Lo stato dell’arte • Decreto Poletti 20 marzo 2014 n. 34 – Contratto a termine e apprendistato • Legge si stabilità 23 dicembre 2014 n. 190 – Sgravi contributivi e Irap sul nuovo contratto a tutele crescenti • Legge-Delega 10 dicembre 2014 n. 183 – Contratto a tutele crescenti, codice del lavoro semplificato, riforma degli ammortizzatori sociali e dei servizi per l’impiego • Primi decreti attuativi 20 febbraio 2015 (in vigore dal 7 marzo 2015) 2 • Il contratto a tempo indeterminato deve essere (ma non è una novità) la principale forma di regolamentazione dei rapporti di lavoro • Si è reso perciò necessario fare in modo che tale tipo di contratto sia il più conveniente rispetto agli altri e che non sia più una via senza uscita per l’impresa 3 • Il lavoro a tempo determinato non deve più essere visto come “precariato” ma come opportunità di collocarsi • Per questo è stato reso più elastico, pur mantenendone il costo, per l’impresa, maggiorato rispetto al lavoro a tempo indeterminato, 4 Per il 2015 esonero contributivo per tre anni, dalla data di assunzione a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 8.060,00 euro annui • • Per chi? Per lavoratori che non hanno avuto nei sei mesi precedenti alcuna collocazione a tempo indeterminato – in caso di gruppi di impresa la persona non deve essere stata occupata in una società del gruppo; E per chi è già assunto non a tempo indeterminato ma con altro contratto? Sono agevolabili le trasformazioni di contratti a tempo determinato, collaborazioni, lavoro intermittente, lavoro accessorio, interinale etc. – – – – • • • • • Non è agevolabile la stabilizzazione degli apprendisti Non è agevolabile il lavoratore per il quale lo stesso datore abbia già usufruito del beneficio Non è agevolabile il datore con Durc negativo, ne chi non sia in regola con le norme della sicurezza sul lavoro Non è agevolabile il datore che abbia violato il diritto di precedenza per ex T.D. Cosa? La riduzione contributiva riguarda solo i contributi IVS (ossia contributi ai fini pensionistici – Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) a carico del datore di lavoro Quando? Per tutte le assunzioni che avverranno nell’anno 2015 – E poi? Speriamo che la regola sia resa definitiva Come? Entro il mese successivo all’assunzione si deve inviare all’Inps la domanda di incentivo tramite Uniemens - Codice 6Y – . Il contributo va frazionato a mese e si recupera dal versamento contributivo mensile, non si fraziona per i part-time Formalità necessarie? Indispensabile che il lavoratore presenti il “libretto di lavoro” che può farsi rilasciare dal Centro per l’Impiego che attesti lo stato di occupazione dei sei mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato E’ deducibile dall’Irap? Si ma solo dal 2015 ossia dalla dichiarazione dei redditi 2016 5 L'impresa che assume con contratto a tempo determinato o indeterminato giovani dai 15 ai 29 anni può usufruire di bonus occupazionali. Aggiuntivi cumulabili all’esonero contributivo degli 8.060,00 euro. Inoltre le imprese possono ricevere un incentivo specifico per l'attivazione di contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale (art.3 D.lgs 167/11) o per l'Alta formazione e la Ricerca (art. 5 D.lgs 167/11). In dettaglio i bonus e gli incentivi previsti sono i seguenti: Assunzioni a tempo indeterminato: bonus da 1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del giovane. Il bonus è erogato dall'INPS secondo le modalità della circolare n. 118 del 3 ottobre 2014. Assunzioni a tempo determinato o di somministrazione superiore o uguale a 6 mesi: bonus da 1.500 a 2.000 euro, in base alla profilazione del giovane. Il bonus è erogato dall'INPS secondo le modalità della circolare n. 118 del 3 ottobre 2014. Assunzioni a tempo determinato o di somministrazione superiore o uguale a 12 mesi: bonus da 3.000 a 4.000 euro, in base alla profilazione del giovane. Il bonus è erogato dall'INPS secondo le modalità della circolare n. 118 del 3 ottobre 2014. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3 D.lgs 167/11): incentivo tra i 2.000 e i 3.000 euro all'anno, sulla base dell'età. Il bonus è erogato da Regione Lombardia tramite IGRUE. 6 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.lgs 167/11):incentivo come per il rapporto a tempo indeterminato (da 1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del giovane); qualora la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto (D.D. 11\Segr D.G. \2015 e versione consolidata del D.D. 1709\Segr D.G.\2014). Il bonus è erogato dall'INPS secondo le modalità della circolare n. 118 del 3 ottobre 2014 Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (art. 5 D.lgs 167/11): incentivo fino a 6.000 euro all'anno. Il bonus è erogato da Regione Lombardia tramite IGRUE. Indennità di tirocinio: è riconosciuta esclusivamente per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare di durata superiore a 90 giorni continuativi presso il medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante che anticipa al giovane la quota di indennità di tirocinio spettante trasmette a Regione Lombardia la domanda di rimborso di tale quota a conclusione del tirocinio. Tale quota è pari a: 400€ per tirocini di almeno 120 giorni 800 € per tirocini di almeno 150 giorni 1.200 € per tirocini di almeno 180 giorni 200€/mese per ogni mese di tirocinio successivo al 6° In caso di trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro, alle aziende è riconosciuto anche il bonus occupazionale secondo le modalità descritte sopra. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.D. 63\Segr D.G.\2014 del 2 dicembre) ha stabilito che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1 maggio 2014. I datori di lavoro che vogliono beneficiare dell'incentivo per le assunzioni effettuate dal 1 maggio 2014 devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica. INPS definirà le modalità nei prossimi giorni. 7 Ottenere l’incentivo della Garanzia giovani non è però così semplice: Il procedimento di registrazione avviene a cura del giovane interessato al “Programma” Cosa deve fare: si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate; un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore; in fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione; le 4 classi previste, sono stabilite secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata: - classe di profilazione 1: difficoltà BASSA; - classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA; - classe di profilazione 3: difficoltà ALTA; - classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA. al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato; la registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente - a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate - in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni. 8 Misura dell’incentivo. L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso, secondo il seguente schema (cfr. art. 5 e allegato n. 2 del decreto): RAPPORTO DI LAVORO rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi classe di profilazione 1 BASSA - 2 MEDIA - - - 3 ALTA 4 MOLTO ALTA € 1.500 € 2.000 € 3.000 € 4.000 In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale. Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo. Ai fini della spettanza del secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato. 9 – Agevolazione: non serve più la causale ossia la specifica del motivo per cui si ricorre al contratto a tempo determinato (ma non è detto: es. sostituzione maternità, assunzione per nuove mansioni o attività rispetto al/ai contratti a T.D. precedenti) – Limiti: • Durata massima 36 mesi tra proroghe e rinnovi per le stesse mansioni o attività • Non possono essere assunti a T.D. lavoratori in numero superiore al 20% dei lavoratori a T.I presenti al primo di gennaio di ogni anno (nel calcolo dei T.I sono esclusi gli apprendisti); attenzione, il calcolo si fa al primo di gennaio e poi anche se assumo 100 persone a T.I. mi rimane il limite dei T.I del primo gennaio • Esclusioni: assunzione a T.D. per avvio nuove attività, sostituzione di lavoratori assenti (tipicamente malattia o maternità) e assunzione di lavoratori di età superiore ai 55 anni • Tra un rinnovo e l’altro devono passare almeno 10 o 20 giorni a seconda che il rapporto sia durato meno o più di sei mesi • Limiti al prolungamento del contratto: 30 o 50 giorni a seconda che il rapporto sia durato meno o più di sei mesi 10 – Trappole formali: obbligatorio, pena la trasformazione automatica in T.I., inserire nel contratto di assunzione, per rapporti di durata maggiore di sei mesi, l’indicazione che il lavoratore ha il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato (per mansioni analoghe) e che può far valere questo diritto entro sei mesi per una durata totale di dodici mesi dalla cessazione • Fino a che il datore di lavoro non riceve la raccomandata del lavoratore che annuncia il di voler far valere il diritto di precedenza, le assunzioni sono libere • Attenzione che anche le sostituzioni di maternità di durata superiore ai sei mesi maturano il diritto di precedenza, ma in questo caso in modo automatico, ossia non è obbligato il lavoratore ad alcuna comunicazione formale, deve essere il datore di lavoro a chiedere in caso voglia assumere nei dodici mesi successivi a T.I. – Maggior costo: i contratti a T.D. subiscono una maggiorazione dei contributi Inps pari all’1,4%%; però in caso di trasformazione in T.I. possono essere recuperati gli ultimi sei mesi ante trasformazione; nel caso di prolungamento del rapporto la retribuzione sarà maggiorata del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per i successivi fino ai limiti più sopra descritti di trenta o cinquanta giorni – Sanzioni: se si hanno in forza lavoratori a T.D. in misura superiore a quella concessa si subisce la trasformazione a tempo indeterminato e sanzione per ogni mese in cui il lavoratore in esubero è stato in forza (o frazione di quindici giorni) pari al 20% della Ral del primo lavoratore in esubero (ossia il 21°) e del 50% della Ral per tutti gli altri (ossia dal 22° in poi). 11 • L’ingresso nel mondo del lavoro deve essere più facile con modalità chiare per il lavoratore e utili per l’impresa • L’uscita, seppure regolata e non indiscriminata, deve essere possibile a condizioni e costi certi • L’aiuto al lavoratore che ha perso il posto deve essere teso non solo al sostegno economico, ma soprattutto a ricollocare la persona nel più breve tempo possibile 13 Tragedia O opportunità? 14 Art. 1 – Campo di applicazione. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ossia il 07 marzo 2015 il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni dalle nuove norme cosiddette di tutele crescenti ma solo per i nuovi assunti da tale data! Per tutti i lavoratori che a tale data siano già in forza nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti restano in vigore le norme previste dall’art. 18 e dalle modifiche apportate dalla legge Fornero. • Le disposizioni si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. • Particolarità per le imprese con meno di quindici addetti: nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale superando i 15 dipendenti (di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300), il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del nuovo decreto. 15 1. Se il licenziamento non è valido si dice illegittimo. Il licenziamento illegittimo può essere: • Nullo Discriminatorio (determinato da motivi di credo politico, fede religiosa, etnia, genere, appartenenza ad un sindacato, handicap, età etc) Intimato nei periodi di "non recedibilità" previsti dalla legge: di maternità, di congedo matrimoniale, ecc. Fondato su un motivo illecito (ad esempio qualora integri una ritorsione nei confronti del lavoratore) • Annullabile Mancanza di una causa giustificatrice per insussistenza del fatto o per riconducibilità del fatto ad una sanzione conservativa, nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo Manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo Violazione del divieto di licenziamento in caso di malattia o infortunio • Inefficace Mancanza di un requisito formale Licenziamento intimato in forma orale Violazione della procedura nei casi di licenziamenti disciplinari Mancata indicazione dei motivi del licenziamento Le conseguenze sono diverse: REINTEGRAZIONE O RISARCIMENTO 16 • L’onere di provare la discriminazione invocata rimane a carico del lavoratore, in favore del quale sono previste talune agevolazioni probatorie che ribaltano la prova (in questo caso, negativa) sul datore di lavoro. Nelle altre ipotesi menzionate dal comma 1, Art. 18 St.lav. è comunque onere del lavoratore licenziato fornire prova o della violazione del divieto o del motivo illecito invocato nell’atto introduttivo (e immodificabile) del giudizio. 