Studio Violi
S.r.l.
Certificato N° 202172
Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2008
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai
sistemi di gestione aziendale e consulenza di direzione.
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IL punto di vista su…
Mensile di informazione
per i CLIENTI dello STUDIO
numero 03/2011
Indice delle NOTIZIE (N)
-N1) Ambiente: Dichiarazione MUD 2010
-N2) Ambiente: Come vengono semplificate le procedure in materia ambientale
-N3) Privacy: L'azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti
-N4) Sicurezza sul lavoro: Come vengono semplificate le procedure di prevenzione incendi
-N5) Sicurezza sul lavoro: Il controllo delle attrezzature, obbligo del datore di lavoro
-N6) Sicurezza sul lavoro: Gli incentivi dell'INAIL per la sicurezza
-N7) D.Lgs. 231/01: La responsabilità amministrativa delle società a capitale misto pubblico e privato
-N8) Etica: Alla scoperta del nuovo sito web dell’ILO
“Come
“Come comunicare
comunicare la sicurezza”
Indice degli APPROFONDIMENTI (A)
-A1) Sicurezza sul lavoro: Responsabilità per infortunio: condanna di un datore di lavoro, di un dirigente e di un
preposto
-A2) Privacy: Lavoro: niente test invasivi della privacy
Tel. 338 6132605
Fax: 059 682304
E-mail: [email protected] [email protected]
Web: www.studiovioli.com
Skype: giorgioviolilibero
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Via per Capanna Tassone, 1156 41021 Ospitale Fanano (MO) PI/CF 02836380366 – Reg. Imp. di Modena: 02836380366 – Cap. Soc. €10.000 I.V.
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APRILE
5° settimana
APRILE
Privacy scadenze
Notizie
-N1) Ambiente: Dichiarazione MUD 2010
È on-line l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010 previsti dalla Circolare del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/03/2011 recante indicazioni operative relative
all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art.
12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010.
Come previsto dalla Circolare la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio
2010 – 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M.
22/12/2010, da:
Produttori iniziali di rifiuti
- Pericolosi
- Non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10
dipendenti
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 7.
Attenzione: i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti
e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le
attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se
effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.
La Dichiarazione MUD 2010 deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2011 accedendo unicamente con il
dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato compilando le Schede Rifiuti per ciascuna
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Unità Locale iscritta al SISTRI inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo
dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2010
Attenzione: Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato
l’impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla
dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.
L'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI È DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA SISTRI ACCESSIBILE
MEDIANTE L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USB DEL DELEGATO DELL'UNITÀ LOCALE INTERESSATA
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo:
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-portale&id=342:rifiuti-modifiche-agli-obblighi-...1
-N2) Ambiente: Come vengono semplificate le procedure in materia ambientale
1) Documentazione di impatto acustico
2) Procedure di autorizzazione allo scarico di acque industriali
1) Lo schema di Regolamento esenta dall’obbligo di presentazione della documentazione di impatto
acustico circa un milione e mezzo di imprese con attività poco rumorose, come vendita al dettaglio,
parrucchieri, palestre, vari tipi di laboratori artigianali.
Viene mantenuto l’obbligo di presentazione della documentazione per attività come ristoranti, pizzerie,
mense, palestre, attività culturali e di spettacolo, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione
sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni
richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive
competente per territorio.
2) Viene introdotta l’autocertificazione per i rinnovi delle autorizzazioni se nel frattempo non sono intervenute
modifiche nelle caratteristiche delle acque e del loro ciclo di carico.
Le imprese con scarichi paragonabili a quelli domestici (alberghi, ristoranti, panetterie, uffici, banche, bar,
ecc) vengono individuate in un apposito elenco, con adempimenti uguali ad abitazioni private o condomini,
cioè non dovranno chiedere autorizzazioni o permessi preventivi. L’elenco sarà valido solo per le Regioni che
non abbiano già provveduto autonomamente.
