INDICE
S.R.L. COOP. Edificatrice Operaia
Filippo Corridoni
20153 MILANO – Piazza Anita Garibaldi, 13
FONDATA NEL 1907
CAPO I ................................................................................................... 4
DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................. 4
Art. 1 — Natura giuridica ............................................................... 4
Art. 2— Fonti normative.................................................................. 4
Art. 3 — Contrattualistica ............................................................... 5
Art.4 — Doveri dei soci ................................................................... 5
Art.5 — Divieti per i soci................................................................. 7
Art. 6 — Spese interne di gestione................................................... 9
CAPO II................................................................................................ 10
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN GODIMENTO............ 10
Art. 7 — Durata............................................................................. 10
Art. 8 — Deposito vincolato e corrispettivo di concessione ......... 10
Art. 9 — Determinazione dei corrispettivi .................................... 11
Art. 10 — Adeguamento dei corrispettivi ...................................... 11
Art. 11 — Disposizioni da osservare............................................. 11
Art. 12 — Occupazione continuativa dell'alloggio ....................... 12
Art. 13— Modifiche all'alloggio.................................................... 12
Art. 14— Revoca della concessione in godimento ........................ 12
REGOLAMENTO DEGLI
ALLOGGI E NORME DI
COMPORTAMENTO
PER I SOCI
ASSEGNATARI
Approvato in assemblea il 20/12/2002
1
CAPO III .............................................................................................. 13
DISPOSIZIONI VARIE.................................................................... 13
Art.15 ............................................................................................. 13
Art. 16 — Consegna dei locali ..................................................... 13
RILASCIO DEI LOCALI ................................................................. 15
ART. 17 — Norme di comportamento: ......................................... 15
Art.18 — Custode .......................................................................... 16
Art. 19 ............................................................................................ 16
Art. 20 ............................................................................................ 16
CAPO IV .............................................................................................. 16
ORGANIZZAZIONE DEI FABBRICATI INTEGRALMENTE
CONCESSI IN GODIMENTO ......................................................... 17
Art.21 — Commissioni di caseggiato ............................................ 17
Art. 22 — Finalità.......................................................................... 17
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Art. 23 — Composizione e compiti delle commissioni di caseggiato
....................................................................................................... 17
Art. 24 — Requisiti dei membri delle commissioni di caseggiato . 18
Art. 25 — Assemblea di caseggiato ............................................... 18
Art. 26 — Attribuzioni dell’assemblea di caseggiato ................... 18
Art. 27 — Richiami e Sanzioni....................................................... 19
Art. 28 — Entrata in vigore ........................................................... 19
Art. 29— Efficacia ......................................................................... 19
Art. 30 — Deroghe per disposizioni di legge o convenzioni con la
Pubblica Amministrazione............................................................. 19
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
AVVERTENZE.................................................................................... 20
Art. 1 — Natura giuridica
La concessione in godimento dell’alloggio costituisce prestazione
mutualistico-cooperativa connessa con lo “status” di socio e
realizzazione di diritto del socio conseguente al negozio giuridico di
associazione alla Cooperativa e disciplinato dallo Statuto e dai
Regolamenti della stessa.
Art. 2— Fonti normative
La concessione in godimento è disciplinata dallo Statuto della
Cooperativa e dal presente Regolamento, nonché da un atto di
concessione in godimento.
La concessione in godimento è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione che, nell’evadere le richieste di alloggio dei soci, si
atterrà ai seguenti criteri di priorità:
a) anzianità di richiesta o cambio;
b) partecipazione del Socio alla vita ed agli scopi della Società
c) lavoro di volontariato prestato alla Società o nel Movimento
Cooperativo;
d) condizioni particolari e/o esigenze del Socio;
e) risparmio sociale, relativamente alla capacità di reddito e alla sua
continuità nel tempo;
f) ogni altra informazione per meglio dare il più corretto giudizio del
Socio, quale ad esempio l'anzianità d’iscrizione in Cooperativa.
