Regolamento Vigilanza 2004
L.I.D.A.
Lega Italiana dei diritti dell’Animale
LIDA - Ambiente
LIDA - Vigilanza
Regolamento Nazionale della Vigilanza L.I.D.A.
- Parte prima Regolamento Nazionale degli Operatori di Vigilanza
Indice degli Articoli
Art. 1 Formazione degli Operatori di Vigilanza
Art. 2 Disposizioni comportamentali
Art. 3 Status di Operatore di Vigilanza
Art. 4 Organizzazione dell’attività di Vigilanza
Art. 5 Piano preventivo dei Servizi
Art. 6 Rapporto di Servizio
Art. 7 Variazioni al piano preventivo dei Servizi
Art. 8 Piano consuntivo dei Servizi
Art. 9 Doveri degli Operatori di Vigilanza
Art. 10 Sanzioni Disciplinari
Art. 11 Censura
Art. 12 Sospensione temporanea dalle funzioni
Art. 13 Revoca dell’Iscrizione
Art. 14 Sospensione Cautelare
Art. 15 Assicurazione Infortuni
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1. Formazione degli OPERATORI di VIGILANZA
•
La L.I.D.A. nell’ambito delle proprie spettanze ed in osservanza delle Leggi Regionali
applicabili, nonché dello “Statuto Sociale”, forma tra i suoi iscritti dei nuclei operativi di vigilanza
per aiutare le A.S.L. ed i Comuni nell’effettuazione dei controlli sulla corretta applicazione della
Legislazione Nazionale e Regionale in materia di protezione animali.
•
I Soci così formati, vengono iscritti in un apposito elenco Regionale, di cui il numero di
iscrizione risulta dalla tessera identificativa, recante la fotografia della relativa persona a cui
appartiene e viene rilasciata in seguito all’avvenuta formazione preliminare.
•
La loro qualifica all’interno della L.I.D.A. è di OPERATORI ZOOFILI VOLONTARI O DI
VIGILANZA e svolgono funzioni di collaboratori ispettivi, e di informatori ed educatori sulla
corretta applicazione delle Leggi a Tutela Animale. Gli stessi sono suddivisi in due livelli 1°
Livello iscritti nel registro regionale come Incaricati di pubblico Servizio, fanno relazioni di
Servizio ed hanno titolo di Persona Incaricata di Pubblico Servizio come prefigurato dall’articolo
358 C.P.
2° Livello operatori semplici, addetti ai controlli sugli affidi dei canili, e verifiche ispettive
•
Possono essere altresì affiancati da guardie Zoofile o forze di Polizia preposte aventi titolo di
vigilanza e/o Guardie Giurate aventi, nell’esercizio delle proprie funzioni la qualifica di pubblico
ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p.
•
Gli Operatori Zoofili Volontari o di Vigilanza sono facilmente riconoscibili perché dotati di
un corpetto con simboli dell’associazione di colore blu con scritte bianche, pantaloni verdi militare,
camicia azzurra e cappello (stupida alpina) od altro vestiario in dotazione con i loghi ed i simboli
della stessa (corpetto bianco con scritte rosse).
2.
Disposizioni Comportamentali
•
Durante il servizio, l’Operatore Zoofilo Volontario o di Vigilanza, di seguito indicato con
l’acronimo O.Z.V., si deve uniformare a principi di correttezza e di serietà, per il decoro proprio e
della Associazione alla quale appartiene.
•
Oltre all’osservanza delle presenti norme, l’O.Z.V. deve possedere una buona sensibilità e una
opportuna formazione necessarie ad occuparsi dei diritti dell’animale e della sua protezione, nonché
la disponibilità al contatto con il pubblico.
•
Esso ha il dovere di seguire tutti i corsi di aggiornamento proposti dalla Associazione e
possedere una precisa conoscenza degli eventuali impegni convenzionali assunti dalla L.I.D.A.
3. Status di OPERATORE ZOOFILO VOLONTARIO
•
L’Operatore Zoofilo Volontario espleta il servizio di competenza nei limiti temporali e
territoriali concordati.
•
E’ iscritto in un apposito elenco regionale, e svolge funzioni di sussidio e collaborazione in
interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze
professionali o qualifiche amministrative e di Polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 10 della
Legge regionale n. 34/1993.
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4. Criteri di organizzazione dell’attività degli OO.ZZ.VV.
•
Gli Operatori agiscono generalmente in gruppi di almeno due persone e nelle zone più vicine
alla Sezione Comunale costituita o di appartenenza. Hanno comunque competenza di intervento
Regionale, qualora nel corso di spostamenti dovessero trovarsi ad affrontare casi di maltrattamento
di animali hanno il dovere di intervenire nei seguenti modi :
a)
allertare immediatamente la locale Sezione Comunale; in caso di mancanza della stessa,
avvertire il Coordinatore Provinciale o il Coordinatore Regionale o il Responsabile Regionale degli
Operatori per la relativa segnalazione
b)
in casi di grave o gravissimo maltrattamento intervenire Subito, in mancanza di testimoni od
operatori chiamare le forze dell’Ordine di competenza il più velocemente possibile.
c)
nei casi di grave sofferenza allertare anche il magistrato competente per territorio e richiedere
sequestro di iniziativa, sentendo comunque sempre prima il responsabile Provinciale o Regionale o
il Responsabile Territoriale per la Vigilanza o il Responsabile Nazionale.
•
Gli Operatori Zoofili Volontari sono organizzati nei Comitati Territoriali di Vigilanza istituiti
dalla DEA, dal Coordinatore Nazionale o dai Responsabili territoriali per la vigilanza, a cui
riportano direttamente (tramite il Responsabile del Comitato di vigilanza di appartenenza).
•
Il Responsabile del Comitato di vigilanza ha compiti di gestione ed organizzazione del
servizio degli OO.ZZ.VV che vi appartengono: a tal fine, oltre che per il raggiungimento delle
uniformità dei comportamenti, per lo scambio delle reciproche esperienze, per la formulazione di
programmi e progetti di carattere promozionale ed educativo, programma una riunione mensile a
cui sono tenuti a partecipare tutti gli Operatori facenti parte del Comitato. Riporta direttamente alla
DEA.
•
Ogni decisione in merito all'organizzazione del servizio di vigilanza nelle aree territoriali
dove dovrà espletarsi, alla formazione dei nuclei e delle coppie, spetta al Responsabile del Comitato
di vigilanza.
•
Il Coordinatore Nazionale può nominare un Responsabile Regionale degli Operatori Zoofili
Volontari, con il compito di coadiuvare i Responsabili dei Comitati di Vigilanza nella gestione e
nell’organizzazione delle attività dei soli OO.ZZ.VV e semplificare il compito di supervisione dei
Responsabili Territoriali della vigilanza.
•
La DEA può decidere in qualsiasi momento di sostituire il Responsabile di un Comitato di
vigilanza che sia venuto meno ai propri doveri, che sia stato oggetto di gravi sanzioni disciplinari o
che venga ritenuto non più idoneo, con altro Operatore Zoofilo Volontario ritenuto più adatto a
svolgere tale incarico.
•
Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non fosse possibile designare il
Responsabile di un Comitato di vigilanza, il compito verrà assunto ad interim dal Responsabile
Regionale degli Operatori, fino a quando verrà individuato un nuovo candidato.
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•
Le Sezioni Comunali, Provinciali e Regionali si coordinano con i Comitati di Vigilanza
presenti sul loro territorio per la segnalazione di casi di maltrattamento o che necessitano di
controlli da parte degli OO.ZZ.VV.
•
Il Responsabile Regionale degli Operatori si coordina con le varie strutture regionali LIDA di
competenza allo scopo di verificare le attività e l’operato degli OO.ZZ.VV. in base alle diverse
realtà territoriali, e per individuare criticità e obiettivi di intervento per la vigilanza nella regione.
•
In relazione della professionalità specifica, dell’interesse culturale, dei programmi e progetti
promossi gli Operatori potranno riunirsi in gruppi di studio e lavoro.
