ACCENSIONI ED ESPLOSIONI PERICOLOSE Disciplina normativa Art. 703 c.p. Art. 57 T.U. di P.S. Art. 6, L. 895/1967 Voci collegate Artifici pirotecnici Impiego degli esplosivi Mortaretti Il T.U. di P.S., all’art. 57, vieta di fare senza licenza esplosioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. L’art. 110 Reg. T.U. di P.S. aggiunge poi che gli spari, le esplosioni e le accensioni in occasione di festività o analoghe riunioni di folla non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni e che è obbligatoria l’assistenza della forza pubblica. Vieta infine lo sparo di ➠ Mortaretti. L’art. 703 c.p. è un po’ più ampio perché, nelle stesse situazioni, vieta di sparare armi da fuoco, di accendere fuochi d’artificio, di lanciare razzi, di innalzare aerostati con fiamme o, in genere, di fare accensioni o esplosioni pericolose. Entrambe le norme sono mal formulate in quanto regolano solamente le esplosioni ed accensioni pericolose in certe situazioni (luogo abitato, ecc.) e quindi lasciano liberi comportamenti altrettanto pericolosi, compiuti in altri luoghi. Si consideri che il lancio di un razzo è pericoloso per chi si trovi vicino ad esso al momento dell’accensione, ma è ben più pericoloso per chi si trovi al termine della sua traiettoria; che un aerostato con bruciatore può provocare incendi più nel luogo di caduta che in quello di partenza; che una mina può provocare la caduta o il rotolamento di massi in punti distanti, e così via. Sulla base della giurisprudenza e della prassi si possono aggiungere le seguenti considerazioni: ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 37 – L’esplosione deve essere di tipo pericoloso; non rientrano perciò nella fattispecie lo sparo di armi giocattolo a salve o l’accensione di artifici pirotecnici non classificati tra le materie esplodenti; per gli artifici delle categorie IV e V occorre di volta in volta accertare se la loro accensione poteva rappresentare un pericolo in base alle specifiche circostanze di tempo e di luogo. La norma si riferisce ad artifici con effetto di scoppio, mine, bombe, ma non agli spari; questi sono trattati a sé e ovviamente la legge si riferisce a spari con proiettili; non ai rumori di sparo che non sono mai stati pericolosi per nessuno e che non possono avere un trattamento diverso da quello di altri rumori analoghi. – Il termine accensione non va inteso come accensione di un fuoco, ma nel senso più ristretto, fatto chiaro dall’art. 703 c.p., di accensione di razzi, aerostati o simili congegni con sostanze infiammabili, in cui l’accensione può provocare esplosioni. – La norma fa espresso riferimento allo sparo di armi da fuoco; non integra perciò il reato in esame lo sparo di un’arma ad aria compressa. Secondo la giurisprudenza troverà applicazione, se del caso, l’art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose in un luogo di pubblico transito. – La legge non regola l’esplosione di mine e l’impiego di esplosivi se non indirettamente per quanto concerne la detenzione, il deposito e il trasporto degli esplosivi, nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro ➠ Fochino. Ciò significa che lo sparo di mine in campagna non richiede una particolare licenza. Ed infatti il cap. V dell’allegato B al Reg. T.U. di P.S., stabilisce espressamente che il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all’art. 57 T.U. di P.S. e 110 del regolamento; prosegue poi stabilendo che per le mine da usarsi al di fuori delle cave o miniere si deve dare un preventivo avviso all’Autorità locale di P.S., che potrà prescrivere le opportune cautele. Il preavviso non è richie- 05/01/16 16:52 PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI sto nei casi in cui si tratti di far esplodere saltuariamente piccole mine a polvere nera in aperta campagna e lontano da strade in genere, case abitate, opifici e simili. – Il divieto di sparare armi da fuoco in un luogo abitato non significa che sia vietato sparare al chiuso in edifici ricompresi in un centro abitato, come dimostrano i numerosi poligoni pubblici e privati esistenti. Il presupposto dell’art. 703 c.p. è sempre la pericolosità della condotta, la possibilità di mettere in pericolo la sicurezza pubblica, il che non si verifica quando gli spari avvengano in luogo idoneo. La nozione di luogo abitato va intesa come luogo in cui vi siano più abitazioni abitate da più persone, sulla base anche di quanto contenuto nell’art. 21 lett. f), L. n. 157/1992 sulla caccia. Non è