ACCENSIONI ED ESPLOSIONI PERICOLOSE
Disciplina normativa
Art. 703 c.p.
Art. 57 T.U. di P.S.
Art. 6, L. 895/1967
Voci collegate
Artifici pirotecnici
Impiego degli esplosivi
Mortaretti
Il T.U. di P.S., all’art. 57, vieta di fare senza
licenza esplosioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. L’art. 110 Reg. T.U.
di P.S. aggiunge poi che gli spari, le esplosioni
e le accensioni in occasione di festività o analoghe riunioni di folla non possono compiersi che
in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in
modo da prevenire danni o infortuni e che è obbligatoria l’assistenza della forza pubblica. Vieta
infine lo sparo di ➠ Mortaretti.
L’art. 703 c.p. è un po’ più ampio perché,
nelle stesse situazioni, vieta di sparare armi da
fuoco, di accendere fuochi d’artificio, di lanciare
razzi, di innalzare aerostati con fiamme o, in genere, di fare accensioni o esplosioni pericolose.
Entrambe le norme sono mal formulate in
quanto regolano solamente le esplosioni ed accensioni pericolose in certe situazioni (luogo
abitato, ecc.) e quindi lasciano liberi comportamenti altrettanto pericolosi, compiuti in altri
luoghi. Si consideri che il lancio di un razzo è
pericoloso per chi si trovi vicino ad esso al momento dell’accensione, ma è ben più pericoloso
per chi si trovi al termine della sua traiettoria;
che un aerostato con bruciatore può provocare
incendi più nel luogo di caduta che in quello di
partenza; che una mina può provocare la caduta o il rotolamento di massi in punti distanti, e
così via.
Sulla base della giurisprudenza e della prassi si possono aggiungere le seguenti considerazioni:
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– L’esplosione deve essere di tipo pericoloso;
non rientrano perciò nella fattispecie lo sparo di
armi giocattolo a salve o l’accensione di artifici
pirotecnici non classificati tra le materie esplodenti; per gli artifici delle categorie IV e V occorre di volta in volta accertare se la loro accensione poteva rappresentare un pericolo in base alle
specifiche circostanze di tempo e di luogo.
La norma si riferisce ad artifici con effetto di
scoppio, mine, bombe, ma non agli spari; questi
sono trattati a sé e ovviamente la legge si riferisce a spari con proiettili; non ai rumori di sparo
che non sono mai stati pericolosi per nessuno e
che non possono avere un trattamento diverso
da quello di altri rumori analoghi.
– Il termine accensione non va inteso come
accensione di un fuoco, ma nel senso più ristretto, fatto chiaro dall’art. 703 c.p., di accensione
di razzi, aerostati o simili congegni con sostanze
infiammabili, in cui l’accensione può provocare
esplosioni.
– La norma fa espresso riferimento allo sparo di armi da fuoco; non integra perciò il reato
in esame lo sparo di un’arma ad aria compressa.
Secondo la giurisprudenza troverà applicazione,
se del caso, l’art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose in un luogo di pubblico transito.
– La legge non regola l’esplosione di mine e
l’impiego di esplosivi se non indirettamente per
quanto concerne la detenzione, il deposito e il
trasporto degli esplosivi, nonché la sicurezza sui
luoghi di lavoro ➠ Fochino.
Ciò significa che lo sparo di mine in campagna non richiede una particolare licenza. Ed
infatti il cap. V dell’allegato B al Reg. T.U. di P.S.,
stabilisce espressamente che il brillamento delle
mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all’art. 57 T.U. di P.S. e
110 del regolamento; prosegue poi stabilendo
che per le mine da usarsi al di fuori delle cave o miniere si deve dare un preventivo avviso
all’Autorità locale di P.S., che potrà prescrivere
le opportune cautele. Il preavviso non è richie-
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PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI
sto nei casi in cui si tratti di far esplodere saltuariamente piccole mine a polvere nera in aperta
campagna e lontano da strade in genere, case
abitate, opifici e simili.
– Il divieto di sparare armi da fuoco in un
luogo abitato non significa che sia vietato sparare al chiuso in edifici ricompresi in un centro abitato, come dimostrano i numerosi poligoni pubblici e privati esistenti. Il presupposto
dell’art. 703 c.p. è sempre la pericolosità della
condotta, la possibilità di mettere in pericolo la
sicurezza pubblica, il che non si verifica quando
gli spari avvengano in luogo idoneo. La nozione
di luogo abitato va intesa come luogo in cui vi
siano più abitazioni abitate da più persone, sulla
base anche di quanto contenuto nell’art. 21 lett.
f), L. n. 157/1992 sulla caccia. Non è sufficiente
quindi un contadino in un campo o un cercatore
di funghi in un bosco per far considerare il luogo abitato, come talvolta si legge in certi verbali
di polizia (a dire il vero vi ho anche letto che il
luogo era abitato perché vi si trovava . . . lo sparatore!). Ciò risulta evidente ove si consideri che
le adiacenze di un luogo abitato non possono
prescindere dall’esistenza di un immobile che
ne costituisca il punto di riferimento.
