Percorsi d’Informazione Professionale 4/2014
Quindicinale
di aggiornamento
in materia paghe
Numero: 04/2014
Data 12 Marzo 2014
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Percorsi d’Informazione Professionale 4/2014
SOMMARIO
1. Apprendistato: formazione unica su territorio nazionale
3
2. Lavori usuranti – obbligo delle comunicazioni annuali – scadenza del 31/03/2014
4
3. INPS – Progetto Uniemens- nuova versione allegato tecnico
7
4. Rivalutazione annuale degli importi economici del lavoro accessorio - Istruzioni
7
5. Rinnovo CCNL settore manifatturiero - Pelli-Cuoio-Succedanei
8
12
6. Turismo (Federalberghi) - Siglata l'ipotesi di rinnovo
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1
Apprendistato: formazione unica su territorio
nazionale
Approvato, il 20/2/2014, l’accordo attuativo delle ''Linee guida per la disciplina per il contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere'' contenente la regolamentazione
dell'offerta formativa pubblica obbligatoria, disciplinata dalle Regioni.
Le linee guida, che dovranno essere recepite dalle Regioni e Province autonome entro 6 mesi, hanno
semplificato la procedura che deve essere seguita dalle aziende, creando un collegamento tra la
durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica e le competenze acquisite nella pregressa
formazione scolastica, incentivando anche i diversi strumenti per la formazione a distanza.
Pertanto, l’intesa specifica gli elementi necessari all’attuazione dell’offerta formativa pubblica,
fermo restando l’obbligatorietà della redazione del Piano formativo individuale esclusivamente in
relazione all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Finanziamento
In merito al finanziamento, viene stabilito che le amministrazioni regionali e le P. A., qualora
esauriscano le risorse disponibili, dovranno garantirne tracciabilità e comunicazione anche alle
direzioni territoriali del lavoro, esimendo, così, le imprese dall’obbligo della formazione di base e
trasversale.
Per cui, l’offerta formativa pubblica, finanziata nei limiti delle risorse disponibili, è da intendersi
obbligatoria nella misura in cui venga disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione
regionale, anche attraverso specifici accordi e sia realmente disponibile, ovvero formalmente
approvata e finanziata dalla P.A. competente. Ciò al fine di consentire all’impresa l’iscrizione
dell’apprendista all’offerta medesima con il conseguente avvio della stessa entro sei mesi dalla data
di assunzione dell’apprendista.
Inoltre, in via sussidiaria e cedevole, tale offerta può essere resa obbligatoria dalla disciplina
contrattuale vigente.
La formazione, che di norma, si realizza nella fase iniziale del contratto di apprendistato, deve
svolgersi in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati, anche con modalità a distanza.
Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la
formazione, devono disporre di "standard minimi " necessari per esercitare le funzioni di soggetto
formativo,
ovvero:
- luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e
servizi;
- risorse umane con adeguate capacità e competenze.
Questi i punti principali:
• la durata ed i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono collegati alle competenze
acquisite nella pregressa formazione scolastica.
Sono infatti previste:
- 120 ore per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado,
- 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
- 40 ore per gli apprendisti laureati;
• la durata dei moduli può esser ridotta se i giovani hanno già frequentato corsi formativi in
precedenti rapporti di apprendistato;
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la formazione di base e trasversale può avere come contenuti:
- la sicurezza sul lavoro,
- l’organizzazione e la qualità aziendale,
- la relazione e la comunicazione nell'ambito lavorativo,
- i diritti e i doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva,
- le competenze di base e trasversali,
- la competenza digitale,
- le competenze sociali e civiche,
- lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità,
- gli elementi di base della professione/mestiere;
• il momento formativo deve svolgersi in ambienti idonei, di regola nella fase iniziale del
rapporto. Può essere svolto anche con modalità “a distanza”;
• in alternativa alla formazione pubblica, l’insegnamento può essere effettuato direttamente
dalle imprese se in possesso di “standard minimi” (locali adeguati e risorse umane capaci e
competenti);
• il piano formativo individuale deve considerarsi obbligatorio per la sola parte tecnico-
professionale;
•
la formazione effettuata e la qualifica professionale acquisita deve essere registrata dalle
aziende nel libretto formativo o, in alternativa in un documento avente i contenuti minimi
del modello di libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005;
•
le imprese con più sedi operative possono avvalersi della formazione di base e trasversale
delle Regioni nelle quali insistono le loro sedi legali.
Aziende multi localizzate
A conferma di quanto già disposto dall’art. 2, co.2, lett.c) della L. n. 99/2013, le imprese che hanno
sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica, possono adottare la disciplina della Regione
dove è ubicata la sede legale.
Inoltre, per rendere pienamente operative le presenti linee guida, le suddette imprese
multilocalizzate possono avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui
sono ubicate le sedi operative.
Lavori usuranti – obbligo delle comunicazioni
annuali – scadenza del 31/03/2014
2
La scadenza per la comunicazione del lavoro notturno usurante è il 31 marzo 2014 .
Si riassumono gli adempimenti e le modalità di effettuazione della comunicazione.
Lavoro notturno usurante
Sono da considerare addetti ad attività usuranti e quindi oggetto di comunicazione:
•
i lavoratori a turno che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno
sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino),
per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
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•
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i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno
lavorativo.
A tal proposito con la Nota n. 9630 del 23/5/2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito che:
• lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'intero
anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno
è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
• lavoro notturno: la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto
effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'intero anno, con esclusione,
pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.
In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate
di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno
o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le
giornate di lavoro notturno svolte.
Come già detto sopra il termine per la comunicazione è il 31 marzo 2014.
Monitoraggio altre attività usuranti
Per tutte le altre attività definite usuranti (lettere a), c) e d) dell’art. 1, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 67/2011) è prevista una “rilevazione” il cui termine è individuato dal DM 20/9/2011
con riferimento ad una “periodicità almeno annuale”, senza che sia indicato alcun termine più
puntuale ed alcuna sanzione.
Si tratta del monitoraggio delle seguenti lavorazioni:
- lettera a)
•
•
•
•
•
lavori in galleria o miniera;
lavori nelle cave;
lavori in cassoni ad aria compressa;
lavori svolti dai palombari;
lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia
possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle
fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di
colata manuale;
• lavorazione del vetro cavo;
• lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità e in particolare le
attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente
all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi
strutture;
• lavori di asportazione dell’amianto qualora le mansioni siano svolte con carattere di prevalenza e
continuità;
- lettera c) :i lavoratori che, alle dipendenze di imprese per le quali operano specifiche voci di
tariffa INAIL elencate dal Decreto (es. prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti; lavorazione
e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti;
produzione di articoli finiti ecc.) siano addetti alla cd. “linea catena” ovvero che, nell’ambito di un
processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso
ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- lettera d) : i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio
pubblico di trasporto collettivo. Su tale casistica si è pronunciato nuovamente il Ministero del Lavoro
con Nota n. 9622 del 22/5/2012, fornendo dei chiarimenti sulla figura del cosiddetto operatore di
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esercizio.
Chi non abbia ancora effettuato tale adempimento lo potrà effettuare al 31 marzo 2014 o anche
successivamente, essendo un obbligo non sanzionato.
Lavoratori somministrati
Da ultimo sottolineiamo che la norma ha posto a carico delle aziende utilizzatrici l'onere di
effettuare le suddette comunicazioni per quanto riguarda i lavoratori che abbiano svolto la loro
missione in attività rientranti fra quelle indicate come usuranti.
Chiaramente per quanto riguarda il lavoro notturno il lavoratore andrà segnalato anche nel caso in
cui abbia svolto meno di 64 giornate in un anno, in analogia con quanto detto relativamente agli
assunti/cessati in corso d'anno e ai part-time verticali.
