M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e , d e l l ’ U n i v e r s i t à e d el l a R i c e r c a
ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
e-mail uffici: [email protected] p.e.c.: [email protected]
C.F. 83002250161
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°47/06 del 6/12/06
Primo aggiornamento: delibera n°29/08 del 26/06/2008
Secondo aggiornamento: delibera n. 48/10 del 15/12/2010
L’Istituto Comprensivo favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo
studio, garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale dell'Istituto si fonda sui principi
della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al
rinnovamento didattico e metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle
esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e della legislazione
vigente. L'istituto è aperto ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti:
gli studenti, i genitori, il personale ATA, i docenti e tutti gli Enti e le Associazioni del Territorio,
in quanto la responsabilità del processo educativo e formativo non è solo di competenza della
scuola. Risulta basilare, quindi, intensificare i rapporti di collaborazione soprattutto con gli Enti
(Comuni, Biblioteche, ASL…) e le Associazioni (sportive, di volontariato, parrocchiali…) che
perseguono finalità educative.
L'Istituzione scolastica si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di
apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti
vengono favoriti e garantiti dal "Patto educativo di corresponsabilità"; attraverso di esso si
realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della
collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta
Formativa dell'Istituto.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(ai sensi dell’Art. 5 bis dpr 235/2007)
Premessa
La scuola si impegna ad attuare la formazione della personalità degli alunni nel rispetto della loro coscienza morale e
civile, avendo ben presente che la sua azione si esplica nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della
scuola stabiliti dalla normativa vigente.
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale,
la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’ alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti
nel rispetto dei reciproci ruoli.
A tal fine questo Istituto scolastico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli
studenti DPR 235/2007,
PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri
nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
creare un clima sereno, corretto e di cooperazione, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione
realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate
nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere
procedere nelle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi ed ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati
comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline
di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta
prestare ascolto e attenzione, con riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione
pedagogica con le famiglie
essere attenta alla sorveglianza degli studenti in classe, durante l’intervallo e qualsiasi altra attività
scolastica.
1
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa
tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le
comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità alle riunioni previste
far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le
assenze
verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le
regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa
invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari, o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, durante
tutte le attività proposte dalla scuola, comprese le uscite e le visite didattiche
assumere la responsabilità degli eventuali danni provocati dal/la figlio/a a carico di persone, arredi,
materiale didattico
discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui
assumere un atteggiamento responsabile nei confronti dei propri doveri di studente
favorire la comunicazione scuola/famiglia
essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità
spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, l’intervallo e durante
tutte le altre attività proposte dalla scuola
lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente
chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno alla volta
rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola
conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti
intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente
usare un abbigliamento e un linguaggio consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera
sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti
partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo
rispettare i compagni, il personale della scuola
assumere comportamenti adeguati a salvaguardia della propria e altrui sicurezza
La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza
civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il Patto educativo di corresponsabilità, che è parte
integrante del Regolamento di Istituto, con valore per tutta la durata del corso di studi frequentato dall’alunno.
TITOLO I - Composizione, sede e finalità.
Art. 1 (Composizione e sede)
L'Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Mozzanica, Misano e Fornovo è
composto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti nei comuni di Mozzanica, Misano e Fonovo e
dalla scuola dell’infanzia di Misano.
Art. 2 (Finalità)
Il Regolamento d'Istituto, che trova il suo fondamento giuridico nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.L.vo 16 aprile 1994, N.297) nelle successive
modificazioni ed integrazioni , nella Carta dei Servizi Scolastici (D.P.C.M. 7 giugno 1995) e nello Statuto delle
Studentesse (D.P.R. 235/2007 ) ha lo scopo di:
a) realizzare la partecipazione nella gestione della scuola;
b) dare alla scuola il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica;
c) definire in modo specifico le modalità di comunicazione con i genitori, con riferimento ad incontri con i
docenti, di mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento);
2
d) definire le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola o
richieste dai genitori, del comitato dei genitori, dei consigli d'intersezione, d'interclasse, di classe e del
consiglio d'istituto;
e) definire il calendario di massima delle riunioni e la pubblicizzazione degli atti.
Inoltre il Regolamento d'istituto comprende le norme relative a:
a) vigilanza sugli alunni;
b) comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;
c) uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;
d) conservazione delle strutture e delle dotazioni.
TITOLO II – Il Dirigente Scolastico.
Art. 3 (Il Dirigente Scolastico e la funzione direttiva)
Il Dirigente Scolastico coordina e promuove le attività della scuola favorendo l’informazione e il coinvolgimento delle
parti, nel rispetto delle finalità dell’Istituzione e della norma.
Rappresenta l’Istituto nei suoi rapporti con gli Enti e le associazioni sul territorio, è attento agli input che da esso riceve
nell’interesse dell’utenza e a vantaggio dell’immagine dell’Istituto.
L’art. n.417 del D.P.R. del 31/05/1974 prevede una serie di diritti-doveri del titolare della funzione direttiva che si
possono così riassumere:
a) presiede il Collegio Docenti, i Consigli di Classe dei vari ordini di scuola, la Giunta Esecutiva del Consiglio
d’Istituto e il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organismi Collegiali
c) procede alla formazione delle classi, approva l’orario settimanale delle lezioni, assegna alle classi i singoli
docenti sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del Collegio Docenti;
d) predispone, sulla base delle proposte formulate dagli organismi Collegiali, il piano annuale delle attività
didattiche;
e) adotta o propone i provvedimenti disciplinari a carico del personale docente e non docente;
f) cura l’attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni (assenze, ritardi,
provvedimenti disciplinari, certificazioni) e i docenti (permessi brevi, congedi, aspettative, certificazioni);
g) adotta i provvedimenti di emergenza necessari a garantire la sicurezza della scuola e l’incolumità di utenti e
operatori.
Le leggi ed i regolamenti vigenti prevedono per il titolare della funzione direttiva ulteriori compiti e obblighi che
contribuiscono a definire il quadro dei doveri professionali:
a) esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e degli ordini delle autorità superiori;
b) nomina il personale supplente temporaneo docente e non docente;
c) sceglie il docente con funzioni di collaboratore vicario;
d) indice le elezioni dei rappresentanti negli Organismi Collegiali di Istituto;
e) cura la convocazione del Collegio Docenti, dei Consigli di Classe e del Comitato di Valutazione del servizio
degli insegnanti;
f) cura la manutenzione delle strutture, degli arredi, dei materiali e la conservazione dei documenti riservati;
g) regola e vigila sui lavori dell’ufficio di segreteria e ne firma atti e certificati;
h) cura i rapporti con l’Amministrazione, gli Enti locali e le famiglie;
i) vigila sull’adempimento dei propri doveri da parte del personale docente;
j) impartisce direttive per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi amministrativi e approva i turni di
servizio del personale A.T.A.;
k) tutela e diffonde la buona reputazione della scuola anche con opportune iniziative.
Art. 4 (I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico)
a) Durante il primo Collegio Docenti vengono nominati i responsabili di ogni plesso scolastico;
b) sono membri di diritto dello Staff di direzione
c) collaborano con il Dirigente Scolastico nelle attività di tipo organizzativo e in quelle per le quali hanno
particolare competenza;
d) hanno funzione di consulenza e di supporto al Dirigente Scolastico in situazioni di emergenza;
e) sono responsabili della distribuzione e della diffusione nel proprio plesso del materiale proveniente dalla
Dirigenza,
f) fungono da collegamento tra il Consiglio di Dirigenza e i colleghi del plesso scolastico.
3
TITOLO III – Funzionamento degli organi collegiali.
Art.5 (Organi collegiali a livello d'istituto)
1. A livello d'istituto operano i seguenti organi collegiali:
a) consiglio di classe, interclasse, intersezione;
b) collegio dei docenti;
c) collegio dei docenti: sezione scuola infanzia;
d) collegio dei docenti: sezione scuola primaria;
e) collegio dei docenti: sezione scuola secondaria di primo grado;
f) consiglio d'Istituto;
g) giunta esecutiva;
h) comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
i) organo di garanzia.
2. Inoltre i genitori hanno la facoltà di costituire:
a) il comitato genitori;
b) l'assemblea dei genitori
Art. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali)
(convocazione) Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli successivi relativi ai singoli organi collegiali, la
convocazione delle sedute deve essere disposta come indicato nei successivi commi del presente articolo.
2. La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima
non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
3. La convocazione straordinaria, prevista per i soli casi urgenti, può essere disposta, con avviso telefonico e la
lettera di convocazione, con un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data delle riunioni.
4. La convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo
collegiale e mediante affissione all'albo del relativo avviso.
