Corso di Integrazione europea e
politiche pubbliche
anno accademico 2012-13
Lezione VII
La politica della concorrenza
Le politiche per la concorrenza
• “l’insieme delle politiche e delle leggi che
assicurano che la concorrenza sul mercato non
sia soggetta a restrizioni tali da ridurre il
benessere economico” (Motta,2004)
• Assunto, di marca liberale, che le economie in
cui le pressioni competitive sono più intense
siano più efficienti di quelle in cui la concorrenza
viene limitata.
• Ma anche protezione del consumatore
La governance della concorrenza
nella UE
• Settore di policy che presenta rilevanti
aspetti di governance sovranazionale
 poteri della Commissione e della
Corte di Giustizia Europea in materia di
concorrenza
• Evoluzione nel tempo- crescente
importanza di modalità di governance
basate sulla cooperazione “multi-level”
ORIGINI
• LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NON RIENTRAVA
NELLE TRADIZIONI DI POLICY DEI MEMBRI FONDATORI
DELLE COMUNITA’
• SONO GLI USA ,CHE INVECE AVEVANO UNA FORTE
TRADIZIONE DI POLITICHE ANTITRUST (1890 Sherman
Act), NEL CONTESTO DEL RIDISEGNO DELLE ISTITUZIONI
ECONOMICHE INTERNAZIONALI NEL DOPOGUERRA, A
PROMUOVERE PRESSO I GOVERNI EUROPEI I PRINCIPI
DELLA CONCORRENZA E LA NECESSITA’ DI ISTITUZIONI
CHE LA GARANTISCANO (ambito OCSE; Germania )
• LA PRIMA COMUNITA’ (CECA) HA LA SUA RAGIONE
D’ESSERE SOPRATTUTTO NEL CONTROLLO SULLA
GERMANIA E LA POSSIBILITA’ DI UN SUO RIARMO.
• L’INCLUSIONE DELLA CONCORRENZA TRA GLI OBIETTIVI
DELLA COMUNITA’ SI DEVE AL RUOLO DEGLI ESPERTI
AMERICANI E DELLO STESSO JEAN MONNET
IL TRATTATO CEE
• COMUNITA’ EUROPEE –Trattato di
Roma contempla negli art.101-109
attuali(prima 81-89 e orig 85-92): lotta
alla formazione di monopoli, all’ abuso
di posizione dominante, ai monopoli
nei servizi pubblici, agli aiuti statali alle
imprese
• FORTE BASE LEGALE NEI TRATTATI autorizza l’azione della
Commissione e della Corte
Componenti della politica della
concorrenza
• Proibizione di accordi tra imprese (cartelli) che limitino la
concorrenza (art.81 Tr.CE) e specifica eccezioni (comma 3)
• Proibizione dell’abuso di posizione dominante da parte di una
grande impresa (art.82)
• Controllo sulle fusioni tra imprese che creino una posizione
dominante (reg 4064/89)
• Controllo sugli aiuti di stato a un’impresa o a una categoria di
imprese (art.87-88)
• Liberalizzazione delle misure prese dagli stati membri in favore
delle public utilities nazionali e delle industrie di infrastrutture
(art 31 e 86 Tr.CE)
• Si sviluppano in tempi diversi
Settori della politica di
concorrenza
•
•
•
•
•
cartelli e pratiche restrittive (fissazione
dei prezzi e quote di mercato)
Fusioni e concentrazioni tra imprese
Abuso di posizione dominante
Più concorrenza nei settori delle public
utilities (energia, telecomunicazioni)
Aiuti statali alle imprese
Soggetti
privati:i
mprese
Stati
membri
Concorrenza e Mercato Unico
• Obiettivi strettamente collegati (spill over)
• Emerge da subito che la costruzione di
un’unione doganale con lo smantellamento delle
barriere tariffarie sarebbe stata
controproducente se le imprese avessero
imposto i prezzi attraverso la costituzione di
cartelli e che occorreva assicurare un grado di
controllo sovranazionale ai comportamenti lesivi
del mercato- Regolamento 17/1962
Autorità sovranazionale della
Commissione
• Solo la Corte di Giustizia può annullare
una decisone della Commissione ma ciò
avviene in casi rari ed è una sorta di
extrema ratio
• Con il Reg.17 gli s.m. hanno creato un
sistema di decisioni sovranazionali che nel
corso del tempo ha vincolato i
comportamenti delle imprese e degli stessi
