CIRCOLARE N. 1/2012 LA MANOVRA DI NATALE 2011 DETTA ANCHE “MANOVRA MONTI” D.L. 201/2011 Qui di seguito si riportano le sintesi degli articoli ritenuti di maggiore interesse per l’utenza dello Studio Pinci, del D.L. 201/2011, del 06/12/2011, pubblicato con G.U. n. 284, del 06/12/2011, comprensivo delle modificazioni effettuate con l’allegato alla L. 214/2011, approvata in data 22/12/2011, in vigore dal 27/12/2011, pubblicata in S.U. n. 276, della G.U. n. 300, del 27/12/2011 con il titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Trattasi di 50 articoli di cui, per brevità si riportano solo i principi essenziali, di alcuni di essi, per una informativa di massima di orientamento. A scanso di ogni indesiderato equivoco, si rammenta che quanto qui di seguito indicato è interpretazione della norma; non la norma stessa. Chi fosse interessato, è invitato ad una attenta e puntuale lettura della norma per esteso, se del caso digitando l’apposito link “normativa fiscale”, presente sulla home page del sito www.studiopinci.com, digitando le seguenti coordinate nel campo “estremi”: tipo: decreto legge; numero 201; anno 2011; prima e successivamente mediante ulteriore ricerca dei seguenti estremi: tipo: legge, numero 214, anno 2011. Art. 1: (deducibilità ai fini IIDD del tasso di rendimento dell’incremento del Capitale Sociale; detto ACE – Allowance for Corporate Equity): la misura prevede di escludere dalla base imponibile del reddito delle imprese il rendimento, detto nozionale, riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio (finanziamenti in conto Capitale; finanziamenti in conto aumenti futuri di Capitale, utili a nuovo, etc…) effettuati negli anni futuri rispetto al Patrimonio Netto esistente in bilancio al 31.12.2010, al netto dell’utile del 2010. Risulta deducibile dal reddito delle imprese, per i primi tre anni dal 2011 al 2014 – successivamente il tasso sarà adeguato con Decreto entro il 31 gennaio di ogni anno –, la misura del 3% della differenza tra il saldo del PN al 31.12.2010 e quella alla data del 31.12.2011 e successivi anni. 1 I vari commi dell’articolo si profondono nella specifica di quali ementi concorrono alla determinazione del Patrimonio Netto, al suo incremento ed al suo decremento. Qualora ad esempio il saldo del PN al 31.12.2010 fosse stato pari ad € 25.000,00 e quello al 31.12.2011 fosse pari ad € 35.000,00 con un incremento quindi di € 10.000,00; risulterà deducibile dal reddito 2011, il 3% di detto incremento; cioè la somma di € 300,00. Talché il risparmio di imposta sarà pari, nel caso di una Srl, al 27,5% di detto importo; cioè € 82,50. Evidentemente l’intento è quello di indurre a capitalizzare le imprese, stimolando gli imprenditori e per essi i soci, a investire su di esse; non ultimo, soprassedendo alla distribuzione dei dividendi. Con ciò lo Stato intende consentire la deduzione, dal reddito delle imprese, l’equivalente del tasso di rendimento atteso sul capitale investito nelle imprese – ipotizzato, per il prossimo triennio, pari al 3% –, piuttosto che in investimenti alternativi. Purtroppo al momento il tasso di investimento sui BTP è ben oltre il 3%. Art. 2: (deducibilità ai fini IIDD dell’IRAP sul costo per il lavoratori dipendenti; deducibilità forfaitarie del costo del personale ai fini IRAP, maggiorate): la misura prevede, al primo comma, di escludere, sin da UNICO 2012 sui redditi 2011, dalla base imponibile del reddito delle imprese, l’IRAP pagata sul costo del personale. Al secondo comma si prevede, a decorrere dall’esercizio 2012 (quindi su UNICO 2013), una maggiorazione delle deduzioni IRAP forfait arie sui dipendenti di sesso femminile e di età inferiore a 35 anni, assunti a tempo indeterminato. Le deduzioni passano da € 4.600,00 ad € 10.600,00 (da € 9.200,00 ad € 15.200,00 per le aree svantaggiate); Art. 3: (deducibilità ai fini IIDD