Circolare N.116 del 07 Settembre 2011 Lavori usuranti: presentazione della comunicazione per il lavoro notturno e altre novità Lavori usuranti: presentazione della comunicazione per il lavoro notturno e altre novità Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che entro il 30.09.2011 deve essere presentata la denuncia delle lavorazioni usuranti che danno diritto allo “sconto” sui requisiti pensionistici previsti dalla legge. Come è noto, infatti, le lavorazioni notturne, al pari di quelle svolte su turni, per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 67/2011 garantiscono un beneficio ai fini pensionistici che, al termine della fase transitoria, ammonterà a uno sconto sul requisito anagrafico e sulla somma tra periodo di contribuzione ed età del lavoratore pari a 3 anni. Per accedere al beneficio del prepensionamento i datori di lavoro presso cui si svolgono le lavorazioni notturne devono inviare una comunicazione alle Direzioni Provinciali del Lavoro entro il prossimo 30.09.2011. Tale termine è stato fissato dalla circolare n. 15/2011 del Ministero del Lavoro, il quale è intervenuto sulla materia stabilendo che la comunicazione prevista per il lavoro notturno effettuato nel 2010, andrà fatta, in sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2011, con l'utilizzo del modello "LAV-NOT" che verrà prossimamente pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda, invece, il lavoro notturno effettuato nel 2011, la comunicazione andrà fatta entro il 31 marzo 2012. Con la successiva circolare n. 22 del 10.08.2011, invece, il Ministero del Lavoro ha definito i termini e le modalità di presentazione della domanda di accesso dei benefici ai lavoratori i quali saranno tenuti al pari dei loro datori di lavoro, a presentare la domanda entro il prossimo 30.09.2011, ribadendo che qualora il lavoratore ne effettui richiesta, la documentazione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 67/2011 deve essere fornita dal datore di lavoro entro e non oltre 30 giorni. 2 STUDIO SOLUZIONE | consulting Premessa Come noto, il D.Lgs. 67/2011 in deroga a quanto previsto all'articolo 1 legge n. 243/2004, come modificato dall'articolo 1 della legge 247/2007, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; lavoratori notturni; lavoratori impiegati in lavorazioni a catena in attività individuate con specifiche voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I criteri da tenere in considerazione per la definizione di dette tipologie di attività riguardano il “determinato ritmo produttivo” e/o la valutazione della prestazione “in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione” mentre il richiamo al sistema del cottimo (presente nell’articolo 2100 c.c.), inteso come metodo di retribuzione, non è da intendersi quale elemento discriminante nell’individuazione dei lavoratori interessati alla norma conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posto adibiti al trasporto pubblico. Devono essere intese “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade” (art. 46, D.Lgs n. 285/1992), e il limite di 9 posti deve essere inteso compreso quello occupato dal conducente. Ciò detto evidenziamo che con la circolare n. 15/2011 il Ministero del Lavoro ha disposto la presentazione da parte del datore di lavoro della comunicazione concernente l’esercizio di attività durante il lavoro notturno entro il 30.09.2011 mentre con la successiva circolare n. 22/2011 ha chiarito alcuni aspetti operativi della presentazione da parte del lavoratore della domanda di accesso al beneficio ai fini dell’accesso alla prestazione previdenziale, fissando il termine per la presentazione della domanda entro il prossimo 30.09.2011 pena differimento da 1 a 3 mesi della decorrenza del trattamento a seconda dell’entità del ritardo. A completare le disposizioni ministeriali sono intervenuti sia l’INPS con il messaggio 16762 del 25.08.2011 sia l’INPDAP con la nota operativa n. 29/2011. I lavoratori notturni Tra i lavoratori ammessi a beneficiare del trattamento pensionistico anticipato, il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ha compreso anche i lavoratori notturni, per i quali è stata fornita 3 STUDIO SOLUZIONE | consulting apposita definizione. Ai soli fini dell’accesso ai benefici pensionistici sono, infatti, considerati lavoratori notturni: i lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a: 1) a 78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009; 2) 64 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. Il pensionamento anticipato può essere richiesto quando i lavoratori di cui sopra abbiano svolto una o più delle attività lavorative considerate usuranti per un periodo di tempo pari a: almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017; almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. Nei suddetti periodi rileva l'effettivo svolgimento delle attività lavorative considerate usuranti, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa, come avviene in caso di Cigs o mobilità. Risultano, invece, computabili periodi per i quali l'accredito figurativo sia stato parziale, ad esempio per assenze a causa di malattia o maternità con integrazioni economiche a carico del datore di lavoro. I benefici Ai lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi è riconosciuto il diritto ad un anticipo della data di pensionamento che potrà arrivare fino a tre anni. OSSERVA Ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all'anno, invece, il beneficio pensionistico spetta in misura “ridotta” e tiene conto del numero di notti lavorate. Di seguito illustriamo, in particolare, i benefici spettante in via transitoria e a regime, ovvero nel periodo antecedente al primo gennaio 2013 (fino al primo luglio 2008) e successivo alla stessa data: 4 STUDIO SOLUZIONE | consulting per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B; per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B. a decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori di cui sopra potranno acquisire il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano peraltro fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. OSSERVA I benefici pensionistici spettano, fermo restando quanto disciplinato dal successivo articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento ( 26 maggio 2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La comunicazione del datore di lavoro Con l'entrata in vigore del decreto legislativo in commento scattano nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni "a catena". Tali obblighi di comunicazione sono stati recentemente oggetto della circolare n. 15 del 20 giugno 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel dettaglio, si ricorda che l’articolo 5 del D.Lgs. n. 67/2011 ha introdotto due diversi obblighi di comunicazione, riguardanti il lavoro notturno e lo svolgimento delle cd. “attività in linea catena”. Per quanto concerne il lavoro notturno la norma dispone che il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisce ovvero del professionista abilitato, deve comunicare in via telematica, alla DPL competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui 5 STUDIO SOLUZIONE | consulting si impieghino lavoratori notturni così come definiti dal decreto. La comunicazione deve essere effettuata, come sopra già accennato: in sede di prima applicazione, entro il 30.09.2011; per l’anno 2012 entro il 31.03.2012 La comunicazione, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro deve essere effettuata attraverso l’utilizzo del modello "LAV-NOT" che verrà reso disponibile prossimamente sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it. Per le imprese che svolgono attività lavorative in linea catena, devono darne comunicazione entro 30 giorni dall’inizio delle medesime alla DPL competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, tramite la compilazione del modello “LAV‐US”, disponibile sul sito del Ministero (www.lavoro.gov.it) nella sezione delle Comunicazioni Obbligatorie. Le sanzioni L'omissione di ognuna delle comunicazioni in parola da parte del datore di lavoro è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. In proposito, il Ministero ha chiarito che: la sanzione è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, e dall’adozione della stessa il datore di lavoro sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 500 euro; in ogni caso, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari, comunque, ad euro 500. In questo caso per il pagamento con modello F23, deve essere utilizzato il codice tributo 741T; la sanzione deve essere considerata in base al numero delle omesse comunicazioni, e non tanto del numero dei lavoratori interessati; non sono sanzionabili i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso degli Istituti interessati, purché sia chiaramente identificabile il datore di lavoro che effettua la comunicazione e l’unità produttiva nella quale sono svolte le lavorazioni oggetto della comunicazione; non è sanzionabile la ritardata comunicazione, ma solamente l’omissione della stessa ovvero la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero; non è ritenuta sanzionabile l’errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni interessate, in quanto tale dato è puramente indicativo e utile ai soli fini della quantificazione, da parte degli Istituti interessati, del numero delle possibili richieste di pensionamento anticipato. 