Prof. FERRUCCIO PERGOLESI della Università di Bologna DIRITTO COLONIALE DEL LAVORO ■ v CAPITOLO I CO N SID ERA ZIO N I PR ELIM IN A R I (1) P olitica coloniale del lavoro. Regim e schiavista, del lavoro forzato e vincolistico. Secondo u n ’alta concezione della politica coloniale la Po tenza dom inatrice avrebbe lo stretto obbligo di assicurare agli indigeni am pi compensi alla p erd ita della loro indipendenza e in ispecie la pace e l’ordine nell’organizzazione am m inistrativa’ il rispetto della vita e delia lib ertà nell’organizzazione della giu stizia, la protezione e la valorizzazione dell’attiv ità p ro d u ttiv a in lato senso (e sopra tu tto del lavoro) nell’organizzazione eco nomica. Ma tale politica — almeno p er quanto concerne l’ultimo degli aspetti designati — è ben lontana da quella effettivam ente seguita da p arte di molti Stati per lunghi periodi di tempo; sono stati anzi tollerati o fom entati regimi, i quali ne costitui scono la p iù grave violazione, come i regimi dello schiavismo e del lavoro forzato. A u n a form a atten u ata di quest’ultimo, in tem pi relativam ente recenti, sem bra si riduca di fatto il regime cosidetto « vincolistico ». M entre alla base del lavoro p ro p ria mente coatto sta u n atto di legge o d ’im perio o d ’arbitrio, che regola di diritto o di fatto le condizioni di lavoro, u n a coercizione d iretta o indiretta, alla base del lavoro vincolato — nota il Monì aini (2) — sta un rapporto giuridico di form a contrattuale fra d ato re e prestatore di lavoro, che, com unque stabilito (sponta(1) PERGOLESI: D iritto coloniale del lavoro in T ra ttato di d iritto del lavoro, Voi. IV, Padova 1939. Cfr. su ll’argomento RYCKMANS: La p o litiqu e coloniale, Louvain, 1934, pag. 99. Per un’ampia trattazione dei vari aspetti del problema sociale in colonia cfr. il volume delle « Semaines sociales de France », Session de Marseille 1930, Le problèm e social aux colonies, Paris-Lyon, 1930. Proclam azioni di principio del C ode de m orale internationale d ell’Unione internaz. di studi sociali di Malines, Paris 193?, art. 95-122; e nel c. d. « Codice di Camaldoli » Per la com unità cristiana, Roma 1945. L. 98. (2) MONDAINI e CABRINI: L ’ evoluzione del lavoro nelle colonie e la Società delle N azioni, Bologna 1931, 140. 201 neam ente, come vorrebbe la legge, o invece con subdola coa zione), determ ina poi o condiziona il lavoro per tu tto il periodo stabilito, regola tu tte le relazioni giuridiche fra le due p arti form alm ente contraenti e fra esse e lo Stato, vincola il lavora tore (al p a ri dell’im prenditore) all’osservanza di norme rego lam entari comuni, toglie infine al lavoro ogni e qualunque li b ertà di movimento, elevando alla figura di reato, perseguibile dalla legge penale, ogni violazione od anche la ro ttu ra del con tratto di lavoro* anziché lasciare l’u n a e l’altra sul terreno legale o consuetudinario del diritto comune delle obbligazioni ed affi d arla alla sanzione del diritto civile. P rogressi verso la tu te la del lavoro indigeno. Q uesta situazione si è an d ata però notevolmente modifi cando in epoca recente, in v irtù di u n a maggiore sensibilità etica dei popoli colonizzatori e di u n meglio inteso interesse nazionale dei popoli stessi, che portano ad associare, p iù che a costringere, nel campo economico, i lavoratori indigeni. Ciò non significa tu ttav ia un livellam ento col regime m etropolitano, m ancando il presupposto dell’eguaglianza delle condizioni sociali della produzione. E ’ opinione com unemente accolta, e testé rib ad ita dal Borsi (1), che « la profonda diversità della situazione economica della m adre p a tria e delle colonie, del regime tradizionale del lavoro nell’u n a e nelle altre, djell’en tità dell’assistenza fam iliare e gentilizia secondo le form e consuetudinarie ecc., giustifica il principio che u n regime di protezione del lavoro, stabilito per un paese di u n a d ata civiltà, non possa senz’altro rep u tarsi adattabile ad un paese di una civiltà diversa e, di regola, molto inferiore ». D a tale principio politico discende il principio giuridico dell’applicabilità in colonia del diritto m etropolitano solo se vi sia stato esteso e pubblicato (2). Ma — p u r nella necessaria differenziazione — anche nei paesi coloniali, parallelam ente in certo grado a quanto è stato fatto nelle varie metropoli, la tu tela del lavoro è divenuta u n a delle fin alità salienti degli Stati moderni, e ciò in ispecie dopo la guerra mondiale del 1915-18. Questo è a dirsi per gli indigeni; quanto ai m etropolitani ed equiparati, residenti in colonia* i problem i dal punto di vista sociale (se non anche da quello , economico) sono sostanzialm ente analoghi a quelli dei lavora tori residenti nella m adre-patria. (1) Elem enti di legislazione sociale del lavoro, Bologna, 2a ed. 1958, 33. (2) Tale principio, assai discusso in dottrina, è ora prevalente ed è accolto dal nostro legislatore, cfr. BORSI, op. e loc. cit. 202 anche P atto della Società delle N azioni. « Equo trattam en to ». P ro tezione n eg ativ a: convenzioni p e r l’abolizione d ella schiavitù e del lavoro forzato. Gli Stati m em bri della Società delle Nazioni, con procla mazione sta tu ta ria di u n principio generale, si sono im pegnati « ad assicurare il trattam ento equo delle popolazioni indigene nei territori sottomessi alla loro am m inistrazione » (cfr. art. 23 del P atto S. N. in coordinazione con l’art. 22) (1). in applicazione di tale principio si sono voluti, anzitutto, tutelare gli indigeni con apposite convenzioni internazionali proibendo la schiavitù (2) e il lavoro forzato (3). La convenzione del 25 settem bre 1926 (entrata in vigore il 9 m arzo 1927 (4), h a lo scopo di prevenire e di reprim ere la tra tta degli schiavi e di arriv are alla soppressione della schia vitù sotto tu tte le forme, in m aniera progressiva e al p iù p re sto possibile (art. 2). P er schiavitù s’intende lo stato o condizione di un indi viduo, sul quale is esercitano gli a ttrib u ti della pro p rietà o alcuni fra essi, e nella tra tta degli schiavi si intende compreso ogni atto di cattu ra, d ’acquisto o di cessione di u n individuo, in vista di ridurlo in schiavitù, ogni atto o cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato in vista d ’esser venduto o scambiato, come, in generale, ogni atto di commercio o tr a sporto di schiavi (art. 1). Le p a rti contraenti si sono anche im pegnate a prendere le m isure necessarie p er evitare che il lavoro forzato od obbli gatorio conduca a condizioni anologhe alla schiavitù (art. 5). A quest’ultim o riguardo u n ’apposita convenzione è stata stip u lta ta il 28 giugno 1928 (entrata in vigore il 1° maggio 1932), allo scopo di sopprim ere l’impiego del lavoro forzato sotto tu tte le sue forme, nel p iù breve tempo possibile. In vista di questa .soppressione totale, il lavoro obbligatorio può essere usato per un periodo transitorio (di un quinquennio, artt. 1, 31) > unica m ente per fini pubblici, e a titolo eccezionale, nelle condizioni (1) Un principio generale di politica del lavoro (relativam ente a ll’A. O.) è stato proclamato nella nota del Ministro degli esteri italiano al Presidente della XVI Assemblea generale della Società delle N azioni con la seguente formula: « L’Italia assicura l ’equo trattamento delle popolazioni indigene, curando di promuo vere il loro benessere morale e materiale e di favorirne il progresso sociale. A llo scopo di associare le popolazioni interessate a quest’opera di elevamento civile, peisonalità in d i gene parteciperanno a un Corpo consultivo, già istituito presso il Governo generale ». (2) Cfr. GHERSI: La sch iavitù e l’evoluzione della politica coloniale, Padova 1955 ebibliog. ivi cit. alla quale è ora da aggiungere: TREVISANI: L'affrancamento degli sch iavi n ell’Im pero fa scista , Roma, 1958. (5) Cfr. BASTET: Le tra va il fo rce et V organisation internationale, Paris 1952; FOLLIET: Le tra va il forcé aux colonies. Paris, 1956 e bibliogr. ivi cit. (4) Ratificata d all’Italia con r. d. 26 aprile 1928, n. 1729. La schiavitù è stata * poi abolita nei territori di nuova occupazione in A. O. con bandi 19 ott. 1935 e 12 aprile 1956, cfr. B ollettino parlam entare, 1955, n. 5, p. 55; 1956, n. 1, p. 71. 203 e con le garanzie fissate nella stessa convenzione (artt. 1, 3 ss.), sulle quali tornerò p iù avanti (§ 78), esponendo la legislazione italiana em anata p er l’esecuzione della convenzione. P rotezio n e positiva: cativi. legislazione sociale. C enni esem plifi Ma u n a tale protezione negativa — di proibizione, cioè, delle condizioni di lavoro p iù disdicevoli alla persona um ana, quali la schiavitù e il lavoro forzato — evidentem ente non basta ad assicurare un « equo trattam ento » delle popolazioni in d i gene (§ 3). Occorre pu re (limitandoci qui, nei complessi pro blemi di un ta l « trattam en to » a quelli del lavoro) u n a p ro te zione positiva, che garantisca u n minimo di trattam ento rem u nerativo del lavoro e condizioni soddisfacenti nelle m odalità delle prestazioni lavorative. E in effetti la protezione legale dei lavoratori, già tanto rigogliosa nelle metropoli, va attuandosi e diffondendosi anche nei paesi coloniali (1) o in forza dell’esten sione (sia pu re con p articolari adattam enti) della legislazione m etropolitana o in forza di provvedim enti appositi dei governi centrali o dei governi locali. ‘ ' P er lo p iù si tra tta ancora di provvedim enti sporadici su questo o quell’asjpetto del contratto di lavoro (ad es. salari m i nimi, orario di lavoro, igiene industriale, in fortuni professio nali ecc.), m a non m anca talora u n a legislazione generale ed organica. In qualche colonia le condizioni relative al lavoro in digeno sono oggetto di disposizioni di cui non si trovava l’equi valente nei paesi colonizzatori appena poco p iù di mezzo secolo indietro e di cui alcune (vitto, alloggio’ vestiario, cure in caso di m alattia o accidenti professionali) non esistono ancora in qualche metropoli (2). G li s tra n ie ri n elle colonie. Teoricam ente la lib ertà di em igrazione sem bra un principio generale di diritto, comune ai varii Stati, m a in realtà essa su bisce lim itazioni assai gravi, per m otivi di v aria n a tu ra con te n denza piuttosto ad accrescersi che a dim inuire. Ancor p iù gravi sono le restrizioni all’im migrazione di alcuni Stati. E ’ qui impossibile segnalare in particolare le norme che (1) C fr. per mimerose esem pliücazioni PERÇOLESI: C orporativism o coloniale, Roma, 1957 e, per Paggiornamento, le pubblicazioni del Bureau international du Travail e in ispecie le Inform ations sociales. (2) L’osservazione è del SOLUS: Le régim e des indignènes dans les colonies françaises et l organisation du tra va il de l’A friqu e, Rapport présenté à l ’Institut colonial interna tional, nel vol. T raité de la condition des indigènes e n d r o i t p rivé , Paris 1927, p. 175, cit. da M ONDAINI-CABRINI, op. cit., p. 188 s. 204 vigono per l’im m igrazione nei paesi coloniali, sia p er le grandi difficoltà della ricerca dei testi, sia per la fram m entarietà di essi fi). \ Non ap p are probabile che gli ostacoli di v aria n a tu ra siano elim inati o anche soltanto ridotti in breve tempo. Un avviam ento tu ttav ia interessante in ta l senso è costituito d all’estensione alle colonie di quelle convenzioni internazionali del lavoro le quali equiparano (almeno in linea di principio) il cittadino allo stra niero. Di più ancora può ottenersi con accordi bilaterali. I rap p o rti giuridici degli stranieri nelle nostre colonie sono regolati dagli stessi prin cip i generali vigenti nello Stato. Come nel territorio m etropolitano, gli stranieri godono dei d iritti di libertà (esclusi ovviam ente quelli di n a tu ra politica), salvo re strizioni di polizia di sicurezza (visto d ’autorizzazione sui p as saporti, permesso di soggiorno ecc.), analogam ente del resto agli stessi cittadini. Alcune restrizioni concernono il diritto nego ziale, come l’esercizio professionale talvolta regolato da appo siti accordi (ad es. p er l’esercizio della professione m edica cfr. l ’accordo italo-inglese del 21 maggio 1925). In generale può dirsi che la legislazione italian a è la rg a m ente isp irata all’equiparazione degli stranieri, ad es. in m a teria di assicurazioni sociali e per la disciplina sia del contratto d ’mpiego che di lavoro m anuale (secondo gli appositi decreti governatoriali in A frica orientale). In colonia è p iù facile, che nella metropoli, la concessione della cittadinanza agli stranieri (2). L’O. I. L. C onvenzioni in tern azio n ali. E ’ da rilevare che si va intensificando anche nei Paesi co loniali l’applicazione di convenzioni internazionali elaborate dalle Conferenze dell’« O rganizzazione internazionale del la voro » e ratificate dagli S tati m em bri della stessa O. I. L. (3). Q uesti membri, in linea di massima, si im pegnano ad applicare le convenzioni’ alle quali abbiano aderito, a quelle colonie e a quei protetto rati o possedim enti che non abbiano u n governo pienam ente autonomo (4), con le seguenti riserve: 1) che la con venzione non sia resa inapplicabile dalle condizioni locali; 2) che sia possibile introdurvi modificazioni locali. Ciascuno dei m em bri deve notificare all’O. I, L. la decisione che si propone (1) Un esempio di accordo per imm igrazioni intercolonial! è quello del 4 giugno 1937 per la Rhodesia del nord, la Rhodesia del sud ed il N yassaland (in form ations sociales, 1937, vol. LXIII, p. 353). (2) Cfr. CUCINOTTA: D iritto coloniale italiano (3a ed.', Roma, 1938. L. 171). (3) Cfr. il testo nel Bollettino parlam en tare, 1937, n. 2, 223 ss. (4) Cfr. Inform ations sociales, 20 aprile 1936, 54. Per l ’Italia ad es. la 1. 