•
Per il raggiungimento delle uniformità dei comportamenti, per lo scambio delle reciproche
esperienze, per la formulazione di programmi e progetti di carattere promozionale ed educativo, il
responsabile di Sezione programma una riunione mensile.
•
Lo smarrimento, il deterioramento o il furto dei documenti di cui sopra, dovranno
essere immediatamente denunciati alle Autorità di P.S. competenti territorialmente e,
successivamente, comunicate al Comando di Corpo, fornendo copia dell’atto di
denuncia.
5. Piano preventivo dei Servizi
•
Ogni operatore redige il programma preventivo di attività, che si impegna ad effettuare nel
corso del mese successivo.
•
Il piano preventivo dei servizi debitamente controfirmato dagli Operatori interessati, viene
consegnato in occasione della riunione mensile , indetta dal responsabile del Comitato di vigilanza
di appartenenza, che provvede a trasmetterlo al Responsabile Regionale degli Operatori, o al
Responsabile Nazionale, il giorno precedente la data in cui è prevista l’effettuazione del primo
servizio.
•
Il Responsabile Regionale degli Operatori o il Responsabile Nazionale, di concerto con il
responsabile del Comitato di vigilanza, ovvero il solo responsabile del Comitato di vigilanza, può
concordare con gli operatori interessati le variazioni al piano reputate opportune.
6. Variazioni al Piano preventivo dei Servizi
•
Il Responsabile del Comitato di vigilanza apporta le variazioni al Piano preventivo dei servizi
che nel corso dell’esecuzione si rendono necessarie.
•
Della variazione viene data informazione preventiva al Responsabile Regionale degli
Operatori o al Responsabile Nazionale o, qualora ciò non fosse possibile per difficoltà oggettive,
anche immediatamente dopo l’esecuzione del servizio variato.
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7. Rapporto di Servizio
•
Gli Operatori Zoofili volontari redigono al termine del servizio una relazione sull’attività
effettuata (Rapporto di Servizio Mod. 1), con la disposizione di consegnarli nel corso della prima
riunione mensile al Responsabile del Comitato di vigilanza.
•
Gli Operatori nel corso dei vari interventi utilizzeranno a seconda del caso il modello
adeguato per il controllo.
•
In caso di particolari situazioni rilevate che richiedano interventi, comunicazioni,
segnalazioni, denunce o contestazioni di sanzioni amministrative, dovranno essere presi contatti,
appena possibile, con il Responsabile del Comitato di vigilanza o, se questo non fosse possibile, con
il Responsabile Regionale degli Operatori. Questi ultimi, nei casi particolarmente gravi di
maltrattamento, contatteranno immediatamente il Responsabile Territoriale della Vigilanza o il
Responsabile Nazionale per decidere le azioni del caso.
8. Piano consuntivo dei Servizi
•
Il Responsabile del Comitato di vigilanza redige il piano consuntivo dei servizi effettuati dagli
operatori nel mese precedente che, unitamente ai rapporti di servizio, vengono inoltrati al
Responsabile Regionale degli Operatori o al Responsabile Nazionale, entro la settimana successiva
a quella cui si riferisce il piano consuntivo.
9. Doveri degli OO.ZZ.VV.
•
Ogni operatore è tenuto prestare indicativamente 8 ore al mese da concordarsi con il
Responsabile del Comitato di vigilanza.
•
Gli operatori devono svolgere i servizi secondo le modalità e i termini concordati ed inoltre
devono:
•
Tenere un comportamento consono alla qualifica rivestita;
•
Compilare rapporti di servizio in modo chiaro è completo, inoltrandoli nei termini previsti al
Responsabile del Comitato di vigilanza;
•
Partecipare con profitto alle attività formative e di aggiornamento di volta in volta
organizzate;
•
Operare con prudenza, diligenza e perizia;
•
Usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione e/o prestito d’uso;
•
Non portare armi in servizio anche se debitamente autorizzate da altri titoli.
•
Gli interventi ed i controlli vanno effettuati e portati a buon fine dagli stessi Operatori onde
consentire il corretto svolgimento di tutte le fasi degli interventi ed avere tutti gli elementi del caso
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•
Ogni operatore che intraprende un servizio ha l’obbligo di portarlo a termine,il servizio deve
essere svolto dal Operatore in tutte le sue fasi : controllo ed eventuale ricontrollo portando lo stesso
a compimento ed in caso di sequestro ove ci sia ricovero degli animali in strutture sarà compito di
chi sequestra di curarne il successivo affidamento presso terzi onde evitare lunghe detenzioni.
10. Sanzioni disciplinari
•
Gli Operatori che trasgrediscono ai doveri propri sono soggetti alle seguenti sanzioni
disciplinari:
•
Censura
•
Sospensione temporanea dalle funzioni
•
Revoca dell’iscrizione
•
Le sanzioni disciplinari, sono proposte dal Responsabile del Comitato di vigilanza o dal
Responsabile Regionale degli Operatori e applicate dal responsabile Nazionale, con provvedimento
motivato e dopo che siano stati contestati preventivamente gli addebiti all’interessato, con la
prefissione di un termine non inferiore a 10 giorni per far pervenire scritti o per richiedere di essere
personalmente sentito a chiarimento dei fatti.
•
L’istruttoria preliminare è curata dal Responsabile del Comitato di vigilanza di appartenenza e
dal Responsabile Regionale degli Operatori.
11. Censura
•
La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni.
12. Sospensioni temporanea dalle funzioni
•
La sospensione temporanea dalla funzione consiste nell’allontanamento dal servizio, con
conseguente ritiro del tesserino di riconoscimento,per un periodo di tempo non inferiore ad un
mese e non superiore a sei mesi.
•
Inoltre è applicata per il ripetersi di comportamenti che già abbiano comportato l’applicazione
della censura o per comportamenti di particolare gravità quali:
•
Grave negligenza di servizio
•
Inosservanza dei doveri di ufficio
•
Abuso di autorità.
13. Revoca dell’iscrizione
•
Nel caso in cui all’operatore sia già stata inflitta la sanzione della sospensione della funzione,
l’ulteriore trasgressione ai propri doveri comporta la cancellazione dell’iscrizione dall’elenco
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regionale degli OO.ZZ.VV. disposta da parte del Responsabile Nazionale, nonché il ritiro definitivo
del tesserino di riconoscimento.
14. Sospensione Cautelare
•
L’operatore sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente
grave, può essere sospeso dal servizio; ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura,
l’Operatore sarà immediatamente sospeso dal servizio.
•
La sospensione cautelare è disposta da Responsabile Nazionale.
15. Assicurazioni infortuni
La copertura assicurativa per i rischi e le responsabilità connesse all’attività di Vigilanza degli
Operatori è limitata agli infortuni verificatisi esclusivamente durante l’esecuzione dei
•
Servizi debitamente concordati.
•
Lo smarrimento, il deterioramento o il furto dei documenti di cui sopra, dovranno essere
immediatamente denunciati alle Autorità di P.S. competenti territorialmente e, successivamente,
comunicate al Comando di Corpo, fornendo copia dell’atto di denuncia.
16. Modelli in uso e numero protocollo
Elenco modelli in uso in allegato al regolamento
1.
modello per ricezione segnalazioni
2.
modello per segnalazione maltrattamenti
3.
modello per programma attività
4.
modello per relazioni di servizio
5.
modello per proposta sanzione amministrativa
6.
modello per Notizia di Reato (art.333 C.P.P.)
7.
modello per Notizia di Reato (art.347 C.P.P.)
8.
modello per scheda identificativa o di ispezione
9.
modello per scheda controllo adozioni
10.
modello per controllo colonie feline
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- Parte seconda Regolamento Nazionale delle Guardie Particolari Giurate Volontarie
Approvato il 23.03.2003
Articolo 1
La LIDA - "Lega Italiana dei Diritti dell’Animale" riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con
D.M. del 26/05/87, opera concretamente per la protezione dell'ambiente naturale e delle sue risorse
con particolare riferimento a quelle del patrimonio zootecnico e di protezione animale.