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Periodicamente ( 3 anni circa) la Cooperativa chiederà una riconferma
scritta della richiesta o cambio locali. In caso di mancata riconferma
verrà automaticamente annullata. Durante detto intervallo di tempo, in
caso di rinuncia non motivata dell’eventuale assegnazione la richiesta
verrà parimenti annullata.
Nei casi sopraccitati il Socio potrà ripresentare la richiesta, l'anzianità
della quale partirà da quella data.
private, il deposito di merci da esitarsi all’ingrosso o al minuto, né
consentito di fare riunioni le quali possono recare disturbo ai vicini od
altro che possa danneggiare in qualsiasi modo lo stabile;
L’assegnazione è valida qualora la votazione, in forma palese, ottenga
la maggioranza relativa dei membri del Consiglio d’Amministrazione e
la seduta sia stata convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente, come da norme statutarie.
f) il socio, ottenuta l'assegnazione di un alloggio, può abitarlo solo
ed esclusivamente con il proprio nucleo familiare, così come indicato
nello stato di famiglia consegnato alla cooperativa.
Ogni variazione deve essere tempestivamente segnalata, anche nel
caso di ospiti per periodi medio lunghi;
Art. 3 — Contrattualistica
Fermo il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, il C. di A.
modellerà di volta in volta i contratti di concessione in godimento
differenziandoli a seconda delle caratteristiche dell'intervento edilizio
nell'ambito del quale siano stati acquisiti e/o costruiti e/o risanati gli
alloggi che ne formeranno l’oggetto.
Art.4 — Doveri dei soci
I soci devono:
a) servirsi della cosa locata ai sensi dell’Art.1587 del CC. con la
diligenza del buon padre di famiglia ed attenersi ai regolamenti
municipali e di altre competenti autorità per quanto non sia
contemplato nel presente regolamento;
b) curare in modo scrupoloso la pulizia nel rispettivo alloggio;
c) osservare le norme di buon vicinato, usando reciprocamente
quei doverosi riguardi che soli possono garantire una convivenza
pacifica, igienica e civile,
d) servirsi dell’alloggio ad uso esclusivo di abitazione a meno che
non sia stabilito diversamente nel contratto di godimento .Pertanto
non è consentito negli alloggi l'impianto di uffici professionali, né
l’esercizio industriale, commerci, arti e mestieri, laboratori, scuole
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e) Il socio è tenuto a segnalare eventuali danni arrecati alle parti
comuni in fase di trasloco o insediamento. Le spese di ripristino gli
saranno addebitate;
g) sorvegliare con la massima cura i propri bambini perché non
abbiano a recare guasti o disturbo, sia durante che al di fuori
dell’attività ludica, e vietare loro in modo assoluto di trattenersi sulle
scale e sui passaggi di uso comune. Non sono permessi giochi
rumorosi. Comunque i genitori ed i parenti che li hanno in consegna
sono tenuti a rispondere dei danni arrecati dai loro bambini alle
persone e alle cose;
h) eseguire la riparazione delle cose la cui omissione possa
danneggiare i soci, compromettere la stabilità dell'edificio o alterare
iI decoro architettonico .Inoltre, a richiesta e previo avviso
dell’amministrazione, devono altresì consentire che nell'interno dei
locali assegnati in godimento si proceda, con i dovuti riguardi, alle
verifiche ed ai lavori che fosse necessario eseguire, sia all’interno
degli alloggi che sulle parti comuni dell’edificio, nell’interesse della
comunione e dei singoli soci;
i) il socio che per qualsiasi motivo deve lasciare l’alloggio
incustodito per un periodo superiore a sei mesi, deve informare il
C.di A. e concordare le modalità di pagamento dei canoni di
scadenza e le modalità di accesso all’alloggio, per casi di
emergenza o lavori sull’edificio;
l) provvedere a tenere in ordine le cassette dei fiori,
obbligatoriamente posate all'interno dei balconi. L'innaffiamento
deve essere eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino in modo da non
recare incomodo ai soci ed ai passanti;
m) applicare sui balconi solo tipi di tende uniformi ai modelli ed ai
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colori precedentemente utilizzati e tinteggiare i serramenti
servendosi della tonalità che verrà stabilita dal Consiglio di
Amministrazione;
n)
non lasciare aperti i portoni di accesso.