Compilazione modello LAV_US
Per la compilazione del modello on-line, i datori di lavoro devono preventivamente accreditarsi al
sistema, con le modalità indicate dal Ministero del Lavoro, nell'apposita sezione del portale
Cliclavoro.
Sono previste cinque tipologie di comunicazione:
1. "Inizio lavoro a catena" (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011);
2. "Lavoro usurante D.M. 1999" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011);
3. "Lavoro usurante notturno" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011 e art. 5, comma 1, D.Lgs.
67/2011);
4. "Lavoro usurante a catena" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011);
5. "Lavoro usurante autisti" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011).
La Sezione - Datore di lavoro permette di indicare i riferimenti dell'azienda che effettua le attività.
Per riempire i campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco *) relativi all'indirizzo della sede
legale, è necessario compilare il campo Comune sede legale, ricercandolo e selezionandolo tramite
l'apposito tasto.
Le successive tre Sezioni consentono di inserire i dati con i quali le aziende sono iscritte agli enti
previdenziali. In particolare:
• Nella Sezione - INPS il datore di lavoro deve inserire la o le matricole INPS e i codici relativi
all'inquadramento assegnati dall'INPS all'azienda all'atto di iscrizione.
• Nella Sezione - INAIL il datore di lavoro deve inserire il codice cliente attribuito dall'lNAIL al
momento dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
• Nella Sezione - Altri enti il datore di lavoro deve indicare l'ente previdenziale al quale
l'azienda risulta iscritta e il rispettivo codice ad esso attribuito. Nella medesima sezione
occorre inoltre indicare il numero di iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo delle
imprese artigiane, indicando altresì il settore di attività con il quale l'azienda risulta
iscritta, secondo la classificazione Ateco 2007.
La Sezione - Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività consente di inserire tutte le
sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le attività oggetto della comunicazione.
Il modello va compilato indicando, per ciascuna unità produttiva, tutti i dati richiesti.
Per ciascuna unità produttiva indicata, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati
nelle attività oggetto di comunicazione.
Tra di essi si segnala la necessità di inserire i dati identificativi (Nome, Cognome e Codice Fiscale)
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oltre al numero di giorni di effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo nelle
altre casistiche di tipologia.
Il sistema permette di salvare le informazioni e l'inserimento verrà confermato da un riepilogo dei
dati sotto forma di tabella riassuntiva.
In caso di errore, sarà possibile eliminare i dati erroneamente inseriti.
Nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, il soggetto che ha effettuato la
comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l'invio precedente) esclusivamente
entro la data di scadenza indicata per ciascuna tipologia di comunicazione. Si sottolinea che non sarà
possibile inviare l'annullamento di modelli già inviati né tantomeno inviare tardivamente gli stessi.
La Sezione Dati di invio, compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di
accreditamento, consente di individuare il soggetto che ha effettuato la comunicazione, se diverso
dal datore di lavoro, e la tipologia di comunicazione.
Per completare la procedura di invio occorre cliccare su "invia modulo". Tutti i modelli saranno
archiviati e saranno consultabili nella pagina personale di accesso.
Il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione sul proprio sito una serie di FAQ sull'argomento che
trovate in calce alla presente.
INPS – Progetto Uniemens- nuova versione
allegato tecnico
3
L'INPS ha pubblicato sul proprio sito Internet una nuova versione dell'Allegato al Documento tecnico
"UNIEMENS INDIVIDUALE" - Release 2.7.2 del 27 febbraio 2014
Le variazioni apportate dall'Istituto alle precedenti versioni sono evidenziate in rosso.
Di seguito le principali novità.
Lavoratori dipendenti
In <DenunciaAziendale> è stata inserita la causale N963 in <CausaleACredito> di
<AltrePartiteACredito> per la sospensione dei contributi a causa dell'evento alluvionale del 17
gennaio 2014 che ha colpito i territori della provincia di Modena, già colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012
Lavoratori parasubordinati
E' stata aggiornata la descrizione delle aliquote per l'anno 2014.
E' stato inoltre inserito il codice 17 in <CodCalamita> di <Collaboratore> per la sospensione dei
contributi a causa dell' evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012. D.L. n. 4/2014. Validità dal 17 gennaio 2014 al 31 luglio 2014
Rivalutazione annuale degli importi economici
del lavoro accessorio - Istruzioni
4
La Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con circolare n. 28 del 26 febbraio 2014 ha comunicato i
nuovi importi economici per il lavoro accessorio da prendere a riferimento per l’anno 2014.
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Si ricorda che l’art. 70 del Decreto-Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel testo modificato
dall’art. 1, comma 32, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, consente il ricorso al lavoro accessorio per
tutte le tipologie d’attività e di soggetti, a condizione che i compensi derivanti da tali prestazioni
non superino, con riferimento alla totalità dei committenti, l’importo di euro 5.000 nell’anno solare.
Qualora beneficiari della prestazione siano imprenditori commerciali o professionisti, opera, oltre al
limite generale di euro 5.000, un ulteriore limite pari ad euro 2.000 per singolo committente.
Secondo la stessa norma, i suddetti limiti economici devono essere annualmente rivalutati sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell’anno precedente.
Al riguardo, la suddetta Direzione dell’Istituto, con la circolare in commento, ha reso noto che i
limiti economici di cui trattasi sono stati rivalutati sulla base della variazione percentuale
verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo
gennaio 2013-dicembre 2013, calcolata dall’ISTAT nella misura dell’1,10%. Pertanto, i nuovi importi
economici da prendere a riferimento per l’anno 2014, anche al fine delle verifiche sul loro rispetto a
cura dei committenti(1), sono pari a:
• euro 5.050 netti (euro 6.740 lordi) per la totalità dei committenti nel corso dell’anno solare;
• euro 2.020 netti (euro 2.690 lordi) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi
professionisti nel corso di un anno solare.
L’INPS ricorda che, allo scopo di agevolare i committenti ed i prestatori nel riscontro dei compensi
riscossi nel corso dell’anno, sono state adeguate le procedure telematiche di calcolo e di
presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore ai requisiti stabiliti dalla norma, mediante
specifiche funzionalità di visualizzazione di tali compensi, sia da parte del committente che del
prestatore
Rinnovo CCNL settore manifatturiero - PelliCuoio-Succedanei
5
Il 4 febbraio 2013 AIMPES e le OO.SS.LL. nazionali Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil, hanno siglato
l'ipotesi di accordo per il rinnovo triennale del CCNL scaduto il 31 marzo 2013.
Al fine di agevolare i primi adempimenti operativi si fornisce una prima illustrazione degli
adempimenti economici. Il presente contratto triennale decorre dall’1/4/2013 e scade al 31/3/2016
sia per la parie economica, sia per la parte normativa.
I nuovi Elementi Retributivi Nazionali Conglobati (ERNC) secondo le seguenti decorrenze:
Livelli
6°
5°
4° S
4°
3°
2°
1°
Minimo
dall’1/1/2014
1.888,87
1.707,96
1.600,41
1.564,67
1.498,70
1.423,64
1.145,11
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Minimo
dall’1/1/2015
1.964,90
1.777,00
1.665,34
1.627,96
1.558,70
1.480,36
1.179,22
Minimo
dall’1/7/2015
1.992,78
1.802,32
1.689,15
1.651,17
1.580,70
1.501,15
1.191,73
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Una
Tantum
Per i lavoratori in forza alla data del 14/1/2014 è prevista la corresponsione di un importo forfetario
Una tantum di euro 300,00 lordi da erogarsi su due rate di pari importo:
- euro 150,00 con la retribuzione di febbraio 2014;
- euro 150,00 con la retribuzione di giugno 2014.
