Dicembre 2013 SERVIZIO TECNICO INFORMATIVO D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 IL "DECRETO DEL FARE": TUTTE LE NOVITA' Premessa La legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modificazioni del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del fare"), tra le molteplici direttrici di intervento, incide anche sulla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. La cornice generale di riferimento del provvedimento è, peraltro, costituita dalle Raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013. Il provvedimento è suddiviso in tre Titoli recanti, rispettivamente, misure per la crescita; misure in materia di semplificazione e misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile. Il c.d. "Decreto del fare" reca, per quanto qui d'interesse, disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative (Titolo II) che rispondono alla raccomandazione di «semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese». Il Capo I («Misure per la semplificazione amministrativa») dedica alla materia della sicurezza sul lavoro, anzitutto, l'art. 31 che introduce disposizioni di semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'art. 32, poi, introduce numerosi interventi al fine di semplificare adempimenti formali in materia di lavoro. Il successivo art. 35 prevede, poi, l'individuazione di procedure semplificate che consentano l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle 50 giornate di lavoro nel corso dell'anno solare, in maniera tale da tenere conto degli obblighi assolti da uno o più datori di lavoro nei confronti dello medesimo lavoratore nel corso dell'anno solare. L'art. 42, ancora, contiene una serie di misure finalizzate a garantire l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure burocratiche, ormai ritenute obsolete, che incidono negativamente sugli oneri a carico dei cittadini e degli operatori sanitari, come pure sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte. Restano fermi, tuttavia, gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Infine, sono state introdotte modifiche in tema (art. 45-bis) di abilitazione all'uso di macchine agricole, intervento sull'art. 73 del DLgs. n. 81/2008. In sintesi, le principali novità. Le semplificazioni concernono il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), vari adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni, la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità e, infine, la previsione di procedure semplificate ai fini dell'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle 50 giornate di lavoro nel corso dell'anno solare. In particolare, l'art. 32 è stato consistentemente modificato nel corso dell'esame parlamentare, con: a) l'estensione della disciplina speciale in materia di sicurezza sul lavoro relativa al volontariato, alle associazioni di promozione sociale e al servizio civile; b) l'introduzione di ulteriori garanzie ai fini dell'individuazione di un «incaricato per la sicurezza» in sostituzione della redazione del Documento di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nei settori a basso rischio infortunistico (con riduzione a 5 uomini- giorno del limite al di sopra del quale il documento va comunque redatto); c) la previsione di criteri più rigorosi per l'individuazione dei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali; d) la semplificazione delle procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro; e)l'estensione dell'ambito applicativo, con specifiche garanzie, delle disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili; f) la semplificazione delle procedure di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte dell'INAIL; g) l'esclusione delle spese relative al costo del personale nella determinazione del prezzo più basso negli appalti pubblici. Nei successivi paragrafi si procederà ad una sintesi delle singole modifiche normative, rinviando per maggiori approfondimenti ai singoli contributi autorali. Le semplificazioni per la sicurezza sul lavoro dei volontari ed equiparati Procedendo nell'esame delle novità, seguendo un criterio sistematico, viene anzitutto in rilievo l'art. 32 del D.L. n. 69/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98/ 2013, che apporta una rilevante novità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non prevista nel testo originario del decreto legge. La disposizione sostituisce l'art. 3, comma 12-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (v. Tabella 1), in base al quale sono equiparati ai lavoratori autonomi: a) i volontari di cui alla legge n. 266/1991 (c.d. "legge quadro sul volontariato"); b) i volontari che prestano servizio civile; c) i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000 e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398/ 1991 e all'art. 90 della legge n. 298/2002; d) i soggetti di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986 (direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e altri collaboratori dediti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche). A tutti questi soggetti si applicano, agli effetti prevenzionistici, le disposizioni di cui all'art. 21, DLgs. n. 81/2008, con la previsione di accordi tra i soggetti prestatori e le associazioni o gli enti di servizio civile in base ai quali siano individuate le modalità di attuazione della tutela prevenzionistica. Inoltre, ove uno dei soggetti prestatori l'attività svolga la sua collaborazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, tale datore sarà tenuto a: a) fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; b) adottare tutte le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e le altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. Tabella I - Soggetti equiparati ai lavoratori autonomi Il cui testo, come sostituito dall'art. 35, comma I, leti. Oa), Legge n. 98/2013: «12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma I, lettera m), del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione». Le semplificazioni degli adempimenti documentali Il D.L. n. 69/2013, in sede di conversione, contiene anche un'interessante novità che riguarda la semplificazione degli adempimenti documentali a carico delle imprese in materia antinfortunistica. In particolare, il nuovo comma 13-bis dell'art. 3 D.Lgs. n. 81/2008, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute - adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 del DLgs. n. 81/2008 -, la definizione delle misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel c.d. "Libretto formativo del cittadino", che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento Le semplificazioni per le imprese agricole Altra interessante modifica introdotta in sede di conversione è quella del comma 13-ter dell'art. 3 DLgs. n. 81/2008, che demanda ad un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute - adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro - la definizione di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. Le modifiche in tema di DUVRI Già previste nel testo originario del D.L. n. 69/2013, si segnalano le novità introdotte dalla Legge n. 98/2013 in tema di obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. In particolare, la prima modifica riguarda il comma 3 della citata disposizione che, come si ricorderà, già in sede di decreto correttivo (DLgs. 3 agosto 2009, n. 106), aveva subito un restyling mediante la riduzione dei casi di applicazione della norma con introduzione, nel citato art. 26 TUSL, del comma 3-bis, secondo cui «gli obblighi di cui sopra non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni», purché si sia al di fuori delle lavorazioni a maggior rischio. Alle eccezioni già contenute nell'originaria formulazione del comma 3-bis si aggiunge infatti - per effetto delle modifiche al comma stesso - il caso dei lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che, come al solito, non si versi in una delle situazioni lavorative considerate a maggior rischio. Rifissando tale soglia in 5 uomini-giorno, il Legislatore ha enormemente ampliato il novero delle eccezioni al dettato del comma 3, ricomprendendo in esse numerosissimi casi di lavori di piccola entità che, finora, erano stati gravati da oneri burocratici eccessivi. Si noti, peraltro, che