17 Tipi di licenziamento per cui il lavoratore viene reintegrato e il datore sanzionato: • Nullo – Discriminatorio (determinato da motivi di credo politico, fede religiosa, etnia, genere, appartenenza ad un sindacato, handicap, età etc) – Intimato nei periodi di "non recedibilità" previsti dalla legge: di maternità, di congedo matrimoniale, ecc. – Fondato su un motivo illecito (ad esempio qualora integri una ritorsione nei confronti del lavoratore) • Annullabile: – Mancanza di una causa giustificatrice per inesistenza del fatto dichiarato quale causa di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa – Difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore • Inefficace – Licenziamento intimato oralmente Diverse sono le conseguenze sanzionatorie oltre al reintegro: 18 Pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento alla data del reintegro e in ogni caso non meno di cinque mensilità (quantificate sulla base della ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR), il tutto soggetto a contributi e ritenute – Eventualmente si detrae quanto il lavoratore ha guadagnato nel frattempo facendo altri lavori 19 1. Pagamento del risarcimento dalla data del licenziamento alla data del reintegro mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 12 mensilità (quantificate sulla base della ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR), il tutto soggetto a contributi e ritenute – Eventualmente si detrae quanto il lavoratore ha guadagnato nel frattempo facendo altri lavori o quanto avrebbe potuto guadagnare se non fosse rimasto inerte 20 Rientrare al lavoro o rinunciarvi? Il lavoratore nei trenta giorni successivi deve decidere se rientrare al lavoro o rinunciarvi in cambio della corresponsione di una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità (oltre al risarcimento di cui al punto precedente) – Se al termine dei trenta giorni non rientra al lavoro e non chiede nulla, il rapporto si intende terminato di fatto – L’indennità sostitutiva non è soggetta a contributi 21 • Licenziamenti economici e disciplinari (ossia, in linguaggio giuridico, per giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, e per giusta causa: nella legge 604/1966, l’art. 1 dispone: “Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo”.) 22 Occorre che il licenziamento sia basato su un fatto reale. Non è più causa di annullamento/nullità/inefficacia del licenziamento la gravità del motivo addotto purché sussista e sia lecito GIUSTA CAUSA: condotta contraria ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede e/o talmente grave da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro • ipotesi esemplificative (non tassative) indicate nel CCNL • rifiuto ingiustificato di eseguire la prestazione • comportamenti anche solo potenzialmente idonei a creare sul luogo di lavoro una situazione di pericolo, non essendo necessario il verificarsi di un effettivo pregiudizio, es. l’uso di sostanze stupefacenti • consapevole danneggiamento di materiale aziendale, anche se animato da finalità giocose o scherzose • sottrazione di denaro o di beni a colleghi • svolgimento, durante il periodo di malattia, di diversa attività lavorativa, anche se suoi familiari, impedendo così una pronta guarigione e una rapida ripresa lavorativa 23 GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO: notevole inadempimento agli obblighi contrattuali, meno grave rispetto alla giusta causa • rifiuto di svolgere un compito compreso nelle mansioni • reiterato rifiuto ingiustificato di eseguire lavoro straordinario pur legittimamente richiesto dal datore di lavoro • contravvenzione di regole aziendali, ad esempio del divieto di portare al di fuori dall'ambiente di lavoro, senza autorizzazione, beni aziendali (es. computer) • appropriazione dell'indirizzario aziendale, finalizzato all'invio a dipendenti e collaboratori di e-mail critiche nei confronti dei vertici aziendali • inosservanza dell'obbligo di diligenza: ossia il lavoratore che non rispetta il cambiamento dell'ordine di servizio comunicatogli preventivamente dal datore di lavoro 24 GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: intimato per fatti inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dello stesso oppure fatti attinenti alla sfera del lavoratore ma a lui non imputabili a titolo di colpa, previa verifica dell’impossibilità di un diverso proficuo impiego del lavoratore in azienda. • iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo e organizzativo • soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore / soppressione delle mansioni cui il medesimo era addetto • perdita dei titoli professionali abilitativi necessari per l’esercizio della attività lavorativa • rifiuto del lavoratore al trasferimento presso la nuova sede di lavoro 25 Possibili motivi oggettivi senza rischi di reintegrazione: – Soppressione del posto di lavoro – Sostituzione di lavoratore con altro dotato di diverse competenze – Indisponibilità ad essere trasferito – Rifiuto di modificare la collocazione del proprio orario di lavoro – Inaffidabilità della persona anche per fatti esterni all’impresa ma rilevanti per lo svolgimento delle mansioni affidate • E lo scarso rendimento? Il decreto non lo disciplina tuttavia è stato riconosciuto dalla giurisprudenza (es. Cass. N. 18678/2014 e n. 3250/2003), tutto sta a poterlo provare con oggettività 26 Se risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (licenziamento per motivi economici) o soggettivo (licenziamento disciplinare) – ma il fatto su cui si fonda bene o male sussiste – il giudice, ESCLUDENDO QUALSIASI VALUTAZIONE DISCREZIONALE sulla gravità o meno dei fatti e sul valore del risarcimento deve: 1. dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento 2. condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità , non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a • DUE MENSILITA’ PER OGNI ANNO DI ANZIANITA’ IN AZIENDA CON UN MINIMO DI QUATTRO FINO AD UN MASSIMO DI VENTIQUATTRO, COMMISURATE ALL’ULTIMA RETRIBUZIONE UTILE PER IL CALCOLO DEL TFR 27 • Vizi formali Si ha il vizio formale quando il licenziamento è intimato con violazione del requisito di motivazione perché la comunicazione del licenziamento risulta priva della specificazione dei motivi che lo hanno determinato. (Ricordiamo che il licenziamento intimato oralmente è inefficace!) • Vizi procedurali Licenziamento intimato con violazione della procedura di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e delle norme sui procedimenti disciplinari contenute nel contratto collettivo applicabile: – Si deve procedere all'immediata e specifica contestazione scritta del fatto, notificando, se presente, anche la recidiva; assegnare al lavoratore il termine di cinque giorni per presentare le sue giustificazioni; attendere il decorso di questo termine e quindi, valutate le eventuali giustificazioni del lavoratore, irrogare la sanzione disciplinare, nel rispetto dell'ulteriore termine finale di 15 giorni previsto dal CCNL Terziario. Sarà inoltre indispensabile che il codice disciplinare sia affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori. 28 In base all’art. 4 del decreto delegato il giudice, verificata la sussistenza dei fatti, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ma condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità. 29 • Le violazioni formali e procedurali diventano sanabili, nel