del tasso di rendimento dell’incremento del Capitale Sociale; detto ACE – Allowance for Corporate Equity): Art. 3: (Programmazione Regionale di spesa ai fini della internazionalizzaizone delle imprese e fondo di garanzia per le MPMI): la misura prevede di escludere dal computo delle spese finali annuali, quelle sostenute per finanziare i progetti europei. In termini più tecnici: sono 2 escluse dal computo delle spese regionali, quelle sostenute a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi Strutturali Europei, nei limiti di 1 miliardo di Euro all’anno, per il periodo 2012-2014. La norma è finalizzata a stimolare l’impiego delle risorse dei progetti Europei, da parte delle Regioni, per la realizzazione dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali europei di cui al Regolamento del Cosiglio Europeo (CE) n. 1083/2006; il comma 4, invece prevede un incremento di € 400.000.000,00 annui per il Fondo di Garanzia, di cui fruiscono le Confidi per i finanziamenti a favore delle MPMI [cfr. art. 2, comma 100, lettera a) L. 662/96]; il comma 5 infine prevede, per le medesime finalità su indicate, un finanziamento destinato al fondo previsto per garantire il credito all’export (cfr. SACE). Il sostegno prevede fondi di € 150.000.000,00 annui distintamente per il 2012 ed il 2013 [cfr. art. 3, Legge 295 del 28/05/1973]; Art. 4:(detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, efficentamento energetico e per spese per calamità naturali) A decorrere dal 2012, viene messa a regime la norma che prevede la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (nuovo articolo 16.bis, del DPR 917/86). È detraibile la spesa complessiva di € 48.000,00, per ogni unità immobiliare, effettivamente posseduta o detenuta. È prevista la rateazione in dieci anni; scompare la rateazione ridotta oltre i 75 anni di età del contribuente. È previsto che, in caso di vendita successiva del bene, il bonus passa all’acquirente, ma le parti possono stabilire che esso rimanga nel beneficio del venditore (condizione preferibile al fine di evitare pericolosi movimenti con l’erario da parte di chi non è avvezzo a simili procedure). In caso di decesso il bonus passa agli eredi, ma solo quelli che ne hanno la detenzione immediata e diretta del bene. Per verificare quali interventi sono agevolabili, cfr. art. 16.bis DPR 917/86. Interessante in questa sede rilevare che, tra gli altri, sono agevolabili, gli interventi necessari per il ripristino di danni derivanti da calamità naturali, purché sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, anche precedentemente alla promulgazione della legge; altrettanto dicasi per gli interventi tesi alla sicurezza a salvaguardia degli atti illeciti da parte di terzi (si pensi ai negozi, sistemi di allarme, etc…); bonifica dall’amianto, etc..; 3 il comma 4 prevede la prosecuzione per il 2012 delle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. In detti interventi sono stati fatti rientrare anche le sostituzioni degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda idrosanitaria. Attenzione; la detrazione, dal 2013 in poi, diventerà del 36%, equiparando detti interventi a quelli appena previsti con l’introduzione dell’art. 16.bis del DPR 917/86. Art. 5: (viene introdotto l’ISEE per poter fruire delle agevolazioni fiscali e benefici assistenziali): l’articolo impegna il Governo a rivedere, con apposito Decreto, entro il prossimo mese di maggio, l’indicatore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente); ovvero i suoi parametri. Dal 2013 esso sarà usato per poter fruire delle agevolazioni fiscali tariffarie. Detto parametro dovrà tenere conto delle quote di patrimonio di tutti i componenti della famigli, il peso dei familiari, in particolare dei figli successivi al secondo, persone disabili a carico, il carico patrimoniale in Italia ed