Lezione 10 La responsabilità in internet I soggetti coinvolti • Autore diretto dell’illecito - colui che invia l’e.mail diffamatoria - colui che duplica il software (lo diffonde etc..) - colui che inserisce nella pagina web materiale pornografico minorile - etc. etc. • Fornitore di servizi di Telecomunicazione (Internet provider) • Web master • Content provider • Gestore del newsgroup • Moderatore del newsgroup • Etc. Le responsabilità • Responsabilità contrattuale • Responsabilità extracontrattuale • Responsabilità amministrativa • Responsabilità penale La responsabilità contrattuale • Articolo 1218 c.c. Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La responsabilità extracontrattuale • Articolo 2043 Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno La responsabilità amministrativa • Sorge la responsabilità amministrativa nel caso di illecito amministrativamente sanzionato, cioè di una violazione di un dovere generale cui l’ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa. La responsabilità penale • Sorge la responsabilità penale nel caso in cui venga in essere un reato, cioè un fatto umano cui la legge ricollega una sanzione penale. La responsabilità dei soggetti in internet Quella su cui ci concentreremo è principalmente la responsabilità extracontrattuale ed eventualmente, per certi aspetti, la responsabilità penale. I principi generali di responsabilità elaborati dal primo orientamento giurisprudenziale • Il fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile perché in ragione dell’anonimato è l’unico soggetto a cui è imputabile l’illecito • Il fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile perché il sito internet deve essere equiparato ad un organo di stampa • Il fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile perché ha posto in essere una serie di misure di controllo sul contenuto diffuso Fattispecie Il caso Halliday Nel corso del primo trimestre dell’anno 1998, Estelle Lefebure in Halliday veniva a sapere che una decina di fotografie strettamente private, che la rappresentavano nuda, venivano diffuse sulla rete internet tramite un server e che tali foto erano accessibili a tutti gli utenti senza alcuna restrizione di accesso. Sentenza • Corte di Appello di Parigi 10 febbraio 1999 Il provider che offre ospitalità anonima e senza restrizioni di accesso, consentendo la diffusione di segni, scritti, immagini, suoni e messaggi, estranei alla corrispondenza privata, eccede il ruolo tecnico di semplice trasmettitore di informazioni ed è direttamente responsabile nei confronti dei terzi del compimento di atti illeciti all’interno dei siti che gestisce. Fattispecie Il caso sottoposto all’attenzione del tribunale di Napoli L’ex agente di commercio di una società apre un sito web in cui si presenta come ancora legato al rapporto di agenzia, utilizza i segni distintivi di quest’ultima e ricorre ad alcune fotografie tratte dal suo catalogo. Ordinanza • Tribunale di Napoli 8 agosto 1997 Il provider opera come un responsabile editoriale in quanto proprietario di un canale di comunicazione destinato ad un pubblico di lettori. Ha quindi l’obbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verificare la natura palese, veritiera e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di responsabilità aquiliana nell’illecito di concorrenza sleale. Fattispecie Il caso Prodigy • Nel forum di discussione relativo a tematiche economiche e finanziarie ospitato sul sito di Prodigy vengono diffuse informazioni denigratorie relative ad un fornitore di servizi finanziari. Prodigy fornisce il servizio predisponendo un sistema automatico di filtraggio sul contenuto dei messaggi inviati, ha definito delle content guidelines e ha nominato un gruppo di persone (Board leaders) aventi il compito di monitorare costantemente tutti i messaggi inviati Sentenza • Corte Suprema di New York 10 maggio 1995 L’ISP ha predisposto sui siti gestiti un sistema di filtraggio dei contenuti che ne rende impossibile l’equiparazione ad un mero operatore tecnico e lo rende piuttosto simile all’editore di una testata giornalistica con le connesse conseguenze in tema di responsabilità. I principi di responsabilità elaborati dagli orientamenti giurisprudenziali più recenti • Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può considerarsi responsabile perché non ha alcun dovere di controllo • Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può considerarsi responsabile perché non ha alcun potere di controllo Fattispecie Il caso Compuserve • In un forum di di discussione reso accessibile agli utenti di Compuserve vengono diffuse informazioni false e diffamatorie relative ad un imprenditore commerciale. Sentenza • Corte Distrettuale di New York 1991 Il Provider non ha alcun potere di esercitare il controllo sui contenuti veicolati nel forum di discussione e quindi non può considerarsi responsabile per gli illeciti commessi. Fattispecie Il caso sottoposto all’attenzione del tribunale di Cuneo Vengono diffuse senza il consenso dell’autore tramite un sito internet alcune opere o brani di opera tutelati dal diritto d’autore. Ordinanza 1) 2) 3) Tribunale di Cuneo 