È appena il caso di rilevare che la licenza
richiesta dall’art. 703 c.p. non è quella di porto d’armi, ma una specifica licenza dell’autorità di P.S.
– Per quanto concerne lo sparo verso una
pubblica via o in direzione di essa, occorre tener presente l’art. 21 lett. f), L. n. 157/1992 sulla
caccia che ci dice quali sono, in concreto, i parametri per valutare la pericolosità della condotta
(➠ Sparare in campagna).
Concludiamo perciò che la regola generale è
quindi che con le armi da fuoco si può sparare
in ogni luogo, salvo l’esistenza di espressi divieti specifici che impediscano di portare o usare
dette armi.
Un vero e proprio delitto è previsto dall’art.
6, L. n. 895/1867 per chi esploda colpi di arma
da fuoco, faccia scoppiare bombe od ordigni al
fine di incutere pubblico timore o di suscitare
tumulto pubblico o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica. La pena comminata è la reclusione da uno ad otto anni. Non
pare applicabile l’attenuante del fatto lieve.
In rari casi, ove gare di tiro si svolgano in
luogo pubblico e con partecipazione di pubbli-
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co, potrà sorgere l’obbligo della licenza del sindaco a norma dell’art. 57 T.U. Legge di P.S.
Per la detenzione di esplosivi per scopi criminosi si rinvia al capitolo ➠ Detenzione illegale di armi ed esplosivi.
Reati
La pena stabilita dall’art. 703 c.p. per le accensioni ed esplosioni pericolose è l’ammenda
fino ad € 103. Per lo sparo di un’arma da fuoco la pena è triplicata (art. 7, L. n. 895/1967)
e quindi è quella dell’ammenda fino ad € 309.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia
adunanza o concorso di persone, la pena è quella dell’arresto fino ad un mese; se si tratta di
sparo di un’arma da fuoco la pena non può essere inferiore a tre mesi d’arresto.
Se gli spari o le esplosioni sono fatti al fine
di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica, la pena
è la reclusione da uno ad otto anni (art. 6, L. n.
895/1967).
u Il fabbricare, il vendere, il cedere a qualsiasi titolo, senza la prescritta licenza, ed il detenere bombe carta, sono fatti penalmente rilevanti, ma non perseguibili ai sensi degli artt.
1 e 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895. Di conseguenza, mentre l’esplosione di bombe carta al
fine di incutere pubblico timore o di suscitare
tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica rientra, ora, nelle previsione dell’art. 6 della legge
predetta, la fabbricazione abusiva delle stesse
costituisce illecito punibile ai sensi dell’art. 678
c.p. * Cass. I, 31 maggio 1971, n. 65.
u Lo sparo in luogo abitato di un fucile ad
aria compressa non integra il reato di cui all’art
703 c.p., perché tale fucile, pur dovendosi considerare arma da sparo, ai sensi degli artt. 704, 585
c.p., non è compreso tra le armi da fuoco cui si
riferisce il citato art. 703 c.p., né tra le altre previsioni dello stesso disposto di legge. Il fatto integra invece gli estremi del reato previsto dall’art
674 c.p., ponendo in essere, con la espulsione
del pallino di piombo mediante la forza dell’aria
compressa, il getto di cosa atta ad offendere le
persone, e costituendo quel pericolo all’incolumità pubblica, e in particolare all’incolumità delle
persone nei luoghi di pubblico transito o nelle
abitazioni, che la contravvenzione in esame mira
a prevenire . * Cass. VI, 2 febbraio 1971, n. 1559.
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ACCENSIONI ED ESPLOSIONI PERICOLOSE
u Il fatto di lanciare un ordigno esplodente
contro la sezione di un partito politico ove siano
radunate più persone, anche se si tratti di un
comune petardo, integra l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 6 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, e
non la contravvenzione di cui all’art. 703 c.p., in
quanto la legge speciale non distingue tra comuni petardi ed altri ordigni esplosivi di maggiore
potenzialità e, d’altra parte, il fine di incutere
timore e di suscitare disordine o tumulti è richiesto dall’art. 6 della legge predetta e non dall’art.