all’estero, il debito residuo per acquisire il patrimonio posseduto, ed il carico fiscale sostenuto; una diversa qualifica di ISEE a seconda delle prestazioni per cui è preso in considerazione. Viene previsto quindi un ulteriore Decreto che istituisca l’elenco delle prestazioni ed agevolazioni sottoposte al preventivo vaglio dell’ISEE e delle banche dati presso l’INPS, accessibili dalle P.A. che possano consentire verifiche. Art. 6:(equo indennizzo e pensioni privilegiate): viene soppresso ogni istituto dell’accertamento dell’infermità per causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. L’abrogazione è inefficace per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Art. 6.bis: (remunerazione massima per le banche su scoperti di conto corrente): la misura prevede un compenso massimo, per le banche, pari al 0,5% per trimestre, sugli scoperti di conto corrente o di affidamento bancario, oltre al calcolo degli interessi. La norma vuole limitare le sperequazioni bancarie sulle posizioni affidate, realizzate mediante applicazione di commissioni di massimo scoperto od altro. Altrettanto, nel secondo comma, si prevede un compenso 4 unico nel caso di sconfinamenti fuori fido. In questo caso è prevista una commissione fissa denominata di “istruttoria veloce” pari al costo sostenuto e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. Nulla di nuovo, salvo il controllo da parte dell’organo di sorveglianza e la nullità delle clausole tese ad aggirare la norma. Art. 7:(partecipazione italiana alla BERS ed ai progetti per l’africa): in vista della entrata in attività della BERS (Banca Europea Ricostruzione e Sviluppo1) nei Paesi del mediterraneo (Tunisa, Marocco, Egitto ed a breve Libia), viene prevista la partecipazione dell’Italia al progetto, mediante stanziamento delle somme destinate al finanziamento dei fondi. Si invita alla lettura della norma di riferimento, tutti coloro che sono interessati a progetti di delocalizzazione soprattutto di realizzazione di infrastrutture in questi Paesi. (cfr. risoluzioni 137 e 138 del 30/09/11 del Consiglio della BERS; art. 56 dell’Accordo istitutivo della BERS, ratificato con L. 53 del 11/02/1991). Art. 8 e 9:(misure per la stabilità del sistema creditizio): la norma prevede il pacchetto delle misure a sostegno delle banche in difficoltà con squilibri patrimoniali. Art. 10, commi da 1 a 13:(regime premiale per favorire la trasparenza): la norma prevede, a decorrere dal 2013, un regime premiale a favore delle imprese individuali (o familiari) e professionisti che decidano e si impegnino con l’Amministrazione a: - Trasmettere telematicamente, in proprio o mediante intermediario, all’Amministrazione dei corrispettivi, delle fatture emesse, e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; - Istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’impresa od alla attività professionale od artistica. In pratica il regime prevede che sia il Minfinanze che provvederà alla predisposizione e tenuta della contabilità, fornendo al contribuente la 1 Trattasi della Banca di proprietà di 21 Paesi della Eurozona che provvede al finanziamento delle infrastrutture nei Paesi del Nord Asia e, appunto dal settembre 2011, nei Paesi del Nord Africa. In pratica è l’ente che veicola i finanziamenti stanziati dagli Stati partecipanti per la realizzazione delle Grandi Opere in questi Paesi. 