sufficiente quindi un contadino in un campo o un cercatore di funghi in un bosco per far considerare il luogo abitato, come talvolta si legge in certi verbali di polizia (a dire il vero vi ho anche letto che il luogo era abitato perché vi si trovava . . . lo sparatore!). Ciò risulta evidente ove si consideri che le adiacenze di un luogo abitato non possono prescindere dall’esistenza di un immobile che ne costituisca il punto di riferimento. È appena il caso di rilevare che la licenza richiesta dall’art. 703 c.p. non è quella di porto d’armi, ma una specifica licenza dell’autorità di P.S. – Per quanto concerne lo sparo verso una pubblica via o in direzione di essa, occorre tener presente l’art. 21 lett. f), L. n. 157/1992 sulla caccia che ci dice quali sono, in concreto, i parametri per valutare la pericolosità della condotta (➠ Sparare in campagna). Concludiamo perciò che la regola generale è quindi che con le armi da fuoco si può sparare in ogni luogo, salvo l’esistenza di espressi divieti specifici che impediscano di portare o usare dette armi. Un vero e proprio delitto è previsto dall’art. 6, L. n. 895/1867 per chi esploda colpi di arma da fuoco, faccia scoppiare bombe od ordigni al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto pubblico o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica. La pena comminata è la reclusione da uno ad otto anni. Non pare applicabile l’attenuante del fatto lieve. In rari casi, ove gare di tiro si svolgano in luogo pubblico e con partecipazione di pubbli- ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 38 38 co, potrà sorgere l’obbligo della licenza del sindaco a norma dell’art. 57 T.U. Legge di P.S. Per la detenzione di esplosivi per scopi criminosi si rinvia al capitolo ➠ Detenzione illegale di armi ed esplosivi. Reati La pena stabilita dall’art. 703 c.p. per le accensioni ed esplosioni pericolose è l’ammenda fino ad € 103. Per lo sparo di un’arma da fuoco la pena è triplicata (art. 7, L. n. 895/1967) e quindi è quella dell’ammenda fino ad € 309. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è quella dell’arresto fino ad un mese; se si tratta di sparo di un’arma da fuoco la pena non può essere inferiore a tre mesi d’arresto. Se gli spari o le esplosioni sono fatti al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica, la pena è la reclusione da uno ad otto anni (art. 6, L. n. 895/1967). u Il fabbricare, il vendere, il cedere a qualsiasi titolo, senza la prescritta licenza, ed il detenere bombe carta, sono fatti penalmente rilevanti, ma non perseguibili ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895. Di conseguenza, mentre l’esplosione di bombe carta al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica rientra, ora, nelle previsione dell’art. 6 della legge predetta, la fabbricazione abusiva delle stesse costituisce illecito punibile ai sensi dell’art. 678 c.p. * Cass. I, 31 maggio 1971, n. 65. u Lo sparo in luogo abitato di un fucile ad aria compressa non integra il reato di cui all’art 703 c.p., perché tale fucile, pur dovendosi considerare arma da sparo, ai sensi degli artt. 704, 585 c.p., non è compreso tra le armi da fuoco cui si riferisce il citato art. 703 c.p., né tra le altre previsioni dello stesso disposto di legge. Il fatto integra invece gli estremi del reato previsto dall’art 674 c.p., ponendo in essere, con la espulsione del pallino di piombo mediante la forza dell’aria compressa, il getto di cosa atta ad offendere le persone, e costituendo quel pericolo all’incolumità pubblica, e in particolare all’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni, che la contravvenzione in esame mira a prevenire . * Cass. VI, 2 febbraio 1971, n. 1559. 05/01/16 16:52 39 ACCENSIONI ED ESPLOSIONI PERICOLOSE u Il fatto di lanciare un ordigno esplodente contro la sezione di un partito politico ove siano radunate più persone, anche se si tratti di un comune petardo, integra l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 6 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, e non la contravvenzione di cui all’art. 703 c.p., in quanto la legge speciale non distingue tra comuni petardi ed altri ordigni esplosivi di maggiore potenzialità e, d’altra parte, il fine di incutere timore e di suscitare disordine o tumulti è richiesto dall’art. 6 della legge predetta e non dall’art. 703 c.p. * Cass. I, 15 maggio 1972, n. 2398. u La sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) non è esclusa dalla circostanza che