una semplice comunicazione al personale di custodia o per il ritiro di
corrispondenza; sostare nell’androne, sulle scale e negli altri luoghi
di passaggio in modo da ostacolare il transito di altre persone;
e) gettare nei W.C., nei lavabi e negli acquai oggetti o quant’altro che
possano ingombrare le tubazioni di scarico;
Art.5 — Divieti per i soci
f) gettare immondizie o altri oggetti di rifiuto nei cortili, in strada e nelle
adiacenze dei caseggiati;
E’ assolutamente vietato ai soci di:
g) depositare materiali su balconi e terrazzi ed in genere eseguire, su di
essi, opere che possano comprometterne la stabilità, alterarne
l’estetica o comunque arrecare danni.
E' soltanto consentito collocare su balconi e terrazzi vasi di fiori,
purché siano assicurati convenientemente all'interno contro il
pericolo della caduta ed incassati in recipienti che impediscano lo
stillicidio;
a) cedere direttamente o indirettamente ad altri il proprio alloggio, box o
cantine;
subaffittare in tutto o in parte, con o senza mobili, l’abitazione locata.
Parimenti anche i locali affittati per uso diverso da quello di
abitazione non potranno essere subaffittati o ceduti né in tutto né in
parte senza il consenso del Consiglio d’Amministrazione
b) scuotere o battere dalle finestre verso strada e sui ripiani delle scale
tappeti, soppedanei, stuoie, coperte, lenzuola, materassi, cuscini e
oggetti di vestiario. Tale operazione è permessa solo dai balconi e
dalle finestre verso il cortile oppure negli spazi appositamente creati
e dovrà effettuarsi non prima delle ore 7 e non dopo le ore 10, come
stabilito dal regolamento di polizia urbana.
E' altresì assolutamente vietato scuotere tovaglie, con residui di
cibo, fuori da finestre o balconi e gettare da finestre e balconi
mozziconi di sigarette, liquidi o oggetti di qualsiasi genere.
c) depositare nei luoghi di passaggio, biciclette, materiale ingombrante
ecc. anche per breve tempo.
Le parti comuni non potranno essere occupate o ingombrate in
alcun modo per usi che non siano di interesse comune. E’ pertanto
assolutamente vietato sostare in modo disordinato con le automobili
o altri mezzi di trasporto nei viali esterni ed interni di accesso ai box
e davanti agli ingressi principali, se non per il tempo strettamente
necessario per effettuare le manovre, in caso di urgente bisogno, di
carico e scarico di persone o di cose. E’ inoltre proibito l’accesso alle
autovetture o ad altri mezzi di trasporto di persone che non siano
Soci. Sostare nei cortili con i motori delle auto accesi se non per il
tempo necessario a lasciare gli stessi. Condurre all’interno dei cortili
motoveicoli con il motore acceso;
d) sostare nei locali adibiti a portineria oltre il tempo necessario per
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h) recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni, danze o con
rumori eccessivi di qualsivoglia natura in qualsiasi ora del giorno e
particolarmente prima delle ore 7 e dopo le ore 22,
i) praticare, al di fuori degli spazi consentiti, il gioco del pallone o altre
attività che prevedano il lancio di oggetti o attrezzi. Sono vietati in
ogni caso giochi rumorosi o molesti;
l) usare le parti comuni per l’affissione di qualsiasi genere di avviso e/o
pubblicità, non emesso dalla Società, salvo autorizzazione del C.di
A.;
m) introdurre animali all'interno delle case senza il permesso del
Consiglio d’Amministrazione, che lo rilascerà solo in casi eccezionali
(cani guida per ciechi);
n) tenere animali che possano sporcare, arrecare molestia al vicinato.