703 c.p. * Cass. I, 15 maggio 1972, n. 2398.
u La sussistenza della contravvenzione di cui
all’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) non è esclusa dalla circostanza che i razzi
siano stati lanciati in luogo pubblico (nella specie, campo sportivo) con una pistola giocattolo,
permanendo in tal caso il pericolo per la pubblica incolumità alla cui tutela è predisposta la norma citata. * Cass. VI, 7 dicembre 1972, n. 8130.
u Qualora mediante il lancio di un petardo
s’intenda, oltre che attentare alla incolumità fisica di una persona, compiere nei confronti di
questa un gesto di sfida o comunque provocarle
fastidio, sono applicabili all’agente le sanzioni
previste dagli artt. 660 e 703 c.p., che tutelano
distinti beni giuridici. * Cass. VI, 22 settembre
1973, n. 6230.
u Ai fini della sussistenza del reato di cui
all’ultima parte dell’art. 703 c.p. per adunanza
o concorso di persone va inteso non già la presenza di più persone che sia normale rispetto
al centro abitato o alla via in cui si verificano
le accensioni o le esplosioni pericolose, ma è
necessario un afflusso particolarmente elevato
di persone in rapporto all’ampiezza del luogo. *
Cass. IV, 9 luglio 1974, n. 4814.
u Il delitto previsto dall’art. 6 L. 2 ottobre
1967 n. 895 si distingue dalla contravvenzione
di cui all’art. 703 c.p., allorché vi sia coincidenza dell’elemento materiale tra le due fattispecie
(come nello scoppio di materiale esplodente) in
base all’elemento soggettivo. Infatti, nella contravvenzione è richiesta la semplice volontarietà
cosciente del fatto, mentre per il delitto è necessario il dolo specifico, consistente nel fine di
incutere pubblico timore o di suscitare tumulto
o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica. (Fattispecie in cui i ricorrenti si
erano lamentati che la corte di merito li aveva
condannati quali responsabili dal delitto previsto dalla legge citata per aver fatto esplodere
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ottocento grammi di esplosivo avanti ad una
concessionaria Lancia ed alla sede di una organizzazione sindacale). * Cass. I, 12 novembre
1980, n. 11872.
u Non è configurabile il reato di cui all’art.
703 c.p. nel fatto di esplodere dei colpi con un’arma giocattolo (1). * Cass. I, 9 settembre 1994, n.
11188.
(1) Massima più corretta della 8130/72; se l’arma è
giocattolo e di libera vendita si deve presumere che sia
stata esclusa la pericolosità anche del piccolo artificio
che lo strumento può lanciare.
u L’ipotesi sanzionata dall’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) integra un reato
di pericolo, in relazione alla possibilità concreta
che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla
pubblica via senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta
autorizzazione compromettano l’incolumità delle
persone. Da tanto consegue che, poiché anche
l’esplosione di un comune petardo a distanza
ravvicinata da persone può essere lesivo delle
persone stesse, il semplice riferimento a siffatto
tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato. * Cass. I, 10 febbraio 1995, n. 1321.
u La disposizione di cui all’art. 21, lett. f), L.
11 febbraio 1992, n. 157, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di
sparare da distanza inferiore ai centocinquanta
metri con armi ad anima liscia (o da distanza
corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in
direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale
di cui all’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni
pericolose), in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione
di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo di arma;
con la conseguenza che, in virtù del principio
di specialità sancito dall’art. 9 L. 24 novembre
1981, n. 689, nell’ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella
descritta dal suddetto art. 21 lett. f), è applicabile solo quest’ultima disposizione. * Cass. II, 8
giugno 1995, n. 6708.
u La violazione, da parte del cacciatore, del
divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio
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PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI
1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.) (2). * Cass. I,
1 marzo 2012, n. 14526.
(2) Massima senz’altro errata e che non ha compreso la differenza fra luogo abitato e casa di abitazione.
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Accessorio di arma. – vedi la voce Parte
di arma.
Accordo di Schengen. – vedi la voce Normativa europea.
Accordo preventivo. – vedi la voce Esportazione di armi.
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ACQUISTO DI ARMI
Disciplina normativa
Art. 11, 35 T.U. di P.S.
Art. 17, L. n. 110/1975
Circolare 19 luglio 2000 sul TSN
Circolare 29 settembre 2000 su vidimazione,
nulla osta e competenza al rilascio
Circolare Min. Int. 5 maggio 2003
Circolare Min. Int. 9 maggio 2003
DL.vo 204/2010, artt. 3 e 6
DL.vo 121/2013
Voci collegate
Carta europea
Denunzia di armi
Erede di armi
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di
polizia
Il T.U. di P.S. del 1931 consentiva di cedere
armi a qualunque persona identificata mediante un valido documento d’identità, purché non
si trattasse di persona non sana di mente o di
persona di minore età.
