Docup ob. 2 Lombardia 2000 – 2006 – Aiuti alle imprese ASSE 1
Istituto per la
Promozione
Industriale
Docup ob. 2 Lombardia
2000 – 2006 - Asse 1
Normative applicabili alle
misure di aiuti alle imprese
Milano 16 ottobre 2007
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ottobre 2007
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Le norme in materia di aiuti di stato
Disposizioni fondamentali del Trattato UE:
Articolo 87, paragrafo 1: principio dell’incompatibilità degli aiuti di
Stato con il mercato comune
Articolo 87, paragrafi 2 e 3: deroghe al principio dell’incompatibilità
Articolo 88: procedura speciale che organizza l’esame permanente
ed il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione
Articolo 89: potere del Consiglio di adottare regolamenti
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Le norme generali in materia di aiuti di stato
Definizione di aiuto di stato (art. 87.1)
“Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
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Definizione di aiuto di stato (art. 87.1)
Trasferimento di risorse statali: trasferimento di risorse statali (comprendenti le risorse dei
bilanci nazionali, regionali e locali, delle banche e fondazioni pubbliche, ecc.)
Vantaggio economico selettivo: (“favorendo talune imprese o talune produzioni”) vantaggio
economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. Il criterio
della "selettività" è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette "misure generali”. Un
regime è considerato "selettivo" quando esiste discrezionalità (quando ad es. il regime si
applica solo a una parte del territorio di uno Stato membro).
Incidenza sulla concorrenza: (anche solo potenziale: “… falsino o minaccino di falsare”)
si presuppone che la presenza del vantaggio economico determinato dall’aiuto determina
quasi necessariamente una distorsione di concorrenza (es. riduzione dei costi di
investimento rischia di rafforzare la posizione di un’impresa rispetto alle concorrenti a
prescindere dall’effettiva quota di mercato ecc.)
Incidenza sugli scambi: (criterio connesso necessariamente al precedente) a tal fine è
sufficiente che il beneficiario eserciti un'attività economica ed operi su un mercato in cui
esistono scambi commerciali fra Stati membri.
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Le deroghe al divieto di aiuto di stato art. 87 paragrafi 2 e 3
87.2 Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi
economici provocati da tale divisione.
87.3 Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a): gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,
sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione
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Obblighi procedurali per gli aiuti di stato
(Art. 88 del Trattato e Reg. n. 659/99)
•obbligo di notifica alla Commissione
•divieto di dare attuazione all’aiuto fino a quando la Commissione non adotta
una decisione finale
•controllo della Commissione sugli aiuti esistenti
•esame da parte della Commissione dei nuovi aiuti
•decisione della Commissione (o lettera allo Stato membro)
•obbligo dello Stato membro di sopprimere o modificare un aiuto non
autorizzato
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I regolamenti di esenzione
In base al regolamento n.994/98 (“regolamento di abilitazione”) la
Commissione è abilitata ad adottare regolamenti di esenzione che dichiarino
alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e ne
dispensino l’obbligo di notifica previsto all’art.88
Attualmente in vigore:
•Regolamento sugli aiuti “de minimis” (1998/06 che ha sostituito il 69/01)
•Regolamento sugli aiuti alle PMI (70/01 modificato dal 364/04)
•Regolamento sugli aiuti alla formazione (68/01)
•Regolamento sugli aiuti all’occupazione (2204/02)
•Regolamento sugli aiuti a finalità regionale (1628/06)
…. Di prossima approvazione (primavera 2008): un progetto di
regolamento di esenzione generale (comprendente anche ricerca e
sviluppo, capitale di rischio, ambiente ecc.)
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Regole procedurali generali e opzioni possibili (notifica, esenzione, non notifica)
Nessun aiuto secondo i
criteri dell’art. 87
progetto di intervento
Aiuto di stato secondo i criteri dell’art. 87
L’aiuto proposto non ha i
requisiti per l’esenzione
Notifica formale alla
Commissione per
l’autorizzazione
L’aiuto proposto ha i requisiti
per l’esenzione
Notifica non
necessaria
Invio della “comunicazione”
alla Commissione
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Norme applicabili alle diverse tipologie di aiuti di stato
La Commissione ha adottato tutta una serie di "orientamenti“, "discipline" e regolamenti che
stabiliscono i criteri applicati alle categorie di aiuti di seguito indicate
1) Norme applicabili agli aiuti a finalità regionale
Aiuti destinati a favorire lo sviluppo nelle aree “assistite”:
- aree art. 87.3.a): regioni svantaggiate rispetto alla media europea
- aree art. 87.3.c): regioni svantaggiate rispetto alla media nazionale
2) Norme orizzontali
Norme applicabili agli aiuti destinati a far fronte alle difficoltà che possono sorgere in settori
trasversali dell’attività economica e in ogni regione (PMI, ricerca e sviluppo, tutela
dell’ambiente, salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà, occupazione, imprese
nei quartieri urbani svantaggiati, formazione); la deroga 87.3.c riguarda anche gli aiuti
orizzontali
3) Norme settoriali