Gli stessi non dovranno essere lasciati liberi né potranno restare in
qualsiasi parte comune degli edifici ed in particolare nelle zone a
verde, nei viali e campi da gioco, con specifico divieto di farli salire
sugli ascensori;
o) tenere materiali infiammabili, esplosivi, corrosivi, o comunque
pericolosi o dannosi nei locali di abitazione, nelle cantine, nei box o
in qualsiasi altro locale di proprietà della Cooperativa;
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p) lasciare accesa la luce, più del necessario, tanto nei box quanto
nelle cantine;
CAPO II
q) lavare autoveicoli ed eseguire riparazioni che possano recare danno
o disturbo
r) installare antenne di qualsiasi tipo su davanzali, balconi, tetti,
terrazze o in altri luoghi di uso comune senza autorizzazione del
Consiglio d’Amministrazione
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN GODIMENTO
s) trasportare mobilio, merci, biciclette e mobili pesanti e/o voluminosi
nell'ascensore;
Art. 7 — Durata
t)
apportare modifiche o adattamenti sia all’interno che all’esterno dei
locali anche se con lo scopo di migliorarli, senza il preventivo
consenso del Consiglio d’Amministrazione. I Soci che inadempienti
eseguissero tali lavori senza l’autorizzazione del Consiglio
d’Amministrazione, dovranno, a richiesta di questo, ripristinare
immediatamente a loro spese l’alloggio.
La concessione in godimento ha durata finché permane lo “status” di
socio in capo al concessionario.
La Cooperativa può revocarla per i motivi di cui all’art. 14.
Il socio può rinunciarvi riconsegnando l’alloggio con preavviso non
inferiore ad un trimestre, relativamente alle scadenze delle fatturazioni,
da comunicarsi con raccomandata.
Art. 6 — Spese interne di gestione
Ciascun socio concessionario è tenuto al pagamento delle spese
interne di gestione della Cooperativa fissate dal C.di A. in modo
omogeneo e generalmente proporzionato alle dimensioni dell’alloggio.
Le spese, calcolate su base annua, sono corrisposte, dal
concessionario, trimestralmente in via anticipata e possono essere
annualmente variate dal C. di A., fermo il criterio di omogeneità stabilito
dal comma precedente.
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Art. 8 — Deposito vincolato e corrispettivo di
concessione
In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione totale di fabbricati, il
C. di A., può decidere la possibilità di prenotazione degli alloggi da
parte dei soci interessati, tramite il versamento di un “Deposito
Vincolato”.
Tale deposito potrà essere vincolato per tutta la durata della
concessione in godimento e verrà svincolato dopo la cessazione della
stessa e la riconsegna dell’alloggio.
Il suddetto verrà remunerato sulla base di un tasso di interesse,
determinato dal C. di A., e verrà gestito con apposito libretto di
deposito.
Contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di concessione in
godimento il socio è tenuto a versare alla Cooperativa una somma a
titolo di deposito cauzionale infruttifero per garanzia degli obblighi
assunti.
Per tutta la durata della concessione il concessionario è inoltre tenuto al
pagamento del corrispettivo per la prestazione resa dalla Cooperativa
attraverso la concessione in godimento dell'alloggio sociale.
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Il pagamento deve avvenire in via trimestrale anticipata entro il giorno
15 del primo mese del trimestre.
Unitamente al corrispettivo devono essere pagate le spese di gestione,
amministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed erogazione
dei servizi comuni del fabbricato sociale.
Art. 9 — Determinazione dei corrispettivi
L’ammontare del deposito cauzionale infruttifero, nonché quello del
corrispettivo annuo di godimento dell’alloggio sociale, sono fissati dal C.
di A. in relazione alla data della concessione, all’ammortamento dei
costi di costruzione o ristrutturazione, alle diverse linee di credito
finanziario utilizzate e all'opportunità di costituire risorse per la
patrimonializzazione della Cooperativa, e sono determinati in misura
proporzionale alle dimensioni dell’alloggio.