Articolo 2
In materia ittica, venatoria, faunistico, ambientale, ecologico e zoofila, la LIDA fornisce
collaborazione agli organi dello stato, alle regioni ed agli enti territoriali delegati in materia al fine
di una corretta gestione del territorio. La LIDA interviene a mezzo dei propri associati, in
particolare contribuisce nel settore della vigilanza con propri operatori che, a termine di legge di
pubblica sicurezza, hanno avuto il riconoscimento di guardia particolare giurata volontaria.
L’istituzione di alcune tipologie di guardie giurate volontarie (ecologiche, zoofile, ittico, venatorie
faunisticoambientali) è strettamente correlato, anche, alla presenza di normative regionali che ne
prevedano l’istituzione stessa.
Articolo 3
L'iscritto della LIDA con riconoscimento di guardia giurata volontaria presta la propria opera
volontaria non retribuita secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Eco Ambientale ( DEA ),
organo interno, che è organizzato secondo i criteri del presente regolamento.
La DEA è organo di sostegno all’attività delle guardie giurate volontarie e di coordinamento per la
direzione nazionale LIDA.
Articolo 4
La guardia giurata LIDA nell'esercizio delle proprie funzioni ove svolge il servizio volontario nei
limiti territoriali del proprio decreto prefettizio ha la qualifica e le funzioni attribuitegli dalla legge.
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Le Guardie Giurate Volontarie LIDA, di norma, operano in coppia. L'agente non in servizio può
solo intervenire se presenza di infrazioni o reati gravi per l'incolumità pubblica, in altri casi deve
informare tempestivamente l’autorità più facilmente raggiungibile.
Articolo 5
Per conseguire la nomina a guardia giurata volontaria LIDA sono richiesti i seguenti requisiti ed i
documenti sotto elencati:
REQUISITI :
-
essere cittadino italiano
non aver riportato alcuna condanna penale e civile
avere serietà morale
essere di sana costituzione
essere in possesso di tessera LIDA
essere socio da almeno un anno, oppure, in deroga, nulla osta motivato della DEA.
DOCUMENTI :
-
congedo militare (fotocopia)
dichiarazione dell'interessato attestante la propria disponibilità a prestare servizio non
retribuito in qualità di guardia giurata volontaria per conto dell'associazione LIDA.
accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento
La richiesta di riconoscimento a guardia giurata volontaria deve essere trasmessa al Responsabile
Nazionale DEA, accompagnata dal nulla osta del presidente del circolo di appartenenza o di un
membro del direttivo regionale LIDA.
Articolo 6
La nomina a guardia giurata volontaria comporta per l'interessato obblighi ed adempimenti previsti
dalle leggi generali dello Stato, da quelle Regionali, dai decreti e regolamenti emanati dallo Stato e
da altri Enti territoriali preposti in materia.
La guardia giurata volontaria di prima nomina, prima di assumere tali funzioni, ha l'obbligo di
prestare giuramento davanti al Sindaco del luogo di residenza. Essa, nella piena facoltà
riconosciutagli, è tenuta a collaborare con le altre forze di vigilanza per la corretta applicazione ed
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attuazione delle leggi in materia. La LIDA, valuterà la disponibilità finanziaria e qualora ne ravvisi
la necessità, ha facoltà di rimborsare in tutto od in parte le spese sostenute dalla guardia giurata
volontaria.
Articolo 7
Le Guardie Giurate Volontarie LIDA sono organizzate nei Comitati Territoriali di
Vigilanza istituiti a tale scopo dal DEA, dal Coordinatore Nazionale o dai Responsabili territoriali
per la vigilanza, che ne decidono altresì il Responsabile.
Le Guardie Giurate Volontarie LIDA riportano direttamente alla DEA, sia personalmente che
per il tramite del Responsabile del Comitato di vigilanza di appartenenza.
Il Responsabile del Comitato di vigilanza ha compiti di gestione ed organizzazione del servizio
delle Guardie Giurate che vi appartengono, e a tal fine programma una riunione mensile a cui sono
tenute a partecipare tutte le Guardie facenti parte del Comitato. Riporta direttamente alla DEA.
Ogni decisione in merito all'organizzazione del servizio di vigilanza nelle aree territoriali dove
dovrà espletarsi, alla formazione dei nuclei e delle coppie, spetta al Responsabile del Comitato di
vigilanza.
La DEA può nominare un Responsabile Regionale delle Guardie Giurate Volontarie LIDA,
con il compito di coadiuvare i Responsabili dei Comitati di Vigilanza nella gestione e
nell’organizzazione delle attività delle sole Guardie Giurate e semplificare il compito di
supervisione dei Responsabili Territoriali della vigilanza.
La DEA può decidere in qualsiasi momento di sostituire il Responsabile di un Comitato di vigilanza
che sia venuto meno ai propri doveri, che sia stato oggetto di gravi sanzioni disciplinari o che venga
ritenuto non più idoneo, con altra Guardia Giurata LIDA ritenuta più adatta a svolgere tale incarico.
Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non fosse possibile designare il Responsabile di
un Comitato di vigilanza, il compito verrà assunto ad interim dal Responsabile Territoriale della
Vigilanza o dal Responsabile Regionale delle Guardie Giurate, fino a quando verrà individuato un
nuovo candidato.
Le Sezioni Comunali, Provinciali e Regionali si coordinano con i Comitati di Vigilanza presenti
sul loro territorio per la segnalazione di casi di maltrattamento o che necessitano di controlli od
interventi da parte delle Guardie Giurate Volontarie LIDA.
Il Responsabile Regionale delle Guardie Giurate LIDA o, dove questo non è stato nominato, il
Responsabile Territoriale della vigilanza si coordina con le varie strutture regionali LIDA di
competenza, allo scopo di verificare le attività e l’operato delle Guardie Giurate presenti sul
territorio in base alle diverse realtà territoriali, e per individuare criticità e obiettivi di intervento per
la vigilanza in ogni regione.
Tutti gli organi della LIDA dovranno porre la massima cura nel rispetto della segretezza di
tutto quanto concerne le attività di vigilanza portate avanti dall’Associazione.
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Articolo 8
Le strutture regionali LIDA, in accordo e in collaborazione con il Responsabile Territoriale della
Vigilanza, possono organizzare, ai fini della formazione, qualificazione e dell'aggiornamento
tecnico-legislativo, corsi, seminari e riunioni. A tali iniziative sono tenute a partecipare le guardie
giurate volontarie e gli aspiranti regolarmente iscritti all'associazione o espressamente invitati.
La partecipazione alle iniziative di carattere nazionale e regionale viene stabilita di volta in volta
dagli organi dirigenti nazionali e/o regionali. Gli aspiranti, prima della presentazione della domanda
di nomina all'autorità competente, qualora non abbiano partecipato ad un corso di qualificazione,
dovranno sostenere un colloquio di informazione sulle attività che si impegnano a svolgere.
Il colloquio dovrà essere sostenuto di fronte ad un'apposita commissione composta di norma dal
Coordinatore Regionale LIDA, dal Responsabile Territoriale della Vigilanza o dal Responsabile
Nazionale e da altri due membri esperti in materia, che la presidenza della DEA individuerà di volta
in volta.
Qualora i risultati del colloquio avessero esito positivo, la commissione rilascia attestazione interna
di qualificazione, trasmettendone copia al Responsabile Nazionale DEA.
Articolo 9
La guardia giurata volontaria ha tra i suoi compiti e doveri: educare i cittadini al rispetto
dell'ambiente ed a quanto lo circonda; prevenire infrazioni e reati e reprimere qualsiasi violazione
alle vigenti norme in materia di pesca e di quelle poste alla tutela della flora, della fauna e delle
risorse ambientali, in quanto contemplate ed attribuite alla loro competenza da espresse previsioni
normative. All'uopo, la guardia giurata volontaria collabora con gli altri organi di vigilanza, con gli
enti locali territoriali, con le unità sanitarie locali.