Il diritto all'importo forfetario è con riferimento all'anzianità di servizio maturata nei 9 mesi
intercorrenti tra il 1/4/2013 ed il 31/12/2013, con riduzione proporzionale per (servizio militare,
aspettativa, congedo parentale, assunzione nel corso del periodo tra il 1/4/2013 ed il 31/12/2013,
cassa Integrazione salariale a "zero ore".
L’importo forfetario non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale,
tantomeno del TFR ed è già comprensivo dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti
contrattuali e legali.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time) l’importo forfetario è riproporzionato
all’orario concordato.
Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)
Con la retribuzione del mese di maggio 2014, febbraio 2015 e febbraio 2016, è stato riconosciuto un
importo pari a € 200,00 lordi, a titolo di "Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)", a favore di tutti i
lavoratori in forza dal 1°gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e dipendenti da
aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti
economici individuali o collettivi. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in
base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente
l’erogazione e/o nell'anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli
ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure
concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante
l’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU
e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per
l’anno di competenza.
Contratto a termine
Per i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
1 - lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di
eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2 - particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale
portafoglio ordini;
3 - sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4 - attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa, il numero dei
lavoratori con contratto a tempo determinato in forza presso l’azienda non può superare il:
- 10% per aziende fino a 70 dipendenti;
- 5% per aziende con oltre 70 dipendenti (è comunque consentita la stipulazione di almeno 7
contratti a termine).
Per la fase di avvio di nuove attività le Parti intendono disciplinare le fattispecie per le quali non
trovano applicazione gli intervalli temporali in caso di riassunzione con contratto a termine dello
stesso lavoratore ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001. Conseguentemente i previsti termini di
10 e 20 giorni a seconda che il contratto iniziale di lavoro a termine abbia avuto una durata inferiore
o superiore ai 6 mesi non trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:
A - nell’ambito di uno dei processi organizzativi come individuati dall'art. 5 - comma 3° - del D.Lgs.
n. 368/2001 ed in particolare:
B - avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o
all’entrata in fazione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di
servizio, con una durata non superiore ai 12 mesi.
C - Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o
fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata della sperimentazione
non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione di servizio;
le Parti nazionali stipulanti il presente CCNL dichiarino comunque sin d’ora la reciproca disponibilità
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a valutare la possibilità di elevare le durate massime di cui sopra in relazione a esigenze specifiche
dei singoli comparti merceologici che dovessero emergere successivamente alla sottoscrizione del
presente accordo.
D - Sostituzione dei lavoratori assenti.
E - Assunzione di lavoratori posti in CIG presso altra azienda.
F - Assunzione di iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori dell’ASPI.
G - Siano interessati lavoratori disoccupati oltre 50 anni di età.
H In ogni altro caso previsto dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza sindacale, o in
assenza di RSU dalle OO.SS. territoriali.
Le attività alle quali non si applica il limite temporale dei 36 mesi sono le seguenti:
a - attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
b - allestimenti di stands fieristici, show- room;
c - attività connesse a corners ed esposizioni;
d - attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di
precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul
mercato.
Resta inteso che condizione necessaria e sufficiente per l’accertamento delle fattispecie indicate
sarà la previa intesa con le RSU o in assenza delle RSU, con le OO.SS. territoriali.
Malattia e infortunio non sul lavoro - Assenza dal lavoro
L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda nella
giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di
accertato impedimento.
Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la
comunicazione deve avvenire prima dell’inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di
comprovato impedimento e semprechè l’azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda non oltre il terzo giorno da quello di
inizio dell’assenza stessa, telefonicamente oppure tramite telefax, o e-mail o sms, il numero di
Protocollo identificativo del certificato medico attestante l’effettivo stato di infermità comportante
l’incapacità lavorativa.
L’eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità di cui sopra ed il numero
di protocollo inviato entro due giorni.
Apprendistato professionalizzante - Addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato
di qualifica
Le Parti definiranno la nuova normativa contrattuale sull’apprendistato entro il 31 marzo p.v. In ogni
caso il tema sarà definito in apposito incontro da tenersi il 27/3/2014.
Le Parti convengono sin d’ora che la percentuale di stabilizzazione per le aziende con più di 9
dipendenti al 70%.
Ferie
A fronte di esigenze tecnico-produttive-espositive improrogabili l’azienda comunicherà e motiverà
alle RSU e/o alle OO.SS. territoriali la necessità di un diverso godimento del periodo feriale, in
aumento o in diminuzione (2 settimane / 4 settimane). Di conseguenza, previo accordo sindacale,
verrà definito un diverso godimento della 3.a e della 4.a settimana di ferie, non consecutive rispetto
alle prime 2 settimane, all’interno del periodo che va di massima dal 1° giugno al 30 settembre,
fatte salve diverse definizioni convenute tra le Parti.
Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex lavoro "interinale")
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione
di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media dell’8% dei
lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
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Sono esclusi dal computo della percentuale di cui sopra i lavoratori assunti con la forma contrattuale
in esame nelle fattispecie di seguito elencate:
a - sostituzione di lavoratori assenti;
b - siano interessati lavoratori:
c - posti in CIG presso altra azienda;
d - iscritti nelle liste dì mobilità ovvero percettori dell’ASPI;
e - disoccupati oltre 50 anni di età;
f - in ogni altro caso previsto dagli accordi aziendali stipulati dalla rappresentanza sindacale, o in
assenza di RSU dalle OO.SS. territoriali.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è ammessa nei casi
previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali stipulati dalla
Rappresentanza Sindacale Unitaria d’intesa con le strutture Territoriali delle 00SS più
rappresentative, per un numero di lavoratori, per ciascun anno solare, non superiore a quello
corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo
indeterminato nei 3 anni solari precedenti (ex art. 20 - comma 5° quater - D.Lgs. 10/9/2003 n. 276,
come modificato dai successivi interventi legislativi).
E’ comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazione
per almeno 3 lavoratori in ciascun anno solare qualora l’azienda occupi lavoratori con contratto di
lavoro a tempo indeterminato in numero pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è inoltre ammessa per
l’utilizzo di soggetti che possono accedere al collocamento obbligatorio ovvero con invalidità
certificata di almeno il 20%, di soggetti condannati ammessi al regime di semilibertà nonché di
soggetti in via di dimissione o dimessi dagli Istituti di Pena.
Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di
affiancamento per il passaggio delle consegne per un periodo massimo di 3 mesi.
L’azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro,
procederà all’inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria
e , in mancanza, alle Associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
1 - il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratti
di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,
l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi.
2 - Ogni 12 mesi, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata
degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati:
Banca delle ore
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una "Banca individuale delle ore" le prime 32 ore annue di
lavoro straordinario/supplementare part-time) che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate
sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che saranno corrisposte con
la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Quota di partecipazione alle spese contrattuali
In relazione al CCNL triennale 2014 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24/6/2010,
Femca-CISL, Filctem-CGIL e Uiltec-UIL hanno chiesto una contribuzione straordinaria pari a 40,00
Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali Femca-CISL, Filctem-CGIL,
Uiltec-UIL, da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del mese di giugno 2014
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Percorsi d’Informazione Professionale 4/2014
a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto 2014.
Entro il 30/9/2014, l’Azienda dovrà versare le trattenute. Qualora il dipendente non sia d’accordo o
intenda devolvere la quota di sottoscrizione ad altra e diversa Organizzazione sindacale dovrà darne
comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla
distribuzione della presente informativa."
TURISMO (FEDERALBERGHI) - Siglata l'ipotesi di
rinnovo
6
Siglata il 18/1/2014, tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo Federalberghi, la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria
Aperta - Faita, con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo
e Servizi e delle piccole e medie imprese – Confcommercio Imprese per l’Italia e la Filcams-Cgil, la
Fisascat-Cisl e la Uiltucs, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del
settore Turismo.