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-N3) Privacy: L'azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far
valere i suoi diritti
Con un provvedimento del 23 dicembre 2010, il Garante della privacy ha affermato il diritto di una
società alla conservazione di files di dipendenti qualora debbano essere utilizzati come prove
nell’ambito di un contenzioso penale, inibendole però la possibilità di accedere e trattare le informazioni
personali in essi contenuti, in quanto acquisibili esclusivamente su disposizione del giudice.
Un ex dipendente aveva chiesto la cancellazione di dati che lo riguardavano conservati in un notebook
datogli in uso dalla società per la quale lavorava, restituito poi alla stessa a seguito del proprio licenziamento.
L’impiegato aveva giustificato la propria richiesta sostenendo che nei files conservati nel pc vi erano dati
relativi alla propria vita privata, come tali del tutto estranei all'attività lavorativa.
La società, da parte sua, aveva sostenuto di doverli conservare poiché necessari a far valere in giudizio i
propri diritti, costituendo gli stessi elemento probatorio delle circostanze alla base del licenziamento.
In particolare, dall’esame di tali dati, secondo quanto sostenuto dalla società, era emerso un preciso intento
criminoso, volto a creare, attraverso attività di concorrenza sleale, uno spostamento verso un’altra azienda
delle proprie risorse tecniche, economiche e del know how.
Ciò detto, il Garante, pur autorizzando la società a conservare i dati, ha chiarito che l'eventuale accesso da
parte della stessa alle directory contenute nel notebook in questione avrebbe comportato il conseguente
trattamento di dati personali estranei all'attività lavorativa, con grave violazione dei principi di liceità,
pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice.
l'Autorità ha, pertanto, inibito alla società di accedere ai dati personali dell’ex dipendente pur riconoscendole
comunque il diritto di conservare i files contenuti nel notebook per consentire all'autorità giudiziaria di
accedervi laddove necessario nonché piena libertà, ai sensi dell'art. 160, comma 6 del Codice, in ordine
all'utilizzabilità dei documenti in esso contenuti nell'eventuale procedimento penale. Soluzione che si può
intendere come corollario implicito dell’atteggiamento del Garante attento alla necessità di contemperare
gli obiettivi di riservatezza dei lavoratori, attraverso il rispetto dei principi di correttezza, di pertinenza e non
eccedenza, con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali, sì da
realizzare un giusto equilibrio tra i diversi interessi coinvolti.
-N4) Sicurezza sul lavoro: Come vengono semplificate le procedure di prevenzione incendi
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco vengono distinte in 3 categorie, per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al
rischio.
Categoria A: attività a basso rischio e standardizzate.
Viene eliminato il parere di conformità sul progetto; sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio dell’attività, definiti in base al rischio, avverranno a
campione, con sopralluogo, entro 60 giorni; su richiesta sarà rilasciata una copia del verbale della visita
tecnica.
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Categoria B: attività a medio rischio.
La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni e i
controlli successivi saranno a campione, anch’essi entro 60 giorni.
Categoria C: attività a elevato rischio.
Anche per queste la valutazione di conformità si dovrà ottenere entro 60 giorni. I controlli successivi, con
sopralluogo da farsi entro 60 giorni, avvengono su tutte le attività, con rilascio del Certificato di prevenzione
incendi.
Per garantire uniformità delle procedure e trasparenza dell'attività amministrativa le modalità di presentazione
delle istanze e la documentazione da allegare saranno disciplinate con decreto del Ministero dell'interno. La
richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività è tenuto
ad effettuare si effettua con una dichiarazione che attesta l'assenza di variazione nelle condizioni di sicurezza
antincendio, corredata dalla prescritta documentazione.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante,
soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza in base alla D.Lgs. 334/99.
-N5) Sicurezza sul lavoro: Il controllo delle attrezzature, obbligo del datore di lavoro
Lavorare in sicurezza vuol dire anche lavorare con attrezzature a norma e sotto costante controllo.
Questo aspetto fondamentale dell’attività lavorativa è debitamente oggetto di norme giuridiche enunciate nel
D.Lgs. 81/08 all’art. 71 nel Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE che esplicita gli obblighi del datore di lavoro.
