Circolare N.116 del 07 Settembre 2011
Lavori usuranti: presentazione della comunicazione per il lavoro
notturno e altre novità
Lavori usuranti: presentazione della comunicazione
per il lavoro notturno e altre novità
Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che entro il 30.09.2011 deve essere
presentata la denuncia delle lavorazioni usuranti che danno diritto allo “sconto” sui
requisiti pensionistici previsti dalla legge. Come è noto, infatti, le lavorazioni notturne, al pari
di quelle svolte su turni, per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 67/2011 garantiscono
un beneficio ai fini pensionistici che, al termine della fase transitoria, ammonterà a uno sconto sul
requisito anagrafico e sulla somma tra periodo di contribuzione ed età del lavoratore
pari a 3 anni. Per accedere al beneficio del prepensionamento i datori di lavoro presso cui si
svolgono le lavorazioni notturne devono inviare una comunicazione alle Direzioni Provinciali
del Lavoro entro il prossimo 30.09.2011. Tale termine è stato fissato dalla circolare n. 15/2011
del Ministero del Lavoro, il quale è intervenuto sulla materia stabilendo che la comunicazione
prevista per il lavoro notturno effettuato nel 2010, andrà fatta, in sede di prima
applicazione, entro il 30 settembre 2011, con l'utilizzo del modello "LAV-NOT" che verrà
prossimamente pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda, invece, il lavoro
notturno effettuato nel 2011, la comunicazione andrà fatta entro il 31 marzo 2012. Con la successiva
circolare n. 22 del 10.08.2011, invece, il Ministero del Lavoro ha definito i termini e le modalità di
presentazione della domanda di accesso dei benefici ai lavoratori i quali saranno tenuti al pari dei
loro datori di lavoro, a presentare la domanda entro il prossimo 30.09.2011, ribadendo che qualora
il lavoratore ne effettui richiesta, la documentazione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n.
67/2011 deve essere fornita dal datore di lavoro entro e non oltre 30 giorni.
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Premessa
Come noto, il D.Lgs. 67/2011 in deroga a quanto previsto all'articolo 1 legge n. 243/2004, come
modificato dall'articolo 1 della legge 247/2007, possono esercitare, a domanda, il diritto per
l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità
contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al
momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
 lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
 lavoratori notturni;
 lavoratori impiegati in lavorazioni a catena in attività individuate con specifiche voci di tariffa
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I criteri da tenere in considerazione per la
definizione di dette tipologie di attività riguardano il “determinato ritmo produttivo” e/o la
valutazione della prestazione “in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione”
mentre il richiamo al sistema del cottimo (presente nell’articolo 2100 c.c.), inteso come metodo
di retribuzione, non è da intendersi quale elemento discriminante nell’individuazione dei
lavoratori interessati alla norma
 conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posto adibiti al trasporto
pubblico. Devono essere intese “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo,
circolano sulle strade” (art. 46, D.Lgs n. 285/1992), e il limite di 9 posti deve essere inteso
compreso quello occupato dal conducente.
Ciò detto evidenziamo che con la circolare n. 15/2011 il Ministero del Lavoro ha disposto la
presentazione da parte del datore di lavoro della comunicazione concernente l’esercizio di
attività durante il lavoro notturno entro il 30.09.2011 mentre con la successiva circolare n.
22/2011 ha chiarito alcuni aspetti operativi della presentazione da parte del lavoratore della
domanda di accesso al beneficio ai fini dell’accesso alla prestazione previdenziale, fissando il termine
per la presentazione della domanda entro il prossimo 30.09.2011 pena differimento da 1 a 3 mesi
della decorrenza del trattamento a seconda dell’entità del ritardo.
A completare le disposizioni ministeriali sono intervenuti sia l’INPS con il messaggio 16762 del
25.08.2011 sia l’INPDAP con la nota operativa n. 29/2011.
I lavoratori notturni
Tra i lavoratori ammessi a beneficiare del trattamento pensionistico anticipato, il decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ha compreso anche i lavoratori notturni, per i quali è stata fornita
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apposita definizione. Ai soli fini dell’accesso ai benefici pensionistici sono, infatti, considerati
lavoratori notturni:
 i lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive,
comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di
giorni lavorativi all’anno non inferiore a: 1) a 78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per
l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009; 2) 64 giorni:
per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
 i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno
lavorativo.
Il pensionamento anticipato può essere richiesto quando i lavoratori di cui sopra abbiano svolto una
o più delle attività lavorative considerate usuranti per un periodo di tempo pari a:
 almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività
lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
 almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal
1° gennaio 2018.