gli snellimenti alla c.d. "burocrazia del cantiere" non si applicano nei casi di contesti lavorativi a maggiore rischio. In tal senso, dunque, rimane ferma la «disciplina ordinaria» sia nel caso in cui si tratti di ambienti di lavoro a rischio (casi di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, ovvero amianto o atmosfere esplosive), sia nei casi - introdotti con il "Decreto del fare" - di ambienti a rischio incendio di livello elevato nonché in presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI al decreto. Semplificazione della qualificazione di imprese e lavoratori autonomi Il D.L. n. 69/2013, in sede di conversione, contiene anche un'interessante novità che riguarda la semplificazione dei criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in alcuni settori economici. Il nuovo comma 1, dell'art. 27 (già modificato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 106/2009), affida, infatti, ad un decreto del Presidente della Repubblica, che dovrà essere emanato, l'individuazione dei settori più delicati in relazione alla sicurezza del lavoro, dove si rendono necessarie particolari competenze (tra tutti, gli spazi confinati) degli addetti. Tale compito passa dunque dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ad un apposito D.P.R. che resta vincolato, come sarebbe stata vincolata la Commissione, a prevedere che la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi venga attuata in relazione al comparto della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, gli unici due settori individuati sin da subito dal D.Lgs. n. 81/2008. Le semplificazioni relative al DVR Nelle sue modifiche al D.Lgs. 81/2008, la Legge 9 agosto 2013, n. 98 è intervenuta anche sul documento di valutazione dei rischi per le aziende cosiddette «a basso rischio». In particolare, la legge di conversione ha aggiunto i commi 6-ter e 6-quater all'art. 29 del D.Lgs. 81/2008, i quali devono essere letti anche alla luce dei modificati commi 5 e 6 della stessa disposizione. Il comma 6-ter, anzitutto, stabilisce che i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver fatto la valutazione dei rischi semplicemente utilizzando un modello predisposto da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto dovrà essere adottato dal Ministero, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per la definizione delle «aziende a basso rischio» nel suddetto decreto verranno individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche delle singole aziende. Questa semplificazione si è resa necessaria per favorire in particolare quei datori di lavoro occupanti meno di 10 lavoratori che, dopo il 31 maggio 2013, hanno avuto l'impegnativo onere di redigere la valutazione dei rischi, non potendo più solamente «autocertificare» di averla fatta. Il comma 6 dell'art. 29 viene, peraltro, adeguato alle novità, attraverso l'introduzione dell'inciso «Fermo restando quanto previsto al comma 6- ter»; ciò, in altri termini, significa che i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, fermo restando quanto disporrà l'emanando decreto con riferimento alle attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali. Con l'inserimento del comma 6-quater, infine, viene disposto che, nelle more della pubblicazione ed entrata in vigore del nuovo decreto previsto nel comma 6-ter, anche nelle aziende a «basso rischio» dovrà comunque essere redatto il DVR, eventualmente avvalendosi delle procedure standardizzate ex D.M. 30 novembre 2012. Le novità in tema di SPP Il D.L. n. 69/2013, come convertito, contiene un'altra interessante novità che riguarda il servizio di prevenzione e protezione (SPP). Viene, in particolare precisato che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione «prioritariamente» all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. L'aggiunta dell'inciso «prioritariamente» operato dall'art. 32, comma 1, lett. b-bis), si spiega per il tentativo di tamponare gli effetti della procedura di infrazione 2013/4117 del 26 giugno 2013, avendo la Commissione europea contestato all'Italia il fatto che la Direttiva 89/391/CE, delineando le caratteristiche del SPP, statuisca che si possa fare ricorso a risorse esterne solo quando le risorse interne «siano insufficienti per organizzare le attività». Semplificazioni in materia di formazione La legge 9 agosto 2013, n. 98 interviene anche sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, viene aggiunto nel D.Lgs. n. 81/2008 il comma 5-bis all'art. 32 («Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni») e il comma 14-bis all'art. 37 («Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti»). Più specificamente, il nuovo comma 5-bis dell'art. 32 stabilisce nel primo periodo che «In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati». Allo stesso modo, l'art. 14-bis dell'art. 37 prevede che «In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati». L'effetto delle modifiche introdotte è quello di consentire ai soggetti interessati (siano essi lavoratori o professionisti) di ridurre le ore di formazione, potendo ritenere validi i corsi aventi contenuto corrispondente già frequentati, ed evitare così di ripetere inutilmente moduli formativi. Va, tuttavia, sottolineato che i predetti riconoscimenti dei crediti formativi non entrano immediatamente in vigore, poiché la legge ha stabilito che la modalità di riconoscimento dei crediti e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione vengano individuati con successivo atto della Conferenza Stato-Regioni dopo aver sentito la Commissione consultiva permanente (ex art. 6 DLgs. n. 81/2008). Infine, sia nel comma 5-bis che nel 14-bis è previsto che gli istituti di istruzione e universitari provvedano a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008), gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 37, comma 1, lett. a) e b), DLgs. n. 81/2008). L'effetto di tale modifica sarà quello di consentire ai neo-lavoratori di presentarsi ai propri datori di lavoro già dotati di un valido attestato di formazione, utile per incominciare, quasi da subito, ad operare «formalmente» in sicurezza, senza dover attendere l'iscrizione e la frequentazione ai corsi ex Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Infine, altra modifica ha interessato l'art. 73, comma 5, prevedendosi che in sede di Conferenza permanente Stato- Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno non solo individuare le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione), ma anche «le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione». Modifiche su luoghi di lavoro e notifiche all'organo di vigilanza La legge di conversione del D.L. n. 69/2013 apporta, poi, alcune modifiche alle misure di semplificazione quanto all'obbligo di notifica dei luoghi di lavoro. Nel disposto dell'art. 67 del Titolo II («Luoghi di lavoro») del DLgs. n. 81/2008, è stata interamente confermata la semplificazione dell'obbligo, in capo al datore di lavoro, di notificare all'organo di vigilanza competente per territorio i luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. La semplificazione introdotta con il c.d. "Decreto del fare" è che la comunicazione dei dati sarà a cura del datore di lavoro nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Tali modalità sostituiscono la comunicazione aggiuntiva diretta all'organo di vigilanza. La comunicazione avverrà mediante l'utilizzo di modelli uniformi da approvare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I modelli individueranno anche, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, il formato degli elementi informativi da trasmettere. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni del S.U.A.P. provvederanno, quindi, a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità stabilite dal predetto decreto. L'organo di vigilanza ricevute informaticamente le notifiche procederà quindi alle verifiche di competenza. Fino alla data di entrata in vigore del decreto secondario di attuazione trovano, tuttavia, ancora applicazione le disposizioni di trasmissione diretta all'organo di vigilanza previste ad oggi. Le novità in tema di verifiche periodiche La legge 9 agosto 2013, n. 98, fra le numerose misure è intervenuta inoltre sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro qualificate come a maggior rischio, individuate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta sia di modifiche formali che sostanziali. Quanto alle prime, il riferimento all'ISPESL, quale soggetto titolare della prima verifica periodica, è stato sostituito con quello dell'INAIL, in virtù del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modifiche, in legge 30 luglio 2010, n.122, che ha previsto la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL). Quanto alle seconde, una prima modifica sostanziale all'art. 71 riguarda le tempistiche entro le quali dover effettuare la prima verifica. Si stabilisce, infatti, che «per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura». Ciò significa, in altri termini, che l'INAIL ha solo 45 giorni di tempo per la prima verifica, invece che i 60 giorni previsti nella norma previgente. In secondo luogo, poi, la prima verifica dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla sua «messa in servizio», e non più entro il termine stabilito dalle frequenze indicate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, e, cioè, dopo un tempo variabile da 1 a 5 anni dalla messa in servizio in funzione della tipologia di attrezzatura. Ove il soggetto titolare di funzione non riuscisse a soddisfare nei termini la richiesta di prima verifica, trascorsi 45 giorni, il datore di lavoro dovrebbe «avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati», senza la possibilità di coinvolgere l'ASL o l'ARPA. Per quanto riguarda le verifiche periodiche successive alla prima, infine, con la nuova formulazione dell'art. 71, è soppresso il termine di 30 giorni ma, soprattutto, non è più necessario avanzare la richiesta di verifica all'ASL/ ARPA, lasciando fin da subito al datore di lavoro la libertà di coinvolgere il soggetto a cui fare la richiesta di verifica, scegliendolo tra le ASL/AR- PA e i soggetti pubblici o privati abilitati. Un'ulteriore novità riguarda, infine, l'obbligo di conservazione e di tenuta dei verbali redatti in esito alle verifiche periodiche, al fine di renderli rapidamente disponibili per le verifiche degli organi di vigilanza. Le novità in tema di cantieri temporanei e mobili La Legge 9 agosto 2013, n. 98, fra le numerose misure, interviene, ancora, sulla disciplina del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008. In primo luogo, è stata prevista l'esclusione dal campo di applicazione del predetto Titolo IV dei lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, ma solo se i lavori stessi non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 (v. Tabella 2). Per «uomini-giorno» si dovrà intendere l'entità presunta dei lavori rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori stessi, in analogia a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dallo stesso «decreto del fare». E stato previsto poi che le disposizioni del Titolo IV si applichino espressamente anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, esigenze che saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 (termine comunque da ritenersi ordinatorio e non perentorio): ciò al fine di dare maggiori tutele ad un settore in cui sono accaduti recentemente infortuni anche mortali che hanno suscitato forte clamore pubblico. Per quanto riguarda le semplificazioni ai documenti della sicurezza presenti nei cantieri temporanei e mobili, è stata confermata, con l'aggiunta dell'art. 104-bis «Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili» al D.Lgs. n. 81/2008, la previsione dell'adozione di modelli semplificati per redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della Salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (quindi entro il 21 agosto 2013, termine già scaduto ma comunque da ritenersi ordinatorio e non perentorio), dovranno essere infatti individuati modelli semplificati per la redazione del POS, connotati da praticità e semplicità di elaborazione e lettura. Analogamente, nello stesso decreto attuativo, saranno adottati, per espressa previsione del nuovo art. 104-bis, modelli semplificati del piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Anche del fascicolo dell'opera (FO), cioè quel documento, adattato alle caratteristiche dell'opera in realizzazione, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori successivamente al termine dei lavori, sarà prodotto un modello semplificato, adottato con il medesimo decreto ministeriale citato. Infine, saranno individuati, grazie alla modifica dell'art. 131 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori di cui DLgs. n. 163/2006 modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del PSC (PSS), fermi restando gli altri obblighi, attraverso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (quindi entro il 21 agosto 2013, termine già scaduto ma comunque da ritenersi ordinatorio e non perentorio). Tabella 2 - Rischi di cui all'Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 Si tratta di rischi particolari presenti in: • lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera; • lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria; • lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; • lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione; • lavori che espongono ad un rischio di annegamento; • lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; • lavori subacquei con respiratori; • lavori in cassoni ad aria compressa; • lavori comportanti l'impiego di esplosivi; • lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Tabella 3 - Comunicazioni telematiche delle statistiche periodiche sugli infortuni sul lavoro Altra novità, non direttamente incidente sulla disciplina prevenzionistica, è quella che ha riguardato le comunicazioni telematiche delle statistiche periodiche sugli infortuni sul lavoro. L'art 56, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), prevede infatti - a seguito della modifica apportata dalla Legge n. 98/2013 - che «A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'NAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni» Le modifiche in tema di comunicazioni telematiche La legge 9 agosto 2013, n. 98 interviene, infine, accentuando notevolmente il ricorso agli invii per via telematica in relazione a numerosi adempimenti amministrativi (v., anche, Tabella 3). In particolare, si segnala l'intervento sul Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato alle sostanze pericolose. Viene, in particolare, introdotta un'identica previsione per tre distinti casi: a) le misure specifiche di protezione e prevenzione in presenza di agenti chimici (art. 225); b) i casi di esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 240); c) l'inizio dei lavori di rimozione dell'amianto (art. 250); d) le misure di emergenza in tema di esposizione ad agenti biologici (art. 277). In tutti i casi predetti, mediante aggiunta di un apposito comma in identico testo a ciascuno dei tre articoli di cui sopra, si prevede ora che la comunicazione o notifica di cui sopra «può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro». D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Premessa Con la pubblicazione della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modificazioni del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilascio dell'economia» (c.d. "Decreto del fare"), sono state apportate alcune sostanziali modifiche ai disposti normativi concernenti le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro qualificate come a maggior rischio, individuate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 32, comma 1, lett. f) del nuovo provvedimento). Questo articolo si propone di commentare i cambiamenti disposti dalla legge di conversione e di procedere ad una ricostruzione dell'attuale sistema di verifiche periodiche alla luce delle diverse norme e circolari ministeriali esplicative che si sono succedute incessantemente dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011, concernente la «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo». Le novità per le verifiche periodiche Per migliore comprensione delle novità, nella Tabella 1 viene messo a confronto il comma 11 dell'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 nella sua versione precedente al D.L. 69/2013 e in quella successiva alla pubblicazione della legge n. 