FIOS-00102014-20140201
Nobis Compagnia di Assicurazioni
Contratto di Assicurazione
Orizzonti Sereni
Fascicolo Informativo
EDIZIONE: Febbraio 2014
VERSIONE: 01.02.14
IN VIGORE DAL 01.02.2014
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a.
b.
la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
le Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta
di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e operativa:
10071 Borgaro T.se via Lanzo, 29 - tel. 011 4518708 - fax 011 4518730
E-mail [email protected]
Capitale sociale €8.000.000,00 i.v. - Registro Imprese C.C.I.A. di Torino
c.f. p.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.
A1
Assicurazione multigaranzia rami danni per l’autoveicolo Pag. 4
A2
Definizioni Pag. 7
B
Condizioni AssicurativePag. 8
ISezione FurtoPag. 8
II
Sezione Indennità di ricovero Pag. 9
III
In caso di SinistroPag. 10
IV
AssistenzaPag. 11
V
Normativa contrattualePag. 14
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Indice
A1
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIGARANZIA RAMI INFORTUNI, ALTRI DANNI AI BENI,
ASSISTENZA PER LA PERSONA (Art. 185 Decreto Legislativo 7
Settembre 2005 N. 209)
PREMESSA
PREMESSA
Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze
dell'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente
fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione..
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione)
e all’Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione
del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
(pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti
e sugli obblighi contrattuali.
Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della
sottoscrizione del contratto.
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 - Informazioni generali
Sede Legale e Operativa
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Telefono 011 4518708
Fax 011 4518730
Sito Internet www.nobisassicurazioni.it
Email [email protected]
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621
del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A.
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Sulla base del Bilancio 2012 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 6,71 milioni di Euro di cui
5,0 milioni per capitale sociale e 1,71 milioni per totale di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31
dicembre 2012, è di 3,78.
3 - Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme
di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.
4 - Durata del contratto
Il contratto ha durata biennale senza tacito rinnovo. Le singole adesioni hanno durata annuale senza tacito rinnovo.
5 - Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni
La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente: Artt. 1, 6 – Oggetto dell’Assicurazione, Artt. 4, 8, 19 –
Esclusioni, Art. 10 – Persone non assicurabili.
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B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
AVVERTENZE:
a. Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie
stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Gli articoli delle condizioni di
assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: Art. 11 – Obblighi dell’assicurato – Sezione III;
Art. 20 – Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenze – Sezione V; Art. 22 – Pagamento del premio e decorrenza
della garanzia – Sezione V.
b. Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere il modulo di polizza.
c. Non sono presenti franchigie e scoperti.
6 - Dichiarazioni da parte dell’assicurato in merito alle circostanze del
rischio - nullità
AVVERTENZE:
•
•
Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero
comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione.
Ai sensi dell’art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di
esistere prima della conclusione del contratto.
7 - Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio. La mancanza di comunicazione
8 - Premi
Il pagamento del premio biennale dev’essere versato in un’unica soluzione.
9 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l’indennizzo entro e
non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Durante l’istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell’indennizzo, deve dare comunicazione, tramite
raccomandata all’Intermediario e/o all’Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L’Impresa di
assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.
10 - Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
11 - Regime fiscale
Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali:
• del 22,25% per le garanzia Altri danni ai beni
• del 2,5% per la garanzia Infortuni
• del 10% per la garanzia Assistenza
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI
12 - Sinistri - liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZE:
Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 11 – Obblighi
dell’assicurato; 15 – Pagamento dell’indennizzo; 19 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni.
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o
la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 4518744
Fax: 011 4518730
E-mail: [email protected]
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13 - Reclami
Nel caso l’esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di
interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45)
giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela Utenti,
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Oppure Fax 06-42133426/06-42133353
Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’IVASS, deve contenere:
a. nome, cognome e domicilio della reclamante,
b. l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato,
c. breve descrizione del motivo di lamentela,
d. copia del reclamo presentato all‘Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa,
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’ IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che
permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire l’Autorità Giudiziaria.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all’IVASS. L’IVASS riporta
sul suo sito Internet - www.ivass.it - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli
stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono
rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.