Art. 10 — Adeguamento dei corrispettivi
II C. di A. può deliberare adeguamenti del corrispettivo annuo di
godimento dell’alloggio sociale, che potranno rendersi applicabili già nel
corso dell'esercizio.
Le variazioni in aumento non potranno essere superiori all’aumento del
costo della vita intervenuto dall’ultimo adeguamento o, in caso di primo
adeguamento, dalla data d’inizio della concessione e comunque
dovranno tener conto delle condizioni esistenti all’interno del corpo
sociale e delle caratteristiche degli alloggi.
Ai fini del comma precedente l’aumento del costo della vita è
determinato in base agli indici ISTAT costo vita impiegati e operai.
Gli adeguamenti potranno superare il limite di cui ai comma precedenti
qualora si rendano necessarie opere straordinarie di rilevante entità.
In tal caso il C. di A. potrà altresì deliberare l’adeguamento del deposito
di cui all'art. 8.
Art. 11 — Disposizioni da osservare
Il concessionario è tenuto a rispettare le norme dello Statuto, del
Regolamento, dell’atto di concessione, nonché le delibere del C. di A. e
le modifiche a Statuto e Regolamento eventualmente apportate
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dall’Assemblea Generale dei soci.
Art. 12 — Occupazione continuativa dell'alloggio
Per effetto della concessione in godimento il concessionario ha la
detenzione dell’alloggio.
Egli è tenuto all'occupazione personale e continuativa dell’alloggio ad
uso abitazione.
La concessione è personale e incedibile e non si trasmette ai conviventi
qualora il concessionario si trasferisca altrove.
Art. 13— Modifiche all'alloggio
Il concessionario non può apportare all'alloggio a lui assegnato
innovazioni o modifiche come espresso nel comma (t) dell’Art. 5. In
caso di opere autorizzate la Cooperativa verificherà, in corso d’opera e
alla fine dei lavori, la corrispondenza tra le opere autorizzate e quelle
eseguite. L’autorizzazione della Cooperativa è vincolata alla
presentazione da parte del socio delle necessarie documentazioni agli
enti preposti (comune, ASL, ecc.) nel campo dell’edilizia privata.
L’autorizzazione non può essere data se le innovazioni proposte recano
pregiudizio ad altri alloggi.
Il concessionario può in ogni caso, liberamente e senza necessità di
autorizzazione, eseguire, a proprie spese non rimborsabili, migliorie
all'intero dell'alloggio (pitture, stucchi, decorazioni, zoccolature e
rivestimenti), a condizione che non siano mutate le strutture e la
disposizione dei vani.
Art. 14— Revoca della concessione in godimento
II C. di A. delibera la revoca della concessione in godimento nei
seguenti casi:
a) Morosità, anche parziale, del concessionario nel pagamento del
corrispettivo e/o delle spese e/o dell'adeguamento di cui agli artt. 8,
9 e 10, protrattasi oltre 15 giorni successivi al ricevimento di
formale sollecito scritto;
b) Perdita dello “status” di socio da parte del concessionario;
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c) Mancata occupazione dell'alloggio continuativa e personale da
parte del concessionario, non giustificata da motivi di lavoro o
salute previamente comunicati;
d) Mutamento da parte del concessionario della destinazione abitativa
dell’alloggio;
e) Violazione dell'art. 13;
f) Venir meno dei requisiti di cui all'art. 38 dello Statuto della Società.