5. (avviso) L'avviso di convocazione deve:
a) essere emanato dal presidente
b) essere inviato a tutti i membri, compresi gli eventuali dimissionari
c) essere affisso all'albo di ciascuna scuola interessata
d) avere la forma scritta
e) contenere l'ordine del giorno degli argomenti, indicati in modo preciso anche se sintetico, da discutere
f) indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, anche in sedi diverse purché rientranti nell' ambito
territoriale di giurisdizione dell' organo stesso
g) essere recapitato all’interessato adottando le modalità ritenute più idonee
Le cosiddette "varie ed eventuali", con le quali si usa chiudere l'ordine del giorno dei lavori, non debbono
riguardare materie per le quali è richiesta una deliberazione.
In apertura di seduta il Presidente può chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di uno o più argomenti ritenuti
urgenti e necessari. Gli argomenti proposti sono oggetto di discussione dopo l'ultimo argomento messo all'ordine
del giorno, se l'organo collegiale, con voto unanime dei presenti, è consenziente.
(documentazione) La documentazione relativa ai punti all'o.d.g. può essere consultata presso l'Ufficio di segreteria
dell'Istituto.
(durata) La durata massima delle riunioni è stabilita in 3 ore dall'orario di convocazione. Eventuali prosecuzioni
oltre detto limite potranno avvenire solo su decisione della maggioranza dei consiglieri presenti.
Qualora, per mancanza di tempo, non siano stati esaminati tutti i punti all'ordine del giorno, gli argomenti rimasti
faranno parte di una successiva riunione che sarà indicata dal consiglio stesso al termine della seduta.
L'aggiornamento dovrà avvenire entro 7 giorni. In questo caso si prescinde dalla convocazione scritta, rimanendo
l'obbligo di informare i consiglieri assenti.
Aggiornamenti di seduta per approfondire argomenti di notevole complessità posti all' ordine del giorno, sono
ammessi solo se richiesti da almeno la metà più uno dei consiglieri presenti alla riunione.
(verbalizzazione) Di ogni seduta dell'OO.CC. viene redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario,
steso su apposito registro a pagine numerate.
Ogni consigliere ha la possibilità di far mettere a verbale le proprie dichiarazioni e le motivazioni del proprio voto.
I registri dei verbali di tutti gli OO.CC sono depositati in Segreteria e possono essere consultati da chiunque ne
faccia richiesta ai sensi della legge 241/90.
1.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
4
15.Il verbale deve riportare:
a) la data (giorno, mese e anno da scrivere a parola);
b) ora di inizio e fine riunione;
c) luogo della riunione;
d) chi assume la presidenza;
e) chi svolge le funzioni di segretario;
f) l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti;
g) i nominativi con relativa qualifica (docente, non docente, genitore, capo d'istituto, ecc.) dei presenti e degli
assenti, questi ultimi se giustificati o no;
h) la relazione, più o meno ampia, a seconda dell'importanza della materia trattata e della discussione che
l'ha accompagnata;in questa fase il segretario tiene nota anche dei membri che si assentano e di coloro che
sopraggiungono per accertare il quorum richiesto per la validità dell' adunanza;
i) l'esito delle votazioni (numero dei presenti, numero dei votanti; numero dei voti
favorevoli, contrari e
nulli; numero delle schede bianche o degli astenuti; se la proposta sia stata approvata o no) e il sistema di
votazione palese seguito (per alzata di mano, per appello nominale, per alzata e seduta, ecc.) o se si è
votato a scheda segreta, nei casi in cui la legge prescriva tale forma di votazione.
16. Il segretario deve redigere il verbale entro 15 giorni dalla data della riunione del Consiglio, affinché la segreteria
possa provvedere alla sua pubblicazione all'albo dell'Istituto ove rimarrà esposto per 15 giorni.
17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell' interessato.
18. Il verbale deve essere sottoposto all'approvazione nella prima riunione dell'organo collegiale successiva a quella
cui si riferisce.
19. A richiesta del Presidente ed in assenza di obiezioni, il verbale stesso (affisso precedentemente all'albo ed inviato
ai membri del Consiglio d'Istituto) viene dato per letto ed approvato a maggioranza assoluta dei presenti.
Art.7 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)
La seduta degli organi collegiali è valida quando risulta presente la metà più uno dei componenti in carica,
indipendentemente dalla rappresentanza che gli stessi esprimono.
Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni si considerano approvate quando
abbiano ottenuto a proprio
favore la metà più uno dei voti validamente espressi. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti, ma
concorrono a determinare la validità dell'adunanza.
Art. 8 (Programmazione delle attività degli organi collegiali)
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo
scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date,
prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di
adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 9 (Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali)
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele,
ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
TITOLO IV- Disposizioni riguardanti il Consiglio d'Istituto.
ART. 10 (Composizione, elezioni e durata)
1.
2.
3.
Il consiglio d'Istituto è composto da:
a) 8 rappresentanti dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
b) 2 rappresentanti del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo dell' istituto;
c) 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
d) il dirigente scolastico, quale membro di diritto.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio Docenti; quelli del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori sono
eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.
Il consiglio d'istituto rimane in carica per tre anni scolastici, con proroga dei poteri fino all'insediamento del
subentrante a seguito di nuove elezioni.
5
Art. 11 (Attribuzioni del consiglio d'istituto)
1.
2.
Il Consiglio d'istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
Esso delibera il bilancio preventivo del programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego
dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
3. Il consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse.
e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell' attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti
materie:
a) adozione del regolamento interno dell' istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature, culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita della medesima, per la
partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42 del T.V. n. 297 del 16 aprile 1994;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
audiovisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con
particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai
viaggi d'istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.
4. Il consiglio d'istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario
delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei
consigli d' intersezione, d'interclasse o di classe; esprime parere sull' andamento generale, didattico ed
amministrativo dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del
D.L.vo 16 aprile 1994, N. 297.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.L.vo
16 aprile 1994, N. 297.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall' art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.
8. Il Consiglio d'Istituto ha inoltre competenza sulle seguenti materie:
a) limite di spesa di cui il capo d'istituto può disporre;
b) fondo di anticipazione al segretario per spese minute;
c) eliminazione dei crediti inesigibili;
d) eliminazione dei beni dall'inventario;
e) designazione dell' istituto di credito per il servizio di cassa;
f) accettazione di lasciti e donazioni;
g) orario di servizio del personale A.T.A.;
h) intitolazione di scuole, aule, locali interni, monumenti e lapidi;
i) scambi di classi e di alunni con paesi stranieri;
j) compenso per lavoro straordinario ai docenti e al personale A.T.A.;
k) organizzazione dei servizi amministrativi dell'Istituto;
l) designazione della commissione elettorale;
m) esame delle iniziative di enti e privati nella scuola;
n) nomina di commissioni, avvalendosi anche di esperti, per lo studio, la proposta, l'approntamento di dati e
materiale concernenti l'attività che il collegio è chiamato a svolgere. Ogni commissione, composta da 5
membri designati dal consiglio, esprime un coordinatore che esporrà in consiglio i risultati del lavoro svolto.
9. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti.
10. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al
consiglio scolastico provinciale.
Art. 12 (Prima convocazione del consiglio d'istituto)
1.
2.
La prima convocazione del consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da
parte del Dirigente scolastico, è disposta dal Dirigente stesso.
L'ordine del giorno deve contenere i seguenti punti:
a) convalida degli eletti;
6
b) elezione del presidente;
c) elezione eventuale del vicepresidente;
d) elezione della giunta esecutiva.
Art. 13 (Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio d'istituto)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori
membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del consiglio.
Se non si raggiunge detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei
votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio
stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.
Art. 14 (Assenza del presidente e del vicepresidente)
1.
2.
3.
In caso di assenza del presidente, il vicepresidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
In caso di assenza del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano d' età che appartenga
alla componente "genitori"; in assenza dei rappresentanti dei genitori, le funzioni di presidente sono svolte dal
consigliere più anziano d'età indipendentemente dalle componenti di appartenenza.
Qualora il presidente del consiglio d'istituto cessi dalla carica non vi subentra di diritto il vicepresidente, ma si deve
procedere a nuova elezione.
Art. 15 (Attribuzioni del presidente)
1.
2.
3.
4.
Il presidente presiede il consiglio.
Il presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio d'istituto, vigila sulla corretta e puntuale esecuzione
degli atti deliberati e svolge tutti i compiti necessari a garantire una gestione democratica della scuola.
Previa delega del consiglio, egli può stabilire ufficialmente rapporti con i presidenti degli altri consigli di circolo o
d'istituto.
Il presidente del consiglio d'istituto ha diritto di avere, dagli uffici della scuola e della giunta esecutiva, tutte le
informazioni relative alle materie di competenza dell’organo rappresentato e di potere prendere visione della
relativa documentazione.
Art. 16 (Funzioni del segretario del consiglio d'istituto)
1.
2.
3.
Le funzioni di segretario d'istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Il segretario ha il compito di:
a) redigere i verbali
b) sottoscrivere, unitamente al presidente, gli stessi verbali, gli atti e le deliberazioni del consiglio
c) leggere, all'inizio della seduta successiva, il verbale delle sedute del consiglio.
In caso di assenza, egli è sostituito temporaneamente da altro consigliere scelto dal presidente.
