedurali, il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e l'
eventuale acquisizione del diritto all' assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di
optare per la Naspi.
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ENZO SUMMA
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Conservazione gravosa per i più piccoli
L' art. 39, terzo comma, del dpr 633/72
stabilisce che le fatture elettroniche «sono
conservate in modalità elettronica», secondo le
disposizioni del dm 17 giugno 2014. Questo
obbligo, che pure si inquadra nella gestione
naturale, completamente automatizzata, dei
documenti immateriali, finisce per
rappresentare, allo stato attuale, un aggravio
per molti contribuenti, soprattutto di piccole
dimensioni, che alla fatturazione elettronica
v e r s o l a p.a. continueranno ad affiancare
quella cartacea nei confronti degli altri clienti.
In tal caso, infatti, si renderà opportuno, se non
necessario, adottare distinte serie di
numerazione delle due tipologie di fatture; si
dovrà inoltre monitorare «manualmente» la
fatturazione elettronica, ai fini delle liquidazioni
periodiche dell' Iva.
Se la fatturazione elettronica è affidata all'
esterno, inoltre, parrebbe obbligatorio darne
comunicazione all' agenzia delle entrate
mediante una variazione dati, ai sensi dell' art.
35, dpr 633/72, onde segnalare l' incaricato del
servizio quale depositario del registro
elettronico delle fatture emesse. Su tali aspetti
non risultano al momento indicazioni ufficiali
aggiornate.
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Dal 31 marzo andrà a regime l' obbligo per tutti fornitori (tranne quelli stabiliti all' estero)
Fatture alla p.a., al traguardo il passaggio da carta a
online
Addio alla carta per la fatturazione alle
pubbliche amministrazioni: dal 31 marzo
prossimo andrà a regime l' obbligo della
fattura elettronica per tutti i fornitori, con la sola
eccezione di quelli stabiliti all' estero. Giunge
così a completamento il lungo percorso
avviato oltre otto anni fa dalla legge n.
244/2007, svoltosi nel solco dell' evoluzione
tecnologica e del passaggio all'
amministrazione d i g i t a l e . U n c a m m i n o
segnato da varie tappe, la penultima delle
quali è datata 6 giugno 2014, quando la fattura
elettronica divenne obbligatoria nei rapporti
con ministeri, agenzie fiscali e enti nazionali di
previdenza e assistenza. A meno di un anno
siamo ora al traguardo definitivo della
generalizzazione della fattura elettronica nelle
transazioni che vedono come destinatario un
soggetto pubblico individuabile in base agli
specifici riferimenti normativi, oppure incluso
nell' elenco compilato dall' Istat ai fini del conto
economico consolidato.
La platea è dunque molto più ampia rispetto a
quella interessata dallo speciale meccanismo
Iva dello «split payment», includendo anche
numerosi soggetti di diritto privato (es. Sogei
Spa, Equitalia, fondazioni lirico­sinfoniche
ecc.). Come sottolinea la circolare congiunta
finanze­funzione pubblica n. 1 del 9 marzo scorso, questa platea deriva dalla somma dei destinatari
individuati dalle diverse norme di legge, spesso sovrapponibili in quanto il medesimo ente rientra in più
disposizioni, mentre non è limitata ai soggetti compresi nell' elenco Istat, il quale rappresenta soltanto
una delle fonti.
L' ambito dei soggetti pubblici destinatari della fattura elettronica, consultabile all' indirizzo web
indicepa.gov.it, comprende al momento quasi 22 mila enti, articolati in oltre 68 mila unità organizzative.
A fare la parte del leone i comuni e loro consorzi (oltre 8 mila) e gli istituti scolastici (oltre 9 mila). E si
tratta di un elenco ancora incompleto, tanto che il ministro Padoan lunedì scorso ha inviato una lettera ai
sindaci e ai presidenti di regioni e province, per sollecitare, in vista del termine di fine marzo, l'
esecuzione delle attività tecnico­amministrative necessarie alla fatturazione elettronica, inclusa l'
informazione ai fornitori. Ma rivediamo le peculiari caratteristiche della fattura elettronica alla pubblica
amministrazione.
Specialità della «fattura elettronica p.a.». Secondo l' art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, l'
emissione, la trasmissione, la conservazione e l' archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le
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amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, nonché con le
amministrazioni autonome, deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. Il regolamento con le
disposizioni di attuazione è stato adottato con dm n. 55 del 3 aprile 2013. Questo regolamento,
discostandosi sotto più aspetti dalla norma generale dell' art.
21 del dpr 633/72, che definisce fattura elettronica il documento emesso e ricevuto in qualsiasi formato
elettronico e prevede che l' autenticità della fattura possa essere garantita anche mediante controlli di
gestione, stabilisce invece che le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche
amministrazioni devono essere rappresentate in file Xml; nell' allegato B al regolamento, contenente le
regole tecniche, viene precisato che il file deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o
digitale.
Le fatture devono contenere le indicazioni riportate nell' allegato A al dm, nonché i seguenti elementi
prescritti dall' art. 25 del dl n. 66/2014: ­ il Codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione
dall' obbligo di tracciabilità di cui alla legge n.
136/2010 ­ il Codice unico di progetto (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, nonché quando previsto ai
sensi dell' art. 11 della legge n. 3/2003.
In mancanza di detti codici, le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle
fatture elettroniche.
Anche l' emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche alla p.a.
seguono regole particolari, definite nel già citato allegato B al regolamento. È previsto, tra l' altro, che la
trasmissione del file deve effettuarsi tramite uno dei seguenti canali: ­ sistema Pec o analogo sistema
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell' invio e della ricezione, nonché integrità del
contenuto delle fatture; ­ sistema di cooperazione applicativa su rete internet attraverso protocollo Https;
­ sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio su rete Spc (Sistema pubblico
connettività); ­ sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all' interno di
circuiti chiusi e garantiti; ­ sistema di trasmissione telematica su rete internet attraverso protocollo Https
per i soggetti accreditati.
La fattura elettronica p.a. si considera trasmessa e ricevuta solo a fronte del rilascio della ricevuta di
consegna da parte del sistema di interscambio (Sdi) gestito dall' agenzia delle entrate per il tramite
della Sogei, al quale le fatture elettroniche devono essere inviate per il successivo inoltro agli enti
destinatari, ognuno dei quali è identificato da un codice univoco. Secondo la circolare congiunta
finanze­funzione pubblica n. 1 del 31 marzo 2014, qualora il fornitore, non avendo ricevuto alcuna
comunicazione da parte dell' amministrazione, abbia rilevato l' assenza della stessa in Ipa (indice
pubbliche amministrazioni), il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default
indicato nelle specifiche allegate al dm 55/2013. In proposito, le specifiche allegate al decreto ricordano
che «la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell' indice e del loro
aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell' attribuzione della retribuzione di
risultato ai dirigenti responsabili».
La citata circolare evidenzia poi l' opportunità di individuare disgiuntamente le condizioni alle quali la
fattura elettronica può ritenersi emessa dal fornitore e ricevuta dal destinatario, in considerazione della
particolarità rappresentata dalla frapposizione, fra i due soggetti, del Sdi; di conseguenza, per quanto
riguarda il fornitore, la fattura può considerarsi emessa ai sensi della normativa fiscale (quindi agli effetti
del rispetto del termine previsto dalla legge Iva) anche nel caso in cui il Sdi notifichi all' emittente un
messaggio di mancata consegna del documento.
Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'
archiviazione delle fatture elettroniche.
Al fine di evitare che l' obbligo gravi economicamente in modo eccessivo sugli assoggettati, il
regolamento ha imposto al ministero dell' economia di predisporre e mettere gratuitamente a
disposizione delle piccole e medie imprese, sul proprio portale elettronico, i servizi e gli strumenti
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informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche; inoltre, l' agenzia per l' Italia digitale
mette a disposizione, sempre gratuitamente, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open
source» per la fatturazione elettronica.
Questi servizi sono disponibili nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione, all' indirizzo
www.acquistinretepa.it. Possono avvalersene coloro che dichiarano di appartenere alla categoria delle
piccole e medie imprese (pmi) secondo i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione
europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, ossia: ­ numero di dipendenti non superiore a 250; ­ fatturato
dell' ultimo bilancio chiuso non superiore a 50 milioni di euro; ­ totale di bilancio (attivo patrimoniale) non
superiore a 43 milioni di euro.