Per effetto della revoca il concessionario è tenuto alI’immediata
riconsegna alla Cooperativa dell’alloggio, libero da cose e persone.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Il Socio da parte sua avrà la miglior cura dei locali dati in godimento,
riconsegnandoli, a seguito della disdetta ed entro l’inizio del trimestre di
gestione successivo alla data di presentazione della stessa, in buon
stato di conservazione, osservando scrupolosamente le disposizioni di
legge in materia, nonché lo statuto della Cooperativa, il regolamento
per i Soci e le altre norme stabilite dal Consiglio d’Amministrazione, che
il socio accetta senza riserva alcuna, come fin d’ora accetta anche le
eventuali future modifiche che vi fossero introdotte. Egli dovrà
rispondere di eventuali incendi e di tutti i danni, deterioramenti in
genere prodotti per fatto o per colpa sua e dei suoi familiari e dipendenti
od incaricati tanto internamente che esteriormente.
Sono a totale carico dei Soci, anche se fatte eseguire dalla Società, le
riparazioni di parti particolarmente soggette ad usura conseguente al
normale usufrutto dei locali, negozi, cantine e box, con particolare
riferimento alle voci sotto indicate:
a) sostituzione della cinghia di tapparelle, del relativo movimento di
riavvolgimento e del rullo avvolgitore; riparazione dell’avvolgibile e/o
delle persiane o sostituzione di tapparelle o persiane nuove.
Art.15
I soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni
contenute e richiamate nell'ATTO Dl ASSEGNAZIONE e a quelle del
presente regolamento che costituisce parte integrale dell'ATTO stesso.
Art. 16 — Consegna dei locali
Alla consegna dei locali e non oltre, il Socio dovrà esporre per iscritto le
eccezioni che egli avesse eventualmente a sollevare sullo stato di essi,
in mancanza delle quali i locali si riterranno consegnati nelle dovute
condizioni.
La consegna dell'alloggio dovrà risultare da apposito verbale compilato
in contraddittorio e la riconsegna dovrà pure risultare da verbale, che
sarà compilato ed avrà forza legale anche nel caso di volontaria
assenza dell'assegnatario cessante.
Fermo il disposto dell'Art. 1576 c.c. sarà obbligo del Consiglio
d’Amministrazione di mantenere i locali in stato da servire all’uso per
cui sono stati locati e di garantirne il pacifico godimento per tutta la
durata del contratto.
b) tutti i rubinetti con relativi componenti e raccordi (guarnizioni,
flessibili, saracinesche di chiusura parziale ecc.), esclusi quelli di
chiusura generale dell'appartamento.
c) gommino e canotto di collegamento W.C. , meccanismi e guarnizioni
delle cassette interne di accumulo acqua, cassette esterne complete
e flussometri.
d) lavelli della cucina, lavabi dei bagni e tutti gli altri apparecchi sanitari
rotti per incuria.
e) Rottura e/o danneggiamento di rivestimenti di pareti (piastrelle o
perlinature) e pavimenti (piastrelle, marmittoni e parquet) per incuria
o altri motivi.
f) impianto elettrico completo a valle del contatore, inclusi eventuali
quadri di comando.
Impianti d’antenna TV a valle della scatola di derivazione iniziale.
g) apparecchio citofonico interno.
h) serrature e altri accessori inerenti l’apertura e chiusura dei
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serramenti negli appartamenti (finestre, porte interne, portoncino
d’entrata, e porte dei ripostigli), nei negozi, nelle cantine e nei box.
i) manutenzione delle serrande di negozi, box e porte cantine.
l) vetri dei serramenti, dei balconi, delle cantine e dei box.
m) manutenzione ordinaria dei caloriferi come, ad esempio, sostituzione
di manopole, valvole di sfiato e/o termostatiche.