Bisogna scegliere attrezzature conformi, adeguate all’ambiente e condizioni di lavoro e alle caratteristiche
del lavoratore che le impiega, e sorvegliare che ne sia fatto un uso appropriato e che sia fornita formazione
specifica ai lavoratori laddove necessario.
Altresì deve garantire che le attrezzature siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto
di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera z);
Per documentare quanto fatto il datore di lavoro è quindi tenuto a redigere e aggiornare un apposito Registro
di controllo delle attrezzature. Come deve essere fatto questo registro? Che informazioni deve contenere?
Con quale cadenza deve essere aggiornato?
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Prima di tutto il registro deve contenere un elenco delle attrezzature. Ricordiamo che per attrezzature qui si
intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro,
quindi non solo gli utensili (trapano a colonna, sega a nastro, macchina da cucire, impastatrice..) ma anche
mezzi (autocisterne, trattori, macchine aziendali..) e processi (di conservazione, di trasporto, di stoccaggio..).
Ogni attrezzatura dovrebbe essere inserita nell’apposito Archivio delle attrezzature di lavoro, un elenco in cui
si possono registrare le attrezzature con un codice e con altre informazioni utili quali data di acquisto, il
fabbricante dell’attrezzatura, la disponibilità di istruzioni o del manuale d’uso e manutenzione, la formazione
specifica degli operatori.
Esempio di archivio delle attrezzature può essere una tabella in cui siano previsti i seguenti campi:
•
Codice interno
•
Attrezzatura
•
Matricola/Modello
•
Fabbricante
•
Data di costruzione
•
Manuale d’uso e manutenzione/Istruzioni del fabbricante (se sì indicare dove si trova)
•
Formazione specialistica degli operatori (se sì indicare tramite quale ente è sta erogata)
•
Obbligo di verifica periodica di ASL o Organismo Riconosciuto
L’altra sezione fondamentale del registro è costituita dalle schede di manutenzione delle attrezzature dove il
datore di lavoro, o chi per lui deve dettagliare le verifiche da eseguire e la loro periodicità e registrare gli
interventi effettuati sull’attrezzatura (manutenzioni straordinarie, sostituzioni di pezzi, modifiche, etc.).
-N6) Sicurezza sul lavoro: Gli incentivi dell'INAIL per la sicurezza
L'operazione «click day» raddoppia. Quest'anno l'INAIL assegnerà altri incentivi alle aziende che
«investono» in sicurezza.
La procedura di spartizione e assegnazione delle risorse - confermano dall'Inail - sarà ancora una volta
telematica. Come dire: se il meccanismo ha manifestato dei limiti tecnici, conviene fare il possibile per
renderlo efficiente, più che riporlo una volta per tutte nel cassetto. «Nel 2011 - afferma Flaminio Galli, direttore
centrale Prevenzione dell'Inail – ripartiremo altri 180 milioni, suddivisi in 2 tranche. Nel 2012 poi saranno a
disposizione 225 milioni, 380 nel 2013».
Dopo il primo atto, dunque, che è andato in scena il 12 gennaio - in quell'occasione sono stati assegnati 60
milioni suddivisi in budget regionali - e che ha visto la piattaforma telematica dell'ente andare in black-out per
sette minuti, si va avanti. Si è già tenuto, il 21 gennaio, un incontro tra l'Inail e i rappresentanti di tutte le parti
sociali, in occasione del quale è emersa la volontà di andare avanti con questo metodo, migliorandolo.