14gen nàio 1929, n.417, relativa alla convenzione sul contratto di arruolamento- della gente di mare e il decreto ministeriale 22 maggio 1923 sulla convenzione per la protezione contro gli infortuni dei lavoratori addetti al carico ed allo scarico delle navi. 205 di prendere riguardo a ciascuna delle sue colonie, pro tetto rati e possedimenti, che non abbiano un governo pienam ente auto nomo (art. 421 del T rattato di Yersaglia; art. 366 del T rattato di San Germ ano e articoli corrispondenti degli altri T ra tta ti di pace) (1). Dei problem i specificatam ente coloniali si occupa u n a Com missione d ’esperti in m ateria di lavoro indigeno, costituita presso l ’O. I. L. Oggetto di esame particolare è stato, in receuti sessioni, il « regime vincolistico ». La C onferenza del 1936 h a approvato u n avam progetto di convenzione su certi sistemi di reclutam ente dei lavoratori indi geni (cioè le operazioni dirette allo scopo di assicurare o pro curare ad altri la mano d ’opera di persone, ap p arten en ti alla popolazione indigena o assim ilata, che non abbiano spontanea m ente offerto i loro servizi, art. 2) e u n a raccom andazione d iretta ad elim inare progressivam ente tali sistemi di reclutam ento (2). Nella XXIY C onferenza del 1938 è stato trattato il tem a della « disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori indigeni » ; dovevano successivam ente essere tra tta ti altri temi a questo con nessi (salari, alloggi, igiene, ecc.), come da risoluzione votata nella C onferenza dei 1937 (3). C A PIT O L O II LEGISLAZIONE DEL LAVORO & A‘) Colonie straniere. P ossedim enti inglesi (4). In oltre tren ta possedim enti esistono sistemi legali per la fissazione di salari minimi. Essi presentano u n carattere ab b a stanza semplice e si lim itano per lo p iù a dare all’am m inistra zione il potere di fissare salari minim i nelle industrie, in cui i (1) In ogni progetto di convenzione si trova un’apposita clausola a tale riguardo, v (2) Cfr. BALLADORE PALLIERI : D iritto internazionale del lavoro, in « Trattato di diritto del lavoro », dirètto da Borsi e Pergolesi, voi. IV, Padova, 1939; B .I.T .: Réglem enìa tio n du contrai de tra va il des travailleu rs, indigènes, Genève, 1939. D elle oltre 60 convenzioni adottate dall’ O. I. L., l ’Italia ne ha ratificate 22 (una delle quali condizionatam ente), estendendo l ’applicazione di 3 di esse alle colonie (22a sul contratto d’arruolamento marittimo; 23a sul rimpatrio dei m arittimi; 2?a su ll’ind i cazione del peso dei grossi colli trasportati per via d’acqua); oltre l ’applicazione, lim itata ai territori coloniali, per la sua stessa natura, della convenzione (29a) sul lavoro forzato. Ma se pur lim itata è l ’estensione formale < il complesso delle disposizioni particolari adot tate nelle singole colonie si avvicina molto, o è addirittura equivalente, di quanto i testi deliberati dalle convenzioni internazionali si proponevano di conseguire »: DE MICHELIS: L ’Im pero e le convenzioni internazionali del lavoro, P olitica sociale, anno IX (1936-’37), p. 9. (3) Cfr. Inform azioni sociali, 1937, 803 s.; GEMMA: Il d iritto internazionale del la voro, Padova 1938; RAPISARDI MIRABELLE D iritto internazionale am m in istrativo, P a dova 1939, 431 ss. (4) Per lo studio dei problemi dell’am m inistrazione del lavoro n ell’impero coloniale britannico notevole un’iniziativa del C olonial Service, cfr. < I.S. >, 1959, LXXII, 572 s. 206 tassi vigenti siano considerati troppo bassi. In ta l modo l’am m inistrazione am m ette la necessità di fa r p artecip are l’elemento indigeno alla prosperità dei territori coloniali; d ’altra p arte, se sorgono nuove industrie, i tassi legali possono rivelarsi u tili im pedendo la form azione d ’un proletario di colore a bassi salari (1). U na regolam entazione generale organica h a la Rhodesia in virtù di u n ’ordinanza del 23 novem bre 1929 (O rdinance n. 59 of. 1929: io thè em ploym ent o f natiues). Essa, in poco p iù di cento articoli, disciplina la form azione e interpretazione dei con tratti, l’apprendistato, l ’insolvibilità e il cam biam ento di resi denza dell’im prenditore, obblighi v arii relativi alla sussistenza del lavoratore (alloggi, acqua potabile, prodotti farm aceu ti ci ecc.), l’indennità infortuni, la risoluzione del contratto, le i n frazioni con trattu ali ecc. (2). Similm ente u n Codice del lavoro del 7 febbraio 1929 (O rdi nance jf. 1 of 1929: to provide a Labour Code of Nigeria), in poche decine di articoli, regola, p er la Nigeria, la form azione e interpretazone dei contratti, la disciplina indigena sulla p resta zione d ’opera all’estero, il lavoro delle donne e dei fanciulli, il contratto d ’apprendistato, la risoluzione del rapporto di lavoro, le controversie tra im prenditori e lavoratori ecc. (3). Nella legislazione sociale del lavoro in In d ia (della quale possiamo qui fa r menzione, p u r non dovendo considerarsi tale paese propriam ente colonia) il governo s’è ispirato a tre principi fondam entali: non intervenire nello sviluppo delle industrie mo derne di cui il paese h a urgente bisogno, benché’ dopo la guerra, il governo abbia deciso di incoraggiare tu tte le industrie nazio nali; proteggere i lavoratori in ispecie le donne e i fanciulli; rispetto delle convenzioni internazionali. Membro dell’O. I. L., il governo dell’In d ia h a via via ratificato assai num erose conven zioni, e sem bra abbia effettivam ente applicato nella sua legi slazione i principi di queste convenzioni e anche quelli di p a recchie raccom andazioni. U na certa coscienza dell’organizza zione professionale tra gli interessati h a contribuito allo sviluppo della legislazione sociale (4). Benché non si tr a tti di colonie, m a di Paesi già sotto m an ti) Cfr. B.I.T.: L’année sociale 1934-’35, Geneve, 1936, I, p. 514 s. e per dati più recenti Inform aiions sociales, 1938, voi. LXYI, pag. 373 ss. (2) Il consiglio consultivo del lavoro indigeno (N ative Indu striai Labour A d oisory B oard), di istituzione relativam ente recente, ha emanato numerose raccom andazioni sulla disciplina e protezione dei lavoratori indigeni, < I.S. », gennaio 1936, 551 ss. (3) Cfr. « A .D .C .C . », 1929, III, pagg. 534 s. e pel Basutoland « Officiai Gazette of thè High Commissioner for Basutoland, thè Bechuanaland and Sw aziland », 12 m aggio 1936, « I. S. » 27 luglio 1936, pagg. 126. / (4) C fr. D A S: La législation du tra va il d e l’Inde, « Revue internationale du travail », 1930, XXII pagg. 647 s. Recentissim a è una legge sul pagam ento dei salari (Act.n. IV of 1936, « The Gazette h f India », 7 luglio 1935 e 2 maggio 1935; « I. S. », 6 luglio 17 ss.). N otevole pure un recente emendamento -alla legge del 1934 sulle fabbriche {< The Gazette ' of In d ia » , 21 marzo e 2 m aggio 1935; <1. S. » cit. 17). 207 dato o p ro te tto ra to inglese, ricordo q u i anche Tirale e l’Egitto. Il p arlam en to d ell’Ira k h a votato u n a legge il 25 a p rile 1936, legge che contiene u n a specie di som m ario, se così si può dire, di codice di lavoro. In 39 artico li essa in fatti disciplina la d u ra ta del lavoro, le ferie re trib u ite , il lavoro no ttu rn o , il lavoro delle donne e dei fanciulli, la rip arazio n e degli in fo rtu n i sul lavoro, il d iritto d ’associazione sindacale, la p rev id en za e as sicurazione, gli uffici di collocam ento, i servizi ispettivi, la conciliazione e l’arb itra to , l’igiene e sicurezza professionale, il libretto d ’identità dei lavoratori, i salari m inim i (1). In E gitto (che aveva già al p rin cip io di questo secolo qualch e legge in m ateria, come q u ella del 1904, m odificata d a ll’a ltra del 1922, sul lavoro negli stab ilim en ti pericolosi o insalu b ri, e u n ’a ltra del 1909 sul lavoro dei fan ciu lli in d e te r m inate in d u strie), un com itato m inisteriale, istitu ito nel 1931, h a avuto il com pito di elab o rare un p rogetto di legge su cia scuna di queste m aterie: lavoro dei fan ciu lli; lavoro delle donne; rip arazio n e degli in fo rtu n i sul lavoro; co n tratto di lavoro; sindacati o p erai; conciliazione e arb itra to . Sulle p r i me due m aterie sono state em anate due apposite le g g i’nel 1933 (rispettivam ente n. 48 e n. 80). Nel 1932 è stato anche istitu ito u n consiglio consultivo su p erio re del lavoro, avente lo scopo di co llab o rare col governo a ll’elaborazione delle leggi sociali e in genere a ll’elevam ento della classe operaia. In esso v ’è u n a rap p resen tan za dei la v o ra to ri d e ll’in d u stria e del commercio (2). T ra la legislazione speciale ricordo l’ordinanza del go vern o di H ong-K ong (27 m aggio 1932) su l’am m issione dei giovani al lavoro m arittim o (E m ploym ent o f Young Persons a t Sea O rdinance n. 15 o f 1952) (3); le ordinanze del Governo del K enya del 30 novem bre 1934 sulla rip arazio n e degli in fo rtu n i sul lavoro (4) e del 12 maggio sull’impiego delle donne e ra gazzi *(5); la legge e i regolam enti 2 settem bre 1935 del go verno della Rhodesia del Sud sul lavoro nelle m iniere (6); le ordin an ze del G overno d ell’H onduras del 20 novem bre 1931 sulTim piego delle giovani e delle donne negli stabilim enti in dustriali (7); una legge del gennaio 1936 dello Stato malese (1) « Ira q Government G azette», 17 maggio Ì936, « I.S. », 2 luglio 1936, 70 ss. (2) Les conditions de trava.il en E gypte, « Revue internationale du travail », 1936, XXXIY, 91 ss. Cfr, nota 76 ter. (3) Cfr. « I.S. », 5 settembre 1932, p. 362. (4) « Supplement to thè Kenya O fficiai Gazette », 4 dicembre 1934, « I. S. », 14 gen naio 1935, p. 64. (5) « The Officiai Gazette of thè Colony and Protectorate of K enya », 12 maggio 1935; « I.S. », 22 aprile 1935, p. 147. Per ritocchi al regolamento d ell’im m atricolazione della mano d ’opera cfr.: « I.S. », 12 ottobre 1926, p. 70. (6) « Southern Rhodesia Government Gazette », 6 settembre 1935; « I.S. », 28 ottobre 1935, p. 148. ‘ (7) «Supplem ent to thè British Honduras G azette», 5 dicembre 1931; « I.S. », 1° feb braio 1932, p. 118. 208 non fed erato di K edah, che si isp ira a testi legislativ i analoghi in vigore n egli S tati m alesi fed erati su lla lim itazione del la- * voro dei fanciulli (1); u n ’ordinanza del 1° aprile 1936 del Go v ern o d ella C osta d ’O ro su lla rip ara zio n e degli in fo rtu n i sul lavoro nelle m iniere (2); u n problem a del 7 maggio del 1936 del p ro te tto ra to del B ech u an alan d sulla rip ara zio n e degli in fortuni, in sostituzione della legislazione precedente (3). U n proclam a poi del 20 m arzo 1936, concernente lo stesso protettorato del B echuanaland (4), presenta u n particolare v in teresse p erch è regola l ’im piego di in digeni da p a rte di a ltri indigeni, ciò che è in co nsuetudine n ella legislazione sociale. Il p roclam a pone il p rin cip io d ella lib e rtà di làvoro, n el senso che l ’obbligazione del la v o ra to re indigeno non dà d iritto a l l’im prendito re, p u re indigeno, alla p restazio n e dei servizi della m oglie del lav o rato re, salvo il consenso sia di q u esta sia del m arito, n è ai servizi d ’alcuno dei figli, salvo il consenso del p a d re o del tu to re, se il figlio h a m eno di 16 an n i o salvo il consenso del figlio stesso se qu esti h a p iù di 16 anni. Il lavo r a t o r e dev’essere rem u n erato in n u m erario o in n atu ra . T anto l’u n a che l ’a ltra p a rte , p e r riso lv ere il co n tratto, deve d are il preavviso di u n mese (5). Copiosa è la legislazione successiva ad es. in m ateria di tu li) Kedah Government G azette », 11 gennaio 1936; « I.S. », 1° giugno 1936, p. 293 (regolam enti esecutivi sono stati pubblicati nel febbraio; « I.S. », loc. cit). (2) L’ordinanza si applica nei territori nord della colonia, « Gold Coast Gazette », 1° aprile 1936; « I.S. », 25 maggio 1936, p. 257. (3) « Officiai Gazette of thè High Commissioner for Basutoland, thè Bechuanaland Protectorate and Sw aziland », 15 maggio 1936; « I.S. », 4 luglio 1936, p. 65. (4) « O fficiai. G azette of thè High Commissioner for Basutoland, thè Bechuanaland Protectorate and Sw aziland », 20 marzo 1936; cfr. « I.S. », 4 maggio 1936, p. 138. (5) N otevole è il programma coloniale del Partito laburista, che ha tra l ’altro pub blicato in m ateria un apposito rapporto (THE LABOUR PARTY: P olicy R eport n. 6: The Colonies, London; cfr. « I.S. », 18 settembre 1933, p. 441 s.). Secondo tale programma un governo laburista dovrebbe ispirarsi a questi principi;.. interdizione assoluta della schiavitù e del lavoro obbligatorio per imprese cap i talistiche; lavoro obbligatorio ammesso nel solo caso che sia a vantaggio esclusivo degli indigeni e sia richiesto dalle consuetudini indigene; abolizione delle differenze di tratta mento fiscale tra le varie categorie di indigeni, a seconda che lavorino o meno o lavo rino alla dipendenza di bianchi, di imm igrati o di altri indigeni; ' il contratto di lavoro dev’essere un contratto di diritto civile senza sanzioni penali. D ev ’essere concluso avanti un m agistrato o un funzionario d ell’am m inistrazione. Non deve avere validità inferiore a 6 mesi, al quale termine il lavoratore dev’esser di nuovo libero di offrire i suoi servizi; tutte le professioni devono esser accessibili a uom ini e donne senza distinzione di razza, colore o religione; i sistem i di registrazione o passaporto esclusivi agli indigeni devono esser aboliti; deve essere incoraggiata l ’organizzazione di sindacati operai indigeni; deve aversi in ogni colonia un dipartimento delTamministrazione, specialm ente in caricato della protezione dei lavoratori indigeni per ciò che concerne il reclutamento, i tassi e la paga dei salari, gli infortuni sul lavoro, l’invalidità, l ’alloggio e le altre condi zioni interessanti la vita economica e sociale dei lavoratori; codice l ’O.I.L. dovrebbe stabilire, in collaborazione con la Commissione, dei mandati, un generale, contenente disposizioni applicabili a tutte le colonie tropicali. 209 14 tela del lavoro delle donne e dei fanciulli nell’A frica orientale (1), in quella australe (2), nella Costa d ’Oro (3)> ed in altre colonie (4); per il lavoro m arittim o nel T anganika (5), per quello nelle m i niere nelFU ganda (6), per quello d ’interesse pubblico nelle Isole G ilbert (7) ed obbligatorio nell’Unione Sud african a (8), p er gli info rtu n i sul lavoro nelle Isole F alkland, nella G iam aica (9) e nelle Isole sotto vento (10), p er le m alattie professionali nell’Isola M aurizio (11) e p er istitu ti vari nelle Antille (12). Possedimenti francesi. Il regolam ento del lavoro nelle colonie fran cesi costi tuisce o ra u n in teressan te capitolo del d iritto coloniale. « C et élém ent est essentiellem ent vivant, car il suit pas à pas la m arche des populations indigènes v ers le p ro g rès et vers une ad ap tio n à des stades de civilisation, se rap p ro ch an t de ceux des m ilieu x européens. P a r ailleu rs, la législation o u v rière coloniale est chose fo rt délicate et il im p o rte que son évolu tion soit à la fois un iv erselles et fo rt p ru d en te. Ce q u ’enfin n u l ne d oit ig n o rer c’est que l’av en ir de la colonisation m o d ern e repose, beaucoup p lus que d ’au cu n ne le croient, su r cette m ise au point, q ui s’associe d ’une façon v raim en t effi cace les p o p ulations indigènes à l’effort social p o u rsu iv i dans le mond et dans chaque métropole » (13). P e r lim itarsi a qualche dato recente, u n a organica e v asta regolam entazione del lavoro lib ero degli in digeni è conte n u ta nel decreto 19 gennaio 1933 p er l’Indocina (14). A ltre norm e sono co n ten u te n el decreto 21 settem bre 1945, in mo dificazione del decreto 25 ottobre 1927 sul contratto di lavo (1) « I.S. >, 938, LXVII, 323;1939,LXIX,26. (2) « I.S. », 1938, LXV, 173. (3) « I.S. », 1939,LXX,179. (4) « I.S. », 1939,LXXI,134. (5) « I.S. », 1938, LXV, 174. (6) « I.S . », 9 nov. 1936, 248. (7) « I.S. », 1937,LXXI,281. (8) « I.S. », 1939,LXXI,283. (9) « I .S . », 1938, LXV, 315. (10) « I.S. », 1938, LXV, 314. (11) « I.S. », 1937,LXIV,242. (12) « I.S. », 1938, LXVII, 323;1939,LXX,148. (13) BESSON: La législation du tra va il dans les C olonies françaises, « R.I.T. », 1927, XVI, p. 553 s. Cfr. per dati legislativi PIC: T raité élém en taire de législation indu strielle, 6a éd., Paris, 1931, p. 523, nota l a, p. 571, nota l a 917. Per la Tunisia, cfr. R ésidence G énérale de la R épu blique française à Tunis, Rapport sur l ’activité du Service de Pro tectorat en 1937-37, Tunis 1938, ampiamente sunteggiato nelle I.S. 1939, LJIX, 255 ss. (14) « Journal officiel de la République Française », 28 gennaio 1933; « I.S . », 13 marzo 1933, p. 358. Già notevole del resto era la legislazione precedente (cfr. « A .D .C .C . », 1932, II, p. 131 ss.) sul lavoro a termine, l ’ispezione e gli infortuni sul lavoro, il con trollo della mano d’opera, le controversie individuali (cfr. in proposito il dee. 19 aprile 1934, ivi, 1934, II, p. 244), ecc. Cfr. in ispecie il volum e del B .I.T ., P roblèm es du tra va il en Indochine, 1937. 