23 giugno 1997 Il provider che conceda solo l'accesso alla rete, nonché lo spazio sul proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni, non è responsabile della violazione del diritto d'autore eventualmente compiuta da quest'ultimo La sentenza rileva perché è la prima che tenta di qualificare giuridicamente i rapporti tra i vari soggetti operanti in Internet: Gli utenti puri e semplici I fornitori di informazioni (content provider) I fornitori di accesso Il fornitore di accesso non può considerarsi responsabile nel caso in cui si limiti a mettere a disposizione lo spazio virtuale nel quale i contenuti vengono poi immessi dagli utenti. Fattispecie Il caso sottoposto all’attenzione del tribunale di Roma • In un newsgroup internet vengono diffusi alcuni messaggi diffamatori a danno di un istituto di credito. L’istituto chiede un provvedimento di urgenza per la rimozione delle espressioni lesive e la pubblicazione sul medesimo di una rettifica. Ordinanza • Tribunale di Roma 4 luglio 1998 Il news-server non è titolare di un sito, cioè di uno spazio nella rete, ma più semplicemente mette a disposizione degli utenti Internet uno spazio virtuale deputato ad ospitare i messaggi di coloro che vogliano contribuire alla discussione su specifiche tematiche. In ragione di ciò, il news-server non può essere considerato responsabile per gli eventuali illeciti perpetrati tramite lo spazio da lui fornito. Ciò, perché egli non ha non solo alcun obbligo ma piuttosto non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vengono inseriti. Decreto legislativo 70/03 Condizioni in presenza delle quali il fornitore non è responsabile Mera trasmissione Memorizzazione temporanea Hosting •Se non dà origine alla trasmissione •Se non sceglie il destinatario •Se non seleziona o modifica le informazioni trasmesse •Se non modifica le informazioni •Se si conforma alle regole di settore per la gestione delle informazioni •Se provvede a rimuovere le informazioni quanto sa che sono state rimosse dal luogo dove erano memorizzate anche da parte dell’autorità giudiziaria •Non sappia che l’attività o l’informazione è illecita •Non appena al corrente, su comunicazione dell’autorità competente, non provveda alla rimozione la questione della notification La questione della “notification” La legge italiana non affronta il tema della “notification and remotion”, auspicando che ciò sia disciplinato da regole autoprodotte. Ad oggi non sono quindi definite le condizioni in virtù delle quali l’internet provider si ritenga a conoscenza dell’illecitoe abbia quindi l’onere di rimuovere il materiale illecito. Sorveglianza e responsabilità Non vi è alcun obbligo di sorveglianza né tantomeno di ricerca attiva di eventuali illeciti Il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente. D.L. 72/03 (convertito con legge 128/04) Diffusione abusiva per via telematica delle opere dell’ingegno • Articolo 1 (...) 5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. • 6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi. La responsabilità per i prodotti editoriali elettronici Legge 62/01 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale. 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. (…) 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. Legge 47/48 Il regime previsto per la stampa • • • • Articolo 2 Indicazioni obbligatorie sugli stampati. Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari. Legge 47/48 Il regime previsto per la stampa • Art. 5 legge 47/48 (estratto) Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che sia nominato il direttore responsabile. Quindi per i prodotti editoriali diffusi al pubblico con pubblicità regolare e contraddistinti da una testata è prevista la nomina del direttore responsabile La nomina del direttore responsabile comporta il regime di responsabilità prevista per la stampa? • Si, trova applicazione il regime di responsabilità civile e penale prevista dal nostro ordinamento • No, quanto stabilito dalla legge 62/01 riguarda solo i prodotti editoriali che vogliono godere dei benefici previsti per l’editoria. ora chiarito dalla legge Responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa • Responsabilità civile. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore • Responsabilità penale Art. 57 c.p. Reati commessi col mezzo della stampa periodica Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. Decreto • Tribunale di Roma 6 novembre 1997 “Un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa” Ordinanza Tribunale di Latina 7 giugno 2001 Il sito Internet (inteso come insieme di hardware e software mediante il quale si genera il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati) … , in quanto prodotto editoriale ai sensi della l. n. 62 del 2001, si deve ritenere sottoposto, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa" Sentenza • Tribunale Aosta 15.2.02 La responsabilità penale non può estendersi per via analogica. Pertanto, nonostante l’entrata in vigore della legge 62/02 il testo diffuso tramite un sito internet non può ritenersi assimilabile ad uno stampato. Sentenza Tribunale Milano 18 marzo 2004 Vedi sentenza