Le informazioni normative e tecniche sulla fatturazione elettronica sono reperibili sul sito
www.fatturapa.gov.
it, nel quale è possibile, tra l' altro, effettuare il controllo dei file di fattura elettronica, visualizzare i
messaggi del Sdi, accreditare il canale di trasmissione che si intende utilizzare, inviare la fattura via
web e di monitorarla dopo l' emissione. Dal sito è inoltre scaricabile il «modulo di fatturazione attiva»
reso disponibile dalla Regione Lazio.
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PAGINA A CURA DI ROBERTO ROSATI
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Ancora troppi i documenti scartati
Quasi una fattura elettronica su cinque viene
respinta dal sistema. Nel mese di febbraio
2015 la percentuale degli scarti si è attestata al
17,8%, confermando il trend decrescente degli
ultimi mesi (a giugno 2014, quando l' obbligo
ha debuttato, i rifiuti e r a n o i l 4 0 % ) . U n a
quantità che però risulta ancora significativa e
che potrebbe aumentare notevolmente una
volta che, esteso l' adempimento telematico
verso tutti gli enti pubblici, il numero dei
documenti elettronici inviati tramite il Sdi è
destinato a salire da 4 a 50 milioni all' anno.
Per questo motivo l' Agenzia delle entrate è al
lavoro per apportare miglioramenti alla
procedura di ricezione, controllo ed inoltro
delle fatture, che pure «ad oggi non presenta
ad oggi particolari criticità».
A fare il punto della situazione è stato il
direttore delle Entrate, Rossella Orlandi,
intervenendo nei giorni scorsi in audizione
presso la commissione parlamentare di
vigilanza sull' anagrafe tributaria. «Il tracciato
fattura ha subito la sua prima evoluzione, alla
versione 1.1, per recepire le istanze
provenienti dal mondo degli utenti», sottolinea
Orlandi, «il funzionamento del sistema, le
richieste di assistenza e le segnalazioni sono
attentamente analizzate per garantire un
costante monitoraggio e la possibilità di individuare eventuali aree di miglioramento». Nel corso del
corrente anno saranno implementate «azioni di modifica tecnica del processo che non prevedono
impatti per gli utenti ma che miglioreranno l' efficienza dell' infrastruttura e quindi il livello del servizio
offerto».
Nonostante non vi sia un obbligo di legge, le p.a. destinatarie delle fatture hanno inviato un riscontro
tramite il Sdi al proprio fornitore in 1.493.482 casi.
La fattura può essere controllata, messa in pagamento o contestata dall' amministrazione committente
anche al di fuori dal Sistema di interscambio, ma «è sicuramente un dato positivo che più di un milione
e quattrocentomila fatture sono state "esitate" e che più dell' 85% di questi esiti è stato di accettazione»,
prosegue Orlandi, «si registra cioè un consistente utilizzo di uno strumento facoltativo messo a
disposizione degli utenti proprio grazie alle potenzialità legate alla dematerializzazione dei processi».
Gli operatori criticano la mancata possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva tramite il Sdi.
Secondo l' Agenzia delle entrate, però, questo non comporterà un rilevante aggravio economico per le
imprese. «Ad oggi registriamo una veloce crescita dell' offerta dei servizi di conservazione dei
documenti informatici ed una conseguente rapidità nel livellamento dei prezzi», puntualizza la numero
uno dell' Agenzia, «ad ogni buon fine, oltre ai servizi gratuiti offerti dal Mef alle pmi iscritte alla
piattaforma del mercato elettronico della p.a., l' Agenzia per l' Italia digitale ha predisposto, in
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collaborazione con Infocamere, strumenti per la gestione completa (compilazione, firma, trasmissione e
conservazione) di un massimo di 24 fatture all' anno da offrire gratuitamente alle imprese iscritte alle
camere di commercio». La stessa AgId ha dichiarato di essere in procinto di fornire tali strumenti anche
per i professionisti.
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Pesa l' impossibilità di effettuare la conservazione sostitutiva tramite l' Agenzia entrate.
Innovazione sì, ma a caro prezzo
La semplificazione e il miglior controllo della
s p e s a pubblica p e s a n o s u l l e t a s c h e d i
professionisti, artigiani e imprese.
Soprattutto quelli che con la p.a effettuano
operazioni occasionali e/o di piccolo importo.
La fatturazione elettronica verso gli enti
pubblici sta per prendere definitivamente
piede. Il prossimo 31 marzo ci sarà l' addio
definitivo alla carta per le forniture a soggetti
pubblici e gli operatori economici manifestano
più di una preoccupazione.
Tutti sono d' accordo sugli obiettivi e sui futuri
risparmi, ma è altrettanto unanime la
rilevazione di difficoltà operative e maggiori
costi nell' immediato.
Software da adeguare, nuove procedure
amministrative da apprendere (con la
previsione di un apposito sezionale per
registrare i documenti digitali), rischio di errori
che potrebbero generare ritardi nel pagamento
della fornitura, aumento dei costi di
compliance.
«Non vi è dubbio che l' iniziativa vada nella
direzione della semplificazione e della
sburocratizzazione da noi sempre auspicata»,
commenta Rosario De Luca, presidente
Fondazione studi dei consulenti del lavoro, «ci
saremmo però aspettati dal governo maggiore
attenzione ai costi dell' intera operazione che sono ribaltati interamente sui contribuenti, senza alcun
intervento statale».
Chi cede beni o presta servizi alle pubbliche amministrazioni si ritrova così a dover acquistare sul
mercato il servizio di trasmissione telematica e soprattutto di conservazione sostitutiva delle fatture
elettroniche.
Tale attività, peraltro, non può essere effettuata direttamente dal Sistema di interscambio (Sdi), ossia la
piattaforma telematica gestita dall' Agenzia delle entrate dalla quale passeranno ogni mese oltre 4
milioni di documenti.
«Andrebbe garantita una maggior assistenza agli operatori, specie in sede di avvio di un' operazione
così estesa», aggiunge Andrea Trevisani, direttore politiche fiscali di Confartigianato, «finora sono state
inviate poco più di 2,5 milioni di fatture, ma a regime saranno 50 milioni all' anno. Va, inoltre,
implementata la procedura affinché il Sdi conservi, senza costi aggiunti per gli operatori, le fatture in
formato digitale».
Ordini professionali e associazioni di categoria si sono mosse per evitare particolari esborsi a chi si
ritrova con poche fatture all' anno da gestire.
Anche tra gli stessi professionisti che lavorano con le autonomie locali e con le relative realtà collegate.
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«Le riforme della p.a. sono cosa buona e giusta, ma non possono gravare esclusivamente sui bilanci
dei privati», prosegue De Luca, «per evitare dunque che tutto questo sia una penalizzazione per i
consulenti del lavoro che devono fatturare con la p.a., stiamo mettendo a punto una convenzione che
sarà diffusa nei prossimi giorni tramite la quale sarà possibile usufruire in maniera gratuita per sei mesi
di una piattaforma per l' emissione la conservazione delle fatture elettroniche».
«Tanto più i contribuenti saranno capaci di evolversi digitalmente e di gestire in parte il ciclo della
fatturazione, quanto minore sarà l' impatto economico», sottolinea Roberto Cunsolo, tesoriere del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, «se il professionista riceve dal cliente
una fattura già predisposta in formato Xml, che deve essere solo trasmessa e conservata, ci sarà un
costo limitato. Se invece il contribuente presenta un documento cartaceo, che deve essere importato
manualmente e poi "accompagnato" fino alla destinazione finale l' onere sarà senz' altro maggiore. Di
certo l' intermediario sostiene un costo sia per la piattaforma sia in termini di tempo speso e questo non
potrà che essere ribaltato sul cliente».
