patner Pordenone lì 10/07/2014 CIRCOLARE INFORMATIVA N° 09/2014 Oggetto: Adempimenti relativi agli impianti termici civili - riapertura dei termini per l’invio della dichiarazione all’ente di controllo e modalità di adeguamento per quelli autorizzati alle emissioni in atmosfera e che ora sono soggetti alle disposizioni degli impianti termici Fonte: Unione Industriali Pordenone Il nuovo Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno 2014, ha appianato le criticità emerse in seguito all’emanazione dei provvedimenti: Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n. 128 e Legge del 17 dicembre 2012 n. 221. Tale Decreto ha apportato modifiche alle disposizioni per gli impianti termici civili di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Adempimenti relativi alla parte V Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 128/2010 e dalla L.221/2012 Il Titolo II della parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prescriveva nuovi adempimenti per i possessori di impianti termici civili con potenzialità termica nominale dell’impianto maggiore di 0,035 MW (pari a 35 kW) ed inferiore a 3 MW (pari a 3.000 kW), prevedendo l'obbligo, a carico dei conduttori d'impianti termici, della presentazione all'autorità competente (Comuni o Provincia) della “Denuncia di installazione o modifica“ e, per quelli in esercizio alla data del 29/04/2006, veniva concesso un anno di tempo per effettuarne la denuncia utilizzando appositi modelli. A seguito del D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 è stata soppressa la denuncia stabilita dal comma 1 dell'articolo 284 e con essa il modello previsto nella parte I dell’Allegato IX; tale denuncia è stata sostituita da una dichiarazione da allegare alla dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 ed al libretto di centrale. Disposizioni previste con il nuovo Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91 Il nuovo Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91: • consente di poter inviare la comunicazione all’ente preposto ai controlli per coloro che non l’hanno fatto entro i termini previsti dalla precedente normativa; • detta disposizioni in merito all’adeguamento degli impianti termici civili che erano stati autorizzati alle emissioni in atmosfera e che a seguito delle modifiche legislative rientrano ora nella normativa degli impianti termici civili. Inviare la comunicazione all’ente preposto ai controlli Nel caso in cui il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto non abbia provveduto a: • inviare la denuncia di installazione o modifica sugli apposti modelli (ora soppressi), entro il 29 aprile 2007, 1 ___________________________________________________________________________________________________________________________ APPLIKA Srl Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN) Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765 www.applika.net – [email protected] Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 C.F. e P. IVA 01472540937 capitale sociale 10.500,00 € patner oppure • ottemperare all’obbligo d’integrare entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale con le dichiarazioni e ad inviare una specifica dichiarazione all’autorità competente entro i trenta giorni successivi alla data di redazione (il termine ultimo era previsto per il 30 gennaio 2013), il Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91 consente al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico con potenza nominale superiore a 0.035MW ed inferiore a 3 MW ed in esercizio alla data del 26 agosto 2010, di poter: • entro il 25 dicembre 2014 (il precedente termine era previsto per il 31 dicembre 2012) integrare il libretto d’impianto con: − un apposito atto (dichiarazione) attestante che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche, di cui all’articolo 285 e alla parte II dell’allegato IX della parte V del Testo unico ambientale, ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione previsti di cui all’articolo 286 e alla parte II dell’allegato IX della parte V del Testo unico ambientale; − l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione previsti di cui all’articolo 286 e alla parte II dell’allegato IX della parte V del Testo unico ambientale, • inviare apposita dichiarazione attestante che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 e alla parte II dell’allegato IX della parte V del Testo unico ambientale ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 e alla parte II dell’allegato IX della parte V del Testo unico ambientale all’autorità competente per i controlli degli impianti termici, entro i 30 giorni dalla data di redazione (il precedente termine era previsto per il 30 gennaio 2013). Il termine ultimo è stato ora previsto per il 24 gennaio 2015 se la dichiarazione riporta la data del 25 dicembre 2014. L’obbligo in questione è previsto anche nei confronti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che, benché abbia provveduto ad ottemperare a detto obbligo entro il 30 gennaio 2013, ha inviato la dichiarazione non completa con tutti i dati previsti. Disposizioni per gli impianti termici civili autorizzati in precedenza alle emissioni in atmosfera che a seguito delle modifiche rientrano ora nella normativa degli impianti termici civili Al fine di consentire di poter adeguare gli impianti termici che sono stati autorizzati in precedenza alle emissioni in atmosfera e che a seguito delle modifiche rientrano ora nella normativa degli impianti termici civili di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il nuovo Decreto Legge dispone: • il termine del 1° settembre 2017 entro il quale detti impianti devono essere adeguati alle disposizioni previste per gli impianti termici; • che sino all’avvenuto adeguamento, i singoli terminali dell’impianto, devono essere dotati di elementi utili al risparmio energetico (quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore). Alla conclusione dei lavori di adeguamento l’installatore deve: • verificare e dichiarare che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare i valori limite previsti; 2 ___________________________________________________________________________________________________________________________ APPLIKA Srl Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN) Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765 www.applika.net – [email protected] Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 C.F. e P. IVA 01472540937 capitale sociale 10.500,00 € patner • • allegare la dichiarazione di cui al punto precedente alla dichiarazione di conformità dell’impianto (8), la quale deve essere messa a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto entro i 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La dichiarazione di conformità comprensiva dell’atto attestante che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissioni previsti, rilasciata dall’impiantista, deve essere inviata allo Sportello Unico del Comune ove è ubicato l’impianto o, nel caso in cui non sia stato costituito alla Camera di Commercio ove ha sede l’installatore. L’autorità che riceve la citata dichiarazione di conformità deve provvedere a inviarla all’autorità competente; • indicare al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione , affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale (ora libretto d’impianto). Sanzioni Nel caso in cui il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico non provveda ad: • integrare il libretto d’impianto con la documentazione prevista; • inviare, entro il nuovo termine, la dichiarazione all’autorità competente per i controlli degli impianti termici, è prevista la sanzione amministrativa di 860 euro. Cordiali saluti APPLIKA SRL Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al D. 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