210 ro (1), e, relativam ente al lavoro degli adolescenti e delle donne, nel decreto 23 maggio 1936 (2). Il lavoro indigeno, al M adagascar è regolato con decreto 22 ottobre1 1935 (mo dificato Gon decreto 14 gennaio 1936), allò scopo di realizzare m eglio la pro tezio n e del lavoro dellé m ad ri e dei g io v an etti indigeni e di sem plificare l’organizzazione e il funzionam ento dell'Ufficio centrale del lavoro (3). In precedenza, con de creto del G o v ern ato re g en erale del 15 m arzo 1929, eran o stati costituiti consigli a rb itra li del lavoro, consigli co stituiti p u re n e ll’A frica o rien tale francese con decreto del 1928 p e r la co lonia dell’Alto Volta (4). Un décreto del 22 maggio 1936 fissa un organico e d ettag liato statu to d ella m ano d ’o p era ind ig en a n ella C osta francese dei Somali. Al Togo il lavoro indigeno h a avuto u n a speciale reg o la m entazione col decreto 9 maggio 1928. U n ufficio del lavoro vi fu istitu ito con decreto 16 novem bre 1929 e u n isp etto re d ella m ano d ’o p era con altro decreto d ella stessa data. Lindennizzo degli in fo rtu n i sul lavoro è reg o lato n e ll’A frica oc cidentale francese col decreto 2 aprile 1932 (5) ed ivi è stato p u re istitu ito un, isp etto rato del lavoro e m ano d ’o p era in d i gena con decreto 20 gennaio 1932 (6). U n decreto del 21 di cem bre 1935 (in esecuzione di quello p reced en te del 4 m ag gio 1932) h a regolato i ra p p o rti d ella m ano d ’o p era in d ig en a (salari m inim i, retrib u zio n e in n a tu ra , d u ra ta m assim a del la voro e dell’impegno ecc.) (7). U n altro decreto del 24 di cem bre 1935 h a regolato l’im m igrazione di la v o ra to ri di co lo re n ella N uova C aledonia, tu telan d o i loro ra p p o rti (in o r dine ai salari, orario di lavoro, riposi, ecc.) (8). In Algeria i decreti del 2 settem bre 1932 (9) e del 23 ottobre 1933 (10) disciplinano l’igiene e la sicurezza del lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli. In T unisia, un decreto del R esidente gen erale d ella R ep ubblica del 23 g iu gno 1933 h a esteso alla R eggenza la legge m e tro p o litan a del 23 aprile 1919 sulla giornata di otto ore (11). P u re in Tunisia, (1) « Journal officiel de l ’Indochine française », 28 settembre 1935; « I.S. », 15 giu gno 1935, p. 363. (2) « Journal officiel de la R épublique française », cfr. « I.S. », 13 luglio 1936, p. 59 ss. (3) Cfr. « Journal » cit., 18 gennaio 1936; « I.S. », 10 febbraio 1936, p. 166 e per la legislazione precedente dee. 25 settembre 1925, riform ato con dee. 3 novembre 1928. (4) Cfr. M ONDAINI, op. c it., p. 187 per altri c^nni sulla legislazione francese. (5) « Journal » cit., 8 aprile 1932; « I.S. », 6 giugno 1932, p. 375. (6) « Journal » cit., 30 giugno 1932; « I.S. », 21 marzo 1932, p. 333. (7) « Journal officiel de l ’A frique Equatoriale française », 1° gennaio 1936; cfr. « I.S. », 15 giugno 1936, p. 361. (8) « Journal officiel de la R épublique française », 4 gennaio 1936; cfr. « I.S. », 15 giugno 1936, p. 363. (9) « Journal » cit., 20 ottobre 1933; « I.S. », 11 dicembre 1933, p. 369,. (10) « Journal » cit., 30-31 ottobre 1932; « I.S. », loc. cit. (11) « Journal officiel tu n isien » , 1° luglio 1933; « I.S. », 21, agosto 1933, p. 317. 211 con decreto 25 gennaio 1935, sono stati istitu iti un uffico e un com itato consultivo del lavoro (1). E ’ p rev isto che legislazione m e tro p o litan a su lla settim ana la v o ra tiv a di 40 ore e sulle ferie sia estesa alle' colonie con op p o rtu n i adattam en ti. N el M arocco sotto p ro tetto rato francese, u n d a h ir del 2 giugno 1936 h a istitu ito u n com itato p erm an en te di difesa eco nom ica, con funzioni consultive su tu tte le q uestioni in te re s sante l ’econom ia g en erale del P aese e in ispecie le questioni della m ano d ’opera. Il com itato h a provocato fra l’altro la determ in azio n e di u n salario minimo, fissato, con d a h ir 18 giugno, a q u a ttro fran ch i g io rn alieri. U n altro d a h ir della stessa d ata h a stab ilito norm e rela tiv e al co n tratto di lavoro, a garanzia dei lavoratori (2). A ncora n el M arocco sotto p ro te tto ra to francese u n d e creto residenziale dell’8 luglio 1936 h a istituito u n comitato su p erio re d ’azione sociale e del lavoro con la rg a ra p p re se n ta n za di im p ren d ito ri e di «lavoratori. Il com itato h a funzioni consultive sui p ro b lem i che concernono i sa la ria ti del com mercio, dell’in d u stria e dell’agricoltura (« Yigie m arocaine », 11 luglio 1936; « I. S. » 3 agosto 1936, 167). N ello stesso M a rocco sono stati crea ti a ltri organism i econom ici, con com pe ten za anche in m a teria di m ano d ’o p era e p recisam en te u n com itato p erm a n en te di difesa econom ica (2 giugno 1936) e (a questo coordinati) com itati econom ici reg io n ali (1° lu glio 1936). In esecuzione' del dahir 18 giugno 1936 sull’orario di lavoro giornaliero di 8 ore e settim anale di 48 ore, alcuni decreti beilicali hanno determ inato le categorie d ’aziende nelle quali va applicato il d ah ir stesso (« Yigie m arocaine » 7, 15, 18, 20, 23, 24 giugno 1936; 2, 6, 22, 23, 4, 30, 31 agosto 1936; 1, 12 settem bre 1936; « I. S. » 20 luglio, 93; 12 ottobre 1936, 67). L a legge m etropolitana del 20 giugno 1936 (e il relativo decreto d ’applicazione 1° agosto 1936) sulle ferie annue re tri buite; la legge m etropolitana 21 giugno 1936 sulla settim ana di 40 ore im alcune categorie d ’aziende ed il decreto com plem entare del 12 luglio 1936 sulle m alattie professionali sono stati dichiarati applicabili in Algeria e prom ulgati nel « Journal officiel de l’Al gerie » (14 e 21 agosto 1936). Anche la legge m etropolitana del 24 giugno 1936 sulla convenzione collettiva li lavoro è stata estesa, m a con alcuni ad attam en ti (ivi, 21 agosto 1936). Un decreto del 1° agosto 1936 h a fissato il metodo di determ inazione dei salari (1) « Journal» cit. alla nota precedente; « I.S. », 15 aprile 1935, p. 119. Su quésto decreto ritorno più oltre a proposito della conciliazione delle controversie collettive. (2) C fr. « Ì.S. », 2Q luglio 1936, p. 931. C fr. pare, ivi, il dahir d ell’8 giugno 1936 su ll’istituzflone di una direzione generale degli affari econom ici n ell’am m inistrazione del protettorato e la prima attività dei nuovi organismi. 212 medi dei lavoratori agricoli. U n’apposita commissione, istitu ita annualm ente per ogni regione agricola, con u n a rap p resen tan za anche indigena, com pila le tabelle dei salari norm alm ente pagati, riferendosi agli accordi collettivi che siano stati, eventualm ente, stipulati tra le com petenti organizzazioni (« Journal » cit., 14 agosto 1936). Anche p er la Tunisia è stata decisa l’applicazione (con q u al che adattam ento) delle citate leggi m etropolitane sulle 40 ore, le ferie pagate e le convenzioni collettive, con tre decreti del 4 agosto 1936 (« Journal officiel tu n isien » , 7 agosto 1936). Con altro decreto della stessa d ata sono state em anate norme sulla protezióne dei lavoratori nelle im prese edilizie e nei lavori p u b blici (« J o u rn a l» cit.; « I. S. » 12 ottobre 1936, 68). Nell’A frica equatoriale francese è stato istituito u n servizio regionale d ’ispezione del lavoro alle dipendenze del governatore generale (decreto 24 luglio 1936; «A nnales coloniales» 25 ago sto 1936; « I. S. » 21 settem bre 1936, 406). Con decreti di varia d ata sono p u re stati em anati provvedim enti di n a tu ra sociale sui villaggi di colonizzazione, il vitto degli indigeni ecc. D a segnalare specialm ente u n decreto 25 giugno 1936 che h a creato l’O pera per la protezione dell’in fan zia e della m atern ità indi gena dell’A. E. F. (« I» S. » cit., 407). N el C am eru n sotto m andato francese, notevole è u n a circolare dell’Alto commissario, in d ata 1° maggio 1936, illu stra tiv a del decreto 9 luglio 1925> che costituisce la legislazione fon dam entale in m ateria di lavoro indigeno (« Journal officiel du Cam eroun » 1° giugno 1936; « I. S. » cit., 407 s.). N ell’Indocina il governatore generale h a nom inato u n a com missione (con rap p resen tan za anche indigena) incaricata di presentare progetti per l’adattam ento della legislazione sociale m etro p o litan a (decreto 15 luglio 1936; « D ép êch e coloniale »,19 agosto 1936). Con altro decreto dello stesso governatore generale 10 feb braio 1936 sono state dettate nuove norme sul libretto di lavoro. Il libretto ha lo scopo di docum entare l’iden tità del titolare, il villaggio di appartenenza, la n a tu ra e d u ra ta del contratto (che non può essere superiore a u n anno, salvo riconferm a), il salario convenuto e le m odalità di pagam ento (« Journal officiel de l’Indochine française », 19 febbraio 1936; « I. S. », 21 settem bre 1936, 405 s.). T ra i provvedim enti ulteriori, di particolare im portanza è il decreto del 7 aprile 1938 sulla mano d ’opera indigena e assi m ilata nel M adagascar, con norme sul contratto di lavoro, il 213 lavoro delle donne e dei fanciulli, gli infortuni, le ferie, il p reav viso, la vigilanza» la conciliazione e l’arb itrarto ecc. (1). N ell’A frica occidentale sono state em anate norme dirette all’unificazione della d u ra ta del lavoro (2), alla disciplina del risarcim ento per infortuni, al contratto di lavoro, al lavoro fa m iliare ecc. (3). Possedim enti belgi e olandesi. U na cospicua legislazione è in vigore nel Congo belga (4), anche in applicazione di convenzioni in tern azio n ali. U n ’o rd i nanza di am m inistrazione generale dell’8 settem bre 1932 (5) h a in trodotto, n ella legislazione sul co n tratto di lavoro, il p rin cipio del certificato d ’attitu d in e fisica, in serito n el lib retto di lavoro, p e r ogni la v o ra to re al servizio d ’im prese com m er-, ciali, in dustriali o agricole, p riv ate o pubbliche (6). M olto notevole p u re è la legislazione sociale sul lavoro indigeno nelle Indie olandesi (7), dove si tende a sopprim ere le ultim e forme di prestazioni forzate (heerendisten) (8). Il reclu tam en to dei la v o ra to ri in digeni p e r im piego a ll’este ro è stato regolato con o rd in an za del g o v ern ato re gen erale 8 dicem bre 1936 n. 65 (9). Altre ordinanze concernono le m i grazioni interne (10), la lavorazione dello zucchero (11), ecc. (12). P ossedim enti spagnoli. Nei possedim enti spagnoli del Golfo di G uinea e n e ll’Isola di F erd in an d o Po fu creato, con ord in e reale del 17 luglio 1928, u n P atro n ato degli indigeni, in caricato di v eg liare sul benessere e lo sviluppo iilte llettu ale e m orale degli indigeni, (1) Journal officiel de la R épu blique française, 12 aprile 1938, I.S . 1938, LXVII, 318 ss., promulgato in colonia con dee. 26 aprile, Journal officiel de M adagascar, 30 apr. 1938. (2) Cenni nelle « I.S. », 1938, LXVII, 321 s. Per la Martinica, cfr. iv i 1939, LXX, 409. (3) « I.S. », 1936, LX, 477 ss. (4) C fr. A nnuaire de docum entation coloniale com parée (Bruxelles), 1934, I, 232 s.; LEGONIS, Les problèm es du colonat blanc au Congo belge, R.I.T. 1936, vol. XXXIV, 515 ss. (5) « Bulletin adm inistratif du Congo belge », 10 settembre 1932; « I.S. », 26 dicem bre 1932, p. 434. * (6) Tra l ’attività di assistenza sociale da segnalare è l ’opera svolta dal F oyer social indigène d ’E lisabeth ville (Congo belga); cfr. COUSSEMENT: V ingt-cin q ans de vie m issionaire bénédictine (numero speciale del Bulletin des M issions, sunteggiato in « I.S. », 15 giugno 1936, p. 362 s.). (7) C fr. « A .D .C .C . », 1932, I, p. 363 s. (8) C fr. il dee. del governatore generale delle Indie Olandesi (S taatsblad oan Nederlan dsch Indie, 1934, n. 661); « I.S. », 4 febbraio 1935, p. 158, ed altri successivi, ivi, 1935, vol. LXI, 318. (9) « I.S. », 1937, voi. LXI, 215. (10) « I.S. », 1938, LXVIII, 34 s. (11) « I.S. », 12 ottobre 1936, 70. (12) C fr. l ’ordinanza 4 maggio 1936 in riform a del reclutamento dei lavoratori ind i geni, S ta a tsb la d oan N ederlandsch-Indie, 1936, n. 208, « I.S. », 3 agosto 1936, 167 ss. 214 considerati come m inori, verso i q u ali l’am m inistrazione colo niale ha dei doveri di tu tela (Í). U n decreto del g o v ern ato re g en erale dei te rrito ri spagnoli del Golfo di G uinea, del 12 febbraio 1935 (2), contiene u n a re golam entazione dei c o n tra tti di lavoro, che ra g ru p p a e com p le ta p rovv iso riam en te le norm e in vig o re in m a teria di lavoro indigeno (cfr, in ispecie il decreto 27 settem bre 1934) (3), in attesa di u n a nuova regolam entazione. Le disposizioni del decreto v erto n o sulla d u ra ta del lavoro, i riposi, le assenze, i salari, i debiti, l ’alim entazione, l’alloggio, il v estiario, i biso gni san itari, i cattiv i trattam en ti, p a rtic o la ri situazioni p e r le donne e fan ciu lli e la risoluzione del contratto. Possedimenti portoghesi. L a discip lin a p iù am pia e p iù ev o lu ta si h a col codice del lavoro indigeno del 6 dicem bre 1928 p e r le colonie portoghesi d ’A frica (Codigo do traballio dos indígenos ñas colonias portu guesas de A frica, decreto 6 dicem bre 1928, n. 16199). Esso vuoi essere in arm onia, come spiega il proemio (4), coi p iù ^levati principii di diritto um ano, proclam ati dalle conferenze e con gressi in tern azio n ali, da quello di V ienna del 1815 al P atto d ella Società delle N azioni. E ’ u n codice assai m inuzioso, nei suoi 428 articoli, m a che lascia tu tta v ia u n m arg in e regolam en ta re ai g o v ern ato ri coloniali, p e r u n o p portuno ad attam en to alle situazioni locali.! D a lla creazione del « cu ra to re g en erale » — ra p p re se n ta n te dello Stato n e ll’azione di tu te la degli indigeni, specie p e r q u an to rig u a rd a la conclusione dei c o n tra tti di lavoro e l’esecuzione delle clausole di essi — alle disposizioni relativ e al reclutam ento, che deve essere debitam ente autorizzato d al l’a u to rità am m in istrativ a (la q u ale deve facilitarlo n elle re gioni p iù convenienti, m a facendo cap ire al tem po stesso agli indigeni che non sono o bbligati a ingaggiarsi) ; alle norm e re lative al modo, d u rata, condizione del contratto di lavoro, che deve essere stip u lato alla p resen za delle a u to rità com petenti (salvo il caso che il dom icilio ab itu ale del la v o ra to ri si tro v i n ella 're g io n e dove deve eseguirsi il lavoro, o p p u re che il lavo ra to re s’ingaggi di sua iniziativa) ; alle m isure p ro te ttric i del (1) C fr. M ONDAINI, op. cìi. (2) « Boletín officiai de los Territorios españoles del Golfo de Guinea », 15 feb braio 1935, « I.S. », 8 luglio 1935, p. 735. (3) Cfr. « Boletin » cit., Io ottobre 1934, « I.S. », 14 gennaio 1935, p. 64 s. (4) D al lungo proemio: « O diploma hoje publicado sóbre o regime do trabalho indigena ñas colonias portuguesas de A frica nào se pode dizer que apenas está en har monía com os maiores principios de direito humano proclamados ñas Conferéncias e Congressos internacionais, desde o de Viena de 1815 até os da actual Sociedade das Nances ». Il nuovo codice abroga il precedente regolamento generale del lavoro indigeno del 14 ottobre 1914. 