Nel 1956 la legge veniva cambiata mediante
modifica dell’art. 35 del T.U. di P.S.
Questo, nel nuovo testo, stabilisce che le armi proprie (armi bianche o armi da sparo, sia
antiche che moderne) possono essere cedute
solo a persone titolari di una licenza di porto
d’armi oppure munite di un apposito nulla osta.
Un particolare regime vige per i ➠ collezionisti
di armi antiche. Ricordo che la licenza di porto di arma corta ha validità annuale, anche se il
libretto rilasciato inizialmente ha validità di sei
anni; perciò mentre la licenza di caccia è valida
sei anni al fine di acquistare armi e munizioni,
anche se non si sono pagate le tasse annuali, la
licenza di porto di pistola non è valida a tal fine se non è stata rinnovata per l’anno in corso.
Il D. L.vo 204/2010, art. 3, ha inserito alcune
novità, come la comunicazione dell’acquisto ai
conviventi, che però attendono un regolamento
di esecuzione. Inoltre ha introdotto l’obbligo di
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presentare un certificato di idoneità psicofisica
per chiunque acquisti armi, certificato da rinnovare ogni sei anni. Chi è titolare di una licenza
di porto d’armi conseguita in base a tale certificato, non deve ovviamente rinnovarlo se non sei
anni dopo la scadenza della licenza. Ciò comporta che chi ha licenza di caccia o tiro a volo e
non la rinnova allo scadere dei sei anni di validità, deve comunque ripresentare il certificato per
continuare a detenere le proprie armi.
Il decreto è discutibile là dove stabilisce che
per detenere armi occorre avere anche l’idoneità fisica; le armi non vengono solo detenute per
usarle, ma anche per studio, collezionismo, motivi affettivi ed è illegittimo richiedere l’idoneità
fisica o l’abilità al maneggio armi a chi non intende usarle e, magari, espressamente rinunzia
a detenere le relative munizioni. Ciò è tanto vero che l’abilità al maneggio armi non è richiesta
per collezionare armi (il collezionista non può
detenere le munizioni).
La norma, inserita nel decreto di recepimento della Direttiva Europea, voleva riferirsi ovviamente solo all’acquisto e detenzioni di armi comuni da fuoco. Sciaguratamente il legislatore ha
scritto genericamente "armi" così che molti hanno creduto che si riferisse a tutte le armi, comprese quelle bianche e antiche! A ciò ha cercato
di porre rimedio l’ art. 6, comma 2 del D. Lgs.
n. 121/2013 il quale precisa che il certificato occorre solo per le armi da fuoco. Ma anche in
questo caso si sono sbagliati e si sono dimenticati che ci sono anche le armi da fuoco antiche
per le quali è assurdo supporre una pericolosità,
tanto che le armi ad avancarica moderne sono
di libera vendita.
Nel nostro ordinamento ogni cittadino ha diritto di acquistare e detenere armi purché non
vi ostino sue situazioni soggettive. Il nulla osta
all’acquisto non potrebbe, a stretto rigore, essere qualificato come un’autorizzazione. Sta di
fatto però che l’art. 11 T.U. di P.S., che è del tutto ovvio applicare anche al nulla osta, parla di
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PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI
requisiti per le autorizzazioni di polizia e che
l’art. 8, L. n. 575/1965 espressamente qualifica
il nulla osta come licenza per la detenzione di
armi. Anche ai fini dell’applicazione della normativa europea, è del tutto pacifico che il regime giuridico adottato dal nostro paese è quello dell’autorizzazione preventiva. Si può quindi
concludere che nella sostanza si acquistano o
detengono armi in quanto autorizzati per legge
o per specifico nulla osta.
