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Agevolazioni Finanziarie
Formazione continua
di Tania Salucci
Consulente - Esperta
di finanziamenti per lo
sviluppo delle imprese
Avviso 2/2013 di FBA:
12 milioni alla formazione
dell’apprendistato
Sono oggetto di finanziamento i piani formativi dei lavoratori e delle lavoratrici
assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.Lgs.
n. 167/2011 «Testo Unico sull’Apprendistato». L’obiettivo del presente Avviso e della
conseguente procedura è duplice: rendere trasparente e oggettivo l’apprendimento
degli apprendisti del comparto creditizio-finanziario e assicurativo e, allo stesso
tempo, non dare alle imprese vincoli superiori alla normativa nelle scelte formative e
occupazionali.
l Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito
FBA), reso operativo con il D.M. n. 91/V/2008,
del 16 aprile 2008, del Ministero del Lavoro, ha
emanato l’Avviso 2/2013, destinato al finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori
e delle lavoratrici assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal
D. Lgs. n. 167/2011 «Testo Unico sull’Apprendistato», nel rispetto dell’Accordo sottoscritto tra
le organizzazioni sindacali (di seguito OO.SS.) e
rispettivamente l’ABI, il 24 aprile 2012 e l’ANIA,
il 14 giugno 2012.
In questo modo, si afferma il ruolo della contrattazione collettiva nell’individuazione delle modalità per la realizzazione della formazione tecnicoprofessionale dell’apprendista, innovazione introdotta dal D. Lgs. n. 167/2011, che seppure
svolta sotto la responsabilità dell’impresa, vede
il coinvolgimento di soggetti esterni, quali, ad
esempio, i Fondi Interprofessionali.
Nel quadro della riforma del mercato del lavoro,
del rinnovamento della formazione e della valorizzazione dell’alternanza, l’apprendistato assume un ruolo strategico per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, tanto da valorizzarlo
come «modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro», citando l’articolo 1, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Disposizioni
I
in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita».
Nelle intenzioni di tutte le parti che hanno contribuito alla sua scrittura, il Testo Unico sull’Apprendistato rappresenta, in primo luogo,
una risposta alle criticità che incontrano sempre di più i giovani nell’inserimento nel mercato del lavoro.
La denominazione di Testo Unico deriva dall’ambizione di riscrivere ex novo la disciplina dell’apprendistato, abrogando in maniera esplicita tutte quelle norme che si erano sedimentate nel
tempo, la cui stratificazione rendeva di ardua lettura e soprattutto di dubbia applicazione tale
strumento.
Delle tre tipologie di contratto introdotte dalla
precedente normativa, ovvero il D. Lgs. n.
276/2003 (che aveva introdotto tre tipologie di
contratti di apprendistato: apprendistato per la
qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato
di alta formazione e ricerca), il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere rappresenta la forma di apprendistato
più diffusa, che mantiene un’ampia linea di continuità con il passato, pur se in un nuovo quadro di
ripartizione della competenza fra Stato e Regione, che cerca di superare le criticità manifestate
in passato.
Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 7/2013 - Avviso 2/2013 di FBA: 12 milioni alla formazione dell’apprendistato
In base al Testo Unico, la formazione per l’apprendistato professionalizzato si distingue in:
A. formazione trasversale e di base, disciplinata
dalle Regioni e che, nei limiti delle risorse disponibili, può essere finanziata dalle Regioni;
B. formazione di tipo professionalizzante o di
mestiere, ovvero formazione erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, disciplinata dai singoli contratti collettivi nazionali e a carico delle
imprese.
L’innovazione più significativa per l’apprendistato professionalizzante riguarda l’affidamento alla contrattazione collettiva del protagonismo nella definizione delle modalità di realizzazione della formazione, affidamento che arriva in esito ad
una stagione che aveva visto una difficile «convivenza» fra formazione esterna, generalmente rimessa alla gestione delle Regioni, e formazione
formale interna, per lo più regolata dalle parti
sociali.