215 lavoro m uliebre, d ella m a te rn ità e d e ll’in fan zia; a q uelle re la tive alla sicurezza, a ll’alim entazione, al vitto, a ll’alloggio, alle cu re m ediche e igieniche dei lav o rato ri, agli in fo rtu n i sul la voro, al rim p atrio alla scadenza del co n tratto e così via: noi abbiam o — sulla c a rta alm eno, come osserva il M ondaini — un modello di legislazione sociale (1). A tacere di alcune p arziali integrazioni o riform e (2), è o ra da seg n alare il nuovo ordinam ento o rien tato in senso c o r porativo. La costituzione ap p ro v ata con plebiscito 19 m arzo 1933 (ed e n tra ta in vigore l ’i l ap rile successivo), definisce lo Stato stesso come rep u b b lica u n ita ria e co rp o rativ a (art. 5) e dedica u n apposito titolo (V ili, a rtt. 29-41) a ll’ordinam ento econom ico-sociale, concepito come o rdinam ento nazio n ale corpo rativo. La costituzione è in te g ra ta da v a rii decreti-legge del 23 settem b re 1933, tr à i q u ali uno contenente lo « S tatuto del lavoro nazionale », in p arte ispirato alla « C arta del lavoro » italian a (3). La nuova costituzione non è rim asta senza riflessi n e ll’o r dinam ento coloniale portoghese. In seguito ad essa è stato in fatti pro m u lg ato u n nuovo « A tto coloniale » (decreto num ero 22465 dell’11 aprile 1933) (4), che stabilisce le garanzie gene rali, il regim e d e ll’indigenato, il regim e politico e am m ini strativo, le garan zie econom iche e finanziarie. Lo Stato tra l ’altro g aran tisce la pro tezio n e e la difesa degli in d ig en i colo niali, conform em ente ai p rin cip i d ’u m an ità e di sovranità, alle disposizioni dello stesso A tto coloniale e alle convenzioni in teri nazionali, già stip u late o che saran n o stip u late in seguito. Le au to rità coloniali devono im pedire e punire, in conform ità alle disposizioni legali, tu tti gli abusi commessi contro le p e r sone ed i b en i degli indigeni. Lo Stato creerà istitu ti pub b lici o p ro m u o v erà istitu zio n i p riv ate, nazionali, in favore dei d iritti degli in d ig en i o p e r la loro assistenza. S aranno g a ra n titi agli indig en i la p ro p rie tà e il possesso delle loro te rre e co ltu re; questo p rin cip io dev’essere risp ettato in tu tte le concessioni acco rd ate dallo Stato. Il lavoro degli indigeni a servizio dello (1) Op. e loc. cit. (2) Ad es. per la colonia d’Angola con dee. 25 aprile 1931, n. 219 è stata riformata la competenza penale per infrazioni al codice del lavoro 6 dicembre 1928, n. 16199, e con dee. 30 gennaio 1930, n. 256 (integrato con dee. 27 gennaio 1934, n. 561) è stato organiz zato un tribunale arbitrale (T ribu n al de A rbitros A vìndores). Importante è la regolam en tazione degli infortuni sul lavoro a C urafao (sunteggiata in « I.S. », 1938, voi. LXVI, 341 ss. N otevole pure il dee. n. 27063 de 12 ottobre 1936 diretto ad agevolare la perma nenza dei lavoratori nelle colonie di San Toma e Principe, ivi, 1937, voi. LXIV, 158 s. Tra i rappresentanti dei governi del Portogallo e delFUnione Sud A fricana l ’U settembre 1928 fu stipulata una convenzione per il reclutamento della mano d’opera in d i gena di Mozambico. E’ stata poi anche stipulata una revisione parziale per ciò che con cerne il numero dei lavoratori reclutati nel Mozambico, i loro diritti e la ritenuta del salario; cfr. « I.S. », 14 gennaio 1935, p. 65 s. (3) Cfr. PERGOLESI: D iritto sind acale com parato, Bologna, Zanichelli, 1934, p. 146 ss. (4) « D iario do Governo », l a serie, n. 83; cfr. « I.S. », 12 giugno 1933, p. 383 s. 216 Stato o di corpi am m in istrativ i sa rà retrib u ito . Sono p ro ib iti tu tti i sistem i secondo i q u ali lo Stato s’im pegna a fo rn ire lav o ra to ri indig en i a qualsiasi im presa di sfru ttam en to economico, e tu tti i sistem i secondo i q u ali gli ind ig en i di q u alu n q u e c ir coscrizione sareb b ero o bbligati a fo rn ir lavoro, a qualsiasi titolo, a ta li im prese. Lo Stato p o trà co strin g ere gli in digeni solo a lav o ri p u b b lici d ’in teresse g en erale p e r la co llettiv ità o ad a ttiv ità di cui risen tan o beneficio o infine in esecuzione di decisioni g iu d iziarie di c a ra tte re p en ale o p e r l’adem pim ento di obbligazioni fiscali. Il regim e del co n tratto di lavoro degli indigen si basa sulla lib e rtà in d iv id u ale e sul d iritto a u n g iu sto salario e a ll’assistenza. L ’a u to rità p u b b lica in terv ien e ili ta li co n tra tti a solo scopo di controllo. Con successivi decreti n. 23228 e 23229 del 15 novem bre 1933 (1) il Governo portoghese h a prom ulgato la C arta orga nica e la rifo rm a am m in istrativ a d e ll’im pero coloniale, che sulla p rotezio n e e difesa degli ind ig en i contiene disposizioni speciali a com plem ento di q u elle d e ll’A tto coloniale. E ’ compito di tu tte le au to rità am m inistrative coloniali assicu rare agli in digeni l’esercizio dei loro d iritti, il risp etto delle loro persone e dei loro beni, la difesa contro ogni vessa zione di cui p o treb b e ro esser v ittim e e assicu rare il pagam ento dei salari loro dovuti. Le a u to rità e i coloni devono p ro teg g ere gli in d ig en i; è loro dovere v eg liare al m antenim ento e allo sviluppo delle popolazioni, con trib u en d o in ogni occasione al m iglioram ento delle loro condizioni di v ita ; h an n o il dovere d ’in co rag g iare le in iziativ e te n d en ti a fav o rire gli ind ig en i e ad accrescere il loro attaccam ento alla p a tria portoghese. Lo Stato non im pone agli in d ig en i form a alcu n a di lavoro forzato p e r scopi p riv a ti e v ie ta d ’esiger da essi u n a ta le prestazione, m a desidera vederli procurarsi, col lavoro, i loro pro p ri mezzi di sussistenza. La lib e rtà di scegliersi il lavoro che essi p re fe riscono, p e r conto p ro p rio od altru i, è g aran tito agli in digeni sulle loro te rre o su qu elle loro rise rv a te n el te rrito rio d el l’impero. Lo Stato tei riserva tu tta v ia il diritto di guidarli, pro ponendosi di in cu lcare, n el loro p ro p rio interesse, i m etodi di lavoro suscettibili di m ig lio rare le loro condizioni in d iv id u ali e sociali. S arà istitu ito u n sistem a ispettivo del lavoro d ip en dente direttam ente dal m inistero delle colonie e sarà tenuto conto dello stato di evoluzione dei popoli indigeni. Q uesti av ran n o statu ti speciali che, isp iran d o si al d iritto pubblico e p riv a to portoghese, stab iliran n o regim i g iu rid ici di transizione, tenendo conto dei loro usi in d iv id u ali, fam iliari e sociali, n ella m isura in cui non siano incom patibili con la morale, i principii (1) « D iario do Governo », 1® serie, n. 261; cfr. « I.S. », 22 gennaio 1934, p. 134. di u m an ità o il lib ero esercizio d ella so v ran ità portoghese. E ’ com pito d ell’a u to rità p ro c u ra re il m iglioram ento p ro g res sivo dei costum i indigeni (1). B) Colonie italiane. Rilievi generali. (*) Il rap p o rto di lavoro è disciplinato con p ro v v ed im en ti fo r m alm ente distinti (2) ed anche con sistemi norm ativi diversi, in L ibia e in A. O. N ella p rim a colonia in fa tti si è pro v v ed u to estendendo g ran p a rte della legislazione m etro p o litan a, con alcune m odifiche; n ella seconda invece si è provveduto, p re valentem ente, con due appositi decreti del governatore gene rale, uno p e r i la v o ra to ri m an u ali ed uno p e r gli im piegati. Q u est’ultim o sistem a appar.e p re fe rib ile al prim o p erch è costi tuisce u n a specie di piccola codificazione, che ev ita gli incon venien ti, p iù volte lam en tati, d ella legislazione fram m en ta ria (3). Il sistem a adottato per l’A. O. (4) è stato agevolato, dal pun to di vista economico, d alla direzione u n ita ria im pressa im m ediatam ente a tu tte le v arie a ttiv ità p ro d u ttiv e e, dal p u n to di vista giuridico, dagli s tra o rd in a ri p o te ri norm ativ i a ttrib u iti (per l’eccezionaiità della situazione politica) al gover natore generale. I principii generali *della tu tela del lavoro sono tu ttav ia com uni e en tram b e le colonie e alla stessa m etropoli. D istinto dal regolamento p er i m etropolitani (e stranieri eq u ip arati) è quello p e r le popolazioni indigene, m a anche queste ultim e sono tenute nella necessaria considerazione, affinchè, da u n a g rad u ale evoluzione d ella p ro p ria ru d im en tale economia, possano raggiungere quelle superiori forine di v ita sociale, che m eglio si addicono alle loro possibilità. Il lavoro nazio n ale e il lavoro indigeno non costituiscono n ella econom ia ita lia n a fa tto ri d iv erg en ti: anzi, essi si in teg ran o in quanto possono coesistere p o liticam ente ed econom icam ente in (1) Per le colonie portoghesi d’A frica cfr. le convenzioni con l ’Unione Sud africana, «'I.S. », 1939, LXX, 410. (*) Sulle fonti normative e gli organi di elaborazione e applicazione della legisla zione del lavoro, cfr. PERGOLESI, D iritto coloniale del lavoro cit., cap. II e III e A p pendice relativa; SEGA, R a p p o rti di lavoro e ordinam ento corporativo n ell’A. /. , 2a ed., Milano 1940 e bibliografia cit. C odice del lavoro per l’A. I. e relativo Supplem ento a cura del Ministero A. I. (2) C fr. PERGOLESI, Il problem a della codificazione, cit. (3) Sulla disciplina del rapporto di lavoro, anteriormente alle norme in vigore, cfr. EBNER, Il co n tra tto di lavoro e il co n tra tto d ’im piego p riva to in colonia, A tti II C on gresso studi coloniali (1934), voi. V, 140. (4) «V era Carta del lavoro speciale per la mano d’opera b ian ca»; M ONDAINI, I pro b lem i del lavoro n ell’Im pero, « Rass. econ. A. I. », 1937, 752. 218 t ogni settore, con m ansioni ben finite, in dipendenza delle ri spettive posizioni di razza. A ta l fine è da p o rre in riliev o che si ten d e a su p erare, laddove è possibile e in ispecie nel cam po ag rario , il sistem a sa lariale p e r re n d ere i la v o ra to ri com partecipi negli u tili aziendali od anche piccoli p ro p rietari (1). I sistemi sono mol teplici, da quelli di colonizzazioni (2) ai regim i speciali di com partecipazione, sia p er la Libia (3) sia p er FA.O.I. (4), al ca ratteristico istituto economico-giuridico del contratto di p ia n ta gione (mugarsa) (5). Basti qui questo accenno, non rientrando propriam ente l’argomento nel diritto del lavoro. Cittadini libici. Ai cittadini libici sono espressam ente estese (sempre « in quanto applicabili » : le norme relative al collocamento, di cui al r. d. 29 lu glio 1937 n. 2022, e precisam ente a quelle determ inate cate gorie e circoscrizioni te rrito ria li, che sian fissate con dee. Min. A. I., di concerto coi Min. finanze e corporazioni, sentito il G o v ern ato re g en erale e il C onsiglio su p erio re coloniale. Col decreto stesso sono stab ilite le norm e reg o lam en tari (articolo 4 9 1- 2 r. d. cit.) ; le norme sul libretto di lavoro, di cui alla 1. 16 gennaio 1935 n. 112, esteso con r. d. 21 agosto 1936 n. 1863. L’istituzione del lib re tto è d em an d ata al G o v ern ato re generale, sentito il com petente consiglio coloniale d ell’econom ia co rp o rativ a (art. 5 r. d. 1936 cit.). T ale facoltà il G o v ern ato re h a esercitato con dee. 20 ott. 1937 n. 23336 (B o ll Uff. Libia 1 nov. 1937 n. 45), ap provand o il m odello del lib retto e rin v ian d o p e r la d eterm i nazione delle categ o rie e delle circoscrizioni ai c o n tra tti tipo (1) E ciò anche per gli indigeni, come r is a t a per la Libia dal r. d. 3 aprile 1937, n. 896. In base a tale decreto in fatti, e in analogia a un sistem a già in vigore per i nazionali, i terreni del patrim onio della colonia possono esser dati in concessione, anche a titolo gratuito, a coltivatori indigeni e loro fam iglie, per l ’avvaloramento agrario e con successivo trasferim ento in proprietà. Sulla stipulazione del contratto colonico con fam i glie, il cui capo sia im parentato col proprietario o concessionario, cfr. il dee. gov. 14 dicembre 1937, n. 24765, « Rass. econ. » cit., 1938, I, 874 e « Boll. uff. Libia » 21 marzo 1938 e il dee. min. 28 marzo 1938, n. 400376, « Boll. » cit., i l marzo 1938, n. 19 e « Rass. » cit., 1938, 1185. (2) Cfr. pure r. d. 1. 29 dicembre 1936, n. 2467; r. d. 1. 14 ottobre 1937, n. 1897; r. d. 1. 17 m aggio 1938, n. 701; R elazione sui program m i d i colonizzazione jdem ografica d ell’Im pero da p a rte d ell’O pera naz. c o m b a tten ti », « Rass. econ » cit., 1938, I, 738 ss. (3) C fr. il contratto collettivo pei com partecipanti nelle aziende agricole della Libia occidentale, «R ass. econ. A. I. », 1937, 884, insostituzione del contratto di. salariato. (4) Cfr. PESCE, La com partecipazion e nelle concessioni agricole in A. O ., « Il con sulente legale dell’agricoltore », 1938, 57 ss. (5) C fr. per cenni bibliografici PERGOLESI, C orporativism o coloniale, Roma, 1937, p. 100. 219 *v; ’ , * • ' I di lavoro (§ 11), o, in m ancanza di questi, a p ro p ri p ro v v ed i m enti (1); le norm e sul lavoro delle donne e dei fanciulli, conte n u te n ella 1. 26 ap rile 1934 n. 653, in v irtù del r. d. 3 a p rile 1937 n. 1253. L ’età dei cittadini libici, ai fini dell’art. 3 1. 1934 cit., è d e term in a ta a no rm a d e ll’art. 218 r. d. 27 giugno 1935 n. 2167 su ll’ordinam ento g iu diziario della L ibia (art. 2) ; non si ap plica ai fan ciu lli libici il disposto d e ll’art. 72 della stessa legge (arti colo 3). Il G o v ern ato re g en erale tr a l’altro La il p o te re di d e te r m in are con p ro p rio decreto i lav o ri pericolosi, faticosi e in sa lu b ri di cui a ll’art. 10 e a ll’estensione del divieto del lav o ro n o ttu rn o p rev isto d a ll’art. 12 della legge (art. 4), nonché di discipliilare, n elle aziende con p erso n ale m usulm ano, il lavoro n o ttu rn o delle donne e dei fan ciu lli in d eterm in ati p erio d i e ricorren ze, secondo le trad izio n i e le consuetudini religiose (art. 6). ’ • D i tali tradizioni e consuetudini è anche da tenersi conto nei dee. del G overnatore relativi alla disciplina dell’orario di ap ertu ra dei negozi e degli esercizi di vendita (r. d. 25 giugno 1937, n. 1378, art. 2). In m ateria d ’impiego privato s’applicano gli usi e consue tu d in i locali (2), salva convenzione espressa di osservanza della legislazione m etropolitana in m ateria (cfr. art. 2 r. d. 1936 n. 1331) (3). _ / U n’organica disciplina economica e giuridica hanno i la boratori libici addetti dipendenti dalle im prese ap p altatrici di opere pubbliche e p riv ate adibiti a lavori attin en ti aW industria edile, stradale ed estrattiva, in v irtù del contratto tipo 29 set tem bre 1937. Tale contratto determ ina le norme relative al l’ammissione al lavoro, al periodo di prova, e alla d u ra ta del rapporto, alla disciplina e gerarchia, alle qualifiche e alle tariffe (minime e massime) alla fo rn itu ra di acqua e di generi alim entari, al trasporto dal luogo d ’ingaggio al luogo di lavoro. I contrav ventori sono p u n iti d all’au to rità politica locale con provvedi m enti di polizia. Le controversie tra cittadini libici o fra cittadini m etropo litani o stranieri e cittadini libici, derivanti dall’applicazione dei (1) Alcune categorie sono state determ inate con dee., gov. 26 gennaio 1938, n. 7, « Boll. Uff. Libia » 11 febbraio 1938, n. 7, « Rass. econ. A. I. » 1938, I, 783) ed altre con successivi decreti del 17 marzo 1938, « Boll. » cit., 11 aprile 1938, n. . 