Intanto l'Inail ha messo in piedi una cabina di regia, presieduta dal numero uno dell'ente Marco Fabio Sartori,
con la funzione di fare il punto sulle criticità che si sono manifestate in occasione del primo click day e
proporre soluzioni che possono migliorare il sistema di assegnazione dei fondi. Il portale dell'Inail può gestire
circa 25mila sessioni di lavoro simultanee: già prima dell'apertura dei cancelli informatici, alle 14 del 12
gennaio, oltre 20mila utenti stavano aggiornando le pagine in cui si sarebbe visualizzato il "bottone" di invio
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della domanda di finanziamento. «Un'ipotesi - spiega Claudia Galli, direttore informatica dell'ente - potrebbe
essere quella di interrompere l'accesso quando il flusso delle richieste raggiunge livelli consistenti, per poi
riattivare la procedura una volta "smaltito l'ingorgo". Si potrebbe anche dividere il momento della
"prenotazione" della domanda da quello di invio o, ancora, prevedere l'apertura di finestre per area
geografica o comparto. Abbiamo analizzato ciò che è accaduto. Adottando le soluzioni opportune sia a
livello tecnico sia organizzativo potremo scongiurare disguidi. Ora il risultato deve essere assolutamente
positivo».
A marzo è stato convocato un nuovo tavolo con le parti sociali, in cui sono state presentate alcune proposte
per migliorare il sistema e tempi di pubblicazione del nuovo bando.
La pubblicazione del nuovo bando di 90 milioni dovrebbe avvenire dopo l'approvazione del bilancio dell'Inail,
presumibilmente a maggio.
L'altro dovrebbe essere pubblicato a ottobre/novembre: saranno a disposizione delle aziende altri 90 milioni.
-N7) D.Lgs. 231/01: La responsabilità amministrativa delle società a capitale misto pubblico e
privato
La Cassazione risolve gli annosi dubbi interpretativi creati sulla disciplina dettata dall’art. 1 del D.Lgs
231/01. L’esclusione dall’applicazione della norma che dispone la Responsabilità Amministrativa è
specificata al co. 3 con indicazione puntuale dello Stato, Enti pubblici territoriali, Enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale; infine sono altresì indicati gli altri Enti pubblici non economici.
La Corte di Cassazione con sentenze n. 28699 del 9/7/2010 e n. 234 del 26/10/2010 ha inequivocabilmente
precisato che sono soggetti alla Responsabilità Amministrativa, in conseguenza di reati presupposto realizzati
da soggetti apicali, sia presso un Ospedale interregionale costituito in Società per azioni mista a prevalente
capitale pubblico (51%) e sia a carico di una ulteriore Società per azioni cui erano state trasferite funzioni
dell’Ente territoriale Comune per la gestione integrata ed integrale del ciclo rifiuti.
La Cassazione scrive: “il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di
un Ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso dovendo altresì
concorrere la condizione che l’Ente medesimo non svolga attività economica”. Sul punto “attività
economica” la Cassazione evidenzia che si ricava anche dalla “veste stessa di Società per azioni dell’Ente
ogni Società in quanto tale è costituita pur sempre per l’esercizio di una attività economica al fine di dividere
gli utili (v. art. 2247 c.c.) a prescindere da quella che sarà poi la destinazione degli utili medesimi, se realizzati”.
Anche la successiva recentissima sentenza della Cassazione Sez. II Pen. n. 234/2011 pronunciata in relazione
ad una S.p.A. formata con prevalente capitale pubblico esercente attività di gestione integrata ed integrale
del ciclo dei rifiuti conferma e riprende il principio che “la natura pubblicistica di un Ente è condizione
necessaria ma non sufficiente per l’esonero dalla disciplina…”, aggiungendo espressamente che “deve
necessariamente essere presente anche la condizione dell’assenza di svolgimento di attività economica da
parte dell’Ente medesimo”. La forma strutturale di Società per azioni è per la Cassazione una prima evidenza
di tale caratteristica, tant’è che richiama la fattispecie dell’art. 2201 c.c.“L’attribuzione di funzione di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciuti gli Enti pubblici territoriali, come i
Comuni, non possono tacitamente essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di Società per azioni,
in cui la funzione di realizzare un utile economico è comunque un dato caratterizzante la loro costituzione”.
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Queste sentenze sono di particolare importanza perché chiariscono una zona rimasta “grigia” circa
l’estensione dell’obbligo giuridico cui sono tenuti questi Enti e Società che com’è noto sono in numero elevato
e che incidono in maniera determinante sulle attività economico-aziendali in materie di interesse diffuso.