Norme applicabili agli aiuti destinati a determinati settori con particolari problemi di
concorrenza (industria carboniera e siderurgica, fibre sintetiche, industria automobilistica e
costruzioni navali, produzione agricola e della pesca ed il settore dei trasporti)
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I principali inquadramenti applicabili ai regimi previsti dalle misure
dell’Asse 1 del Docup Lombardia 2000 - 2006
• Aiuti a finalità regionale (Orientamenti del ’98 e del 2006 e Reg. del 2006)
• Regolamento di esenzione PMI (Reg.70/01 prorogato al giugno 2008)
• Aiuti “de minimis” (Reg. 69/01 sostituito dal Reg .1998/2006
• Aiuti in forma di garanzia (Comunicazione del 2000)
Tali norme sono oggetto di un processo di riforma complessiva
avviato dalla Commissione nel 2005 e tuttora in corso
Altri inquadramenti (recentemente riformati)
• Nuova disciplina Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006)
• Nuovi orientamenti su aiuti di stato e capitale di rischio (2006)
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I principali inquadramenti applicabili ai regimi previsti dalle misure
dell’Asse 1 del Docup Lombardia 2000 - 2006
Reg. CE 69/2001
Reg. “di esenzione “CE 70/01
aiuti “de minimis” (*)
aiuti di Stato a favore delle PMI
Importo max:100.000 euro
nel periodo di 3 anni a
decorrere dal primo aiuto de
minimis concesso
Sono escluse le imprese dei
settori sensibili e dei settori
pesca e agricoltura
Misure:1.1c,1.2c, 1.3a,1.4
a, 1.4b, 1.4d, 1.5c1, 1.7a…
Massimali intensità lorda:
Piccole imprese
15% ESL
Medie imprese
7,5% ESL
Misure: 1.1.a,
1.1b, 1.1.f
linea a e b;
1.1d, 1.1e,1.5a
Investimenti materiali e immateriali
Mantenimento investimento: min. 5anni.
Misure:1.2a, 1.3b,1.5c2,1.6a,1.6b, 1.10a,
1.10b….
NON AIUTI
DI STATO:
Aiuti
notificati:
Misura 1.9
(*)attenzione: nuovo reg. de minimis (Reg CE 1998/06 in vigore dal
171/2007)
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Aiuti a finalità regionale
… aiuti agli investimenti delle imprese (anche grandi) nelle aree “assistite”
Basi giuridiche: art. 87.3.a e 87.3.c del Trattato

87.3.a: aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si
abbia una grave forma di sottoccupazione

87.3.c: aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
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Aiuti a finalità regionale
In vigore fino al 31/12/2006:

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
(GU C74 10/3/98)
Dal 1/1/2007:
 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (v.
GUCE serie C n. 54 del 04/03/2006)
 Nuovo Regolamento di esenzione per categoria sugli aiuti a
finalità regionale (n.1628/2006)
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (v. GUCE
serie C n. 54 del 04/03/2006): principali novità rispetto agli
orientamenti del ’98
• estesi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
• nuovi criteri per la definizione delle aree e modulazione delle intensità di aiuto
• intensità di aiuto espresse solo in ESL (abbandono dell’ESN)
• particolarità per gli aiuti alle imprese di nuova costituzione
• rafforzamento del concetto di effetto incentivante dell’aiuto
• divieto di cumulo con il “de minimis”
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
Ambito di applicazione:





Esclusione per la Pesca;
Esclusione per l’Industria carbonifera;
Applicazione degli Orientamenti alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del
Trattato (non alla produzione), nella misura prevista dagli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
o da altri orientamenti che li sostituiscano;
Nessun aiuto a finalità regionale per il settore delle fibre
sintetiche e l’industria siderurgica;
Norme specifiche per determinati settori: costruzioni navali e
trasporti
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
La carta degli aiuti a finalità regionale
Ogni Stato membro deve presentare un’unica carta degli aiuti a finalità regionale,
relativa all’intero territorio nazionale:
le regioni 87.3.a) e regioni effetto statistico che possono essere identificate sulla
base dei criteri stabiliti dagli orientamenti e le relative intensità massime di aiuto
definite dagli orientamenti;
le aree che devono essere indicate dagli Stati membri come ammissibili agli aiuti a
finalità regionale ai sensi dell’art. 87.3.c) fino al limite previsto di copertura in termini
di popolazione e le relative intensità massime (attualmente è in corso il negoziato tra
le regioni italiane per un accordo sulla distribuzione del plafond di popolazione)
La Commissione non considererà complete le notifiche di aiuti regionali all’investimento o al
funzionamento per il periodo successivo al 2006 e, pertanto, non prenderà decisioni in merito fino
a quando la corrispondente carta degli aiuti regionali 2007-2013 sarà stata approvata
Importante distinzione rispetto al 2000 -2006! Viene ora negata la possibilità di presentare una prima
“parte” di carta per le aree 87.3.a) e successivamente per le aree 87.3.c) … Conseguenze potrebbero
quindi crearsi per quanto concerne l’avvio dei nuovi regimi di aiuti a finalità regionale (od anche
l’adattamento degli esistenti)
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La Carta degli aiuti italiana 2000-2006
Regioni
Aree
87.3.a
Aree
87.3.c
Calabria
Basilicata
Campania
Puglia
Sardegna
Sicilia
max GI
50% esn
35% esn
35% esn
35% esn
35% esn
35% esn
Regioni
max GI
Abruzzo
e Molise
Altre
aree
centro
nord
maggiorazione
PMI
+15% lordo
+15% lordo
+15% lordo
+15% lordo
+15% lordo
+15% lordo
20%
esn
magg.
