Ottobre 2014
Bollettino Informativo Clienti
Studio Tecnico Per. Ind.
Da Frè Ing. Corrado
Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale
- Argomenti AMBIENTE
Dichiarazione CONAI del
III° trimestre
SICUREZZA
Lavoratori retribuiti con
voucher: gli obblighi in
materia di sicurezza per
i datori di lavoro
Ministero del Lavoro:
individuati
i
modelli
semplificati
per
la
redazione
dei
piani
operativi di sicurezza
Testo Unico: Normativa
sui
lavori
in
spazi
confinati
MACCHINE
Il libretto di impianto è obbligatorio ENTRO
il 15 ottobre: è ufficiale
ANTINCENDIO
Norme per il rischio incendio nei ristoranti
Dichiarazione CONAI del III° trimestre
Entro il 20 Ottobre le aziende,
iscritte al CONAI che hanno immesso
imballaggi nel mercato nazionale,
devono effettuare la comunicazione
trimestrale degli stessi se rientranti
nello
scaglione
di
produzione
previsto.
Fonte: Conai
SICUREZZA
Lavoratori retribuiti con voucher: gli obblighi in
materia di sicurezza per i datori di lavoro
Ministero
del
Lavoro
Quesito:
Nel caso in cui un
artigiano
o
un
piccolo
commerciante
utilizzino
occasionalmente
personale
da
retribuire con “buoni
lavoro",
quali
obblighi sono tenuti ad ottemperare
ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008,
n.81?
Risposta del ministero:
AMBIENTE
Dal
chiarimenti in merito
ai lavoratori atipici:
VOUCHER (Quesito
del 14 settembre
2012).
alcuni
Anzitutto, si evidenzia che, come già
chiarito dallo scrivente Ministero, il
lavoro occasionale di tipo accessorio
è una particolare modalità di
prestazione lavorativa prevista dal
D.Lgs. 276/03 (Legge Biagi). La sua
finalità è regolamentare quei rapporti
di lavoro che soddisfano esigenze
occasionali a carattere saltuario, con
l’obiettivo di far emergere attività
confinate nel lavoro nero, tutelando
in
tal
modo
lavoratori
che
usualmente operano senza alcuna
protezione
assicurativa
e
previdenziale.
Il pagamento della prestazione
avviene
attraverso
i
cosiddetti
VOUCHER
(buoni
lavoro),
che
garantiscono, oltre alla retribuzione,
giovedì 2 ottobre 2014
2
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anche la copertura previdenziale
presso l'Inps e quella assicurativa
presso l'Inail.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni,
meglio conosciuto come “testo unico
in materia di salute e sicurezza sui
luoghi
di
lavoro”,
ha
inteso
ampliare il novero dei destinatari
della normativa che tutela la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro
estendendola alle nuove ed atipiche
figure di lavoratori (come, ad
esempio, i lavoratori a progetto e
quelli occasionali).
Dispone,
infatti,
il
comma
8
dell’articolo 3 del T.U. che “nei
confronti
dei
lavoratori
che
effettuano prestazioni occasionali di
tipo accessorio, ai sensi dell’articolo
70 e seguenti del D.Lgs. 276 del
2003 e s.m.i., il presente decreto
legislativo e tutte le altre norme
speciali si vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute si
applicano con esclusione dei piccoli
lavori
domestici
a
carattere
straordinario,
compresi
insegnamento privato supplementare
e l’assistenza domiciliare ai bambini,
agli anziani, agli ammalati ed ai
disabili”.
Si tratta, infatti, di soggetti che,
come affermato dall’Agenzia Europea
per la Sicurezza e la Salute sul
lavoro,
sono
considerati
più
vulnerabili rispetto ai lavoratori con
contratti a tempo indeterminato e,
pertanto,
devono
poter
fare
affidamento su un complesso di
regole che garantisca loro forme di
tutela e di protezione dai continui
rischi che possono verificarsi in
ambito lavorativo.