La voluta mancata attenzione degli operatori alla normativa espressa nel D.Lgs 231/01 ancor più dopo
l’integrazione prevista dall’art. 30 D.Lgs 81/08, non può intaccare la centralità del panorama delle
responsabilità sanzionate poste a carico non solo delle persone fisiche, ma anche degli Enti e Società di
qualsiasi dimensione.
- N8) Etica: Alla scoperta del nuovo sito web dell’ILO
L’ILO (International Labour Organization – Organizzazione Internazionale per il Lavoro) e i suoi costituenti
italiani lanciano il Portale Italiano del Lavoro Dignitoso
Crisi economica, globalizzazione, salute e sicurezza sul lavoro, sviluppo sostenibile, responsabilità sociale
d’impresa sono soltanto alcuni dei temi che è possibile incontrare navigando tra le pagine web del Portale
Italiano del Lavoro Dignitoso, il nuovo strumento di informazione e divulgazione lanciato pochi mesi fa
dall’Ufficio di Roma dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dai suoi costituenti italiani - governo,
organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati.
Partendo dal concetto del lavoro dignitoso, attraverso il Portale si vuole promuovere e diffondere tra il
pubblico italiano una maggiore conoscenza delle tematiche e delle attività dell’ILO e dei suoi costituenti,
soprattutto dal punto di vista internazionale.
Il Portale è articolato in quattro sezioni: News, Blog, Iniziative e Materiali.
La sezione News diffonde quotidianamente notizie sul mondo del lavoro e sul contesto socio-economico in
una prospettiva internazionale, regionale e nazionale.
Sul BLOG del Portale vengono pubblicati periodicamente articoli di approfondimento su questioni di attualità.
Gli articoli del BLOG lanciano spunti di riflessione con l’intento di stimolare la partecipazione e coinvolgere in
un dibattito virtuale esperti del settore, membri della società civile e singoli cittadini.
La sezione Iniziative dà visibilità a progetti, programmi, corsi di formazione, campagne di comunicazione e
molto altro ancora e, attraverso l’opzione “Segnalaci le tue iniziative sul lavoro dignitoso”, è possibile inviare
proposte alla redazione del Portale.
Infine, in Materiali vengono segnalate pubblicazioni e documenti sulle tematiche del lavoro dignitoso in lingua
italiana.
www.lavorodignitoso.org
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Approfondimenti
-A1) Sicurezza sul lavoro: Responsabilità per infortunio: condanna di un datore di lavoro, di
un dirigente e di un preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2011, n. 5013 - Responsabilità per infortunio: condanna di un
datore di lavoro, di un dirigente e di un preposto
Era accaduto che M.A., dipendente della 3C C. in qualità di autista, si era recato, con il camion della ditta,
presso il reparto condizionamento dello stabilimento di una s.p.a., per effettuare un carico di barre d'acciaio;
egli era affiancato dal giovane S., assunto da pochi giorni presso la 3C C., al quale doveva mostrare il lavoro
affinchè in seguito potesse svolgere analoghe mansioni da solo.
Giunto presso il reparto in questione, M. aveva provveduto a posizionare il camion nella piazzola di carico,
aveva atteso che il gruista col carro ponte collocasse il fascio di barre d'acciaio sul pianale del camion, era
quindi salito sul pianale per staccare il gancio dal fascio di vergelle che teneva insieme le barre d'acciaio ed
era stato a quel punto che, avendo il gruista sollevato le catene cui era collegato il gancio che era servito
per la manovra di posizionamento del carico, quest'ultimo era andato ad impigliarsi in una delle spire che
costituivano il fascio di contenimento delle barre d'acciaio, sicché il fascio, poco prima posizionato sul
pianale, aveva preso nuovamente a sollevarsi portando con sè S., che era salito sul camion per aiutare il
collega; alle grida di S. il gruista, resosi conto di quanto stava avvenendo, aveva immediatamente arrestato
la manovra di sollevamento con la conseguenza che, dato il peso delle barre d'acciaio ed il fatto che le
stesse risultavano sostenute solo da una spira e solo da un lato del fascio, la spira si era spezzata e le barre
erano ricadute a terra investendo S. e provocandone la morte per schiacciamento della cassa toracica.