i razzi siano stati lanciati in luogo pubblico (nella specie, campo sportivo) con una pistola giocattolo, permanendo in tal caso il pericolo per la pubblica incolumità alla cui tutela è predisposta la norma citata. * Cass. VI, 7 dicembre 1972, n. 8130. u Qualora mediante il lancio di un petardo s’intenda, oltre che attentare alla incolumità fisica di una persona, compiere nei confronti di questa un gesto di sfida o comunque provocarle fastidio, sono applicabili all’agente le sanzioni previste dagli artt. 660 e 703 c.p., che tutelano distinti beni giuridici. * Cass. VI, 22 settembre 1973, n. 6230. u Ai fini della sussistenza del reato di cui all’ultima parte dell’art. 703 c.p. per adunanza o concorso di persone va inteso non già la presenza di più persone che sia normale rispetto al centro abitato o alla via in cui si verificano le accensioni o le esplosioni pericolose, ma è necessario un afflusso particolarmente elevato di persone in rapporto all’ampiezza del luogo. * Cass. IV, 9 luglio 1974, n. 4814. u Il delitto previsto dall’art. 6 L. 2 ottobre 1967 n. 895 si distingue dalla contravvenzione di cui all’art. 703 c.p., allorché vi sia coincidenza dell’elemento materiale tra le due fattispecie (come nello scoppio di materiale esplodente) in base all’elemento soggettivo. Infatti, nella contravvenzione è richiesta la semplice volontarietà cosciente del fatto, mentre per il delitto è necessario il dolo specifico, consistente nel fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica. (Fattispecie in cui i ricorrenti si erano lamentati che la corte di merito li aveva condannati quali responsabili dal delitto previsto dalla legge citata per aver fatto esplodere ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 39 ottocento grammi di esplosivo avanti ad una concessionaria Lancia ed alla sede di una organizzazione sindacale). * Cass. I, 12 novembre 1980, n. 11872. u Non è configurabile il reato di cui all’art. 703 c.p. nel fatto di esplodere dei colpi con un’arma giocattolo (1). * Cass. I, 9 settembre 1994, n. 11188. (1) Massima più corretta della 8130/72; se l’arma è giocattolo e di libera vendita si deve presumere che sia stata esclusa la pericolosità anche del piccolo artificio che lo strumento può lanciare. u L’ipotesi sanzionata dall’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) integra un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione compromettano l’incolumità delle persone. Da tanto consegue che, poiché anche l’esplosione di un comune petardo a distanza ravvicinata da persone può essere lesivo delle persone stesse, il semplice riferimento a siffatto tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato. * Cass. I, 10 febbraio 1995, n. 1321. u La disposizione di cui all’art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare da distanza inferiore ai centocinquanta metri con armi ad anima liscia (o da distanza corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose), in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo di arma; con la conseguenza che, in virtù del principio di specialità sancito dall’art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, nell’ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21 lett. f), è applicabile solo quest’ultima disposizione. * Cass. II, 8 giugno 1995, n. 6708. u La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 05/01/16 16:52 PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.) (2). * Cass. I, 1 marzo 2012, n. 14526. (2) Massima senz’altro errata e che non ha compreso la differenza fra luogo abitato e casa di abitazione. ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 40 40 Accessorio di arma. – vedi la voce Parte di arma. Accordo di Schengen. – vedi la voce Normativa europea. Accordo preventivo. – vedi la voce Esportazione di armi. 05/01/16 16:52 ACQUISTO DI ARMI Disciplina normativa Art. 11, 35 T.U. di P.S. Art. 17, L. n. 110/1975 Circolare 19 luglio 2000 sul TSN Circolare 29 settembre 2000 su vidimazione, nulla osta e competenza al rilascio Circolare Min. Int. 5 maggio 2003 Circolare Min. Int. 9 maggio 2003 DL.vo 204/2010, artt. 3 e 6 DL.vo 121/2013 Voci collegate Carta europea Denunzia di armi Erede di armi Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia Il T.U. di P.S. del 1931 consentiva di cedere armi a qualunque persona identificata mediante un valido documento d’identità, purché non si trattasse di persona non sana di mente o di persona di minore età. Nel 1956 la legge veniva cambiata