RILASCIO DEI LOCALI
ART. 17 — Norme di comportamento:
f) il Socio che rilascia un alloggio dovrà farsi carico delle
riparazioni e/o sostituzioni di quanto di sua competenza
secondo l’Art. 16 del suddetto Regolamento. Dette riparazioni
e/o sostituzioni verranno evidenziate nell’apposito verbale,
controfirmato dal Socio medesimo;
Art.18 — Custode
Il custode dello stabile ha il compito di provvedere alla custodia e
pulizia dei fabbricati secondo le disposizioni impartite dal Consiglio
d’Amministrazione nonché di richiamare i Soci alla osservanza del
regolamento, con l’obbligo di riferire all’amministrazione stessa in caso
di infrazioni.
a) le disdette degli alloggi dovranno pervenire per iscritto ( lettera
o fax) alla Cooperativa con un trimestre di anticipo (vedi art. 7);
Art. 19
b) al rilascio dell’alloggio dovrà essere effettuata una verifica dello
stesso a cura di un incaricato della Cooperativa, che stilerà un
verbale di riconsegna da controfirmare;
Per tutto ciò che non è particolarmente stabilito nelle presenti norme, il
Consiglio d’Amministrazione si riserva la facoltà di impartire caso per
caso speciali disposizioni.
c) il Socio che rilascia l’alloggio dovrà acconsentire, dietro
preventivo accordo con la Cooperativa, ad un sopralluogo
dell'eventuale Socio subentrante se accompagnato da un
incaricato della Cooperativa stessa;
d) nel caso in cui il Socio liberi l’alloggio, deve restituirlo
perfettamente funzionante, in normale stato di manutenzione.
Nel caso abbia applicato tappezzerie, posato moquette,
realizzato controsoffitti, traverse o altri complementi
d’arredamento, deve provvedere alla loro rimozione.
Nel caso in cui il Socio non vi provveda, vi provvederà la
Cooperativa, addebitandogli i relativi costi.
Art. 20
Ove sorga motivo di lagnanza o reclamo, o vi siano desideri da esporre,
i Soci dovranno sempre rivolgersi al Consiglio d’Amministrazione, il
quale esaminerà le richieste.
CAPO IV
e) eventuali migliorie all'alloggio apportate dal Socio e
regolarmente autorizzate e fra queste l'installazione di porta
blindata, serramenti in alluminio ed altro, resteranno di proprietà
della Cooperativa, senza alcun diritto di risarcimento economico
a favore del Socio, né da parte della Cooperativa né da parte
del Socio subentrante.
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ORGANIZZAZIONE DEI FABBRICATI
INTEGRALMENTE CONCESSI IN GODIMENTO
Art.21 — Commissioni di caseggiato
e opportune nell’ambito del caseggiato e del quartiere in cui lo
stesso è inserito;
c) monitorare il rispetto del regolamento e, nel limite del possibile,
operare per promuovere la pratica della civile convivenza, quale
elemento distintivo di una cooperativa di abitanti.
I soci concessionari possono costituire commissioni di caseggiato con
mandato di rappresentanza che viene conferito dall’assemblea di
caseggiato.
Art. 24 — Requisiti dei membri delle commissioni di
caseggiato
Art. 22 — Finalità
Essere soci da almeno cinque anni ed essere in regola con i pagamenti
e non avere debiti con la società.
Dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i
regolamenti della società.
Non avere avuto gravi contenziosi con la cooperativa.
Non ricoprire altre cariche ufficiali quali consigliere o sindaco.
Il C. di A., consapevole della responsabilità di garantire continuità al
progetto iniziale dei fondatori e condividendone lo spirito e le idealità,
sente il dovere di operare affinché i valori della cooperazione e della
mutualità si tramandino attraverso la partecipazione democratica del
corpo sociale.
A questo scopo sono finalizzati gli articoli 4 comma 1 (scopo sociale),
art. 9 comma 2 (diritti del socio), art. 31 comma A (competenze del
presidente del C. di A.) dello statuto, che promuovono la costituzione di
commissioni di caseggiato, favorendo la partecipazione e l’assunzione
di responsabilità dei soci nei modi previsti dal regolamento.
L’obiettivo è quello di garantire un contributo pratico alla gestione
ordinaria e, contemporaneamente, di originare un circolo virtuoso che
prepari per tempo gli inevitabili avvicendamenti nel C. di A., in modo da
salvaguardare l’identità culturale della cooperativa.