I requisiti soggettivi sono:
– essere maggiorenni (o, in teoria, minorenne emancipato); i minorenni non possono acquistare armi e non possono ottenere licenze di
porto o di trasporto di armi, neppure per uso di
caccia o di sport;
– essere sani di mente. Abbiamo appena parlato del certificato medico richiesto per acquistare e detenere armi e che dovrà essere regolato da un nuovo decreto del Ministro della salute,
come disposto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 . Il certificato viene rilasciato dal settore medico legale
delle Aziende sanitarie locali, o da un medico
militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (deve essere rilasciato nel loro ufficio presso il corpo ove operano
ma non necessariamente un ospedale militare;
in linea di massima non verrà più rilasciato ai
civili), dal quale risulti che il richiedente non è
affetto da malattie mentali oppure da vizi che
ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacità di intendere e di volere, ovvero non
risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di
alcool, nonché alla presentazione di ogni altra
certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
Con circolare 29 aprile 2015 il Ministero ha
affermato che il certificato deve essere munito di bollo. La questione è molto dubbia; è necessario stabilire se l’esenzione da ogni tassa e
tributo previsto per il rilascio del nulla osta si
estenda anche al certificato medico per ottenere il nulla osta e perché non si debba applicare
la Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, del 20
maggio 2003, che, giustamente, aveva concluso
per l’esenzione richiamando il n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 il
quale esenta dal bollo gli atti che accedono a
un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza.
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La stessa circolare, sorprendentemente, stabilisce che anche gli appartenenti ai corpi armati di polizia devono presentare il suddetto certificato medico!
Dalle nuove norme di legge non si ricava
che le persone che detengono e portano armi
per la loro ➠ qualità permanente sono esentati
dalla presentazione del certificato.
In base a queste novità si dovrebbe concludere che non è più richiesto il certificato medico
per l’acquisto di armi bianche; è anche lapalissiano che non ci vuole la capacità tecnica per il
maneggi di armi da sparo!
– non possono acquistare armi gli interdetti;
la situazione degli inabilitati deve essere valutata caso per caso ma, in linea generale, essi possono acquistare e portare armi;
– essere immuni da condanne per particolari
reati; non può acquistare armi chi è stato condannato per delitto non colposo alla pena della
reclusione superiore a tre anni; può essere rifiutato il nulla osta a chi ha riportato condanna per
delitti contro la personalità dello Stato o contro
l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, per violenza o resistenza all’autorità. Non si tiene conto dei precedenti
penali sopra indicati, per chi è stato riabilitato
(art. 11, T.U. di P.S.). Si badi che l’art. 9, L. n.
110/1975, che ha ampliato i requisiti necessari
per quasi tutte le autorizzazioni in materia di
armi, non ha fatto cenno del nulla osta all’acquisto, o ritenendo che non si trattasse di un’autorizzazione (ma allora non dovrebbero essere
richiesti neppure i requisiti di cui all’art. 11) oppure ritenendo il solo acquisto essere fatto di
minor importanza per la sicurezza pubblica;
– non essere sottoposti a misura di sicurezza personale;
– aver adempiuto agli obblighi circa l’istruzione obbligatoria dei figli (art. 12, T.U. di P.S.);
– non aver rifiutato il servizio militare come
➠ obiettori di coscienza (L. n. 230/1998); costoro possono però acquistare armi bianche, armi antiche, repliche di armi ad avancarica e armi
ad aria compressa o lanciarazzi;
– non essere indiziato di appartenere ad associazioni mafiose (art. 8, L. n. 575/1965).
Il legislatore si è dimenticato di vietare
espressamente la detenzione di armi a chi è sottoposto a misura di prevenzione; soccorre co-
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ACQUISTO DI ARMI
munque l’art. 39 T.U. di P.S. che consente di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute
capaci di abusarne.
Circa la necessità di essere idonei al maneggio di armi si veda la voce ➠ capacità tecnica.
Il possesso di questi requisiti è dimostrato
con certezza dal fatto di essere titolari di una
licenza di porto d’armi per difesa, per caccia o
per il tiro a volo e perciò chi è in possesso di
una di queste licenze non ha bisogno del nulla
osta. Ovviamente non hanno bisogno del nulla
osta neppure coloro che sono in possesso di licenze di maggior peso, che autorizzano di per
sé a ricevere in consegna armi, come i fabbricanti, i commercianti e i riparatori di armi. Poiché il possesso del documento dimostra di per
sé la sussistenza dei requisiti soggettivi, è indifferente che il soggetto abbia o meno pagato le tasse di concessione governativa previste
per il rinnovo automatico della licenza a validità
pluriennale. Il pagamento della tassa è richiesto
affinché il documento sia valido per lo scopo
specifico per cui è stato rilasciato e non quando serve per documentare altre qualità personali (il passaporto, ad esempio, deve essere bollato
per essere valido per l’espatrio, ma anche non
bollato è valido come documento di identità e
per dimostrare che non ci si trova in condizioni
ostative all’espatrio).
