sussidi didattici e a comportamenti che non arrechino danno al patrimonio della scuola. Eventuali danni saranno addebitati ai responsabili. Qualora all'interno di una classe non vengano individuati l'alunno o gli alunni direttamente responsabili del danno, il Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di classe, valuta l'opportunità di suddividere il risarcimento tra tutti gli studenti della classe. Art. 9 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico, fattore di qualità nella vita della scuola. In particolare sono tenuti a mantenere pulite le aule, a non danneggiare le pareti appendendo materiali fuori dagli spazi predisposti, a rispettare gli spazi esterni della scuola, gettando rifiuti o mozziconi di sigaretta negli appositi contenitori. TITOLO 3 - ASSENZE Art. 10 Le assenze degli studenti devono essere motivate chiaramente. Le assenze, di durata non superiore ai 5 giorni consecutivi, sono giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno del rientro, previa presentazione del libretto personale, compilato in ogni sua parte e firmato da uno dei genitori, o da altro soggetto legittimato a farne le veci, o dallo studente stesso se maggiorenne. Le assenze pari o superiori a cinque giorni consecutivi sono giustificate dal Docente della prima ora del giorno del rientro. La documentazione medica esibita all’insegnante va presentata alla Segreteria dell’Istituto lo stesso giorno del rientro. Per le “assenze programmate” dalla famiglia e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico. Art. 11 Le astensioni collettive non sono assimilabili alle assenze giustificate. In caso di astensioni collettive, gli esercenti la patria potestà dovranno presentare sul libretto scolastico, una dichiarazione nella quale comunicano di essere a conoscenza della partecipazione dei propri figli all'astensione. Gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di aver partecipato all'astensione collettiva. Queste dichiarazioni dovranno essere scritte nello spazio previsto per le comunicazioni scuola-famiglia e dovranno essere annotate sul registro di classe dai docenti, distinguendole dalle giustificazioni, nella stessa giornata, per assenze dovute ad altri motivi. Art. 12 Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione, è ammesso con riserva e invitato a regolarizzare la sua posizione entro i due giorni successivi. Al terzo giorno, se sprovvisto di giustificazione potrà essere ammesso alle lezioni solo su espressa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo Collaboratore delegato. Art. 13 II controllo delle assenze viene effettuato periodicamente dal Coordinatore del Consiglio di classe. Nel caso di alunni segnalati per l'elevato numero di assenze, il Dirigente scolastico, o per sua delega il Coordinatore del Consiglio di classe, provvederà a convocare le famiglie per verificare l'effettiva gravità delle motivazioni addotte. TITOLO 4 - ENTRATE Art. 14 All'inizio di ogni anno scolastico, viene comunicato alle famiglie l'orario delle lezioni. L'accesso ai locali scolastici è consentito agli studenti dalle ore 7.45, in caso di maltempo dalle ore 7.40. Art. 15 I ritardi superiori a 10 minuti comporteranno l'ammissione alla seconda ora e dovranno essere giustificati entro il giorno successivo. Le entrate in ritardo a scuola sono comunque consentite nel corso delle prime due ore di lezione. La motivazione deve essere sottoscritta da un genitore se lo studente è minorenne, o dallo stesso studente se maggiorenne. L'entrata in ritardo va segnata nel registro di classe. TITOLO 5 - USCITE Art. 16 L'autorizzazione all'uscita spetta al docente dell'ora di lezione nella quale questa si verifica. Dell'autorizzazione all'uscita sarà fatta annotazione sul Registro di classe. Art. 17 Non sono ammesse uscite prima della terza ora di lezione. Art. 18 L'uscita degli studenti minorenni è subordinata alla presenza di un genitore o di un familiare maggiorenne, delegato per iscritto; tale presenza viene accertata da un collaboratore scolastico e comunicata al docente interessato. Non è accettata la comunicazione telefonica del genitore stesso. Art. 19 Ogni studente può ottenere al massimo 5 permessi per il 1° quadrimestre e 7 per il 2° quadrimestre di ritardo o di uscita anticipata, salvo eccezioni da documentare. La concessione di ulteriori permessi è di competenza del Dirigente scolastico. Art. 20 ll controllo dei ritardi e delle uscite anticipate viene effettuato periodicamente dal Coordinatore del Consiglio di classe, che ove riscontri situazione di irregolarità, le comunica al Dirigente scolastico. Art. 21 In caso di indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione sarà tempestivamente informata la famiglia con la quale si concorderà il da farsi. Art 22 Gli studenti, che per motivi di trasporto chiedono l'autorizzazione di uscita anticipata o di entrata posticipata per l'intero anno scolastico, presenteranno la relativa richiesta in Segreteria entro le prime 2 settimane di lezione. I permessi permanenti