Nuove modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (Art. 71 e All VII del D.Lgs 81/2008 e DM 11.04.2011 UNINDUSTRIA Treviso 14 novembre 2012 Ing. Franco Mazzetto [email protected] Verifiche periodiche • Successivamente alla messa in servizio l'attrezzatura deve essere sottoposta a verifica secondo le periodicità indicate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08. • Per le apparecchiature non ancora verificate la periodicità decorre dalla data della comunicazione di messa in servizio. • Per le apparecchiature già verificate la periodicità decorre dalla data dell'ultima verifica periodica effettuata. Art. 71 comma 11 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di ARPAV o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati per la violazione di questo comma con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro - articolo 87, comma 4, lettera b Art. 71 comma 12 e 13 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, l’ARPAV e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 1a ve Ver rifica ifich (Tito e su (Tito lare cce lare INAI ARP ssive L) AV) Validità e Scadenza della verifica (esempio) DATA Comunicazione Comunicazione messa in esercizio 2 anni Verifica valida DATA Verbale Apparecchio di sollevamento • di tipo fisso, • installato in settore siderurgico, • età <10 anni In base allegato VII periodicità = 2 anni Verifica Scaduta Ultimo verbale INAIL, ARPAV, Soggetti abilitati 2 anni Verifica valida Verifica Scaduta Per le attrezzature dell’allegato VII il datore di lavoro … Messa in esercizio Immediatamente! 1a Scadenza verifica periodica Comunicazione messa in esercizio 2a Scadenza verifica periodica Periodicità secondo allegato VII Periodicità secondo allegato VII >60 gg >30 gg ARPAV verifica Invia la comunicazione di messa in servizio Matricola Richiede la prima verifica periodica a INAIL almeno 60 gg prima della scadenza Il ddl acquisisce i verbali di verifica e li tiene in un suo archivio a disposizione dell’organo di vigilanza verifica verbale Scheda tecnica Richiede la verifica periodica a ARPAV almeno 30 gg prima della scadenza ARCHIVIO DDL verbale Le verifiche successive alla prima (1) Titolare Max 30 gg Richiesta di verifica (ARPAV) Ricezione Esecuzione verifica Risposta ARPAV almeno 30 gg prima della scadenza Spett.le SBAV, la verifica richiesta sarà eseguita da tecnici ARPA f.to ARPA Tecnico ARPAV VERBALE Di verifica attrezzatura MATRICOLA000 f.to Arpav Tecnico Arpav Ditta SBAV Spett.le ARPA, si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Indico il soggetto 1 Personale tecnico preposto f.to Giovanni Verbale Le verifiche successive alla prima (2) Max 30 gg Richiesta di verifica (ARPAV) Ricezione Risposta ARPAV almeno 30 gg prima della scadenza Spett.le SBAV, la verifica richiesta sarà eseguita da tecnici del soggetto 1 f.to Esecuzione verifica VERBALE Di verifica attrezzatura MATRICOLA000 f.to Tecnico Sogg. 1 Ditta SBAV f.to Viligelmo Verbale soggetto 1 Tecnico soggetto 1 Arpav Spett.le ARPA, si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Indico il soggetto 1 Titolare Personale tecnico preposto Le verifiche successive alla prima (3) 30 gg Richiesta di verifica (ARPAV) Ricezione almeno 30 gg prima della scadenza Richiesta di verifica a soggetto pubblico o privato (non ARPAV) Esecuzione verifica Tecnico soggetto 2 Titolare Verbale soggetto 2 VERBALE Di verifica attrezzatura MATRICOLA000 Nessuna Risposta f.to Tecnico Sogg. 2 Ditta SBAV Ditta SBAV Spett.le ARPA, si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Indico il soggetto 1 Spett.le soggetto 2 si richiede verifica attrezzatura MATRICOLA000 Personale tecnico preposto f.to Giovanni f.to Giovanni La richiesta di verifica periodica • Nel sito internet www.arpa.veneto.it, al seguente indirizzo Portale→Servizi ambientali→Sicurezza impiantistica è presente il richiamo al link “Informativa per la richiesta delle verifiche periodiche secondo la nuova disciplina”, la relativa modulistica prevista e l’elenco dei soggetti abilitati iscritti ai sensi del DM 11.4.11, art. 2, c. 2. La richiesta di verifica periodica • Deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve riportare intestazione o timbro della ditta, i dati fiscali, i riferimenti telefonici ed essere firmata b) deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro c) deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura (tipologia, matricola assegnata e/o numero di fabbrica e costruttore) d) deve essere obbligatoriamente indicato il soggetto abilitato individuato ai sensi dell’art. 2, c. 2 del DM 11.4.11, iscritto nell’elenco regionale ARPAV e) deve riportare la data di richiesta. La richiesta di verifica periodica • Allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica per più attrezzature, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando per ognuna di esse la data effettiva di richiesta, indipendentemente