Si consideri infine che licenza di caccia per
cui non siano state pagate le tasse venatorie o
di concessione governativa, consente di cacciare
all’estero e di esportare armi e che rimane titolo
del tutto identico alla licenza di porto di fucile
per il tiro a volo che è del tutto gratuita e che la
legge assorbe nella licenza di caccia quando coesistano. Evidente che se non si pagano le tasse,
la licenza di tiro a volo assorbita in quella per la
caccia, riacquista la sua autonomia e il suo valore di titolo abilitativo. Purtroppo questo fatto
lapalissiano non viene recepito dal Ministero. Si
veda anche la voce ➠ licenza di porto di fucile.
Neppure hanno bisogno del nulla osta le ➠
persone autorizzate a portare armi in ragione
della loro qualità permanente: il loro tesserino
personale, da cui risulta la loro qualità, è documento sufficiente. Ciò vale però solo per i soggetti di cui al primo comma dell’art. 73 Reg. T.U.
di P.S. I soggetti elencati ai commi successivi sono legittimati a portare armi solo in conformità
ai regolamenti di corpo e ben potrebbe succedere che siano state loro ritirate le armi, ad esem-
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pio per malattia mentale, così che il possesso
del tesserino di agente di P.S. non dimostra con
certezza il possesso dei requisiti richiesti.
In base al D.L.vo 204/2010 il provvedimento
con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi nonché quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità
di un’arma, devono essere comunicati, a cura
dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati da un regolamento
e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento, ancora da emanare. Questa
disposizione è puramente vessatoria e burocratica, del tutto inutile sul piano pratico e giustamente il ministero ha lasciato cadere nel nulla
il regolamento.
Nulla osta all’acquisto
Il nulla osta all’acquisto di armi e materie
esplodenti deve essere richiesto al Questore del
luogo di residenza. La richiesta, per disposizione di legge va fatta in carta libera. Con circolare Min. Int. 5 maggio 2003, che recepisce una
disposizione del ministero delle Finanze, era
stato ritenuto che l’esenzione dal bollo prevista dall’art. 35 T.U. di P.S. fosse stata abolita in
sede di riforma dell’imposta di bollo; la tesi era
molto discutibile, ma sta di fatto che per ottenere il nulla osta veniva reintrodotto l’obbligo
di pagare il bollo sulla domanda e il bollo sul
nulla osta.
Il D.L.vo 204/2010, art. 3 ha ripristinato la
gratuità del nulla osta per cui dal 1° luglio 2011
si può richiedere ed ottenere senza pagare bolli.
Non si deve allegare alcuna documentazione
salvo il certificato sanitario. Ogni altro dato, sia
anagrafico, sia sulla capacità al maneggio armi,
deve essere autocertificato (art. 15 della L. 12
novembre 2011, n. 183).
Non è necessario indicare quale arma si intende acquistare e da chi; basta indicare la tipologia (fucile a canna liscia o rigata, pistola).
Il nulla osta all’acquisto di armi è richiesto
solo per l’acquisto da parte di soggetti privati;
i soggetti istituzionali (Comune che acquista le
armi per le guardie municipali, Tiro a Segno che
acquista armi per la sezione, non devono munirsi di alcun nulla osta in quanto l’acquisto non
è fatto da una persona fisica, ma dall’Ente. Le
armi verranno poi materialmente consegnate al-
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PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI
la persona legittimata per legge alla loro custodia (Il Presidente della Sezione, il responsabile
dell’armeria comunale, ecc.). Si veda al riguardo
la circolare Min. Int. del 19 luglio 2000.
In troppe questure sono state introdotte
procedure da ritenersi sovrabbondanti, quali, ad
esempio:
– si richiede di indicare in anticipo quali armi si vogliono acquistare e dove e da chi si intendono acquistare; il cittadino ha diritto prima
di ricevere il nulla osta e poi di andarsi a scegliere l’arma, o le armi, dove meglio crede (si
pensi a chi partecipa ad un’asta di armi antiche);
– si richiede di produrre fotocopia della denunzia delle armi che si intendono acquistare
od ereditare; la fotocopia andrà eventualmente
prodotta con la denunzia delle armi, ma nulla
ha a che vedere con il rilascio del nulla osta.
Del tutto discutibili sono poi le prassi, quale quella di rilasciare il nulla osta che autorizza
l’acquisto dell’arma, ma vieta di detenere le munizioni, oppure di autorizzare l’acquisto, «purché
l’arma venga detenuta smontata o in cassaforte». Sono limitazioni assolutamente non previste
dalla legge e assolutamente da non condividersi.
Solo su espressa richiesta delle parti è possibile
introdurre queste limitazioni; ad es. chi eredita
armi è legittimato, secondo un parere ministeriale, a rinunziare alla detenzione di munizioni
e a richiedere il nulla osta anche se non ha la
capacità tecnica.