98/2013. Dal confronto dei due testi normativi si può immediatamente notare come il riferimento all'ISPESL, quale soggetto titolare della prima verifica periodica, sia in più parti stato sostituito con quello dell'INAIL, in virtù del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL. Una modifica sostanziale all'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 riguarda i tempi per la prima verifica. Il testo riformulato stabilisce che «per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura». Ciò significa, innanzitutto, che l'INAIL ha solamente un tempo di 45 giorni per la prima verifica, invece che i 60 giorni previsti nella norma previgente. Inoltre, la prima verifica dovrà avere luogo entro i citati 45 giorni dalla sua «messa in servizio», e non più entro il termine stabilito dalle frequenze indicate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, e cioè dopo un tempo variabile da uno a cinque anni dalla messa in servizio in funzione della tipologia di attrezzatura. Inoltre, nel caso il soggetto titolare di funzione non riuscisse a soddisfare nei termini la richiesta di prima verifica, trascorsi 45 giorni il datore di lavoro dovrebbe «avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati», senza la possibilità di coinvolgere l'ASL o l'ARPA. Questa rilevante modifica, relativa alle scadenze della prima verifica, permetterà ad un ente pubblico o a un soggetto incaricato di pubblico servizio (l'INAIL o all'eventuale soggetto abilitato incaricato) di realizzare sulle attrezzature a maggior rischiosità un tempestivo controllo ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, e di identificare le attrezzature di lavoro in base alla documentazione allegata alle comunicazioni di messa in servizio, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. Inoltre, potrà essere assicurato un riferimento per le verifiche periodiche successive, attraverso la compilazione della scheda tecnica di identificazione. Per quanto riguarda le verifiche periodiche successive alla prima, con la nuova formulazione dell'art. 71, spariscono i termini di 30 giorni per farle e, soprattutto, non è più necessario avanzare la richiesta di verifica all'ASL/ARPA, lasciando fin da subito al datore di lavoro la libertà di coinvolgere il soggetto a cui fare la richiesta di verifica, scegliendolo tra le ASL/ARPA e i soggetti pubblici o privati abilitati. Tale modifica potrebbe permettere di veder finalmente realizzate le verifiche entro le effettive scadenze indicate nell'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008. Situazione che difficilmente poteva avvenire con il precedente regime, secondo il quale l'attivazione del soggetto pubblico o privato abilitato sarebbe potuta avvenire solo dopo la scadenza dei 30 giorni dalla richiesta all'ASL/ARPA. Un'ulteriore novità riguarda l'obbligo di conservazione e di tenuta dei verbali redatti in esito alle verifiche periodiche, al fine di renderli rapidamente disponibili per le verifiche degli organi di vigilanza. Si osserva, infine, che per un probabile errore in sede di conversione, la legge n. 98/ 2013 non ha modificato il comma 12 dell'art. 71. Infatti D.L. 69/2013 aveva correttamente disposto che il comma 12 fosse sostituito dal seguente: «I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione». Ora tale comma, per difetto di conversione, rimane quello della versione originaria, cioè: «Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione». Come si può osservare, con il mantenimento del "vecchio" comma 12, viene ancora inopportunamente richiamato l'ISPESL (in luogo dell'INAIL), quale titolare della prima verifica, e viene indicato che le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati, facoltà che non sembrerebbe più ragionevole in virtù delle modifiche al comma 11. Si ritiene, pertanto, che questa "svista" venga chiarita in qualche prossima circolare "interpretativa". Le modalità per le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII, nonché i criteri per abilitare i soggetti pubblici o privati a tali verifiche, ai sensi dell'art. 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 dovevano essere stabiliti con decreto ministeriale. Questo decreto, il D.M. 11 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - Suppl. Ordinario n. 11, ed è entrato pienamente in vigore il 23 maggio 2012, a seguito di alcune proroghe disposte con il decreto interministeriale 22 luglio 2011 e successivamente con il decreto interministeriale 20 gennaio 2012, ad eccezione del suo Allegato , già in vigore dal 30 aprile 2011, concernente le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche. Per le significative modifiche introdotte con la legge n. 98/2013 ci si aspetta l'emanazione di un nuovo decreto ministeriale o quanto meno una revisione sostanziale del D.M. 11 aprile 2011, oltre a nuove circolari esplicative. In questo quadro non privo di dubbi e criticità operative, nell'attesa delle auspicate tempestive pubblicazioni normative, per fare il punto sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, si passeranno in rassegna gli elementi più significativi del D.M. 11 aprile 2011, commentandoli alla luce dei chiarimenti interpretativi contenuti nelle circolari già pubblicate fino ad oggi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornendone una personale interpretazione nell'ottica delle ultime novità legislative. Tabella I - Confronto art. 71, comma 11 D.Lgs. n. 81/2008 prima e dopo la legge n. 98/2013 Art. 71, comma 11 D.Lgs. n. 81/2008 prima Art. 71, comma 11 D.Lgs. n. 81/2008 del D.L. n. 69/2013 come modificati dalla legge n. 98/2013 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il 11. Oltre a quanto previsto dal comma datore di lavoro sottopone le attrezzature di 8, il datore di lavoro sottopone le lavoro riportate in Allegato VII a verifiche attrezzature di lavoro riportate periodiche volte a valutarne l'effettivo stato nell'allegato VII a verifiche periodiche di conservazione e di efficienza ai fini di volte a valutarne l'effettivo stato di sicurezza, con la frequenza indicata nel conservazione e di efficienza ai fini di medesimo Allegato. La prima di tali sicurezza, con la frequenza indicata verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi nel medesimo allegato. Per la prima provvede nel termine di sessanta giorni verifica il datore di lavoro si avvale dalla richiesta, decorso inutilmente il quale dell'INAIL, che vi provvede nel il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e termine di quarantacinque giorni o di soggetti pubblici o privati abilitati con dalla messa in servizio le modalità di cui al comma 13. Le dell'attrezzatura. Una volta decorso successive verifiche sono effettuate dai inutilmente il termine di soggetti di cui al precedente periodo, che vi quarantacinque giorni sopra indicato, provvedono nel termine di trenta giorni il datore di lavoro può avvalersi, a dalla richiesta, decorso inutilmente il quale propria scelta, di altri soggetti il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le pubblici o privati abilitati, con le modalità modalità di cui al comma 13. Le di cui al comma 13. Le verifiche sono successive verifiche sono effettuate su onerose e le spese per la loro effettuazione libera scelta del datore di lavoro dalle sono a carico del datore di lavoro. ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. 