Nei suddetti periodi rileva l'effettivo svolgimento delle attività lavorative considerate
usuranti, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa, come
avviene in caso di Cigs o mobilità.
Risultano, invece, computabili periodi per i quali l'accredito
figurativo sia stato parziale, ad esempio per assenze a causa di malattia o maternità con
integrazioni economiche a carico del datore di lavoro.
I benefici
Ai lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi è riconosciuto il diritto ad un anticipo
della data di pensionamento che potrà arrivare fino a tre anni.
OSSERVA
Ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all'anno, invece, il beneficio
pensionistico spetta in misura “ridotta” e tiene conto del numero di notti lavorate.
Di seguito illustriamo, in particolare, i benefici spettante in via transitoria e a regime, ovvero nel
periodo antecedente al primo gennaio 2013 (fino al primo luglio 2008) e successivo alla stessa data:
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 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta
di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del
2007;
 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica
ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità
rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n.
247 del 2007;
 per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e
anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella
predetta Tabella B;
 per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età
anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso
periodo nella medesima Tabella B.
 a decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori di cui sopra potranno acquisire il diritto al
trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica
e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui
all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano peraltro fermi gli adeguamenti dei
requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
OSSERVA
I benefici pensionistici spettano, fermo restando quanto disciplinato dal successivo articolo 3, con
effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto in
argomento ( 26 maggio 2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
La comunicazione del datore di lavoro
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo in commento scattano nuovi obblighi di
comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni "a
catena". Tali obblighi di comunicazione sono stati recentemente oggetto della circolare n. 15 del 20
giugno 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel dettaglio, si ricorda che l’articolo 5
del D.Lgs. n. 67/2011 ha introdotto due diversi obblighi di comunicazione, riguardanti il lavoro
notturno e lo svolgimento delle cd. “attività in linea catena”.
Per quanto concerne il lavoro notturno la norma dispone che il datore di lavoro, anche per il
tramite dell’associazione cui aderisce ovvero del professionista abilitato, deve comunicare in via
telematica, alla DPL competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali l’esecuzione
di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui
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si impieghino lavoratori notturni così come definiti dal decreto. La comunicazione deve essere
effettuata, come sopra già accennato:
 in sede di prima applicazione, entro il 30.09.2011;
 per l’anno 2012 entro il 31.03.2012
La comunicazione, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro deve essere effettuata
attraverso l’utilizzo del modello "LAV-NOT" che verrà reso disponibile prossimamente sul sito del
Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it.
Per le imprese che svolgono attività lavorative in linea catena, devono darne comunicazione
entro 30 giorni dall’inizio delle medesime alla DPL competente per territorio e ai competenti istituti
previdenziali, tramite la compilazione del modello “LAV‐US”, disponibile sul sito del Ministero
(www.lavoro.gov.it) nella sezione delle Comunicazioni Obbligatorie.
Le sanzioni
L'omissione di ognuna delle comunicazioni in parola da parte del datore di lavoro è punita
con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. In proposito, il Ministero ha chiarito
che:
 la sanzione è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, e dall’adozione della stessa
il datore di lavoro sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 500 euro;
 in ogni caso, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta pari, comunque, ad euro 500. In questo caso per il pagamento
con modello F23, deve essere utilizzato il codice tributo 741T;
 la sanzione deve essere considerata in base al numero delle omesse comunicazioni, e
non tanto del numero dei lavoratori interessati;
 non sono sanzionabili i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso
degli Istituti interessati, purché sia chiaramente identificabile il datore di lavoro che effettua la
comunicazione e l’unità produttiva nella quale sono svolte le lavorazioni oggetto della
comunicazione;
 non è sanzionabile la ritardata comunicazione, ma solamente l’omissione della stessa
ovvero la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero;
 non è ritenuta sanzionabile l’errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle
lavorazioni interessate, in quanto tale dato è puramente indicativo e utile ai soli fini della
quantificazione, da parte degli Istituti interessati, del numero delle possibili richieste di
pensionamento anticipato.
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La circolare n. 22/2011: altre novità in materia di lavori usuranti
Come anticipato in premessa, la circolare del Ministero del Lavoro n. 22 del 10.08.2011 ha precisato
alcuni profili operativi della presentazione della domanda di accesso ai benefici
pensionistici da parte del lavoratore (non solo per il lavoro notturno ma in tutti i casi considerati
dall’articolo 1 del citato decreto legislativo). La circolare n. 22/2011, in particolare, conferma che
coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2011 devono presentare la domanda di
accesso alle agevolazioni per le lavorazioni usuranti entro il 30.09.2011. Coloro che
maturano i requisiti oltre a tale data, invece, dovranno presentare la domanda entro il
primo marzo dell’anno di maturazione.
