Incapacità legale e naturale
Situazioni nelle quali il soggetto non
è in grado di valutare la portata dei
propri atti
Incapacità legale e naturale

LEGALE

È la legge che in presenza di
determinate situazioni considera
espressamente incapace il soggetto

Relativa : il soggetto può
compiere da solo gli atti di
ordinaria amministrazione
–
–

minore emancipato
inabilitato
Assoluta : il soggetto non può
compiere alcun atto giuridico
– Minore non emancipato
– Interdetto legale
– Interdetto giudiziale
NATURALE
Il soggetto, pur essendo capace
legalmente, compie atti
giuridici in un momento di
“incapacità d’intendere e di
volere”
L’incapacità d’intendere e di
volere può dipendere da una
causa permanente non ancora
riconosciuta dal tribunale,
oppure transitoria
Condizioni per capacità
d’agire
I requisiti per essere considerati “ capaci d’agire” sono:
1)maggiore età;
2)capacità d’intendere e di volere;
3)assenza di condanne ad una reclusione superiore ai 5
anni
In presenza di situazioni d’incapacità, l’ordinamento
giuridico predispone strumenti di tutela finalizzati
ad evitare che da esse derivino conseguenze
negative al soggetto
capacità
d’agire
giuridica
Esistenza
di un
essere umano
nascita
Essere soggetto
a diritti
presupposto
Capacità
d’intendere e
di volere
inizio
maggiore età
contenuto
Compiere atti
giuridici
Tutela dell’incapace
( mancanza condizioni 1 e/o 2)
“ Generale e preventiva”
“Speciale e successiva”
Tutela estesa a tutte le possibili situazioni,
prima che esse si verifichino
concretamente
Tutela estesa a situazioni specifiche, dopo che
esse si siano verificate
Presupposto
Presupposto
Stabile incapacità naturale
•Minore età
•Interdizione
•Inabilitazione
Occasionale incapacità d’intendere e di
volere
•Incapacità d’intendere e di volere
Minore emancipato
( incap. relativa)
Minore( almeno 16 anni)
che ha contratto
matrimonio
Autorizzazione del Tribunale dei minori
( art. 84 C.C.), per “gravi motivi”
•Istanza dell’interessato
•Parere “ obbligatorio ma non vincolante” di
•P.M.
•genitori (o tutore)
Minore emancipato
•No potestà genitori
•Sì assistenza curatore
Curatore: di solito,
coniuge
( se maggiorenne ed idoneo)
Alternativa : genitore
Minore emancipato: no soggezione a potestà dei genitori
N.B. permanenza del minore emancipato in casa dei genitori ( ed assenza di mezzi
sostentamento)
obbligo di mantenimento per i genitori
Inabilitato (incap. relativa)
soggetti
Maggiorenne affetto da “parziale incapacità”
( condizioni psico – fisiche)
Presupposti ( art. 415 C.C.)
1) Infermità mentale non grave ( no interdizione : vedi oltre)
2) Prodigalità e/o abuso abituale
alcool e/ o stupefacenti
3)Sordomutismo e/o cecità
dalla nascita o prima infanzia
Pregiudizio economico per l’incapace e
la sua famiglia ( considerando le condizioni
economiche del soggetto)
Assenza di educazione
correttiva
No esperienza adeguata
No conoscenza completa realtà
No autonomia completa
Inabilitazione / Emancipazione
• sì atti di ordinaria amministrazione
• atti straordinaria amministrazione : consenso curatore, autorizzazione giudice tutelare
(tranne casi di minore importanza)
• assistenza curatore in giudizio
• sì esercizio impresa commerciale
•autorizzazione giudice
• inabilitato : no inizio, sì continuazione
•emancipato : sì inizio impresa, no assistenza curatore, piena
capacità d’agire ( no donazioni)
Inabilitazione / Emancipazione