6 STUDIO SOLUZIONE | consulting La circolare n. 22/2011: altre novità in materia di lavori usuranti Come anticipato in premessa, la circolare del Ministero del Lavoro n. 22 del 10.08.2011 ha precisato alcuni profili operativi della presentazione della domanda di accesso ai benefici pensionistici da parte del lavoratore (non solo per il lavoro notturno ma in tutti i casi considerati dall’articolo 1 del citato decreto legislativo). La circolare n. 22/2011, in particolare, conferma che coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2011 devono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni per le lavorazioni usuranti entro il 30.09.2011. Coloro che maturano i requisiti oltre a tale data, invece, dovranno presentare la domanda entro il primo marzo dell’anno di maturazione. OSSERVA In caso di ritardo nella presentazione della domanda e di accertamento positivo del diritto ai benefici in oggetto, secondo quanto precisato dalla circolare n. 22/2011 del Ministero del Lavoro, la decorrenza del trattamento previdenziale viene differita: di un mese in caso di ritardo inferiore a un mese; di due mesi in caso di ritardo superiore a un mese e inferiore a due mesi; di tre mesi in caso di ritardo pari o superiore a tre mesi. A completamento delle disposizioni della circolare n. 22/2011 l’INPS e l’INPDAP sono intervenuti per chiarire la procedura da seguire per l’accesso ai benefici in parola. La domanda del lavoratore e la richiesta di documentazione al datore di lavoro Ai fini della procedibilità dell’istanza la domanda deve: contenere la manifestazione di volontà di avvalersi del benefici pensionistici previsti dal D.Lgs. n. 67/2011; la specificazione dei periodi in cui sono state svolte le mansioni che danno diritto ai benefici; recare in allegato la documentazione minima necessaria. Riguardo alla documentazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 67/2011 il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, deve rendere disponibile entro 30 giorni la seguente documentazione: il prospetto di paga; il libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro indicante anche il CCNL, territoriale o aziendale e il livello di inquadramento; 7 STUDIO SOLUZIONE | consulting ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico sanitaria; comunicazioni lavoro notturno; comunicazioni ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 67/2011; carta di qualificazione del conducente e certificati di idoneità alla guida; documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; comunicazione di assunzione; dichiarazione di assunzione. Con particolare riguardo ad ogni singola categoria di lavoratori ammessa al beneficio pensionistico il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 22/2011, ha individuato la documentazione che deve essere presentata. Documentazione da presentare secondo le precisazioni del Ministero del Lavoro Attività Documenti che devono Documenti che attestare la sussistenza del devono attestare rapporto di lavoro per l’adibizione alle tutto attività per tutto il il periodo di cui all’art. 1, periodo di cui comma 2, D.Lgs n.67/2011 all’art. 1, comma 2, D.Lgs n.67/2011 a) lavoratori impegnati in mansioni Ulteriore documentazione necessaria ALMENO UNO DEI Contratto SEGUENTI DOCUMENTI: individuale di lavoro particolarmente usuranti - libro matricola indicazione (art. 2, DM 19 maggio - LUL dell’inquadramento 1999) Articolo 1, comma - libretto di lavoro delle 1, lettera a), D.Lgs n. - ruolo di equipaggio lavoratore 67/2011 comunicazione al Centro - per l’Impiego mansioni con e del di assunzione/cessazione/vari azione di rapporto di lavoro b1) lavoratori a turni che prestano attività notturno nel la ALMENO UNO DEI TUTTI I SEGUENTI SEGUENTI DOCUMENTI: loro periodo (tra la - DOCUMENTI: - prospetto di paga libro matricola con indicazione mezzanotte e le cinque - LUL delle del mattino), per almeno - libretto di lavoro maggiorazioni per 8 STUDIO SOLUZIONE | consulting 6 ore per un numero - ruolo di equipaggio il lavoro notturno minimo comunicazione al Centro - contratto di lavoro lavorativi all’anno non per individuale inferiore a 78 per coloro assunzione/ che maturano i requisiti cessazione/variazione per l’accesso anticipato rapporto di lavoro nel di periodo giorni - l’Impiego di indicante anche il di contratto collettivo nazionale, compreso territoriale, tra il 1° luglio 2008 e il aziendale e 30 giugno 2009 e non livello inferiore a 64 per coloro inquadramento il di che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009 Articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, D.Lgs n. 67/2011 b2) al di fuori dei casi di ALMENO UNO DEI TUTTI I SEGUENTI cui al b1), lavoratori