Lezione 10
La responsabilità in internet
I soggetti coinvolti
• Autore diretto dell’illecito
- colui che invia l’e.mail diffamatoria
- colui che duplica il software (lo diffonde etc..)
- colui che inserisce nella pagina web materiale pornografico minorile
- etc. etc.
• Fornitore di servizi di Telecomunicazione (Internet
provider)
• Web master
• Content provider
• Gestore del newsgroup
• Moderatore del newsgroup
• Etc.
Le responsabilità
• Responsabilità contrattuale
• Responsabilità extracontrattuale
• Responsabilità amministrativa
• Responsabilità penale
La responsabilità contrattuale
• Articolo 1218 c.c.
Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
danno se non prova che l’inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
La responsabilità extracontrattuale
• Articolo 2043
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno
La responsabilità amministrativa
• Sorge la responsabilità amministrativa nel
caso di illecito amministrativamente
sanzionato, cioè di una violazione di un
dovere generale cui l’ordinamento ricollega,
come conseguenza giuridica, il pagamento
di una somma di denaro a titolo di sanzione
amministrativa.
La responsabilità penale
• Sorge la responsabilità penale nel caso in
cui venga in essere un reato, cioè un fatto
umano cui la legge ricollega una sanzione
penale.
La responsabilità dei soggetti in
internet
Quella su cui ci concentreremo è
principalmente la responsabilità
extracontrattuale ed eventualmente, per certi
aspetti, la responsabilità penale.
I principi generali di responsabilità elaborati dal
primo orientamento giurisprudenziale
• Il fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile
perché in ragione dell’anonimato è l’unico soggetto a cui è
imputabile l’illecito
• Il fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile
perché il sito internet deve essere equiparato ad un organo
di stampa
• Il fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile
perché ha posto in essere una serie di misure di controllo
sul contenuto diffuso
Fattispecie
Il caso Halliday
Nel corso del primo trimestre dell’anno 1998, Estelle
Lefebure in Halliday veniva a sapere che una decina di
fotografie strettamente private, che la rappresentavano
nuda, venivano diffuse sulla rete internet tramite un server
e che tali foto erano accessibili a tutti gli utenti senza
alcuna restrizione di accesso.
Sentenza
• Corte di Appello di Parigi 10 febbraio 1999
Il provider che offre ospitalità anonima e senza restrizioni
di accesso, consentendo la diffusione di segni, scritti,
immagini, suoni e messaggi, estranei alla corrispondenza
privata, eccede il ruolo tecnico di semplice trasmettitore di
informazioni ed è direttamente responsabile nei confronti
dei terzi del compimento di atti illeciti all’interno dei siti
che gestisce.
Fattispecie
Il caso sottoposto
all’attenzione del tribunale di Napoli
L’ex agente di commercio di una società apre un sito web
in cui si presenta come ancora legato al rapporto di
agenzia, utilizza i segni distintivi di quest’ultima e ricorre
ad alcune fotografie tratte dal suo catalogo.
Ordinanza
• Tribunale di Napoli 8 agosto 1997
Il provider opera come un responsabile editoriale in quanto
proprietario di un canale di comunicazione destinato ad un
pubblico di lettori. Ha quindi l’obbligo di vigilare sul
compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente
perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi
pubblicitari di cui deve verificare la natura palese, veritiera
e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di
responsabilità aquiliana nell’illecito di concorrenza sleale.
Fattispecie
Il caso Prodigy
• Nel forum di discussione relativo a tematiche economiche
e finanziarie ospitato sul sito di Prodigy vengono diffuse
informazioni denigratorie relative ad un fornitore di servizi
finanziari.
Prodigy fornisce il servizio predisponendo un sistema
automatico di filtraggio sul contenuto dei messaggi inviati,
ha definito delle content guidelines e ha nominato un
gruppo di persone (Board leaders) aventi il compito di
monitorare costantemente tutti i messaggi inviati
Sentenza
• Corte Suprema di New York 10 maggio 1995
L’ISP ha predisposto sui siti gestiti un sistema di filtraggio
dei contenuti che ne rende impossibile l’equiparazione ad
un mero operatore tecnico e lo rende piuttosto simile
all’editore di una testata giornalistica con le connesse
conseguenze in tema di responsabilità.
I principi di responsabilità elaborati dagli
orientamenti giurisprudenziali più recenti
• Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può
considerarsi responsabile perché non ha alcun dovere di
controllo
• Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può
considerarsi responsabile perché non ha alcun potere di
controllo
Fattispecie
Il caso Compuserve
• In un forum di di discussione reso accessibile agli
utenti di Compuserve vengono diffuse
informazioni false e diffamatorie relative ad un
imprenditore commerciale.
Sentenza
• Corte Distrettuale di New York 1991
Il Provider non ha alcun potere di esercitare il controllo sui
contenuti veicolati nel forum di discussione e quindi non
può considerarsi responsabile per gli illeciti commessi.
Fattispecie
Il caso sottoposto
all’attenzione del tribunale di Cuneo
Vengono diffuse senza il consenso dell’autore tramite un
sito internet alcune opere o brani di opera tutelati dal
diritto d’autore.
Ordinanza
1)
2)
3)
Tribunale di Cuneo 23 giugno 1997
Il provider che conceda solo l'accesso alla rete, nonché
lo spazio sul proprio server per la pubblicazione dei
servizi informativi realizzati dal fornitore di
informazioni, non è responsabile della violazione del
diritto d'autore eventualmente compiuta da quest'ultimo
La sentenza rileva perché è la prima che tenta di
qualificare giuridicamente i rapporti tra i vari soggetti
operanti in Internet:
Gli utenti puri e semplici
I fornitori di informazioni (content provider)
I fornitori di accesso
Il fornitore di accesso non può considerarsi responsabile
nel caso in cui si limiti a mettere a disposizione lo spazio
virtuale nel quale i contenuti vengono poi immessi dagli
utenti.
