18 Agevolazioni Finanziarie Formazione continua di Tania Salucci Consulente - Esperta di finanziamenti per lo sviluppo delle imprese Avviso 2/2013 di FBA: 12 milioni alla formazione dell’apprendistato Sono oggetto di finanziamento i piani formativi dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.Lgs. n. 167/2011 «Testo Unico sull’Apprendistato». L’obiettivo del presente Avviso e della conseguente procedura è duplice: rendere trasparente e oggettivo l’apprendimento degli apprendisti del comparto creditizio-finanziario e assicurativo e, allo stesso tempo, non dare alle imprese vincoli superiori alla normativa nelle scelte formative e occupazionali. l Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con il D.M. n. 91/V/2008, del 16 aprile 2008, del Ministero del Lavoro, ha emanato l’Avviso 2/2013, destinato al finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D. Lgs. n. 167/2011 «Testo Unico sull’Apprendistato», nel rispetto dell’Accordo sottoscritto tra le organizzazioni sindacali (di seguito OO.SS.) e rispettivamente l’ABI, il 24 aprile 2012 e l’ANIA, il 14 giugno 2012. In questo modo, si afferma il ruolo della contrattazione collettiva nell’individuazione delle modalità per la realizzazione della formazione tecnicoprofessionale dell’apprendista, innovazione introdotta dal D. Lgs. n. 167/2011, che seppure svolta sotto la responsabilità dell’impresa, vede il coinvolgimento di soggetti esterni, quali, ad esempio, i Fondi Interprofessionali. Nel quadro della riforma del mercato del lavoro, del rinnovamento della formazione e della valorizzazione dell’alternanza, l’apprendistato assume un ruolo strategico per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, tanto da valorizzarlo come «modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro», citando l’articolo 1, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Disposizioni I in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita». Nelle intenzioni di tutte le parti che hanno contribuito alla sua scrittura, il Testo Unico sull’Apprendistato rappresenta, in primo luogo, una risposta alle criticità che incontrano sempre di più i giovani nell’inserimento nel mercato del lavoro. La denominazione di Testo Unico deriva dall’ambizione di riscrivere ex novo la disciplina dell’apprendistato, abrogando in maniera esplicita tutte quelle norme che si erano sedimentate nel tempo, la cui stratificazione rendeva di ardua lettura e soprattutto di dubbia applicazione tale strumento. Delle tre tipologie di contratto introdotte dalla precedente normativa, ovvero il D. Lgs. n. 276/2003 (che aveva introdotto tre tipologie di contratti di apprendistato: apprendistato per la qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca), il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rappresenta la forma di apprendistato più diffusa, che mantiene un’ampia linea di continuità con il passato, pur se in un nuovo quadro di ripartizione della competenza fra Stato e Regione, che cerca di superare le criticità manifestate in passato. Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 7/2013 - Avviso 2/2013 di FBA: 12 milioni alla formazione dell’apprendistato In base al Testo Unico, la formazione per l’apprendistato professionalizzato si distingue in: A. formazione trasversale e di base, disciplinata dalle Regioni e che, nei limiti delle risorse disponibili, può essere finanziata dalle Regioni; B. formazione di tipo professionalizzante o di mestiere, ovvero formazione erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, disciplinata dai singoli contratti collettivi nazionali e a carico delle imprese. L’innovazione più significativa per l’apprendistato professionalizzante riguarda l’affidamento alla contrattazione collettiva del protagonismo nella definizione delle modalità di realizzazione della formazione, affidamento che arriva in esito ad una stagione che aveva visto una difficile «convivenza» fra formazione esterna, generalmente rimessa alla gestione delle Regioni, e formazione formale interna, per lo più regolata dalle parti sociali. “ Utilizzando questi principi, le aziende potranno organizzare la formazione dei propri apprendisti nella forma a loro più consona, mentre il Fondo curerà la valutazione dell’apprendimento alla fine di ogni anno di apprendistato. Questa modalità consentirà, inoltre, la finanziabilità del processo formativo proporzionalmente alle ore, tralasciando le indicazioni normative degli Accordi sull’apprendistato. ” Nel nuovo dispositivo, alle Regioni è riservata l’offerta di interventi formativi per lo sviluppo di competenze di base e trasversali, per un impegno massimo di 120 ore nell’arco del triennio, che è la nuova durata massima di riferimento per i contratti professionalizzanti, salvo quelli relativi alle professioni artigiane. La formazione di tipo professionalizzante è, invece, a carico delle imprese che devono, quindi, farsi carico del relativo finanziamento. In tale contesto, quindi, l’Avviso 2/2013 di FBA rappresenta una interessante opportunità per agevolare l’accesso alle risorse destinate ai percorsi formativi degli apprendisti e contemporaneamente realizzare il più ampio