16, « Rass. » cit., 1938, I, 921), 20 febbraio 1939, « Boll. » 11 aprile 1939, n. 16). (2) Oltre la bibliografia citata in precedenti note, cfr. FRANCOLINI, Il lavoro nel l’A frica m usulm ana, Soc. antischiavista d’Italia, Roma, 1934; CABRINI, La disciplina del in « A tti III Congresso studi con iratto scritto di lavoro per la mano d ’opera indigena, coloniali », 1937, Firenze, 1937, 264 ss., con riferim ento al disegno diconvenzione votato dalla XX Sessione della Conferenza internazionale del lavoro (Ginevra, giugno 1936) sulla disciplina di alcuni sistem i particolari di reclutamento dei lavoratori. (3) A proposito dell’indennità dilicenziam ento, cfr. corte appello Libia, 13 maggio 1936, «R ass. econ. A. I. », 1937, 781. 220 Y \ « contratti tipo », sono risolute» come quelle tra m etropolitani o tr questi e stranieri (cfr. art. 331 r. d. 29 aprile 1935 n. 2006). Se tu tte le p a rti sono cittadini libici, gli esperti debbono avere entram bi la cittad in an za libica; se' u n a sola delle p a rti è libica, il corrispondente esperto deve avere la cittad in an za li bica. Gli esperti cittadini libici sono scelti con riguardo, pos sibilmente, alla religione delle p a rti o della p arte in causa, in uno speciale albo form ato al principio di ogni anno dal p re sidente della C orte di appello di Tripoli, su designazione del com petente Consiglio coloniale dell’economia corporativa (ar ticolo 33 2-3). 0 Sudditi dell’ A. O. j . Nei rap p o rti concernenti im piegati sudditi dell’A. O. si a p plicano gli usi e le consuetudini locali (1), se le p a rti non ab biano convenuto esplicitam ente l’osservanza della legislazione m etropolitana in m ateria (art. 2 r. d. 1937 n. 1051). P er la mano d ’opera abbastanza diffuse sonò le norme em a nate p er l’E ritrea con dee. gov. 1 settem bre 1916 n. 2631, dirette a tutelare la lib ertà del consenso e le condizioni dei lavoratori indigeni e insieme l’esecuzione degli obblighi da loro assunti verso i datori di lavoro (2). , U na speciale tu tela hanno i ragazzi di età inferiore ai 14 anni, in quanto è fatto divieto di ad o n tarla dall’am biente fam i liare p er adibirli in servizi e lavori di qualunque specie con o senza retribuzione presso persone estranee. I ragazzi dai 10 ai 14 anni possono essere tu tta v ia adibiti a lavori strad ali ed edili, purché nelle vicinanze delle rispettive abitazioni (dee. Alto Commissario 6 aprile 1936 n. 757, Boll. Uff. Eritrea 6 aprile 1936 n. 21 (3). P er la disciplina della mano d ’opera industriale indigena in Somalia, e la determ inazione dei relativi salari, è stato em a nato un apposito decreto governatoriale in d ata 31 luglio 1930 n. 8220 (4). (1) N ell’impero etiopico i contratti di locazione d’opere erano prevalentem ente re datti in iscritto, con m inutissim e descrizioni delle prestazioni, dato che la previsione delle parti doveva provvedere alla m ancanza di regolam enti o codici e di qualsiasi legisla zione; TREVISANI, A lle fondam enta d e ll’Im pero, Addis Abeba, 1936, p. 3. S u ll’argomento, cfr. GRIAULE, Le tra va il en A bissinie, « Revue internationale du travail », 1931, vol. XXIII, p. 185 ss.; MANDILLO, Il lavoro in A bissinia, « Riv. lav. », 1936, n. 1, p. 15. (2) C fr. l ’esposizione del CUCIbJOTTA, op. c it., p. 490 s. e lo studio del ROLLINI, Le régim e et l’organisation du tra va il des indigènes en E ryth rée, ne « Le régime et l ’orga nisation du travail des indigènes dans les colonies tropicales » (Institut colonial interna tional, Session de Bruxelles de 1929), B ruxelles, 1929, p. 299 s. (3) Per disposizioni speciali relative alla Residenza di Tessenei, cfr. il decreto 25 aprile 1938, in « Boll. Uff. Eritrea », 15 m aggio 1938 e « Rass. econ. A. I. », 1938, 1186. (4) « Boll. Uff. Som alia italiana », 1930, p. 183. C fr. pure i decreti gov. per le boni fiche della zona di Genale in Som alia 10 maggio 1929, n. 7475 e 20 gennaio 1930, n. 7937, in « C odice del lavoro A. I. » cit.; PERGOLESI, C orporativism o coloniale cit., p. 100 s. 221 Sulla tu tela del personale indigeno adibito al servizio degli autocarri, con particolare riguardo all’assistenza sanitaria, cfr. il dee. Governo. 8 m arzo 1938 (Giornale Uff. 2 agosto 1939). U n apposito ufficio di colPocamento della gente di m are indigena di prim a categoria è stato istituito a M assaua (dee. gov. 23 nov. 1950 n. 5110, Boll. Uff. Eritrea 30 nov. 1930 n. 22). Norme generali, p iù di recente, sono state em anate con ordi nanza del Governo generale d ’E tiopia del 5 giugno 1936 n. 1710. In base ad esse, con disposizione che si ispira sostanzialm ente ai principi della C arta del lavoro (§ X II1), « il salario da corri spondere p er le prestazioni della m ano d ’opera indigena, in qualunque m anifestazione e speculazione dell’attiv ità m anuale, è disciplinato dai governi in relazione alle condizioni di vita, al rendim ento di lavoro, alle possibilità della produzione e alle inderogabili esigenze di ordine m ilitare » (art. I 1) (1). Presso ogni governo può essere istituito u n apposito « organo di regolam en tazione della mano d ’opera », che fissi p er tu tte le categorie di lavoratori indigeni, con periodicità mensile, i m inim i ed i m assim i dei salari da corrsponders. Lo stesso organo può anche funzionare, al bisogno, da ufficio di collocamento, sem pre per la m ano d ’opera indegena, col compito della ten u ta dell’anagrafe dei lavoratori e della fissazione, in caso di disoccupazione, di tu rn i della mano d ’opera richiesta dall’au to rità m ilitare e dalle im prese p riv ate (art. 2). Sanzioni penali sono previste per i con travventori (cfr. art. 3) (2). In forza del successivo dee. del governatore generale del 1937 n. 83 (§ 42), i datori di lavoro,-che occupano anche mano d ’opera indigena* non possono igaggiare di questa u n a percen tuale superiore al 30 % della totale m ano d ’opera im piegata, salvi casi speciali per i quali le relative percentuali, su richie sta del datore di lavoro, siano proposte di volta in volta d al l’Ufficio del lavoro ed autorizzate dai G overni (art. 352) (3). (1) Cfr. ad es., tra le più recenti, le tariffe pel governatorato dei Galla e Sidama 20 maggio 1937, n. 161 e per la Som alia 8 marzo 1937, n. 12395 (per i lavoratori di Mo gadiscio cfr. i massimi di paga pubblicati in « Rass. econ. A. I. », 1937, 581). (2) Cfr. il decreto gov. Som alia 26 ottobre 1937, n. 13069 (« Boll. Uff. Som alia », 31 gennaio 1938, n. 2), col quale, n ell’intento di adottare provvedim enti diretti a una m i gliore sorveglianza sulla mano d’opera indigena esistente in M ogadiscio, è disposta l ’isti tuzione di quattro registri, di cui uno per il personale specializzato, uno per i canali, ed altri due per le donne e il personale di servizio. I lavoratori indigeni son tenuti ad iscriversi; ad essi è rilasciato, dall’ufficio del lavoro di M ogadiscio, il libretto di lavoro, il cui possesso è condizione di assunzione da parte del datore di lavoro. Pure per la Som alia è da ricordare nuovamente l ’ordinanza del Capo della circoscrizione m arittima 1° settembre 1935, relativa al lavoro portuale (cfr. cap. II, § 9), in quanto applicabile agli indigeni. Per la determ inazione delle paghe, cfr. dee. gov. Somalia 11 dicembre 1935, n. 11246, 8 marzo 1937, n. 12399; dee.Alto commissario 9 marzo 1936, n. 7509, 22marzo 1936, n. 7535; dee. gov. Galla e Sidama 20 marzo 1937, n. 161, « Cod. lav. A. I. » cit., p. 63. (3) Sulla politica in materia di lavoro indigeno, cfr. le dichiarazioni di S. E. TERUZZI alla Camera dei D eputati, 18 ifiarzo 1938. 222 Lavoro forzato. Sin qui si è p arlato del lavoro libero degli indigeni. Quello obbligatorio o forzato, come si è già detto, è virtualm ente abolito, m a continua ancora in regime tranistorio. Nelle nostre colonie è regolato dal r. d. 18 aprile 1935 n. 917 (1), in esecuzione della convenzione internazionale di G inevra del 28 giugno 1930, già ratificata dall’Italia con legge 29 gennaio 1934 n. 274 (cfr. il pream bolo del citato r. d.). L ’articolo 23 della convenzione prescrive in fatti che « le au to rità com petenti debbono prom ul gare u n a regolam entazione com pleta e precisa sull’impiego del lavoro forzato ed obbligatorio », secondo gli obblighi assunti dalle Alte P a rti contraenti con la- convenzione stessa. Il Governo italiano aveva urgenza di adem piere nel modo p iù rapido possibile a tali obblighi, in vista delle form ali dichia razioni fatte dalla nostra delegazione a G inevra e dal Governo stesso in Parlam ento, p er la totale ed im m ediata soppressione del lavoro forzato che, del resto, non esisteva di fatto nelle co lonie italiane, se non a titolo del tu tto eccezionale (2). Agli effetti del decreto costituisce lavoro forzato od obbli gatorio ogni lavoro o servizio richiesto ad u n a persona con m inaccia di u n a pena qualunque e p er il quale la persona stessa non si sia offerta spontaneam ente (art. 1). E ’ vietato tale lavoro: a) nell’interesse dei p riv ati in ogni caso e sotto qualunque form a; b) come pena collettiva a carico di u n ’in tera collettività per reati commessi da qualcuno dei suoi m em bri; c) per lavori sotterranei da eseguire nelle m iniere (art. 2). N on è considerato lavoro forzato: a) ogni lavoro o serv i zio, a cui venga assoggettata u n a p erso n a a norm a delle dispo sizioni sul servizio m ilitare o b bligatorio in vig o re in colonia e che sia p restato p e r lav o ri di c a ra tte re p u ram e n te m ilitare; b) ogni lavoro o servizio, che p e r legge o consuetudine, vigente nel Regno, rie n tri fra gli obblighi civici n o rm ali ; c) ogni lavoro o servizio richiesto ad u n a p erso n a come conseguenza di u n a condanna p en ale p ro n u n cia ta p e r decisione giu d iziaria, a con dizione che esso sia eseguito sotto la sorveglianza ed il con tro llo delle a u to rità p u b b lich e e che la d etta p erso n a non sia m essa a disposizione di p riv ati, siano questi individui, ditte, società od en ti m o rali; d) ogni lavoro o servizio richiesto nei casi di forza m aggiore, come g u erra, calam ità e sinistri, o m i nacce di essi, q u ali incendi, inondazioni, carestie, terrem o ti, ' (1) Era prevista l ’em anazione di norme esecutive da parte dei governatori di cia scuna colonia (art. 18). (2) Cfr. refi SCHANZER della Commissione di finanza del Senato, « A tti Senato » 8 maggio 1935, doc. n. 543 A, p. 22. Il decreto è stato emanato in base alle proposte della Commissione pel lavoro nelle colonie. Sul regime precedente al cit. decreto cfr. CUCI NOTTA, op. cit., p. 483 s.; sul nuovo regime, cfr. BORSI, Elem enti cit., p. 191 ss. 223 epidem ia, epizoozie violente, invasioni di anim ali, in setti o p arassiti vegetali nocivi, e in genere ogni circostanza che m etta in pericolo o rischi di m ettere in pericolo la vita o le condizioni norm ali di esistenza di tu tta o di p a rte d ella popolazione; e) i m in u ti lav o ri di villaggio, cioè q u elli eseguiti n e ll’interesse d iretto d ella co llettiv ità dai m em bri di essa, e che, sotto questo aspetto, possano esser co n sid erati come obbligazioni civiche norm ali, incom benti ai m em bri d ella co llettività, e che sieno da essi, o dai loro d ire tti rap p resen tan ti, riconosciuti neces sari (art. 3). Il lav o ro forzato può essere ammesso n el periodo tra n s i torio contem plato d a ll’art. 1 della convenzione di G in ev ra (cioè fino al I o m aggio 1937) u n icam ente p e r fini p u b b lici ed in via eccezionale. L’au torizzazione re la tiv a è d ata con p ro v v ed i m ento del m inistro d ell’A. I. (non soggetto ad alcu n a im pu gnativa), su pro p o sta m o tiv ata del g o v ern ato re com petente (art. 4). Q uesti deve p rev en tiv am en te accertarsi che il lavoro da rich ied ere: a) sia di in teresse rilev an te e d iretto della col le ttiv ità ch iam ata a p re s ta rli; b) sia di necessità attu a le ed im m inente; c) non costituisca u n onere gravoso p e r la p o p o la zione, in relazione alla m ano d ’o p era disponibile ed alla loro a ttitu d in e ad in tra p re n d e re il lavoro di cui si tr a tta ; d) non obblighi n o rm alm ente i la v o ra to ri ad allo n tan a rsi dal luogo d ella loro desidenza ab itu ale e, q u alo ra ciò sia assolutam ente necessario, lo spostam ento non su p eri m ai u n a d istan za supe rio re a tre g io rn ate di viaggio d al luogo della residenza a b i tu a le dei la v o ra to ri; e) sia condotto tenendo conto delle esi genze d ella religione, d ella v ita sociale e d e ll’a g ric o ltu ra ; f) non sia fatto com piere se non agli a d u lti di sesso m aschile, di età non in ferio re ai diciotto anni, nè su p erio re ai q u aran tacinq u e; g) non sia fatto com piere ai m aestri, agli alliev i e ad ogni altro p erso n ale delle scuole p u b b lich e; h) non tolgp. d alla v ita fam iliare e sociale d ella co llettiv ità p iù del v en ticin q u e p e r cento d ella popolazione to tale m aschile, a tta al lavoro, di cui sopra u lla le tte ra f ) ; i) non sia, possibilm ene, im posto a perso n e av en ti obblighi di fam iglia a loro carico esclusivo; l) non preg iu d ich i, in genere, le necessità econom iche e sociali d ella v ita n o rm ale delle co llettiv ità obbligate al lavóro ; m) non veng a im posto a perso n e che p e r m alattie o condizioni fisiche non siano a tte a so p p o rtare il lavoro im posto e le condizioni in cui sia eseguito (art. 5). Il lavoro forzato, n ei casi am messi, può essere ord in ato solo se sia im possibile p ro c u ra re la m ano d ’o p era v o lo n taria in q u a n tità sufficiente a condizioni di salario e di lavoro alm eno p a ri a q u elle p ra tic a te n el te rrito rio p e r lavoro o servizi a n a loghi, lib eram en te assunti. In ogni caso, il lavoro deve essere 224 rim u n erato con un salario n o rm alm ente in m oneta, non infe riore a quello in vigore nella regione dalla quale essi proven gono. I salari devono essere v ersati a ciascun lav o rato re ind iv id u alm en te e non ai capi trib ù o in altro modo in d iretto . I giorni di viaggio p e r recarsi nel luogo del lavoro e p e r rito rn a re devono essere com putati p e r il pagam ento dei salari com e