“
Utilizzando questi principi, le aziende potranno
organizzare la formazione dei propri apprendisti nella
forma a loro più consona, mentre il Fondo curerà la
valutazione dell’apprendimento alla fine di ogni anno di
apprendistato. Questa modalità consentirà, inoltre, la
finanziabilità del processo formativo proporzionalmente
alle ore, tralasciando le indicazioni normative degli
Accordi sull’apprendistato.
”
Nel nuovo dispositivo, alle Regioni è riservata
l’offerta di interventi formativi per lo sviluppo di
competenze di base e trasversali, per un impegno massimo di 120 ore nell’arco del triennio, che
è la nuova durata massima di riferimento per i
contratti professionalizzanti, salvo quelli relativi
alle professioni artigiane.
La formazione di tipo professionalizzante è, invece, a carico delle imprese che devono, quindi,
farsi carico del relativo finanziamento.
In tale contesto, quindi, l’Avviso 2/2013 di FBA
rappresenta una interessante opportunità per
agevolare l’accesso alle risorse destinate ai percorsi formativi degli apprendisti e contemporaneamente realizzare il più ampio coinvolgimento,
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non solo nella gestione degli interventi di formazione, ma anche nella definizione delle modalità
di valutazione degli stessi.
Da notare, infatti, come l’Avviso sia costruito oltre che sugli accordi tra le parti sociali, anche
su un attento lavoro di definizione di profili professionali e formativi da mettere in relazione
con l’European Qualification Framework, spostando il fulcro dell’attenzione dai contenuti
corsuali tout court all’intero processo di apprendimento e alla sua valutazione complessiva
(il quadro europeo delle qualifiche noto con
questo nome, promosso dalla Raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio UE del
29 gennaio 2008, è un sistema che permette di
confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei Paesi europei. Per «qualifica» si intende
una certificazione formale rilasciata da un’autorità competente a conclusione di un percorso di
formazione come attestazione dell’acquisizione
delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale. A partire
dal 14 febbraio 2008, per ogni qualifica rilasciata in Europa, può essere identificato il corrispondente livello di EQF e questo permette di
confrontare qualifiche acquisite in diversi Paesi. L’EQF adotta un sistema basato sui risultati
di apprendimento ottenuti alla fine del percorso
di formazione. I risultati di apprendimento sono
definiti in termini di conoscenze, capacità e
competenze. Il risultato complessivo è un indice, compreso tra 1 e 8, detto QEQ, che si propone di identificare in modo veloce ed univoco il livello di approfondimento raggiunto in un certo
ambito).
Utilizzando questi principi, le aziende potranno
organizzare la formazione dei propri apprendisti
nella forma a loro più consona, mentre il Fondo
curerà la valutazione dell’apprendimento alla fine di ogni anno di apprendistato. Questa modalità consentirà, inoltre, la finanziabilità del processo formativo proporzionalmente alle ore, tralasciando le indicazioni normative degli Accordi
sull’apprendistato.
I destinatari dell’attività formativa
I destinatari delle attività formative dell’Avviso
2/2012 di FBA sono:
a) le lavoratrici e i lavoratori assunti con con-
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Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 7/2013 - Avviso 2/2013 di FBA: 12 milioni alla formazione dell’apprendistato
tratto di apprendistato professionalizzante,
disciplinato dal D. Lgs. n. 167/2011, a seguito
dell’Accordo sottoscritto dall’ABI e le OO.SS.
il 24 aprile 2012 e dell’Accordo sottoscritto
dall’ANIA e le OO.SS. il 14 giugno 2012 (l’Allegato 1 dell’Avviso 2/2013 chiarisce che oltre
che per i neo apprendisti, possono essere presentate richieste anche per apprendisti già in
forza alle imprese);
b) i dipendenti delle imprese beneficiarie, ai quali
è assegnato il ruolo di tutor degli apprendisti.