5 liquidazione Iva, i modelli F24, il modello 770 ed il modello Cud. È prevista l’esenzione dall’obbligo dell’emissione dello scontrino fiscale e la possibilità di evitare il visto di conformità per compensare i crediti iva superiori ad € 15.000,00. Inoltre i contribuenti che si trovano in contabilità ordinaria potranno determinare il reddito per cassa (d’altro canto l’erario, essendo il detentore della contabilità dell’imprenditore, sarà a conoscenza dell’effettiva disponibilità reddituale del contribuente in termini di cassa e finalmente potrà avere indiscussa contezza della effettività del reddito effettivo, rispetto a quello teorico per competenza). Il nuovo regime si applicherà solo su opzione da effettuare su UNICO dell’anno prima. Il mancato rispetto delle condizioni previste in tema di trasmissione dei dati, comporta la perdita del beneficio e la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 4.000,00. Se l’inadempimento è sanato entro 90 gg. pur mantenendosi il regime, sarà dovuta comunque la sanzione; quest’ultima ravvedibile con l’applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 472/97. Per buona memoria, considerato che il regime è nuovo ed è stato normato con apposita norma, esso sarà in futuro definito come il regime agevolato per ditte individuali e professionisti ex art. 10, commi da 1 a 8 D.L. 201/11. Art. 10, commi da 13.bis a 13.ter:(rateizzazione delle somme iscritte a ruolo) la norma modifica in meglio quella preesistente, statuita dall’art. 19 DPR 600/72 in ordine alla opportunità di richiedere la rateazione delle somme iscritte a Ruolo, cioè quelle per le quali è pervenuta una cartella esattoriale. Ebbene la norma prevede che, qualora si dimostri che si sia verificato un peggioramento della situazione di difficoltà, per la quale è stata richiesta ed ottenuta una prima rateazione, è possibile richiedere una nuova rateazione; una sola volta e fino a 72 mesi di rateazione. Questa soluzione è possibile anche nel caso di rateazioni concesse precedentemente alla corrente legge e per le quali non si sia provveduto al pagamento di una rata o successivamente di due rate consecutive. La norma quindi tende ad agevolare il contribuente in difficoltà oggettiva. Art. 10, comma 13.decies a 13.undecies: (abrogazione della polizza fideiussoria per le rateazioni): viene eliminata la norma che prevede la necessità di presentare polizza fideiussoria per concessione di rateazione di debiti a ruolo superiori ad € 6 50.000,00. Viene poi precisato che il mancato pagamento di una sola rata fa decadere da ogni beneficio della rateazione; del ché, sanzioni ed interessi sono dovuti in misura piena e l’importo residuo, al netto di quanto pagato, viene iscritto a Ruolo. Il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima, purché prima della scadenza della successiva, non determina la cessazione della rateazione, ma comporta l’emissione di un ruolo apposito su di essa, pari all’intero della sanzione della rata pagata in ritardo. Questo a meno che il tardivo pagamento della rata non venga fatto mediante ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97. Art. 10, comma 13.terdecies: (in caso di pignoramento dei beni immobili da parte di Equitalia): viene prevista la possibilità, per il contribuente pignorato del bene immobile di sua proprietà, ovvero sul quale sia stata iscritta ipoteca, di procedere alla vendita del bene immobile pignorato ovvero ipotecato, in forma autonoma, con il consenso dell’agente per la riscossione. La norma modifica l’art. 52 del DPR 602/73, prevedendo che l’agente per la riscossione (oggi equitalia; domani, se del caso, il Comune o l’ente locale o società da esso delegata) possa partecipare all’atto di vendita incamerando l’intero prezzo e che successivamente – entro 10 gg. lavorativi successivi all’atto di compravendita – rimborsi al contribuente, la differenza fra quanto spettante e quanto dovesse residuare a suo favore. Art. 11, comma 1: (dichiarazioni false alla GdF): viene considerato reato penalmente rilevante (è punito con ai sensi art. 76 DPR 445/00), la autocertificazione falsa o la presentazione di documenti falsi alla Guardia di Finanza, nel corso di un accertamento ai fini IIDD o Iva, se e nella misura in cui si configuri un delitto tributario previsto dal D.Lgs. 74/00. Art. 11, comma 2 a 5: (informazioni bancarie al sistema tributario): dal 01 gennaio 2012 le banche trasmettono all’Erario, tramite un sistema denominato Serpico, tutti i movimenti bancari intrattenuti da un correntista. I dati vengono solo archiviati e utilizzati se e nella misura in cui presentino significatività tali da generare la necessità di un accertamento, ovvero, per via indiretta, in occasione di un controllo di altra natura, pur sempre tributario. 