g io rn ate di lavoro. Q uando sia corrisposta ai la v o rato ri la razione alim en tare co n su etu d in aria, come p a rte del salario, la razione d o v rà essere p e r lo m epo eq u iv alen te a ll’im porto del den aro che essa sostituisce. N essuna deduzione può essere ope ra ta sul salario, nè per il pagam ento d ’imposte, nè per i viveri, vestiario ed alloggiam enti speciali, che siano fo rn iti ai la v o ra to ri p e r m a n ten erli in grado di co n tin u are il lavoro con rig u a r do alle condizioni speciali del loro im piego, nè p e r la fo rn itu ra di uten sili (articolo 6) (1). In q u alu n q u e caso il lavoro forzato non può eccedere, com plessivam ente, in dodici mesi, p e r u n a stessa persona, i ses san ta giorni, ivi com presi quelli necessari p e r recarsi sul luogo d el lavoro e p e r rito rn a re a ll’ab itu ale residenza. O gni sette giorni deve essere concesso alm eno u n giorno di riposo, ten u te possibilm ente p resen ti le consuetudini locali e le diverse c re denze religiose. O gni perso n a assoggettata al lavoro forzato deve essere m unita, ove lo dom andi, di un certificato in dicante il periodo di lavoro p restato, la sua n atu ra , la d istan za coperta, p er recarsi sul luogo del lavoro, la rim unerazióne percepita. La d u ra ta norm ale g io rn aliera del lavoro deve essere la m ede sim a in vigore p e r il lavoro lib ero e le ore di lavoro p restato, o ltre la d u ra ta norm ale, devono essere com pensate n ella stessa m isu ra delle ore strao rd in a rie, p re sta te dai lav o ra to ri liberi. D u ra n te l’o rario di lavoro deve essere concesso un in terv allo sufficiente p e r la consum azione del pasto (art. 7). ‘P e r gli in fo rtu n i o m alattie d ip en d en ti dal lavoro forzato devono essere osservate le norm e v ig en ti in ciascuna colonia p e r il lavoro lib ero (art. 8). Le a u to rità reg io n ali e gli organi in caricati in colonia della sorveglianza sul lavoro lib ero sono specialm ente in v estiti della vigilanza sul lavoro forzato. I fu n zio n ari g o v ern ativ i ed i p u b blici ufficiali sono te n u ti a rife rire im m ediatam ente alle com p e te n ti a u to rità ogni caso di trasg ressio n e alle norm e, che rego lano il lavoro forzato od obbligatorio. O gni p erso n a assogget ta ta al lavoro forzato può p re se n ta re alle a u to rità reg io n ali ed ai capi indigeni, n elle form e già am messe d alla consuetudine, reclam i relativi alle condizioni di lavoro ad essa imposte. Le ' (1) Nei casi previsti dagli artt. 16 e 17 della convenzione di Ginevra vono essere osservate le norme negli stessi articoli stabilite (art. 6). del 1930 de 225 15 a u to rità reg io n ali devono p re n d e re i p rovvedim enti di loro com petenza e rife rire subito alla su p erio re a u to rità g erarch ica (art. 9). T u tte le disposizioni rela tiv e al lavoro forzato devono p o r ta rsi a conoscenza delle popolazioni indigene nelle form e con su etu d in arie, a cu ra delle a u to rità reg io n ali e dei capi indigeni (articolo 10). C h iu n q u e p rete n d a od o rdini illegalm ente il lavoro fo r zato è p u n ito con l’a rresto fino a sei mesi o con l’am m enda fino a L. 5000, salvochè il fatto sia p rev ed u to come p iù grave reato da u n ’a ltra disposizione di legge (art. 11). CAPITOLO III 4 ASSICURAZIONI SOCIALI La regolam entazione delle assicurazioni sociali (e, p iù gene ricam ente, della previdenza e dell’assistenza) molto sviluppata nei vari Stati, ap p are appena àgli inizi nei paesi coloniali e di solito lim itatam ente agli infortuni sul lavoro e, talvolta a p a r ticolari categorie. C ontem pla gli in fortuni ad es. il già ricordato codigo do traballio dos indigenos p er le colonie portoghesi d ’A frica ed alcuni provvedim enti (anch’essi già sopra menzionati) per le colonie portoghesi d ’A frica ed alcuni provvedim enti (anch’essi già sopra m enzionati) per le colonie inglesi (Bechuanaland, Costa d ’Oro, Isole F alkland, G iam aica, Hong Kong, Rhodesia) e francesi (Àfrica occidentale, M adagascar). T ra le disposizioni p iù notevoli e di d ata più recente sono quelle em anate per le Indie olandesi (I. S. 1938 voi. LXVIIL n. 310 ss.; 1939 voi. LXXI, p. 77 s.). Esse tendono a dare effetto alle convenzioni concernenti la riparazione degli infortuni e l’eguaglianza di trattam ento dei lavoratori nazionali e stranieri deliberate dalla C onferenza internazionale del lavoro nel 1925 Nel cam po agricolo l’assicurazione è lim itata ai lavori mecca nizzati. E ’ previsto tra l’altro u n servizio di controllo per l’ap p li cazione delle norme e la definizione amichevole delle vertenze, vertenze che altrim enti sono devolute al giudice ordinario. P er le m alattie professionali sono da ricordare l’Algeria (provvedim enti del 1936 già cit.) e Ylsola M aurizio (M auritius ordinance n. 32 del 1937, 7. S. 1937 voi. LXIY, p. 242 s. intossica zione per arsenico e p er piombo e relative conseguenze dirette; c a taratta p er l’esposizione alla luce del metallo rosso o in fu sione; cram po dei telegrafisti e degli scrivani; infiammazione, ulcerazione e lesioni maligne della pelle e dei tessuti sottocu 226 tanei, dovute all’esposizione dei raggi X o alle sostanze radio attive; intossicazione per fosforo e relative conseguenze). Assai sv ilu p p ata è invece la legislazione in m ateria nelle colonie italiane. Così per quel che concerne gli in fortuni sul lavoro nelle industrie sia in Libia, che nell’A frica O rientale ed anche nel possedimento egeo, nonché p er gli in fortuni in agri coltura in Libia e per la m alaria e le m alattie tropicali in A frica O rientale. P articolari norme sono state em anate, sem pre in m a teria infortunistica, p er la pesca delle spugne e dei coralli nelle acque libiche ed egee. Sono state anche estese, con alcuni adattam enti, le norme vigenti nel regno sulle assicurazioni obbligatorie (gestite dall’Isti tuto nazionale p er la previdenza sociale) relative all’invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, n uzialità e natalità, per la gente di m are ed altre categorie sia per la Libia che* per le isole egee. L ’assicurazione m alattie (non altrim enti coperte) è discipli n ata in Libia con co n tratti collettivi (Cassa m u tu a per i lavo ratori dell’in d u stria e dell artigianato ed a ltra Cassa analoga per i lavoratori dell’agricoltura. P er i lavoratori addetti al com mercio è disposta liscrizione alla Cassa nazionale). P er l’A frica orientale l’estensione è disposta p er l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria. Un apposito « fondo », è stato costituito p er l’assistenza in caso di m alattie ed altro « fondo » di previdenza p er i po rtu ali di M assaua. Ricordo infine la Cassa m u tu a per i nazionali addetti alle ferrovie della T ripolitania e la Cassa italian a di assicurzione e previdenza dei pescatori di spugne, istitu ita a Rodi per le acque egee e libiche. , CAPITOLO IV , LEGISLAZIONE SINDACALE A) Colonie straniere. B) A ssociazionism o professionale. U na differenza essenziale è stata rilev ata tr a la leg isla zione del lavoro nei Paesi a lavoro lib ero e q u ella dei Paesi a lavoro vincolato, differenza che consiste in ciò: che la p rim a è u n a legislazione tu tric e del lavoro, la seconda del cap itale; legislazione a fine p rev alen tem en te sociale l una, a fine p re v a lentem ente — quando non esclusivam ente — economico o p o li tico, o conomico e politico insiem e, l’altra. La legislazione colo 227 niale del lavoro a p p artien e ancora, n ella g en era lità dei casi, alla seconda categoria e si ispira ancora a motivi fondam en talm ente economici; quando non a motivi economici e politici a un tem po, di conservazione del predom inio di razza dei bian ch i sui soggetti di colore (es. tip ici Sud A frica, alcuni Stati S udam ericani, ecc.) : è insom m a u n a legislazione di classe o una legislazione di razza o l u n a e l'a ltra cosa insiem e, non già u n a legislazione sociale del lavoro nel senso occidentale della espressione, cioè nei m otivi essenziali che la determ inano, nelle form e che essa riveste, ni risu ltati che essa produce. Se p u r questa visione del M ondaini (1) possa ritenersi un poco eccessiva, — o com unque d estin ata ad esser co rretta dai fatti, nel senso che anche in colonia la legislazione sociale s’avv ia a te n d ere a fini o b b iettivi di protezione degli indigeni come p iù deboli, e non a fini esclusivam ente o ,prevalentem ente, anche se in d irettam en te, di pro tezio n e della razza bianca qu ale im p ren d itrice di lav o ri — esatta e ben fo n d ata storicam ente è l’osservazione dello stesso M ondaini, secondo la qu ale una g aran zia efficace di prom ozione ed effettiva applicazione delle leggi sociali è d ata da u n a salda organizzazione professionale. La legislazione sociale invero è u n a parola — rileva giu stam ente lo stesso au to re — un m ito vano, quando non una ip o crita m a sch e ratu ra delle condizioni effettive del lavoro, dove m anca n ella classe lav o ra tric e la coscienza d ella u tilità di essa e la p o ssibilità p o litica di fa rla v alere; giacché l’ap p li cazione effettiva della m edesim a richiede la collaborazione delle classi in teressate lib eram en te organizzate. Se questo è vero per i paesi civili, lo è a ben p iù forte ragione per i paesi so cialm ente e politicam ente arre tra ti ed ancor p iù p er le colonie, dove (nella im m atu rità civile ed economica delle popolazioni in digene, nelle inferiorità non solo politica, ma anche legale, di esse di fro n te al bianco, n e ll’assenza in gen erale di la rg h i o rd in a m enti rap p resen tativ i, n ella m ancanza di controllo d ell’opi nione pubblica, n ella scarsezza di cen tri a b itati notevoli, n el l ’isolam ento delle p ian tagioni, delle stazioni di allevam ento, delle m iniere, ecc.) il la v o ra to re indigeno od im m igrato è gene ralm en te in b alìa m ateriale o ltrech é m orale d ell’im p ren d ito re bianco, nonostante la m igliore volontà dei governi e delle am m inistrazioni coloniali, tr a le q u ali anzi (è doveroso rico noscerlo) v ’è stata negli ultim i decenni u n a gara nella p rote zione legislativa degli indigeni La legislazione sociale nelle (1) Op. c ii., p. 193. Lo stesso MONDAINI (sulle orme ad es. del BOEYENGA proposito delle Indie olandesi) rileva pure che mentre in Europa la legislazione sociale del lavoro s’è occupata dapprima dei deboli dal punto di vista fisico (donne, fan ciu lli), e molto più tardi soltanto e gradualmente degli adulti, nel mondo coloniale tropicale si è verificato il fenomeno inverso (op. cit., p. 192). Ma questa osservazione, se* pur esatta in vari casi, non può elevarsi a canone generale. 228 a colonie non attin g e le sue origini, come q u ella dei paesi civili d ell’O ccidente, d alle rivendicazioni degli stessi in teressati —giacché, la coscienza di classe, n ella p iù a lta sua espressione civile e sociale di « dovere e d iritto », non ha in g en erale o ltre passato, presso i la v o ra to ri in digeni delle colonie, lo stadio d e ll’agitazione occasionale — m a bensì d ell’atteggiam ento p o li tico-morale del mondo civile, degli Stati coloniali in prim o luogo. Essa perciò, a p a rte ogni a ltra difficoltà — d ’am biente fisico, econom ico e sociale; di p reg iu d izi o avversioni di razza; di costo finanziario e di reclu tam en to dei fu n zio n ari in caricati della osservanza effettiva di essa — manca della molla politi co-sociale p iù efficace, d ella forza m otrice effettiva: l’interesse sentito e voluto delle stesse classi lav o ratrici. Così il M ondaini: m a bisogna av v e rtire che non bisogna prendere alla lettera la m ancanza di organizzazione sindacale; tra tta s i piuttosto soltanto (alm eno in qualche località) di scar sezza di e n tità e di efficienza. L ib ertà sindacale. La lib e rtà sindacale costituisce un p rin cip io proclam ato dalla così detta « C arta internazionale del lavoro » (1), il con ten u to del p rin cip io non è p erò inteso u g u alm en te dai v ari S tati, che p u r lo riconoscono in lin ea di m assim a n ella loro legislazione intern a (2). Le profonde differenze di concezione concreta hanno im pedito sino ad o ra la stipulazione di u n ’a p posita convenzione in tern azio n ale, p u r da lungo tem po in e la borazione (3). La convenzione di G inevra del 1921 sui d iritti di associazione e coalizione dei lavoratori agricoli (ratificata da 28 Stati e resa esecutiva in Italia con r. d. 1. 20 m arzo 1924, n. 601) si lim ita « ad assicu rare a tu tte le persone occupate n e l l ’a g ric o ltu ra gli stessi d iritti di associazione e di coalizione che hanno gli operai dell’in dustria e ad abrogare ogni disposizione, leg islativ a o meno, che ab b ia p e r effetto di re strin g e re questi d iritti in rig u àrd o ai la v o ra to ri a g ric o li» ; si lim ita cioè ad e q u ip a ra re la posizione g iu rid ica di questi ultim i a quella, generalm ente, in precedenza, m eglio p ro tetta, dei lav o rato ri delle in d u strie, senza definire però il concetto od esem plicare il contenuto del d iritto di lib e rtà sindacale. D iritto che anche nei te rrito ri coloniali assum e form e e lim iti diversi, p u r n e l l’equiparazione, che si va proclam ando ed attuando, dei lavo(1) Preambolo alla XIII parte del Trattato di pace di Versailles e delle corrispon parti degli altri Trattati. (2) Cfr. PERGOLESI: D irittto sind acale com parato, Bologna, 1936, p. 7 ss. (3) La questione èstata ripresa ora in esame nel corso della 75a sessione del Con siglio di amm inistrazione dell’U .I.L. da parte di un’apposita commissione. denti 229 ra to ri ag rico li a q u elli in d u striali, a ttrav erso l’applicazione della convenzione di G inevra (1). In u n certo num ero di possedim enti inglesi m anca ogni disposizione di legge sui sind acati; laddove disposizioni esi stono non si fa differenza tra i lavoratori bianchi e i lavoratori di colore. In alcuni te rrito ri, come negli S tati m alesi fed erali e negli S traits Settlem ents, la costituzione dei sin d acati è sot toposta allo stesso regim e giuridico delle a ltre associazioni ed essi devono q u in d i farsi reg istrare. A ltrove, come alle isole Baham a, la legge au to rizza le associazioni av en ti p e r scopo il perseguim ento di salari ed ore lavorative determ inate. A Zanzibar, G iam aica, Rhodesia del Nord e G uiana b ri tannica, la legislazione, isp iran d o si alla legge m etro p o litan a del 1871, lascia ai la v o ra to ri la lib e rtà non solo d ’associarsi,* m a anche di scioperare. Al C ey lan il G overno h a em anato nel 1935 u n ’ordinanza (Trade Unions O rdinance n. 14 of 1935) (2), che im pone la reg istrazio n e del sindacato p e r la sua liceità. N ell’H ong-K ong i g ru p p i professionali sono p u re au to rizzati, m a è loro in terd etto d ’affiliarsi e sottoporsi al controllo di o rg a nizzazioni stran iere, senza l ’autorizzazione del G overno. Un sindacato, affiliato a u n ’organizzazione stab ilita fu o ri della colonia, può essere d ich iarato illeg ale dal governatore. N el Congo