A SEGUITO DI CONTINUE RICHIESTE INERENTI LE REALI SCADENZE PERIODICHE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE, INOLTRIAMO LA SEGUENTE INFORMATIVA CON L’OBIETTIVO DI SPIEGARE ALCUNI PASSI POCO CHIARI E INTERPRETRABILI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Per garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature elettromedicali occorre eseguire le verifiche di sicurezza elettrica con periodicità ben definite. Qualsiasi struttura sanitaria ha il preciso dovere di far verificare le proprie attrezzature, sia a propria tutela, sia a tutela di tutti coloro (operatori sanitari, pazienti, degenti, terzi, etc.) che, a diverso titolo, possono venire in contatto con esse (per scopi terapici o accidentalmente), al fine di evitare il verificarsi di situazioni pericolose che possano causare incidenti/infortuni. Perché sia importante assicurarsi che le apparecchiature elettromedicali e gli impianti siano periodicamente verificati lo si desume dall’art. 69 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ove si definisce come “attrezzatura di lavoro” “…qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”. Inoltre, “Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione” (art. 80 comma 1). Si ricorda, infine, che l’art. 87 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce le sanzioni previste non solo a carico del datore di lavoro e del dirigente, bensì anche a carico del noleggiatore e del concedente in uso. Per sapere, invece, quando sottoporre a verifica di sicurezza elettrica le apparecchiature elettromedicali ci si riferisce alla norma CEI EN 62353:2010-10 (CEI 62-148): se non diversamente specificato dal fabbricante/produttore, la periodicità delle verifiche è a seconda della tipologia, di 6, 12, 24 mesi. Dato l'uso giornaliero delle apparecchiature in contatto con operatore e paziente, data la necessità del controllo funzionale e prestazionale ( atto a garantire l'efficacia terapeutica), i fabbricanti dispongono le seguenti periodicità: B I O S E R V I C E I TA L I A G R O U P S R L - S T R A D A A Q U I L A N O , 5 - 05022 AMELIA TR - I TA L I A C A P. S O C . € 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - C . F. / P. I . 0 1 4 5 4 8 5 0 5 5 1 - C . C . I . A . A . T R R E A 9 8 2 4 2 MOB. + 3 9 3 4 5 8 5 6 3 9 4 1 TEL/FAX + 3 9 0 7 4 4 9 8 3 0 6 7 EMAIL I N F O @ B I O S E R V I C E I TA L I A . I T · · annuale per le apparecchiature presenti nei locali medici di gruppo 1 (per esempio: degenze, ambulatori, sala di fisioterapia, fisiokinesiterapia, etc.); semestrale per le apparecchiature presenti nei locali medici di gruppo 2 (per esempio: terapia intensiva, comparto operatorio, etc.). Infine, le norme CEI di settore (CT 62 e CT 64) indicano come debbano essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica. Inoltre, il CEI ha previsto delle norme cosiddette “particolari” che disciplinano l’esecuzione di verifiche prestazionali e funzionali. (controllo funzionale dell'efficacia tecnica). Per ridurre i tempi di fermo macchina è consigliabile effettuare le verifiche prestazionali (obbligatorie per superare con esito positivo la verifica) contestualmente alle verifiche di sicurezza elettrica. Si precisa che in fase di ingresso dell’apparecchiatura elettromedicale nella struttura sanitaria a qualsiasi titolo (acquisto, comodato, noleggio, service, visione, etc.), prima della sua “messa in servizio” dovrebbe essere sottoposta alla verifica di sicurezza elettrica per garantirne l’utilizzo in sicurezza, e ciò in accordo alla norma CEI EN 62353:2010-10. Spesso, chi gestisce le apparecchiature elettromedicali ritiene che nel cosiddetto “periodo di garanzia” non sia necessario effettuare tali prove: ciò non è corretto poiché è proprio la prima verifica di sicurezza elettrica eseguita sull’apparecchiatura che determina le informazioni per una corretta valutazione del rischio riferito all’uso in sicurezza dell’apparecchiatura stessa. Inoltre, qualora si evidenziassero carenze a livello di sicurezza, è possibile porvi rimedio evitando inutili rischi agli utilizzatori. Per eseguire sia le verifiche di sicurezza elettrica che le verifiche prestazionali, la ditta si avvale di strumentazione periodicamente calibrata presso il centro S. L. T. Le attività di verifica di sicurezza elettrica e verifica prestazionale sono registrate, sia su apposita modulistica, sia sul supporto informatico, ed inoltre tramite apposizione dell’etichetta riportante l’attività pianificata (SG e/o SP), la relativa periodicità e la data di esecuzione, al fine di dare evidenza che le apparecchiature sono sottoposte a constante controllo periodico. La norma CEI EN 62353:2010-10 prevede anche controlli obbligatori importanti, quali: Presenza certificazione CE e libretto istruzioni Esame visivo apparecchiatura Sicurezza e integrità meccanica Integrità cavi paziente Integrità prese e spine alimentazione Test funzionale e test efficacia terapeutica PA G I N A 2 Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare la Normativa di Riferimento. RIFERIMENTI LEGISLATIVI D.Lgs 81/08 Art. 71 c.8 ......il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,; Ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da personale competente. D.Lgs 81/08 Art. 71 c.9 I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza PA G I N A 3