stati
Governance sovranazionale
della concorrenza
• Un regime di governance sovranazionale
che ha avuto delle debolezze
• Che è stato riformato ed adattato nel
corso del tempo
Fasi nello sviluppo della politica per la
concorrenza(Wilks 2010)
’60
‘70
‘80
‘90
‘2000
Accordi tra
imprese
Reg.17/62 ;
casi
Sviluppo
principi
Prime multe
Enforceme
nt
intensificat
o
Enfasi sui
cartelli;moder
nizzazione
Abuso di
posizione
dominante
silente
Primi casi
Sviluppo
principi
Prime multe
Idea di
dominio
collettivo
Applicazione
moderata;mo
dernizzazione
Fusioni
Non in Tr.CE Riconsosciuto
Regol.1989
Inizia
enforceme
nt
Intensificata
;riforme
Aiuti di stato
silente
Sviluppo
graduale
Diventa priorità;
primo survey
1988
Regimi
settoriali
più
stringenti
Rafforzato da
Agenda.di
Lisbona;
progresso
sostenuto
Liberalizzazi
one utilities
ignorato
ignorato
Più trasparenza; Diventa
interventi in
priorità;
telecomunicazio sfida
ni
ma nessuna
azione
Continue
pressioni;
progresso
sistematica non
Il Regolamento 17/1962
• Regolamento attuativo delle norme in materia di
accordi e abuso di posizione dominante
• Assegnava alla DGIV (Concorrenza) compiti
importanti ,in autonomia dal Consiglio, facendone
una vera “agenzia antitrust” con compiti esclusivi
di sorveglianza, indagine, codificazione,
determinazione di esenzioni e potere
sanzionatorio.
• La Commissione può condurre direttamente
indagini nelle imprese, esaminarne i documenti,
interrogarne e i responsabili e multare le imprese.
Il Regolamento 17/1962
• Procedura derivata dal modello tedesco
• Considera illegale ogni accordo tra imprese
fino a che è notificato ed esplicitamente
autorizzato dalla Commissione, o in quanto
dichiara che non rientra nelle fattispecie
previste dalla legge o perchè esplicitamente
approvato (per es, perchè accresce efficienza)
.
• PREMESSE PER IL SOVRACCARICO DI
LAVORO PER LA COMMISSIONE
1958-1985
• La Commissione non ha utilizzato dall’inizio gli estesi
poteri conferitile dal Regolamento 17.
• Negli anni Sessanta ha proceduto in modo incrementale
• Negli anni Settanta ha rispettato la varietà delle risposte
che gli stati davano alla crisi economica (aiuti statali alle
imprese in difficoltà)
• L’azione si è concentrata in due ambiti:
• formazione di cartelli (accordi tra imprese e pratiche
concertate come la fissazione di prezzi o la spartizione di
mercati) che ponessero restrizioni o ostacoli agli scambi
tra s.m (art.81 e 82) Commissione spalleggiata da sentenze
della Corte
• la lotta contro l’abuso di posizione dominante (meno
incisiva)
• “fase di apprendimento”capacity building
Rilancio negli anni Ottanta , parallelo a
quello del mercato unico
• Nuove idee di policy deregulation, liberalizzazione sono
la nuova ortodossia economica
• Forte leadership dei Commissari alla concorrenza
Sutherland, Brittain che sono dei liberali convinti e
ingaggiano una lotta aperta agli aiuti di stato (che negli
anni Ottanta toccano il 3% del PIL della Comunità) e per
l’espansione dee competenze in materia di controllo sulle
fusioni.
• Contestazioni all’azione della Commissione soprattutto dai
paesi che hanno una regolazione più efficace (UK e RFT) e
alcune sentenze contrarie della Corte
Rilancio
• Clima di idee favorevole e leadership
forte- sviluppo progressivo del campo di
azione della DG Concorrenza, dalla
attenzione iniziale per la lotta ai cartelli ad
un ambito di azione più ampio
• Le sue attività hanno sollevato critiche cui
ha risposto con ristrutturazioni e riforme
1989 Regolamento 4064/89 sui
controlli sulle fusioni
• Rafforza significativamente i poteri della Commissione in materia di
concorrenza .