MI
+10 %
lordo
magg.
PI
+10%
lordo
8%
esn
+6 %
lordo
+10%
lordo
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
Le intensità di aiuto deroga 87, par. 3, lett. a) dal 2007
Criterio di
ammissibilità delle
Regioni
Articolo 87,
Paragrafo 3,
Lettera a)
Regioni aventi un PIL
< 45% EU-25
Intensità massima degli aiuti
(ESL)
GI
MI
PI
Per le regioni
50%
60%
70%
ultraperiferiche
aventi un
PIL < 75%
Regioni aventi un PIL
< 60% EU-25
40%
50%
60%
UE-25:
Maggiorazione
del 20%
Per le altre:
ottobre 2007
Regioni aventi un PIL
< 75% EU-25
30%
Regioni “effetto
statistico” (PIL < 75%
EU-15)
30%
40%
50%
Maggiorazione
del 10%
40%
50%
Fino al 31.12.2010
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
Le intensità di aiuto deroga 87, par. 3, lett. c) dal 2007
Criterio di
ammissibilità delle
Regioni
Articolo 87,
Paragrafo 3,
Lettera c)
Intensità massima degli aiuti (ESL)
GI
MI
PI
Regioni “effetto statistico”
(PIL > 75% EU-25, dal
01.01.2011)
20%
30%
40%
Aree ammissibili aventi
PIL < 100% UE-25 e
tasso di disoccupazione
> alla media comunitaria
15%
25%
35%
Aree ammissibili aventi
PIL > 100% UE-25 e
tasso di disoccupazione
< alla media comunitaria
10%
20%
30%
Regioni a scarsa densità
di popolazione
15%
25%
35%
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
Forma degli aiuti
sovvenzione
prestito a tasso agevolato
garanzia
partecipazione pubblica a condizioni vantaggiose
esenzione o riduzione fiscale
riduzione degli oneri sociali
fornitura di beni o servizi a prezzi vantaggiosi, ecc.
Oggetto degli aiuti
• Aiuti all’investimento (… iniziale)
• Aiuti al funzionamento (di norma, vietati, possono in via eccezionale essere
concessi nelle regioni 87.3.a), a determinate condizioni)
• Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (novità)
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
L’aiuto all’investimento iniziale
la creazione di un nuovo stabilimento;
l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
Investimento
iniziale
la diversificazione della produzione di uno stabilimento in
nuovi prodotti aggiuntivi;
il cambiamento fondamentale del processo complessivo di
uno stabilimento esistente
.. un progetto di investimento in attivi materiali ed immateriali:
Attivi materiali
Terreni, Immobili, Impianti/Macchinari
Attivi immateriali
Trasferimenti di tecnologia (acquisto di diritti di brevetto,
licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate …)
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
L’apporto del beneficiario destinato al finanziamento degli investimenti deve
corrispondere ad almeno il 25%, o attraverso proprie risorse o mediante
finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico
L’investimento (ed anche ciascun posto di lavoro creato attraverso
l’investimento, nel caso di aiuti calcolati in base ai costi salariali) deve
essere mantenuto nella regione interessata per un periodo minimo di 5
anni (3 anni per le PMI) dopo il suo completamento
Effetto di incentivazione: gli aiuti possono essere concessi qualora il
beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione
del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto,
con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le
condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del
progetto.
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
Gli aiuti possono essere calcolati in base:
1) ai costi di investimento:
spese ammissibili: terreni, fabbricati e impianti/macchinari
 per le PMI, anche i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi
all'investimento fino ad un'intensità di aiuto pari al 50 % dei costi effettivamente sostenuti
 per le grandi imprese, gli investimenti immateriali sono ammissibili solo fino al 50 %
dell’investimento totale ammissibile per il progetto.
 tranne nel caso di PMI e di rilevazioni, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.
 condizioni specifiche per i beni in leasing e gli investimenti immateriali
2) ai costi salariali direttamente creati dal progetto di investimento :
Creazione di posti di lavoro = incremento netto dei dipendenti nello stabilimento
considerato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
Calcolo sui costi salariali delle persone assunte su un periodo di 2 anni.
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
Regole sul cumulo
I massimali di intensità si riferiscono all’ammontare complessivo dell’aiuto :
- in caso di intervento di più regimi a finalità regionale
- indipendentemente dalla provenienza dell’aiuto
(da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie)
Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono ammissibili anche
ad aiuti aventi altre finalità, si applica il massimale più favorevole dei regimi
considerati
Se lo Stato membro consente che gli aiuti di diversi regimi siano cumulabili deve
specificare per ogni regime le modalità per garantire il rispetto dei massimali
Divieto di cumulo con il sostegno de minimis sulle stesse spese ammissibili onde
evitare l’elusione delle intensità massime di aiuto stabilite negli Orientamenti
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Il Regolamento di esenzione per gli aiuti regionali (CE) N. 1628/2006
del 24 ottobre 2006
Si applica a regimi di aiuto a finalità regionale “trasparenti”:
Regime “trasparente” = quando é possibile calcolarne l’intensità
d’aiuto senza dover procedere ad una valutazione del rischio
I regimi esentati devono rispettare:
 La carta degli aiuti a finalità regionale in vigore
 I tetti di intensità d’aiuto
 Le altre condizioni del regolamento di esenzione
Si applica a tutti i settori ad eccezione di:
 Pesca, costruzioni navali, carbone e acciaio, fibre sintetiche,
produzione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato
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Il Regolamento di esenzione per gli aiuti regionali non si applica a:

Regimi di aiuti non trasparenti

Regimi di aiuti settoriali

Regimi di aiuti al funzionamento

Regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

Grandi progetti di investimento

Alcuni aiuti ad hoc (se ricorrono determinate condizioni)
Valgono in generale le stesse condizioni previste dagli Orientamenti, ad
esempio con riferimento a
• effetto di incentivazione;
• cumulo.