Informativa in corso di contratto
L’Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle
informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione
del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota Informativa.
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Il Rappresentante Legale
Presidente ed Amministratore Delegato
Salvatore Passaro
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Glossario
ABITAZIONE/DIMORA
ABITUALE
E’ la residenza anagrafica dell’Assicurato
ANIMALE DOMESTICO
Ai sensi di polizza si intendono tali esclusivamente cani e gatti di qualsiasi razza e taglia
APPARTAMENTO
Porzione di più ampio fabbricato costituito da 2 o più unità abitative, ciascuna con proprio ingresso
interno, che in tutto o in parte abbiano l’accesso comune dall’esterno del fabbricato stesso
ASSICURATO
E’ il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione
COMPAGNIA
Nobis Assicurazioni S.p.A., indicata anche semplicemente come Nobis
CONTRAENTE
E’ il soggetto che stipula il contratto, paga il premio dell’assicurazione ed esercita i diritti contrattuali
CRISTALLI
Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale
DENARO
Valuta a corso legale nazionale
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si propaga
con elevata velocità
ESTORSIONE
Consegna delle cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta verso l’Assicurato e/o i suoi
familiari e/o altre persone (Art. 629 Codice Penale)
FRANCHIGIA
Importo minimo stabilito contrattualmente (o percentuale minima applicata al capitale assicurato) che
resta a carico dell’Assicurato per ogni danno risarcibile a termini del presente contratto
FURTO
Sottrazione di cose mobili a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri (Art. 624 Codice Penale)
INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi
o propagarsi
INDENNIZZO
E’ la somma dovuta a termini di polizza dalla Nobis in caso di sinistro
INFORTUNIO
E’ il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente
constatabili
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile
POLIZZA
E’ il documento che comprova l’esistenza del contratto di assicurazione
PREMIO
E’ la somma dovuta dal Contraente alla Nobis per ottenere la garanzia assicurativa
RAPINA
Sottrazione di cose mobili mediante violenza o minaccia alle persone (Art. 628 Codice Penale)
SCASSO
Forzamento o rottura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura dei locali e degli eventuali
mezzi di custodia contenenti le cose assicurate ovvero apertura di una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali
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A2
SCIPPO
Furto commesso strappando la corsa mobile di mano o di dosso alla persona
SCOPERTO
Percentuale stabilita contrattualmente che resta a carico dell’Assicurato per ogni danno risarcibile a
termini del presente contratto
SINISTRO
E’ il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOMMA/CAPITALE
ASSICURATO
E’ il limite massimo di indennizzo
TRUFFA
E’ il ricavare illecito profitto ingannando qualcuno con raggiri
B
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze,
nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con
formato del carattere “grassetto” e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
sezione
I
FURTO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione Furto - Pensione e ritiro Bancomat
Nobis indennizza all’Assicurato, nei limiti di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, la sottrazione da parte di terzi di quanto
prelevato da bancomat (a qualsiasi titolo) o in Posta a titolo di pensione, a condizione che l’evento si sia verificato e venga denunciato
alla Pubblica Autorità entro le ore 24,00 del ritiro, in caso di:
a. furto con scasso, purché gli autori del furto si siano introdotti nell’abitazione o in diverso locale momentaneamente
occupato dall’Assicurato anche durante i periodi di villeggiatura, violandone le difese esterne mediante scasso; la
semplice rottura di vetri non antisfondamento non costituisce scasso;
• furto commesso attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;
• furto, quando il denaro oggetto della copertura è temporaneamente affidato a terzi per motivi di sicurezza. Questa
estensione è valida a condizione che la perdita sia avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che
le contengono. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro e per anno;
• furto avvenuto all’aperto a seguito di malore della persona derubata;
b. Rapina avvenuta all’aperto, in locali con libero accesso al pubblico e/o nella propria abitazione o in diverso locale momentaneamente
occupato dall’Assicurato anche durante i periodi di villeggiatura, anche nel caso in cui vengano prelevate dall’esterno le persone
sulle quali viene fatta violenza o minaccia e siano successivamente costrette a recarsi all’interno dei locali stessi.
c. Estorsione purché tanto la minaccia o la violenza, quanto la consegna del denaro oggetto della copertura, siano poste in
atto all’aperto, in locali con libero accesso al pubblico e/o nella propria abitazione o in diverso locale momentaneamente
occupato dall’Assicurato anche durante ii periodi di villeggiatura, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o
minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
d. Scippo con violenza, avvenuto all’aperto con sottrazione rapida e violenta del denaro che l’Assicurato tiene in mano o
addosso.
