Mod:PL_009_V00 GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CIVATE - CESANA BRIANZA - SUELLO PROVINCIA DI LECCO sede Civate via Manzoni, 5 TEL. 0341/213306 – FAX 0341/213350 E-MAIL: [email protected] Spazio per etichetta Comunicazione di Cessione di Fabbricato Art. 12 del D.L. 21.03.1978, N° 59, convertito in legge 18.05.1978, N° 191 …L…SOTTOSCRITT…….. (1) COPIA PER L'AUTORITA' LOCALE IL SIGNOR DI PUBBLICA SICUREZZA CEDENTE N.ro Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita Provincia o Nazione estera di nascita Comune di residenza Via/Piazza e numero civico Indirizzo e-mail Recapito telefonico Dichiara…….(1) Che in data (2)_________________ Ha ceduto in (3)_________________________________ Ha comunicato CESSIONARIO Per uso (abitazione, negozio, ufficio, ecc.) ______________________________________________________________________ Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita Provincia o Nazione estera di nascita Cittadinanza Comune di residenza Via/Piazza e numero civico Tipo di documento Numero del documento Autorità che ha rilasciato il documento Data di rilascio Indirizzo e-mail Recapito telefonico Al sig.: FABBRICATO inerente il fabbricato sottoindicato, già adibito a (abitazione, negozio, ufficio, ecc.)___________________________________(3) Comune Provincia Via/Piazza Numero Civico C.A.P. Piano Scala Interno Accessori Vani …l…Dichiarante Data (4) (1) Cancellare la parte che non interessa. (2) Indicare la data dell'atto di cessione. (3) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc…) (4) Indicare la data di compilazione del modulo. Comunicazioni e richieste Ingressi (1) Il Compilatore SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE Il Signor/la Signora__________________________________________________ ha presentato la comunicazione/ha trasmesso la raccomandata N°______________ hai sensi dell'Art. 12 del D.L. 21.03.1978, N° 59, convertito in legge 18.05.1978, N° 191. Data Sito In: L'incaricato (timbro e firma) (Firma) ARTICOLO 12 Cessione di fabbricato ART. 12 del D.L. 21.03.1978 N° 59 convertito in legge 18.05.1978 N° 191 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale. b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta. c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione. d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. COME COMPILARE IL MODULO Il modello deve riportare: i dati anagrafici del cedente, la data della cessione deve essere quella in cui il cessionario consegue l'effettiva ed esclusiva disponibilità dell'immobile; la causale della cessione individuata tra le seguenti: vendita, locazione, affitto, donazione, comodato gratuito, promessa di vendita, usufrutto, ospitalità ecc...; L'uso a cui il fabbricato è destinato: abitazione, negozio, ufficio, magazzino, ecc...; i dati anagrafici del cessionario; nel caso in cui l'immobile venga ceduto a diverse persone è necessario compilare tanti moduli quanti sono i cessionari. Se l'immobile viene ceduto da una ditta a un'altra occorre indicare nell'apposito spazio gli estremi del legale rappresentante o titolare e indicare al di fuori degli spazi gli estremi della ditta per la quale egli opera; ai fini dell'identificazione del cessionario sono ritenuti validi i seguenti documenti, in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, carta di soggiorno (per stranieri), tessera ferroviaria per i dipendenti dello Stato e loro familiari, porto d'armi, libretto di pensione e qualunque altro documento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Per quanto concerne la carta di identità deve essere trascritto sul modulo la residenza che risulta sul documento, mentre per le patenti di guida, esistendo apposito spazio per l'indicazione di variazione di residenza, andrà indicata l'ultima residenza annotata; i dati relativi al fabbricato; piano: andrà indicato a che piano si trova l'immobile ceduto; scala: dal primo piano all'infinito andrà indicata una scala e, nel caso fossero più di una, andranno individuate con le lettere (A-B-C ecc..); interno: dove esiste andrà indicato il numero, altrimenti l'apposito spazio andrà sbarrato; vani: si intendono camere da letto, soggiorni e sale da pranzo; accessori: si intendono tutti gli altri locali (corridoi, cucine, bagni, ripostigli, cantine, garage, solai, uffici, negozi, ecc...). I fabbricati destinati ad un uso diverso dall'abitativo avranno solo accessori; ingressi: (porte d'ingresso) andrà indicato il numero totale degli ingressi che immettono nel singolo immobile ceduto, escludendo gli eventuali ingressi comuni allo stabile. In caso di mancata presentazione o violazione delle disposizioni normative si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,00 ad un massimo di Euro 1549,00. La violazione è accertata dagli organi di Polizia Giudiziaria nonché dagli agenti della Polizia Locale. Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, all'interno del proprio appartamento deve presentare unicamente una dichiarazione di ospitalità, ai sensi dell'art. 7 D. Legs 25/07/1998 N 286, come modificato dalla L. 189/2002, riportante tutti i dati previsti dalla normativa, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ( o al Sindaco) che provvederà ad inoltrarne copia all'Ufficio Immigrazione della Questura. La dichiarazione deve essere presentata entro quarantotto ore. Nel caso in cui, al cittadino straniero, venga ceduta la proprietà o il godimento esclusivo di un bene, oltre alla suddetta dichiarazione, dovrà essere presentata anche la comunicazione di cessione di fabbricato prevista dall'art. 12 del D.L. 21/03/1978 N 59, convertito in L. 18/05/1978 N 191.