Ma quando è il commercialista a dover emettere per se stesso una fattura alla p.a.? «Abbiamo stimato
che dei 115 mila colleghi meno del 20% ha rapporti con enti pubblici», prosegue Cunsolo, «chi fa il
revisore normalmente emette parcelle trimestrali, quindi si parla comunque in media di poche fatture all'
anno. Come Cndcec ci siamo sentiti in dovere di offrire una soluzione ai colleghi a costo zero, dando la
possibilità a ogni iscritto di disporre di 12 fatture elettroniche gratuite all' anno e fornendo ai 144 ordini
locali un portale per la gestione del ciclo attivo e di quello attivo di fatturazione verso altri enti pubblici».
PAGINA A CURA DI VALERIO STROPPA
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Si moltiplicano le soluzioni per gestire i processi in autonomia o per affidarsi a terzi.
Servizi e offerte per tutti i gusti
VALERIO STROPPA ­ Si moltiplicano sul
mercato le soluzioni offerte dalle software
house s u f a t t u r a z i o n e e l e t t r o n i c a e
conservazione sostitutiva.
Due le strade principali a disposizione degli
operatori: acquistare un applicativo per gestire
tutto il processo in autonomia o quasi, oppure
rivolgersi a un fornitore di servizi terzo per un
servizio «chiavi in mano» a cui affidare in
outsourcing le attività. Nel primo caso tutte le
principali case di software stanno proponendo
ai propri clienti programmi che dialogano con
il gestionale già utilizzato per produrre le
fatture: il costo varia dai 200 fino ai 1.500 euro
all' anno, a seconda della tipologia di contratto
selezionata.
Chi non vuole acquistare un applicativo
dedicato, magari perché non sa quante
operazioni con la p.a. effettuerà durante l'
anno, può rivolgersi al proprio fornitore o a un
altro portale e pagare ad ogni utilizzo: in questi
casi i prezzi vanno in media dai 3­4 euro per le
fatture ricevute già in formato xml ai 20 euro
per quelle da importare manualmente dal
cartaceo.
«La cosa fondamentale è che quando un'
azienda effettua questa scelta valuti
attentamente a chi si affida», spiega a
ItaliaOggi Sette Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware (che con circa 120 associati rappresenta
quasi il 90% delle software house di settore), «al momento stanno spuntando offerte pubblicitarie di
operatori poco strutturati, che si affacciano per la prima volta al mercato o che prima si dedicavano ad
altro. Prima di affidare i propri dati fiscali e amministrativi a qualcun altro bisogna essere certi della
competenza, della serietà e della sicurezza di quel qualcuno, anche a costo si pagare qualche euro in
più».
L' Agenzia per l' Italia digitale sta predisponendo delle linee guida che individuano i requisiti
organizzativi e le competenze che devono possedere gli operatori che offrono soluzioni digitali, inclusa
la conservazione sostitutiva.
Un' iniziativa «che deve essere salutata con estremo favore», conclude Mariotti.
Per cercare di alleggerire il più possibile i costi a carico degli operatori economici, pure le istituzioni
sono scese in campo. Il servizio di fatturazione elettronica offerto da Infocamere consente alle pmi
iscritte presso le camere di commercio di compilare, trasmettere tramite il Sdi, monitorare e conservare
a norma di legge fino a 24 fatture all' anno. Nessun software da scaricare: al servizio si accede previo
riconoscimento del titolare dell' impresa tramite la Carta nazionale dei servizi (Cns). Chi non ne è
provvisto deve però sostenere il costo della smart­card e del relativo lettore (40­50 euro).
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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha deciso di fornire gratuitamente 12
fatture elettroniche per ciascuno dei 115 mila iscritti all' Albo. La realizzazione del progetto è stata
affidata al gruppo Bluenext, che come partner tecnologico di avvale di Sia (società che gestisce a livello
europeo infrastrutture e servizi tecnologici per banche e istituzioni finanziarie).
Intanto c' è chi calcola i vantaggi già ottenuti. I numeri arrivano dal bilancio del primo anno di vita del
workspace di Padova «Menocarta.net»: 35 aziende e 79 commercialisti (e i loro 303 clienti) hanno
gestito 2,2 milioni di fatture senza l' uso della carta, vale a dire una pila di carta alta come un grattacielo
di 17 piani. «Grazie alla fatturazione elettronica e alla sola conservazione a norma dei documenti digitali
un' azienda può arrivare a risparmiare dai 3 agli 8,5 euro per singola fattura e dai 25 ai 65 euro per la
digitalizzazione dell' intero ciclo dell' ordine », osserva Andrea Cortellazzo, commercialista e partner di
Menocarta.net.
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Si avvicina l' appuntamento annuale (30 aprile) con la dichiarazione ambientale.
Rifiuti, imprese all' appello Mud
Tenuto alla comunicazione anche chi opera con il Sistri.
Si avvicina il termine del 30 aprile 2015 entro il
quale produttori, commercianti e gestori di
rifiuti, compresi quelli che operano in Sistri,
nonché i fornitori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche dovranno effettuare la rituale
comunicazione annuale Mud in relazione,
rispettivamente, a residui e beni oggetto delle
loro attività nel corso del 2014. Le regole
procedurali e la modulistica per adempiere all'
obbligo in scadenza sono quelle dettate dal
dpcm 17 dicembre 2014 (pubblicato S.o. n. 97
alla G.U. del 27/12/2014 n. 299),
provvedimento che ha confermato l' impianto
della precedente comunicazione (ex dpcm 12
dicembre 2013) seppur ritoccando in alcuni
punti il modello unico di dichiarazione da
utilizzare.
Soggetti obbligati. Le categorie dei soggetti
tenuti alla denuncia sono scandite dalle sei
sezioni previste dal nuovo dpcm 2014 (sulla
base dei rispettivi provvedimenti di settore che
declinano l' obbligo istituito dalla legge
70/1994), ossia: «Comunicazione rifiuti» (ex
dlgs 152/2006 e dlgs 182/2003), «Veicoli fuori
uso» (ex dlgs 209/2003), «Imballaggi» (ex dlgs
152/2006), «Raee» (ex Dlgs 49/2014), «Rifiuti
urbani, assimilati e raccolti in convenzione»
(ex dlgs 152/2006), «Produttori di Aee» (ex
dlgs 49/2014).
Obbligati, in particolare, alla comunicazione rifiuti sono (ex articolo 189 del dlgs 152/2006, nella
formulazione precedente alle modifiche introdotte dal dlgs 205/2010, come più avanti precisato): ­ enti e
imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ad eccezione di imprese agricole con fatturato annuo = 8
mila euro) e, qualora aventi più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ex articolo 184,
comma 3, lettere c), d), g) del dlgs 152/2006 (ossia, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività di
recupero/smaltimento di residui prodotti da trattamento acque e abbattimento fumi); ­ soggetti che
effettuano raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale (ossia prodotti da terzi); enti ed imprese che
effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (compresi i «nuovi produttori», ossia coloro che ex
articolo 183 effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano
natura o composizione dei rifiuti); commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
Tenuti alla stessa comunicazione rifiuti sono, in base al dlgs 182/2003, i gestori degli impianti portuali di
raccolta e del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
Esclusi dalla comunicazione, invece i produttori che conferiscono i rifiuti speciali al servizio pubblico di
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raccolta previa convezione, gli operatori del settore estetico (articolo 40 della legge 214/2011), i
distributori e gestori di centri assistenza Aee che ritirano «uno contro uno» gli analoghi Raee e i relativi
trasportatori incaricati individuati dal decreto 65/2010.
Obbligati alla comunicazione veicoli sono invece i responsabili degli impianti di trattamento di mezzi
fuori uso e relativi componenti contemplati dal dlgs 209/2003 (mentre i veicoli rientranti nel campo di
applicazione del decreto legislativo 152/2006 vanno denunciati nella comunicazione rifiuti).
La comunicazione imballaggi interessa invece il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) nonché gli
organismi ex articolo 221, comma 3, dlgs 152/2006 che effettuano gestione di rifiuti di imballaggio e gli
impianti autorizzati alla gestione di rifiuti di imballaggio ex medesimo Codice ambientale.
Alla specifica comunicazione Raee soggiacciono i titolari di impianti di trattamento e recupero dei
tecno­rifiuti nonché i gestori dei relativi centri di raccolta ex articolo 19, comma 6, dlgs 49/2014 (gli
analoghi materiali rientranti nel campo di applicazione del dlgs 152/2006 devono invece essere
dichiarati nella comunicazione rifiuti).