La guardia giurata, altresì, di norma collabora con il corpo forestale dello stato e le altre
associazioni che operano nel settore della protezione civile per quanto riguarda gli interventi di
spegnimento degli incendi boschivi.
La guardia giurata volontaria svolge la propria attività di controllo sulla corretta detenzione degli
animali e sui luoghi di detenzione, sui fiumi e torrenti e riequilibrio e difesa delle specie ittiche,
interviene nella salvaguardia delle acque, nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura, nelle
aree di pesca e gestione piscatoria, zoofila, venatoria ed ecologico ambientale.
Articolo 10
La guardia giurata volontaria a
contenuti dei processi verbali di
attenzione nella compilazione dei
relativi alla persona verbalizzata
dell'accertata infrazione o reato.
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termine di legge è la sola responsabile della scrittura e dei
contestazione e di riferimento. Essa deve avere la massima
verbali, scrivendo chiaramente tutti i dati anagrafici e quelli
e riferire ampiamente sulle cause che sono state alla base
La guardia giurata volontaria è tenuta ad inviare immediatamente copia dei medesimi al
Responsabile del Comitato Territoriale di Vigilanza di appartenenza.
Il Responsabile del Comitato Territoriale di Vigilanza è tenuto a trasmettere con la massima
urgenza gli originali dei verbali medesimi alle autorità amministrative e/o giudiziarie competenti: in
caso di denunce o sequestri, deve darne preventiva comunicazione al Responsabile Territoriale della
vigilanza.
Nel caso in cui durante il servizio si riscontrasse un caso di maltrattamento grave al punto da dover
procedere con il sequestro di iniziativa, la Guardia Giurata deve prima comunicarlo al Responsabile
del Comitato di vigilanza e al Responsabile Territoriale della vigilanza o al Responsabile Nazionale
DEA.
Il Responsabile del Comitato Territoriale di Vigilanza e' altresì tenuto a mantenere agli atti copia
del verbale e a trascrivere il medesimo in apposito registro schedario, ciò anche al fine della verifica
della recidiva.
Le guardie giurate volontarie LIDA sono tenute ad espletare con la massima cura il servizio di
vigilanza nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle direttive loro
impartite, assicurando di norma almeno 12 servizi all'anno. Esse devono adempiere correttamente
alle funzioni di rappresentanza dell'associazione.
Laddove si possono realizzare programmi su obiettivi comuni, dovranno realizzarsi snelli protocolli
d'intesa con altre associazioni interessate ed i rispettivi organismi di vigilanza.
Articolo 11
Qualora nell'espletamento del servizio venga riscontrata inadeguatezza o inurbanità da parte della
guardia giurata volontaria, la DEA, anche su richiesta della struttura regionale di appartenenza, del
Responsabile del Comitato Territoriale di Vigilanza o del Responsabile Regionale della Vigilanza,
propone alle autorità competenti il ritiro del decreto e delle altre eventuali autorizzazioni.
In tal caso la guardia giurata volontaria e' tenuta immediatamente a restituire il materiale in
dotazione di proprietà dell'associazione e a distruggere quelli che in qualche modo potessero
generare confusioni di sorta.
Articolo 12
La guardia giurata volontaria e' responsabile dell'accurata custodia del materiale di proprietà
dell'associazione ad essa assegnato in dotazione: tesserino, distintivo, libretto verbali.
A richiesta del Comitato Provinciale o della DEA, il materiale di proprietà dell'associazione dovrà
essere riconsegnato in perfetta efficienza.
In difetto di riconsegna dei materiali di proprietà dell'associazione, la guardia giurata volontaria e'
chiamata a rispondere di fronte all'autorità giudiziaria. La consegna di materiale di proprietà
dell'associazione alla guardia giurata volontaria avviene a mezzo firma di ricevuta. La ricevuta
"scheda inventario", redatta in duplice copia, dovrà risultare agli atti del Comitato Provinciale
proprietario dello stesso. Copia della medesima dovrà essere consegnata alla guardia giurata
volontaria che ha ricevuto in dotazione il materiale.
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Articolo 13
Le guardie giurate volontarie LIDA saranno dotate di una tessera di riconoscimento su modello
unico nazionale che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta occorra dimostrare la
propria qualifica. Saranno altresì munite di distintivo metallico, su modello unico nazionale recante
il numero di matricola.
La struttura regionale LIDA ed il Responsabile Territoriale della Vigilanza sono tenuti per legge a
richiedere preventiva autorizzazione all’autorità prefettizia competente per territorio del tesserino e
della placca di identificazione.
La dotazione di apparati ricetrasmittenti, anche se di debole potenza, e sottoposta a preventiva
autorizzazione da parte della direzione delle poste e telecomunicazioni.
Il possesso di detti apparati comporta altresì l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza
(questura competente per territorio).
La vigilanza volontaria si svolge senza utilizzare armi , per quanto riguarda OZV, nei casi di
Guardie zoofile od ittico-venatorie.ambientali ove ricorrono gli estremi di difesa personale è
consentito il porto d’armi.
Sono inoltre previsti comunque casi particolari ove per gravissimi motivi di sicurezza personale
verrà concessa l’autorizzazione esclusivamente dal Responsabile nazionale.
Laddove la guardia giurata volontaria, sentita la DEA, lo ritenga utile per il fine del servizio e per la
sua stessa incolumità, essendo già in possesso di porto d'armi per altri titoli, deve provvedere a non
metterla mai in evidenza.
La violazione della predetta norma comporta l’immediata revoca dall’incarico di guardia giurata
volontaria.
Qualora le guardie giurate volontarie LIDA abbiano in dotazione o siano in possesso di apparati
ricetrasmittenti, i medesimi dovranno essere utilizzati con la massima cura e solo nei servizi di
vigilanza e negli interventi espressamente richiesti.
La guardia giurata volontaria in possesso di apparecchi ricetrasmittenti risponde personalmente in
caso di violazione agli obblighi di concessione o comunque per fatti connessi all'uso degli apparati
medesimi.
Articolo 14
Il presente regolamento impegna tutti i livelli associativi territoriali LIDA, chiamandoli alla
massima responsabilità per la sua corretta applicazione.
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Parte terza
REGOLAMENTO ORGANICO
PER L’ATTUAZIONE E LO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOFILA-VENATORIO – ITTICO – AMBIENTALE
DEI COMANDI REGIONALE/PROVINCIALE
ART. 1
Finalità e scopi morali
La LIDA – “Lega Italiana dei Diritti dell’Animale” – riconosciuta del Ministero dell’Ambiente
con D.M. del 26/05/87, per l’esecuzione del servizio di vigilanza, svolto in forma volontaria, in
ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di tutela Animale-ambientale, caccia e
pesca, costituisce il Corpo di Vigilanza Zoofilo-Venatorio -Ittico e Ambientale facente capo alla
Sezione Regionale/Provinciale ,
al quale sono attribuiti i seguenti compiti istituzionali:
a) prevenire e reprimere le infrazioni alle leggi sulla tutela degli animali, dell’ambiente, sulla
pesca, sulla caccia, sui boschi, sulle bellezze naturali, sulle acque pubbliche, sulle opere
idriche, sugli inquinamenti, nonché alle norme del Codice Penale e della Navigazione e di
tutte le Leggi Speciali e Regionali che, in qualsiasi modo, riguardino il Patrimonio della
Fauna, Animale, Naturale della Nazione e che, comunque, attengano a problemi di tutela
degli Animali, dell’ambiente naturale, d’inquinamento, di depurazione, di alterazione
d’equilibrio biologico e di ecologia in genere;
b) vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre
disposizioni emanate dagli Organi competenti relative al punto (a);
c) svolgere opera di soccorso pubblico in caso di infortuni o calamità, nell’ambito delle
disposizioni impartite dal Comando del Corpo;
d) Interventi in protezione Civile su disposizioni del DEA
e) educare ed insegnare ai cittadini il rispetto delle leggi e l’amore per gli Animali, e per il
Patrimonio Naturale;
f) collaborare, se richiesto, con le Autorità competenti al fine di prevenire e reprimere qualsiasi
tipologia di reato in funzione delle qualifiche giuridiche ricoperte;
g) fornire un costante servizio a favore della Comunità sacrificando, se necessario, interessi
personali, contribuendo in tal modo, con la propria opera, al raggiungimento di una serena
convivenza civile e sociale, nel rispetto delle leggi;
h) svolgere servizio di vigilanza onde prevenire e reprimere maltrattamenti agli animali in
genere ed alla selvaggina
i) svolgere ogni attività si rendesse necessaria in ordine alle funzioni ed attribuzioni demandate
dalla Legge in relazione alla propria qualifica di Guardia:
Zoofila-Venatoria-Ittico-Ambientale ed Agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
23
ART. 2
Organico
Il Corpo di vigilanza è alle dirette dipendenze tecnico-amministrative della Direzione Eco
Ambientale (DEA), organo interno, che è organizzato secondo i criteri del presente regolamento.