La presente ipotesi di accordo che decorre dall’1/5/2013 e scadrà il 31/8/2016, non è stata
sottoscritta dalla Fiavet, che riunisce le agenzie di viaggio, e dalla Federazione dei pubblici esercizi
(Fipe), che ha annunciato il recesso dal precedente contratto.
Segue la tabella che riporta il valore di paga base nazionale conglobata mensile secondo le
gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Livelli
A
B
1°
2°
3°
4°
5°
6°S
6°
7°
Febbraio
2014
2.109,82
1.953,30
1.819,89
1.663,37
1.568,76
1.480,29
1.388,26
1.334,88
1.315,97
1.233,16
Ottobre
2014
2.134,91
1.976,53
1.841,53
1.683,14
1.587,41
1.497,89
1.404,76
1.350,75
1.331,61
1.247,82
Aprile
2015
2.159,99
1.999,75
1.863,16
1.702,92
1.606,07
1.515,49
1.421,27
1.366,62
1.347,26
1.262,49
Ottobre
2015
2.185,08
2.022,98
1.884,80
1.722,70
1.624,72
1.533,09
1.437,77
1.382,49
1.362,91
1.277,15
Aprile
2016
2.210,16
2.046,20
1.906,44
1.742,47
1.643,37
1.550,69
1.454,28
1.398,37
1.378,55
1.291,81
Mentre, per il personale degli alberghi a una e due stelle e dei campeggi con un numero di presenze
- licenza non superiore a milleduecento, i valori di paga base nazionale conglobata mensile sono i
seguenti:
Livelli
A
B
1°
2°
3°
4°
5°
Febbraio
2014
2.097,23
1.941,86
1.808,44
1.653,64
1.560,17
1.472,84
1.381,37
Ottobre
2014
2.122,16
1.964,95
1.829,94
1.673,30
1.578,72
1.490,35
1.397,80
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Aprile
2015
2.147,10
1.988,03
1.851,44
1.692,96
1.597,27
1.507,86
1.414,22
Ottobre
2015
2.172,03
2.011,12
1.872,95
1.712,62
1.615,82
1.525,38
1.430,65
Aprile
2016
2.196,97
2.034,21
1.894,45
1.732,29
1.634,37
1.542,89
1.447,07
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6°S
6°
7°
1.328,58
1.309,66
1.227,43
1.344,37
1.325,23
1.242,03
1.360,17
1.340,80
1.256,62
1.375,96
1.356,38
1.271,21
1.391,76
1.371,95
1.285,81
Le suddette riduzioni non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al
quinto livello, nonché ai dipendenti degli ostelli ed ai dipendenti dei bed and breakfast e degli
affittacamere.
Tabella Extra
Livelli
4°
5°
6°S
6°
7°
Febbraio
2014
13,60
12,96
12,40
12,25
11,47
Ottobre
2014
13,76
13,12
12,54
12,39
11,60
Aprile
2015
13,93
13,27
12,69
12,54
11,74
Ottobre
2015
14,09
13,43
12,84
12,68
11,88
Aprile
2016
14,25
13,58
12,99
12,83
12,01
Contrattazione di secondo livello: premio di risultato
Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende
che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale
sottoscritto dopo l’1/7/1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente
contratto, secondo i seguenti importi lordi:
Livello Euro
A, B
296,00
1, 2, 3 251,00
4, 5
222,00
6S, 6, 7 178,00
L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con
accordo integrativo, aziendale o territoriale, con la retribuzione di marzo 2016. Gli accordi di
secondo livello potranno definire modalità diverse di erogazione.
Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 29/2/2016, che risultino iscritti nel libro unico
da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva
prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2014 - 29/2/2016.
Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo
aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo, che venga pagato con il prospetto paga dei
periodi successivi all’1/1/2014. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da
accordi collettivi stipulati prima dell’1/7/1993.
Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del
CCNL Turismo che regolano la materia, non venga definito un accordo integrativo entro il 31/1/2016,
il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di marzo 2016, i seguenti importi:
Livello Euro
A, B
186,00
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1, 2, 3 158,00
4, 5
140,00
6S, 6, 7 112,00
Vitto e alloggio
Dall’1/1/2014, la convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere, è
integrata con i seguenti punti:
- un pranzo: euro 0,90
- una prima colazione: euro 0,16
- un pernottamento: euro 1,00
A decorrere dall’1/1/2014, eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori
a quelli della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un
pranzo, 0,02 per una prima colazione e di euro 0,15 per un pernottamento.
Apprendistato
La durata della formazione e, conseguentemente, la durata massima del rapporto di apprendistato
sono le seguenti:
Livello di
inquadramento
2, 3, 4, 5, 6S
6
Livello di
inquadramento
Durata rapporto (mesi)
34
22
Durata
rapporto
(mesi)
2
46
3
46
4
40
Durata formazione (ore medie annue)
60
45
Durata
Qualifiche con contenuti competenziali omologhi o
formazione (ore
sovrapponibili a quelli delle figure artigiane
medie annue)
Capo cuoco, Capo laboratorio gelateria /
60
pasticceria, Capo barista / capo barman / primo
barman, Capo banconiere di pasticceria
Cuoco unico, Primo pasticcere, Coordinatore
housekeeping villaggi turistici, Primo barman,
60
barman unico, Governante unica, Addetto alle
prenotazioni (imprese di viaggi e turismo)
Gastronomo, Gelatiere, Pizzaiolo, Cuoco capo
60
partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita
Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide
con l'anno intero, l'impegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in
base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
Lavoro a tempo determinato - Contratto a-causale
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, al fine di favorire l'inclusione nel mercato
del lavoro e l'aumento del tasso di occupazione, stabiliscono che le previsioni di cui alla lettera b)
del comma 1-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 possano trovare applicazione per l'assunzione di:
- percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.);
- disoccupati con più di 45 anni;
- appartenenti alle liste di cui alla legge n. 68 del 1999.
La suddetta tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano
precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro, fermo
restando che la somma della durata complessiva dei diversi rapporti non potrà eccedere i 18 mesi.
Maggiore durata potrà essere stabilita dalla contrattazione collettiva di secondo livello che potrà
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anche attivare percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle aziende di stagione.
Orario medio in regime di flessibilità
A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minor apporto di prestazioni lavorative, è
possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata inferiore alle quaranta ore settimanali,
senza riduzioni della normale retribuzione mensile. Le mancate prestazioni sono compensate da
prestazioni di durata equivalente svolte nell'arco delle 13 settimane successive o, qualora tale
condizione non si realizzi, sono detratte dal monte ore di permessi retribuiti.
A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un maggior apporto di prestazioni lavorative, è
possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata superiore alle quaranta ore settimanali,
senza corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro straordinario.
Tali prestazioni sono compensate da riposi di durata equivalente fruiti nell'arco delle 8 settimane
successive o, qualora tale condizione non si realizzi, il monte ore di permessi retribuiti sarà
incrementato in misura pari alla durata delle prestazioni non compensate, mentre la maggiorazione
per il lavoro straordinario verrà liquidata.
Al fine di perseguire l'obiettivo di prolungare la durata dei rapporti di lavoro fino ed oltre le 13
settimane, per i lavoratori stagionali nonché per i lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato (con esclusione dei contratti stipulati per ragioni sostitutive e dei contratti a termine di
durata superiore a 12 mesi), le compensazioni di cui ai commi precedenti potranno avvenire lungo
tutto l'arco del rapporto di lavoro.
Resta fermo, in ogni caso, il diritto al riposo giornaliero ed al riposo settimanale, con le modalità
stabilite dalla legge e dal presente CCNL nonché la possibilità che le rappresentanze sindacali
presenti in azienda (RSA/RSU o delegato aziendale) richiedano un incontro per l'esame congiunto
delle eventuali problematiche applicative.
