TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SCHEDA INFORMATIVA “MINORE EMANCIPATO” Il minore emancipato è quel minore che non è più soggetto alla potestà dei genitori. L'emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne, quando ricorrono: “gravi motivi”, c’è la “fondatezza delle ragioni” e la “maturità psichica”. Secondo il codice civile è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia ammesso dal Tribunale per i Minorenni, competente per territorio ex art. 38 disp. att. cc (luogo dove il minore ricorrente ha la residenza o dove vive stabilmente) a contrarre matrimonio. Trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione che può iniziare solo ad istanza personale del predetto minore interessato e se presentato da minore infrasedicenne il ricorso è inammissibile. Il matrimonio celebrato prima del compimento del 16° anno di età è affetto da nullità insanabile. Questo limite di età è assoluto e la norma ha natura di ordine pubblico, applicabile anche allo straniero, pur in presenza di norme nazionali più permissive. La capacità di agire dell’emancipato è parziale. L’emancipato si presume idoneo al compimento di determinati atti patrimoniali, mentre permane l’obbligo al mantenimento in capo al genitore, ove il figlio continui a vivere nello stesso nucleo familiare e non dispone, al pari del coniuge, di mezzi adeguati necessari. In tal caso il Tribunale per i Minorenni, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza medesima, sentito il pubblico ministero, i genitori o il curatore può con decreto ammettere il minore a contrarre matrimonio (artt. 84 e 390 cod. civ.), decide con decreto, emesso in camera di consiglio, dopo aver accertato la maturità psico-fisica del minore, la gravità dei motivi e la fondatezza delle ragioni addotte e dopo aver sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore. Una volta che il minore possa considerarsi emancipato, questa condizione non viene meno nemmeno in ipotesi di scioglimento del matrimonio, ad eccezione del caso di annullamento per difetto d'età, ex art. 392 cod. civ.. Si ritiene sussistente quest'ultima eventualità ogni qualvolta sia mancata l'autorizzazione del Tribunale, rilasciata solo dopo aver valutato positivamente la maturità psico-fisica del minore. Il decreto viene comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Entro dieci giorni dalla comunicazione, può essere proposto reclamo contro il decreto, con ricorso alla Corte d'Appello. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. La predetta autorizzazione comporta di diritto, senza che si faccia luogo all'emissione di ulteriori provvedimenti giudiziali, l'emancipazione. Il minore ultrasedicenne che, autorizzato, si sposa diventa minore emancipato. L'emancipazione infatti interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente dichiarato nullo. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e per gli altri non è sostituito ma assistito da un curatore (che non è rappresentante), il cui assenso è necessario per la validità dell’atto (art. 394 cc), in tal modo egli potrà riscuotere capitali e stare in giudizio. In più se l’emancipato è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, diventa pienamente capace di agire (art. 397 ult.co cc, ma per la donazione cfr. art. 774 cc). In mancanza di autorizzazione, l'eventuale matrimonio celebrato non può essere trascritto nei registri dello stato civile. Nel caso di celebrazione del matrimonio da parte di ultrasedicenne, in mancanza di autorizzazione, si è in presenza di annullabilità del matrimonio, secondo quanto previsto dall’art. 117 , 2 co. cc. Nel caso di minore ultresedicenne straniero si discute se sia sufficiente il nulla osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità dello stato di origine o se sia necessaria l’autorizzazione ex art. 84 cc. Alla predetta disciplina si adeguano anche gli accordi con la Chiesa Cattolica e con gli altri culti. Se vi è stata trascrizione, è ammessa opposizione nei suoi confronti. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale e/o del parere del Giudice Tutelare nei casi più complessi. Per gli atti di straordinaria amministrazione, l'autorizzazione, se il curatore non è il genitore, deve essere data dal Tribunale per i Minorenni, su parere del Giudice Tutelare. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, a tutela degli interessi del minore è nominato un curatore speciale. Quando il minore emancipato sia stato autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale (art. 397 cod. civ.) acquista la piena capacità di agire e diviene capace di compiere da solo tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche se estranei all'ambito dell'impresa con l'eccezione delle liberalità (donazione e testamento). 1 GIUDICE COMPETENTE DOVE INFORMAZIONI GENERALI Per gli atti di straordinaria amministrazione a favore del minore emancipato competente è il GIUDICE TUTELARE presso il Tribunale civile di Roma – Volontaria Giurisdizione Via Lepanto, 4, piano terra Nel caso di minori emancipati, trattandosi di condizioni di incapacità relativa o parziale, si riconosce a costoro (art.415 del codice civile) una limitata capacità di agire da soli e pertanto gli viene concessa la facoltà di compiere unicamente quegli atti legati alla ordinaria amministrazione. Possono invece stare in giudizio e riscuotere capitali con l’assistenza di un curatore. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere compiuti previa autorizzazione del Giudice Tutelare e con il consenso del curatore. Per gli atti di disposizione (es. alienare beni, costituire ipoteche e pegni, ecc.) è richiesta l’autorizzazione del Tribunale e l’assistenza del curatore. La distinzione fra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione è basata sostanzialmente sul criterio della maggiore o minore importanza patrimoniale degli atti stessi. In genere gli atti di ordinaria amministrazione sono funzionali alla conservazione dell'integrità del patrimonio, quelli di straordinaria amministrazione implicano invece una modificazione del valore capitale del patrimonio stesso. In base a tale criterio sono pertanto da considerare atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che potrebbero comportare una riduzione di ordine economico, andando a modificare la struttura o mettendo a rischio la consistenza del patrimonio. Sono invece da considerare atti di ordinaria amministrazione quelli che, essendo diretti alla conservazione del patrimonio, non comportano una diminuzione del suo valore economico. E' quindi evidente che questo assunto, modulato sull'incidenza funzionale dell'atto sul patrimonio, deve essere temperato da un'analisi dell'incidenza economica dell'atto stesso. In concreto potrebbe darsi che un atto, pur astrattamente qualificabile come eccedente l'ordinaria amministrazione, per la tenuità economica di esso, si palesi piuttosto di ordinaria amministrazione. Alcuni esempi valgono a chiarire la portata di quanto espresso. La donazione, ad esempio, deve considerarsi atto di straordinaria amministrazione perché modifica la consistenza del patrimonio del donante senza alcun corrispettivo, depauperandolo. La vendita, pur essendo l'alienazione di cespiti aventi valore di capitale controbilanciata dalla corresponsione di un prezzo, deve, in linea di massima, essere analogamente considerata. Per il tramite di essa viene infatti modificata la consistenza del patrimonio, con il rischio di una lesione dell'integrità di esso. La stessa cosa non potrebbe dirsi tuttavia per la vendita dei frutti, inidonea a sortire i medesimi effetti decrementativi del capitale. Come è evidente, non è la vendita ad essere intrinsecamente atto di straordinaria amministrazione: occorre temperare la considerazione dell'aspetto causale dell'atto con la valutazione dell'oggetto del medesimo. Per quanto riguarda la transazione possono essere compiute riflessioni del 2 tutto simili (Cass. Civ. Sez. III, 4562/97). Sicuramente atti di amministrazione ordinaria sono la riscossione di crediti, il pagamento di debiti, l'atto di nomina di un arbitro, in quanto esecutivo di un accordo (il compromesso o la clausola compromissoria) già perfezionato (Tribunale di Ravenna, 05 novembre 1993 ). Talvolta è la legge stessa a qualificare espressamente un atto come appartenente all'ordinaria o alla straordinaria amministrazione. Si pensi all'abrogato (per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40) III comma dell'art. 807 cod. proc. civ.: esso prescriveva che al compromesso si applicassero le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione. La domanda per l’autorizzazione a compiere atti di amministrazione straordinaria va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del DOCUMENTAZIONE minore emancipato. È previsto il pagamento di € 77,00 come contributo unificato ed una marca RICHIESTA da € 8,00 per diritti forfettizzati di notifica NOTE E GIURISPRUDENZA CORRELATA Tra i “gravi motivi” necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle nozze del minore sedicenne rientrano i seguenti casi: - la convivenza istaurata positivamente dai nubendi da molti mesi (che stanno per sposarsi); - la minore non ancora diciottenne le cui nozze sono fortemente osteggiate dai genitori a causa di una loro ingiustificata avversione nei confronti del fidanzato, allorché questa subisca notevoli limitazioni della propria libertà, venga sottoposta ad un tenore di vita gravemente condizionante e si trovi, dopo la fuga di casa, in stato di gravidanza; - la necessità di far superare al minore pericolose esperienze fatte nella famiglia di origine. Il concetto di gravi motivi non deve essere inteso solamente sotto il profilo negativo, ma anche in senso positivo rilevando il desiderio serio, responsabile e consapevole di dare al nascituro un ambiente familiare non solo unito ed affettuoso anche formalmente riconosciuto dalla collettività. Se entrambi i nubendi appartengono a comuni appartenenti a distretti diversi, dovranno presentare ciascuno la relativa istanza al Tribunale per i Minorenni territorialmente competenti. Stante il principio della rilevanza dell’interesse pubblico coinvolto nelle cause aventi ad oggetto il matrimonio e lo stato delle persone, deve