La comunicazione rifiuti urbani è appannaggio dei soggetti istituzionali responsabili servizio di gestione
integrata rifiuti, che devono ivi dichiarare anche i Raee raccolti nei propri centri di raccolta. La
comunicazione «produttori Aee» riguarda, infine, i produttori di Aee individuati dall' articolo 29, comma
6, dlgs 49/2014.
La modulistica. Sostanzialmente allineata a quella dell' edizione 2013 la modulistica prevista dal dpcm
17 dicembre 2014, con alcune novità compilatorie.
Tra le più rilevanti, l' obbligo di dichiarare separatamente in base alla destinazione finale (recupero o
smaltimento) i rifiuti ancora in giacenza presso la struttura al 31 dicembre 2014 (novità prevista nei
moduli delle comunicazioni rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi e Raee) e una maggiore analiticità nella
descrizione dello stato fisico dei residui prodotti o gestiti, con l' esordio della nuova voce «vischioso e
sciropposo» nella scheda comunicazione rifiuti.
Gli operatori Sistri.
Qualora rientranti tra i più sopra evidenziati soggetti, tenuti alla corrente dichiarazione Mud sono anche
coloro che utilizzano, per obbligo di legge o su base volontaria (ex articolo 188­ter del dlgs 152/2006 o
dlgs 209/2003), il nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti.
La prescrizione deriva dal dl 101/2013 (come, da ultimo, modificato dal dl 192/2014), provvedimento
che obbliga fino al 31 dicembre 2015 i soggetti operanti in Sistri a osservare anche le regole sul
tradizionale tracciamento dei rifiuti imposte dagli articoli 189 (Mud), 190 (registri di carico/scarico) e 193
(formulario di trasporto) del dlgs 152/2006 nella versione precedente alle modifiche introdotte dal dlgs
205/2010 (modifiche, queste ultime, disposte per allineare le regole del Codice ambientale alle nuove
regole telematiche ma la cui effettiva vigenza scatterà solo dal 1° gennaio 2016).
Modalità di comunicazione. La presentazione della dichiarazione dovrà essere effettuata per via
telematica secondo le istruzioni del dpcm 17 dicembre 2014, con l' opzione di una modalità
«semplificata» (inoltro della modulistica cartacea) per i piccoli produttori iniziali di rifiuti (non più di sette
tipologie di rifiuti per unità locale, con utilizzo fino a tre trasportatori e fino a tre destinatari finali).
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VINCENZO DRAGANI
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Niente Irap per il figlio nello studio del padre
Un professionista (commercialista, avvocato
ecc.) che svolge la propria attività all' interno
dello studio organizzato del padre non è
soggetto al pagamento dell' Irap, p u r s e
consegue ingenti compensi professionali. Di
più. Anche avvalersi di un praticante,
retribuito, non è sintomo di autonoma
organizzazione. Questi i principi che si
leggono nella sentenza n. 6701/36/2014 della
Ctr di Milano, depositata in segreteria lo
scorso 15 dicembre, con la quale il collegio
giudicante ha respinto l' appello proposto dall'
Agenzia delle entrate, per l' impugnazione di
una precedente pronuncia della Commissione
provinciale, già favorevole al contribuente. Il
ricorrente, un dottore commercialista di
Varese, aveva impugnato la cartella di
pagamento emessa da Equitalia,
relativamente all' Irap esposta in dichiarazione
e successivamente non versata, sostenendo la
non debenza dell' imposta per mancanza del
requisito di autonoma organizzazione. Da
considerare che il professionista operava nello
studio del padre (anch' egli dottore
commercialista), dotato di lavoratori
d i p e n d e n t i e beni s t r u m e n t a l i , e a v e v a
conseguito, nel periodo d' imposta interessato
dalla vertenza, compensi per oltre 100 mila
euro; le retribuzioni corrisposte al praticante, invece, erano pari a 500 euro mensili. La Commissione ha
specificato, tuttavia, che il commercialista aveva svolto la maggior parte della propria attività per conto
dello studio professionale del padre, dal quale aveva percepito circa il 75% dei compensi totali; con ciò
osservando che lo studio organizzato del padre non poteva aver aumentato il valore dell' attività
autonomamente svolta dal figlio, che agiva quasi come un lavoratore parasubordinato. Nicola Fuoco L'
Agenzia delle entrate proponeva appello contro una sentenza della Ctp di Varese, con la quale il
giudice di primo grado aveva annullato una cartella di pagamento Irap, rivolta a un dottore
commercialista. Il professionista aveva presentato il modello Irap, esponendo l' imposta a debito, ma
non aveva poi effettuato i relativi versamenti, dando luogo alla liquidazione automatica e all' emissione
del relativo atto di riscossione. Il ricorso veniva accolto, in grado provinciale, sul presupposto dell'
assenza di un' autonoma organizzazione, indispensabile per assoggettare il contribuente all' Irap.
L' adita Ctr di Milano ha condiviso le conclusioni raggiunte dai colleghi di prime cure, non senza aver
rivolto una specifica indagine sull' esistenza dei presupposti per l' applicazione dell' imposta. La
peculiarità della vicenda risiede nel fatto che il commercialista, che aveva percepito compensi per oltre
centomila euro, avesse svolto la propria attività all' interno dello studio del padre, esercente la stessa
professione; trattavasi, nella specie, di uno studio di rilevanti dimensioni e certamente inquadrabile
quale organizzazione autonoma. Inoltre, si aggiunga, rincarava la dose, secondo l' appellante
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amministrazione finanziaria, la presenza di un praticante, regolarmente retribuito (compenso netto pari
a 6 mila euro annui) dal ricorrente. Nessuna delle due circostanze, a parere del collegio della
Lombardia, è sufficiente ad affermare l' esistenza di un' autonoma organizzazione. Per quanto attiene al
praticante, la sentenza richiama l' orientamento già espresso dai giudici di legittimità, secondo cui «l'
utilizzo di un collaboratore che non sia giù egli stesso abilitato alla professione non può ravvisare un
principio di organizzazione, posto che l' apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo
autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo». Sull' altra questione, invero più interessante, la Ctr
osserva che non è ravvisabile un' autonoma organizzazione quando l' attività del contribuente viene
svolta nello studio organizzato del padre: «Infatti, quando un professionista, nel caso di specie il padre,
mette a disposizione di un collega, il figlio, l' autonoma organizzazione di cui dispone, non rende
assoggettabile a Irap il valore della produzione del secondo». In particolare, prosegue la sentenza, «non
la rende quando il collega utilizza l' organizzazione messagli a disposizione non a favore della propria
clientela, ma di quella del titolare dello studio e cioè, quando opera nell' ambito di un rapporto di tipo
parasubordinato». Tale circostanza viene dedotta dallo studio di settore presentato dal ricorrente, dal
quale risultava che il 75% del totale dei compensi percepiti proveniva proprio dallo studio professionale
del padre, per cui «lo studio autonomamente organizzato del padre non aveva aumentato il valore dell'
attività del figlio». In conclusione, la Ctp opta per la compensazione delle spese di giudizio, in ragione
della necessità «di una specifica indagine per stabilire l' assenza dell' autonoma organizzazione».
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Servizi postali, agenzie private out
In ambito tributario, l' utilizzo dei servizi postali
svolti da agenzie private comporta molto
spesso l' inesistenza giuridica delle
notificazioni così eseguite. Laddove, infatti, la
legge prevede la possibilità di ricorrere al
servizio postale, per eseguire le notifiche, la
disposizione è riferita espressamente al
gestore del servizio universale, Poste Italiane,
e non anche alle società private, poiché gli
incaricati dei servizi di posta privata non
rivestono, a differenza degli agenti del servizio
postale universale, la qualità di pubblici
ufficiali. Esistono dei casi, tuttavia, in cui l' atto
recapitato dall' agente di posta privata non
denota necessariamente una situazione di
inesistenza della notifica. Un quadro chiaro
della situazione lo fornisce la sentenza n.