Il numero massimo di settimane di maggior apporto di prestazioni lavorative può essere elevato sino
a:
a) 26 settimane, con riduzione dell'orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni settimana
effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai lavoratori interessati
dall'effettiva applicazione del meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi;
b) 52 settimane, previo accordo, da definirsi in sede aziendale, interaziendale o territoriale, con
l'assistenza delle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti
stipulanti il presente CCNL, prevedendo l'elevazione del monte ore annuo di permessi sino a 128 ore
annue.
Nelle ipotesi diverse da quelle citate, il numero di permessi che può essere utilizzato non potrà
essere superiore a:
- 72 ore annue a compensazione delle prestazioni rese sino al 31/12/2015;
- 64 ore annue a compensazione delle prestazioni rese a decorrere dall’1/1/2016.
Assistenza Sanitari Integrativa
E’ stato istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore
turismo (FAST) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato,
inclusi gli apprendisti, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai Titoli X (aziende
alberghiere) e XI (complessi turistico- ricettivi all'aria aperta) del CCNL Turismo.
A decorrere dall’1/7/2014, all'atto della prima iscrizione è dovuta al fondo una quota pari a 15,00
euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
A decorrere dall’1/7/2014, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro
mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 1,00 euro a carico del
lavoratore. A decorrere dall’1/7/2015, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a
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12,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a
carico del lavoratore.
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Lavori usuranti- FAQ
1. Entro quando deve essere effettuata la comunicazione del monitoraggio annuale dei lavori
usuranti?
La comunicazione relativa al monitoraggio annuale deve essere effettuata entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il solo monitoraggio relativo all’anno 2011, il
termine per la comunicazione del lavoro usurante notturno è stata prorogata alla data del 31
maggio 2012 in luogo del 31 marzo (nota ministeriale del 27 marzo 2012).
2. Dalla Nota n. 9630 del 23 Maggio 2012, si apprende che la comunicazione va inviata anche
se non raggiunte le 64 notti nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in grado di
conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione e
cessazione del rapporto di lavoro o per la sussistenza di rapporti part time verticali. Poiché
la nostra azienda aveva già provveduto a inviare la comunicazione, ma ha necessità di
integrare alcune informazioni alla luce della Nota di cui sopra, come procedere?
Il sistema informatico consente di creare delle nuove comunicazioni precompilandole
automaticamente con i dati di quelle già inviate, è quindi possibile aggiungere, dove necessario,
le informazioni mancanti. In tal modo si procederà all’invio di una nuova comunicazione a
partire però da una già inviata, come descritto nella guida .
3. In merito ai lavoratori somministrati chi deve occuparsi di effettuare la comunicazione di
lavoro usurante/notturno, l'agenzia di somministrazione presso cui sono assunti o la ditta
utilizzatrice? Esistono particolari modalità con cui indicare i dati relativi ai lavoratori in
somministrazione?
Come indicato nella Nota Operativa MLPS 28 novembre 2011 n. 4724, soggetti obbligati all'invio
del modello relativo al lavoro usurante/notturno sono le imprese utilizzatrici, con riguardo ai
lavoratori "somministrati" impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno.
L’ impresa utilizzatrice potrà inserire nel Modulo Lav-Us i lavoratori "somministrati" impegnati
nel lavoro notturno/usurante senza distinzione dagli altri lavoratori.
4. Con che modalità si deve comunicare il lavoro usurante/notturno di un dipendente svolto
durante il 2010?
Non è previsto l'invio di Comunicazione per i lavori notturni/usuranti relativi all’anno 2010.
5. Nell’inserimento del numero dei giorni di effettivo svolgimento di lavoro notturno si
devono conteggiare solo le giornate in cui il lavoratore ha effettivamente svolto il lavoro
notturno o anche i periodi di malattia/ ferie?
Come indicato nella Nota 9630 del 23 maggio 2012, La comunicazione del lavoro notturno svolto
in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici si basa su una verifica di effettivo
svolgimento del lavoro stesso e secondo le modalità indicate dall'art. 1 c. 1 lettera b) del D.Lgs.
67/2011. Ne consegue che la comunicazione dovrà essere effettuata, a prescindere dal relativo
trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente
coperti da contribuzione figurativa di cui al comma 3 dell'art. 1.
6. Ai fini dell’ottemperamento degli obblighi di comunicazione, vanno comunicati i dati di
tutti coloro che hanno prestato attività notturna, anche se inferiore ai 64 giorni, oppure solo
di coloro che hanno superato questa soglia?
La Nota 9630 del 23 maggio 2012 indica che:
1. con riferimento al lavoro notturno a turni di cui
all'art. 1 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 67/2011, se il
datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno
per l'intero anno e in via esclusiva, oggetto di
comunicazione deve essere solamente il lavoro
notturno prestato effettivamente per un numero
minimo di 64 giornate;
2. con riferimento al lavoro notturno di cui all'art. 1
c.1 lett. b) numero 2 del D.Lgs. n. 67/2011, la
comunicazione deve essere effettuata solo per il
lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3
ore giornaliere nell'arco tra mezzanotte e le cinque
per l’intero anno, con esclusione, pertanto, di
lavoro svolto per periodi inferiori.
7. Nella compilazione del modello Lav_us, in fase di caricamento dei dipendenti bisogna
inserire il numero delle giornate o barrare anno intero?
I due campi “intero anno” e “giorni” vanno inseriti in maniera alternata: quanto inserito nel
campo "Intero anno lavorativo" si riferisce al fatto che il lavoro usurante venga svolto dal
dipendente per tutto l'anno senza altri turni di lavoro, mentre invece il campo "numero effettivo
giorni" deve essere compilato qualora il lavoratore alterni turni di "lavoro usurante" con altri
turni di lavoro.
8. Come occorre comportarsi nel caso il datore di lavoro non sia in grado di conoscere il
numero delle effettive giornate di lavoro notturno prestate dal lavoratore durante l’anno, ad
esempio perché ha assunto il lavoratore nel corso dell’anno?
Qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno
prestate nell’arco dell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno
o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte
le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è, infatti, possibile che i requisiti di cui
all’art. 1 del D.Lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel
corso dell’anno con differenti datori di lavoro.
9. Si devono ricomprendere nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 67/2011 anche i conducenti
di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con capienza non inferiore a 9
posti?
In via teorica i lavoratori in questione possono svolgere, parzialmente o totalmente, un’attività
che nel concreto non è da ricomprendersi nell’ambito di quelle “particolarmente faticose e
pesanti” di cui al D.Lgs. del 2011. La ratio che sottintende tutta la disciplina in materia di lavori
usuranti può indicarsi nel fatto che il beneficio pensionistico va accordato a quei lavoratori che,
per periodi minimi indicati dal suddetto Decreto Legislativo hanno effettivamente svolto le
attività indicate dallo stesso Decreto. Pertanto, si ritiene che si debba tener conto delle attività
concretamente e documentalmente svolte dal soggetto interessato prescindendo, a tal fine, da
eventuali “dichiarazioni di equivalenza” che il CCNL applicato nel caso di specie svolge in ordine
alla mansione di autista con altre mansioni che il D.Lgs. n. 67/2011 non considera
“particolarmente faticose e pesanti”.
10. Quali sono le Comunicazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via
telematica, qualora svolga attività lavorative usuranti/notturne? E con quali tempistiche?
Le Comunicazioni a cui è tenuto il datore di lavoro, secondo l’art. 6 del D.M. 20 settembre 2011
sono le seguenti:
1. ai fini del monitoraggio (art. 2, comma 5, D.Lgs.