corso del giudizio (ma, come visto più sopra, a caro prezzo) • è stata abolita la procedura di conciliazione obbligatoria preventiva per il licenziamento basato su ragioni economiche (giustificato motivo oggettivo) 30 Sostanzialmente nessuna modifica rispetto a prima • il licenziamento deve essere impugnato, con qualunque atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza. L’impugnazione stragiudiziale è inefficace se entro i successivi 180 giorni non è depositato il ricorso nella cancelleria del Tribunale del lavoro competente oppure inviata alla controparte una richiesta di conciliazione o di arbitrato • al datore di lavoro è concesso il diritto di revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla sua comunicazione. In tal caso il rapporto di lavoro prosegue come se nulla fosse avvenuto e il lavoratore deve riprendere immediatamente servizio senza alcuna conseguenza sanzionatoria 31 • Offerta di conciliazione volontaria per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, dichiaratamente finalizzata allo scopo di “evitare il giudizio”. Per chi? Vale solo per i licenziamento dei lavoratori assunti sotto la vigenza del contratto a tutele crescenti (e non per tutti gli altri) Come si fa? Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, mediante consegna di un assegno circolare, entro il termine previsto per la impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta del recesso) un importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale né a imposte dirette. 32 Cosa deve fare il lavoratore? L’accettazione da parte del lavoratore dell’assegno circolare (non della somma in sé, ma dello specifico titolo di credito espressamente richiamato dal legislatore delegato) comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinunzia alla impugnazione del licenziamento (anche se il lavoratore ha già proposto il ricorso). Come si formalizza l’accordo? La conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite o presso le Commissioni di certificazione d’altra parte il primo comma dell’art. 6 del decreto delegato specifica che rimane possibile per le parti giungere a qualsiasi differente modalità di conciliazione prevista dalla legge, come pure stabilisce la legittimità di una conciliazione unitaria con caratteristiche “modulari” (a più moduli distinti), che ricomprenda sia l’offerta di conciliazione ora esaminata, sia la transazione su altri e ulteriori aspetti riguardanti il rapporto di lavoro cessato. E se al lavoratore vengono attribuite ulteriori somme oltre quanto previsto per legge? Con riferimento a tale ultima possibilità, il legislatore delegato ha puntualmente chiarito che le eventuali diverse somme concordate nella medesima sede conciliativa per la definizione aggiuntive o per sistemare altri profili vertenziali o di contenzioso (“ogni altra pendenza” secondo la lettera della norma) derivanti dal rapporto di lavoro del cui licenziamento si tratta rimangono assoggettate al regime fiscale, ed eventualmente contributivo, ordinario. 33 Non potevano mancare delle formalità aggiuntive: • Nuovo obbligo di comunicazione in caso di licenziamento – Il decreto introduce un nuovo onere amministrativo per i datori di lavoro che licenziano, stabilendo che entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento deve essere effettuata una ulteriore comunicazione obbligatoria telematica di cessazione indicando se la conciliazione sia avvenuta oppure no. L’omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore non comunicato. Ovviamente il modulo “Unificato Lav”, utilizzato per comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, sarà “conseguentemente riformulato”. 34 Non si applica reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamento, se non nei casi di cui all’art. 2, e sono dimezzate le indennità dovute dal datore di lavoro nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o giusta causa dichiarato illegittimo (art. 3, comma 1), ovvero illegittimo per vizi formali o procedurali (art. 4) o infine a seguito di accettazione della offerta di conciliazione (art. 6), fissando il limite massimo non superabile di 6 mensilità. Il dimezzamento vale come criterio di calcolo delle indennità. Applicando il dimezzamento come criterio di calcolo con riferimento ai licenziamenti per motivo economico o disciplinare si applicherà una indennità pari a una mensilità (anziché due) dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, mentre con riferimento alla presenza di vizi formali o procedurali ed alla conciliazione si applicherà una indennità pari a mezza mensilità (anziché una) dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio. Il limite minimo risulterà così pari a due mensilità per l’indennità risarcitoria relativa al licenziamento ingiustificato (art. 3, comma 1), a una mensilità per l’indennità risarcitoria relativa al licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali (art. 4) e per l’offerta di conciliazione (art. 6). Resta l’attuale limite massimo di sei mensilità 35 SUPERAMENTO DEI 15 DIPENDENTI Si applicano le nuove regole del contratto a tutele crescenti anche quando, in seguito all’assunzione di nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, l’azienda passa da meno di 15 dipendenti a più di 15 dipendenti. Così le nuove regole previste dal contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti valgono anche per tutti gli altri lavoratori che erano già in forza prima dell’entrata in vigore del decreto. Le nuove norme in materia di licenziamenti si applicano a: lavoratori impiegati presso datori di lavoro (imprenditori o non imprenditori), che impiegano più di 15 lavoratori in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento; lavoratori impiegati presso datori di lavoro (imprenditori o non imprenditori), che impiegano più di quindici dipendenti nell’ambito dello stesso comune; lavoratori impiegati presso datori di lavoro (imprenditori o non imprenditori), che impiegano, in ogni caso, più di sessanta dipendenti; lavoratori impiegati presso datori di lavoro agricoli che impiegano più di cinque lavoratori, ovvero che, nello stesso ambito territoriale, occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, 36 • Viene correttamente inquadrato come «licenziamento economico», per il quale la legge-delega esclude la reintegrazione, salvo che nel caso di licenziamenti in forma orale • La disciplina sostanziale per ora rimane la stessa per vecchi e nuovi rapporti, ma i nuovi assunti non vengono reintegrati in caso di violazione • Effetto: probabile transitoria intensificazione del last in first out 37 • • • Nell’art. 10 del decreto legislativo è contenuta la disciplina delle conseguenze del licenziamento collettivo (artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991) illegittimo, nella