2922/15 della Corte di cassazione, depositata
in cancelleria lo scorso 13 febbraio. Il caso
direttamente trattato dalla citata pronuncia
riguarda la notifica di un ricorso in appello
proposto da Equitalia e notificato al
contribuente col servizio privato: siffatta
notificazione è stata ritenuta inammissibile
dagli ermellini, che hanno confermato la
decisione di inammissibilità dell' appello già
assunta dalla Commissione tributaria
regionale di Salerno nella sentenza impugnata
in Cassazione. I Supremi giudici colgono l' occasione per rammentare in quali casi, e per quali motivi, la
notificazione eseguita col servizio privato è inammissibile e quali sono, invece, le eccezioni a detto
criterio. È, ad esempio, regolare la consegna del plico da parte delle poste private, qualora l' agenzia
sia stata demandata direttamente da Poste italiane; in altre parole, quando il notificante abbia spedito l'
atto tramite Poste italiane e l' ente universale abbia, a sua volta e per propria iniziativa, demandato il
recapito del plico all' agenzia privata.
Nicola Fuoco Equitalia Sud impugnava, con ricorso per Cassazione, una sentenza della Ctr di Salerno,
con la quale il giudice aveva dichiarato l' inammissibilità dell' appello proposto dallo stesso Agente della
riscossione, poiché la notificazione dell' atto al contribuente era avvenuta tramite agente di posta
privata; circostanza che, a parere della Ctr, denotava una situazione di inesistenza giuridica della
notifica. La Cassazione ha confermato l' interpretazione resa dai giudici regionali fornendo interessanti
chiarimenti. La prima statuizione riguarda il caso portato all' attenzione della Corte: «Quando il
legislatore prescrive, per l' esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di
ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall' Ente
Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad
un' agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall' art. 140 c.p.c., e,
pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di
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raccomandata riconducibile nell' ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo
posta di cui alla legge n.
890/82, sia alla raccomandata diretta a mezzo servizio postale ai sensi del dlgs n. 546/92, art. 16,
comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata».
Ciò perché, «l' incaricato di un servizio di posta privata non riveste la qualità di pubblico ufficiale, onde
gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso». Nel
resto della pronuncia, gli ermellini individuano delle casistiche in cui la notifica per agenzia privata è
possibile: «Se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti del Ministero delle finanze o ente locale,
prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell' atto all' impiegato addetto che ne rilascia ricevuta
sulla copiatale procedura non è prevista per le noti fiche ai privati la notifica a mezzo posta privata è
equiparabile alla consegna diretta con l' ulteriore precisazione che la notifica di considera eseguita non
nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata a un
incaricato alla notifica dell' atto». Tali notifiche effettuate dal contribuente per tramite di agenzia privata
restano valide, con la specifica che il perfezionamento (anche per il notificante) si individua nel
momento di ricezione, anziché di spedizione. Da ultimo, è valida la consegna del plico da parte dell'
agente privato quando lo stesso sia stato incaricato da Poste Italiane: «La notificazione a mezzo posta è
validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un' agenzia privata di recapito,
qualora il notificante si sia rivolto all' ufficio postale, e l' affidamento del plico all' agenzia privata sia
avvenuto per autonoma determinazione dell' Ente Poste».
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Il processo estinto travolge la riscossione
L' estinzione del processo tributario, per
mancata riassunzione della causa (a seguito di
un giudizio di rinvio dalla Cassazione),
comporta il venir meno dell' effetto interruttivo
prodotto dal giudizio, in un' ottica di
prescrizione del credito erariale; r i m a n e
valido, unicamente, l' effetto interruttivo
istantaneo prodotto dalla proposizione dell'
atto introduttivo del giudizio (ricorso di primo
grado), con la conseguenza che il termine di
prescrizione ordinario (decennale) inizia a
correre proprio da tale data. Ragion per cui, se
si estingue il processo relativo all'
impugnazione di un avviso di accertamento, la
cartella emessa dopo l' estinzione è nulla, per
intervenuta prescrizione, se sono passati più
di dieci anni tra la proposizione del ricorso di
primo grado e la notifica della cartella stessa.
Sono le conclusioni che si leggono nella
sentenza n. 1667/18/15 della Ctp di Milano,
depositata lo scorso 19 febbraio nella
segreteria meneghina. Il giudice di prime cure
ha annullato una cartella di pagamento
emessa in relazione ad un credito erariale
derivante da un avviso di accertamento. L'
accertamento in parola era divenuto definitivo
a causa dell' estinzione del processo tributario,
instaurato in precedenza per l' impugnazione
del predetto avviso. L' estinzione si era verificata per la mancata riassunzione della controversia, dopo
la sentenza di rinvio della Cassazione, a seguito della quale entrambe le parti in causa (contribuente e
Agenzia delle entrate) erano rimaste inerti. La Ctp di Milano ha accolto il ricorso proposto dal
contribuente contro la cartella, pur mitigando la decisione con la compensazione delle spese, in ragione
della peculiarità della controversia. Nicola Fuoco La vertenza tributaria nasceva da un avviso di
accertamento, notificato oltre dieci anni fa dall' Agenzia delle entrate di Milano, cui seguiva la
tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente. In primo grado, l' atto veniva annullato,
decisione poi confermata dalla Ctr della Lombardia.
Sul ricorso per Cassazione proposto dalle Entrate, il giudice di legittimità rilevava la fondatezza delle
censure mosse nell' atto, emettendo una sentenza di rinvio alla Ctr per un nuovo esame del merito.
Nessuna delle due parti riassumeva la causa dinanzi all' organo di seconde cure, determinando l'
estinzione del processo e, di conseguenza, la reviviscenza e definitività dell' accertamento inizialmente
notificato. A questo punto, l' Agenzia procedeva all' iscrizione a ruolo delle somme derivanti dall'
accertamento, con seguente notifica della relativa cartella di pagamento da parte di Equitalia. Contro
tale atto, ricorreva nuovamente il contribuente in Ctp di Milano, eccependo dei vizi di decadenza e
prescrizione della pretesa, poiché l' iscrizione a ruolo e la notifica della cartella erano avvenute a
distanza di molti anni dalla notifica (e definitività, per estinzione del processo) dell' accertamento portato
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in esecuzione. L' eccezione relativa alla prescrizione ha fatto breccia nel pensiero della giudicante
commissione meneghina, che ha accolto il ricorso ed annullato la cartella di pagamento: «a giudizio di
questo Collegio, l' eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla parte ricorrente risulta fondata,
in quanto l' estinzione del processo elimina l' effetto permanente della interruzione della prescrizione
prodotta dalla proposizione del ricorso». La decisione del giudice di via Monti si fonda sulle disposizioni
recate dagli articoli 2943 e 2945 del codice civile, nella sezione che, appunto, disciplina la prescrizione
ordinaria decennale e le fattispecie interruttive della medesima: «la prescrizione è interrotta dalla
notificazione dell' atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o
esecutivo» (articolo 2493 c.c.); «se l' interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi
due commi dell' articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la
sentenza che definisce il giudizio» (articolo 2495, comma 2, c.c.); «se il processo si estingue, rimane
fermo l' effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell' atto interruttivo».
Dunque, facendo applicazione dei suddetti principi, la Ctp ha rilevato che il primo ricorso introduttivo
contro l' avviso di accertamento era stato proposto in data 2/2/2004, mentre la cartella di pagamento
impugnata (emessa dopo l' estinzione del processo) era stata notificata in data 9/9/2014, «ossia oltre il
termine decennale previsto dagli articoli 2493 e seguenti del codice civile». Da ciò, l' intervenuta
prescrizione della pretesa e la conseguente nullità della cartella di pagamento.
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Visti i timori sulla sostenibilità della fase Toro, scatta l' ora di un check­up del portafoglio.
Utility, la difesa è assicurata
La bassa volatilità fa ben sperare, soprattutto i cassettisti.
PAGINA A CURA DI LUIGI DELL' OLIO ­
Quanta parte degli effetti attesi dal Quantitative
easing è stata già scontata dai mercati
finanziari? È il quesito più gettonato in questi
giorni tra gli addetti ai lavori e la convinzione
diffusa è che le Borse abbiano inglobato
buona parte dei benefici che potranno arrivare
all' economia reale tra maggiore liquidità in
circolo, titoli di Stato ai minimi ed euro in calo
rispetto al dollaro. Così comincia a
serpeggiare qualche dubbio sulla sostenibilità
di questa lunga fase Toro e ci si interroga sull'
opportunità di un check­up di portafoglio.
