Ottobre 2014 Bollettino Informativo Clienti Studio Tecnico Per. Ind. Da Frè Ing. Corrado Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale - Argomenti AMBIENTE Dichiarazione CONAI del III° trimestre SICUREZZA Lavoratori retribuiti con voucher: gli obblighi in materia di sicurezza per i datori di lavoro Ministero del Lavoro: individuati i modelli semplificati per la redazione dei piani operativi di sicurezza Testo Unico: Normativa sui lavori in spazi confinati MACCHINE Il libretto di impianto è obbligatorio ENTRO il 15 ottobre: è ufficiale ANTINCENDIO Norme per il rischio incendio nei ristoranti Dichiarazione CONAI del III° trimestre Entro il 20 Ottobre le aziende, iscritte al CONAI che hanno immesso imballaggi nel mercato nazionale, devono effettuare la comunicazione trimestrale degli stessi se rientranti nello scaglione di produzione previsto. Fonte: Conai SICUREZZA Lavoratori retribuiti con voucher: gli obblighi in materia di sicurezza per i datori di lavoro Ministero del Lavoro Quesito: Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente personale da retribuire con “buoni lavoro", quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81? Risposta del ministero: AMBIENTE Dal chiarimenti in merito ai lavoratori atipici: VOUCHER (Quesito del 14 settembre 2012). alcuni Anzitutto, si evidenzia che, come già chiarito dallo scrivente Ministero, il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dal D.Lgs. 276/03 (Legge Biagi). La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti VOUCHER (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, giovedì 2 ottobre 2014 2 Bollettino Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, meglio conosciuto come “testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha inteso ampliare il novero dei destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro estendendola alle nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad esempio, i lavoratori a progetto e quelli occasionali). Dispone, infatti, il comma 8 dell’articolo 3 del T.U. che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i., il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”. Si tratta, infatti, di soggetti che, come affermato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, sono considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e, pertanto, devono poter fare affidamento su un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo. Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che nei confronti dei lavoratori Studio Tecnico Per. Ind. Da Frè Ing. Corrado Ottobre 2014 occasionali andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, e così via. Fonte: Ministero del lavoro Ministero del Lavoro: individuati i modelli semplificati per la redazione dei piani operativi di sicurezza Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto interministeriale 9 settembre 2014 con il quale sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione 1. del piano operativo di sicurezza (POS), 2. del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) del fascicolo dell'opera (FO) 3. 4. del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato 1 del presente decreto. I coordinatori possono predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato 2 del decreto in oggetto. Inoltre, l'appaltatore o il concessionario possono predisporre il piano di sicurezza sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato 3 del presente decreto. Infine i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell'opera 3 Bollettino Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato 4 del decreto in oggetto. Detti modelli, il particolare il POS e il PSS sono comunque approssimativi e da integrare con le specifiche lavorazioni aziendali. Fonte: Directio Testo Unico: Normativa sui lavori in spazi confinati È entrato in vigore il 23 Novembre 2011 il "D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti” a oggi però la sua applicazione è dubbia ai più. Il decreto riguarda i lavori in vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos di cui all’allegato 4° punto 3 del D.Lgs. 81/08 e si applica ai lavori affidati a imprese o lavoratori autonomi esterni all’attività produttiva. Il decreto afferma che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di specifici requisiti: • l’obbligatorietà di informazione, formazione e addestramento specifici, da rinnovare periodicamente; • il possesso di DPI specifici, strumentazioni ed attrezzature, idonei a prevenire i rischi propri dell’ attività; • l’obbligo di presenza, durante tali attività, di personale esperto (non inferiore al 30% della forza lavoro destinata alla attività medesima) con contratti definiti; • l’integrale rispetto degli obblighi Studio Tecnico Per. Ind. Da Frè Ing. Corrado Ottobre 2014 contributivi; l’applicazione delle norme, non solo alla azienda che acquisisce il contratto o che esegue i lavori al proprio interno, ma anche a qualsiasi soggetto della filiera (subappalti, ecc). Questi requisiti saranno considerati in attesa dell’istituzione di uno specifico sistema di qualificazione per le imprese operanti nel settore. Il decreto specifica anche che vi deve essere la presenza di una specifica procedura scritta che definisca l’operatività in spazi confinati. • Fonte: Puntosicuro MACCHINE Il libretto di impianto è obbligatorio ENTRO il 15 ottobre: è ufficiale Fissata al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva devono essere conformi al DM 10 febbraio 2014, cioè obbligatori. Il termine è stato definito in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio del decreto 20 giugno 2014 del Mise. Il DM 10 febbraio 2014 recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, all’art. 1 disponeva che, dal 1° giugno 2014, gli impianti termici avrebbero dovuto essere muniti di “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello di cui all’allegato I del decreto stesso. All’art. 2 si stabiliva che, sempre dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica 4 Bollettino Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, avrebbe dovuto essere conforme ai modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso. Fonte: Ediltecnico ANTINCENDIO Norme per il rischio incendio nei ristoranti Non esistono norme specifiche per la sicurezza antincendio nei ristoranti. Il DPR 151 del 1 agosto 2011, che determina le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, non fa rientrare ristoranti e bar nell’elenco delle attività che devono richiedere il certificato di prevenzione incendi. Norma ribadita nella circolare del circolare del Ministero dell’Interno n. 36 del 11 dicembre 1985: “I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare 20 novembre 1982, n. 52 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.“ Solitamente i ristoranti vengono classificati come rischio incendio basso o medio. In ogni caso devono attenersi, specialmente per ciò che riguarda la cucina, alle regole generali. In particolare se la potenza dei fornelli non supera i 35 kW (un fornello di una cucina casalinga ne sviluppa mediamente 10) vanno seguite le norme UNI CIG per le centrali termiche (UNI-CIG 8723 – UNI-CIG FA 207). Se la potenza è Studio Tecnico Per. Ind. Da Frè Ing. Corrado Ottobre 2014 superiore a 35 kW, invece, vanno applicati il DM 12 aprile 1996 per gli impianti a gas e il DM 28 aprile 2005 per gli impianti a gasolio. Nel caso in cui la potenza superasse i 116 kW cambiano le norme e il certificato di prevenzione incendi diventa obbligatorio. Per ciò che riguarda gli ambienti dove sono presenti i clienti e nel caso in cui negli stessi ambienti siano presenti i fornelli, con potenza complessiva superiore ai 35 kW, si applica il DM 12 aprile 1996 nel punto 4.4.3 facente parte del Titolo IV – Installazioni in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. Inoltre andrebbero sempre predisposte la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza e i maniglioni antipanico nel caso in cui l’affluenza superi le 100 persone. Nel caso in cui nel locale si tengano anche manifestazioni definibili di “pubblico spettacolo” vanno seguite le norme inerenti ai locali adibiti al pubblico spettacolo (teatri, stadi, cinema, discoteche, sale concerti …). Fonte: Antincendio Roma Lo Studio, cogliendo l’occasione per porvi i più cordiali saluti, rimane a disposizione per ogni chiarimento. Da Frè Ing. Corrado Studio Tecnico Per. Ind. Da Frè Ing. Corrado Via Fontane, 2/A 31020 SAN VENDEMIANO (TV) Via Roma, 16/C 31043 FONTANELLE (TV) cel. (333) 1529936 Tel. (0438) 777990 - e-fax (02)700506395 e-mail [email protected] - web: www.studiodafre.it Si prega di consultare lo studio per le scadenze riportate all'interno della presente circolare in quanto soggette a possibili variazioni.