medesima prospettiva della revisione del sistema sanzionatorio per i licenziamenti individuali, vale a dire nel senso di una riduzione dell’area della tutela reale (ossia della reintegrazione) e, contestualmente, di un ampliamento dell’area della tutela obbligatoria (indennità risarcitoria). La norma prevede l’applicazione del regime sanzionatorio della tutela reale (reintegrazione) nel solo caso in cui il licenziamento sia stato intimato senza l’osservanza della forma scritta e l’applicazione della tutela obbligatoria (ossia solo risarcimento), con il riconoscimento della sola indennità risarcitoria progressiva in base all’anzianità di servizio dei singoli lavoratori licenziati, nel caso di violazione delle disposizioni relative alla procedura sindacale (art. 4, comma 12, della legge n. 223/1991) e ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991). Va sottolineato che nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo coinvolga lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto delegato e lavoratori assunti successivamente, il trattamento riservato a ciascuna categoria di lavoratori sarà differente, essendo i primi vincolati al regime sanzionatorio pregresso e i secondi a quello delle “tutele crescenti”, con la sola eccezione del datore di lavoro che abbia superato la soglia dimensionale per l’accesso alla procedura di licenziamento collettivo a seguito di assunzioni successive all’entrata in vigore del decreto delegato, giacché in tal caso le nuove norme sanzionatorie disciplinerebbero le vicende di tutti i lavoratori licenziati collettivamente. 38 39 Naspi • Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. • La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. • L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. • L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale. Asdi • Viene introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito. Dis-Col • Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori). • Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento. • Il suo importo e’ rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive. 40 Grafico del trattamento di disoccupazione Naspi 6 41 • • • • I DESTINATARI. La nuova indennità di disoccupazione interessa i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. CHI E’ ESCLUSO. La Naspi non può essere chiesta dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e dagli operai agricoli con contratto a tempo determinato e indeterminato. LE CONDIZIONI. Occorre aver perso il lavoro involontariamente, cioè non possono ricevere la Naspi quei lavoratori che hanno dato le dimissioni volontarie, mentre sono ammessi coloro i quali abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa; sono esclusi quelli che hanno risolto consensualmente il contratto di lavoro, mentre sono ammessi i lavoratori che, a seguito del licenziamento abbiano poi firmato una conciliazione avanti l’Ufficio Territoriale del Lavoro. La circolare Inps n. 94 del 12/05/2015 propone degli esempi di casi di dimissioni per giusta causa in cui la Naspi spetta: mancato pagamento della retribuzione, per aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro, per aver subito modifiche peggiorative delle mansioni, per mobbing, o per significative variazioni delle condizioni di lavoro quando l’azienda sia stata ceduta ad altri; per trasferimento ad altra sede senza che sussistano ragioni tecniche, produttive, organizzative; per aver subito ingiurie o comportamenti ingiuriosi dal superiore. In più c’è da segnalare che il Ministero del Lavoro con risoluzione del 24 aprile 2015 n. 13/2015 ha stabilito che la NASpI spetta anche a chi sia stato licenziato a seguito di provvedimento disciplinare. I REQUISITI. Il lavoratore ha diritto alla Naspi se sussistono tre requisiti: 1)aver perso il lavoro involontariamente; 2) avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione; 3) avere 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione e a prescindere dai minimi contributivi. Questi requisiti devono coesistere, non sono alternativi. 42 • • • • LA VERIFICA DELLE SETTIMANE. Come si calcolano le 13 settimane di contribuzione: sono valide tutte le settimane retribuite purché, anno per anno, risulti pagata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali (questa norma non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici, agli apprendisti, agli operai agricoli). Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta anche se, eventualmente, non versata dal datore di lavoro. Per raggiungere le 13 settimane di contribuzione possono essere inclusi i periodi coperti da: i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale (se il rapporto di lavoro non è stato interrotto); i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o “convenzionati”; i periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio fino a otto anni di età (massimo cinque giorni per anno solare). Nel caso in cui il lavoratore abbia già goduto di prestazioni di disoccupazione ordinaria viene escluso dal computo dei contributi utili per la Naspi un numero di settimane di contribuzione pari alla durata della prestazione. LE TRENTA GIORNATE. Vediamo come si individuano le 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la disoccupazione, che è uno dei requisiti che devono sussistere. Sono le giornate di effettiva presenza al lavoro; i dodici mesi per il requisito si ampliano nei seguenti casi: malattia, infortunio senza integrazione della retribuzione; cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore; assenza per permessi e congedi, per assistenza a familiare con handicap, per maternità obbligatorio e congedo parentale. ELASTICITA’ DEL PERIODO: il range dei quattro anni e dei dodici mesi può dilatarsi nei seguenti casi: – Presenza di periodi di malattia e infortunio senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro; cassa integrazione straordinaria e ordinaria a zero ore; assenze per permessi o congedi per assistenza ad un familiare convivente con handicap. Tali situazioni non sono considerate utili in quanto coperte solo da contribuzione figurativa, per questo non vanno considerati e la verifica delle 13 settimane e dei trenta giorni va effettuata al di fuori di tali periodi. In particolare per la verifica dei 30 giorni i periodi di assenza per maternità obbligatoria dilatano il periodo dei 12 mesi per pari periodo, purché vi siano versamenti contributivi precedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria. COME RICHIEDERLA. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Può essere presentata tramite un patronato; via web dal sito dell’Inps (ma è necessario richiedere il Pin con cui accedere al portale Inps). 