Data
12 Luglio 2013
Protocollo: 239/13/GG/cm
Servizio: Politiche Industria Contrattazione
Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione
Oggetto: Proposta di parere Camera sul Decreto Fare.
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A tutte le strutture UIL CIRCOLARE N. 62 LORO SEDI Giovedì 11 luglio scorso la Commissione Lavoro della Camera ha approvato il parere relativo al Decreto Legge 69/2013 (Decreto Fare) che alleghiamo. Il DL tra le diverse disposizioni prevede, agli artt. 32 e 35, importanti modifiche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in merito alle quali abbiamo espresso valutazioni critiche sia come UIL che unitariamente (vedi circolare n. 51 del 24 giugno 2013 e circolare n. 60 del 5 luglio 2013 e relativi allegati). Pur ribadendo la nostra posizione di dissenso a iniziative legislative che affrontino il tema della semplificazione al di fuori di un quadro di misure in grado di garantire la piena attuazione e il miglioramento delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle condizioni di lavoro, valutiamo positivamente il contributo della Commissione Lavoro della Camera che – di fronte alla impossibilità di vedere approvato lo stralcio degli articoli 32 e 35 dal dispositivo ‐ con le proprie proposte ha indiscutibilmente migliorato il testo originario. Significativo in merito il ruolo del relatore Onorevole Antonio Boccuzzi e del Presidente Onorevole Cesare Damiano con i quali abbiamo nei giorni scorsi avuto scambi fruttuosi in merito ai contenuti delle disposizioni in oggetto. L’iter del provvedimento prevede, nei prossimo giorni, il voto delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali quindi dell’aula della Camera, per passare successivamente alla approvazione del Senato. Augurandoci che il testo mantenga gli elementi qualificanti che sono stati inseriti, il nostro impegno proseguirà nelle fasi di consultazione successive, al momento della emanazione dei numerosi decreti attuativi previsti. Fraterni saluti. IL SEGRETARIO CONFEDERALE (Paolo Carcassi) All/1 DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo)
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 (C. 1248);
preso atto che il decreto-legge in esame, collocandosi nell’ambito di un preciso quadro di
riferimento normativo europeo, identificabile con le raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro
del semestre europeo 2013, si pone l’obiettivo di dettare disposizioni di semplificazione e di
rilancio del sistema socio-economico;
verificate le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano in
particolare le semplificazioni in materia di lavoro e in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
valutate positivamente le finalità politiche e programmatiche dell’intervento di urgenza del
Governo, che reca talune apprezzabili misure semplificative;
rilevato, tuttavia, che, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
molte delle disposizioni introdotte rischiano di generare un contesto peggiorativo;
preso atto, infatti, che il provvedimento in esame contiene diversi punti positivi, ma anche
numerosi elementi di criticità, senza considerare che in esso mancano alcune norme importanti,
anche per le aziende, come, ad esempio, quelle sulla formazione nelle scuole, con riduzioni di oneri
per le aziende che assumono post-diplomati o laureati, ovvero quelle per rendere definitivo il
libretto formativo;
ricordato che la XI Commissione sta valutando l’opportunità dell’avvio di una specifica
indagine conoscitiva, da svolgere congiuntamente alla XII Commissione, sul monitoraggio dello
stato di attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, al fine di comprendere quali siano gli interventi effettivamente necessari per la
manutenzione della relativa normativa;
ritenuto, nel frattempo, opportuno prospettare alcune modifiche e integrazioni del testo,
dirette a migliorarne la coerenza, conciliando al meglio le esigenze di semplificazione con quelle di
tutela della sicurezza dei lavoratori,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 31, comma 5, le parole: “ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione”
siano sostituite dalle seguenti: “è rilasciato mediante strumenti informatici immediatamente all’atto
della richiesta e ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio”;
2) all’articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3, primo periodo, le parole: “a basso
rischio infortunistico” siano sostituite dalle seguenti: “a basso rischio di infortuni e malattie
professionali”, dopo le parole: “con riferimento” sia aggiunta la parola: “sia”, dopo la parola:
“committente” siano aggiunte le parole: “sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi” e le parole: “, tipiche di un preposto” siano sostituite dalle seguenti: “adeguate e
specifiche in relazione all’incarico conferito”; al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo
periodo sia, altresì, inserito il seguente: “A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale”;
3) al medesimo articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3-bis, primo periodo, le
parole: “dieci uomini-giorno” siano sostituite dalle seguenti: “cinque uomini-giorno”, dopo le
parole: “comportino rischi derivanti” siano aggiunte le seguenti: “dal rischio incendio alto, di cui al
decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo
svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 177, o”, dopo la parola: “cancerogeni” siano aggiunte le seguenti: “, mutageni,