67/2011) dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni
cd. usuranti, con periodicità annuale, il periodo o i
periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le
lavorazioni di cui all'art.1, comma 1, lettere da a)
a d), del D.Lgs. In caso di lavoro notturno, detta
comunicazione deve indicare, per ogni dipendente,
il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale
tipologia e può valere anche ai fini di cui alla
sottostante lettera b), n. 1. In assenza di
specifiche indicazioni da parte del legislatore, si
ritiene di individuare, quale termine massimo per
l'effettuazione degli adempimenti appena descritti
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento
2. ai fini di cui all'art. 5, c.1 e 2, d.lgs. 67/2011:- con
periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno
svolto in modo continuativo o compreso in regolari
turni periodici. Tale comunicazione può essere non
dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato
l'analogo adempimento previsto alla precedente
lettera a), indicando, per ogni dipendente, il
numero dei giorni di lavoro notturni svolti;- entro
30 giorni dall'inizio, lo svolgimento delle
lavorazioni indicate dall'art. 1, c.1, lettera c, del
D.Lgs. (cd. lavoro a catena).
11. Nel caso di fusione tra due aziende, da cui derivi l’estinzione dell’azienda incorporata,
quale delle due aziende ha l’obbligo dell’invio della Comunicazione riguardante lavoro
usurante/notturno?
Qualora un’azienda sia stata oggetto di fusione con altra azienda, con conseguente estinzione
dell’incorporata, l’obbligo di invio della Comunicazione riguardante il lavoro usurante/notturno
è in capo all’azienda incorporante
12. Le Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici territoriali sono soggetti obbligati all’invio
del Modulo Lav_us?
Sì. La comunicazione riguardante lavori usuranti/notturni deve essere inviata anche dalle
Pubbliche Amministrazioni.
13. Si chiede se la Comunicazione sia dovuta solo per i lavoratori dipendenti oppure se sia
obbligatorio provvedere all’invio del Modello Lav_Us anche nel caso in cui sia il titolare
dell’azienda a prestare l’attività lavorativa nella fascia oraria presa a riferimento per lavoro
notturno.
No. Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare il lavoro notturno svolto da egli stesso.
14. Nel caso di lavoratori cessati nel corso dell’anno, qualora abbiano svolto lavoro notturno,
sono da inserire nella relativa Comunicazione?
Sì. Nel Modulo vanno inseriti tutti i dipendenti che hanno prestato servizio “usurante/notturno”
nel corso dell’anno, pertanto anche i cessati.
15. Per lavoro a turni il riferimento è esclusivamente ai turni notturni oppure vi rientrano i
lavoratori che lavorano a turni con possibilità di turno anche in fascia notturna?
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b) n. 1 i lavoratori in questione sono i lavoratori a turno –
ossia “qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni” (art.
1, comma 2 lett. g D.Lgs. n. 66/2003) – “che prestano la loro attività nel periodo notturno” –
ossia nel periodo “di sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le
cinque del mattino” (art. 1, comma 2 lett. d, D.Lgs. n. 66/2003) – per almeno 6 ore per un
numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non
inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
16. Nel caso di personale che lavora in fascia notturna saltuariamente, sono da indicare
anche coloro che hanno lavorato per più di 3 ore e in più giornate in fascia notturna?
L’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1) e 2) del D.Lgs. n. 67/2011 si riferisce a due differenti
categorie di lavoratori notturni. Il n. 1) riguarda i lavoratori notturni a turni che svolgono attività
lavorativa per almeno 6 ore nella fascia notturna compresa tra la mezzanotte e le cinque del
mattino e per non meno di 64 o 78 giorni all’anno. Il n. 2), invece riguarda i lavoratori che, al di
fuori del lavoro organizzato a turni, lavorano per almeno 3 ore nella fascia oraria compresa tra
la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo. Pertanto, con riferimento al
quesito, la comunicazione deve riguardare i lavoratori che rientrano nella previsione del n. 1)
riferito ai lavoratori notturni a turni che raggiungono i requisiti previsti dalla norma.
17. Posto che si è provveduto a inviare la comunicazione in data 22 maggio 2012,
ottemperando entro la data del 31 maggio 2012, se si dovessero apportare delle modifiche,
visto che la nota del Ministero è pervenuta a ridosso della scadenza, si può inoltrare la
modifica della comunicazione anche in data successiva al 31 maggio 2012?
Le modifiche alle comunicazioni già inviate sono sempre possibili in forza dei relativi interventi
apportati sul sistema telematico di trasmissione dei prospetti.
18. Nel caso di lavoro notturno a turni di cui all'art. 1, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 67/2011,
cosa si intende nella nota prot. n. 9630 del 23/05/2012 del Ministero del Lavoro con la
dicitura "in via esclusiva" ?
Il riferimento in questione è legato alla occupazione del lavoratore, per l’intero anno, da parte
di un unico datore di lavoro. Diversamente, non è necessario verificare tale requisito, con
conseguente obbligo di comunicazione, se il rapporto di lavoro è iniziato o cessato durante
l’anno ovvero trattasi di lavoro in part-time verticale.
19. Nel caso di lavoro notturno di cui all'art. 1, c.1, lett. b), numero 2, del D.Lgs. n.
67/2011, le 3 ore giornaliere devono essere assolutamente comprese nella fascia dalla
mezzanotte alle 5 del mattino? (la nota prot. n. 9630 del 23/05/2012 del Ministero del
Lavoro non specifica tale fascia).
Si, la fascia oraria di lavoro notturno di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2) va dalla
mezzanotte alle 5 del mattino. È la stessa disposizione, infatti, che prevede tale fascia dal
momento che richiama l’art. 1, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 66/2003.
20. Posto che nel caso in cui un’azienda sia stata oggetto di fusione con altra azienda, con
conseguente estinzione della incorporata l’obbligo di invio della comunicazione spetta alla
incorporante, si richiede quale sia la PAT INAIL da indicare nella comunicazione, quella
relativa al 2011 anno di riferimento della comunicazione (però relativa all’azienda estinta e
quindi PAT chiusa) o la nuova PAT INAIL per il 2012 sulla quale sono migrati i rapporti di
lavoro?
Si ritiene che vada indicata la PAT relativa all’azienda incorporante che dunque effettua la
comunicazione.
21. Nel caso di ditta che effettua l’attività di produzione con processi produttivi
caratterizzati dalla "linea a catena" e con svolgimento di attività notturne in modo
continuativo comprese in turni periodici, è necessario presentare sia la comunicazione di
lavoro usurante notturno che la comunicazione di lavoro usurante a catena?
In tal caso, e solo relativamente all’anno 2011, devono essere effettuate entrambe le
comunicazioni in quanto l’art. 5 del D.Lgs. n. 67/2011 e l’art. 6 del D.M. 20/09/2011 prevedono
differenti tempistiche per l’effettuazione delle comunicazioni relative al lavoro a catena e al
lavoro notturno a cui consegue, peraltro, una separata sanzione amministrativa in caso di
omissione. Successivamente, invece, dovrà essere effettuata solo la comunicazione annuale
relativa allo svolgimento di lavoro notturno.
22. Deve essere fatta oppure no la denuncia di lavoro notturno per una azienda che ha
lavorato nel 2011 (con turni notturni) ma poi cessata per cessazione di attività sempre nel
2011?
Si la comunicazione va sempre effettuata in quanto è sempre possibile che il lavoratore riesca,
durante lo stesso anno, a completare il periodo minimo di 64 notti in forza di un diverso
rapporto di lavoro.
23. Nel caso di lavoro esterno alla sede fiscale/amministrativa dell’azienda (per esempio
dipendenti delle società di vigilanza che svolgono i loro turni - sia diurni che notturni presso terzi quali banche o sedi della P.A. e possono avere più sedi di lavoro a seconda dei
turni) che sede operativa bisogna indicare? La sede teorica aziendale o la sede del cliente
dove operano?
E se operano presso diversi clienti?
In tal caso è sufficiente indicare la sede “teorica aziendale”.