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“Stato dell’arte” sui regolamenti di esenzione per categoria in scadenza il 31/12/2006
Regolamento N. 1976/2006 della Commissione del 20/12/2006
I regolamenti di esenzione:
 n. 70/01 aiuti alle PMI
 n. 68/2001 aiuti alla formazione
 n. 2204/2002 aiuti all’occupazione
sono prorogati al 30 giugno 2008
In attesa di un unico regolamento di esenzione che comprenderà tutte le
esenzioni per categoria (incluso il reg. di esenzione per gli Aiuti a finalità
regionale già pubblicato, R&S&I, capitale di rischio e tutela ambientale)
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Novità e specificità applicative del Regolamento 70/2001 relativo
agli aiuti di Stato a favore delle PMI prorogato al 30 giugno 2008
1) Il Reg. 70/01 è stato già modificato dal Reg. 364/04 che introduce l’esenzione
per gli aiuti alle PMI per ricerca e sviluppo e modifica l’allegato 1 recependo la
nuova definizione di PMI introdotta dalla raccomandazione del 2003.
2) Il Reg. 1857/2006del 15 dicembre 2006 di esenzione per gli aiuti alle PMI nel
settore della produzione di prodotti agricoli, ha modificato il Reg. 70/01
estendendone l’applicazione alle attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
3) Le intensità di aiuto applicabili agli investimenti nelle aree 87.3.a) e 87.3.c)
sono quelle previste dall’articolo 4.3 lett. a) e b) del Reg. 70/01 e cioè:
“Massimale regionale”
+ 10 % ESL , nelle regioni 87.3.c) (intensità tot. netta max 30%)
+ 15 % ESL nelle regioni 87.3. a) (intensità tot. netta max 75%)
e non quelle previste dai nuovi Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità
regionale e dal Reg. 1628/2006, (+ 20% ESL per PI e + 10% per MI)
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4. La riforma della normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed i principali inquadramenti in vigore
Regolamento 70/2001 relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese” (GU L10 del 13/01/2001) modificato dal reg. 364/04
Esclusioni:
1) attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione
dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
2) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente
connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai
prodotti d'importazione.
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Industriale
Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04)
Aiuti agli investimenti (reg. 70/01)
sono ammissibili (investimenti) le spese relative a:
 investimenti materiali (terreni, edifici,macchinari e impianti) e immateriali
(acquisizione della tecnologia);
 servizi di consulenza (non continuativi e periodici né essere connessi alle
normali spese di funzionamento dell'impresa, ecc.)
 costi aggiuntivi per la prima partecipazione a fiere (locazione, installazione e
gestione dello stand)
Sono escluse le spese di gestione o di funzionamento, quali costi del personale,
materie prime e semilavorati, spese generali ecc., nonché i mezzi di trasporto.
La domanda del beneficiario deve essere presentata prima dell’avvio del progetto
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Industriale
Aiuti alle PMI (reg. 70/01)
Regioni non assistite :
Aiuto
all’investimento
Piccole imprese
Medie imprese
15% ESL
7,5% ESL
Regioni assistite:
Massimale regionale
+ 10 %, nelle regioni 87.3.c) (intensità tot. netta max 30%)
+ 15 % nelle regioni 87.3. a) (intensità tot. netta max 75%)
Aiuto per consulenza ed altri servizi ed attività
fino al 50%ESL
Per beneficiare delle maggiorazioni regionali:
Il contributo del beneficiario dell’aiuto deve essere almeno pari al
25% del finanziamento ottenuto
Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l’investimento sia
mantenuto in essere nella regione beneficiaria per almeno 5 anni
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Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04)
Spese ammissibili per R&S delle PMI- Regolamento 70/01 sugli aiuti alle PMI
modificato dal 364/04 (2)
Costi ammissibili agli aiuti in esenzione alla R&S delle PMI (art. 5 bis)
• personale (ricercatori, tecnici ecc.) impiegato nel progetto
• strumentazione e attrezzature utilizzate per la durata del progetto
• fabbricati e terreni utilizzati per la durata del progetto
• servizi di consulenza utilizzati esclusivamente per il progetto (max 50%)
• spese generali direttamente imputabili al progetto
• costi di esercizio direttamente imputabili al progetto
Sono inoltre ammissibili:
Studi di fattibilità tecnica di preparazione alle attività di R&S (art. 5 ter)
Costi di brevettazione (art. 5 quater)
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Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04)
Intensità di aiuto R&S
per la ricerca fondamentale, il 100%;
 per la ricerca industriale, il 60%
 per le attività di sviluppo precompetitivo il 35%
Possibili maggiorazioni:
10% se il progetto è realizzato in una regione ammessa a beneficiare degli aiuti a finalità
regionale ex art. 87.3.c.)