Nel caso in cui il denaro sottratto a seguito di furto, rapina, estorsione o scippo con violenza, venga recuperato in tutto
o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuta notizia, nel qual caso lo stesso spetta
alla Nobis se questa ha indennizzato integralmente la perdita.
Se invece la Nobis ha indennizzato solo in parte la perdita, l’Assicurato ha facoltà di conservare il denaro previa restituzione
dell’indennizzo ricevuto. Infine in caso di somme sottratte recuperate anteriormente al pagamento dell’indennizzo, Nobis
risponderà esclusivamente della differenza fra quanto in possesso dell’Assicurato al momento dell’evento e quanto
eventualmente recuperato.
Art. 3 - Franchigie e scoperti
Per la presente garanzia non sono previste franchigie ne’ scoperti.
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Art. 2 - Recupero della refurtiva
Art. 4 - Esclusioni
Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i danni:
a. agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
b. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere a
norma di legge, comprese quelle con lui coabitanti e quelle incaricate della sorveglianza delle cose assicurate e, qualora
non sia una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata;
c. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del furto o della rapina (salvo che sia
assicurato anche il contenuto del settore incendio);
d. a cose riposte all’aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli di uso comune;
e. riferiti a beni aventi valore affettivo indipendentemente dalla materialità degli stessi.
f. determinati da atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con
tali eventi;
g. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione del
nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o
con la detenzione di sostanze radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
h. verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi Autorità di
diritto o di fatto;
i. i furti avvenuti con destrezza;
l. le truffe;
m. i furti avvenuti nell’abitazione senza effrazione dei mezzi di chiusura/sicurezza, tranne per i casi contemplati nell’oggetto
dell’assicurazione;
n. ogni evento non documentabile.
Art. 5 - Altre assicurazioni
In caso di altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la
presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto a tali somme ma sempre con il limite per anno e per evento
di € 2.000,00.
sezione
II
Indennità da ricovero
Art. 6 - Oggetto dell’assicurazione - Indennità da ricovero da infortunio
La copertura prevede un indennizzo forfettario (indipendentemente dalla lesione subita) di € 500,00 per evento e per anno, nel caso
in cui a seguito degli eventi di cui all’Art. 1 – “Oggetto dell’assicurazione Furto – Pensione e ritiro Bancomat”, sia Derivata una lesione
fisica che abbia comportato il ricovero dell’Assicurato di almeno una notte in struttura ospedaliera o di pronto soccorso.
Art. 7 - Franchigia per ricovero da infortunio
Per la presente garanzia non sono previste franchigie ne’ scoperti.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a. Da qualsiasi evento non previsto dall’Art. 1 - “Oggetto dell’assicurazione - Furto Pensione e ritiro Bancomat”;
b. Da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
c. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere a
norma di legge, comprese quelle con lui coabitanti e quelle incaricate della sorveglianza delle cose assicurate e, qualora
non sia una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata.
d. Sono comunque esclusi i casi di ricovero dovuti per malattia a meno che la stessa non sia direttamente riconducibile –
quale causa scatenante – all’evento (al solo scopo esemplificativo, infarto agevolato dallo spavento, ictus conseguente
a caduta e dovuto ad aneurisma).
Art. 9 - Limiti di età
L’età massima assicurabile è 85 anni.
Le Parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 85° anno di età dell’Assicurato, possono recedere
dall’assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 60 giorni.
Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva
scadenza annuale del premio.
