Allegato alla DGU n. del Il Responsabile del servizio SCHEMA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA Premesso che la Commissione Mensa è una risorsa che può contribuire al miglioramento della qualità del servizio offerto e a quella delle relazioni con l'utenza L’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO – CIRIA approvano il seguente Regolamento di mensa. Costituzione e requisiti Art. 1 La Commissione Mensa si costituisce a livello scolastico, all'interno degli organismi scolastici di rappresentanza dell'utenza e degli operatori della scuola. E' ammessa la costituzione di una Commissione Mensa per ciascun plesso scolastico,vale a dire: - per la Scuola Elementare di Brazzuoli (Comuni di Corte de’ Frati ,Olmeneta e Pozzaglio ed Uniti), - per la Scuola Elementare di Grontardo (Comuni di Grontardo e Scandolara Ripa d’Oglio) - per ciascuna delle Scuole Materne dei Comuni aderenti all’Unione. Art. 2 La Commissione del plesso scolastico Brazzuoli è composta da: 1) due genitori eletti in rappresentanza degli utenti del servizio (possibilmente un genitore per paese aderente all’Unione dei Comuni nel caso della Scuola Elementare di Brazzuoli) e 1 genitore del Comune di Pozzaglio ed Uniti 2) un rappresentante designato dai docenti 3) a questi quattro membri si aggiunge di diritto un rappresentante per ciascuno dei Comuni dell’Unione nel caso di scuola materna e dell'Unione Lombarda dei Comuni (nel caso della Scuola Elementare di Brazzuoli) in modo che la Commissione risulti composta sempre da sei membri. I lavori della Commissione possono svolgersi con la presenza di almeno quattro su sei dei componenti della stessa. La Commissione del plesso scolastico di Grontardo è composta da: 1)due genitori eletti in rappresentanza degli utenti del servizio (possibilmente un genitore per Grontardo e uno per Scandolara Ripa d’Oglio) nel caso della scuola elementare; 2) un rappresentante designato dai docenti, 3) a questi tre membri si aggiunge di diritto un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Grontardo e Scandolara Ripa d’Oglio nel caso della scuola materna, in modo che la Commissione risulti composta sempre da cinque membri. I lavori della Commissione possono svolgersi con la presenza di almeno tre su cinque dei componenti della stessa. Il Presidente della Commissione è scelto fra la componente genitori, è eletto nel suo seno nella prima seduta utile. I membri della Commissione durano in carica per anni uno. Ruolo e compiti Art. 3 La Commissione Mensa esercita, nell'interesse dell'utenza, un ruolo di: - collegamento tra utenti e soggetto titolare del servizio; - consultazione per quanto riguarda il menu scolastico, le modalità di erogazione del servizio e il capitolato d'appalto; - valutazione e monitoraggio della qualità del servizio, attraverso appositi strumenti di valutazione, il rispetto del capitolato, I'accettabilità del pasto. Funzionamento Art. 4 Può essere richiesta in modo scritto la partecipazione di rappresentanze dell'A.S.L. alle riunioni della Commissione Mensa; sulla base dell'ordine del giorno l'A.S.L. deciderà sull'opportunità di presenziare alle riunioni, motivando l'eventuale diniego. Art. 5 Il rappresentante dell’Ente è il naturale referente fra la Commissione e l'Amministrazione; rapporti con l'Amministrazione possono essere tenuti anche dal Presidente. Le Amministrazioni di competenza si impegnano a fornire supporto logistico e tecnico per l'operatività della Commissione Mensa ed a partecipare ai suoi lavori almeno due volte l'anno. Art. 6 La Commissione Mensa decide autonomamente, al proprio interno, il calendario delle attività, le date delle riunioni ed ogni altra iniziativa di sua competenza. Le convocazioni saranno predisposte dal Presidente della Commissione previo avviso scritto da inviare ai membri della Commissione Mensa almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Art 7 I rappresentanti della Commissione Mensa potranno accedere ai locali di preparazione e alle dispense della Ditta che ha in appalto il servizio, solo se accompagnati da un addetto e previo accordo con il responsabile solo nei momenti di non operatività, per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico e sanitario e non più di due volte in un anno. Alle stesse condizioni possono accedere ai locali di preparazione e alle dispense delle mense gestite in proprio dai Comuni. Art. 8 Durante i sopralluoghi non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale addetto: per gli assaggi dei cibi e per ogni altra richiesta ci si dovrà rivolgere al Responsabile del Centro cottura e/o del refettorio o a chi ne svolge le funzioni. Art. 9 I rappresentanti della Commissione Mensa non possono procedere a prelievo di sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti), né assaggiare cibi nel locale cucina. Deve essere, infatti, esclusa qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto con sostanze alimentari e con le attrezzature; i rappresentanti della Commissione Mensa non devono pertanto toccare alimenti cotti pronti per il consumo né crudi, utensili, attrezzature, stoviglie se non quelli appositamente messi a loro disposizione. L'assaggio dei cibi, appositamente predisposti dal personale addetto, sarà effettuato in aree a ciò dedicate e con stoviglie che saranno messe a disposizione dei componenti della Commissione Mensa; questi non dovranno mai essere più di due. Art. 10 L'accesso ai locali di consumo dei pasti, tranne i casi di emergenza (casi di intossicazione alimentare, di lamentele circostanziate dei genitori, di particolare disservizio nella gestione e nella somministrazione dei pasti, di precarie condizioni generali di igiene, di evidente e continuativo non rispetto del menù), sarà consentito non più di due volte al mese. Art. 11 I componenti della Commissione Mensa non devono utilizzare i servizi' igienici riservati al personale e devono astenersi dall'accedere ai locali della mensa in caso di tosse, raffreddore e malattie dell'apparato gastrointestinale. Disposizioni finali Art. 12 Di ciascun sopralluogo effettuato, la Commissione Mensa può redigere una scheda di valutazione da far pervenire ali' Amministrazione o alla Direzione della Scuola e a chi si ritiene necessario. Art. 13 Tale regolamento sarà approvato e pubblicizzato secondo la normativa in vigore. Una volta formalizzato, sarà inviato ai componenti della Commissione Mensa e firmato per ricevuta e per accettazione. Art. 14 La sottoscrizione del presente regolamento da parte dei componenti la Commissione Mensa è considerata equivalente alla certificazione (libretto di idoneità sanitaria/nulla osta) prevista dal regolamento locale di igiene, così come evidenziato dall' A.S.L. Unità operativa di igiene della nutrizione - distretto di Cremona. Letto, approvato e sottoscritto Corte de’ Frati,