7 Art. 10, comma 7: (accessi di controllo tributario): viene prevista la necessità di regolamentare gli accessi per evitare sovrapposizione di accessi ed ispezioni. La norma tende ad evitare di fare perdere tempo alle amministrazioni delle imprese impegnate in un accesso di controllo. Contestualmente però, vengono eliminati: - Il divieto di reiterazione di accessi in un semestre (esattamente il contrario di quanto appena detto in tema di difficoltà alle amministrazioni delle imprese); - La responsabilità disciplinare dei dipendenti dell’amministrazione finanziaria che violano le regole sull’accesso. Ritengo quest’ultimo aspetto suscettibile di pericolosi risvolti. Sebbene si sia esagerato in passato sulla responsabilità degli accertatori, in caso di mancato rispetto del regolamento di accesso, considero altrettanto esagerato eliminare completamente la norma; sulla scia di un’emotività di circostanza. Soprattutto se la disposizione totalmente abrogativa viene posta in essere da tecnici, la cui competenza e cognizione dei limiti di entrambi gli eccessi, dovrebbe dare luogo ad una maggiore oggettività. Si rischia di innescare una pericolosa china, di stile controriformista, di rinascimentale memoria. Art. 10, comma 10.bis: (condoni non pagati – temine di recupero delle somme non pagate): viene prorogata al 31.12.2012 il termine per perseguire i contribuenti che hanno presentato i condoni fiscali nel 2002 e non hanno onorato i pagamenti dovuti su di essi. Art. 12, comma 1: (movimentazione del contante): dal 06 dicembre 2012, è prevista la movimentazione del contante fino alla somma massima di € 1.000,00. La norma che riguarda l’argomento è l’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. 231/07. Per i libretti al portatore è fatto obbligo di chiuderli o volturarli come nominativi. Sono fatte salve le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2012. Nel caso in cui il libretto al portatore sia inferiore ad € 3.000,00 la sanzione è pari alla somma presente come saldo. 8 Art. 12, comma 2 a 7: (pagamenti degli stipendi e pensioni solo mediante bonifico; conti correnti convenzionati per lo scopo): viene previsto il pagamento delle pensioni, così come di tutte le somme da parte dello Stato superiori ad € 1.000,00, solo mediante bonifico bancario. Questo fatto impone a tutti i percettori di dover aprire un conto corrente. Per le persone appartenenti alle categorie cosiddette svantaggiate [titolari di pensioni sociali e trattamenti pensionistici minimi e soggetti rientranti nelle fasce individuate dall’art. 5, lettera d), D.L. 138/11, conv. con mod. in L. 148/11], è prevista la gratuità per la tenuta del conto corrente che preveda diversi servizi accessori, compresa una carta di debito; il tutto a carattere completamente gratuito. Art. 13: (imposta municipale propria IMU, sostitutiva dell’ICI): con l’articolo viene istituita l’IMU; ovvero Imposta Municipale (in verità viene anticipata, l’imposta era stata prevista già dal D.Lgs. 23/11). Qui di seguito i principali elementi dell’imposta: - L’imposta colpisce tutti gli immobili posseduti, compresa la prima casa; - Si intende come prima casa: l’immobile, iscritto od iscrivibile nel NCEU come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; - Per pertinenze della unità abitativa (compresa la prima casa), si considera una sola unità immobiliare del tipo C2, C6 e C7; - La base imponibile è data: o Per i fabbricati