L’Avviso prevede esplicitamente che la formazione dei tutor potrà essere finanziata solo se affiancata a percorsi formativi finanziati dedicati
agli apprendisti.
Soggetti presentatori, beneficiari
e attuatori
Per la presentazione al Fondo FBA della domanda di finanziamento del Piano formativo a valere
sull’Avviso 2/2013 occorre che l’adesione al Fondo sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2012
(nel caso di imprese costituite dopo tale data, a
seguito di operazioni societarie, le stesse dovranno dimostrare la continuità d’adesione al Fondo,
così come disposto dalla Circolare INPS n. 54 del
8 aprile 2009) e che permanga la regolare iscrizione negli Albi della Banca d’Italia, dell’IVASS
o della Consob.
“
Per la presentazione al Fondo FBA della domanda di
finanziamento del Piano formativo a valere sull’Avviso
2/2013 occorre che l’adesione al Fondo sia stata
effettuata entro il 31 dicembre 2012 e che permanga la
regolare iscrizione negli Albi della Banca d’Italia,
dell’IVASS o della Consob.
”
Possono presentare la domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
a) la singola impresa per i propri dipendenti;
b) l’impresa capogruppo per i propri dipendenti
e anche per quelli delle imprese costituenti il
gruppo;
c) l’impresa facente parte di un gruppo, se
espressamente delegata da una o più imprese
del gruppo o dalla capogruppo. In questo ca-
so, la domanda può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle imprese indicate
in delega.
I soggetti presentatori elencati alle lettere b) e c)
possono presentare la domanda di finanziamento del piano formativo anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.
Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento possono avvalersi di strutture interne alle imprese o al
gruppo d’imprese. Possono inoltre avvalersi di
strutture esterne e in questo caso tali soggetti
vengono definiti soggetti attuatori, purché possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle
Regioni italiane;
– soggetti in possesso della certificazione di
qualità in base alla norma UNI EN ISO
9001:2008, settore EA 37;
– società di consulenza e formazione con almeno
5 anni di presenza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milione di euro nell’ultimo bilancio approvato;
– società di consulenza e formazione con almeno
5 referenze di imprese del credito ed assicurative diverse da quelle coinvolte nel Piano.
L’Avviso prevede specificatamente che per le attività non formative (ad esempio: coordinamento
didattico, gestione amministrativa, ecc.) i soggetti presentatori possono avvalersi di società
che non rientrano nei requisiti di cui al paragrafo precedente.
I percorsi formativi finanziabili
L’Allegato 1 dell’Avviso 2/2013 «Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei
settori Assicurativo e Creditizio-Finanziario»
(di seguito l’Allegato) contiene la declinazione
dei Profili di apprendistato, così come definiti
negli Accordi, richiamati in precedenza, sottoscritti tra organizzazioni sindacali e rispettivamente ABI e ANIA, secondo le indicazioni della
Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio UE sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (2008/C 111/01, 23 aprile 2008), riprese nella Legge n. 92/2012 e dal D. Lgs. n.
167/2011.
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Come già detto in premessa, l’obiettivo del presente Avviso e della conseguente procedura è
duplice: rendere trasparente e oggettivo l’apprendimento degli apprendisti del comparto
creditizio-finanziario e assicurativo e, allo stesso
tempo, non dare alle imprese vincoli superiori
alla normativa nelle scelte formative e occupazionali.
“
L’Avviso prevede un parametro di finanziamento per la
formazione degli apprendisti e dei tutor pari a € 20,00/h
per partecipante. L’importo massimo richiedibile per la
formazione di ciascun tutor è pari a 750 euro, mentre
l’importo massimo previsto per l’attività di affiancamento
svolta da ciascun tutor è di 1.000 euro annui. Per
ciascuna impresa beneficiaria, il Fondo finanzierà un tutor
per un minimo di 5 apprendisti. La dotazione complessiva
dell’Avviso 2/2013 è di 12.000.000 di euro.