43 • • • • • • COME SI CALCOLA. La base di calcolo è determinata dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni antecedenti la data del licenziamento, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive, per il numero totale delle settimane di contribuzione nel periodo (indipendentemente dalla verifica del minimale). Si ottiene in tal modo una retribuzione media settimanale che si ragguaglia a mese moltiplicandola per il coefficiente 4,33. L’importo della prestazione, è pari al 75% della retribuzione media mensile come sopra determinata nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a € 1.195 (importo relativo al 2015, soggetto a rivalutazione annuale). Qualora la retribuzione media sia superiore, la prestazione NASpI è pari al 75% calcolato sul tetto mensile di € 1.195 più il 25% calcolato sulla quota di retribuzione media eccedente tale tetto. L’importo complessivo non può comunque superare l’importo mensile massimo di € 1.300 annualmente rivalutato. Su tale trattamento non si applica la riduzione pari alla contribuzione a percentuale prevista per il lavoratore apprendista. Nel caso in cui l’indennità sia da erogare per periodi inferiori al mese, l’importo da erogare dovrà essere diviso per 30 giorni e moltiplicato per il numero di giornate di effettiva sospensione. All'indennità si applica una riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Soci delle Cooperative DPR 602/70 e personale artistico: per i soci lavoratori delle cooperative DPR 602/70 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, ai quali l’assicurazione contro la disoccupazione è stata estesa dal 1.1.2013 e per i quali è in corso un versamento contributivo ridotto, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori. DURATA. La durata del trattamento è proporzionata all’anzianità contributiva del lavoratore. La NASpI vienecorrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni con un tetto limite di 24 mesi di trattamento ma solo fino al 31.12.2016; per gli eventi di disoccupazione dal primo gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione sarà limitata a un massimo di 78 settimane (18 mesi). Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di ASPI. 44 • a) DECORRENZA DEL TRATTAMENTO. L’indennità ASpI decorre: dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione di lavoro se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; b) dal giorno successivo alla presentazione della domanda nel caso in cui sia presentata successivamente all’ottavo giorno; c) dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità nel caso in cui non sia presentata all’Inps ma al CPI e sia successiva alla data di presentazione della domanda. • CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLA PRESTAZIONE. L’erogazione della prestazione è sempre condizionata dal permanere delle seguenti condizioni: • - regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale • - ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo • PERDITA DEL DIRITTO ALL’EROGAZIONE. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI qualora: - Perda lo stato di disoccupazione (acquisendo un reddito annuo superiore a ottomila euro annui con un rapporto di lavoro autonomo o dipendente avente un termine superiore a sei mesi). - Inizi un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare, entro un mese, la comunicazione del reddito annuo previsto ovvero presti lavoro in qualsiasi modo presso lo stesso datore che lo ha licenziato o presso entità ad esso riferibili - Raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato - Acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità (a meno che non opti per la NASPI) - Non partecipi alle iniziative lavorative (contratto di ricollocazione) e/o ai percorsi di riqualificazione. • SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE. L’Inps sospende l’erogazione dell’indennità qualora venga superato il limite degli ottomila euro ma il rapporto di lavoro non sia di durata superiore ai sei mesi. La sospensione opera anche in mancanza delle comunicazioni obbligatorie sino alla loro trasmissione, salvo che il rapporto di lavoro sia superiore ai sei mesi. • RIDUZIONE DELL’EROGAZIONE. L’indennità viene ridotta in ragione dell’80% degli altri redditi (di lavoro dipendente o autonomo) acquisiti dal lavoratore purché detti redditi non superino l’importo della soglia massima di esenzione fiscale, ovvero, pur superandola, non siano riferibili a rapporti di lavoro dipendente di durata complessivamente superiore a sei mesi. 45 • • • • • • INCENTIVI ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ. Il lavoratore avente diritto alla NASPI che avvii un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale, o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata (in unica soluzione) dell’importo del trattamento che gli spetta e che ancora non gli è stato erogato. In questo caso non viene accreditata contribuzione figurativa e non si ha diritto agli assegni familiari (che invece possono eventualmente spettare, in base al reddito, durante l’erogazione della NASPI). La domanda per l’anticipazione va presentata a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Qualora, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, dovrà restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. PRESTAZIONI ACCESSORIE. Durante i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti i contributi figurativi valevoli ai fini pensionistici (valore massimo 1.820 euro: 1.300x1,4) FISCALITA’ DELLA NASpI. Viene considerata reddito sostitutivo e pertanto è assoggettata alle stesse regole valevoli per i redditi sostituiti, ossia quelli di lavoro dipendente. L’Inps applicherà le ritenute e invierà la relativa Certificazione Unica. Vengono riconosciuti assegni familiari, detrazioni per carichi di famiglia e per reddito di lavoro dipendente. RICORSI. Il lavoratore che voglia opporsi ad un provvedimento ad es. di sospensione o di decadenza, dovrà presentare ricorso entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso va presentato in via telematica ed è di tipo “amministrativo” perciò verrà deciso dallo stesso Comitato Provinciale che ha emesso il provvedimento. 