• Gli s.m. si accordano dopo anni su una nuova normativa sulle fusioni per i
seguenti motivi:
• in primo luogo per le pressioni della business community perché vi sia
un solo responsabile a livello europeo in materia di fusioni
• per dare una regolazione più chiara al settore
• per rafforzare le competenze della Commissione
•
poteri della Commissione sulle fusioni sono però vincolati da limiti
dimensionali all’intervento che può avvenire solo per le fusioni che
superino i 5 miliardi di ecu se a livello mondiale e i 250 milioni di ecu se
a livello europeo
Accordi tra imprese e cartelli
-Principale settore di attività (core business). Sono
di 3 tipi:
• accordi orizzontali (all’interno di uno stesso
settore, tra imprese che altrimenti sarebbe tra
loro in competizione:es. fissazione dei prezzi,
divisioni del mercato, preclusione all’accesso ad
altre imprese) .
• Accordi verticali (fasi diverse : produzione e
distribuzione)
• Joint ventures- accordi tra imprese per facilitare
una certa attività (es. ricerca e sviluppo,
distribuzione )
Situazione fine anni Novanta
Crescente carico di lavoro della Commissione,
specie in materia di fusioni e cartelli.
Questa fa fronte:
Con autorizzazioni in blocco (garantendo
l’approvazione a intere classi di casi)
Con il ricorso alle “comfort letters”, provvedimenti
ad interim che esentano le imprese dal
pagamento di multe nel caso la decisione della
Commissione sia negativa
Si comincia a parlare dell’opportunità di
decentralizzazione della politica di concorrenza
La modernizzazione della politica di
concorrenza (modernization package)
•
•
•
Decentramento dell'applicazione delle
regole sulla concorrenza
Concentrazione della Commissione sui
casi di serie violazioni (es. vs HoffmanRoche cartello “orizzontale”per le
vitamine multa di 462 mil di euro;
Nintendo 2000, cartello “verticale”149 m
di euro)
Nuovo regolamento sulle fusioni
Riorganizzazione DG
Competition
Istituzione di figura di Chief Economist
Riorganizzazione di direzioni per superare
compartimentalizzazione
Il Regolamento 1/2003 accordi
•
•
•
Redistribuzione delle responsabilità per
la regolazione della concorrenza tra la
Commissione e le autorità nazionali per
la concorrenza.
Le imprese valutano la regolarità degli
accordi che stipulano (self-assessment
sulla base di linee guida fornite da
Commissione)e la verifica spetta alle
autorità nazionali per la concorrenza e
competenti sono i tribunali nazionali
Giustificazione della riforma è il carico di
casi della Commissione che diverebbe
insostenibile con l'allargamento
EUROPEAN COMPETION
NETWORK
• Alla base della nuova modalità di
regolazione di fusioni e regolazione sta
l’idea dell’ European Competition Network
(ECN)
• Scambio di informazioni e consultazione tra
Commissione Europea e autorità nazionali
• Coinvolgimento dei tribunali nazionali cui la
Commissione o le autorità nazionali
possono inviare osservazioni scritte;
incoraggiamento di ricorsi individuali ai
tribunali per far rispettare regolazione,
Funzioni principali dell’ECN
• Obiettivo di assicurare un’applicazione
efficace e coerente delle regole europee
• Attraverso:
• Un’efficiente allocazione dei casi nel
network
• L’applicazione coerente delle regole da
parte delle autorità regolative del network
• Indagini efficienti attraverso lo scambio
di informazioni, la consultazione etc.
Come interpretare “la
modernizzazione”?
Ritiro della Commissione, sussidiarietà,
principals riprendono il controllo su agent?
O costruzione di un regime sovranazionale
di governance della concorrenza
attraverso un network al centro del quale
sta la DG Concorrenza? (modello Unione
Monetaria)
Il Regolamento 139/2004
• Conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità (Tr UE) : limita
intervento della Commissione alle fusioni “a dimensione europea”
stabilendo i principi per una divisione del lavoro tra livello comunitario e
livello degli s.m.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“The
provisions to be adopted in this Regulation should
apply to significant structural changes, the impact of
which on the market goes beyond the national borders
of any one Member State. Such concentrations should,
as a general rule, be reviewed exclusively at Community
level, in application of a ‘one-stop shop’ system and in
compliance with the principle of subsidiarity. Concentrations
not covered by this Regulation come, in principle,
within the jurisdiction of the Member States.”
Fusioni di dimensione comunitaria
• Una fusione ha dimensione comunitaria quando:
•
•
•
•
•
•
•
•
quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è
superiore a 5 miliardi di euro e
quando il fatturato totale realizzato singolarmente nella UE da almeno due delle imprese
interessate è superiore a 250 milioni di euro, a meno che ciascuna di tali imprese realizzi più
di due terzi del proprio fatturato totale nell’ UE all’interno di un unico e medesimo Stato
membro.