saranno autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico e inseriti nel Registro di classe. LIBRETTO PERSONALE Art. 23 II libretto personale, documento scolastico ufficiale, deve essere accuratamente custodito, portato sempre a scuola e controllato assiduamente dai genitori. Le firme delle giustificazioni devono essere quelle depositate all'atto del ritiro del libretto e riportate sullo stesso. Copia del libretto è rilasciata solo dopo il versamento su c/c della quota prevista annualmente e dopo la compilazione, controfirmata dal genitore, del modulo rilasciato dalla Segreteria dell’Istituto. TITOLO 6 - INFORTUNI Art. 24 La C.M. 14/9/1991 n. 279 e segg. dispongono l'obbligo a tutte le istituzioni scolastiche di stipulare apposito contratto assicurativo contro gli infortuni e le responsabilità civili verso terzi per tutti gli alunni. L'assicurazione contro gli infortuni prevede, quali condizioni generali, la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi durante qualsiasi attività scolastica antimeridiana e pomeridiana deliberata dagli OO.CC. competenti. Le condizioni prevedono altresì la copertura assicurativa in itinere nel tragitto casa-scuola e viceversa. In caso di infortunio occorso durante le attività didattiche, l'insegnante presenta al Dirìgente scolastico apposita denuncia, contenente la relazione descrittiva dell'accaduto. Successivamente l'ufficio di segreteria trasmette alla Compagnia Assicurativa copia della documentazione relativa all'infortunio. Le famiglie degli alunni infortunati contatteranno direttamente la Compagnia Assicurativa per eventuali richieste di rimborso spese od altro. Attraverso specifici accordi contrattuali possono essere assicurati alle stesse condizioni previste per gli alunni anche i docenti e il personale ATA. Art. 25 La scuola ha elaborato un piano di evacuazione da applicare in caso di pericolo, illustrato agli studenti dal coordinatore del Consiglio di classe all'inizio dell'anno scolastico. Art. 26 E' proibito agli estranei l'accesso alle aule per comunicare con gli alunni. TITOLO 7 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI Art. 27 La disciplina nella scuola è affidata al senso di responsabilità ed all'autocontrollo degli studenti ed alla responsabilità del Dirigente scolastico, del personale docente e non docente, dei genitori: in ogni caso i rapporti fra le diverse componenti saranno improntati al rispetto reciproco. La puntualità, essenziale per lo svolgimento proficuo dell'attività pedagogico-didattica, deve essere rispettata rigorosamente da tutte le componenti della scuola. Durante le lezioni e ogni altro tipo di attività didattica, per giustificati motivi, può uscire dalla classe uno studente alla volta. Gli studenti non possono essere allontanati dall'aula dai docenti. Eventuali comportamenti scorretti dovranno essere registrati sui registri di classe e comunicati al Dirigente scolastico. La responsabilità della vigilanza nei corridoi o nei locali di servizio spetta in via ordinaria al personale A.T.A. che ha, pertanto, l'obbligo di far rispettare le norme di comportamento previste. Durante il cambio dell'ora e all'intervallo il comportamento deve essere educato e tale da non rendere più gravoso il lavoro del personale. L'Istituto non é responsabile di quanto lasciato incustodito nell'ambito della scuola. Nei locali scolastici, compresi i locali di servizio, è fatto divieto di fumare. Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento socialmente e moralmente responsabile dentro la scuola. L'abbigliamento deve essere adeguato all'istituzione scolastica. E' vietato portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica e che possano rappresentare un pericolo per gli altri. E' altresì vietato tenere accesi telefoni cellulari e strumenti di registrazione durante le ore di lezione, e, durante le prove scritte, è fatto obbligo consegnarli al Docente. Qualora gli studenti non rispettino tale divieto il Docente deve notificare l’inadempienza nel Registro di classe. TITOLO 8 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI Art. 28 Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea di istituto e di classe. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di istituto possono costituire un comitato studentesco, che ha la facoltà di esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto. Art.29 Per evidenti ragioni organizzative, è necessario che la richiesta di assemblea, con la data di convocazione e l'ordine del giorno, sia presentata al Dirigente scolastico, con un anticipo di cinque giorni e, per l’Assemblea di classe, è necessaria la previa presa di conoscenza dei Docenti coinvolti nell’effettuazione oraria della stessa. Art. 30 E' possibile lo svolgimento di una Assemblea di istituto e di una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'Assemblea di classe non può essere tenuta sempre nel medesimo giorno della settimana durante l'anno scolastico e nelle medesime discipline, sempre che non sia già avvenuta una