A SEGUITO DI
CONTINUE RICHIESTE INERENTI LE REALI
SCADENZE PERIODICHE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE,
INOLTRIAMO LA SEGUENTE INFORMATIVA CON L’OBIETTIVO DI
SPIEGARE ALCUNI PASSI POCO CHIARI E INTERPRETRABILI
DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Per garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza
e funzionalità delle apparecchiature elettromedicali occorre eseguire le
verifiche di sicurezza elettrica con periodicità ben definite.
Qualsiasi struttura sanitaria ha il preciso dovere di far verificare le
proprie attrezzature, sia a propria tutela, sia a tutela di tutti coloro
(operatori sanitari, pazienti, degenti, terzi, etc.) che, a diverso titolo,
possono venire in contatto con esse (per scopi terapici o
accidentalmente), al fine di evitare il verificarsi di situazioni pericolose
che possano causare incidenti/infortuni.
Perché sia importante assicurarsi che le apparecchiature
elettromedicali e gli impianti siano periodicamente verificati lo si
desume dall’art. 69 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ove si
definisce come “attrezzatura di lavoro” “…qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di
un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad
essere usato durante il lavoro”.
Inoltre, “Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie
affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura
elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e
degli impianti elettrici messi a loro disposizione” (art. 80 comma 1).
Si ricorda, infine, che l’art. 87 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce le
sanzioni previste non solo a carico del datore di lavoro e del dirigente,
bensì anche a carico del noleggiatore e del concedente in uso.
Per sapere, invece, quando sottoporre a verifica di sicurezza
elettrica le apparecchiature elettromedicali ci si riferisce alla norma
CEI EN 62353:2010-10 (CEI 62-148): se non diversamente specificato
dal fabbricante/produttore, la periodicità delle verifiche è a seconda
della tipologia, di 6, 12, 24 mesi.
Dato l'uso giornaliero delle apparecchiature in contatto con operatore
e paziente, data la necessità del controllo funzionale e prestazionale
( atto a garantire l'efficacia terapeutica), i fabbricanti dispongono le
seguenti periodicità:
B I O S E R V I C E I TA L I A G R O U P S R L - S T R A D A A Q U I L A N O , 5
-
05022 AMELIA TR -
I TA L I A
C A P. S O C . € 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - C . F. / P. I . 0 1 4 5 4 8 5 0 5 5 1 - C . C . I . A . A . T R R E A 9 8 2 4 2
MOB. + 3 9 3 4 5 8 5 6 3 9 4 1 TEL/FAX + 3 9 0 7 4 4 9 8 3 0 6 7 EMAIL I N F O @ B I O S E R V I C E I TA L I A . I T
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annuale per le apparecchiature presenti nei locali medici di
gruppo 1 (per esempio: degenze, ambulatori, sala di
fisioterapia, fisiokinesiterapia, etc.);
semestrale per le apparecchiature presenti nei locali medici di
gruppo 2 (per esempio: terapia intensiva, comparto
operatorio, etc.).
Infine, le norme CEI di settore (CT 62 e CT 64) indicano come
debbano essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica.
Inoltre, il CEI ha previsto delle norme cosiddette “particolari” che
disciplinano l’esecuzione di verifiche prestazionali e funzionali.
(controllo funzionale dell'efficacia tecnica).
Per ridurre i tempi di fermo macchina è consigliabile effettuare le
verifiche prestazionali (obbligatorie per superare con esito
positivo la verifica) contestualmente alle verifiche di sicurezza
elettrica.
Si precisa che in fase di ingresso dell’apparecchiatura elettromedicale
nella struttura sanitaria a qualsiasi titolo (acquisto, comodato,
noleggio, service, visione, etc.), prima della sua “messa in servizio”
dovrebbe essere sottoposta alla verifica di sicurezza elettrica per
garantirne l’utilizzo in sicurezza, e ciò in accordo alla norma CEI EN
62353:2010-10.
Spesso, chi gestisce le apparecchiature elettromedicali ritiene che nel
cosiddetto “periodo di garanzia” non sia necessario effettuare tali
prove: ciò non è corretto poiché è proprio la prima verifica di
sicurezza elettrica eseguita sull’apparecchiatura che determina le
informazioni per una corretta valutazione del rischio riferito all’uso in
sicurezza dell’apparecchiatura stessa.
Inoltre, qualora si evidenziassero carenze a livello di sicurezza, è
possibile porvi rimedio evitando inutili rischi agli utilizzatori.
Per eseguire sia le verifiche di sicurezza elettrica che le verifiche
prestazionali, la ditta si avvale di strumentazione periodicamente
calibrata presso il centro S. L. T.
Le attività di verifica di sicurezza elettrica e verifica prestazionale
sono registrate, sia su apposita modulistica, sia sul supporto
informatico, ed inoltre tramite apposizione dell’etichetta riportante
l’attività pianificata (SG e/o SP), la relativa periodicità e la data di
esecuzione, al fine di dare evidenza che le apparecchiature sono
sottoposte a constante controllo periodico.
La norma CEI EN 62353:2010-10 prevede anche controlli obbligatori
importanti, quali:
Presenza certificazione CE e libretto istruzioni
Esame visivo apparecchiatura
Sicurezza e integrità meccanica
Integrità cavi paziente
Integrità prese e spine alimentazione
Test funzionale e test efficacia terapeutica
PA G I N A 2
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare la Normativa
di Riferimento.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.Lgs 81/08 Art. 71 c.8
......il datore di lavoro,
secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di
queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee
guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale
(dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il
buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano
sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,; Ovvero dalle norme di
buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad
assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
personale competente.
D.Lgs 81/08 Art. 71 c.9
I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per
iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza
PA G I N A 3
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Verifica di Sicurezza elettrica