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Art. 8 - Esclusioni
Art. 10 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da
alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché
le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco-depressive o stati paranoici.
L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
sezione
III
IN CASO DI SINISTRO
Art. 11 - Obblighi dell’Assicurato (per i settori Furto e Infortuni)
In caso di sinistro l’Assicurato/Contraente deve:
fare quanto gli sia possibile per evitare o diminuire il danno;
dare avviso all’ Agenzia Nobis alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando si sia
venuti a conoscenza del sinistro ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, a mezzo raccomandata, telegramma o fax.
L’inadempienza di quanto sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915
del Codice Civile.
In tutti i casi previsti dalla legge, andrà sporta denuncia scritta all’Autorità competente, specificando le circostanze dell’evento
e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all’Agenzia o alla Compagnia;
l’Assicurato deve conservare tracce e residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere per questo alcun diritto ad
indennità; Nobis ha il diritto di richiedere i residui delle cose indennizzate, non ottemperando a questo obbligo, l’Assicurato
può perdere il diritto all’indennizzo;
Più specificamente, per la sezione Furto e ferme le modalità precedentemente descritte, l’Assicurato deve adoperarsi immediatamente
per il recupero delle cose sottratte e per la custodia di quelle rimaste.
l’Assicurato, al fine di ottenere l’indennizzo deve presentare:
• Per la parte Furto (compresi rapina, estorsione e scippo):
–– copia della ricevuta bancomat o di documentazione attestante il prelievo da carta bancomat intestata all’Assicurato;
–– copia della documentazione attestante la data di ritiro della pensione;
–– copia della denuncia fatta alle Autorità competenti.
• Per la parte Infortuni:
–– Copia della cartella clinica o de altra documentazione attestante il ricovero.
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Compagnia nei limiti di quanto previsto all’Articolo 1914
C.C.
Art. 12 - Esagerazione dolosa del danno
L’esagerazione dolosa del danno, la produzione di documenti menzogneri o fraudolenti, l’alterazione delle tracce del reato
da parte dell’Assicurato/Contraente comporta la perdita del diritto di indennizzo.
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla
Compagnia ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza
però alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche
su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Nobis e dell’Assicurato
in parti uguali.
La Compagnia rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, la spesa e gli onorari di competenza del perito che
l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed
onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Art. 14 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro
esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il
Contraente ha adempiuto agli obblighi a lui spettanti;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore delle stesse al momento del sinistro;
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Art. 13 - Valutazione del danno
d. procedere alla stima e liquidazione del danno nei limiti contrattuali stabiliti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti C) e D) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin d’ora a qualsiasi
impugnativa, salvo in caso di lodo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi
azione di eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Resta valida la perizia collegiale anche se uno dei periti rifiuta di sottoscriverla, il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti
nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 15 - Pagamento dell’indennizzo
Nobis liquida gli indennizzi che risultino dovuti previa verifica dell’operatività della garanzia, dopo aver ricevuto appropriata
documentazione e compiuti gli accertamenti del caso.
In fase successiva, Nobis ne da’ comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro
15 giorni.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
Art. 16 - Limite di indennizzo
La Nobis non pagherà in nessun caso una somma maggiore di quella assicurata.
sezione
IV
ASSISTENZA
PREMESSA
La Compagnia presta il servizio di assistenza in collaborazione con IMA Servizi S.c.a.r.l.– Piazza Indro Montanelli, 20 — 20099 Sesto
San Giovanni (Mi).
DEFINIZIONI SPECIFICHE DI ASSISTENZA
assicurato
è il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
estensione
territoriale
Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano
infortunio
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile
malattia
il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa
sinistro
Il contratto di assicurazione
struttura
organizzativa
la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti
i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Polizza, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per
incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni
previste in Polizza
Art. 17 - Assistenza medica
a. Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assicurato necessiti valutare il proprio stato di salute, potranno contattare 24h/24 i medici della Struttura Organizzativa
e chiedere un consulto telefonico. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.
b. Invio di un medico in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione a), l’Assicurato necessiti
di un medico generico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad
inviare al domicilio, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati
ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro
medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 2 volte per
anno assicurativo.
