Studio Violi S.r.l. Certificato N° 202172 Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2008 Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai sistemi di gestione aziendale e consulenza di direzione. Q Q S A m C D R A m m 2 3 1 E Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee C Cooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D Diiirrreeezzziiiooonnneee R Reeessspppooonnnsssaaabbbiiillliiitttààà A Am mm miiinnniiissstttrrraaatttiiivvvaaa 2 23 31 1E Etttiiicccaaa IL punto di vista su… Mensile di informazione per i CLIENTI dello STUDIO numero 03/2011 Indice delle NOTIZIE (N) -N1) Ambiente: Dichiarazione MUD 2010 -N2) Ambiente: Come vengono semplificate le procedure in materia ambientale -N3) Privacy: L'azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti -N4) Sicurezza sul lavoro: Come vengono semplificate le procedure di prevenzione incendi -N5) Sicurezza sul lavoro: Il controllo delle attrezzature, obbligo del datore di lavoro -N6) Sicurezza sul lavoro: Gli incentivi dell'INAIL per la sicurezza -N7) D.Lgs. 231/01: La responsabilità amministrativa delle società a capitale misto pubblico e privato -N8) Etica: Alla scoperta del nuovo sito web dell’ILO “Come “Come comunicare comunicare la sicurezza” Indice degli APPROFONDIMENTI (A) -A1) Sicurezza sul lavoro: Responsabilità per infortunio: condanna di un datore di lavoro, di un dirigente e di un preposto -A2) Privacy: Lavoro: niente test invasivi della privacy Tel. 338 6132605 Fax: 059 682304 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.studiovioli.com Skype: giorgioviolilibero < Via per Capanna Tassone, 1156 41021 Ospitale Fanano (MO) PI/CF 02836380366 – Reg. Imp. di Modena: 02836380366 – Cap. Soc. €10.000 I.V. Studio Violi S.r.l. Q Q S A m Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D i r e z i o n e R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t D E Diirreezziioonnee R Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrrraaatttiiivvvaaa 222333111 E Etttiiicccaaa APRILE 2011 Adempimenti in scadenza e calendario eventi 28/03 29/03 30/03 1 2 1° settimana APRILE 6 31/03 DPS 7 4 5 8 9 2° settimana APRILE 11 12 13 14 15 16 3° settimana APRILE 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 4° settimana APRILE 5° settimana APRILE Privacy scadenze Notizie -N1) Ambiente: Dichiarazione MUD 2010 È on-line l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010 previsti dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/03/2011 recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art. 12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010. Come previsto dalla Circolare la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da: Produttori iniziali di rifiuti - Pericolosi - Non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10 dipendenti Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 7. Attenzione: i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione. La Dichiarazione MUD 2010 deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2011 accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato compilando le Schede Rifiuti per ciascuna 2 Studio Violi S.r.l. Q Q S A m Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D i r e z i o n e R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t D E Diirreezziioonnee R Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrrraaatttiiivvvaaa 222333111 E Etttiiicccaaa Unità Locale iscritta al SISTRI inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2010 Attenzione: Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte. L'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI È DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA SISTRI ACCESSIBILE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USB DEL DELEGATO DELL'UNITÀ LOCALE INTERESSATA Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo: http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-portale&id=342:rifiuti-modifiche-agli-obblighi-...1 -N2) Ambiente: Come vengono semplificate le procedure in materia ambientale 1) Documentazione di impatto acustico 2) Procedure di autorizzazione allo scarico di acque industriali 1) Lo schema di Regolamento esenta dall’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico circa un milione e mezzo di imprese con attività poco rumorose, come vendita al dettaglio, parrucchieri, palestre, vari tipi di laboratori artigianali. Viene mantenuto l’obbligo di presentazione della documentazione per attività come ristoranti, pizzerie, mense, palestre, attività culturali e di spettacolo, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio. 2) Viene introdotta l’autocertificazione per i rinnovi delle autorizzazioni se nel frattempo non sono intervenute modifiche nelle caratteristiche delle acque e del loro ciclo di carico. Le imprese con scarichi paragonabili a quelli domestici (alberghi, ristoranti, panetterie, uffici, banche, bar, ecc) vengono individuate in un apposito elenco, con adempimenti uguali ad abitazioni private o condomini, cioè non dovranno chiedere autorizzazioni o permessi preventivi. L’elenco sarà valido solo per le Regioni che non abbiano già provveduto autonomamente. 