iscritti al catasto: si considera la rendita catastale, rivalutata del 5%. Si procede poi alla sua moltiplicazione per i seguenti fattori: 160 per i fabbricati di categoria catastale A (abitazioni) – escluso A/10 –, C/2 (cantine), C/6 (box) e C/7 (tettoie); 140 per fabbricati di categoria catastale B (collegi, uffici pubblici, etc..), C/3 (laboratori), C/4 (impianti sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari); 9 80 per gli i fabbricati di categoria A/10 (Uffici) e per i fabbricati di categoria catastale D/5 (banche, assicurazioni, enti di cambio), ma solo dal 2013; 65 per i fabbricati di categoria catastale D, ma solo dal 2013; per il 2012 è il 60; 50 per i fabbricati di categoria catastale C/1 (negozi); o Per i terreni agricoli si considera la rendita dominicale, rivalutata del 25%. Si procede poi alla sua moltiplicazione per 130, a meno dei coltivatori diretti, il cui moltiplicatore è 110; o per gli immobili industriali ancora da accatastare (categoria D), le aree fabbricabili e le costruzioni in corso, permane quanto già previsto dalla L. 504/92, art 5, commi 1, 3, 5 e 6, istitutiva dell’ICI. - L’aliquota: o Quella base è pari al 0,76%, pari, in termini comparativi, al 7,60 per mille. In punto giova ricordare che l’ICI si attesta mediamente intorno al 7,00 per mille per le unità immobiliari, fino al 9,00 per mille per le seconde case. Come a dire che l’ICI possa dirsi, mutatis mutandis, incrementata del 60% e qualcosa di più, rispetto al valore pagato nel 2011. o I Comuni possono mutare l’aliquota fino a 0,3 punti percentuali, portando così l’aliquota ad un minimo di 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per mille. Le modifiche vanno adottate dal Comune, entro il termine per l’approvazione del bilancio preventivo ed hanno efficacia dall’anno successivo (Art. 52, II c., D.Lgs. 466/97, ex art. 13, VI c., D.L. 201/2011); o Per la prima casa (vedi sopra per la definizione e qualificazione di prima casa) e pertinenze, l’aliquota è ridotta allo 0,4% (vedi anche 4 per mille). Tale aliquota può essere ridotta od aumentata di 0,2 punti. Quindi può andare da un minimo di 0,2% (due per mille) ad un massimo del 0,6% (sei per mille); o Per gli immobili strumentali, ovvero quelli posseduti dalle imprese commerciali (ex art. 43 TUIR), ovvero per gli immobili locati a terzi, 10 i Comuni posso ridurre l’aliquota fino al minimo del 0,4% (vedi anche 4 per mille); o Le aliquote sono pubblicate sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale pubblicazione sostituisce quella della Gazzetta Ufficiale. In breve prima di procedere al pagamento dell’IMU, ogni anno è bene fare un accesso presso detto sito del Min. Economia e Finanze per verificare se il proprio comune non abbia modificato le aliquote della propria unità immobiliare. Invero sono - Detrazioni: o È prevista la detrazione standard di € 200,00 annue complessive, se del caso da dividersi fra i più proprietari dell’unità immobiliare, per la prima casa (cfr. art. 13, comma 2, secondo periodo D.L. 102/11), la prima casa delle cooperative, la parte della prima casa assegnata all’altro coniuge, in sede di Sentenza di separazione o divorzio e/o la casa non locata del pensionato che si trasferisce in istituto di ricovero (art. 3, comma 56, L 662/96); o È prevista l’ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni convivente (vale lo stato di famiglia). o Le detrazioni non possono superare € 400,00, a meno che i Comuni non deliberino – come sopra – di prevedere detrazioni fino all’intero della imposta dovuta per la prima casa; - L’imposta a debito può essere compensata con altri crediti di imposta erariali come previsto dal D.Lgs. 241/97, art. 17; Art. 14: (Imposta Comunale RES Raccolta Rifiuti e Servizi, sostitutiva della TARSU e servizi vari comunali): la norma istituisce, a decorrere dal 2013, la