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Orizzonti sereni
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
c. Rientro al domicilio a seguito dimissione ospedaliera
Qualora l’Assicurato convalescente, dopo un ricovero di almeno sette giorni presso una struttura sanitaria, come da foglio di
dimissioni, sia impossibilitato a rientrare alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d’intesa con
i medici curanti, provvederà a organizzare il trasporto in ambulanza. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico i costi del
percorso complessivo (andata/ritorno) per un massimo di 50 km. La presente prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte
per anno assicurativo.
d. Monitoraggio del ricovero ospedaliero
A seguito di ricovero ospedaliero per infortunio e/o malattia e su richiesta dell’Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa
stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti sul posto allo scopo di seguire l’evoluzione clinica della sua patologia,
informando i familiari dell’evoluzione della stessa. La prestazione è fornita previa autorizzazione scritta dell’Assicurato rilasciata al
reparto di degenza, in conformità alla normativa sulla privacy D.lgs. 196/2003.
e. Custodia animali
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero di almeno sette giorni in
Istituto di Cura, come da foglio di dimissioni, e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia
impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo
a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di € 200,00 (Iva inclusa) complessivi per sinistro e per periodo di
assicurazione. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire
della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
a. Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assicurato necessiti valutare il proprio stato di salute, potranno contattare 24h/24 i medici della Struttura Organizzativa
e chiedere un consulto telefonico. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.
b. Invio di un medico in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione a), l’Assicurato necessiti
di un medico generico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad
inviare al domicilio, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati
ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro
medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 2 volte per
anno assicurativo.
c. Rientro al domicilio a seguito dimissione ospedalieraQualora l’Assicurato convalescente, dopo un ricovero di almeno sette
giorni presso una struttura sanitaria, come da foglio di dimissioni, sia impossibilitato a rientrare alla propria abitazione, la Struttura
Organizzativa, tramite i propri medici e d’intesa con i medici curanti, provvederà a organizzare il trasporto in ambulanza. La
Struttura Organizzativa terrà a suo carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno) per un massimo di 50 km. La presente
prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.
d. Monitoraggio del ricovero ospedaliero
A seguito di ricovero ospedaliero per infortunio e/o malattia e su richiesta dell’Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa
stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti sul posto allo scopo di seguire l’evoluzione clinica della sua patologia,
informando i familiari dell’evoluzione della stessa. La prestazione è fornita previa autorizzazione scritta dell’Assicurato rilasciata al
reparto di degenza, in conformità alla normativa sulla privacy D.lgs. 196/2003.
e. Custodia animali
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero di almeno sette giorni in
Istituto di Cura, come da foglio di dimissioni, e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia
impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo
a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di € 200,00 (Iva inclusa) complessivi per sinistro e per periodo di
assicurazione. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire
della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
f. Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata
superiore a sette giorni, necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, secondo prescrizione del medico
curante, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire
un’assistenza infermieristica specializzata, per un totale di 5 accessi (della durata ciascuna di un’ora) per anno, esclusivamente
nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita 24 ore su 24.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della
prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.
g. Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio
In alternativa alla prestazione “Assistenza Infermieristica post-ricovero”, qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o
di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a sette giorni, necessiti di assistenza
fisioterapica, la Struttura Organizzativa, secondo prescrizione del medico curante, al fine di consentire la continuazione di terapie
domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza fisioterapica specializzata, per un totale di
5 accessi (della durata ciascuna di un’ora) per anno, esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La
prestazione viene fornita dalle ore 8 alle ore 18, dal lunedì al venerdì.
h. Collaboratrice familiare
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata
superiore a cinque giorni, necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di
conduzione della propria abitazione nell’arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa metterà a
disposizione una collaboratrice familiare, salvo disponibilità, tenendone a proprio carico il costo per un totale di 5 ore per sinistro
e per anno.
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Orizzonti sereni
Art. 18 - Assitenza medica e a domicilio (alternativa all’Assistenza Medica)
i.
l.