Alla luce delle considerazioni su
espresse ed in risposta al quesito
formulato, si evidenzia che nei
confronti
dei
lavoratori
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occasionali
andranno
ottemperati tutti gli obblighi
previsti dal D.Lgs. 81/2008
compresi,
quindi,
quello
di
informare
e
formare
il
lavoratore,
di
dotarlo
dei
dispositivi
di
protezione
individuale
(sulla
base
della
valutazione dei rischi), sottoporlo a
sorveglianza
sanitaria
nei
casi
previsti dalla legislazione vigente, e
così via.
Fonte: Ministero del lavoro
Ministero del Lavoro: individuati i modelli
semplificati per la redazione dei piani operativi
di sicurezza
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha pubblicato il
decreto interministeriale 9 settembre
2014 con il quale sono stati
individuati i modelli semplificati per
la redazione
1.
del piano operativo di sicurezza
(POS),
2.
del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC)
del fascicolo dell'opera (FO)
3.
4.
del
piano
di
sicurezza
sostitutivo (PSS)
I datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici
possono
predisporre
il
POS
utilizzando il modello semplificato di
cui all'allegato 1 del presente
decreto.
I coordinatori possono predisporre il
piano
di
sicurezza
e
di
coordinamento utilizzando il modello
semplificato di cui all'allegato 2 del
decreto in oggetto.
Inoltre,
l'appaltatore
o
il
concessionario possono predisporre il
piano
di
sicurezza
sostitutivo
utilizzando
il
modello
di
cui
all'allegato 3 del presente decreto.
Infine
i
coordinatori
possono
predisporre il fascicolo dell'opera
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utilizzando il modello semplificato di
cui all'allegato 4 del decreto in
oggetto.
Detti modelli, il particolare il POS e il
PSS sono comunque approssimativi e
da integrare con le specifiche
lavorazioni aziendali.
Fonte: Directio
Testo Unico: Normativa sui lavori in spazi
confinati
È entrato in vigore il 23 Novembre
2011 il "D.P.R. n. 177 del 14
settembre
2011,
“Regolamento
recante norme per la qualificazione
delle imprese e dei lavoratori
autonomi
operanti
in
ambienti
sospetti
di
inquinamento
o
confinanti” a oggi però la sua
applicazione è dubbia ai più.
Il decreto riguarda i lavori in vasche,
canalizzazioni, tubazioni, serbatoi,
recipienti e silos di cui all’allegato 4°
punto 3 del D.Lgs. 81/08 e si applica
ai lavori affidati a imprese o
lavoratori
autonomi
esterni
all’attività produttiva.
Il decreto afferma che qualsiasi
attività lavorativa nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento o
confinati
può
essere
svolta
unicamente da imprese o lavoratori
autonomi qualificati in ragione del
possesso di specifici requisiti:
• l’obbligatorietà di informazione,
formazione
e
addestramento
specifici,
da
rinnovare
periodicamente;
• il possesso di DPI specifici,
strumentazioni ed attrezzature,
idonei a prevenire i rischi propri
dell’ attività;
• l’obbligo di presenza, durante tali
attività, di personale esperto
(non inferiore al 30% della forza
lavoro destinata alla attività
medesima) con contratti definiti;
• l’integrale rispetto degli obblighi
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contributivi;
l’applicazione delle norme, non
solo alla azienda che acquisisce il
contratto o che esegue i lavori al
proprio interno, ma anche a
qualsiasi soggetto della filiera
(subappalti, ecc).
Questi requisiti saranno considerati
in attesa dell’istituzione di uno
specifico sistema di qualificazione per
le imprese operanti nel settore.
Il decreto specifica anche che vi deve
essere la presenza di una specifica
procedura
scritta
che
definisca
l’operatività in spazi confinati.
•
Fonte: Puntosicuro
MACCHINE
Il libretto di impianto è obbligatorio ENTRO il
15 ottobre: è ufficiale
Fissata al 15 ottobre 2014 la
scadenza entro la quale il libretto di
impianto per la climatizzazione e il
rapporto di controllo di efficienza
energetica sugli impianti termici di
climatizzazione invernale ed estiva
devono essere conformi al DM 10
febbraio 2014, cioè obbligatori. Il
termine è stato definito in seguito
alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del 4 luglio del decreto 20
giugno 2014 del Mise.