Chiesta tramite ricorso al Tribunale
–
–
–
–
–
–
–



diretto interessato
coniuge
persona stabilmente convivente
parenti entro il quarto grado
affini entro il secondo grado
P.M.
Tutore o curatore
Annotazione atto di nascita
Eventuale revoca ( cessazione
causa incapacità)
Maggiorenni ( o minori nell’ultimo
anno di minore età)

no maggiorenni

si produce di diritto, dopo la
celebrazione del matrimonio

cessazione : compimento
18 anno d’età
Minore età
( rappresentanza legale)
• potestà genitori ( poteri e doveri atti a tutelare il minore: istruzione, formazione,
educazione,ecc.)
• in alternativa, tutore ( nomina : giudice tutelare)
• atti patrimoniali
(genitori o tutore)
N.B. rappresentante legale : no atti “strettamente personali” ( matrimonio, testamento,
riconoscimento figli naturali, ecc.)
Rappresentante legale: azione nell’interesse ed in nome dell’incapace ( effetti
giuridici nei confronti del rappresentato)
• ordin. ammin. : azione disgiunta genitori ( no autorizzazione giudiz.)
• straord. ammin. : azione congiunta genitori + autorizzazione giudice
Atti compiuti da minore o da rappr. leg. senza autorizzazione giudiz.: annullabili
( salvo raggiro da parte del minore : art. 1426)
Azione annullamento: minore o suo rappresentante; eredi o aventi causa del minore. Prescrizione : 5 anni dal
compimento 18^ anno
Minore età
( incapacità assoluta)
Cessazione: compimento 18 anni ( l. 39 / 1975)
• responsabilità penale
( 14 anni)
N.B. eccezioni
• attività lavorative ( 15
anni, salvo eccezioni)
• sì riconoscimento figlio naturale;
sì assenso a riconoscimento da
parte di genitori naturali ( art. 250
c. 2) - n.b. 16 anni
• sì retribuzione, no
disposizione di essa
Matrimonio
(16 anni)
• sì atti giuridici relativi al
diritto d’autore ed alle opere
dell’ingegno ( 16 anni)
Sì opzione ora di religione
Sì elettorato attivo e passivo
organi scolastici
• sì interruzione di gravidanza, a prescindere dal parere di genitori o tutore ( assenso giudice
tutelare; urgenza = semplice certificazione medica)
Interdizione giudiziale
( incapacità assoluta)
soggetti
Maggiorenni ( o “ minori emancipati” ; o minori nell’ultimo
anno di “ minore età”) del tutto incapaci di provvedere ai
propri interessi
Presupposti (art. 414
C.C).
Cecità o sordomutismo dalla nascita
o dalla prima infanzia, in assenza di
educazione adeguata( art. 415 c. 3)
Abituale e grave infermità di
mente;
Totale incapacità di badare ai
propri interessi e di formare
(coscientemente)la propria
volontà
Interdizione giudiziale
(tutela)
• no atti giuridici ( ordin. e straordin. e ammin.)
• tutore ( nomina giudice tutelare ; compimento atti ord. amm: decisione
•
autonoma; straord. amm : autorizz. giudice)
• atti compiuti da incapace, o dal tutore senza autotizzazione giudice ( se
prevista) : annullabili
Azione annullamento: tutore, interdetto, eredi, aventi causa
Prescrizione : 5 anni da morte incapace o sentenza revoca interdizione
Interdizione giudiziale
( procedura)

Chiesta tramite ricorso al Tribunale
–
–
–
–
–
–
–



( art. 417 C.C.)
diretto interessato
coniuge
persona stabilmente convivente
parenti entro il quarto grado
affini entro il secondo grado
P.M.
Tutore o curatore
Annotazione atto di nascita
Eventuale revoca ( cessazione causa incapacità)
Maggiorenni ( o minori nell’ultimo anno di minore età)
sentenza
inabilitazione
interdizione
Sì atti di ord. amm. che
l’incapace può compiere da solo
Sì atti di straord. amm. che l’incapace può compiere da
solo
Scarica

Incapacità legale e naturale