15% per localizzazioni ex art. 87.3.a.).
Maggiorazioni del 15% sono attivabili per ricerche con approccio multidisciplinare
avviate in conformità al VI Programma Quadro, e del 10% nel caso di collaborazioni
transfrontaliere, di collaborazioni tra imprese ed enti pubblici di ricerca (laddove l’ente
pubblico sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto) e nel caso in cui i
risultati siano oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche.
Intensità massima lorda dell’aiuto per la
ricerca industriale 75%, per l’attività di
sviluppo precompetitivo 50%
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Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04)
Le regole di cumulo
I massimali di intensità si applicano indipendentemente dal fatto che
l’aiuto provenga interamente da fonti nazionali o sia cofinanziato da
fondi UE
Gli aiuti concessi in conformità al regolamento sulle PMI non possono
essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art.87, né con altre
misure di sostegno comunitario, quando tale cumulo avrebbe come
risultato un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal regolamento
stesso
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Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04)
La nuova definizione di PMI
Tra le modifiche introdotte dal Reg. 364/2004 vi è quella dell’ Allegato 1 al Reg.
70/2001, che recepisce la nuova definizione di PMI introdotta dalla
Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, (GU L 124 del 20.5.2003)
In Italia, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005
(Gazzetta ufficiale n. 238 del 12/10/2005) ha fornito chiarimenti in merito alle
modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle
imprese e sulla data di entrata in vigore per i diversi inquadramenti e note
esplicative (Appendice) e schemi allegati che agevolano la determinazione della
dimensione aziendale.
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Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04)
I parametri dimensionali
Criterio
occupazionale
Criterio
finanziario
Dimensione
N. Occupati
(ULA)
Fatturato Annuo
(Meuro)
Totale di Bilancio
(Meuro)
< 10
≤2
≤2
PICCOLA
≥ 10 e < 50
> 2 e ≤ 10
> 2 e ≤ 10
MEDIA
≥ 50 e < 250
> 10 e ≤ 50
> 10 e ≤ 43
≥ 250
> 50
> 43
MICRO
GRANDE
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Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04)
Imprese autonome, associate e collegate
La nuova definizione supera il precedente criterio di “indipendenza” e
tende a considerare in modo più sostanziale l’effettivo rapporto di
controllo e collegamento tra imprese.
Ai fini del calcolo dei parametri, in base alla nuova definizione, le imprese
sono considerate:
- autonome
- associate
- collegate
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4. La riforma della normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed i principali inquadramenti in vigore
Regolamento n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006: nuovo regolamento
sugli aiuti “de minimis”
Principali novità:
 Elevazione della soglia a 200.000 euro in 3 anni
 Applicazione solo agli aiuti “trasparenti” (es. capitale di rischio e
garanzie solo a certe condizioni)
 Applicazione anche alle attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
 Applicazione anche al settore trasporti nel limite di 100.000 euro e con
esclusione dei mezzi di trasporto
 Divieto di cumulo con altri aiuti di stato
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De minimis
Il regolamento n. 1998/2006 si applica a qualsiasi settore, ad eccezione degli aiuti:
 a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
 a imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione, limitatamente ai seguenti
casi:
quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
acquistati da produttori primari...;
quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari
 ad attività connesse con l’esportazione;
 condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione
 ad imprese attive nel settore carbonifero
 destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che
effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi
 concessi a imprese in difficoltà
 non si applica agli aiuti “non trasparenti”: aiuti riguardo ai quali non è possibile
calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario
effettuare un’analisi del rischio
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De minimis
Il massimale “ de minimis”
 L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una
medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di
tre esercizi finanziari. (100 000 EUR nel settore trasporti).
 Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto
«de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto
che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente
o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
 Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi
finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
I massimali sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro.
Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in
denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.
