Nuove modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro (Art. 71 e
All VII del D.Lgs
81/2008 e DM 11.04.2011
UNINDUSTRIA Treviso 14 novembre 2012
Ing. Franco Mazzetto
[email protected]
Verifiche periodiche
• Successivamente
alla
messa
in
servizio
l'attrezzatura deve essere sottoposta a verifica
secondo le periodicità indicate nell'allegato VII del
D.Lgs. 81/08.
• Per le apparecchiature non ancora verificate la
periodicità decorre dalla data della comunicazione
di messa in servizio.
• Per le apparecchiature già verificate la periodicità
decorre dalla data dell'ultima verifica periodica
effettuata.
Art. 71 comma 11
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a
verifiche periodiche
volte a valutarne l'effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato.
La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede
nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di ARPAV o
di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al
comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al
precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le
modalità di cui al comma 13.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati per la violazione
di questo comma con sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 1.800 euro - articolo 87, comma 4, lettera b
Art. 71 comma 12 e 13
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11,
l’ARPAV e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di
cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei
soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente
sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
1a ve
Ver
rifica
ifich
(Tito
e su
(Tito
lare
cce
lare
INAI
ARP ssive
L)
AV)
Validità e Scadenza della verifica (esempio)
DATA
Comunicazione
Comunicazione
messa in
esercizio
2 anni
Verifica valida
DATA
Verbale
Apparecchio di
sollevamento
• di tipo fisso,
• installato in settore
siderurgico,
• età <10 anni
In base allegato VII
periodicità = 2 anni
Verifica Scaduta
Ultimo verbale
INAIL, ARPAV,
Soggetti abilitati
2 anni
Verifica valida
Verifica Scaduta
Per le attrezzature dell’allegato VII il datore di lavoro …
Messa in
esercizio
Immediatamente!
1a Scadenza
verifica
periodica
Comunicazione
messa in
esercizio
2a Scadenza
verifica
periodica
Periodicità secondo allegato VII Periodicità secondo allegato VII
>60 gg
>30 gg
ARPAV
verifica
Invia la
comunicazione di
messa in servizio
Matricola
Richiede la prima
verifica periodica
a INAIL almeno
60 gg prima della
scadenza
Il ddl acquisisce i verbali di verifica e li tiene in
un suo archivio a disposizione dell’organo di
vigilanza
verifica
verbale
Scheda
tecnica
Richiede la
verifica periodica
a ARPAV
almeno 30 gg
prima della
scadenza
ARCHIVIO DDL
verbale
Le verifiche successive alla prima (1)
Titolare
Max 30 gg
Richiesta di
verifica
(ARPAV)
Ricezione
Esecuzione
verifica
Risposta
ARPAV
almeno 30 gg
prima della
scadenza
Spett.le SBAV, la
verifica richiesta
sarà eseguita da
tecnici
ARPA
f.to
ARPA
Tecnico
ARPAV
VERBALE
Di verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
f.to
Arpav
Tecnico Arpav
Ditta SBAV
Spett.le ARPA, si
richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Indico il soggetto 1
Personale
tecnico
preposto
f.to
Giovanni
Verbale
Le verifiche successive alla prima (2)
Max 30 gg
Richiesta di
verifica
(ARPAV)
Ricezione
Risposta
ARPAV
almeno 30 gg
prima della
scadenza
Spett.le SBAV, la
verifica richiesta
sarà eseguita da
tecnici del
soggetto 1
f.to
Esecuzione
verifica
VERBALE
Di verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
f.to
Tecnico Sogg. 1
Ditta SBAV
f.to
Viligelmo
Verbale
soggetto 1
Tecnico
soggetto 1
Arpav
Spett.le ARPA, si
richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Indico il soggetto 1
Titolare
Personale
tecnico
preposto
Le verifiche successive alla prima (3)
30 gg
Richiesta di
verifica
(ARPAV)
Ricezione
almeno 30 gg
prima della
scadenza
Richiesta di
verifica a
soggetto
pubblico o
privato
(non
ARPAV)
Esecuzione
verifica
Tecnico
soggetto 2
Titolare
Verbale
soggetto 2
VERBALE
Di verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Nessuna
Risposta
f.to
Tecnico Sogg. 2
Ditta SBAV
Ditta SBAV
Spett.le ARPA, si
richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Indico il soggetto 1
Spett.le soggetto 2
si richiede verifica
attrezzatura
MATRICOLA000
Personale
tecnico
preposto
f.to
Giovanni
f.to
Giovanni
La richiesta di verifica periodica
• Nel sito internet www.arpa.veneto.it, al seguente
indirizzo Portale→Servizi ambientali→Sicurezza
impiantistica è presente il richiamo al link
“Informativa per la richiesta delle verifiche
periodiche secondo la nuova disciplina”, la
relativa modulistica prevista e l’elenco dei
soggetti abilitati iscritti ai sensi del DM 11.4.11,
art. 2, c. 2.