Art. 17 (Convocazione del consiglio d'istituto)
1.
2.
3.
4.
Il consiglio d'istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.
Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio qualora ne facciano richiesta:
a) il presidente della giunta esecutiva;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio;
c) un consiglio di classe, interclasse o intersezione.
La convocazione è redatta dal presidente del consiglio d'istituto, con la collaborazione del presidente della giunta
esecutiva.
Gli argomenti all'o.d.g. sono proposti dal presidente del consiglio, o dal presidente della giunta, o dalla giunta, o da
1/3 dei consiglieri assegnati.
7
5.
6.
7.
8.
Eventuali variazioni nell'ordine degli argomenti possono essere effettuate a maggioranza dei presenti.
Al termine della seduta del consiglio, ciascun consigliere può proporre alla giunta gli argomenti da porre all' o.d.g.
di una successiva seduta tenendo conto delle indicazioni delle assemblee e delle proposte dei consigli
d'intersezione, d'interclasse o di classe e del collegio dei docenti sia unitario che delle singole sezioni.
L'avviso di convocazione viene affisso all'albo dell' istituto e inviato, per conoscenza, a tutti i plessi scolastici, per
essere esposto nella bacheca dei medesimi.
I membri del consiglio d'istituto hanno diritto di accesso in segreteria durante l'orario di apertura al pubblico
dell'ufficio, al fine di assumere tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio della propria funzione.
Art. 18 (Votazione)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La votazione può essere:
a) palese (per appello nominale, per alzata di mano o per alzata e seduta);
b) segreta (per votazione di scheda).
Si dà luogo a votazione segreta quando si fa questione di persona o quando è richiesto da almeno 1/3 dei
consiglieri. In questo caso, lo spoglio delle schede e la verifica dei voti sono espletati da tre consiglieri nominati
dal presidente.
L'approvazione deve considerarsi tacita quando il presidente verifica che nessuno prende la parola.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, in caso di
parità, si deve ripetere la votazione, previa consultazione privata fra i consiglieri, fino a quando non si ottenga una
maggioranza.
In questo caso, dal presidente può essere chiesta una sospensione di quindici minuti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui disposizioni speciali non prescrivano
diversamente.
Le delibere approvate sono immediatamente esecutive, a meno che disposizioni particolari non prevedano
diversamente.
Art. 19 (Periodicità e pubblicità delle sedute)
1.
2.
3.
4.
Il consiglio si riunisce ordinariamente:
a) all'inizio e alla fine dell'anno scolastico;
b) entro dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell' anno successivo;
c) in primavera per l'approvazione del conto consuntivo dell' anno precedente.
Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il capo d'istituto o la giunta esecutiva lo ritengano necessario, oppure su richiesta
scritta di un terzo dei consiglieri assegnati.
Le sedute del consiglio sono aperte, senza diritto di parola, agli elettori delle componenti elette nel consiglio stesso.
Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti riguardanti persone. Alle riunioni del consiglio
possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti o consulenti su determinati, precisi argomenti, persone
estranee alla scuola. In tal caso l'ordine del giorno dovrà portare l'indicazione e la qualifica della persona chiamata
ad intervenire alla seduta. Alle riunioni del consiglio possono altresì essere invitati rappresentanti di enti territoriali,
di enti locali e di altri organismi collegiali scolastici.
Se un genitore è a conoscenza di un particolare problema di interesse generale per tutta la comunità scolastica, può
presentare al presidente del consiglio di istituto o al dirigente scolastico una domanda scritta nella quale chiede che
quel problema specifico venga inserito nell'ordine del giorno e motiva la sua richiesta. La giunta esecutiva (sentito
il presidente) stila l'ordine del giorno del consiglio, stabilisce se inserire o no il problema segnalato e quindi se
invitare o no, alla seduta del consiglio, il genitore che lo ha sottoposto.
Art. 20 (Pubblicità degli atti)
1.
2.
3.
4.
La pubblicità degli atti del consiglio d'istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. del 31 maggio 1974, N. 416, deve
avvenire mediante affissione in apposito albo d'istituto della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario
del consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.
L'affissione all’albo avviene entro il termine di 15 giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono
depositati nell'ufficio di segreteria d'istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chi (personale scolastico e
membri del consiglio d'istituto) ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al capo d'istituto dal segretario del consiglio; il capo
d'istituto ne predispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato.
8
Art. 21 (Disciplina)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Il pubblico deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso.
Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge al sindaco quando
presiede le sedute del consiglio comunale.
In presenza di turbativa, nonostante i ripetuti richiami del presidente, il pubblico viene inviato a sgomberare l'aula e
la seduta prosegue a porte chiuse.
Dopo la constatazione del numero legale dei presenti, il presidente dichiara aperta la seduta, dirige e coordina la
discussione sugli argomenti all' o.d.g., indice le votazioni e ne proclama i risultati.
L'esame degli argomenti avviene secondo l'o.d.g. dell'adunanza.
Ogni argomento viene illustrato da un relatore e nella discussione possono intervenire i consiglieri presenti,
secondo l'ordine di richiesta fatta al presidente.
Al termine della discussione e prima della votazione i consiglieri possono chiedere ancora la parola per
dichiarazione di voto.
Al termine delle votazioni il presidente ne annuncia il risultato e dichiara l'approvazione o la non approvazione dell'
argomento trattato.
Gli interessati possono chiedere in segreteria una copia degli atti pubblicati.
Art. 22 (Attribuzioni della giunta esecutiva)
1.
La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio d'istituto,
fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
Art. 23 (Giunta esecutiva: composizione, elezione e durata)
1.
2.
3.
4.
La giunta esecutiva è composta da 6 membri di cui 4 elettivi e 2 di diritto.
I membri elettivi (due genitori, un docente, un non docente) sono eletti dal consiglio d'istituto a maggioranza e con
votazione segreta.
I membri di diritto sono il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della giunta.
La giunta esecutiva dura in carica tre anni scolastici, con proroga delle funzioni fino all' insediamento di quella
subentrante a seguito di nuove elezioni.
Art. 24 (Presidente e funzionamento della giunta esecutiva)
1.
2.
3.
4.
5.
La presidenza della giunta esecutiva spetta di diritto al capo d'istituto.
In caso di assenza o di impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal collaboratore vicario.
La giunta esecutiva viene convocata dal suo presidente, su preciso o.d.g.. E' convocata, altresì, entro il termine di
10 giorni su richiesta di 1/3 dei suoi membri o su richiesta del presidente del consiglio d'istituto o su richiesta di 1/3
dei componenti del consiglio stesso.
L'avviso di convocazione deve essere diramato ai singoli membri almeno tre giorni prima della data fissata per la
seduta.
I membri della giunta hanno diritto di accesso in segreteria durante le ore di servizio, al fine di assumere tutte le
informazioni necessarie per il migliore esercizio della propria funzione.
Art. 25 (Decadenza, Dimissioni, Surroghe)
1.
2.
3.
4.
I membri che perdono i requisiti di eleggibilità, decadono dalla carica e vengono surrogati dai primi dei non eletti
delle rispettive liste.
I medesimi provvedimenti di decadenza e di surroga si applicano nei confronti di quei consiglieri eletti che, senza
giustificati motivi, non intervengono a tre sedute.
In caso di esaurimento delle liste si deve procedere ad elezioni suppletive allorquando l'organismo non è in grado di
funzionare.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate per iscritto al presidente, devono essere portate a conoscenza
nella prima seduta utile, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
9
TITOLO V - Consiglio d'intersezione, d'interclasse, di classe.
Art. 26 (Elezioni contemporanee di organi di durata annuale)
1.
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il
secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Art. 27 (Composizione, elezione, durata)
1.
2.
3.
4.
5.
Il consiglio d'intersezione nella scuola d’infanzia, il consiglio d'interclasse nella scuola primaria e il consiglio di
classe nella scuola secondaria di primo grado sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso
plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella secondaria di primo grado. Fanno parte del
consiglio d'intersezione, d'interclasse e di classe anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi
interessate.
Fanno anche parte del consiglio d'interclasse, d'intersezione e di classe:
a) nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola secondaria di primo grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe.
L'elezione dei genitori avviene con procedura semplificata durante l'assemblea di sezione/classe, da svolgersi
normalmente nel mese di ottobre di ogni anno e sulla base di un'unica lista comprendente i nominativi di tutti i
genitori di classe.
Ciascun elettore può votare un solo nome per il consiglio d'intersezione e d'interclasse, due nomi per il consiglio di
classe.
Il consiglio d'intersezione, d'interclasse e di classe dura in carica un anno.
Art. 28 (Attribuzioni del consiglio d'intersezione, d'interclasse, di classe)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I consigli d'intersezione e di classe sono presieduti rispettivamente dal capo d'istituto oppure da un docente,
membro del consiglio, suo delegato.
I consigli hanno il compito di:
a) formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione;
b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
c) esprimere parere sulla scelta dei libri di testo;
d) provvedere alla valutazione periodica e finale degli alunni (con la sola presenza dei docenti);
e) deliberare, con la sola presenza dei docenti, circa la non ammissione dell' alunno alla classe successiva.