b elga i la v o ra to ri indigeni non hanno la possi b ilità leg ale di fo rm are dei sindacati. N elle Indie olandesi invece, n ella G u ian a olandese e a C uraçao, la lib e rtà sindacale esiste p e r tu tti i g ru p p i della popolazione. N elle Indie in p a rtic o la re i sindacati possono co stitu irsi senza au to rizzazio n e o ap provazione governativa. L ’approvazione degli statu ti da p a rte del g o v ern ato re g en erale è necessaria p e r il riconoscim ento della p erso n alità giuridica. La legge m e tro p o litan a francese del 21 m arzo 1884, che riconosce il d iritto d ’associazione p ro fe ssio n a le . e ne regola l’esercizio è stata d ic h iarata ap p licab ile in A lgeria, A ntille (M artinica e G uadalupa), R iunione, G u ian a francese, N uova C aledonia, O ceania e San P ietro e M iquelon. N ell’A frica eq u a toriale, n e ll’A frica occidentale francese e al M adagascar i lavo ra to ri in digeni non avevano la p o ssibilità d ’associarsi in v irtù d ella legge del 1884; se costituivano dei g ru p p i professionali, questi eran o reg o lati d alla legge del 1901 sulle associazioni in genere. Il testo ora v igente (del 26 giugno 1936, art. 4) dispone che la d etta legge sui sindacati (modificata con altra del 12 m arzo 1920), è ap p licab ile a ll’A lg eria e alle colonie in gene* fi) Cfr. ad es. per la Martinica, Guadalupa e Riunione dee. 1° luglio 1933 (« Jour nal officiel de la République française », ì ° - l l luglio 1933, « I.S. », 28 agosto 1933, p. 347L (2) « C eylon Government G azette », 31 maggio 1933, parte 2a. L’ordinanza si ispira a ll’Indian Trade Unions A d , 1926; sul sindacalism q indiano cfr. R eport of thè R oyal C om m ission on Labour in India, 1935, p. 516-323. rale e nei paesi di protettorato, alle condizioni fissate con decreti In T unisia u n decreto b ey licale del 1932, ap p ro v ato d al G overno francese, au to rizza la creazione di sindacati p ro fes sionali nella Reggenza (1). H testo segue le traccie della legge francese, m a se ne distacca in qu alch e punto. A m m ette i tu n i sini, o ltre che i francesi, n ella direzione e am m inistrazione dei sindacati; p rev ed e lo scioglim ento di questi, o ltre che con atto di a u to rità g iu d iziaria, con atto anche d ell’a u to rità am m ini strativ a, p e r rag io n i d ’ordine p u b blico; non rip ro d u ce le dispo sizioni della legge del 1920 che am m ette le donne nei sindacati senza l’autorizzazione del m arito e p erta n to in T unisia le donne non possono a d e rire a u n sindacato o d irig erlo se non con l’autorizzazione m a ritale: era questo il regim e francese a n te rio re al 1920. Al M arocco le associazioni professionali sono sottoposte, p e r la loro costituzione e il loro funzionam ento, alle stesse norm e delle a ltre associazioni (dahir del 24 m aggio 1914). In S iria u n decreto legislativo del 1935 su b o rd in a la fo r m azione di sin d acati professionali a ll’assenso delle a u to rità com petenti. Il m inistro d ell’in tern o d eterm in a le professioni, i m estieri e i g ru p p i di m estieri, che possono fo rm are associa zioni professionali. R iconoscim ento giuridico dei sindacati. Q ualche cenno sul riconoscimento giuridico dei sindacati ho già fatto a proposito della lib ertà sindacale. Ho così rilevato come, nelle Indie olandesi, i sindacati possano costituirsi libe ram ente, m a ottengono la personalità giuridica solo in seguito all’approvazione dei loro statu ti da p arte del G overnatore generale. Nelle colonie inglesi, nelle quali sia p rescritta la registra zione, per le associazioni in generale o per quelle professionali in particolare, tale form alità costituisce u n a condizione necessaria per la legalità dei sindacati. In quelle colonie invece (come la G iam aica e la G uiana), nelle quali la registrazione è facoltativa, tale atto h a per effetto di conferire all’organizzazione che lo compie u n a particolare posizione, in ordine alla facoltà di pos sedere beni, di stare in giudizio, ecc. Il Consiglio legislativo della T rinità h a votato nel 1932 u h testo (depositato dal Governo, su raccom andazione del segretario di Stato britannico per le co lo n ie ) sul riconoscimento legale dei sindacati e la relativa regi strazione. Il testo è basato sulle leggi sindacali m etropolitane del 1871, 1876 e 1913 (2). (1) Una serie di decreti b eylicali dal 1863 al 1913 si è pure avuta zioni di mestiere; cfr. ATGER: Les corporation s tunisienne, Paris, 1909. (2) Cfr. « I.S. », 10 ottobre 1952, p. 58. sulle corpora Il 31 maggio 1935 è stato pubblicato un im portante decreto dal Governo del Ceylon (1). Secondo questo decreto tu tti i sim dacati devono essere registrati; quelli non registrati sono asso ciazioni illegali e devono essere disciolti. Il sindacato registrato gode l’im m unità d ’uso in m ateria civile in certi casi e non incorre nella responsabilità civile; gli scopi che persegue non sono illeciti solo perchè costituiscono una lim itazione alla lib ertà di com mercio; può essere p arte in giudizio in proprio nome e può pos sedere beni immobili con l’interm ediario di am m inistratori (trustees). L ’organo sociale del sindacato deve essere composto p er m età almeno da persone ap p arten en ti all’industria o professione per la quale il sindacato è costituito. Il sindacato registrato può perseguire fini politici, a condizione che costituisca un fondo politico a parte, al quale, i m em bri aderiscono secondo principii analoghi a quelli della legge b ritan n ica del 1920 sui conflitti di lavoro e i sindacati. T ra le questioni, su le quali il com itato ese cutivo del lavoro dell’industria e del commercio può em anare regolamenti, figurano la costituzione, gestione, protezione, sor veglianza e utilizzazione delle casse di beneficenza dei sindacati registrati. Anche nell’U ganda è p rescritta la registrazione dei sinda cati (2). Nella Rhodesia del N ord è stata estesa la legislazione m etropolitana in m ateria (3). U n’ordinanza applicabile nell’isola M aurizio, abbastanza dettagliata, prevede fra l’altro e disci plina la responsabilità patrim oniale delle associazioni professio nali, (4) (5). Nelle colonie francesi si applica (come ho già accennato) la legislazione organica m etropolitana del 1884-1920, in v irtù della successiva legge di modifica del 1936, sulla costituzione e il ri conoscimento della personalità giuridica civile dei sindacati (6). (1) Cfr. « Ceylon Government Gazette », 4 agosto 1933 e 31 maggio 1935; « I.S. », 25 settembre 1933, p. 468 e 14 ottobre 1935, p. 82. Il decreto entra in vigore alla data fissata dal Governatore. (2) Ordinanza 3 settembre 1937, « U ganda Officiai Gazette » 8 settembre, « I. S. » 1937. LXIV, 242. (3) « Northern Rhodesia Gazette » 25 luglio 1937, « I.S. » 1937, LXIV, 242. (4) « Legai Supplement tho thè Officiai Gazette of thè Mauritius Government » n. 25 del 28 m aggio 1938; « I.S. » 1939, LXIX, 29 ss. i (5) Il consiglio generale del Congresso dei sindacati britannici ha costituito una commissione consultiva per i problemi coloniali, la quale ha preparato una serie di sta tuti e regolamenti modello ed ha esam inato domande di organizzazioni sindacali di paesi coloniali per il collegamento col Congresso. L’applicazione non è consentita. (6) Cfr. DARESTE: T raité de droit coloniaI, Paris, 1931, I, § 149; PIC: Traité élém entaìre de législation ìndustrielle, 6a éd., Paris, 1931, p. 254. N ella N uova Caledonia la legge del 1920 è stata pubblicata con dee. 14 ottobre 1933, « Journal officiel de la Nouvelle C alédonie », 21 ottobre 1932; « I.S. », 5 febbraio 1934, p. 216. A differenza della legge 1884-1920 sui sindacati, la legge del 1° luglio 1901 sulla libertà d’associazione non è stata introdotta che in alcune colonie: alle A ntilles e Réunion (legge 19 dicembre 1908). a St. Pierre e Miquelon (dee. 30 novembre 1913). Le altre colonie erano rette dagli art. 291 e seguenti cod. pen.: l’autorizzazione am m inistrativa era necessaria per costituire ogni associazione di più di 20 persone (cfr. ROLLAND-LAMPUÉ : Précis de législation coloniale, Paris, 1931, § 216). Certi gruppi son retti da regole speciali. Le associazioni sin dacali per l ’esecuzione di lavori di irrigazione, di rimboschimento, di difesa contro cala- 232 Contratti collettivi. N on è seg n alata l’esistenza di co n tra tti collettivi in alcu n a colonia. P e r le colonie francesi sem bravano tu tta v ia am m issibili in v irtù d e ll’art. 5, 8° capov., d ella già rico rd a ta legge del 1884 m odificata n el 1920 (i sindacati « p eu v en t p asser des co n trats ou conventions avec tous au tre s syndicats, sociétés ou en treprises. T out c o n tra t pu convention, v isan t lès conditions colJectives du trav a il, est passé dans les conditions déterm inées p a r la loi du 25 m ars 1919»). O ra, l’apposita legge del 26 giu gno 1936, è applicabile all’A lgeria nelle condizioni fissate con decreto. Con decreto saranno fissate del p ari le condizioni di a p plicazione nelle altre colonie e nei paesi di protettorato (art. 4) (1). R appresentanze professionali nelFam m inistrazione colon iale. * N otizie al rig u ard o si h anno soltanto p e r le Indie o lan desi, ove la rap p resen tan za dei la v o ra to ri al corpo legislativo d ella colonia (Y olksraad) è assicu rata n el modo seguente. Gli interessi dei la v o ra to ri eu ro p ei p riv a ti vi sono tu te la ti d al p resid en te della F ed erazio n e di tali lav o rato ri, al qu ale il G overno attrib u isce sem pre uno dei seggi da co p rire con no m ina. I fu n zio n ari eu ro p ei hanno come n a tu ra le portavoce gli stessi fu n zio n ari che fan p a rte del Y olksraad, p e r elezione o per nom ina. Uno dei d ep u tati in d ig en i eletti può esser consi d erato come lo speciale ra p p re se n ta n te dei lav o rato ri. D ’a l tro canto anche gli a ltri m em bri in digeni s’in caricano di difen d ere gli in teressi dei la v o ra to ri d ella loro razza. P e r quel che concerne le funzioni di in teresse pubblico eslicate dai sindacati, il G overno indoolandese, p rim a di p ren d ere qualche im p o rtan te m isu ra re la tiv a ai funzionari, consulta sem pre le organizzazioni di costoro. A ta l fine è isti tu ita u n a commissione, che si com pone di u n p resid en te effet tivo e di un su p p len te e di un seg retario nom inati dal G over n ato re gen erale e di m em bri effettivi e supplenti, designati mità, ecc. son rette da un dee. 3 giugno 1913. Questi gruppi ricordano le associazioni sindacali di proprietari della metropoli, ma il loro regime è particolare. Essi si formano con l ’autorizzazione del governatore; possono anche esser costituiti d’ufficio dal governa tore con l ’approvazione del m inistro. Società indigene di previdenza esistono in A frica occidentale (dee. 8 gennaio 1915, 4 luglio 1929, 5 dicembre 1923, 10 ottobre 1930). Sono mutue costituite tra gli indigeni per acquistare grano o macchine, mettere in valore terre, procurarsi soccorsi in casi di infortuni o m alattie. Questi gruppi son ' oggetto di una regolamentazione originale molto interessante. Sono obbligatori, cioè quando una società del genere si forma in una regione tutti g l’indigeni ne debbon far parte. Inoltre la società indigena di previdenza è quasi incorporata aH’amm inistrazione: il suo direttore è scelto dal comandante di circolo, il tesoriere è il contabile del tesoro pubblico, gli, statuti devono essere approvati dalFamministrazione; un controllo è esercitato sul funzionam ento della società e in certi casi può esser deciso lo scioglim ento. (ROLLAND-LAMPUÉ, op. cit., § 285). (i) Cfr. « Journal officiel de l ’A .F. », 26 giugno 1936. 233 d alle c e n trali sindacali di funzionari, o anche da sindacati non aderenti a u n a centrale. La commissione h a funzione consul tiv a sulle questioni ed essa sottoposte dal governo ed è nnche au to rizzata ad esp rim ere spontaneam ente il p ro p rio p a re re su questioni d ’in teresse g en erale dei funzionari. P erch è il go verno sia inform ato di tu tte le co rren ti di idee esistenti tr a costoro, il p resid en te della com missione deve fa r sì che tu tte le opinioni siano esposte n el suo rap p o rto . Il governo può design are dei fu n zio n ari p e r assistere alle sedute d ella com missione, a titolo inform ativo, e d ’a ltra p a rte il p resid en te ha la facoltà di in v ita re q u alu n q u e p erso n a a p re n d e re p a rte alle discussioni. La com m issione è in fo rm ata p e r iscritto delle d e cisioni gov ern ativ e su ogni affare pel q u ale essa ab b ia espres so il suo p a re re e se le decisioni non siano conform i a questo devono esserne com unicati i motivi (1). Scioperi e serrate« N elle colonie inglesi, n elle q u ali vi sono disposizioni a n a loghe a qu elle co n tenute negli a rtt. 2 e 3 della legge m etro p o litan a del 1871 sui sindacati (Zanzibar, R hodesia del N ord, Giamaica,» G uiana), gli scioperi e le serrate sono ammessi. La lib e rtà di sciopero e di s e rra ta vige p u re al C eylan. N ell’HongE ong sono d ic h iarati illeg ali gli scioperi che abbiano uno scopo diverso dal regolam ento di u n conflitto di lavoro, re lativo ai la v o ra to ri che vi sono in teressati, e che m iri ad im porsi al G overno o d irettam en te o in d irettam en te, sottopo nendo a p riv azio n i tu tta o p a rte notevole d ella com unità. A n che le persone poi ad d ette a servizi g o v ern ativ i o di u tilità pu b b lica sono passibili di pena, in caso di ro ttu ra d el loro co n tratto di lavoro. N ell’Isola M aurizio scioperi e se rra te sono p ro ib ite nei servizi pubblici essenziali legislativam ente determ inati (2) o p ro clam ati senza la deco rren za di u n dato term in e d alla sot toposizione alla com m issione di conciliazione della v erten za o d u ra n te il periodo di vigenza di u n a com m issione o di u n a sentenza obbligatoria. N elle colonie francesi, dove vige la legge 1884-1920 p iù volte già rico rd ata, esiste lib e rtà di sciopero e di serrata. In p a rtic o la re n e ll’Indocina il decreto 2 ap rile 1932, su la conci liazione e l’a rb itra to dei conflitti collettivi del lavoro in d ig e no (3), contiene norm e dirette, secondo l’esposizione dei mo li) Come ho sopra accennato, una rappresentanza di lavoratori (che è già previ sto possa divenire in seguito rappresentanza sindacale) è assicurata nel Consiglio supe riore consultivo egiziano. (2) « I.S. », 1939, LXIX, 31 s. (3) « Journal officiel de la République française », 1932; « I.S. », 6 giugno 1932, p. 37. 