patner Pordenone lì 17.10.2014 CIRCOLARE INFORMATIVA N°13/14 Oggetto: Convertito in Legge Decreto che ha riaperto termine per invio dichiarazione ente controllo e previste modalità adeguamento di quelli autorizzati alle emissioni in atmosfera e che ora sono soggetti disposizioni impianti termici. Regolamento esecuzione ispezioni, linee guida ENEA Con la presente ,Vi informiamo che, con l’art. 11 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 è stato convertito il Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 (già trattato nella Ns. circolare n. 9/14 e di cui si allega copia), che ha riaperto il termine entro il quale il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico può inviare apposita comunicazione all’ente preposto ai controlli nel caso non l’abbia fatto entro il 30 gennaio 2013 e sono state dettate nuove disposizioni per gli impianti termici che erano stati autorizzati alle emissioni in atmosfera e che ora sono soggetti alla regolamentazione degli impianti termici civili. Disposizioni relative all’invio della comunicazione all’ente preposto ai controlli Nel caso in cui il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che, nel rispetto delle precedenti disposizioni legislative, non ha provveduto a: inviare apposita denuncia tramite apposito modello di cui al modello ora soppresso riportato nell’allegato IX parte I della parte V - titolo II del Testo Unico Ambientale entro il 29 aprile 2007 (cfr. allegato alla presente circolare), oppure, ottemperare all’obbligo di integrare entro il 31 dicembre 2012, il libretto d’impianto con apposite dichiarazioni e ad inviare una specifica dichiarazione all’autorità competente entro i trenta giorni successivo alla data di redazione (il termine ultimo era previsto per il 30 gennaio 2013), la Legge in questione consente al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico con potenza nominale superiore a 0.035MW ed inferiore a 3 MW ed in esercizio alla data del 26 agosto 2010, di poter: entro il 25 dicembre 2014 integrare il libretto d’impianto con: un apposito atto (dichiarazione) attestante che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione previsti; l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione previsti; inviare apposita dichiarazione attestante che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione all’autorità competente per i controlli degli impianti termici, entro i 30 giorni dalla data di redazione. Il termine ultimo è stato ora previsto per il 24 gennaio 2015 se la dichiarazione riporta la data del 25 dicembre 2014. L’obbligo in questione è previsto anche nei confronti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che, benché abbia provveduto ad ottemperare a detto obbligo entro il 30 gennaio 2013, ha inviato la dichiarazione non completa con tutti i dati. 1 ___________________________________________________________________________________________________________________________ APPLIKA Srl Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN) Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765 www.applika.net – [email protected] Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 C.F. e P. IVA 01472540937 capitale sociale 10.500,00 € patner Al fine di non essere soggetti alle sanzioni consigliamo le Aziende Clienti di verificare se la dichiarazione inviata all’ente di controllo è comprensiva di tutti i dati previsti e, in caso negativo, di provvedere a inviarla entro il 24 gennaio 2015. Disposizioni per gli impianti termici civili autorizzati in precedenza alle emissioni in atmosfera che a seguito delle modifiche rientrano ora nella normativa degli impianti termici civili Al fine di consentire di poter adeguare gli impianti termici che sono stati autorizzati in precedenza alle emissioni in atmosfera (di cui alla parte V titolo I del D.Lgs 152/06) e che a seguito delle modifiche rientrano ora nella normativa degli impianti termici civili (di cui alla parte V titolo II del D.Lgs 152/06), la Legge 116/2014 dispone: il termine del 1° settembre 2017 entro il quale detti impianti devono essere adeguati alle disposizioni previsti per gli impianti termici; che sino all’avvenuto adeguamento, i singoli terminali dell’impianto, devono essere dotati di elementi utili al risparmio energetico (quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento). Alla conclusione dei lavori di adeguamento l’installatore deve: verificare e dichiarare che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare i valori limite previsti; allegare la dichiarazione di cui al punto precedente alla dichiarazione di conformità dell’impianto (prevista dall’articolo 7 del D.M. 22 gennaio 200 n.37), la quale deve essere messa a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto entro i 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La dichiarazione di conformità comprensiva dell’atto attestante che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissioni previsti, rilasciata dall’impiantista, deve essere inviata allo Sportello Unico del Comune ove è ubicato l’impianto o, nel caso in cui non sia stato costituito alla Camera di Commercio ove ha sede l’installatore. L’autorità che riceve la citata dichiarazione di conformità deve provvedere a inviarla all’autorità competente; indicare al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale (ora libretto d’impianto). Sanzioni Nel caso in cui il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico non provveda ad: integrare il libretto d’impianto con la documentazione prevista; inviare, entro il nuovo termine, la dichiarazione all’autorità competente per i controlli degli impianti termici, è prevista la sanzione amministrativa di 860 euro. 2 ___________________________________________________________________________________________________________________________ APPLIKA Srl Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN) Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765 www.applika.net – [email protected] Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 C.F. e P. IVA 01472540937 capitale sociale 10.500,00 € patner Impianti termici: regolamento esecuzione ispezioni, linee guida predisposte da ENEA L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha pubblicato le "Linee guida per la definizione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013". Il documento è finalizzato a fornire un supporto alle Regioni e alle autorità competenti nell’attuazione delle norme in materia di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici, al fine di favorirne l’applicazione omogenea sul territorio nazionale Nelle linee guida vengono affrontati aspetti legati agli obblighi del soggetto responsabile dell’impianto termico, alle cadenze per la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, alle cadenze per le ispezioni e vengono inoltre fornite indicazioni per la determinazione delle relative tariffe (cfr. linee guida ENEA). Per informazioni rivolgersi all’ufficio Ambiente tel. 0434/247632 Cordiali saluti APPLIKA Srl Allegati alla presente circolare: art. 11 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 allegato IX parte I della parte V - titolo II del Testo Unico Ambientale atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale le linee guida predisposte da ENEA Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al D. Lgs. 196/2003, se non intendete più ricevere nostre comunicazioni potete cancellarVi contattando Applika s.r.l. al seguente indirizzo e-mail: [email protected] 3 ___________________________________________________________________________________________________________________________ APPLIKA Srl Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN) Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765 www.applika.net – [email protected] Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 C.F. e P. IVA 01472540937 capitale sociale 10.500,00 €