Esercitano le competenze in materia di pianificazione, valutazione e sperimentazione.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al
consiglio d'intersezione, d'interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal capo d'istituto a uno dei
docenti membro del consiglio stesso.
I consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe si riuniscono per verificare l'andamento complessivo dell'attività
didattica nelle sezioni/classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro
didattico; i primi due almeno ogni bimestre, il terzo almeno una volta al mese.
Il consiglio può redigere un proprio regolamento, in armonia con il regolamento del consiglio d'istituto e sentito il
parere del collegio dei docenti.
Art. 29 (Convocazione del consiglio di classe, d'interclasse o d'intersezione)
1.
Il consiglio di classe, d'interclasse o d'intersezione è convocato dal capo d'istituto di propria iniziativa o su richiesta
scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso il presidente.
Art. 30 (Programmazione e coordinamento attività del consiglio di classe/interclasse/intersezione)
1.
Le riunioni del consiglio di classe, d'interclasse o d'intersezione devono essere programmate secondo i criteri
stabiliti dall' art. 6 e coordinate con quelle di altri organi collegiali di cui all'art. 7 del presente regolamento.
10
TITOLO VI - Collegio dei docenti.
Art. 31 (Composizione, convocazione e durata)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fanno parte di diritto del collegio dei docenti tutti i docenti incaricati a tempo indeterminato, compresi i supplenti
saltuari, limitatamente alla durata della supplenza che prestano servizio nell'istituto.
Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il capo d'istituto ne ravvisi la necessità,
oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni
trimestre o quadrimestre.
La convocazione è disposta dal capo d'istituto con avviso scritto recante l'indicazione degli argomenti posti all'
o.d.g. e depositato presso ogni sede di plesso a disposizione degli interessati, obbligati a firmarlo per conoscenza e
per presa visione.
Le riunioni si svolgono nei plessi del comune di Mozzanica durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con
l'orario delle lezioni. Le riunioni non potranno superare ,di norma, le tre ore.
La partecipazione alle riunioni è obbligatoria da parte di tutti i docenti in servizio e le eventuali assenze devono
essere giustificate nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal capo d'istituto ad uno dei docenti in servizio nella scuola di
appartenenza.
In caso di assenza del capo d'istituto, presiede la seduta il collaboratore vicario.
Il collegio dei docenti dura in carica un anno scolastico.
Art. 32 (Programmazione e coordinamento dell'attività del collegio dei docenti)
1.
Per la programmazione e il coordinamento delle attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei
precedenti artt. 6 e 7.
Art. 33 (Competenze del collegio dei docenti)
1.
Il collegio dei docenti:
a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la
programmazione dell' azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola
stabiliti dallo Stato, i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a
ciascun docente;
b) formula proposte aI capo d'istituto per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell' orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto
conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell' anno
scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell' attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli d'interclasse o di classe e, nei limiti, delle disponibilità
finanziarie indicate dal consiglio d'istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
g) promuove iniziative di aggiornamento;
c) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale
docente;
i) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili;
j) adotta le iniziative previste per la formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari ed extracomunitari;
k) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano
in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio – psicopedagogici e di orientamento;
l) esprime al capo d'istituto parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del
personale docente per incompatibilità ambientale o per effetto di condanna penale;
m) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal D.L.vo 16 aprile 1994/N° 297, dalle leggi e dai regolamenti,
alla sua competenza.
2. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte dei consigli
d'intersezione, d'interclasse o di classe.
11
TITOLO VII - Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Art. 34 (Composizione, elezione, convocazione, durata in carica)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti viene presieduto dal capo d'istituto ed è composto da 4
docenti quali membri effettivi e da 2 supplenti.
Nella composizione del comitato devono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di
scuola compresi nell' istituzione verticalizzata.
I membri del comitato sono eletti dal collegio unitario dei docenti con votazione segreta.
Ogni elettore può esprimere una preferenza.
Il numero dei membri del comitato è proporzionale al numero degli insegnanti di ogni componente scolastica. Per il
calcolo, i decimali sono arrotondati all'unità inferiore nel caso in cui non si superino i cinque decimi e all'unità
superiore nel caso in cui si superino. Nel caso in cui uno degli ordini scolastici non abbia alcun membro eletto, il
membro da assegnare allo stesso è sottratto alla componente che ha avuto il maggior numero di eletti.
Gli eletti sono poi nominati con decreto del capo d'istituto.
Il comitato è convocato dal capo d'istituto e si riunisce, di norma, a conclusione dell'anno scolastico.
Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
Art. 35 (Attribuzioni del comitato di valutazione)
1.
2.
3.
4.
Il comitato, su richiesta degli interessati, valuta il servizio degli insegnanti sulla base di una relazione esposta dal
capo d'istituto.
Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine del periodo di prova e secondo le modalità stabilite dal Ministro
della P.I., discutono davanti al comitato una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.
Se la valutazione riguarda un docente membro del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato.
Il comitato valuta, ai fini del trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente, il curricolo
professionale dei docenti.
Art. 36 (Assemblee e comitato dei genitori)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.
Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato al consiglio d'istituto.
Alle assemblee dei genitori, di classe/sezione o d'istituto, possono partecipare con diritto di parola il capo d'istituto
e gli insegnanti rispettivamente della classe/sezione o della scuola.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono
essere concordati di volta in volata con il capo d'istituto.
La convocazione delle assemblee viene stabilita dal presidente eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza tra i suoi
membri, con avviso scritto da recapitare agli interessati almeno 5 giorni prima della data della seduta, tramite gli
alunni.
I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe, interclasse ed intersezione possono esprimere un comitato
dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea d'istituto.
Il comitato dei genitori non può interferire nelle competenze del consiglio di classe, interclasse o intersezione e del
consiglio d'istituto poiché ha solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.
TITOLO VIII - Funzionamento delle strutture speciali.
Art. 37 (Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre)
1.
Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto, sentito il collegio
dei docenti, in modo da assicurare:
a) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni, nei limiti del possibile;
b) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
c) la partecipazione degli alunni, in via consultiva, alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare.
Il funzionamento dei laboratori è regolato dal consiglio d'istituto in modo da facilitare l'uso da parte degli alunni
( possibilmente anche in ore pomeridiane) per studi e ricerche, con la presenza di un docente.
2. Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali.
12
3.
4.
Il capo d'istituto può, su designazione del collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di responsabile della
biblioteca e dei laboratori, considerando anche gli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi
collegiali della scuola.
Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal consiglio d'istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a
rotazione oraria, a tutte le classi dei plessi e, nei casi di necessità, ad altri plessi dell'istituto.
La pulizia deve essere assicurata dal personale assegnato al plesso.
TITOLO IX - Gli alunni. Norme di vita scolastica.
Art. 38 (Vigilanza degli alunni dentro e fuori dell'edificio scolastico)
1.
2.
L'obbligo della vigilanza si esplica sia all'interno dell' edificio (durante l'orario delle lezioni), sia fuori, durante lo
svolgimento delle altre attività inserite nel contesto della programmazione educativa e didattica (visite guidate e
viaggi d'istruzione, attività teatrali, attività sportive, partecipazione a manifestazioni di ricorrenze varie).
Durante la permanenza degli alunni a scuola, la porta dell'ingresso in uso dovrà essere sorvegliata dai collaboratori
scolastici.
Art. 39 (Ingresso a scuola degli alunni)
1.
2.
3.
4.
5.
Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni sono indicati nell’allegato1, riportato alla fine del presente
regolamento.
I ritardatari non saranno ammessi in classe se non muniti di autorizzazione firmata dal capo d'istituto o da chi ne fa
le veci. Il ritardo verrà comunque giustificato dalla famiglia, il giorno successivo.
Ogni terzo ritardo, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà giustificare personalmente. In caso di reiterazione di ritardi
saranno adottati provvedimenti disciplinari.
Dal momento dell'ingresso all'avvio delle lezioni non è consentito fermarsi nei corridoi.
Presso gli edifici della scuola secondaria di primo grado, la sorveglianza degli alunni alle porte d'ingresso delle aule
è assicurata dai collaboratori scolastici; presso gli altri edifici gli insegnanti accompagneranno gli alunni nelle aule.
Art. 40 (Intervallo)
Durante l'intervallo gli alunni rimangono nelle aule o escono nei corridoi o nel cortile, nel rispetto delle
disposizioni impartite dagli insegnanti che provvedono alla loro sorveglianza.
Inoltre durante l’intervallo:
non si corre e non si effettuano giochi violenti;
si rispettano gli oggetti altrui;
le merendine e le bevande devono essere consumate durante il tempo dell'intervallo;
le carte ed i bicchierini sono da gettare negli appositi cestini;
quando ci si reca ai servizi, non si gioca con l'acqua e non si bagna il pavimento.
Anche il personale ausiliario è impegnato nella vigilanza degli alunni durante gli intervalli o durante brevi assenze
dei docenti delle rispettive classi.