234 t'ivi del decreto, « de p re v e n ir le b ru sq u e a rrê t du tra v a il dans le services p riv és d ’u tilité p u b liq u e et d ’in te rd ire la cessation collective du tra v a il v isan t non u n règ lem en t d ’o rd re p ro fes sionnel, m ais à faire pression sur le gouvernem ent en infli g ean t au p u b lic u n e gêne prolongée ». Secondo l’art. 30 ogni operaio o im piegato indigeno ad d etto a u n servizio p riv ato di u tilità p u b b lica (e cioè in ispecie ai servizi p riv a ti fe rro viari, di tra sp o rti postali, di fo rn itu ra di acq u a e luce al p u b blico, servizi m edici e sanitari) che cessi dal lavoro, o solo 0 u n itam en te ad a ltri, senza av er dato u n preavviso di alm eno due settim ane, è passibile delle pene del carcere da 6 giorni a 6 mesi o di u n ’am m enda da 16 a 600 franchi, o anche è p as sibile di en tram b e le pene. N elle Indie olandesi scioperi e se rra te non sono pro ib iti, m a il codice p en ale di q u esta colonia, che si app lica a tu tta la popolazione, a ll’art. 161 bis punisce con la grigione o l ’am m enda coloro che prom uovano o favoriscano scioperi politici senza causa economica (1). C om posizione dei conflitti di lavoro. Le liti in d iv id u ali tr a im p ren d ito ri e la v o ra to ri nelle co lonie inglesi sono ‘d i solito di com petenza dei trib u n a li o rd i n ari. In alcune di esse sono state em anate leggi istitu tiv e di trib u n a li a rb itra li v o lo n tari e di com m issioni d ’inchiesta p er 1 conflitti di lavoro e di uffici perm anenti di conciliazione (2). U na p a rtic o la re p ro ced u ra p e r i pub b lici im piegati è p rev ista nell’Isola M aurizio (3). P e r i possedim enti francesi, in A lg eria sono stati costi tu iti, p e r la conciliazione d elle co ntroversie di lavoro, consi gli di p ro b iv iri, re tti dalle leggi m etropolitane. N elle circoscrizioni in cui sia n u m eio sa la popolazione m usulm ana, i consigli com prendono assessori m usulm ani n el num ero d e te r m inato dal decreto istitu tiv o dello stesso consiglio. P e r ciò che concerne i conflitti collettivi, la p ro ced u ra faco ltativ a di conciliazione e a rb itra to , in tro d o ttas d alla legge m etro p o litan a del 1892, è stata estesa a ll’A lgeria. A nche al M arocco, n ella zona francese, possono istitu irsi consigli p ro b iv ira li in v irtù di un d a h ir del 1929. (1) Il Governo ha formato una Commissione «,per lo studio della riforma della suac Le droit de grève au x cennata e d i . altre disposizioni del cod. pen.; cfr. su ll’argomento Indes N éerlan daises, « R .I.T. », 1932, XXVÌ, p. 76 s. (2) Così a Trinità, Giam aica, Honduras, Sierra Leone, Aden (« I.S. », 1939, LXX, 335), Isola M aurizio (ivi, 1939, LXIX, 31). (3) Cfr. nota precedente. 235 In T unisia l’ufficio del lavoro, creato con decreto 25 gen naio 1933 (1), h a tra l’altro il compito del tentativo di con ciliazione delle controversie sia in d iv id u ali che collettive, e il com itato consultivo del lavoro, creato con lo stesso decreto, può fu n g ere da a rb itro nelle controversie collettive, a rich ie sta delle p arti. N ell’A frica occidentale, n e ll’A frica eq u ato riale e n el Ma dagascar le liti in d iv id u ali, già di com petenza dei trib u n a li o rd in ari, sono state poi a ttrib u ite a consigli a rb itra li che, in caso di m ah cata conciliazione delle p a rti, devopo definire la lite con ra p id ità e sem plicità. La com petenza di ta li consigli è g en erale in m a teria di co ntroversie su co n tra tti di lavoro, sia p e r la cognizione che p e r l ’esecuzione. I consigli sono creati d alle a u to rità am m in istrativ e in m odi v ari, a seconda delle colonie, p e r m eglio a d a tta rli alle condizioni locali. In gen erale la p resid en za è a ttrib u ita al capo della circoscrizione am m in istrativ a n ella q u ale siede il consiglio. Sono m em bri del collegio degli assessori scelti in num ero ug u ale tr a coloni francesi e in d ig en i; un fu nzionario designato d al p resid en te funge da segretario. La p ro ced u ra, sem plice e rap id a, è g ra tu ita (2). N ell’Indocina le liti in d iv id u ali sono sottoposte a commis sioni di conciliazione, istitu ite da un decreto del p resid en te della R ep ubblica del 1930. Q ueste com missioni sono com poste dal giudice di pace o dal m ag istrato o fu nzionario che ne tiene luogo e da due m em bri: u n im p ren d ito re e u n im pie gato od operaio. I m em bri d ella com missione son designati a sorte, in liste p re p a ra te dal capo d ell’am m inistrazione locale en conseil. Le co ntroversie tra im p ren d ito ri e la v o ra to ri eu ro pei son p o rta te av an ti la sezione francese della commissione, com posta di m em bri fran cesi; q uelle tr a indigeni av an ti la sezione indigena, com posta da m em bri in d ig en i; q u est’u ltim a sezione può esser p resied u ta da u n giudice di pace indigeno,' se ne esista n ella circoscrizione com m issariale. Le co n tro v er sie tr a eu ro p ei e in digeni sono di com petenza di u n a sezione mista. La p ro ced u ra è m olto semplice. La com m issione in te r roga le p a rti e te n ta di co n ciliarle; i processi v erb ali non sono suscettibili di ricorso. La p rev en tiv a istanza di concilia zione è o b b lig ato ria se le p a rti sono dom iciliate n ella loca lità di com petenza d ella com m issione; è faco ltativ a se risie dono fuori di questa, p e r non sottoporle ad eccessivo onere (1) « Journal officiel tunisien », 22 febbraio 1935; « I.'S. », 15 aprile 1935, p. 119. (2) Cfr. Le regim e et Vor gan isation du trav ail des ìndigènes, dans les colonies tropicales. (Rapporto preparato per la sezione di B ruxelles del 1929, d ell’Istituto Coloniale Internazionale). 236 nel caso in cui, p e r fallim ento del ten tativ o di conciliazione, debbano to rn a re av an ti i giudici del loro dom icilio. P u re in Indocina un recen te decreto del 2 ap rile 1932 organizza la conciliazione e l’a rb itra to nelle controversie col lettiv e tra o perai o im piegati indigeni, o asiatici assim ilati, e i loro im prenditori (1). In questa m ateria, fino ad allora, non vi eran o disposizioni legislative, come invece vi erano pel M adagascar, l’A frica occidentale e l’A frica eq u ato riale in v irtù dei d ecreti 4 m aggio 1922, 22 settem bre 1925 e 22 ottobre 1929. Il decreto 2 ap rile 1932 stabilisce che nessuna controversia professionale co llettiv a (cioè ogni co ntroversia tra un im p ren d ito re e alm eno dieci o p erai o im piegati in d i geni, e sem pre che la con tro v ersia in teressi alm eno il q u arto degli operai o im piegati di u n ’im presa) può esser oggetto di azione av an ti la giurisdizione o rd in aria, p rim a che le q u e stioni d ib a ttu te siano p relim in arm en te sottoposte al ten tativ o di conciliazione. In ogni paese d ell’U nione indocinese è in caricato di p ro ced ere alla conciliazione* l’isp etto re del lavoro, l’opera del q u ale può esser richiesta, in difetto d ’in iziativ a delle p a rti in lite, dal capo deH’am m inistrazione locale. Il com m issario di conciliazione deve senz’indugio te n ta re l’ac cordo, portan d o si sul luogo e in terp ellan d o le p a rti o i loro rap p resen tan ti. Se l’accordo non è raggiunto, gli in teressati possono p re se n ta re u n a dom anda d ’a rb itra to al capo d e ll’amm inistrazio n e locale. A questo fine l’im p ren d ito re designa due a rb itri e un su p p len te; gli a rb itri degli o perai sono designati dal capo d ell’am m inistrazione locale sciegliendoli in u n a li sta, p re p a ra ta ogni qu in q u en n io dalle cam ere di com m ercio e ag rico ltu ra. Il p resid en te del collegio arb itra le , av en te voto deliberativo, è nom inato d al capo d ell’am m inistrazione p re detta. La decisioné del collegio è rim essa al giudice di pace, o al m agistrato o al funzionario che ne tiene le veci nel luogo del conflitto. N elle Indie O landesi il regolam ento delle liti ind iv id u ali sul lavoro è, di regola, di com petenza dei trib u n a li ord in ari. T uttavia, a term in i dei regolam enti sul lavoro p e r co n tratto con sanzioni p en ali (regolam enti la cui applicazione si lim ita alle provin cie esterne, cioè fu o ri le isole di G iava e di Ma dura), com petente a riso lv ere il co n tratto, in casi u rg en ti o gravi, è l’isp etto re del lavoro, o, in m ancanza di questo sul luogo, il capo d e ll’am m inistrazione locale. G li stessi funzio n a ri sono com petenti a regolare, p e r quan to è possibile am i chevolm ente, le co ntroversie rela tiv e a ll’in terp retazio n e dei c o n tra tti di lavoro. (1) < Journal officiel de la République frapcjaise », 1932; « I.S. », 6 giugno 1932, p. 376 s.; « A .D .C .C . », 1932, II, p. 131 s. 237 N on è p rev ista leg islativ am en te u n a speciale p ro ced u ra p e r il regolam ento dei conflitti collettivi. Esiste tu tta v ia un consiglio di conciliazione p er i servizi ferro v ia ri e tra m v ia ri di G iava e M adura. O gni volta d ie in ta li servizi si verifichi un conflitto, che p o treb b e co n d u rre a uno sciopero o p o rta re com unque p reg iu d izio a ll’in teresse pubblico, in seno al detto consiglio è istitu ita u n a commissione, con num ero u g u ale di ra p p re se n ta n ti di im p ren d ito ri e di lav o rato ri, p e r te n ta re la conciliazione. B) Colonie italiane. U n o rdinam ento sindacale, m odellato quasi in teg ralm en te su quello già vig en te n el Regno, fu em anato p e r i cittad in i m etro p o litan i resid en ti in L ibia con r. d. 29 ap rile 1935, n. 2006 (integrato da norm e di esecuzione em anate con decreto del m inistro p e r l’A frica italiana^ del 27 dicem bre 1937 e da v ari atti del governatore generale) (1). Le associazioni sindacali dovevano essere au to rizzate dal govern ato re e se p u r stru ttu ra lm e n te co rrisp o n d en ti a quelle del R egno godevano di autonom ia nei confronti di esse. Con l’autorizzazione acquistavano anche la p erso n alità g iu rid ica col p o tere di rap p resen tan za di tu tti i m em bri delle categorie in teressate, p o tere esplicantesi specialm ente con la stip u la zione di c o n tra tti collettivi, sottoposti a controllo (sia di leg it tim ità che di m erito) del gov ern ato re gen erale e p u b b licati nel B ollettino ufficiale d ella colonia con efficacia gen erale ed inderogabile. In effetti furono stip u lati num erosi c o n tra tti p e r v arie categorie in d u striali, artig ian a li, com m erciali ed a g ri cole, m an u ali ed im piegatizie (compresi i d irig en ti di azien da), alcuni in m a teria salariale, a ltri su v a ri elem enti del rap p o rto di lavoro e relativ am en te a p restazio n i assistenziali. A nche l’ordinam ento co rp o rativ o m etropolitano, con p a r tico lari ad attam en ti, fu esteso alla L ibia con r. d. 29 ap rile 1935, n. 2007 (modificato con successivo .r. d. I o luglio 1937, n. 1878). ^ P e r i cittad in i libici era prev isto che fossero em anati a p positi co n tratti-tip o di lavoro con decreto del g o v ern ato re ge n erale, sentito il consiglio d e ll’econom ia com petente p e r te r ritorio. P e r gli stessi cittad in i libici fu poi p rev ista l’estensione d ell’uno e d ell’altro ordinam ento, con disposizioni che si sa reb b ero dovute successivam ente em an are con regi d ecreti (legge 9 gennaio 1939, n. 70, art. 3, 6). (1) Cfr. PERGOLESI e SEGA, op. c it.; Codice del lavoro cit., e JAEGER, D iritto di Rom a nelle terre african e, Padova, 1938. ' 2*38 A ggiungasi che la C orte di appello di T rip o li funzionava come m a g istra tu ra del lavoro. A ltro ordinam ento sindacale e co rporativo (analogo in p a rte a quello 'm etropolitano ed in p a rte a quello speciale libico) si ebbe infine p e r i cittad in i delle isole italian e d el l’Egeo in v irtù di alcuni d ecreti em anati dal g o v ern ato re *il 5 febbraio 1940. P rotezione internazionale. A bbiam o già visto come nei te rrito ri coloniali si vada estendendo l ’applicazione di convenzioni in tern azio n ali ela b o rate d a ll’O.I.L. e ratificate dagli Stati. T ale applicazione può av ere o ltre che, n atu ralm en te, il controllo sociale delle o rg a nizzazioni sindacali, e politico-giuridico degli org an i statali, anche un controllo giuridico in tern azio n ale. In fa tti ogni o rg a nizzazione professionale, o p eraia o p ad ro n ale, h a il d iritto di reclam are a ll’U.I.L., se riten g a che uno Stato non ap p lich i in modo soddisfacente u n a convenzione, alla q u ale lo Stato stesso abbia aderito (1). Il caso si è verificato effettivam ente (2), avendo l’U.I.L. ricevuto da u n ’organizzazione o p eraia d ell’In dia un reclam o, secondo il q u ale l’esecuzione di certe conven zioni n te rn a zio n ali del lavoro, ratificate d alla F ran cia, non e ra assicu rata nei possedim enti francesi d e ll’India. A ten o re della p ro ced u ra regolam entare, il C onsiglio d ’am m inistrazione d ell’U.I.L. h a designato u n com itato di tre m em bri, uno gover nativo, u n a p ad ro n ale ed uno operaio, p e r esam inare il recla mo. Il com itato h a constatato che il reclam o e ra form alm ente ricevibile. N el m erito il com itato si è richiam ato a ll’art. 421 del T ra tta to di V ersailles (già ricordato) ed h a così concluso nel m erito: c - • «A l’occasion du rap p o rt annuel relatif à chaque con vention ratifiée p a r lui, le G ouvernem ent fran çais a notifié au B ureau in te rn a tio n a l du tra v a il ceux de ses colonies, posses sions ou protectorats, dans lesquels elle est appliquée dans les conditions prév u es p a r la costitution de l’O rg an isatio n in tern atio n ale du tra v a il ; ceux dans lesquels elle ne l’est pas encore. P arm i ces d erniers, fig u ren t ju s q u ’ici les E tablissem ents français de l ’Inde. D ans ces conditions, le com ité n ’a y a n t aucune raison de cro ire que le G ouvernem ent fran çais n ’a pas ap p o rté à son exam en des conditions locales la plus entière bonne .foi, a cons ta té q u ’il ne sa u ra it être rep ro ch é à la F ran ce de n ’avoir pas (1) Cfr. art. 409 s. del Trattato di Versailles; art. 354 s. mano e articoli corrispondenti degli altri trattati di pace. del Trattato di S. Ger 239 rem pli les obligations assumées p a r elle. En conséquence, la réclam atio n con cern an t les E tablissem ents fran çais de l’Inde a été jugée irrecevable q u an t au fond » (1). Le conclusioni del C om itato sono state poi ad o ttate dal C onsiglio di am m inistrazione d ell’U J.L . (G inevra, z i m arzo 1936). (1) Il Comitato ha preso atto con soddisfazione di una dichiarazione del rappre sentante del Governo francese, secondo la quale quest’ultimo < exam ine chaque année, et notamment lors de la préparation des rapports annuels sur l ’exécution - des conventions ratifiées par la France, la possibilité de les appliquer à chacune de ses colonies et pos sessions et à chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinem ent eux-m êm es. Le représentant du Gouvernement français a ajouté que, dès qu’une telle possibilité appa raîtrait, ce Gouvernement ne manquerait pas d’appliquer aux Etablissem ents français de l'Inde, dans les conditions prévues par la Constitution de l ’O rganisation internationale du Travail, les conventions internationales du travail auxquelles la France a adh éré». IN D IC E Cap. » I. C onsiderazioni prelim inari . . -. . . . Pag. 201 II. L egislazione del lavoro . . . . . . » 206 » III. A ssicurazioni s o c i a l i .............................................................. » 226 » IV. L egislazione s i n d a c a l e ............................................................... » 227 è 241