46 • ASDI 2015: beneficiari e requisiti Possono avere accesso all’ASDI i soggetti che, avendo beneficiato della NASPI per la sua intera durata, si trovano ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno provata tramite modello Isee. I requisiti d’accesso all’assegno di disoccupazione sono gli stessi della Naspi. La priorità spetta ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano compresi minorenni e ai lavoratori vicini al pensionamento. Le risorse per questo tipo di sostegno sono però molto limitate: il Fondo istituito ad hoc consta di 200 milioni per il 2015 e di 200 milioni per il 2016. L’INPS riconoscerà il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 47 • • • ASDI 2015: durata L’assegno di disoccupazione ASDI verrà erogato, a partire dal 1°maggio, ogni mese per una durata massima di sei mesi a partire dal giorno di accettazione della domanda. ASDI 2015: importo e calcolo L’importo dell’assegno sarà pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita e, in ogni caso, non potrà superare l’ammontare dell’assegno sociale. L’importo sale invece in base al carico familiare del lavoratore, la misura dell’aumento verrà però stabilità da un apposito decreto attuativo che il Governo emanerà nei prossimi 90 giorni. Lo stesso decreto stabilirà i criteri di cumulabilità ASDI 2015: condizioni Condizione per poter accedere all’ASDI è quella di aderire a un progetto personalizzato di formazione e/o ricollocazione redatto da centri per l’impiego. Con il suddetto progetto il lavoratore si impegnerà nella ricerca attiva del lavoro, darà la propria disponibilità a partecipare a corsi di orientamento e formazione e accetterà adeguate proposte di lavoro. – Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà la cessazione dell’erogazione dell’assegno. 48 • • a) b) c) d) e) f) • I DESTINATARI . Dal primo di maggio 2015 e sino al 31 dicembre l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto che abbiano perso involontariamente il lavoro nel periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2015,. LE CONDIZIONI. Il collaboratore deve essere in possesso di tutti seguenti requisiti: · iscrizione esclusiva alla gestione separata INPS · non essere pensionati · non essere possessori di partita IVA · essere in stato di disoccupazione. A tal fine è necessario che l’attività lavorativa svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa siano state dichiarate alternativamente: o in forma cartacea presso il servizio territorialmente competente; o a mezzo PEC o Direttamente all’ INPS, contestualmente alla presentazione della domanda di DIS-COLL. · almeno tre mesi di accredito contributivo presso la Gestione separata INPS, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al giorno della cessazione · almeno un mese di contribuzione versata oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro. CHI E’ ESCLUSO. Sono esclusi gli amministratori, i procuratori/delegati e i sindaci 49 • • • • • • IMPORTO DELL’INDENNITÀ. L’indennità DIS-COLL è determinata secondo un criterio di cassa, in base al rapporto tra i versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e nell’anno solare precedente, e il numero di mesi o frazioni di mesi di contribuzione di durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento. L’indennità è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile, se pari o inferiore all’importo di 1.195 euro; se superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro non potendo però in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300euro per l’anno 2015. Gli importi spettanti, come per la NASpI, si riducono in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione. L’indennità DIS-COLL non contrasta con il diritto alla percezione del Bonus Renzi. DURATA DELLA PRESTAZIONE. L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente fino alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, entro un tetto massimo di 6 mesi. Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi. 50 • • PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE. Gli aventi diritto devono inoltrare apposita istanza all’INPS entro il termine di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, a pena di decadenza. Si segnala che dall’11 maggio l’unica modalità di presentazione è quella telematica. DECORRENZA DELL’EROGAZIONE. L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere: dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data. A causa del ritardo con cui sono state pubblicate le regole applicative con la Circolare n.83, l’INPS ha stabilito che, per le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare n. 83 (27 aprile 2015), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della circolare: la prestazione sarà dunque corrisposta con decorrenza dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro. 51 • a) b) COMPATIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE CON L’ATTIVITÀ LAVORATIVA. L’Inps ha stabilito che se durante lo stato di disoccupazione con erogazione della DIS-COLL la persona trova lavoro, vi sono le seguenti conseguenze: Nuovo contratto di lavoro subordinato: di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa; di durata superiore a cinque giorni, decade il diritto alla DIS-COLL. Lavoro autonomo: l’avente diritto deve comunicare all’INPS, entro trenta giorni l’inizio dell’attività, nonché il reddito che presume di trarre dalla predetta attività, in relazione a quest’ultimo elemento si hanno le seguenti ulteriori conseguenze: in caso reddito annuo inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno; in caso di reddito superiore al predetto limite, il diritto alla prestazione decade. 52 Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. • Attività di lavoro occasionale di tipo accessorio: Anche in questo caso la prestazione sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario della indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio e il reddito derivante dalla predetta attività. 53 • DECADENZA. Si decade dal diritto all’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi: · perdita dello stato di disoccupazione · mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti · nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; · nuova attività lavorativa autonoma senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività · raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato · acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL. 54 Questa misura è (per ora) riservata ai lavoratori che hanno subìto: • licenziamento collettivo o per motivo oggettivo (con o senza seguito giudiziale, con o senza conciliazione standard) • licenziamento per motivo disciplinare ritenuto dal giudice insufficiente, ma senza conseguente reintegrazione 55 Art. 11 – Contratto di ricollocazione 2.Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego. 3.Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede: 56 segue: a)il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro; b)il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico; c)il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte. 4.L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2. 