mediante modifica dell’art. 35 del T.U. di P.S. Questo, nel nuovo testo, stabilisce che le armi proprie (armi bianche o armi da sparo, sia antiche che moderne) possono essere cedute solo a persone titolari di una licenza di porto d’armi oppure munite di un apposito nulla osta. Un particolare regime vige per i ➠ collezionisti di armi antiche. Ricordo che la licenza di porto di arma corta ha validità annuale, anche se il libretto rilasciato inizialmente ha validità di sei anni; perciò mentre la licenza di caccia è valida sei anni al fine di acquistare armi e munizioni, anche se non si sono pagate le tasse annuali, la licenza di porto di pistola non è valida a tal fine se non è stata rinnovata per l’anno in corso. Il D. L.vo 204/2010, art. 3, ha inserito alcune novità, come la comunicazione dell’acquisto ai conviventi, che però attendono un regolamento di esecuzione. Inoltre ha introdotto l’obbligo di ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 41 presentare un certificato di idoneità psicofisica per chiunque acquisti armi, certificato da rinnovare ogni sei anni. Chi è titolare di una licenza di porto d’armi conseguita in base a tale certificato, non deve ovviamente rinnovarlo se non sei anni dopo la scadenza della licenza. Ciò comporta che chi ha licenza di caccia o tiro a volo e non la rinnova allo scadere dei sei anni di validità, deve comunque ripresentare il certificato per continuare a detenere le proprie armi. Il decreto è discutibile là dove stabilisce che per detenere armi occorre avere anche l’idoneità fisica; le armi non vengono solo detenute per usarle, ma anche per studio, collezionismo, motivi affettivi ed è illegittimo richiedere l’idoneità fisica o l’abilità al maneggio armi a chi non intende usarle e, magari, espressamente rinunzia a detenere le relative munizioni. Ciò è tanto vero che l’abilità al maneggio armi non è richiesta per collezionare armi (il collezionista non può detenere le munizioni). La norma, inserita nel decreto di recepimento della Direttiva Europea, voleva riferirsi ovviamente solo all’acquisto e detenzioni di armi comuni da fuoco. Sciaguratamente il legislatore ha scritto genericamente "armi" così che molti hanno creduto che si riferisse a tutte le armi, comprese quelle bianche e antiche! A ciò ha cercato di porre rimedio l’ art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 121/2013 il quale precisa che il certificato occorre solo per le armi da fuoco. Ma anche in questo caso si sono sbagliati e si sono dimenticati che ci sono anche le armi da fuoco antiche per le quali è assurdo supporre una pericolosità, tanto che le armi ad avancarica moderne sono di libera vendita. Nel nostro ordinamento ogni cittadino ha diritto di acquistare e detenere armi purché non vi ostino sue situazioni soggettive. Il nulla osta all’acquisto non potrebbe, a stretto rigore, essere qualificato come un’autorizzazione. Sta di fatto però che l’art. 11 T.U. di P.S., che è del tutto ovvio applicare anche al nulla osta, parla di 05/01/16 16:52 PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI requisiti per le autorizzazioni di polizia e che l’art. 8, L. n. 575/1965 espressamente qualifica il nulla osta come licenza per la detenzione di armi. Anche ai fini dell’applicazione della normativa europea, è del tutto pacifico che il regime giuridico adottato dal nostro paese è quello dell’autorizzazione preventiva. Si può quindi concludere che nella sostanza si acquistano o detengono armi in quanto autorizzati per legge o per specifico nulla osta. I requisiti soggettivi sono: – essere maggiorenni (o, in teoria, minorenne emancipato); i minorenni non possono acquistare armi e non possono ottenere licenze di porto o di trasporto di armi, neppure per uso di caccia o di sport; – essere sani di mente. Abbiamo appena parlato del certificato medico richiesto per acquistare e detenere armi e che dovrà essere regolato da un nuovo decreto del Ministro della salute, come disposto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 . Il certificato viene rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (deve essere rilasciato nel loro ufficio presso il corpo ove operano ma non necessariamente un ospedale militare; in linea di massima non verrà più rilasciato ai civili), dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché alla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. Con circolare 29 aprile 2015 il Ministero ha affermato che il certificato deve essere munito di bollo. La questione è molto dubbia; è necessario stabilire se l’esenzione da ogni tassa e tributo previsto per il rilascio del nulla osta si estenda anche al certificato medico per ottenere il nulla osta e perché non si debba applicare la Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, del 20 maggio 2003, che, giustamente, aveva concluso per l’esenzione richiamando il n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 il quale esenta dal bollo gli atti che accedono a un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza. ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 42 42 La stessa circolare, sorprendentemente, stabilisce che anche gli appartenenti ai corpi armati di polizia devono presentare il suddetto certificato medico! Dalle nuove norme di legge non si ricava che le persone che detengono e portano armi per la loro ➠ qualità permanente sono esentati dalla presentazione del certificato. In base a queste novità si dovrebbe concludere che non è più richiesto il certificato medico per l’acquisto di armi bianche; è anche lapalissiano che non ci vuole la capacità tecnica per il maneggi di armi da sparo! – non possono acquistare armi gli interdetti; la situazione degli inabilitati deve essere valutata caso per caso ma, in linea generale, essi possono acquistare e portare armi; – essere immuni da condanne per particolari reati; non può acquistare armi chi è stato condannato per delitto non colposo alla pena della reclusione superiore a tre anni; può essere rifiutato il nulla osta a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza o resistenza all’autorità. Non si tiene conto dei precedenti penali sopra indicati, per chi è stato riabilitato (art. 11, T.U. di P.S.). Si badi che l’art. 9, L. n. 110/1975, che ha ampliato i requisiti necessari per quasi tutte le autorizzazioni in materia di armi, non ha fatto cenno del nulla osta all’acquisto, o ritenendo che non si trattasse di un’autorizzazione (ma allora non dovrebbero essere richiesti neppure i requisiti di cui all’art. 11) oppure ritenendo il solo acquisto essere fatto di minor importanza per la sicurezza pubblica; – non essere sottoposti a misura di sicurezza personale; – aver adempiuto agli obblighi circa l’istruzione obbligatoria dei figli (art. 12, T.U. di P.S.); – non aver rifiutato il servizio militare come ➠ obiettori di coscienza (L. n. 230/1998); costoro possono però acquistare armi bianche, armi antiche, repliche di armi ad avancarica e armi ad aria compressa o lanciarazzi; – non essere indiziato di appartenere ad associazioni mafiose (art. 8, L. n. 575/1965). Il legislatore si è dimenticato di vietare espressamente la detenzione di armi a chi è sottoposto a misura di prevenzione; soccorre co- 05/01/16 16:52 43 ACQUISTO DI ARMI munque l’art. 39 T.U. di P.S. che consente di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Circa la necessità di essere idonei al maneggio di armi si veda la voce ➠ capacità tecnica. Il possesso di questi requisiti è dimostrato con certezza dal fatto di essere titolari di una licenza di porto d’armi per difesa, per caccia o per il tiro a volo e perciò chi è in possesso di una di queste licenze non ha bisogno del nulla osta. Ovviamente non hanno bisogno del nulla osta neppure coloro che sono in possesso di licenze di maggior peso, che autorizzano di per sé a ricevere in consegna armi, come i fabbricanti, i commercianti e i riparatori di armi. Poiché il possesso del documento dimostra di per sé la sussistenza dei requisiti soggettivi, è indifferente che il soggetto abbia o meno pagato le tasse di concessione governativa previste per il rinnovo automatico della licenza a validità pluriennale. Il pagamento della tassa è richiesto affinché il documento sia valido per lo scopo specifico per cui è stato rilasciato e non quando serve per documentare altre qualità personali (il passaporto, ad esempio, deve essere bollato per essere valido per l’espatrio, ma anche non bollato è valido come documento di identità e per dimostrare che non ci si trova in condizioni ostative all’espatrio). Si consideri infine che licenza di caccia per cui non siano state pagate le tasse venatorie o di concessione governativa, consente di cacciare all’estero e di esportare armi e che rimane titolo del tutto identico alla licenza di porto di fucile per il tiro a volo che è del tutto gratuita e che la legge assorbe nella licenza di caccia quando coesistano. Evidente che se non si pagano le tasse, la licenza di tiro a volo