La richiesta di verifica periodica
•
Deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) deve riportare intestazione o timbro della ditta, i dati
fiscali, i riferimenti telefonici ed essere firmata
b) deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova
l’attrezzatura di lavoro
c) deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura
(tipologia, matricola assegnata e/o numero di fabbrica
e costruttore)
d) deve essere obbligatoriamente indicato il soggetto
abilitato individuato ai sensi dell’art. 2, c. 2 del DM
11.4.11, iscritto nell’elenco regionale ARPAV
e) deve riportare la data di richiesta.
La richiesta di verifica periodica
• Allo scopo di semplificare le modalità di richiesta
di verifica per più attrezzature, il datore di
lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica
di più attrezzature, aventi scadenze diverse,
indicando per ognuna di esse la data effettiva di
richiesta, indipendentemente dalla data della
richiesta cumulativa.
• A tal fine il Ddl può prevedere un allegato
distinto dal modulo di richiesta, contenente la
lista delle attrezzature di cui si richiede la
verifica.
La richiesta di verifica periodica
• Per data di invio si intende:
Lettera raccomandata
A.R.
Data di consegna della raccomandata A.R.
riportata sulla ricevuta
Lettera raccomandata a
mano
Data di consegna sottoscritta dal ricevente
Fax
Data di invio del Fax
Sito web predisposto per Data della transazione on-line
la richiesta on line
PEC
Data di invio della PEC
Lettera ordinaria,
Data di protocollo in arrivo ad ARPAV
Raccomandata semplice,
e-mail
Interruzione dei termini dei 30 giorni
• Qualora alla data concordata l’attrezzatura di lavoro non
possa essere sottoposta a verifica per cause indipendenti
dal verificatore (es. attrezzatura fuori servizio o non
disponibile presso il luogo concordato), si interrompono i
termini di tempo dalla richiesta di verifica.
• Il verificatore redigerà un verbale motivato senza esprimere
pareri sulla possibilità di mantenere in servizio
l’apparecchiatura.
• Il Ddl dovrà inviare una successiva richiesta al momento in
cui l’attrezzatura sarà nuovamente disponibile e da quella
data decorreranno nuovamente i termini dei 30 giorni.
Sospensione dei termini dei 30 giorni
• Qualora nel corso della verifica si renda necessario
acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a
supporto della verifica, controlli non distruttivi, indagini
supplementari, prove di laboratorio, ecc., il verificatore
redigerà un verbale annotando quanto richiesto per
completare la verifica, senza esprimere pareri sulla
possibilità di mantenere in servizio l’apparecchiatura.
• In tal caso la data del suddetto verbale farà fede per
l’inizio del periodo di sospensione del periodo dei 30
giorni, sino a quando non sarà prodotta la
documentazione o effettuati i controlli richiesti.
I rapporti con i soggetti abilitati
Art. 71, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione.
Art. 2, comma 5, D. M. 11 aprile 2011
Il soggetto titolare della funzione ha facoltà di segnalare alla
Commissione di cui all'allegato III […] la sussistenza di motivi di
possibile esclusione.
Il soggetto titolare della funzione è tenuto ad esercitare
attività di controllo sull’operato dei soggetti abilitati,
riferendo periodicamente alla Commissione istituita presso
il Ministero del Lavoro.
Requisiti soggetti privati di cui all’art. 71, com. 11, D.Lgs.