A caccia di titoli difensivi. Fra i titoli a lungo
trascurati vi sono quelli del comparto utility
(come energia e gas) tradizionalmente
considerati difensivi dato che, anche in un
periodo di incertezza economica, le famiglie
devono riscaldare le case, illuminarle e così
via. Dunque si tratta di società che hanno
fatturati tendenzialmente stabili, che oggi
beneficiano rispetto al passato del calo dei
costi di approvvigionamenti dovuti al crollo dei
prezzi petroliferi. Non solo: rispetto ad altri
comparti difensivi, le utility hanno dalla loro
anche la prospettiva di un rimescolamento di
mercato che potrebbe aprire le porte a fusioni
e acquisizioni.
Uno studio realizzato da Accenture e Agici fa il punto sull' evoluzione del settore, alle prese con
cambiamenti strutturali il declino dei consumi di energia, la sovraccapacità produttiva, il calo dei
margini, le aspettative di clienti sempre più esigenti, nonché il basso costo del denaro. «Il settore ha
sofferto a lungo un ritardo nella capacità di innovazione e nell' introduzione delle più recenti tecnologie
digitali, rispetto ad altri settori», spiega Pierfederico Pelotti, responsabile utilities di Accenture. «La
capacità di innovare nei business convenzionali per raggiungere nuovi livelli di efficienza operativa e l'
identificazione di nuovi business su cui puntare, rappresentano i veri motori di crescita e di
miglioramento delle performance aziendali».
L' indagine identifica tre linee di sviluppo per le aziende del settore: viste le prospettive di una redditività
decrescente dei business regolati, diventa fondamentale garantire la massima efficienza operativa. In
secondo luogo diventa necessario sviluppare nuovi filoni di business, per esempio nei servizi per il
territorio e la cittadinanza. Due strade che impongono un cambiamento strategico delle risorse umane,
che devono essere in grado di gestire efficacemente la trasformazione organizzativa.
Verso un polo del Nord. A queste priorità si aggiunge la necessità di avviare un processo di
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aggregazioni con l' obiettivo di creare economie di scala e ridurre i costi di approvvigionamento.
Una prospettiva che è divenuta più concreta alla luce dell' ultima legge di Stabilità, che prevede benefici
sia per gli operatori, che potranno chiedere il prolungamento delle concessioni in essere in caso di
operazioni societarie quali fusioni e acquisizioni, sia per i comuni, che potranno utilizzare i proventi
derivanti dalle dismissioni totali o parziali al di fuori dei vincoli del Patto di Stabilità interno.
Da tempo si sostiene la necessità di mettere assieme un numero importante di società del settore
operanti nel Nord Italia, anche se finora i piani sono rimasti sulla carta per l' opposizione che arriva dai
territori in nome della difesa delle comunità locali, che spesso nasconde soprattutto il timore di perdere
potere e poltrone. Il modello preso a riferimento è quello della tedesca Rwe, nata dall' aggregazione di
un centinaio di municipalizzate e oggi divenuta uno dei big player mondiali con 55 miliardi di fatturato. Il
processo vedrebbe come attori principali A2A (nata dalla fusione tra le ex aziende municipali di Milano
e Brescia), Iren (che ha messo insieme Enìa, già frutto di un' aggregazione tra le municipalizzate di
Parma, Piacenza e Reggio Emilia, e Iride, nata dalla fusione tra Amga Genova e Aem Torino), Hera
(Bologna, Ravenna, Modena e un' altra quarantina di comuni dell' Emilia­ Romagna) e Acegas­Aps
(Padova e Trieste), destinata a diventare il leader italiano nello smaltimento rifiuti. «Il settore utility è al
centro di voci su possibili riaggregazioni, simili a quanto accade al comparto delle popolari bancarie per
l' appeal speculativo che questo tema comporta», sottolinea Gabriele Roghi, responsabile della
consulenza agli investimenti di Invest Banca.
«Le maggiori utility nate da fusioni di entità precedenti sono le maggiori indiziate per fare da poli
aggreganti», aggiunge, «mentre tra le medio piccole quella maggiormente apprezzata dagli analisti è
Ascopiave».
L' investimento nel comparto delle utility è adatto soprattutto ai cassettisti, dato che queste società sono
tendenzialmente meno volatili rispetto alla media di mercato e tendono a distribuire sotto forma di
dividendi buona parte degli utili accumulati: basti pensare che Snam, Terna e Iren presentano
attualmente un dividend/yield (rapporto tra valore azionario e dividendo atteso) superiore al 5%, un
rendimento tre volte e mezzo superiore a quello di un BTp decennale. Anche chi crede in una
continuazione della fase Toro dei mercati può investire una quota del portafoglio su questo comparto, in
ottica di stabilizzazione dell' investimento complessivo.
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Würth Phoenix assume 15 profili tecnici
Würth Phoenix, azienda software e di
consulenza del gruppo Würth, offre soluzioni
erp e crm su base Microsoft Dynamics, oltre a
sistemi per la forza vendita interamente
concepiti per l' utilizzo su tablet. Con sedi in
Italia, Germania e Ungheria, ha un' esperienza
internazionale nell' ambito business software e
una competenza pluriennale in commercio,
distribuzione e logistica. Per il 2015 l' azienda
software bolzanina, in continua crescita e alla
costante ricerca di personale qualificato, ha in
programma l' inserimento di circa 15 laureati
in informatica o in economia, preferibilmente
con un po' di esperienza nel settore
consulenza o It. «Aumenteremo il nostro
personale», afferma Hubert Kofler, ad di
Würth Phoenix, «del 10%. Le posizioni
principali da coprire sono consulenti e project
manager per le soluzioni erp e crm, oltre a
profili qualificati nella cosiddetta area dell' It
s y s t e m e service m a n a g e m e n t » . « I l
plurilinguismo», aggiunge Kathrin
Garbislander, responsabile hr, «rispecchia un
presupposto importante, ideale per fare
esperienza e sviluppare professioni orientate
al dialogo internazionale». Würth Phoenix ha
promosso di recente l' It­Recruiting Day, un
format innovativo per la ricerca di giovani
aspiranti informatici, con l' obiettivo di sviluppare nuovi talenti It. Per la ricerca di laureandi è attiva
anche una cooperazione con diverse università italiane. «Uno dei nostri principali fattori di successo
sono i nostri collaboratori, che rappresentano un elemento cruciale delle nostre attività e contribuiscono
in modo determinante, ambizioso e motivato allo sviluppo aziendale. I nuovi dipendenti vengono istruiti
attraverso training interni intensivi per poi continuare con una formazione continua». Gli interessati
possono candidarsi al sito www.wuerth­phoenix.
com/it/, carriera.
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Italia Oggi Sette
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La circolare di via Arenula che detta le regole al personale.
Polizia penitenziaria, Facebook a piccole dosi
Il ministero della giustizia detta le regole sull'
uso dei social network al personale dell'
amministrazione penitenziaria.
Con una circolare del 20 febbraio scorso, via
Arenula ha infatti fornito «precisazioni sull' uso
dei social network da parte del personale dell'
amministrazione penitenziaria», per evitare il
rischio di rivelare informazioni sensibili che
possono mettere a repentaglio la sicurezza
d e l l a s t e s s a amministrazione ( s i v e d a
ItaliaOggi del 2 marzo scorso).
Social come i giornali. Il ministero, anzitutto,
assimila i mezzi di diffusione del pensiero dei
social network, come Facebook, Twitter,
WhatsApp, blog, chat e forum di discussione,
alle dichiarazioni rese dal lavoratore a mezzo
degli strumenti tradizionali di comunicazione
pubblica d e l p e n s i e r o ( g i o r n a l i , r a d i o ,
televisione).
Quindi, ricorda al personale che il diritto di
manifestazione del pensiero e di critica in
costanza del rapporto di lavoro soggiace a
determinati limiti, esplicitazioni dei doveri di
fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori
ed alla missione istituzionale dell'
Amministrazione, che incombono al lavoratore
in quanto deducibili nella prestazione
lavorativa medesima, attinenti a: continenza
verbale, continenza sostanziale (verità dei fatti), rilevanza sociale delle dichiarazioni, rispetto allo status
del dichiarante e alla sua platea di riferimento.