assorbita in quella per la caccia, riacquista la sua autonomia e il suo valore di titolo abilitativo. Purtroppo questo fatto lapalissiano non viene recepito dal Ministero. Si veda anche la voce ➠ licenza di porto di fucile. Neppure hanno bisogno del nulla osta le ➠ persone autorizzate a portare armi in ragione della loro qualità permanente: il loro tesserino personale, da cui risulta la loro qualità, è documento sufficiente. Ciò vale però solo per i soggetti di cui al primo comma dell’art. 73 Reg. T.U. di P.S. I soggetti elencati ai commi successivi sono legittimati a portare armi solo in conformità ai regolamenti di corpo e ben potrebbe succedere che siano state loro ritirate le armi, ad esem- ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 43 pio per malattia mentale, così che il possesso del tesserino di agente di P.S. non dimostra con certezza il possesso dei requisiti richiesti. In base al D.L.vo 204/2010 il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi nonché quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma, devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati da un regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento, ancora da emanare. Questa disposizione è puramente vessatoria e burocratica, del tutto inutile sul piano pratico e giustamente il ministero ha lasciato cadere nel nulla il regolamento. Nulla osta all’acquisto Il nulla osta all’acquisto di armi e materie esplodenti deve essere richiesto al Questore del luogo di residenza. La richiesta, per disposizione di legge va fatta in carta libera. Con circolare Min. Int. 5 maggio 2003, che recepisce una disposizione del ministero delle Finanze, era stato ritenuto che l’esenzione dal bollo prevista dall’art. 35 T.U. di P.S. fosse stata abolita in sede di riforma dell’imposta di bollo; la tesi era molto discutibile, ma sta di fatto che per ottenere il nulla osta veniva reintrodotto l’obbligo di pagare il bollo sulla domanda e il bollo sul nulla osta. Il D.L.vo 204/2010, art. 3 ha ripristinato la gratuità del nulla osta per cui dal 1° luglio 2011 si può richiedere ed ottenere senza pagare bolli. Non si deve allegare alcuna documentazione salvo il certificato sanitario. Ogni altro dato, sia anagrafico, sia sulla capacità al maneggio armi, deve essere autocertificato (art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183). Non è necessario indicare quale arma si intende acquistare e da chi; basta indicare la tipologia (fucile a canna liscia o rigata, pistola). Il nulla osta all’acquisto di armi è richiesto solo per l’acquisto da parte di soggetti privati; i soggetti istituzionali (Comune che acquista le armi per le guardie municipali, Tiro a Segno che acquista armi per la sezione, non devono munirsi di alcun nulla osta in quanto l’acquisto non è fatto da una persona fisica, ma dall’Ente. Le armi verranno poi materialmente consegnate al- 05/01/16 16:52 PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI la persona legittimata per legge alla loro custodia (Il Presidente della Sezione, il responsabile dell’armeria comunale, ecc.). Si veda al riguardo la circolare Min. Int. del 19 luglio 2000. In troppe questure sono state introdotte procedure da ritenersi sovrabbondanti, quali, ad esempio: – si richiede di indicare in anticipo quali armi si vogliono acquistare e dove e da chi si intendono acquistare; il cittadino ha diritto prima di ricevere il nulla osta e poi di andarsi a scegliere l’arma, o le armi, dove meglio crede (si pensi a chi partecipa ad un’asta di armi antiche); – si richiede di produrre fotocopia della denunzia delle armi che si intendono acquistare od ereditare; la fotocopia andrà eventualmente prodotta con la denunzia delle armi, ma nulla ha a che vedere con il rilascio del nulla osta. Del tutto discutibili sono poi le prassi, quale quella di rilasciare il nulla osta che autorizza l’acquisto dell’arma, ma vieta di detenere le munizioni, oppure di autorizzare l’acquisto, «purché l’arma venga detenuta smontata o in cassaforte». Sono limitazioni assolutamente non previste dalla legge e assolutamente da non condividersi. Solo su espressa richiesta delle parti è possibile introdurre queste limitazioni; ad es. chi eredita armi è legittimato, secondo un parere ministeriale, a rinunziare alla detenzione di munizioni e a richiedere il nulla osta anche se non ha la capacità tecnica. Ciò che molti dimenticano è che l’arma è un bene patrimoniale che ha un suo valore patrimoniale in quanto funzioni