Art. 23 — Composizione e compiti delle commissioni di
caseggiato
Ogni commissione si compone di un numero di membri da 3 a 8.
I componenti rimangono in carica per un biennio dalla data della loro
nomina e possono essere rieletti.
Durante la prima riunione la commissione nomina un responsabile.
Sono compiti della commissione:
a) sottoporre al C.di A. progetti e proposte finalizzati alla migliore
conduzione e gestione del caseggiato, in particolare per quanto
riguarda l’uso e la manutenzione di parti comuni;
b) elaborare e sottoporre proposte circa le attività mutualistiche,
ricreative, culturali e di propaganda cooperativistica, ritenute utili
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Art. 25 — Assemblea di caseggiato
All’assemblea di caseggiato partecipano i soci concessionari di alloggio
nel caseggiato e, senza diritto di voto, i loro conviventi.
L’assemblea è convocata dal responsabile della commissione, di cui
all’art. 23, mediante avviso, esposto nelle/a bacheche/a del caseggiato
e presso la sede della cooperativa almeno 5 giorni prima della data
dell’incontro.
In mancanza della commissione, l’assemblea è convocata da almeno
due soci concessionari.
Il C. di A. può incaricare uno dei suoi membri di partecipare all’incontro.
Il membro del C. di A. non ha diritto di voto in assemblea, salvo che sia
nel contempo concessionario di alloggio nel caseggiato.
Sono valide le delibere approvate dalla maggioranza con un numero di
voti che rappresenti almeno un terzo dei soci concessionari di alloggio
nel caseggiato.
Il voto è espresso in modo palese per alzata di mano.
Art. 26 — Attribuzioni dell’assemblea di caseggiato
Sono attribuzioni dell’assemblea di caseggiato:
a) la nomina della commissione di cui all’art. 23;
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b) l’approvazione delle proposte e dei progetti di cui all’art. 23
prima che siano sottoposti al C. di A.
Art. 27 — Richiami e Sanzioni
In base a quanto riportato nel presente regolamento, il C. di A.
provvederà, sulla base di mancanze comprovate relative agli Artt. 4 e 5,
ad effettuare richiami o ad infliggere sanzioni commisurate a
discrezione dell’organo in questione.
Art. 28 — Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua
approvazione da parte dell'assemblea dei soci.
Contemporaneamente cessa di avere efficacia il Regolamento vigente
in precedenza, denominato “Regolamento Interno dei Soci
Assegnatari”.
AVVERTENZE
Il Socio trasgressore del presente regolamento verrà richiamato la
prima volta per iscritto.
Se il Socio persiste nella violazione di uno dei divieti dell’Art. 5 o delle
norme dell’Art. 4, il Presidente del C. di A. o un suo delegato,
contesterà l’infrazione al socio contravventore il quale, entro 10 gg.,
può replicare argomentando per iscritto a propria discolpa.
Ove la replica non pervenga o nel caso pervenga e sia ritenuta dal C. di
A. “non valida ad escludere la responsabilità” del sunnominato Socio,
sarà comminata una sanzione pecuniaria in misura non inferiore ad €
30,00 e non superiore ad € 120,00, a giudizio dello stesso C. di A. in
ragione della gravità dell’infrazione ovvero della recidività del
contravventore, salva ed impregiudicata l’azione per danni, ove
effettivamente siano stati arrecati
Art. 29— Efficacia
Il presente Regolamento si applica anche alle concessioni in godimento
stipulate prima della sua entrata in vigore.
Art. 30 — Deroghe per disposizioni di legge o
convenzioni con la Pubblica Amministrazione
Qualora disposizioni di legge o convenzioni con lo Stato, le Regioni, le
provincie o i Comuni prevedano, nell’ambito di determinati interventi
edilizi o di parte di essi, criteri di priorità e/o vincoli diversi da quelli
indicati nel presente “Regolamento degli alloggi e norme di
comportamento per i soci assegnatari”, ad essi la Cooperativa si
uniformerà in deroga al Regolamento stesso.
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