che SEGUENTI DOCUMENTI: prestano la loro attività DOCUMENTI: per almeno tre ore - nell’intervallo tra la - - prospetto di paga libro matricola con LUL delle mezzanotte e le cinque - libretto di lavoro maggiorazioni per del mattino, per periodi - ruolo di equipaggio il lavoro notturno di lavoro di durata pari - comunicazione al Centro - contratto di lavoro all’intero anno lavorativo per individuale l’Impiego di assunzione/ indicante anche il cessazione/variazione contratto collettivo Articolo 1, comma 1, rapporto di lavoro lettera b), numero 2, D.Lgs di indicazione nazionale, territoriale, n. 67/2011 aziendale e livello il di inquadramento c) lavoratori addetti alla ALMENO UNO DEI Contratto SEGUENTI individuale DOCUMENTI: indicazione cd. “linea catena” di lavoro Articolo 1, comma 1, - libro matricola dell’inquadramento lettera c), D.Lgs n. - LUL delle mansioni con e del 9 STUDIO SOLUZIONE | consulting 67/2011 - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l’Impiego lavoratore di assunzione/ cessazione/variazione di rapporto di lavoro d) conducenti di veicoli, ALMENO UNO DEI di capienza complessiva SEGUENTI non inferiore a 9 posti, DOCUMENTI: adibiti a pubblico di servizio - libro matricola trasporto - LUL collettivo - libretto di lavoro Articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs n. 67/2011 L’esito delle istruttorie verrà comunicato dall’Ente Previdenziale di riferimento sia al lavoratore che al datore di lavoro, per le domande inviate prima del 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 67/2011), che risultino incomplete della documentazione necessaria ad accertare l’effettivo svolgimento delle attività usuranti, l’Ente Previdenziale provvederà a comunicarlo agli interessati (lavoratore e datore di lavoro) che, di conseguenza, dovranno presentare tempestivamente la documentazione minima necessaria alla procedibilità della domanda. I chiarimenti dell’INPS Con il messaggio n. 16.762 del 25.08.2011 l’INPS ha chiarito che ai fini dell’accesso al beneficio per i lavoratori iscritti all’Ente Previdenziale stesso, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente, presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo. Per la presentazione della domanda di accesso al beneficio, l’INPS ha predisposto il Modello AP45 AP45 disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli. Tale Modello deve essere presentato dal lavoratore o dal Patronato che lo rappresenta, entro il 30 settembre 2011, corredato della documentazione necessaria ad attestare l’effettivo svolgimento dell’attività usurante. 10 STUDIO SOLUZIONE | consulting OSSERVA Le domande presentate in data anteriore a quella del messaggio (25.08.2011), secondo quanto chiarito dall’INPS sono da ritenere utilmente presentate. L’INPS evidenzia che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata procedibile. La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione entro il 30.09.2011: dell’indicazione dei periodi di svolgimento delle mansioni che danno diritto al beneficio; della documentazione richiesta per la presentazione della domanda. L’INPS precisa che la domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che, avendo svolto precedentemente attività di lavoro autonomo, raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso, in relazione alla riduzione del requisito anagrafico e delle quote, si dovranno applicare i criteri previsti per i lavoratori autonomi dalla Legge n. 247/2007. I chiarimenti dell’INPDAP Secondo quanto precisato dall’INPDAP con la nota operativa n. 29 del 12.08.2011 le domande, corredate della prescritta documentazione, intese ad ottenere il pensionamento anticipato i cui requisiti sono stati conseguiti o si conseguono entro il corrente anno, devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo - Inpdap Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I – viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma oppure essere inviate tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di PEC: [email protected] della D.C. Previdenza, utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it. Qualora l’interessato non sia titolare di PEC la domanda potrà essere inviata tramite la poste elettronica certificata del Patronato cui abbia conferito mandato. Nel caso in cui gli interessati abbiano presentato alla sede Inpdap competente la domanda successivamente al 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 67/2011), gli stessi sono tenuti a presentare alla D.C. Previdenza la documentazione prescritta, che deve essere trasmessa con le modalità sopra descritte unitamente alla copia della domanda già presentata e, ad integrazione della medesima. 11 STUDIO SOLUZIONE | consulting