come arma e che lo Stato non ha alcun diritto di «espropriare» il cittadino con provvedimenti amministrativi non previsti dal sistema. L’invocato art. 9 del T.U. Leggi di P.S. non è applicabile perché esso non può servire per cambiare la legge nel caso singolo: il cittadino sano di mente ha un diritto, sia pure condizionato ad accertamenti di P.S. alla detenzione di armi, sia per usarle, sia anche per solo investimento patrimoniale e questo diritto non può essere compresso imponendogli limitazioni non previste dalla legge; in altre parole o il questore si inventa un motivo per negare la detenzione, ma non ha alcun diritto di consentire solo la detenzione dell’arma scarica o disattivata. Inoltre l’art. 9 non consente affatto al questore di inventarsi per ogni privato misure limitative: occorre che vi sia un preciso interesse generale e che la limitazione non sia incompa- ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 44 44 tibile con lo scopo dell’atto (vedi esempio della patente di guida; forse che il prefetto potrebbe rilasciare una patente solo per auto di colore bianco?). Si è persino verificato il caso di un cieco che si è visto rifiutare l’acquisizione di un’arma ereditata con la motivazione che una persona cieca non può custodire bene le armi! È affermazione assurda in linea generale perché i ciechi fanno lavori ben più di responsabilità che detenere un’arma. Se poi in concreto si accerterà che il cieco non custodisce l’arma bene, allora verrà denunziato e punito come ogni altro cittadino. E poi, perché il cieco non potrebbe custodire l’arma in una cassetta di sicurezza in banca? Ma proprio non si capisce che differenza faccia che nella casa in cui una pistola è custodita in una cassaforte, abiti un cieco o un vedente, con o senza le relative famiglie. Anche le modalità di ➠ custodia sono indicate genericamente dalla legge, proprio perché era impossibile stabilire caso per caso, ora per ora, quali fossero le modalità più indicate, e non può essere certo il questore ad impartire prescrizioni individuali. Nel 1976 una circolare, aveva introdotto la strana procedura per cui chi voleva acquistare armi in una provincia diversa da quella di residenza, doveva far vidimare il nulla osta anche dal questore della provincia in cui acquistava l’arma. Ora, con circolare 29 settembre 2000, si è riconosciuta l’erroneità della disposizione e si è confermato che il nulla osta è valido per tutto il territorio nazionale senza bisogno di alcuna vidimazione e che chi acquista un’arma è autorizzato al suo trasporto presso il luogo in cui intende denunziarla, senza bisogno di alcuna ulteriore autorizzazione al trasporto. Il D.L.vo 204/2010 ha ora introdotto l’obbligo di denunzia dell’acquisto entro 72 ore dall’acquisizione dell’arma. Chi acquista un’arma in un luogo lontano da quello in cui la denunzierà deve tenerne conto e, se non perviene in tale luogo entro le 72 ore dovrà anticipare la denunzia con mezzi informatici. Il nulla osta consente comunque di raggiungere la propria residenza anche oltre le 72 ore. Nella richiesta di nulla osta per l’acquisto di armi, può essere inserita anche la richiesta di autorizzazione ad acquistare munizioni nel quantitativo massimo consentito (quantitativo stabilito dalla legge e che non può essere fissato dal questore; vedi ➠ Limiti all’acquisto di munizioni). 05/01/16 16:52 45 ACQUISTO DI ARMI Il nulla osta, per disposizione di legge, ha la validità di un mese ed è rilasciato in esenzione da ogni tributo. Come appena detto, è di tutta evidenza che il nulla osta autorizza l’acquirente di un’arma anche a trasportarla dal luogo di acquisto al luogo in cui intende denunziarne la detenzione e che, normalmente, sarà il luogo di residenza. È chiaro infatti che il concetto di acquistare implica quello di portarsi a casa l’oggetto acquistato. Acquisto per corrispondenza L’art. 17, L. n. 110/1975 ha introdotto nuove disposizioni stabilendo la regolache le persone residenti nello Stato e che non siano in possesso di licenza di fabbricazione o commercio di armi, non possono comprare o vendere armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, se non su licenza del prefetto. Si possono acquistare per corrispondenza armi bianche, ma non armi liberalizzate! Chi spedisce le armi a persona autorizzata deve darne comunicazione all’ufficio di P.S., o in mancanza, alla stazione dei carabinieri, del luogo di destinazione. La norma, al solito, è scritta in modo barocco ed introduce questa