3 Studio Violi S.r.l. Q Q S A m Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D i r e z i o n e R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t D E Diirreezziioonnee R Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrrraaatttiiivvvaaa 222333111 E Etttiiicccaaa -N3) Privacy: L'azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti Con un provvedimento del 23 dicembre 2010, il Garante della privacy ha affermato il diritto di una società alla conservazione di files di dipendenti qualora debbano essere utilizzati come prove nell’ambito di un contenzioso penale, inibendole però la possibilità di accedere e trattare le informazioni personali in essi contenuti, in quanto acquisibili esclusivamente su disposizione del giudice. Un ex dipendente aveva chiesto la cancellazione di dati che lo riguardavano conservati in un notebook datogli in uso dalla società per la quale lavorava, restituito poi alla stessa a seguito del proprio licenziamento. L’impiegato aveva giustificato la propria richiesta sostenendo che nei files conservati nel pc vi erano dati relativi alla propria vita privata, come tali del tutto estranei all'attività lavorativa. La società, da parte sua, aveva sostenuto di doverli conservare poiché necessari a far valere in giudizio i propri diritti, costituendo gli stessi elemento probatorio delle circostanze alla base del licenziamento. In particolare, dall’esame di tali dati, secondo quanto sostenuto dalla società, era emerso un preciso intento criminoso, volto a creare, attraverso attività di concorrenza sleale, uno spostamento verso un’altra azienda delle proprie risorse tecniche, economiche e del know how. Ciò detto, il Garante, pur autorizzando la società a conservare i dati, ha chiarito che l'eventuale accesso da parte della stessa alle directory contenute nel notebook in questione avrebbe comportato il conseguente trattamento di dati personali estranei all'attività lavorativa, con grave violazione dei principi di liceità, pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice. l'Autorità ha, pertanto, inibito alla società di accedere ai dati personali dell’ex dipendente pur riconoscendole comunque il diritto di conservare i files contenuti nel notebook per consentire all'autorità giudiziaria di accedervi laddove necessario nonché piena libertà, ai sensi dell'art. 160, comma 6 del Codice, in ordine all'utilizzabilità dei documenti in esso contenuti nell'eventuale procedimento penale. Soluzione che si può intendere come corollario implicito dell’atteggiamento del Garante attento alla necessità di contemperare gli obiettivi di riservatezza dei lavoratori, attraverso il rispetto dei principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza, con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali, sì da realizzare un giusto equilibrio tra i diversi interessi coinvolti. -N4) Sicurezza sul lavoro: Come vengono semplificate le procedure di prevenzione incendi Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco vengono distinte in 3 categorie, per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. Categoria A: attività a basso rischio e standardizzate. Viene eliminato il parere di conformità sul progetto; sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio dell’attività, definiti in base al rischio, avverranno a campione, con sopralluogo, entro 60 giorni; su richiesta sarà rilasciata una copia del verbale della visita tecnica. 4 Studio Violi S.r.l. Q Q S A m Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D i r e z i o n e R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t D E Diirreezziioonnee R Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrrraaatttiiivvvaaa 222333111 E Etttiiicccaaa Categoria B: attività a medio rischio. La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni e i controlli successivi saranno a campione, anch’essi entro 60 giorni. Categoria C: attività a elevato rischio. Anche per queste la valutazione di conformità si dovrà ottenere entro 60 giorni. I controlli successivi, con sopralluogo da farsi entro 60 giorni, avvengono su tutte le attività, con rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Per garantire uniformità delle procedure e trasparenza dell'attività amministrativa le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare saranno disciplinate con decreto del Ministero dell'interno. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività è tenuto ad effettuare si effettua con una dichiarazione che attesta l'assenza di variazione nelle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla prescritta documentazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza in base alla D.Lgs. 334/99. -N5) Sicurezza sul lavoro: Il controllo delle attrezzature, obbligo del datore di lavoro Lavorare in sicurezza vuol dire anche lavorare con attrezzature a norma e sotto costante controllo. Questo aspetto fondamentale dell’attività lavorativa è debitamente oggetto di norme giuridiche enunciate nel D.Lgs. 81/08 all’art. 71 nel Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE che esplicita gli obblighi del datore di lavoro. Bisogna scegliere attrezzature conformi, adeguate all’ambiente e condizioni di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore che le impiega, e sorvegliare che ne sia fatto un uso appropriato e che sia fornita formazione specifica ai lavoratori laddove necessario. Altresì deve garantire che le attrezzature siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z); Per documentare quanto fatto il datore di lavoro è quindi tenuto a redigere e aggiornare un apposito Registro di controllo delle attrezzature. Come deve essere fatto questo registro? Che informazioni deve contenere? Con quale cadenza deve essere aggiornato? 5 Studio Violi S.r.l. Q Q S A m Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D i r e z i o n e R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t D E Diirreezziioonnee R Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrrraaatttiiivvvaaa 222333111 E Etttiiicccaaa Prima di tutto il registro deve contenere un elenco delle attrezzature. Ricordiamo che per attrezzature qui si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, quindi non solo gli utensili (trapano a colonna, sega a nastro, macchina da cucire, impastatrice..) ma anche mezzi (autocisterne, trattori, macchine aziendali..) e processi (di conservazione, di trasporto, di stoccaggio..). Ogni attrezzatura dovrebbe essere inserita nell’apposito Archivio delle attrezzature di lavoro, un elenco in cui si possono registrare le attrezzature con un codice e con altre informazioni utili quali data di acquisto, il fabbricante dell’attrezzatura, la disponibilità di istruzioni o del manuale d’uso e manutenzione, la formazione specifica degli operatori. Esempio di archivio delle attrezzature può essere una tabella in cui siano previsti i seguenti campi: • Codice interno • Attrezzatura • Matricola/Modello • Fabbricante • Data di costruzione • Manuale d’uso e manutenzione/Istruzioni del fabbricante (se sì indicare dove si trova) • Formazione specialistica degli operatori (se sì indicare tramite quale ente è sta erogata) • Obbligo di verifica periodica di ASL o Organismo Riconosciuto L’altra sezione fondamentale del registro è costituita dalle schede di manutenzione delle attrezzature dove il datore di lavoro, o chi per lui deve dettagliare le verifiche da eseguire e la loro periodicità e registrare gli interventi effettuati sull’attrezzatura (manutenzioni straordinarie, sostituzioni di pezzi, modifiche, etc.). -N6) Sicurezza sul lavoro: Gli incentivi dell'INAIL per la sicurezza L'operazione «click day» raddoppia. Quest'anno l'INAIL assegnerà altri incentivi alle aziende che «investono» in sicurezza. La procedura di spartizione e assegnazione delle risorse - confermano dall'Inail - sarà ancora una volta telematica. Come dire: se il meccanismo ha manifestato dei limiti tecnici, conviene fare il possibile per renderlo efficiente, più che riporlo una volta per tutte nel cassetto. «Nel 2011 - afferma Flaminio Galli, direttore centrale Prevenzione dell'Inail – ripartiremo altri 180 milioni, suddivisi in 2 tranche. Nel 2012 poi saranno a disposizione 225 milioni, 380 nel 2013». Dopo il primo atto, dunque, che è andato in scena il 12 gennaio - in quell'occasione sono stati assegnati 60 milioni suddivisi in budget regionali - e che ha visto la piattaforma telematica dell'ente andare in black-out per sette minuti, si va avanti. Si è già tenuto, il 21 gennaio, un incontro tra l'Inail e i rappresentanti di tutte le parti sociali, in occasione del quale è emersa la volontà di andare avanti con questo metodo, migliorandolo. Intanto l'Inail ha messo in piedi una cabina di regia, presieduta dal numero uno dell'ente Marco Fabio Sartori, con la funzione di fare il punto sulle criticità che si sono manifestate in occasione del primo click day e proporre soluzioni che possono migliorare il sistema di assegnazione dei fondi. Il portale dell'Inail può gestire circa 25mila sessioni di lavoro simultanee: già prima dell'apertura dei cancelli informatici, alle 14 del 12 gennaio, oltre 20mila utenti stavano aggiornando le pagine in cui si sarebbe visualizzato il "bottone" di invio 6 Studio Violi S.r.l. Q Q S A m Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D i r e z i o n e R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t D E Diirreezziioonnee R Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrrraaatttiiivvvaaa 222333111 E Etttiiicccaaa della domanda di finanziamento. «Un'ipotesi - spiega Claudia Galli, direttore informatica dell'ente - potrebbe essere quella di interrompere l'accesso quando il flusso delle richieste raggiunge livelli consistenti, per poi riattivare la procedura una volta "smaltito l'ingorgo". Si potrebbe anche dividere il momento della "prenotazione" della domanda da quello di invio o, ancora, prevedere l'apertura di finestre per area geografica o comparto. Abbiamo analizzato ciò che è accaduto. Adottando le soluzioni opportune sia a livello tecnico sia organizzativo potremo scongiurare disguidi. Ora il risultato deve essere assolutamente positivo». A marzo è stato convocato un nuovo tavolo con le parti sociali, in cui sono state presentate alcune proposte per migliorare il sistema e tempi di pubblicazione del nuovo bando. La pubblicazione del nuovo bando di 90 milioni dovrebbe avvenire dopo l'approvazione del bilancio dell'Inail, presumibilmente a maggio. L'altro dovrebbe essere pubblicato a ottobre/novembre: saranno a disposizione delle aziende altri 90 milioni. -N7) D.Lgs. 231/01: La responsabilità amministrativa delle società a capitale misto pubblico e privato La Cassazione risolve gli annosi dubbi interpretativi creati sulla disciplina dettata dall’art. 1 del D.Lgs 231/01. L’esclusione dall’applicazione della norma che dispone la Responsabilità Amministrativa è specificata al co. 3 con indicazione puntuale dello Stato, Enti pubblici territoriali, Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; infine sono altresì indicati gli altri Enti pubblici non economici. La Corte di Cassazione con sentenze n. 28699 del 9/7/2010 e n. 234 del 26/10/2010 ha inequivocabilmente precisato che sono soggetti alla Responsabilità Amministrativa, in conseguenza di reati presupposto realizzati da soggetti apicali, sia presso un Ospedale interregionale costituito in Società per azioni mista a prevalente capitale pubblico (51%) e sia a carico di una ulteriore Società per azioni cui erano state trasferite funzioni dell’Ente territoriale Comune per la gestione integrata ed integrale del ciclo rifiuti. La Cassazione scrive: “il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un Ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso dovendo altresì concorrere la condizione che l’Ente medesimo non svolga attività economica”. Sul punto “attività economica” la Cassazione evidenzia che si ricava anche dalla “veste stessa di Società per azioni dell’Ente ogni Società in quanto tale è costituita pur sempre per l’esercizio di una attività economica al fine di dividere gli utili (v. art. 2247 c.c.) a prescindere da quella che sarà poi la destinazione degli utili medesimi, se realizzati”. Anche la successiva recentissima sentenza della Cassazione Sez. II Pen. n. 234/2011 pronunciata in relazione ad una S.p.A. formata con prevalente capitale pubblico esercente attività di gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti conferma e riprende il principio che “la natura pubblicistica di un Ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero dalla disciplina…”, aggiungendo espressamente che “deve necessariamente essere presente anche la condizione dell’assenza di svolgimento di attività economica da parte dell’Ente medesimo”. La forma strutturale di Società per azioni è per la Cassazione una prima evidenza di tale caratteristica, tant’è che richiama la fattispecie dell’art. 2201 c.c.“L’attribuzione di funzione di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciuti gli Enti pubblici territoriali, come i Comuni, non possono tacitamente essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di Società per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico è comunque un dato caratterizzante la loro costituzione”. 