necessaria rotazione. Alle assemblee di istituto, svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; la partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto designano di volta in volta un moderatore. Art. 31 Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico, i docenti che lo desiderano oltre ai Docenti in servizio e responsabili della sorveglianza durante l’Assemblea d’istituto. Il moderatore dell'assemblea, il Dirigente scolastico o un suo delegato hanno la facoltà di scioglierla, nel caso in cui lo svolgimento non risulti regolare. TITOLO 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 32 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e alla formazione della coscienza civile. Art. 33 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Art. 34 Nell'istituto è insediato l'Organo di garanzia, composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dal collaboratore-vicario, da un docente designato dal Collegio dei docenti, da uno studente designato dal Comitato studentesco e da un genitore designato dai genitori presenti nel Consiglio d’istituto. L'organo ha durata annuale. Art. 35 Sono considerate mancanze da sanzionare: Assenteismo abituale; Disturbo ripetuto delle lezioni e delle attività didattiche; Comportamenti in contrasto con quanto stabilito nell'art. 27; Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola e degli alunni; Comportamenti pericolosi, specie nei laboratori, nelle aule speciali, nelle palestre e durante le uscite didattiche; Violenza fisica e/o verbale e/o psicologica; Danneggiamenti intenzionali di strutture e di materiali; Furti; Detenzione di oggetti pericolosi o illeciti; Atti di bullismo. Art. 36 Le punizioni disciplinari previste, da irrogare in relazione alla gravità e alla recidività della infrazione, sono: 1. ammonizione verbale; 2. ammonizione individuale scritta, annotata sul Registro di classe e sul libretto personale dell'alunno; 3. ammonizione individuale scritta, annotata sul Registro e sul Libretto personale dal Dirigente scolastico; 4. sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, stabilita dal Consiglio di classe; 5. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termini dell’anno scolastico, stabilito dal Collegio dei Docenti, ai sensi del comma 9 dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Art. 37 Tutte le sanzioni disciplinari hanno rilevanza per la valutazione del comportamento che, a sua volta, concorre alla valutazione generale del profitto. Art. 38 E' facoltà degli organi irroganti deliberare sanzioni ispirate al principio della riparazione del danno, applicandole anche sotto forma di attività da svolgere in favore della comunità scolastica. Art. 39 Contro le sanzioni disciplinari decise dal Consiglio di classe, gli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, possono ricorrere all'Organo di garanzia interno alla scuola, tramite richiesta scritta. Qualora l'Organo di garanzia lo ritenesse necessario od opportuno, potrà essere , disposta l' audizione del Docente del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione e dello studente al quale è stata comminata, assistito - se minorenne - da uno dei genitori. Art. 40 E' facoltà di ogni studente inoltrare reclami, di cui si assume la responsabilità. Non saranno accolti reclami anonimi. I reclami possono essere in forma scritta o verbale e saranno raccolti dal Dirigente scolastico. TITOLO 10 - SPAZI E STRUTTURE - COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE ALBO Art. 41 I regolamenti di utilizzo dei laboratori di fisica, di scienze e chimica , di informatica e dell'aula multimediale, in appendice al testo, fanno parte integrale del presente regolamento. Art. 42 Le modalità di comunicazione con le famiglie vengono stabilite all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio dei docenti. Il calendario e le modalità di ricevimento dei genitori da parte dei docenti sono comunicati per circolare. Art. 43 Ogni studente, a titolo personale o di un gruppo, ha diritto ad esporre nello spazio a ciò destinato, previo visto del Dirigente scolastico, avvisi, comunicazioni, manifesti, documenti e simili. Non sono ammesse affissioni fuori degli spazi stabiliti o affissioni anonime. Sono vietate affissioni di propaganda partitica o di natura commerciale e in contrasto con le leggi. Le affissioni nelle aule sono autorizzate dal docente Coordinatore di classe, nel rispetto degli arredi e delle norme precedenti. TITOLO 11 - ORGANI COLLEGIALI Art. 44 La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli Organi Collegiali sono stabilite dalla normativa vigente La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta per iscritto con un congruo anticipo, (almeno cinque giorni, tre in caso di comprovata urgenza). La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. Le sedute del Consiglio di istituto sono aperte al Pubblico. Nel caso siano posti in discussione problemi riguardanti singole persone, le funzioni devono svolgersi senza il pubblico presente.