strana ed oscura dicitura di compravendita di armi commissionate per corrispondenza. In pratica vuol dire che si può spedire un’arma ad una armeria o un fabbricante di armi, con regolare avviso di trasporto, ma non si può spedirla ad un privato. In realtà, come è logico, il legislatore non voleva affatto vietare che si comprassero o vendessero armi facendo trattative per corrispondenza (il che vieterebbe anche di trattare il prezzo per telefono!), ma voleva semplicemente vietare lo scambio materiale di armi per corrispondenza: le armi possono essere trattate anche a distanza, ma nel momento in cui devono essere consegnate, il legislatore vuole che vi sia certezza sulla persona che riceve le armi; se l’acquirente non è un fabbricante o un commerciante o se egli non si reca personalmente a prelevarle, il venditore non può spedirgliele se il destinatario non ha ottenuto una specifica licenza dal prefetto e deve inoltre informare della spedizione la competente autorità del luogo di destinazione. Ovviamente quest’ultima formalità può essere abbinata a quelle occorrenti per il trasporto delle armi. Altrettanto anomala è la dicitura persone residenti nello Stato: il legislatore voleva riferirsi a ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 45 qualsiasi soggetto che si trovi in Italia; chi abita all’estero e si fa spedire le armi al suo domicilio, può acquistare in Italia armi per corrispondenza, ovviamente con licenza di esportazione. La soluzione pratica per ovviare al divieto di effettuare la consegna dell’arma ceduta, tramite armieri. Il venditore dell’arma la affida ad un armiere ai fini della spedizione e l’armiere la carica sul proprio registro giornaliero. Poi invia l’arma all’altro armiere "per la consegna a Tizio" che è l’acquirente; l’armiere che riceve l’arma la carica sul proprio registro e poi la consegna all’acquirente scaricando con data ora la consegna. Nessuno dei due armieri deve compilare il modello 38. Il venditore dopo la consegna l’armiere provvederà a depositare la denunzia di cessione indicando i dati del destinatario finale e indicando che l’arma è stata spedita tramite armiere. Se è l’armiere che cede l’arma ad un privato, egli dovrà fare lo scontrino fiscale e compilare il mod 38 per la questura, con una copia da spedire con l’arma; in esso indicherà "arma da consegnare tramite Armeria xxx sita in zzz" la quale apporrà la data e ora di consegna. Acquisto di armi da parte di cittadini comunitari Per il regime previsto per i cittadini extracomunitari si veda la voce ➠ Licenze in materia di armi a non residenti e a stranieri. Un cittadino comunitario residente o domiciliato in Italia può acquistare armi, ma deve dichiarare se intende portarle in patria oppure conservarle in Italia. Se dichiara che intendo conservarle in Italia, le acquista con le stesse regole previste per un cittadino italiano e le denunzia; non è richiesta una autorizzazione da parte del suo paese di provenienza, che però deve essere informato dell’acquisto per vie ufficiali. Il cittadino potrà inserire l’arma sulla Carta europea ed esportarla temporaneamente. Se decide di farla uscire definitivamente dall’Italia, deve richiedere la licenza di esportazione (accordo preventivo in ambito europeo). Invece il cittadino comunitario che acquista un arma per esportarla, oltre al nulla osta, deve presentare l’accordo preventivo del suo paese e la richiesta di autorizzazione al trasferimento dell’arma. Reati Chi acquista armi senza essere munito di nulla osta o di una licenza di porto d’armi è pu- 05/01/16 16:52 PARTE I: ENCICLOPEDIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI nito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino ad € 129. Chi viola il divieto di compravendita per corrispondenza è punito con la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa fino ad € 154. Stante la formulazione generica della norma risponderà del reato, in presenza del richiesto dolo, sia il venditore che l’acquirente. Anche il venditore che omette di dare avviso della spedizione all’autorità di P.S. del luogo di ILL_842_CodiceDelleArmi_2015_1.indb 46 46 destinazione è punito con la stessa pena, il che è cosa alquanto anomala (in genere le condotte omissive, che si deve presumere non derivare da dolo, sono punite a titolo di contravvenzione). Acquisto di armi a Terni - Vedi la voce Demilitarizzazione – Vedi Parere Ministero dell’Interno n. 557 del 17 novembre 2004 e art. 13 bis L. 110/1975. 05/01/16 16:52