dalla data della richiesta cumulativa. • A tal fine il Ddl può prevedere un allegato distinto dal modulo di richiesta, contenente la lista delle attrezzature di cui si richiede la verifica. La richiesta di verifica periodica • Per data di invio si intende: Lettera raccomandata A.R. Data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta Lettera raccomandata a mano Data di consegna sottoscritta dal ricevente Fax Data di invio del Fax Sito web predisposto per Data della transazione on-line la richiesta on line PEC Data di invio della PEC Lettera ordinaria, Data di protocollo in arrivo ad ARPAV Raccomandata semplice, e-mail Interruzione dei termini dei 30 giorni • Qualora alla data concordata l’attrezzatura di lavoro non possa essere sottoposta a verifica per cause indipendenti dal verificatore (es. attrezzatura fuori servizio o non disponibile presso il luogo concordato), si interrompono i termini di tempo dalla richiesta di verifica. • Il verificatore redigerà un verbale motivato senza esprimere pareri sulla possibilità di mantenere in servizio l’apparecchiatura. • Il Ddl dovrà inviare una successiva richiesta al momento in cui l’attrezzatura sarà nuovamente disponibile e da quella data decorreranno nuovamente i termini dei 30 giorni. Sospensione dei termini dei 30 giorni • Qualora nel corso della verifica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto della verifica, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio, ecc., il verificatore redigerà un verbale annotando quanto richiesto per completare la verifica, senza esprimere pareri sulla possibilità di mantenere in servizio l’apparecchiatura. • In tal caso la data del suddetto verbale farà fede per l’inizio del periodo di sospensione del periodo dei 30 giorni, sino a quando non sarà prodotta la documentazione o effettuati i controlli richiesti. I rapporti con i soggetti abilitati Art. 71, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008 I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione. Art. 2, comma 5, D. M. 11 aprile 2011 Il soggetto titolare della funzione ha facoltà di segnalare alla Commissione di cui all'allegato III […] la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Il soggetto titolare della funzione è tenuto ad esercitare attività di controllo sull’operato dei soggetti abilitati, riferendo periodicamente alla Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro. Requisiti soggetti privati di cui all’art. 71, com. 11, D.Lgs. 81/2008 a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un’organizzazione conforme ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, che garantisca competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008; I soggetti privati di cui all’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, devono possedere almeno i seguenti requisiti: b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008; c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l’effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall’Allegato II; Il rapporti con i soggetti abilitati Richiesta Titolare della Funzione (es. ARPAV) Matr. 000 Delega Matr. 000 Soggetto abilitato Tecnico Soggetto abilitato Risposta Matr. 000 Acquisizione, elaborazione, controllo Verbale Datore di lavoro Archivio Datore di lavoro Esecuzione Verifica Matr. 000 Flusso dati trimestrale Archivio informatico Archivio Soggetto abilitato Archivio cartaceo Flusso dati annuale ARPAV soggetto 1 Archivio informatico soggetto 2 Archivio informatico Flussi dati trimestrali ARPAV Archivio Informatico verifiche eseguite da ARPAV Acquisizione, elaborazione, controllo soggetto N Archivio informatico Segnalazioni a carico dei soggetti abilitati (eventuali) + Flusso dati annuale INAIL Esito della verifica Logo Verbale di Verifica Periodica Il giorno XXX il sottoscritto Verificatore Dati identificativi dell’attrezzatura (matricola, dati tecnici) Esito della verifica In base a quanto rilevato ed alle prove eseguite, lo stato di funzionamento e conservazione RISULTA ADEGUATO ai fini della sicurezza NON RISULTA ADEGUATO ai fini della sicurezza per i seguenti motivi ……………………………………………………. Timbro e firma del datore di lavoro Il verificatore Nome, cognome, qualifica Trasmissione del verbale all’Autorità di PG per gli atti di competenza Tariffa di riferimento • La tariffa di riferimento è quella del tariffario regionale vigente (BURV) • i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione • Entro 180 gg. dall’entrata in vigore verranno determinate con decreto ministeriale le nuove tariffe. Tariffe: Nel caso di verifiche effettuate da soggetti abilitati di cui all’elenco dell’allegato III (quindi decorsi i 60 o 30 gg) : a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica; b) il soggetto abilitato, pubblico o privato che è stato incaricato della verifica da ARPAV corrisponde ad ARPAV una quota pari al 15% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della