”
Per poter procedere secondo le modalità sopra
indicate, era necessario definire i ruoli operativi con cui inquadrare gli apprendisti al termine
del loro percorso formativo, sviluppati secondo
le indicazioni dell’Unione Europea, ossia definiti in termini di «conoscenze, capacità e competenze».
Il Fondo ha svolto questa attività di definizione
dei ruoli sia per il comparto assicurativo sia per
quello creditizio-finanziario, portandoli all’approvazione dei rispettivi Comitati di comparto.
I ruoli di riferimento aziendali per i percorsi di
apprendistato sono declinati secondo le principali attività/responsabilità, che divengono i learning outcomes per la valutazione annuale e le
conoscenze e capacità distintive del ruolo, ognuna con il proprio livello atteso di acquisizione alla fine del percorso.
Per il settore assicurativo sono stati identificati
otto ruoli, che, essendo ruoli organizzativi, rappresentano l’eventuale titolo d’inserimento nella
struttura aziendale.
Per il settore creditizio-finanziario sono stati
previsti cinque profili d’inserimento senza alcuna indicazione sull’eventuale collocazione organizzativa al termine dell’apprendistato.
Poiché, invece, il relativo Accordo fra ABI e or-
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ganizzazioni sindacali contempla la fungibilità
tra i profili, per poter effettuare la valutazione
secondo i parametri europei, il Fondo FBA ha
dovuto individuare e articolare i ruoli di possibile inserimento lavorativo post apprendistato.
Per il dettaglio dei singoli ruoli si rimanda alla
lettura della Tabella n. 1.
Il Fondo, nel rispetto dell’art. 6 del Testo Unico
dell’Apprendistato, valuterà l’apprendimento di
ciascun apprendista al termine di ogni anno di
apprendistato, utilizzando i parametri dell’European Qualifications Framework e comunicando all’impresa le competenze acquisite per
l’inserimento nel Libretto Formativo (i contratti collettivi nazionali di categoria definiscono gli
standard professionali di riferimento per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato e
per la successiva registrazione delle competenze
apprese, da parte del datore di lavoro, all’interno del Libretto Formativo. Le Regioni hanno
adottato una loro regolamentazione interna per
l’utilizzo del Libretto Formativo e la messa in
trasparenza delle competenze apprese dall’apprendista. Ad esempio, in Toscana, il processo di
messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze e la successiva registrazione delle competenze acquisite nel Libretto Formativo potrà avvenire a partire dagli ultimi sei
mesi del periodo formativo del contratto di apprendistato. In Lombardia, il 14 marzo u.s., è
stato siglato un protocollo d’intesa tra Provincia
di Milano e parti sociali per la sperimentazione
di certificazioni di competenza in apprendistato
professionalizzante ai sensi del Testo Unico e
della normativa previgente per il rilascio di attestati di competenza.). Tale valutazione non
avrà valore cogente per l’eventuale prosecuzione o non prosecuzione del contratto di apprendistato, in quanto volta a verificare esclusivamente l’apprendimento e non il profilo professionale
dell’individuo. L’avviso prevede, però, l’obbligatorietà della sessione annuale di valutazione, pena la revoca o la revisione del finanziamento
concesso.
Importo finanziabile e risorse
finanziarie disponibili
L’Avviso 2/2013 prevede un parametro di finanziamento per la formazione degli apprendisti e
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dei tutor pari a € 20,00/h per partecipante. Pur
tuttavia, l’importo massimo richiedibile per la
formazione di ciascun tutor è pari a 750,00 euro,
mentre l’importo massimo richiedibile per l’attività di affiancamento svolta da ciascun tutor è di
1.000,00 euro annui.
Per ciascuna impresa beneficiaria, il Fondo finanzierà un tutor per un minimo di cinque apprendisti.
La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso
2/2013 è di 12.000.000,00 euro.
In caso di esaurimento della somma disponibile
prima della scadenza finale dell’Avviso, sarà resa nota la data di chiusura anticipata del periodo di validità, tramite pubblicazione nel sito del
Fondo.