Art. 41 (Uscita degli allievi al bagno)
1.
2.
Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie regolano l'accesso degli alunni ai bagni secondo l'effettiva
necessità.
Agli alunni delle scuole secondarie di primo grado è consentita l'uscita per i bagni (salvo i casi di particolare
necessità) una sola volta nel corso della mattinata (dopo la seconda ora).
E' cura dell'insegnante far andare al bagno un solo alunno per volta.
Art. 42 (Cambio dell'ora)
1.
Nel cambio dell'ora i docenti devono raggiungere tempestivamente la propria classe.
Art. 43 (Servizio Mensa presso la scuola primaria di Misano)
1.
2.
3.
Il tempo mensa va dalle 12.30 alle 14.00.
Il rapporto docenti - alunni è di 1/25
Il comune deve confermare alla scuola le iscrizioni entro la prima settimana di inizio anno scolastico, per
permettere agli insegnanti di organizzare i turni mensa
13
4.
5.
6.
7.
Non bisogna accettare iscrizioni durante il corso dell'anno, se non per caso particolari valutati dal Dirigente
Scolastico
Gli insegnanti devono assistere gli alunni durante tutto l'orario (mensa e post mensa).
Gli insegnanti del plesso devono stabilire le regole (valide per tutti) da seguire durante i turni mensa
Non devono essere ammessi a scuola, prima dell'orario scolastico, alunni non iscritti alla mensa.
Art. 44 (Assenza degli alunni)
1.
2.
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado per giustificare le assenze utilizzano l’apposito”Libretto”,
consegnato all’inizio di ogni anno scolastico.
Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora.
Art. 45 (Uscita dalla scuola)
La scuola esercita la vigilanza sugli allievi dal momento iniziale dell’affidamento e sino a quando ad essa si
sostituisce quella effettiva o potenziale dei genitori o di persone da queste incaricate.
La valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è operata esclusivamente dalla scuola e non anche
dai genitori; da ciò consegue che eventuali disposizioni date dai genitori ritenute pregiudizievoli per
l’incolumità degli alunni, o il mancato rispetto da parte degli stessi dell’orario di uscita, verranno segnalati ai
servizi sociali/forze dell’ordine per i provvedimenti di competenza.
I fattori, potenzialmente prevedibili, individuati per la valutazione dei rischi sono:
A. FATTORI INDIVIDUALI /COMPORTAMENTO ALUNNI
Età anagrafica alunni /autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il
contesto ambientale; conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della
circolazione stradale; analisi di specifiche situazioni di disabilità
Atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione; affidabilità; senso
di responsabilità; corretta applicazione delle competenze acquisite
Caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità; aggressività; scarso senso del pericolo;
distrazione
B. FATTORI AMBIENTALI E DI CONTESTO
Viabilità’ e traffico: posizione della scuola; traffico veicolare/assembramento; presenza di aree
pedonali/zone di attraversamento protette/piste pedonali/ciclabili
Residenza alunni: relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza degli
alunni; percorsi casa/scuola; eventuale utilizzo della bicicletta
Controllo del territorio : presenza Polizia locale; presenza adulti lungo il percorso; valutazione
statistica n° incidenti verificatisi; eventuali accordi/comunicazioni con le forze dell’Ordine
La scuola, dopo aver operato la valutazione dei rischi, stabilisce che:
in considerazione dell’età anagrafica e, di conseguenza, del livello di maturazione, gli alunni della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria dovranno essere sempre prelevati dai genitori, o da persona maggiorenne
da loro delegata, al termine delle attività didattiche;
gli alunni diversamente abili o temporaneamente impediti dovranno essere prelevati all’interno dell’edificio
scolastico dai genitori o da persona appositamente delegata nei casi indicati dalla scuola;
in ogni plesso di scuola secondaria di primo grado il personale scolastico in servizio, se riterrà che non
sussistano le condizioni di normalità atte a garantire una efficace tutela agli alunni, provvederà ad informare
le famiglie per la necessaria presenza a scuola di un genitore o di altra persona maggiorenne da questi delegata;
come precisa assunzione di responsabilità in merito al comportamento della scuola e per esplicitare la
manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa
subentra una vigilanza potenziale della famiglia, i genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado
rilasceranno all’Istituzione scolastica una dichiarazione, su modello predefinito, nella quale si attesti la
conoscenza e la condivisione dell’operato della scuola;
l'uscita anticipata è consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali casi l' alunno deve
sempre essere rilevato da un genitore o dall'esercente la patria potestà o da persona adulta appositamente
delegata per iscritto; non sono prese in considerazione richieste telefoniche o non adeguatamente motivate;
qualora gli alunni abbiano necessità di uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni per improvviso
malessere, la famiglia viene avvertita telefonicamente e deve presentarsi personalmente a prendere il figlio; la
famiglia deve quindi lasciare un sicuro recapito telefonico;
nel caso in cui gli alunni vengano lasciati ripetutamente oltre l'orario d'uscita, ci si comporterà nel seguente
modo: - il dirigente scolastico incontrerà i genitori e li solleciterà ad una maggiore puntualità; -il dirigente
scolastico chiederà l’intervento dei servizi sociali o delle forze dell’ordine.
14
Art. 46 (Accesso alla scuola da parte di genitori, parenti, estranei)
Durante il normale orario scolastico, e comunque nel caso in cui non ci siano colloqui o assemblee preordinate, è vietato
l'ingresso a tutti gli estranei (fatta eccezione per il personale autorizzato).
Art. 47 (Infortunio)
In caso di infortunio, ci si deve comportare nel seguente modo:
1. L'insegnante deve avvisare tempestivamente i genitori dell' alunno e la segreteria.
2. L'insegnante deve presentare in segreteria una dichiarazione, in carta libera, relativa all'accaduto.
3. Nel caso in cui il genitore voglia effettuare la denuncia dell'infortunio, deve riconsegnare in segreteria (entro le
24 ore dalla dimissione dal pronto soccorso) la certificazione rilasciata dal pronto soccorso.
4. Nel caso in cui il genitore voglia effettuare la denuncia dell'infortunio e l'alunno non venga accompagnato al
pronto soccorso ma dal medico curante, si deve consegnare in segreteria (entro le 24 ore) il certificato medico.
Art. 48 (Uso delle strutture)
1.
Ciascun alunno risponde personalmente di danni causati alle strutture della propria aula e di tutti gli ambienti
scolastici. Egli deve riservare ai locali e alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria
abitazione o alle cose di sua proprietà.
Art. 49 (Comunicazioni Scuola-famiglia)
1.
2.
Per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado le comunicazioni scuola-famiglia avvengono tramite
l’apposito libretto, in dotazione a ciascun alunno
Le famiglie vengono tempestivamente avvertite (telefonicamente o tramite comunicazione scritta) in caso di
profitto insufficiente o di comportamento disdicevole e nei casi di assenze e di ritardi frequenti.
Art. 50 (Gli imprevisti)
1.
2.
3.
In caso di scioperi, sarà cura della Direzione avvisare le famiglie con anticipo avvertendole della possibilità di
un irregolare svolgimento delle lezioni. Sarà comunque cura della scuola assicurare la vigilanza sugli alunni. In
questo caso le assenze non devono essere giustificate.
In caso di guasto o rottura dell’impianto di riscaldamento delle scuole (durante la stagione fredda) gli
insegnanti, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, si preoccuperanno di riconsegnare gli alunni ai
familiari solo se la temperatura dei locali fosse inferiore ai 16° C.
In caso di pericolo si agirà secondo le norme previste dal piano di evacuazione della Scuola.
TITOLO X - Statuto delle studentesse e degli studenti (solo per la scuola secondaria di 1°).
Art. 51 (Diritti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno.
La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
Gli studenti o i loro genitori hanno diritto ad esprimere la loro opinione, mediante una consultazione, sulle
decisioni che influiscono in modo rilevante sull' organizzazione della scuola.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente, o tramite i loro genitori,
il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono.
La scuola s'impegna a porre in essere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
e per la prevenzione della dispersione scolastica.
15
Art. 52 (Doveri)
1.
2.
3.
4.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere ( nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni) lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Art. 53 (Individuazione dei comportamenti che configurano mancanza)
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono quelli che non ottemperano ai doveri stabiliti dal presente
regolamento e dalle altre norme della Stato.
I comportamenti contrari ai doveri comportano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze
disciplinari i seguenti comportamenti:
a) ritardi;
b) assenze non giustificate;
c) mancanza del materiale didattico occorrente;
d) non rispetto delle consegne a casa;
e) non rispetto delle consegne a scuola;
f) disturbo delle attività didattiche;
g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi;
h) linguaggio irriguardoso ed offensivo verso gli altri;
i) sporcare l’ambiente scolastico;
j) danneggiare materiali, arredi e strutture;
k) violenze psicologiche verso gli altri;
l) violenze fisiche verso gli altri;
m) reati e compromissione dell’incolumità delle persone.