Per tale evento furono condannati M., datore di lavoro della vittima, D.R. e I. S., rispettivamente dirigente
responsabile dell'area laminatoio-condizionamento della ditta ABS e preposto del reparto di condizionamento
della stessa.
Riprendendo un principio consolidato la Corte afferma che "In tema di prevenzione infortuni, il datore di
lavoro, così come il dirigente, deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli,
si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue che,
qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una
prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi,
non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale
ignoranza costituendolo, di per se, in colpa per denunciare l'inosservanza al dovere di vigilare sul
comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche".
E ancora, "in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione
dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza,
la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure
predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in
termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. E proprio il momento del
controllo è particolarmente importante essendo ad esso affidato il compito di "chiusura" del complessivo
sistema delle garanzie che non devono essere soltanto astrattamente previste nei documenti dell'impresa ma
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concretamente attuate nella attività lavorativa di ogni giorno, potendosi anche a questo proposito
richiamare un principio già affermato dalla Corte (sez . 4, 28.6.1994 n. 10021 rv 200146) secondo cui il controllo
e la vigilanza perchè l'attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei
dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello
di impedire comunque l'insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro."
Conclude la Corte che del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la eventuale imprudenza
del S., pacificamente intento allo svolgimento del proprio lavoro non potesse qualificarsi quale abnorme e
che pur essendo la manovra errata del gruista, la causa principale dell'infortunio, tale condotta non assorbiva
l'intero nesso di causalità, doveva ricondursi anche a M. da un lato e a D. e I. dall'altro.
-A2) Privacy: Lavoro: niente test invasivi della privacy
A difesa del patrimonio aziendale il datore di lavoro può controllare «a distanza» il proprio dipendente
che tiene comportamenti illeciti.
Un test, attitudinale o formativo, qualora sia teso ad indagare la sfera privata della persona è lesivo della
privacy, lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella recentissima sentenza n. 3821,
depositata il 16 febbraio 2011.
Nel caso di specie, i Supremi Giudici hanno ritenuto di condividere la scelta della Corte di Appello di Firenze,
che aveva confermato il licenziamento di un manager colpevole di aver affidato la formazione dei dirigenti
ad una società facente capo ad una associazione religiosa cui egli stesso aderiva. I dirigenti si erano
duramente opposti all’iniziativa quando si erano accorti che i quesiti contenuti nel test erano volti ad
indagare sulla loro vita privata, ed il datore di lavoro aveva licenziato il manager. Questi aveva impugnato il
licenziamento sostenendo la legittimità del suo operato e affermando di essere stato vittima di discriminazione
a causa della sua scelta religiosa.
Il giudice di merito gli aveva, però, dato torto.
Chiamata a giudicare, la Cassazione ha ravvisato in capo al manager una responsabilità per culpa in
vigilando, avendo egli sottoposto i lavoratori ad un test non ispirato da criteri scientifici, quanto volto a
scavare nell’intimo, con il risultato di un condizionamento negativo dell’attività lavorativa di chi il test avrebbe
dovuto compilarlo, derivato dal carattere invasivo della loro vita privata. La scelta del licenziamento,
pertanto, non risulta fondata sul presupposto del particolare orientamento etico-religioso del ricorrente, ma
per aver il manager, tra molteplici soluzioni offerte dal mercato del lavoro in materia di test attitudinali e
formativi, acriticamente deciso di fruire di strumenti offerti da un soggetto in relazione al quale non aveva
condotto alcuna indagine conoscitiva per verificare la rispondenza dei test alle esigenze dell'azienda.
Voglia gradire i nostri più cordiali saluti
ing. Giorgio Violi
ing. Alberto Sant’Unione
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