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De minimis
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Aiuti “ trasparenti”
aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione
lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio
 Aiuti concessi sotto forma di prestiti: l’ESL deve essere calcolato sulla base
dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
 Aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale: l’importo totale
dell’apporto pubblico deve essere inferiore alla soglia «de minimis»;
 Aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio: il regime
relativo al capitale di rischio interessato deve prevedere apporti di capitali per
un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa
destinataria
 Aiuti nell’ambito di un regime di garanzie:
 la parte garantita del prestito sotteso concesso non supera 1,5 M€ per
impresa (750000 € nel settore dei trasporti)
 La garanzia non deve superare l’80% del prestito sotteso
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Controllo e cumulo
Lo Stato deve:
 informare il beneficiario della natura de minimis dell’aiuto
 farsi rilasciare dall’impresa informazioni sugli aiuti ricevuti in de minimis
durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in
corso
 procedere all’accertamento del rispetto della regola prima dell’erogazione
 tenere un registro di tutte le informazioni; le registrazioni vanno
mantenute per 10 anni dalla data di concessione di aiuti individuali e per 10
anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto sulla base di un regime
Il nuovo aiuto «de minimis» può essere erogato soltanto dopo aver accertato
che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis»
ricevuti dall'impresa in tale durante il periodo che copre l’esercizio finanziario
interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il
massimale di 200.000 euro (100.000 per i trasporti)
Divieto di cumulo con aiuti di Stato autorizzati o in esenzione,
relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo
ad un’intensità di aiuto superiore a quella fissata
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4. La riforma della normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed i principali inquadramenti in vigore
De minimis
… controllo e cumulo: registro centrale
Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de
minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis»
concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, gli obblighi di
informazione e dichiarazione delle imprese cessano di applicarsi dal
momento in cui il registro copre un periodo di tre anni
L’Italia ha istituito la “Banca dati anagrafica” (BDA) gestita dal
Ministero dello Sviluppo Economico per il monitoraggio del
cumulo delle agevolazioni, in coso di implementazione e di
adeguamento alle nuove norme
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Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie
(OJ C71, 11/3/2000)
Verifica se la misura è un aiuto sulla base dei principi generali: risorse pubbliche,
vantaggio selettivo, distorsione della concorrenza e degli scambi
In generale il beneficio derivante dalla garanzia statale deriva dal fatto che il
“rischio” viene assunto dallo Stato
Valutazione:
• L’assunzione del rischio da parte dello Stato deve essere remunerata da un
“adeguato” corrispettivo
• L’esistenza dell’aiuto va valutata in base alle caratteristiche della garanzia
(durata, importo, rischio..)
• La comunicazione individua alcune condizioni per escludere l’esistenza
dell’aiuto (“carenza” del mercato)
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Aiuti e garanzie
Per i regimi si esclude si esclude l’aiuto se:
a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà
finanziarie;
b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a
condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;
c) le garanzie sono connesse ad un'operazione finanziaria specifica, sono circoscritte ad un
importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80 % del prestito (o di un'altra
obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titoli analoghi) e
non sono prorogabili;
d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, in modo che i
corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità,
l'autofinanziamento del regime stesso;
e) il regime prevede le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie future nonché una
dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;
f) i corrispettivi coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le
spese amministrative del regime nonché, ove lo Stato apporti i fondi iniziali per l'avvio del
sistema, la normale remunerazione del capitale.
La comunicazione fissa anche i requisiti per escludere l’aiuto in caso di garanzie ad hoc
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Aiuti e garanzie
In caso di presenza di aiuto
L’aiuto può sussistere ad un doppio livello:
 aiuto al mutuante
 aiuto al mutuatario (trasferimento alle PMI del beneficio e calcolo dell’intensità
rispetto agli investimenti ammissibili).
Calcolo del beneficio:
 Stessa modalità utilizzata per i prestiti agevolati: si assume come contributo in
c/interessi la differenza tra il tasso di mercato e quello conseguito grazie alla garanzia
statale, previa deduzione dei corrispettivi versati, o
 Calcolato come differenza tra a) l’importo garantito del debito in essere, moltiplicato
per il fattore di rischio e b) i corrispettivi pagati, oppure
 Calcolato con altro metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto
Il calcolo del fattore di rischio: sulla base dell’esperienza acquisita in passato in materia di
insolvenza per prestiti accordati in circostanze analoghe
La compatibilità viene valutata con i criteri applicabili per altre forme di aiuto (es.
Reg. PMI, finalità regionale o eventuale cumulo de minims ecc.)
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La nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01)
Concetti di base e novità principali:
 Introduzione del concetto di Innovazione nella disciplina (precedente solo R&S)
 Nell’ottica del Piano di azione: “meno aiuti più mirati” e “test comparativo” nella
valutazione
 Attenzione nell’individuazione dei fallimenti del mercato che giustificano gli aiuti
e adeguatezza degli strumenti
 Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto
Proporzionalità dell’aiuto
La valutazione degli aiuti è prevista a due “livelli”:
una prima valutazione semplificata in base ad una serie di criteri di compatibilità
precisati nella disciplina
una valutazione dettagliata per le misure ove il rischio di distorsione della
concorrenza è più elevato
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Nuova disciplina RSI
Misure specifiche contemplate (che possono essere compatibili secondo l’art. 87.3.c)
1. aiuti a favore di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale
2. aiuti per gli studi di fattibilità tecnica relativi ai progetti di RSI
3. aiuti alle PMI destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà industriale
4. aiuti alle nuove imprese innovatrici
5. aiuti per l’innovazione dell’organizzazione e dei processi nei servizi
6. aiuti ai servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione,
7. aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
8. aiuti ai poli di innovazione
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Nuova disciplina RSI
Norme specifiche sono previste per:
1) determinare se enti pubblici di ricerca e intermediari dell’innovazione
siano beneficiari di aiuti di stato nei casi di
•Finanziamento pubblico di attività non economiche
•Finanziamento pubblico di attività economiche
2) aiuti indiretti accordati a imprese attraverso enti pubblici di ricerca
finanziati con risorse pubbliche
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Nuova disciplina RSI
Alcune definizioni ….
ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni particolari;
ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere
un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione
di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la
validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi ….;
sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo
scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale,
pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attività può
figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non
destinati ad uso commerciale.
