Incapacità legale e naturale Situazioni nelle quali il soggetto non è in grado di valutare la portata dei propri atti Incapacità legale e naturale LEGALE È la legge che in presenza di determinate situazioni considera espressamente incapace il soggetto Relativa : il soggetto può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione – – minore emancipato inabilitato Assoluta : il soggetto non può compiere alcun atto giuridico – Minore non emancipato – Interdetto legale – Interdetto giudiziale NATURALE Il soggetto, pur essendo capace legalmente, compie atti giuridici in un momento di “incapacità d’intendere e di volere” L’incapacità d’intendere e di volere può dipendere da una causa permanente non ancora riconosciuta dal tribunale, oppure transitoria Condizioni per capacità d’agire I requisiti per essere considerati “ capaci d’agire” sono: 1)maggiore età; 2)capacità d’intendere e di volere; 3)assenza di condanne ad una reclusione superiore ai 5 anni In presenza di situazioni d’incapacità, l’ordinamento giuridico predispone strumenti di tutela finalizzati ad evitare che da esse derivino conseguenze negative al soggetto capacità d’agire giuridica Esistenza di un essere umano nascita Essere soggetto a diritti presupposto Capacità d’intendere e di volere inizio maggiore età contenuto Compiere atti giuridici Tutela dell’incapace ( mancanza condizioni 1 e/o 2) “ Generale e preventiva” “Speciale e successiva” Tutela estesa a tutte le possibili situazioni, prima che esse si verifichino concretamente Tutela estesa a situazioni specifiche, dopo che esse si siano verificate Presupposto Presupposto Stabile incapacità naturale •Minore età •Interdizione •Inabilitazione Occasionale incapacità d’intendere e di volere •Incapacità d’intendere e di volere Minore emancipato ( incap. relativa) Minore( almeno 16 anni) che ha contratto matrimonio Autorizzazione del Tribunale dei minori ( art. 84 C.C.), per “gravi motivi” •Istanza dell’interessato •Parere “ obbligatorio ma non vincolante” di •P.M. •genitori (o tutore) Minore emancipato •No potestà genitori •Sì assistenza curatore Curatore: di solito, coniuge ( se maggiorenne ed idoneo) Alternativa : genitore Minore emancipato: no soggezione a potestà dei genitori N.B. permanenza del minore emancipato in casa dei genitori ( ed assenza di mezzi sostentamento) obbligo di mantenimento per i genitori Inabilitato (incap. relativa) soggetti Maggiorenne affetto da “parziale incapacità” ( condizioni psico – fisiche) Presupposti ( art. 415 C.C.) 1) Infermità mentale non grave ( no interdizione : vedi oltre) 2) Prodigalità e/o abuso abituale alcool e/ o stupefacenti 3)Sordomutismo e/o cecità dalla nascita o prima infanzia Pregiudizio economico per l’incapace e la sua famiglia ( considerando le condizioni economiche del soggetto) Assenza di educazione correttiva No esperienza adeguata No conoscenza completa realtà No autonomia completa Inabilitazione / Emancipazione • sì atti di ordinaria amministrazione • atti straordinaria amministrazione : consenso curatore, autorizzazione giudice tutelare (tranne casi di minore importanza) • assistenza curatore in giudizio • sì esercizio impresa commerciale •autorizzazione giudice • inabilitato : no inizio, sì continuazione •emancipato : sì inizio impresa, no assistenza curatore, piena capacità d’agire ( no donazioni) Inabilitazione / Emancipazione Chiesta tramite ricorso al Tribunale – – – – – – – diretto interessato coniuge persona stabilmente convivente parenti entro il quarto grado affini entro il secondo grado P.M. Tutore o curatore Annotazione atto di nascita Eventuale revoca ( cessazione causa incapacità) Maggiorenni ( o minori nell’ultimo anno di minore età) no maggiorenni si produce di diritto, dopo la celebrazione del matrimonio cessazione : compimento 18 anno d’età Minore età ( rappresentanza legale) • potestà genitori ( poteri e doveri atti a tutelare il minore: istruzione, formazione, educazione,ecc.) • in alternativa, tutore ( nomina : giudice tutelare) • atti patrimoniali (genitori o tutore) N.B. rappresentante legale : no atti “strettamente personali” ( matrimonio, testamento, riconoscimento figli naturali, ecc.) Rappresentante legale: azione nell’interesse ed in nome dell’incapace ( effetti giuridici nei confronti del rappresentato) • ordin. ammin. : azione disgiunta genitori ( no autorizzazione giudiz.) • straord. ammin. : azione congiunta genitori + autorizzazione giudice Atti compiuti da minore o da rappr. leg. senza autorizzazione giudiz.: annullabili ( salvo raggiro da parte del minore : art. 1426) Azione annullamento: minore o suo rappresentante; eredi o aventi causa del minore. Prescrizione : 5 anni dal compimento 18^ anno Minore età ( incapacità assoluta) Cessazione: compimento 18 anni ( l. 39 / 1975) • responsabilità penale ( 14 anni) N.B. eccezioni • attività lavorative ( 15 anni, salvo eccezioni) • sì riconoscimento figlio naturale; sì assenso a riconoscimento da parte di genitori naturali ( art. 250 c. 2) - n.b. 16 anni • sì retribuzione, no disposizione di essa Matrimonio (16 anni) • sì atti giuridici relativi al diritto d’autore ed alle opere dell’ingegno ( 16 anni) Sì opzione ora di religione Sì elettorato attivo e passivo organi scolastici • sì interruzione di gravidanza, a prescindere dal parere di genitori o tutore ( assenso giudice tutelare; urgenza = semplice certificazione medica) Interdizione giudiziale ( incapacità assoluta) soggetti Maggiorenni ( o “ minori emancipati” ; o minori nell’ultimo anno di “ minore età”) del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi Presupposti (art. 414 C.C). Cecità o sordomutismo dalla nascita o dalla prima infanzia, in assenza di educazione adeguata( art. 415 c. 3) Abituale e grave infermità di mente; Totale incapacità di badare ai propri interessi e di formare (coscientemente)la propria volontà Interdizione giudiziale (tutela) • no atti giuridici ( ordin. e straordin. e ammin.) • tutore ( nomina giudice tutelare ; compimento atti ord. amm: decisione • autonoma; straord. amm : autorizz. giudice) • atti compiuti da incapace, o dal tutore senza autotizzazione giudice ( se prevista) : annullabili Azione annullamento: tutore, interdetto, eredi, aventi causa Prescrizione : 5 anni da morte incapace o sentenza revoca interdizione Interdizione giudiziale ( procedura) Chiesta tramite ricorso al Tribunale – – – – – – – ( art. 417 C.C.) diretto interessato coniuge persona stabilmente convivente parenti entro il quarto grado affini entro il secondo grado P.M. Tutore o curatore Annotazione atto di nascita Eventuale revoca ( cessazione causa incapacità) Maggiorenni ( o minori nell’ultimo anno di minore età) sentenza inabilitazione interdizione Sì atti di ord. amm. che l’incapace può compiere da solo Sì atti di straord. amm. che l’incapace può compiere da solo