Modalità di presentazione
e procedura di valutazione
Le domande di finanziamento a valere sull’Avviso 2/2013 devono essere presentate esclusivamente on-line, accedendo alla sezione «Presenta
un Piano» del sito www.fondofba.it.
Non è stato posto limite al numero di domande di
finanziamento presentabili.
“
Le domande devono essere presentate
esclusivamente on-line, accedendo alla sezione
«Presenta un Piano» del sito www.fondofba.it.
Non è stato posto limite al numero di domande
di finanziamento presentabili.
”
Da sottolineare che, per la presentazione delle
domande di finanziamento ha valore l’Accordo
Nazionale sottoscritto il 16 ottobre 2012 da ABI,
ANIA e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo di costituzione del Fondo.
Come previsto da tale Accordo, le imprese hanno obbligo di presentare un’informativa preventiva e a consuntivo alle rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda, appartenenti alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo di
costituzione del Fondo, contenente i dettagli
quantitativi degli apprendisti coinvolti, comprese le scadenze contrattuali, con riferimento ai
profili formativi individuati e la loro dislocazione
territoriale.
In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, tale informativa dovrà essere inviata alle organizzazioni sindacali a livello territoriale.
In entrambi i casi, è fatto obbligo al soggetto
presentatore di scansionare e caricare le suddette informative nel sistema informatico del Fondo, pena la non finanziabilità delle attività formative.
Sarà, inoltre, cura delle imprese fornire alle organizzazioni sindacali le credenziali di accesso al
sistema informatico del Fondo per visionare l’andamento delle attività formative.
In assenza di una scadenza temporale dell’Avviso, l’attività di ammissibilità delle domande di finanziamento sarà effettuata periodicamente.
Ai soggetti presentatori delle domande di finanziamento non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.
Non è prevista, invece, un’attività di valutazione
quantitativa e qualitativa delle domande di finanziamento.
Il Fondo comunicherà l’esito delle verifiche di
ammissibilità al soggetto presentatore e fornirà,
qualora la domanda sia ammessa a finanziamento, il testo della Convenzione che dovrà essere
sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto presentatore o da un suo delegato.
Il soggetto presentatore dovrà far pervenire la
Convenzione sottoscritta, pena la revoca del finanziamento.
In caso di non ammissibilità della domanda di finanziamento, è ammesso il ricorso, da inviare entro il decimo giorno dall’invio della comunicazione di non ammissibilità, al Consiglio di Amministrazione di FBA.
Tale organo esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e
delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.
L’erogazione dei finanziamenti sarà successiva
all’approvazione della rendicontazione finale del
piano formativo. Le imprese potranno inviare il
rendiconto al Fondo al termine delle attività oppure annualmente, successivamente all’effettuazione della valutazione di apprendimento degli
apprendisti.
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Tavola 1 - Settore assicurativo
Profili per l’apprendistato
Ruoli d’inserimento (a fini valutativi)
Addetto a supporto dell’area commerciale e marketing
Assuntore
Liquidatore, corrispondente sinistri
Addetto ad attività amministrative e/o contabili
Addetto alle funzioni di staff, declinato per risorse umane, organizzazione,
legale e ufficio studi/attuariale
Addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazione
Addetto ai servizi generali
Addetto alla produzione
Tavola 2 - Settore creditizio-finanziario
Profili per l’apprendistato
Ruoli d’inserimento (a fini valutativi)
Addetto attività commerciali
1. Operatore di sportello
2. Addetto back office
3. Gestore portafoglio retail
4. Addetto call center
Addetto attività di supporto alla gestione d’impresa
1. Addetto risorse umane
2. Addetto legale
3. Addetto bilancio, pianificazione e controllo
4. Addetto marketing strategico
5. Addetto auditing
Addetto attività di supporto aree specialistiche di business
1. Addetto finanza
2. Addetto credito
3. Addetto fidi
Addetto attività amministrative
1. Addetto amministrazione
Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazioni
1. Analista funzionale IT
2. Sistemista IT
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