L’organizzazione e l’attività operativa avviene sotto la direzione del Presidente Nazionale
responsabile del DEA dal Comandante del Corpo Regionale /Provinciale che può, a sua richiesta,
essere coadiuvato da due vice Comandanti e da uno o più Comandanti territoriali.
La nomina e la revoca dei Comandanti del Corpo spetta alla DEA.
L’Organico del Corpo di Vigilanza Zoofilo-Venatorio-Ittico-Ambientale Provinciale
(Regionale) si potrà articolare, in base alle esigenze operative che via via si andranno a esplicitare
in:
a) Comando di Corpo
b) Comandi Territoriali (Nuclei/comitati Operativi Territoriali, Distaccamenti ecc.)
L’organico rappresenta uno schema articolato di decentramento delle competenze della Vigilanza
che potrà essere variato dal Comandante di Corpo secondo le necessità organizzative e territoriali,
per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza.
ART. 3
Documenti – Fregi e Distintivi
Gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento e del distintivo che
devono sempre portare con sé per esibirli ogni volta sia necessario dimostrare la loro qualifica
(unitamente al Decreto Provinciale di nomina a G.G.). La tessera di riconoscimento sarà fornita
dalla DEA su modello e con le indicazioni stabilite dal Comando di Corpo.
Gli appartenenti al Corpo potranno essere muniti di licenza di porto di pistola per esclusiva
difesa personale, a discrezione del Responsabile Vigilanza Nazionale che sentito il Comandante di
Corpo vaglierà a secondo delle esigenze i soggetti atti a tale uso, i soggetti dovranno avere
adeguata preparazione tecnico pratica.
I documenti provinciali di nomina, così come il porto d’armi per difesa personale e la tessera
di riconoscimento, saranno richiesti alle competenti Autorità dalla DEA, a cura del Responsabile
Nazionale su richiesta del Comando di Corpo che ne è il responsabile ed al quale tali documenti
dovranno essere immediatamente riconsegnati in caso di cessazione o sospensione dal servizio,
anche temporanea e, comunque sempre, a sua insindacabile richiesta, anche verbale. La mancata o
tardiva restituzione dei citati documenti al Comando di Corpo potrà dare adito a sanzioni
disciplinari e, laddove ne sussistessero gli estremi, potrà essere perseguita penalmente.
Lo smarrimento, il deterioramento o il furto dei documenti di cui sopra, dovranno essere
immediatamente denunciati alle Autorità di P.S. competenti territorialmente e, successivamente,
comunicate al Comando di Corpo, fornendo copia dell’atto di denuncia.
Il Comando di Corpo consegnerà, all’atto della nomina a G.G., al nuovo Agente, tutto il
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e del servizio.
24
ART. 4
Uniforme
Le uniformi del Corpo, concordate con le competenti Autorità in osservanza delle vigenti
norme, sono a carico dell’Agente.
L’Associazione di appartenenza, d’intesa con il Comando di Corpo, a seconda delle
disponibilità di bilancio, potrà acquistare ed affidare agli agenti, in consegna fiduciaria, le uniformi
che saranno restituite al Comando di appartenenza al termine del rapporto. L’Associazione potrà
altresì partecipare, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio, all’acquisto dell’uniforme con
l’erogazione di un contributo. L’uniforme rimarrà di proprietà dell’Agente qualora tale contributo
risultasse essere inferiore al 50% del costo documentato della stessa; nel caso in cui la
partecipazione alle spese di acquisto da parte dell’Associazione stessa fosse pari o superiore al 50%
del costo, l’uniforme rimarrà di proprietà dell’Associazione medesima e dovrà pertanto essere
restituita al Comando di appartenenza, unitamente a tutto il materiale avuto in consegna fiduciaria,
al termine del rapporto.
Le Guardie sono strettamente responsabili della diligente conservazione della divisa, dei
documenti e di tutto il materiale avuto in consegna fiduciaria e di ogni altro indumento od oggetto
appartenente all’uniforme o, comunque, riconducibile al servizio di vigilanza ed alle altre attività
svolte dal Corpo.
Il Comando di Corpo potrà, per particolari dotazioni, chiedere al personale dipendente
(volontario) il versamento in deposito cauzionale del costo delle stesse; tale deposito cauzionale
sarà restituito all’Agente all’atto della riconsegna, in buone condizioni, del bene dato in dotazione.
E’ severamente vietato apportare modifiche all’uniforme ed indossare indumenti non di
prescrizione.
E’ altresì severamente vietato l’uso dell’uniforme in luoghi occasionali o per l’esercizio di
lavori e/o incombenze non inerenti al servizio di vigilanza ed agli scopi e finalità del Corpo o,
comunque, non consoni al decoro dell’uniforme stessa.
Il tipo di uniforme da indossare sarà stabilita, di volta in volta, dal Comandante del
Distaccamento o dal Comando di Corpo, a seconda della tipologia del servizio e/o dell’intervento
previsto. Gli Agenti, in mancanza di disposizioni, si atterranno alla disciplina sulle uniformi esposta
nell’apposito documento.
Poiché il modo di indossare l’uniforme costituisce elemento di giudizio sul Corpo, essa
dovrà essere indossata solo in servizio e nei luoghi ed occasioni ove la stessa sia oggetto di prestigio
e motivo di rispetto.
Le armi in dotazione dovranno essere portate secondo le modalità previste dalle varie
tipologie di uniforme le cui caratteristiche peculiari sono contenute nell’apposito documento già
citato.
NON E’ MAI AMMESSA L’OSTENTAZIONE DELL’ARMA.
25
ART. 5
Compiti Istituzionali ed Istruzione
Sono attribuiti agli Agenti appartenenti al Corpo, diretti a tutelare gli interessi collettivi ed
alla prevenzione e repressione delle violazioni sia amministrative sia penali in materia Zoofila,
ambientale, alieutica, venatoria, ecologia ecc. i compiti e le finalità elencate nell’art.1 del presente
Regolamento Organico.
L’istruzione è l’insieme di nozioni morali, sociali e tecniche che vengono impartite agli
Agenti affinché essi, in relazione al grado ricoperto, acquistino l’abilità, la conoscenza e la
responsabilità necessarie per fare un uso appropriato dei poteri loro conferiti per lo svolgimento dei
compiti loro affidati.
E’ fatto obbligo, ad ogni superiore, di curare l’istruzione e la preparazione degli Agenti a lui
affidati.
E’ fatto obbligo ad ogni Agente, di partecipare ai corsi di formazione ed approfondimento
stabiliti dal Comando Regionale/Provinciale.
ART. 6
Subordinazione e Qualifica
A norma degli artt. 57 C.P.P. e 357 C.P., nonché in forza di quanto stabilito dalle vigenti leggi, gli
appartenenti al Corpo assumeranno, nell’esercizio delle loro funzioni, la qualifica di Pubblico
Ufficiale e, a seconda del grado ricoperto e/o delle responsabilità loro affidate, quella di Ufficiale o
Agente di Polizia Giudiziaria.