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Nuova disciplina RSI
Costi ammissibili per attività di ricerca e sviluppo
 spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegato nell’attività di
ricerca);
 costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
per il progetto di ricerca.;
 costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il
 progetto di ricerca.
 costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato,
 costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca;
 spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;
 altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca.
Forme dell’aiuto: tutte le forme
(norme particolari per anticipi rimborsabili e misure fiscali)
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Nuova disciplina RSI
Tipologia Progetti/ Attività
Intensità
PI
Ricerca fondamentale
MI
GI
100%
100%
100%
Ricerca industriale
70%
60%
50%
Ricerca industriale, in caso di:
collaborazione tra imprese (nel caso di
grandi imprese: collaborazione
transfrontaliera o con una PMI o
collaborazione con un organismo di
ricerca o diffusione dei risultati)
80%
75%
65%
Sviluppo sperimentale
45%
35%
25%
Sviluppo sperimentale,
in caso di collaborazione tra imprese
(nel caso di grandi imprese:
collaborazione transfrontaliera o con
una PMI o collaborazione con un
organismo di ricerca)
60%
50%
40%
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Nuova disciplina RSI
Tipologia Progetti/ Attività
Intensità
PI
MI
GI
Studi di fattibilità tecnica preliminari ad
attività di ricerca industriale
75%
75%
65%
Studi di fattibilità tecnica preliminari ad
attività di sviluppo sperimentale
50%
50%
35%
Costi dei diritti di proprietà industriale
Solo PMI. Stessa intensità di aiuto ammissibile
per le attività di ricerca all’origine dei diritti di
proprietà industriale
Aiuti alle nuove imprese innovatrici
Solo piccole imprese. Fino ad 1 milione di euro
elevabile a 1,5 nelle aree 87.3.a) e 1, 25 nelle
aree 87.3.c)
Aiuti per l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione nei servizi
35% per le piccole
25% per le medie
15% per le grandi (solo se collaborano con PMI
che sostengano almeno il 30% del totale dei costi
ammissibili).
Aiuti ai servizi di consulenza e aiuti ai
servizi di supporto all’innovazione
Solo PMI, soglia di 200.000 euro per un periodo
di 3 anni (non pregiudica “de minimis”) il
prestatore di servizi deve possedere una
certificazione nazionale o europea. In caso
contrario l’aiuto non può coprire più del 75% dei
costi ammissibili.
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Nuova disciplina RSI
Aiuti per il distaccamento di personale
altamente qualificato
Solo PMI intensità massima pari al 50% dei
costi ammissibili, per un periodo massimo di
tre anni per impresa e per unità di personale
Aiuti agli investimenti dei poli di
innovazione
15%, 25% o 35%, rispettivamente, per le
grandi, medie e piccole imprese.
+ Maggiorazioni per aree 87.3.a) e 87.3.c)
Aiuti per l’animazione dei poli
Durata limitata di cinque anni. Se l’aiuto è
decrescente, l’intensità può ammontare al 100
% il primo anno, ma deve diminuire fino ad
arrivare a zero entro la fine del quinto anno.
Nel caso di aiuti non decrescenti, l’intensità
non superiore al 50 %.
(In condizioni eccezionali durata fino a 10
anni)
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Nuova disciplina RSI
Regole sul cumulo
Si applicano i massimali di aiuto fissati dalla disciplina a prescindere dal fatto che il
sostegno al progetto sia finanziato interamente con risorse statali o parzialmente
dalla Comunità, (eccezioni per il contesto specifico e limitato delle condizioni fissate
per il finanziamento comunitario dei programmi quadro di RSI).
Quando le spese ammissibili ad aiuti a favore della RSI sono totalmente o
parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si
applicherà il massimale più favorevole in base alle norme applicabili. Tale limite non
si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI.
Gli aiuti a favore della RSI non sono cumulabili con il sostegno “de minimis” a
favore delle stesse spese ammissibili
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Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli
investimenti in capitale di rischio nelle PMI (2006/c 194/02)
Il capitale di rischio è connesso al finanziamento del capitale proprio (equity) a favore
di imprese con presunto elevato potenziale di crescita nelle fasi iniziali del loro
sviluppo. La richiesta di capitale di rischio proviene generalmente dalle imprese con
potenziale di crescita che non hanno sufficiente accesso ai mercati dei capitali,
mentre l'offerta di capitale di rischio proviene dagli investitori disposti a correre un
rischio elevato, in cambio di rendimenti potenzialmente superiori alla media dal
capitale proprio investito.