La deontologia. Secondo la circolare, inoltre, dato che il «profilo privacy» scelto e adottato dal lavoratore
consente la visualizzazione dei suoi «post», commenti, video e foto, anche a una cerchia di utenti aperta
e indeterminabile, il dipendente, qualora violi la riservatezza e procuri danno all' immagine, alla
continuità e alla regolarità dell' azione dell' amministrazione, soggiace a valutazioni di ordine
deontologico e ad azioni di responsabilità disciplinare.
A questo proposito, il ministero richiama i doveri cui sono tenuti i dipendenti pubblici, contenuti nei
codici deontologici di ciascuna categoria professionale. Ovvero: il dpr n. 62/2013, recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
numero 165. Tra cui, l' art.
2, comma 3. «Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all' immagine della pubblica amministrazione».
Altra disciplina di riferimento è il decreto del presidente della repubblica n. 82/1999, recante invece il
regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, all' art.
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Enti locali
10: «Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a
professionalità, imparzialità e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di
responsabilità ed astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio
al corretto adempimento dei compiti istituzionali».
Infine, la circolare richiama la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d' Europa del
gennaio 2006 sulle regole penitenziarie europee.
©Riproduzione riservata.
GABRIELE VENTURA
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna
FAENZA­MODIGLIANA, DUOMO IN FESTA PER L' INSEDIAMENTO DI MONSIGNOR
MARIO TOSO.
Saluto ai fedeli: «Il vostro vescovo c' è»
Il predecessore Stagni: «Questo sarà un dono per la nostra Chiesa»
NON È CADUTO nel vuoto l' invito del
vescovo emerito monsignor Claudio Stagni a
vivere con gioia il rinnovamento alla cattedra
episcopale della diocesi di Faenza­
Modigliana. Ieri, in piazza Martiri della Libertà,
il popolo di Dio si è assiepato di fronte alle
gradinate della Cattedrale di Faenza per l'
incontro col nuovo vescovo salesiano,
monsignor Mario Toso. Un' attesa di gioia e
partecipazione dei rappresentanti di
parrocchie, associazioni e movimenti della
comunità credente e non credente di Faenza
«presenza consapevole dell' importante valore
ha detto il sindaco Giovanni Malpezzi e del
servizio svolto dal pastore della Chiesa
Cattolica».
Alle 16 l' ingresso del vescovo accolto sulla
gradinata del Duomo dal sindaco Malpezzi, i
sindaci dei Comuni della Diocesi e il
presidente della Provincia Claudio Casadio, il
prefetto Francesco Russo, con i figuranti del
Palio del Niballo a fare da cornice alla
cerimonia. Tantissime le altre figure
istituzionali e autorità presenti insieme a una
comunità allargata dall' alto Mugello alla Bassa Romagna (da Marradi ad Alfonsine) riunita per l'
affettuoso benvenuto, e in preghiera con una sessantina fra amici e parenti del vescovo giunti dal
Veneto in pullman per l' importante momento.
«Sembra un angelo dice un' estasiata Giusi Frulli Antiocheno siete fortunati il vescovo Mario è una
persona meravigliosa come papa Francesco.» Giusy a Campodarsego (in provincia di Padova) è una
vicina di casa degli anziani genitori di monsignor Toso: Giovanni (95 anni) e la mamma Genoveffa (89).
Presente invece il fratello Livio con la moglie e le tre figlie, nipoti del vescovo.
NEL SUO messaggio di saluto alla diocesi di Faenza­Modigliana, Toso ha citato una frase di san
Giovanni Bosco fondatore dei salesiani (quest' anno ricorre il bicentenario della nascita). «Chi prega si
occupa della cosa più importante di tutte» e il carisma di don Bosco rivive quest' anno a Faenza con l'
arrivo del presule salesiano. «Ci piace vedere un gesto di protezione da parte di san Giovanni Bosco ha
detto il vescovo emerito Stagni accogliendo il suo successore insieme al Venerabile salesiano faentino
monsignor Vincenzo Cimatti, il don Bosco' del Giappone, di cui ricorre quest' anno il 50° della morte.
San Giovanni Bosco venne a Faenza nel maggio 1882 ha aggiunto Stagni per sostenere l' apertura dell'
Istituto Salesiano, e per oltre cento anni ha formato generazioni di giovani a Faenza». Il carisma del
santo piemontese e grande educatore dei giovani coincide con l' arrivo di Toso «che il nostro popolo
accoglie come l' inviato di Dio nella continuità della successione apostolica e nel servizio alla Chiesa
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna
universale per promuovere giustizia e pace ha proseguito Stagni . Questo sarà un dono per la nostra
Chiesa, in una rinnovata apertura missionaria». «Sono conquistato dalla calorosa accoglienza in uno
degli scenari più belli d' Italia ha detto monsignor Toso dal sagrato del Duomo l' ideale comunitario
europeo è coltivato anche in questa città nella comunione del vero processo d' integrazione, senza di
ciò si perderebbe il senso di volersi bene». RIVOLGENDOSI poi a famiglie in difficoltà, anziani in
solitudine e giovani disoccupati «il vostro vescovo c' è» assicurando il proprio impegno insieme all'
autorità politica a tradurre in concreto il progetto del bene comune che la città di Faenza invoca. «In una
democrazia che appare sempre più spesso a bassa intensità ha aggiunto l' invito del vescovo è di non
estraniarsi ai problemi della gente e in questa terra già luminosa di esperienze cooperative si deve far
fermentare un cattolicesimo più attivo verso un umanesimo più sereno e pacifico». In chiusura la lettura
del messaggio del cardinale Tarcisio Bertone e i ringraziamenti di Mario Toso per la vicinanza fraterna
di presuli e porporati che hanno condiviso il momento, in particolare a monsignor Stagni «che mi
consegna una chiesa viva». Margherita Rondinini.
RONDININI MARGHERITA
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Pagina 7
Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna
ALA D' ORO DI LUGO.
L' appetito dell' imperatore'
QUESTA sera alle 20, nel ristorante dell' Hotel
Ala d' Oro, la storia diventa protagonista di
Caffè Letterario con Franco Cardini che
presenterà il suo ultimo libro L' appetito dell'
imperatore' edito da Mondadori. Sarà una vera
e propria cena con l' autore con tanto di menù
storico preparato seguendo il ricettario del
libro. Al tavolo con Franco Cardini, lo storico
ravennate Paolo Cavassini.
D a l l ' u l t i m o p a s t o d i San Francesco alla
sontuosa tavola di Honoré de Balzac, dai cibi
raffinati del banchetto del Gran Khan alle uova
con cipolle e scalogno care a Napoleone,
passando per tre deliziosi intermezzi sul caffè,
le castagne e i tartufi, Franco Cardini mette in
campo la sua duplice esperienza di storico e
di gourmet: e ci regala un libro appassionante,
documentato, pieno di profumi e di curiosità.
SPAZIANDO dal Medioevo ai totalitarismi
novecenteschi e non solo, Cardini torna alla
narrativa con una serie di racconti gustosi, che
sono anche un' illuminante testimonianza di
come la cultura materiale sia specchio dello
spirito di ogni popolo. Ogni racconto è
corredato da un' indicazione delle fonti e dalle ricette che lo stesso Cardini ha sperimentato nella sua
cucina fiorentina.
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
Corriere di Romagna Ravenna
In margine alla bella mostra "Modernità del disegno tra Romagna e Toscana 1880­1914" in
corso a Castrocaro.
Bagnacavallo­Firenze e ritorno
Giuseppe Rambelli fra ritrattistica e tematiche post ­macchiaiole.
Nello splendido scenario del Padiglione delle
feste di Castrocaro, uno dei migliori esempi
dell' arte italiana del Ventennio, capolavoro di
Tito Chiti, è in corso la mostra "Modernità del
disegno tra Romagna e Toscana 1880­1914"
realizzata da Paola Babini e Beatrice
Sansavini.