1 verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. Assoggettabilità delle attrezzature di lavoro al regime di verifiche periodiche Nel definire i profili applicativi del decreto, l'art. 1 del D.M. 11 aprile 2011 stabilisce che esso «disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11». Le attrezzature di lavoro soggette al regime di controllo «pubblicistico» sono, pertanto, quelle espressamene presenti nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81 /2008, che deve essere considerato tassativo. Poiché sono stati sollevati diversi dubbi circa l'assoggettabilità al regime di verifica ex D.M. 11 aprile 2011 per alcune attrezzature di lavoro, sono state emanate alcune importati precisazioni sull'ambito applicativo oggettivo nelle circolari del MLPS n. 23/2012, n. 9/2013 e n. 18/2013 che, per semplicità di lettura, sono schematizzate nella Tabella 2. Per raccordare la disciplina previgente al D.M. 11 aprile 2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, le circolari MLPS n. 23/2012 e n. 9/2013 hanno stabilito quanto riportato nella Tabella 3. Tabella 2 - Assoggettabilità delle attrezzature di lavoro al regime di verifiche periodiche ex D.M. 11 aprile 2011 Attrezzatura di lavoro Assoggettabilità al regime di Note verifica periodica ex D.M. 11 aprile 2011 Generatori di calore alimentati No, se non sono necessarie Alle centrali termiche non da combustibile solido, liquido all'attuazione di un processo necessarie all'attuazione di un o gassoso per impianti centrali produttivo processo produttivo, ad esempio di riscaldamento utilizzanti quelle installate nei condomini, acqua calda sotto pressione con non si applicano le disposizioni temperatura dell'acqua non del D.M. 11.04.2011, ma superiore alla temperatura di continua ad applicarsi il D.M. ebollizione alla pressione 01.12.1975; Ai serbatoi di GPL atmosferica, aventi potenzialità non asserviti a processi globale dei focolai superiori a produttivi, ad esempio quelli ad 116 kw e serbatoi di GPL uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. Sistemi di movimentazione e No, poiché non rispondono alla Resta fermo che il datore di sospensione di allestimenti definizione di apparecchio di lavoo è tenuto ad ottemperare scenici sollevamento ai sensi della agli obblighi di cui all'articolo norma UNI ISO 4306-1 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i. Ponti sollevatori per veicoli No, poiché non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 Carrelli commissionatori No, non configurandosi come Qualora il fabbricante del (carrelli con posto di guida ponti mobili sviluppabili, carrello preveda nel manuale elevabile destinati ad secondo la definizione di cui alla d'uso la possibilità di utilizzare operazioni di picking) norma UNI EN 280 punto 1.1, in l'attrezzatura per svolgere quanto non destinati a sollevare attività in quota (quali ad persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili Argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici Loader (comunemente loader) aeroportuali detti cargo Attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido per il prelievo di contenitori di superficie Elevatori allestiti e trainati (porta materiali), detti anche «scale per traslochi» Attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D.Lgs. n. 624/1996 esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile. Sì, in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi No, non essendo configuragli come ponti mobili sviluppabili, in quanto la loro funzione, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore No, poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306- 1 «apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa» No, se destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone) No, per tali attrezzature continua a valere quanto stabilito dallo stesso decreto n. 624/1996 Il D.Lgs. n. 624/1996 concerne l'«Attuazione della direttiva 92/ 91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee» Tabella 3 - Raccordo con la disciplina di verifica previgente Attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII Attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, del D.Lgs. n. 81/2008, fabbricate in assenza di fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di disposizioni legislative e regolamentari di prodotto e marcate CE recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE 1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, «la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL». 2. In caso di attrezzature di lavoro, già Le attrezzature di lavoro, già assoggettate assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro s.m.i., e non marcate CE, che non abbiano subito avesse già provveduto a comunicare la messa in modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono marcatura CE, rimangono soggette al previgente individuare i seguenti casi: regime omologativo. Al termine dell'iter a) Se l'INAIL (ex ISPESL) ha già provveduto alla omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte redigere il libretto delle verifiche secondo le al regime delle verifiche periodiche successive alla procedure stabilite dalla circolare M.I.C.A. n. prima. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa. b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvedere a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati. 3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel Le attrezzature di lavoro rientranti nel campo di campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 81/ 2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro e non marcate CE, che non abbiano subito avesse già provveduto a comunicare la messa in modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche marcatura CE, rimangono soggette al previgente Sociali, si possono individuare i seguenti casi: regime di collaudo. Al termine del collaudo, da • Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche effettuarsi secondo le procedure del D.M. Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. • Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del D.M. 11.04.2011. Le attrezzature di lavoro in argomento, regolarmente messe in servizio secondo il regime previ gente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina delia marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Per due specifiche attrezzature di lavoro (carrelli semoventi a braccio telescopico e le PLAC) la circolare n. 18/2013 ha definito alcuni particolari. • Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all'INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive. Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL. • Le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC), intese come le attrezzature costituite dalle piattaforme di lavoro - piattaforme principali ed eventuali prolungamenti o estensioni delle stesse, da una o più colonne e da un sistema di comando, a seguito della comunicazione di messa in servizio, vedranno assegnate una sola matricola ciascuna a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale d'uso. Le verifiche periodiche avranno la configurazione posta in essere al momento della verifica. E' importante osservare che, in riferimento alla periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008, la circolare MLPS n. 23/2012 ha spiegato che essa non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo. Iter procedurale per la richiesta di verifica periodica L'art. 2, comma 1 del D.M. 11 aprile 2011, il quale disponeva che «Ai sensi dell' articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.», deve essere riletto in riferimento all'unica nuova scadenza introdotte nella legge n. 98/2013 e, pertanto, nel testo del comma dovrebbe essere sostituito il «termine di sessanta giorni» con il «termine di quarantacinque giorni». A proposito di termini temporali, la circolare MLPS n. 11/ 2012 ha chiarito che essi si devono interrompere ove il soggetto titolare della funzione non potesse eseguire la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Occorre anche ricordare che nella circolare n. 9/2013 è stato specificato che la decorrenza dei termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche inizia con la data di richiesta e non con quella del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 11 aprile 2011 (decreto dirigenziale 23 novembre 2012). Le procedure amministrative relative alla prima e alle successive verifiche periodiche sono precisate nel paragrafo 5 dell'Allegato H al D.M. 11 aprile 2011 che, modificato coerentemente con le nuove disposizioni ex legge n. 98/ 2013 possono essere schematizzate nel diagramma in Figura 1. Le circolari n. 11/2012 e n. 23/2011 hanno ben chiarito le modalità della richiesta di verifica periodica al titolare di funzione, considerandola valida, ai fini della decorrenza dei termini entro cui deve essere svolta tale verifica, se risponde ai seguenti requisiti specifici: - ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente; - deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici; - deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero: a) tipologia di attrezzatura di lavoro; b) matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore - deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 11 aprile 2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'art. 2, comma 4 del D.M. 11 aprile 2011; - data di richiesta, intendendo: a) in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail; b) in caso di richiesta attraverso portale web: la data della transazione on line; c) in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve; d) in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione. Viene anche puntualizzato che, in caso di richiesta di verifica periodica incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini entro cui il soggetto titolare deve provvedere alle verifiche periodiche decorrono dalla data della richiesta completa di tutti i dati sopra elencati. Allo scopo di favorire alcune semplificazioni nelle modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica, indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. Secondo il Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inoltre, per le attrezzature cedute a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata anche dal noleggiatore o dal concedente in uso. Qualora un'attrezzatura in attesa della verifica venga spostata, il datore di lavoro dovrà comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente. Il comma 2 dell'art. 2 del D.M. 11 aprile 2011 dispone che «All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.». A questo proposito la circolare n. 11/2012 indica che al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione, il datore di lavoro deve individuare uno dei soggetti abilitati per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'art. 2, comma 4 del D.M. 11 aprile 2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti). Inoltre, nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro, fermi restando i termini temporali di cui all'art. 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.M. 11 aprile 2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà segnalare alla Commissione come dall'Allegato III del D.M. 11 aprile 2011. L'art. 2, comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, il quale stabiliva che «L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto- legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le direzioni provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito, DPL)..., nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4.», poiché con la legge n. 98/ 2013 non è più data facoltà ad ASL/ARPA di avvalersi del supporto dei soggetti pubblici o privati abilitati, dovrebbe ora essere riletto eliminando la parte «e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.». L'art. 2, comma 8 del D.M. 11 aprile 2011 prevede che «Decorsi i termini temporali di cui al comma 1 (45 giorni, n.d.r.), il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.», e l'art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto ministeriale specifica che in tale ipotesi «il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica». In tal caso, come spiegato nella circolare MLPS n. 11/2012, il datore di lavoro individuerà uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'Allegato HI del D.M. 11 aprile 2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui al richiamato Allegato in del D.M. 11 aprile 2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si dovrà rivolgere ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III in oggetto, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro. In pratica, per la richiesta della prima verifica periodica ci si potrà avvalere del portale dell'INAIL ex ISPESL (www.inail.it) nella sezione «Verifica impianti e attrezzature» sul quale sono state rese disponibili le modalità per la richiesta della prima verifica periodica, e in particolare: - per gli utenti già registrati al Portale INAIL, l'inoltro della richiesta accedendo ai «Servizi on line», allegando i file relativi ad alcuni documenti come, ad esempio, la dichiarazione di conformità CE; - per gli utenti non ancora registrati al Portale INAIL, l'utilizzo del modulo cartaceo scaricabile nella sezione Modulistica del portale INAIL, da inviare per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzati al dipartimento territoriale di competenza, allegando i documenti richiesti. Per le verifiche successive alla prima il D.M. 11 aprile 2011 ha fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione, in merito alla verifica delle attrezzature di lavoro. Pertanto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i soggetti riconosciuti competenti per le verifiche prima del D.M. 11 aprile 2011, ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore, possono continuare a esercitare le funzioni attribuite dalla medesima legislazione regionale o provinciale. Le verifiche periodiche eseguite da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle fatte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati di cui al D.M. 11 aprile 2011. Qualora il datore di lavoro decidesse di scegliere l'ASL/ARPA per le verifiche periodiche successive alla prima, le richieste di verifica dovrebbero essere inviate secondo le modalità esplicitate da questi enti, in genere sul pertinente sito internet; tali modalità spesso prevedono la compilazione di appositi moduli e l'invio telematico. Nel caso in cui le ASL/ARPA non abbiano predisposto ancora un apposito portale web o non abbiano fornito indicazioni in merito alle modalità di richiesta occorre fare riferimento alle indicazioni già descritte, presenti nella circolare MLPS n. 11/2012 (v. infra, Tabella 4). Ad oggi la situazione degli enti titolari delle verifiche periodiche successive alla prima è connotata da disomogeneità diffusa. Svolgimento delle verifiche periodiche Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive sono state descritte nell'Allegato II del D.M. 11 aprile 2011. Tali disposizioni si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, suddivise nei tre gruppi SC (apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga), SP (Sollevamento persone) e GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento). In particolare nell'allegato vengono spiegate le modalità per l'effettuazione della prima e delle successive verifiche periodiche definendo che: «a) Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo»; «b) La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro»; «c) Indagine supplementare: attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali». Come spiegato nella circolare MLPS 9/2013 i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati adottano i modelli di «scheda tecnica» e di «verbale di verifica periodica» conformi a quelli previsti dall'Allegato IV dello stesso decreto, sui quali deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è prevista la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato. Sull'indagine supplementare, non ben dettagliata nel D.M. 11 aprile 2011, si è espressa la circolare MLPS n. 18/2013. La circolare chiarisce che devono essere sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili. L'indagine supplementare deve essere affidata a un tecnico in grado di applicare le pertinenti norme tecniche, tra le quali la UNI ISO 9927- 1:1997. Tale norma, regolamentando le ispezioni da eseguire sugli apparecchi di sollevamento, individua la figura dell'«ingegnere esperto» definendolo il soggetto pratico in progettazione, costruzione o manutenzione, con conoscenza delle relative norme, dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le ispezioni per verificare la condizione di sicurezza dell'attrezzatura e che decide quali misure devono essere adottate per consentirne un ulteriore funzionamento sicuro. Pertanto si ritiene che l'incarico di eseguire l'indagine supplementare debba essere affidato a un ingegnere esperto così come definito precedentemente ed è opportuno che sia abilitato a norma di legge all'esercizio della professione. Le modalità di ispezione dovranno includere l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. Più in particolare viene evidenziato quanto riportato nella Tabella 4. Tabella 4 - Elementi dell'indagine supplementare Indagine supplementare Descrizione Esame visivo L'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa) Prove non distruttive A seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali Analisi dei componenti strutturali e Dovranno essere controllati i componenti della macchine funzionali con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc. Prove funzionali Dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività Prove di funzionamento Dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale Esito dell'ispezione Dovranno essere oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo Costi delle verifiche periodiche Per quanto riguarda gli aspetti economici delle verifiche periodiche, l'art. 3 del D.M. 11 aprile 2011 statuisce che «i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3», che «il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata», mentre «Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 (da parte dei soggetti pubblici o privati abilitati individuati dal datore di lavoro, n.d.r.), una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 è destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.» Infine, viene stabilito che» Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione». Il citato decreto, contenente le tariffe per le verifiche periodiche, concertato fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico, è il D.D. 23 novembre 2012. Nel decreto dirigenziale gli importi delle tariffe sono distinti per i gruppi di attrezzature soggette a verifica, e in particolare: - per le attrezzature di lavoro del gruppo SP (Sollevamento persone); - per le attrezzature di lavoro del gruppo SC (Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga); - per le attrezzature di lavoro del gruppo GVR: gas, vapore, riscaldamento, di tipo A (recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni); - per le attrezzature di lavoro del gruppo GVR: gas, vapore, riscaldamento, di tipo B (impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolari superiore a 166 kW. Per gli insiemi di attrezzature a pressione la tariffa si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature componenti. Inoltre gli importi sono commisurati alla prima verifica periodica o alla verifica periodica successiva alla prima, ed è prevista una specifica tariffa per il sopralluogo a vuoto, commisurata alla tariffa oraria degli operatori di verifica impegnati. Le tariffe saranno aggiornate automaticamente ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede l'aggiornamento. La circolare MLPS n. 11/2012 ha stabilito che le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati, devono essere corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione, e che il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, sempre secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Infine, la circolare MLPS n. 9/2013 ha evidenziato che le tariffe, così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, si intendono onnicomprensive di tutte le spese, essendo escluse solo le imposte e che le attività di verifica periodica svolte, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. Per quanto concerne gli aspetti sanzionatoli si rammenta, infine, che qualora l'organo di vigilanza riscontrasse l'omessa richiesta di verifica periodica ex art. 71, comma 11 del DLgs. n. 81/2008, salvo il fatto costituisca reati più gravi, ai sensi dell'art. 87, comma 4, lett. b) dello stesso decreto legislativo, al datore di lavoro trasgressore (o all'eventuale obbligato in solido) verrebbe contestato un illecito amministrativo comportante una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800, incrementata del 9,6% in virtù della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. n. 76/2013. In caso di regolarizzazione (normalmente attraverso l'effettuazione della verifica periodica), entro i termini assegnati e con le modalità fissate dall'organo di vigilanza, il trasgressore (o l'eventuale obbligato in solido), ai sensi dell'art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/ 2008, verrebbe ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, e quindi pari a 548,00 euro. Ove, invece, da parte del trasgressore (o dell'eventuale obbligato in solido) non venisse fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, verrebbero contestati gli addebiti accertati ai sensi degli artt. 14 e 16, legge n. 689/1981, che comporterebbero il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo da pagare entro 60 giorni, pari a 657,60 euro. MACCHINE MARCATE "CE" E VIZI OCCULTI Cassazione penale sez. IV, 11 marzo 2013 (u.p. 7 dicembre 2012), n. 11445 - Pres. Mar- zano - Est. Dovere - PJM. (Conf.) Spinaci - Ric. Caparrini Continua a proporsi avanti alla Corte Suprema il problema attinente alle carenze antinfortunistiche di macchine pur marcate "CE". Ancora ultimamente Cass. 6 dicembre 2012, Ronchi, affrontò un'ipotesi in cui l'amministratore unico di una s.p.a., quale datore di lavoro, fu condannato per un infortunio subito da un dipendente, per colpa consistita nell'aver «omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, in particolare un carrello elevatore con sistema di ancoraggio e aggancio non conformato e privo dei necessari accorgimenti per assicurare la stabilità del cilindro ubicato sui bracci del carrello stesso per il trasporto.» Nell'annullare con rinvio la sentenza di condanna, la Sez. IV prese atto che l'imputato «aveva commissionato ad apposita azienda specializzata un macchinario idoneo alle sue esigenze, l'aveva mantenuto e provato e mai nel biennio dall'acquisto (né successivamente) era successo alcunché.» Osservò che «i marchi di conformità limitano la loro efficacia a rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non dà ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale, poiché il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è comunque tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti.» Rilevò, però, che «tale principio non può essere svincolato dalla contestuale verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui fine occorre accertare, con valutazione ex ante, la prevedibilità dell'evento, giacché non può essere addebitato all'agente modello (homo ejusdem professionis et condicionis) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva.» Rammentò che «la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.» Rilevò che, «se la commissione a terzi della costruzione del macchinario non esime da responsabilità il datore di lavoro committente che è tenuto a sopperire con accorgimenti di sicurezza che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano, nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti, occorre pur sempre che l'imprenditore possa rendersi tempestivamente conto dell'insufficienza di quei dispositivi di sicurezza.» In proposito, notò che «la ditta dell'imputato era priva delle competenze produttive e progettuali in ordine al carrello in questione sicché aveva dovuto rivolgersi a una ditta specializzata che a tanto aveva provveduto», e che, «in tale peculiare ipotesi, quell'affidamento riposto dall'utilizzatore del macchinario da altri progettato e costruito in conformità delle esigenze operative dello stesso committente, a seguito di apposito appalto all'uopo conferito, sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche da parte del costruttore, corroborato dalla sperimentata pluriennale utilizzazione del macchinario, non può essere pretermesso in radice, assumendo una valenza particolarmente incisiva ai fini dell'apprezzamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.» Considerò non «priva di contraddittorietà né risolutiva l'asserzione contenuta in sentenza, secondo la quale la prevedibilità dell'evento discendeva dalla tipologia dell'operazione effettuata, definita "aziendale prevista" e "che poteva evitarsi con appositi accorgimenti ipotizzati dalla ASL e correttamente poi posti in essere da parte aziendale".» Insegnò che «l'obbligo del datore di lavoro di controllare che gli strumenti della lavorazione siano adeguati alle norme antinfortunistiche provvedendo, se necessario, ad applicare i dispositivi di sicurezza mancanti o ad integrare quelli già esistenti se questi si presentano in maniera evidente insufficienti, non comporta la verifica della corrispondenza dei detti strumenti alle garanzie fornite dalla casa costruttrice, potendo l'imprenditore fare affidamento, purché non colpevole, nei requisiti di resistenza