OSSERVA
In caso di ritardo nella presentazione della domanda e di accertamento positivo del diritto ai benefici
in oggetto, secondo quanto precisato dalla circolare n. 22/2011 del Ministero del Lavoro, la
decorrenza del trattamento previdenziale viene differita:
 di un mese in caso di ritardo inferiore a un mese;
 di due mesi in caso di ritardo superiore a un mese e inferiore a due mesi;
 di tre mesi in caso di ritardo pari o superiore a tre mesi.
A completamento delle disposizioni della circolare n. 22/2011 l’INPS e l’INPDAP sono
intervenuti per chiarire la procedura da seguire per l’accesso ai benefici in parola.
La domanda del lavoratore e la richiesta di documentazione al datore di lavoro
Ai fini della procedibilità dell’istanza la domanda deve:
 contenere la manifestazione di volontà di avvalersi del benefici pensionistici previsti dal
D.Lgs. n. 67/2011;
 la specificazione dei periodi in cui sono state svolte le mansioni che danno diritto ai
benefici;
 recare in allegato la documentazione minima necessaria.
Riguardo alla documentazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 67/2011 il datore
di lavoro, su richiesta del lavoratore, deve rendere disponibile entro 30 giorni la seguente
documentazione:
 il prospetto di paga;
 il libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
 libretto di lavoro;
 contratto di lavoro indicante anche il CCNL, territoriale o aziendale e il livello di inquadramento;
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 ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di
affidamento di incarichi o mansioni;
 documentazione medico sanitaria;
 comunicazioni lavoro notturno;
 comunicazioni ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 67/2011;
 carta di qualificazione del conducente e certificati di idoneità alla guida;
 documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
 comunicazione di assunzione;
 dichiarazione di assunzione.
Con particolare riguardo ad ogni singola categoria di lavoratori ammessa al beneficio
pensionistico il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 22/2011, ha individuato la
documentazione che deve essere presentata.
Documentazione da presentare secondo le precisazioni del Ministero del Lavoro
Attività
Documenti che devono
Documenti che
attestare la sussistenza del
devono attestare
rapporto di lavoro per
l’adibizione alle
tutto
attività per tutto il
il periodo di cui all’art. 1,
periodo di cui
comma 2, D.Lgs n.67/2011 all’art. 1, comma 2,
D.Lgs n.67/2011
a) lavoratori impegnati
in
mansioni
Ulteriore
documentazione
necessaria
ALMENO UNO DEI
Contratto
SEGUENTI DOCUMENTI:
individuale
di
lavoro
particolarmente usuranti -
libro matricola
indicazione
(art. 2, DM 19 maggio -
LUL
dell’inquadramento
1999) Articolo 1, comma -
libretto di lavoro
delle
1, lettera a), D.Lgs n. -
ruolo di equipaggio
lavoratore
67/2011
comunicazione al Centro
-
per
l’Impiego
mansioni
con
e
del
di
assunzione/cessazione/vari
azione
di
rapporto
di
lavoro
b1) lavoratori a turni
che
prestano
attività
notturno
nel
la
ALMENO UNO DEI
TUTTI I SEGUENTI
SEGUENTI
DOCUMENTI:
loro
periodo
(tra
la -
DOCUMENTI:
-
prospetto di paga
libro matricola
con
indicazione
mezzanotte e le cinque -
LUL
delle
del mattino), per almeno -
libretto di lavoro
maggiorazioni per
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6 ore per un numero -
ruolo di equipaggio
il lavoro notturno
minimo
comunicazione al Centro -
contratto di lavoro
lavorativi all’anno non
per
individuale
inferiore a 78 per coloro
assunzione/
che maturano i requisiti
cessazione/variazione
per l’accesso anticipato
rapporto di lavoro
nel
di
periodo
giorni -
l’Impiego
di
indicante anche il
di
contratto collettivo
nazionale,
compreso
territoriale,
tra il 1° luglio 2008 e il
aziendale
e
30 giugno 2009 e non
livello
inferiore a 64 per coloro
inquadramento
il
di
che maturano i requisiti
per l’accesso anticipato
dal 1° luglio 2009
Articolo 1, comma 1,
lettera b), numero 1, D.Lgs
n. 67/2011
b2) al di fuori dei casi di
ALMENO UNO DEI
TUTTI I SEGUENTI
cui al b1), lavoratori che
SEGUENTI
DOCUMENTI:
prestano la loro attività
DOCUMENTI:
per
almeno
tre
ore -
nell’intervallo
tra
la -
-
prospetto di paga
libro matricola
con
LUL
delle
mezzanotte e le cinque -
libretto di lavoro
maggiorazioni per
del mattino, per periodi -
ruolo di equipaggio
il lavoro notturno
di lavoro di durata pari -
comunicazione al Centro -
contratto di lavoro
all’intero anno lavorativo
per
individuale
l’Impiego di assunzione/
indicante anche il
cessazione/variazione
contratto collettivo
Articolo 1, comma 1,
rapporto di lavoro
lettera b), numero 2, D.Lgs
di
indicazione
nazionale,
territoriale,
n. 67/2011
aziendale
e
livello
il
di
inquadramento
c) lavoratori addetti alla
ALMENO UNO DEI
Contratto
SEGUENTI
individuale
DOCUMENTI:
indicazione
cd. “linea catena”
di
lavoro
Articolo 1, comma 1,
-
libro matricola
dell’inquadramento
lettera c), D.Lgs n.