Ciò che molti dimenticano è che l’arma è un
bene patrimoniale che ha un suo valore patrimoniale in quanto funzioni come arma e che
lo Stato non ha alcun diritto di «espropriare» il
cittadino con provvedimenti amministrativi non
previsti dal sistema. L’invocato art. 9 del T.U.
Leggi di P.S. non è applicabile perché esso non
può servire per cambiare la legge nel caso singolo: il cittadino sano di mente ha un diritto, sia
pure condizionato ad accertamenti di P.S. alla
detenzione di armi, sia per usarle, sia anche per
solo investimento patrimoniale e questo diritto
non può essere compresso imponendogli limitazioni non previste dalla legge; in altre parole
o il questore si inventa un motivo per negare la
detenzione, ma non ha alcun diritto di consentire solo la detenzione dell’arma scarica o disattivata. Inoltre l’art. 9 non consente affatto al
questore di inventarsi per ogni privato misure
limitative: occorre che vi sia un preciso interesse
generale e che la limitazione non sia incompa-
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tibile con lo scopo dell’atto (vedi esempio della
patente di guida; forse che il prefetto potrebbe
rilasciare una patente solo per auto di colore
bianco?).
Si è persino verificato il caso di un cieco che
si è visto rifiutare l’acquisizione di un’arma ereditata con la motivazione che una persona cieca
non può custodire bene le armi! È affermazione
assurda in linea generale perché i ciechi fanno lavori ben più di responsabilità che detenere
un’arma. Se poi in concreto si accerterà che il
cieco non custodisce l’arma bene, allora verrà
denunziato e punito come ogni altro cittadino.
E poi, perché il cieco non potrebbe custodire
l’arma in una cassetta di sicurezza in banca? Ma
proprio non si capisce che differenza faccia che
nella casa in cui una pistola è custodita in una
cassaforte, abiti un cieco o un vedente, con o
senza le relative famiglie. Anche le modalità di
➠ custodia sono indicate genericamente dalla
legge, proprio perché era impossibile stabilire caso per caso, ora per ora, quali fossero le
modalità più indicate, e non può essere certo
il questore ad impartire prescrizioni individuali.
Nel 1976 una circolare, aveva introdotto la
strana procedura per cui chi voleva acquistare
armi in una provincia diversa da quella di residenza, doveva far vidimare il nulla osta anche
dal questore della provincia in cui acquistava
l’arma. Ora, con circolare 29 settembre 2000, si è
riconosciuta l’erroneità della disposizione e si è
confermato che il nulla osta è valido per tutto il
territorio nazionale senza bisogno di alcuna vidimazione e che chi acquista un’arma è autorizzato al suo trasporto presso il luogo in cui intende
denunziarla, senza bisogno di alcuna ulteriore
autorizzazione al trasporto. Il D.L.vo 204/2010
ha ora introdotto l’obbligo di denunzia dell’acquisto entro 72 ore dall’acquisizione dell’arma.
Chi acquista un’arma in un luogo lontano da
quello in cui la denunzierà deve tenerne conto
e, se non perviene in tale luogo entro le 72 ore
dovrà anticipare la denunzia con mezzi informatici. Il nulla osta consente comunque di raggiungere la propria residenza anche oltre le 72 ore.
Nella richiesta di nulla osta per l’acquisto
di armi, può essere inserita anche la richiesta
di autorizzazione ad acquistare munizioni nel
quantitativo massimo consentito (quantitativo
stabilito dalla legge e che non può essere fissato dal questore; vedi ➠ Limiti all’acquisto di
munizioni).
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ACQUISTO DI ARMI
Il nulla osta, per disposizione di legge, ha la
validità di un mese ed è rilasciato in esenzione
da ogni tributo.
Come appena detto, è di tutta evidenza che
il nulla osta autorizza l’acquirente di un’arma
anche a trasportarla dal luogo di acquisto al luogo in cui intende denunziarne la detenzione e
che, normalmente, sarà il luogo di residenza. È
chiaro infatti che il concetto di acquistare implica quello di portarsi a casa l’oggetto acquistato.
Acquisto per corrispondenza
L’art. 17, L. n. 110/1975 ha introdotto nuove
disposizioni stabilendo la regolache le persone
residenti nello Stato e che non siano in possesso
di licenza di fabbricazione o commercio di armi,
non possono comprare o vendere armi comuni
da sparo commissionate per corrispondenza, se
non su licenza del prefetto. Si possono acquistare per corrispondenza armi bianche, ma non armi liberalizzate! Chi spedisce le armi a persona
autorizzata deve darne comunicazione all’ufficio
di P.S., o in mancanza, alla stazione dei carabinieri, del luogo di destinazione.
