CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA'
ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI
nei locali
del mese di
alle ore
, il giorno
.....delPalazzo Municipale tra I'Amministrazione comunale di Campobello di Licata, legalmente
domiciliato per la carica presso
rappreÉentata dal sig. .............
L'anno
... .
..
duemilaquattordici
... ... ... ... ... ...
.e
il
sig.
consedein...............
presidente dell'Ente
iscritto
all'albo regionale ex art.26, legge regionale n.22186 giusto prowedimento del competente assessorato regionale enti
locali decreto n..................... del ........................ per svolgere I'aftività assisîenziale in favore di disabili
psichici nella tipologia Comunita alloggio con una capacità dcettiva di n. ... ...... posti letto.
PREMESSO
- che I'Amministrazione comunale di ........................, in attuazione della L.R. n.22186 di riordino
dell'Assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende pervenire all'integrale
sviluppo defla persona mediante I'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti
strutturali ed organizzativi;
- che nsi confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è
ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, I' A.C. intende assicurare una dignitosa
condizione di viîa all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la
risocializzazione e il reins€rimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche di opportunità politico - sociale inducono I'A.C. ad attuare il servizio
residenziale in favore dei disabili psichici in altemativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti
del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle
prestazioni dchieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire
ad sconomie di bilancio ed ad una migliore qualità di servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione dell'af. ló, 4"
corima, letr. c) della L.R. n. 22186, nella L.R. n. 142190 capo VIII e nella L.R. n. 43191, art. I comma I lett. e), atteso il
valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tm I'A.C. e l'Ente prescelto;
.......si propone di concorrere all'anuazione del
- che il predetto Ente..................
prograrnma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel
- amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in
conformità agli standards regionali, nonchè personale specificamente qualificato così come appresso indicato;
rispetto della propria autonomia giuridico
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.
1
Oggetto ed utenza
avvale delle prestazioni erogate dall'Ente
L'Amministrazione comunale si
gestione della comunità alloggio per disabili psichici, sita in
. . . . . . . . . . . . . .,per la
.
.........., via.......................inviati
dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione
scritta del Dipa imento di salute mentale competente per territorio dell'Azienda U.S.L.
ll numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in regime di
Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente in aggiunta ai posti convenzionali devono
n.
unità.
essere compatibili con la
capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.
ln nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza
concordato.
L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od altoggio di coppie o congiunti
al numero
Art.2
Modalità di ammissione
L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere enfo
dall'Amministrazione comunale. anche attraverso le circoscrizioni.
i
limiti indicati dall'art.
I i
soggetti affidati
L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'Amministrazione comunale a seguito di specifica relazione del
Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio Sociale comunale.
L'autorizzazione deve riportare in modo ìnequivocabile gli estremi dell'atto d'impegno della relativa spesa, la durata
presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè rifluente
nell'esercizio successivo.
Art.
3
Modalità di dimissione
Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle
condizioni che ne avevano giustifìcato I'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e preyia
informazione del tutore, ove esista, in tal caso I'Ente non awà nulla a pretendere dall'4.C.
A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma
parte
da
dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'lstituto a chiedere un
rimborso della retta spettante sino al giomo di effettiva presenza.
In caso di dimissione I'Ente ha I'obbligo di dare formale comunicazione della data di eifettiva dimissione al
competente ufficio comunale entro tre giomi, maturando i1 diritto al rimborso della retta sino al giomo della dimissione,
a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.
La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del
soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme
altemative di sosîegno.
Art.
4
Modalità d'interYento
Nel rispetto delle esigenze di libefà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori
condizioni di vita al proprio intemo e per seguire I'obiettivo del reinserimento sociale, I'Ente si impegna a creare
all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degìi
ospiti sia al suo intemo che nel contesto territoriale.
Dovranno quindi essere curati:
- la realizzazione, con l'équipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del comune, del progetto di
riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilita indivjduale e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione
del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità d'inserimento in ruoli sociali, formazione e inserimento in attività lavorative,
anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative con il concorso finanziario dell'A.C. per
borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantonendo i contatti
con i datori di lavoro;
- I'uso corretto ed anivo del tempo libero ;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- I'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e I'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e
del
p
vato sociale).