-
LUL
delle
mansioni
con
e
del
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67/2011
-
libretto di lavoro
-
ruolo di equipaggio
-
comunicazione al Centro
per
l’Impiego
lavoratore
di
assunzione/
cessazione/variazione
di
rapporto di lavoro
d) conducenti di veicoli,
ALMENO UNO DEI
di capienza complessiva
SEGUENTI
non inferiore a 9 posti,
DOCUMENTI:
adibiti
a
pubblico
di
servizio - libro matricola
trasporto - LUL
collettivo
- libretto di lavoro
Articolo 1, comma 1,
lettera d), D.Lgs n.
67/2011
L’esito delle istruttorie verrà comunicato dall’Ente Previdenziale di riferimento sia al lavoratore
che al datore di lavoro, per le domande inviate prima del 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore
del D.Lgs n. 67/2011), che risultino incomplete della documentazione necessaria ad accertare
l’effettivo svolgimento delle attività usuranti, l’Ente Previdenziale provvederà a comunicarlo agli
interessati (lavoratore e datore di lavoro) che, di conseguenza, dovranno presentare
tempestivamente la documentazione minima necessaria alla procedibilità della domanda.
I chiarimenti dell’INPS
Con il messaggio n. 16.762 del 25.08.2011 l’INPS ha chiarito che ai fini dell’accesso al
beneficio per i lavoratori iscritti all’Ente Previdenziale stesso, il lavoratore interessato deve
trasmettere alla sede territorialmente competente, presso il quale lo stesso è iscritto, la
domanda e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo.
Per la presentazione della domanda di accesso al beneficio, l’INPS ha predisposto il Modello AP45
AP45 disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli. Tale Modello deve essere
presentato dal lavoratore o dal Patronato che lo rappresenta, entro il 30 settembre 2011,
corredato della documentazione necessaria ad attestare l’effettivo svolgimento dell’attività usurante.
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OSSERVA
Le domande presentate in data anteriore a quella del messaggio (25.08.2011), secondo quanto
chiarito dall’INPS sono da ritenere utilmente presentate.
L’INPS evidenzia che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi
indicata in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata
procedibile. La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente
presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n.
67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione entro il
30.09.2011:
 dell’indicazione dei periodi di svolgimento delle mansioni che danno diritto al
beneficio;
 della documentazione richiesta per la presentazione della domanda.
L’INPS precisa che la domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che, avendo
svolto precedentemente attività di lavoro autonomo, raggiungono il diritto alla pensione di
anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori
autonomi. In tal caso, in relazione alla riduzione del requisito anagrafico e delle quote, si
dovranno applicare i criteri previsti per i lavoratori autonomi dalla Legge n. 247/2007.
I chiarimenti dell’INPDAP
Secondo quanto precisato dall’INPDAP con la nota operativa n. 29 del 12.08.2011 le domande,
corredate della prescritta documentazione, intese ad ottenere il pensionamento anticipato i cui
requisiti sono stati conseguiti o si conseguono entro il corrente anno, devono essere presentate
con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo - Inpdap Direzione Centrale
Previdenza – Ufficio I – viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma oppure essere inviate tramite posta
elettronica certificata alla seguente casella di PEC: [email protected] della
D.C. Previdenza, utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it.
Qualora l’interessato non sia titolare di PEC la domanda potrà essere inviata tramite la
poste elettronica certificata del Patronato cui abbia conferito mandato. Nel caso in cui gli
interessati abbiano presentato alla sede Inpdap competente la domanda successivamente al 26
maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 67/2011), gli stessi sono tenuti a presentare alla
D.C. Previdenza la documentazione prescritta, che deve essere trasmessa con le modalità sopra
descritte unitamente alla copia della domanda già presentata e, ad integrazione della medesima.
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