coinvolgimento, 19 non solo nella gestione degli interventi di formazione, ma anche nella definizione delle modalità di valutazione degli stessi. Da notare, infatti, come l’Avviso sia costruito oltre che sugli accordi tra le parti sociali, anche su un attento lavoro di definizione di profili professionali e formativi da mettere in relazione con l’European Qualification Framework, spostando il fulcro dell’attenzione dai contenuti corsuali tout court all’intero processo di apprendimento e alla sua valutazione complessiva (il quadro europeo delle qualifiche noto con questo nome, promosso dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 29 gennaio 2008, è un sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei Paesi europei. Per «qualifica» si intende una certificazione formale rilasciata da un’autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione dell’acquisizione delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale. A partire dal 14 febbraio 2008, per ogni qualifica rilasciata in Europa, può essere identificato il corrispondente livello di EQF e questo permette di confrontare qualifiche acquisite in diversi Paesi. L’EQF adotta un sistema basato sui risultati di apprendimento ottenuti alla fine del percorso di formazione. I risultati di apprendimento sono definiti in termini di conoscenze, capacità e competenze. Il risultato complessivo è un indice, compreso tra 1 e 8, detto QEQ, che si propone di identificare in modo veloce ed univoco il livello di approfondimento raggiunto in un certo ambito). Utilizzando questi principi, le aziende potranno organizzare la formazione dei propri apprendisti nella forma a loro più consona, mentre il Fondo curerà la valutazione dell’apprendimento alla fine di ogni anno di apprendistato. Questa modalità consentirà, inoltre, la finanziabilità del processo formativo proporzionalmente alle ore, tralasciando le indicazioni normative degli Accordi sull’apprendistato. I destinatari dell’attività formativa I destinatari delle attività formative dell’Avviso 2/2012 di FBA sono: a) le lavoratrici e i lavoratori assunti con con- 20 Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 7/2013 - Avviso 2/2013 di FBA: 12 milioni alla formazione dell’apprendistato tratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D. Lgs. n. 167/2011, a seguito dell’Accordo sottoscritto dall’ABI e le OO.SS. il 24 aprile 2012 e dell’Accordo sottoscritto dall’ANIA e le OO.SS. il 14 giugno 2012 (l’Allegato 1 dell’Avviso 2/2013 chiarisce che oltre che per i neo apprendisti, possono essere presentate richieste anche per apprendisti già in forza alle imprese); b) i dipendenti delle imprese beneficiarie, ai quali è assegnato il ruolo di tutor degli apprendisti. L’Avviso prevede esplicitamente che la formazione dei tutor potrà essere finanziata solo se affiancata a percorsi formativi finanziati dedicati agli apprendisti. Soggetti presentatori, beneficiari e attuatori Per la presentazione al Fondo FBA della domanda di finanziamento del Piano formativo a valere sull’Avviso 2/2013 occorre che l’adesione al Fondo sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2012 (nel caso di imprese costituite dopo tale data, a seguito di operazioni societarie, le stesse dovranno dimostrare la continuità d’adesione al Fondo, così come disposto dalla Circolare INPS n. 54 del 8 aprile 2009) e che permanga la regolare iscrizione negli Albi della Banca d’Italia, dell’IVASS o della Consob. “ Per la presentazione al Fondo FBA della domanda di finanziamento del Piano formativo a valere sull’Avviso 2/2013 occorre che l’adesione al Fondo sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2012 e che permanga la regolare iscrizione negli Albi della Banca d’Italia, dell’IVASS o della Consob. ” Possono presentare la domanda di finanziamento i seguenti soggetti: a) la singola impresa per i propri dipendenti; b) l’impresa capogruppo per i propri dipendenti e anche per quelli delle imprese costituenti il gruppo; c) l’impresa facente parte di un gruppo, se espressamente delegata da una o più imprese del gruppo o dalla capogruppo. In questo ca- so, la domanda può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle imprese indicate in delega. I soggetti presentatori elencati alle lettere b) e c) possono presentare la domanda di finanziamento del piano formativo anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione. Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento possono avvalersi di strutture interne alle imprese o al gruppo d’imprese. Possono inoltre avvalersi di strutture esterne e in questo caso tali soggetti vengono definiti soggetti attuatori, purché possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: – soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle Regioni italiane; – soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37; – società di consulenza e formazione con almeno 5 anni di presenza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milione di euro nell’ultimo bilancio approvato; – società di consulenza e formazione con almeno 5 referenze di imprese del credito ed assicurative diverse da quelle coinvolte nel Piano. L’Avviso prevede specificatamente che per le attività non formative (ad esempio: coordinamento didattico, gestione amministrativa, ecc.) i soggetti presentatori possono avvalersi di società che non rientrano nei requisiti di cui al paragrafo precedente. I percorsi formativi finanziabili L’Allegato 1 dell’Avviso 2/2013 «Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori Assicurativo e Creditizio-Finanziario» (di seguito l’Allegato) contiene la declinazione dei Profili di apprendistato, così come definiti negli Accordi, richiamati in precedenza, sottoscritti tra organizzazioni sindacali e rispettivamente ABI e ANIA, secondo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio UE sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01, 23 aprile 2008), riprese nella Legge n. 92/2012 e dal D. Lgs. n. 167/2011. Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 7/2013 - Avviso 2/2013 di FBA: 12 milioni alla formazione dell’apprendistato Come già detto in premessa, l’obiettivo del presente Avviso e della conseguente procedura è duplice: rendere trasparente e oggettivo l’apprendimento degli apprendisti del comparto creditizio-finanziario e assicurativo e, allo stesso tempo, non dare alle imprese vincoli superiori alla normativa nelle scelte formative e occupazionali. “ L’Avviso prevede un parametro di finanziamento per la formazione degli apprendisti e dei tutor pari a € 20,00/h per partecipante. L’importo massimo richiedibile per la formazione di ciascun tutor è pari a 750 euro, mentre l’importo massimo previsto per l’attività di affiancamento svolta da ciascun tutor è di 1.000 euro annui. Per ciascuna impresa beneficiaria, il Fondo finanzierà un tutor per un minimo di 5 apprendisti. La dotazione complessiva dell’Avviso 2/2013 è di 12.000.000 di euro. ” Per poter procedere secondo le modalità sopra indicate, era necessario definire i ruoli operativi con cui inquadrare gli apprendisti al termine del loro percorso formativo, sviluppati secondo le indicazioni dell’Unione Europea, ossia definiti in termini di «conoscenze, capacità e competenze». Il Fondo ha svolto questa attività di definizione dei ruoli sia per il comparto assicurativo sia per quello creditizio-finanziario, portandoli all’approvazione dei rispettivi Comitati di comparto. I ruoli di riferimento aziendali per i percorsi di apprendistato sono declinati secondo le principali attività/responsabilità, che divengono i learning outcomes per la valutazione annuale e le conoscenze e capacità distintive del ruolo, ognuna con il proprio livello atteso di acquisizione alla fine del percorso. Per il settore assicurativo sono stati identificati otto ruoli, che, essendo ruoli organizzativi, rappresentano l’eventuale titolo d’inserimento nella struttura aziendale. Per il settore creditizio-finanziario sono stati previsti cinque profili d’inserimento senza alcuna indicazione sull’eventuale collocazione organizzativa al termine dell’apprendistato. Poiché, invece, il relativo Accordo fra ABI e or- 21 ganizzazioni sindacali contempla la fungibilità tra i profili, per poter effettuare la valutazione secondo i parametri europei, il Fondo FBA ha dovuto individuare e articolare i ruoli di possibile inserimento lavorativo post apprendistato. Per il dettaglio dei singoli ruoli si rimanda alla lettura della Tabella n. 1. Il Fondo, nel rispetto dell’art. 6 del Testo Unico dell’Apprendistato, valuterà l’apprendimento di ciascun apprendista al termine di ogni anno di apprendistato, utilizzando i parametri dell’European Qualifications Framework e comunicando all’impresa le competenze acquisite per l’inserimento nel Libretto Formativo (i contratti collettivi nazionali di categoria definiscono gli standard professionali di riferimento per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato e per la successiva registrazione delle competenze apprese, da parte del datore di lavoro, all’interno del Libretto Formativo. Le Regioni hanno adottato una loro regolamentazione interna per l’utilizzo del Libretto Formativo e la messa in trasparenza delle competenze apprese dall’apprendista. Ad esempio, in Toscana, il processo di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze e la successiva registrazione delle competenze acquisite nel Libretto Formativo potrà avvenire a partire dagli ultimi sei mesi del periodo formativo del contratto di apprendistato. In Lombardia, il 14 marzo u.s., è stato siglato un protocollo d’intesa tra Provincia di Milano e parti sociali per la sperimentazione di certificazioni di competenza in apprendistato professionalizzante ai sensi del Testo Unico e della normativa previgente per il rilascio di attestati di competenza.). Tale valutazione non avrà valore cogente per l’eventuale prosecuzione o non prosecuzione del contratto di apprendistato, in quanto volta a verificare esclusivamente l’apprendimento e non il profilo professionale dell’individuo. L’avviso prevede, però, l’obbligatorietà della sessione annuale di valutazione, pena la revoca o la revisione del finanziamento concesso. Importo finanziabile e risorse finanziarie disponibili L’Avviso 2/2013 prevede un parametro di finanziamento per la formazione degli apprendisti e 22 Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 7/2013 - Avviso 2/2013 di FBA: 12 milioni alla formazione dell’apprendistato dei tutor pari a € 20,00/h per partecipante. Pur tuttavia, l’importo massimo richiedibile per la formazione di ciascun tutor è pari a 750,00 euro, mentre l’importo massimo richiedibile per l’attività di affiancamento svolta da ciascun tutor è di 1.000,00 euro annui. Per ciascuna impresa beneficiaria, il Fondo finanzierà un tutor per un minimo di cinque apprendisti. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso 2/2013 è di 12.000.000,00 euro. In caso di esaurimento della somma disponibile prima della scadenza finale dell’Avviso, sarà resa nota la data di chiusura anticipata del periodo di validità, tramite pubblicazione nel sito del Fondo. Modalità di presentazione e procedura di valutazione Le domande di finanziamento a valere sull’Avviso 2/2013 devono essere presentate esclusivamente on-line, accedendo alla sezione «Presenta un Piano» del sito www.fondofba.it. Non è stato posto limite al numero di domande di finanziamento presentabili. “ Le domande devono essere presentate esclusivamente on-line, accedendo alla sezione «Presenta un Piano» del sito www.fondofba.it. Non è stato posto limite al numero di domande di finanziamento presentabili. ” Da sottolineare che, per la presentazione delle domande di finanziamento ha valore l’Accordo Nazionale sottoscritto il 16 ottobre 2012 da ABI, ANIA e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo di costituzione del Fondo. Come previsto da tale Accordo, le imprese hanno obbligo di presentare un’informativa preventiva e a consuntivo alle rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda, appartenenti alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo di costituzione del Fondo, contenente i dettagli quantitativi degli apprendisti coinvolti, comprese le scadenze contrattuali, con riferimento ai profili formativi individuati e la loro dislocazione territoriale. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, tale informativa dovrà essere inviata alle organizzazioni sindacali a livello territoriale. In entrambi i casi, è fatto obbligo al soggetto presentatore di scansionare e caricare le suddette informative nel sistema informatico del Fondo, pena la non finanziabilità delle attività formative. Sarà, inoltre, cura delle imprese fornire alle organizzazioni sindacali le credenziali di accesso al sistema informatico del Fondo per visionare l’andamento delle attività formative. In assenza di una scadenza temporale dell’Avviso, l’attività di ammissibilità delle domande di finanziamento sarà effettuata periodicamente. Ai soggetti presentatori delle domande di finanziamento non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione. Non è prevista, invece, un’attività di valutazione quantitativa e qualitativa delle domande di finanziamento. Il Fondo comunicherà l’esito delle verifiche di ammissibilità al soggetto presentatore e fornirà, qualora la domanda sia ammessa a finanziamento, il testo della Convenzione che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto presentatore o da un suo delegato. Il soggetto presentatore dovrà far pervenire la Convenzione sottoscritta, pena la revoca del finanziamento. In caso di non ammissibilità della domanda di finanziamento, è ammesso il ricorso, da inviare entro il decimo giorno dall’invio della comunicazione di non ammissibilità, al Consiglio di Amministrazione di FBA. Tale organo esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio. L’erogazione dei finanziamenti sarà successiva all’approvazione della rendicontazione finale del piano formativo. Le imprese potranno inviare il rendiconto al Fondo al termine delle attività oppure annualmente, successivamente all’effettuazione della valutazione di apprendimento degli apprendisti. Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 7/2013 - Avviso 2/2013 di FBA: 12 milioni alla formazione dell’apprendistato Tavola 1 - Settore assicurativo Profili per l’apprendistato Ruoli d’inserimento (a fini valutativi) Addetto a supporto dell’area commerciale e marketing Assuntore Liquidatore, corrispondente sinistri Addetto ad attività amministrative e/o contabili Addetto alle funzioni di staff, declinato per risorse umane, organizzazione, legale e ufficio studi/attuariale Addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazione Addetto ai servizi generali Addetto alla produzione Tavola 2 - Settore creditizio-finanziario Profili per l’apprendistato Ruoli d’inserimento (a fini valutativi) Addetto attività commerciali 1. Operatore di sportello 2. Addetto back office 3. Gestore portafoglio retail 4. Addetto call center Addetto attività di supporto alla gestione d’impresa 1. Addetto risorse umane 2. Addetto legale 3. Addetto bilancio, pianificazione e controllo 4. Addetto marketing strategico 5. Addetto auditing Addetto attività di supporto aree specialistiche di business 1. Addetto finanza 2. Addetto credito 3. Addetto fidi Addetto attività amministrative 1. Addetto amministrazione Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazioni 1. Analista funzionale IT 2. Sistemista IT 23