Fattispecie
Il caso sottoposto
all’attenzione del tribunale di Roma
• In un newsgroup internet vengono diffusi alcuni messaggi
diffamatori a danno di un istituto di credito. L’istituto
chiede un provvedimento di urgenza per la rimozione delle
espressioni lesive e la pubblicazione sul medesimo di una
rettifica.
Ordinanza
• Tribunale di Roma 4 luglio 1998
Il news-server non è titolare di un sito, cioè di uno spazio
nella rete, ma più semplicemente mette a disposizione
degli utenti Internet uno spazio virtuale deputato ad
ospitare i messaggi di coloro che vogliano contribuire alla
discussione su specifiche tematiche.
In ragione di ciò, il news-server non può essere
considerato responsabile per gli eventuali illeciti perpetrati
tramite lo spazio da lui fornito. Ciò, perché egli non ha non
solo alcun obbligo ma piuttosto non ha alcun potere di
controllo e di vigilanza sugli interventi che vengono
inseriti.
Decreto legislativo 70/03
Condizioni in presenza delle quali il fornitore non è responsabile
Mera trasmissione
Memorizzazione
temporanea
Hosting
•Se non dà origine alla
trasmissione
•Se non sceglie il
destinatario
•Se non seleziona o
modifica le
informazioni trasmesse
•Se non modifica le
informazioni
•Se si conforma alle
regole di settore per la
gestione delle
informazioni
•Se provvede a
rimuovere le
informazioni quanto sa
che sono state rimosse
dal luogo dove erano
memorizzate anche da
parte dell’autorità
giudiziaria
•Non sappia che
l’attività o
l’informazione è
illecita
•Non appena al
corrente, su
comunicazione
dell’autorità
competente, non
provveda alla
rimozione
la questione
della
notification
La questione della “notification”
La legge italiana non affronta il tema della
“notification and remotion”, auspicando che
ciò sia disciplinato da regole autoprodotte.
Ad oggi non sono quindi definite le
condizioni in virtù delle quali l’internet
provider si ritenga a conoscenza
dell’illecitoe abbia quindi l’onere di
rimuovere il materiale illecito.
Sorveglianza e responsabilità
Non vi è alcun obbligo di sorveglianza né tantomeno di ricerca attiva di
eventuali illeciti
Il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o
quella amministrativa avente funzioni di vigilanza,
qualora sia a conoscenza di presunte attività o
informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del
servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità
competenti, le informazioni in suo possesso che
consentano l'identificazione del destinatario dei suoi
servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al
fine di individuare e prevenire attività illecite.
Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in
cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di
vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto,
ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per
un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha
provveduto ad informarne l'autorità competente.
D.L. 72/03 (convertito con legge 128/04)
Diffusione abusiva per via telematica delle opere
dell’ingegno
• Articolo 1
(...)
5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della
società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
• 6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse
per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società
dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei
siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.
La responsabilità per i prodotti editoriali elettronici
Legge 62/01
1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale.
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su
supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con
esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
(…)
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al
pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì,
agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del
1948.
Legge 47/48
Il regime previsto per la stampa
•
•
•
•
Articolo 2
Indicazioni obbligatorie sugli stampati.
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione,
nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste,
dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di
qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che
contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto
in tutti gli esemplari.
Legge 47/48
Il regime previsto per la stampa
• Art. 5 legge 47/48 (estratto)
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non
sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella
cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che sia nominato il direttore
responsabile.
Quindi per i prodotti editoriali diffusi al pubblico con
pubblicità regolare e contraddistinti da una testata è
prevista la nomina del direttore responsabile
La nomina del direttore responsabile comporta il
regime di responsabilità prevista per la stampa?
• Si, trova applicazione il regime di responsabilità civile e
penale prevista dal nostro ordinamento
• No, quanto stabilito dalla legge 62/01 riguarda solo i
prodotti editoriali che vogliono godere dei benefici previsti
per l’editoria.
ora chiarito dalla legge
Responsabilità per i reati commessi col
mezzo della stampa
•
Responsabilità civile.
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in
solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e
l'editore
•
Responsabilità penale
Art. 57 c.p. Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di
concorso il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di
esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad
impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a
titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato,
diminuita in misura non eccedente un terzo.
Decreto
• Tribunale di Roma 6 novembre 1997
“Un periodico telematico può beneficiare della tutela
rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il
requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla
diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione
diversa dalla stampa”
Ordinanza
Tribunale di Latina 7 giugno 2001
Il sito Internet (inteso come insieme di hardware e software
mediante il quale si genera il prodotto telematico sotto
forma di trasmissione di flussi di dati) … , in quanto
prodotto editoriale ai sensi della l. n. 62 del 2001, si deve
ritenere sottoposto, anche ai fini penali, alla disciplina
riservata alla stampa"
Sentenza
• Tribunale Aosta 15.2.02
La responsabilità penale non può estendersi per via
analogica. Pertanto, nonostante l’entrata in vigore della
legge 62/02 il testo diffuso tramite un sito internet non può
ritenersi assimilabile ad uno stampato.
Sentenza
Tribunale Milano 18 marzo 2004
Vedi sentenza
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lezione10-04 - Rete Civica di Milano