57 Il lavoratore ha diritto a un contratto di ricollocazione stipulato con agenzia accreditata scelta dal lavoratore assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupaz. voucher pagato a risultato obbligo del lavoratore: tutte le attività necessarie per la rioccupazione il tutor denuncia l’eventuale rifiuto ingiustificato, con conseguente perdita del benefit da parte del lavoratore 58 • Le collaborazioni non subordinate o a partita iva possono esistere ma non devono svolgersi con le stesse modalità con cui si svolgono le prestazioni dei lavoratori dipendenti • Come disincentivo ulteriore si evidenzia che il costo contributivo, ormai, è sostanzialmente parificato a quello dei lavoratori subordinati: Aliquote per il 2015: – Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie il 30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) – Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 23,50% • Inoltre, in caso di non genuinità del contratto di collaborazione, è ancora automatica la trasformazione in lavoro a tempo indeterminato 59 A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Vengono superati ossia eliminati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro ed il job sharing. 60 Si tratta di un provvedimento che interverrà, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n. 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti nelle norme. 1. Parto prematuro o ricovero del neonato: fermo restando il congedo per maternità cosiddetta obbligatoria: due mesi prima e tre mesi dopo il parto, possono ora essere aggiunti , anche superando il limite dei cinque mesi, i periodi di astensione dal lavoro dovuti al parto prematuro o al ricovero del neonato dopo la nascita. 2. Estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo. 3. Congedi di paternità: viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. 61 4. Telelavoro e donne vittime di violenza di genere La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice. 5. Estese le tutele anche in caso di adozioni e affidamenti come per i genitori naturali. 6. Le collaboratrici hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi per un massimo di tre mesi. 62 In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Si possono stipulare accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che prevedano la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita. 63 L’art. 55 del “testo organico” riscrive il contenuto dell’art. 2103 cod. civ., disciplinando in modo nuovo lo ius variandi e le fattispecie di legittimo demansionamento, in attuazione della lett. e) dell’articolo unico del comma 7 della legge delega n. 183/2014, intervenendo anche in relazione all’assegnazione a mansioni superiori. In merito la legge delega in materia di variazione delle mansioni faceva espresso riferimento ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale che avrebbero dovuto essere individuati sulla scorta di parametri oggettivi, nonché alle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. 64 DEMANSIONAMENTO. Lo schema di decreto legislativo pare ampliare la visione prevedendo in linea più generale che in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, questi può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore (art. 55, comma 1, secondo capoverso). Il demansionamento è accompagnato, se necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo ma il mancato adempimento della formazione non determina la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni (art. 55, comma 1, terzo capoverso). Altre ipotesi di assegnazione a mansioni proprie del livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi (in primis quello del Terziario appena rinnovato), ma anche a livello aziendale, purché tali accordi siano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 55, comma 1, quarto capoverso). In caso di demansionamento, il lavoratore ha diritto a conservare il livello di inquadramento e il trattamento retributivo di cui godeva al momento dell’assegnazione a mansioni inferiori, ad eccezione dei soli elementi retributivi connessi a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (art. 55, comma 1, quinto capoverso). Se però è in gioco l’interesse del lavoratore a conservare l’occupazione, ad acquisire una diversa professionalità o a migliorare le proprie condizioni di vita, la stessa disposizione stabilisce che nelle sedi di conciliazione o di certificazione possono essere stipulati accordi individuali di assegnazione a mansioni del livello di inquadramento inferiore, anche con corrispondente riduzione della retribuzione (art. 55, comma 1, 65 sesto capoverso). ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI. Il settimo capoverso dello stesso primo comma dell’art. 55 dello schema di decreto interviene sull’assegnazione temporanea a mansioni superiori; stabilisce che in caso di assegnazione a mansioni di livello superiore, il periodo di svolgimento, oltrepassato il quale l'assegnazione diventa definitiva, sale dagli attuali 3 mesi a 6 mesi, salvo che tale termine possa trovare una diversa quantificazione stabilita dalla contrattazione collettiva. La norma stabilisce anche che i sei mesi di assegnazione a mansioni superiori devono essere “continuativi” e che deve farsi riferimento soltanto ai contratti collettivi (anche aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’assegnazione non ha natura definitiva se è avvenuta per ragioni sostitutive di un altro lavoratore in servizio (nella disposizione vigente l’ipotesi è limitata alla “sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto”). In ogni caso il decreto delegato fa salva la diversa volontà del lavoratore rispetto alla definitiva assegnazione a mansioni superiori oltre il termine dei sei mesi continuativi. Il nono capoverso del primo comma dell’art. 55, da ultimo, conferma il principio di nullità dei patti contrari. Nel secondo comma dello stesso art. 55 vengono abrogati i termini specifici stabiliti dalla legislazione vigente per quadri e dirigenti, rispetto alla natura definitiva dell’assegnazione a mansioni superiori. (Tutto ciò nonostante la legge n. 183/2014 non contenesse alcuna delega in merito alla novellazione della disciplina dell’assegnazione a mansioni superiori.) 66 Ricordiamo infine che la possibilità di modificare le mansioni del lavoratore in realtà era già prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 138/2011, il quale stabilisce che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate alla maggior occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Si tratta però di una norma che sino ad ora ha trovato scarsa applicazione. 67 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Per informazioni generali: [email protected] Per interventi legali: [email protected] Per informazioni sui servizi informatici: [email protected] Riferimenti personali: Dott. Loris Beretta - [email protected] Avv. Giada Rossi - [email protected] 68