In caso di mancanze disciplinari, gli organi predisposti valutano l’opportunità di irrogare le seguenti sanzioni:
richiamo verbale;
consegna da svolgere in classe;
consegna da svolgere a casa;
ammonizione scritta sul diario e/o sul registro di classe;
sequestro del telefonino ( privo della sim card ) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli
stessi alla famiglia;
esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola ( viaggi d’istruzione, stages, ecc…)
allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
allontanamento dalla scuola oltre quindici giorni;
allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi;
per le mancanze di cui alle lettere I e J, lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario
extrascolastico o durante la ricreazione; la scuola, pur consapevole del fatto che la responsabilità è sempre di
natura personale, quando non sia possibile identificare il colpevole porrà a carico dell’intera classe il costo del
risarcimento del danno.
ART. 54 (Sanzioni disciplinari)
1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. La
valutazione insufficiente in condotta, preclude l’ ammissione alla classe successiva (vedi normativa vigente)
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile,
al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è
sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica.
4. Le sanzioni che comportano l’allontanamento da scuola fino a 15 giorni sono comminate in caso di gravi o
reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di studente.
5. Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente da scuola per un periodo superiore ai
15 giorni sono comminate in caso di reati gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana.
16
6. Le sanzioni che comportano l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico e/o l’esclusione dallo
scrutinio finale sono comminate se ricorrono situazioni di recidiva o per atti di grave violenza o di gravità tale
da determinare seria apprensione a livello sociale..
7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i
suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Può essere offerta allo studente la possibilità
di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica (produzione di
elaborati, pulizia e riordino della scuola o della biblioteca, attività di volontariato …)
8. Il procedimento disciplinare, in caso di ammonimento scritto, di sospensione o di allontanamento, si avvia con
la contestazione di addebiti da parte del dirigente scolastico in modo da consentire all'alunno, eventualmente
accompagnato dal genitore, di giustificarsi. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto
dall'alunno che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Quando la competenza ad irrogare
la sanzione è dell' organo collegiale, il provvedimento (ovviamente motivato) va comunicato integralmente per
iscritto ai genitori dell'alunno.
9. Nei casi di ammonizione privata in classe e di allontanamento dalle lezioni, la contestazione può essere
formulata all'istante, anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe. Rimane dovere del
docente o del dirigente scolastico registrare anche le giustificazioni addotte dall'alunno.
Art. 55( Organi competenti ad infliggere le sanzioni)
1.
Il singolo docente e/o il Dirigente scolastico possono irrorare le sanzioni per quanto riguarda i richiami, le
consegne, le ammonizioni, il sequestro delle apparecchiature vietate.
2. Il consiglio di classe può irrorare le sanzioni che comportano l’allontanamento da scuola per un periodo
inferiore ai 15 giorni.
3. Il Consiglio d’Istituto può irrorare le sanzioni: l’allontanamento dalla scuola oltre quindici giorni , l’esclusione
dallo scrutinio finale, la non ammissione all’esame.
Art. 56 (Organo di garanzia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L'Organo di garanzia svolge funzioni di organo di appello ed esamina i ricorsi dei genitori avversi alle
sanzioni disciplinari, con facoltà di variazione o annullamento delle sanzioni stesse.
Dell’Organo di garanzia fanno parte un docente designato dal Consiglio d’Istituto e due rappresentanti eletti
dai genitori; è presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carica tre anni.
I due rappresentanti dei genitori, più due supplenti, sono eletti contestualmente alle elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto; in via transitoria, in attesa delle prossime elezioni, i due rappresentanti sono eletti dalla
componente genitori del Consiglio di Istituto tra i membri dello stesso Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre membri; qualora il genitore dell’alunno
sanzionato faccia parte dell’Organo di garanzia dovrà necessariamente astenersi e ad esso subentrerà il
membro supplente
Le decisioni sono prese a maggioranza
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse, entro QUINDICI
GIORNI dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di garanzia interno della scuola, che decide
nel termine di dieci giorni. Se l’Organo di garanzia non si esprimerà entro tale termine, la sanzione non potrà
che ritenersi confermata.
L’Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche su conflitti che sorgono
all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento o dello statuto delle studentesse e
degli studenti.
Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui
reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento o dello Statuto
delle studentesse e degli studenti.
TITOLO XI - Docenti. Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
Art. 57 (Norme di servizio)
1.
Ogni docente in servizio deve essere presente almeno cinque minuti prima dell' inizio dell' ora per consentire il
puntuale avvio dell' attività.
Nel caso in cui il docente che deve tenere lezione la prima ora antimeridiana o pomeridiana non fosse presente per
una ragione motivata, gli alunni della/e classe/i interessata/e della scuola d’infanzia e della scuola primaria
vengono accompagnati in classe e assistiti prioritariamente dall' insegnante in compresenza sullo stesso modulo, in
17
secondo ordine, dall' insegnante in compresenza sul modulo tenuto alla supplenza; in terzo ordine dal personale
ausiliario presente.
Gli alunni della/e classe/i delle scuole secondarie di primo grado sono assistiti dal personale ausiliario in servizio.
2. Per tutta la durata dell' ora di ricevimento delle famiglie, il docente della scuola secondaria di primo grado deve
essere presente nell'istituto perché l'ora di ricevimento è intesa dal legislatore come obbligo di servizio (art. 14,
comma 2°, del D.P.R. N°399 del 23 agosto 1988).
Per gli insegnanti della scuola dell’ infanzia e della primaria, invece, gli incontri con le famiglie sono bimestrali e, in
presenza di particolari necessità, su appuntamento.
Art. 58 (Vigilanza degli alunni)
1. Presso la scuola dell’infanzia, gli insegnanti ricevono gli alunni in classe.
2. Presso la scuola primaria, gli insegnanti ricevono gli alunni nel cortile o nell’atrio della scuola.
3. Presso la scuola secondaria di primo grado ogni docente, all’inizio della prima ora di attività, accoglie gli
alunni al loro arrivo in classe.
4. Il docente della prima ora giustifica le assenze degli alunni controllando che non ci siano contraffazioni.
5. Ogni docente segnala in direzione i casi di assenze numerose e/o periodiche.
6. Ciascun docente, durante l'intervallo, ha la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento dei propri
alunni e, in spirito di collaborazione, vigila altresì sul comportamento degli alunni anche non appartenenti alla
propria classe, segnalando ai colleghi i casi di indisciplina.
7. Ogni docente, nel consentire l’accesso ai bagni agli alunni, si atterrà a quanto definito nell’art. 41 del
presente Regolamento.
8. Alla fine delle lezioni, ogni docente accompagna la classe all'uscita, vigilando che non si verifichino incidenti
durante il percorso e attenendosi a quanto disposto dall’art. 45 del presente Regolamento
9. Il docente che, per urgenze o grave motivo o per ragioni di servizio, dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto
a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza. Durante le brevi assenze, il responsabile della classe è il
personale ausiliario.
Art. 59 (Oneri dei docenti)
1.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano delle
attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di
pianificazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei
processi formativi.
2. A tal fine, gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività d'insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.
3. L'attività d'insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola d’infanzia, in 22 ore settimanali nella
scuola primaria e in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado, distribuite in non meno di
cinque giornate settimanali.
4. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della primaria, vanno aggiunte 2 ore da
dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla pianificazione didattica da attuarsi in incontri
collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
5. Ogni docente deve firmare il registro di presenza a scuola, secondo le modalità in uso.
6. Ogni docente deve tenere costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale e il registro di classe.
7. Ogni docente deve comunicare la propria pianificazione agli alunni ed ai genitori, durante la prima assemblea
di classe.
8. Ogni docente deve attenersi alla pianificazione presentata e concordata nell'ambito del consiglio di
classe/interclasse/intersezione , adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete
formative.
9. Ogni docente deve procedere a verifiche del lavoro svolto in classe/sezione in relazione agli obiettivi prefissati.
Alcune verifiche (soprattutto quelle "in itinere") sono strutturate dal singolo docente, mentre altre (le prove
d'ingresso, quadrimestrali e finali) vengono predisposte collegialmente.
10. Ciascun docente deve adoperarsi affinché l'immagine esterna dell' istituto sia corrispondente all'impegno
quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.
11. Ogni docente deve evitare un eccessivo sovraccarico di compiti a casa.
12. Ogni docente deve avere cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e di informare il
capo d'istituto delle lezioni private eventualmente impartite.
18
Art. 60 (P.O.F.)
1.
Ogni docente deve cooperare al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del capo d'istituto,
collaborando alla realizzazione dei "deliberati" collegiali, adoperandosi per la realizzazione del piano dell'offerta
formativa.
Art. 61 (Rapporti scuola-famiglia)
1.
2.
3.
4.
I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi (art. 395 del D.L.vo 16 aprile
1994/N°297).
Il dirigente scolastico, sulla base delle proposte degli organi collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con
le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
I docenti sono tenuti ad avvertire le famiglie in caso di scarso profitto degli allievi, al fine di ricercare le più
opportune soluzioni "mirate" ad un recupero individualizzato.