e di idoneità indicati dalla casa costruttrice medesima che nel caso di specie aveva progettato e prodotto il carrello su espressa richiesta e conformemente alle esigenze del committente.» Ne ricavò che «non può nemmeno escludersi la possibilità che, nonostante l'ampia serietà commerciale e la peculiare specializzazione della ditta costruttrice, il macchinario presentasse un vizio occulto (cioè quello che all'atto della accettazione da parte del committente non era ancora sorto o non era ancora percepibile), manifestatosi solo successivamente, a seguito dell'usura del macchinario.» Segnalò che «il carrello in questione era stato mantenuto e provato e mai nel biennio dall'acquisto era successo alcunché, tanto più che l'avvicinamento del lavoratore infortunato al cilindro superiore per predisporre la manovra di avvolgimento in bobina del prodotto finito, era "necessario", cioè costituiva una manovra "aziendale prevista" come tale già effettuata in precedenza.» E concluse che «era quindi indispensabile, ai fini dell'accertamento della ricorrenza dell'elemento psicologico, colposo, del reato, dimostrare e spiegare con adeguate argomentazioni la prevedibilità ex ante della fuoriuscita dall'incavo di una delle estremità (del cilindro)», ma che «sul punto la sentenza impugnata tace del tutto». Questa volta, un datore di lavoro fu condannato per un infortunio subito da un dipendente intento ad operare su un macchinario non idoneo ai fini della sicurezza. A propria discolpa, l'imputato rimprovera ai magistrati di merito d'aver «affermato la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni patite nell'utilizzo di un macchinario conforme alla normativa CE anche nell'ipotesi di vizio occulto.» E sostiene che la previsione normativa per cui «il datore di lavoro-utilizzatore di macchinari è tenuto a mettere a disposizione del dipendente macchine idonee ai fini della sicurezza e della salute presuppone l'evidenza e la facile accertabilità del difetto», che «l'apparecchiatura era stata sempre regolarmente controllata dal datore di lavoro e se n'era fatto un utilizzo ultradecennale senza che si fossero verificati episodi del tipo di quello occorso all'infortunato», e «ciò dimostrerebbe la natura occulta del difetto rinvenuto sull'apparecchiatura», e infine che «non si può ritenere diversamente sulla scorta della successiva predisposizione di dispositivi prevenzionistici poiché ciò è stato dovuto alla volontà di fare fronte all'obbligo di garanzia una volta rivelatosi il difetto occulto.» La Sez. IV non è d'accordo, e ne trae spunto per fornire utili indicazioni in merito ai vizi occulti delle macchine. Osserva che «l'esistenza di un vizio occulto non può certamente desumersi dalla circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario in questione non ha visto il verificarsi di analoghi infortuni», in quanto «il dato dovrebbe essere comprovato dalla acquisizione di adeguate informazioni in ordine agli infortuni verificatisi sul macchinario sin dal suo primo utilizzo, alle modifiche apportate allo stesso, alla identità del fatto eventuale verificatosi in precedenza rispetto a quello oggetto dell'attuale giudizio», e in quanto «in ogni caso, il fattore statistico non varrebbe a superare il risultato cui conduce il canone della conoscibilità del vizio secondo la diligenza esigibile dal datore di lavoro, la quale non trova motivo di attenuazione per il fatto di essere il macchinario attestato dal costruttore come conforme alla normativa CE.» Ribadisce che «il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.» Con riguardo al caso di specie, nota che «la pericolosità della macchina anche nella fase preliminare in cui l'incidente si verificò era evidente, essendo la guida e i vari pezzi in movimento sprovvisti di protezioni antinfortunistiche», e ne trae che una tale notazione «ha anche il valore di esplicitazione delle misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare per porre la macchina in sicurezza», «misure del tutto disponibili al datore di lavoro», come «dimostrato dal fatto che l'imputato le adottò in sede di ottemperanza alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.» FORMAZIONE DEI LAVORATORI E POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA Cassazione penale sez. IV, 17 maggio 2013 (u.p. 12 febbraio 2013), n. 21284 - Pres. Brusco - Est. Vitelli Casella - PM. (Conf.) Delehaye - Ric. Cavezzini e altro Da alcuni anni a questa parte, la Corte Suprema insiste sulle responsabilità dei vertici delle imprese per le carenze che nella materia della sicurezza del lavoro ineriscano a scelte strategiche di fondo. Di grande interesse, in questo quadro, è una notazione svolta dalla sentenza qui segnalata, relativa a un caso d'infortunio mortale addebitato sia al presidente del consiglio di amministrazione della società datrice di lavoro, sia al RSPP, per colpa ravvisata «nella mancata formazione e nel mancato addestramento dell'operaio», e, in particolare, nel «mancato svolgimento di apposti corsi di formazione, previsti solamente sulla carta», ed, invece, «significativamente tenuti ed organizzati solo dopo questo infortunio.» Nel respingere il ricorso degli imputati, la Sez. IV osserva, in particolare, che il datore di lavoro «non può andare esente da responsabilità, per aver tollerato (e di fatto avallato) la mancata effettuazione dei corsi di addestramento per i neo-assunti che avrebbero reso necessario l'impiego di risorse finanziarie e la riduzione delle ore di lavoro attivo degli operai, trattandosi di scelte in materia di organizzazione gestionale, facente capo esclusivamente al suddetto imputato in posizione apicale.» IL CONCETTO DI "AMBIENTE DI LAVORO" NELL'ART. 26 D.LGS 81/2008 Cassazione penale sez. IV, 27 giugno 2013 (u.p. 21 marzo 2013), n. 28167 - Pres. Brusco - Est. Izzo PM. (Conf.) Fodaroni - Ric. Tomassini Una inedita delucidazione a proposito degli obblighi del datore di lavoro committente nel quadro dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso esaminato dalla Corte Suprema, il datore di lavoro committente di lavori all'interno di una capannone industriale fu riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali colpose in danno di due lavoratori di un'impresa subappaltatrice. La colpa addebitata all'imputato fu quella di aver «omesso di cooperare al fine dell'attuazione delle misure di sicurezza», e, in particolare, di aver lasciato che «l'attività fosse svolta nonostante la presenza sul pavimento di cinque ampie buche.» A sua discolpa, l'imputato deduce che «i lavori non si svolgevano in una ambiente "comune" a tutte le aziende presenti nel capannone, ma in un settore separato costituito dai lati del capannone», e, quindi, che non gli spettava alcun obbligo di cooperazione. Nel respingere il ricorso, la Sez. IV ha modo di precisare che «per "ambiente di lavoro" deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.» Ne ricava «il capannone, nella sua interezza, fosse un luogo di lavoro, non essendo possibile delimitare l'ambito del concetto al solo sito di materiale operatività dell'attività, se per raggiungere detto luogo ed operare il movimento di materiali ed apparecchiature sia necessario passare attraverso altre zone di cantiere.» Osserva che, «nel caso di appalto di lavori all'interno dell'azienda, il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento della pluralità delle imprese al fine della attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; nonché per evitare il concretizzarsi dei rischi cui sono esposti i lavoratori e dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.» Rileva che, «nel caso di specie, la realizzazione del capannone, ove si trovavano la pluralità di buche era l'opera che stata costruendo la società dell'imputato», e che «la circostanza che all'interno del capannone si dovesse muovere un ponte mobile, per l'istallazione, da parte di subappaltatori, dell'impianto elettrico e di rete, imponeva la adozione del coordinamento ai fini di sicurezza tra le imprese, per evitare i pericoli a tale attività.» CHIUSURA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE Vi informiamo che i nostri uffici saranno chiusi dal 23 Dicembre 2013 al 6 Gennaio 2014. Gli uffici riapriranno il 07 Gennaio 2014. 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