ART. 7
Espletamento del Servizio
Il servizio di vigilanza viene svolto secondo le necessità, in conformità alle norme
regolamentari, sotto la direzione tecnico-organizzativa del Comandante di Corpo e dei Comandanti
Territorialmente competenti, su indirizzi emanati dalla DEA alla quale il Comandante del Corpo
con cadenza trimestrale relazionerà in merito all’attività svolta.
Le guardie devono ritenersi in servizio 24 ore su 24 e devono, per l’effettuazione dei servizi
d’Istituto e per la programmazione periodica degli stessi, comunicare spontaneamente la propria
disponibilità al loro diretto superiore: comunque devono fare il massimo sforzo per essere
disponibili al servizio se direttamente richieste.
I servizi possono essere:
•
•
•
Comandati
D’iniziativa (rari, per eccezionalità e urgenza, specie in caso di maltrattamento animali)
Diurni e notturni.
L’espletamento del servizio sarà svolto, normalmente, in pattuglia. La pattuglia sarà
formata, in diurna, da almeno due agenti mentre, in notturna, da almeno tre guardie.
Sia il servizio diurno individuale, sia quello notturno con meno di tre agenti, sarà
obbligatoriamente autorizzato.
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Eccezionalmente, a seconda delle necessità e peculiarità del servizio, gli agenti potranno
vestire l’abito civile tranne durante l’espletamento notturno: fatti salvi i casi particolari debitamente
autorizzati in via preventiva.
Durante il servizio gli agenti si atterranno, scrupolosamente, alle disposizioni di legge ed
agli ordini dei loro superiori.
Gli stessi presteranno servizio affinché sia prevenuta ogni forma di violazione. Nei casi di
flagranza di reato, o della venuta a conoscenza di una qualsiasi tipologia di reato, si atterranno
strettamente a quanto previsto del Codice di Procedura Penale.
Per le violazioni accertate o in caso di sospetta responsabilità in materie amministrative od
in materie depenalizzate di propria competenza, gli agenti procederanno all’identificazione
personale del prevenuto mediante documento d’identità procedendo, se necessario, alla
compilazione degli atti prescritti dalla Legge attenendosi alle vigenti norme, ed in particolare a
quelle dettate dalla L. 689/81.
Negli interventi di soccorso pubblico gli agenti interverranno nell’immediato se presenti, su
specifica richiesta oppure se viene ritenuto necessario il loro intervento, operando al fine prestare
gli opportuni soccorsi, di prevenire il deteriorarsi od il peggiorare delle situazioni di emergenza
nelle quali si trovassero coinvolti. Nel caso di interventi per incidenti stradali, gli agenti si
prodigheranno affinché siano tempestivamente avvisate le competenti attività di Soccorso e di
Polizia, presidiando i luoghi degli incidenti sino all’arrivo di quest’ultime al fine di garantire la
sicurezza e l’incolumità delle persone coinvolte e dei terzi. Nel caso di incidenti di una certa
gravità, nell’attesa dell’arrivo delle Autorità di Polizia competenti, gli agenti si adopereranno
affinché non venga alterato lo stato dei luoghi e gli eventuali testimoni rimangano reperibili per la
loro successiva identificazione, provvedendo se del caso alla stessa se necessario.
E’ obbligatorio l’intervento degli agenti, seppur soli, nei casi di pubblico soccorso.
Per ogni attività dovrà essere redatto l’apposito atto previsto (relazione di servizio, verbale
di accertamento ecc.) che sarà inoltrato, nel più breve tempo possibile e col miglior mezzo, al
Comando di Corpo per il seguito di competenza.
Nel caso di notizie di reato od atti penalmente rilevanti (ed ogni altro atto amministrativo),
gli stessi dovranno essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria, nei termini prescritti dalla Legge, a
cura dell’Agente accertante dopo che questi abbia provveduto a sottoporre l’atto medesimo al
Responsabile competente presso il Comando di Corpo, al fine di provvedere al protocollo dell’atto
stesso ed alla sua successiva archiviazione presso l’archivio centrale del Corpo.
Nel caso previsto dal comma precedente l’Agente dovrà attenersi alle procedure
esplicitamente dettate in merito dal proprio Comando.
Ad ogni appartenente al Corpo viene richiesto lo svolgimento di almeno due servizi
comandati al mese.
Non sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal comma precedente il Comandante di
Corpo ed i suoi Vice, se ufficialmente formalizzati.
Il personale del Corpo è autorizzato ad utilizzare, per lo svolgimento dei servizi, oltre che
attrezzature e mezzi propri, le attrezzature ed i mezzi forniti (esempio: rice trasmittenti ecc.)
dall’Associazione di appartenenza. Le modalità di utilizzo di quanto sopra saranno disciplinate
dall’Associazione medesima.
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Per l’espletamento della propria attività di vigilanza il personale del Corpo sarà dotato,
dall’Associazione di appartenenza, di tutto il materiale necessario come, per esempio, borsello
portacarte, paletta per segnalazioni stradali, lampeggiante, torcia elettrica, copia delle leggi e
regolamenti, codice civile, codice penale e procedura penale, blocchetti di verbali e materiale di
cancelleria in genere.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente articolo si farà riferimento al
Regolamento interno per l’espletamento dei servizi che dovrà essere predisposto dal Comando di
Corpo e avallato dalla DEA.
ART. 8
Obblighi e Doveri degli agenti
Gli agenti appartenenti al Corpo dovranno:
a) Adempiere ai doveri ed agli obblighi assunti con il Giuramento di fedeltà alle Istituzioni
Repubblicane da loro prestato avanti all’Autorità Giudiziaria.
b) Osservare il Regolamento del Corpo e le disposizioni impartite dai loro Superiori.
c) Avere sempre un comportamento consono alle persone civili e educate ed agire con
riservatezza e senza ostentazione.
d) Vestire l’uniforme con dignità e prestigio dando esempio di onestà, lealtà e rettitudine
contribuendo ad elevare, con il proprio operato, la dignità del Corpo di appartenenza.
e) Aderire, nell’espletamento delle loro funzioni, a tutte le richieste ad essi rivolte dagli
ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria o di P.S..
f) Riferire prontamente ai loro Comandanti e, a seconda di quanto stabilito dal Codice di
Procedura Penale e dalle vigenti normative, all’Autorità preposta, ogni irregolarità, reato o
tentativo di reato di cui venissero a conoscenza e/o ai quali assistessero sia durante
l’espletamento del servizio che al di fuori di esso.
g) Astenersi dal praticare qualsiasi attività, compresa la caccia e la pesca, durante
l’espletamento del servizio di vigilanza.
h) Astenersi, anche fuori dal servizio, dal tenere comportamenti che possano condizionare
l’esercizio delle proprie funzioni e ledere il prestigio del Corpo di appartenenza.
i) Osservare scrupolosamente le norme in materia della tutela del segreto d’ufficio, acquisendo
l’abitudine al mantenimento del riserbo, in ogni circostanza, su argomenti o notizie che, in
qualunque modo, possano pregiudicare lo svolgimento dell’attività di vigilanza del Corpo o
siano, in qualche modo, alla stessa attinenti o riconducibili, attenendosi comunque
strettamente a quanto disposto dalle vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
j) Svolgere il servizio di vigilanza secondo le modalità dettate dal presente Regolamento.
k) Prestare servizio volontariamente per conto del Corpo e dell’Associazione dalla quale
dipendono senza l’esistenza di alcun rapporto di lavoro con gli stessi i quali non si
assumono alcuna responsabilità di nessun genere in conseguenza e per effetto dell’operato
dei propri agenti. L’appartenenza al Corpo di Vigilanza della LIDA è quindi puramente a
titolo onorifico e, di conseguenza, ai sensi delle vigenti Leggi, lo stesso, e l’Associazione di
appartenenza, è esentato da qualsiasi prestazione di carattere previdenziale e/o assistenziale.
l) Essere assicurati per responsabilità civile verso terzi per gli infortuni personali.