Servizio spesa a casa in Italia
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di infortunio immobilizzante, potrà richiedere alla
Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo
di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi a quanto per suo
conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all’anno.
Noleggio presidi ortopedici in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di prescrizione medica, necessiti di presidi ortopedici e non possa allontanarsi dalla propria
Abitazione per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa
prescrizione medica presso l’Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. La prestazione
viene fornita per 2 volte nel corso della durata annuale della copertura.
Il costo del noleggio dei presidi ortopedici è a carico dell’assicurato.
Art. 19 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del
nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c. dolo dell'Assicurato;
d. suicidio o tentato suicidio;
e. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai,
salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e
gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f. malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal
puerperio;
g. infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
h. malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di
stupefacenti e allucinogeni;
i. le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Nobis non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale
è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Nobis si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al
diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Nobis decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura
Organizzativa al verificarsi del sinistro.
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i
medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei
magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che
chiameranno il numero verde:
800-102.103
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
Il tipo di assistenza di cui necessita
Nome e Cognome
Indirizzo del luogo in cui si trova
Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione
ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi,
fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare
esplicitamente l'effettuazione.
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Orizzonti sereni
1.
2.
3.
4.
sezione
V
NORMATIVA CONTRATTUALE
Art. 20 - Dichiarazioni non veritiere, inesatte e reticenze
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).
Art. 21 - Buona fede dell’Assicurato
Si precisa che l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o
inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto
all’indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave
e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior
rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 22 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti
ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata a polizza oppure alla Direzione della Nobis. Se il Contraente non
paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Nobis al
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 22 bis - Polizza collettiva ad adesione
La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, il Contraente provvede a raccogliere i certificati di adesione e si impegna
a comunicare giornalmente all’agenzia che ha in carico il contratto i dati relativi agli assicurati; la mancata comunicazione
corrisponde a mancata copertura. L’agenzia trasmette giornalmente alla Compagnia le singole adesioni ed alla fine del
mese provvede ad inoltrarle giusto documento riepilogativo. La Nobis entro il 5 del mese successivo produce un’appendice
per l’incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento
dell’appendice entro 15 giorni dall’emissione. Le singole adesioni hanno durata annuale e non si rinnovano tacitamente alla
scadenza.
Art. 22 ter - Estensione territoriale
L’Assicurazione è operante per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 23 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere effettuate e provate per iscritto.
Art. 24 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Nobis di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati dalla Nobis comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la facoltà
di recesso da parte della Nobis ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 25 - Diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Nobis di ogni diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del
rischio, Nobis è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi
dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Orizzonti sereni
In questo caso il contraente sarà tenuto alla restituzione della somma che Nobis avrà eventualmente versato a titolo di
indennizzo.
Art. 26 - Recesso in caso di sinistro
A seguito di ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata,
possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dalla Nobis, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio,
al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro, o la richiesta del loro pagamento, non potrà
essere interpretato come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 27 - Periodo di assicurazione polizza collettiva
Le presente polizza collettiva ha durata biennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza.
Art. 28 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 29 - Foro competente
Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge.
Art. 30 - Ispezione delle cose assicurate
La Nobis ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni
ed indicazioni richieste.
Art. 31 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Nobis l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo
stesso rischio, ai sensi dell’Art.1910 del Codice Civile.
In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli
altri.
Se I Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la Nobis non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
Art. 32 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Nobis. Spetta in
particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà
di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei
titolari dell’interesse assicurato.
Il premio di polizza è versato per la durata di due anni.
Le modalità ed i mezzi di pagamento consentiti da Nobis sono i seguenti:
• assegno* bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato alla Compagnia o all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
• ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (quando presente presso
l’Intermediario);
• contanti (banconote), nei limiti consentiti dalla normativa in vigore.
*In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, l’Intermediario ha facoltà di
richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità fra quelle previste.
Art. 34 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente libretto o nella polizza valgono le disposizioni di legge.
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Orizzonti sereni
Art. 33 - Periodicità e mezzi di pagamento della polizza collettiva
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