Secondo la Commissione la carenza di capitale proprio può giustificare la
concessione di aiuti di Stato in determinate circostanze limitate. Se correttamente
mirati, gli aiuti di Stato a sostegno della fornitura di capitale di rischio possono
costituire un mezzo efficace per ovviare ai disfunzionamenti identificati del mercato e
per incoraggiare il capitale privato
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Capitale di rischio
Approccio in materia di controllo degli aiuti di Stato nel settore del capitale di rischio
La fornitura di investimenti in capitale di rischio alle imprese non può essere collegata al
concetto tradizionale di «costi ammissibili» utilizzato per il controllo degli aiuti di Stato, che si
basa su determinati costi specifici per i quali l'aiuto è consentito e sulla fissazione delle
intensità massime di aiuto. Vista anche la diversità dei possibili modelli di misure a favore
del capitale di rischio ideate dagli Stati membri, la Commissione non è in grado di definire
criteri rigidi in base ai quali determinare se le misure di questo tipo sono compatibili col
mercato comune. Per valutare le misure a favore del capitale di rischio è dunque necessario
discostarsi dal modo tradizionale in cui è effettuato il controllo degli aiuti di Stato
Gli orientamenti prevedono :
• una valutazione semplificata in base ad una serie di criteri di compatibilità
precisati nella disciplina
• una valutazione dettagliata per le misure ove il rischio di distorsione della
concorrenza è più elevato o vengano derogati alcuni principi di compatibilità
previsti dagli orientamenti
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Capitale di rischio
Campo di applicazione degli orientamenti su aiuti e capitale di rischio
Si applicano soltanto a regimi relativi al capitale di rischio destinato alle PMI. (non a misure ad
hoc per fornire capitale a singole imprese).
La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che gli
orientamenti sul capitale di rischio vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle
discipline, orientamenti e regolamenti in vigore.
Non si apllicano a:
a) imprese in difficoltà di cui alla definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1);
b) imprese del settore della costruzione navale, e dei settori del carbone e dell'acciaio;
c) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di
prodotti interni.
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Capitale di rischio
Alcune definizioni ….
private equity (in contrapposizione a public equity): l'investimento nel capitale proprio di società
non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di sostituzione e i buy-out;
strumenti di investimento relativi al debito: prestiti e altri strumenti di finanziamento che offrono a
colui che concede il prestito o effettua l'investimento, come componente predominante, una
remunerazione minima fissa e che sono almeno in parte garantiti.
seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale,
che precedono la fase d'avvio (start-up);
start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto il proprio
prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del
prodotto e la commercializzazione iniziale;
early stage: seed capital e start-up capital;
capitale di espansione (expansion capital): finanziamento concesso per la crescita e l'espansione
di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità
produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
venture capital: investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di
investimento (fondi di venture capital) che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali,
istituzionali o interni; comprende il finanziamento early-stage e di espansione.
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Capitale di rischio
Forme dell'aiuto
Possono essere varie … in particolare:
a) costituzione di fondi di investimento (fondi di venture capital) nei quali lo Stato
sia socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto
agli altri investitori;
b) garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di
venture capital a copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti,
ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di
investimento in capitale di rischio, a condizione che la copertura pubblica delle
potenziali perdite sottostanti non superi il 50 % dell'importo nominale
dell'investimento garantito;
c) altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di
venture capital per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli
investimenti;
d) incentivi fiscali a favore di fondi di investimento o dei loro gestori o di investitori
affinché effettuino investimenti in capitale di rischio.
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Capitale di rischio
Presenza di aiuto a tre livelli
 Aiuti agli investitori
 Aiuto a favore di un fondo o del relativo gestore
 Aiuto alle imprese nelle quali viene effettuato l'investimento
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Capitale di rischio
Principali condizioni per la compatibilità (valutazione semplificata)
Livello massimo delle tranche di investimento: non superiori a 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria
su un periodo di dodici mesi.
Restrizione al finanziamento delle fasi seed, start-up e di espansione: finanziamenti fino alla fase di
espansione per le piccole imprese o per le medie imprese situate in zone assistite. Devono inoltre limitarsi a
fornire finanziamenti fino alla fase start-up per le medie imprese situate in zone non assistite.
Prevalenza di strumenti di investimento equity e quasi-equity: Almeno il 70 % degli stanziamenti
complessivi per misure a favore del capitale di rischio.
Partecipazione di investitori privati: il finanziamento degli investimenti effettuato in base alla misura a
favore del capitale di rischio deve provenire da investitori privati per almeno il 50 %, o il 30 % in caso di
misure destinate a PMI situate in zone assistite.
Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto (si presuppone se sono rispettate
alcune condizioni previste)
Gestione commerciale: la gestione di una misura o di un fondo di capitale di rischio deve avvenire su
base commerciale.
Carattere settoriale: la Commissione potrà accettare il carattere settoriale (a parte i settori esclusi) delle
misure a favore del capitale di rischio (numerosi fondi privati sono prevalentemente indirizzati verso
specifiche tecnologie innovative o addirittura verso settori innovativi specifici ).
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Misure di aiuto soggette ad una valutazione dettagliata
•Misure che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di sicurezza di 1,5
milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi
•Misure che forniscono finanziamenti per la fase di espansione di medie imprese situate in
zone non assistite
•Misure che prevedono investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese destinatarie che
hanno già ricevuto apporti di capitale sovvenzionati per finanziare cicli di finanziamento
successivi
•Misure che prevedono una partecipazione degli investitori privati, al di sotto del 50 % nelle
zone non assistite o al di sotto del 30 % nelle zone assistite
•Misure per la fornitura di seed capital alle piccole imprese che possono prevedere sia una
minore o nessuna partecipazione degli investitori privati sia la predominanza di strumenti
di investimento relativi al debito rispetto agli strumenti equity e quasi-equity
•Misure che prevedono specificamente un veicolo di investimento
• Costi connessi alla prima esplorazione del mercato (fino alla c.d. “due diligence”)
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