7 Studio Violi S.r.l. Q Q S A m Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D i r e z i o n e R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t D E Diirreezziioonnee R Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrrraaatttiiivvvaaa 222333111 E Etttiiicccaaa Queste sentenze sono di particolare importanza perché chiariscono una zona rimasta “grigia” circa l’estensione dell’obbligo giuridico cui sono tenuti questi Enti e Società che com’è noto sono in numero elevato e che incidono in maniera determinante sulle attività economico-aziendali in materie di interesse diffuso. La voluta mancata attenzione degli operatori alla normativa espressa nel D.Lgs 231/01 ancor più dopo l’integrazione prevista dall’art. 30 D.Lgs 81/08, non può intaccare la centralità del panorama delle responsabilità sanzionate poste a carico non solo delle persone fisiche, ma anche degli Enti e Società di qualsiasi dimensione. - N8) Etica: Alla scoperta del nuovo sito web dell’ILO L’ILO (International Labour Organization – Organizzazione Internazionale per il Lavoro) e i suoi costituenti italiani lanciano il Portale Italiano del Lavoro Dignitoso Crisi economica, globalizzazione, salute e sicurezza sul lavoro, sviluppo sostenibile, responsabilità sociale d’impresa sono soltanto alcuni dei temi che è possibile incontrare navigando tra le pagine web del Portale Italiano del Lavoro Dignitoso, il nuovo strumento di informazione e divulgazione lanciato pochi mesi fa dall’Ufficio di Roma dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dai suoi costituenti italiani - governo, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati. Partendo dal concetto del lavoro dignitoso, attraverso il Portale si vuole promuovere e diffondere tra il pubblico italiano una maggiore conoscenza delle tematiche e delle attività dell’ILO e dei suoi costituenti, soprattutto dal punto di vista internazionale. Il Portale è articolato in quattro sezioni: News, Blog, Iniziative e Materiali. La sezione News diffonde quotidianamente notizie sul mondo del lavoro e sul contesto socio-economico in una prospettiva internazionale, regionale e nazionale. Sul BLOG del Portale vengono pubblicati periodicamente articoli di approfondimento su questioni di attualità. Gli articoli del BLOG lanciano spunti di riflessione con l’intento di stimolare la partecipazione e coinvolgere in un dibattito virtuale esperti del settore, membri della società civile e singoli cittadini. La sezione Iniziative dà visibilità a progetti, programmi, corsi di formazione, campagne di comunicazione e molto altro ancora e, attraverso l’opzione “Segnalaci le tue iniziative sul lavoro dignitoso”, è possibile inviare proposte alla redazione del Portale. Infine, in Materiali vengono segnalate pubblicazioni e documenti sulle tematiche del lavoro dignitoso in lingua italiana. www.lavorodignitoso.org 8 Studio Violi S.r.l. Q Q S A m Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D i r e z i o n e R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t D E Diirreezziioonnee R Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrrraaatttiiivvvaaa 222333111 E Etttiiicccaaa Approfondimenti -A1) Sicurezza sul lavoro: Responsabilità per infortunio: condanna di un datore di lavoro, di un dirigente e di un preposto Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2011, n. 5013 - Responsabilità per infortunio: condanna di un datore di lavoro, di un dirigente e di un preposto Era accaduto che M.A., dipendente della 3C C. in qualità di autista, si era recato, con il camion della ditta, presso il reparto condizionamento dello stabilimento di una s.p.a., per effettuare un carico di barre d'acciaio; egli era affiancato dal giovane S., assunto da pochi giorni presso la 3C C., al quale doveva mostrare il lavoro affinchè in seguito potesse svolgere analoghe mansioni da solo. Giunto presso il reparto in questione, M. aveva provveduto a posizionare il camion nella piazzola di carico, aveva atteso che il gruista col carro ponte collocasse il fascio di barre d'acciaio sul pianale del camion, era quindi salito sul pianale per staccare il gancio dal fascio di vergelle che teneva insieme le barre d'acciaio ed era stato a quel punto che, avendo il gruista sollevato le catene cui era collegato il gancio che era servito per la manovra di posizionamento del carico, quest'ultimo era andato ad impigliarsi in una delle spire che costituivano il fascio di contenimento delle barre d'acciaio, sicché il fascio, poco prima posizionato sul pianale, aveva preso nuovamente a sollevarsi portando con sè S., che era salito sul camion per aiutare il collega; alle grida di S. il gruista, resosi conto di quanto stava avvenendo, aveva immediatamente arrestato la manovra di sollevamento con la conseguenza che, dato il peso delle barre d'acciaio ed il fatto che le stesse risultavano sostenute solo da una spira e solo da un lato del fascio, la spira si era spezzata e le barre erano ricadute a terra investendo S. e provocandone la morte per schiacciamento della cassa toracica. Per tale evento furono condannati M., datore di lavoro della vittima, D.R. e I. S., rispettivamente dirigente responsabile dell'area laminatoio-condizionamento della ditta ABS e preposto del reparto di