RES. Trattasi di imposta destinata a sostituire la TARSU e tutte le imposte relative ai servizi comunali. Trattasi dunque di unico tributo. Normativamente l’Art. 14 della L. 201/11 è istitutivo del tributo; quindi esso costituisce la fonte normativa di riferimento per questo tributo. Vediamo le sue caratteristiche essenziali: 11 1) Il tributo serve e remunerare la spesa per la raccolta dei rifiuti urbani e per la produzione dei servizi resi dal comune ai cittadini; 2) Soggetto attivo impositore è il Comune ove insiste un immobile; 3) Soggetto passivo (obbligato al pagamento) sono coloro che posseggono, occupano o detengono a qualsiasi titolo un immobile, per un periodo superiore a sei mesi; 4) Il tributo è dovuto in base a tariffa. La tariffa è definita dal Comune ed è suscettibile di variazione di anno in anno. L’imposta si pagherà sulla base della superficie, calcolata sull’80% della rendita catastale e dell’uso. In particolare per la misura dell’immobile il Comune deve fare riferimento ai dati catastali. Entro il 31 ottobre 2012 è prevista l’emanazione del regolamento di attuazione per la individuazione dei parametri di calcolo. 5) Poiché la base imponibile è fondata sulla metratura della casa, qualora non vi fosse detta quadratura con il catasto, si renderà necessario provvedere preventivamente, a depositare la planimetria catastale al catasto e quindi ivi farsi regolarizzare la posizione. 6) Alla tariffa verrà a sommarsi una quota pari ad € 0,30 per metro quadro (che i Comuni potranno aumentare sino ad un massimo di € 0,40), differenziando il valore anche in funzione della tipologia dell’immobile e della zona; 7) Sono previste riduzioni che i Comuni possono adottare, per caso particolari. Esse sono: abitazioni con unico occupante; abitazioni a disposizione o ad uso stagionale o limitato o discontinuo; locali diversi dalle abitazioni, aree scoperte, destinati ad uso ricorrente, ma stagionale; abitazioni di soggetti residenti all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo. Sono previste riduzioni nel caso in cui si effettua una raccolta destinata al recupero (per es. il compostaggio); 8) Nei Comuni dove non si effettua la raccolta, il tributo sarà dovuto in misura ridotta al 40% della tariffa. 9) Per le aree pubbliche occupate periodicamente (per es. i mercati) o occasionalmente (per es. le manifestazioni) si procederà ad applicare una tariffa raddoppiata; 12 10) Come sempre il contribuente sarà costretto a redigere e consegnare un modello da trasmettere al Comune per l’applicazione della nuova tariffa, che in sintesi, nulla o poco ha a che fare con quanto noto ed applicato fino ad oggi; ovviamente tale dichiarazione ha efficacia nel tempo fino a nuova variazione della situazione; 11) Il pagamento andrà effettuato verso il Comune in quattro rate trimestrali. Il Comune potrà procedere ad accertamenti previo preavviso di sette giorni. L’assenza di collaborazione del contribuente comporterà l’accertamento mediante induzioni semplici. 12) Sanzioni: la mancata presentazione della dichiarazione (evasione totale) comporta una sanzione da 100% al 200% del tributo; l’infedele dichiarazione prevede una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo; la mancata risposta ai questionari prevede una sanzione che va dal 100% al 500% del tributo. Art. 15: (Accise): la norma modifica ancora una volta le accise sui carburanti. Si riportano alcuni elementi significativi per dare solo un’idea di cosa significhi accisa e quanto essa incide sul costo della benzina: - Benzina e benzina senza piombo: € 704,20 per mille litri; dunque € 0,7042 per ogni litro; - Gasolio carburante: € 593,20; dunque € 0,5932 per ogni litro; - Metano carburante: € 267,77 per mille litri; dunque € 0,26777 per ogni litro; - Gas naturale carburante: € 3,31 per mille litri; dunque € 0,00331 per ogni litro. (segue…) 13