L’assicurazione sarà effettuata a cura e carico dell’Associazione di appartenenza.
m) Essere assicurati per la copertura dell’assistenza Legale in caso di procedimento civile e
penale. L’assicurazione sarà effettuata a cura e carico dell’Associazione di appartenenza.
n) Essere in servizio 24 ore su 24.
o) Far pervenire al Comando di Corpo tutti gli atti redatti (verbali, relazioni di servizio, ordini
di servizio ecc.) ed ogni altra documentazione che, comunque, fosse necessaria o che
risultasse essere inerente o riconducibile al Corpo.
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p) Far pervenire al comando di Corpo, i fogli giustificativi per la mancata partecipazione a
servizi comandati, preventivati, o a riunioni periodiche per le quali non si sia dato
preventivo e giustificato preavviso.
ART. 9
Titoli di Polizia
Il Decreto Provinciale di Nomina a Guardia Particolare Giurata, la licenza di porto d’armi e
la tessera di riconoscimento personali potranno avere scadenza unificata da concordarsi con le
Autorità concedenti. Gli stessi, come ogni altro eventuale documento o titolo di polizia, saranno
richiesti dall’Associazione di appartenenza su proposta del Comandante di Corpo.
I documenti con cadenza annuale di rinnovo dovranno essere inoltrati al Comando di Corpo
da parte dell’Agente interessato almeno tre mesi prima della loro scadenza. Gli stessi saranno
trasmessi alle competenti Autorità a cura dell’Agente, dopo la firma dell’Associazione, tramite il
Commissariato di P.S. o la Stazione Carabinieri competenti territorialmente in relazione alla
residenza dell’interessato.
I costi per le pratiche burocratiche per il rilascio o il rinnovo dei titoli di polizia, saranno a
totale carico dell’Associazione richiedente.
ART. 10
Condizioni di ammissibilità e di permanenza nel Corpo
Possono essere ammessi a far parte del Corpo di Vigilanza Venatorio-Ittico-Ambientale, a
norma del presente Regolamento, tutti coloro i quali diano sicuro affidamento di serietà morale e di
capacità di eseguire volontariamente il servizio di vigilanza, secondo quanto stabilito dall’art. 1 del
presente Regolamento, che abbiano presentato regolare domanda d’ammissione, presso il Comando
del Corpo, che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge e dei requisiti appresso
indicati:
1) Essere cittadino/a italiano/a.
2) Aver compiuto i 23 anni di età.
3) Essere di buona e sana costituzione fisica e psichica.
4) Essere esenti da vizi fisici e psichici che possano compromettere la capacità dell’individuo
nello svolgimento del servizio.
5) Aver conseguito la licenza di scuola media inferiore o, per gli Ufficiali, il diploma di scuola
media superiore.
6) Aver adempiuto agli obblighi di leva, se di sesso maschile.
7) Non aver subito condanne penali di alcun genere, o aver ottenuto la riabilitazione.
8) Essere di ottima condotta morale e civile e rispettare le Leggi, i Regolamenti e le Istituzioni
dello Stato.
9) Non aver subito, nei cinque anni precedenti, contravvenzioni in materia di caccia, pesca o
per gravi infrazioni relative alla tutela dell’ambiente e al patrimonio naturale.
10) Aver seguito con profitto, per gli allievi, i corsi teorico-pratici istituiti dall’Associazione, ed
aver superato con esito positivo l’esame di idoneità.
11) Accettare le conseguenze delle azioni compiute durante il servizio.
12) Non essere obiettore di coscienza.
13) Prestare la propria opera in forma puramente volontaria.
14) Essere in possesso della tessera di associazione alla LIDA.
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L’ammissione, ancorché in possesso dei requisiti sopra elencati, è comunque subordinata al
preventivo benestare, in modo insindacabile ed inappellabile, del Comando del Corpo e avallo
della DEA
Possono inoltre essere ammessi direttamente a far parte del Corpo, senza alcun periodo di
prova, coloro i quali abbiano prestato servizio di vigilanza in analoghi Corpi di Vigilanza Volontari
o effettivi, e che abbiano cessato l’attività da non meno di un anno e da non oltre tre anni. Qualora
costoro abbiano, in seno ad altre Organizzazioni di volontariato od effettive (purché con nomina a
Guardia particolare Giurata con competenza in materie analoghe a quelle riportate nel presente
Regolamento) ricoperto gradi gerarchici al momento del congedo, potranno essere integrati nel
Corpo mantenendo l’ultimo grado ricoperto pur senza l’obbligo dell’attribuzione di un relativo
incarico.
Per essere ammessi direttamente in Organico, in forza di quanto enunciato dall’articolo
precedente, gli aspiranti dovranno produrre, fotocopia della tessera di appartenenza al Corpo o
dichiarazione dell’Ente o Associazione di provenienza, o gli attestati regionali/provinciali di
frequenza e superamento di appositi corsi, o fotocopia del Decreto di nomina a GGVV o qualunque
altra documentazione reputata idonea e comprovante il ruolo e le mansioni svolte.
L’aspirante Agente, escluso quanto previsto ai due commi precedenti, sosterrà un periodo
minimo di prova di tre mesi durante i quali sarà assegnato presso un’unità operativa. Trascorso il
periodo di prova, se non avrà ricevuto comunicazione scritta contraria, e subordinatamente al
superamento dell’esame di idoneità, lo stesso si intenderà confermato nell’incarico in pianta stabile
ed entrerà, a tutti gli effetti, a far parte del Corpo.
Il limite massimo di età per la permanenza nel Corpo è fissato in 70 anni. Per particolari
esigenze organizzative e/o su richiesta del diretto interessato, tale limite potrà essere elevato fino a
75 anni ad insindacabile giudizio del Comandante del Corpo.
ART. 11
Sospensioni dall’incarico
La sospensione dall’incarico ricoperto o quello dal servizio svolto potrà essere richiesta, fino
ad un periodo massimo corrispondente ai tre mesi antecedenti la scadenza annuale dei titoli di
polizia (quindi per un periodo massimo di nove mesi), dall’appartenente al Corpo che ne necessiti
per gravi e giustificati motivi.
La richiesta scritta dovrà pervenire al Comando di Corpo competente che, valutate le
motivazioni addotte, deciderà in merito.
La sospensione dal servizio per un periodo massimo di sei mesi potrà, altresì, essere disposta
d’iniziativa dal Comando di Corpo, per gravi ed urgenti motivi di tutela dell’immagine e del nome
del Corpo e/o salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità degli appartenenti allo stesso.
ART. 12
Incidenti e infortuni
In caso di incidenti od infortuni alla propria o all’altrui persona, verificatisi durante lo
svolgimento del servizio, o per causa dello stesso, gli agenti informeranno immediatamente il
30
Comando di appartenenza, evitando di rilasciare a terzi dichiarazioni scritte o verbali sull’accaduto
senza esplicita autorizzazione di quest’ultimo.
Qualora intervenga la Forza Pubblica o l’Autorità Giudiziaria, l’agente si metterà
immediatamente a disposizione della stessa fornendo la massima collaborazione ed ogni utile
elemento relativo all’accaduto.
Non appena possibile l’agente redigerà, sull’accaduto, apposita relazione di servizio da far
pervenire al Comando di Corpo nel più breve tempo possibile.
ART. 13
Provvedimenti disciplinari
La punizione ha valore prettamente morale e non lede la dignità del punito. Essa dovrà
essere motivata e dovrà sempre essere fissata la durata e la specie.
