Indicazioni sulle annotazioni del comportamento degli alunni da parte dei docenti
Premessa: i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica,
nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunità scolastica (art.4, c.1 del D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249)
Di fronte a comportamenti non adeguati e scorretti, il docente, come strumenti per correggere e
guidare l’alunno ad un miglioramento del suo comportamento, utilizzerà i seguenti interventi in
ordine progressivo di deterrenza, in funzione della gravità dell’infrazione compiuta:
1. richiamo verbale personale e spiegazione della negatività del fatto (per lievi infrazioni);
2. annotazione sul libretto (o diario) dell’alunno con tempestiva controfirma da parte dei
genitori (se il comportamento lievemente irregolare si ripete);
3. annotazione circostanziata sul registro di classe, con annotazione sul libretto (o diario)
e vidimazione presso l’ufficio di Presidenza (le note sul registro per essere valide
devono essere controfirmate dal Dirigente, o in sua assenza dal docente vicario) (tale
misura è adottata per comportamenti che siano di turbativa all’attività didattica in modo
grave o comportamenti, di per sé non particolarmente gravi, ma compiuti ripetutamente
nonostante i richiami e le misure di cui ai punti 1. e 2.);
4. convocazione in Presidenza dell’alunno non appena il numero di note sul registro
raggiunge due con ammonizione del D.S. e convocazione dei genitori a cura del
coordinatore della classe;
5. se da parte dell’alunno non si dimostrano segni di miglioramento, una volta esperite le
misure fino al punto 4, al successivo fatto di rilievo, il D.S. convocherà un consiglio di
classe straordinario, con la presenza dell’alunno e dei suoi genitori, per irrogare
eventualmente la sanzione della sospensione dalle lezioni fino al massimo di 15 giorni
o l’affidamento all’alunno a lavori socialmente utili all’interno della scuola1.
Per la scuola secondaria di primo grado il voto collegiale di condotta di ogni bimestre, di fine
quadrimestre e di fine anno terrà conto del comportamento globale dell’alunno secondo le
indicazioni già riportate nel P.O.F. dell’istituto, oltre a considerare l’eventuale adozione per l’alunno
delle misure di cui ai punti precedenti; in particolare, se si verificano azioni che implicano le misure
di cui al punto
1.
2.
3.
4.
5.
il voto di condotta non potrà essere superiore a 9;
il voto di condotta non potrà essere superiore a 8;
il voto di condotta non potrà essere superiore a 7;
il voto di condotta non potrà essere superiore a 6;
il voto di condotta non potrà essere superiore a 6 (se i fatti contestati avvengono nel primo
quadrimestre il voto di condotta del primo quadrimestre sarà minore o uguale a 5).
Il voto di condotta minore o uguale a 7 esclude l’alunno dalla partecipazione ad iniziative extracurricolari e dalle uscite didattiche nel corso del quadrimestre in cui si sono registrati gli eventi ed
esclude dai viaggi di istruzione per l’intero anno scolastico di riferimento, a meno che il
comportamento migliori portando il voto di condotta ad essere maggiore di 7.
Si ricorda che il voto del comportamento nello scrutinio finale minore o uguale a 5 determina la
non ammissione alla classe successiva (art.2, c.3 del D. Lgs. 1/09/2008, n. 137).
1
Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni sono adottati dal Consiglio d’Istituto
(art.4, c.6 del D.P.R. 249 del 24/06/1998)
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