amianto”;
4) all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 6-ter, al primo periodo, le
parole: “sentita la Commissione” siano sostituite dalle seguenti: “sulla base delle indicazioni della
Commissione” e le parole: “settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL” siano sostituite dalle
seguenti: “settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di
settore e specifiche della singola azienda”; al medesimo capoverso comma 6-ter, al secondo
periodo, la parola: “attestare” sia sostituita dalla seguente: “dimostrare” e, all’ultimo periodo, le
parole: “dell’articolo 26” siano sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 29”;
5) all’articolo 32, comma 1, lettere c) e d), anche al fine di limitare i rischi di abusi o raggiri
nell’ambito dei percorsi formativi, che possono causare rilievi e sanzioni penali a carico dei datori
di lavoro che si affidano a soggetti formatori inadeguati, sia aggiunto, in fondo a entrambi i relativi
capoversi, il seguente periodo: “Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per
mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo
6”; si assicuri, inoltre, che tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli
allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e
sicurezza sul lavoro, anche per ridurre o eliminare a carico delle aziende che li assumono o attivano
percorsi di stage o tirocinio, i costi e la non ripetitività degli obblighi formativi, ove conformi;
infine, dopo le parole: “enti bilaterali” e dopo le parole: “associazioni sindacali dei datori di lavoro
o dei lavoratori”, ovunque ricorrano, si aggiungano le seguenti: “comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale”;
6) all’articolo 32, comma 1, lettera h), premessa l’esigenza che, in luogo del “parere della”
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ovunque esso ricorra, sia inserita la “previa intesa in sede di” Conferenza sui decreti
ministeriali previsti e che, su detti decreti, sia anche sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, si raccomanda altresì che alla rubrica del relativo capoverso le
parole: “temporanei e mobili” siano sostituite dalle seguenti: “temporanei o mobili” e che, dopo le
parole: “dei trasporti”, siano inserite le seguenti: “e con il Ministro della salute”;
7) attesa l’esigenza che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni
pubbliche per l’assegnazione di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle
retribuzioni del personale e i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al medesimo articolo 32, siano inseriti, in fine, i
seguenti commi:
“7-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: «3-bis. Il prezzo
più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;
7-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è
abrogata”;
8) considerato che l’aggiunta di un nuovo comma 13-bis all’articolo 3 del decreto legislativo n. 81
del 2008 può presentare rischi in relazione al possibile arretramento dei livelli di tutela nei confronti
di lavoratori non inseriti stabilmente nelle organizzazioni di lavoro e che, per converso, una parte
delle semplificazioni ivi ipotizzate sembra già assicurata dalla nuova formulazione dell’articolo 32
del decreto-legge in esame, sia soppresso l’articolo 35;
e con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 32, comma 6, lettera b), il capoverso di cui al numero 1) andrebbe sostituito da
una disposizione del seguente tenore: “L’INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica
sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del
lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di
Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di
quelli con prognosi superiore a trenta giorni”;
b) più in generale, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 6, lettera a), e
comma 7, che mirano a semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli
infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, si evidenzia come tali norme possano comportare
possibili ripercussioni in tema di accertamento di reati o violazioni di leggi concernenti la sicurezza
sul lavoro;
c) considerato che il comma 5 dell’articolo 58 riduce in misura significativa la spesa per i
servizi esternalizzati nelle scuole, fissando, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a
decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di detti servizi (nel cui
ambito assumono un rilievo quantitativo soprattutto i servizi di pulizia, di norma affidati a società
che utilizzano personale con contratti di lavoro a tempo determinato), si segnala come tale
disposizione rischi di creare ulteriori problemi a enti e istituzioni già gravemente penalizzati dagli
ultimi interventi in tema di contenimento delle spese pubbliche, oltre che, in particolare, ai
lavoratori impiegati dalle società che erogano i predetti servizi;
d) occorre, infine, individuare una soluzione definitiva per la validità delle certificazioni di cui
alla legge n. 257 del 1992, che ha previsto il riconoscimento di benefici previdenziali ai lavoratori
esposti all’amianto, in modo da assicurare a quei lavoratori che hanno i relativi provvedimenti di
riconoscimento in sospeso – molti dei quali da lungo tempo in attesa di una risposta – il diritto a
fruire finalmente di tali benefici, secondo quanto ormai riconosciuto dagli stessi enti previdenziali
competenti.
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