L'Ente si impegna inoltre, in particolare:
- a mantenere in ef]ìcienza la struttum,
i
servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell' attività
assistenzialel
- a garantire agli ospiti I'uso di camera od unità alloggio (con non piir di tre letti) dotate di servizi igienici.
riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica per uso personale;
-garantire un' alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della îabella dietetica
approvata dall' autorità sanitaria della quale comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
-a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli inforruni e per responsabilità
civile:
- a garantire prestazioni medico-infermieristica per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per
assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio
quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità I'accompagnamento degli ospiti presso le struth.re sanitarie e gli
enti previdenziali;
-a favorire I'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con I'A.C. e il volontarialo, ad iniziative
ricreative all'interno e all'estemo della struttura.
- a predisporre linee programmatiche, umtam€nte al DSM competente per teÍitorio ed al Servizio sociale
e
professionale del comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti
ospiti, sulle loro
condizioni psico-fisiche sui rapporti con
i familiari
e/o con
il tutore, sulla prospettiva di possibíisoluziàni altemative
alla presenza in comunità, nerl'interesse del soggelto e del processo di reinsérimènto sociale;
- a relazionare
annualmente
all'A.c. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accofta, sulle
di gestióne dei servizi resi in applicazione della presente
prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi
convenzione;
- a tenere costantemente aggiomate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere
anagrafico, previdenziale e sanitario: schede di anamnesi medico-psico-sòciale da compilare all'ingresso in
comunità e
da aggiomare periodicamente.
A nessun titolo I'Ente potrà richiedere agli ospiti o
della struttura e per le prestazioni convenute.
Art.
ai loro familiari somme per il mantenimento all,interno
5
Personale
.lavoratorePer I'erogazione delle prestazioni convenzionate I'Ente si impegna
ad utilizzare in rapporto di associato, socio
o dipendente il seguente p€rsonale, garantendone la professionalità:
a) un operatore sociale responsabile nell'arco delle 24 ore, fomito di titolo di assistenîe sociale conforme alla
normativa vigente, owero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale
rilasciato da enti abilitati;
b) due assisrenti aglr inabili o anziani;
c) due infermieri professionali con reperibilità nottuma, oye l'Azienda U.S.L. non provvede direnamcnte a
fornire le relative prestazioni;
d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle ,.abilità quotidiane',;
e) un animatore in convenzione;
f) altro personale: eventuali operatori: eventuali operatori p€r unità e profili in rapporto convenzionale, in
relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).
L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non
sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimentó
all,èquipe
del D.S.M. competente per territorio.
L'Ente si impegna a garantire la presenza con tumazione di almeno una unita nelle ore notturne e del personale
necessario nelle giomate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione
di
quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto
della
presente convenzione.
L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N.
UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento I'Ent" deue, a richiesta deil,
A.C., fornire apposita documentazione.
L'Enîe inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attivita di formazione ed aggiornamento,
particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente p1r territorio.
Data la natura del servizio I'Ente s'impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui
all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 19, né
Jh" qualsiaii sostituzione
"on."gu"
dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.
Art.
6
Prescrizioni
ll personale utilizzato dall'Ente deve essere munito
competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.
di
apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorita
L'Ente ha I'obbligo di istituire e tenere aggiomato il regisfto delle presenze giomaliere deglì ospiti, che
richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.
a
Art,7
Fruizione servizio pubblico
I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione
vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stessi incompatibili.
L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione
degli operatori dell'Ente.
Art,
8
Assenza per ricovero in ospedal€
Ove per esigenze di specifico rattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero,
I'Ente si impegna a dame tempestivamente comunicazione all'A.C. entro tre giomi dal ricovero.
L'Ente dowà mantenere irapporti con I'ammalato durante il ricovero ospedaliero.
Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto leîto all'interno della struttura al suo rientro.
E' facoltà dell'A.C. îrascorsi i trenta giorni del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di
elementi di conoscenza e valutazioni sul caso, disporre I'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità
alloggio.
Art.
9
Continuità del servizio
L'Ente si impegna ad erogare direttamente senza interruzioni l'assistenza
dall'A.C. a nulla rilevando la concessione dell'esercizio finanziario.
ai
soggetti ospiti autorizzaîi
,A.rt. 10
Volontariato
L'Ente nello svolgimento delle attiviîà, può awalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto
dell'attività assistenziale.
L'ente risponde a tufi gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civiÌe verso
terzi, oltre al dmborso delle spese da quelle sostenute, senza I'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di
tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la conesponsione di alcun compenso.
I volontari e gli obieltori di coscienza possono turtavia essere impiegari in via sostirutiva rispetlo ai parametri
d'impegno degli operatori previsti dallo standard convenzionato.
La presenza dei volontari e di obiettori all'intemo della struttura deve quindi essere complementare, gmîuita e
professionalmenîe qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del
cosîo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per iquali I'Ente può chiedere
il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.
Arî.l
l
Partecipazion€ dell'utenza
L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M. incontri con I'ente gestori e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo
scopo di individuare I'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da portare al sewizio prestato.
L' A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle
associazioni cui gli stessi aderiscono.
Art,lZ
Corrispeîtivo del servÍzio
L'A.C. conisponderà all'ente per ciascuno assistito un compenso fisso e una retta giomaliera sulla base di
prospetti contabili corredati da fatture, qualora I'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dci
C.C.L.
L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente,
per ogni posto ad essa riservato, ( per oneri fissi del personale,
a) un compenso fisso mensile di €.
manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. , da liquidare posticipatamente sulla
base di prospetti contabili mensili;
c) compartecipazione mensile dell'utente di €. ;
Il suddetto impofo rimanà invariato per tutta la durata della convenzione.
Art.
13
Rimborsi
Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all' A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie
conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.
lri prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legalc
rappresentante, debbono essere riportati inominativi degli assistiti con I'indicazione delle presenze, delle assenze, delle
rette gìomaliere di competenza e del corrispettiyo maturato.
L'Ente è tenuto a richiesta dell'A.C. a produrre copia delle buste paghe, firmate dai dipendenti,e gli estremi
dei relativi pagamenti,in caso di rapporti di lavoro in convenzione I'Ente è tenuto a produre copie delle làtture egli
estremi dei relatiyi pagamenti.
Ogni sei mesi, a semplice richiesta dell'A.C. I'Ente deve fomire gli UNILAV
Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C., ove dovessero emergere errori o
difformità, questa, entro 15 giomi, trasmettere gli oppoltuni rilievi aìl'Ente, il quale invierà una nuova nota di
contabilità entro ulteriori 15 giorni.
Alla liquidazione si prowederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C.,
sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.
Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della
corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, l'ente è tenuto a presentare il DURC, al fine di verificarne la
regolarità contributiya.
Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del
l8/01/2008, n.40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.
I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo letleÍa raccomandata o presentati direttamente all'
Ufficio Protocollo del Comune.
Art.
14
Integrazione retta
ln relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza I'A.C. d'intesa con I'Azienda U. S.
L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il
personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.
Dena integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad
esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afforenti alle prestazioni
infermieristiche, ex art. 5, lett. c ) della presente convenzione.
Art.
15
Durata della conv€nzione
La presente converzione decorrere dal
al ................. ...........
E' escluso il rinnovo tacito.
L' A.C. può con deliberazione motivata, enÍo i tre mesi precedenti alla sua scadenza, sentito il parere del
D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussisîono ragioni di opportunità e
di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.
Sino al rinnovo o all' affettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, I' Ente è tenuto a garantire il
prosieguo del servizio senza soluzioni di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle
medesime condizionr della presente convenzione.
L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia
possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.
La convenzione cesserà ognì efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al
funzionamento da pafe del competente Assessorato Regionale.