La norma, al solito, è scritta in modo barocco
ed introduce questa strana ed oscura dicitura di
compravendita di armi commissionate per corrispondenza. In pratica vuol dire che si può spedire un’arma ad una armeria o un fabbricante di
armi, con regolare avviso di trasporto, ma non
si può spedirla ad un privato.
In realtà, come è logico, il legislatore non voleva affatto vietare che si comprassero o vendessero armi facendo trattative per corrispondenza
(il che vieterebbe anche di trattare il prezzo per
telefono!), ma voleva semplicemente vietare lo
scambio materiale di armi per corrispondenza:
le armi possono essere trattate anche a distanza, ma nel momento in cui devono essere consegnate, il legislatore vuole che vi sia certezza
sulla persona che riceve le armi; se l’acquirente
non è un fabbricante o un commerciante o se
egli non si reca personalmente a prelevarle, il
venditore non può spedirgliele se il destinatario
non ha ottenuto una specifica licenza dal prefetto e deve inoltre informare della spedizione
la competente autorità del luogo di destinazione. Ovviamente quest’ultima formalità può essere abbinata a quelle occorrenti per il trasporto
delle armi.
Altrettanto anomala è la dicitura persone residenti nello Stato: il legislatore voleva riferirsi a
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qualsiasi soggetto che si trovi in Italia; chi abita
all’estero e si fa spedire le armi al suo domicilio, può acquistare in Italia armi per corrispondenza, ovviamente con licenza di esportazione.
La soluzione pratica per ovviare al divieto
di effettuare la consegna dell’arma ceduta, tramite armieri. Il venditore dell’arma la affida ad
un armiere ai fini della spedizione e l’armiere la
carica sul proprio registro giornaliero. Poi invia
l’arma all’altro armiere "per la consegna a Tizio"
che è l’acquirente; l’armiere che riceve l’arma
la carica sul proprio registro e poi la consegna
all’acquirente scaricando con data ora la consegna. Nessuno dei due armieri deve compilare il
modello 38. Il venditore dopo la consegna l’armiere provvederà a depositare la denunzia di
cessione indicando i dati del destinatario finale
e indicando che l’arma è stata spedita tramite armiere. Se è l’armiere che cede l’arma ad un privato, egli dovrà fare lo scontrino fiscale e compilare il mod 38 per la questura, con una copia
da spedire con l’arma; in esso indicherà "arma
da consegnare tramite Armeria xxx sita in zzz" la
quale apporrà la data e ora di consegna.
Acquisto di armi da parte di cittadini comunitari
Per il regime previsto per i cittadini extracomunitari si veda la voce ➠ Licenze in materia
di armi a non residenti e a stranieri. Un cittadino comunitario residente o domiciliato in Italia può acquistare armi, ma deve dichiarare se
intende portarle in patria oppure conservarle in
Italia. Se dichiara che intendo conservarle in Italia, le acquista con le stesse regole previste per
un cittadino italiano e le denunzia; non è richiesta una autorizzazione da parte del suo paese
di provenienza, che però deve essere informato
dell’acquisto per vie ufficiali. Il cittadino potrà
inserire l’arma sulla Carta europea ed esportarla
temporaneamente. Se decide di farla uscire definitivamente dall’Italia, deve richiedere la licenza
di esportazione (accordo preventivo in ambito
europeo).
Invece il cittadino comunitario che acquista
un arma per esportarla, oltre al nulla osta, deve
presentare l’accordo preventivo del suo paese
e la richiesta di autorizzazione al trasferimento
dell’arma.
Reati
Chi acquista armi senza essere munito di
nulla osta o di una licenza di porto d’armi è pu-
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PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI
nito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino ad € 129.
Chi viola il divieto di compravendita per
corrispondenza è punito con la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa fino
ad € 154. Stante la formulazione generica della
norma risponderà del reato, in presenza del richiesto dolo, sia il venditore che l’acquirente.
Anche il venditore che omette di dare avviso
della spedizione all’autorità di P.S. del luogo di
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destinazione è punito con la stessa pena, il che
è cosa alquanto anomala (in genere le condotte omissive, che si deve presumere non derivare da dolo, sono punite a titolo di contravvenzione).
Acquisto di armi a Terni - Vedi la voce
Demilitarizzazione – Vedi Parere Ministero
dell’Interno n. 557 del 17 novembre 2004 e art.
13 bis L. 110/1975.
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Estratto - La Tribuna