Durante le assemblee di classe o i collegi individuali non è, di norma, consentito ai genitori di farsi accompagnare
nell'edificio scolastico da bambini. Se, in caso di assoluta necessità, i genitori sono accompagnati dai figli, essi
(genitori) sono direttamente responsabili del loro comportamento e della loro incolumità.
Art. 62 (Uso dei locali scolastici e delle attrezzature)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L'utilizzo dei locali scolastici è regolato dalla legge 4.8.1977 N°517, dalla C.M. N. 144 del 3.06.1978 e nel rispetto
delle direttive deliberate dal Consiglio Scolastico provinciale.
Gli organismi delle comunità scolastiche, obbligatoriamente costituiti, possono programmare incontri periodici,
dandone comunicazione al capo d'istituto per l'uso dei locali.
Per le riunioni degli organismi facoltativi (assemblee e comitati dei genitori, comitati di plesso dei docenti) occorre
la preventiva autorizzazione rilasciata dal capo d'istituto, su parere favorevole del Consiglio d'Istituto.
Quando gli incontri si effettuano in orario eccedenti gli obblighi di servizio del personale collaboratore scolastico,
bisogna avvertire preventivamente il direttore amministrativo affinché possa organizzarne i turni di servizio.
Salvaguardando il normale svolgimento delle attività didattiche della scuola, il consiglio d'istituto può autorizzare
l'uso delle attrezzature durante l'orario scolastico.
Senza fini di lucro, fuori dell' orario delle lezioni gli edifici e le attrezzature possono essere utilizzati anche da enti,
associazioni o privati che perseguono finalità di promozione culturale, sociale e civile. Si deve comunque sempre
chiedere la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Il richiedente, inoltre, deve procedere a stipulare la
relativa copertura assicurativa, garantire la pulizia dei locali utilizzati e di non arrecare danni alla struttura e alle
attrezzature.
Il materiale informativo – pubblicitario può essere distribuito solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
TITOLO XII -Visite guidate e viaggi d'istruzione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Art. 63 (Finalità, criteri)
Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono finalizzati ad integrare la normale attività didattica e la loro
effettuazione è subordinata all'avvenuto collegamento con la pianificazione educativa e didattica.
Le visite guidate possono effettuarsi:
a) nell'ambito del territorio comunale;
b) fuori dal territorio comunale.
Se avvengono nell'ambito del territorio comunale, è sufficiente che il genitore di ogni alunno abbia consegnato,
all'inizio dell' anno, la relativa autorizzazione firmata.
Per le visite fuori dal territorio comunale si procede come segue:
a) richiesta dei docenti su proposta del consiglio di classe/interclasse e di intersezione accompagnata dalla
relazione dettagliata del programma da inoltrare al Dirigente scolastico;
b) deliberazione del Consiglio d'istituto.
E' auspicabile che, in considerazione delle finalità educative e didattiche, tutti gli alunni partecipino. Salvo casi
eccezionali, non può comunque essere effettuato nessun viaggio se manca la partecipazione di almeno due terzi
degli alunni componenti le singole classi coinvolte.
Gli accompagnatori e gli addetti alla vigilanza degli alunni in visita sono i docenti di classe (almeno uno ogni
quindici allievi) coadiuvati eventualmente, presso la scuola d’infanzia o per le classi dove è inserito un alunno
diversamente abile, dai genitori.
Tali genitori devono pagare la quota di partecipazione come gli alunni e devono essere coperti da polizza
assicurativa per la responsabilità civile.
19
8.
Gli alunni partecipanti devono essere autorizzati per iscritto dai genitori ed essere coperti da polizza assicurativa
per la responsabilità civile.
9. Gli oneri di tutte le spese (di trasporto, assicurative, di ingresso ai musei, ecc.)
sono, di norma, a carico delle famiglie le quali devono versare il relativo importo 30 giorni prima della data
stabilita per l'uscita.
10. In presenza della disponibilità finanziaria esistente in bilancio, il Consiglio d'istituto può deliberare di concorrere
alle spese dei viaggi con la concessione di contributi.
11. L'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporto deve documentare, nelle forme previste, la perfetta efficienza del
mezzo, il possesso della prescritta concessione al trasporto pubblico, nonché l'idoneità del personale impiegato.
TITOLO XIII – Organizzazione delle attività della scuola.
Art. 64 (Iscrizione degli alunni e formazione delle classi)
1.
Entro i termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali si effettuano, ogni anno, le iscrizioni degli alunni presso
ciascuna sede scolastica, come da calendario che, ogni anno, verrà comunicato.
2. Le iscrizioni successive alle classi prime avvengono d'ufficio.
3. Le iscrizioni alle classi prime vanno richieste dai responsabili dell' obbligo scolastico che devono compilare,
firmandolo, l'apposito modulo di domanda fornito dalla scuola.
4. Per la formazione delle classi, fatta salva la competenza del Dirigente scolastico, si osservano i criteri di seguito
specificati.
Criteri generali per la formazione delle classi prime nella scuola primaria.
Le classi prime, nelle scuole con più sezioni parallele, sono formate con l’intento di garantire al massimo l’equilibrio
qualitativo e quantitativo.
Criteri generali:
a)
b)
c)
d)
suddivisione equa tra maschi e femmine
suddivisione equa per età (1^ semestre e 2^ semestre di nascita)
parere delle insegnanti di scuola d’infanzia
equa distribuzione dei casi problematici
Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano il criterio
dell’equilibrio numerico e sono disposte dal Dirigente, sentito il parere dei docenti interessati.
Criteri generali per la formazione delle classi prime nella scuola secondaria di primo grado.
I criteri generali ai quali la scuola secondaria di primo grado si attiene sono i seguenti:
a)
b)
c)
d)
livelli di preparazione;
rapporti socio-affettivi;
eterogeneità delle classi;
equilibrio della componente maschile e femminile.
Considerando questi criteri, vengono attivate le seguenti procedure:
1. nel mese di giugno dell’anno scolastico precedente, vengono programmati alcuni incontri informativi con gli
insegnanti della scuola primaria, per una rilevazione preliminare dei livelli di preparazione e delle dinamiche
relazionali presenti nel gruppo;
2. i docenti della scuola secondaria di primo grado considerando
i criteri esplicitati
le indicazioni ottenute dagli insegnanti della primaria
gli esiti delle prove INVALSI somministrate alla fine dell’anno scolastico della quinta formano i gruppi
classe;
3. i docenti della scuola secondaria illustrano al Dirigente Scolastico i gruppi classe formati e le relative
motivazioni;
4. all’ inizio del mese di settembre del nuovo anno scolastico (per garantire la trasparenza) nelle sedi in cui sono
presenti più di un corso, la sezione è sorteggiata dal Presidente del Consiglio d’Istituto, alla presenza dei
rappresentanti di classe delle ex quinte.
Nelle scuole ove è in funzione un solo corso, non sussiste l’esigenza dei criteri da rispettare per la formazione delle
classi.
20
Art. 65 (Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e formazione delle sezioni)
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, per ragioni di opportunità e per disponibilità del personale addetto, si svolgono di
norma presso la rispettiva sede, con l'osservanza di un orario che sarà pubblicato all'albo, al momento opportuno.
Tutte le domande di iscrizione presentate entro la scadenza fissata annualmente dagli Organi competenti vengono
inserite in una graduatoria. A tale scopo, ad ogni domanda di iscrizione viene attribuito un punteggio in base ai
parametri indicati per ciascun requisito:
REQUISITO
PUNTI
all’atto dell’iscrizione, residenza dei genitori dell’alunno, o dell’esercente
la patria potestà, nel Comune di Misano
6
nucleo familiare con unico genitore vivente esercente la potestà
genitoriale
2
genitori entrambi lavoratori
1
fratelli gemelli per cui è richiesta l’iscrizione
1
Le domande di iscrizione relative a bambini residenti disabili o con situazioni di grave disagio certificato dai Servizi
Sociali vengono accolte con priorità assoluta, in qualsiasi momento dell’anno avvenga la richiesta.
A parità di punteggio, la precedenza viene attribuita in base alla data di nascita, in modo che vengano accolti
prioritariamente i bambini più grandi.
I requisiti che danno diritto all’attribuzione del punteggio se non documentati contestualmente all’atto dell’iscrizione,
ma dichiarati con autocertificazione, saranno soggetti a verifica da parte dell’Istituzione scolastica.
Le domande di iscrizione di alunni residenti, pervenute oltre la scadenza, confluiranno in una graduatoria
aggiuntiva, compilata in base alla data di nascita del minore.
Le domande di iscrizione relative a non residenti nel Comune di Misano di Gera d’Adda vengono accolte solo in
subordine a quelle presentate dai residenti e confluiranno in un elenco aggiuntivo, compilato in base alla data di
nascita del minore.
Le graduatorie dei residenti verranno esposte, a tutela della privacy, con il solo punteggio totale assegnato, entro la fine
del mese di febbraio presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo.
Da tale data decorrono i cinque giorni utili per eventuali ricorsi.
Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro la fine del mese di marzo. L’assegnazione alle sezioni avverrà
entro la fine del mese di giugno.
Tutte le domande si intendono accolte con riserva.
La data di presentazione della domanda, nell’ambito del periodo d’iscrizione, non costituisce motivo di precedenza per
l’ammissione alla scuola.
Le liste d’attesa hanno validità annuale.
Art. 66 (Assegnazione dei docenti alle sezioni /classi)
1.
Nel rispetto delle attribuzioni e competenze proprie del Dirigente scolastico per l'assegnazione dei docenti alle
sezioni/ classi, sia all'inizio dell'anno scolastico sia nel caso di possibili variazioni del numero delle sezioni/ classi
già avviate (dovuta a sdoppiamento o soppressione), si tiene conto dei principi sotto elencati, in ordine di priorità:
a) applicare la L. I04/1992;
b) assicurare la continuità il più possibile;
c) assegnare alle classi/sezioni inserite in un progetto sperimentale prioritariamente docenti dichiaratisi
disponibili;
d) assegnare il posto, in caso di concorrenza, considerando la graduatoria formulata in base alla tabella di
valutazione dei titoli, ai fini delle utilizzazioni del personale docente;
e) la continuità non è elemento ostativo, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso da parte
dell'insegnante.
21
Art. 67 ( Divieto di fumo)
E' vietato fumare. Tale divieto è esteso in tutti i locali della scuola ed è valido per qualsiasi persona, in ogni ora e
spazio. In ogni plesso sono stati individuati i funzionari incaricati all’accertamento ed alla contestazione della
infrazione.
Art. 68 ( Risevatezza e sicurezza dei dati)
L’Istituto ha redatto il D.P.S. (Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e delle informazioni).
I dati personali degli alunni e delle famiglie sono trattati nel rispetto della privacy e della riservatezza; gli insegnanti e
tutto il personale della scuola sono tenuti al “segreto d’ufficio”.
TITOLO XIV- Norme relative al regolamento.
Art. 69 (Approvazione del regolamento)
Il presente regolamento, concordato all'interno del Collegio Docenti nella seduta del 14.11.2006, è stato approvato dal
Consiglio d'istituto nella seduta del 06.12.2006 e aggiornato nella seduta del 26 giugno 2008, aggiornato nella seduta
del 15/12/201
Art. 70 (Diffusione ed entrata in vigore del regolamento)
1.
Il presente regolamento è esposto all' Albo dei vari plessi affinché tutti gli interessati (genitori, associazioni...) ne
prendano visione. Viene poi distribuito in copia ai presidenti degli organi collegiali, alla direzione dell'istituto, ai
docenti collaboratori, al personale A.T.A., agli enti locali e alle associazioni.
2.
Il presente regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento dell'anno scolastico, con delibera del
Consiglio d'Istituto.
22
ALLEGATO 1
ORARIO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI
ANNO SCOLASTICO 2010-2011:
ORARIO SCOLASTICO
SCUOLA DELL'INFANZIA
13 SETTEMBRE 2010(PRIMO GIORNO): DALLE 9.00 ALLE 13.00
9.00 -13.00
con inserimento graduale dei piccoli, come da Progetto Accoglienza e servizio
mensa
8.00 - 16.00
con inserimento graduale dei piccoli, come da Progetto Accoglienza
8.00- 13.00, con servizio mensa
Settembre: dal 14 al 17
PRIMA SETTIMANA
Settembre: dal 20
ORARIO DEFINITIVO
giugno : dal 27 al 30
ORARIO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA
13 SETTEMBRE (PRIMO GIORNO): DALLE 9.00 ALLE 1200
8.30 – 12.30
Settembre: dal 14 al 18
(per Misano dal 14 al 17)
SETTEMBRE: DAL 20 ORARIO DEFINITIVO
Mozzanica e Fornovo
8.05-13.05
dal lunedì al venerdì:
8.30-12.30
14.00-16.00
GIUGNO: DAL 6 AL 11 SOLO ANTIMERIDIANO (SOLO PER MISANO)
Misano
Misano
8.30 -12.30 (da lunedì a venerdì)
Mozzanica e Fornovo
8.05-13.05 (da lunedì a venerdì)
sabato termine ore 12.00
SCUOLA SECONDARIA
13 Settembre : primo giorno
ORARIO SCOLASTICO
8.30-12.30
Settembre: dal 14 al 18
8.00 - 13.00
sabato 8.00-12.00
8.00 - 13.00
sabato 8.00-12.00
(classi prime e seconde
dal lunedì al sabato: 8.00-13.00
Settembre: dal 20 al 25
settembre: dal 27 orario definitivo
giugno: dal 6 all’11
classi terze: da lunedì a venerdì: 8.00-13.00
sabato 8.00-12.00
due rientri pomeridiani ( lunedì e mercoledì)
14.15-16.15
Solo orario antimeridiano
sabato 8.00-12.00
23
ALLEGATO 2
Obiettivo educativo generale: educare alla socialità
Obiettivi
intermedi
1. Maturare la
consapevolezz
a di essere
individui che
appartengono
a piccoli e
grandi gruppi
Obiettivi
specifici
1. Rispetto
regole
2. Rispetto
consegne
Comportamenti osservabili
L’alunno:
entra in classe al suono della
campana lasciando il giubbetto
appeso esternamente;
rimane in classe al cambio dell’ora;
risponde al saluto dell’insegnante;
quando entra l’insegnante va al suo
posto.
Strategie insegnanti scuola
1. L’insegnante:
a. illustra e motiva al funzionalità delle
regole;
b. richiama le regole qualora non siano
rispettate;
c. in caso di trasgressione interviene con
provvedimenti adeguati:
• colloqui con famiglia;
• annotazioni sul registro di classe,
con controllo periodico da parte
del Dirigente scolastico;
• intervento Dirigente Scolastico;
• risarcimento eventuali danni;
• sospensione intervallo ed attività
ricreative;
• sospensione allievi;
• per dimenticanze di materiale
didattico, si rinvia al regolamento
interno di classe.
Appronta il materiale necessario e ne 2.
ha cura;
svolge il lavoro assegnato e lo svolge
puntualmente;
porta il materiale occorrente;
ha cura del materiale comune e lo
rispetta;
non scrive sui banchi;
non pasticcia la lavagna;
butta la carta nel cestino;
non rovina gli arredi e le strutture
comuni;
al termine delle lezioni non lascia
materiale sotto i banchi;
non mangia durante le lezioni;
saluta quando qualcuno entra in
classe;
mantiene con tutti un atteggiamento
corretto usando un linguaggio
educato;
alza la mano ed aspetta il proprio
turno per intervenire;
si alza con il permesso
dell’insegnante;
durante l’intervallo esce dall’aula,
dopo aver aperte le finestre. Non
corre per i corridoi e non fa giochi
Dà consegne chiare e ne verifica
l’effettiva comprensione ;
dà indicazioni chiare sull’uso di ambienti
e di materiali comuni.
24
3. Saper
operare insieme
nel rispetto
reciproco
3. Rapporti con
gli adulti
violenti;
rientra puntualmente a fine
intervallo, senza bevande né
merende da finire;
alla prima ora e nell’ora successiva
all’intervallo non esce per recarsi ai
servizi;
entra ed esce ordinatamente, senza
gridare né correre;
durante la permanenza nel cortile
della scuola:
si usano gli appositi contenitori per i
rifiuti;
si usano gli appositi spazi per le
biciclette;
non si toccano le bici altrui;
si mantiene un comportamento
corretto.
L’alunno:
rispetta il personale docente e non
docente e ne accetta eventuali
osservazioni, non dimostrando
insofferenza ai richiami.
3. L’insegnante:
si propone in modo corretto, come esempio
di comportamento.
(collaborazione e
rispetto delle
diversità)
4. Rapporti con
i compagni
4.
Collabora nelle attività di gruppo;
non sottolinea né penalizza gli errori
favorisce l’abitudine a lavori in gruppi di
compito prevedendo scambi di ruolo;
degli altri;
crea situazioni di scambio e garantisce la
accetta le osservazioni dei compagni;
non disturba gli interventi dei
circolarità della discussione;
compagni;
favorisce l’autocorrezione e
l’autovalutazione;
rimane in situazione di ascolto
quando parlano gli altri;
tiene sotto controllo gli interventi
accetta le diversità delle opinioni e
prevaricatori e dispersivi;
richiama al tema della discussione rilevando
dei modi di operare;
accetta le decisioni della
gli interventi non pertinenti;
maggioranza;
non penalizza l’errore e l’insuccesso pur
riconosce e rispetta i tempi ed i
facendolo rilevare;
bisogni degli altri;
recupera e valorizza gli interventi positivi;
accetta l’abbinamento con tutti i
si fa carico dei problemi emergenti a livello
didattico e disciplinare.
compagni;
si assume le proprie responsabilità.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Silvana Gabbini
25
Scarica

REGOLAMENTO ISTITUTO LIBRETTO AGG. def. 2010