24. Nella nota n. 4724 si sottolinea che si applicano le sanzioni in caso di omissione delle
comunicazioni di cui alla lettera "b" che sono quelle relative alla comunicazione per lavoro
notturno e alla comunicazione entro 30 gg dall'inizio del lavoro a catena. Non si parla di
sanzioni in caso di omissione della comunicazione del monitoraggio. Inviando adesso il
monitoraggio del lavoro a catena è prevista qualche sanzione?
No, non sono previste sanzioni in caso di mancata o ritardata comunicazione da effettuare ai
sensi dell’art. 2, comma 5 del D.lgs. n. 67/2011.
25. Con riferimento alla nota 9630 del 23/05/2012 è obbligatorio fare lo stesso la
comunicazione per lavoratori assunti part/time orizzontale pari a 20 ore settimanali che
effettuano lavoro notturno di 3 ore al giorno (orario effettivo giornaliero)?
Si qualora, pur in presenza di part-time orizzontale con 20 ore settimanali, il lavoratore svolga
lavoro notturno per tre ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno.
26. La denuncia di lavoro usurante notturno deve essere fatta obbligatoriamente da tutti i
datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro notturno a
prescindere dall'anzianità contributiva INPS?
L’obbligo comunicativo riguarda tutti quei lavoratori che, a prescindere dalla maturazione dei
requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione, rientrano nelle categorie individuate
dall’art. 1, comma 1, lettere da a) a d) del D.Lgs. n. 67/2011. Le comunicazioni, infatti, hanno,
da un lato, la finalità di monitorare lo svolgimento delle attività usuranti e, dall’altro,
semplificano le procedure di accertamento dei requisiti per l’accesso al trattamento
pensionistico anticipato allorquando i lavoratori presentano la relativa domanda.
27. Un lavoratore che effettua una media di 2 ore di lavoro notturno giornaliero per un
totale di circa 20 giorni al mese e 300 giorni annui, è soggetto all'obbligo di comunicazione
poiché, in base a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con nota protocollo n. 9630 del
23.05.2012 svolge meno di 3 ore giornaliere nell'arco dell'intero anno, ma effettua lavoro
notturno per più di 64 giornate all'anno?
L’obbligo di comunicazione riguarda i lavoratori che, nell’ambito del lavoro notturno a turni,
prestano la loro attività per almeno 6 ore nella fascia notturna compresa tra la mezzanotte e le
cinque del mattino e per non meno di 64 o 78 giorni all’anno oppure che svolgono lavoro
notturno non organizzato a turni lavorando per almeno 3 ore nella fascia oraria compresa tra la
mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo. Nel caso prospettato, pertanto,
la comunicazione non sembra dovuta.
28. Nel caso in cui nel 2011 i dipendenti hanno iniziato a lavorare su turni a partire dal mese
di settembre facendo una media di 20 giorni ciascuno di turni rientranti nella fascia 12.00 05.00 (ore ordinarie), tali giornate vanno comunicate (oppure no essendo inferiori alle 64
giornate previste dalla nota del 23/5/2012 n. 9360)?
Come chiarito nella nota prot. n. 9630 del 23/05/2012 di questo Ministero, nell’ipotesi in cui si
verificano una (o più) assunzioni durante l’anno e, quindi, il datore di lavoro non è in grado di
conoscere le effettive giornate di lavoro notturno svolte, lo stesso deve comunicare tutte le
giornate di lavoro notturno svolto a prescindere dal verificarsi delle condizioni prescritte
dall’art. 1, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 67/2011. Appare logico estendere tale modalità
anche alle ipotesi di prestazione di lavoro notturno iniziato in corso d’anno.
29. Nel caso di dipendenti che svolgono l'attività subordinata di macchinista ferroviario
movimentazione merci, gli stessi svolgono la loro mansione su turni non cadenzati nell'arco
dell'anno che possono comprendere anche il turno nella fascia notturna. Anche questi
lavoratori rientrano nel concetto di lavoratori notturni di cui al punto 1 della nota n. 9630
del 23/5/2012? Si chiedono chiarimenti sul punto 2 del messaggio 9630: chi rientra in questa
casistica?
L'orario di fascia notturna è quello previsto dalla legge 00.00 - 5.00?
Rientrano nel concetto di lavoratori notturni di cui al punto 1 della nota n. 9630 del 23/5/2012
di questo Ministero i lavoratori che svolgono lavoro notturno a turni nelle modalità previste
dall’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1) del D.Lgs. n. 67/2011 e cioè quei lavoratori notturni
a turni che svolgono attività lavorativa per almeno 6 ore nella fascia notturna compresa tra la
mezzanotte e le cinque del mattino e per non meno di 64 o 78 giorni all’anno.
Il punto n. 2) contenuto nella suddetta nota invece riguarda i lavoratori che, al di fuori del
lavoro organizzato a turni, lavorano per almeno 3 ore nella fascia oraria compresa tra la
mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo e, quindi, i lavoratori indicati
dall’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2) del D.Lgs. n. 67/2011.
30. Nel computo delle giornate utili per ciascun dipendente, ai sensi dell’art. 1, co. 3, D.Lgs.
n. 67/2011, si devono togliere le settimane di CIG ordinaria a zero ore? In caso di risposta
affermativa vanno tolte 6 giornate a settimana o i giorni di calendario dall’inizio alla fine del
periodo di sospensione? I periodi di CIG ordinaria parziale vanno computati interamente
come periodo utile?
Per accedere al trattamento pensionistico anticipato, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 67/2011
stabilisce che il lavoratore debba aver svolto una o più delle attività lavorative di cui al comma
1, lettere da a) a d):


per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione
del requisito, negli ultimi 10 anni di attività
lavorativa (per le pensioni con decorrenza entro il
31/12/2017)
ad almeno la metà della vita lavorativa
complessiva (per le pensioni con decorrenza dal
01/01/2018)
Il successivo comma 3 specifica che “ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2” si deve
tener conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate al comma 1,
lettere da a) a d) ai quali vanno detratti i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.
In base a tali disposizioni si ritiene che siano esclusi dal computo i periodi di CIG ordinaria a zero
ore per la quale è prevista la sospensione del lavoro e la contribuzione figurativa. Rientra nel
calcolo dei giorni coperti da contribuzione figurativa tutto il periodo di CIG ordinaria a zero ore.
I periodi di CIG ordinaria parziale, invece, vanno computati come periodo utile per l’accesso al
beneficio pensionistico se la prestazione lavorativa si svolge secondo le modalità indicate
dall’art. 1, co. 1, lett. da a) a d).
31. Devono essere comunicati solo i nominativi del personale che nel corso del 2011 ha i
requisiti previsti dall’art. 1, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 67/2011 o anche di quello che svolge
lavoro notturno ma non raggiunge il numero di notti minime indicate?
In considerazione di quanto spiegato nella nota prot. n. 9630 del 23.05.2012 di questo Ministero,
la comunicazione riguarda solo il personale che ha raggiunto i requisiti previsti dall’art. 1, co. 1,
lett. b) del D.Lgs. n. 67/2011 ad eccezione delle ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in grado
di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’arco dell’anno (ad esempio
per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o per part-time verticale). In
tali casi devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto poiché è possibile
che i requisiti suddetti possano maturare con differenti datori di lavoro mediante più rapporti di
lavoro nel corso dell’anno.
32. Con riferimento alle mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) del
D.Lgs. n. 67/2011, le lavorazioni svolte nelle gallerie, ma non dagli addetti al fronte di
avanzamento, delle autostrade e ferrovie dello Stato da cui si accede al livello del suolo,
vanno considerate “svolte in sotterraneo” ex D.M. 19 Maggio 1999, che individua tra le
mansioni usuranti i “lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con
carattere di prevalenza e continuità”?
Quanto alle mansioni particolarmente usuranti, l’art. 1, comma, 1, lettera a) del D.Lgs. n.