81/2008
a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di
accreditamento riconosciuto a livello europeo, con scopo di accreditamento
evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare nel
settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un’organizzazione
conforme ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente
documentata, che garantisca competenza del soggetto richiedente ad
operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che
indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale
rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione,
installazione,
manutenzione,
commercializzazione
e
gestione
eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui
all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008;
I soggetti privati di cui all’art. 71, comma 11, del D.Lgs.
81/2008, devono possedere almeno i seguenti requisiti:
b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto
esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette
di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto
delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o
attività di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008;
c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico
ed amministrativo per l’effettuazione delle verifiche oggetto del
presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di
verifica, in conformità a quanto previsto dall’Allegato II;
Il rapporti con i soggetti abilitati
Richiesta
Titolare della
Funzione
(es. ARPAV)
Matr. 000
Delega
Matr. 000
Soggetto
abilitato
Tecnico
Soggetto
abilitato
Risposta
Matr. 000
Acquisizione,
elaborazione,
controllo
Verbale
Datore di
lavoro
Archivio
Datore di
lavoro
Esecuzione
Verifica
Matr. 000
Flusso dati trimestrale
Archivio
informatico
Archivio
Soggetto
abilitato
Archivio
cartaceo
Flusso dati annuale ARPAV
soggetto 1
Archivio
informatico
soggetto 2
Archivio
informatico
Flussi
dati
trimestrali
ARPAV
Archivio
Informatico
verifiche
eseguite da ARPAV
Acquisizione,
elaborazione,
controllo
soggetto N
Archivio
informatico
Segnalazioni
a carico dei
soggetti
abilitati
(eventuali)
+
Flusso dati
annuale
INAIL
Esito della verifica
Logo
Verbale di Verifica Periodica
Il giorno XXX
il sottoscritto Verificatore
Dati identificativi dell’attrezzatura
(matricola, dati tecnici)
Esito della verifica
In base a quanto rilevato ed alle prove
eseguite, lo stato di funzionamento e
conservazione
RISULTA ADEGUATO ai fini della sicurezza
NON RISULTA ADEGUATO ai fini della
sicurezza per i seguenti motivi
…………………………………………………….
Timbro e firma del
datore di lavoro
Il verificatore
Nome, cognome,
qualifica
Trasmissione del
verbale all’Autorità
di PG per gli atti di
competenza
Tariffa di riferimento
• La tariffa di riferimento è quella del tariffario
regionale vigente (BURV)
• i compensi dovuti al soggetto abilitato,
pubblico o privato, non possono differire, in
eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe
applicate dal soggetto titolare della funzione
• Entro 180 gg. dall’entrata in vigore verranno
determinate con decreto ministeriale le nuove
tariffe.
Tariffe:
Nel caso di verifiche effettuate da soggetti abilitati di cui all’elenco
dell’allegato III (quindi decorsi i 60 o 30 gg) :
a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione
il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato
della verifica;
b) il soggetto abilitato, pubblico o privato che è stato incaricato
della verifica da ARPAV corrisponde ad ARPAV una quota pari al
15% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della funzione (o dal
decreto di prossima emanazione sulle tariffe unificate);
c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato
dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all’INAIL una quota
pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa
funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati
informatizzata.
Verifica periodica
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la
conformità alle modalità di installazione previste dal
fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di
manutenzione e conservazione, il mantenimento delle
condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante
specifiche dell'attrezzatura di lavoro e l'efficienza dei
dispositivi di sicurezza e di controllo.
Prima verifica periodica
La prima verifica periodica e' la prima delle verifiche
periodiche e prevede anche la compilazione della
scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di
lavoro (INAIL)
Le attrezzature
Fanno parte dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08:
- Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi
della normativa sulla sicurezza del lavoro (Apparecchi
di sollevamento, idroestrattori, …)
- Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi di
altre normative (Recipienti in pressione, Impianti di
riscaldamento, …)
- Attrezzature che non erano soggette a verifica periodica
ai sensi di nessuna normativa
Si possono dividere in Gruppi:
Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP - Sollevamento persone
Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
Gruppo SC
Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed
idroestrattori a forza centrifuga:
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a
200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata
superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a
200 kg
Distinguendo, ai fini delle periodicità, tra
- tipo mobile/trasferibile e tipo fisso,
- età maggiore o minore di 10 anni
- con modalità di utilizzo particolari (es. settore costruzioni)
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga.