funzione (o dal decreto di prossima emanazione sulle tariffe unificate); c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata. Verifica periodica Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell'attrezzatura di lavoro e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Prima verifica periodica La prima verifica periodica e' la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro (INAIL) Le attrezzature Fanno parte dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08: - Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro (Apparecchi di sollevamento, idroestrattori, …) - Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi di altre normative (Recipienti in pressione, Impianti di riscaldamento, …) - Attrezzature che non erano soggette a verifica periodica ai sensi di nessuna normativa Si possono dividere in Gruppi: Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga Gruppo SP - Sollevamento persone Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga: a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg Distinguendo, ai fini delle periodicità, tra - tipo mobile/trasferibile e tipo fisso, - età maggiore o minore di 10 anni - con modalità di utilizzo particolari (es. settore costruzioni) d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) ldroestrattori a forza centrifuga. SP Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne SP Scale aeree ad inclinazione variabile SC Carrelli semoventi a braccio telescopico Gruppo SC Attrezzatura 1. portata > 200 kg mobili o trasferibili settori costruzioni siderurgico portuale estrattivo 2. portata > 200 kg mobili o trasferibili altri settori < 10 anni 3. portata > 200 kg mobili o trasferibili altri settori > 10 anni 4. portata > 200 kg tipo fisso settori costruzioni siderurgico portuale estrattivo > 10 anni 5. portata > 200 kg tipo fisso settori costruzioni siderurgico portuale estrattivo < 10 anni 6. portata > 200 kg tipo fisso altri settori > 10 anni 7. portata > 200 kg tipo fisso altri settori < 10 anni Periodicità annuale biennale annuale annuale biennale biennale triennale SP Ascensori e montacarichi da cantiere SP Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Idroestrattori Attrezzatura 1. 2. 3. Periodicità Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) triennale Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere > 500 mm annuale Gruppo SP Sollevamento persone: a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente. ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE Apparecchi di sollevamento persone Attrezzatura • Scale aeree ad inclinazione variabile • Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato • Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano • Ponti sospesi e relativi argani • Carrelli semoventi a braccio telescopico • Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne • Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente periodicità annuale annuale biennale biennale annuale biennale annuale Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento a) Attrezzature a pressione: 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (Rif. art. 3 D.Lgs n. 93 del 25 febbraio 2000) 2. Generatori di vapor d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti/centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW. 6. Forni per le industrie chimiche e affini. b) Insiemi: Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il D.Lgs. n. 93 del 25/02/2000. Attrezzatura periodicità verifica Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo1 (D.lgs. Funzionamento: 93/2000 art. 3 e art. 9 pericolosi) biennale Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, integrità: decennale recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3 e art. 9) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria Funzionamento: quadriennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria funzionamento: quinquennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) funzionamento: quinquennale Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria integrità: decennale integrità: decennale integrità: decennale Attrezzatura periodicità verifica Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria funzionamento: quinquennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV di funzionamento: triennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria funzionamento: quadriennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua. funzionamento: biennale visita interna: biennale integrità: decennale integrità: decennale integrità: decennale integrità: decennale Attrezzatura periodicità verifica Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C funzionamento: quinquennale integrità: decennale Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW quinquennale Circolare MLPS 13/08/2012 Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai > 116 kw e serbatoi di GPL Premesso che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che: a) alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975; b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti Circolare MLPS 13/08/2012 3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui a11’articolo 71, comma 1 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per Ie attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell’ottica della semplificazione delle procedure. Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro…omissis Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche - disposizioni comuni Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore: • il personale occorrente • un preposto • i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni, es. pesi per gruù (esclusi gli apparecchi di misurazione) • La documentazione concernente le verifiche, nonché le denunce di cui al DM 12 settembre 1959 o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. (direttiva macchine), deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata. Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche Fasi principali della verifica periodica: – Identificazione delle attrezzature di lavoro – Accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante (libretto d’uso e manutenzione) – Verifica della regolare tenuta del “registro di controllo” e delle registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione – Controllo dello stato di conservazione – Effettuazione delle prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza ( fine corsa, valvole etc. ) Indagine supplementare • In base allo stato di esercizio dell’apparecchiatura può rendersi necessaria l’esecuzione di “indagini supplementari” intese come: “Attività finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.” • Si tratta di un termine “ultimo”, ovvero il datore di lavoro, sulla base delle condizioni di esercizio dell’attrezzatura (ambiente, cicli di carico, modalità di utilizzo, …) deve valutare la periodicità con cui effettuare “indagini supplementari”; tale periodicità non potrà essere superiore a 20 anni. • Ai sensi del punto 3.2.3. dell’all. II del DM 11.4.11, per le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, le risultanze delle indagini dovranno essere effettuati da persona competente ed essere esibite dal Ddl in occasione di verifica periodica. Verifiche apparecchi sollevamento devono essere rilevate le seguenti informazioni: • • • • nome del costruttore. tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione. matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione: 1. dichiarazione CE di conformità o libretto di immatricolazione (ENPI / INAIL); 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti); 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 5. istruzioni per l'uso. Prove di funzionamento dell'apparecchio e di efficienza dei dispositivi di sicurezza Carroponte ⇒ fine corsa carrello e ponte senza carico Carroponte ⇒ Freno sull’argano con carico Carroponte ⇒ intervento del limitatore di carico con carico Gru su autocarro e autogru ⇒ Stabilità del carro Gru su autocarro e autogru ⇒ Stabilizzatori PLE a sbalzo ⇒ cella di carico limitatore di carico e limitatore di e momento a sbalzo PLE a pantografo ⇒ velocità di traslazione del carro solo lenta a piattaforma alzata Verifica delle attrezzature del gruppo GVR Per le attrezzature ed insiemi, per verifiche periodiche successive si intendono: • di funzionamento, che consistono in: a) esame documentale b) controllo della funzionalità dei dispositivi di controllo (manometro e indicatore di livello etc. ), protezione (pressostato, termostato) e sicurezza (psv, dischi di rottura etc. ) c) controllo dei parametri operativi. di integrità (decennali) che consistono a) nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature, mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, b) nell'esame spessimetrico, liquidi penetranti, magnetoscopiche etc. eseguiti da personale adeguatamente qualificato, incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari: - data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura - qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature; - a fronte di situazioni evidenti di danno; - in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE). Le indagini supplementari corrispondono sostanzialmente alle prove sopra citate Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilita' all'interno, anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente, l'ispezione e' integrata limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte la «pressione massima ammissibile» (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido. La prova di pressione idraulica può essere sostituita in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' l'esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento dell’ integrità della struttura. GRAZIE PER L’ATTENZIONE