Se le soglie sopra riportate non sono raggiunte, si tratta comunque di una concentrazione di
dimensione comunitaria nel caso in cui:
il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è
superiore a 2,5 miliardi di euro;
in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato da tutte le imprese
interessate è superiore a 100 milioni di euro;
in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato singolarmente da almeno
due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di euro;
il fatturato totale realizzato singolarmente nella UE da almeno due delle imprese interessate è
superiore a 100 milioni di euro, a meno che ciascuna delle imprese di cui sopra realizzi più di
due terzi del proprio fatturato totale nella UE all’interno di un unico e medesimo Stato
membro.
Un altro criterio, denominato "3+", prevede una competenza comunitaria esclusiva
della Commissione qualora una richiesta di rinvio alla Commissione venga
formulata da tutti gli Stati membri o da almeno tre di questi.
Il Regolamento 139/2004
• -il sistema della previa comunicazione e
autorizzazione è sostituito dal controllo expost
• -sono le imprese,che invece di attendere
l’autorizzazione della Commissione,
debbono insieme alla notifica dimostrare
che l’impatto sul mercato della fusione
non distorce la concorrenza
La politica degli aiuti di stato
Aiuto di stato -qualsiasi trasferimento di risorse statali
alle imprese (esenzioni fiscali, finanziamenti etc. ) che
possa aver effetti distorsivi sulla concorrenza
Gli aiuti statali alle imprese
• Art.107 (87) controllo su aiuti di stato che abbiano un
effetto distorsivo sulla concorrenza;
• “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese
o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza “
•
Eccezioni
• anche previsione di casi in cui gli aiuti
possono essere dati, ma su
autorizzazione esplicita di
Commissione.
Eccezioni
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati
senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione
che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello
delle regioni di cui all'articolo 349 (isole ex.colonie francesi, spagnole, portoghesi : es.
Martinica, Canarie ) , tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria
all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della
Commissione.
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Eccezioni
Previste, ma lasciando ampi margini di
valutazione e decisone alla Commissione
Revisone di aiuti esistenti
Art.108 1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non è compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Nuovi aiuti -Notifica
• Stati debbono notificare alla Commissione
l’intenzione di aiuti statali alle imprese
• Art.108
• 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti
a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
progetto non sia compatibile con il mercato interno a
norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza
indugio la procedura prevista dal paragrafo
precedente. Lo Stato membro interessato non può
dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Omessa notifica
Stati possono omettere la notifica
Se la Commissione viene a
conoscenza dell’aiuto di stato può
emettere l’ordine di immediata
sospensione
Processo decisionale
• la Commissione indaga la questione: dossier
affidato a un rapporteur (funzionario della DG
Competition ) che entro due mesi deve verificare se
l’aiuto ricade nelle eccezioni o no. Nel primo caso
autorizzato immeditamente
• Nel secondo inizia una procedura formale,
chiedendo formalmente allo stato di presentare le
sue ragioni . A questo punto parte un’indagine più
approfondita , in cui vengono sentite tutte le parti in
causa.
• Alla fine la Commissione emette una decisione, di
autorizzazione o proibizione,che può comportare la
restituzione degli aiuti se sono già stati concessi.
• La decisone può essere appellata davanti alla Corte
Europea di Giustizia
il settore “più politico” della
concorrenza
• Gli aiuti di stato possono costituire per i governi
importanti strumenti di politica economica. La
propensione dei governi a concedere aiuti di stato
dipende dalla pressione cui sono sottoposti da lobby
interne. Varia anche col colore politico dei governi.
• Le questioni di aiuti di stato sono suscettibili di creare
conflitti aperti e politici tra Commissione e stati
• Commissione ha in genere sottoutilizzato i propri poteri
nell’ambito del controllo sugli aiuti di stato soprattutto
anni Sessanta e Settanta
• Più di recente ha cercato di persuadere gli stati a
passare da aiuti settoriali, più dannosi per la
concorrenza, a aiuti “orizzontali”, transettoriali (es.
sostegno a ricerca e sviluppo), con impatto minore
Evoluzione
•
•
•
Negli anni Sessanta quasi nulla (solo 2 decisioni negative).
Negli anni Settanta ondata di aiuti (spesso non notificati) cui Commissione non può
opporsi
Cambiamento negli anni 80 mercato unico- Commissari liberisti
Posizione più decisa
1985 creata Task Force sugli aiuti di stato; dal 1988 primo Rapporto sugli aiuti di
stato 1981-86 e le loro conseguenze: 10% della spesa pubblica e 5-6% PIL.