SP Piattaforme di lavoro autosollevanti
su colonne
SP Scale aeree
ad inclinazione
variabile
SC Carrelli semoventi
a braccio telescopico
Gruppo
SC
Attrezzatura
1. portata > 200 kg mobili o trasferibili settori
costruzioni siderurgico portuale estrattivo
2. portata > 200 kg mobili o trasferibili altri settori < 10 anni
3. portata > 200 kg mobili o trasferibili altri settori > 10 anni
4. portata > 200 kg tipo fisso settori costruzioni
siderurgico portuale estrattivo > 10 anni
5. portata > 200 kg tipo fisso settori costruzioni
siderurgico portuale estrattivo < 10 anni
6. portata > 200 kg tipo fisso altri settori > 10 anni
7. portata > 200 kg tipo fisso altri settori < 10 anni
Periodicità
annuale
biennale
annuale
annuale
biennale
biennale
triennale
SP Ascensori e montacarichi da cantiere
SP Ponti mobili sviluppabili
su carro ad azionamento
motorizzato
Idroestrattori
Attrezzatura
1.
2.
3.
Periodicità
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con
diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con
diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi
infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od
instabili, aventi diametro esterno del paniere > 500 mm
annuale
Gruppo SP
Sollevamento persone:
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo
verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente.
ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE
Apparecchi di sollevamento persone
Attrezzatura
• Scale aeree ad inclinazione variabile
• Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato
• Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale
e azionati a mano
• Ponti sospesi e relativi argani
• Carrelli semoventi a braccio telescopico
• Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
• Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma
guidata verticalmente
periodicità
annuale
annuale
biennale
biennale
annuale
biennale
annuale
Gruppo GVR
Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
(Rif. art. 3 D.Lgs n. 93 del 25 febbraio 2000)
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o
gassoso per impianti/centrali di riscaldamento utilizzanti acqua
calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore
alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi
potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW.
6. Forni per le industrie chimiche e affini.
b) Insiemi:
Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati
CE come insiemi secondo il D.Lgs. n. 93 del 25/02/2000.
Attrezzatura
periodicità
verifica
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo1 (D.lgs. Funzionamento:
93/2000 art. 3 e art. 9 pericolosi)
biennale
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria,
integrità: decennale
recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla
categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e
affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati
diversi dall'acqua
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1
(D.lgs. 93/2000 art. 3 e art. 9)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria
Funzionamento:
quadriennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati
classificati nella I, II e III categoria
funzionamento:
quinquennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
funzionamento:
quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
integrità: decennale
integrità: decennale
integrità: decennale
Attrezzatura
periodicità verifica
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III
categoria
funzionamento:
quinquennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor
d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di
vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti
alle categorie dalla I alla IV
di funzionamento:
triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor
d'acqua classificati in I e II categoria
funzionamento:
quadriennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.
funzionamento: biennale
visita interna: biennale
integrità: decennale
integrità: decennale
integrità: decennale
integrità: decennale
Attrezzatura
periodicità verifica
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati
classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C
integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati
classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C
funzionamento:
quinquennale
integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile
solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto
pressione con temperatura dell'acqua non
superiore alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale
dei focolai superiore a 116 kW
quinquennale
Circolare MLPS 13/08/2012
Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua
non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione
atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai > 116 kw e
serbatoi di GPL
Premesso che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di
lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono
necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere
assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto
sopra esposto si evidenzia che:
a) alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo,
ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni
del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad
uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma
continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il
D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti
Circolare MLPS 13/08/2012
3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o
concesse in uso.
Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui
a11’articolo 71, comma 1 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., per Ie attrezzature cedute allo stesso a titolo di
noleggio senza operatore o concesse in uso, la
richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal
noleggiatore o dal concedente in uso, anche in
considerazione della previsione di cui all’articolo 23,
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che
nell’ottica della semplificazione delle procedure.
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro…omissis
Le procedure per l’esecuzione delle
verifiche periodiche - disposizioni comuni
Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere
a disposizione del verificatore:
• il personale occorrente
• un preposto
• i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni, es.
pesi per gruù (esclusi gli apparecchi di misurazione)
• La documentazione concernente le verifiche, nonché le
denunce di cui al DM 12 settembre 1959 o le
comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11,
comma 3, del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i.