essere sentito il PM, i genitori o il tutore. In difetto di ciò il provvedimento autorizzativo potrà essere reclamato entro il termine perentorio di 10 gg dalla comunicazione e viene deciso dalla Corte di Appello (sezione minorenni), con ordinanza definitiva non impugnabile. Il Tribunale può avvalersi anche dei servizi sociali e della CTU. Stante il mancato richiamo all’art. 741 cc, si ritiene che non possa essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto di autorizzazione. La norma sembra distinguere tra: la capacità di stipulare un contratto di lavoro, per la quale occorre il raggiungimento della maggiore età (il contratto di lavoro dovrà essere stipulato dal rappresentante legale del minore il quale deve, comunque, intervenire) e la capacità a prestare il proprio lavoro, riconosciuta al minore. Infatti, a quest'ultimo è consentito esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro. (Cfr. art. 108, l. 22-4-1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); l. 17-10-1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), nonché d.lgs. 4-8-1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e d.lgs. 18-8-2000, n. 262 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345); l. 30-12-1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nonché l. 8-3-2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità); art. 101, d.P.R. 29-3-1973, n. 156 (Disposizioni in materia di banco posta); l. 9-12-1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro); l. 10-4-1991, n. 125 (Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro); art. 17, l. 5-2-1999, n. 25 (Legge comunitaria 1998); d.lgs. 26-11-1999, n. 532 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) e d.lgs. 263-2001, n. 151 (T.U. maternità e paternità); art. 23, l. 31-5-1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato); d.m. 9-1-2003 (Libretto di risparmio postale intestato a minori di età) in G.U. 15-2-2003, n. 38.). L’accettazione dell’eredità, che se compiuta con il beneficio d’inventario, rappresenta per l’emancipato un atto di straordinaria amministrazione (App. Bari 26.11.70). L’emancipato ha la capacità di stare in giudizio ed al curatore spetta soltanto l’assistenza, con la conseguenza che è solo il minore, soggetto del rapporto processuale, che spetta il diritto di proporre impugnazione e non al curatore (Cass. Sez. II 24.03.72n 703). 3 L’emancipazione estingue la potestà e con il cessare della potestà viene meno il potere di rappresentanza attribuito ai genitori; pertanto quando il minore abbia contratto matrimonio, il genitore resta senz’altro privato della legittimazione a compiere atti nella qualità di rappresentante legale di costui (App. Napoli 29.05.57). Il soggetto cui affidare l’ufficio della curatela (art. 392 cc) può essere : - il coniuge maggiorenne; - un terzo (scelto preferibilmente fra i genitori) se ambedue i nubendi sono minorenni. In caso di rifiuto del curatore di assistere l’emancipato nel compimento di un determinato atto, questi potrà ricorrere al giudice tutelare che provvederà a nominare un curatore speciale (art. 395 cc). Gli atti cui fa riferimento l’art. 396 cc sono quelli per i quali sono previste specifiche formalità. Il curatore, così come previsto per il tutore e il protutore non può: - acquistare direttamente o per interposta persona beni e diritti dell’emancipato; - prendere in locazione i beni dell’emancipato senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare; - diventare cessionario di alcun diritto per il quale sia sorta una lite giudiziale con l’emancipato; - diventare cessionario di alcun credito verso l’emancipato. In base all’art. 397 cc l’emancipato autorizzato al commercio acquisisce la piena capacità d’agire nell’ambito del diritto patrimoniale(può pertanto compiere atti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per la capacità di donare cfr. art. 774 cc). Ne consegue che non è prevista l’assistenza del curatore ma basta l’autorizzazione del tribunale previo parere del giudice tutelare. Per questa autorizzazione la pubblicità si effettua mediante iscrizione del registro delle imprese. La revoca di detta autorizzazione si ha nei seguenti casi: - per accertata inidoneità all’esercizio dell’impresa commerciale; - per comportamento illecito anche al di fuori dell’ambito imprenditoriale. DISPOSIZIONI CODICE CIVILE SULL’EMANCIPATO Art. 84 Età I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo. Art. 250 Riconoscimento Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall`art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all`epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell`altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all`interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l`intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Art. 250 c.c. Del riconoscimento dei figli naturali 1. Il figlio naturale puo` essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gia` uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo` avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. 2. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. 3. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo` avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia` effettuato il riconoscimento. 4. Il consenso non puo` essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi e` opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. 5. Il riconoscimento non puo` essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta`. Art. 390 Emancipazione di diritto I. Il minore è di diritto emancipato col matrimonio. Art. 391 [Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare] Articolo abrogato Art. 392 Curatore dell'emancipato I. Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge. II. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. 4 III. Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165. Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione (2, 390) La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322). Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. Art. 393 Incapacità o rimozione del curatore I. Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348 ultimo comma, 350 e 384. Art. 394 Capacità dell'emancipato I. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. II. Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. III. Per gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. IV. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320. Art. 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore I. Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale. Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme I. Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. II. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo 378. Art. 397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale I. Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. II. L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato. III. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa. Art. 398 Articolo abrogato Art. 399 Articolo abrogato Articolo 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati I minori emancipati (Cod.Civ. 390 e seguenti) e gli inabilitati (Cod. Civ. 415 e seguenti) non possono accettare l’eredità, se non col beneficio d’inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni dell’Articolo 394. Modulo A. Ricorso per la nomina di un curatore speciale al minore emancipato (art. 395 cc e 78 cpc); B. Ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore 5 AL GIUDICE TUTELARE DI ROMA A) Ricorso per la nomina di un curatore speciale al minore emancipato CC Art. 395 CPC Art. 78 TRIBUNALE DI ROMA Il Sig. .........., C.F. .....,nato a …… il ……………. residente in ..............., via ……………...., n. ....., elettivamente domiciliato in ......, via ....., C.F. ......., PEC ......., fax ......., minore emancipato, in virtù di matrimonio contratto in data ..... ESPONE Il ricorrente, in data ....... …. contraeva matrimonio in ……….. con la Sig.ra ...................., C.F. ……………………………....., nata a ……………. Il ……….. dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di ..... ivi stabilivano la loro residenza e, precisamente in ....., via. ....., CONSIDERATO che ……………. che senza un giustificato motivo il padre del ricorrente, nella qualità di curatore, rifiuta di dare il proprio consenso per l'acquisto di ……………………………….. Tutto ciò premesso e considerato il ricorrente CHIEDE che il sig. Giudice Tutelare, in accoglimento del presente ricorso, Voglia, ai sensi dell'art. 395 c.c., nominare un curatore speciale per assistere il ricorrente nell'atto di compravendita. Si deposita: 1) il certificato di matrimonio; 2) lettera del .....; 3) stampati di ricerca di mercato effettuata su rivista specializzata. Data firma 6 Al GIUDICE TUTELARE DI ROMA B) Ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore emancipato Il/la sottoscritto________________________________ nat__ a ___________________________ il __________ e residente in _____________________ via ___________________________ n.___ in qualità di genitore e curatore sul minore emancipato Sig. ______________________________ nato a _______________________________ il _____________ PREMESSO Che________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ tanto premesso, ai sensi dell'art. 320, commi 3 e 4 c.c. CHIEDE 1) l'autorizzazione a vendere ___________________________________________________________________________ al prezzo di EURO ______________________________________________________________ a pagare con tale somma _______________________________________________________________________ e ad investire la differenza residua in ________________________________________________________________ ; 2) l'autorizzazione ad accettare con beneficio d'inventario la predetta eredità (ovvero: a rinunciare alla predetta eredità) in nome e per conto del figlio minore; 3) l’autorizzazione a riscuotere la suddetta somma e che il Giudice Tutelare disponga in ordine al reimpiego per la quota spettante al minore. 4) altro (specificare) _______________________________________________________________ Chiede inoltre l'efficacia immediata del provvedimento ai sensi dell'art. 741 c.p.c. (Luogo) (Data) (firma) 7