I provvedimenti disciplinari a carico degli Agenti sono di ordine:
•
Ordinario: si applica per lievi infrazioni alle norme statutarie o al Regolamento. Tali
provvedimenti ordinari sono cumulabili sino alla determinazione della radiazione e
conseguente revoca dei titoli di polizia; essi sono così articolati:
a) Prima infrazione: deplorazione scritta;
b) Seconda infrazione: sospensione dal servizio con ritiro dei titoli di polizia per un tempo che
sarà determinato dal Comando di Corpo, e ratificato dalla DEA, comunque non inferiore ai
tre mesi (con esecuzione immediata dal momento della comunicazione scritta all’agente
interessato);
c) Terza infrazione: radiazione ed espulsione dal Corpo di Vigilanza e dall’Associazione, con
revoca definitiva dei titoli di polizia (adottata con provvedimento d’urgenza immediato).
Straordinario: si applica quando l’agente commette infrazioni gravi verso le norme statutarie
o il Regolamento. Il provvedimento comporta la radiazione ed espulsione dal Corpo di
Vigilanza e dall’Associazione, con revoca definitiva dei titoli di polizia (adottato con
provvedimento d’urgenza immediato).
I provvedimenti disciplinari sopra menzionati vengono disposti dal Comando del Corpo,
ratificati dalla DEA ed indi comminati (tranne quelli d’urgenza che possono essere comminati
indifferentemente dal Comando del Corpo o dalla DEA).
ART. 14
Reclami
L’agente che si ritenga leso nei propri diritti può presentare reclamo scritto, con lettera
raccomandata A.R., direttamente al Comando del Corpo e per conoscenza alla DEA.
L’ulteriore disamina del caso specifico, se ritenuta opportuna, verrà messa al vaglio di una
Commissione Disciplinare, nel termine dei 15 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R.,
composta da:
•
•
•
•
Il Responsabile Nazionale o da un suo delegato;
Il Comandante del Corpo;
I Vice Comandanti del Corpo;
Il Comandante del Distaccamento a cui l’Agente ricorrente fa capo.
31
La Commissione assumerà tutte le informazioni ed elementi, con eventuali convocazioni ed
audizioni, che riterrà necessari per ottenere un responso giusto ed equo.
Nel caso di pareri discordanti, dei membri della Commissione, che impediscano il
raggiungimento di una decisione a maggioranza, il parere del Responsabile Nazionale, o del suo
delegato, avrà valore decisionale.
La decisione raggiunta dalla Commissione Disciplinare, salvo le deroghe previste dalle norme
statutarie dell’Associazione, avrà valore definitivo ed inappellabile. Tale decisione sarà pertanto
applicata immediatamente.
ART. 15
Disposizioni transitorie finali
La Guardia Giurata alle dipendenze del Corpo di Vigilanza Venatorio-Ittico-Ambientale
della LIDA, presta la propria opera solo ed esclusivamente in forma volontaria assumendosi, in
proprio, tutte le responsabilità civili e penali del proprio operato, sia dirette sia indirette; per la
stessa l’Associazione non è quindi tenuta a provvedere al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali, ai sensi delle vigenti leggi.
Per ogni eventuale controversia che potesse insorgere fra un appartenente al Corpo e l’Associazione
di appartenenza, in dipendenza del rapporto di Guardia Giurata Volontaria, il Foro competente sarà
quello stabilito ai sensi degli artt. 18-19-20 del Codice di Procedura Civile.
32
CORPO DI VIGILANZA AMBIENTALE – ITTICO – VENATORIO – ZOOFILO
L.I.D.A. – O.N.L.U.S.
COMANDO PROVINCIALE DI TORINO
Via Pisa, 13 – 10100 Torino – cell. 3393589892
C.F. 95559790019 – [email protected]
PROCESSO VERBALE Nr.
TRASGRESSORE ………………………………………………
Per la violazione all’art. ……………. della L. ………………….………
punita a mente dell’art. …………. lett. ………. della legge ……………
natura della violazione …………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
somma da pagare (pagam. in misura ridotta) € ………………………….
nato a ………………………………………… il …………………………
residente in ……………………….. Via ………………………………..…
…………….…. nr. ………… identificato mediante documento personale
tipo ………………………… nr. …….………………………… rilasciato
il ……………………….. da ………………………………………………
……………………………………………………………………………..
L’anno ………………………………… addì …………………………………… del mese di …………………………………………………………...
I ….. sottoscritt ….. Ufficiali/Sottufficiali/Agenti …………………………………………………………….. in forza al Comando in epigrafe indicato,
Ufficiali/Agenti di P.G. ai sensi di Legge, ha……... accertato che alle ore …………… in località ………………………………………………………
del Comune di ………………………………………………………………………………………….. provincia di …………………………………….
il rubricato …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rilevato che la condotta sopra descritta costituisce violazione alla legge rubricata, la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa sopra descritta – Visto l’art. 6 della L. 689/81 e dato atto che risulta Obbligato in Solido al pagamento della sanzione amministrativa,
rilevato altresì che l’autore della violazione è minore d’anni 18, incapace di intendere e di volere, e, visto l’art. 2 L. 689/81, dato atto che alla
sorveglianza dello stesso è tenuto (in qualità di ……………….) il Sig. ………………………………………. Nato a ………………………………….
Il …………………….. residente in …………………………………………… Via ……………………………………………………….. nr. ………..
Identificato a mezzo di ……………………………… nr. …………………………. Rilasciata il ………………………….. da ……………….………..
Dichiarazioni della persona cui è stata contestata la violazione: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ha…….. redatto il presente verbale, che viene sottoscritto ad ogni effetto di Legge oggi ………………………………………………………………...
E che [] è stato contestato – [] sarà notificato …al trasgressore, rilasciandogliene copia che [] viene accettata - [] viene rifiutata
IL TRASGRESSORE
………………………………………………
I …..VERBALIZZANT ….
……………………………………………………………………………..
MODALITA’ DI PAGAMENTO: è ammesso il pagamento entro SESSANTA GIORNI dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione del presente atto, della somma di €……………….…… (diconsi …….……………………………………………….…….) pari alla
sanzione più favorevole, ai sensi dell’art. 6 della Legge 24/11/1981 nr. 689, da versarsi come segue, per infrazioni alle seguenti Leggi:
[] L. 157/92 e L.R. 4/9/96 nr. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed omeoterma” – Versamento sul c.c.p. nr. 10366102 intestato a
Tesoreria Regione Piemonte – Piazza Castello 165 – 10122 Torino – causale Infrazioni caccia.
[] L.R. 18/2/1981 nr. 7 e R.R. nr. 770 – 10725 del 31/10/1984 “Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca
nelle acque della Regione Piemonte” – Versamento sul c.c.p. nr. 23684103 intestato a Tesoreria Regione Piemonte.
[] L.R. 9/6/1994 nr. 16 „Norme per la prevenzione degli incendi boschivi” – Versamento sul c.c.p. nr. 10365104 intestato a Tesoreria Regione
Piemonte causale Infrazioni forestali L.R. 16/94.
[] L.R. 2/11/1982 nr. 32 e successive modificazioni „Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale“.
[] L.R. 26/7/1993 nr. 34 „Tutela e controllo degli animali da affezione“.
[] L.R. 13/4/1992 nr. 20 „Istituzione dell’anagrafe canina“.
[] L.R. 14/8/1991 nr. 281 „Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo“
[] L.R. 23/8/1993 nr. 352 „Legge quadro in materia di raccolta die funghi epigei, freschi e conservati“
[] D.lgs. 5/2/1997 nr. 22 e successive modificazioni “Attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti
d’imballaggi”.
[] Versamento sul ……………… nr. ……………………………… intestato a ………………………………………………………………………..
[] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indicando altresì nella causale del versamento il numero del presente e l’Ente intestatario nonché
inviando copia della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della sanzione, entro 10 giorni
dal pagamento a:
[] Provincia di Torino – Ufficio Verbali Via Lagrange, 2 – Torino
[] Corpo di Vigilanza L.I.D.A. – Via Pisa ,13 – Torino
[] a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RICORSI: possono essere presentati, entro 30 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notificazione del P.V., direttamente a:
[] Presidente della Giunta Regionale – Piazza Castello, 2 – Torino
[] Sindaco del Comune di ……………………………
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Regolamento Vigilanza