(direttiva macchine), deve essere tenuta presso il luogo
in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
Le procedure per l’esecuzione
delle verifiche periodiche
Fasi principali della verifica periodica:
– Identificazione delle attrezzature di lavoro
– Accertamento che la configurazione dell’attrezzatura
di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso
redatte dal fabbricante (libretto d’uso e manutenzione)
– Verifica della regolare tenuta del “registro di controllo”
e delle registrazioni sugli interventi di controllo e
manutenzione
– Controllo dello stato di conservazione
– Effettuazione
delle
prove
di
funzionamento
dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi
di sicurezza ( fine corsa, valvole etc. )
Indagine supplementare
• In base allo stato di esercizio dell’apparecchiatura può rendersi
necessaria l’esecuzione di “indagini supplementari” intese
come:
“Attività finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o
anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro
messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita
residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di
sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.”
• Si tratta di un termine “ultimo”, ovvero il datore di lavoro, sulla
base delle condizioni di esercizio dell’attrezzatura (ambiente,
cicli di carico, modalità di utilizzo, …) deve valutare la
periodicità con cui effettuare “indagini supplementari”; tale
periodicità non potrà essere superiore a 20 anni.
• Ai sensi del punto 3.2.3. dell’all. II del DM 11.4.11, per le gru
mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato, le risultanze delle indagini dovranno
essere effettuati da persona competente ed essere esibite dal
Ddl in occasione di verifica periodica.
Verifiche apparecchi sollevamento
devono essere rilevate le seguenti informazioni:
•
•
•
•
nome del costruttore.
tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio,
anno di costruzione.
matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di
messa in servizio.
Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformità o libretto di immatricolazione
(ENPI / INAIL);
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da
disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso.
Prove di funzionamento
dell'apparecchio e di efficienza dei
dispositivi di sicurezza
Carroponte ⇒ fine corsa carrello e ponte senza carico
Carroponte ⇒ Freno sull’argano con carico
Carroponte ⇒ intervento del limitatore di carico con carico
Gru su autocarro e autogru ⇒ Stabilità del carro
Gru su autocarro e autogru ⇒ Stabilizzatori
PLE a sbalzo ⇒ cella di carico limitatore di carico e limitatore di e
momento
a sbalzo
PLE a pantografo ⇒ velocità di traslazione del carro solo
lenta a piattaforma alzata
Verifica delle attrezzature del
gruppo GVR
Per le attrezzature ed insiemi, per verifiche periodiche
successive si intendono:
•
di funzionamento, che consistono in:
a) esame documentale
b) controllo della funzionalità dei dispositivi di controllo
(manometro e indicatore di livello etc. ), protezione
(pressostato, termostato) e sicurezza (psv, dischi di
rottura etc. )
c) controllo dei parametri operativi.
di integrità (decennali) che consistono
a) nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie
membrature, mediante esame visivo delle parti interne ed
esterne accessibili ed ispezionabili,
b) nell'esame spessimetrico, liquidi penetranti, magnetoscopiche
etc. eseguiti da personale adeguatamente qualificato,
incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:
- data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura
- qualora emergessero dubbi sulla condizione delle
membrature;
- a fronte di situazioni evidenti di danno;
- in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature
costruite e certificate secondo le direttive di prodotto
(97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).
Le indagini supplementari corrispondono sostanzialmente
alle prove sopra citate
Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non
consentire adeguate condizioni di accessibilita'
all'interno, anche nei riguardi della sicurezza, o risulta
comunque non ispezionabile completamente, l'ispezione
e' integrata limitatamente alle camere non ispezionabili,
con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte la
«pressione massima ammissibile» (PS) che può essere
effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
La prova di pressione idraulica può essere sostituita in
caso di necessità e previa predisposizione da parte
dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una
prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un
valore di 1,1 volte la «pressione massima ammissibile»
(PS).
La verifica di integrità per le tubazioni non
comporta obbligatoriamente ne' la prova
idraulica ne' l'esame visivo interno, ma
opportuni controlli non distruttivi per
l'accertamento dell’ integrità della struttura.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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