\
\{\
Art.l6
Obblighi dell'Ente
- Verifica
del servizio- Recesso dalla convenzione
L'Ente gestore ha l'obbligo di produre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:
o La certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del decreto
.
.
.
.
.
r
legislativo n. 16312006|.
La certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, dì cui all'af. 39 del
decreto legislativo n. 163/2006;
Decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della
struttura;
Elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti secondo gli standars qualitativi e quantitativi di personale previsti dalla vigente
normativa per la tipologia del servizio e della sîruttura;
Certificazione DURC, in corso di validità;
Copie dei conhatti di lavoro per categoria;
Copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;
L'Ente si impegna
.
.
.
.
a:
Garanîire I'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salut€ nonché le
norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia la personale intemo che agli
ùtenti;
Mantenere la îíservalezza delle informazioni relative alle persone ospite e al rispetto della
normativa sulla privacy con dferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. nr.196/03. L'Ente è
tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il norninativo deì responsabiìe del
îrattamento dei dati personali;
Impiegare personale formato e aggiomato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello
qualitativo e di professionalità;
L'A.C. si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche medianîe accesso ai locali senza
preavviso, I'andamento del selvizio e degli interuenti effettuati dall'Ente
ln dipendenza del rapporto convenzionale.
Con cadsnza trimestrale, I'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio,
evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo
eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.
D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le
problematiche emergenti per predisporre gli eventuali aorrettivi necessari.
Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa
può
iscritto
le
inadempienze
della
controparte
contestare per
Trascorsi 15 giomi dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le
inosservanze, la pafe lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è I'Ente, I'A.C. ha diritto di sospendere la
liquidazione dei compensi patîuiti sino a definizione della controversia.
Art.17
Protocollo di legalità
ll legale rappresentante dell'Ente gestore si impegna a sottoscdvere in uno alla presente converzione, il
protocollo di legalita "Accordo quadro "Carlo Alberto Dalla Chiesa " stipulato il l2 luglio 2005 tra la Regione siciliana,
il Ministro dell'Intemo ed altri Enti, al quale il Comune di Campobello di Licata ha espressamente e formalmcntc
aderito con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 43 del 0210712007, dichiarando il proprio impegno a
denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione all'A.C. ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei conftonti del
rappresentante legale dell'Ente, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di
tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale, o aflidamento di fomiture o servizi a date ditte,
danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura residenziale.
Art.18
Clausola arbitrale
Il giudizio su eventuali controversie in merito all' applicazione della presente convenzione è alfidato a{ un
collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un
presidente scelto dalle pafi tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperto del settore.
Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico-assistenziale il ruolo del Presidente sarà rivestito
da un opeiatore qualihcato del D.S.M.
Art.l9
Validità conyenzione
La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto
deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizr'one.
Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:
- la cefificazione di cui alle leggi regionali în.423/56, 575/65, 936182 e successive modifiche ed integrazioni,
relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministazionel
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipo. comunità alloggio in applicazione
dell' art.26 legge regionale n. 22186;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e ourriculum professionale;
- il D.U.R.C. Documento unico di sulla regolarità contributiva.
Art.20
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
La Cooperativa si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
n. 136 e s.rn.i., di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale"
dedicato",sul quale saranno ve$ate tutle le somme derivante dalla presente convenzione, s'impegna, alÍesì, di avvalersi
della Legge 13 agosto 2010,
unicamente del sopraindicato conto conente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti
delle retribuzioni al personale, da eflettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con I'obbligo di riportare per ogni
transazione il CIG
. nonché Ìe generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conte
correnîe "dedicato", provvedendo altresi, a comunicare ognì modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di inadempimento da parte dell'Ente all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è
inficiata da nullità assoluta..
Il mancato utilizzo del bonihco bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.
Art.2l
Registrazione conv€nzione
Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.
Art.22
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.
Arl.23
Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
SOCIALI
LA DITTA
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L`anno duemilaquattordici , il giorno del mese di