condizionamento della stessa. Riprendendo un principio consolidato la Corte afferma che "In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro, così come il dirigente, deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per se, in colpa per denunciare l'inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche". E ancora, "in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. E proprio il momento del controllo è particolarmente importante essendo ad esso affidato il compito di "chiusura" del complessivo sistema delle garanzie che non devono essere soltanto astrattamente previste nei documenti dell'impresa ma 9 Studio Violi S.r.l. Q Q S A m Quuuaaallliiitttààà S Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa PPPrrriiivvvaaacccyyy A Am mbbbiiieeennnttteee CCCooonnnsssuuullleeennnzzzaaa dddiii D i r e z i o n e R e s p o n s a b i l i t à A m m i n i s t D E Diirreezziioonnee R Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrrraaatttiiivvvaaa 222333111 E Etttiiicccaaa concretamente attuate nella attività lavorativa di ogni giorno, potendosi anche a questo proposito richiamare un principio già affermato dalla Corte (sez . 4, 28.6.1994 n. 10021 rv 200146) secondo cui il controllo e la vigilanza perchè l'attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello di impedire comunque l'insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro." Conclude la Corte che del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la eventuale imprudenza del S., pacificamente intento allo svolgimento del proprio lavoro non potesse qualificarsi quale abnorme e che pur essendo la manovra errata del gruista, la causa principale dell'infortunio, tale condotta non assorbiva l'intero nesso di causalità, doveva ricondursi anche a M. da un lato e a D. e I. dall'altro. -A2) Privacy: Lavoro: niente test invasivi della privacy A difesa del patrimonio aziendale il datore di lavoro può controllare «a distanza» il proprio dipendente che tiene comportamenti illeciti. Un test, attitudinale o formativo, qualora sia teso ad indagare la sfera privata della persona è lesivo della privacy, lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella recentissima sentenza n. 3821, depositata il 16 febbraio 2011. Nel caso di specie, i Supremi Giudici hanno ritenuto di condividere la scelta della Corte di Appello di Firenze, che aveva confermato il licenziamento di un manager colpevole di aver affidato la formazione dei dirigenti ad una società facente capo ad una associazione religiosa cui egli stesso aderiva. I dirigenti si erano duramente opposti all’iniziativa quando si erano accorti che i quesiti contenuti nel test erano volti ad indagare sulla loro vita privata, ed il datore di lavoro aveva licenziato il manager. Questi aveva impugnato il licenziamento sostenendo la legittimità del suo operato e affermando di essere stato vittima di discriminazione a causa della sua scelta religiosa. Il giudice di merito gli aveva, però, dato torto. Chiamata a giudicare, la Cassazione ha ravvisato in capo al manager una responsabilità per culpa in vigilando, avendo egli sottoposto i lavoratori ad un test non ispirato da criteri scientifici, quanto volto a scavare nell’intimo, con il risultato di un condizionamento negativo dell’attività lavorativa di chi il test avrebbe dovuto compilarlo, derivato dal carattere invasivo della loro vita privata. La scelta del licenziamento, pertanto, non risulta fondata sul presupposto del particolare orientamento etico-religioso del ricorrente, ma per aver il manager, tra molteplici soluzioni offerte dal mercato del lavoro in materia di test attitudinali e formativi, acriticamente deciso di fruire di strumenti offerti da un soggetto in relazione al quale non aveva condotto alcuna indagine conoscitiva per verificare la rispondenza dei test alle esigenze dell'azienda. Voglia gradire i nostri più cordiali saluti ing. Giorgio Violi ing. Alberto Sant’Unione PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comunichiamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Studio Violi srl e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero essere di Suo interesse. In ottemperanza alla DLgs.196/03, qualora non desiderasse più ricevere questo mensile dallo Studio Violi srl (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo via mail all'indirizzo [email protected]. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui all'art. 7 del DLgs.196/03. Credits:si ringraziano le società che hanno facilitato la stesura del presente con la fornitura di parte del materiale, in particolare garante privacy, complianceaziendale, punto sicuro, ats, ipsoa, il sole24ore. Può inoltre contare sulla ns disponibilità ad approfondire i temi qui trattati 10