Il DM 10 febbraio 2014 recante i
modelli di libretto di impianto per la
climatizzazione e i modelli di
rapporto di efficienza energetica,
all’art. 1 disponeva che, dal 1°
giugno 2014, gli impianti termici
avrebbero dovuto essere muniti di
“libretto
di
impianto
per
la
climatizzazione” conforme al modello
di cui all’allegato I del decreto
stesso.
All’art. 2 si stabiliva che, sempre dal
1° giugno 2014, il rapporto di
controllo di efficienza energetica
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sugli
impianti
termici
di
climatizzazione invernale di potenza
utile nominale maggiore di 10 kW e
di climatizzazione estiva di potenza
utile nominale maggiore di 12 kW,
con o senza produzione di acqua
calda sanitaria, avrebbe dovuto
essere conforme ai modelli di cui agli
allegati II, III, IV e V del decreto
stesso.
Fonte: Ediltecnico
ANTINCENDIO
Norme per il rischio incendio nei ristoranti
Non esistono norme specifiche per la
sicurezza antincendio nei ristoranti.
Il DPR 151 del 1 agosto 2011, che
determina le attività soggette alle
visite di prevenzione incendi, non fa
rientrare ristoranti e bar nell’elenco
delle attività che devono richiedere il
certificato di prevenzione incendi.
Norma ribadita nella circolare del
circolare del Ministero dell’Interno n.
36 del 11 dicembre 1985:
“I ristoranti, bar e simili non
rientrano tra le attività di cui al
punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982
come già chiarito con circolare 20
novembre 1982, n. 52 e pertanto
non sono soggetti alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi da
parte dei Comandi dei Vigili del
Fuoco.“
Solitamente i ristoranti vengono
classificati come rischio incendio
basso o medio. In ogni caso devono
attenersi, specialmente per ciò che
riguarda la cucina, alle regole
generali. In particolare se la potenza
dei fornelli non supera i 35 kW (un
fornello di una cucina casalinga ne
sviluppa mediamente 10) vanno
seguite le norme UNI CIG per le
centrali termiche (UNI-CIG 8723 –
UNI-CIG FA 207). Se la potenza è
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superiore a 35 kW, invece, vanno
applicati il DM 12 aprile 1996 per gli
impianti a gas e il DM 28 aprile 2005
per gli impianti a gasolio. Nel caso in
cui la potenza superasse i 116 kW
cambiano le norme e il certificato di
prevenzione
incendi
diventa
obbligatorio.
Per ciò che riguarda gli ambienti
dove sono presenti i clienti e nel caso
in cui negli stessi ambienti siano
presenti i fornelli, con potenza
complessiva superiore ai 35 kW, si
applica il DM 12 aprile 1996 nel
punto 4.4.3 facente parte del Titolo
IV – Installazioni in fabbricati
destinati anche ad altro uso o in
locali inseriti nella volumetria del
fabbricato servito.
Inoltre
andrebbero
sempre
predisposte
la
segnaletica
di
sicurezza,
l’illuminazione
di
emergenza e i maniglioni antipanico
nel caso in cui l’affluenza superi le
100 persone. Nel caso in cui nel
locale
si
tengano
anche
manifestazioni definibili di “pubblico
spettacolo” vanno seguite le norme
inerenti ai locali adibiti al pubblico
spettacolo (teatri, stadi, cinema,
discoteche, sale concerti …).
Fonte: Antincendio Roma
Lo Studio, cogliendo l’occasione per porvi i
più cordiali saluti, rimane a disposizione per
ogni chiarimento.
Da Frè Ing. Corrado
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Via Fontane, 2/A 31020 SAN VENDEMIANO (TV)
Via Roma, 16/C
31043 FONTANELLE (TV)
cel. (333) 1529936
Tel. (0438) 777990
-
e-fax (02)700506395
e-mail [email protected] - web: www.studiodafre.it
Si prega di consultare lo studio per le scadenze
riportate all'interno della presente circolare in quanto
soggette a possibili variazioni.
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