67/2011 rinvia all’elenco contenuto nell’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 indicando che l’accesso
anticipato al trattamento pensionistico spetta ai lavoratori impegnati nelle attività indicate
nell’art. 2 citato. Per individuare tali mansioni si deve far ricorso al principio dell’effettività del
lavoro svolto poiché non tutte le attività sono riconducibili alle categorie contenute nell’art. 2
del D.M. 19 maggio 1999. Peraltro l’elencazione delle mansioni individuate all’art. 2 del D.M. 19
maggio 1999 deve considerarsi tassativa in ragione delle caratteristiche insite nelle stesse che
non consentono una “apertura” nei confronti di attività lavorative solo assimilabili.
Pertanto, non può essere inquadrato tra le attività usuranti del D.M. 19 maggio 1999 il lavoro
svolto nell’ambito delle gallerie delle autostrade e della rete ferroviaria dal personale non
addetto al fronte di avanzamento. Le ipotesi contemplate dal D.M. citato, infatti, riguardano i
lavori svolti in galleria, cava o miniera di cui al D.Lgs. n. 374/1993 richiamato dall’art. 2, ma
secondo una precisa distinzione: da un lato considera come mansioni particolarmente pesanti i
“lavori in galleria, cava o miniera” svolti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità,
dall’altro i “lavori nelle gallerie” svolti dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di
prevalenza e continuità. In entrambi i casi, comunque, è da escludere possano rientrarvi i
lavoratori suddetti in quanto la norma deve intendersi riferibile a tutte quelle mansioni che
riguardano la vera e propria costruzione delle gallerie e non anche la mera attività di
manutenzione delle stesse pur se eseguibile nello stesso luogo. Al contrario, con la circolare n.
25/2011, questo Ministero ha chiarito che i lavori di segheria di marmo posso rientrare tra i
“lavori in galleria, cava o miniera” “purchè dette attività siano svolte comunque nell’ambito del
ciclo produttivo all’interno delle cave”.
33. Tra i lavori usuranti è annoverato anche il gruista?
Come già chiarito nella nota di questo Ministero prot. n. 37/4257/MA007.A001, non rientra tra i
“lavori espletati in spazi ristretti” l’attività di gruista in quanto per spazi ristretti si devono
intendere quei luoghi chiusi in cui possono verificarsi infortuni gravi a causa di sostanze
pericolose, esplosioni o mancanza di ossigeno e perché “la cabina di comando di una gru non è
assimilabile a intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture” come,
invece previsto nel D.M. 19 maggio 1999.
34. Deve considerarsi lavoro usurante anche quello svolto dal personale appartenente alla
categoria dei Vigili del fuoco?
Non rientra tra le categorie indicate dal D.M. 19 maggio 1999 il lavoro dei vigili del fuoco.
Infatti, non solo il D.M. in questione si riferisce a precise mansioni e non genericamente a
categorie di lavoratori, ma riconosce solo i “lavori ad alte temperature” tra quelli
particolarmente usuranti ai quali, tuttavia non può essere assimilato il lavoro dei Vigili del fuoco
in quanto, seppure soggetti all’esposizione ad alte temperature, non ricorre il requisito della
mancata adozione delle misure prevenzionali richiesto dal D.M.. Ciò non toglie, comunque, che
possa essere verificata la sussistenza dei requisiti di appartenenza di tali lavoratori alle altre
categorie indicate dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011.
35. L’individuazione dei datori di lavoro obbligati all’invio della comunicazione dei lavori
usuranti avviene sulla base del codice Ateco attribuito al datore di lavoro, o del CCNL
applicato, o dell’effettivo svolgimento da parte dei lavoratori delle attività particolarmente
usuranti individuate dall’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999?
Si deve far riferimento all’effettivo svolgimento delle attività usuranti individuate dal D.M. 19
maggio 1999.
36. In che modo deve essere effettuato il riproporzionamento dell’orario di lavoro in caso di
part-time ai fini della comunicazione di lavoro notturno?
Non deve essere effettuato alcun riproporzionamento in quanto la comunicazione di lavoro
usurante deve essere effettuata solo se il lavoratore, nell’ambito del proprio orario di lavoro,
svolge lavoro notturno secondo le modalità indicate dall’art. 1, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n.
67/2011. Resta fermo quanto chiarito con nota prot. n. 9630 del 23.05.2012 in relazione al
lavoro svolto da personale in part-time verticale.
37. In caso di lavoratrice madre rientrata dalla maternità, cosa si deve indicare ai fini della
comunicazione?
Se la lavoratrice svolge lavori usuranti rientranti tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 67/2011, devono
essere comunicate solo le giornate di lavoro effettivamente prestate e non quelle coperte da
contribuzione figurativa che, infatti, non concorrono al raggiungimento dei requisiti previsti
dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 67/2011.
38. Per i conducenti di veicoli di cui all’art. 1, co. 1, lett. d) del D.lgs. n. 67/2011 deve
essere effettuata una unica comunicazione ai sensi dell’art. 2, co. 5 o deve essere fatta una
ulteriore comunicazione ai sensi dell’art. 5, co. 1 e 2 del medesimo D.Lgs. qualora per
l’intero anno svolgano anche lavoro notturno?
Devono essere effettuate entrambe le comunicazioni in quanto quella prevista dall’art. 2,
comma 5, del D.Lgs. n. 67/2011 ha per finalità il monitoraggio di tutte le attività usuranti cui il
decreto legislativo fa riferimento, mentre l’art. 5, commi 1 e 2 riguarda solo i lavoratori notturni
e i lavoratori impiegati nelle linee a catena. Inoltre sono previste sanzioni solo con riferimento
alle omesse comunicazioni di cui all’art. 5 citato ad evidente conferma della differente finalità
insita nei due tipi di comunicazione.
39. Per quanto riguarda le lavorazioni a catena, ai fini della comunicazione, devono essere
prese in considerazione solo le aziende che hanno le voci di tariffa specificate? E per le voci
di tariffa elencate si considerano solo le aziende che svolgono lavoro a catena?
L’art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 67/2011 contempla le prestazioni svolte dai lavoratori
addetti alla “linea catena”. Come chiarito nella circolare n. 15/2011 di questo Ministero, le
imprese interessate dalla norma in questione sono esclusivamente quelle nelle quali sono svolte
attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti: a) applicazione delle voci di tariffa per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 allegato al D.Lgs. n. 67/2011;
b) applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., così come
disciplinati dal CCNL applicato; c) utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto
dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 67/2011.
40. Tra gli autisti di mezzi rotabili di superficie rientrano anche i dipendenti che svolgono
mansioni di camionista come per esempio il muratore che trasporta materiale edile?
No. Il D.Lgs. n. 67/2011 si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo di persone con l’utilizzo di mezzi di capienza non inferiore a nove posti
compreso l’autista e non anche agli autotrasportatori di merci.
41. Si ritiene assolta la previsione di legge statuita dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
67/2011 nel caso in cui un lavoratore, pur avendo il requisito “dei sette anni negli ultimi
dieci anni” di attività lavorativa, nell’anno di maturazione del requisito, avendo usufruito
del congedo straordinario per assistenza di familiare disabile per tutto l’anno, non ha svolto
nessuna attività, riprendendo a svolgere lavoro notturno in modo continuativo solo l’anno
successivo?
No, poiché l’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 67/2011 prevede che il beneficio pensionistico spetta
solo qualora l’attività usurante risulti svolta per almeno sette anni - anche non consecutivi
nell’arco dei dieci anni - compreso l’anno di maturazione dei requisiti.
42. Il fatto che i lavoratori abbiano dall’azienda una indicazione circa il numero di pezzi da
produrre al giorno, anche se è assente una reale misurazione dei tempi, è da intendersi
quale “ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione” ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 67/2011?
No in quanto per l’individuazione delle lavorazioni a catena devono sussistere tutti i requisiti
individuati dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 67/2011
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