In esposizione ci sono i disegni di maestri
toscani come Giovanni Fattori, Telemaco
Signorini, Arturo Moradei e Lorenzo Viani,
assieme a molti illustri romagnoli fra i quali
risaltano Silvestro Lega, Domenico Baccarini,
Gino Barbieri, Ercole Drei, Francesco Nonni,
Alessandro e Vittorio Guaccimanni, Domenico
Miserocchi, Giovanni Marchini, Angelo Torchi,
Fortunato Teodorani e Cesare Camporesi. Nel
gruppo figura anche Giovanni Boldini,
presente con due pregevoli schizzi, nel ruolo
di ospite d' onore per i frequenti contatti avuti
con gli artisti romagnoli e fiorentini e piccola
appendice della grande mostra a lui dedicata
in corso ai Musei di San Domenico di Forlì.
L' evento di Castrocaro riserva alcune
sorprese come la riscoperta del talento
straordinario di Giuseppe Rambelli
(Bagnacavallo 1868 ­ Torre di Traversara
1954). Il pittore cattura subito l' attenzione dei
visitatori per un paio di tele importanti, il
"Ritratto della contessa Gamberini Cavallini" del 1908 e quello, straordinariamente moderno, del marito
della nobildonna, il pittore ravennate Gioacchino Gamberini, eseguito otto anni prima.
A questi si aggiungono una serie di disegni e un prezioso album di appunti eseguiti col lapis e all'
acquerello. La rivalutazione di questo pittore si deve principalmente a Diego Galizzi e Orlando Piraccini,
"archeologi" della memoria artistica romagnola degli ultimi due secoli, grazie alla mostra "Giuseppe
Rambelli, un pittore ritrovato tra Romagna e Toscana " realizzata nel 2009 nel Museo delle Cappuccine
di Bagnacavallo dove è conservata molta della sua produzione pittorica e grafi ca. Si tratta dell' unica
consistente retrospettiva dedicata all' artista dopo quella del 1955 organizzata dalla sua città natale ad
un anno dalla morte.
Seguendo gli "Appunti per una biografia" pubblicato da Diego Galizzi sul catalogo della mostra del 2009
(Grafiche Morandi, Fusignano), si scopre che Rambelli dimostra un talento precoce per il disegno e
incoraggiato dalla madre, viene avviato prima alla Scuola tecnica comunale di Lugo, poi all' Istituto
tecnico di Firenze propedeutico per l' iscrizione all' Accademia di belle arti che avviene nel 1885. Qui
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
Corriere di Romagna Ravenna
riceve una solida preparazione da Antonio Ciseri e Giuseppe Ciaranfi, due insegnanti che praticano una
pittura profondamente realista applicata principalmente ai temi storici, religiosi e al ritratto.
L' incontro che darà una svolta al suo stile è quello con Giovanni Fattori, alla scuola del quale apprende
l' importanza dello studio della natura, del lavoro e della vita quotidiana ripresi dal vero e il valore della
tradizione pittorica toscana abbracciando con i suoi "compagni di scuola" come Giovanni Magni,
Giuseppe Bartolena e Plinio Nomellinil, le tematiche post macchiaiole più tipiche.
Nascono così i paesaggi con i contadini e le scene di vita quotidiana che diventano una caratteristica
della sua produzione.
La frequentazione di Silvestro Lega ne rafforza l' ispirazione e gli permette di perfezionare ulteriormente
il suo stile.
La ritrattistica resta però la grande passione di Rambelli ed è proprio questa la disciplina che sviluppa
con maggiore dedizione e per la quale ottiene il maggior successo, specie dopo i viaggi di studio in
Campania ed in Francia. Uno dei primi ritratti che esegue è proprio quello del collega Gamberini in
mostra a Castrocaro. Espone più volte a Firenze, poi a Torino e a Milano.
Nel 1901 lo troviamo all' Esposizione romagnola di belle arti di Rimini con il ritratto dal titolo foscoliano
"Corrispondenza di amorosi sensi" che ottiene la medaglia d' oro e negli anni successivi è a Lugo e a
Ravenna. Riceve commissioni dall' estero e molta della sua produzione è fuori dai confini italiani.
Tramite l' amicizia della contessa Gamberini, membro autorevole della Società teosofica italiana,
Rambelli aderisce a questa dottrina che riconosce le proprie finalità nella fratellanza universale dell'
umanità, senza distinzioni di sorta, proiettata nella rivalutazione della natura e delle potenzialità umane
e risulterà capace di influire in modo determinante sullo sviluppo dell' arte moderna.
Alla fine del 1928 lascia Firenze per ritirarsi a Torre di Traversara nella sua villa che andrà distrutta dai
cannoni alleati, per la ricostruzione della quale dovrà vendere gran parte delle sue opere salvate. In
questo ritiro nella sua Romagna, continua il suo lavoro solitario, producendo principalmente pastelli e
disegni sempre di estrema qualità. (s.s.
)
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16 marzo 2015
Pagina 59
Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
Corriere di Romagna Ravenna
LE OPERE DI GIUSEPPE RAMBELLI
Qui sopra: 1939, "La battaglia del grano",
collezione Banca dell' Adriatico, Intesa ­San
Paolo, Pesaro A sinistra: 1908, "Ritratto della
Contessa Gamberini Cavallini" (particolare),
Museo Civico delle Cappuccine,
Bagnacavallo, in mostra a Castrocaro Sotto il
titolo a sinistra: 1901, "Corrispondenza di
amorosi sensi", Consiglio dei Ministri, Roma
Ancora sotto il titolo, a destra: "Bambina che
ramazza", Museo delle Cappuccine,
Bagnacavallo, in mostra a Castrocaro.
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La Voce di Romagna
La Voce di Romagna Ravenna
CULTURA Tra i luoghi che saranno visitabili c' è anche Palazzo Grossi a Castiglione. A Faenza
apre un palazzo privato.
Giornate Fai: gli studenti saranno i ciceroni
E' stata presentata sabato in Municipio a
Ravenna la XXIII edizione delle Giornate Fai di
Primavera. In occasione di queste due
giornate sarà possibile visitare beni artistici e
culturali solitamente non aperti al pubblico,
con la guida d' eccezione dei giovani
Apprendisti Ciceroni®: gli studenti delle scuole
di Ravenna e provincia che hanno studiato a
fondo i beni protagonisti delle Giornate di
Primavera, per fare da guida ai visitatori.
Questi i luoghi aperti: a Ravenna, Palazzo
Rasponi (Piazza J.
Kennedy ­sabato 21 e domenica 22 ore 10.00 ­
12.00/15.00 ­ 18.00) ospiterà anche gli
interventi musicali degli studenti dell' Istituto
"G.Verdi", impegnati in un programma
dedicato alla musica del Settecento, che farà
da colonna sonora alle visite guidate.
Sabato 21 alle 16.30: Quartetto d' archi F. J.
Haydn (1732­1809) Quartetto Op. 77 n. 1 in sol
maggiore; domenica 22 alle ore 11: Quartetto
di fiati W. A. Mozart (17561791) dal
Divertimento K 251F. J. Haydn (1732­1809)
Divertimento in SI b maggiore.
A Castiglione di Ravenna, un luogo di
particolare interesse, vero e proprio gioiello
abbandonato, Palazzo Grossi (Via G. Zignani)
sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 18. A Cervia sarà invece visitabile la Torre di San Michele (Via Evangelisti, 4),
residenza fortificata del Cinquecento, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. A Faenza
sarà possibile visitare l' unico bene privato, l' Albergo Vittoria (Corso Garibaldi, 23): il suo aspetto unico,
che racchiude stili architettonici e decorativi diversi, potrà essere ammirato sabato e domenica dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Infine, a Lugo, sarà possibile effettuare un esclusivo percorso di visita
ai Nuovi restauri della Rocca Estense (Piazza dei Martiri, 1), sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Una presentazione al pubblico si terrà giovedì 19 marzo alle
20.30, presso la Sala Riunioni della Cassa di Risparmio e Banca del Monte, Via Manfredi, 10.
"Le Giornate di Primavera ­ nelle parole dell' assessore comunale all' ambiente Guido Guerrieri ­ ci
portano ogni anno a scoprire nuovi gioielli, luoghi di grande valore e bellezza che non riescono a trovare
un adeguato percorso di recupero e di utilizzo".
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16 marzo 2015 - Unione dei Comuni della Bassa Romagna