Iniziative di Brittain: revisione di aiuti esistenti, rilancio di efficacia, maggiore
trasparenza.
•
1998 nuovo regolamento che semplifica processo decisionale -definiti tipi di aiuto
che possono essere autorizzati (legati a programmi di sviluppo regionale o
“orizzontali” (R&T, reti transeuropee etc.)
•
Interventi espliciti di proibizione numero limitato”self restraint”
•
Anche se alcuni notevoli (es.Renault)
•
preoccupazioni di tipo sociale (es. salvare occupazione)
•
evitare confitto aperto tra Commissione e s.m.
Allargamento e aiuti di stato
• -problema di specifiche esigenze (regioni
sottosviluppate, rilancio R&T) che
giustificano aiuti
• Problema dei nuovi s.m. che tendono a
ricorrervi più spesso (ma anche nei
laender orientali tedeschi)
• Già alla fine degli anni Ottanta introduzione di
prassi di diffusione dei dati sul livello di aiuti alle
imprese dei governi (name and shame)
• Dopo il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000
che richiama la Commissione a un controllo più
stretto sugli aiuti di stato la pubblicazione
regolare on-line dei dati sui livelli nazionali e di
un registro degli aiuti di stato consolida questa
pratica (State Aid Scoreboard)
Andamento degli aiuti di stato
alle imprese
• Tendenza a riduzione: il peso sul GNP
cala dal 3-5% del 1988 allo o,6% nel 2001
• Riduzione ulteriore fino al 2007 .
• 2007-2010 non-crisis state aid stabili
Il Piano d’Azione sugli Aiuti di
Stato del 2005 (SAAP)
• Volto ad affrontare una serie di difficoltà e
trasformare gli aiuti di stato in uno strumento
coerente con gli obiettivi di crescita qualitativa e
quantitativa dell’occupazione della strategia di
Lisbona
• 4 obettivi
• Meno aiuti e più mirati
• Migliore approccio economico
• Procedure più efficaci, miglior enforcement, più
prevedibilità e trasparenza
• Migliore collaborazione tra Commisione e s.m.
L’architettura del nuovo sistema
• Esenzioni in blocco
• Valutazione strandard
• Valutazione di dettaglio
• Permette alla Commissione di
concentrarsi sui casi che hanno un effetto
più distorsivo sulla concorrenza
• Esenzioni in blocco : nelle circostanze specificate (2
Regolamenti)
.
• Aiuti di stato che non hanno un impatto significativo
in termini di distorsioni alla concorrenza, permessi
senza esplicita autorizzazione della Commissione:
nel 2007 erano il 65% degli aiuti di stato
• Permette alla Commissione di concentrarsi sui casi
con effetti potenzialmente distorsivi
• Nel 2008 un nuovo regolamento sulle esenzioni in
blocco riordina la materia: consentite per es. per PMI,
la ricerca e l’innovazione, le regioni in ritardo di
sviluppo, la formazione e l’occupazione, gli aiuti alla
protezione ambientale .
• Autorizzati interventi di tipo “orizzontale” (89% nel
2011) mentre lotta si concentra su quelli di tipo
settoriale più distorsivi
Collaborazione con tribunali
nazionali
• Rafforzamento della collaborazione tra
Commissione e tribunali nazionali per
l’enforcement di legislazione sugli aiuti di
stato
• Guide ai tribunali per trattare ricorsi
individuali contro aiuti di stato
Aiuti di Stato 1992-2011
Trend aiuti di stato
Crisi 2009-201..
Aiuti di stato al sistema bancario per sostenere la
capitalizzazione delle banche e favorire garanzia
sulle loro passività (“Pacchetto Bancario” 2011).
2009-2011 1600 miliardi di aiuti di stato per salvare
e ristrutturare banche.
Aiuti di stato a sisitema bancario autorizzati in 20
paesi.
Casi più importanti: Anglo-Irish Bank in Irlanda e
Landesbank tedesca WestLB
4)le industrie nazionalizzate e i
servizi pubblici
• art 86 di Trattato di Roma prevede la
concorrenza nei settori di “interesse economico
generale” a meno che questo non contraddica
l’interesse pubblico.
• Poteri sottoutilizzati
• Limitati a particolari settori telecomunicazioni
•
Liberalizzazione dei
settori dei trasporti (aerei) e dell’energia
• Commissione ha proceduto con grande
gradualità
•
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Corso di Integrazione europea e politiche pubbliche 2008-09